relazione - Camera di Commercio di Treviso
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relazione - Camera di Commercio di Treviso
Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 I SERVIZI TELEFONICI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI INTRODUZIONE L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha tra le proprie finalità di legge la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, in particolare la tutela dei loro interessi economici e della loro libertà di scelta; finalità che, pur non rappresentando il parametro esclusivo dell’azione dell’Autorità, ne permea sia la funzione regolatoria che quella di vigilanza, attualmente in carico alla Direzione Tutela dei Consumatori, appositamente costituita nell’anno 2006. Le funzioni di tutela “diretta” svolte dall’Agcom in favore dei consumatori possono essere distinte in due tipologie: a) tutela “ex ante”: questa viene svolta in via generale e preventiva soprattutto mediante l’adozione di disposizioni regolamentari ed in particolare l’attività d’indirizzo per la redazione delle Carte dei Servizi da parte degli operatori, nonché quella in materia di informazione dei consumatori, di trasparenza delle tariffe e di qualità dei servizi; b) tutela “ex post”: questa è finalizzata a porre rimedio alle situazioni conclamate di pregiudizio per gli utenti consumatori; tra le forme di tutela ex post, invece, possono essere annoverate quelle volte a ripristinare la situazione giuridica lesa afferente al consumatore, in particolare assicurando un sostanziale riequilibrio delle posizioni delle parti. Si pensi, in primo luogo, alle procedure relative alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, descritta in dettaglio in un separato contributo, ma anche alla corposa attività di vigilanza e sanzionatoria. Per conseguire i suddetti obiettivi di tutela “diretta”, l’AGCOM svolge anche un serie di azioni che in gergo comunitario potrebbero essere definite come “misure di accompagnamento”, atte quindi a conseguire effetti “indiretti” di tutela degli utenti. In particolare AGCOM, da un lato, collabora con i soggetti portatori di interessi diffusi, quali le associazioni dei consumatori del CNCU, con il quale in estate è stato siglato un nuovo protocollo di intesa, e, dall’altro, delega alcune attività (come nel caso dei Co.re.com e delle stesse C.C.I.A.A.) o si avvale (come nel caso della Polcom e della GdF) degli enti e dei soggetti previsti dalle leggi. 1 Le principali cause di contenzioso nel settore delle telecomunicazioni (telefonia ed internet) Per quanto attiene l’attività di risoluzione delle controversie, preme in primo luogo evidenziare l’incremento esponenziale, come dimostra il grafico di seguito riportato, del numero di istanze di deferimento delle controversie presentate all’Autorità, nel corso degli anni. 1 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 Lo strumento della risoluzione amministrativa della controversia è infatti sempre più conosciuto. Dalla disamina delle controversie emergono problematiche differenziate, afferenti principalmente alla casistica più numerosa, costituita ancora una volta dalla fatturazione indebita di traffico verso direttrici satellitari/internazionali e/o numeri speciali, tipologia quest’ultima che ha generato la necessità di un intervento preventivo, in sede regolamentare, con delibera n. 418/07/CONS e successive modifiche, come si vedrà anche in seguito, e repressivo con una serie di sanzioni irrogate agli operatori ed ai fornitori di contenuti. Seguono le problematiche relative all’attivazione di servizi non richiesti ed alla sospensione del servizio, ed anche queste sono oggetto, altresì, di attività sanzionatoria. Per quanto riguarda invece la categoria dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali in generale, le casistiche più frequenti, oggetto di controversia, sono: a) servizio di telefonia vocale di base: mancata/ritardata attivazione; malfunzionamento del servizio; ritardo nella riparazione del guasto; mancato trasloco di utenza b) servizio di accesso ad Internet a banda larga: mancata attivazione della connessione ADSL; mancato avviso di sforamento del plafond di traffico acquistato e conseguente fatturazione eccessiva; malfunzionamento del VoiP c) servizi mobili: cambi tariffari e delle condizioni di autoricarica addebiti eccessivi per traffico dati d) errori negli elenchi telefonici 2 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 Ripartizione per anno delle istanze di definizione pervenute all’Autorità. 