seminario - Autorità Portuale di Livorno

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seminario - Autorità Portuale di Livorno
SEMINARIO
La Gestione delle Merci Pericolose nei Porti:
come garantire un sistema efficace di sicurezza nel trasporto,
nella movimentazione e nello stoccaggio di merci pericolose
alla rinfusa e in colli.
5 LUGLIO 2012
Le sostanze e le merci pericolose trasportate,
imbarcate/sbarcate e stoccate nei porti:
problematiche operative e normative
Traffici nel porto di Livorno 2011
Movimentate nel porto di Livorno
29,7 mil. di Tonnellate merci di
cui:
10,8 di carichi rotabili;
7,7 di merci containerizzate;
2,7 di merci convenzionali;
7,8 di merci liquide;
800 mila merci solide;
Movimentazione contanier
637.798 Teu
MERCI PERICOLOSE
IMDG CODE
1. Materie e oggetti esplosivi
2. Gas
3. Liquidi infiammabili
4.1 Solidi infiammabili, materie
autoreattive ed esplosivi solidi
desensibilizzati
4.2 Materie soggette ad
accensione spontanea
4.3 Materie che, a contatto con
l’acqua, sviluppano gas
infiammabili
5.1 Materie comburenti
5.2 Perossidi organici
6.1 Materie tossiche
6.2 Materie infettanti
7 Materiali radioattivi
8. Materie corrosive
9. Materie e oggetti
pericolosi diversi
SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI
Acetilene con rame (tubazioni), alogeni, argento, mercurio e loro composti.
Acetone con miscele concentrate di acido solforico e nitrico.
Acido acetico con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti idrossili, glicole
etilenico, acido perclorico, perossidi e permanganati.
Acido cromico con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, glicerolo, trementina e altri
liquidi infiammabili.
Acido nitrico con acido acetico, cromico e cianogeno, anilina, carbonio. Idrogeno
solforato, fluidi, gas e sostanze che vengono prontamente nitrate.
Acido ossalico con argento e mercurio.
Acido perclorico con anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno e
altre
sostanze organiche.
Acido solforico con clorati, perclorati, permanganati e acqua.
Ammoniaca anidra con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio e fluoruro di idrogeno.
Anilina con acido nitrico e perossido di idrogeno.
Argento con acetilene, acido ossalico, acido tartarico e composti ammonici.
Biossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina, idrogeno solforato.
Bromo con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, idrogeno, carburo di sodio,
trementina e metalli finemente polverizzati.
Carbonio attivato con ipoclorito di calcio con tutti gli agenti ossidanti.
Cianuri con acidi e alcali.
Clorati con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, composti organici o infiammabili finemente
polverizzati e carbonio.
Cloro con ammoniaca, acetilene, butadiene, benzina e altri derivati del petrolio,
idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati.
Diossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina idrogeno solforato.
Idrocarburi in generale con fluoro, cloro, acido formico, acido cromico, perossido di sodio.
Idrogeno solforato con vapori di acido nitrico e gas ossidanti
Iodio con acetilene e ammoniaca
Liquidi infiammabili con nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di idrogeno, acido nitrico,
perossido di sodio e alogeni.
Mercurio con acetilene, acido fulminico, idrogeno
Metalli alcalini (es. calcio, potassio e sodio)
con acqua, anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi clorati.
Nitrato di ammonio con acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitrati, zolfo
e sostanze organiche finemente polverizzate o composti infiammabili
Ossigeno con olii, grassi, idrogenati, e liquidi, solidi e gas infiammabili
Pentossido di fosforo con l'acqua
Permanganato di potassio con glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, e acido solforico
Perossido di idrogeno con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i loro
sali, liquidi infiammabili e altri prodotti combustibili, anilina e nitrometano
Perossido di sodio con qualsiasi sostanza ossidabile come metanolo, acido acetico
glaciale,
anidride acetica, benzaldeide, disolfuro di carbonio, glicerolo, acetato di etile e furfurale
Rame con acetilene, azide e perossido di idrogeno
Sodio con tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio e acqua
Sodio azide con piombo, rame e altri metalli. (Questo composto è comunemente usato
come conservante, ma forma composti instabili ed esplosivi con i metalli. Se
eliminato attraverso gli scarichi dei lavandini, i sifoni e i tubi potrebbero
esplodere quando ci stia lavorando un idraulico).
