Fare A ffari in Grecia

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Fare A ffari in Grecia
Fare Affari in Grecia
Ambasciata d’Italia in Atene
3a edizione
Fare Affari in Grecia
GUIDA PER L’IMPRENDITORE
Κ. Κaramanli 47, 546 39 Salonicco Grecia
tel: +30 2310 951272, 947744,
fax: +30 2310 951542
Odos Sekeri, 2 – 10674 Atene Grecia
tel: 0030-210-3617260
fax: 0030-210-3617330
www.italchamber.gr
e-mail: [email protected]
www.ambatene.esteri.it
e-mail: [email protected]
Avvertenze
La presente pubblicazione costituisce una presentazione panoramica e a solo fine informativo
di una serie di argomenti di interesse generale per gli imprenditori italiani che intendano
operare sul mercato greco.
Non costituisce in alcun modo consulenza legale o professionale su circostanze o
problematiche specifiche.
Si ringraziano per la loro collaborazione:
Il dott. Giuseppe Giacalone
Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale
dell’Ambasciata d’ Italia in Atene
Il dott. Antonello Canale
Direttore dell’Ufficio di Atene dell’Istituto
nazionale per il Commercio Estero (ICE)
L’Avvocato Marios P. Andrikopulos
LL.M E.C. Law College of Europe
MBA in International Economics & Management SDA Bocconi
Il dott. Georgios Konstantes
Commercialista
Il dott. Adone Paratore
Consulente – Manager d’impresa
Il dott. Giacomo Carelli
FGA Capital - FGA Bank
L’Avvocato Antonio Bukalos
Consulente legale
L’Avv. Nikolaos Margaropoulos
Consulente legale
L’Avvocato Mario Chatzivassiliou
Consulente legale
L’Avvocato Salvatore Viglia
Consulente legale della Camera di Commercio
Italo-ellenica di Salonicco a Roma
L’Avvocato Konstantina Tr. Panitsa
Consulente legale
Il sig. Anastasios Christoforidis
Consulente nel settore energetico
Si ringraziano per l’aiuto concesso
Il Ministero della Macedonia e Tracia
L’ Agenzia Invest in Greece
OPAP
pag.
INDICE
PREFAZIONI
4
7
9
• Prefazione del Ministro della Macedonia e Tracia,
On. Stavros Kalafatis
• Prefazione dell’Ambasciatore d’Italia in Atene,
S.E. Gianpaolo Scarante
• Prefazione del Presidente e Amministratore delegato
dell’Agenzia Invest in Greece,
Sig. Dimitrios Pazaitis
LA GRECIA: INFORMAZIONI GENERALI
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• Quadro macroeconomico e tendenze della congiuntura
• Commercio Estero della Grecia
• Interscambio con l’Italia
• Mappatura della presenza industriale e degli investimenti italiani in Grecia
• Le camere di commercio italiane all’ estero
• Informazioni utili
L’ESERCIZIO D’IMPRESA, TIPOLOGIE DI ATTIVITA`,
FORME GIURIDICHE E CONTESTI LEGISLATIVI
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• Il quadro legale per l’ eserciozio di impresa in Grecia
• Gli aspetti di territorialita’ nella prestazione di servizi introcomunitari
a persone giuridiche Greche
• Panorama dei servizi alle imprese in Grecia: il leasing finanziario
• Panorama dei servizi alle imprese in Grecia: il noleggio
a lungo termine di autovetture
• Il contratto di factoring o contratto di cessione dei crediti d’impresa
• Il franchising in Grecia
• Il quadro legislativo sul lavoro nel diritto ellenico
• Il lavoro temporaneo o interinale
• Il regime delle doppie imposizioni nei rapporti commerciali Italia-Grecia
• Il mercato immobiliare in Grecia
• Le procedure per l’emissione di ingiunzione di pagamento
• Rimborso IVA in Grecia ai soggetti non residenti
• Legge 3299/2004 – “Incentivi per gli investimenti privati”
• Legge 3522/2006 – Aggiornamenti e modifiche legge 3299/2004 su
“Incentivi agli investimenti privati”
• Legge 3389/2005 – Partenariati del settore pubblico e privato
• Normativa per l’ esercizio d’impresa nel settore della ristorazione
• Progettazione energetica – procedure autorizzative
SALUTO DEL MINISTRO DELLA MACEDONIA E TRACIA
On. STAVROS KALAFATIS
Attraversiamo un periodo difficile, durante il quale tutto il sistema mondiale economico
viene messo a dura prova con un’intensita’ mai vista prima. Regole tradizionali, pratiche e modelli
economici vengono messi in dubbio, la fiducia dei cittadini nei mercati, nell’imprenditorialita’, nel
ruolo regolatore dello Stato vacillano.
