consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia

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consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA
Via A. da Recanate n. l- 20124 MILANO
consiglio.disciplina@pec .odg.mi .i t ; consiglio .disciplina@odg .mi .it;
telefono 0267713 71; fax 02667 16194
Prot. n. 233!14/PC/ac
Giornalista professionista
Pierangela Fiorani
c/o Studio legale
Avv. Alberto Arrigo Gianolio
Via Acerbi 27 - 46100 Mantova
Procura generale della Repubblica
c/o Corte d'Appello
Via Freguglia l - 20122 Milano
e p.c.:
Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate l- 20124 Milano
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Parigi 11-00185 Roma
Il Consiglio di disciplina territoriale composto dai Consiglieri:
Paolo COLONNELLO
Claudia BALZARINI
Tino FIAMMETTA
Presidente
Relatore
Consigliere
Riunito nella seduta del 27 maggio, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento protocollato al n. 25/2013, promosso nei confronti di:
Pierangela Fiorani, elettivamente domiciliata in via Acerbi 27 - 46100 Mantova presso lo
studio dell'avvocato Alberto Arrigo Gianolio che la rappresenta e difende per mandato.
FATTO
A seguito dell'esposto presentato dai signori ………. e ……….., l'Ordine dei giornalisti della
Lombardia invitava il direttore Pierangela Fiorani a fornire le sue osservazioni in merito alla
pubblicazione su "La Provincia pavese" del 31 ottobre 2012 dell'articolo dal titolo "I tradimenti
in corsia finiscono dal giudice" siglato "c.e.g". Il direttore Fiorani inviava all'Ordine una nota
difensiva con la quale precisava che l'articolo era il resoconto di una pubblica udienza che si
era celebrata davanti al Tribunale di Voghera e che la pubblicazione dell'identità dei
protagonisti non poteva considerarsi un dettaglio inutile rispetto alla vicenda.
Il 9 aprile 2014 questo Consiglio di disciplina apriva a carico di Pierangela Fiorani un
procedimento disciplinare per accertare se vi fosse omissione di controllo in merito alla
pubblicazione dell'articolo in questione con possibile violazione dell'art. 6 del "Codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati personali" sotto il profilo dell'essenzialità
dell'informazione e della "Carta dei doveri del giornalista" laddove impone al giornalista di
rispettare il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e gli vieta di pubblicare notizie sulla vita
privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico.
Pierangela Fiorani faceva pervenire una memoria firmata dal difensore Alberto Arrigo Gianolio
nella quale si affermava l'assoluta rispondenza al vero dei fatti riportati. Si affermava altresì
che la vicenda amorosa fra il signor ……… e la signora ……….. era presupposto del reato
trattato in udienza ed era quindi strettamente pertinente al nucleo fondamentale della notizia.
Quanto alla pubblicazione dei nomi delle parti, gli esponenti avrebbero potuto chiedere secondo il difensore - che l'udienza penale si tenesse a porte chiuse. La circostanza che essi
non lo abbiano fatto ha indotto il giornalista a ritenere implicitamente acquisito il consenso alla
divulgazione dei dati personali.
A seguito di convocazione il direttore Pierangela Fiorani è comparsa davanti a questo Consiglio
il 12 maggio 2014 accompagnata dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio . Il direttore ha
sostenuto che nello scrivere l'articolo si è raccontato quello che era emerso nell'udienza. La
rilevanza pubblica della notizia deriva - sempre secondo il direttore - dal luogo, ovvero
………….., dove i protagonisti della vicenda lavoravano e dove si era consumata la relazione
extraconiugale fra il signor ……… e la signora ………., oltre che dalla circostanza che
l'udienza in cui si è trattato il processo penale era pubblica. Il direttore Fiorani ha dichiarato,
poi, che un giornale che si rivolge ad una piccola comunità come quella della provincia di
Pavia e, segnatamente per l'articolo in questione, dell'Oltrepò pavese deve sempre cercare di
pubblicare i nomi dei protagonisti delle vicende locali.
Ha preso poi la parola l'avvocato Gianolio il quale ha sottolineato che il Garante per la privacy
ha archiviato la segnalazione perché nel frattempo la notizia era stata tolta dal sito Internet del
giornale.
DIRITTO
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE -Proc. al n. 25/13
Questo collegio ritiene che vadano accolte le doglianze presentate dai signori ………. e ………e
che la pubblicazione dell'articolo oggetto del presente procedimento abbia effettivamente
violato il loro diritto alla riservatezza.
