PRG - Comune di Capalbio

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PRG - Comune di Capalbio
Capo 1° - Generalità
Art. 1 - Elementi del P.R.G.
Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) gli elaborati e le tavole indicati di
seguito:
- La relazione descrittiva.
- Le presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- I seguenti elaborati grafici:
- Tav. N.0 - Inquadramento schematico delle tavole - scala 1 : 25.000
- Tav. N.00 - Legenda
- Tav. N.1 - Carta delle previsioni : Marsiliana - scala 1 : 10.000
- Tav. N.2 - Carta delle previsioni : Casa Vallerana - scala 1 : 10.000
- Tav. N.3 - Carta delle previsioni : Poggio del Leccio - scala 1 : 10.000
- Tav. N.4 - Carta delle previsioni : Casa Marruchetone - scala 1 : 10.000
- Tav. N.5 - Carta delle previsioni : Capalbio - scala 1 : 10.000
- Tav. N.6 - Carta delle previsioni : La Roccaccia di Montauto - scala 1 : 10.000
- Tav. N.7 - Carta delle previsioni : Ansedonia - scala 1 : 10.000
- Tav. N.8 - Carta delle previsioni : Stazione di Capalbio - scala 1 : 10.000
- Tav. N.9 - Carta delle previsioni : Carige Alta - scala 1 : 10.000
- Tav. N.10 - Carta delle previsioni : Cazzarola - scala 1 : 10.000
- Tav. N.11 - Carta delle previsioni : La Torba - scala 1 : 5.000
- Tav. N.12 - Carta delle previsioni : Capalbio Stazione - scala 1 : 5.000
- Tav. N.13 - Carta delle previsioni : Casale Selvanera - scala 1 : 5.000
- Tav. N.14 - Carta delle previsioni : Carige Bassa - scala 1 : 5.000
- Tav. N.15 - Carta delle previsioni : Palazzo del Chiarone - scala 1 : 5.000
- Tav. N.16 - Carta delle previsioni : Torre Buranaccio - scala 1 : 5.000
- Tav. N.17 - Carta delle previsioni : Stazione del Chiarone - scala 1 : 5.000
- Tav. N.18 - Carta delle previsioni : Capalbio Capoluogo - scala 1 : 2.000
- Tav. N.19 - Carta delle previsioni : Borgo Carige - scala 1 : 2.000
- Tav. N.20 - Carta delle previsioni : Capalbio Stazione - scala 1 : 2.000
- Tav. N.21 - Carta delle previsioni : Borghi - scala 1 : 2.000
- Tav. N.22 - Carta delle previsioni : La Torba - scala 1 : 2.000
- Tav. N.23 - a/b/c/d - Carta dei vincoli - scala 1 : 25.000
- Tav. N.24 - a/b/c/d - Carta delle aree extraurbane con specifico riferimento ai valori
ambientali e paesaggistici - scala 1 : 25.000
- Tav. A
- Capalbio Scalo - Schema urbanistico edilizio di riferimento - scala 1:500 - 1: 200.
- Tav. B
- Origli - Schema urbanistico edilizio di riferimento - scala 1:1.000 - 1 :200.
Art. 2 - Applicazione del P.R.G.
Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni e della legge 28
gennaio 1977 n. 10, la disciplina urbanistico-edilizia del P.R.G. si applica a tutto il territorio comunale
secondo le disposizioni degli elaborati grafici e delle presenti norme di attuazione.
In caso di divergenze tra i diversi elaborati del P.R.G., le prescrizioni delle Norme Tecniche prevalgono
su quelle degli Elaborati Grafici.
In caso di eventuali non corrispondenze tra tavole a scale diverse, prevale la tavola a scala più
dettagliata.
In caso di incertezza nell'applicazione delle norme spetta al Dirigente, sentito il parere della Commissione
Edilizia, stabilirne l'esatta interpretazione.
Art. 3 - Trasformazione urbanistica o edilizia.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli
oneri ad essa relativi. L'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Dirigente fatti
salvi gli interventi che, ai sensi delle vigenti norme, sono soggetti ad autorizzazione o esenti da entrambe
i provvedimenti.
Art. 4 - Validità del P.R.G.
Il P.R.G. ha validità a tempo indeterminato. Esso si basa su una previsione decennale e può essere
soggetto a revisioni nei modi e con le procedure di legge, con particolare riguardo alla legge regionale
16.01.1995, n.5 e successive modifiche e integrazioni.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. -1-
Art. 5 - Abrogazione di norme incompatibili.
E' abrogata ogni disposizione e norma della previgente disciplina urbanistico-edilizia comunale che
risulti in contrasto con le presenti norme.
Art. 6 - Adeguamento del Regolamento Edilizio
Entro 6 mesi dall'approvazione del P.R.G. sarà adottato un nuovo Regolamento Edilizio. Fino
all'approvazione del predetto Regolamento, le norme contenute in quello vigente si applicano solo per la
parte compatibile con il P.R.G. e con le presenti Norme tecniche di Attuazione.
Art.li - da 7 a 20 - Stralciati in sede di approvazione Regionale.
Art.21 - Applicazione delle misure di salvaguardia
Le norme di salvaguardia si applicano solo alle pratiche edilizie sulle quali ancora la Commissione
Edilizia
non
si
é
espressa
favorevolmente.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. -2-
Capo 5° - Norme generali e speciali
Art.21 bis - Norme di tutela in applicazione del vincolo idrogeologico
Non é consentito, a tutela dell’equilibrio idrogeologico, su tutte le aree ricomprese tra la ferrovia e il
mare:
- l’escavazione di nuovi pozzi o la sanatoria di quelli esistenti;
- lo scarico delle acque reflue mediante l’installazione di fosse IMHOFF con sub-irrigazione o pozzi
disperdenti.
Nelle zone caratterizzate dalla presenza di duna mobile e duna fissa consolidata é vietata la
realizzazione di:
- spazi di sosta per camper e automezzi in genere, piazzole, servizi di ristoro, percorsi ciclabili ed
equestri.
Sull’intero territorio comunale tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno garantire,
all’interno di ogni singolo lotto, una superficie permeabile pari ad almeno 40% del lotto stesso; tutte
le opere quali vialetti, percorsi pedonali, aree adibite a parcheggio, dovranno essere realizzate in
materiale permeabile.
Art. 22 - Decoro dell'ambiente urbano.
Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro
richieste dall'ambiente urbano a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha facoltà di imporre ai
proprietari interessati l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di aggetti, di recinzioni, ecc.)
necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.
Art.23 - Edifici e centri rurali.
- Nuovi edifici in zone agricole.
I nuovi edifici che saranno realizzati nelle zone agricole di qualsiasi tipo dovranno avere le seguenti
caratteristiche edilizie:
- Edifici per abitazioni rurali.
- Gli elementi e le tipologie architettoniche dovranno richiamarsi a quelle tradizionali del luogo con
riferimento all’edilizia rurale.
- E’ vietata l’introduzione di elementi architettonici e di tipologie che richiamino lo stile mediterraneo e
l’architettura vernacolare.
- I muri dovranno essere intonacati con intonaco civile per esterni tinteggiato con colori chiari, potranno
essere realizzate finiture in pietra locale o in tufo, mentre é vietato costruire pareti esterne in cemento armato
faccia-vista.
- La copertura dovrà essere tradizionale a capanna, a padiglione o a falde con manto in cotto con pendenza
non superiore al 35%.
- Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato o in materiali metallici verniciati,
ma non in alluminio anodizzato.
- Annessi agricoli per depositi, rimesse di mezzi agricoli, stalle, ecc.
Gli annessi a cui fare riferimento sono quelli costruiti in aderenza ai fabbricati del Centro. Nel caso di
situazioni già compromesse con realizzazioni di portici, terrazzi e ampliamenti/sopraelevazioni occorre
comunque inserire l’intervento tenendo conto del contesto esistente e proponendo soluzioni migliorative.
Dovrà essere documentato fotograficamente lo stato di fatto degli edifici ed eventualmente previsto anche un
intervento globale di miglioramento.
Gli edifici dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture tradizionali con tetto a falde e manto in
cotto, con intonaco civile verniciato con colori chiari. E' vietato mettere in opera pannelli prefabbricati a
vista con le caratteristiche tipologiche dei fabbricati industriali nonché coperture in ondulato traslucido.
- Non é consentito realizzare piccole costruzioni isolate se non quando prescritto da eventuali norme
igieniche o di sicurezza e comunque nell’ambito di un progetto unitario.
- Interventi sugli edifici esistenti in zone agricole.
Gli interventi sugli edifici esistenti in zone agricole devono rispettare quanto già indicato nel punto
precedente per le nuove costruzioni in zone agricole inoltre non devono modificare l’inclinazione delle falde.
- Interventi sui centri agricoli.
Gli interventi edilizi sui fabbricati che compongono i centri agricoli, oltre a rispettare quanto
indicato ai punti precedenti dovranno in particolare rispettare quanto indicato di seguito:
- I colori delle facciate, le modanature, i materiali, dovranno essere omogenei.
- Dovranno essere mantenute e rispettate le tipologie architettoniche ed edilizie esterne originarie.
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- Non é consentito realizzare balconi e terrazze di qualsiasi sorta nelle unità abitative che
compongono i fabbricati a schiera.
- Modifiche alle facciate ed ai prospetti, compresi balconi, aggetti, nonché ampliamenti, nuovi
volumi, ecc., quando previsti nelle norme di zona, potranno essere consentiti soltanto previa
presentazione di un rilievo e di un progetto unitario di tutta la schiera e relativi annessi. Nel caso di
più schiere adiacenti, il rilievo dovrà riguardare tutte le schiere e relativi annessi.
- In tutti i casi é vietato costruire tettoie, tettini, coperture di qualsiasi tipo in ondulato traslucido ed
eternit. Il manto di copertura delle strutture dovrà essere in cotto o in alluminio verniciato.
Art.24 - Opere per l'arredo delle aree di pertinenza delle unità immobiliari.
Sono opere per la sistemazione e l'arredo delle aree di pertinenza delle unità immobiliari le seguenti:
a) fontane e fontanili;
b) limitati movimenti di terra e muretti di contenimento in pietra locale o tufo (h.max.45 cm.) per la
sistemazione di giardini;
c) gazebi, altane, pergolati e simili, messi in opera senza opere murarie e con una superficie coperta
massima di 15 metriquadrati, aperti su 4 lati o su tre quando da un lato siano appoggiati al muro del
fabbricato;
d) barbe - cue;
e) altre opere di piccola entità riguardanti esclusivamente l'arredo dell'area di pertinenza.
Tali opere sono consentite nelle aree di pertinenza delle unità immobiliari su tutto il territorio
comunale, purché non in contrasto con previsioni di pubblico interesse e di P.R.G.C. (viabilità, opere
pubbliche in genere, verde pubblico in genere, ecc.)
Tali opere sono soggette ad autorizzazione gratuita e dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme del codice civile previa presentazione di un progetto di sistemazione dell'intera area di
pertinenza con demolizione di eventuali manufatti esistenti in plastica, lamiere, materiali di
recupero, ecc. Il Sindaco potrà subordinare l'autorizzazione all'esecuzione di opportune
prescrizioni commisurate alle esigenze del caso particolare.
Art.25 - Attrezzature sportive di pertinenza delle unità immobiliari (campo da tennis e
piscina)
Sono attrezzature sportive di pertinenza delle unità immobiliari le attrezzature al servizio degli
abitanti delle unità immobiliari e non aperte al pubblico.
Tali opere sono consentite nelle aree di pertinenza delle unità immobiliari su tutto il territorio
comunale, con l' eccezione della fascia di territorio compresa tra la ferrovia e il mare e nelle zone
classificate A1 e A2, purché non in contrasto con previsioni di pubblico interesse e di P.R.G.C.
(viabilità, opere pubbliche in genere, verde pubblico in genere, ecc.). E’ altresì vietata la sanatoria
delle piscine esistenti nella fascia compresa tra la ferrovia e il mare.
Tali opere sono soggette a concessione edilizia e dovranno essere realizzate nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- Il campo da tennis o la piscina dovranno mantenere il miglior rapporto con la struttura
geomorfologica circostante e dovranno rispettare gli allineamenti contermini dei muri a retta, delle
alberature, dei filari, delle sistemazioni agrarie;
- La piscina dovrà essere dotata di impianto di depurazione delle acque reflue a norma di legge ed
essere alimentata in modo da non gravare sull’acquedotto comunale e da non richiedere la
realizzazione di nuovi pozzi.
- La piscina potrà avere le seguenti dimensioni max. ml.7,50 x 15.
- La piscina dovrà avere preferibilmente forma rettangolare ed in ogni caso angoli retti e lati
rettilinei;
- Gli scolmatori della piscina dovranno essere incassati e nascosti sotto la pavimentazione
perimetrale circostante che dovrà essere realizzata in tufo, in pietra o in cotto;
- I volumi tecnici degli impianti di filtrazione dovranno essere completamente interrati.
- Il campo da tennis dovrà essere opportunamente schermato con la messa a dimora di essenze
tipiche locali.
- Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati con colorazioni che minimizzino l’impatto visivo.
Art. 26 - Aree di Parcheggio
a) - Parcheggi relativi a ciascun insediamento edilizio nel lotto di pertinenza -
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1 - Nelle nuove costruzioni e nelle demolizioni e ricostruzioni, indipendentemente dalla specifica
destinazione, devono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc.
di costruzione, ai sensi della L. 6/8/67, n. 765, e della L. 122/89.
Per spazi per parcheggio si intendono gli spazi necessari alla sosta, alle manovre ed all'accesso dei
veicoli: essi devono corrispondere ai necessari requisiti di agibilità.
I parcheggi possono essere ricavati all'interno della stessa costruzione ovvero nell'area di pertinenza.
2 - Le aree di parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate. Il progetto del parcheggio,
allegato a quello dei fabbricati, dovrà essere di dettaglio e contenere la disposizione dei posti
macchina, dei percorsi di accesso, delle zone verdi e la quantità e le specie degli alberi da mettere a
dimora.
b) - Parcheggi interrati.
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/1989, i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo
degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli indici di zona previsti dalla normativa di Piano
Regolatore, fatti salvi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.
Per le nuove costruzioni, la realizzazione di parcheggi nell'interrato sarà sempre consentita e il
volume eccedente il 30% del volume fuori terra non sarà considerato ai fini della verifica dell'indice.