Viviamo in un’epoca di distruzione creativa, con le strategie di crescita che vengono ridefinite. Gli
sviluppi portano alla ridefinizione dello scenario mondiale, alla revisione degli elementi di crescita,
alla creazione di nuovi, piu’ complessi modelli, che si incentrano su nuovi valori imprenditoriali, come
la responsabilita’ sociale, il fattore umano, la stabilita’ dei processi produttivi, la qualita’ di prodotti e
servizi.
In un’epoca dove il nostro mondo cambia con rapidita’, la sensibilizzazione, vigilanza e
partecipazione attiva di tutti i cittadini sono i necessari ingredienti per la creazione dei nuovi,
complessi modelli che ci porteranno al secondo decennio del XXI secolo.
Questi cambiamenti aumentano la responsabilita’ individuale dei politici verso i nostri concittadini,
le nostre citta’, la ricchezza ambientale, nonche’ la responsabilita’ collettiva delle societa’ di guardare
avanti con la maggiore consapevolezza che ci offre la nuova cognizione. Le circostanze richiedono
di rivolgere la nostra attenzione verso nuove forme di azione, che sviluppano l’imprenditorialita’,
l’economia della quotidianita’ con parallela protezione, conservazione e continuo miglioramento
dell’ambiente.
Le circostanze richiedono di procedere con il senso di responsabilita’ verso la direzione dello
sviluppo sostenibile. Respingere le scelte senza vie d’uscita che portano a temporanei benefici e ad
aggravi di carattere permanente e di lunga durata, e dare valore al concetto autentico dell’economia,
e alle caratteristiche principali dei soggetti economici.
In ogni nuova scelta per il futuro, il concetto della sostenibilita’ si trova al centro. Il raggiungimento
dell’equilibrio tra attivita’ produttiva e ambiente costituisce il centro delle problematiche dell’economia
moderna, dell’imprenditorialita’ sana, della crescita razionale dell’economia domestica.
Nei tempi di crisi, le responsabilita’ di tutti aumentano. La necessita’ di gestione del cambiamento
e la transizione in un campo economico e sociale migliore richiedono un livello di viglilanza
maggiore. Dai cittadini-consumatori per la piu’ razionale gestione dell’economia della quotidianita’,
dalle aziende, che, ormai devono dimostrare con fatti la responsabilita’ sociale e le moderne pratiche
del management, e ovviamente dallo Stato, il quale deve dare il buon esempio per primo.
La Grecia. Informazioni generali
In pratica, la politica governativa che unisce i parametri della sostenibilita’ si trova in piena
evoluzione. Il nostro sguardo e’ rivolto al futuro.
Dopo decenni di abuso, il Progetto Nazionale di Pianificazione Territoriale e i Quadri Speciali di
Pianificazione Territoriale e Regionali ormai funzionano come importanti “ombrelli politici” per la
protezione dell’ambiente. Costituiscono uno dei piu’ importanti cambiamenti strutturali effettuati
nel nostro Paese negli ultimi decenni.
Negli ultimi cinque anni la potenza elettrica e’ quasi triplicata ed e’ raddoppiata l’energia
elettrica da Fonti Rinnovabili di Energia. Nel 2010, gli investimenti nelle Fonti Rinnovabili di Energia
raggiungeranno i 2,5 miliardi di euro. Strategia del governo e’ che la quota di partecipazione delle
fonti rinnovabili di energia sul consumo lordo di energia elettrica del Paese raggiunga, dall’11% di
oggi, il 20% nel 2010 e il 29% fino al 2020.
In 228 Municipalita’del Paese e’ in corso un programma speciale per il miglioramento dell’efficienza
energetica e la riconciliazione della politica energetica con quella ambientale.
Con queste azioni a con molte altre ancora, pensiamo al futuro. Trasformiamo la crisi in
un’opportunita’ di ridefinizione dello sviluppo, della nostra quotidianita’, delle prospettive per il
futuro.
