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Bundesgericht
Tribunalfédéral
Tribunal
e federal
e
Tribunalfederal
{T 0/2}
4A_170/2015
Sentenza del 28 ottobre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federal
i Kiss,Presidente,
Kl
ett,Hohl
,
Cancel
l
iere Piatti.
Partecipanti alprocedimento
Banca A.________SA,
patrocinata dal
l
'
avv. Paol
o Bernasconi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dagl
i avv.ti Roberto e Andrea Val
sangiacomo,
opponente.
Oggetto
prel
ievo di averi bancari,
ricorso contro l
a sentenza emanata il12 febbraio 2015 dal
l
a IICamera civil
e delTribunal
e d'
appel
l
o del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________,cittadino ital
iano residente in Ital
ia,ètitol
are da ol
tre 20 anni del
l
a rel
azione xxx presso l
a
banca A.________SA. Con l
ettera 28giugno 2013,trasmessa nel
l
a modal
ità"fermo banca" (e cioè
trattenuta presso l
a banca a disposizione delcl
iente),questa gl
i ha chiesto di sottoscrivere una "
dichiarazione di conformitàfiscal
e " (un'
autodichiarazione secondo cui tutti gl
i attivi depositati sono stati
dichiarati al
l
e autoritàfiscal
i e non delpaese di residenza delcl
iente)entro il31 ottobre 2013. Il14
febbraio 2014,sempre util
izzando l
a modal
ità"fermo banca",essa ha comunicato alcl
iente di chiudere
ilconto,poichénon ha ricevuto l
a predetta dichiarazione firmata.
Con l
ettera 28marzo 2014 ill
egal
e di B.________ha chiesto al
l
a banca di monetizzare gl
i investimenti
del
l
a menzionata rel
azione,che al3marzo 2014 presentava un val
ore di euro 557'
715.--,e ha
annunciato l
'
intenzione di prel
evare gl
i averi bancari in contanti. Il14 april
e 2014 ill
egal
e del
l
a banca ha
comunicato a B.________che questa non intendeva dar seguito alversamento in contanti richiesto e
ha proposto iltrasferimento dei fondi a una banca in Ital
ia.
B.
Il16 april
e 2014 B.________ha introdotto innanzi alPretore deldistretto di Lugano un'
istanza di tutel
a
giurisdizional
e nei casi manifesti con cui ha chiesto di ordinare al
l
a Banca A.________SA di
consegnargl
i a contanti,previa l
al
oro monetizzazione,l
'
integral
itàdegl
i averi del
l
a citata rel
azione
bancaria. Con sentenza 31 l
ugl
io 2014 ilPretore ha in particol
are ritenuto " che nel
l
e circostanze
concrete non èinfondato ritenere che ilrifiuto del
l
a banca di eseguire ilpagamento in contanti
del
l
'
importo richiesto dalcl
iente costituisce un mezzo di val
ida tutel
a del
l
a sua attivitàirreprensibil
e"e
ha dichiarato l
'
istanza inammissibil
e nelsenso dei considerandi.
C.
Con sentenza 12 febbraio 2015 l
a IICamera civil
e delTribunal
e d'
appel
l
o delCantone Ticino ha,in
accogl
imento del
l
'
appel
l
o di B.________e in riforma delgiudizio pretoril
e,accol
to l
'
istanza di tutel
a
giurisdizional
e nei casi manifesti. Dopo aver ril
evato che l
a risposta al
l
'
appel
l
o del
l
a convenuta era
tardiva,ha indicato che l
a banca non aveva prodotto al
cuna direttiva o regol
amento che avrebbe
permesso di verificare se l
a richiesta delcl
iente fosse effettivamente in contrasto con l
a sua pol
itica di
gestione dei rischi nel
l
e operazioni transfrontal
iere,posta in atto per garantire un'
attivitàirreprensibil
e ai
sensi del
l
'
art. 3cpv. 2 l
ett. c l
egge federal
e sul
l
e banche e l
e casse di risparmio (RS 952.0;LBCR). La
Corte cantonal
e ha poi considerato che l
a banca si era l
imitata a obiezioni generiche inidonee a
contrastare l
al
egittima pretesa del
l
'
attore e l
e ha rimproverato di aver confuso l
a necessitàdi una
dil
igenza accresciuta per quanto attiene al
l
a conformitàfiscal
e dei depositi di cl
ienti domicil
iati al
l
'
estero
con ildiritto del
l
'
attore di rientrare in possesso dei beni di cui èavente diritto economico.
