seminario - Autorità Portuale di Livorno
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SEMINARIO La Gestione delle Merci Pericolose nei Porti: come garantire un sistema efficace di sicurezza nel trasporto, nella movimentazione e nello stoccaggio di merci pericolose alla rinfusa e in colli. 5 LUGLIO 2012 Le sostanze e le merci pericolose trasportate, imbarcate/sbarcate e stoccate nei porti: problematiche operative e normative Traffici nel porto di Livorno 2011 Movimentate nel porto di Livorno 29,7 mil. di Tonnellate merci di cui: 10,8 di carichi rotabili; 7,7 di merci containerizzate; 2,7 di merci convenzionali; 7,8 di merci liquide; 800 mila merci solide; Movimentazione contanier 637.798 Teu MERCI PERICOLOSE IMDG CODE 1. Materie e oggetti esplosivi 2. Gas 3. Liquidi infiammabili 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea 4.3 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili 5.1 Materie comburenti 5.2 Perossidi organici 6.1 Materie tossiche 6.2 Materie infettanti 7 Materiali radioattivi 8. Materie corrosive 9. Materie e oggetti pericolosi diversi SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI Acetilene con rame (tubazioni), alogeni, argento, mercurio e loro composti. Acetone con miscele concentrate di acido solforico e nitrico. Acido acetico con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti idrossili, glicole etilenico, acido perclorico, perossidi e permanganati. Acido cromico con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, glicerolo, trementina e altri liquidi infiammabili. Acido nitrico con acido acetico, cromico e cianogeno, anilina, carbonio. Idrogeno solforato, fluidi, gas e sostanze che vengono prontamente nitrate. Acido ossalico con argento e mercurio. Acido perclorico con anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno e altre sostanze organiche. Acido solforico con clorati, perclorati, permanganati e acqua. Ammoniaca anidra con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio e fluoruro di idrogeno. Anilina con acido nitrico e perossido di idrogeno. Argento con acetilene, acido ossalico, acido tartarico e composti ammonici. Biossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina, idrogeno solforato. Bromo con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati. Carbonio attivato con ipoclorito di calcio con tutti gli agenti ossidanti. Cianuri con acidi e alcali. Clorati con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, composti organici o infiammabili finemente polverizzati e carbonio. Cloro con ammoniaca, acetilene, butadiene, benzina e altri derivati del petrolio, idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati. Diossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina idrogeno solforato. Idrocarburi in generale con fluoro, cloro, acido formico, acido cromico, perossido di sodio. Idrogeno solforato con vapori di acido nitrico e gas ossidanti Iodio con acetilene e ammoniaca Liquidi infiammabili con nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di idrogeno, acido nitrico, perossido di sodio e alogeni. Mercurio con acetilene, acido fulminico, idrogeno Metalli alcalini (es. calcio, potassio e sodio) con acqua, anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi clorati. Nitrato di ammonio con acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitrati, zolfo e sostanze organiche finemente polverizzate o composti infiammabili Ossigeno con olii, grassi, idrogenati, e liquidi, solidi e gas infiammabili Pentossido di fosforo con l'acqua Permanganato di potassio con glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, e acido solforico Perossido di idrogeno con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i loro sali, liquidi infiammabili e altri prodotti combustibili, anilina e nitrometano Perossido di sodio con qualsiasi sostanza ossidabile come metanolo, acido acetico glaciale, anidride acetica, benzaldeide, disolfuro di carbonio, glicerolo, acetato di etile e furfurale Rame con acetilene, azide e perossido di idrogeno Sodio con tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio e acqua Sodio azide con piombo, rame e altri metalli. (Questo composto è comunemente usato come conservante, ma forma composti instabili ed esplosivi con i metalli. Se eliminato attraverso gli scarichi dei