L'intestatario della concessione edilizia dovrà impegnarsi con atto d'obbligo unilaterale a mantenere
la destinazione a parcheggio dei locali realizzati utilizzando il volume interrato.
Art. 27 - Opere di urbanizzazione e standard
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle rispettivamente indicate nella legge
847 del 29/9/1964, sud. art. 4, e nella legge 865 del 22/10/1971, sub. art. 44.
Sono considerate opere di urbanizzazione anche le opere necessarie ad allacciare una zona ai
pubblici servizi.
Nelle zone di espansione dovranno in ogni caso essere complessivamente rispettati gli standard
minimi di cui al D.M. n.1444 del 1968.
Art.28 - Dimensioni minime delle abitazioni
Nelle zone C le unità abitative dovranno avere la superficie utile minima di 60 mq. calcolati al netto di
murature, tramezzi, sguanci per finestre e soglie di porte. E' consentita l'utilizzazione del 20% dell'intero
volume edificabile per la realizzazione di appartamenti con superficie utile minima compresa tra mq. 38
e mq.60. Tali appartamenti potranno essere realizzati anche in edifici autonomi.
Art. li 29 - 29a - Stralciati in sede di approvazione Regionale.
Art.29 b - Variazioni di destinazioni d’uso.
La variazione delle destinazioni d’uso degli immobili e dei singoli locali per realizzare le
destinazioni previste nel P.R.G. é sempre consentita, fermo restando il tipo di intervento edilizio
indicato nelle N.T.A..
Art.29 c - Irrogazione delle sanzioni per abusi edilizi.
La concessione edilizia relativa agli interventi ammessi dal piano su aree nelle quali sussistono
immobili abusivamente realizzati e non sanati o sanabili ai sensi delle vigenti norme sul condono
edilizio ovvero che non possano essere oggetto di positivo accertamento di conformità ai sensi
dell’art.13 della L. 47/85, é rilasciata in subordine all’avvenuta irrogazione delle sanzioni previste
dalla legge.
Capo 6° - Zonizzazione.
Art.30 - Divisione del territorio comunale in zone omogenee.
Il territorio comunale è diviso in zone omogenee previste dal D.M.2 Aprile 1968 n.1444, nonché in altre
zone con speciali caratteri.
Per esse e per le rispettive sottozone - che di seguito sono elencate - valgono le norme contenute negli
articoli seguenti.
Elenco delle zone e sottozone:
- Zone territoriali omogenee A - Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
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particolare pregio ambientale, o da porzioni di esse.
- Sottozona A1 - Centro storico e nuclei di interesse storico-ambientale.
- Sottozona A2 - Di degrado con piano di recupero.
- Sottozona A3 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona A4 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona A5 - Di rispetto ambientale.
- Zone territoriali omogenee B - Di completamento - Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zone A - Sottozona B1 - Di conservazione del vecchio tessuto urbanistico ed edilizio.
- Sottozona B2 - Di sostituzione edilizia a pari volume.
- Sottozona B3 - Di sostituzione edilizia e di completamento .
- Zone territoriali omogenee C - Di espansione residenziale - Sottozona C1 - Di espansione residenziale con concessione convenzionata.
- Sottozona C2 - Di espansione residenziale con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona C3 - Di espansione residenziale (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona CT1 - Di espansione residenziale turistica (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona CT2 - Di espansione residenziale turistica (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona C4 - Per l'edilizia Economica e Popolare esistenti o con P.E.E.P. approvato.
- Zone territoriali omogenee D - per attività produttive - Sottozona D1 - Per insediamenti produttivi esistenti e di completamento.
- Sottozona D2 - Produttiva di espansione con concessione convenzionata - Sottozona D3 - Produttiva di espansione con strumento urbanistico attuativo.
- Sottozona D4 - Produttiva per attività direzionali e commerciali.
- Sottozona D5 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona D6 - Turistica per campeggi esistenti.
- Sottozona D7 - Turistica per villaggi turistici di nuova previsione.
- Sottozona D8 - Turistica per attrezzature ricettive alberghiere esistenti e di completamento (HE).
- Sottozona D9 - Turistica per attrezzature ricettive e alberghiere di progetto (HP).
- Sottozona D10 - Turistica per attrezzature ricettive e alberghiere di progetto tramite piano di
recupero (HPR).
- Sottozona D11 - Strutture per la ristorazione.
- Zone territoriali omogenee E - Parti del territorio destinate agli usi agricoli - Sottozona E1 - Aree agricole.
- Sottozona E2 - Aree agricole in aree protette ai sensi della Delibera Regionale n.296/1988, L. 431/1985
e L.1497/1939.
- Sottozona E3 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona E4 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozone E5 - Zona umida - Sottozona E6 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona E7 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona ES1 - Speciale di interesse archeologico d'insieme.
- Sottozona ES2 - Speciale per attività di servizio all’agricoltura.
- Sottozona ES3 - Speciale per conferma dello stato di fatto.
- Zone territoriali omogenee F - attrezzature e impianti di interesse generale - Sottozona F1 - Parchi - F1.1 - Parco di Poggio del Leccio.
- F1.2 - Parco di Monte Verro.
- F1.3 - Parco Extraurbano Specializzato (sculture monumentali e altre opere d'arte)aperto al pubblico.
- F1.4 - Parco turistico - venatorio.
- F1.5 - Golf e parco di Monte Nebbiello.
- Sottozona F2 - Attrezzature per l'equitazione.
- F2.1 - Ippodromo della Torricella.
- F2.2 - Centro equitazione dell'Ovile.
- Sottozona F3 - Centro sportivo turistico balneare.
- Sottozona F3.1 -Aviosuperficie.
- Sottozona F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per impianti sportivi.
- Sottozona F5 - Aree destinate all'istruzione.
- Sottozona F6 - Aree per attrezzature di interesse comune.
- Sottozona F7 - Aree per parcheggi pubblici.
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- Sottozona F8 - Aree per attrezzature ferroviarie.
- Sottozona F9 - Aree di interesse archeologico Art. 31 - Zone territoriali omogenee A Parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.
Esse sono suddivise nelle sottozone seguenti in relazione alle caratteristiche oggettive e ai vari tipi di
intervento ammessi.
- Sottozona A1 - Centro storico e nuclei di interesse storico-ambientale.
- Sottozona A2 - Di degrado con piano di recupero.
- Sottozona A3 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona A4 - Stralciata in sede di approvazione regionale.
- Sottozona A5 - Di rispetto ambientale.
Art. 32 - Sottozona A1 - Centro storico e nuclei di interesse storico-ambientale.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento:
- Interventi diretti, regolati dalla presente normativa di Piano;
- Piano di recupero di iniziativa pubblica e/o privata. La redazione del piano di recupero sarà obbligatoria
nel caso di interventi riguardanti il recupero di più edifici da utilizzarsi unitariamente.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione del tipo D1 come da allegato alla L.R.T. n.59/80.
- Destinazioni d'uso consentite : residenziale, direzionale, commerciale, ricreativa, culturale, museale,
per esercizi e locali pubblici e di interesse pubblico.
A Pescia Fiorentina è ammesso anche il mantenimento della destinazione agricola.
Sono escluse in ogni caso attività produttive di altro tipo.
Il Sindaco potrà rifiutare autorizzazioni relative all'istallazione di attività che, se pure consentite dalle
presenti norme, per le particolari caratteristiche possano diminuire la vivibilità delle zone A1 per motivi
di sovraffollamento, di rumore, di traffico, e comunque di disturbo alla quiete pubblica.
Torre del Castello di Tricosto: residenziale.
- Aree libere all'interno del centro storico: queste aree, identificabili con vie, piazze, corti, cortili,
chiostrine, anche se prive di campitura particolare, dovranno essere mantenute libere ed in esse è vietata
qualsiasi sorta di edificazione anche a carattere precario. Sono fatte salve le opere stagionali regolarmente
autorizzate, con concessione di suolo pubblico.
- Obbligo alla sostituzione degli elementi di finitura della facciata: gli interventi di recupero, anche se
solamente riguardanti l'interno degli edifici, sono sempre e comunque subordinati all'impegno da parte
del proprietario o dell'avente titolo all'eliminazione ed alla sostituzione degli elementi di finitura e di
arredo delle facciate che siano in contrasto con il decoro e con le caratteristiche storiche ed
architettoniche deille facciate stesse.
Art. 33 - Sottozona A2 - Di degrado coincidente con zona soggetta a piano di recupero.
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- Rappresentazione grafica
- Strumento di intervento: Interventi diretti e piani di recupero.
- Interventi diretti, regolati dalla presente normativa di Piano;
- Piano di recupero di iniziativa pubblica e/o privata.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione del tipo D1 come da allegato alla L.R.T. n.59/80.
- Interventi consentiti con i piani di recupero: Il rilascio della concessione edilizia per interventi diversi é
subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui all'art. 28 della L. n.457/1978, ai sensi dell'art.
27 della stessa legge, comma 3°.I Piani di Recupero potranno prevedere interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento, alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente,
anche attraverso la ristrutturazione edilizia ed urbanistica (demolizioni e ricostruzioni), nonché contenuti
incrementi di volume, nuove costruzioni di limitata entità e la sistemazione ed attrezzatura delle aree
verdi e delle aree ed edifici pubblici.
- Nelle zone A2 di Capalbio Capoluogo e della Torba valgono le destinazioni e le norme introdotte con la
variante redatta ai sensi degli art.li 5 e 6 della L.R.T. n. 59/80 per il recupero delle aree e degli immobili
degradati, approvata con deliberazione del C.C. n. 67 del 30/11/99.
- Obbligo alla sostituzione degli elementi di finitura della facciata: gli interventi di recupero, anche se
solamente riguardanti l'interno degli edifici, sono sempre e comunque subordinati all'impegno da parte
del proprietario o dell'avente titolo all'eliminazione ed alla sostituzione degli elementi di finitura e di
arredo delle facciate che siano in contrasto con il decoro e con le caratteristiche storiche ed
architettoniche deille facciate stesse.
Art.34 - Sottozona A3 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
Art.35 - Sottozona A4 - Stralciato in sede di approvazione regionale
Art. 36 - Sottozona A5 - Di rispetto ambientale.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento: - Interventi diretti.
- Interventi consentiti :
manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento
conservativo ristrutturazione del tipo D1 come da allegato alla L.R.T. n.59/80.
- Destinazioni d'uso consentite : residenziale e agricola.
- Obbligo alla sostituzione degli elementi di finitura della facciata: gli interventi di recupero, anche se
solamente riguardanti l'interno degli edifici, sono sempre e comunque subordinati all'impegno da parte
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del proprietario o dell'avente titolo all'eliminazione ed alla sostituzione degli elementi di finitura e di
arredo delle facciate che siano in contrasto con il decoro e con le caratteristiche storiche ed
architettoniche deille facciate stesse.
- Nelle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi d'acqua possono essere installate attrezzature leggere non
permanentemente infisse al suolo per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.
Tali interventi dovranno contribuire alla valorizzazione delle aree ed essere pienamente compatibili
con le finalità di tutela delle stesse. Pertanto gli interventi non potranno in ogni caso prevedere la
realizzazione di attrezzature quali nuove viabilità di accesso e parcheggi. Le opere previste dovranno
comunque garantire il rispetto della D.C.R. 230/94.
Art.37 - Edifici di valore storico-artistico
- Rappresentazione grafica
- Caratteri generali.
Sono edifici e complessi di valore storico-artistico iscritti negli appositi elenchi della Soprintendenza per
i Beni Ambientali e Architettonici di Siena e Grosseto ai sensi della L. n.1.089/39 e della Legge n.
364/1909, nonché altri censiti come di rilevante valore storico-architettonico-ambientale.
Edifici e complessi edilizi iscritti negli appositi elenchi:
- Palazzo Collacchioni/Rocca di Capalbio - Via Collacchioni;
- Torre della Rocca o della cinta muraria di Capalbio o di palazzo Collacchioni;
- Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa;
- Palazzo in Via Vittorio Emanuele 28 (già 32);
- Porta Senese o Torre cinta muraria di Capalbio o torre dell'orologio;
- Casa del sec. XVII con stipiti, capitelli, cornici di finestra in pietra, Via Vittorio Emanuele
n.17/19/21 (già n.14);
- Oratorio o Chiesa della Provvidenza;
- Palazzetto con bifore in via Lazzarini n.14,16,18;
- Cinta muraria di Capalbio;
- Fattoria di Capita ;
- Fattoria del Tricosto;
- Torre di Selvanera;
- Villa di Pescia Fiorentina Pietromarchi - Sgaravatti;
- Podere Ferriera/Stazione del Chiarone;
- Villino da caccia di Giacomo Puccini;
- Ex Dogana Pontificia/Palazzo del Chiarone/Villa Buoncompagni;
- Torre di Buranaccio;
- Castello di Capalbiaccio/Castello del Tricosto;
- Castellaccio di Monteti;
- Palazzetto con 2 bifore su via Curtatone, 2 ingressi da Via Palestro, 1 da Via Curtatone, 2 angolo
Via V.Emanuele.
Altri edifici e complessi edilizi:
- Casale di Macchiatonda/Torre di Macchiatonda;
- Mulino di Garavicchio;
- Conventino Agostiniani;
- Casa Buranello;
- Edificio alla Nunziatella;
- Strumenti di intervento:
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. -9-
- interventi diretti;
- autorizzazione e concessione convenzionata, nel caso l'intervento sia complesso e richieda da parte dei
concessionari un impegno nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda la realizzazione di
opere, la gestione degli immobili ad intervento avvenuto o quanto altro possa occorrere.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo per gli edifici vincolati con legge dello Stato nonché per gli altri edifici e complessi edilizi
ad essi assimilati.
- Destinazioni d'uso: nel caso non siano indicate nei documenti del P.R.G., sono quelle compatibili con
l'intervento di restauro con esclusione delle attività produttive artigianali ed industriali.
Art. 38 - Zone territoriali omogenee B Sono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Esse sono
suddivise nelle sottozone seguenti in relazione alle caratteristiche oggettive e ai vari tipi di intervento
ammessi.
- Sottozona B1 - Di conservazione del vecchio tessuto urbanistico ed edilizio.
