Come si determina la base imponibile ICI

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Come si determina la base imponibile ICI
Come si determina la base imponibile ICI
Determinazione della base imponibile
• Per i fabbricati, si moltiplica la rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno
in corso, rivalutata del 5% (art. 3, comma 48, legge 662/96), per il moltiplicatore:
o 100, per le unità immobiliari comprese nella categoria A (da A/1 ad A/9, ad
esclusione della A/10), e C (ad esclusione della C/1);
o 34, per la categoria C/1 (negozi e botteghe);
o 50, per la categoria D (opifici, alberghi, teatri, banche,capannoni industriali, case di
cura, ecc..), e per la categoria A/10 (uffici);
o 140, per la categoria B (collegi, scuole, case di cura, ecc..).
La rivalutazione del 40% del moltiplicatore da applicare ai fabbricati in categoria
catastale B, che da 100 è diventato 140, è stabilita dall’art. 2, comma 45, del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, 3 ottobre 2006.
Esempio di calcolo della base imponibile ICI per un’abitazione:
unità immobiliare in categoria catastale A/2 con rendita catastale € 1.000,00
base imponibile ICI: 1.000,00 X 1,05 X 100= € 105.000,00
•
per i terreni agricoli, si moltiplica il reddito dominicale, risultante in catasto al 1° gennaio
dell’anno in corso, aumentato del 25% (art. 3, comma 51, legge 662/96), per il
moltiplicatore 75.
•
per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al
1° gennaio dell’anno d’imposizione.
Al riguardo si fa presente che con atto consiliare n. 56 del 16 novembre 2006, è stato
adottato il nuovo Piano Urbanistico (PUC), attualmente vigente, e che con delibera di G.C.
del 23 febbraio 2007, n. 240, sono stati determinati i valori venali delle aree fabbricabili.
I valori riportati nel provvedimento di G.C. hanno decorrenza dalla data di adozione del
PUC 16 novembre 2006.
(Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo);
•
per i fabbricati del gruppo catastale D, senza rendita catastale, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato sommando i costi
contabili, al lordo delle quote di ammortamento, rivalutati per i coefficienti stabiliti anno per
anno con decreto del ministero dell’economia e delle finanze.
Per l’anno 2008 i coefficienti di aggiornamento, stabiliti con decreto ministeriale del 10
marzo 2008, sono:
2008 coeff. 1,04
2007 coeff. 1,07
2006 coeff. 1,10
2005 coeff. 1,13
2004 coeff. 1,20
2003 coeff. 1,24
2002 coeff. 1,28
2001 coeff. 1,31
2000 coeff. 1,36
1999 coeff. 1,38
1998 coeff. 1,40
1997 coeff. 1,44
1996 coeff. 1,48
1995 coeff. 1,53
1994 coeff. 1,57
1993 coeff. 1,61
1992 coeff. 1,62
1991 coeff. 1,65
1990 coeff. 1,73
1989 coeff. 1,81
1988 coeff. 1,89
1987 coeff. 2,05
1986 coeff. 2,20
1985 coeff. 2,36
1984 coeff. 2,52
1983 coeff. 2,68
1982 coeff. 2,83