legge regionale n. 50/2012 - La Gazzetta degli Enti Locali
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legge regionale n. 50/2012 - La Gazzetta degli Enti Locali
Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 41 del 28 settembre 2012 (n. 38) REPUBBLICA ITALIANA Anno 66° -‐ Numero 41 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼ PARTE PRIMA Palermo -‐ Venerdì, 28 settembre 2012 LEGGE 19 settembre 2012, n. 50. Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia. REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalità 1. La Regione riconosce il ‘quoziente familiare’ come strumento di equità sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose. 2. La Regione, i comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, adottano politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio o di povertà o di deprivazione. Art. 2. Quoziente familiare. Modalità di calcolo e di applicazione 1. I comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, nell’ambito delle politiche sociali miranti al sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico e dell’erogazione delle relative prestazioni, sono autorizzati a considerare il quoziente familiare, ferma restando l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 2. Il quoziente familiare è stabilito secondo i seguenti criteri: a) reddito complessivo; b) numero dei componenti della famiglia; c) presenza nel nucleo familiare di: 1) soggetti portatori di handicap; 2) anziano convivente non autosufficiente; 3) soggetti in situazione di particolare disagio psicofisico. 3. Gli enti di cui al presente articolo applicano il quoziente familiare salvaguardando l’equilibrio del proprio bilancio. 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Art. 3. Promozione del welfare e dell’associazionismo delle famiglie numerose 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e di auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose. Promuove altresì iniziative e progetti a sostegno del welfare delle famiglie numerose anche di concerto con l’associazionismo ed il volontariato. Art. 4. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 19 settembre 2012. LOMBARDO Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro SPAMPINATO LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 608 «Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia». Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Falcone, Pogliese il 17 settembre 2010. Trasmesso in Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 22 novembre 2010. Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 178 del 20 settembre 2011, 183 dell’11 ottobre 2011, 184 del 18 ottobre 2011, 188 del 15 novembre 2011, 201 del 17 gennaio 2012, 222 del 5 giugno 2012, 225 del 20 giugno 2012, 226 del 26 giugno 2012, 227 del 4 luglio 2012 e 229 del 17 luglio 2012. Deliberato l’invio alla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 188 del 15 novembre 2011. Deliberato l’invio al ‘Comitato per la qualità della legislazione’ nella seduta n. 188 del 15 novembre 2011. Parere reso dal ‘Comitato per la qualità della legislazione’ nella seduta n. 86 del 12 giugno 2012. Deliberato il ritiro dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 226 del 26 giugno 2012. Esitato per l’Aula nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012. Relatore: Riccardo Minardo. Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 370 del 25 luglio 2012 e n. 372 del 27 luglio 2012. Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.