consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia
Transcript
consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA Via A. da Recanate n. l- 20124 MILANO consiglio.disciplina@pec .odg.mi .i t ; consiglio .disciplina@odg .mi .it; telefono 0267713 71; fax 02667 16194 Prot. n. 233!14/PC/ac Giornalista professionista Pierangela Fiorani c/o Studio legale Avv. Alberto Arrigo Gianolio Via Acerbi 27 - 46100 Mantova Procura generale della Repubblica c/o Corte d'Appello Via Freguglia l - 20122 Milano e p.c.: Ordine dei Giornalisti della Lombardia Via A. da Recanate l- 20124 Milano Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti Via Parigi 11-00185 Roma Il Consiglio di disciplina territoriale composto dai Consiglieri: Paolo COLONNELLO Claudia BALZARINI Tino FIAMMETTA Presidente Relatore Consigliere Riunito nella seduta del 27 maggio, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento protocollato al n. 25/2013, promosso nei confronti di: Pierangela Fiorani, elettivamente domiciliata in via Acerbi 27 - 46100 Mantova presso lo studio dell'avvocato Alberto Arrigo Gianolio che la rappresenta e difende per mandato. FATTO A seguito dell'esposto presentato dai signori ………. e ……….., l'Ordine dei giornalisti della Lombardia invitava il direttore Pierangela Fiorani a fornire le sue osservazioni in merito alla pubblicazione su "La Provincia pavese" del 31 ottobre 2012 dell'articolo dal titolo "I tradimenti in corsia finiscono dal giudice" siglato "c.e.g". Il direttore Fiorani inviava all'Ordine una nota difensiva con la quale precisava che l'articolo era il resoconto di una pubblica udienza che si era celebrata davanti al Tribunale di Voghera e che la pubblicazione dell'identità dei protagonisti non poteva considerarsi un dettaglio inutile rispetto alla vicenda. Il 9 aprile 2014 questo Consiglio di disciplina apriva a carico di Pierangela Fiorani un procedimento disciplinare per accertare se vi fosse omissione di controllo in merito alla pubblicazione dell'articolo in questione con possibile violazione dell'art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali" sotto il profilo dell'essenzialità dell'informazione e della "Carta dei doveri del giornalista" laddove impone al giornalista di rispettare il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e gli vieta di pubblicare notizie sulla vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico. Pierangela Fiorani faceva pervenire una memoria firmata dal difensore Alberto Arrigo Gianolio nella quale si affermava l'assoluta rispondenza al vero dei fatti riportati. Si affermava altresì che la vicenda amorosa fra il signor ……… e la signora ……….. era presupposto del reato trattato in udienza ed era quindi strettamente pertinente al nucleo fondamentale della notizia. Quanto alla pubblicazione dei nomi delle parti, gli esponenti avrebbero potuto chiedere secondo il difensore - che l'udienza penale si tenesse a porte chiuse. La circostanza che essi non lo abbiano fatto ha indotto il giornalista a ritenere implicitamente acquisito il consenso alla divulgazione dei dati personali. A seguito di convocazione il direttore Pierangela Fiorani è comparsa davanti a questo Consiglio il 12 maggio 2014 accompagnata dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio . Il direttore ha sostenuto che nello scrivere l'articolo si è raccontato quello che era emerso nell'udienza. La rilevanza pubblica della notizia deriva - sempre secondo il direttore - dal luogo, ovvero ………….., dove i protagonisti della vicenda lavoravano e dove si era consumata la relazione extraconiugale fra il signor ……… e la signora ………., oltre che dalla circostanza che l'udienza in cui si è trattato il processo penale era pubblica. Il direttore Fiorani ha dichiarato, poi, che un giornale che si rivolge ad una piccola comunità come quella della provincia di Pavia e, segnatamente per l'articolo in questione, dell'Oltrepò pavese deve sempre cercare di pubblicare i nomi dei protagonisti delle vicende locali. Ha preso poi la parola l'avvocato Gianolio il quale ha sottolineato che il Garante per la privacy ha archiviato la segnalazione perché nel frattempo la notizia era stata tolta dal sito Internet del giornale. DIRITTO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE -Proc. al n. 25/13 Questo collegio ritiene che vadano accolte le doglianze presentate dai signori ………. e ………e che la pubblicazione dell'articolo oggetto del presente procedimento abbia effettivamente violato il loro diritto alla riservatezza. L'articolo, prendendo spunto da quanto accaduto nell 'udienza penale nella quale era imputato il signor ……… , narra in realtà di vicende di natura personale e privata. Il signor ……… era accusato, infatti, di