D.
La Banca A.________SA èinsorta alTribunal
e federal
e con ricorso in materia civil
e del18marzo 2015
con cui postul
a,previo conferimento del
l
'
effetto sospensivo algravame,l
a riforma del
l
a sentenza
cantonal
e nelsenso di confermare ilgiudizio pretoril
e. Afferma che non sono dati i presupposti per
appl
icare l
'
art. 257CPC e contesta l
e val
utazioni del
l
a sentenza impugnata con riferimento al
l
'
esigenza
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di un'
attivitàirreprensibil
e. Sostiene poi che l
'
autoritàcantonal
e non poteva nemmeno ignorare l
a
normativa antiricicl
aggio el
vetica e che in virtùdel
l
'
art. 19cpv. 1 LDIP occorre anche tenere conto del
l
a
possibil
e viol
azione del
l
e norme antiricicl
aggio ital
iane.
Con osservazioni 23april
e 2015 B.________propone di respingere l
a domanda di effetto sospensivo e
ilricorso.
Il7maggio 2015 l
a ricorrente ha presentato una repl
ica spontanea corretta redazional
mente il12
maggio 2015 al
l
a qual
e ha fatto seguito una breve dupl
ica il22 maggio 2015.
La Presidente del
l
a Corte adita ha conferito con decreto del3giugno 2015 effetto sospensivo alricorso.
Diritto:
1.
Ilricorso èpresentato dal
l
a parte soccombente nel
l
a procedura cantonal
e (art. 76 cpv. 1 l
ett. a LTF),è
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF)ed èvol
to contro una sentenza final
e (art. 90 LTF)emanata su ricorso
dal
l
'
autoritàticinese di ul
tima istanza (art. 75 LTF)in una causa civil
e (art. 72 cpv. 1 LTF)con un val
ore
di l
ite superiore a fr. 30'
000.-- (art. 74 cpv. 1 l
ett. b LTF). Esso si rivel
a pertanto in l
inea di principio
ammissibil
e.
Contrariamente a quanto ritenuto dal
l
'
opponente ricevibil
i si rivel
ano anche l
a perizia di parte e gl
i
articol
i di giornal
e,che riportano opinioni giuridiche,al
l
egati alricorso. Essi non costituiscono infatti
nuovi mezzi di prova nelsenso del
l
'
art. 99LTF,ma sono mezzi giuridici di difesa o attacco (sentenza
4A_86/2013del1°l
ugl
io 2013consid. 1.2.3,non pubbl
icato nel
l
a DTF 139 III 345). Non puònemmeno
essere dato seguito al
l
a richiesta di estromissione dagl
i atti del
l
a repl
ica corretta,perchéquesta è
giunta dopo iltermine indicato neldecreto con cui èstata trasmessa al
l
a ricorrente l
a risposta
del
l
'
opponente. Tal
e termine ha per scopo d'
indicare al
l
a parte fino a quando,per rispettare
l
'
incondizionato diritto di repl
ica sgorgante dagl
i art. 29cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU,ilTribunal
eè
disposto ad attendere prima di trattare ilricorso. La sua mancata osservanza non ha peròper
conseguenza l
'
escl
usione dal
l
'
incartamento di atti giunti dopo tal
e termine,ma prima del
l
'
emanazione
del
l
a decisione (cfr. sentenza 5A_155/2013del17april
e 2013consid. 1.4).