1450 572 94 255 327 Istanze di definizione 2004 2005 2006 2007 2008 Numeri a parte, tuttavia, il dato significativo, nell’ottica di tutela dei consumatori, è che le procedure di cui sopra hanno assicurato cittadinanza a situazioni giuridiche che altrimenti - stante il valore relativamente modesto delle stesse (la media è comunque tra 1500 e 2000 euro ma si varia da pochi euro ad alcune decine di migliaia di euro), rapportato ai costi e ed alla durata dei processi civili- non ne avrebbero trovata alcuna nel nostro sistema giuridico. Attraverso la definizione delle controversie l’Autorità, oltre a manifestare nella forma più immediata la funzione lato sensu consumeristica che le appartiene, è in grado anche di esercitare un ruolo armonizzante sia rispetto alle realtà territoriali sia rispetto ai diversi operatori: le soluzioni adottate per ciascuna fattispecie posta in decisione possono rappresentare un utile precedente di riferimento per quei casi dubbi e talvolta di frontiera che consenta ad operatori, utenti e organismi di conciliazione di orientarsi all’interno delle norme regolatorie e contrattuali del settore delle comunicazioni elettroniche, con la probabile conseguenza di ridurre le situazioni di conflittualità. Con la delibera 10/03/CIR, ad esempio, l’Autorità ha risolto una controversia tra un utente e l’operatore telefonico chiarendo il rapporto esistente nel nostro ordinamento tra onere della prova del traffico telefonico fatturato e valore delle registrazioni effettuate dal contatore di centrale. Rilevando, in particolare: a. “che è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l’evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico perpetrati attraverso l’accesso al doppino d’utente nei casi di insufficiente protezione, nonché 3 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell’utenza”; b. “che la registrazione del contatore di centrale, posto all’esterno e a distanza dell’apparecchio dell’utente, non può costituire prova legale di per sé del traffico telefonico fatturato e che pertanto sono valutabili elementi diversi che possano comunque dimostrare o far presumere una non corrispondenza del traffico telefonico registrato con quello fruito dall’utente”. In definitiva è innegabile che lo strumento di giustizia alternativa operante in materia, che demanda all’Autorità la gestione in via esclusiva di tutta la fase definitoria del contenzioso, rappresenta, sebbene con le dovute limitazioni oggettive e temporali, un’opportunità per accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato delle comunicazioni elettroniche ed un modello esportabile anche in altri settori mercelogici. 2 La legge Bersani e le altre norme a protezione dell’utente dei servizi di telecomunicazione A pochi giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge n.7 del 2007, il cui primo articolo ha fatto propri gli esiti dell’apposita consultazione pubblica che l’Agcom era prossima a concludere, eliminando i costi di ricarica nella telefonia mobile, l’Autorità ha fissato le modalità di attuazione del relativo articolo 1, comma 2, sulla trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte tariffarie degli operatori della telefonia. Con la delibera 96/07/CONS l’Autorità ha attuato le disposizioni del “decreto legge Bersani” sulla trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte tariffarie degli operatori della telefonia, stabilendo: a) che vengano evidenziate tutte le voci che compongono l’effettivo costo per il consumatore del traffico telefonico, con prezzi riferiti ad un parametro temporale certo; b) che, in relazione alla telefonia mobile, gli operatori indichino nelle proprie offerte, nel caso di piani tariffari al consumo (ad esempio quelli con le ricariche), il costo complessivo delle chiamate vocali di durata di 1 minuto e di 2 minuti. Con la successiva entrata in vigore della legge di conversione n. 40/2007 ad aprile dell’anno 2007 (cosiddetta “legge Bersani”), che ha coinvolto anche la televisione a pagamento, l’Agcom ha avviato un’intensa attività sul fronte della trasparenza, anche in considerazione dell’espressa attribuzione di compiti di vigilanza per il rispetto delle nuove norme. In particolare, per ciò che concerne la tutela dell’utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, la legge ha sancito a carico degli operatori, nell’ambito dei servizi prepagati, un divieto di prevedere limiti temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, nonché costi fissi ad essi aggiuntivi. E’ stata anche disciplinata la facoltà degli utenti, nei contratti per adesione, di 4 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 