regolamento per la verifica della idoneita` al servizio del personale
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REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ AL SERVIZIO DEL PERSONALE DELL’AZIENDA SANITARIA ULSS N. 3 1 INDICE 1. PRINCIPI GENERALI E SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4. ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI 4.1. Abbreviazioni 4.2. Definizioni 5. MODALITA' OPERATIVE 5.1 Attività del medico competente (MC) 5.2 Obblighi del lavoratore relativamente agli accertamenti del MC 5.3 Tipologia dei giudizi del medico competente 5.4 Ricorso avverso i giudizi del medico competente 5.5 Attività del Collegio Medico Aziendale (CMA) 5.6 Attività della Commissione Medica di Verifica Regionale (CMV) 6. I GIUDIZI MEDICI 6.1. Inidoneità assoluta permanente alle mansioni. 6.2. Inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro 6.3. Inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa 7. VERIFICA DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO AD INIZIATIVA DELL' AZIENDA (art. 55 octies) 7.1 Composizione e competenze del Collegio Interno Aziendale (CIA) 7.2 Termini 7.3 Accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio 7.4 Sospensione cautelare 8. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 9. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA 10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 11. DISPOSIZIONI FINALI 2 1. PRINCIPI GENERALI E SCOPO L'Azi enda Sanitaria ULSS n. 3 di Bassano del Grappa è tenuta a preservare in ogni tempo la salute dei lavoratori e, comunque, in generale a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e parimenti a garantire la sicurezza degli utenti. Il presente regolamento disciplina la procedura volta ad accertare l’idoneità/inidoneità psicofisica al servizio del personale dell'Azienda Sanitaria ULSS n. 3. Gli accertamenti sono demandati: • Al Medico Competente • Al Collegio Medico Aziendale • Alla Commissione Medica di Verifica, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I loro giudizi possono essere inquadrati nelle seguenti categorie: a) inabilità psicofisica assoluta permanente o temporanea: è relativa alla condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure proficuo lavoro. b) inidoneità psicofisica relativa permanente o temporanea: riguarda la condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità, di svolgere alcune o tutte le mansioni dell'area, categoria o profilo di appartenenza. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura si applica nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, a tempo indeterminato e determinato. 3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO D. Lgs. 81/2008 e smi Manuale aziendale per la gestione della sicurezza dei lavoratori SGSL (data ultima modifica 14.02.2014) DPR 461/2001 D.lgs n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro Legge 300/1970 - Statuto dei lavoratori Legge 335/1995 riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. D.lgs. 165/2001 - norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche. DPR n. 171 del 27/7/2011 - Regolamento di attuazione dell'art. 55 octies D.Lgs. 165/2001. CCNL delle tre Aree negoziali del Comparto Sanità, in particolare: - art. 23 CCNL Comparto Sanità/95 - art. 6 CCNL Comparto Sanità /95 - artt. 23 e 28 CCNL Dirigenza SPTA 1996 - artt. 24 e 29 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1996. 4. ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI 4.1. Abbreviazioni: CMA Collegio Medico Aziendale CMV Commissione Medica di Verifica CIA Collegio Interno Aziendale SP Struttura Complessa Servizio per il Personale RR Responsabile di Riferimento MC Medico competente UPD Ufficio per i procedimenti disciplinari 4.2. Definizioni a) inabilità psicofisica permanente assoluta: condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure proficuo lavoro. 3 b) inidoneità psicofisica relativa: condizione di colui che, a causa di infermità, si trova nell'impossibilità, permanente o temporanea, di svolgere alcune o tutte le mansioni del profilo di appartenenza. c) Medico Competente (MC): medico definito all'art. 38 del D.lgs. 81/2008 competente ad emettere giudizi di idoneità alla mansione specifica. d) Collegio Medico Aziendale (CMA): Collegio Medico Aziendale istituito con delibera del D.G. n. 1641 del 25/09/1996, competente alla emissione di giudizi di inabilità al proficuo lavoro. e) Commissione Medica di Verifica (CMV): istituita presso il Ministero Economia e Finanze a carattere Regionale competente ad emettere giudizi di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e alla prestazione lavorativa. f) Collegio Interno Aziendale (CIA): commissione incaricata di valutare le segnalazioni per attivazione d'ufficio di accertamenti sanitari in riferimento all'art. 55 octies D.lgs 165/2001. g) organo di vigilanza: Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento della Prevenzione dell' Azienda ULSS 3 (SPISAL) competente in merito ai ricorsi avverso i giudizi del medico competente, art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008. h) Manuale aziendale per la gestione della sicurezza dei lavoratori SGSL (data ultima modifica 14.02.2014) i) Responsabile di Riferimento (RR) : - per il personale Dirigenziale, il Direttore della S.C. di appartenenza; - per il Direttore della S.C. il Direttore del Dipartimento; - per il Direttore del Dipartimento, il Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per le rispettive Aree di competenza; - per il personale del comparto (ruolo tecnico e amministrativo) il Direttore della S.C. di appartenenza; - per il personale del comparto (OSS, infermieri, ostetrico, tecnico sanitario) il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie; - per i tecnici della prevenzione: il Direttore del Dipartimento di Prevenzione. 