atti persecutori e lesioni a danno del signor ……., marito della signora …….., e, insieme alla moglie, firmatario dell'esposto che ha dato origine all'odierno procedimento. Il motivo per il quale il signor Muceli aveva perseguitato ed aggredito il signor …….. andava ricercato nella relazione sentimentale che era intercorsa fra il signor ……. e la signora …….. ……, infatti, per un certo periodo era stato l'amante della signora ………. Una volta terminata la relazione egli non si era rassegnato e aveva iniziato perseguitare il marito dell'ex amante. L'articolo dà ampio spazio alle vicende amorose dei due amanti fin dal titolo "I tradimenti in corsia finiscono dal giudice" e in definitiva si regge proprio sul fatto che autore e vittima dei reati contestati erano due rivali in amore. Fin dal titolo, dunque, l'attenzione dei lettori viene indirizzata sugli aspetti intimi e privati della vicenda. Se la particolarità di quanto accaduto poteva giustificare che la notizia finisse sul giornale, non v'era alcuna ragione perché venissero pubblicati anche nome cognome e luogo di lavoro delle parti. Se curioso e divertente poteva essere lo scambio di "complimenti da codice penale " fra marito tradito ed ex amante della moglie , pubblicare nomi e cognomi non aggiungeva nulla di più alla notizia. Le persone di cui si sono pubblicate così intime vicende sono infatti due persone qualsiasi che, di per sé, non presentano alcun interesse per il pubblico. Dunque se si può sostenere che la notizia in un piccolo contesto potesse rivestire interesse pubblico non si può sostenere che essenziale alla diffusione della notizia medesima fosse la pubblicazione dei nomi dei protagonisti essendo questi ultimi del tutto sconosciuti al pubblico e non rivestendo essi alcun incarico o ruolo di pubblico interesse. Il fatto che il processo penale a carico di ……… si sia svolto in pubblica udienza non può essere utilizzato come giustificazione per sostenere che la notizia e i dati identificativi dei protagonisti fossero già di dominio pubblico. Innanzitutto la moglie, signora ……… , non era parte del processo e il suo nome dunque non era conosciuto neppure da coloro che hanno assistito all'udienza. In secondo luogo a conoscere i nomi dei protagonisti del processo penale non era certo la comunità intera della provincia di Pavia bacino di utenza de "La provincia pavese", ma solo il ristretto numero di persone che poteva aver assistito all'udienza. Ben diversa lesione della riservatezza deriva dall'essere finiti i cronaca sul giornale locale. A questo proposito giova rammentare alcune decisioni assunte dal Garante per la privacy in casi similari: è stato considerato lesivo della legge 675 del 1996 oltre che del Codice deontologico sul trattamento dei dati personali il fatto di avere pubblicato nome e cognome dei protagonisti di un fatto di cronaca (ingiurie fra fidanzati) per cui era stato celebrato processo penale. Il Garante, infatti, ha ritenuto che la pubblicazione dei nomi non fosse essenziale alla divulgazione della notizia (decisione n. 1064328 del 14 febbraio 2002). In un altro caso il Garante ha stabilito che non andava pubblicato il nome della vittima di una circonvenzione di CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE -Proc. al n. 2511 l 1 incapaci per cui v'era stato procedimento penale e sentenza (decisione 1527037 del 5 giugno 2008). Nel caso concreto il Garante ha archiviato il procedimento perché l'articolo è stato rimosso dal sito del giornale e dunque perché non v'era più ragione perché l'autorità garante assumesse i provvedimenti inibitori che le erano stati richiesti e non perché abbia ritenuto corretta la pubblicazione dei nomi. Si legge, infatti, nel provvedimento del Garante (allegato agli atti) "da una lettura dell'articolo si ritiene che la particolare dinamica dei fatti ivi narrati e il contesto nel quale si sono svolti possano giustificare sul piano del diritto di cronaca la narrazione della vicenda. Tuttavia la diffusione delle generalità dei signori ……. e ……. non era indispensabile i fini dell'attività di cronaca anche in considerazione del fatto che il sig. …….. risulta essere stato vittima di una aggressione". P.Q.M. il Consiglio ravvisa la responsabilità del direttore Pierangela Fiorani per i fatti a lei contestati e ritiene sanzione adeguata l'avvertimento. Si notifichi alla giornalista Pierangela Fiorani, elettivamente domiciliata in Via Acerbi 27 - 46100 Mantova presso lo studio dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio, nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. L'estensore Claudia Balzarin' Il Consigliere Tino Fiammetta CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORJALE- Proc. al n. 25/13 4