recedere e di trasferire le utenze senza vincoli temporali e senza spese non giustificate da costi degli operatori, con un preavviso massimo di 30 giorni. L’attuazione pratica delle altre disposizioni ricordate da parte dei vari operatori interessati ha comportato taluni problemi interpretativi e pertanto, per indirizzare lo svolgimento dell’attività di vigilanza e comunque per fornire chiarimenti all’utenza sui nuovi diritti, la Direzione tutela dei consumatori, alla fine del mese di giugno 2007, ha adottato e pubblicato sul sito web dell’Autorità, con avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le “Linee guida esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge”. Nelle Linee guida la Direzione ha chiarito in primo luogo che le disposizioni della legge Bersani in tema di trasparenza si applicano a tutti gli operatori, anche televisivi, e che il combinato disposto dei commi 1 (sul divieto di limiti temporali di utilizzo del traffico o del servizio acquistato) e 3 (sul recesso e trasferimento delle utenze) dell’articolo 1 della legge “sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del credito residuo e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero”. Contestualmente, la Direzione ha spiegato che, viste le nuove disposizioni, agli utenti non è più possibile chiedere il pagamento di “penali” nei casi di recesso dal contratto e che eventuali spese di recesso giustificate da costi degli operatori debbono essere strettamente pertinenti al recesso stesso. Quindi, nello svolgimento della propria attività, “la Direzione verificherà che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento”. In conformità a questa linea interpretativa, con particolare riferimento al riconoscimento del credito residuo agli utenti nei casi di recesso o di trasferimento delle utenze, nel mese di agosto 2007 l’Autorità ha diffidato (delibera n. 416/07/CONS) tutti gli operatori di telefonia mobile ad adempiere gli obblighi di cui alla legge Bersani, assegnando allo scopo un termine di 45 giorni. A seguito della notificazione della diffida tutti gli operatori hanno adempiuto l’obbligo di restituzione in denaro del credito residuo agli utenti nei casi di recesso, prevedendo anche modalità diversificate (assegno, bonifico bancario, buoni spesa, contanti, trasferimento su SIM dello stesso gestore). La diffida, a seguito del ricorso di due operatori, è stata poi confermata integralmente dal TAR a febbraio 2008, tranne che sul punto della brevità del termine indicato per l’adempimento (45 giorni). Quindi, l’Agcom dopo aver consultato nuovamente gli operatori e le associazioni dei consumatori sul tema, ha fissato un nuovo termine più congruo (10 mesi) con delibera 353/08/CONS. Ma, al di là dei tempi entro i quali questa decisione è arrivata, occorre prendere atto che il riconoscimento del principio della portabilità del credito in caso di “Mobile Number portability –MNP” che l’Autorità ha “estratto” dalle disposizioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 1 della legge 5 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 Bersani, e che è stato confermato in pieno dal TAR del Lazio, rappresenta un risultato di grande rilievo sia sotto il profilo interpretativo che sotto quello applicativo. Sempre nell’ambito delle funzioni demandategli dal D.Lgs. 259/03, al fine di consentire l’effettiva conoscenza da parte dei consumatori delle condizioni di fornitura dei servizi, in maniera tale da rendere facilmente comparabili le offerte, la delibera stabilisce le modalità di comunicazione al pubblico delle proprie offerte da parte degli operatori della telefonia e, soprattutto, tipizza le informazioni che questi sono tenuti a fornire. In particolare si prevede che gli operatori pubblichino sui propri siti internet l’elenco delle offerte vigenti, specificando quelle sottoscrivibili, per le quali, tramite collegamenti ipertestuali, devono essere fornite informazioni circa le condizioni dell’offerta secondo un modello predisposto dall’Autorità, in modo tale da consentire ai consumatori un adeguato ed agevole confronto tra le offerte presenti sul mercato. Si preannuncia, in proposito, l’introduzione dei “motori di calcolo”, per agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori. Per rendere ancor più semplice la comparazione, poi, è stabilito che sul sito web dell’Autorità, in costante aggiornamento, siano pubblicati i link delle pagine web degli operatori ove sono reperibili gli elenchi di cui sopra. Condizioni economiche trasparenti, informazioni semplici e sintetiche, elenchi dettagliati su internet