5. MODALITA' OPERATIVE 5.1 Attività del medico competente (MC) Il MC effettua la sorveglianza sanitaria al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in relazione alle tipologie di rischi professionali previsti dal D.Lgs n. 81/2008 come individuate nel documento aziendale di valutazione dei rischi. Tale attività viene svolta nei riguardi dei lavoratori subordinati dell'Azienda, così come definiti all'art. 2, comma l, lettera a), del D.Lgs. 81. La sorveglianza è effettuata dal MC nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 41, comma l, del D.Lgs, n. 81/08. Essa comprende ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs, n. 81/08: “ a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica al momento della cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.” 5.2 Obblighi del lavoratore relativamente agli accertamenti del MC Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal MC si prevede quanto segue: nel caso di visita in fase preassuntiva non si procede alla assunzione; 4 nel caso di visite periodiche, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, comportando l'impossibilità di esporre il lavoratore ai fattori di rischio, rende necessario disporre la sospensione in via cautelare del dipendente sino alla effettuazione della visita, fatti salvi ulteriori provvedimenti in sede disciplinare e dell' organo di vigilanza. A tal fine il MC, dopo aver reiterato l'invito per 3 volte, comunica al RR il nominativo del dipendente inottemperante che a sua volta segnalerà il caso al SP che provvederà ad emettere il provvedimento di sospensione cautelare con le modalità previste al successivo punto 7.4. L'Azienda si riserva la facoltà di intraprendere eventuali azioni legali nel caso in cui, in sede di anamnesi effettuata in fase preassuntiva, il lavoratore nasconda volontariamente una malattia preesistente. 5.3 Tipologia dei giudizi del medico competente Il MC, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime i seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Lo stesso dovrà fornire copia del giudizio al lavoratore, al RR e al SP. Il MC, nel caso in cui emetta giudizi di idoneità parziale temporanea (lett. b) e di inidoneità temporanea (lett. c) deve precisare i limiti temporali di validità degli stessi. 5.4 Ricorso avverso i giudizi del medico competente Avverso i giudizi del MC, ai sensi dell'articolo 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. In attesa di tale giudizio, il lavoratore continuerà ad essere impiegato secondo il giudizio di idoneità espresso dal MC. 5.5 Attività del Collegio Medico Aziendale (CMA) Il CMA è deputato ad effettuare gli accertamenti sanitari finalizzati al riscontro della condizione di idoneità/inidoneità psicofisica del lavoratore al profilo rivestito e alle relative mansioni (art. 5 legge 300/1970), ovvero alle condizioni di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, derivanti da infermità non dipendenti da causa di servizio. (art. 13, Legge 274/1991). L'accertamento medico-legale può essere richiesto, diversamente da quello del medico competente, nei confronti dei lavoratori a prescindere che gli stessi siano o meno esposti ai rischi professionali previsti dalla sorveglianza sanitaria. Il CMA può essere attivato su istanza del lavoratore o su istanza dell'Azienda, per il tramite del SP, in riferimento a quanto indicato negli articoli precedenti. 5.6 Attività della Commissione Medica di Verifica Regionale (CMV) La CMV è l'organo medico competente, previsto dall'art. 9, comma 1, del DPR 461/2001 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, …….”), deputata al riscontro della condizione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, L. 335/95). La CMV può essere attivata su istanza del lavoratore mediante richiesta formale inviata al SP che provvede al successivo inoltro alla CMV o su istanza dell' Azienda per il tramite del SP. Da parte del dipendente è ammesso ricorso solo avverso il verbale di accertamento sanitario inerente l'idoneità alla prestazione lavorativa alla Commissione Medica di seconda istanza del Ministero della Difesa, da presentare per il tramite del SP entro dieci giorni dalla ricezione del verbale stesso. 6. I GIUDIZI MEDICI Nell'ambito delle loro rispettive competenze ed attribuzioni il MC, l’Organo di Vigilanza, la CMA e CMV esprimono i possibili seguenti giudizi: a) - Idoneità parziale temporanea con prescrizioni o limitazioni MC - CMA - CMV b) - Idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni; MC - CMA - CMV 5 c) - Inidoneità assoluta temporanea alle mansioni MC - CMA - CMV d) - Inidoneità assoluta permanente alle mansioni MC - CMA - CMV e) - Inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro; CMA - CMV f) - Inabilita assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa; CMV Per le prime tre categorie di giudizio (a,b,c,) l’Azienda si deve adeguare alle prescrizioni medico legali verbalizzate. 6.1. Inidoneità assoluta permanente alle mansioni Nel caso di giudizio di inidoneità assoluta permanente allo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo professionale di appartenenza del dipendente, così come espresso da MC o CMA o CMV l'Azienda pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, con il consenso dell'interessato, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento sanitario e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali di riferimento. 