Foglio Analitico - Banca Popolare di Milano

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Foglio Analitico - Banca Popolare di Milano
Foglio
N. 6.06.1
informativo
Codice
Prodotto
Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia
bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in
materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca
d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio
2015.
Data aggiornamento 10/01/2017
FACOLTA''
AFFIDAMENTO PER EMISSIONE DI CREDITI DOCUMENTARI CON FACOLTA
DI SCONTO PRO -SOLUTO (FLY IMPORT )
Banca Popolare di Milano - Società per Azioni
Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano
Telefono: 02 77001
www.bpm.it
Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio
00103200762
Codice Fiscale 00103200762
Partita Iva 01906000201
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.
Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :
Nome/Ragione Sociale :
Cognome :
Telefono :
Iscrizione ad Albi o Elenchi :
E-Mail :
Sede :
Qualifica :
COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca
emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del
quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica
(pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla
concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario),
generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello
stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi
ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.
Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale e occasionalmente su quello interno con la
quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite
le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce,
documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo
principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.
Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del
venditore/ esportatore.
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Su richiesta del cliente ordinante, la Banca si può rendere disponibile a scontare pro- soluto al
beneficiario estero l’importo utilizzato della lettera di credito import , previa accettazione del
beneficiario, con spese e interessi interamente a suo carico. Spese ed interessi sono comunicati al
beneficiario all’atto dell’emissione del credito documentario e accettate dallo stesso per il tramite di
un messaggio swift autenticato, inviatoci dalla nostra corrispondente estera.
Principali rischi (generici e specifici)
poiché l’operazione di credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione
autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione
dei documenti e non al merito degli stessi - l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle
pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua
banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono
soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della
negoziazione.
UTILIZZO DEGLI AFFIDAMENTI IN FORMA DI FIDO PROMISCUO
Gli affidamenti per emissione di crediti documentari possono essere concessi anche in forma di fido promiscuo,
ovvero attraverso una linea di fido che può essere utilizzata indifferentemente per ogni tipologia di forma
tecnica di fido collegata, fino alla concorrenza massima dell’accordato concesso.
Nel caso degli affidamenti per emissione di crediti documentari , possono essere accordate in forma di fido
promiscuo le seguenti forme tecniche:
Finanziamenti import
Emissione di Crediti documentari
Sconto pro-soluto Crediti documentari (FLY Import)
Anticipi su fatture export
Anticipi su contratti export
Anticipi su flussi export
Le medesime forme tecniche di affidamento possono essere accordate in forma di fido promiscuo con alcune
forme tecniche di affidamento appartenenti al comparto portafoglio e anticipo su fatture e/o documenti , ed in
particolare:
Anticipo su fatture e/o documenti
Anticipo su effetti “sbf scadenziario”
Anticipo su effetti “conto V”
Sconto di portafoglio
L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per
specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite
tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono
essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione
degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).
Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere
attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca
nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.
Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate
dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione
informativa.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE E COMMISSIONI
(sia verso mercati esteri che domestici)
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Simulazioni dell’impatto delle variazioni del tasso di cambio su operazioni di
crediti documentari import
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Spese pratica
Spese invio Swift
Commissioni di apertura di credito confermato per
trimestre/frazione
Commissioni di apertura di credito non confermato per
mese/frazione
Commissioni di utilizzo a vista
Commissioni di Utilizzo contro accettazione o pagamento
differito(*)
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi
Per commissioni per crediti documentari con
accettazione o pagamento differito oltre i 6 mesi
25,00 euro
5,16 euro
0,37% minimo 50,00 euro
0,12% minimo 50,00 euro
0,37% minimo 50,00 euro
0,460% minimo 50,00 euro
0,610% minimo 50,00 euro
0,760% minimo 50,00 euro
0,920% minimo 50,00 euro
1,070% minimo 50,00 euro
1,350% minimo 50,00 euro
0,155% per mese e 0,30% fisso
Spese per rilascio liberatoria
Commissioni di sconto Fly import
Commissioni di mancato utilizzo
Commissioni di modifica*
Valuta di addebito (FISSO)
Commissioni di servizio operazioni in Euro (per mille)
Commissioni di servizio operazioni in Divisa (per mille)
Euro 50,00
Interamente a carico del beneficiario estero
0,18 % minimo 50,00 euro
euro 50,00
stesso giorno esecuzione
2 per mille minimo 4,13 euro
2 per mille minimo 4,13 euro
Nota: *oltre conguaglio commissione di apertura nel caso di incremento di importo e/o scadenza
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Altre spese
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online
1,35 euro
0 euro
Spese inoltro documenti tramite corriere (***)
Plico sino a kg 0,50 per seguenti paesi – Gruppo 1
Euro 25,00
.
CAMBIO APPLICATO IN CASO DI CONVERSIONE DELLA DIVISA
Cambio per acquisto divisa:
Quotazione di riferimento ( circuito Reuters ) rilevato al momento della negoziazione diminuito
di uno spread di :
- massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA – Sterlina Gran Bretagna – Yen Giappone
Franco Svizzera – Dollaro Australia – Dollaro Canada – Corona Norvegia – Corona Svezia
Corona Danimarca – Dollaro Nuova Zelanda.
- massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong – Rand Sud Africa - Dollaro Singapore
Corona Rep . Ceca – Fiorino Ungheria –Renminbi Cina – Zloty Polonia – Lira Turchia .
Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le parti
Cambio per vendita divisa :
Quotazione di riferimento ( circuito Reuters ) rilevato al momento della negoziazione aumentato
di uno spread di:
- massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA – Sterlina Gran Bretagna – Yen Giappone
Franco Svizzera – Dollaro Australia – Dollaro Canada – Corona Norvegia – Corona Svezia
Corona Danimarca - Dollaro Nuova Zelanda.
- massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong – Rand Sud Africa - Dollaro Singapore
Corona Rep . Ceca – Fiorino Ungheria – Renminbi Cina- – Zloty Polonia – Lira Turchia .
Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le parti
Recesso del Cliente
Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza penalità e senza spese, inviando una lettera
raccomandata alla Banca. A tal fine il Cliente è tenuto a rispettare un termine di preavviso di quindici
giorni, salvo che sussista una giusta causa imputabile alla Banca. In ogni caso il recesso dal presente
Contratto non comporta la revoca dei singoli incarichi già conferiti alla Banca in relazione ai quali,
quindi, il Cliente non potrà ritenersi liberato.
L’efficacia del recesso è subordinata all’estinzione dei crediti vantati dalla Banca in relazione al
Contratto.
Resta fermo il diritto della Banca di operare le compensazioni previste dalle Condizioni Generali del
rapporto di Conto Corrente.
Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del Fido una volta che la relativa
comunicazione è stata ricevuta dalla Banca.
Il recesso dal presente Contratto non comporta il recesso dal Conto Corrente e dagli altri rapporti in
essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.
La revoca dei singoli incarichi è espressamente pattuita nel limite della giusta causa. In ogni altra
ipotesi la revoca costituisce grave violazione di Contratto e dà diritto alla Banca a proseguire
nell'incarico e a richiedere al Cliente sia manleva sia risarcimento del danno subito.
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Recesso della Banca e sospensione dell'utilizzo del Fido
Se l'Affidamento è concesso a tempo determinato, la Banca non può recedere dal Contratto prima
della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Se l'Affidamento è concesso a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere dal Contratto in
qualsiasi momento: (i) senza preavviso, qualora ricorra una giusta causa, dandone immediata
comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata, o (ii) con un preavviso di 15 giorni a mezzo
lettera raccomandata, qualora non ricorra una giusta causa.
Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del Fido dal momento in cui la
comunicazione di recesso è stata ricevuta dal Cliente o, se è stato pattuito un termine di preavviso,
dalla scadenza del termine stesso.
In caso di recesso da parte della Banca o di scioglimento del Contratto per qualsiasi causa, per il
pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un
termine di 15 giorni. Resta comunque a carico del Cliente l’obbligo di corrispondere alla Banca quanto
ad essa dovuto in relazione ai Crediti Documentari eventualmente ancora in essere alla data della
comunicazione del recesso.
Resta fermo il diritto della Banca di operare le compensazioni previste dalle Condizioni Generali del
rapporto di Conto Corrente.
Il recesso dal Contratto non comporta il recesso dal Conto Corrente e dagli altri rapporti in essere tra il
Cliente e la Banca,salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.
Fermo quanto previsto dai precedenti commi in punto di recesso dal Contratto,qualora le condizioni
patrimoniali del Cliente divengano tali da porre in evidente pericolo il rimborso di quanto dovuto alla
Banca o ricorra comunque una giusta causa ,la Banca può sospendere l'utilizzo del Fido,salvo che il
Cliente presti idonea garanzia.La Banca comunicherà al cliente la sospensione del Fido,su supporto
cartaceo o altro supporto durevole(ad es.pdf o email),in anticipo e,ove ciò non sia
possibile,immediatamente dopo la sospensione.
Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il
diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:
il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche
previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
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PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a:
Ufficio Reclami BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un
messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: [email protected], [email protected]
ovvero tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799.
2. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione
su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia
soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi
direttamente alla Banca.
3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art.
5 , comma 1 , del d.lgs. 28/2010 . La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal
Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (
www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità
Giudiziaria.
4. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione
ed applicazione del presente Contratto deve - ove inderogabilmente previsto dalla legge preventivamente rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente punto 2 oppure esperire la
procedura di mediazione di cui al precedente punto 3.
5. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il
Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di
rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF,
purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi
del D.Lgs. 28/2010.
6. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra
descritte, il Titolare, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla
Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it
ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.
7.Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di
attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
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LEGENDA
Camera di Commercio Internazionale di Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività
economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali.
Parigi (ICC)
A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha
elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che,
aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione
600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che
coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto
ad esse applicabili.
Trattasi del momento di emissione del credito documentario , e cioè quando la Banca
Apertura
emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le
condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal
credito.
Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del
Prestazione prevista dal credito
credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta
da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della
tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non
rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di
negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò,
“anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente
riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per
Modifica
essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha
il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione
dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il
Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
E’ il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Utilizzo
Utilizzo del Fido in procedura estero che consente al Cliente di pagare a vista un
Sconto pro soluto import
credito documentario con pagamento differito, consentendo all’Esportatore estero di
incassare anticipatamente il proprio credito decurtato di interessi, commissioni e s
pese pattuiti”. Il nostro cliente rimborserà a scadenza.