Cerchiamo forme di progresso piu’ amichevoli per l’ambiente, piu’ amichevoli per l’uomo stesso.
Thessaloniki, 20.3.2009
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PREFAZIONE
A cura dell’Ambasciatore d’Italia in Grecia, S.E. GIANPAOLO SCARANTE
Ormai giunta alla sua terza edizione, “Fare Affari in Grecia - Guida per l’imprenditore italiano
in Grecia”, edita dalla Camera di Commercio italo-ellenica di Salonicco e pubblicata insieme
all’Ambasciata d’Italia, si conferma uno strumento altamente utile ed assai efficace nella sua opera di
orientamento e di consultazione per gli operatori economici italiani interessati ad avviare un attività
commerciale in questo mercato.
Pur vivendo in un mondo sempre più informatizzato, la Guida mantiene una sua utilità grazie
alla sua struttura assai agevole e di facile consultazione che condensa le informazioni di carattere
giuridico, economico e fiscale che si rendono necessarie per le imprese straniere che vogliono avviare
o diversificare e approfondire la propria attività in questo Paese.
Nonostante la legislazione comunitaria abbia notevolmente semplificato e uniformato
determinate procedure in materia fiscale e doganale, non è però venuta meno l’esigenza di un valido
supporto concreto e operativo che guidi l’imprenditore in un contesto pur sempre diverso e peculiare.
A tre anni dalla pubblicazione della prima edizione, si avverte l’esigenza di mantenere questo servizio
di assistenza e di supporto all’internazionalizzazione della nostra rete imprenditoriale, offrendo
elementi concreti, mirati e aggiornati. Si è cercato, inoltre, di migliorare, limare e colmare certi aspetti
in passato trascurati, basandoci principalmente sulle richieste che quotidianamente pervengono
tanto a questa Ambasciata che alla Camera di Commercio. A tal fine segnalo con piacere che le novità
più importanti che arricchiscono questa edizione della Guida sono la nuova legge 3522/2006 sugli
“Incentivi per gli investimenti privati”; ad integrazione della precedente legge 2399/2004 insieme ad
indicazioni utili sulle procedure per l’acquisto di immobili e sulle normative per l’esercizio d’impresa
nel settore della ristorazione
L’idea di fornire un servizio utile e di pronto uso resta il motivo ispiratore dell’opera editoriale,
che nella sua veste aggiornata si rivolge ad un pubblico scelto, ma il più ampio possibile, di operatori
economici che con la loro attività costituiscono il nocciolo duro di una presenza italiana radicata e
pienamente amalgamata nel tessuto locale.
Sono certo che grazie alle sue novità e ai numerosi spunti d’interesse presenti, la Guida continuerà
ad essere un utile e necessario strumento per tutti gli addetti ai lavori.
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Fare Affari in Grecia
SALUTO DEL PRESIDENTE & AMMINISTRATORE DELEGATO
DELL’AGENZIA INVEST IN GREECE
Sig. DIMITRIOS PAZAITIS
La Grecia oggi, grazie alla sua posizione geopolitica strategica nell’Europa Sudorientale e nel
Mediterraneo Orientale, nonche’ al piano di riforma che applica negli ultimi anni, offre importanti
opportunita’ d’investimento e vantaggi comparativi a tutti quelli vogliono attivarsi nella zona.
Con una delle economie piu’ in crescita nell’eurozona, infrastrutture eccellenti, potenziale umano
esperto e stabilita’ politica, la Grecia offre un ambiente particolarmente amichevole e moderno per
investitori greci e stranieri. Allo stesso tempo, offre una grande varieta’ di settori che sono convenienti per
investimenti come le fonti di energia rinnovabile, le forme alternative di turismo, le nuove tecnologie, le
tecnologie ambientali, il settore agroalimentare.
Come risultato, la Grecia si trasforma in una famosa meta turistica nel mondo e gioca un ruolo sempre
piu’ importante come centro energetico, imprenditoriale, bancario e di transito. Inoltre, non e’ casuale che
negli ultimi anni gli Investimenti Diretti Esteri hanno registrato un aumento spettacolare e grosse societa’
multinazionali hanno mostrato piu’ volte la loro fiducia nel mercato ellenico e alle sue prospettive.