6.2. Inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo proficuo lavoro Nel caso di inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro espresso dalla CMA o dalla CMV, il SP procede alla risoluzione del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inabilità) con effetto immediato al ricevimento del certificato. 6.3. Inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa L'Azienda, attraverso il SP procede alla risoluzione del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inabilità) con effetto immediato al ricevimento del certificato. 7. VERIFICA DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO AD INIZIATIVA DELL' AZIENDA (art. 55 octies) Il SP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 octies D.lgs. 165/2001, può avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei casi di seguito specificati: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento, l'accertamento è effettuato obbligatoriamente prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto per malattia; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Il RR, qualora rilevi situazioni di criticità operative derivanti da aspetti comportamentali e/o da alterazioni psicofisiche, messi in atto dal dipendente assegnato e riconducibili alle fattispecie sub b) e c) di cui al precedente comma, predispone una specifica relazione, acquisendo, qualora ritenuto necessario, anche il parere non vincolante della eventuale struttura professionale di appartenenza del dipendente, da inviare al SP per il successivo inoltro al CIA, di cui al successivo punto 7.1. Il SP qualora rilevi direttamente o abbia notizia di fattispecie comportamentali documentabili che possano arrecare situazioni di criticità operative invita il responsabile della struttura di appartenenza qualora non avesse già provveduto ad elaborare una specifica relazione di natura tecnica da inviare al CIA. L'UPD, qualora nello svolgimento della propria attività riscontri caratteristiche comportamentali e alterazioni psicofisiche che possano avere presupposti di natura sanitaria, pur definendo la fattispecie comportamentale ai fini disciplinari, invia al CIA il provvedimento finale con unita una relazione interna contenente anche i verbali delle audizioni o altro materiale acquisito, ritenuto utile per la valutazione che dovrà effettuare il CIA. Il SP procede d'ufficio per i casi rientranti nella fattispecie sub a) di cui al precedente comma l senza la previa valutazione del CIA. Per il personale dipendente assimilato (comandato, assegnato funzionalmente) i responsabili delle strutture competenti avviano la procedura segnalando il caso all'amministrazione di appartenenza per il seguito di competenza. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli Il, comma l, lettera d), e 22, comma 3, del D.lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 6 Il SP deve dare contestuale comunicazione al dipendente interessato della richiesta di attivazione della procedura interna per l'accertamento della idoneità al servizio. 7.1 Composizione e competenze del Collegio Interno Aziendale (CIA) Il CIA è composto da tre componenti: - il Direttore della SP - il Direttore Medico della Funzione Ospedaliera - il Responsabile della Struttura Complessa o della Struttura Semplice Dipartimentale a cui afferisce il dipendente interessato; qualora il dipendente interessato sia un Responsabile di Struttura Complessa o di Struttura Semplice Dipartimentale, il terzo componente è da individuarsi nella persona del Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Struttura Complessa o Semplice Dipartimentale; qualora il dipendente interessato sia un Direttore di Dipartimento, il terzo componente è da individuarsi nella persona del Direttore di Area cui afferisce il Dipartimento. Il CIA può acquisire pareri tecnico-sanitari da tutte le strutture aziendali ritenute dal Collegio stesso competenti in materia, nonché dal MC, nel rispetto delle funzioni previste dalla normativa vigente per tale figura. Il CIA qualora rilevi la necessità di ascoltare il dipendente interessato, può procedere alla convocazione dello stesso. Il dipendente può presentarsi accompagnato da persona di sua fiducia (medico, legale. rappresentante sindacale. ecc.) o può presentare memoria scritta. Il CIA, effettuata l'istruttoria, predispone un provvedimento finale con il quale conclude il procedimento inviando il relativo fascicolo, unitamente a tutti gli elementi informativi necessari, alla CMV di cui all’art. 5.6, al fine di valutare l'idoneità al servizio del dipendente interessato, oppure archiviando la pratica. In entrambi i casi dovrà dare contestuale comunicazione al dipendente dell'esito del procedimento. Le funzioni di Segreteria del CIA sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D. 7.2 Termini La procedura attivata innanzi al CIA di cui al precedente 7.1. deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, in relazione alla complessità e delicatezza della procedura stessa, dal ricevimento della relazione da parte dei soggetti di cui al precedente art. 7. 