Principio contabile internazionale n
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Principio contabile internazionale n
Principio contabile internazionale n. 39 (rivisto nella sostanza nel 2000) Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione Nel dicembre 1998, il Board ha approvato lo IAS 39. Questo entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dall’ 1 gennaio 2001 o da data successiva. Una sua applicazione anticipata è permessa con riferimento agli esercizi che terminano dopo il 15 marzo 1999, data di pubblicazione del presente Principio. L’applicazione retrospettiva non è consentita. L’introduzione allo IAS 39 esamina la cronistoria del lavoro dello IASC sugli strumenti finanziari. Nell’ottobre 2000, il Board approvò cinque limitate revisioni allo IAS 39 e ad altri Principi contabili internazionali (IAS 27, IAS 28, IAS 31 e IAS 32) per migliorare particolari paragrafi e agevolare una applicazione coerente dei Principi. Tali cambiamenti entrano in vigore nel momento in cui lo IAS 39 si applica per la prima volta. Le revisioni consistono in: (a) richiedere una contabilizzazione coerente per gli acquisti e le vendite delle attività finanziarie per ciascuna categoria di attività finanziarie che fanno uso della contabilizzazione alla data di negoziazione o della contabilizzazione alla data di regolamento (paragrafi 30, 32, 33 e 167); (b) eliminare la disposizione prevista nello IAS 39 la quale originariamente approvata richiedeva a un finanziatore di rilevare una garanzia ricevuta da un creditore nel proprio stato patrimoniale (paragrafi 44-46 e 170); (c) fornire disposizioni più esplicite per quanto riguarda la rilevazione delle riduzioni durevoli di valore (paragrafo 112); (d) richiedere una contabilizzazione coerente nel bilancio consolidato per gli investimenti temporanei in titoli di partecipazione al capitale di rischio in conformità a quanto disposto dallo IAS 39 e da altri Principi contabili internazionali (IAS 39, paragrafo 1; IAS 27, paragrafo 13; IAS 28, paragrafi 8 e 10 e IAS 31, paragrafo 35); e (e) eliminare disposizioni relative all’informativa delle coperture contenute nello IAS 32 (IAS 32, paragrafi 9 1-94). Nel marzo 2000, il Board approvò un approccio di pubblicazione di una guida applicativa dello IAS 39 sotto forma di Domande e Risposte. Successivamente, la Commissione sulle linee guida applicative dello IAS 39, che era stata costituita dal Board per tale scopo, ha pubblicato una serie di Domande e Risposte allo IAS 39. La guida applicativa non è stata considerata dal Board e non rappresenta necessariamente l’opinione del Board. Per la finalità della presente pubblicazione, il nuovo testo è ombreggiato e il testo eliminato dallo IAS 39 è ombreggiato e barrato. Introduzione 1. Il presente Principio (IAS 39) statuisce i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’informativa di bilancio relativi alle attività e alle passività finanziarie. E il primo Principio IASC che tratta in maniera esaustiva tale argomento, sebbene alcune problematiche comprese nell’ambito di trattazione del presente Principio siano già state considerate in altri Principi. Lo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, ha trattato la rilevazione e la valutazione degli investimenti in strumenti rappresentativi di debito e di patrimonio netto, così come quelle relative a terreni e fabbricati e altre attività materiali e immateriali possedute a titolo di investimento. Il presente Principio sostituisce lo IAS 25, a eccezione della parte relativa a terreni, fabbricati, attività materiali e immateriali posseduti a titolo di investimento. Lo IASC sta al momento predisponendo un Principio sugli investimenti di tipo immobiliare. Lo IAS 38, Attività immateriali, ha sostituito la parte dello IAS 25 relativa agli investimenti in attività immateriali. Il presente Principio integra, inoltre, le disposizioni informative contenute nello IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative. I vari emendamenti apportati agli IAS oggi in vigore sono elencati al termine del presente Principio. Lo IAS 39 entra in vigore a partire dai bilanci relativi agli esercizi con inizio dall’i gennaio 2001 o data successiva. Una sua applicazione anticipata è permessa con riferimento agli esercizi che terminano dopo il 15 marzo 1999, data di pubblicazione del presente Principio. Cronistoria 2. Nel corso del 1988, lo IASC, unitamente al Canadian Institute of Chartered Accountants, diede vita a un progetto per definire un Principio esausti-vo circa la rilevazione, la valutazione, l’informativa degli strumenti finanziari. Lo IASC ha emanato una bozza (E40) per commenti nel settembre 1991. In considerazione dei numerosi commenti ricevuti, le proposte furono esaminate nuovamente e una nuova bozza (E48) fu pubblicata per commenti nel gennaio 1994. 3. In considerazione dei commenti critici alla E48, della evoluzione della prassi nell’utilizzo degli strumenti finanziari e dello sviluppo dottrinale da parte di alcuni organismi tecnico-professionali nazionali preposti alla statuizione dei principi contabili, lo IASC decise di scindere il progetto in più fasi, trattando inizialmente l’innovativa e l’esposizione in bilancio. 4. La prima fase è stata completata nel marzo 1995 quando lo IASC ha approvato lo IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative. Lo IAS 32 tratta: (a) la classificazione da parte dei redattori di bilancio degli strumenti finanziari tra le voci del passivo o del patrimonio netto e la classificazione dei relativi interessi, dividendi e proventi e oneri. Ciò include la separazione di alcuni strumenti composti nelle loro componenti di passività e patrimonio netto; (b) la compensazione tra attività e passività finanziarie; e (c) l’informativa in materia di strumenti finanziari. 5. La seconda fase del progetto si sofferma su considerazioni ulteriori riguardanti le problematiche della rilevazione, della interruzione della rilevazione ("eliminazione"), della valutazione, e della contabilizzazione delle operazioni di copertura (hedge accounting). Questo Principio tratta i citati argomenti. 6. Nel luglio 1995, lo IASC ha raggiunto un accordo con l’International Organization of Securities Commissions (lOSCO) sul contenuto di un programma di lavoro per completare un nucleo di Principi contabili internazionali che potesse essere accettato dalla lOSCO per il reperimento di capitali in più nazioni e la quotazione in borsa in tutti i mercati globali. Questo nucleo di principi comprende i principi sulla rilevazione e sulla valutazione degli strumenti finanziari, le operazioni fuori bilancio, gli strumenti di copertura e gli investimenti. L’insieme delle informazioni richieste dallo JAS 32 non adempiono di per sé all’impegno preso dallo IASC con la lOSCO sul contenuto minimo del nucleo di principi. 7. Nel marzo 1997, lo IASC, unitamente al Canadian Institute of Chartered Accountants, pubblicò un apposito Discussion Paper, Contabilizzazione delle attività e delle passività finanziarie, e sollecitò commenti sulle relative proposte. Lo IASC tenne su tali proposte una serie di speciali incontri consultivi con vari gruppi di interesse nazionali e internazionali in numerose nazioni. Questi incontri e le analisi delle lettere di commento sul Discussion Paper sono una conferma del fatto che lo JASC si trova di fronte a controversie e complessità nella ricerca di una nuova soluzione. Mentre esiste una discreta accettazione dell’approccio presentato nel Discussion Paper — ossia che la valutazione delle attività e passività finanziarie al fair value sia necessaria al fine di fornire agli utilizzatori dati coerenti e rilevanti — l’applicazione ditale concetto per alcune imprese e per alcuni tipi di attività e passività finanziarie continua a rappresentare una difficoltà. Diffuso disagio è altresì evidente circa la prospettiva di imputare al conto economico utili non realizzati, particolarmente se riferiti a debiti a lungo termine, come proposto dal Discussion Paper. Tali difficoltà non saranno risolvibili con facilità o in tempi brevi. Inoltre, mentre molti organi preposti alla statuizione di principi contabili hanno già intrapreso progetti per lo sviluppo di principi contabili nazionali su vari aspetti della rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, nessuna nazione ha ancora emanato o proposto principi contabili che risultino simili alle proposte contenute nel Discussion Paper. 8. Il completamento di un unico e completo Principio contabile internazionale sugli strumenti finanziari basato sul Discussion Paper che potesse venir incluso prima della fine del 1998 nel nucleo di principi oggetto di considerazione da parte della lOS CO era una possibilità non realistica. D’altra parte, la possibilità di usare gli IAS nelle proprie decisioni di investimento e di credito e per le offerte e quotazioni di titoli azionari è urgente sia per gli investitori sia per le aziende. In aggiunta, mentre gli strumenti finanziari sono largamente posseduti e utilizzati in tutto il mondo, solo un ristretto numero di nazioni dispone attualmente di completi principi contabili nazionali relativi alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari. 9. Nella riunione del novembre 1997, perciò, il Board dello IASC decise che: (a) lo IASC doveva unirsi agli organismi nazionali preposti alla statuizione dei Principi contabili per sviluppare un principio contabile internazionale sugli strumenti finanziari integrato e armonizzato. Il Principio avrebbe dovuto basarsi sul Discussion Paper dello IASC, i principi contabili nazionali già esistenti o in sviluppo, e sulla più accreditata dottrina e ricerca in materia esistente al mondo; e (b) allo stesso tempo, riconoscendo l’urgenza del problema, lo IASC avrebbe dovuto lavorare per completare un provvisorio Principio internazionale sulla rilevazione e sulla valutazione degli strumenti finanziari nel corso del 1998. Tale soluzione, insieme allo IAS 32 sulla informativa e l’esposizione degli strumenti finanziari e molti altri IAS che considerano argomenti connessi agli strumenti finanziari, sarebbe stata valida sino a quando il Principio esaustivo e integrato non fosse completato. 10. Un Joint Working Group comprendente rappresentanti dello IASC e di numerosi organismi nazionali preposti alla statuizione dei principi contabili iniziò il lavoro relativo al primo dei due sopracitati punti. Il presente Principio intende completare la seconda fase. Lo IASC è consapevole del fatto che le proposte presentate nel suo Discussion Paper del marzo 1997 rappresentano cambiamenti assai rilevanti rispetto alle tradizionali prassi contabili utilizzate per gli strumenti finanziari e che numerose difficili problematiche tecniche (che furono discusse nel Discussion Paper) devono essere risolte prima che possano essere introdotti principi che riflettano pienamente tali proposte. Lo IASC inoltre ritiene necessari programmi di sviluppo del lavoro, verifiche applicative, preparazione di materiale guida e corsi formativi per consentire una effettiva implementazione ditali principi. Il Board dello IASC è impegnato a lavorare con gli organismi nazionali preposti alla statuizione dei principi contabili di tutto il mondo per raggiungere tali obiettivi in un arco di tempo ragionevole. Nel frattempo, sino a quando tali obiettivi non saranno raggiunti, questo Principio migliorerà significativamente l’informativa sugli strumenti finanziari. Bozza di lavoro E62 11. Il presente Principio è basato sulla Bozza di lavoro E62, che lo IASC ha pubblicato il 17 giugno del 1998 per commenti pubblici. Il termine ultimo per poter formalmente presentare commenti fu fissato al 30 settembre 1998, ma il Board annunciò che avrebbe fatto ogni sforzo per tenere in considerazione i commenti ricevuti entro il 25 ottobre, cosa che fece. I punti di vista dei membri dello IASC sulle proposte contenute nell’E62 furono anche sollecitate mediante una serie di più di 20 seminari tenuti in giro per il mondo dal project manager e mediante sintesi dell’E62 pubblicate in giornali specializzati. Per assicurare ai membri dello JASC un periodo il più lungo possibile per rivedere e sviluppare i loro commenti sulla E62, fu inserita nel sito internet dello IASC una copia scaricabile della E62 medesima. 12. Le problematiche risultanti dal processo di commento furono considerate da uno Steering Committee dello IASC, il quale fornì al Board dei suggerimenti, e, quindi, dal Board stesso nelle riunioni di novembre e dicembre 1998. Maggior uso del fair value per gli strumenti finanziari 13. Nel presente Principio vi è un significativo aumento dell’utilizzo del fair value nella contabilizzazione degli strumenti finanziari, coerentemente con la strategia direttiva che il Board ha dato al Gruppo di lavoro congiunto (Joint Working Group) di continuare a studiare ulteriormente il pieno utilizzo della contabilizzazione al fair value per tutte le attività e passività finanziarie. Questo principio modifica la prassi corrente richiedendo l’utilizzo del fair value per: (a) quasi tutte le attività e passività derivate (a oggi queste spesso non sono rilevate in bilancio, né tantomeno valutate); (b) tutti i titoli di debito, titoli di capitale e altre attività finanziarie possedute per essere negoziate (lo IAS 25 permette che queste siano iscritte al costo, al minore fra il costo e il valore di mercato o al fair value e, oggi, la prassi è divisa); (c) i titoli rappresentativi di debito, i titoli rappresentativi di patrimonio netto e le altre attività finanziarie che non sono possedute per essere negoziate ma tuttavia sono disponibili per la vendita (lo IAS 25 permette che questi siano iscritti al costo, al minore fra il costo e il valore di mercato o al fair value, e questi, oggi, sono generalmente iscritti al costo); (d) alcuni derivati che sono incorporati in strumenti non derivati (oggi generalmente non rilevati); (e) gli strumenti finanziari non derivati che incorporano strumenti derivati che non possono essere attendibilmente disgiunti dagli strumenti non derivati (oggi generalmente valutati al costo ammortizzato); (f) le attività e le passività non derivate la cui variabilità in funzione del fair value è coperta da strumenti derivati (poiché non vi è alcun principio che, a oggi, tratti la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la prassi in materia varia notevolmente); (g) gli investimenti a scadenza fissa che l’impresa non indica come "posseduti sino a scadenza" (lo IAS 25 permette che questi siano iscritti al costo, al minore fra il costo e il valore di mercato o al fair value, e questi sono generalmente iscritti al costo); e (h) i prestiti e i crediti acquisiti che un’impresa non indica come "posseduti sino a scadenza" (lo IAS 25 permette che questi siano iscritti al costo, al minore fra il costo e il valore di mercato, o al fair value, e oggi questi vengono generalmente iscritti al costo). 14. Le tre classi di attività finanziarie che restano iscritte al costo secondo le disposizioni del presente Principio sono i finanziamenti e i crediti originati dall’impresa, gli altri investimenti a scadenza fissa che l’impresa ha intenzione ed è in grado di possedere sino a scadenza e gli strumenti rappresentativi di patrimonio non quotati il cui fair value non può essere attendibilmente valutato (inclusi i derivati che sono a loro collegati e che devono essere regolati tramite la consegna ditali strumenti rappresentativi di patrimonio non quotati). Il Board decise di non richiedere all’epoca la valutazione al fair value di finanziamenti, di crediti e degli altri investimenti a scadenza fissa per una serie di motivi. Una prima motivazione concerne il radicale cambiamento rispetto alla prassi attualmente utilizzata che sarebbe stato richiesto a molte giurisdizioni. Un’altra motivazione è il collegamento esistente in molti settori industriali tra il portafoglio di finanziamenti, crediti e altri investimenti a scadenza fissa e le passività che, secondo le disposizioni del presente Principio, sono valutate al loro originario valore ammortizzato. Inoltre, alcuni contestano la pertinenza del fair value per gli investimenti a scadenza fissa che si intende possedere sino a scadenza. Il Joint Working Group sta studiando i sopracitati problemi. 15. Il Joint Working Group sta anche studiando se e come il fair value possa essere attendibilmente stimato per gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto non quotati. La maggior parte delle passività considerate nel presente Principio non sono valutate al fair value — nonostante che tutte le passività derivate (tranne quelle indicizzate a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto non quotato il cui fair value non può essere valutato attendibilmente) e quelle detenute per essere negoziate siano valutate al fair value. La contabilizzazione al fair value delle passività è oggetto di molti degli studi al momento intrapresi dal Joint Working Group. Sintesi del presente Principio 16. Secondo le disposizioni del presente Principio, tutte le attività e passività finanziarie devono essere rilevate nello stato patrimoniale, inclusi tutti i derivati. Essi devono inizialmente essere valutati al costo, ossia al fair value del corrispettivo dato o ricevuto per acquisire l’attività o la passività finanziaria (più alcuni utili e perdite di copertura). 17. Dopo la rilevazione iniziale, tutte le attività finanziarie devono essere rivalutate al fair value, eccetto le seguenti poste, che devono essere iscritte al costo ammortizzato assoggettato alla verifica per determinare se si è verificata una riduzione durevole di valore: (a) finanziamenti e crediti originati dall’impresa e non posseduti per essere negoziati; (b) altri investimenti a scadenza fissa, quali titoli di debito e azioni privilegiate obbligatoriamente redimibili, che l’impresa è intenzionata e ha la capacità di possedere sino a scadenza; e (c) le attività finanziarie il cui fair value non può essere attendibilmente valutato (limitatamente ad alcuni strumenti rappresentativi di patrimonio senza alcun prezzo di mercato quotato e alcuni derivati a loro collegati e che devono essere regolati con la consegna ditali strumenti rappresentativi di patrimonio non quotati). 18. Dopo l’acquisizione gran parte delle passività finanziarie devono essere valutate al valore originario iscritto al netto dei rimborsi di capitale e degli ammortamenti. Solo i derivati e le passività possedute per essere negoziate devono essere rivalutati al fair value. 19. Per quelle attività e passività finanziarie che sono rivalutate al fair value, un’impresa avrà un’unica opzione lasciata alla discrezionalità dell’impresa tra: (a) rilevare nel conto economico dell’esercizio in corso l’intera rettifica; o (b) rilevare nel conto economico dell’esercizio in corso solamente i cambiamenti di fair value connessi alle attività e passività possedute per essere negoziate, mentre i cambiamenti di valore per gli strumenti non di negoziazione sono iscritti nel patrimonio netto sino al momento in cui l’attività finanziaria è venduta, momento in cui l’utile o la perdita realizzato è imputato al conto economico. A questo fine, si suppone che i derivati siano sempre posseduti per essere negoziati, a meno che siano parte di una relazione di copertura avente le caratteristiche necessarie per la contabilizzazione come operazioni di copertura. 20. Il presente Principio fissa le condizioni per determinare quando il controllo su un’attività o passività finanziaria viene trasferito a terzi. Per le attività finanziarie il trasferimento normalmente è rilevato se il cessionario acquisisce il diritto a vendere o a impegnare l’attività e il cedente non ha il diritto a riacquistare le attività trasferite a meno che o l’attività sia prontamente ottenibile sul mercato o il prezzo di riacquisto sia rappresentato dal fair value al tempo del riacquisto stesso. In merito allo storno delle passività, il debitore deve essere legalmente svincolato dalla responsabilità pri-maria per la passività (o parte di essa) o per via giuridica o dal creditore. Se parte di un’attività odi una passività finanziaria è venduta o estinta, il valore contabile è diviso in base ai relativi fair value. Se i fair value non sono determinabili, un approccio basato sul recupero dei costi è utilizzato per la rilevazione degli utili. 