In particolare per quanto riguarda il mercato italiano, in base agli ultimi dati disponibili della Banca di
Grecia, nel periodo 2003-2008, gli afflussi netti IDE nel nostro Paese hanno raggiunto i 514 milioni di euro.
E’ importante che queste relazioni commerciali e gli investimenti non solo vengano mantenute ma che
vengano rinforzate in questa congiuntura internazionale difficile che non lascia nessuno indenne.
Obiettivo dell’Agenzia Invest in Greece e’ di costituire per gli investitori un prezioso collaboratore.
Con il recente riordinamento della sua strategia e dei suoi obiettivi, la sua ristrutturazione e l’adozione
di pratiche di successo che vengono applicate in tutto il mondo per attirare investimenti, mira ad offrire
i migliori servizi possibili a imprenditori e investitori provenienti da tutte le parti del mondo. L’Agenzia si
occupa dell’individuazione, dell’analisi e della promozione delle opportunita’ d’investimento che offre la
Grecia fino alla prestazione di assistenza fondamentale prima, durante nonche’ dopo il completamento di
ogni investimento.
Con l’occasione della pubblicazione della nuova Guida per l’Imprendiotore della Camera di Commercio
Italo-ellenica di Salonicco, vorrei invitarVi a investire in Grecia e assicurarVi che l’Invest in Greece Agency
(www.investingreece.gov.gr), tutti i dirigenti dell’Agenzia e io personalmente saremo al Vostro fianco in
tutte le fasi del procedimento d’investimento.
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Fare Affari in Grecia
SUDDIVISIONE DELLA GRECIA PER ZONE DI INVESTIMENTO
La Grecia. Informazioni generali
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Drama
Xanthi
Serres
Florina
Kavala
Thessaloniki
Imathia
Samothraki
Thassos
Chalkidiki
Kozani
Evros
Kilkis
Pella
Kastoria
Pieria
Limnos
Grevena
Ioannina
Thesprotia
Rodopi
Larissa
Trikala
Karditsa
Kerkyra
Preveza Arta
Lesvos
Magnesia
Evritania
Fthiotida
Evia
EA
SEA
Fokida
S
EAN
IAN
AEG
ION
Etoloakarnania
Sporades
Chios
Viotia
Attiki
Achaia
Korinthia
Ilia
Arkadia
Athens
Samos
Ikaria
Argolida
CYCLADES
Messinia
Lakonia
DODECANESE
ZONE A
Rodos
Kythira
ZONE B
ZONE C
Industrial Estates
Chania
Rethimno
Iraklio
Lasithi
MEDITTERRANEAN SEA
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Fare Affari in Grecia
GRECIA. QUADRO MACROECONOMICO
E TENDENZE DELLA CONGIUNTURA
a cura di
Dott Giuseppe Giacalone
Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Atene
Nel 2008 l’economia ellenica ha mantenuto il trend positivo degli ultimi anni conseguendo un
incremento del suo Pil reale pari al 3% rispetto all’anno precedente. Cionondimeno, l’effetto della
crisi dei mercati finanziari ha provocato un progressivo e generale effetto di rallentamento, che per
la Grecia si tradurrà, secondo i dati della Commissione europea, in una crescita dello 0,2% nel 2009 e
dello 0,7% nel 2010. Ad ogni modo, per l’anno venturo è attesa l’espansione più contenuta del Paese
degli ultimi 12 anni con ricadute sensibili sull’occupazione, che salirà dal 7,5% del 2008 - livello più
basso degli ultimi dieci anni- all’8% nel 2009.
I ritmi di crescita mantenuti finora sono stati possibili grazie alla domanda interna, trainata,
principalmente, dai consumi privati e dagli investimenti (anch’essi recentemente colpiti dalla crisi).
Inoltre la crescita dell’export e la tenuta del settore mercantile oltreché di quello turistico, costituendo
circa un quinto del PIL nazionale, hanno bilanciato il tasso negativo registrato dalla produzione
industriale (-3,7% nel 2008) e dalla brusca accelerazione dell’inflazione (4,3% a dicembre). Nel 2009,
si stima che il livello generale dei prezzi resterà intorno al 3% per via della crescita moderata ma
costante del livello salariale. La marcata accelerazione del livello dei prezzi al consumo ha raggiunto
in Grecia livelli superiori alla media dell’eurozona per via della forte domanda interna, dell’eccessiva
dipendenza dalle materie prime e dal petrolio e certe criticità strutturali, quali la rigidità del mercato
del lavoro e la scarsa competitività di alcuni settori del mercato (la Grecia si colloca al 37° posto nella
classifica del Global Competitiveness Report 2008-2009 redatta dal World Economic Forum).