2.
IlTribunal
e federal
e appl
ica d'
ufficio ildiritto federal
e (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia,tenuto conto
del
l
'
onere di al
l
egazione e motivazione imposto dal
l
'
art. 42 cpv. 1 e 2 LTF,di regol
a esso considera sol
o
gl
i argomenti proposti nel
l
'
atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2;134 III 102 consid. 1.1).
Giusta l
'
art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi delricorso occorre spiegare in modo conciso perchél
'
atto
impugnato viol
a ildiritto. Un ricorso non sufficientemente motivato èinammissibil
e (DTF 134 II 244
consid. 2.1). Per soddisfare l
e esigenze di motivazione,ilricorrente deve confrontarsi con
l
'
argomentazione del
l
a sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste l
a viol
azione deldiritto. Egl
i non
puòl
imitarsi a ribadire l
e posizioni giuridiche assunte durante l
a procedura cantonal
e,ma deve criticare
i considerandi delgiudizio attaccato che ritiene l
esivi deldiritto (sentenza 4A_273/2012 del30 ottobre
2012 consid. 2.1,non pubbl
icato in DTF 138 III 620). La motivazione dev'
essere contenuta nel
l
'
atto
presentato entro iltermine di ricorso: ilricorrente non puòcompl
etare o migl
iorare l
a sua impugnativa
con l
a repl
ica (sentenza 4A_86/2013del1°l
ugl
io 2013consid. 1.2.2,non pubbl
icato in DTF 139 III 345;
DTF 135 I 19 consid. 2.2).
Ilgravame in esame soddisfa sol
o parzial
mente tal
i requisiti. Ilricorso si rivel
a inammissibil
e nel
l
a
misura in cui l
a ricorrente si l
imita ad ampiamente il
l
ustrare una propria visione del
l
a fattispecie senza
spiegare,riferendosi al
l
a motivazione del
l
a sentenza impugnata,perchél
'
autoritàcantonal
e avrebbe
viol
ato ildiritto. Al
trettanto inammissibil
e si rivel
al
a repl
ica nel
l
a-l
arghissima - misura in cui èstata
util
izzata per compl
etare ilricorso.
3.
In l
inea di massima ilTribunal
e federal
e fonda ilsuo ragionamento giuridico sul
l
'
accertamento dei fatti
svol
to dal
l
'
autoritàinferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Puòscostarsene o compl
etarl
o sol
o se èstato
effettuato in viol
azione deldiritto ai sensi del
l
'
art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'
accertamento dei fatti contenuto nel
l
a sentenza impugnata puòessere censurato al
l
e
stesse condizioni. Se rimprovera al
l
'
autoritàcantonal
e un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii;133 II 249 consid. 1.2.2)- il
ricorrente deve sol
l
evare l
a censura e motivarl
a in modo preciso,come esige l
'
art. 106 cpv. 2 LTF (DTF
136 II 304 consid. 2.5 pag. 314;134 II 244 consid. 2.2);deve inol
tre dimostrare che l
'
el
iminazione
del
l
'
asserito vizio puòinfl
uire in maniera determinante sul
l
'
esito del
l
a causa (art. 97cpv. 1 LTF). In virtù
del
l
'
art. 99cpv. 1 LTF possono essere adotti nuovi fatti e mezzi di prova sol
tanto se ne dàmotivo l
a
decisione del
l
'
autoritàinferiore.
4.
Giusta l
'
art. 257cpv. 1 CPC ilgiudice accorda tutel
a giurisdizional
e in procedura sommaria se i fatti
sono incontestati o immediatamente comprovabil
i (l
ett. a)e l
a situazione giuridica èchiara (l
ett. b).
Quest'
ul
tima condizione èsoddisfatta se,sul
l
a base di una dottrina e di una giurisprudenza inval
se,l
a
conseguenza giuridica èsenz'
al
tro evincibil
e dal
l
'
appl
icazione del
l
al
egge e porta a un risul
tato univoco.