21. Coprire, a fini contabili, significa designare uno strumento finanziario derivato o (in limitate circostanze) non derivato quale compensazione, completa o parziale, delle fluttuazioni nel fair value o nei flussi finanziari di un elemento coperto. Quest’ultimo può essere rappresentato da un’attività, una passività, un impegno irrevocabile o una operazione futura prevista esposta al rischio di fluttuazioni nel valore o nei flussi finanziari futuri. La contabilizzazione di copertura rileva gli effetti di compensazione in maniera simmetrica sull’utile o sulla perdita d’esercizio. 22. La contabilizzazione di copertura è permessa dal Principio in alcune circostanze, a condizione che la relazione di copertura sia chiaramente definita, misurabile e realmente efficace. 23. Questo Principio si applica alle imprese assicuratrici, eccezion fatta per i diritti e le obbligazioni contenute nei contratti di assicurazione. Il presente Principio si applica ai derivati che sono incorporati nei contratti assicurativi. Un distinto progetto IASC sulla contabilizzazione dei contratti assicurativi è in corso di preparazione. Ambito di applicazione 1. Questo Principio deve essere applicato da tutte le imprese a tutti gli strumenti finanziari fatta eccezione per: (a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture la cui contabilizzazione è disciplinata dagli IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate, e IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture. In ogni caso una impresa applica il presente Principio nel suo bilancio consolidato per una interessenza in società controllate, collegate e joint ventures che: (a) è acquistata e detenuta esclusivamente in vista di una successiva cessione nel futuro prossimo; (b) è soggetta a severe restrizioni a lungo termine che riducono la possibilità di trasferire fondi all’impresa. In questi casi, in aggiunta alle disposizioni informative richieste dal presente Principio devono essere applicate le disposizioni previste dagli IAS 27,28 e 31; (b) diritti e obbligazioni derivanti da contratti di leasing, ai quali si applica lo IAS 17, Leasing; tuttavia <i> i crediti derivanti da contratti di leasing rilevati nello stato patrimoniale di un locatore sono soggetti alle disposizioni sullo storno contenute nel presente Principio (paragrafi 35-65 e 170(d)) e (ii) questo Principio si applica ai derivati che sono incorporati nei contratti di leasing (vedere paragrafi 22-26); (e) attività e passività dei datori di lavoro contenute in programmi di benefici ai dipendenti, al quale si applica lo IAS 19, Benefici per i dipendenti; (d) diritti e obbligazioni in contratti di assicurazione come definiti nel paragrafo 3 dello IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative, ma il presente Principio si applica ai derivati che sono incorporati in contratti di assicurazione (vedere paragrafi 22-26); (e) strumenti rappresentativi di patrimonio netto emessi dalla società che redige il bilancio inclusi opzioni, warrant e altri strumenti finanziari che sono classificati come capitale proprio dell’impresa medesima che redige il bilancio (tuttavia, al possessore ditali strumenti è richiesto di applicare agli strumenti citati il presente Principio); (fl contratti di garanzia finanziaria, incluse le lettere di credito, che prevedono pagamenti da effettuarsi nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto al pagamento dovuto (lo IAS 37, A accantonamenti, passività e attività potenziali, contiene una linea guida per la rilevazione e per la valutazione di garanzie finanziarie, obbligazioni di garanzia e altri strumenti simili). Al contrario, i contratti di garanzia finanziaria sono regolamentati dal presente Principio se dispongono le modalità con cui i pagamenti devono essere effettuati nei casi in cui si verificano cambiamenti in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, rating di un credito, tasso di cambio in valuta estera, indice dei prezzi o dei tassi, o altra variabile (alcune volte denominata "sottostante"). In aggiunta, il presente Principio richiede la rilevazione delle garanzie finanziarie rilasciate o ottenute come risultato dei criteri di eliminazione esposti nei paragrafi 35-65; (g) i contratti per pagamenti da rettifiche prezzo in un’operazione di aggregazione d’imprese (vedere paragrafi 65-76 dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese); (h) i contratti che prevedono un pagamento basato su variabili climatiche, geologiche o fisiche (vedere paragrafo 2), ma il presente Principio si applica ad altri tipi di derivati che sono incorporati in tali contratti (vedere paragrafi 22-26). 2. I contratti che dispongono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o fisiche sono normalmente usati alla stessa stregua delle polizze assicurative (quelli collegati a variabili climatiche sono alcune volte indicati come derivati climatici). In tali circostanze, il pagamento effettuato si basa sull’importo della perdita arrecata all’impresa. Diritti e obbligazioni derivanti da contratti assicurativi sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Principio dal paragrafo 1 (d). Il Board è consapevole del fatto che il pagamento dovuto in forza di alcuni di questi contratti non è collegato all’importo della perdita di un’impresa. Benché il Board ritenesse opportuno includere tali derivati nell’ambito di applicazione del Principio, concluse che necessitavano ulteriori studi per sviluppare definizioni operative in grado di distinguere tra contratti "di tipo assicurativo" e "di tipo derivato". 3. Il presente Principio non modifica le disposizioni concernenti: (a) il trattamento contabile che la capogruppo deve riservare nel proprio bilancio individuale alle partecipazioni in controllate come previsto dai paragrafi 29-31 dello IAS 27; (b) il trattamento contabile che la capogruppo deve riservare nel proprio bilancio individuale alle partecipazioni in collegate come previsto nei paragrafi 12-15 dello IAS 28; (c) il trattamento contabile che il partecipante al controllo di una joint venture o l’investitore in joint venture deve riservare alle partecipazioni in joint venture come previsto nei paragrafi 35 e 42 dello IAS 31; o (d) programmi di benefici per i dipendenti che risultino conformi allo IAS 26, Fondi di previdenza. 4. Talvolta, un’impresa effettua quello che concepisce come un "investimento strategico" in titoli azionari emessi da un’altra impresa, con il fine di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l’impresa nella quale l’investimento è effettuato. L’impresa investitrice fa uso dello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate, per stabilire se la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto risulta appropriata per tale partecipazione poiché l’investitore ha un’influenza significativa sulla collegata. Similmente, l’impresa investitrice utilizza lo IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture, per stabilire se risulti più appropriata per tale investimento la contabilizzazione con il consolidamento proporzionale o con il metodo del patrimonio netto. Se né il metodo del patrimonio netto né il consolidamento proporzionale risultano appropriati, l’impresa applicherà il presente Principio per la contabilizzazione dell’investimento strategico. 5. Il presente Principio si applica alle attività e alle passività finanziarie delle compagnie di assicurazione, eccezion fatta per i diritti e per le obbligazioni che sorgono dai contratti di assicurazione, che sono esclusi dal paragrafo 1 (d). È al momento allo studio un separato progetto IASC sulla contabilizzazione dei contratti assicurativi che prenderà in esame diritti e obbligazioni derivanti dai contratti di assicurazione. Si vedano i paragrafi 22-26 per una linea guida sugli strumenti finanziari che sono incorporati in contratti assicurativi. 6. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti basati su merci che concedono a ciascuno dei contraenti il diritto di estinzione tramite contanti o altri strumenti finanziari, con l’eccezione dei contratti su merci che sono già stati stipulati a fronte delle esigenze previste dall’impresa di acquisto, vendita o utilizzo e continuano a fronte ditali esigenze, sono stati designati per quello scopo sin dal loro inizio, e si suppone che debbano essere regolati tramite consegna. 7. Se un’impresa suole stipulare contratti che si compensano e che sono di fatto regolati su di una base netta, questi contratti non sono stipulati a fronte delle esigenze dell’impresa di acquisto, vendita o utilizzo atteso. Definizioni Dallo IAS 32 8. 1 seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati nello IAS 32: Strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto per un’altra impresa. Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia: (a) disponibilità liquide; (b) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un ‘altra impresa; (c) un diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli; o (d) strumento rappresentativo di patrimonio netto di un’altra impresa. Passività finanziaria è qualsiasi passività che sia un’obbligazione contrattuale: (a) a consegnare disponibilità liquide o un ‘altra attività finanziaria a un altra impresa; o (b) a scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Strumento rappresentativo del patrimonio netto è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell’attivo di un’impresa al netto di tutte le sue passività (si veda il paragrafo 11). Fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi. 9. Per l’applicazione delle sopra citate definizioni, lo IAS 32 statuisce che il termine "impresa" è inclusivo di persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti pubblici. Definizioni aggiuntive 10. 1 seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati: Definizione di un derivato Un derivato è uno strumento finanziario: (a) il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile (alcune volte denominata "sottostante"); (b) che richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale o un minimo investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato; e (c) che sarà regolato in data futura. Definizioni delle quattro categorie di attività finanziarie Un’attività o passività finanziaria posseduta per essere negoziata si ha quando un’attività finanziaria è stata acquistata o una passività finanziaria è stata sostenuta principalmente con lo scopo di generare un profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore. Un’attività finanziaria deve essere classificata come posseduta per essere negoziata se, indipendentemente dal motivo per cui fu acquistata, è parte di un portafoglio per cui vi è evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo (vedere paragrafo 21). Si ritiene che le atti vità finanziarie derivate e le passività finanziarie derivate siano sempre possedute per essere negoziate a meno che non siano designate e siano efficaci come strumenti di copertura (vedere il paragrafo 18 per un esempio di una passività posseduta per essere negoziata). Investimenti posseduti sino a scadenza sono attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’impresa ha l’effettiva intenzione e capacità di possedere sino a scadenza (vedere paragrafi 80-92) diversi dai finanziamenti e crediti originati dall’impresa. Finanziamenti e crediti originati dall’impresa sono attività finanziarie che sono create dall’impresa fornendo denaro, beni o servizi direttamente a un debitore, a eccezione di quelli che sono originati con l’intenzione di essere venduti immediatamente o nel breve termine, che devono essere classificati come posseduti per essere negoziati. Finanziamenti e crediti originati dall’impresa non sono inclusi tra gli investimenti posseduti sino a scadenza ma, piuttosto, sono classificati separatamente secondo le disposizioni del presente Principio (vedere paragrafi 19-20). Attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie che non sono (a) finanziamenti e crediti originati dall’impresa, (b) investimenti posseduti sino a scadenza, o (c) attività finanziarie possedute per essere negoziate (vedere paragrafo 21). Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione Costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall’ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l’uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza. Il criterio dell’interesse effettivo è un criterio di calcolo dell’ammortamento basato sull’utilizzo del tasso di interesse effettivo di un’attività o di una passività finanziaria. Il tasso di interesse effettivo è un tasso che attualizza in maniera esatta il flusso atteso dei pagamenti futuri in denaro fino alla scadenza o alla prossima data di ricalcolo del prezzo basato sul valore di mercato, in modo da ottenere il valore contabile netto corrente dell’attività o della passività finanziaria. Tale calcolo deve includere tutti i compensi e i punti pagati o ricevuti tra le parti coinvolte dal contratto. Il tasso di interesse effettivo è qualificato talvolta come livello di rendimento alla scadenza o alla prossima data di ricalcolo del prezzo, ed è il tasso interno di redditività dell’attività o della passività in quel periodo. (Vedere lo IAS 18, Ricavi, paragrafo 31, e lo IAS 32, paragrafo 61). Costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o alla dismissione di un ‘attività o di una passività finanziaria (vedere paragrafo 17). Un imPegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una prestabilita quantità di risorse a un prestabilito prezzo a una data o a date future prestabilite. Controllo di un’attività è il potere di ottenere benefici economici futuri che originano dall’attività. Stornare significa eliminare un’attività o una passività finanziaria o una porzione di un’attività o di una passività finanziaria dal bilancio di un ‘impresa. Definizioni relative alla contabilizzazione di copertura Copertura, a fini contabili, significa designare uno o più strumenti di copertura, cosicché i loro cambiamenti di fair value determinino una compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di fair value o dei flussi finanziari di un elemento coperto. Un elemento coperto è un’attività, passività, impegno irrevocabile, od operazione futura prevista che (a) espone l’impresa al rischio di cambiamenti difair value o di flussi finanziari futuri e che (b) ai fini della contabilizzazione di copertura è designata come coperta (i paragrafi 127-135 sviluppano la definizione di elementi coperti). Uno strumento di copertura, ai fini della contabilizzazione di copertura, è un derivato designato o (in limitate circostanze) un’altra attività o passività finanziaria il cui fair value o i cui flussi finanziari si prevede compensino i cambiamenti di fair value o di flussi finanziari di un elemento coperto designato (i paragrafi 122-126 sviluppano la definizione di contabilizzazione di copertura). Secondo le disposizioni del presente Principio, un’attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura ai fini della contabilizzazione di copertura solo se copre il rischio di cambiamenti nei tassi di cambio in valuta estera. Efficacia di copertura è il livello al quale è ottenuta dallo strumento di copertura la compensazione dei cambiamenti di fair value o dei flussi finanziari attribuibili a un rischio coperto (vedere paragrafi 146-1 52). Altre definizioni Cartolarizzazione è il processo attraverso cui le attività finanziarie sono convertite in titoli. Un accordo di riacquisto è un accordo per trasferire un’attività finanziaria a terzi in cambio di denaro o di altro corrispettivo e una obbligazione concomitante per il riacquisto dell’attività finanziaria a una data futura per un importo equivalente al denaro o altro corrispettivo scambiato più interessi. Sviluppo delle definizioni Strumenti rappresentativi di patrimonio netto 11. Un’impresa potrebbe avere un’obbligazione contrattuale che può essere regolata sia tramite pagamento di attività finanziarie sia tramite pagamento sotto la forma di titoli rappresentativi di patrimonio netto proprio. In tale circostanza, se il numero dei titoli rappresentativi di patrimonio netto proprio necessari per estinguere l’obbligazione varia in seguito ai cambiamenti del proprio fair value in maniera tale che il fair value complessivo dei titoli in pagamento equivale sempre all’importo dell’obbligazione contrattuale, il possessore dell’obbligazione non è esposto all’utile o alla perdita derivante dalle fluttuazioni del prezzo dei titoli. Tale obbligazione deve essere contabilizzata come una passività finanziaria dell’impresa e, perciò, non è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio di cui al paragrafo 1 (e). 12. Un’impresa può avere un contratto a termine, una opzione o altro strumento derivato il cui valore cambia in corrispondenza a elementi diversi dal prezzo di mercato dei titoli di capitale dell’impresa ma che l’impresa può scegliere di estinguere o è obbligata a estinguere in titoli propri. In tal caso, l’impresa contabilizza lo strumento come uno strumento derivato, invece che come uno strumento rappresentativo di patrimonio netto, poiché il valore del suddetto strumento non è connesso ai cambiamenti del patrimonio netto dell’impresa. Derivati 13. Esempi tipici di derivati sono i contratti futures e forward, swap e di opzione. Un derivato solitamente presenta un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, uno strumento derivato non obbliga il possessore o l’emittente a investire o a ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. In alternativa, un derivato potrebbe prevedere un pagamento prestabilito come risultato di alcuni eventi futuri non collegati a un valore nominale. Per esempio, un contratto potrebbe richiedere un pagamento fisso di 1.000 se il LII3OR a sei mesi aumenta di 100 punti base. In questo esempio, il valore nominale non è prestabilito. 14. Impegni a comprare o a vendere attività e passività non finanziarie destinate a essere regolate dall’impresa che redige il bilancio mediante la consegna nel normale svolgimento dell’attività aziendale, e per i quali non vi è nessuna prassi di regolamento netto (o con la controparte o tramite la stipulazione di contratti di compensazione), non sono contabilizzati come derivati bensì come contratti di esecuzione. Regolamento netto significa effettuare un pagamento in contanti basato sul cambiamento di fair value. 15. Una delle condizioni definitorie di un derivato è che questo richiede un minimo investimento netto iniziale relativo ad altri contratti che hanno una reazione simile alle condizioni del mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è significativamente inferiore all’investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l’opzione finanziaria è collegata. 16. Se un’impresa si impegna ad acquisire un’attività finanziaria secondo condizioni che richiedono la consegna dell’attività entro un arco di tempo generalmente stabilito dalla normativa o dalla prassi del mercato cui fa riferimento (alcune volte denominato come contratto "regolare"), l’impegno ad acquistare a un prezzo fisso nell’arco di tempo compreso tra la data di negoziazione e la data di regolamento costituisce un contratto forward che soddisfa la definizione di derivato. Questo Principio richiede un’apposita contabilizzazione per tali contratti regolari (vedere paragrafi 30-34). Costi di transazione 17. Tra i costi di transazione sono inclusi gli onorari e le commissioni pagate ad agenti, consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi normativi e dalle Borse valori, le tasse e gli oneri derivanti dal trasferimento. I costi di transazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o ripartizioni di costi interni amministrativi o di gestione. Passività possedute per essere negoziate 18. Le passività possedute per essere negoziate includono (a) passività derivate non comprese tra gli strumenti di copertura e (b) l’obbligazione a consegnare titoli presi a prestito da un venditore allo scoperto (un’impresa che vende titoli che non possiede ancora). Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica la passività come posseduta per essere negoziata. Finanziamenti e crediti originati dall’impresa 19. Un finanziamento acquisito da un’impresa come una partecipazione in un finanziamento effettuato da un altro prestatore è considerato erogato dall’impresa stessa a condizione che esso sia stato erogato dall’impresa alla data in cui il finanziamento è originato dall’altro prestatore. Tuttavia, l’acquisizione di un’interessenza in un insieme di finanziamenti o crediti, per esempio in connessione a una cartolarizzazione, è un acquisto, non una erogazione, poiché l’impresa non ha fornito denaro, beni o servizi direttamente ai debitori sottostanti né ha acquisito la sua interessenza attraverso una partecipazione in un finanziamento erogato da un altro prestatore alla data in cui i finanziamenti o i crediti sottostanti sono stati erogati. Inoltre, una operazione che è, nella sostanza, un acquisto di un finanziamento precedentemente erogato — per esempio, un finanziamento a una società veicolo non consolidata che è effettuato per fornire un finanziamento per gli acquisti di finanziamenti erogati da terzi — non è un finanziamento erogato dall’impresa. Un finanziamento erogato da un’impresa in un’aggregazione di imprese è considerato erogato dall‘impresa acquirente a condizione che questo fosse similmente classificato dall’impresa acquisita. Il finanziamento è valutato alla data di acquisizione secondo le disposizioni dello IAS 22, Aggregazioni di imprese. Un finanziamento acquisito attraverso un sindacato economico è un finanziamento erogato poiché ciascun prestatore partecipa alla creazione del finanziamento e fornisce denaro direttamente al debitore. 20. Finanziamenti o crediti che sono acquistati, e non erogati, da un’impresa sono classificati, a seconda di quanto è meglio appropriato, come posseduti sino a scadenza, disponibili per la vendita, o posseduti per essere negoziati. Attività finanziarie disponibili per la vendita 21. Un’attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita se non appartiene propriamente a una delle altre tre categorie di attività finanziarie — possedute per essere negoziate, possedute sino a scadenza, e finanziamenti e crediti originati dall’impresa. Un’attività finanziaria è classificata come posseduta per essere negoziata, invece che disponibile per la vendita, se è parte di un portafoglio di attività simili per le quali vi è un andamento storico di negoziazioni al fine di generare un profitto dalle fluttuazioni di breve periodo del prezzo o del margine di profitto dall’operatore. Derivati incorporati 22. Alcune volte, un derivato può essere una componente di uno strumento finanziario ibrido (combinato) che è formato da un contratto derivato e da un contratto primario — con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quelli del derivato preso a sé stante. Tali derivati sono alcune volte conosciuti come "derivati incorporati". Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari altrimenti previsti dal contratto con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un prezzo di un titolo, a un prezzo di una merce, a un tasso di cambio in una valuta estera, a un indice di prezzi o di tassi, o ad altra variabile. 23. Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato secondo le disposizioni contenute nel presente Principio se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario; (b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di un derivato; e (c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value con i cambiamenti difair value imputati al conto economico. Se un derivato incorporato è separato, il contratto primario di per sé deve essere contabilizzato secondo le disposizioni del presente Principio se questo è, di per sé, uno strumento finanziario e in conformità agli altri opportuni Principi contabili internazionali se non è uno strumento finanziario. 24. Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono considerati strettamente connessi al contratto primario (paragrafo 23 (a)) nei seguenti esempi. In queste circostanze, presupponendo che siano soddisfatte anche le condizioni dei paragrafi 23 (b) e 23 (c), un’impresa contabilizza lo strumento incorporato in maniera separata dal contratto primario secondo le disposizioni contenute in questo Principio: (a) una opzione di vendita (put) su di uno strumento rappresentativo di patrimonio netto posseduta da un’impresa non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di patrimonio netto; (b) una opzione di acquisto (cali) incorporata in uno strumento rappresentativo di patrimonio netto posseduto da un’impresa non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di patrimonio netto nella prospettiva del possessore (dalla prospettiva dell’emittente, ì’opzione cali è uno strumento rappresentativo di patrimonio netto dell’emittente se l’emittente stesso è obbligato o detiene il diritto alla conversione in azioni, situazione che esula dall’ambito di applicazione del presente Principio); (c) una opzione o una clausola automatica di estensione del termine (data di scadenza) del debito non è strettamente correlata al contratto di debito primario posseduto da un’impresa a meno che non vi sia un allineamento congiunto del tasso di interesse di mercato al tempo dell’estensione; (d) interessi o rimborso del capitale indicizzati al capitale — tramite cui l’ammontare dell’interesse o del capitale è indicizzato al valore delle azioni — non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito o al contratto assicurativo poiché i rischi inerenti al contratto primario e allo strumento derivato incorporato non sono simili; (e) interessi indicizzati al valore della merce o i pagamenti di capitale —tramite cui l’ammontare dell’interesse o del capitale è indicizzato al prezzo di merci — non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito o al contratto assicurativo poiché i rischi inerenti al contratto primario e allo strumento derivato incorporato non sono simili; (f) una modalità di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito; (g) una opzione di acquisto o di vendita sul debito che è emesso con un significativo sconto o premio non è strettamente correlata al debito a eccezione delle tipologie di debito (come per esempio uno zero coupon bond) che è acquistabile o vendibile al suo importo accresciuto dello sconto o premio; e (h) accordi conosciuti come derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettano a una delle parti (il "beneficiario") di trasferire il rischio di credito di un’attività, che potrebbe essere effettivamente posseduta oppure no, a un’altra parte (il "garante") non sono strettamente correlati allo strumento primario rappresentativo di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato con un’attività di riferimento senza acquisirla direttamente. 25. Dall’altra parte, nei seguenti esempi le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono considerati strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. In queste circostanze, secondo le disposizioni del presente Principio, un’impresa non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario: (a) il derivato incorporato è collegato a un tasso di interesse o a un indice di tasso di interesse che può modificare l’importo dell’interesse che sarebbe altrimenti pagato o ricevuto sul contratto primario di debito (ossia, questo Principio non permette che un debito a tasso variabile sia trattato come un debito a tasso fisso con un derivato incorporato); (b) unfloor o un cap incorporato sui tassi di interesse incorporato è considerato strettamente connesso al tasso di interesse su di uno strumento di debito se il cap è uguale o maggiore del tasso di interesse del mercato o se il floor è uguale o inferiore al tasso di mercato dell’interesse quando lo strumento è emesso e il cap o il floor non ha un effetto leva (leverage) in riferimento allo strumento primario; (c) il derivato incorporato è un flusso di pagamenti di capitale o di interesse espresso in valuta estera. Un tale derivato non è separato dal contratto primario poiché lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera dell’intero elemento monetario primario siano imputati al conto economico; (d) il contratto primario non è uno strumento finanziario e richiede che i pagamenti denominati in (i) la valuta dell’ambiente economico prevalente nel quale ogni contraente in quel contratto opera o (ii) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è per prassi denominato nel commercio internazionale (per esempio, il dollaro statunitense per le operazioni sul petrolio greggio). Ciò significa che tale contratto non è considerato come un contratto primario con un derivato in valuta estera incorporato; (e) il derivato incorporato costituisce una opzione di pagamento anticipato con un prezzo di esercizio che non si tradurrà in un significativo utile o perdita; (f) il derivato incorporato è una opzione di rimborso anticipato che è incorporata in un contratto strip di solo interesse o di solo capitale che (i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non incorporava uno strumento derivato e che (ii) non conteneva termini non presenti nell’originario contratto primario di debito; (g) in riferimento a contratti primari sotto forma di leasing, il derivato incorporato è rappresentato da (i) un indice collegato all’inflazione quale l’indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non contenga clausole di moltiplicazione dell’indice (leveraged) e l’indice sia collegato all’inflazione propria dell’ambiente economico in cui l’impresa opera), (ii) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, e (iii) rate di noleggio che dipendono da tassi di interesse variabili; o (h) il derivato incorporato è un tasso di interesse o un indice di tasso di interesse che non modifica i pagamenti di interesse netti che altrimenti sarebbero pagati sul contratto primario in un modo tale che il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l’ammontare dell’investimento o (nel caso di un derivato rappresentato da una passività) l’emittente pagherebbe un tasso superiore al doppio del tasso di mercato presente alla data di sottoscrizione del contratto. 26. Se un’impresa è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all’acquisizione o a una data di bilancio successiva, deve trattare l’intero contratto combinato come uno strumento finanziario posseduto per essere negoziato. Rilevazione Rilevazione iniziale 27. Un’impresa deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un’attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l’impresa medesima diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento (vedere paragrafo 30 con riferimento agli acquisti "ordinari" di attività finanziarie). 28. Come conseguenza del principio di cui al precedente paragrafo, un’impresa rileva nel proprio stato patrimoniale tutti i propri diritti e obbligazioni contrattuali conseguenti ai derivati come attività o passività.29. Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 27: (a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l’impresa diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha un diritto legale a ricevere o un’obbligazione legale a pagare, in contanti; (b) attività che devono essere acquisite e passività che devono essere sostenute come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi non sono rilevate nella prassi contabile attuale sino a che almeno una delle parti ha eseguito l’accordo in maniera tale che o ha il diritto a ricevere un’attività o è obbligata a erogare attività. Per esempio, un’impresa che riceve un ordine irrevocabile non rileva un’attività (e l’impresa che trasmette l’ordine non rileva una passività) al momento dell’ordine ma, piuttosto, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati sono stati spediti, consegnati o resi; (c) in contrasto al punto (b) di cui sopra, tuttavia, un contratto forward —un impegno ad acquistare o a vendere uno specifico strumento finanziario o merce soggetto al presente Principio a una data futura a un prezzo prestabilito — è rilevato come un’attività o una passività alla data dell’impegno, piuttosto che attendere sino alla data di chiusura alla quale effettivamente lo scambio ha luogo. Quando un’impresa diviene parte di un contratto forward, i fair value del diritto e dell’obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value del contratto forward è pari a zero, e solo il fair value netto del diritto e dell’obbligazione sono rilevati come attività o passività. Per altro, ciascun contraente è esposto da quel momento al rischio di prezzo e da quel momento ciò è l’oggetto del contratto. Tale contratto forward soddisfa il principio di rilevazione di cui al paragrafo 27, nelle prospettive sia del compratore e sia del venditore, al momento in cui le imprese divengono parti del contratto, anche se esso può avere un valore netto pari a zero a quella data. Il fair value del contratto può divenire un’attività o una passività netta in futuro. Ciò dipende, tra le altre cose, dal valore attuale del denaro e dal valore dello strumento o della merce sottostante che è oggetto del contratto forward; (d) le opzioni finanziarie sono rilevate come attività o passività quando il possessore o l’emittente divengono parte del contratto; e (e) transazioni pianificate future, di qualunque tipo, non sono attività e passività di un’impresa poiché, alla data di bilancio, l’impresa non è divenuta parte di un contratto che richiede un incasso o consegna futura di attività che derivano da operazioni future. Data di negoziazione in contrapposizione alla data di regolamento 30. Un acquisto o una vendita "regolare" di attività finanziarie deve essere rilevato facendo uso della contabilizzazione alla data di negoziazione o della contabilizzazione alla data di regolamento come descritte ai paragrafi 32 e 33. Il metodo usato deve essere applicato coerentemente per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie appartenenti alla medesima categoria a ciascuna delle quattro categorie di attività finanziarie definite nel paragrafo 10. Una vendita "regolare" di attività finanziaria deve essere rilevata facendo uso della contabilizzazione alla data di regolamento.31. Un contratto di acquisto o di vendita di attività finanziarie che richiede la consegna delle attività entro l’arco temporale generalmente stabilito dalla normativa o dalle convenzioni del mercato interessato (alcune volte denominato contratto "regolare") costituisce una strumento finanziario come descritto nel presente Principio. L’impegno contrattuale a prezzo definito fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento, che soddisfa la definizione di derivato, è un contratto forward. Tuttavia, a causa della breve durata dell’impegno, tale contratto non è rilevato come strumento finanziario derivato secondo le disposizioni del presente Principio. 32. La data di negoziazione è la data in cui un’impresa si impegna ad acquistare o vendere un’ l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce (a) alla rilevazione di un’dell'attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e (b) l’eliminazione di una attività venduta e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. 33. La data di regolamento è la data in cui un’ 1.attività è consegnata all’impresa o da un’ dell'impresa. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce (a) alla rilevazione di un’ dell'attività nel giorno in cui questa è trasferita a un’ all'impresa e (b) alla eliminazione di un’attività nel giorno jn cui è trasferita all ‘impresa. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, secondo le disposizioni del paragrafo 106 un’impresa contabilizzerà qualsiasi variazione di fair value dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizzerà l’attività acquistata secondo le disposizioni del presente Principio. Ciò significa che il cambio di valore non è rilevato se riferito alle attività iscritte al costo o al costo ammortizzato; è imputato al conto economico se riferito alle attività classificate come negoziabili; mentre è imputato al conto economico o al patrimonio netto (come appropriato secondo il paragrafo 103) se riferito alle attività classificate come disponibili per la vendita. 34. Il seguente esempio illustra l’applicazione dei paragrafi 30-33 e le successive parti del presente Principio che trattano in modo specifico la valutazione e la rilevazione dei cambiamenti di fair value con riguardo alle diverse tipologie di attività finanziarie. In data 29 dicembre 20X1, un’impresa si impegna ad acquistare un’attività finanziaria per 1.000 (inclusi i costi di transazione),valore che rappresenta il fair value alla data in cui è sorto l’impegno (data di negoziazione). In data 31 dicembre 20X1 (data di chiusura del periodo amministrativo) e in data 4 gennaio 20X2 (data di regolamento) il fair value dell’attività è rispettivamente 1.002 e 1.003. I valori dell’attività che devono essere iscritti dipenderanno dalla classificazione e dalla contabilizzazione alla data di negoziazione o di regolamento, come mostrato nei due prospetti che seguono: CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI ESECUZIONE Saldi Investimenti posseduti sino a scadenza — Iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita — Rivalutate alfair value con variazioni nel patrimonio netto Attività possedute per essere negoziate e attività disponibili per la vendita — Rivalutate alfair value con variazioni in conto economico 29 dicembre 20X1 attività finanziarie passività — — — — — — 31 dicembre 20X1 crediti attività finanziarie passività patrimonio netto (rettifiche di fair value) utili portati a nuovo (tramite conto economico) — — — — — 2 _ _ (2) — 2 _ _ _ (2) (2) 4 gennaio 20X2 crediti attività finanziarie passività patrimonio netto (rettifiche difair value) utili portati a nuovo (tramite conto economico) 1.000 — — — 1.003 — (3) — 1.003 _ (3) CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE Saldi Investimenti posseduti sino a scadenza — Iscritti al costo ammortizzato Attività disponibili per la vendita — Rivalutate alfair value con variazioni nel patrimonio netto Attività possedute per essere negoziate e attività disponibili per la vendita — Rivalutate alfair value con variazioni in conto economico 29 dicembre 20X1 attività finanziarie passività 1.000 (1.000) 1.000 (1.000) 1.000 (1.000) 31 dicembre 20X1 crediti attività finanziarie passività patrimonio netto (rettifiche difair value) utili portati a nuovo (tramite conto economico) 1 1.000 (1.000) — — 1 1.002 (1.000) (2) — 1.002 (1.000) (2) 4 gennaio 20X2 crediti attività finanziarie passività patrimonio netto (rettifiche difair value) utili portati a nuovo (tramite conto economico) 1 1.000 — — — 1 1.003 — (3) — 1.003 _ (3) Eliminazione Eliminazione di un’attività finanziaria 35. Un’impresa deve eliminare un’attività finanziaria o una porzione di essa quando, e solo quando, l’impresa perde il controllo dei diritti contrattuali che comprendono l’attività finanziaria (o una porzione di essa). Un ‘impresa perde tale controllo se realizza i diritti ai benefici specificati nel contratto, se i diritti scadono o se l’impresa rinuncia a questi diritti. 36. Se un’attività finanziaria è trasferita a un’altra impresa ma il trasferimento non soddisfa le condizioni per l’eliminazione previste dal paragrafo 35, il cedente contabilizza l’operazione come un finanziamento con garanzia collaterale. In tale circostanza, il diritto del cedente a riacquistare l’attività non è un derivato. 