- Sottozona B2 - Di sostituzione edilizia a pari volume.
- Sottozona B3 - Di sostituzione edilizia e di completamento .
Art. 39 - Sottozona B1 - Di conservazione del vecchio tessuto urbanistico ed edilizio.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento: Interventi diretti
- Interventi consentiti: Sono consentiti la manutenzione ordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo, la ristrutturazione edilizia del tipo D1 - D2 (con esclusione degli ampliamenti di volume) D3, senza modifiche della sagoma e dei volumi.
- Destinazioni d'uso: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, negozi, piccoli laboratori artigiani
purchè non nocivi o molesti.
- Obbligo alla sostituzione degli elementi di finitura della facciata: gli interventi di recupero, anche se
solamente riguardanti l'interno degli edifici, sono sempre e comunque subordinati all'impegno da parte
del proprietario o dell'avente titolo all'eliminazione ed alla sostituzione degli elementi di finitura e di
arredo delle facciate che siano in contrasto con il decoro e con le caratteristiche storiche ed
architettoniche deille facciate stesse.
Art. 40 - Sottozona B2 - Di sostituzione edilizia a pari volume.
- Rappresentazione grafica
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 10 -
- Strumenti di intervento: Interventi diretti, concessione.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione D1, D2, D3, ristrutturazione urbanistica (demolizione e ricostruzione) nei
limiti del volume esistente. Ampliamento di volume una tantum per miglioramenti igienici - funzionali tecnici, pari al 10% del volume esistente. Rialzamento di edifici ad un solo piano, mantenendo le
distanze e gli allineamenti esistenti.
- Destinazioni d'uso: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, officine,negozi, piccoli
laboratori artigiani purchè non nocivi e molesti, fatta eccezione per i casi di cui al punto seguente.
- E' assolutamente vietato realizzare ed installare autorimesse, officine e laboratori artigiani negli edifici
prospicienti le piazze individuate dal P.R.G., o dai successivi Piani attuativi, come pedonali.
- Indici e parametri urbanistici per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Gli indici di zona sono i seguenti:
- Rc
= 33%
- H.max = quella preesistente
- If
= nell'ambito del volume preesistente
- distanza dal filo strada quella esistente, e in caso contrario, quando non esistono allineamenti già
costituiti, non inferiore a ml.5,00.
- Tipologia edilizia: possono essere realizzati fabbricati isolati e a schiera. E' consentita la costruzione di
cortili interni, purché, oltre alle norme generali del R.E., tra i muri che si fronteggiano, vi sia una
distanza non inferiore a 10 mt. Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse ai relativi corpi di
fabbrica. Potranno essere distaccate quando siano collegate architettonicamente ai fabbricati o qualora si
costituisca per più fabbricati un complesso di servizi centralizzato, avente compiutezza architettonica.
- Rialzamento di edifici ad un solo piano : E' consentito, anche in deroga all’indice fondiario,
l'incremento di volume per la realizzazione di un nuovo piano con destinazione residenziale negli edifici
ad un solo piano indicati nelle tavole di P.R.G. col simbolo (*).
L'intervento sarà subordinato a concessione.
Art. 41 - Sottozona B3 - Di sostituzione edilizia e di completamento.
- Rappresentazione grafica
- Strumento di intervento : interventi diretti
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione.
- Destinazioni d'uso: abitazioni, uffici, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, officine, negozi, piccoli
laboratori artigiani purchè non nocivi e molesti, fatta eccezione per i casi di cui al punto seguente.
- E' assolutamente vietato realizzare od installare autorimesse, officine e laboratori artigiani negli edifici
prospicienti le piazze individuate dal P.R.G. come pedonali.
- Indici e parametri urbanistici :
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 11 -
- Capalbio Capoluogo.
- Rc
= 33%
- H.max = 9,5
a condizione che i volumi non emergano in modo tale da costituire elemento di disturbo alla percezione
della collina e dell’edificato storico.
- If
= mc./mq. 3,00
Distanza dai confini = 1/2 H. Max. e comunque non inferiore a 5 metri;
Distanza tra edifici = ml. 10,00
- distanza dal filo strada, quando non esistono allineamenti già costituiti, non inferiore a mt.5,00.
- Borgo Carige, Poggetti, Pescia Fiorentina, Giardino :
- Rc
= 33%
- H.max = 8,0
- If
= mc./mq. 1,5
Distanza tra edifici = ml. 10,00
- distanza dal filo strada, quando non esistono allineamenti già costituiti, non inferiore a mt.5,00.
- Capalbio Scalo(ex scuola):
- Rc
= 40%
- H.max = 9,5
- If
= 3,00 mc/mq.
Distanza tra edifici = ml. 10,00
- distanza dal filo strada, quando non esistono allineamenti già costituiti, non inferiore a mt.5,00.
- Vallerana (ex scuola)
- Rc
= 40%
- H.max = 7,5
- If
= 3,00 mc/mq.
- la fascia di terreno occupata dall'acquedotto comunale non deve essere edificata.
Distanza tra edifici = ml. 10,00
- distanza dal filo strada, non inferiore a mt.5,00.
- Tipologia edilizia: possono essere realizzati fabbricati isolati e a schiera. E' consentita la costruzione di
cortili interni, purché, oltre alle norme generali del R.E., tra i muri che si fronteggiano, si abbia una
distanza non inferiore a 10 mt. Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse ai relativi corpi di
fabbrica. Potranno essere distaccate quando siano collegate architettonicamente ai fabbricati o qualora si
costituisca per più fabbricati un complesso di servizi centralizzato, avente compitezza architettonica.
Art.42 Zone territoriali omogenee C .
Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali, che risultano
inedificate.
Esse sono suddivise nelle sottozone seguenti in relazione alle caratteristiche oggettive e agli strumenti di
intervento:
- Sottozona C1 - Di espansione residenziale con concessione convenzionata.
- Sottozona C2 - Di espansione residenziale con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona C3 - Di espansione residenziale (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona CT1 - Di espansione residenziale turistica (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona CT2 - Di espansione residenziale turistica (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Sottozona C4 - Per l'edilizia Economica e Popolare esistenti o con P.E.E.P. approvato.
La progettazione dell’assetto planovolumetrico e la sistemazione delle aree di pertinenza dovranno essere
coerenti con la struttura del paesaggio in cui l’intervento si colloca; in particolare dovranno essere rilevate la
maglia insediativa, l’altezza, la tipologia e gli allineamenti degli edifici esistenti; la geometria della maglia
fondiaria, delle formazioni arboree e della rete irrigua; le specie vegetali esistenti; la morfologia del terreno.
Di conseguenza le tipologie indicate nelle rispettive sottozone devono intendersi quali indicazioni da
verificare in base a quanto espresso nel presente articolo.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 12 -
Art.43 - Sottozona C1 - Di espansione residenziale con concessione convenzionata.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Interventi diretti con concessione edilizia previa stipula di apposita convenzione
unitaria con la quale gli interessati si impegnino, pro quota, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
previste dal P.R.G nella zona e necessarie all’attuazione del piano stesso comprensive di tutti gli impianti e
aree fino all’allacciamento con i servizi esistenti nella zona. La cessione delle aree alla Pubblica
Amministrazione a titolo gratuito, nonché il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
relativamente agli interventi non direttamente realizzati secondo le quantità. Il progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione, approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, farà parte integrante della convenzione.
- Interventi consentiti - Tutti gli interventi fino alla nuova edificazione.
- Destinazioni d'uso - Le destinazioni ammesse sono, oltre alla residenza, quelle connesse con la residenza
come uffici, negozi, botteghe artigiane per attività non rumorose o graveolenti.
- Indici e parametri urbanistici IF = 1,00 mc / mq.
RC = 30%
H max. 7,5
Distanza dalle strade = ml. 5
- Tipologia edilizia - Villette mono o plurifamiliari. Possono essere accorpati non più di due lotti.
Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse ai relativi corpi di fabbrica.
Per la zona C1 di Capalbio Capoluogo il capoverso riguardante gli strumenti di intervento viene sostituito
dal seguente: :
- Strumenti di intervento - P.P. - PEEP o Piano di Lottizzazione. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà
adottare soluzioni tipologiche tali da ridurre al massimo l’impatto visivo in considerazione del vincolo
paesistico di cui alla L. 149739. Su tale strumento dovrà essere acquisito il parere preventivo della
Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici.
In luogo degli standard previsti dall’art. 27 saranno realizzate le quantità di parcheggi e verde pubblico
all’interno dei comparti ed indicate nelle tavole di piano.
- Interventi consentiti - Tutti gli interventi fino alla nuova edificazione.
Art.44 - Sottozona C2 - Di espansione residenziale con piano urbanistico attuativo.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - P.P., P.E.E.P. o lottizzazioni di iniziativa privata o pubblica.
- Interventi consentiti - Tutti gli interventi fino alla nuova edificazione.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 13 -
- Destinazioni d'uso - Le destinazioni ammesse sono, oltre alla residenza, quelle connesse con la residenza
come negozi, uffici, botteghe artigiane per attività non rumorose o graveolenti, autorimesse, locali ed
esercizi pubblici, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, con l'eccezione di quanto detto di seguito.
E' assolutamente vietato realizzare ed installare autorimesse, officine e laboratori artigiani negli edifici
prospicienti le strade e le piazze indicate dal presente P.R.G. o dallo strumento attuativo come pedonali.
- Tipologia edilizia - Possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera sfalsata, a nuclei e a grappolo, con
tetto a falde. I cortili interni sono consentiti anche quando siano pertinenti ad abitazioni unifamiliari per cui
dovranno avere le caratteristiche del patio, ed avranno il lato minore non inferiore a ml. 6.
Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse ai relativi corpi di fabbrica.
- Indici e parametri urbanistici - C2a
IT = 0,60 mc / mq.
RC = 30%
H max. 6,50 ml.
Aree per spazi pubblici (standard di cui al D.M. 1444/68) minimo 30% della superficie territoriale,
comprese quelle eventualmente indicate nei grafici di P.R.G e comunque nel rispetto della quantità minima
prevista all’art.27.
Distanza minima dalle strade = ml. 5
- C2b
IT = 0,60 mc / mq.
RC = 30%
H max. 6,50 ml.
Non meno del 15% della volumetria edificabile dovrà essere riservata a negozi, locali ed esercizi pubblici o
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
Aree per spazi pubblici (standard di cui al D.M. 1444/68) minimo 30% della superficie territoriale,
comprese quelle eventualmente indicate nei grafici di P.R.G. e comunque nel rispetto della quantità minima
prevista all’art.27.
Distanza minima dalle strade = ml. 5
- C2c - stralciato in sede di approvazione regionale.
- C2d
IT = 1,00 mc / mq.
RC = 30%
H max. 7,50 ml.
Aree per spazi pubblici (standard di cui al D.M. 1444/68) minimo 30% della superficie territoriale, comprese
quelle eventualmente indicate nei grafici di P.R.G. e comunque nel rispetto della quantità minima prevista
all’art.27.
Distanza dalle strade = ml. 5
- C2e
IT = 1,00 mc / mq.
RC = 30%
H max. 10 ml.
Non meno del 15% della volumetria edificabile dovrà essere riservata a negozi, locali ed esercizi pubblici o
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
Aree per spazi pubblici (standard di cui al D.M. 1444/68) minimo 30% della superficie territoriale,
comprese quelle eventualmente indicate nei grafici di P.R.G. e comunque nel rispetto della quantità minima
prevista all’art.27.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 14 -
Distanza dalle strade = ml. 5
Il piano attuativo dovrà fare riferimento allo schema urbanistico-edilizio allegato (Tav. A) , che non ha
valore prescrittivo di dettaglio ma che comunque dovrà essere rispettato nelle linee generali.
Nelle zone C2 di Capalbio Capoluogo gli strumenti urbanistici attuativi dovranno adottare soluzioni
tipologiche tali da ridurre al massimo l’impatto visivo in considerazione del vincolo paesistico di cui alla L.
149739. Su tali strumenti dovrà essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza per i beni
Ambientali e Architettonici.
Art.45 - Sottozona C3 - Di espansione residenziale (vecchie norme) con piano urbanistico attuativo.
- Rappresentazione grafica
- Destinazione: abitazioni, uffici, negozi, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, botteghe e laboratori
artigiani purché con attività non nocive e moleste per le abitazioni vicine e non con attrezzature edilizie
distinte, magazzini, annessi rurali.
- Tipo di intervento: piani particolareggiati o di lottizzazione.
- Tipologia Edilizia: possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera o a nuclei.
I cortili interni sono consentiti anche quando siano pertinenti ad abitazioni unifamiliari per cui dovranno
avere le caratteristiche del patio, ed avranno il lato minore non inferiore a ml.6.
Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse ai relativi corpi di fabbrica. Potranno essere distaccate
quando siano collegate architettonicamente ai fabbricati o qualora si costituisca per più fabbricati un
complesso di servizi centralizzato, avente compiutezza architettonica. Le superfici scoperte dovranno essere
coltivate a giardino o mantenute a verde.
- Indici e parametri urbanistici Capalbio
IF
= 1 mc / mq.
RC
= 33%
H max. = ml. 7,5
- distanza dai confini:
- distanza tra edifici:
- distanza dalle strade:
m.5
m.10
ml. 5 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
ml. 7,5 per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15.
ml. 10 per strade di larghezza superiore a ml. 15 e con l'osservanza
dell'ultimo comma dell'art.9 del D.M. 2.4.'68 n.1444.
Nei piani particolareggiati o di lottizzazione potranno essere adottate
distanze minori, ma comunque non inferiori a m.5.
- Dovranno essere rispettati gli standard di cui al D.M. 1444 del 2 Aprile 1968 ai sensi dell’art.27.
Art.46 - Sottozona CT1 - Di espansione residenziale turistica (vecchie norme)
- La Nunziatella -
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 15 -
- Rappresentazione grafica
- Destinazione: abitazioni, uffici, negozi, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, botteghe, alberghi e
pensioni.
- Tipo di intervento: piani particolareggiati di lottizzazione con il rispetto delle norme contenute nell'art.28
della legge 6.8.'67 n.765 e nel D.M. 2.4.'68 n.1444 art.3.
- Tipologia edilizia: possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera o a nuclei. Per la costruzione dei
cortili interni la distanza tra i muri che si fronteggiano dovrà essere pari al muro più alto e comunque non
inferiore a 10 metri.