Nonostante le misure introdotte dal Governo per la lotta all’evasione fiscale, che hanno
determinato una crescita delle entrate di bilancio del 6,3% nel 2007, l’intervento pubblico nelle
aree colpite dagli incendi, i costi per le elezioni politiche di settembre 2007 e gli aiuti pubblici volti a
sostenere le perdite di Olympic, che si appresta ad essere privatizzata attraverso un piano approvato
dalla Commissione europea, sono stati i fattori determinanti che hanno portato ad un incremento
dell’11,7% delle uscite. Nel 2008 il disavanzo di bilancio si attestato al 4,4% del PIL, superando la
soglia stabilita dai parametri di Maastricht (3%). Quanto al rapporto debito pubblico/PIL, esso è
sceso dal 94,8% del 2007 al 94,6%, anche se i fattori che negli ultimi anni avevano consentito la sua
riduzione (crescita dinamica del PIL e bassi tassi di interesse) recentemente hanno visto affievolire la
propria efficacia in seguito al rallentamento dell’economia mondiale e ai primi effetti della crisi del
sistema bancario.
Al fine di fronteggiare la difficile congiuntura e il rischio di una crisi di liquidità sistemica, il 15
ottobre 2008 questo Governo ha adottato un piano per limitare l’impatto della crisi ed assicurare
l’efficiente funzionamento del sistema finanziario. Il pacchetto di salvataggio mira a favorire il
ripristino delle normali condizioni di liquidità attraverso la fornitura di una garanzia pubblica per
un ammontare di 15 miliardi di euro su passività bancarie entro il 2009 e l’emissione di specifici titoli
pubblici per un valore complessivo di 8 miliardi di euro che possono essere scambiati contro altri
strumenti utilizzabili come “collateral” di buona qualità delle banche greche. Lo Stato, infine, rafforzerà
La Grecia. Informazioni generali
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la patrimonializzazione delle banche destinando 5 miliardi di euro per l’acquisto di azioni privilegiate a
rafforzamento del Tier 1 delle banche che ne faranno richiesta. Come contropartita, le banche assicureranno
la partecipazione di un rappresentante governativo nel board con poteri decisionali riguardo ai compensi
del top management. In aggiunta, il Governo greco ha innalzato la copertura della garanzia dei depositi da
20 mila a 100 mila euro.
Il Governo ha altresì adottato un pacchetto speciale di aiuti per le PMI colpite dalle manifestazioni
di dicembre scorso (in tutto il Paese si stimano danni pari a 1 miliardo di euro), che prevede i seguenti
interventi: l’estensione del pagamento dell’IVA per almeno due mesi, la sospensione per lo stesso periodo
del pagamento dei contributi del datore di lavoro all’agenzia statale IKA e agli altri fondi, la concessione di
prestiti per la fornitura di beni strumentali da parte delle banche a condizioni agevolate, il rimborso attraverso
fondi di garanzia. La Camera di Commercio di Atene ha altresì chiesto al Governo di sostenere il pagamento
dei salari dei dipendenti di quelle imprese colpite durante la fase di ristrutturazione. La Banca Nazionale di
Grecia (BNG), il principale istituto creditizio dell’Europa meridionale, ha annunciato che congederà prestiti
agevolati alle piccole e medie imprese colpite. In particolare, verranno congelate per un periodo fino a 12
mesi le rate di prestiti contratti dalle PMI e verranno concessi ulteriori prestiti per aiutare le imprese a riparare
i danni e a sostituire la merce.
Prospettive economiche
Il Primo Ministro Karamanlis, che ha effettuato nel mese di gennaio un rimpasto della compagine
ministeriale, ha dichiarato che in economia la priorità verrà data “all’aumento della liquidità del sistema,
al mantenimento dell’occupazione, all’aiuto alle categorie disagiate ed alla prosecuzione delle riforme
necessarie ad assicurare la crescita”. Nel breve termine l’economia “reale” del Paese sarà influenzata dalla
concreta portata delle turbolenza dei mercati finanziari internazionali, mentre nel medio e lungo termine
molto dipenderà da come il Paese saprà adeguarsi al mutato contesto mondiale, caratterizzato da tassi di
interesse elevati, e dal successo delle sue riforme strutturali necessarie a farlo competere nello scenario
globale.
