Avv. Marco Michelini

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Avv. Marco Michelini
Il riconoscimento dell’inidoneità e
disabilità: procedure e impatti
sulla gestione rapporto
avv. Marco Michelini
Battisti8Avvocati
idoneità ≠ disabilità
si può essere disabili ma idonei
si può essere inidonei ma non disabili
disabilità
•  campo applicativo L. 68/99
• persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di
handicap intellettivo con riduzione della capacità
lavorativa >45%
• invalidi del lavoro con grado >33%
• non vedenti e sordomuti
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e
invalidi per servizio dalla I alla VIII categoria
disabilità
organismo cui è devoluto l’accertamento
commissioni mediche istituite presso ASL,
di cui all’art. 4 L. 104/92
disabilità – obblighi di assunzione
>50 dipendenti -> 7% forza lavoro
da 36 a 50 dipendenti -> 2 unità
da 15 a 35 dipendenti -> 1 unità
disabilità – obblighi di assunzione
! da 15 a 35 dipendenti e organizzazioni di
tendenza -> assunzione nominativa
! da 36 a 50 -> 50% nominative
! >50 -> 60% nominative
! possibilità di convenzioni ex art. 11
(con l’attuativo la situazione cambia)
novità del decreto attuativo
" possibilità di assunzione nominativa dalle liste del
collocamento obbligatorio (sino al 100% delle
scoperture); avviamento diretto residuale
" obbligo di assunzione per le imprese da 15 a 35 e
per i partiti non condizionata a nuove assunzioni
" computabilità dei disabili assunti fuori dalle liste
(non divenuti disabili in corso di rapporto) se
disabilità >60% (45% se psichici)
" p otenziamento degli incentivi economici
all’assunzione
disabilità
insorta in corso di rapporto
•  i disabili ‘sopravvenuti’ possono essere
computati se disabilità accertata >60%
•  esclusi dal computo se disabilità consegue a
violazione della normativa in materia di
sicurezza del lavoro da parte del datore
art. 4 comma 4 L. 68/99
“inabilità” allo svolgimento delle mansioni:
-  non costituisce motivo di recesso se
possibile adibire a mansioni equivalenti o
inferiori
-  principio di salvaguardia della retribuzione
disabilità
insorta in corso di rapporto
disabilità/inabilità alle mansioni sopravvenute:
art 4. c. 4 L. 68/99 = art. 42 D.Lgs. 81/08
rapporto di lavoro del disabile
! principio generale di parità di trattamento
! esigibilità della prestazione
! compatibilità con le minorazioni
- in sede di assegnazione delle mansioni
- in sede di valutazione del corretto adempimento
! criterio di ragionevolezza
disabilità: evoluzione
art. 10 c. 3 L. 68/99
•  aggravamento condizioni di salute
•  mutamento significativo dell’organizzazione
del lavoro
-> commissione art. 4 L. 104/92
richiesta: datore o disabile
inidoneità
lavoratori (mansioni)
soggetti a sorveglianza sanitaria
-> medico competente
lavoratori (mansioni) non soggetti
-> art. 5 Statuto
sorveglianza sanitaria
art. 168: movimentazione manuale di carichi;
art. 176: videoterminali;
art. 185: agenti fisici;
art. 196: rumore;
art. 204: vibrazioni;
art. 211: campi elettromagnetici;
art. 218: radiazioni ottiche;
art. 229: agenti chimici;
art. 242: agenti cancerogeni e mutageni;
art. 259: amianto;
artt. 279-281: agenti biologici
sorveglianza sanitaria
art. 41 D.Lgs. 81/08
- visita medica preventiva
- visita medica periodica
- visita medica su richiesta del lavoratore
- visita medica per cambio mansioni
- visita medica alla cessazione del rapporto
- visita medica preassuntiva
- visita medica alla ripresa del lavoro per
assenze > 60 giorni per motivi di salute
sorveglianza sanitaria
esito delle visite effettuate
dal medico competente:
" idoneità
" idoneità con prescrizioni o limitazioni
(temporanee o permanenti)
" inidoneità temporanea
" inidoneità permanente
inidoneità
inidoneità
art. 42 D. Lgs. 81/2008
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6,
attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile,
a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza
inidoneità
Cass. SS.UU. 7 agosto 1998, n. 7755
La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità
della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del
datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 della
legge n. 604 del 1966 e 1463, 1464 c.c.), non è ravvisabile nella sola
ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può
essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile - alla
stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle
mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o,
se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia
utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo
insindacabilmente stabilito dall'imprenditore
inidoneità
Cass. 10 marzo 2015 n. 4757; Cass. 3 marzo 2014 n. 4920
l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni
equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve
essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere
di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui
confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un
possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei
quali possa essere ricollocato
inidoneità
Cass. 19 agosto 2009 n. 21710
quand'anche il ricorso ai mezzi offerti dalle avanzate tecnologie sia
in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione di
determinati lavori, non è configurabile un obbligo dell'imprenditore
di adottarli per porsi in condizione di cooperare all'accettazione
della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada
oltre il dovere di garantire la sicurezza imposto dalla legge
inidoneità
Cass. 29 marzo 2010, n. 7531
l'istituto del preavviso contemplato dall'art. 2118 c.c., non può
trovare applicazione, salvo che la legge o il contratto non
disponga diversamente, allorchè l'esecuzione della prestazione
di lavoro dedotta in contratto sia divenuta totalmente e
assolutamente impossibile, come avviene nel caso del pilota di
aeromobile inidoneo al volo, che può rendere una diversa
prestazione di lavoro nell'ambito del "personale di terra"
soltanto in esecuzione di un contratto di lavoro diverso