delle offerte e delle condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta sono dunque le misure introdotte dalla delibera in parola. Per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato, i consumatori hanno quindi diritto di conoscere gratuitamente il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in base al contratto in vigore e il proprio profilo di consumo telefonico. -3 Gli strumenti di Comunicazioni- tutela deliberati dall’Autorità per le Garanzie nelle A. CONTRATTI A DISTANZA Sulla scorta delle numerose segnalazioni ricevute nel corso degli anni relative alla fornitura di beni o servizi di telecomunicazione non richiesti, l’Autorità è intervenuta con la delibera 664/06/CONS, recante il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 26 gennaio 2007. La decisione dell’Agcom, è stata assunta sulla base degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli interventi regolamentari a tutela dei consumatori varato dall’Autorità a partire dal 2006. 6 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 Il Regolamento, basandosi sulle disposizioni contenute nel Codice di Consumo e del Codice delle Comunicazioni, disciplina i contratti a distanza nelle diverse fasi della loro realizzazione (proposta – informazione - contatto – perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato) e si propone di garantire una più efficace tutela dell’utenza, in termini di trasparenza e certezza giuridica, attraverso vari strumenti, tra i quali: la previsione espressa dell’obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di inequivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica; l’obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell’avvenuta conclusione del contratto, mediante l’acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l’invio al recapito indicato dall’utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti; la specifica garanzia di regolarità e continuità nell’erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento; il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati (nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente). A presidio del regolamento la stessa delibera richiama le sanzioni previste dal Codice, all’articolo 98, comma 11 e comma 16, per importi che vanno, per ogni singola violazione, da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00 nel primo caso, e da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. B. MISURE A TUTELA DEGLI UTENTI DISABILI Il Consiglio dell’Autorità ha adottato una serie di misure (delibere 514/07/CONS, 182/08/CONS, 202/08/CONS) a tutela degli utenti disabili, prevedendo, fra l’altro, 50 SMS gratuiti al giorno per gli utenti sordi e 90 ore mensili di navigazione internet gratuita per gli utenti ciechi. Con il provvedimento dell’Agcom, tutti gli operatori mobili dovranno consentire un’offerta specificamente dedicata agli utenti sordi che, oltre a permettere l’invio di almeno 50 SMS gratuiti al giorno, preveda i prezzi più bassi del mercato anche per gli altri servizi di trasmissione dati, come MMS, Video chiamate e connessione ad internet. Gli utenti sordi potranno quindi accedere, direttamente o tramite il sito internet dell’Autorità, alle informazioni tariffarie e confrontare le offerte di ogni operatore mobile, inclusi gli operatori mobili virtuali, per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Per gli utenti ciechi, invece, le nuove regole stabiliscono che potranno usufruire di almeno 90 ore mensili di navigazione gratuita da rete fissa, a 7 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 prescindere dal tipo di contratto e dall’operatore di accesso ad internet prescelto, facendone richiesta al momento della firma del contratto o in qualsiasi momento successivo. Sono state poi confermate le norme che già prevedevano l’esenzione dal canone di abbonamento della linea telefonica fissa per tutte le famiglie in cui vi sia un soggetto sordo. Vengono infine semplificate le modalità di presentazione delle richieste agli operatori e previste varie forme di pubblicità delle misure adottate dall’Autorità, realizzate anche in collaborazione con le associazioni di categoria disabili. C. BLOCCO CHIAMATE DA FISSO VERSO NUMERAZIONI A SOVRAPPREZZO In tema di prevenzione l’Autorità è intervenuta anche per arginare, con due interventi fortemente innovativi, il fenomeno degli addebiti di traffico non effettuato verso numerazioni a sovrapprezzo, satellitari o comunque di non ordinario utilizzo, ed ha inoltre intensificato sensibilmente la propria attività di vigilanza, con un piano sistematico di