Comune di Poggio a Caiano Provincia di Prato

Transcript

Comune di Poggio a Caiano Provincia di Prato
Comune di Poggio a Caiano
Provincia di Prato
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’AFFITTO E PER L’ EMERGENZA ABITATIVA.
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2014
Articolo 1 - Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi per il
sostegno economico per il pagamento del canone di affitto e delle spese per la
stipula di contratti di locazione a favore di nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate e/o e delle spese derivanti da sistemazioni abitative
temporanee (alloggi, alberghi o affittacamere) per coloro che siano privi di alloggio
a seguito di sfratto esecutivo o di qualsiasi altra motivazione che renda
indispensabile un intervento o comunque nuclei che presentano problematiche di
immediata gravità, in conformità a quanto previsto all’art. 2 comma 5 e all’art. 17
della L.R.T.96/1996 e s.m..
Articolo 2 - Fasce di intervento
Per accedere agli interventi di cui all’articolo 1, l’Amministrazione Comunale
stabilisce le seguenti fasce ISEE che potranno essere riviste annualmente con
deliberazione della Giunta Comunale:
- Fascia A (fino a € 3.300,00);
- Fascia B (da € 3.300,01 a € 5.669,82);
- Fascia C (da € 5.669,83 a € 8.504,73).
Articolo 3 - Requisiti per l’accesso ai contributi per il sostegno
economico per il pagamento del canone di affitto e delle spese per la
stipula di contratti di locazione
Per accedere agli interventi per il sostegno economico per il pagamento del canone
di affitto e delle spese per la stipula di contratti di locazione, l’Amministrazione
Comunale definisce i seguenti criteri di selezione, stabilisce di escludere dalle
prestazioni indicate al comma 1 del presente articolo coloro che abbiano nel
proprio nucleo familiare componenti che siano proprietari di:
- autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1600 c.c., immatricolato entro l’anno
precedente all'esame dell'istanza;
- due o più fra autovetture e/o motocicli (questi ultimi di cilindrata pari o superiore
a 500 c.c. a prescindere dalla data di immatricolazione);
- camper, roulotte, immatricolati entro l’anno precedente all'esame dell'istanza,
laddove questi non corrispondano all'abitazione del nucleo familiare;
- un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. immatricolato entro
l’anno precedente all'esame dell'istanza;
- un natante o una barca da diporto;
- essere assegnatari di un alloggio di edilizia pubblica popolare;
- titolari di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località;
- insussistenza patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc) di valore
superiore a € 5.000,00.
Occorre inoltre:
- essere residenti nel Comune di Poggio a Caiano da almeno 2 anni;
- essere intestatari del contratto di locazione;
- non rientrare nei requisiti di accesso ai contributi previsti dalla L. 431/98, che
dovrà essere comunque privilegiata.
La richiesta deve essere corredata di Attestazione ISEE valida rilasciata da CAAF
del territorio.
Inoltre il cittadino deve allegare alla propria domanda di prestazione quanto
segue:
a. Per contributi alloggiativi: copia del contratto di locazione, ultima ricevuta affitto
e documentazione relativa ad eventuale morosità;
b. Per stipula contratto di locazione: copia dell'atto preliminare rilasciato
dell'agenzia immobiliare o preventivo di spesa rilasciato dal locatore.
Articolo 4 – Contributi per canone di locazione
A nuclei familiari o a soggetti che non sono in grado di far fronte al pagamento del
canone di affitto mensile, per oggettive difficoltà economiche e/o sociali, potrà
essere concesso un contributo, erogabile per un periodo non superiore a 6 mesi in
una unica soluzione (una tantum), calcolato sull’importo dell’affitto mensile, per
fasce ISEE come segue:
- Fascia A: contributo massimo di € 200,00 mensili e comunque non superiore al
50% del canone;
- Fascia B: contributo massimo di € 150,00 mensili e comunque non superiore al
50% del canone;
- Fascia C: contributo massimo di € 100,00 mensili e comunque non superiore al
50% del canone.