- distanza dai confini ml. 5
- distanza dalle strade:
ml. 5 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
ml. 7,5 per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15.
ml. 10 per strade di larghezza superiore a ml. 15 e con l'osservanza
dell'ultimo comma dell'art.9 del D.M. 2.4.'68 n.1444.
Nei piani particolareggiati o di lottizzazione potranno essere adottate
distanze minori, ma comunque non inferiori a m.5.
ZONA 1 : Cubatura massima ammissibile (comprese le opere di urbanizzazione secondaria) mc.15.000 su
mq.10.000.
Attraverso lo studio del piano di lottizzazione esteso a tutto il territorio di ciascuna zona, i volumi ed i
fabbricati potranno essere disposti in modo da creare raggruppamenti della cubatura consentita, allo scopo di
conservare il più possibile la vegetazione esistente, i movimenti di terra saranno limitati al minimo
indispensabile.
I piani di lottizzazione dovranno contemplare per ogni insediamento un impianto di depurazione delle acque
nere.
Dovranno essere messe a dimora piante di alto fusto nella misura minima di n.4 per ogni 100 mq. di area a
verde; il progetto di sistemazione di tali alberature dovrà essere presentato contemporaneamente al progetto
delle opere di urbanizzazione primaria.
- Dovranno essere rispettati gli standard di cui al D.M. 1444 del 2 Aprile 1968 ai sensi dell’art.27.
Art.47 - Sottozona CT2 - Di espansione residenziale turistica (vecchie norme)
- Capalbio Capoluogo -
- Rappresentazione grafica
- Destinazione: abitazioni, uffici, negozi, locali ed esercizi pubblici, autorimesse, botteghe, alberghi e
pensioni.
- Tipo di intervento: piani particolareggiati di lottizzazione con il rispetto delle norme contenute nell'art.28
della legge 6.8.'67 n.765 e nel D.M. 2.4.'68 n.1444 art.3.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 16 -
- Tipologia edilizia: possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera o a nuclei. Per la costruzione dei
cortili interni la distanza tra i muri che si fronteggiano dovrà essere pari al muro più alto e comunque non
inferiore a 10 metri.
- distanza dai confini ml. 5
- distanza dalle strade:
ml. 5 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
ml. 7,5 per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15.
ml. 10 per strade di larghezza superiore a ml. 15 e con l'osservanza
dell'ultimo comma dell'art.9 del D.M. 2.4.'68 n.1444.
Nei piani particolareggiati o di lottizzazione potranno essere adottate
distanze minori, ma comunque non inferiori a m.5.
Capalbio
Nella sottozona 3: cubatura massima ammissibile (comprese le opere di urbanizzazione secondaria) mc.
15.000 così distribuiti:
- mc. 5.000 in nucleo accentrato nella zona della ex cava con altezza max di ml. 7,50;
- mc. 10.000 nella zona a confine con il campo sportivo con altezza max di ml. 7,50;
Il nucleo accentrato nella zona della ex - cava potrà avvalersi della cubatura interrata per destinazioni di tipo
funzionale (quali magazzini, garages, locali per impianti, ecc.), ma tale cubatura sarà calcolata come parte
del totale ammesso di mc.5.000, ad esclusione dei soli garage o posti auto realizzati ai sensi ed alle
condizioni di cui all’art.113 del vigente regolamento edilizio.
La realizzazione sul terreno della volumetria di mc. 10.000 in unità decentrate o accentrate dovrà garantire la
conservazione delle caratteristiche naturali del terreno e della vegetazione esistente e dovrà essere tale da
evitare sterri e movimenti di terra eccedenti il minimo indispensabile all’imposta orizzontale della
costruzione. Il colmo delle costruzioni non dovrà superare l’esistente linea di crinale.
- Dovranno essere rispettati gli standard di cui al D.M. 1444 del 2 Aprile 1968 ai sensi dell’art.27.
Art.48 - Sottozona C4 - Zone per edilizia economica e popolare esistenti o con P.E.E.P. approvato.
- Rappresentazione grafica
- Destinazione d'uso: zona destinata agli insediamenti residenziali di cui alla legge 18 / 4 / 1962 n.167
(alloggi a carattere economico e popolare, nonché le opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi
comprese le aree a verde pubblico) e successive modifiche ed integrazioni.
- Interventi consentiti: quelli indicati nei P.E.E.P. approvati.
Art.49 - Zone territoriali omogenee D.
Le zone classificate "D" ai sensi dell'art.2 del D.M. 1444/1968 individuano le parti del territorio
comunale a prevalente destinazione industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica.
In relazione alla specificità degli interventi ammessi, le zone "D" si dividono in:
- Sottozona D1 - Per insediamenti produttivi esistenti e di completamento.
- Sottozona D2 - Produttiva di espansione con concessione convenzionata - Sottozona D3 - Produttiva di espansione con strumento urbanistico attuativo.
- Sottozona D4 - Produttiva per attività direzionali e commerciali.
- Sottozona D5 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
- Sottozona D6 - Turistica per campeggi esistenti.
- Sottozona D7 - Turistica per villaggi turistici di nuova previsione.
- Sottozona D8 - Turistica per attrezzature ricettive alberghiere esistenti e di completamento (HC).
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 17 -
- Sottozona D9 - Turistica per attrezzature ricettive e alberghiere di progetto (HP).
- Sottozona D10 - Turistica per attrezzature ricettive e alberghiere di progetto tramite piano di
recupero (HPR).
- Sottozona D11 - Strutture per la ristorazione.
Art.50 - Sottozona D1 - Per insediamenti produttivi esistenti e di completamento.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Interventi diretti.
- Interventi consentiti - Tutti fino alla nuova edificazione.
- Destinazione d'uso - Impianti artigianali ed industriali di ogni tipo e dimensione. Depositi e
magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sono ammessi locali per l'abitazione del
proprietario, del responsabile dell'attività o del custode per una superficie netta non superiore a
mq.110. E' ammessa la costruzione di una sola abitazione per ogni lotto avente la superficie minima
di mq. 1.500.
Nei depositi permanenti all'aperto di materiali e macchinari dovranno essere realizzate fasce di
rispetto dalla strada di ml.10 opportunamente piantumate.
- Indici e parametri urbanistici :
- Lotto minimo mq. 1.500.
- RC = 40%
- H.max. = m.8,50 (escluso i volumi tecnici)
- Dist. min. confini =m.6,00
- Dist. min. dal filo strada = m.7,00.
- Deve essere in ogni modo garantito il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai
sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.51 - Sottozona D2 - Produttiva di espansione con concessione convenzionata.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Interventi diretti con concessione edilizia previa stipula di apposita
convenzione unitaria con la quale gli interessati si impegnino, pro quota, alla realizzazione delle
urbanizzazioni previste dal P.R.G. nella zona. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione,
approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, farà parte integrante della convenzione.
- Interventi consentiti - Tutti fino alla nuova edificazione.
- Destinazioni d'uso - Impianti artigianali ed industriali di ogni tipo e dimensione. Depositi e
magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sono ammessi locali per l'abitazione del
proprietario, il responsabile dell'attività o per il custode di superficie netta non superiore a mq.110.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 18 -
E' ammessa la costruzione di una sola abitazione per ogni lotto avente la superficie minima di mq.
1.500. I lotti potranno essere accorpati in non più di due per volta.
- Indici e parametri urbanistici - RC = 40%
- H.max. = m.8,50 con la sola eccezione dei volumi tecnici
- Dist. min. confini =m.6,00
- Dist. min. dal filo strada = m.7,00.
- Non meno del 10% della superficie di ciascun lotto deve essere piantumata con essenze tipiche
locali ad alto fusto, messe a dimora con altezza non inferiore a 3.ml. nella misura di almeno tre ogni
50 mq.
- Deve essere in ogni modo garantito il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai
sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.52 - Sottozona D3 - Produttiva di espansione con strumento urbanistico attuativo.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - P.P. di iniziativa pubblica o piani di lottizzazione.
- Interventi consentiti - Tutti fino alla nuova edificazione.
Attività produttive secondarie. Depositi. Magazzini per la vendita
- Destinazioni d'uso all'ingrosso. E' ammessa la realizzazione di un'abitazione per il proprietario, il responsabile
dell'attività o per il custode, di una superficie netta non superiore a mq.110. E' ammessa la
costruzione di una sola abitazione per ogni lotto. I lotti devono avere una superficie minima di
mq.1.500.
- Indici e Parametri urbanistici - RC = 40%
- A. max = ml.8,50, con la sola eccezione dei volumi tecnici;
- Dist. min. confini =m.6,00
- Dist. min. dal filo strada = m.7,00.
Aree per spazi pubblici (Standard di cui al D.M. 1444/68) minimo 15% della superficie territoriale.
Deve essere prevista la realizzazione di una fascia di verde alberato, con profondità di almeno 7
metri, lungo tutto il perimetro dell'area soggetta a strumento attuativo.
- Non meno del 10% della superficie di ciascun lotto deve essere piantumata con essenze tipiche
locali ad alto fusto, messe a dimora con altezza non inferiore a 3.ml. nella misura di almeno tre ogni
50 mq.
- Deve essere in ogni modo garantito il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai
sensi della L. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.53 - Sottozona D4 - Produttiva per attività direzionali e commerciali.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 19 -
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Interventi diretti.
- Interventi consentiti - Tutti fino alla nuova edificazione.
- Destinazione d'uso - Direzionale, commerciale, punti vendita, depositi e magazzini. Sono ammessi
locali per l'abitazione del proprietario o del custode di una superficie netta non superiore a mq.110.
Sono vietati i depositi permanenti all'aperto di materiali e macchinari di qualsiasi genere.
- Indici e parametri urbanistici :
- RC = 35%
- H.max. = m.8,50 (escluso i volumi tecnici)
- Dist. min. dal filo strada = m.10,00.
- Parcheggi secondo l’art.5 del D.M. 1444/1968 e l’art. 2 della Legge n.122/1989.
- Nell'edificio posto lungo la S.P. N.75 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di volume e
modifiche della sagoma e dei prospetti esterni del fabbricato principale, tramite concessione
convenzionata.
Art.54 - Sottozona D5 - Stralciato in sede di approvazione regionale..
Art.55 - Sottozona D6 - Turistica per campeggi esistenti
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Piano di lottizzazione ai sensi della l. R.T. n.83 del 12 Novembre 1997 e succ.
modifiche ed integrazioni.
- Interventi consentiti / Destinazioni d'uso
Nelle aree dei campeggi esistenti, individuate nella cartografia di P.R.G., é ammessa sia la destinazione a
campeggio sia la destinazione a villaggio turistico. Gli interventi consentiti sono quelli previsti dalla legge
regionale . n.83 del 12 Novembre 1997, "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle
strutture ricettive. ", e successive modifiche ed integrazioni.
Art.56 - Sottozone D7 - Turistica per villaggi turistici di nuova previsione.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 20 -
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Piano di lottizzazione ai sensi della L. R.T. . n.83 del 12 Novembre 1997 "Nuove
norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive. ", e succ. modifiche ed integrazioni.
- Interventi consentiti / Destinazioni d'uso
Nelle aree destinate a villaggio turistico, individuate nella cartografia di P.R.G. , sono ammessi
esclusivamente gli interventi consentiti dalla legge regionale . n.83 del 12 Novembre 1997, "Nuove norme in
materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive. ", e successive modifiche ed integrazioni, con
esclusivo riferimento ai villaggi turistici.
Sui fabbricati esistenti sono consentiti tutti gli interventi fino alla ristrutturazione D3 senza aumento di
volume.
Art.57 - Sottozona D8 - Turistica per attrezzature ricettive alberghiere di completamento (H C).
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Interventi diretti. L'incremento di volume é subordinato al rilascio di
concessione convenzionata.
- Interventi consentiti - Tutti gli interventi fino alla nuova edificazione, con la sola esclusione degli
edifici vincolati ai sensi della 1089/39 per cui è permesso solo il restauro e risanamento
conservativo.
- Nel caso che nel fabbricato ove si trova l’albergo si trovino anche residenze o locali destinati ad
altri usi, in essi sono ammessi gli interventi previsti nelle zone B1.
- Destinazione d'uso. Tutto quanto previsto nelle norme contenute nella legge regionale . n.83 del 12
Novembre 1997, "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive. " e
successive modifiche ed integrazioni.
- Indici e parametri urbanistici nel caso di ampliamenti di volume.
- Volume edificabile in ampliamento, oltre all’esistente, max. mc.3.000.
- H.max. = m.7,50
- Dist. min. dal filo strada = m.7,00
- R/C = 30%
- il 20% dell’area complessiva del lotto dovrà essere destinata a parco o giardino.
La disponibilità di posti macchina ai sensi della L. n.122/89 e di 1 posto macchina per ogni camera,
riguardante i volumi in ampliamento, dovrà essere assicurata nel lotto di pertinenza o, quando ciò non sia
possibile, in aree limitrofe, tramite convenzionamento.
- Albergo Valle del Buttero - L’incremento di volume rimane subordinato al vincolo di destinazione
alberghiera della vicina struttura ricettiva esistente. Parte della volumetria disponibile dovrà essere utilizzata
per realizzare una sala convegni e per attività culturali con almeno 200 posti a sedere.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 21 -
Art.58 - Sottozona D9 - Turistica per attrezzature ricettive alberghiere di
progetto (H P).
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento : concessione convenzionata . I progetti delle strutture ricettive dovranno essere
unitari e riguardare la sistemazione dell'intera area destinata a questa funzione.
- Interventi consentiti - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione D2, senza incremento di volume per gli edifici esistenti, quando non si tratti di fabbricati
vincolati ai sensi della L. 1089/39 o della L. 364/1909, nuove costruzioni.
- Destinazioni d'uso - nelle aree destinate all'insediamento di nuove strutture ricettive alberghiere è
consentita esclusivamente la costruzione di strutture ricettive secondo le norme contenute nella legge . n.83
del 12 Novembre 1997, così come modificata dalla L. R. n.15 del 9 Marzo 1998.
- Caratteristiche funzionali dell'intervento:
- La struttura ricettiva alberghiera deve essere come minimo del tipo a tre stelle ;
- Potrà essere prevista la realizzazione di sale o salette per meeting e convegni o altre attività collettive e/o
ricreative la cui utilizzazione verrà convenzionata col Comune.