L’Unione Europea ha adottato nel dicembre 2008 un
regolamento riguardante la classificazione, l'etichettatura
e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
recepisce le indicazioni del GHS e sostituisce le
precedenti Direttiva in materia.
Tale regolamento viene usualmente indicato con la sigla
CLP (Classification, Labeling, Packaging)
CLP
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006
Indicazioni di pericolo
Pericoli fisici
H 2...
Pericoli per la salute
H 3...
Pericoli per l’ambiente
H 4...
Informazioni supplementari sui pericoli
EUH 0...
Elementi supplementari per miscele
EUH 2...
Consigli di prudenza
Consigli di prudenza di carattere generale
P 1...
Consigli di prudenza — Prevenzione
P 2...
Consigli di prudenza — Reazione
P 3...
Consigli di prudenza — Conservazione
P 4...
Consigli di prudenza — Smaltimento
P 5...
PERICOLI FISICI
• Esplosivi
• Gas infiammabili
• Aerosol infiammabili
• Gas comburenti
• Gas sotto pressione
• Liquidi infiammabili
• Solidi infiammabili
• Sostanze e miscele autoreattive
• Liquidi piroforici
• Solidi piroforici
• Sostanze e miscele autoriscaldanti
• Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili
• Liquidi comburenti
• Solidi comburenti
• Perossidi organici
• Sostanze o miscele corrosive per i metalli
PERICOLI PER LA SALUTE
• Tossicità
acuta
• Corrosione/irritazione della pelle
• Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
• Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
• Mutagenicità sulle cellule germinali
• Cancerogenicità
• Tossicità per la riproduzione
• Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione
singola)
• Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione
ripetuta)
• Pericolo in caso di aspirazione
PERICOLI PER L’AMBIENTE
• Pericoloso per l’ambiente acquatico
• Pericoloso per lo strato di ozono
Pittogrammi di pericolo (GHS/CLP)
Ciascun pittogramma si applica a
più pericoli, in generale secondo
una combinazione classe +
categoria di pericolo
Per esempio il pittogramma in
basso a destra indica sostanze:
- sensibilizzanti
- mutagene
- cancerogene
- tossiche per la riproduzione
- tossiche per organi bersaglio
- tossiche in caso di aspirazione
Esempi di indicazioni di pericolo per alcuni casi di pericoli per la salute:
Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2
H300
Letale se ingerito
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3
H301
Tossico se ingerito
Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4
H302
Nocivo se ingerito
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
H304
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie
Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2
H310
Letale per contatto con la pelle
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 3
H311
Tossico per contatto con la pelle
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 4
H312
Nocivo per contatto con la pelle
Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C
H314
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
H315
Provoca irritazione cutanea
Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1
H317
Può provocare una reazione allergica cutanea
Alcuni esempi di consigli di prudenza:
P102
P202
P233
P235
P251
P270
P273
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le
avvertenze.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare in luogo fresco.
Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure
dopo l’uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Non disperdere nell’ambiente.
In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o categorie
di pericolo. Per esempio, il consiglio P202 si applica a
- Esplosivi
- Mutageni
- Cancerogeni
- Tossici per la riproduzione
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation
and Restrictions of Chemicals
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (...)
Prevede che i circa 30 000 composti attualmente prodotti e utilizzati
dall’industria chimica vengano – entro il 2018 - assoggettati ad una
serie di controlli per verificarne i possibili effetti sulla salute umana e
sull’ambiente sia nel corso della loro produzione che durante il
successivo utilizzo.
CASI DI INCIDENTI NELLA
MOVIMENTAZIONE DELLE
MERCI PERICOLOSE
22
Gioia Tauro, Luglio 2009
“Sulla nave M/n MSC Lines a 3 miglia a largo del porto, si è
verificato l’incendio di alcuni contenitori della stiva 2, dalla
documentazione dell’agenzia marittima il contenitore
MSCU2894287 contenente UN N 3077 “ materia pericolosa per
l’ambiente, solida non altrimenti specificata” (sodio
dicloroisocianurato diidrato) classe 9.
Durante la navigazione del canale di Suez era stata osservata
fuoriuscire dal container una consistente nube bianca molto
densa e forte odore di acido cloridrico.
L’intervento dei VVF ha permesso muniti di autorespiratore ed
i necessari DPI ha permesso la messa in sicurezza del
contenitore e della stiva”.
Genova, Settembre 2009
“16 persone ricoverate o visitate a scopo precauzionale
dopo l’incidente del tardo pomeriggio a Ponte Etiopia nel
porto di Genova, al terminal Rebora.