37. Il fatto che un’impresa abbia perso il controllo di un’attività finanziaria dipende sia dalla posizione dell’impresa sia da quella del cessionario. Di conseguenza, se la posizione di una delle imprese indica che il cedente ha mantenuto il controllo, il cedente non deve rimuovere l’attività dal suo stato patrimoniale. 38. Un cedente non ha perso il controllo di un’attività finanziaria trasferita e, perciò, l’attività non viene eliminata se, per esempio: (a) il cedente ha il diritto a riacquistare l’attività trasferita a meno che l’attività sia prontamente reperibile sul mercato o il prezzo di riacquisto sia rappresentato dal fair value al momento del riacquisto; (b) il cedente ha sia il diritto sia l’obbligo di riacquistare o di riscattare l’attività trasferita a condizioni che forniscono di fatto al cessionario un rendimento sulle attività ricevute in cambio dell’attività trasferita. Il rendimento di un prestatore è quello non significativamente diverso da quello che potrebbe essere ottenuto da un finanziamento al cedente pienamente garantito dall’attività trasferita; o (c) l’attività trasferita non è prontamente ottenibile sul mercato e il cedente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i rendimenti derivanti dalla proprietà stipulando un total return swap con il cessionario oppure ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi della proprietà stipulando una opzione di vendita incondizionata ( put option) sull’attività trasferita e posseduta dal cessionario (un total return swap trasferisce i rendimenti di mercato e i rischi di credito a una delle parti in cambio di un indice di interessi all’altra parte, quale, per esempio, un pagamento 39. Secondo le disposizioni del paragrafo 38 (a), un’attività trasferita non è eliminata se il cedente ha il diritto a riacquistare l’attività a un prezzo fisso e l’attività non è prontamente ottenibile sul mercato, poiché il prezzo fisso non rappresenta necessariamente il fair value al momento del riacquisto. Per esempio, un trasferimento di un insieme di mutui ipotecari che dà al cedente il diritto di riacquistare questi stessi prestiti a un prezzo fisso non determinerebbe l’eliminazione. 40. Un cedente può sia avere il diritto sia essere obbligato a riacquistare o riscattare un’attività in seguito (a) a un contratto forward di acquisto, (b) un’opzione di acquisto posseduta e un’opzione di vendita emessa con un prezzo di esercizio approssimativamente uguale, o (c) in altri modi. Tuttavia, né il contratto forward di acquisto di cui in (a) né la combinazione di opzioni di cui in (b) è sufficiente, di per sé, a mantenere il controllo su di un’attività trasferita se il prezzo di riacquisto è rappresentato dalfi2ir value al momento del riacquisto. 41. Un cedente generalmente ha perso il controllo di un’attività finanziaria trasferita solo se il cessionario ha la capacità di ottenere i benefici dall’attività trasferita. Tale capacità è dimostrata, per esempio, se il cessionario: (a) è libero di vendere o di impegnare approssimativamente l’intero fair value dell’attività trasferita; o (b) è una società veicolo le cui attività consentite sono limitate, o la società veicolo stessa o i possessori degli interessi beneficiari in quella entità hanno la capacità di ottenere sostanzialmente tutti i benefici dell’attività trasferita. Tale capacità può essere dimostrata in altri modi. 42. Né il paragrafo 38 né il paragrafo 41 devono essere visti come applicazioni isolate. Per esempio, una banca trasferisce un finanziamento a un’altra banca, ma per mantenere la relazione della banca cedente con il proprio cliente, alla banca acquirente non è permesso di vendere o impegnare il prestito. Sebbene tale impossibilità a vendere o impegnare farebbe presumere che il cessionario non abbia ottenuto il controllo, in questa fattispecie il trasferimento è una vendita a condizione che il cedente non abbia il diritto o la facoltà a riacquistare l’attività trasferita. 43. In caso di eliminazione, la differenza tra (a) il valore contabile di un’attività (o una porzione di un’attività) trasferita a un’altra parte e (b) la sommatoria di(i) i corrispettivi ricevuti o ricevibili e (ii) qualsiasi rettifica precedente che rifletta il fair value di quell’attività che è stata iscritta in patrimonio netto deve essere inclusa nel conto economico dell’esercizio. Eliminazione di parte di un’attività finanziaria 47. Se un’impresa trasferisce una parte di un’attività finanziaria ad altri trattenendone allo stesso tempo una parte, il valore contabile dell’attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte trattenuta e la parte venduta basandosi sui loro fair value alla data della vendita. Un utile o una perdita deve essere rilevato basandosi sul corrispettivo per la parte venduta. Nelle rare circostanze in cui il fair value della parte dell’attività che è trattenuta non possa essere valutato attendibilmente, allora quell’attività deve essere iscritta in bilancio a zero. L’intero valore contabile dell’attività finanziaria deve essere attribuito alla porzione venduta, e deve essere rilevato un utile o una perdita pari alla differenza tra (a) il corrispettivo e (b) il precedente valore contabile dell’attività finanziaria aumentato o diminuito di qualsiasi precedente rettifica che era stata imputata a patrimonio netto per riflettere il fair value di quell’attività (approccio del "recupero del costo"). 48. Esempi del paragrafo 47 sono: (a) la separazione dei flussi finanziari relativi al capitale e agli interessi connessi a un titolo obbligazionario e la vendita di parte di essi a terzi trattenendone il resto; e (b) la vendita di un portafoglio di crediti mantenendo il diritto a gestire i crediti per un compenso ricavandone un utile, ottenendo così un’attività per il diritto di gestione (vedere paragrafo 50). 49. Per illustrare l’applicazione del paragrafo 47, si supponga che crediti con un valore contabile di 100 siano venduti per 90. L’impresa venditrice mantiene il diritto di gestire quei crediti per un compenso che si suppone ecceda il costo del servizio, ma il fair value del diritto connesso al servizio non può essere valutato attendibilmente. In tal caso, una perdita di 10 sarebbe rilevata e il valore del diritto connesso al servizio sarebbe iscritto a zero. 50. Il seguente esempio illustra come un cedente contabilizza una vendita o una cartolarizzazione in cui viene mantenuto il servizio dei crediti. Un’impresa concede un finanziamento di 1.000 che frutta un interesse del 10 per cento per una vita utile stimata di 9 anni. L’impresa vende i 1.000 di capitale più il diritto a ricevere interessi attivi dell’8 per cento sui 1.000 a un’altra impresa per un prezzo di 1.000. IL cedente continuerà a gestire il finanziamento, e il contratto stabilisce che il suo compenso nel gestire il servizio è costituito dal diritto a ricevere metà degli interessi attivi non venduti (cioè, 100 dei 200 punti base). L’altra metà degli interessi attivi non venduta è considerata come un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Alla data del trasferimento, il fair value dei finanziamenti, incluso il servizio, è pari a 1.100 di cui il fair value dell’attività del servizio è 40 e il fair value del credito relativo al contratto strip per i soli interessi è 60. La ripartizione del valore contabile di 1.000 del prestito è calcolata come segue: Percentuale Valore complessiva contabile Fair value del fair value ripartito Prestiti venduti 1.000 91% 910 Attività originata dal servizio 40 3,6 36 Credito del contratto strip per i soli interessi 60 5 4 54 Totale 1.100 100,0% 1.000 Il cedente rileverà un utile di 90 sulla vendita del finanziamento — la differenza tra il ricavato netto di 1.000 e il valore contabile ripartito di 910. Il suo stato patrimoniale registrerà un’attività originata dal servizio di 36 e un credito per i soli interessi strip di 54. L’attività derivante dal diritto di servizio rappresenta un’attività immateriale soggetta alle disposizioni di cui allo IAS 38, Attività immateriali. Eliminazione di un’attività sostituita con una nuova attività o passività finanziaria 51. Se un’impresa trasferisce il controllo di un’intera attività finanziaria ma, nel fare ciò, crea una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, l’impresa deve rilevare la nuova attività o passività finanziaria al fair value e deve rilevare un provento o un onere sull’operazione con riferimento alla differenza tra: (a) il corrispettivo; e (b) il valore contabile dell’attività finanziaria venduta più il fair value di ogni nuova passività finanziaria assunta, meno il fair value di ogni nuova attività finanziaria acquistata, e più o meno qualsiasi rettifica che era stata precedentemente imputata al patrimonio netto per riflettere il fair value di quell’attività. 52. Esempi del paragrafo 51 sono: (a) la vendita di un portafoglio di crediti, assumendo, allo stesso tempo, un’obbligazione per compensare l’acquirente dei crediti se gli incassi risulteranno inferiori a un prestabilito livello; e (b) la vendita di un portafoglio di crediti trattenendo, allo stesso tempo, il diritto a gestire i crediti in cambio di un compenso, e il compenso che deve essere ricevuto è inferiore a quello dei costi del servizio generando così una passività derivante dall’obbligo di gestione. 53. Il seguente esempio illustra l’applicazione del paragrafo 51. A trasferisce alcuni crediti a B per un unico e prestabilito pagamento in contanti. A non è obbligato a effettuare pagamenti futuri di interessi per il denaro che ha ricevuto da B. Peraltro, A garantisce B a fronte di perdite per inadempienze sino a uno specificato importo. Le perdite effettive in eccesso all’importo garantito saranno a carico di B. Come risultato dell’operazione, A ha perso il controllo sui crediti su cui B ha ottenuto il controllo. B adesso fruisce di un diritto contrattuale a ricevere importi di denaro riferiti ai crediti come pure una garanzia da A. Secondo le disposizioni del paragrafo 51: (a) B rileva i crediti nel suo stato patrimoniale mentre A li elimina in quanto venduti a B; e (b) la garanzia è trattata come uno strumento finanziario separato, creato come risultato del trasferimento e che deve essere rilevato come passività finanziaria da A e come attività finanziaria da B. Per ragioni pratiche, B può includere l’attività derivante dalla garanzia tra i crediti. 54. Nelle rare circostanze in cui il fair value della nuova attività finanziaria o della nuova passività finanziaria non possa essere valutato in maniera attendibile, allora: (a) se è creata una nuova attività finanziaria che, però, non può essere valutata in maniera attendibile, il suo valore contabile iniziale deve essere zero, e un provento od onere deve essere rilevato pari alla differenza tra (i) il corrispettivo e (ii) il precedente valore contabile dell’attività finanziaria stornata dal bilancio più o meno qualsiasi precedente rettifica che era stata iscritta nel patrimonio netto per riflettere il fair value di quell’attività; e (b) se viene assunta una nuova passività finanziaria che non può essere valutata in maniera attendibile, il suo valore contabile deve essere tale che nessun provento sull’operazione sia rilevato e, qualora lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, richieda la rilevazione di un accantonamento, deve essere rilevata una perdita. I paragrafi 95-102 forniscono una linea guida per determinare quando il fair value sia valutabile in maniera attendibile. 55. Per illustrare il paragrafo 54 (b), l’eccedenza del corrispettivo sul valore contabile non è rilevato nel conto economico. Viene, invece, iscritta una passività nello stato patrimoniale. 56. Se viene rilevata una garanzia come passività secondo le disposizioni del presente Principio, questa continua a essere rilevata come passività da parte del garante, valutata al fair value (o al maggiore fra il suo importo iscritto originariamente e qualsiasi accantonamento previsto dallo IAS 37, se il fair value non può essere attendibilmente valutato), sino alla scadenza della garanzia. Se la garanzia comprende un ampio numero di elementi, essa deve essere valutata soppesando tutti i possibili esiti con le probabilità associate. Eliminazione di una passività finanziaria 57. Un ‘impresa deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta — ovverosia, quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata oppure scaduta. 58. La condizione del paragrafo 57 è soddisfatta quando: (a) il debitore estingue il debito pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o (b) il debitore è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore (il fatto che il debitore possa aver concesso una garanzia non necessariamente significa che questa condizione non è soddisfatta). 59. Un pagamento a terzi inclusi i pagamenti fatti a "trust" (talune volte denominato "risoluzione di fatto") di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale. 60. Mentre una remissione legale, sia giuridica sia operata da parte del creditore, si concretizzerà nella eliminazione di una passività, l’impresa può dover rilevare una nuova passività se non sono state soddisfatte le condizioni per l’eliminazione contenute nei paragrafi 35-57 in merito alle attività finanziarie non liquide che sono state trasferite. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le attività trasferite non sono eliminate dallo stato patrimoniale del cedente, e il cedente rileva una nuova passività connessa alle attività trasferite che può essere equivalente alla passività stornata. 61. Una permuta tra un debitore e un creditore di strumenti rappresentativi di debito con termini sostanzialmente difformi rappresenta una estinzione del vecchio debito che si concretizza nell’eliminazione del vecchio debito e nella rilevazione di un nuovo debito. In maniera simile, una modifica sostanziale dei termini di uno strumento rappresentativo di debito esistente (indipendentemente da eventuali difficoltà finanziarie del debitore) deve essere contabilizzato come estinzione del vecchio debito. 62. Per l’applicazione del paragrafo 61, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, incluso qualsiasi onorario pagato al netto di qualsiasi onorario ricevuto, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari dell’originario strumento di debito. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei termini è contabilizzata come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto è rilevato come parte dell’utile o della perdita connessa all’estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto rappresenta una rettifica del valore contabile della passività ed è ammortizzato lungo il corso del restante termine del prestito modificato. 63. La differenza tra il valore contabile di una passività (o parte di una passività) estinta o trasferita a un’altra parte, inclusi i relativi costi non ammortizzati, e l’importo pagato per la stessa deve essere inclusa nel conto economico dell’esercizio. 64. In alcune circostanze, un creditore solleva un debitore dalla sua obbligazione a effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore: (a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value della sua obbligazione di garanzia; e (b) rileva un utile o una perdita come differenza tra l’eventuale corrispettivo e il valore contabile dell’originaria passività finanziaria (incluso l’ammontare complessivo dei relativi costi non ammortizzati) meno il fair value della nuova passività finanziaria. Eliminazione di parte di una passività finanziaria o sua sostituzione con una nuova attività o passività finanziaria 65. Se un’impresa trasferisce parte di una passività finanziaria a terzi trattenendone una parte, o se un’impresa trasferisce l’intera passività finanziaria e, nel fare ciò, crea una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, l’impresa deve contabilizzare l’operazione come disposto nei paragrafi 47-56. Valutazione iniziale di attività e passività finanziarie 66. Quando una attività o passività finanziaria è rilevata contabilmente per la prima volta, un’impresa deve valutarla al costo, ossia al fair value del corrispettivo dato in cambio (nel caso di un’attività) o ricevuto (nel caso di una passività). I costi della transazione sono inclusi nella rilevazione iniziale di tutte le attività e passività finanziarie. 7. Il fair value del corrispettivo dato o ricevuto normalmente è determinabile facendo riferimento al costo della transazione medesima o ad altri valori di mercato. Se tali valori di mercato non sono determinabili attendibilmente, il fair value del corrispettivo è stimato come somma di tutti i pagamenti futuri in contanti o incassi, attualizzati, se l’effetto dell’attualizzazione risultasse rilevante, facendo uso del tasso (tassi) di interesse prevalenti nel mercato per uno strumento simile (simile nella valuta, nei termini contrattuali, nella tipologia del tasso di interesse e altri fattori) di un emittente con un simile merito creditizio (vedere IAS 18, Ricavi, paragrafo 11). Quale eccezione al paragrafo 66, il paragrafo 160 richiede che certi utili e perdite di copertura costituiscano parte della rilevazione iniziale del costo della relativa attività coperta. Valutazione successiva di attività finanziarie 68. Ai fini della valutazione di un’attività finanziaria successiva all’iniziale rilevazione, il presente Principio classifica le attività finanziarie in quattro categorie: (a) finanziamenti e crediti originati dall’impresa e non posseduti per essere negoziati; (b) investimenti posseduti sino a scadenza; (c) attività finanziarie disponibili per la vendita; e (d) attività finanziarie possedute per essere negoziate. 69. Dopo l’iniziale rilevazione, un’impresa deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che sono attività, al loro fair value, senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o in altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti categorie di attività finanziarie, che devono essere valutate secondo le disposizioni del paragrafo 73: (a) finanziamenti e crediti originati dall’impresa e non posseduti per essere negoziati; (b) investimenti posseduti sino a scadenza; e (c) qualsiasi attività finanziaria che non ha un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere attendibilmente determinato (vedere paragrafo 70). Le attività finanziarie che sono indicate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni concernenti la contabilizzazione di copertura dei paragrafi 121-1 65 del presente Principio. 70. Vi è la presunzione che il fair value possa essere attendibilmente determinato per la gran parte delle attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita o possedute per essere negoziate. Tuttavia, tale presunzione può essere superata per un investimento in uno strumento rappresentativo di patrimonio netto (inclusi gli investimenti che nella sostanza sono strumenti rappresentativi di patrimonio netto — vedere paragrafo 71) che non ha un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e per il quale altri metodi per una valutazione attendibile del fair value risultano chiaramente inappropriati o non utilizzabili. La presunzione può anche essere superata per un derivato che è collegato a uno strumento non quotato rappresentativo di patrimonio netto e deve, essere estinto con la consegna del medesimo strumento. Si vedano i paragrafi 95-102 per una linea guida sulla stima del fair value. 71. Un esempio di un investimento che è nella sostanza uno strumento rappresentativo di patrimonio netto è rappresentato da diritti speciali di partecipazione senza una specifica scadenza il cui rendimento è vincolato alla prestazione economica dell’impresa. 72. Se è richiesto di valutare un’attività finanziaria al fair value e il suo fair value è sotto lo zero, l’attività finanziaria è contabilizzata come una passività finanziaria come disposto dal paragrafo 93. 