Per contro l
a situazione giuridica non èdi regol
a chiara se l
a parte convenuta oppone del
l
e obiezioni o
eccezioni motivate su cui ilgiudice non puòstatuire immediatamente o se l
'
appl
icazione di una norma
richiede l
'
emanazione di una decisione di apprezzamento o in equitàcon una val
utazione di tutte l
e
circostanze delcaso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2,con rif.). Per impedire l
'
accogl
imento di una
domanda fondata sul
l
'
art. 257CPC non basta tuttavia che l
a parte convenuta sempl
icemente sostenga
che ci si trova in presenza di una simil
e situazione o che l
a stessa potrebbe remotamente entrare in
l
inea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto l
a sentenza 4A_329/2013del10
dicembre 2013consid. 6.1). Non ènemmeno possibil
e vanificare l
a procedura in discussione invocando
degl
i argomenti speciosi,eccependo segnatamente in modo artificioso deldiritto straniero (sentenza
4A_415/2013del20 gennaio 2014 consid. 7).
A giusta ragione l
a ricorrente non contesta che in l
inea di principio un cl
iente di una banca sita in
Svizzera ha diritto,in base al
l
e norme deldiritto civil
e appl
icabil
i,a ottenere al
l
a fine del
l
a rel
azione
contrattual
e ilpagamento a contanti dei propri averi anche senza aver previamente firmato una
cosiddetta "dichiarazione di conformitàfiscal
e". Occorre pertanto esaminare se in concreto l
e obbiezioni
sol
l
evate dal
l
a ricorrente vanificano tal
e diritto del
l
'
opponente o se esse non possono essere
immediatamente confutate e l
'
attore deve far val
ere l
e sue pretese nel
l
a procedura ordinaria.
5.
Sebbene l
a ricorrente incentri ilsuo gravame sui probl
emi che potrebbero sorgere dal
l
a residenza
al
l
'
estero del
l
'
opponente,essa abbozza pure un argomento val
ido per tutti i suoi cl
ienti,accennando che
l
e condizioni general
i da l
ei emanate l
e permetterebbero di segnatamente "rifiutare operazioni". La
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questione non merita tuttavia disamina,atteso che ilcontenuto del
l
e condizioni general
i non èstato
oggetto di al
cun accertamento di fatto e che ilricorso non contiene al
cuna censura che permetterebbe a
questo tribunal
e di scostarsi dal
l
a fattispecie riportata nel
l
a sentenza impugnata (sopra,consid. 3).
6.
6.1. La Corte cantonal
e ha indicato che l
a banca non poteva opporsi al
l
a richiesta attorea invocando
l
'
obbl
igo di garantire un'
attivitàirreprensibil
e ai sensi del
l
'
art. 3cpv. 2 l
ett. c LBCR. Ha considerato che
l
a garanzia di un'
attivitàirreprensibil
e prevista da tal
e norma presuppone,per quanto qui interessa,in
base al
l
a Posizione del
l
a FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nel
l
e operazioni transfrontal
iere
aventi per oggetto prestazioni finanziarie del22 ottobre 2010 e al
l
'
art. 12 cpv. 2 del
l
'
Ordinanza sul
l
e
banche e sul
l
e casse di risparmio (RS 952.02;OBCR)che l
a banca proceda ad un'
anal
isi e adotti
direttive interne che definiscono ilsuo comportamento. Ha quindi ritenuto che per preval
ersi di tal
e
obiezione,l
a convenuta non poteva l
imitarsi a riferirsi a direttive interne che non l
e consentirebbero di
accogl
iere l
a richiesta delcl
iente,ma avrebbe pure dovuto versare agl
i atti tal
i documenti. Non avendol
o
fatto,l
a banca ha omesso di portare quegl
i el
ementi che avrebbero potuto permettere l
'
esame del
l
a
fondatezza del
l
'
obbiezione.