Una nube di isocianato di tolmene (un gas di cianuro,
stabile, ma tossico) è fuoriuscita da un container.
Secondo quanto si è appreso dalla capitaneria di porto
presente sul posto con i vigili del fuoco, il chimico del porto
e l’ispettore dell’Autorità portuale, il container che
conteneva i fusti con i solventi si sarebbe sganciato da
una gru durante le operazioni di imbarco sulla
motonave «Magellan Planet», cadendo da un paio di
metri.
In seguito all’urto, all’interno del container si sono rotti
alcuni fusti dai quali è fuoriuscita la sostanza tossica,
che tuttavia è rimasta all’interno del contenitore. “
24
Genova, Luglio 2010
“Container al cobalto su un molo di Voltri, circondato da
una barriera di container pieni di acqua e pietre, è
fermo in attesa di bonifica un contenitore con cobalto
radioattivo, probabilmente prodotto di residui sanitari.
La decontaminazione è annunciata per febbraio”.
Genova 2011 – “15 addetti alla bonifica della portacontainer
San Francisco Bridge, ormeggiata nel porto di Genova, sono
rimasti leggermente intossicati dalle esalazioni di un liquido
corrosivo che già sabato pomeriggio aveva causato una
ventina di malori tra il personale dell'equipaggio e i lavoratori
portuali impegnati nelle operazioni di imbarco.
La sostanza chimica era stata sversata sabato pomeriggio
dopo che un container era caduto nella stiva, lesionandone
un secondo.
Reagendo al contatto con l'acqua, il cloro benzaldeide
contenuto nei container, aveva creato una nube di acido
cloridrico che aveva provocato l'intossicazione di una
ventina di persone.”
26
Livorno, Dicembre 2011
“ L’Eurocargo Venezia della Grimaldi Lines, partita da
Catania e diretta a Genova, già in difficoltà per una delle
più forti mareggiate che si ricordino nell’Alto Tirreno,
“perse” due bilici con 198 fusti contenenti di catalizzatori
esausti. “
Livorno, Aprile 2012.
Ribaltamento di una cisterna carica di melassa di agrumi
durante lo sbarco dalla nave Cragh Side con
sversamento della sostanza in mare e sul piazzale
operativo. E se fosse stato un prodotto acido o
tossico????
28
Porto di Trieste 1973
“In una stiva di una nave che trasportava legname ove venne riscontrata
una concentrazione di ossigeno pari al 7%, morirono due marittimi russi.”
Porto Marghera gennaio 2007
“2 lavoratori morti per asfissia addetti ai lavori di pulizia della
stiva di una nave”
29
“Su 190 portuali che eravamo nel 1992 a Nantes ne abbiamo contati 140.
87 di queste persone hanno sviluppato malattie (61 tumori).
35 sono decedute.
A Saint-Nazaire, su 160 portuali si sono registrati 43 malati e tra questi 17 decessi”.
Negli altri porti francesi la situazione è simile.
La vita dei portuali francesi è 10-12 anni inferiore rispetto alle precedenti generazioni.
“Nelle banchine e sulle navi il fumo è proibito, non tanto per preservare la nostra salute
ma le merci ed evitare il rischio di esplosioni”
Nei fatti tutti i prodotti e derrate che arrivano nei porti sono trattati con GAS fumiganti
e all’interno dei container vi si possono trovare residui che inalano sia i portuali che gli
addetti doganali.
Ed in ITALIA ……?????
30
Indagini esposizioni sostanze chimiche pericolose
“L'Autorità Portuale di Genova, le associazioni degli spedizionieri,
l'Arpal, l'Asl 3, i consulenti chimici del porto e la Voltri Terminal Europa
(VTE), di intesa con il Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro, hanno
siglato un accordo per applicare nello scalo genovese le procedure che
consentiranno di verificare, prima dell’apertura, la potenziale tossicità
dell’atmosfera interna nei contenitori considerati a rischio.
La sperimentazione è partita ieri dal terminal VTE e avrà la durata di tre
mesi al termine dei quali le procedure verranno affinate in base ai dati
raccolti.
Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro - ha
spiegato la Port authority - circa il 4% dei container potrebbe contenere
concentrazioni pericolose di gas tossici o la carenza d’ossigeno
dovuti a fumigazione o a decomposizione delle merci che potrebbero
essere pericolosi per la salute dei lavoratori.”