7.3 Accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio L'accertamento dell'inabilità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro è effettuato dalla CMA o dalla CMV, alla quale da parte del SP viene inoltrata la richiesta di accertamento nei casi sopra indicati. Il SP, in ottemperanza al giudizio medico-legale espresso dalla CMA o dalla CMV, provvede ad emanare gli atti di competenza. L’accertamento dell’inabilità assoluta e permanente ad ogni attività lavorativa è effettuato dalla CMV, alla quale da parte del SP viene inoltrata la richiesta di accertamento nei casi sopra indicati. Il SP, in ottemperanza al giudizio medico-legale espresso dalla CMV, provvede ad emanare gli atti di competenza. 7.4 Sospensione cautelare La CIA può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti fattispecie: a) evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, laddove gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza; b) sussistenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza; c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a visita per l'accertamento dell'idoneità al servizio del dipendente. La sospensione viene formalmente applicata, su disposizione della CIA, dal SP e viene comunicata al dipendente e al Responsabile di Struttura di appartenenza del medesimo. Nell'ipotesi in cui la sospensione sia stata adottata prima che il dipendente sia sottoposto alla visita di idoneità del MC, della CMA o della CMV, l'Azienda può disporne la sospensione sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'idoneità psicofisica del dipendente. In caso di ingiustificata mancata presentazione alla visita di idoneità per 2 volte, il SP può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso, in esito al procedimento di cui all'art. 55 bis di cui al D.lgs. 165/2001. 7 Nel caso di adozione di provvedimento di sospensione cautelare dal servizio si applicano, anche per gli effetti sul trattamento giuridico ed economico, le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia stabilite per il regime della malattia, salvo in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo, rispetto al quale si applicano le norme relative alla sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini della anzianità di servizio e può avere una durata massima di 6 (sei) mesi, salvo rinnovo o proroga per giustificati motivi. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove all'esito dell'accertamento medico non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti e dell'utenza. 8. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Nel caso di accertata permanente inidoneità assoluta al servizio del dipendente, l'Amministrazione, con effetto immediato dal ricevimento del verbale di accertamento medico, con contestuale comunicazione all'interessato, risolve il rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inabilità) e corrisponde, se dovuta. l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto previsto dalle vigenti clausole contrattuali. Nel caso dei reiterato rifiuto. da parte del dipendente interessato, di sottoporsi alla visita di idoneità l'Azienda ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia. 9. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA L'Azienda con effetto immediato dal ricevimento del verbale della Commissione, in ottemperanza al giudizio medico - legale espresso dalla Commissione stessa, provvede ad emanare gli atti consequenziali in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia. 10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 L'Azienda Sanitaria ULSS 3 di Bassano del Grappa è titolare del trattamento dei dati personali relativo alla procedura di cui al presente regolamento. Il trattamento dei dati è finalizzato all'attivazione della procedura per la valutazione dell'idoneità al servizio del personale dipendente. Il trattamento dei dati è effettuato con modalità informatiche e cartacee da parte di responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. I dati sono trattati rispettando i principi di necessità ed indispensabilità valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e gli adempimenti derivanti da compiti ed obblighi previsti dalla legge. Il lavoratore potrà far valere diritti di cui all'art. 7 del D. L.gs. 196/2003 provvedendo ad effettuare formale richiesta all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). 11. DISPOSIZIONI FINALI Le disposizioni oggetto del presente regolamento costituiscono attuazione dell'art. 55-octies, del D.lgs. 165/2001 e si applicano in via automatica. ai sensi dell'art. 2. comma 3-bis, del citato D.lgs. 165/2001. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sarà fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Resta ferma la disciplina vigente in materia dei trattamenti pensionistici per inabilità. Rimane salvo quanto previsto dal DPR 461/2001 e successive modificazioni, nonché dal DPR 1124/1965 e dal D.lgs. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo. altresì, quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. Resta salva la disciplina legislativa e contrattuale di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico. nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge 68/99 per i lavoratori che. non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. In relazione a tutte le procedure previste dal presente regolamento rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Regolamenti e Procedure. 8 Il testo del manuale è stato redatto sulla falsariga del “Regolamento per la verifica dell’idoneità al servizio del personale dipendente dell’Azienda USL n. 6 di Livorno: modifiche” del 29.01.2015 e del “Regolamento per la verifica dell’idoneità al servizio del personale (dirigenziale e non) dell’Asl Roma F” del 14.04.2015 9