L’Agenzia Europea di Investimenti (AEI) ha confermato nel 2008 il rating “EE+” per la Repubblica ellenica,
pur vincolando la stabilità del Paese alla capacità del Governo di ridurre il debito pubblico nel medio periodo
ed a raggiungere l’avanzo primario, mentre l’ultima rilevazione fatta da Standard & Poor’s ha retrocesso i
rating sovrani del Paese da A-/A-1 a A-/A-2.
E’ auspicabile che il Governo prosegua l’opera di implementazione delle riforme strutturali principali,
che negli ultimi anni hanno costituito il volano di una crescita robusta e costante. Le riforme introdotte dal
Governo, quali la Legge sugli investimenti N.3299/2004, la Legge sullo Sviluppo per il periodo programmato
2007-2013 (L.3522/2006) e la Legge 3389/2005 per la Collaborazione tra Pubblico e Privato hanno dato un
forte stimolo allo sviluppo del Paese. Grazie a questi recenti strumenti normativi, sono stati approvati circa
4.900 progetti per un valore di 13,2 miliardi di euro, che hanno avuto notevoli ritorni in termini di occupazione
con oltre 21 mila nuovi posti di lavoro.
La semplificazione delle procedure amministrative, l’apertura del mercato dell’energia e il processo di
privatizzazioni, attualmente in corso, completano il quadro di un Paese dinamico e desideroso di potenziare
i suoi fondamentali economici.
Nel 2008 sono state effettuate privatizzazioni per un importo di 1,6 miliardi. Nel periodo 2004-2008 le
entrate globali derivanti dalle privatizzazioni sono ammontate a 6,67 miliardi di euro, il 77% delle quali di
provenienza estera. Il programma del 2008 comprende la cessione di proprietà dello Stato amministrate
dell’ETA (Impresa di Sviluppo Turistico) come: la marina di Faliro, il Casino di Corfu’, il Golf della zona Afantou–
Rodi, le Saline di Anavyssos (Attica), gli alberghi Xenia di Vitina, di Thassos e di Tsagarada (Pilio). E’ inoltre
programmata l’entrata nella Borsa di Atene dell’impresa DEPA (Impresa Pubblica di Gas).
Prosegue la politica di razionalizzazione della spesa pubblica intrapresa dal Governo, che nel disegno
di legge per il 2009 prevede un pacchetto di misure volto a garantire l’incremento delle entrate pubbliche
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Fare Affari in Grecia
e a contrastare la lotta all’evasione fiscale, come pure una politica di sostegno alle famiglie disagiate ed il
supporto alla crescita regionale attraverso la creazione di un Fondo Nazionale di Coesione Sociale.
Un altro fattore decisivo per lo sviluppo del Paese è rappresentato dai Fondi Strutturali comunitari,
per un ammontare di oltre 24,3 miliardi di euro, che nel quadro del IV Piano di Supporto Comunitario
2007-2013 confluiranno nelle casse pubbliche e verranno principalmente destinati alla realizzazione di
opere nelle aree periferiche del Paese, ai settori dell’Alta tecnologia, informatica e ambiente. Infine, altri 5,3
miliardi di euro sono previsti per il settore agricolo e della pesca.
Per gestire nel migliore dei modi i finanziamenti comunitari, è stata recentemente approvata la legge
3614/2007 relativa alla gestione, al controllo ed all’applicazione degli interventi per lo sviluppo per il
periodo 2007-2013.
I settori che godranno dei finanziamenti sono i seguenti:
Ambiente -Sviluppo sostenibile
Infrastrutture – trasporti
Sviluppo della competitività e dell’imprenditorialità
Informatica
Sviluppo risorse umane
Formazione
Riforma della Pubblica Amministrazione
Gestione dei fondi del IV Piano di supporto europeo
Ciò si tradurrà in appalti ai quali l’Italia potrà partecipare ai fini dell’aggiudicazione. Al riguardo,
è opportuno evidenziare che il Governo locale ha reso noto che nel 2009 saranno bandite gare per 8,8
miliardi di euro, 5,15 miliardi di fonte europea ed i restanti 3,65 miliardi di fonte nazionale.