lavandini, i sifoni e i tubi potrebbero esplodere quando ci stia lavorando un idraulico). L’Unione Europea ha adottato nel dicembre 2008 un regolamento riguardante la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele che recepisce le indicazioni del GHS e sostituisce le precedenti Direttiva in materia. Tale regolamento viene usualmente indicato con la sigla CLP (Classification, Labeling, Packaging) CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Indicazioni di pericolo Pericoli fisici H 2... Pericoli per la salute H 3... Pericoli per l’ambiente H 4... Informazioni supplementari sui pericoli EUH 0... Elementi supplementari per miscele EUH 2... Consigli di prudenza Consigli di prudenza di carattere generale P 1... Consigli di prudenza — Prevenzione P 2... Consigli di prudenza — Reazione P 3... Consigli di prudenza — Conservazione P 4... Consigli di prudenza — Smaltimento P 5... PERICOLI FISICI • Esplosivi • Gas infiammabili • Aerosol infiammabili • Gas comburenti • Gas sotto pressione • Liquidi infiammabili • Solidi infiammabili • Sostanze e miscele autoreattive • Liquidi piroforici • Solidi piroforici • Sostanze e miscele autoriscaldanti • Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili • Liquidi comburenti • Solidi comburenti • Perossidi organici • Sostanze o miscele corrosive per i metalli PERICOLI PER LA SALUTE • Tossicità acuta • Corrosione/irritazione della pelle • Gravi lesioni oculari/irritazione oculare • Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle • Mutagenicità sulle cellule germinali • Cancerogenicità • Tossicità per la riproduzione • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) • Pericolo in caso di aspirazione PERICOLI PER L’AMBIENTE • Pericoloso per l’ambiente acquatico • Pericoloso per lo strato di ozono Pittogrammi di pericolo (GHS/CLP) Ciascun pittogramma si applica a più pericoli, in generale secondo una combinazione classe + categoria di pericolo Per esempio il pittogramma in basso a destra indica sostanze: - sensibilizzanti - mutagene - cancerogene - tossiche per la riproduzione - tossiche per organi bersaglio - tossiche in caso di aspirazione Esempi di indicazioni di pericolo per alcuni casi di pericoli per la salute: Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2 H300 Letale se ingerito Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3 H301 Tossico se ingerito Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4 H302 Nocivo se ingerito Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2 H310 Letale per contatto con la pelle Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 3 H311 Tossico per contatto con la pelle Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 H315 Provoca irritazione cutanea Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea Alcuni esempi di consigli di prudenza: P102 P202 P233 P235 P251 P270 P273 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Non disperdere nell’ambiente. In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o categorie di pericolo. Per esempio, il consiglio P202 si applica a - Esplosivi - Mutageni - Cancerogeni - Tossici per la riproduzione REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (...) Prevede che i circa 30 000 composti attualmente prodotti e utilizzati dall’industria chimica vengano – entro il 2018 - assoggettati ad una serie di controlli per verificarne i possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente sia nel corso della loro produzione che durante il successivo utilizzo. CASI DI INCIDENTI NELLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 22 Gioia Tauro, Luglio 2009 “Sulla nave M/n MSC Lines a 3 miglia a largo del porto, si è verificato l’incendio di alcuni contenitori della stiva 2, dalla documentazione dell’agenzia marittima il contenitore MSCU2894287 contenente UN N 3077 “ materia pericolosa per l’ambiente, solida non altrimenti specificata” (sodio dicloroisocianurato diidrato) classe 9. Durante la navigazione del canale di Suez era stata osservata fuoriuscire dal container una consistente nube bianca molto densa e forte odore di acido cloridrico. L’intervento dei VVF ha permesso muniti di autorespiratore ed i necessari DPI ha permesso la messa in sicurezza del contenitore e della stiva”. Genova, Settembre 2009 “16 persone ricoverate o visitate