Avv. Marco Michelini
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Avv. Marco Michelini
Il riconoscimento dell’inidoneità e disabilità: procedure e impatti sulla gestione rapporto avv. Marco Michelini Battisti8Avvocati idoneità ≠ disabilità si può essere disabili ma idonei si può essere inidonei ma non disabili disabilità • campo applicativo L. 68/99 • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa >45% • invalidi del lavoro con grado >33% • non vedenti e sordomuti • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio dalla I alla VIII categoria disabilità organismo cui è devoluto l’accertamento commissioni mediche istituite presso ASL, di cui all’art. 4 L. 104/92 disabilità – obblighi di assunzione >50 dipendenti -> 7% forza lavoro da 36 a 50 dipendenti -> 2 unità da 15 a 35 dipendenti -> 1 unità disabilità – obblighi di assunzione ! da 15 a 35 dipendenti e organizzazioni di tendenza -> assunzione nominativa ! da 36 a 50 -> 50% nominative ! >50 -> 60% nominative ! possibilità di convenzioni ex art. 11 (con l’attuativo la situazione cambia) novità del decreto attuativo " possibilità di assunzione nominativa dalle liste del collocamento obbligatorio (sino al 100% delle scoperture); avviamento diretto residuale " obbligo di assunzione per le imprese da 15 a 35 e per i partiti non condizionata a nuove assunzioni " computabilità dei disabili assunti fuori dalle liste (non divenuti disabili in corso di rapporto) se disabilità >60% (45% se psichici) " p otenziamento degli incentivi economici all’assunzione disabilità insorta in corso di rapporto • i disabili ‘sopravvenuti’ possono essere computati se disabilità accertata >60% • esclusi dal computo se disabilità consegue a violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro da parte del datore art. 4 comma 4 L. 68/99 “inabilità” allo svolgimento delle mansioni: - non costituisce motivo di recesso se possibile adibire a mansioni equivalenti o inferiori - principio di salvaguardia della retribuzione disabilità insorta in corso di rapporto disabilità/inabilità alle mansioni sopravvenute: art 4. c. 4 L. 68/99 = art. 42 D.Lgs. 81/08 rapporto di lavoro del disabile ! principio generale di parità di trattamento ! esigibilità della prestazione ! compatibilità con le minorazioni - in sede di assegnazione delle mansioni - in sede di valutazione del corretto adempimento ! criterio di ragionevolezza disabilità: evoluzione art. 10 c. 3 L. 68/99 • aggravamento condizioni di salute • mutamento significativo dell’organizzazione del lavoro -> commissione art. 4 L. 104/92 richiesta: datore o disabile inidoneità lavoratori (mansioni) soggetti a sorveglianza sanitaria -> medico competente lavoratori (mansioni) non soggetti -> art. 5 Statuto sorveglianza sanitaria art. 168: movimentazione manuale di carichi; art. 176: videoterminali; art. 185: agenti fisici; art. 196: rumore; art. 204: vibrazioni; art. 211: campi elettromagnetici; art. 218: radiazioni ottiche; art. 229: agenti chimici; art. 242: agenti cancerogeni e mutageni; art. 259: amianto; artt. 279-281: agenti biologici sorveglianza sanitaria art. 41 D.Lgs. 81/08 - visita medica preventiva - visita medica periodica - visita medica su richiesta del lavoratore - visita medica per cambio mansioni - visita medica alla cessazione del rapporto - visita medica preassuntiva - visita medica alla ripresa del lavoro per assenze > 60 giorni per motivi di salute sorveglianza sanitaria esito delle visite effettuate dal medico competente: " idoneità " idoneità con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti) " inidoneità temporanea " inidoneità permanente inidoneità inidoneità art. 42 D. Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza inidoneità Cass. SS.UU. 7 agosto 1998, n. 7755 La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 1463, 1464 c.c.), non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore inidoneità Cass. 10 marzo 2015 n. 4757; Cass. 3 marzo 2014 n. 4920 l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato inidoneità Cass. 19 agosto 2009 n. 21710 quand'anche il ricorso ai mezzi offerti dalle avanzate tecnologie sia in grado di eliminare gravosi sforzi fisici nell'esecuzione di determinati lavori, non è configurabile un obbligo dell'imprenditore di adottarli per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di garantire la sicurezza imposto dalla legge inidoneità Cass. 29 marzo 2010, n. 7531 l'istituto del preavviso contemplato dall'art. 2118 c.c., non può trovare applicazione, salvo che la legge o il contratto non disponga diversamente, allorchè l'esecuzione della prestazione di lavoro dedotta in contratto sia divenuta totalmente e assolutamente impossibile, come avviene nel caso del pilota di aeromobile inidoneo al volo, che può rendere una diversa prestazione di lavoro nell'ambito del "personale di terra" soltanto in esecuzione di un contratto di lavoro diverso