Essendo ancora oggi una delle economie sviluppate meno integrate a livello internazionale, il Paese
deve altresì proseguire lungo la strada dell’apertura del suo commercio verso l’esterno. La crescita dei
mercati limitrofi, l’aumento della produttività, lo sviluppo dei settori trainanti del’economia, quello
turistico e navale, hanno consentito un incremento delle esportazioni greche, cresciute nel 2008 del 1,1%
attestandosi a 17,3 miliardi di euro. Tuttavia, il Paese è ancora poco integrato con il resto del mondo e gli
IDE (Investimenti Diretti Esteri) incidono solo marginalmente sulla sua crescita (circa lo 0,72% del PIL). Il
mercato ellenico a partire dagli anni ‘90 si è proposto come tramite verso le economie emergenti delle
regioni limitrofe (dai Balcani al Caucaso) ed ha attirato perciò l’attenzione di capitali europei, americani e
giapponesi.
Secondo i dati forniti dalla Banca di Grecia, relativi al 2008, il totale degli investimenti diretti esteri in
Grecia è cresciuto sensibilmente rispetto all’analogo periodo del’anno precedente (+148%) passando da
1.401 milioni di euro a 3,5 milioni di euro.
La Grecia ha poi avviato un ampio programma di investimenti nel settore del’alta tecnologia, dello
studio e della ricerca e nel medio termine intende acquisire il ruolo strategico di attore centrale nel
settore dell’approvvigionamento e dell’interconnessione energetica dell’Europa sud-orientale attraverso
la realizzazione di varie infrastrutture, tra cui il gasdotto greco-turco-italiano ITGI, l’oleodotto Bourgas
Alessandropoli ed il più recente accordo greco-russo per la costruzione del gasdotto South Stream, che
coinvolge anche l’Italia.
La Grecia. Informazioni generali
COMMERCIO ESTERO DELLA GRECIA
di Antonello Canale, Direttore dell’ Ufficio di Atene
dell’ Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE)
Vassilis Sofias, 14 106 74 Atene – Grecia
Tel. +30 210 7294971 – 4 Fax +30 210 7294982
www.ice.gov.it/estero2/grecia E-mail: [email protected], [email protected]
Il grado d’apertura della Grecia al commercio internazionale è piuttosto significativo,
rappresentando circa un terzo del PIL. Nel 2008 l’interscambio della Grecia con il resto del mondo si è
attestato a 78 miliardi di euro, con un incremento del 7,4% rispetto all’anno precedente.
Interscambio della Grecia con il resto del mondo
(Valori espressi in milioni di euro)
2006
2007
Var, %
‘07/’06
2008
Var, %
‘08/’07
INTERSCAMBIO
67.386
72.670
7,8%
78.013
7,4%
IMPORTAZIONI
50.734
55.522
9,4%
60.679
9,3%
FLUSSI
ESPORTAZIONI
16.652
17.148
3,0%
17.333
1,1%
SALDO
-34.083
-38.374
12,6%
-43.346
13,0%
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
In particolare, le importazioni sono aumentate del 7,4% e le esportazioni sono scresciute
dell’1,1%. Il saldo della bilancia commerciale, cronicamente negativo, è ammontato a poco piu’ di 43,3
miliardi di euro (+13%). I Paesi dell’Unione Europea sono stati nel periodo in esame i più importanti
partners commerciali della Grecia, precedendo i Paesi dell’Europa Centro Orientale, dell’Asia e del
Nord America.