E' prevista la possibilità di ottenere una proroga all'erogazione per un ulteriore
periodo di 6 mesi e nei limiti anzidetti. Il contributo sarà erogato direttamente al
locatore.
Articolo 5 - Contributi per Anticipi stipula contratti di locazione
A nuclei familiari o a soggetti privi di alloggio e in difficoltà economiche/sociali
potrà essere concesso un contributo economico per la stipula di contratto di
locazione, calcolato sul preventivo di spesa del locatore o sull’atto preliminare
dell'agenzia immobiliare, per fasce ISEE come segue:
- Fascia A: contributo massimo di € 1.500,00;
- Fascia B: contributo massimo di € 1.000,00;
- Fascia C: contributo massimo di € 500,00.
Il contributo sarà erogato direttamente all'Agenzia Immobiliare o al locatore in 2
rate:
- 60% alla pubblicazione dell'atto comunale di concessione;
- 40% all’acquisizione del contratto di locazione firmato e registrato.
Articolo 6 - Requisiti per l’accesso ai contributi per l’emergenza
abitativa.
Per accedere agli interventi per l’assegnazioni di contributi per l’emergenza
abitativa, i nuclei familiari che si trovano in condizione di grave disagio abitativo,
oltre a quanto previsto dall’art. 3 del suddetto regolamento, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o della Comunità Europea;
- essere in carico al Servizio di Assistenza Sociale da almeno 6 mesi;
- per i cittadini di altro stato, regolarmente residenti, il requisito per l’accesso è il
possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno biennale;
- reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l’accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della lettera f) della Tab.
A L.R.T.96/1996 e reddito pro-capite non superiore al corrispondente valore di una
pensione minima INPS;
e di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. sottoposti a sfratto esecutivo intimato dall’Autorità Giudiziaria competente
(sono esclusi provvedimenti di sfratto promossi per qualsiasi motivo per conto del
soggetto gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo);
2. obbligo di rilascio dell’alloggio contenuto nel provvedimento di separazione,
omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;
3. ordinanza di sgombero emessa da autorità aventi titolo;
4. soggetti in situazione di emergenza abitativa dovuti a sgombero di unità
abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
5. soggetti in situazione di emergenza abitativa per pubbliche calamità;
6. soggetti in condizione di disagio economico-sociale con problemi alloggiativi
segnalati dal Servizio Assistenza Sociale Territoriale (ASL).
Ai fini del presente Regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal
richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che
risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento di presentazione della
domanda. I figli conviventi coniugati, legalmente separati, divorziati, ragazze/i
madri/padri possono inoltrare la domanda in modo autonomo rispetto al nucleo
anagrafico.
Articolo 7 – Contributi per canone di locazione in emergenza abitativa
Per il reperimento di un alloggio temporaneo di qualsiasi natura (casa in locazione,
affittacamere, albergo), a nuclei familiari o a soggetti che rispondono ai requisiti
previsti dall’Art. 6 titoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, potrà essere concesso un contributo,
erogabile per un periodo non superiore a 3 mesi in una unica soluzione (una
tantum), calcolato sull’importo dell’affitto mensile, per fasce ISEE come segue:
- Fascia A: contributo massimo di € 400,00 mensili e comunque non superiore al
80% del canone;
- Fascia B: contributo massimo di € 250,00 mensili;
- Fascia C: contributo massimo di € 150,00 mensili.
E' prevista la possibilità di ottenere una proroga all'erogazione per un ulteriore
periodo di 3 mesi con una decurtazione del 15% del contributo di cui al precedente
comma.
Qualora l’immobile oggetto della locazione si trovi al di fuori del territorio
comunale l’importo del contributo erogato potrà raggiungere per i primi 3 mesi il
100% del canone, al fine di garantire la copertura per il tempo necessario
all’eventuale presa in carico ai servizi del Comune di destinazione.