73. Quelle attività finanziarie che, secondo le disposizioni del paragrafo 69, sono escluse dalla valutazione al fair value e hanno una scadenza prefissata devono essere valutate al costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso effettivo di interesse. Quelle che non hanno una scadenza fissa devono essere valutate al costo. Tutte le attività finanziarie sono soggette a revisione per controllare se si è verificata una perdita durevole di valore come disposto dai paragrafi 109-119. 74. I crediti a breve termine privi di un prestabilito tasso di interesse sono normalmente valutati al loro valore originario a meno che l’effetto dell’imputazione dell’interesse sia significativo. 75. Finanziamenti e crediti originati da un’impresa e non posseduti per essere negoziati sono valutati al loro costo ammortizzato indipendentemente dall’intenzione dell’impresa di possederli sino alla loro scadenza. 76. Per gli strumenti finanziari a tasso variabile, la periodica rideterminazione dei flussi finanziari determinabili per riflettere le variazioni nei tassi di interesse presenti sul mercato modifica il rendimento effettivo di un’attività finanziaria monetaria. Tali variazioni di flussi finanziari sono rilevate lungo la residua durata dell’attività, o fino alla successiva data di revisione del prezzo se l’attività è soggetta a modifica di prezzo (repricing). Nel caso di un’attività finanziaria a tasso variabile rilevata inizialmente a un valore equivalente al capitale rimborsabile a scadenza, la rideterminazione degli interessi futuri sui pagamenti normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell’attività. 77. Il seguente esempio illustra come i costi di transazione si collegano alla valutazione iniziale e successiva di un’attività finanziaria posseduta per essere negoziata. Un’attività è acquistata per 100, prezzo cui va aggiunto un costo di commissione sull’acquisto di 2. Inizialmente è iscritta a 102. Alla successiva data di redazione del bilancio, il prezzo di mercato quotato dell’attività resta 100. Se l’attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di 3. In tal caso, l’attività è valutata a 100 (senza far riferimento alla possibile commissione sulla vendita) e viene rilevata nel conto economico una perdita pari a 2. 78. Un’impresa applica lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere, alle attività finanziarie che sono elementi monetari secondo le disposizioni dello IAS 21 e che sono denominate in una valuta estera. Secondo lo IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi in valuta estera su attività monetarie è iscritto in conto economico. Un’eccezione è un elemento monetario che è indicato come uno strumento di copertura di un flusso finanziario (vedere paragrafi 121-165). Qualsiasi variazione rilevata nel fair value di un tale elemento monetario a eccezione degli utili e delle perdite derivanti da variazioni delle valute estere è contabilizzata secondo le disposizioni del paragrafo 103. In riferimento alle attività finanziarie che non sono elementi monetari secondo le disposizioni dello IAS 21 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto), qualsiasi variazione rilevata nel fair value, incluso qualsiasi componente ditale variazione che potrebbe far riferimento alle variazioni nei tassi di cambio di valute estere, è contabilizzata secondo le disposizioni del paragrafo 103. Secondo le disposizioni della contabilizzazione di copertura contenute nel presente Principio (paragrafi 12 1-165), se vi è una relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività monetaria non derivata, le variazioni di fair value ditali strumenti finanziari sono iscritte nel conto economico. Investimenti posseduti sino a scadenza 79. Un’impresa non ha l’effettiva intenzione di possedere sino a scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se non sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l’impresa ha l’intenzione di possedere l’attività finanziaria esclusivamente per un periodo non definito; (b) l’impresa è pronta a vendere l’attività finanziaria (a eccezione del caso in cui si verifichi una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall’impresa) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, bisogni di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni nel rischio di cambio; o (c) l’emittente ha il diritto di estinguere l’attività finanziaria a un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato. 80. Un titolo di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto sino a scadenza. La maggior parte dei titoli azionari non può essere considerata un investimento posseduto sino a scadenza o perché non ha una vita limitata nel tempo (come, per esempio, le azioni ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono variare in un modo non predeterminato (come, per esempio, opzioni, warrant e diritti su azioni). Quando si parla di investimenti posseduti sino a scadenza, con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, si fa riferimento all’esistenza di un accordo di natura contrattuale che definisce gli importi e le date in cui deve essere effettuato un pagamento al possessore, quali pagamenti di interessi e di capitale originati da un debito. 81. Un’attività finanziaria che è redimibile dall’emittente soddisfa le condizioni previste per un investimento posseduto sino a scadenza se il possessore ha l’intenzione ed è in grado di possederla sino a quando è richiamata dall’emittente o sino a scadenza e se il possessore recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile. L’opzione di acquisto, qualora esercitata, accelera semplicemente la scadenza dell’attività. Peraltro, se l’attività finanziaria è redimibile in maniera tale che il possessore non recupererà sostanzialmente tutto il suo valore contabile, l’attività finanziaria non può essere qualificata come posseduta sino a scadenza. L’impresa nel calcolare se il valore contabile è sostanzialmente recuperato deve considerare qualsiasi premio pagato e qualsiasi costo di transazione capitalizzato. 82. Un’attività finanziaria per cui vi può essere un’opzione di vendita (put) (il possessore ha il diritto a richiedere che l’emittente ripaghi o riscatti l’attività finanziaria prima della scadenza) è classificata come investimento posseduto sino a scadenza solo se il possessore ha l’effettiva intenzione e la possibilità di possederla sino a scadenza e di non esercitare l’opzione di vendita. 83. Un’impresa non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino a scadenza se ha, nel corso dell’esercizio in corso o dei due precedenti, venduto, trasferito o esercitato una opzione di vendita su di un importo non proprio insignificante di investimenti posseduti sino a scadenza prima della scadenza medesima (non insignificante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo per: (a) vendite vicine alla scadenza o alla data di esercizio dell’opzione (calI) così che le variazioni nei tassi di interesse di mercato non hanno avuto un significativo effetto sul fair value dell’attività finanziaria; (b) vendite dopo che l’impresa ha già incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o (c) vendite dovute a un evento isolato oltre il controllo dell’impresa e che è non ricorrente e può non essere stato ragionevolmente previsto in anticipo dall’impresa. I paragrafi 90-92 considerano le riclassificazioni tra il fair value e il costo ammortizzato. 84. Secondo le disposizioni del presente Principio, il fair value è un metodo di valutazione più appropriato del costo ammortizzato per la maggior parte delle attività finanziarie. La classificazione "posseduta sino a scadenza" rappresenta una eccezione ed è utilizzabile solo se l’impresa ha l’effettiva intenzione e la capacità di mantenere l’investimento sino a scadenza. Quando i comportamenti dell’impresa hanno generato dubbi sull’intenzione e sulla capacità di possedere tali investimenti sino a scadenza, il paragrafo 83 preclude l’eccezione esposta per un ragionevole periodo di tempo. 85. Una "prospettiva disastrosa" estremamente remota, come una corsa al prelievo dei depositi di una banca o una situazione simile che tocca una società assicuratrice, non deve essere considerata da un’impresa nel decidere se vi sia l’effettiva intenzione e capacità di possedere un investimento sino a scadenza. 86. Le vendite prima della scadenza possono soddisfare la condizione del paragrafo 83 — e, perciò, non originare un dubbio sull’intenzione dell’impresa di possedere altri investimenti sino a scadenza — se esse sono dovute: (a) a un significativo deterioramento dell’affidabilità di credito dell’emittente; (b) a una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione dalle imposte degli interessi sugli investimenti posseduti sino a scadenza (ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica l’aliquota fiscale marginale applicabile agli interessi attivi); (c) a un’importante aggregazione di imprese o a un’importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la vendita o il trasferimento di investimenti posseduti sino a scadenza per mantenere l’esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito dell’impresa (sebbene l’aggregazione di imprese di per sé sia un evento sotto il controllo dell’impresa, le vari azioni nel suo portafoglio di investimenti per mantenere la posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali piuttosto che previste con anticipo); (d) a una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che modifica significativamente ciò che costituisce un investimento consentito o il livello massimo di certi tipi di investimento, situazioni queste che spingono un’impresa a di smettere un investimento posseduto sino a scadenza; (e) a un significativo incremento da parte degli organi di vigilanza dei requisiti patrimoniali che inducono l’impresa a un ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino a scadenza; o (O a un aumento significativo nella ponderazione dei rischi degli investimenti posseduti sino a scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza. 87. Un’impresa non ha una dimostrata capacità a possedere sino a scadenza un investimento in un’attività finanziaria con una scadenza fissa se non soddisfa ciascuna delle seguenti condizioni: (a) non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere L’investimento sino a scadenza; o (b) è soggetta a una esistente restrizione legale o ad altro tipo di restrizione che potrebbe vanificare l’intenzione di possedere l’attività finanziaria sino a scadenza (tuttavia, l’opzione di acquisto (call) di un emittente non necessariamente frustra l’intenzione di un’impresa di possedere un’attività finanziaria sino a scadenza vedere paragrafo 81). 88. Circostanze diverse da quelle descritte nei paragrafi 79-87 possono indicare che un’impresa non ha l’effettiva intenzione o capacità di possedere un investimento sino a scadenza. 89. Un’impresa deve valutare la propria intenzione e capacità di possedere sino a scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino a scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono acquistate ma anche a ogni data del bilancio. 90. Se, a seguito di un cambiamento nell’intenzione o nella capacità, non èpiù appropriato iscrivere un investimento posseduto sino a scadenza al costo ammortizzato, questo deve essere rivalutato alfair value, e la differenza tra valore contabile e fair value deve essere contabilizzato in conformità alle disposizioni del paragrafo 103. 91. Analogamente, se diviene possibile valutare attendibilmente un’attività finanziaria, cosa prima non possibile, l’attività deve essere rivalutata al fair value, e la differenza tra il valore contabile e ilfair value deve essere contabilizzata in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 103. 92. Se, a seguito di un cambiamento nell’intenzione o nella capacità di detenere l’attività fino a scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione attendibile del fair value non è più disponibile o poiché i "due esercizi precedenti" di cui al paragrafo 83 sono ora trascorsi, diviene appropriato iscrivere un ‘attività finanziaria al costo piuttosto che al fair value, il fair value dell’attività finanziaria contabilizzato a quella data diviene il suo nuovo costo ammortizzato. Qualsiasi utile o perdita precedente su tale attività che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto in conformità alle disposizioni del paragrafo 103 deve essere contabilizzato come segue: (a) nel caso di un’attività finanziaria a scadenza fissa, un precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere ammortizzato lungo il corso della vita utile residua dell’investimento posseduto sino a scadenza. Qualsiasi differenza tra il nuovo costo ammortizzato e l’importo a scadenza deve essere ammortizzato lungo il corso della vita utile residua dell’attività finanziaria come rettifica del rendimento, in modo simile all’ammortamento di un premio o di uno sconto; e (b) nel caso di un’attività finanziaria che non ha scadenza fissa, un precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere lasciato nel patrimonio netto sino a che l’attività finanziaria è venduta o altrimenti dismessa, momento in cui deve essere fatta transitare per conto economico. Valutazione successiva di passività finanziarie 93. Dopo l’iniziale rilevazione, un’impresa deve valutare tutte le passività finanziarie, eccezion fatta per quelle passività possedute per essere negoziate e per i derivati che sono passività, al loro costo ammortizzato. Dopo l’iniziale rilevazione, un ‘impresa deve valutare le passività possedute per essere negoziate e i derivati che sono passività al fair value, eccezion fatta per quelle passività derivate che sono connesse a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto non quotato e che devono essere regolate con la consegna dello stesso strumento, le quali devono essere valutate al costo se il fair value dello strumento rappresentativo di patrimonio netto non quotato non può essere attendibilmente valutato. Le passività finanziarie che sono designate come poste coperte sono soggette a valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione di copertura contenute nei paragrafi 121-1 65 del presente Principio. 94. Un’impresa applica lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, alle passività finanziarie che, secondo lo IAS 21, sono elementi monetari e che sono denominate in una valuta estera. Secondo le disposizioni dello IAS 21, qualsiasi utile o perdita su cambi sulle passività finanziarie è imputato al conto economico. Costituisce eccezione un elemento monetario che è designato come strumento di copertura di un flusso finanziario (vedere paragrafi 121-165). Qualsiasi cambio di fair value rilevato di un tale elemento monetario diverso dagli utili e dalle perdite su cambi è contabilizzato secondo le disposizioni del paragrafo 103. Riguardo alle passività finanziarie che non sono per lo IAS 21 elementi monetari (quali, per esempio, le azioni privilegiate obbligatoriamente redimibili emesse dall’impresa), qualsiasi cambiamento di fair value rilevato, incluso qualsiasi componente di tale cambiamento che può essere connesso a variazioni dei tassi di cambio, è contabilizzato secondo le disposizioni del paragrafo 103. Secondo le disposizioni sulla contabilizzazione di copertura del presente Principio (paragrafo 121-165) se vi è una relazione di copertura tra un’attività monetaria non derivata e una passività finanziaria non derivata, i cambiamenti di fair value ditali strumenti finanziari saranno imputati al conto economico. Considerazioni sul criterio di valutazione alfair value 95. Il fair value di uno strumento finanziario è attendibilmente valutabile se la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di fair value non è ampia per tale strumento o se le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value. Spesso, un’impresa sarà in grado di effettuare una stima del fair value di uno strumento finanziario che è sufficientemente attendibile per poter essere utilizzata nel bilancio. Occasionalmente, la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di fair value è così ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da stimare per cui l’utilità di una singola stima del fair value è vanificata. 96. Situazioni in cui il fair value è attendibilmente valutabile includono uno strumento finanziario per il quale esiste una quotazione di prezzo pubblica in un mercato mobiliare attivo accessibile al pubblico per tale strumento, uno strumento di debito che è stato oggetto di rating da una agenzia di rating indipendente e i cui flussi finanziari possono essere ragionevolmente stimati, e uno strumento finanziario per il quale vi è un modello di valutazione appropriato e per il quale le informazioni di input in tale modello possono essere attendibilmente valutate poiché i dati provengono da mercati attivi. 97. Il fair value di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria può essere determinato facendo uso di uno dei molteplici metodi generalmente accettati. Le tecniche di valutazione devono incorporare le assunzioni che verrebbero formulate nelle stime dei fair value da coloro che partecipano al mercato, incluse le assunzioni formulate in merito a tassi di rimborso anticipato, tassi di perdite presunte su crediti e tassi di interesse e di attualizzazione. Il paragrafo 167 richiede l’indicazione dei metodi e delle assunzioni significative applicati nella stima dei fair value. 98. Sottostante alla definizione di fair value vi è la presunzione che l’impresa sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un’operazione a considerazioni sfavorevoli. Il fair value non è, perciò, l’importo che un’impresa riceverebbe o pagherebbe in una operazione forzosa, in una liquidazione non volontaria o in una vendita sottocosto. Tuttavia, un’impresa deve prendere in considerazione le sue attuali circostanze nel determinare i fair value delle sue attività e passività finanziarie. Per esempio, il fair value di un’attività finanziaria che un’impresa ha deciso di vendere per cassa nell’immediato futuro è determinato dall’importo che si aspetta di ricevere da tale vendita. L’importo di denaro che deve essere realizzato da una vendita immediata sarà condizionato da fattori quali la liquidità corrente e l’ampiezza delle transazioni sull’attività nel mercato. 99. L’esistenza di quotazioni pubbliche del prezzo in un mercato attivo è nella normalità dei casi la migliore indicazione del fair value. Il più appropriato prezzo quotato nel mercato di un’attività posseduta o di una passività che deve essere emessa è il prezzo corrente d’offerta (bid) mentre per un’attività che deve essere acquistata o per una passività posseduta è l’offerta corrente o il prezzo richiesto (offer). Quando i prezzi bid e offer non sono disponibili, il prezzo dell’operazione più recente può fornire un’indicazione del fair value corrente, ammesso che non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche tra la data dell’operazione e la data di bilancio. Quando un’impresa ha posizioni corrispondenti (marching) per attività e passività, può correttamente utilizzare i prezzi medi di mercato come punto di riferimento per stabilire i fair value. 