a scopo precauzionale dopo l’incidente del tardo pomeriggio a Ponte Etiopia nel porto di Genova, al terminal Rebora. Una nube di isocianato di tolmene (un gas di cianuro, stabile, ma tossico) è fuoriuscita da un container. Secondo quanto si è appreso dalla capitaneria di porto presente sul posto con i vigili del fuoco, il chimico del porto e l’ispettore dell’Autorità portuale, il container che conteneva i fusti con i solventi si sarebbe sganciato da una gru durante le operazioni di imbarco sulla motonave «Magellan Planet», cadendo da un paio di metri. In seguito all’urto, all’interno del container si sono rotti alcuni fusti dai quali è fuoriuscita la sostanza tossica, che tuttavia è rimasta all’interno del contenitore. “ 24 Genova, Luglio 2010 “Container al cobalto su un molo di Voltri, circondato da una barriera di container pieni di acqua e pietre, è fermo in attesa di bonifica un contenitore con cobalto radioattivo, probabilmente prodotto di residui sanitari. La decontaminazione è annunciata per febbraio”. Genova 2011 – “15 addetti alla bonifica della portacontainer San Francisco Bridge, ormeggiata nel porto di Genova, sono rimasti leggermente intossicati dalle esalazioni di un liquido corrosivo che già sabato pomeriggio aveva causato una ventina di malori tra il personale dell'equipaggio e i lavoratori portuali impegnati nelle operazioni di imbarco. La sostanza chimica era stata sversata sabato pomeriggio dopo che un container era caduto nella stiva, lesionandone un secondo. Reagendo al contatto con l'acqua, il cloro benzaldeide contenuto nei container, aveva creato una nube di acido cloridrico che aveva provocato l'intossicazione di una ventina di persone.” 26 Livorno, Dicembre 2011 “ L’Eurocargo Venezia della Grimaldi Lines, partita da Catania e diretta a Genova, già in difficoltà per una delle più forti mareggiate che si ricordino nell’Alto Tirreno, “perse” due bilici con 198 fusti contenenti di catalizzatori esausti. “ Livorno, Aprile 2012. Ribaltamento di una cisterna carica di melassa di agrumi durante lo sbarco dalla nave Cragh Side con sversamento della sostanza in mare e sul piazzale operativo. E se fosse stato un prodotto acido o tossico???? 28 Porto di Trieste 1973 “In una stiva di una nave che trasportava legname ove venne riscontrata una concentrazione di ossigeno pari al 7%, morirono due marittimi russi.” Porto Marghera gennaio 2007 “2 lavoratori morti per asfissia addetti ai lavori di pulizia della stiva di una nave” 29 “Su 190 portuali che eravamo nel 1992 a Nantes ne abbiamo contati 140. 87 di queste persone hanno sviluppato malattie (61 tumori). 35 sono decedute. A Saint-Nazaire, su 160 portuali si sono registrati 43 malati e tra questi 17 decessi”. Negli altri porti francesi la situazione è simile. La vita dei portuali francesi è 10-12 anni inferiore rispetto alle precedenti generazioni. “Nelle banchine e sulle navi il fumo è proibito, non tanto per preservare la nostra salute ma le merci ed evitare il rischio di esplosioni” Nei fatti tutti i prodotti e derrate che arrivano nei porti sono trattati con GAS fumiganti e all’interno dei container vi si possono trovare residui che inalano sia i portuali che gli addetti doganali. Ed in ITALIA ……????? 30 Indagini esposizioni sostanze chimiche pericolose “L'Autorità Portuale di Genova, le associazioni degli spedizionieri, l'Arpal, l'Asl 3, i consulenti chimici del porto e la Voltri Terminal Europa (VTE), di intesa con il Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro, hanno siglato un accordo per applicare nello scalo genovese le procedure che consentiranno di verificare, prima dell’apertura, la potenziale tossicità dell’atmosfera interna nei contenitori considerati a rischio. La sperimentazione è partita ieri dal terminal VTE e avrà la durata di tre mesi al termine dei quali le procedure verranno affinate in base ai dati raccolti. Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro - ha spiegato la Port authority - circa il 4% dei container potrebbe contenere concentrazioni pericolose di gas tossici o la carenza d’ossigeno dovuti a fumigazione o a decomposizione delle merci che potrebbero essere pericolosi per la salute dei lavoratori.” Nel periodo 15 ottobre 2007 al 1 febbraio 2008 nel Terminal VTE del porto di Genova sono stati fatti controlli su 474 container. � Tipologia di merce: Prodotti chimici Non pericolosi ai sensi dell’IMDG CODE 10 Leghe metalliche 24 Merci Pericolose ai sensi dell’IMDG CODE 58 Merci potenzialmente fumigate con Bromuro di Metile 36 Merci potenzialmente fumigate con Fosfina 344 Nonostante molti container abbiano avuto un certificato di fumigazione all’origine, non si può escludere a priori che all’interno del contenitori non ci siano dei gas residui. In genere 1 container su 3 ha presentato all’interno del contenitore presenza residua di gas tossico o carenza di ossigeno. Fumigazioni Gli intensi scambi commerciali, hanno fatto si che la Fumigazione sia divenuta una tecnica che si pratica nei porti di tutto il mondo. Per fumigazione si intende il trattamento disinfestante attraverso l’impiego di sostanze chimiche allo stato gassoso o di vapore. � � � a titolo volontario; per vincoli contrattuali; per regolamenti obbligatori di carattere internazionale (es. direttive FAO) Fumigazioni STIVE DELLE NAVI di derrate alimentari (es. grano, mais etc); � di quarantena, pre-shipment (QPS) � CONTAINER � caricati in sacchi (es. su prodotti coloniali; caffè, thè, cacao etc.); � trattamenti I.S.P.M -15 (regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale). DEPOSITI PORTUALI su cereali e sfarinati, conservati all’interno di silos e/o magazzini � IL TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI PERICOLOSE 35 Sbarco ed imbarco di merci alla rinfusa polverose da/per le navi e loro movimentazione sui piazzali del terminal. Sbarco ed imbarco di merci alla rinfusa polverose da/per le navi e loro movimentazione sui piazzali del terminal. Il carico e lo scarico alla rinfusa più comuni sono: carbone, i minerali metallici, i prodotti agricoli, inclusi i cereali, i fertilizzanti e le materie prime per la produzione di fertilizzanti, rottami metallici, sabbie silicee , clinker. Questi carichi solidi possono rivelarsi pericolosi se trasportati alla rinfusa a causa: 1.dell’ossidazione che può provocare mancanza di ossigeno in una stiva, in una via di accesso o in un altro spazio ristretto; 2.della decomposizione della sostanza che potrebbe sviluppare gas tossici o infiammabili ed eventualmente anche mancanza di ossigeno; 3.dell’angolo di frana o di crollo, che potrebbe determinare l’instabilità del carico; 4.della possibilità di liquefazione; 5.delle proprietà fisiche che rendono possibile il collasso del carico o lo sprofondamento di persone nello stesso. 09/07/2012 37 1. 2. 3. 4. 5. La presenza di quantitativi rilevanti di polvere nell’ambiente portuale determina i seguenti rischi: Scivolamenti del personale addetto e degli automezzi in circolazione; Disturbo apparato visivo e respiratorio; Ridotta visibilità per gli addetti; Interferenze con altre tipologia di operazioni portuali; Impatto ambientale non trascurabile. Materiali liquidi e gas alla rinfusa Molti liquidi e gas alla “rinfusa” presentano rischi connessi alle proprietà chimiche che li contraddistinguono. In particolare, molti hanno un basso punto di infiammabilità e presentano gravi rischi di incendio e di esplosione. Visti i rischi e il volume di merci immagazzinate e movimentate, i liquidi e gas alla rinfusa devono essere movimentati in terminal costruiti per lo scopo specifico e situati lontano dalle strutture portuali principali. I liquidi e i gas alla rinfusa devono essere movimentati secondo quanto previsto dalle procedure stabilite in apposite linee guida riconosciute a livello internazionale. 40 Materiali liquidi e gas alla rinfusa Marzo 2003 “Nel porto di Livorno in prossimità della banchina Bengasi, quando la nave cisterna Cape Horn con un carico di 14mila tonnellate di metanolo, ha urtato contro la banchina. Lo squarcio sulla fiancata di dritta della nave fu molto ampio: l'incendio e le esplosioni seguite all'incidente hanno procurato molti danni, ci furono circa 10 feriti alcuni di essi gravi. 