contratto quadro servizi di pagamento

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contratto quadro servizi di pagamento
“CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A.
Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91
Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255
Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510
Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it
Codice ABI: 05390
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
COS’E’ IL
CONTRATTO
QUADRO PER I
SERVIZI DI
PAGAMENTO
Il “Contratto quadro per i servizi di pagamento” regola le norme comuni ai servizi disciplinati nel
D.Lgs nr. 11 del 27.01.2010 che ha recepito, per l’Italia, la nuova direttiva Europea sui servizi di
pagamento (PSD).
In particolare si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato
membro della Comunità europea non appartenente all’area dell’euro o nella valuta di uno Stato
membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Esso si applica
altresì ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che la banca del
pagatore e quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione
di pagamento sia insediata nella Comunità. L’art. 23 del D.Lgs. nr. 11 del 27.01.2010 (contenente
norme sulla data valuta e sulla disponibilità dei fondi) si applica anche ai servizi di pagamento in cui
uno solo dei prestatori dei servizi di pagamento sia insediato nella Comunità.
I servizi, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario,
disciplinati dal contratto quadro sono:
a) bonifico: operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere
una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione
possono coincidere;
b) bollettino bancario “Freccia”: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato
dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in
contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno
di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore
(banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
c) carta BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT®: carta che consente di prelevare contante
presso gli sportelli bancari ATM contraddistinti dal marchio BANCOMAT® (funzione
BANCOMAT®) nonché di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati sul circuito
nazionale PagoBANCOMAT® (funzione PagoBANCOMAT®);
d) carta BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT® Cirrus- Maestro: carta che consente di
prelevare contante presso gli sportelli bancari ATM contraddistinti in Italia dal marchio
BANCOMAT® e all’estero dal marchio Cirrus (funzione BANCOMAT®) nonché di effettuare
pagamenti presso gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali, definiti P.O.S.,
contraddistinti in Italia dal simbolo PagoBANCOMAT®/ Maestro e all’estero dal simbolo Maestro
(funzione PagoBANCOMAT®);
e) RID: ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all’addebito in
conto da parte del debitore. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso
un’apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca
del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria);
f) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da
quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca
domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia
pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
g) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca
del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il
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pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici
postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita
procedura interbancaria;
h) Carta di pagamento ricaricabile:carta di pagamento prepagata (con un credito a scalare
il cui ammontare sarà caricato dal titolare) che consente di prelevare presso gli sportelli bancari
ATM contraddistinti dal marchio relativo al circuito (es. VISA MASTERCARD) per il quale è
abilitata la carta stessa nonché di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati dotati di
appositi terminali, definiti P.O.S. abilitati ai medesimi circuiti.
i) pagamenti diversi: ogni altro strumento di pagamento che non rientra nelle categorie
sopra elencate.
Comunicazione di rifiuto pagamento per errori materiali imputabili al
Cliente
Spese per messa a disposizione della comunicazione relativa ad
operazioni di pagamento di cui al Dlgs 11/2010
Richiesta recupero fondi
Intervento di “repair” (segnalazioni anomalie delle quali la Banca non
è responsabile con interventi di sistemazione/correzione/ revoca del
consenso)
€ 6,00
€ 0,00
€ 15,00
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto quadro è a tempo indeterminato
Tempistiche massime di chiusura del rapporto
Il cliente può recedere dal presente contratto in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In
caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di 2 mesi. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto
cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo. L’efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della
comunicazione effettuata in forma cartacea.
Reclami ed altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto,
il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie
previsti di seguito:
- Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o
per via telematica ([email protected]).
La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il
modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69.
Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di quest’ultimo
o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente:
a)
inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente o a
qualunque Filiale della Banca d’Italia;
b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di
Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per
richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208,
E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli,
Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per
richiesta chiarimenti).
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al
tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente,
dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal
Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorre
all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria,
egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed
arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in
attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive
modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF).
Legenda
Ri.Ba.
Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal
creditore
RID commerciale-utenze-veloce
Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato
dal debitore
MAV
Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque
sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla
banca del creditore
RAV (Ruoli Mediante Avviso)
Bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme
iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazioni del codice della
strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione
agli albi professionali.
Bollettino bancario "Freccia"
Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un
modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per
effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario
Spesa per recupero costi di invio
documentazione relativa alla normativa
in tema di trasparenza bancaria
Spesa per recupero costi di invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della
normativa sulla trasparenza bancaria (documenti di sintesi, proposte di
modifica unilaterale del contratto, ecc.).
ATM (Automatic Teller Machine)
Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste
POS (Point of Sale)
Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi
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Comunicazione di rifiuto pagamento per Commissione massima applicata in caso di comunicazione di rifiuto
errori materiali imputabili al Cliente
pagamento per errore materiale imputabile al cliente
Richiesta recupero fondi
Intervento di “repair” (segnalazioni
anomalie delle quali la Banca non è
responsabile con interventi di
sistemazione/correzione/ revoca del
consenso)
Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è
responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di
pagamento. Se le attività tese al tentativo di recupero dei fondi comportano
spese a carico della Banca che non é responsabile della mancata o inesatta
esecuzione dell’operazione di pagamento, la Banca stessa potrà addebitare al
cliente le spese sostenute, che sono in questo caso espresse nella loro misura
massima .