100. Se il mercato di uno strumento finanziario non è un mercato attivo, le quotazioni pubbliche del prezzo potrebbero dover essere rettificate per giungere a una valutazione attendibile del fair value. Se le movimentazioni del mercato non sono frequenti, il mercato non è ben stabile (per esempio, alcuni mercati "over the counter") o sono scambiati solo volumi ridotti rispetto alle unità in circolazione dello strumento finanziario che deve essere valutato, i prezzi di mercato quotati possono non essere indicativi del fair value dello strumento. In alcune circostanze in cui il volume negoziato è relativamente modesto, la quotazione di un più ampio quantitativo può essere disponibile a cura del "market maker" su quello strumento. In altre circostanze, come pure quando un prezzo di mercato quotato non è disponibile, si possono utilizzare tecniche di stima per determinare i lfair value con sufficiente attendibilità per soddisfare le richieste del presente Principio. Le tecniche consolidate nei mercati finanziari includono il riferimento ai valori correnti di mercato di altri strumenti che sono sostanzialmente identici, analisi di flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Nell’applicazione di un’analisi dei flussi finanziari attualizzati, un’impresa utilizza un tasso (tassi) di attualizzazione uguale al prevalente tasso di rendimento degli strumenti finanziari che presentano sostanzialmente le medesime condizioni e caratteristiche, inclusi l’affidabilità di credito del debitore, il residuo arco temporale per il quale è fissato il tasso di interesse contrattuale, il residuo termine di rimborso del capitale e la moneta di conto in cui i pagamenti devono essere effettuati. 101. Se non esiste prezzo di mercato per uno strumento finanziario nel suo complesso ma esistono mercati per le parti che lo compongono, ilfair vaIuc è ricavato sulla base dei pertinenti prezzi di mercato. Se non esiste mercato per un determinato strumento finanziario ma esiste un mercato per un simile strumento finanziario, il fair value è ricavato sulla base del prezzo di mercato dello strumento finanziario simile. 102. Vi sono molte situazioni oltre a quelle elencate nei paragrafi 95-101 in cui è verosimile che la variabilità nella gamma delle stime dei fair value ragionevoli non sia significativa. Normalmente è possibile far stimare il fair value di un’attività finanziaria che un’impresa ha acquistato da terzi. Non è verosimile che un’impresa acquisti uno strumento finanziario per il quale non crede di poter ottenere un’attendibile valutazione del fair value dopo l’acquisto. Il Quadro sistematico dello IASC statuisce che: "In molti casi il prezzo od il valore deve essere stimato; l’uso di ragionevoli stime è parte essenziale della preparazione dei bilanci e non ne pregiudica l’attendibilità". Utili e perdite derivanti da valutazioni successive del fair value 103. Un utile o una perdita rilevato derivante da un cambiamento di fair value di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura (vedere paragrafi 121-1 65) deve essere iscritto in bilancio come segue: (a) un utile o una perdita su un ‘attività o passività finanziaria posseduta per essere negoziata deve essere incluso nel conto economico dell’esercizio in cui si è verificato (a questo proposito, un derivato deve sempre essere considerato posseduto per essere negoziato, a meno che sia designato come strumento di copertura — vedere paragrafo 122); (b) un utile o una perdita su un’attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere: (i) incluso nel conto economico dell’esercizio in cui si verifica; o (ii) rilevato direttamente nel patrimonio netto, tramite il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto (vedere IAS 1, Presentazione del bilancio, paragrafi 86-88), sino a che l’attività finanziaria è venduta, riscossa o altrimenti dismessa, o fintanto che l’attività ha perso durevolmente di valore (vedere paragrafi 117-119), momento in cui l’utile o la perdita precedentemente rilevato nel patrimonio netto deve essere incluso nel conto economico dell’esercizio. 104. Un’impresa deve scegliere se utilizzare il criterio contabile del paragrafo 103(b) (i) o quello del paragrafo 103(b)(ii) e deve applicare tale criterio a tutte le attività finanziarie disponibili per la vendita (a eccezione delle coperture — vedere paragrafo 121). 105. Lo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, dispone che debba essere effettuato un cambiamento volontario di principio contabile solo se tale cambiamento comporterà una più corretta esposizione degli eventi e delle operazioni nel bilancio dell’impresa. Il Board ritiene che sia altamente improbabile che si verifichi il caso di un cambiamento dal paragrafo 103(b)(i) al paragrafo 103(b)(ii). 106. Se un’impresa rileva gli acquisti di attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data di regolamento (vedere paragrafo 30), qualsiasi cambiamento di fair value dell’attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data della negoziazione e la data di regolamento non è rilevato per le attività iscritte al costo o al costo ammortizzato (a eccezione delle perdite durevoli di valore). Per le attività rivalutate al fair value, tuttavia, il cambiamento di fair value deve essere imputato al conto economico o al patrimonio netto, a seconda di come risulti più appropriato secondo il paragrafo 103. 107. Poiché per determinare se un’attività finanziaria è posseduta per essere negoziata si fa riferimento alla finalità per cui inizialmente l’attività è stata acquistata, un’impresa non deve riclassificare le proprie attività finanziarie che sono rivalutate alfair value fuori dalla categoria degli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati per il periodo in cui esse sono possedute. Un’impresa deve riclassificare un’attività finanziaria tra gli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati solo se vi è indicazione di una recente effettiva manifestazione di una realizzazione di profitto a breve termine che giustifichi tale riclassificazione (vedere paragrafo 21). Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie non rivalutate alfair value 108. Con riferimento alle attività e alle passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (vedere paragrafi 73 e 93), un utile o una perdita è imputato al conto economico quando l’attività o la passività è eliminata dal bilancio quando ha subito una perdita durevole di valore, come anche tramite processo di ammortamento. Tuttavia, se esiste una relazione di copertura tra queste attività o passività finanziarie (le poste che sono coperte) e uno strumento di copertura come descritto nei paragrafi 121-152, la contabilizzazione dell’utile o della perdita deve seguire le disposizioni dei paragrafi 153 -1 64. Perdite durevoli di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie 109. Un ‘attività finanziaria ha subito una perdita durevole di valore se il suo valore contabile è maggiore del suo stimato valore recupera bile. Un’impresa deve determinare a ogni data del bilancio se vi è qualche obiettiva indicazione che un’attività finanziaria o gruppo di attività possa avere subito una riduzione durevole di valore. Se esiste qualche evidenza di ciò, l’impresa deve valutare il valore recuperabile di quell’attività o di quel gruppo di attività e rilevare qualsiasi perdita dure vo-le di valore in conformità al paragrafo 111 (per le attività iscritte al costo ammortizzato) o al paragrafo 117 (per le attività finanziarie rivalutate alfair value). 110. L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una perdita durevole di valore o è irrecuperabile include informazioni che giungono all’attenzione del possessore dell’attività in merito a: (a) significative difficoltà finanziarie dell’emittente; (b) un’effettiva violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; (c) l’estensione dal prestatore al debitore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiano, di una concessione che il prestatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; (d) un’alta probabilità di fallimento o di altra procedura di ridefinizione dei termini di pagamento da parte dell’emittente; (e) la rilevazione di una perdita durevole di valore su quell’attività verificatasi in un precedente esercizio; (f) la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o (g) un andamento storico di incassi di crediti verso clienti indicativo del fatto che non sarà recuperato l’intero importo nominale di un portafoglio ditali crediti. La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che i titoli di un’impresa non sono più pubblicamente trattati non è evidenza di una perdita durevole di valore. Un declassamento nel merito creditizio di un’impresa non costituisce, di per sé, una evidenza di una perdita durevole di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una perdita durevole di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili. Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato 111. Se è probabile che un’impresa non sarà in grado di recuperare tutti gli ammontari dovuti (capitale e interesse) secondo gli accordi contrattuali di finanziamento, credito o investimenti posseduti sino a scadenza iscritti al costo ammortizzato, significa che si è verificata una perdita durevole di valore o una perdita da inesigibilità. L’importo della perdita è rappresentato dalla differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario (valore recuperabile). I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine generalmente non sono attualizzati (vedere paragrafo 74). Il valore contabile dell’attività deve essere ridotto al suo stimato valore recuperabile direttamente o attraverso l’utilizzo di un fondo. L’ammontare della perdita deve essere imputato al conto economico dell’esercizio. 112. La perdita durevole di valore e quella da mancato incasso sono possono essere singolarmente valutate e rilevate per le attività finanziarie che risultano singolarmente significative. La perdita durevole di valore e quella da mancato incasso possono essere valutate e rilevate sulla base di un portafoglio di attività finanziarie simili che non sono singolarmente individuate come ridotte durevolmente di valore. 113. Una perdita durevole di valore di un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è valutata utilizzando il tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario poiché l’attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair value per quelle attività che il presente Principio altrimenti valuterebbe al costo ammortizzato. Se un finanziamento, credito o investimento posseduto sino a scadenza ha un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare il valore recuperabile secondo il paragrafo 111 è il tasso (tassi) di interesse corrente effettivo determinato secondo contratto. Quale calcolo sostitutivo del fair value, un creditore può valutare la perdita durevole di valore basandosi sul fair value di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato rilevabile. Se un’attività è data in garanzia ed è probabile che sia pignorata, allora il possessore valuta la perdita durevole di valore basandosi sul fair value della garanzia. 114. Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita durevole di valore o una perdita su crediti diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata a un evento che si è verificato dopo la svalutazione (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), deve essere ripristinato il valore originario dell’attività finanziaria direttamente o attraverso rettifica del fondo. Il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell’attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell’attività finanziaria che supera il costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita durevole di valore non fosse stata rilevata. L’importo dello storno deve essere incluso nel conto economico dell’esercizio. 115. Il valore contabile di qualunque attività finanziaria che non è iscritta al fair value poiché il fair value non può essere attendibilmente valutato (paragrafo 69 (c)) deve essere riesaminato per avere un’indicazione di perdita durevole di valore a ogni data del bilancio basandosi su un’analisi dei flussi finanziari netti attesi in entrata. Se vi è una qualche indicazione che si è verificata una perdita durevole di valore, l’importo della perdita durevole di valore ditale attività è rappresentato dalla differenza tra il valore contabile e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi e attualizzati al tasso di interesse corrente di mercato di un’attività finanziaria simile (valore recuperabile). Interessi attivi successivi alla rilevazione di una perdita durevole di valore 116. Una volta che il valore di un’attività finanziaria è stato ridotto sino al suo valore recuperabile stimato, gli interessi attivi sono successivamente rilevati basandosi sul tasso di interesse usato per attualizzare i flussi finanziari futuri nel determinare il suo valore recuperabile. In aggiunta, dopo l’iniziale rilevazione di una perdita durevole di valore, l’impresa riesaminerà se questa attività ha subito ulteriori perdite durevoli di valore a ogni successiva data di bilancio (vedere paragrafo 110(e)). Lo IAS 18 al paragrafo 30 fornisce una guida per rilevare gli interessi attivi sulle attività finanziarie che non hanno subito perdite durevoli di valore. Attività finanziarie rivalutate alfair value 117. Se una perdita su di una attività finanziaria iscritta al fair value (il valore recuperabile è inferiore al suo originario costo d’acquisto) è stata rilevata direttamente a patrimonio netto in conformità alle disposizioni del paragrafo 103(b) (ii) e vi è l’obiettiva evidenza (vedere paragrafo 110) che l’attività abbia subito una perdita durevole di valore, la perdita netta complessiva che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere fatta transitare dal patrimonio netto al conto economico dell’esercizio anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata dal bilancio. 118. L’importo della perdita che deve essere fatta transitare dal patrimonio netto al conto economico è rappresentato dalla differenza tra il suo costo d’acquisto (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value corrente (per gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto) o il valore recuperabile (per gli strumenti di debito), meno qualsiasi perdita durevole di valore sull’attività precedentemente rilevata a conto economico. Il valore recuperabile di uno strumento di debito rivalutato al fair value è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi attualizzati al tasso di interesse corrente di mercato per una simile attività finanziaria. 119. Se, in un esercizio successivo, il fair value o il valore recupera bile dell’attività finanziaria iscritta al fair value aumenta e l’aumento può essere oggettivamente correlato a un evento che si verifica dopo che la perdita era stata rilevata a conto economico, la perdita deve essere stornata, con l’importo dello storno incluso nel conto economico dell’esercizio. Contabilizzazione al fair value in determinate imprese di servizi finanziari 120. In alcune nazioni, basandosi sulla normativa locale o sulla prassi accettata dalle imprese, le imprese in alcuni settori di servizi finanziari valutano sostanzialmente tutte le attività finanziarie al fair value. Esempi ditali settori includono, in alcuni Stati, fondi comuni, fondi di investimento, intermediari e operatori di borsa e società di assicurazione. Secondo il presente Principio, tale impresa potrà continuare a valutare le proprie attività finanziarie al fair value se queste sono classificate secondo le disposizioni del presente Principio o come disponibili per la vendita o come possedute per essere negoziate. Copertura 121. Se vi è una relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento connesso che è coperto come descritto nei paragrafi 122-152, la contabilizzazione dell’utile o della perdita deve avvenire in base alle disposizioni contenute nei paragrafi 153-1 64. Strumenti di copertura 122. Il presente Principio, a eccezione dell’ipotesi di opzioni vendute (vedere paragrafo 124) non limita le circostanze in cui un derivato può essere designato come uno strumento di copertura, ai fini della contabilizzazione di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di copertura del paragrafo 142 (vedere paragrafo 124). Tuttavia, solo un’attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come uno strumento di copertura, ai fini della contabilizzazione di copertura, solo per una copertura di un rischio di valuta estera. La ragione ditale limitazione è rappresentata dai diversi criteri per valutare derivati e non derivati. Secondo le disposizioni del presente Principio, i derivati sono sempre considerati come posseduti per essere negoziati o come copertura e, perciò (a meno che essi siano collegati e debbano essere regolati alla consegna di uno strumento rappresentativo di patrimonio netto non quotato il cui fair value non è attendibilmente valutabile), sono rivalutati al fair value, con i cambiamenti di fair value inclusi nel conto economico, o nel patrimonio netto se lo strumento è una copertura di un flusso finanziario. I non derivati, invece, sono alcune volte valutati al fair value con i cambiamenti di fair value imputati al conto economico, alcune volte valutati al fair value con i cambiamenti di fair value iscritti nel patrimonio netto oppure al costo ammortizzato. Permettere ai non derivati di essere designati come strumenti di copertura al di fuori di specifici e ben definiti casi (indicati dal presente Principio) avrebbe potuto creare incongruenze valutative. 123. I titoli propri rappresentativi di patrimonio netto di un’impresa non sono attività o passività finanziarie dell’impresa e, perciò, non sono strumenti di copertura. 124. La copertura implica una compensazione proporzionale del provento tra i cambiamenti di fair value, o tra i flussi finanziari attribuibili, dello strumento di copertura e lo strumento coperto. La perdita potenziale su una opzione che un’impresa emette può essere significativamente maggiore del valore dell’utile potenziale di un connesso elemento coperto. Ciò significa che un’opzione emessa non è efficace nel ridurre l’esposizione all’utile o alla perdita. Perciò, un’opzione emessa non è uno strumento di copertura a meno che sia indicata come compensazione di una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario, per esempio una opzione usata per coprire un debito con clausola di rimborso anticipato. Al contrario, una opzione acquisita presenta utili potenziali uguali o maggiori delle perdite e, perciò, ha il potenziale per ridurre l’esposizione dell’utile o della perdita ai cambi di fair value o di flussi finanziari. Pertanto, può essere qualificata come uno strumento di copertura. 125. Gli investimenti posseduti sino a scadenza iscritti al costo ammortizzato possono essere strumenti di copertura efficaci dei rischi derivanti dalle variazioni dei cambi di valute estere. 126. Un’attività finanziaria o una passività finanziaria il cui fair value non può essere attendibilmente valutato non può essere considerata uno strumento di copertura a eccezione del caso in cui uno strumento non derivato sia (a) denominato in valuta estera, (b) designato come strumento di copertura del rischio di cambio e (c) è attendibilmente valutabile la componente in valuta estera. Elementi coperti 127. Un elemento coperto può essere un’attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non rilevato o un’operazione futura ("operazione prevista") per cui non vi è un impegno ma che è assai probabile che si verifichi. L’elemento coperto può essere (a) una singola attività o passività, un impegno irrevocabile o un’operazione prevista o (b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, od operazioni previste con caratteristiche di rischio simili. A differenza dei finanziamenti e dei crediti originati, un investimento posseduto sino a scadenza non può essere un elemento coperto in relazione al rischio di variazione dei tassi di interesse poiché l’individuazione di un investimento come posseduto sino a scadenza implica la non contabilizzazione dei cambiamenti associati alle variazioni dei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento posseduto sino a scadenza può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi derivanti da variazioni dei tassi di cambio delle valute estere e del rischio di credito. 128. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati solo a una porzione dei suoi flussi finanziari o del fair value, se ne può essere valutata l’efficacia. 129. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto se riferito a rischi di cambio o tutti i rischi nel loro insieme, a causa della difficoltà di isolare e valutare la porzione appropriata dei cambiamenti di flussi finanziari o di fair value attribuibili a rischi specifici diversi dal rischio di cambio. 