- Deve essere prevista la realizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi al servizio degli ospiti dell'albergo.
- Parte della volumetria a disposizione per la realizzazione della struttura ricettiva può essere utilizzata per
l'installazione di piccoli negozi al servizio degli ospiti dell'albergo ma anche di altri utenti al fine di
assicurare, nei limiti consentiti dal contesto edilizio ed in cui si inserisce, un maggior collegamento della
struttura col resto dell'edificato urbano.
- L'area circostante l'albergo deve essere opportunamente piantumata con essenze tipiche locali.
- L'edificio deve essere realizzato con copertura in cotto tradizionale e pareti in materiali che rispettano la
tradizione locale con tinteggiature chiare. La progettazione dell’assetto planovolumetrico e la sistemazione
delle aree di pertinenza dovranno essere coerenti con la struttura del paesaggio in cui l’intervento si colloca;
in particolare dovranno essere rilevate la maglia insediativa, l’altezza, la tipologia e gli allineamenti degli
edifici esistenti; la geometria della maglia fondiaria, delle formazioni arboree e della rete irrigua; le specie
vegetali esistenti; la morfologia del terreno.
- Indici e parametri urbanistici - RC = 30%
- H.max. = m.7,50
- Dist. min. dal filo strada = m.10,00 .
- Nell'area di pertinenza dell' albergo devono essere garantiti 1 posto macchina per ogni camera oltre al
rispetto della l. n.122/89.
- Vallerana - volume edificabile: mc.3.500 per la struttura ricettiva;
mc. 300 per servizi e attrezzature per impianti sportivi;
- Borgo Carige - volume edificabile: mc.9.000 per la struttura ricettiva;
mc. 300 per servizi e attrezzature per impianti sportivi;
- almeno il 50% dell'area individuata nella cartografia di P.R.G. deve essere riservata ad attrezzature
sportive e a parco attrezzato.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 22 -
- Dogana del Chiarone- volume edificabile: mc. 300 per servizi e attrezzature per impianti sportivi;
- Ristorante sull'Aurelia vicino alla Dogana del Chiarone - volume edificabile: mc. .2.000 per la struttura ricettiva.
- Capalbio Scalo - Gli Origli - volume edificabile: mc. 7.500 per la struttura ricettiva, di cui il 15% potrà essere utilizzato ai sensi della
Legge Regionale Toscana 10 Gennaio 1987 n.1 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”. e
successive modifiche e integrazioni.
- recupero dei fabbricati esistenti con destinazione residenziale anche tramite opere di ristrutturazione,
mantenendo inalterata la sagoma ed il volume.
- almeno il 50% dell'area individuata nella cartografia di P.R.G. deve essere riservata ad attrezzature sportive
e a parco attrezzato.
Dovrà essere realizzato il collegamento con il centro equitazione dell’Ovile tramite sottopassaggio o
soprapassaggio pedonale sulla strada degli Origli.
Il progetto dovrà fare riferimento allo schema urbanistico-edilizio allegato (Tav. B), che non ha
valore prescrittivo di dettaglio ma che comunque dovrà essere rispettato nelle linee generali.
Art.59 - Sottozona D10 - Turistica per attrezzature ricettive alberghiere di progetto tramite piano di
recupero (HPR).
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento : interventi diretti e piano di recupero di iniziativa pubblica o privata.
- Interventi consentiti - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione (quando trattasi di edifici non vincolati ai sensi della L. 1089/39) per gli edifici esistenti e
nuova edificazione tramite piano di recupero.
- Destinazioni d'uso - E' consentita esclusivamente la realizzazione di una struttura ricettiva , secondo le
norme contenute nella legge regionale n.83, del12 Novembre 1997, "Nuove norme in materia di disciplina e
classificazione delle strutture ricettive. ", e successive modifiche ed integrazioni ed il mantenimento del
ristorante alla Torba.
- Caratteristiche funzionali dell'intervento:
- La struttura ricettiva alberghiera deve essere come minimo del tipo a tre stelle ;
- Potrà essere prevista la realizzazione di sale o salette per meeting e convegni o altre attività collettive e/o
ricreative la cui utilizzazione verrà convenzionata col Comune.
- Deve essere prevista la realizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi al servizio degli ospiti dell'albergo.
- Parte della volumetria a disposizione per la realizzazione della struttura ricettiva può essere utilizzata per
l'installazione di piccoli negozi al servizio degli ospiti dell'albergo ma anche di altri utenti al fine di
assicurare, nei limiti consentiti dal contesto edilizio ed in cui si inserisce, un maggior collegamento della
struttura col resto dell'edificato urbano.
- L'area circostante l'albergo deve essere opportunamente piantumata con essenze tipiche locali.
- L'edificio deve essere realizzato con copertura in cotto tradizionale e pareti in materiali che rispettano la
tradizione locale con tinteggiature chiare. I volumi devono essere mossi e articolati in modo che non si crei
una barriera visiva monolitica, ma si inseriscano armoniosamente nel paesaggio.
- Indici e parametri urbanistici - RC = 30%
- H.max. = m.7,50
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 23 -
- Dist. min. dal filo strada = m.10,00 .
- Nell'area di pertinenza dell' albergo devono essere garantiti 1 posto macchina per ogni camera oltre al
rispetto della l. n.122/89.
- Volume max. edificabile compresi i volumi esistenti mc.6.500 per la struttura ricettiva ed il ristorante.
Nel caso di ampliamento del volume esistente, la convenzione del Piano di Recupero dovrà contenere
esplicitamente il vincolo di destinazione.
Art.60 - Sottozona D11 - Strutture per la ristorazione
- Nei ristoranti quando non graficizzati nelle tavole di PRG valgono le norme fissate per la zona in cui
ricadono.
- Rappresentazione grafica
R1/R2
- Caratteri generali - Sono le parti del territorio comunale ove si trovano edifici in cui si svolgono attività di
ristorazione isolate.
- Strumenti di intervento : Interventi diretti.
- Interventi consentiti - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento.
- Destinazioni d'uso - Ristorazione.
- R1
- E' consentito un incremento della volumetria pari a 100 mc. Il progetto dovrà proporre una
soluzione architettonica complessiva che consenta di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
Dovranno essere realizzati: la muratura in pietra e/o in laterizio intonacato, il manto tradizionale
incotto, gli infissi in legno.
- L'approvazione del progetto di ampliamento é subordinata al Nulla-osta della Soprintendenza
Archeologica.
- R2
- Non é consentito l’ampliamento.
- Indici e parametri urbanistici - RC = 30%
- H.max. = m.3,50
- Dist. min. dal filo strada = m.10,00.
Art.61 - Zone territoriali omogenee E
Parti del territorio comunale con destinazione agricola.
Esse sono suddivise nelle sottozone seguenti in relazione alle caratteristiche oggettive e ai vari tipi di
interventi ammessi:
- Sottozona E1 - Aree agricole.
- Sottozona E2 - Aree agricole in aree protette ai sensi della Delibera Regionale n.296/1988, L. 431/1985
e L.1497/1939.
- Sottozona E3 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
- Sottozona E4 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
- Sottozona E5 - Zona umida - Sottozona E6 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
- Sottozona E7 - Stralciato in sede di approvazione regionale.- Sottozona ES1 - Speciale di interesse archeologico d'insieme.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 24 -
- Sottozona ES2 - Speciale per attività di servizio all’agricoltura.
- Sottozona ES3 - Speciale per conferma dello stato di fatto.
Art.62 - Sottozona E 1 - Aree agricole.
- Rappresentazione grafica
- interventi consentiti e destinazioni d'uso.
All’interno delle zone agricole sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
compresa la ristrutturazione urbanistica senza aumento di volume così come disciplinata dalla Legge
R.T. 64/95 come modificata dalla L. R. T. 25/97.
Per i fabbricati ad uso non agricolo é consentito altresì un aumento di cubatura una tantum così
articolato:
Fabbricati non residenziali, aumento una tantum del 10% del volume esistente fino ad un massimo di
100 mc. a condizione che il fabbricato non sia stato già oggetto di ampliamenti una tantum e
comunque entro il limite massimo.
Fabbricati ad uso residenziale ampliamento fino a mc. 100 a condizione che il fabbricato non sia
stato già oggetto di ampliamenti una tantum e comunque entro il limite massimo.
Gli interventi di nuova edificazione saranno consentiti in base ai disposti di cui alla legge R.T.
n.64/95 come modificata dalla Legge R.T. 25/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ogni intervento dovrà sottostare alle seguenti condizioni:
- Altezza massima abitazioni
ml. 6,50
- Altezza massima annessi agricoli ml. 10
Sono esenti dai limiti di altezza i silos, le torri di aerazione, distillazione e comunque tutte le strutture
tecnologiche.
- Distanza minima dalle strade
ml. 5 per le strade vicinali, per le altre vale quanto indicato in
cartografia e nel Codice della Strada.
- Distanza minima dai corsi d’acqua ml. 10 dalla scarpata e quanto stabilito dal D.C.R.T. n. 230/94.
Nelle superfici boscate, comprese quelle non qualificate catastalmente come tali e ancorché percorse dal
fuoco, é vietata la costruzione di edifici e/o manufatti di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
Negli edifici esistenti in dette zone sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, risanamento conservativo e restauro di cui alla legge R.T. 59/80 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art.63 - Sottozona E2 - Aree agricole in aree protette ai sensi della Delibera Regionale n.296/89, L.
431/1985 e L.1497/1939.
- Rappresentazione grafica
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 25 -
- interventi consentiti e destinazioni d'uso.
All’interno delle zone agricole sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
compresa la ristrutturazione urbanistica senza aumento di volume così come disciplinata dalla Legge
R.T. 64/95 come modificata dalla L. R. T. 25/97.
Per i fabbricati ad uso non agricolo é consentito altresì un aumento di cubatura una tantum così
articolato:
Fabbricati non residenziali, aumento una tantum del 10% del volume esistente fino ad un massimo di
100 mc. a condizione che il fabbricato non sia stato già oggetto di ampliamenti una tantum e
comunque entro il limite massimo.
Fabbricati ad uso residenziale ampliamento fino a mc. 100 a condizione che il fabbricato non sia
stato già oggetto di ampliamenti una tantum e comunque entro il limite massimo.
Agli interventi di ristrutturazione urbanistica in zona protetta, si applicano i disposti di cui alla
Delibera 130/90 per gli interventi di nuova edificazione in modo da realizzare una migliore
conservazione e tutela dell’ambiente. Si dovrà prioritariamente provvedere alla sistemazione
idraulica dei suoli e alla reintegrazione di essenze autoctone. I fabbricati oggetto di intervento
dovranno essere realizzati con materiali e tipologie caratteristiche della zona.
Gli interventi di nuova edificazione saranno consentiti in base ai disposti di cui alla L.R.T. n.64/95
come modificata dalla Legge R.T. n. 25/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ogni intervento dovrà sottostare alle seguenti condizioni:
- Altezza massima abitazioni
ml. 6,50
- Altezza massima annessi agricoli ml. 10
Sono esenti dai limiti di altezza i silos, le torri di aerazione, distillazione e comunque tutte le strutture
tecnologiche.
- Distanza minima dalle strade
ml. 5 per le strade vicinali, per le altre vale quanto indicato in
cartografia e nel Codice della Strada.
- Distanza minima dai corsi d’acqua ml. 10 dalla scarpata e quanto stabilito dal D.C.R.T. n. 230/94.
Nelle superfici boscate, comprese quelle non qualificate catastalmente come tali e ancorché percorse dal
fuoco, é vietata la costruzione di edifici e/o manufatti di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
negli edifici esistenti in dette zone sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, risanamento conservativo e restauro di cui alla legge R.T. 59/80 e successive modifiche ed
integrazioni.
Si applicano altresì le norme di salvaguardia della D.C.R.T. n. 296/88 fino all’entrata in vigore del piano
paesistico e successivamente il piano paesistico stesso.
Art.64 - Sottozona E3 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
Art.65 - Sottozona E4 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
Art. 66 - Sottozona E5 - Zona Umida -
- Rappresentazione grafica
- Interventi consentiti : E' consentito il taglio delle canne e della tifa, salvo la presenza di altri particolari
divieti. In queste zone é vietata anche l’introduzione di nuove specie vegetali.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 26 -
Art.67 - Sottozona E6 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
Art.68 - Sottozona E7 - Stralciato in sede di approvazione regionale.
Art.68 a - Sottozona ES1 - Speciale di interesse archeologico d'insieme.
- Rappresentazione grafica
- Caratteri generali : si tratta di aree ove non esiste uno specifico interesse archeologico, ma che possono
presentare un interesse d'insieme, in particolare come fasce di rispetto delle zone F9.
- Strumenti di intervento: Intervento diretto con concessione convenzionata.
- Interventi consentiti e destinazione d'uso: Quelli previsti nella zonizzazione del P.R.G.
Sono altresì consentiti gli interventi di coltivazione agricola che non prevedano scavi del terreno con una
profondità superiore a 30 cm.
- I progetti e le opere dovranno essere autorizzate dalla competente Soprintendenza Archeologica.
Art.68 b - Sottozona ES2 - Speciale destinata alle attività di servizio all’agricoltura.
- Rappresentazione grafica
- Caratteri generali : si tratta di fabbricati ove si svolgono attività di servizio all’attività agricola.
- Strumenti di intervento: Intervento diretto.
- Destinazione d'uso: attività di servizio all’attività agricola.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica. E’ ammesso, una tantum, un incremento di volume
pari a 100 mc. secondo i parametri urbanistici indicati nel precedente art. 62.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 27 -
Art.68 c - Sottozona ES3 - Speciale per conferma dello stato di fatto.
- Rappresentazione grafica
- Interventi consentiti: Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti.
Art.69 - Zone omogenee F
Le zone classificate "F" ai sensi dell'art.2 del DM. 2/4/68 individuate nelle tavole di piano con apposito
simbolo grafico, sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale e si
suddividono in:
- Sottozona F1 - Parchi - F1.1 - Parco di Poggio del Leccio.
- F1.2 - Parco di Monte Verro.
- F1.3 - Parco dei Tarocchi.
- F1.4 - Parco turistico - venatorio.