Nel periodo 15 ottobre 2007 al 1 febbraio 2008 nel Terminal VTE
del porto di Genova sono stati fatti controlli su 474 container.
� Tipologia di merce:
Prodotti chimici Non pericolosi ai
sensi dell’IMDG CODE
10
Leghe metalliche
24
Merci Pericolose ai sensi
dell’IMDG CODE
58
Merci potenzialmente fumigate
con Bromuro di Metile
36
Merci potenzialmente fumigate
con Fosfina
344
Nonostante molti container abbiano avuto un certificato di fumigazione
all’origine, non si può escludere a priori che all’interno del contenitori non ci
siano dei gas residui. In genere 1 container su 3 ha presentato all’interno del
contenitore presenza residua di gas tossico o carenza di ossigeno.
Fumigazioni
Gli intensi scambi commerciali, hanno fatto si
che la Fumigazione sia divenuta una tecnica
che si pratica nei porti di tutto il mondo.
Per fumigazione si intende il trattamento
disinfestante attraverso l’impiego di sostanze
chimiche allo stato gassoso o di vapore.
�
�
�
a titolo volontario;
per vincoli contrattuali;
per regolamenti obbligatori di carattere internazionale (es. direttive FAO)
Fumigazioni
STIVE DELLE NAVI
di derrate alimentari (es. grano, mais etc);
� di quarantena, pre-shipment (QPS)
�
CONTAINER
� caricati in sacchi (es. su prodotti coloniali;
caffè, thè, cacao etc.);
� trattamenti I.S.P.M -15 (regolamentazione
del materiale da imballaggio in legno nel
commercio internazionale).
DEPOSITI PORTUALI
su cereali e sfarinati, conservati all’interno
di silos e/o magazzini
�
IL TRASPORTO MARITTIMO
DELLE MERCI PERICOLOSE
35
Sbarco ed imbarco di merci alla rinfusa polverose
da/per le navi e loro movimentazione sui piazzali del
terminal.
Sbarco ed imbarco di merci alla rinfusa polverose
da/per le navi e loro movimentazione sui piazzali del
terminal.
Il carico e lo scarico alla rinfusa più comuni sono:
carbone, i minerali metallici, i prodotti agricoli, inclusi i cereali, i
fertilizzanti e le materie prime per la produzione di fertilizzanti, rottami
metallici, sabbie silicee , clinker.
Questi carichi solidi possono rivelarsi pericolosi se trasportati alla rinfusa
a causa:
1.dell’ossidazione che può provocare mancanza di ossigeno in una
stiva, in una via di accesso o in un altro spazio ristretto;
2.della decomposizione della sostanza che potrebbe sviluppare gas
tossici o infiammabili ed eventualmente anche mancanza di ossigeno;
3.dell’angolo di frana o di crollo, che potrebbe determinare l’instabilità del
carico;
4.della possibilità di liquefazione;
5.delle proprietà fisiche che rendono possibile il collasso del carico o lo
sprofondamento di persone nello stesso.
09/07/2012
37
1.
2.
3.
4.
5.
La presenza di quantitativi rilevanti di polvere
nell’ambiente portuale determina i seguenti
rischi:
Scivolamenti del personale addetto e degli
automezzi in circolazione;
Disturbo apparato visivo e respiratorio;
Ridotta visibilità per gli addetti;
Interferenze con altre tipologia di operazioni
portuali;
Impatto ambientale non trascurabile.
Materiali liquidi e gas alla rinfusa
Molti liquidi e gas alla “rinfusa” presentano rischi connessi alle
proprietà chimiche che li contraddistinguono.
In particolare, molti hanno un basso punto di infiammabilità e
presentano gravi rischi di incendio e di esplosione.
Visti i rischi e il volume di merci immagazzinate e movimentate, i
liquidi e gas alla rinfusa devono essere movimentati in terminal
costruiti per lo scopo specifico e situati lontano dalle strutture
portuali principali.
I liquidi e i gas alla rinfusa devono essere movimentati secondo
quanto previsto dalle procedure stabilite in apposite linee guida
riconosciute a livello internazionale.
40
Materiali liquidi e gas alla rinfusa
Marzo 2003 “Nel porto di Livorno in prossimità della banchina
Bengasi, quando la nave cisterna Cape Horn con un carico di
14mila tonnellate di metanolo, ha urtato contro la banchina.