41 LA DISCIPLINA DELLE MERCI PERICOLOSE IN AMBITO PORTUALE Secondo il D.Lgs 27 luglio 1999, N. 272 “L'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso”. Ai sensi dell’articolo 22 del decreto 272/1999, l’Autorità Portuale è l’Autorità competente a disciplinare la materia delle merci pericolose A TERRA Ordinanza N. 23 del 8 settembre 2006 La Capitaneria di Porto di Livorno ha adottato un’ordinanza di disciplina della materia delle merci pericolose A BORDO (imbarco, sbarco e transhipment). Ordinanza N. 145 /2006 MERCI PERICOLOSE IMDG CODE ORDINANZA N. __145_/2006 CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO Non sono consentite operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo e transito di merci pericolose classe IMO 1 (esplosivi). Le operazioni relative alla movimentazione di merci pericolose appartenenti alle classi IMO 1.4 gruppo di compatibilità “S”, 5.1 (Materie comburenti), 5.2 (Perossidi organici), 6.2 (Materie infettanti), saranno consentite soltanto previo parere positivo espresso dal Consulente Chimico di Porto. Le merci pericolose viaggiano normalmente sulle strade italiane, sui treni e sulle navi. Fanno parte della logistica ordinaria regolata da normative internazionali, diverse a seconda del mezzo di trasporto (ADR., RID e IMDG per trasporto marittimo). Nei porti le merci pericolose possono sostare in depositi temporanei per il tempo strettamente necessario per essere di supporto al cambio di modo di supporto (da gomma/rotaia a nave e da nave a gomma/rotaia ovvero da nave a nave). Il deposito temporaneo che avviene nei porti, non è rapportabile ad un deposito fisso ovvero ad un impianto industriale a rischio di incidente rilevante. Le principali differenze sono nella continua varietà e tipologia delle merce pericolosa che transita in configurazione da trasporto nonché nel fatto che la merce pericolosa non è impiegata in un processo industriale, ma semplicemente in sosta nei piazzali, correttamente imballata e nella maggior parte dei casi chiusa in container. Per questo motivo l’applicazione di norme non specifiche per l’attività portuale non sarebbe efficiente (in termini operativi e in termini di garanzia per la sicurezza). L’international Maritime Organization (IMO) (che è l’emanazione dell’ONU per il trasporto marittimo) ha individuato le migliori best practice che ha raccolto nella pubblicazione “Safe transport of dangerous cargoes and related activities in port areas”. (http://www.imo.org/OurWork/Safety/Cargoes/Pages/DangerousGoods.aspx) D.Lgs. n. 272/99 Art. 12 Locali chiusi a bordo delle navi 1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve: a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato; b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso. 2. Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza. 49 D.Lgs. n. 272/99 Art. 25 Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose 1. Il datore di lavoro deve: a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza…….; b) qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti, mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso, atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante; c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, 50 addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza. D.Lgs. n. 272/99 Art. 46 Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio 1. In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica , saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonche' in caso di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosita' rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorita' marittima affinche' la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma. 2. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gasfree" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille. 51 D.Lgs. n. 272/99 Art. 48 Lavori in locali chiusi e angusti 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza esterna; b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione; c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente; d) nei lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze per la saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni; e) per le lavorazioni a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio, l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati 52 dall'Autorita'. Articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili dove sia lavori in ambienti condutture, simili, possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. 