- F1.5 - Golf e parco di Monte Nebbiello.
- Sottozona F2 - Attrezzature per l'equitazione.
- F2.1 - Ippodromo della Torricella.
- F2.2 - Centro equitazione dell'Ovile.
- Sottozona F3 - Centro sportivo turistico balneare.
- Sottozona F3.1 - Aviosuperficie.
- Sottozona F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per impianti sportivi.
- Sottozona F5 - Aree destinate all'istruzione.
- Sottozona F6 - Aree per attrezzature di interesse comune.
- Sottozona F7 - Aree per parcheggi pubblici.
- Sottozona F8 - Aree per attrezzature ferroviarie.
- Sottozona F9 - Aree di interesse archeologico Art. 70 - Sottozona F1 - Parchi -
- Rappresentazione grafica
Le sottozone F1 - Parchi in alcuni casi si suddividono in sub - zone con normativa di dettaglio. Le
aree che rientrano nei parchi possono essere pubbliche o private, a gestione pubblica o privata
convenzionata.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 28 -
Art. 71 - Sottozona F1.1 - Parco di Poggio del Leccio.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - L'area destinata a parco deve essere oggetto di progetto unitario
d'iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionato e subordinato all' approvazione dal
Consiglio Comunale.
- Destinazione d'uso - Il parco deve essere attrezzato per attività ricreative, ludiche e di spettacolo
con piccolo punto di ristoro. Nell'area deve essere realizzato un teatro all'aperto con relativi
accessori e servizi tecnici funzionali alla messa in scena degli spettacoli. L'area del parco,
attualmente quasi brulla, deve essere rinverdita secondo un progetto unitario di giardino che tenga
conto delle condizioni ambientali e vegetazionali della zona.
L'area deve essere collegata con percorsi pedonali ai nuovi insediamenti edilizi e alle piazze pedonali
previste nei grafici di P.R.G. L'accesso carrabile e il parcheggio devono essere assicurati sul retro
dell'area, nella zona già a questo fine destinata nei grafici di P.R.G.
- Volumetrie ammesse:
- mc. 500 per la realizzazione del punto di ristoro;
- mc. 150 per la realizzazione dei servizi di supporto al teatro all’aperto (camerini, servizi igienici,
piccolo magazzino e quanto necessario al funzionamento del teatro).
I fabbricati dovranno avere altezza massima pari a ml. 3,5, essere realizzati in muratura o in pietra,
ed essere progettati in modo tale da ridurre al minimo l’impatto visivo.
Art. 72 - Sottozona F1.2 - Parco di Monte Verro.
- La sottozona F/1.2 Parco é una zona a verde attrezzato".
- Rappresentazione grafica
a
b
- Stralciata in sede di approvazione regionale
- Subzona a verde attrezzato -
- Strumenti di intervento - L'area destinata a parco deve essere oggetto di progetto unitario
d'iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionato e subordinato all' approvazione dal
Consiglio Comunale.
Il progetto unitario dovrà prevedere la risistemazione del verde e la piantagione di specie autoctone per
consentire il migliore inserimento delle attrezzature nell'area e la schermatura dei volumi.
a - Stralciata in sede di approvazione regionale
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 29 -
b - Per la subzona a verde attrezzato valgono le seguenti norme:
- Interventi consentiti : E' consentita l'installazione di attrezzature e di piccoli chioschi in legno senza l'uso di
piattaforme in c.l.s. e di pavimenti. - L'area deve essere conservata a bosco ed é vietato il taglio delle
alberature esistenti se non per la manutenzione del bosco stesso.
- Destinazione d'uso: percorsi vita - trekking - camminate - osservazione della natura.
Art. 73 - Sottozona F1.3 - Parco Extraurbano Specializzato (sculture monumentali e altre opere
d'arte) aperto al pubblico.
- La sottozona F1.3 - Parco é divisa in due subzone: la sottozona "museale" e quella "per servizi".
- Rappresentazione grafica
a
b
- Subzona museale - Subzona per servizi -
- La zona denominata "Giardino dei Tarocchi" costituisce area destinata ad F Parco, "Parco Extraurbano
Specializzato" aperto al pubblico, utilizzata per l'insediamento di sculture monumentali ed altre opere d'arte e
destinata all'insediamento di altre opere d'arte.
a - Per la subzona "museale" valgono le seguenti norme:
- Il volume accessorio esistente, costituito da un fabbricato seminterrato, destinato a museo, é vincolato
all'esercizio della suddetta attività e non sono ammessi cambiamenti di destinazione.
- L'area deve essere conservata a verde, opportunamente recintata per isolarla e proteggerla, in modo che
l'accesso risulti riservato ai visitatori, in forma organizzata e controllata.
- E' vietato il taglio delle alberature esistenti ed é consentita l'edificazione o l'insediamento di sculture ed
altre opere d' arte soltanto nelle radure.
- La costruzione o l'insediamento di tali opere deve essere preceduta da comunicazione al Sindaco per il
rilascio di apposito atto amministrativo, ovvero concessione edilizia nel caso di opere che comportino
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, autorizzazione nel caso di opere d'arte.
- Qualsiasi intervento che comporti movimenti di terra deve essere autorizzato dalla Sovrintendenza
Archeologica competente.
- Le opere dovranno essere soggette a verifica di stabilità statica.
- Stante il carattere di pubblico interesse é consentito il potere di deroga ai sensi dall'art.41 - quater della
legge n.1150 del 1942.
b - Per la subzona "per servizi" valgono le seguenti norme:
- L'area indicata come sottozona "per servizi" é destinata alla realizzazione di un parcheggio per la sosta di
automezzi pubblici e privati in modo da consentire ed agevolare le visite individuali e collettive al "Giardino
dei Tarocchi" e ad essere rinverdita e piantumata con specie autoctone.
- Le aree destinate a parcheggio non dovranno essere asfaltate ma realizzate con materiali antipolvere.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 30 -
- Nell' area é consentita la realizzazione di un piccolo fabbricato di servizio per i visitatori del parco, ad un
unico piano, per un volume massimo complessivo di mc.300. La costruzione dovrà essere realizzata in
materiali tradizionali.
- L'intervento nella sottozona "per servizi" é subordinato all'approvazione di un progetto unitario che
riguardi sia la nuova costruzione sia la sistemazione del verde e del parcheggio.
- La gestione del Giardino dei Tarocchi " Zona F Parco - Parco Extraurbano Specializzato " é disciplinata
da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune, i proprietari del suolo e il proprietario delle opere o la
fondazione all'uopo costituita.
Art.74 - Sottozona F1.4 - Parco turistico - venatorio.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - L'area destinata a parco deve essere oggetto di progetto unitario
convenzionato subordinato all' approvazione dal Consiglio Comunale.
- Interventi consentiti e destinazione d'uso - Rifugio - bivacco venatorio.
Per i requisiti si fa riferimento all'art.6 della legge regionale n.1 del 10 Gennaio 1987 - "Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere" e successive modifiche e integrazioni.
Gli interventi consentiti nell'area e che devono essere previsti in modo organico nel progetto
consistono nella sistemazione della viabilità generale di zona e dei parcheggi per il pubblico, da
realizzarsi in terra battuta, nella individuazione dei percorsi pedonali e per i cavalli, nella
localizzazione di piccole aree attrezzate per la sosta e di quelle più specificatamente destinate alla
caccia. E’ consentita l’installazione di attrezzature e di piccoli chioschi in legno senza l’uso di
piattaforme in c.l.s. e di pavimenti. Nell'area del parco possono essere realizzate non più di 10
capanne maremmane in legno delle dimensioni massime di ml. 4 X 7 ciascuna. La struttura
principale e secondaria sarà in legno.Pareti e manto di copertura saranno realizzati con elementi
vegetali.Il pavimento sarà in terra battuta. Le capanne dovranno essere costruite senza abbattere la
vegetazione principale e possibilmente nelle aree di radura.
Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione del tipo D1/D2 e D3 senza aumento di volume.
Parte integrante del progetto unitario deve essere il piano selviculturale per la manutenzione e la
gestione del bosco.
Art.75 - Sottozona F1.5 - Golf e parco di Monte Nebbiello.
- La sottozona F1.5 - Parco é divisa nelle seguenti subzone: subzona del parco naturalistico di Monte
Nebbiello, subzona turistica ricettiva, subzona campo da golf.
- Rappresentazione grafica
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 31 -
a
b
c
d
e
- Stralciata in sede di approvazione regionale - Stralciata in sede di approvazione regionale - Subzona del parco naturalistico di Monte Nebbiello - Subzona turistica ricettiva - Subzona campo da golf -
- Strumenti di intervento.
L'attuazione del P.R.G. avviene attraverso Piano di Lottizzazione convenzionato o Piano
Particolareggiato estesi a tutta l’area della sottozona F1.5. La convenzione dovrà prevedere tra l’altro
la stipula di un’ apposita fideiussione per garantire che la realizzazione del campo da golf avvenga
contemporaneamente a quella complessiva dell'intervento. La convenzione determinerà inoltre gli
oneri dovuti per l’adeguamento delle infrastrutture esterne all’area del golf necessarie ad assicurarne
il miglior inserimento nell’ambiente e nel territorio.
a - Stralciata in sede di approvazione regionale b - Stralciata in sede di approvazione regionale c - Per la subzona del "parco naturalistico di Monte Nebbiello" valgono le seguenti norme:
- Destinazioni d'uso: Parco privato vincolato per la conservazione delle specie naturali vegetali
esistenti, con accesso al pubblico regolamentato. Percorsi vita - trekking - camminate - osservazione
della natura. I fabbricati esistenti sono destinati ad abitazione e al servizio al parco.
- Interventi consentiti : L'area deve essere conservata allo stato naturale ed é vietato il taglio delle
alberature esistenti se non per la manutenzione del bosco. E' consentita la realizzazione di percorsi
pedonali e l'installazione di attrezzature e di piccoli chioschi in legno senza l'uso di piattaforme in
c.l.s. e di pavimenti nelle radure.
Sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumento dei volumi.
d - Per la subzona "turistica ricettiva" valgono le seguenti norme.
- Destinazioni d'uso: Ricettiva alberghiera, servizi per il Golf.
- Ricettiva alberghiera - Dovrà essere realizzata una struttura ricettiva alberghiera con un minimo di
30 camere, secondo le norme contenute nella legge regionale n.83 del 12.11. 1997, e successive
modifiche ed integrazioni. La tipologia edilizia dovrà essere il più possibile compatta onde contenere
al minimo nuovi impegni di suolo e la progettazione dovrà garantire la massima permeabilità delle
superfici scoperte.
- Servizi per il Golf - Nella subzona "turistica ricettiva" dovranno essere realizzati tutti i fabbricati necessari
per lo svolgimento delle attività di servizio al campo da Golf.
- Indici e parametri urbanistici:
- Volume edificabile complessivamente mc.15.000, comprensivi di eventuali volumetrie già esistenti, per la
struttura ricettiva-alberghiera, per i servizi per il golf e per gli altri impianti sportivi, ivi compresa la club
house.
- H.massima nuovi volumi fuori terra ml. 7,50.
- Sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumento di volume.
- Parcheggi
La Club House sarà dotata di spazi di parcheggio dimensionati nella misura minima di 5 mq. per
ogni 10 mc. di volume costruito al servizio del golf.
L'Albergo sarà dotato di almeno un posto macchina per ogni camera più le superfici previste dalla
Legge 122/1989.
- Caratteristiche architettoniche. La copertura degli edifici deve essere del tipo tradizionale in
laterizio ed il tetto, a falde, con un'inclinazione non superiore al 35%.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 32 -
I muri esterni devono essere prevalentemente intonacati con intonaco al civile e tinteggiati a colori
chiari. Gli infissi dovranno essere di legno a vista o di legno o altri materiali verniciati scuri, con
esclusione dell'alluminio anodizzato.
e - Per la subzona "campo da golf." valgono le seguenti norme.
- Destinazioni d'uso: Campo da golf di almeno 18 buche, adeguato allo svolgimento di competizioni
a carattere internazionale. I volumi agricoli eventualmente esistenti all'interno dell'area destinata a
golf saranno utilizzati come integrazione alle attrezzature del golf e per la manutenzione del campo.
- Interventi consentiti : E' consentita la realizzazione di tutte le opere necessarie alla costruzione di un campo
da golf. Sui fabbricati eventualmente esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumento dei volumi.
L’intervento dovrà rispettare le seguenti condizioni:
- dovrà essere dimostrata la fattibilità dell’intervento, per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico per
usi idropotabili e non, in modo da non incidere negativamente sul fenomeno dell’ingressione del cuneo
salino e sulle disponibilità per usi irrigui agricoli;
- la progettazione del campo da golf dovrà prioritariamente salvaguardare le componenti tipiche del
paesaggio esistente nelle forme di aggregazione tipicamente consolidate (strutture geomorfologiche,
alberature ed elementi vegetazionali di pregio, cespugliamenti, orditura dei campi e rete idrografica) anche
attraverso una configurazione che riduca al minimo i movimenti di terra necessari;
- è vietata l’introduzione di specie vegetali non autoctone in considerazione delle caratteristcihe ambientali
del paesaggio rurale;
- il progetto del campo da golf dovrà limitare al minimo indispensabile le aree che richiedono alta e medioalta manutenzione, anche dal punto di vista del consumo della risorsa idrica, per la presenza di particolari
tappeti erbosi (green, tees, fairways) al fine di mantenere il massimo della superficie interessata
dall’intervento nello stato attuale dei luoghi rappresentato da vegetazione erbacea, avendo cura di introdurre
opportune fasce di incolto naturale a separazione delle buche;
- la viabilità esistente nell’area oggetto dell’intervento nel suo complesso, struttura ricettiva e campo da golf,
nonché quella di eventuale nuova previsione, dovrà essere adeguata e realizzata nel rispetto dei caratteri
ambientali propri del paesaggio rurale;
- i parcheggi e le aree di sosta dovranno rispettare, in aggiunta alle quantità minime di legge, le seguenti
quantità:
- n.50 posti auto a servizio del golf ed in prossimità del suo percorso;
- n.20 posti auto a servizio della club - house ed in prossimità della stessa.
Dovranno inoltre essere individuate aree da utilizzare per la sosta temporanea in occasione di manifestazioni
golfistiche
che
prevedano
la
presenza
di
un
pubblico.