Lo squarcio sulla fiancata di dritta della nave fu molto ampio:
l'incendio e le esplosioni seguite all'incidente hanno procurato molti
danni, ci furono circa 10 feriti alcuni di essi gravi.
41
LA DISCIPLINA DELLE MERCI
PERICOLOSE
IN AMBITO PORTUALE
Secondo il D.Lgs 27 luglio 1999, N. 272 “L'Autorità,
sentita l'azienda unità sanitaria locale competente,
stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito
temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in
attesa di imbarco o di deflusso”.
Ai sensi dell’articolo 22 del decreto 272/1999, l’Autorità
Portuale è l’Autorità competente a disciplinare la materia
delle merci pericolose A TERRA Ordinanza N. 23 del 8 settembre 2006
La Capitaneria di Porto di Livorno ha adottato
un’ordinanza di disciplina della materia delle merci
pericolose
A BORDO
(imbarco,
sbarco
e
transhipment). Ordinanza N. 145 /2006
MERCI PERICOLOSE
IMDG CODE
ORDINANZA N. __145_/2006 CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO
Non sono consentite operazioni di
imbarco/sbarco/trasbordo e transito di merci pericolose
classe IMO 1 (esplosivi).
Le operazioni relative alla movimentazione di merci
pericolose appartenenti alle classi IMO 1.4 gruppo di
compatibilità “S”, 5.1 (Materie comburenti), 5.2 (Perossidi
organici), 6.2 (Materie infettanti), saranno consentite
soltanto previo parere positivo espresso dal Consulente
Chimico di Porto.
Le merci pericolose viaggiano normalmente sulle
strade italiane, sui treni e sulle navi.
Fanno parte della logistica ordinaria regolata da
normative internazionali, diverse a seconda del mezzo
di trasporto (ADR., RID e IMDG per trasporto
marittimo).
Nei porti le merci pericolose possono sostare in
depositi temporanei per il tempo strettamente
necessario per essere di supporto al cambio di modo
di supporto (da gomma/rotaia a nave e da nave a
gomma/rotaia ovvero da nave a nave).
Il deposito temporaneo che avviene nei porti, non è
rapportabile ad un deposito fisso ovvero ad un impianto
industriale a rischio di incidente rilevante.
Le principali differenze sono nella continua varietà e
tipologia delle merce pericolosa che transita in
configurazione da trasporto nonché nel fatto che la merce
pericolosa non è impiegata in un processo industriale, ma
semplicemente in sosta nei piazzali, correttamente
imballata e nella maggior parte dei casi chiusa in
container.
Per questo motivo l’applicazione di norme non specifiche per l’attività
portuale non sarebbe efficiente (in termini operativi e in termini di
garanzia per la sicurezza).
L’international Maritime Organization (IMO) (che è
l’emanazione dell’ONU per il trasporto marittimo) ha
individuato le migliori best practice che ha raccolto
nella pubblicazione “Safe transport of dangerous
cargoes and related activities in port areas”.
(http://www.imo.org/OurWork/Safety/Cargoes/Pages/DangerousGoods.aspx)
D.Lgs. n. 272/99
Art. 12
Locali chiusi a bordo delle navi
1.
Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso,
deve:
a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;
b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi
chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare
esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso.
2. Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore che per primo accede
ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di
adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso
in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di
emergenza.
49
D.Lgs. n. 272/99
Art. 25
Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa
solide e merci pericolose
1.
Il datore di lavoro deve:
a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o
infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente
provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della
concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle
analisi, delle opportune misure di sicurezza…….;
b) qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano
scendere ad operare in stiva o negli interponti, mettere a disposizione dei lavoratori
scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad assicurare un'immediata evacuazione in
caso di pericolo per carico franante;
c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, 50
addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.
D.Lgs. n. 272/99
Art. 46
Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma
ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio
1.
In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica , saldatura elettrica
ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonche' in caso di operazioni di ossitaglio, il
datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosita'
rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorita' marittima affinche' la stessa, su
conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda
unita' sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma.
2. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gasfree" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi
quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di
infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
51
D.Lgs. n. 272/99
Art. 48
Lavori in locali chiusi e angusti
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza
esterna;
b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;
c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano
rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale,
anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti,
preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente
nell'ambiente;
d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze per la saldatura, di
utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi
siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;
e) per le lavorazioni a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti.
Una persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista
all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio, l'assistenza
sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati
52
dall'Autorita'.
Articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture caldaie e simili dove sia lavori in ambienti condutture, simili, possibile
il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza
di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori
medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati
per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi
di protezione.
53
Articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Allegato IV: Requisiti dei luoghi di lavoro capo 3
3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori in ambienti sospetti
d’inquinamento, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi
che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una
temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo,
disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre provvedere a far
chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei
condotti in comunicazione col recipiente, e a fare
intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con
altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di
chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del
divieto di manovrarli.
54
Spazi ed ambienti confinati: definizioni e
caratteristiche
Per spazio confinato si intende: “un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo
di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze
o condizioni di pericolo” (es. mancanza di ossigeno).
Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di
aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:
• serbatoi;silos;recipienti adibiti a
reattori;
• sistemi di drenaggio chiusi;
• reti fognarie cisterne aperte;
• vasche; stive navi;
• ambienti con ventilazione
insufficiente o assente.
55
PERICOLO DI ASFISSIA
UN PERICOLO SERIO
INSIDIOSO
E’ un fenomeno
IMMEDIATO
SENZA PREAVVISO
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3 SETTIMANE SENZA CIBO
3 GIORNI SENZA BERE
3 MINUTI SENZA RESPIRARE
2 RESPIRI SENZA OSSIGENO
METTONO A RISCHIO LA VITA
57
La gestione degli appalti
Il DPR 177/2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 2011 , n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Entrata in vigore del decreto: 23/11/2011
58
I Terminal Container
Alcune merci, per le caratteristiche intrinseche di
pericolosità, devono essere movimentate con particolari
accorgimenti con l’utilizzo di contenitori o imballaggi
appropriati.
Il trasporto di queste merci può avvenire con diverse
modalità, via mare, via terra oppure con il trasporto
intermodale. Inoltre, anche per quello che riguarda le
procedure di imbarco/sbarco o di carico/scarico dei mezzi
di trasporto, a seconda che la merce trasportata sia solida,
liquida o gassosa, devono essere seguite appropriate
procedure che garantiscano l’incolumità degli addetti e la
tutela dell’ambiente.
Non tutte le merci pericolose possono essere ubicate in stiva o
in altri locali chiusi e, talvolta, devono essere caricate e stivate
in coperta; esistono regole precise anche per la sosta nei
magazzini e in specifiche aree di deposito nei terminal.
Le aree di sosta delle merci pericolose presso i terminal
portuali sono concentrate in zone specifiche e autorizzate
dall’autorità portuale e devono avere determinate
caratteristiche.
Il rischio legato alla movimentazione di container contenenti
merci pericolose risulta essere diffuso in tutte le aree dei
terminal, non solo nell’area di stoccaggio specifica, in quanto
durante le movimentazioni degli stessi è sempre possibile che
avvenga uno sversamento di sostanze chimiche.
� Le aree all’interno dei terminali di sosta temporanea,
dei siti di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei
luoghi di lavaggio e degli impianti di smistamento,
utilizzate per la sosta temporanea, durante il trasporto
di merci pericolose, devono essere tenute sotto
appropriato controllo, ben illuminate e, se possibile e
quando appropriato, rese inaccessibili al pubblico.
Nei terminal container per la sosta di contenitori
pericolosi deve essere individuata un’area particolare,
delimitata, segnalata in modo chiaro sia con strisce a
terra che con cartelli di segnalazione e deve essere
facilmente raggiungibile con mezzi di pronto intervento.
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Nella zona di stoccaggio delle merci pericolose deve essere
anche presente una vasca di contenimento che deve avere
caratteristiche idonee:
altezza dei margini;
pozzetto di raccolta dello spandimento;
presa di acqua;
materiale inerte;
estintori e fustoni.
I contenitori devono essere posizionati in file con
sovrapposte al massimo tre unità, all’intorno delle file
deve esserci spazio per intervenire con i mezzi di
pronto intervento.
Nella zona designata deve essere presente un
automezzo con mezzi antincendio, di pronto intervento
per gli spandimenti, di protezione per gli operatori di
comunicazione con l’esterno e di apparecchiature di
rilevazione di esplosività e di eventuali fughe di gas.
La gestione delle situazioni di emergenza
66
Formazione personale di terra,
impiegato nel trasporto marittimo di merci
pericolose
Dal Gennaio 2010 è in vigore emendamento 34-08 dell’IMDG che
prevede l’obbligatorietà di uno specifico training per tutto il personale a
terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose,
commisurato alle loro responsabilità.