controlli e verifiche ispettive effettuate direttamente presso le sedi degli operatori interessati. In particolare, con il primo provvedimento (delibera n. 418/07/CONS) l’Autorità, sulla stessa linea della disciplina precedentemente approvata con decreto ministeriale n. 145 del 2006 sui servizi a sovrapprezzo, ma con un significativo ampliamento delle norme a tutela dell’utenza, ha previsto una serie di strumenti e obblighi per il controllo della spesa. In AGCOM, infatti, nonostante l’entrata in vigore del citato regolamento del Ministero, continuavano a pervenire migliaia di denunce per presumibili truffe o raggiri riguardanti addebiti in bolletta di chiamate non effettuate, in particolare verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni internazionali e satellitari, situazione questa evidenziata anche dalle associazioni dei consumatori nel corso delle audizioni periodiche. Gli strumenti di tutela deliberati dall’Autorità consistono, in primo luogo, in nuove forme di blocco delle chiamate in uscita delle numerazioni a valore aggiunto, sia in modalità controllata tramite PIN, sia attraverso il blocco permanente delle numerazioni a maggior rischio, che allo scopo sono indicate in un paniere che è allegato alla delibera n. 418/07/CONS ed è suscettibile di aggiornamenti periodici, in vista delle maggiori criticità rilevate sulle numerazioni in un dato periodo. Le norme, inoltre, prevedono altri strumenti di tutela, al fine di facilitare il controllo della spesa: è disciplinato l’invio, a richiesta, del doppio bollettino postale per il pagamento delle fatture, così da dare agli utenti la possibilità di scorporare gli importi che si riferiscono al traffico non effettuato. Si richiede, poi, agli operatori di fornire un servizio d’immediato avviso telefonico gratuito, anche via sms o messaggio vocale registrato, in caso di traffico anomalo, così da agevolare il controllo dei consumi, nonché di prevedere l’immediata disattivazione dei servizi a sovrapprezzo forniti in abbonamento (in modalità push), con contestuale interruzione dei successivi addebiti, a fronte della semplice 8 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 richiesta telefonica e telematica degli utenti, pur lasciando agli operatori la possibilità di richiedere conferma della volontà di disattivazione. Sono infine previste varie tutele informative per gli utenti e apposite forme di facilitazione dei pagamenti e di trasparenza degli addebiti per i casi di mancato rispetto della periodicità della fatturazione da parte degli operatori medesimi. Le disposizioni della delibera n. 418/07/CONS sarebbero dovute entrare in vigore nel mese di dicembre 2007, ma su ricorso di Telecom Italia S.p.A. il TAR del Lazio ne ha disposta la sospensiva fino a quando l’Autorità non avesse indicato un nuovo termine, obiettivamente adeguato all’assolvimento degli adempimenti previsti, tenuto peraltro in considerazione il termine che già la ricorrente aveva avuto nel frattempo per intraprendere le relative operazioni tecniche. L’Autorità ha stabilito i nuovi termini di attuazione con la delibera n. 97/08/CONS, prevedendo che tutte le forme di tutela disposte dalla delibera n. 418/07/CONS fossero implementate entro il 31 marzo 2008, con la sola eccezione degli strumenti della doppia bolletta e dell’avviso in caso di traffico anomalo che, necessitando operazioni tecniche di maggiore difficoltà, sono stati fissati al 30 giugno 2008. Con la medesima delibera, inoltre, l’Autorità, ravvisata la necessità e l’urgenza di un ulteriore intervento di prevenzione e di controllo della spesa per l’utenza , conformemente a quanto richiesto dalla maggioranza delle associazioni rappresentative dei consumatori, aveva previsto l’attivazione per default del blocco permanente delle chiamate in uscita (già disciplinato nella delibera n. 418/08/CONS) a partire dal 30 giugno 2008, sulla base di un meccanismo di silenzio-assenso così strutturato: dal 31 marzo 2008 il blocco è stato reso disponibile sul mercato da tutti gli operatori, gratuitamente, con modalità semplici ed efficaci, dandone al contempo ampia notizia sia nelle bollette sia con altri mezzi di comunicazione; fino al successivo 30 maggio, tutti gli utenti avrebbero avuto il tempo di decidere se utilizzare le numerazioni a sovrapprezzo, richiedendolo espressamente all’operatore, oppure avrebbero potuto immediatamente chiedere di essere bloccati; a partire dal 30 giugno, infine, per tutti gli utenti che non si fossero attivati, il blocco sarebbe diventato automatico, in applicazione, quindi, di un meccanismo di “silenzio-assenso”. Quest’ultimo intervento si è reso necessario per realizzare un efficace livello di tutela dei consumatori nel settore, anche alla luce dell’ulteriore aumento dei fenomeni collegati all’uso improprio di alcune numerazioni a sovrapprezzo, internazionali e satellitari, e dei casi di denuncia e contenzioso da essi derivanti, che hanno determinato nel periodo di riferimento un forte allarme sociale e notevoli disagi o ritardi presso tutte le camere conciliative del settore – Co.re.com., Camere di Commercio, Camere di conciliazione paritetica. Prima della prevista attivazione del blocco per default, infine, con delibera n. 201/08/CONS l’Autorità ha rivisitato il paniere di numerazioni allegato alla 9 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 delibera n. 418/07/CONS, così da eseguire un aggiornamento delle numerazioni da ritenere ad alta criticità e permettere agli operatori di implementare il nuovo strumento di tutela direttamente sul paniere rivisitato. Tuttavia, decidendo sul ricorso di tre operatori avverso la delibera 97/08/CONS, il TAR del Lazio, con ordinanze cautelari nn. 2968/08, 2966/08 e 3010/08, del 12 giugno 2008, ha stabilito che il predetto termine non fosse congruo, in considerazione della scarsa informazione che gli operatori avevano assicurato alla clientela in merito alla nuova disciplina del blocco, rendendo pertanto necessaria la fissazione di un nuovo termine. Con la delibera 348/08/CONS, infine, è stata fissata la data del 1 ottobre 2008 per il blocco automatico per gli utenti che non avranno comunicato di voler rinunciare allo sbarramento entro il 30 settembre 2008. D. QUALITA’ E CARTE DEI SERVIZI La legge 249/97, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, attribuisce all’Agcom la competenza ad emanare “direttive” concernenti i livelli qualitativi dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun “gestore” di una Carta del Servizio recante l’indicazione degli standard minimi di qualità “per ogni comparto di attività”, così esplicitando quella che era una previsione già contenuta nella precedente legge 481/95 (art. 2, comma 12, lettera h). L’istituto della direttiva sulla qualità dei servizi d’interesse pubblico, ricordiamo per inciso, non era peraltro nuovo al nostro ordinamento, come dimostra la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (nota come “direttiva Ciampi-Cassese”). Con la delibera 179/03/CSP del 24 luglio 2003, è stata approvata la “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003. La direttiva delinea il quadro di riferimento a cui debbono attenersi gli operatori di comunicazione elettronica per assicurare un corretto e trasparente rapporto con gli utenti e per dare a questi ultimi la certezza dei propri diritti. Il provvedimento, all’articolo 2, svela il suo duplice intento: per un verso, fissare le disposizioni minime di riferimento per l’adozione da parte degli “organismi di telecomunicazioni” delle carte dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; per altro verso, dettare i criteri generali relativi alla qualità dei servizi. Questa direttiva generale attualmente costituisce un basilare punto di riferimento: per l’utente, che viene aiutato nella conoscenza dei suoi diritti e delle sue prerogative per il fornitore di servizi, che ha a disposizione un chiaro strumento sul quale basare l’approccio alla qualità dei servizi e la stesura delle Carte dei Servizi. In tema di garanzie, la direttiva ha posto particolare attenzione alle esigenze dei diversamente abili, degli anziani e dei minori, prevedendo che siano fornite informazioni sulle facilitazioni previste per soddisfare le esigenze di diversamente 10 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 abili ed anziani e sulle misure che consentono l’esercizio del diritto di scelta riguardo all’uso di servizi informativi o interattivi da parte dei minori. Nello specifico delle singole disposizioni si può evidenziare che, accanto a norme di principio, è facile rinvenire anche disposizioni dotate di un grado di precettività notevole, e quindi destinate ad incidere in via diretta in ottica di tutela dell’utenza. Norme riconducibili a quest’ultima categoria possono rinvenirsi, ad esempio, all’articolo 8, comma 1, dove si prescrive che gli operatori debbano assicurare agli utenti il diritto di presentare, senza oneri aggiuntivi, reclami per telefono, per iscritto o per via telematica, ovvero all’articolo 7, comma 3, ove si stabilisce un tetto (identificato con i tassi usurari di cui alla legge 27 marzo 1996, n. 108) alle somme addebitabili agli utenti in caso di