L'articolo, prendendo spunto da quanto accaduto nell 'udienza penale nella quale era imputato il
signor ……… , narra in realtà di vicende di natura personale e privata. Il signor ……… era
accusato, infatti, di atti persecutori e lesioni a danno del signor ……., marito della signora
…….., e, insieme alla moglie, firmatario dell'esposto che ha dato origine all'odierno
procedimento. Il motivo per il quale il signor Muceli aveva perseguitato ed aggredito il signor
…….. andava ricercato nella relazione sentimentale che era intercorsa fra il signor ……. e la
signora …….. ……, infatti, per un certo periodo era stato l'amante della signora ………. Una
volta terminata la relazione egli non si era rassegnato e aveva iniziato perseguitare il marito
dell'ex amante.
L'articolo dà ampio spazio alle vicende amorose dei due amanti fin dal titolo "I tradimenti in
corsia finiscono dal giudice" e in definitiva si regge proprio sul fatto che autore e vittima dei
reati contestati erano due rivali in amore. Fin dal titolo, dunque, l'attenzione dei lettori viene
indirizzata sugli aspetti intimi e privati della vicenda. Se la particolarità di quanto accaduto
poteva giustificare che la notizia finisse sul giornale, non v'era alcuna ragione perché venissero
pubblicati anche nome cognome e luogo di lavoro delle parti. Se curioso e divertente poteva
essere lo scambio di "complimenti da codice penale " fra marito tradito ed ex amante della
moglie , pubblicare nomi e cognomi non aggiungeva nulla di più alla notizia. Le persone di cui
si sono pubblicate così intime vicende sono infatti due persone qualsiasi che, di per sé, non
presentano alcun interesse per il pubblico.
Dunque se si può sostenere che la notizia in un piccolo contesto potesse rivestire interesse
pubblico non si può sostenere che essenziale alla diffusione della notizia medesima fosse la
pubblicazione dei nomi dei protagonisti essendo questi ultimi del tutto sconosciuti al pubblico e
non rivestendo essi alcun incarico o ruolo di pubblico interesse.
Il fatto che il processo penale a carico di ……… si sia svolto in pubblica udienza non può
essere utilizzato come giustificazione per sostenere che la notizia e i dati identificativi dei
protagonisti fossero già di dominio pubblico. Innanzitutto la moglie, signora ……… , non era
parte del processo e il suo nome dunque non era conosciuto neppure da coloro che hanno
assistito all'udienza. In secondo luogo a conoscere i nomi dei protagonisti del processo penale
non era certo la comunità intera della provincia di Pavia bacino di utenza de "La provincia
pavese", ma solo il ristretto numero di persone che poteva aver assistito all'udienza. Ben
diversa lesione della riservatezza deriva dall'essere finiti i cronaca sul giornale locale. A questo
proposito giova rammentare alcune decisioni assunte dal Garante per la privacy in casi
similari: è stato considerato lesivo della legge 675 del 1996 oltre che del Codice deontologico
sul trattamento dei dati personali il fatto di avere pubblicato nome e cognome dei protagonisti
di un fatto di cronaca (ingiurie fra fidanzati) per cui era stato celebrato processo penale. Il
Garante, infatti, ha ritenuto che la pubblicazione dei nomi non fosse essenziale alla
divulgazione della notizia (decisione n. 1064328 del 14 febbraio 2002). In un altro caso il
Garante ha stabilito che non andava pubblicato il nome della vittima di una circonvenzione di
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE -Proc. al n. 2511
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incapaci per cui v'era stato procedimento penale e sentenza (decisione 1527037 del 5 giugno
2008).
Nel caso concreto il Garante ha archiviato il procedimento perché l'articolo è stato rimosso dal
sito del giornale e dunque perché non v'era più ragione perché l'autorità garante assumesse i
provvedimenti inibitori che le erano stati richiesti e non perché abbia ritenuto corretta la
pubblicazione dei nomi. Si legge, infatti, nel provvedimento del Garante (allegato agli atti) "da
una lettura dell'articolo si ritiene che la particolare dinamica dei fatti ivi narrati e il contesto nel
quale si sono svolti possano giustificare sul piano del diritto di cronaca la narrazione della
vicenda. Tuttavia la diffusione delle generalità dei signori ……. e ……. non era indispensabile i
fini dell'attività di cronaca anche in considerazione del fatto che il sig. …….. risulta essere
stato vittima di una aggressione".
P.Q.M.
il Consiglio ravvisa la responsabilità del direttore Pierangela Fiorani per i fatti a lei contestati
e ritiene sanzione adeguata l'avvertimento.
Si notifichi alla giornalista Pierangela Fiorani, elettivamente domiciliata in Via Acerbi 27
- 46100 Mantova presso lo studio dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio, nonché alla Procura
Generale presso la Corte d'Appello di Milano.
L'estensore Claudia Balzarin'
Il Consigliere Tino Fiammetta
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORJALE- Proc. al n. 25/13
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