Foglio Analitico - Banca Popolare di Milano
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Foglio Analitico - Banca Popolare di Milano
Foglio N. 6.06.1 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 10/01/2017 FACOLTA'' AFFIDAMENTO PER EMISSIONE DI CREDITI DOCUMENTARI CON FACOLTA DI SCONTO PRO -SOLUTO (FLY IMPORT ) Banca Popolare di Milano - Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano Telefono: 02 77001 www.bpm.it Capitale Sociale e al 1/01/2017: euro 326.753.310,60 i.v. Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Camera di Commercio 00103200762 Codice Fiscale 00103200762 Partita Iva 01906000201 Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 1462 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM Numero di Iscrizione all' Albo dei Gruppi Bancari 5034 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco : Nome/Ragione Sociale : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail : Sede : Qualifica : COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale e occasionalmente su quello interno con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/ esportatore. FI n. 6.06.1 Pag. 2/8 Su richiesta del cliente ordinante, la Banca si può rendere disponibile a scontare pro- soluto al beneficiario estero l’importo utilizzato della lettera di credito import , previa accettazione del beneficiario, con spese e interessi interamente a suo carico. Spese ed interessi sono comunicati al beneficiario all’atto dell’emissione del credito documentario e accettate dallo stesso per il tramite di un messaggio swift autenticato, inviatoci dalla nostra corrispondente estera. Principali rischi (generici e specifici) poiché l’operazione di credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. UTILIZZO DEGLI AFFIDAMENTI IN FORMA DI FIDO PROMISCUO Gli affidamenti per emissione di crediti documentari possono essere concessi anche in forma di fido promiscuo, ovvero attraverso una linea di fido che può essere utilizzata indifferentemente per ogni tipologia di forma tecnica di fido collegata, fino alla concorrenza massima dell’accordato concesso. Nel caso degli affidamenti per emissione di crediti documentari , possono essere accordate in forma di fido promiscuo le seguenti forme tecniche: Finanziamenti import Emissione di Crediti documentari Sconto pro-soluto Crediti documentari (FLY Import) Anticipi su fatture export Anticipi su contratti export Anticipi su flussi export Le medesime forme tecniche di affidamento possono essere accordate in forma di fido promiscuo con alcune forme tecniche di affidamento appartenenti al comparto portafoglio e anticipo su fatture e/o documenti , ed in particolare: Anticipo su fatture e/o documenti Anticipo su effetti “sbf scadenziario” Anticipo su effetti “conto V” Sconto di portafoglio L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie). Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze. Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SPESE E COMMISSIONI (sia verso mercati esteri che domestici) FI n. 6.06.1 Pag. 3/8 Simulazioni dell’impatto delle variazioni del tasso di cambio su operazioni di crediti documentari import FI n. 6.06.1 Pag. 4/8 Spese pratica Spese invio Swift Commissioni di apertura di credito confermato per trimestre/frazione Commissioni di apertura di credito non confermato per mese/frazione Commissioni di utilizzo a vista Commissioni di Utilizzo contro accettazione o pagamento differito(*) 1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi Per commissioni per crediti documentari con accettazione o pagamento differito oltre i 6 mesi 25,00 euro 5,16 euro 0,37% minimo 50,00 euro 0,12% minimo 50,00 euro 0,37% minimo 50,00 euro 0,460% minimo 50,00 euro 0,610% minimo 50,00 euro 0,760% minimo 50,00 euro 0,920% minimo 50,00 euro 1,070% minimo 50,00 euro 1,350% minimo 50,00 euro 0,155% per mese e 0,30% fisso Spese per rilascio liberatoria Commissioni di sconto Fly import Commissioni di mancato utilizzo Commissioni di modifica* Valuta di addebito (FISSO) Commissioni di servizio operazioni in Euro (per mille) Commissioni di servizio operazioni in Divisa (per mille) Euro 50,00 Interamente a carico del beneficiario estero 0,18 % minimo 50,00 euro euro 50,00 stesso giorno esecuzione 2 per mille minimo 4,13 euro 2 per mille minimo 4,13 euro Nota: *oltre conguaglio commissione di apertura nel caso di incremento di importo e/o scadenza FI n. 6.06.1 Pag.5/8 Altre spese Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online 1,35 euro 0 euro Spese inoltro documenti tramite corriere (***) Plico sino a kg 0,50 per seguenti paesi – Gruppo 1 Euro 25,00 . CAMBIO APPLICATO IN CASO DI CONVERSIONE DELLA DIVISA Cambio per acquisto divisa: Quotazione di riferimento ( circuito Reuters ) rilevato al momento della negoziazione diminuito di uno spread di : - massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA – Sterlina Gran Bretagna – Yen Giappone Franco Svizzera – Dollaro Australia – Dollaro Canada – Corona Norvegia – Corona Svezia Corona Danimarca – Dollaro Nuova Zelanda. - massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong – Rand Sud Africa - Dollaro Singapore Corona Rep . Ceca – Fiorino Ungheria –Renminbi Cina – Zloty Polonia – Lira Turchia . Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le parti Cambio per vendita divisa : Quotazione di riferimento ( circuito Reuters ) rilevato al momento della negoziazione aumentato di uno spread di: - massimo 0,50% per negoziazioni di Dollaro USA – Sterlina Gran Bretagna – Yen Giappone Franco Svizzera – Dollaro Australia – Dollaro Canada – Corona Norvegia – Corona Svezia Corona Danimarca - Dollaro Nuova Zelanda. - massimo 1,50% per negoziazioni di Dollaro Hong Kong – Rand Sud Africa - Dollaro Singapore Corona Rep . Ceca – Fiorino Ungheria – Renminbi Cina- – Zloty Polonia – Lira Turchia . Per le restanti divise la quotazione del cambio è pattuita fra le parti Recesso del Cliente Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza penalità e senza spese, inviando una lettera raccomandata alla Banca. A tal fine il Cliente è tenuto a rispettare un termine di preavviso di quindici giorni, salvo che sussista una giusta causa imputabile alla Banca. In ogni caso il recesso dal presente Contratto non comporta la revoca dei singoli incarichi già conferiti alla Banca in relazione ai quali, quindi, il Cliente non potrà ritenersi liberato. L’efficacia del recesso è subordinata all’estinzione dei crediti vantati dalla Banca in relazione al Contratto. Resta fermo il diritto della Banca di operare le compensazioni previste dalle Condizioni Generali del rapporto di Conto Corrente. Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del Fido una volta che la relativa comunicazione è stata ricevuta dalla Banca. Il recesso dal presente Contratto non comporta il recesso dal Conto Corrente e dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso. La revoca dei singoli incarichi è espressamente pattuita nel limite della giusta causa. In ogni altra ipotesi la revoca costituisce grave violazione di Contratto e dà diritto alla Banca a proseguire nell'incarico e a richiedere al Cliente sia manleva sia risarcimento del danno subito. FI n. 6.06.1 Pag. 6/8 Recesso della Banca e sospensione dell'utilizzo del Fido Se l'Affidamento è concesso a tempo determinato, la Banca non può recedere dal Contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Se l'Affidamento è concesso a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento: (i) senza preavviso, qualora ricorra una giusta causa, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata, o (ii) con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata, qualora non ricorra una giusta causa. Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del Fido dal momento in cui la comunicazione di recesso è stata ricevuta dal Cliente o, se è stato pattuito un termine di preavviso, dalla scadenza del termine stesso. In caso di recesso da parte della Banca o di scioglimento del Contratto per qualsiasi causa, per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Resta comunque a carico del Cliente l’obbligo di corrispondere alla Banca quanto ad essa dovuto in relazione ai Crediti Documentari eventualmente ancora in essere alla data della comunicazione del recesso. Resta fermo il diritto della Banca di operare le compensazioni previste dalle Condizioni Generali del rapporto di Conto Corrente. Il recesso dal Contratto non comporta il recesso dal Conto Corrente e dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca,salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso. Fermo quanto previsto dai precedenti commi in punto di recesso dal Contratto,qualora le condizioni patrimoniali del Cliente divengano tali da porre in evidente pericolo il rimborso di quanto dovuto alla Banca o ricorra comunque una giusta causa ,la Banca può sospendere l'utilizzo del Fido,salvo che il Cliente presti idonea garanzia.La Banca comunicherà al cliente la sospensione del Fido,su supporto cartaceo o altro supporto durevole(ad es.pdf o email),in anticipo e,ove ciò non sia possibile,immediatamente dopo la sospensione. Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. FI n. 6.06.1 Pag. 7/8 PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO 1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799. 2. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. 3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 , comma 1 , del d.lgs. 28/2010 . La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. 4. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve - ove inderogabilmente previsto dalla legge preventivamente rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente punto 2 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente punto 3. 5. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. 6. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Titolare, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. 7.Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi. FI n. 6.06.1 Pag. 8/8 LEGENDA Camera di Commercio Internazionale di Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Parigi (ICC) A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto ad esse applicabili. Trattasi del momento di emissione del credito documentario , e cioè quando la Banca Apertura emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del Prestazione prevista dal credito credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per Modifica essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. E’ il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. Utilizzo Utilizzo del Fido in procedura estero che consente al Cliente di pagare a vista un Sconto pro soluto import credito documentario con pagamento differito, consentendo all’Esportatore estero di incassare anticipatamente il proprio credito decurtato di interessi, commissioni e s pese pattuiti”. Il nostro cliente rimborserà a scadenza.