6.2. La ricorrente apoditticamente afferma,pur riconoscendo di non aver prodotto al
cuna direttiva
interna,di aver comprovato l
e anal
isi fatte,l
e direttive e i regol
amenti che ha adottato. Asserisce inol
tre
che ilcontesto l
egal
el
egato al
l
a situazione del
l
'
attore,cittadino ital
iano residente in Ital
ia,e i rischi che
derivano dal
l
a postul
ata operazione sarebbero notori. Sostiene pure che l
e autoritàinferiori sarebbero a
conoscenza del
l
a sua pol
itica anche in virtùdi al
tre cause pendenti.
6.3. Nel
l
a fattispecie l
a critica ricorsual
e non fa apparire l
a predetta motivazione del
l
a sentenza
impugnata contraria aldiritto federal
e,atteso che l
a ricorrente nemmeno contesta l
a summenzionata
interpretazione del
l
'
art. 3cpv. 2 l
ett. c LBCR. Infatti,non avendo prodotto l
e direttive a cui si richiama,l
a
ricorrente non èriuscita a sostanziare l
'
obiezione secondo cui ilrichiesto pagamento verrebbe rifiutato
perchéin contrasto con una gestione dei rischi conforme al
l
e esigenze del
l
a FINMA. Inconferenti
appaiono quindi in queste circostanze l
e asserzioni secondo cui i rischi derivanti dal
l
a richiesta
del
l
'
attore sarebbero notori e l
a pol
itica del
l
a banca conosciuta,perchérisul
tante da al
tre cause in cui è
stata coinvol
ta. Cosìstando l
e cose,non puòessere rimproverato al
l
a Corte cantonal
e di non aver
ritenuto necessario di risol
vere l
a questione a sapere se del
l
e direttive interne emanate nel
l
'
intento di
garantire un'
attivitàirreprensibil
e siano idonee a l
imitare o addirittura escl
udere l
a possibil
itàdi
procedere a un versamento a contanti al
l
a fine del
l
a rel
azione bancaria.
7.
7.1. Invocando ilprincipio iura novit curia,l
a ricorrente rimprovera ai tribunal
i di prima e seconda istanza
di aver ignorato l
a normativa antiricicl
aggio svizzera e afferma che ilTribunal
e federal
e deve pure
tenere conto di quanto disposto dal
l
'
art. 19LDIP.
7.2. In concreto,con riferimento alsuddetto rimprovero,ènecessario osservare che l
a ricorrente omette
di spiegare perchétal
e normativa sarebbe appl
icabil
e nelcaso concreto in cui l
a banca ha deciso di
chiudere una rel
azione contrattual
e durata ol
tre un ventennio e ilcl
iente desidera sempl
icemente
rientrare in possesso dei suoi averi.
Per quanto riguarda invece l
'
al
tra obiezione,giova ril
evare che giusta l
'
art. 19LDIP puòessere tenuto
conto di una norma di appl
icazione necessaria di un diritto diverso da quel
l
o richiamato dal
l
a LDIP
qual
ora,secondo l
a concezione giuridica svizzera,interessi degni di protezione e manifestamente
preponderanti di una parte l
o richiedano e l
a fattispecie sia strettamente connessa con tal
e diritto.