La realizzazione dell’impianto di golf, della struttura ricettiva, della club house, degli impianti sportivi, della
viabilità e dei parcheggi dovrà essere attuata in un unico intervento, previa approvazione di un piano
attuativo e stipula di apposita convenzione che dovrà contenere l’impegno da parte del soggetto attuatore a
garantire quanto segue:
- il vincolo di destinazione turistico ricettiva della volumetria realizzata come albergo;
- l’impegno a non frazionare il complesso immobiliare per tutta la durata del vincolo;
- l’impegno a garantire una gestione unitaria e funzionalmente integrata dell’intero complesso (golf, albergo,
club house);
- l’impegno a garantire l’uso pubblico della struttura ricettiva con esclusione di ogni forma totale o parziale
di riserve ad usi di carattere privato;
- l’impegno a garantire ai cittadini residenti, alle scuole ed alle associazioni sportive presenti nel Comune di
Capalbio, la possibilità di usufruire delle strutture golfistiche con tariffe agevolate o in forma gratuita al fine
di favorire la divulgazione della pratica del golf inteso come sport aperto al territorio.
Art.76 - Sottozona F2 - Attrezzature per l'equitazione.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 33 -
- Rappresentazione grafica
Le sottozone "Attrezzature per l'equitazione" sono aree private destinate o da destinare ad attività connesse
all'equitazione e all'allevamento dei cavalli, con funzione ricreativa, sportiva.
- Strumento di intervento: Intervento diretto con Concessione convenzionata.
Art.77 - Sotozona F2.1 - Ippodromo della Torricella.
- Rappresentazione grafica
- Destinazione d'uso: Ippodromo e attrezzature sportive e di corredo alla pista.
- Interventi consentiti : Tutti quelli consentiti fino alla demolizione e alla nuova edificazione. E’ inoltre
consentito demolire, modificare e traslare i volumi previsti nella zona F.2.1. e per la struttura ricettiva HC ed
esistenti nella zona stessa previa approvazione di Piano di Recupero esteso all’intera area.
- Indici e parametri urbanistici:
Potranno essere realizzati servizi igienici per il pubblico, tribune, spogliatoi volumi tecnici e di servizio,
ecc. per l'ippodromo e per eventuali altri impianti sportivi per un volume max. aggiuntivo di mc.3.000.
L'altezza degli edifici, escluse le tribune, non dovrà superare i mt.7,50.
Art.78 - Sottozona F2.2 - Centro equitazione dell'Ovile.
- Rappresentazione grafica
- Destinazione d'uso. Centro di equitazione per la stabulazione dei cavalli e lo svolgimento degli sport
equestri e di altre attività sportive. Attrezzature di servizio al centro come spogliatoi, servizi igienici per il
pubblico, piccolo punto di ristoro.
- Interventi consentiti - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione senza ampliamenti volumetrici ma con demolizione e ricostruzione dei volumi fatiscenti.
Art. 79 - Sottozona F3 - Centro sportivo turistico balneare.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 34 -
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Piano Particolareggiato o Piano di lottizzazione convenzionato.
- Destinazione d'uso - Attrezzature sportive, attrezzature balneari, ricreative e di servizio,
parcheggio pubblico, campeggio nel limite della ricettività esistente.
- Interventi consentiti - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e traslazione dei volumi esistenti con eccezione del
fabbricato posto sulla spiaggia.
- Nell'area dovrà essere previsto: il restauro e la ricostruzione della duna, il riordino e la ricostituzione della
macchia mediterranea; l'eliminazione delle strutture precarie; il recupero dei fabbricati esistenti; il riuso
almeno parziale dei percorsi esistenti e la riqualificazione ed il riuso delle sponde del Chiarone, la
realizzazione di un parcheggio pubblico all'ingresso dell'area.
- Indici e parametri urbanistici:
- Area per impianti sportivi e relativi impianti tecnologici = max. 40% area totale
- Area per verde di arredo ed inserimento ambientale = min. 30% area totale
- Area per parcheggi = min. 10% area totale
- H.massima nuovi fabbricati = ml. 3,50.
- La volumetria dovrà essere quella esistente.
Art. 79a - Sottozona F3.1 - Aviosuperficie.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento - Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione convenzionato.
- Destinazione d'uso - Aviosuperficie
- Interventi consentiti - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni.
- Indici e parametri urbanistici:
- Pista di atterraggio max 60% dell’intera area da realizzarsi in materiale idoneo con esclusione di
asfalto, cemento e simili;
- Spogliatoi, servizi, bar, punto di ristoro, ecc. max 150 mq. utili, h. max. ml. 3,00;
- Verde pubblico attrezzato e di arredo min. 20% dell’intera area;
- Parcheggi min. 10% dell’intera area;
- Angar e attrezzature di servizio al volo max. mc. 1.500.
Art.80 - Sottozona F4 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 35 -
Sono le aree destinate agli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport corrispondenti a quelle
indicate nel punto c) dell'art.3 del D.M.2 Aprile 1968 n.1444.
a) aree destinate a parchi, giardini pubblici e gioco.
- Rappresentazione grafica
Ogni area è sottoposta a progettazione unitaria di tutti gli elementi compositivi, naturalistici ed architettonici.
La progettazione dovrà prevedere anche parcheggi in misura corrispondente al tipo e alla dimensione dello
spazio verde.
Nei parchi e nei giardini pubblici è consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni, serre e la
costruzione di chioschi, servizi igienici, secondo progetti di sistemazione riguardanti l'intero complesso. Gli
edifici esistenti, qualora non sia preferibile demolirli, possono essere destinati solo a funzioni di pubblica
utilità.
A tale fine sono ammessi il restauro ed ogni altro intervento di adattamento che sia compatibile con il valore
architettonico dell'edificio. Le aree destinate a parchi e giardini possono essere espropriate dagli Enti
autorizzati.
Gli interventi su queste aree possono essere realizzati anche da privati, purché questi si impegnino, tramite
convenzione, a realizzare le opere così come previste in un progetto approvato dall'Amministrazione
Comunale e ad assicurare l'utilizzazione pubblica delle aree stesse.
Le aree di cui al presente articolo poste a schermatura di interventi edilizi possono essere attraversate da
viabilità di accesso agli stessi.
b) - aree destinate ad impianti sportivi
- Rappresentazione grafica
Ogni area è sottoposta a progettazione unitaria o a Piano Particolareggiato o a piano di lottizzazione
convenzionato.
Le opere dovranno articolarsi nel modo seguente:
- Impianti sportivi all'aperto max. 60% dell'intera area di cui la metà possono essere coperti.
- Spogliatoi, servizi, attrezzature, bar, punto ristoro, ecc. max. 5% dell'intera area.
- Superficie destinata a verde pubblico attrezzato e di arredo minimo 20% dell'intera area.
- Parcheggi min. 10 % dell'intera area quando non espressamente previsti nei grafici di P.R.G.
E' ammessa l'attuazione delle previsioni di P.R.G. da parte di privati (singoli,Enti, società, e altri)
subordinatamente alla stipula di una convenzione col Comune che stabilisca le modalità della gestione degli
impianti nell'interesse comune.
Nelle aree di adeguate dimensioni , dovrà essere prevista, tra l’altro, la predisposizione degli impianti
necessari a consentire l’allacciamento e l’installazione temporanea dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
Art.81 - Sottozona F5 - Aree destinate all'istruzione.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 36 -
Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole materne, elementari e medie inferiori, corrispondenti a
quelle indicate al punto a) dell'art.3 del D.M.2 Aprile 1968 n.1444.
Rappresentazione grafica
Esistente
Di Progetto
- scuole materne
- scuole elementari
- scuole medie inferiori
Le aree destinate all'istruzione sono vincolate a tale destinazione e sono sottoposte a esproprio da parte degli
Enti autorizzati.
Nella redazione dei progetti edilizi devono essere rispettate le norme contenute nelle leggi e regolamenti
specifici.
Art.82 - Sottozona F6 - Aree per attrezzature di interesse comune.
Sono le aree destinate ad attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi, corrispondenti a quelle indicate al punto b) dell'art.3 del D.M.2 Aprile 1968 n.1444.
Rappresentazione grafica
Esistente
- uffici pubblici e centri civici, attrezzature sanitarie, centri sociali, residenze
protette, ecc.
- centri culturali, ricreativi, politicosindacali, musei, biblioteche, cinema,
ecc.;
- chiese, altri edifici per servizi
religiosi e attrezzature connesse;
- carabinieri;
- mercati;
- impianti depurazione e trattamento liquami e relative fasce
di rispetto per impianti a cielo
aperto;
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 37 -
Di Progetto
- centrali SIP, ENEL, ecc.
- cimitero.
Il depuratore in località Giardino dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dall’art.16 comma 7 della
D.C. R. n. 296/88 e in coerenza con l’art.32 della L.R.T. 5/95.
Le aree per attrezzature di interesse comune possono essere espropriate dagli Enti autorizzati.
E' ammessa l'attuazione delle previsioni di P.R.G. da parte di privati (singoli,Enti o altri) subordinatamente
alla stipula di una convenzione col Comune che stabilisca le modalità della gestione delle attrezzature
nell'interesse comune.
Per le attrezzature di interesse comune esistenti o previste in edifici esistenti, ancorché non graficizzate nel
P.R.G, ed indipendentemente dalla zona in cui ricadono, fatta comunque eccezione per le zone A, e per gli
edifici di valore storico-artistico, sarà consentito l’incremento di volume quando ne sia dimostrata la
necessità in relazione all'utilizzazione pubblica. Qualora in edifici esistenti si trovino oltre alle attrezzature
pubbliche, anche abitazioni e locali di pertinenza, in queste sono consentiti interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione del tipo D1, come da allegato
alla L.R.T.n.59/80.
Nel caso di opere ed impianti che possano determinare rilevanti effetti ambientali, il progetto di massima
delle opere deve essere accompagnato da una studio di impatto ambientale che dimostri e verifichi l'efficacia
degli accorgimenti adottati per limitare tale impatto sull'ambiente.
Art.83 - Sottozona F 7 - Aree per parcheggi pubblici.
Sono le aree destinate a parcheggi pubblici corrispondenti a quelle indicate nel punto d) dell'art.3 del D.M.2
Aprile 1968 n.1444.
a) - Parcheggi pubblici nelle aree di espansione e di nuova edificazione.
- Rappresentazione grafica
I parcheggi pubblici devono essere esterni all'area di pertinenza del fabbricato. Essi saranno
localizzati in aree antistanti o posti in un raggio di percorrenza congruo con la soluzione urbanistica
adottata.
I parcheggi non direttamente graficizzati nelle tavole di P.R.G., verranno previsti nei Piani Attuativi nonché
nei progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico. Le suddette aree a parcheggio dovranno rispettare le
dimensioni indicate nella successiva tabella, secondo le destinazioni d'uso degli edifici e degli impianti in
relazione alle relative cubature e/o superfici lorde di pavimento.
Le superfici di seguito indicate sono minime e vanno rispettate fatte salve le più restrittive
prescrizioni di zona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcheggi di urbanizzazione primaria negli strumenti attuativi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazi di sosta e parcheggio
-----------------------------------------------------------mq / 100 mc.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 38 -
mq / mq.
di sup. d'int.
- edifici d'abitazione in zone resid.d'espansione
3
- Cinema, teatri, impianti sportivi da spettacolo coperti
-
27
-
- Ospedali, case di cura, ambulatori, ist.previdenz.
zone per attrezzature comuni,ecc.
10
-
- Edifici per uffici
8
-
- Impianti sportivi scoperti
-
0,1
- Altri impianti scoperti
-
0,2
I parcheggi devono essere opportunamente piantumati con essenze tipiche locali.
I parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo e la loro copertura può essere attrezzata a verde.
b) - Parcheggi pubblici e privati su aree pubbliche .
Nelle aree indicate nel P.R.G. con destinazione a parcheggio, il Comune, su richiesta di privati
interessati, potrà consentire la realizzazione di parcheggi da destinare parte a pertinenza di immobili
privati, parte ad uso pubblico, anche su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, nonché la
realizzazione di box in muratura della misura massima interna ciascuno di ml. 4x5 con destinazione a
garage pertinenziale, da realizzarsi previa presentazione di progetto unitario.
La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale
siano previsti:
1) - la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
2) - il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
3) - i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, e la
esecuzione dei lavori;
4) - i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli
eventuali inadempimenti;
5) - eventuali prezzi di locazione e vendita.
I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
c) - Il parcheggio per i residenti di cui é prevista la realizzazione a Macchiatonda dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
- essere dimensionato per un massimo di cento posti auto;
- siano poste a dimora alberature nella proporzione di 1 albero ogni due posti auto;
- gli spazi di sosta e manovra non siano asfaltati ma assicurino la permeabilità del suolo.
Art.84 - Sottozona F 8 - Aree per attrezzature ferroviarie.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 39 -
- Rappresentazione grafica
- Destinazione: zona destinata a sedi ferroviarie, relativa fascia di rispetto e servizi di pertinenza
dell'Amministrazione ferroviaria.
Art.84 bis - Sottozona F9 - Aree di interesse archeologico -
- Rappresentazione grafica
- Caratteri generali.
Si tratta di aree con interesse archeologico specifico, in esse si trovano ruderi e reperti che presentano anche
un valore paesaggistico - ambientale.
- Strumenti di intervento: Interventi diretti con concessione convenzionata.
- Interventi consentiti e destinazione d'uso:
In queste aree sono consentiti esclusivamente interventi di scavo archeologico, restauro e valorizzazione dei
reperti per consentirne anche la visita al pubblico. I percorsi di accesso esistenti che abbiano un valore
storico - archeologico dovranno mantenere le proprie caratteristiche, potranno essere consolidati, ma non
allargati e/o pavimentati. E' consentita la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, carrabili e di parcheggi
non asfaltati e nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Potranno essere installati dei chioschi in legno per
l’organizzazione dell’accesso del pubblico.
Sono altresì consentiti gli interventi di coltivazione agricola che non prevedano scavi del terreno con una
profondità superiore a 30 cm.
- I progetti e le opere dovranno essere autorizzate dalla competente Soprintendenza Archeologica.
Art.85 - Area di rispetto cimiteriale
- Rappresentazione grafica
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 40 -
Sono le aree occupate dal cimitero esistente e quelle destinate al suo ampliamento.