53 Articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 Allegato IV: Requisiti dei luoghi di lavoro capo 3 3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori in ambienti sospetti d’inquinamento, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee. 3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli. 54 Spazi ed ambienti confinati: definizioni e caratteristiche Per spazio confinato si intende: “un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo” (es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di: • serbatoi;silos;recipienti adibiti a reattori; • sistemi di drenaggio chiusi; • reti fognarie cisterne aperte; • vasche; stive navi; • ambienti con ventilazione insufficiente o assente. 55 PERICOLO DI ASFISSIA UN PERICOLO SERIO INSIDIOSO E’ un fenomeno IMMEDIATO SENZA PREAVVISO 56 3 SETTIMANE SENZA CIBO 3 GIORNI SENZA BERE 3 MINUTI SENZA RESPIRARE 2 RESPIRI SENZA OSSIGENO METTONO A RISCHIO LA VITA 57 La gestione degli appalti Il DPR 177/2011 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Entrata in vigore del decreto: 23/11/2011 58 I Terminal Container Alcune merci, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità, devono essere movimentate con particolari accorgimenti con l’utilizzo di contenitori o imballaggi appropriati. Il trasporto di queste merci può avvenire con diverse modalità, via mare, via terra oppure con il trasporto intermodale. Inoltre, anche per quello che riguarda le procedure di imbarco/sbarco o di carico/scarico dei mezzi di trasporto, a seconda che la merce trasportata sia solida, liquida o gassosa, devono essere seguite appropriate procedure che garantiscano l’incolumità degli addetti e la tutela dell’ambiente. Non tutte le merci pericolose possono essere ubicate in stiva o in altri locali chiusi e, talvolta, devono essere caricate e stivate in coperta; esistono regole precise anche per la sosta nei magazzini e in specifiche aree di deposito nei terminal. Le aree di sosta delle merci pericolose presso i terminal portuali sono concentrate in zone specifiche e autorizzate dall’autorità portuale e devono avere determinate caratteristiche. Il rischio legato alla movimentazione di container contenenti merci pericolose risulta essere diffuso in tutte le aree dei terminal, non solo nell’area di stoccaggio specifica, in quanto durante le movimentazioni degli stessi è sempre possibile che avvenga uno sversamento di sostanze chimiche. � Le aree all’interno dei terminali di sosta temporanea, dei siti di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei luoghi di lavaggio e degli impianti di smistamento, utilizzate per la sosta temporanea, durante il trasporto di merci pericolose, devono essere tenute sotto appropriato controllo, ben illuminate e, se possibile e quando appropriato, rese inaccessibili al pubblico. Nei terminal container per la sosta di contenitori pericolosi deve essere individuata un’area particolare, delimitata, segnalata in modo chiaro sia con strisce a terra che con cartelli di segnalazione e deve essere facilmente raggiungibile con mezzi di pronto intervento. � � � � � Nella zona di stoccaggio delle merci pericolose deve essere anche presente una vasca di contenimento che deve avere caratteristiche idonee: altezza dei margini; pozzetto di raccolta dello spandimento; presa di acqua; materiale inerte; estintori e fustoni. I contenitori devono essere posizionati in file con sovrapposte al massimo tre unità, all’intorno delle file deve esserci spazio per intervenire con i mezzi di pronto intervento. Nella zona designata deve essere presente un automezzo con mezzi antincendio, di pronto intervento per gli spandimenti, di protezione per gli operatori di comunicazione con l’esterno e di apparecchiature di rilevazione di esplosività e di eventuali fughe di gas. La gestione delle situazioni di emergenza 66 Formazione personale di terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose Dal Gennaio 2010 è in vigore emendamento 34-08 dell’IMDG che prevede l’obbligatorietà di uno specifico training per tutto il personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose, commisurato alle loro responsabilità. Corso di formazione di base e specifica sulle merci pericolose del personale di terra. Con aggiornamento ogni 4 anni. 67 Formazione personale di terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci Personale di terra si intende chiunque: 1. Classifica merci pericolose; 2. Imballa merci pericolose; 3. Marca ed etichetta merci pericolose; 4. Carica o scarica CTU; 5. Prepara documenti di trasporto per m.p; 6. Presenta merci pericolose al trasporto; 7. Accetta merci pericolose al trasporto; 8. Maneggia merci pericolose durante il trasporto; 9. Prepara piani di carico/stivaggio di merci pericolose; 10. Carica o scarica merci pericolose dalle navi; 11. Trasporta merci pericolose; 12. Fa osservare o sorveglia o ispeziona per la conformità a regole e regolamenti. 