ritardati pagamenti. Un discorso a parte merita poi la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 7, che fa espresso divieto agli operatori di pretendere somme di denaro a titolo di corrispettivo per servizi o prestazioni non richiesti. In virtù dell’articolo 12 gli operatori presenti nel mercato alla data di entrata in vigore della direttiva erano obbligati ad adeguare le proprie carte dei servizi entro il termine di sessanta giorni, mentre, a regime, l’articolo 2, comma 4, obbliga gli organismi di telecomunicazioni a trasmettere all’Agcom gli schemi delle Carte dei Servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’avvio commerciale delle attività. In accordo con quanto previsto in tale direttiva generale, l’Autorità, previa consultazione dei soggetti interessati e tenendo conto delle norme tecniche internazionali (in particolare quelle dell’ETSI) ha emanato successive direttive specifiche per i comparti della telefonia fissa (delibera n. 254/04/CSP), della telefonia mobile (delibera n.104/05/CSP, della pay-TV (delibera n.278/04/CSP) e dell’acceso a Internet da postazione fissa (delibera n.131/06/CSP), nelle quali, per lo specifico comparto, sono definiti un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi ed i relativi metodi di misura. D1. QUALITA’ DELL’ACCESSO A INTERNET A LARGA BANDA DA POSTAZIONE FISSA Il 12 novembre 2008, l’Autorità ha approvato un provvedimento sulla qualità del servizio di accesso a Internet a larga banda da postazione fissa, introducendo un nuovo sistema per permettere ai consumatori di misurare, in totale trasparenza, la reale velocità della propria connessione. Il provvedimento, in particolare, consentirà agli utenti di confrontare, anche sul piano delle prestazioni effettive, le diverse offerte pubblicizzate, obbligando gli operatori ad indicare non solo la velocità massima teorica, come avviene attualmente, ma anche la velocità minima risultante dalle misurazioni effettuate. Ai singoli utenti sarà inoltre offerto, in una fase successiva, un servizio gratuito di verifica delle reali prestazioni della propria linea di accesso (velocità di 11 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 trasmissione, ritardo e tasso di perdita di pacchetti dati, durante le fasi di uploading e downloading). Entro 90 giorni l’Autorità individuerà un soggetto indipendente che, sotto il proprio coordinamento, avrà il compito di condurre l’attività di misurazione, nonché quello di fornire il servizio di verifica delle prestazioni al singolo utente. D2 . QUALITA’ DEI CALL CENTER DEGLI OPERATORI DI TLC L’AGCOM ha avviato, nel corso del 2007, una consultazione pubblica sulla qualità dei servizi di call center nel settore delle comunicazioni elettroniche (delibera 88/07/CSP). Sollecitata anche dalle numerose segnalazioni giunte dalle associazioni dei consumatori e dai singoli utenti relative alla scarsa qualità dei servizi di contatto (tempi di attesa troppo lunghi, risposte non chiare o eccessiva invadenza, mancanza di certezza nella presa in carico dei reclami), la consultazione ha avuto l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte per l’emanazione di una direttiva che definisca regole e standard minimi di qualità, al fine di garantire i diritti degli utenti, sia quando contattano (inbound) che quando vengono contattati telefonicamente dagli operatori di call center per l’attivazione di servizi o promozioni (outbound). In esito a tale consultazione pubblica, si è in procinto di proporre la direttiva finale in materia di qualità dei call center nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le principali inefficienze che il sistema attualmente registra possono essere così sintetizzate: •difficoltà a contattare l’operatore e lunghi tempi di attesa; •mancanza di certezza in ordine alla presa in carico di reclami/segnalazioni/richieste informazioni; •inadeguatezza delle risposte fornite dall’operatore; •scarsa attenzione ai diversamente abili (non udenti); •mancato invio della documentazione cartacea a valle della proposta telefonica di un servizio (modulo di contratto, condizioni contrattuali, ecc.); •scarsa o mancata indicazione degli strumenti a tutela dell’utente. Le motivazioni di fondo a sostegno della regolamentazione della qualità dei call center sono diverse, tenuto altresì conto che trattasi di una tecnologia sempre più usata nei rapporti tra Operatori e Utenti per gli innegabili risparmi di tempo e denaro. Gli operatori ne fanno ricorso per fini commerciali, informativi e di assistenza, per due principali motivazioni: –grande accessibilità e potenzialità di penetrazione –notevole riduzione costi rispetto alle tradizionali attività di front-office. Gli Utenti, d’altro canto, possono accedere senza spostamenti fisici e con l’ausilio dei vari servizi di comunicazione elettronica, ai servizi di informazione, gestione contratti, reclami e assistenza. 