Su dette aree è vietata la costruzione di qualsiasi edificio anche se a carattere provvisorio.
Sono ammesse solo le costruzioni a carattere cimiteriale, loculi, cappelle entro le mura del cimitero.
E' consentita l'utilizzazione di tali aree a parcheggio.
Art.86 - Distanza da fiumi e fossi.
- Rappresentazione grafica
E’ vietato costruire edifici a meno di 10 metri dal piede della scarpata di fiumi e fossi, anche nel caso in cui
la linea di distanza non sia indicata nei grafici di P.R.G.
Art.87 - Aree per la viabilità.
- Rappresentazione grafica
- Caratteri generali e destinazione d'uso:
Sono le aree destinate a vie e piazze esistenti e di progetto, alla relativa fascia di rispetto e alla zona di
rispetto dei futuri svincoli.
L'indicazione delle zone occupate dagli svincoli é di massima e pertanto non rigidamente vincolante per il
tracciato definitivo, il quale sarà stabilito nell'ambito dei progetti esecutivi delle opere.
I progetti esecutivi potranno interessare anche le aree comprese nelle fasce di rispetto senza necessità di
variante al P.R.G. e in relazione al tipo di destinazione anche l'area delle fasce di rispetto potrà essere
soggetta ad esproprio.
I Piani Attuativi e i progetti esecutivi determineranno oltre ai margini definitivi, anche la distinzione fra le
aree destinate al traffico veicolare, quelle per il transito e la sosta pedonali, nonché quelle per il verde di
corredo e per le attrezzature di servizio (per es. chiosco giornali).
I fabbricati esistenti ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradale possono essere ampliati, se ciò sia
consentito dalla normativa di zona, a condizione che l’ ampliamento avvenga esclusivamente sul retro degli
edifici stessi.
Art.88 - Percorsi pedonali pubblici ed aree pedonali.
- Rappresentazione grafica
- Caratteri generali e destinazione d'uso:
Sono le aree pedonali e destinate a percorsi pedonali pubblici.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 41 -
L'indicazione delle zone occupate dai percorsi pedonali é di massima e pertanto non rigidamente vincolante
per il tracciato definitivo, il quale sarà stabilito nell'ambito dei progetti esecutivi delle opere.
I Piani Attuativi e i progetti esecutivi determineranno oltre alle dimensioni ed ai margini definitivi dei
percorsi e delle aree pedonali, anche le caratteristiche delle pavimentazioni, del verde di corredo e degli
eventuali arredi urbani.
Art.89 - Piste ciclabili.
- Rappresentazione grafica
Sono le aree destinate a percorsi ciclabili pubblici e relative attrezzature.
L'indicazione delle zone occupate dai percorsi ciclabili é di massima e pertanto non rigidamente vincolante
per il tracciato definitivo, il quale sarà stabilito nell'ambito dei progetti esecutivi delle opere.
I Piani Attuativi e i progetti esecutivi determineranno oltre alle dimensioni ed ai margini definitivi, anche le
caratteristiche delle pavimentazioni, del verde di corredo e degli eventuali arredi urbani.
Nelle aree destinate all’installazione delle attrezzature di servizio alla pista ciclabile potranno essere installati
chioschi in legno per il ricovero delle biciclette e l’affitto e la manutenzione delle stesse.
Capo 7° - Disciplina degli interventi sulle aree comprese nella fascia costiera.
Art. 90 - Fascia costiera - aree comprese nella fascia costiera ai sensi della delibera Regionale
n.47/1990 - (Direttiva per l'uso della fascia costiera)
- Rappresentazione grafica
L'area compresa tra il mare Tirreno, la ferrovia e i confini comunali con Orbetello e con Montalto di Castro,
di cui all'allegato alla Delibera del consiglio Regionale n.47/1990, costituisce la "fascia costiera" ed é
soggetta alla presente normativa secondo le indicazioni della delibera stessa.
Gli assetti e gli interventi nell'area della Fascia Costiera sono regolamentati dalle presenti norme e relative
cartografie.
Modifiche negli assetti dell'area della fascia costiera potranno essere realizzate soltanto previa variante
urbanistica unitaria che riguardi tutto il territorio compreso nei confini della fascia costiera.
Nella fascia costiera si applicano le norme già indicate per ciascuna sottozona nei precedenti articoli delle
N.T.A. e quelle di seguito riportate.
Art. 91 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Gli interventi sempre consentiti sul patrimonio edilizio esistente nella fascia Costiera, quando non già
diversamente specificati nelle altre norme di zona del P.R.G., sono la manutenzione ordinaria,
straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione del tipo D1 come da allegato alla
L.R.T. n.59/80. senza aumenti planimetrici e volumetrici e senza modifica della sagoma.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 42 -
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compreso nell’ambito della fascia costiera e ricadenti
nell’area di pregio ambientale, di cui al successivo art.93, sono disciplinati dalle N.T.A. allegate alla
schedatura che costituiscono parte integrante della presente normativa.
Le destinazioni d'uso, residenziali, turistiche, ricettive e di servizio all'Oasi di Burano sono specificate
nella schedatura allegata alle presenti norme.
Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, sono consentite le sistemazioni esterne e l'installazione di
impianti tecnologici interrati da realizzarsi secondo le normative di settore vigenti. Le parti fuori terra
dovranno essere opportunamente schermate con la messa a dimora di specie autoctone.
Le recinzioni dovranno essere realizzate in legno con siepi di specie autoctone.
Art. 92 - Riserva naturalistica del Lago di Burano -
- Rappresentazione grafica
Le aree comprese nel perimetro della zona dichiarata di valore internazionale col D.M. 9 Maggio 1977,
dove, in ambito più limitato, successivamente é stata istituita, con D.M. 13 Agosto 1980, la riserva
naturalistica del Lago di Burano, sono soggette alla normativa delle zone comprese nella Fascia Costiera.
Art.93 - Area di pregio ambientale
- Rappresentazione grafica
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalle N.T.A., allegate alla schedatura, che
costituiscono parte integrante della presente normativa.
Le aree che non sono di pertinenza dei fabbricati esistenti sono destinate esclusivamente alle coltivazioni
agricole che saranno svolte con particolare attenzione alla conservazione dell'ambiente.
- Art. 94 - Duna, retroduna e macchia mediterranea -
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento: - Intervento diretto -
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 43 -
- Interventi consentiti
Nelle aree ricoperte da dune e in quelle retrodunali è vietato ogni intervento edilizio ed ogni modifica
della morfologia del terreno. E' vietata inoltre l'estirpazione della vegetazione e tutte quelle pratiche che
possono arrecarle danno e limitarne la rinnovazione. I progetti di consolidamento delle dune devono
essere approvati dal Sindaco, previa consultazione con la Commissione Edilizia, in base ad una adeguata
documentazione geo-morfologica da allegare alla domanda.
Sono consentiti gli interventi riguardanti pratiche selvicolturali per la salvaguardia e la conservazione
della macchia mediterranea e la riforestazione.
Nelle aree individuate con il retino recante il simbolo degli alberi devono essere realizzati interventi di
rimboschimento.
In particolare i percorsi pedonali e di servizio tra i parcheggi e le attrezzature balneari dovranno essere
adeguati e sistemati con pavimentazione in blocchi di tufo o di materiale naturale appoggiati sulla
sabbia, con eventuali recinzioni in pali di legno infissi al suolo ed essere tali da non tagliare
perpendicolarmente la duna e la vegetazione mediterranea, ma svilupparsi seguendo la morfologia della
duna stessa secondo un tracciato sinusoidale.
In corrispondenza della zona dichiarata di valore internazionale non é consentito realizzare percorsi
pedonali.
- Art. 95 - Spiaggia.
- Rappresentazione grafica
- Strumenti di intervento:
- Intervento diretto - Concessione convenzionata.
- Interventi consentiti : Nella zona spiaggia é consentita la balneazione libera e organizzata in vicinanza
delle strutture balneari e la realizzazione di strutture balneari la dove indicate in cartografia.
E' consentita l'installazione a carattere stagionale di ombrelloni.
- Art. 96 - Attrezzature balneari.
- Rappresentazione grafica
- attrezzature balneari esistenti
- attrezzature balneari di progetto
- La rappresentazione grafica é indicativa della localizzazione che dovrà essere precisata in sede
attuativa.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 44 -
- Strumento di intervento - intervento diretto tramite concessione convenzionata previa approvazione
del Piano di Dettaglio per le aree per la balneazione di cui all’allegato E della D.C.R. 47/90.
- Destinazione d'uso: attrezzature balneari : bar, punto di ristoro, servizi igienici, docce, spogliatoi,
prontosoccorso e quant'altro al servizio della balneazione.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, nuova costruzione. I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati in legno e ferro con
infissi ed accessori in legno. Non potranno essere realizzate cabine ma solo spogliatoi in ragione
massima di uno ogni 10 ombrelloni. Non dovranno essere installate strutture prefabbricate ma
realizzate in opera.
I nuovi interventi non potranno interessare la fascia della duna mobile e della duna fissa consolidata.
La richiesta di concessione dovrà essere corredata da una studio geomorfologico e vegetazionale che
dimostri il rispetto della presente disposizione.
I concessionari delle attrezzature balneari esistenti e di quelle di progetto dovranno partecipare in
quote proporzionali, calcolate in base alla capacità ricettiva di ciascuna attrezzzatura, al costo di
adeguamento e di manutenzione della relativa viabilità di accesso e dei relativi parcheggi.
- Per il Casale di Macchiatonda esistente sono ammessi esclusivamente interventi di restauro e
risanamento conservativo.
- Indici e parametri urbanistici.
- Superficie coperta max. mq.250.
- Altezza massima in gronda mt.3,50.
- Per quanto riguarda l’attrezzatura balneare di Graticciaia vale quanto disciplinato nell’art.79 delle presenti
norme.
- Lo smaltimento dei liquami deve essere garantito secondo le norme vigenti.
- Obbligo di adeguamento della viabilità. Le concessioni edilizie per la realizzazione delle nuove
strutture balneari saranno rilasciate soltanto dopo che sarà avvenuto l'adeguamento delle relative
strade di accesso dalla provinciale sottoferrovia oppure previa stipula di fideiussione bancaria da
parte del concessionario nel caso sia suo obbligo l'adeguamento della strada.
- Obbligo di adeguamento e di realizzazione dei parcheggi. Le concessioni edilizie per la
realizzazione delle nuove strutture balneari o per l'adeguamento di quelle esistenti saranno rilasciate
soltanto dopo che sarà avvenuta la realizzazione o l'adeguamento dei parcheggi previsti al servizio
delle attrezzature balneari ed indicati nelle tavole grafiche del P.R.G. oppure previa stipula di
fideiussione bancaria da parte del concessionario per la realizzazione o l'adeguamento del parcheggio
o della quota parte di sua spettanza.
Ugualmente il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione del percorso pedonale e per i
mezzi di emergenza di collegamento tra l'arenile e il parcheggio.
- Art. 97 - Punti di servizio alla balneazione.
- Rappresentazione grafica
- punti di servizio alla balneazione esistenti
- Destinazione d'uso: punti di servizio alla balneazione costituiti da due servizi igienici e due docce.
- Interventi consentiti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei
piccoli edifici in legno esistenti per l’installazione dei servizi igienici e delle docce con scarichi a norma
di legge.
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 45 -
Capo 8° Impianti stradali di distribuzione di carburanti.
Art.98 - Classificazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti. Le seguenti norme
valgono soltanto in quanto in attuazione e non in contrasto col decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n.32 e successive modifiche ed integrazioni.
- STAZIONE DI SERVIZIO: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione
dei carburanti e relativi serbatoi e comprendente locai per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi
all'autoveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori.
- STAZIONE DI RIFORNIMENTO: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia
erogazione dei carburanti e relativi serbatoi che dispone oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature
per servizi accessori vari, esclusi locai per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo.
- CHIOSCO - impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante
con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed
eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli , oltre che ai
servizi igienici.
- PUNTO ISOLATO E/O APPOGGIATO - impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a
doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura
sussidiaria.
Art.99 - Impianti stradali di distribuzione di carburanti. Situazione attuale e di progetto. Le
seguenti norme valgono soltanto in quanto in attuazione e non in contrasto col decreto legislativo
11 febbraio 1998, n.32 e successive modifiche ed integrazioni.
- Rappresentazione grafica
- Situazione attuale - STAZIONE DI SERVIZIO O RIFORNIMENTO - superficie minima area di pertinenza mq. 2000 : N.
4/5/6/11.
- CHIOSCO - superficie minima area di pertinenza mq. 400 : N. 1 / 9.
- CHIOSCO - superficie minima area di pertinenza mq. 900 : N. 3 / 7.
- PUNTO ISOLATO E/O APPOGGIATO - N.2 / 8.
- Progetto - STAZIONE DI SERVIZIO O RIFORNIMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE NEL CAPOLUOGO
- superficie minima area di pertinenza mq. 1000 : N. 10.
- STAZIONE DI SERVIZIO O RIFORNIMENTO - N.4/ 5/6/11
- CHIOSCO - N. 7, disponendo di almeno 2.000 mq. diventerà STAZIONE DI SERVIZIO O
RIFORNIMENTO.
- CHIOSCO - N. 1 / 9.
- CHIOSCO - N. 3, destinato a scomparire in seguito alla realizzazione della nuova Aurelia.
- PUNTO ISOLATO E/O APPOGGIATO - N.2 / 8, destinati a scomparire in seguito alla realizzazione della
nuova Aurelia.
Nelle stazioni di servizio e rifornimento è consentito realizzare nuovi volumi per una superficie massima
netta di mq. 200 ( compresa quella eventualmente esistente) ed altezza massima di ml.3,50 per lo
- P.R.G. Capalbio - N.T.A. - 46 -
svolgimento delle attività di servizio previste nella relativa classifica.
Nelle stazioni di rifornimento, quando il servizio di rifornimento sia effettuato anche durante la notte,
é consentita la realizzazione di camere per gli addetti alla distribuzione.
Nei chioschi è consentito realizzare nuovi volumi per una superficie massima netta di mq. 70
( compresa quella eventualmente esistente) ed altezza massima di ml.3,50 per lo svolgimento delle attività di
servizio previste nella relativa classifica.
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