Corso di formazione di base e specifica sulle merci pericolose del
personale di terra. Con aggiornamento ogni 4 anni.
67
Formazione personale di terra,
impiegato nel trasporto marittimo di merci
Personale di terra si intende chiunque:
1. Classifica merci pericolose;
2. Imballa merci pericolose;
3. Marca ed etichetta merci pericolose;
4. Carica o scarica CTU;
5. Prepara documenti di trasporto per m.p;
6. Presenta merci pericolose al trasporto;
7. Accetta merci pericolose al trasporto;
8. Maneggia merci pericolose durante il trasporto;
9. Prepara piani di carico/stivaggio di merci pericolose;
10. Carica o scarica merci pericolose dalle navi;
11. Trasporta merci pericolose;
12. Fa osservare o sorveglia o ispeziona per la conformità a regole e
regolamenti.
68
La gestione delle situazioni di emergenza
ART. 226 del D.Lgs 81/08 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di tali eventi.
1. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli
connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati
mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di
evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori.
09/07/2012
69
La gestione delle situazioni di emergenza
� 3. Ai lavoratori cui e’ consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori
indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie,
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale
ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate
sino a quando persiste la situazione anomala.
Assicurarsi di avere a disposizione un’adeguata dotazione di
attrezzature che possono comprendere:
− Attrezzature per il monitoraggio dell’atmosfera
− Illuminazione e radio antideflagranti, attrezzi antiscintilla;
− Protezione delle vie respiratorie, linee di alimentazione dell’aria
− Attrezzature/sistemi per la rimozione delle vittime
− Equipaggiamento di ventilazione.
70
La gestione delle situazioni di emergenza
� 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o
l’emergenza.
Enti/persone da allertare:
• 118- VVF
• A.S.L. ;
• Polizia, Carabinieri;
• Prefettura
• Tecnici/responsabili
stabilimento/impianto
71
La gestione delle situazioni di emergenza
� 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto
dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:
�
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici
pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e
sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di
emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure
precauzionali;
�
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o
che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base
al presente articolo.
� 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata
72
Richiesta di soccorso da terra o da navi all’ormeggio
Centrale Operativa
Attiva
118
Vigili del Fuoco
Avverte
Coordinamento generale delle
operazione di soccorso
Provvedono all’eventuale
trasporto all’esterno dello
infortunato che si trovi in luoghi
angusti o di difficile accesso;
Guardia di Finanza
Provvede a facilitare l’ingresso al
porto delle autoambulanze dai varchi
doganali
Attiva
Provvedono eventualmente a condurre
sul luogo dell’incidente, con proprio
mezzo nautico, il personale sanitario del
Polmare
Servizio 118
Effettua quanto di competenza in materia di
sicurezza ed ordine pubblico
Attiva
Avverte
Associazioni
di
Volontariato
Capitaneria di Porto
Si reca sul posto per gli
accertamenti di competenza
Avverte
Avverte
(se trattasi di infortunio sul lavoro)
Autorità Portuale
Si mette a disposizione
della Centrale Operativa
118 per la soluzione di
eventuali problemi di
natura logistica
Azienda U.S.L. 6
Effettua accertamenti di
competenza sui casi di
infortunio sul lavoro
73
SOSTANZE PERICOLOSE
74
D.Lgs. 8 Aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
75
IN SINTESI
� CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
� CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
� CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l’eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa
scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modifiche;
76
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I - AGENTI CHIMICI
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state
adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella
valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la
manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile
dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al
datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità
dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
77
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I - AGENTI CHIMICI
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in
funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e
alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure
di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
78
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello
di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta
sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute,
con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo (exnon esaustivo) nell’ ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e
con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
……….
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi
finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione
delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di
esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza.
79
Conclusioni
1. E’ quanto mai necessario una chiarezza normativa per
dare concretezza all’attuazione delle procedure operative
all’interno delle aree interessate alla movimentazione di
merci pericolose;
2. Fondamentale una formazione specifica di tutti gli addetti
coinvolti, in modo tale da affrontare subito in maniera
adeguata un’emergenza qualunque essa sia;
3. Prevenzione, non sottovalutare gli eventuali rischi
nascosti. Attuazione di appropriati controlli analitici
preventivi sulle merci, specialmente ad esempio durante i
controlli doganali.
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Zona di Livorno
UU.FF. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro
Dr. Alessandro Piacquadio
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