12 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 La sempre maggiore diffusione, importanza e strategicità dei call center impone dunque attenzione alla loro efficacia ed affidabilità. Gli obiettivi principali della direttiva sono: 1. definire i principi generali di comportamento e qualità a cui gli addetti ai call center devono attenersi; 2. definire alcuni fondamentali indicatori di qualità del servizio inbound, stabilire i valori minimi da rispettare per tali indicatori ed un piano triennale di miglioramento progressivo degli stessi; 3. definire requisiti minimi di accessibilità gratuita ai servizi di contatto, da assicurare agli utenti diversamente abili (non udenti); 4. definire i principi a cui gli addetti devono attenersi nell’effettuare i servizi di tipo outbound ; Sono principi generali di condotta dei gestori dei call center: a) il rispetto della privacy e l’efficace capacità comunicazione; b) la trasparenza e agevolazione dell’utente nell’accesso ai servizi e nella conoscenza dell’albero di navigazione; c) la garanzia, in caso di outsourcing, che anche il Gestore esterno del call center rispetti la normativa di qualità. I principi generali di comportamento e di qualità per gli addetti ai call center (requisiti di relazione con gli utenti) sono: – la chiarezza sulle finalità del servizio e sulle modalità di accesso al servizio; – la garanzia che le informazioni fornite all’utente siano corrette, incluse le modalità di recesso; – la gratuità e la facile accessibilità alle pratiche di reclamo, anche in termini di chiarezza sulle procedure e sulla rintracciabilità della pratica (risposta adeguata, entro tempi definiti) – alberi di risposta automatici comprensibili e non complessi, che diano possibilità di parlare con un addetto almeno in caso di reclamo; – uniformità nelle risposte degli operatori e nelle proposte commerciali, al variare degli addetti; – possibilità di fornire risposte in differita (comunque entro 2 giorni lavorativi) – fornitura del codice identificativo dell’addetto o della postazione di lavoro ad ogni contatto; – divieto di utilizzare il CLI dell’utente a scopi discriminatori; – gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto; – chiarezza, semplicità di linguaggio e comprensibilità nelle informazioni In definitiva si evidenzia la particolare attenzione che l’Autorità vuole attribuire, anche in questa sede normativa, alla facoltà fondamentale dell’utente di esercitare il diritto al reclamo. Tale attenzione si estrinseca, in particolare, nella regolamentazione dei seguenti aspetti: –gratuità del reclamo; –accessibilità all’assistenza per inoltrare/verificare il reclamo; –tracciabilità della pratica di reclamo; 13 Federico Flaviano Treviso, 14 novembre 2008 –qualità della lavorazione del reclamo. Nell’ambito delle attività di verifica della qualità dei servizi, sono stabilite campagne di monitoraggio di AGCOM; sono in particolare previste indagini di tipo call-back, per le quali l’operatore deve: fornire i tabulati delle chiamate inbound e outbound, richiedere esplicito consenso agli utenti e fornire l’elenco degli utenti consenzienti. E’ sancito, inoltre, che i call center devono garantire l’accesso al servizio inbound da parte dei non udenti, prevedendo l’uso di particolari tecnologie quali: chat e SMS, con risposte in tempo reale, nonché Fax ed e-mail, con risposte in tempo differito (max 2 ore). Per quanto concerne le chiamate in uscita (servizi outbound), deve essere assicurato innanzitutto il rispetto delle principali normative sulla privacy nell’effettuazione dei contatti outbound, gli addetti alle chiamate devono altresì: –comunicare alla società il motivo della chiamata e il proprio Nome e Cognome; –fornire informativa adeguata e completa (anche in termini di limitazioni e cambiamenti) del nuovo contratto che si sta offrendo; –Comunicare, in caso di conclusione positiva del contratto: numero della pratica; recapiti per informazioni, assistenza, reclami; usare gentilezza e cortesia ed esprimersi con un linguaggio chiaro e comprensibile; dare indicazioni chiare su modalità di disdetta/recesso ed inviare la modulistica prevista; fornire chiara informativa sullo scopo di una eventuale registrazione; non effettuare ripetute sollecitazioni commerciali, qualora non gradite. 14