130. Un’attività o una passività non finanziaria viene considerata come elemento coperto nella sua interezza in quanto i cambiamenti nel prezzo di un ingrediente o componente di un’attività o passività non finanziaria non comportano un effetto prevedibile e separatamente valutabile sul prezzo della posta che sia comparabile all’effetto, per esempio, di un cambiamento nei tassi di interesse di mercato o nei prezzi di un titolo a reddito fisso, un’attività o passività non finanziaria è un elemento coperto nella sua interezza. 131. Un singolo strumento di copertura può essere designato come copertura di più di una tipologia di rischio a condizione che: (a) i rischi coperti possano essere chiaramente identificati, (b) l’efficacia della copertura possa essere dimostrata e (c) sia possibile garantire che vi è una specifica designazione dello strumento di copertura e delle differenti posizioni di rischio. 132. Se attività e passività simili sono aggregate e coperte come gruppo, le singole attività e le singole passività che compongono il gruppo condivideranno l’esposizione al rischio a fronte del quale esse sono considerate coperte. Inoltre, si suppone che il cambiamento di fair value attribuibile al rischio coperto di ciascun singolo elemento del gruppo risulterà approssimativamente proporzionale al cambiamento complessivo di fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo. 133. Poiché l’efficacia della copertura deve essere valutata tramite la comparazione tra il cambio di valore o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura simili) e quelli di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti simili), comparare uno strumento di copertura alla posizione netta complessiva invece che a uno specifico elemento coperto (per esempio, il risultato netto di tutte le attività o passività a tasso fisso con scadenze simili), non rientra nella contabilizzazione di copertura. Tuttavia, si può ottenere approssimativamente il medesimo effetto sul conto economico designando parte degli elementi come posizione coperta. Per esempio, se una banca ha 100 di attività e 90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e desidera coprire l’esposizione netta di 10, può indicare i 10 delle attività come elemento coperto. Tale indicazione può essere usata se le attività e le passività sono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura del fair value, o se sono entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura di flusso finanziario. In maniera simile, se un’impresa si è impegnata ad acquistare 100 in valuta estera e a vendere 90 in valuta estera, può coprire l’importo netto di 10 acquisendo un derivato e indicando-lo come uno strumento di copertura associato con 10 dell’impegno di acquisto di 100. 134. Ai fini della contabilizzazione di copertura, solo i derivati che coinvolgono una parte esterna all’impresa possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole società di un gruppo o singole divisioni aziendali di una società possano stipulare operazioni di copertura con altre società del gruppo o altre divisioni aziendali della società, tutti gli utili e le perdite derivanti da tali operazioni sono eliminati in sede di consolidamento. Perciò, tali operazioni di copertura interne al gruppo o alla società non hanno le caratteristiche per il trattamento di contabilizzazione di copertura in sede di consolidamento. 135. Un impegno irrevocabile ad acquistare un’impresa in una aggregazione di imprese non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio poiché gli altri rischi coperti non possono essere specificatamente identificati e valutati. È una copertura di un rischio generale di impresa. Contabilizzazione di copertura 136. La contabilizzazione di copertura rileva simmetricamente gli effetti della compensazione sull’utile o sulla perdita netta derivante dai cambiamenti di fair value dello strumento di copertura e del relativo strumento coperto. 137. Le relazioni di copertura sono di tre tipi: (a) copertura del fair value: una copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value di una attività o di una passività rilevata o una porzione identificata di tale attività o passività che è attribuibile a un particolare rischio e che inciderà sull’utile netto di bilancio; (b) copertura del flusso finanziario: una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che è attribuibile a un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri variabili su un debito) o a una operazione prevista (quale un acquisto o una vendita programmata in anticipo) e che sarà imputata al conto economico. Una copertura di un impegno a fermo non rilevato a comperare o a vendere un ‘attività a un prezzo fisso nella moneta di conto dell’impresa è contabilizzata come una copertura di flusso finanziario anche se è esposta al rischio di fair value; e (c) copertura di un investimento netto in una entità estera come definito nello IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. 138. Un esempio di una copertura di fair value è una copertura dell’esposizione ai cambiamenti di fair value di un debito a tasso fisso come risultato dei cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere stata effettuata sia dall’emittente sia dal possessore. 139. Esempi di coperture di flussi finanziari sono: (a) una copertura del futuro rischio di cambio in un impegno contrattuale non rilevato da una compagnia aerea ad acquistare un aereo a un importo fisso espresso in valuta estera; (b) una copertura del cambiamento del prezzo del carburante relativo a un impegno contrattuale non rilevato sottoscritto da una impresa erogatrice di elettricità ad acquistare carburante a un prezzo fisso, con pagamento in valuta nazionale; e (c) l’utilizzo di uno swap nel cambiare, di fatto, un debito a tasso variabile con un debito a tasso fisso (ossia una copertura di una operazione futura; i flussi finanziari futuri che sono coperti sono rappresentati dai pagamenti futuri di interesse). 140. Una copertura di un impegno irrevocabile nella moneta di conto propria di un’impresa non è una copertura di una esposizione a un flusso finanziario ma piuttosto di una esposizione a un cambiamento di fair value. Ciononostante, una tale copertura è contabilizzata, secondo le disposizioni del presente Principio, come una copertura di un flusso finanziario, piuttosto che come una copertura difair value, per evitare di rilevare come una attività o come una passività un impegno che altrimenti non sarebbe rilevato come una attività o come una passività secondo la corrente prassi contabile. 141. Come definito nello IAS 21, un’entità estera è una attività estera le cui operazioni non costituiscono parte integrante delle operazioni dell’impresa che redige il bilancio. Secondo lo IAS 21, tutte le differenze su cambi che si originano dalla conversione del bilancio di un’entità estera nella valuta di conto della controllante sono iscritte nel patrimonio netto sino alla dismissione dell’investimento netto. 142. Nel presente Principio una relazione di copertura si qualifica come contabilizzazione di copertura speciale come disposto nei paragrafi 1 53-1 64 se, e solo se, vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) all’inizio della copertura vi è una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi aziendali di gestione del rischio e della strategia per effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione connessa coperta, la natura del rischio coperto e come l’impresa valuterà l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare l’esposizione ai cambiamenti di fair value dell’elemento coperto o dei flussi finanziari della transazione coperta attribuibile al rischio coperto; (b) si suppone che la copertura sia altamente efficace (vedere paragrafo 146) nell’ottenere la compensazione dei cambiamenti nel fair value o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, coerente con la strategia aziendale di gestione del rischio originariamente adottata per quella particolare relazione di copertura; (c) per le coperture di flussi finanziari, un’operazione prevista che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un’esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul risultato economico dell’esercizio; (d) l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, ilfair value o i flussi finanziari dell’elemento coperto e il fair value dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati (vedere paragrafo 95 per una guida sul fair value); e (e) la copertura è stata valutata sulla base di un criterio ricorrente ed è considerata essere altamente efficace per tutto l’esercizio. 143. Nel caso di rischio di tasso di interesse, l’efficacia della copertura può essere valutata preparando un prospetto per scadenze che indichi, per ciascuna scadenza, una riduzione di tutta o parte dell’esposizione al tasso risultante dall’aggregazione degli elementi, la cui posizione netta è coperta, ammesso che tale esposizione netta possa essere associata a una attività o a una passività che dà luogo all’esposizione netta stessa e che possa essere valutata la correlazione netta con tale attività o passività. 144. Solitamente esiste un’unica valutazione al fair value per uno strumento di copertura nel suo insieme e i fattori che causano cambiamenti di fair value sono interdipendenti. Perciò, una relazione di copertura è designata da un’impresa quale strumento di copertura nel suo insieme. Le sole eccezioni permesse sono (a) la divisione tra valore intrinseco e valore nel tempo di un’opzione e la designazione del solo cambio del valore intrinseco di una opzione come strumento di copertura, mentre la residua componente dell’opzione (il suo valore legato al tempo) è esclusa e (b) la divisione tra l’elemento dell’interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward. Tali eccezioni riconoscono che il valore intrinseco dell’opzione e il premio sul forward generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica che valuta sia il valore intrinseco sia quello nel tempo di un’opzione può essere classificata come strumento di copertura. 145. Una proporzione dell’intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nominale, può essere designata in una relazione di copertura. Tuttavia, una relazione di copertura non può essere designata solo per una porzione del periodo temporale per cui uno strumento di copertura è operativo. Stima dell’efficacia della copertura 146. Una copertura è normalmente considerata altamente efficace se, all’inizio e per tutto il corso della vita della copertura, l’impresa può attendersi che i cambiamenti di fair value o di flussi finanziari dello strumento coperto siano quasi completamente compensati dai cambiamenti di fair value o dei flussi finanziari dello strumento di copertura e i risultati effettivi rientrano in una fascia che va dall’80 per cento al 125 per cento. Per esempio, se la perdita sullo strumento di copertura è 120 e l’utile sullo strumento liquido è 100, la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia 83 per cento. L’impresa concluderà, quindi, che la copertura è altamente efficace. 147. Il criterio che un’impresa adotta per valutare l’efficacia della copertura dipenderà dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale. In alcune circostanze, un’impresa adotterà metodi differenti per differenti tipologie di coperture. Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell’intera attività o passività coperta o dell’operazione prevista coperta sono i medesimi, i cambiamenti di fair value e dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto si compensano completamente, sia quando la copertura è stipulata e successivamente sino alla fine. Per esempio, è verosimile che un interest rate swap sia uno strumento efficace se sia lo strumento di copertura sia quello coperto presentano eguali valori nominali e di capitale, condizioni, date di revisione del prezzo, date di incasso e di pagamento di interessi e di capitale, e criteri per determinare i tassi di interesse. 148. Dall’altro lato, alcune volte lo strumento finanziario compenserà solo parzialmente il rischio coperto. Per esempio, una copertura non sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l’elemento coperto fossero denominati in valute differenti e questi non si muovessero in maniera abbinata. Inoltre, una copertura del rischio del tasso di interesse che si ha usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambio del fair value del derivato fosse dovuto al rischio di credito della controparte. 149. Per qualificarsi per la speciale contabilizzazione di copertura, la copertura deve far riferimento a un rischio specifico identificato e designato e non solamente a rischi generici connessi all’attività imprenditoriale e deve, in ultima analisi, incidere sul risultato economico dell’impresa. Una copertura del rischio di obsolescenza di un’attività fisica o del rischio di esproprio governativo di un immobile non sarebbe accettabile per la contabilizzazione di copertura; infatti, l’efficacia non può essere valutata poiché tali rischi non sono valutabili attendibilmente. 150. Una partecipazione iscritta in bilancio con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value poiché il metodo del patrimonio netto rileva a conto economico la quota dell’investitore dell’utile o della perdita maturata dalla partecipata, e non cambiamenti di fair value di questa. Se questo fosse un elemento coperto, sarebbe rettificato sia per i cambiamenti di fair value sia per gli importi degli utili e delle perdite maturati — il che significa una duplicazione poiché i cambiamenti di fair value includono gli importi maturati dell’utile e della perdita. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value poiché il consolidamento imputa al conto economico la quota maturata dalla capogruppo dell’utile o della perdita della controllata piuttosto che i cambiamenti di fair value. Una copertura di una partecipazione netta in una controllata estera è differente. Non vi è nessun doppio conteggio poiché si ha una copertura dell’esposizione alla valuta estera, non una copertura di fair value del cambiamento di valore della partecipazione. 151. Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell’efficacia della copertura. La documentazione di un’impresa della sua strategia di copertura includerà le sue procedure per la valutazione dell’efficacia. Queste specificheranno se la valutazione includerà tutti gli utili e le perdite su di uno strumento di copertura o se il valore dello strumento nel tempo sarà escluso. L’efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui un impresa prepara il suo bilancio annuale o intermedio. Se le condizioni più importanti dello strumento di copertura e l’intera attività o passività coperta (al contrario di flussi finanziari selezionati) o l’operazione prevista coperta sono gli stessi, un’impresa può concludere che si suppone che i cambiamenti di fair value o di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto si compenseranno completamente all’inizio e successivamente con continuità. Per esempio, un’azienda può assumere che una copertura di un acquisto previsto di una merce con un contratto forward sarà altamente efficace e che non vi sarà alcuna inefficacia da rilevare nel conto economico se: (a) il contratto forward riguarda l’acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e localizzazione dell’acquisto coperto previsto; (b) il fair value del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero; e (c) il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell’efficacia e incluso direttamente nel conto economico oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull’operazione prevista è basato sul prezzo a termine (forward) della merce. 152. Nella valutazione dell’efficacia di una copertura, un’impresa generalmente avrà la necessità di considerare il valore del denaro nel tempo. Il tasso fisso su di un elemento coperto non deve corrispondere esattamente al tasso fisso su di uno swap designato come copertura di fair value. Né il tasso variabile su di un’attività o su di una passività fruttifera di interessi deve essere lo stesso del tasso variabile di uno swap designato come copertura di un flusso finanziario. Il fair value di uno swap deriva dai suoi regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati senza incidere sul regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo. Coperture di fair value 153. Se una copertura di fair value soddisfa le condizioni del paragrafo 142 nel corso dell’esercizio, deve essere contabilizzata come segue: (a) l’utile o la perdita derivante dalla rivalutazione dello strumento di copertura al fair value deve essere rilevato immediatamente in conto economico; e (b) l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell’elemento coperto e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico. Tale disposizione si applica anche se l’elemento coperto è altrimenti valutato al fair value con i cambiamenti di fair value rilevati direttamente a patrimonio netto secondo le disposizioni del paragrafo 103. Questa disposizione si applica anche se l’elemento coperto è altrimenti valutato al costo. 154. Il seguente esempio illustra come si applica il paragrafo 153 a una copertura di esposizione ai cambiamenti di fair value di un investimento in uno strumento di debito a tasso fisso in conseguenza di cambiamenti nei tassi di interesse. Questo esempio è presentato in base all’ottica del possessore. Nell’anno 1 un investitore acquista per 100 un titolo di debito classificato come disponibile per la vendita. Alla fine dell’anno 1, il fair value corrente è 110. Perciò, l’incremento di 10 è iscritto a patrimonio netto (ipotizzando che l’investitore abbia scelto questo criterio), e il valore contabile è aumentato a 110 nello stato patrimoniale. Per proteggere il valore di 10, il possessore stipula una copertura acquisendo un derivato. Alla fine dell’anno 2, il derivato ha realizzato un utile di 5 e il titolo di debito ha una corrispondente riduzione di fair value. Registro contabile dell’investitore —Anno i Debito Credito Investimento nel titolo di debito 100 Contanti 100 Per riflettere l’acquisto del titolo. Investimento nel titolo di debito 10 Aumento di fair value (incluso nel patrimonio netto) 10 Per riflettere l’aumento di fair value del titolo. Registro contabile dell’investitore — Anno 2 Debito Credito Attività derivata 5 Utile (incluso nel conto economico) 5 Per riflettere l’aumento di fair value del derivato. Perdita (inclusa nel conto economico) 5 Investimento nel titolo di debito 5 Per riflettere la diminuzione di fair value del titolo di debito. Il valore contabile del titolo di debito è 105 alla fine dell’anno 2, e il valore contabile del derivato è 5. L’utile di 10 è iscritto nel patrimonio netto sino a che il titolo di debito è venduto ed è soggetto all’ammortamento in conformità al paragrafo 157. 155. Se solo alcuni rischi attribuibili a un elemento coperto sono stati coperti, i cambiamenti rilevati di fair value dell’elemento coperto non connessi alla copertura sono iscritti secondo le disposizioni di uno dei due metodi del paragrafo 103. 156. Un’impresa deve cessare in maniera prospettica la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 153 se si verifica almeno una delle seguenti circostanze: (a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o l’avvicendamento di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è considerato una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o avvicendamento è parte della documentata strategia di copertura dell’impresa); o (b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 142. 