Tuttavia nelcaso in esame l
a ricorrente,l
a cui risposta al
l
'
appel
l
o èstata dichiarata irricevibil
e
dal
l
'
autoritàinferiore perchétardiva,non ha indicato qual
i sarebbero l
e norme di diritto estero che a suo
parere dovrebbero essere appl
icate invece deldiritto svizzero e che impedirebbero al
l
'
opponente di
prel
evare i suoi averi in contanti,néqueste risul
tano dagl
i accertamenti del
l
a sentenza impugnata. Per
questo motivo non occorre approfondire,nelcaso in esame,un'
eventual
e appl
icazione di tal
e articol
o di
l
egge (v. tuttavia sul
l
a tematica: Romerio/Ivel
l
,Barauszahl
ungen bei Verdacht auf Steuerdel
ikte,in
Verhal
tensregel
n,SBT 2015-Schweizerische Bankenrechtstagung,pag. 169segg.;Emmenegger/Good,
Der Einfl
uss ausl
ändischer (Steuer-)Regul
ierung auf die Bank/Kunden-Beziehung: W el
che Rechte
haben Abschl
eicher?,in Verhal
tensregel
n,SBT 2015-Schweizerische Bankenrechtstagung,pag. 45,
69;CARLO Lombardini,Banques et cl
ients en situation fiscal
e irrégul
ière: un état des l
ieux,in Not@ l
ex
2015,pag. 47).
8.
8.1. A titol
o abbondanzial
el
a Corte cantonal
e ha ril
evato che innanzi alPretore l
a convenuta si era
l
imitata ad obiezioni generiche inidonee a contrastare l
a pretesa attorea,in particol
are paventando,
senza spiegazione al
cuna,rischi di perseguimento per reati previsti dal
l
al
egisl
azione fiscal
e e penal
e
ital
iana.
8.2. La ricorrente ripropone anche in questa sede l
'
eventual
itàdi incorrere,con i propri dipendenti,in
sanzioni previste dalCodice penal
e ital
iano (art. 648bis e 648ter)e ritiene che ciòcostituisca
un'
impossibil
itànelsenso del
l
'
art. 119CO di effettuare l
'
operazione richiesta.
8.3. Nemmeno con questa argomentazione,vaga e possibil
ista,l
a ricorrente riesce a far apparire
contraria aldiritto l
a sentenza impugnata. Delresto,l
a stessa ricorrente indica che l
a norma ital
iana che
punirebbe l
'
autoricicl
aggio èunicamente entrata in vigore il1°gennaio 2015,e cioèdopo l
a richiesta
del
l
'
opponente di poter disporre a contanti dei suoi averi.
9.
Da quanto precede discende che l
a Corte cantonal
e non ha viol
ato ildiritto federal
e ritenendo che l
a
domanda del
l
'
attore andava accol
ta nel
l
a procedura di tutel
a giurisdizional
e nei casi manifesti. Infatti,in
particol
are al
l
al
uce delmodo in cui sono state sol
l
evate nel
l
a causa in esame,l
e obiezioni del
l
a
ricorrente si rivel
ano inidonee a frustrare ildiritto del
l
'
opponente ad ottenere,al
l
a fine del
l
a rel
azione
bancaria,ilpagamento a contanti dei suoi averi. Giova tuttavia aggiungere che ciònon significa che non
siano ipotizzabil
i casi in cui una banca sol
l
evi del
l
e obiezioni che escl
udono l
a possibil
itàdi decidere l
e
richieste dei cl
ienti nel
l
a procedura del
l
'
art. 257CPC. Ilricorso si rivel
a pertanto,nel
l
a ridotta misura in
cui èammissibil
e,infondato e come tal
e va respinto. Le spese giudiziarie e l
e ripetibil
i seguono l
a
soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68cpv. 1 LTF).
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12.04.2016
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nel
l
a misura in cui èammissibil
e,ilricorso èrespinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 8'
000.-- sono poste a carico del
l
a ricorrente,che rifonderàal
l
'
opponente fr.
9'
000.-- a titol
o di ripetibil
i per l
a procedura innanzi alTribunal
e federal
e.
3.
Comunicazione ai patrocinatori del
l
e parti e al
l
a IICamera civil
e delTribunal
e d'
appel
l
o delCantone
Ticino.
Losanna,28ottobre 2015
In nome del
l
a ICorte di diritto civil
e
delTribunal
e federal
e svizzero
La Presidente: Kiss
IlCancel
l
iere: Piatti
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&hig...
12.04.2016