Il contributo sarà vincolato alla sottoscrizione del Patto Sociale e valgono le
condizioni di revoca previste dall’articolo 12.
Il contributo sarà erogato direttamente al locatore.
Articolo 8 – Presentazione e valutazione della domanda
Le domande relative a quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 7, possono essere
presentate, su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, all’ufficio Protocollo del Comune. La domanda dovrà essere
obbligatoriamente corredata della sotto indicata documentazione:
- fotocopia della carta di identità, o permesso di soggiorno valido se stranieri;
- dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, CUD di tutti i
componenti del nucleo familiare;
- documentazione attestante le condizioni di cui ai requisiti di cui all’art. 6 del
presente Regolamento.
La domanda sarà valutata dalla Commissione Tecnica Comunale ed eventualmente
accolta, se rispondente ai criteri stabiliti agli articoli 3 e 6.
Articolo 9 – Situazioni particolari
Le richieste inerenti gli Art. 4, 5 e 7 presentate da parte di quei soggetti che
dichiarano “ISEE zero” dovranno essere esaminate dalla Commissione Tecnica
Comunale, composta dal Responsabile del servizio sociale del Comune o suo
delegato e dall'Assistente Sociale. Nella fascia di “ISEE zero” sono compresi tutti i
soggetti che hanno un ISEE pari a zero o, comunque, quei soggetti per i quali la
somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare rilevati dall'Attestazione
ISEE sia inferiore al canone di locazione annuo al netto degli oneri accessori.
La Commissione Tecnica Comunale può disporre che, in deroga a quanto disposto
dagli Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 siano concesse prestazioni agevolate anche a quei
soggetti la cui situazione socio-economica sia mutata negativamente nell'anno di
richiesta della prestazione.
Articolo 10 – Verifica dei requisiti
Trascorsi tre mesi dall’assegnazione del contributo di cui agli art. 6 e 7, l’Ufficio
procede alla verifica della permanenza dei requisiti. I beneficiari saranno invitati a
mezzo lettera raccomandata A.R, a produrre la documentazione necessaria per
l’accertamento della sussistenza delle condizioni che hanno generato il diritto
dell’assegnazione provvisoria di un alloggio per emergenza abitativa.
Articolo 11 – Patto sociale
Il cittadino, precedentemente l’inserimento in alloggio temporaneo, è chiamato a
sottoscrivere una dichiarazione denominata “Patto sociale” mediante la quale
vengono regolate le condizioni di utilizzo dell’alloggio e precisati i limiti temporali
dell’occupazione, con relative assunzioni di responsabilità e modalità
sanzionatorie. Vengono inoltre stabiliti i contenuti, i tempi e le modalità di
svolgimento del percorso di promozione sociale che il cittadino destinatario delle
misure di emergenza è tenuto a rispettare.
Articolo 12 – Annullamento e decadenza dall’assegnazione temporanea
L’annullamento dell’assegnazione del contributo viene disposto mediante
provvedimento dirigenziale nel caso di assegnazione ottenuta sulla base di
dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
La decadenza dell’assegnazione viene dichiarata qualora l’assegnatario:
a. non sia più in possesso dei requisiti reddituali di cui alla L.R.T. 96/1996 –
TABELLA A, e abbia titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su
alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, che
hanno determinato l’assegnazione provvisoria;
b. non abiti stabilmente l’alloggio o ne muti la destinazione d’uso;
c. abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
d. ospiti, anche temporaneamente, terze persone non facenti parte del nucleo
familiare presente al momento dell’assegnazione provvisoria;
e. ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile
convivenza;
f. non presenti domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale
Pubblica qualora il bando coincida con l’assegnazione provvisoria;
g. non rispetti le condizioni stabilite nel “Patto sociale”.
Articolo 13 – Norma finale
Dalla pubblicazione della delibera Consiliare di approvazione del presente
Regolamento è abrogatoil precedente Regolamento Comunale per le prestazioni
sociali agevolate approvato con delibera C.C. n. 36/2009.