157. Una rettifica del valore contabile di uno strumento finanziario coperto fruttifero di interessi deve essere ammortizzata a conto economico. L’ammortamento deve iniziare non più tardi di quando l’elemento coperto cessa di essere rettificato per i cambiamenti del suo fair value attribuibili al rischio coperto. La rettifica deve essere completamente ammortizzata entro la scadenza. Coperture di flussi finanziari 158. Se la copertura di un flusso finanziario soddisfa le condizioni del paragrafo 142 nel corso dell’esercizio, deve essere contabilizzata come segue: (a) la porzione dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (vedere paragrafo 142) deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto mediante il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto (vedere IAS 1, paragrafi 86-88); e (b) la porzione non efficace deve essere iscritta: (i) immediatamente nel conto economico se lo strumento di copertura è un derivato; o (ii) in conformità al paragrafo 103 nelle limitate circostanze in cui lo strumento di copertura non è un derivato. 159. Più specificatamente, la copertura di un flusso di cassa è contabilizzata come segue: (a) la componente separata di patrimonio netto associata all’elemento coperto è rettificata dell’importo minore tra i seguenti (in termini assoluti): (i) l’utile o la perdita complessivo sullo strumento di copertura necessairio per compensare il cambiamento complessivo nei flussi finanziari futuri attesi sull’elemento coperto dall’inizio della copertura esclusa la componente inefficace discussa nel paragrafo 158; e (ii) il fair value del cambiamento complessivo dei flussi finanziari futuri attesi dell’elemento coperto dall’inizio della copertura; (b) qualunque altro utile o perdita residuo dello strumento di copertura (che non sia copertura efficace) è incluso nel conto economico o direttamente nel patrimonio netto come più appropriato secondo i paragrafi 103e158;e (c) se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dalla direzione aziendale per una particolare relazione di copertura esclude una specifica componente dell’utile o della perdita o i connessi flussi finanziari degli strumenti di copertura dalla valutazione dell‘efficacia della copertura (vedere paragrafo 142), la componente esclusa dell’utile o della perdita è rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 103. 160. Se l’impegno irrevocabile o l’operazione prevista coperta si concretizza nella rilevazione di un’attività o una passività, allora nel momento in cui l’attività o la passività è rilevata, gli utili o le perdite associati che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto in conformità alle disposizioni del paragrafo 158 devono essere eliminati dal patrimonio netto e devono essere compresi nella valutazione iniziale del costo di acquisizione o del valore di carico dell’attività o della passività. 161. L’utile o la perdita derivante dallo strumento di copertura che è stato incluso nella valutazione iniziale del costo di acquisizione o del valore di carico dell’attività o della passività è successivamente incluso nel conto economico quando l’attività o la passività incide sullo stesso (come, per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati ammortamento, interessi attivi e passivi o il costo del venduto). Le disposizioni contenute in altri Principi contabili internazionali in merito alla riduzione durevole di valore delle attività (vedere IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività) e i valori netti di realizzo delle rimanenze (vedere IAS 2, Rimanenze) si applicano alle attività derivanti dalle coperture di operazioni previste. 162. Per tutte le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate al paragrafo 160, gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto devono essere inclusi nel conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui l’impegno irrevocabile o l’operazione prevista coperti incidono sul conto economico (per esempio, quando una vendita prevista si verifica effettivamente). 163. Un’impresa deve cessare in maniera prospettica la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 158-1 62 se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: (a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato, o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o l’avvicendamento di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario non è considerato una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o avvicendamento è parte della documentata strategia di copertura dell’impresa). In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di copertura che inizialmente era stato iscritto direttamente a patrimonio netto quando la copertura era efficace (vedere paragrafo 158) deve restare evidenziato separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione prevista si verifica. Quando si verifica l’operazione, si applicano i paragrafi 160 e 162; (b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura del paragrafo 142. In questo caso, l’utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che inizialmente era stato iscritto direttamente nel patrimonio netto quando la copertura era efficace (vedere paragrafo 158 (a)) deve restare evidenziato separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’impegno o la transazione previsto si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 160 e 162; o (c) si suppone che l’impegno o la transazione previsto non si debba più verificare, nel qual caso qualsiasi utile o perdita netto complessivo connesso che è stato iscritto direttamente nel patrimonio netto deve essere fatto transitare nel conto economico dell’esercizio. Coperture di un investimento netto in un’entità estera 164. Le coperture di un investimento netto in un’entità estera (vedere IAS 21, Effetti delle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere) devono essere contabilizzate in maniera simile alle coperture di flussi finanziari: (a) la porzione dell’utile o della perdita dello strumento di copertura che è determinato costituire una copertura efficace (vedere paragrafo 142) deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto tramite il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto (vedere IAS 1, paragrafi 86-88); e (b) la porzione inefficace deve essere iscritta: (i) immediatamente nel conto economico se lo strumento di copertura è un derivato; o (ii) in conformità al paragrafo 19 dello IAS 21 nelle limitate circostanze in cui lo strumento di copertura non è un derivato. ’utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla porzione efficace della copertura deve essere classificato nello stesso modo dell’utile o perdita derivante dalla conversione in valuta estera. Se una copertura non possiede i requisiti per la speciale contabilizzazione di copertura 165. Se una copertura non possiede i requisiti per la speciale contabilizzazione di copertura poiché non riesce a soddisfare le condizioni del paragrafo 142, gli utili e le perdite derivanti dai cambiamenti di fair value di un elemento coperto che è valutato al fair value verificatisi d6po l’iniziale valutazione sono iscritti in uno dei due modi previsti, dal paragrafo 103. Le rettifiche di fair value di uno strumento di copertura che è un derivato devono essere iscritte nel conto economico. Informazioni integrative 166. Il bilancio deve contenere tutte le informazioni integrative richieste dallo IAS 32, salvo le informazioni supplementari sul fair value (paragrafi 77 e 88) che non sono applicabili alle attività e alle passività finanziarie iscritte al fair value. 167. Le seguenti informazioni devono essere contenute nelle informazioni integrative dei criteri contabili dell’impresa come parte delle informazioni richieste dallo IAS 32 al paragrafo 47: (a) i metodi e le assunzioni significative applicate nella stima dei fair value delle attività e passività finanziarie che sono iscritte al fair value, separatamente per ciascuna categoria di attività finanziarie(il paragrafo 46 dello IAS 32 fornisce una guida per determinare le classi delle attività finanziarie) ; (b) se gli utili e le perdite derivanti dai cambiamenti di fair value ditali attività finanziarie disponibili per la vendita che sono valutate al fair value dopo la rilevazione iniziale sono incluse nel conto economico dell’esercizio o sono rilevate direttamente nel patrimonio netto sino al momento nel quale l’attività è dismessa; e (c) per ciascuna categoria delle quattro categorie di attività finanziarie definite nel paragrafo 10, se gli acquisti e le vendite "ordinari" di attività finanziarie sono contabilizzati alla data della negoziazione o di regolamento (vedere paragrafo 30). 168. Nell’applicare il paragrafo 167 (a), un’impresa indicherà i tassi di rimborso anticipato, le percentuali di perdite attese su crediti e i tassi di interesse o di attualizzazione. 169. Il bilancio deve contenere tutte le seguenti informazioni aggiuntive relative alle operazioni di copertura: (a) descrivere le finalità e le strategie di gestione del rischio finanziario dell’impresa adottate dalla direzione aziendale, inclusa la sua politica di copertura delle maggiori tipologie di operazioni previste (vedere paragrafo 142 (a)). Per esempio, nel caso di coperture di rischi connessi alle vendite future, tale descrizione indicherà la natura dei rischi coperti, approssimativamente quanti mesi o anni di vendite future attese sono stati coperti e la percentuale approssimativa delle vendite nei medesimi mesi o anni futuri; (a) indicare le seguenti informazioni separatamente per le coperture designate di fair value, quelle dei flussi finanziari e le coperture di un investimento netto in una entità estera: (i) una descrizione della copertura; (ii) una descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value alla data del bilancio; (iii) la natura dei rischi coperti; e (iv) per le coperture delle operazioni previste, gli esercizi in cui si suppone che le stesse si debbano verificare, quando si suppone che esse incideranno sul conto economico e una descrizione di qualsiasi operazione prevista per la quale la contabilizzazione di copertura era stata precedentemente usata ma che si suppone che non si verificherà più in futuro; e (c) se un utile o una perdita su attività e passività finanziarie derivate e non derivate designate come strumenti di copertura nei flussi finanziari di copertura è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto mediante il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto, indicare: (i) l’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio corrente; (ii) l’importo che è stato stornato dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico dell’esercizio; e (iii) l’importo che è stato stornato dal patrimonio netto e aggiunto alla valutazione iniziale del costo di acquisizione di altro valore contabile dell’attività o passività in un’operazione prevista coperta nel corso dell’esercizio corrente (vedere paragrafo 160). 170. Il bilancio deve includere tutte le seguenti informazioni aggiuntive relative agli strumenti finanziari: (a) se un utile o una perdita derivante dalla rivalutazione al fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita (a eccezione delle attività relative alle coperture) è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nel patrimonio netto, l’informazione su: (i) l’importo che è stato rilevato a patrimonio netto nel corso dell’esercizio corrente; e (ii) l’importo che è stato stornato dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico; (b) se è stata superata la presunzione secondo la quale ilfair value di tutte le attività finanziarie che sono disponibili per la vendita o possedute per essere negoziate può essere attendibilmente valutato (vedere paragrafo 70) e l’impresa al momento, perciò, valuta tali attività finanziarie al costo ammortizzato, l’informazione di tale fatto congiuntamente a una descrizione delle attività finanziarie, il loro valore contabile, una spiegazione del motivo per cui il fair value non può essere attendibilmente valutato e, se possibile, la fascia delle stime entro cui è altamente verosimile che si trovi ilfair value. Inoltre, nel caso di vendita di attività finanziarie il cui fair value precedentemente non poteva essere attendibilmente valutato ne deve essere data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento della vendita e l’importo dell’utile e della perdita; (c) l’informazione degli elementi significativi di ricavo, di costo e degli utili e delle perdite originati da attività e passività finanziarie, sia se inclusi nel conto economico dell’esercizio sia come componente separata del patrimonio netto. A questo scopo: (i) gli interessi attivi e passivi complessivi (secondo un criterio basato sul costo storico) devono essere indicati separatamente; (ii) relativamente alle attività finanziarie disponibili per la vendita che sono valutate al fair value dopo l’acquisizione iniziale, gli utili e le perdite complessivi derivanti dalla eliminazione ditali attività finanziarie incluse nel conto economico devono essere indicati separatamente dagli utili e dalle perdite complessivi derivanti dalle rettifiche del fair value delle attività e delle passività rilevate nel conto economico dell’esercizio (una simile divisione degli utili e delle perdite "realizzati" da quelli "non realizzati" relativamente alle attività e passività finanziarie possedute per essere negoziate non è richiesta); (iii) l’impresa deve indicare l’importo degli interessi attivi che è maturato sui prestiti che hanno subito una perdita durevole di valore in conformità al paragrafo 116 e che non è ancora ricevuto in contanti; (d) se l’impresa ha effettuato una cartolarizzazione o un accordo di riacquisto, separatamente per tali transazioni nel periodo amministrativo in corso e per i residui interessi trattenuti dalle operazioni di precedenti periodi amministrativi, l’informazione: (i) della natura e della portata ditali operazioni, inclusa una descrizione di ogni garanzia e le informazioni quantitative in merito alle assunzioni fondamentali utilizzate nel calcolo del fair value degli interessi nuovi e di quelli trattenuti; (ii) se le attività finanziarie sono state stornate; (e) se l’impresa ha riclassificato un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (vedere paragrafo 92), l’informazione della ragione di tale riclassificazione; e (f) l’informazione della natura e dell’importo di ogni perdita durevole di valore o di qualsiasi ripresa di valore rilevata per un’attività finanziaria, separatamente per ciascuna significativa classe di attività finanziaria (il paragrafo 46 dello IAS 32 fornisce una guida per la determinazione delle classi di attività finanziarie) ; (g) colui che prende a prestito deve indicare il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività e (coerentemente con quanto disposto dagli IAS 32.47(a) e IAS 32.49(g)) qualsiasi significativo termine e condizione associata alle attività date in garanzia; e (h) un finanziatore deve indicare: (i) ilfair value della garanzia (sia che essa sia costituita da beni di natura finanziaria sia non finanziaria) che ha accettato e che ha permesso di vendere o impegnare nuovamente in assenza di inadempimento; (ii) il fair value della garanzia che ha venduto o impegnato nuovamente; e (iii) (coerentemente con quanto disposto dagli IAS 32.47(a) e IAS 32.49(g)) qualsiasi significativo termine e condizione associato all’uso della garanzia. Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie 171. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dal bilancio annuale con inizio dall’i gennaio 2001 o da data successiva. Un’applicazione anticipata è permessa solo se la data di chiusura dell’esercizio è successiva al 15 marzo 1999 (data di pubblicazione del Principio). Un’applicazione retrospettiva non è permessa. 172. La transizione a questo Principio deve avvenire come segue: (a) i criteri di rilevazione, eliminazione, valutazione e contabilizzazione di copertura seguiti nella redazione del bilancio degli esercizi precedenti sino alla data di entrata in vigore del presente Principio non devono essere rettificati e, perciò, tali bilanci non devono essere modificati; (b) per quelle operazioni effettuate prima dell’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta ma che l’impresa aveva precedentemente designato come coperture, le disposizioni contenute nel presente Principio concernenti la rilevazione, eliminazione dal bilancio e la valutazione devono essere applicate prospetticamente. Perciò, se la copertura designata precedentemente non soddisfa le condizioni previste nel paragrafo 142 per un’efficace copertura e lo strumento di copertura è ancora posseduto, la contabilizzazione di copertura non sarà più appropriata a partire dall’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta.La contabilizzazione utilizzata negli esercizi precedenti non deve essere modificata per conformarsi alle disposizioni del presente Principio. I paragrafi da 156 a 163 illustrano come cessare l’utilizzo della contabilizzazione di copertura; (c) all’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta, un’impresa deve rilevare nello stato patrimoniale tutti i derivati o come attività o come passività e deve valutarli al fair value (a eccezione dei derivati che sono collegate e che devono essere regolati alla consegna di uno strumento rappresentativo di patrimonio netto non quotato il cui fair value non può essere valutato attendibilmente). Poiché tutti i derivati, eccetto quelli che sono designati come strumenti di copertura, sono considerati posseduti per essere negoziati, la differenza tra il precedente valore contabile (che potrebbe essere stato pari a zero) e il fair value dei derivati deve essere rilevata come una rettifica del bilancio d’apertura degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è per la prima volta applicato (eccetto i derivati che sono designati come strumenti di copertura); (d) all’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta, un’impresa deve applicare i principi contenuti nei paragrafi 66-1 02 per identificare quelle attività e passività finanziarie che devono essere valutate al fair value e quelle che devono essere valutate al costo ammortizzato, e deve rivalutare tali attività quando opportuno. Qualsiasi rettifica del valore contabile precedente deve essere rilevata come rettifica del bilancio d’apertura degli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è applicato per la prima volta; (e) all’inizio dell’esercizio in cui il presente Principio è applicato per la prima volta, tutte le posizioni distato patrimoniale nelle coperture di fair value delle attività e passività devono essere contabilizzate rettificando il loro valore contabile per riflettere il fair value dello strumento di copertura; (f) se i criteri della contabilizzazione di copertura utilizzati da un’impresa prima dell’applicazione iniziale del presente Principio ave vano determinato differimenti, come attività e passività, di utili e perdite sulle coperture di flussi finanziari, all’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta, tali utili e perdite dìfferiti devono essere riclassificati come una componente distinta di patrimonio netto nella misura in cui le operazioni soddisfano le condizioni del paragrafo 142 e, perciò, sono state contabilizzate come disposto dai paragrafi 160-162; (g) le operazioni effettuate prima dell’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta non devono essere retrospettivamente designate come coperture; (h) se una cartolarizzazione, un trasferimento o un ‘altra operazione di eliminazione è stata effettuata prima dell’inizio dell’esercizio in cui il Principio è stato applicato per la prima volta, la contabilizzazione ditale operazione non deve essere retrospettivamente modificata per conformarsi alle disposizioni contenute in questo Principio; e (i) all’inizio dell’esercizio in cui il Principio è applicato per la prima volta, un’impresa deve classificare uno strumento finanziario come una voce del patrimonio netto o come passività in conformità alle disposizioni del paragrafo 11 del presente Principio.