68 La gestione delle situazioni di emergenza ART. 226 del D.Lgs 81/08 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. 1. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. 09/07/2012 69 La gestione delle situazioni di emergenza � 3. Ai lavoratori cui e’ consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. Assicurarsi di avere a disposizione un’adeguata dotazione di attrezzature che possono comprendere: − Attrezzature per il monitoraggio dell’atmosfera − Illuminazione e radio antideflagranti, attrezzi antiscintilla; − Protezione delle vie respiratorie, linee di alimentazione dell’aria − Attrezzature/sistemi per la rimozione delle vittime − Equipaggiamento di ventilazione. 70 La gestione delle situazioni di emergenza � 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. Enti/persone da allertare: • 118- VVF • A.S.L. ; • Polizia, Carabinieri; • Prefettura • Tecnici/responsabili stabilimento/impianto 71 La gestione delle situazioni di emergenza � 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: � a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; � b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. � 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata 72 Richiesta di soccorso da terra o da navi all’ormeggio Centrale Operativa Attiva 118 Vigili del Fuoco Avverte Coordinamento generale delle operazione di soccorso Provvedono all’eventuale trasporto all’esterno dello infortunato che si trovi in luoghi angusti o di difficile accesso; Guardia di Finanza Provvede a facilitare l’ingresso al porto delle autoambulanze dai varchi doganali Attiva Provvedono eventualmente a condurre sul luogo dell’incidente, con proprio mezzo nautico, il personale sanitario del Polmare Servizio 118 Effettua quanto di competenza in materia di sicurezza ed ordine pubblico Attiva Avverte Associazioni di Volontariato Capitaneria di Porto Si reca sul posto per gli accertamenti di competenza Avverte Avverte (se trattasi di infortunio sul lavoro) Autorità Portuale Si mette a disposizione della Centrale Operativa 118 per la soluzione di eventuali problemi di natura logistica Azienda U.S.L. 6 Effettua accertamenti di competenza sui casi di infortunio sul lavoro 73 SOSTANZE PERICOLOSE 74 D.Lgs. 8 Aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE 75 IN SINTESI � CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI � CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI � CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO Articolo 223 - Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; 76 TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I - AGENTI CHIMICI Articolo 223 - Valutazione dei rischi 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 77 TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I - AGENTI CHIMICI Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. 78 Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo (exnon esaustivo) nell’ ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. ………. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza. 79 Conclusioni 1. E’ quanto mai necessario una chiarezza normativa per dare concretezza all’attuazione delle procedure operative all’interno delle aree interessate alla movimentazione di merci pericolose; 2. Fondamentale una formazione specifica di tutti gli addetti coinvolti, in modo tale da affrontare subito in maniera adeguata un’emergenza qualunque essa sia; 3. Prevenzione, non sottovalutare gli eventuali rischi nascosti. Attuazione di appropriati controlli analitici preventivi sulle merci, specialmente ad esempio durante i controlli doganali. DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona di Livorno UU.FF. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Dr. Alessandro Piacquadio ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������