15
16
Fare Affari in Grecia
Importazioni della Grecia dai principali partners commerciali
(Valori espressi in milioni di euro)
PAESE DI
ORIGINE
2006
2007
2008
Var. %
Valore
Quota
Valore
Quota
Valore
Quota
‘08/΄07
50.734
100%
55.522
100%
60.679
100%
9,3%
GERMANIA
6.339
12,5%
7.114
12,8%
7.238
11,9%
1,7%
ITALIA
5.462
11,6%
6.467
11,6%
6.918
11,4%
7,0%
RUSSIA
3.577
7,1%
3.130
5,6%
4.454
7,3%
42,3%
CINA
1.819
3,6%
2.795
5,0%
3.347
5,5%
19,8%
FRANCIA
3.006
5,9%
3.081
5,5%
3.098
5,1%
0,6%
PAESI BASSI
2.615
5,2%
2.770
5,0%
2.807
4,6%
1,3%
BELGIO
1.771
3,5%
2.125
3,8%
2.140
3,5%
0,7%
SPAGNA
1.796
3,5%
2.001
3,6%
2.134
3,5%
6,6%
IRAN
1.815
3,6%
1.989
3,6%
2.027
3,3%
1,9%
REGNO UNITO
1.897
3,7%
1.999
3,6%
1.957
3,2%
-2,1%
TOTALE
di cui:
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
Sul versante delle importazioni si sono confermati quali principali interlocutori la Germania e
l’Italia che detengono, insieme, il 23,3% delle quote di mercato. Infatti, i due Paesi hanno esportato,
nel periodo gennaio-dicembre 2008, rispettivamente 7,2 e 6,9 miliardi di euro.
Seguono nella graduatoria dei principali fornitori ellenici la Russia (4,5 miliardi di euro), la Cina
(3,3 miliardi di euro), la Francia (3,1 miliardi di euro), i Paesi Bassi (2,8 miliardi di euro), il Belgio (2,1
miliardi di euro) e la Spagna (2,1 miliardi di euro).
La composizione merceologica delle importazioni greche dal mondo evidenzia la posizione
prioritaria del comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” i cui acquisti,
nel 2008, sono ammontati a circa 16,5 miliardi di euro, lo stesso importo registrato nel 2007. La voce
più rappresentativa di tale comparto è risultata quella relativa a Mezzi di trasporto (4,7 miliardi di
euro) le cui importazioni hanno subito un decremento dell’8,6%, determinato dalla crisi mondiale
che ha interessato il settore a partire dagli ultimi mesi del 2008.
La Grecia. Informazioni generali
Struttura settoriale delle importazioni greche dal Mondo
(Valori espressi in milioni di euro)
2007
2008
Valore
Quota
Valore
Quota
Var. %
‘08/’07
TOTALE GENERALE
55.522
100%
60.679
100%
9,3%
7 MACCHINE E ATTREZZATURE
INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO
16.455
29,6%
16.453
27,1%
0,0%
ATTIVITA’ ECONOMICA
78 MEZZI DI TRASPORTO
5.120
9,2%
4.680
7,7%
-8,6%
3 MINERALI E COMBUSTIBILI
8.397
15,1%
12.118
20,0%
44,3%
33 PETROLIO E DERIVATI
7.476
13,5%
10.648
17,5%
42,4%
5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI
7.725
13,9%
8.308
13,7%
7,5%
54 PRODOTTI MEDICINALI E
FARMACEUTICI
3.338
6,0%
3.659
6,0%
9,6%
6 PRODOTTI INDUSTRIALI
CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA
8.062
14,5%
8.012
13,2%
-0,6%
67 ACCIAIO E FERRO
1.855
3,3%
2.022
3,3%
9,0%
8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI
6.926
12,5%
7.709
12,7%
11,3%
89 Manufatti industriali
2.092
3,8%
2.418
4,0%
15,6%
0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E
ANIMALI VIVI
4.985
9,0%
5.241
8,6%
5,1%
01 CARNE E PREPARATI
1.015
1,8%
1.117
1,8%
10,0%
2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI,
ECCETTO COMBUSTIBILI
1.582
2,8%
1.667
2,7%
5,4%
28 MINERALI E SCARTI METALLICI
639
1,2%
675
1,1%
5,6%
1 BEVANDE E TABACCO
738
1,3%
770
1,3%
4,3%
11 BEVANDE
412
0,7%
436
0,7%
5,8%
4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI
213
0,4%
290
0,5%
36,1%
42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E
RAFFINATI
179
0,3%
237
0,4%
32,5%
9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI
PER CATEGORIE
439
0,8%
110
0,2%
-74,9%
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
17
18
Fare Affari in Grecia
Seguono il comparto dei “Minerali e combustibili” (12,1 miliardi di euro, -44,3%), dei “Prodotti
chimici e affini” (8,3 miliardi di euro, +7,5%), dei “Prodotti industriali classificati per materia prima” (8
miliardi di euro, -0,6%), dei “Vari prodotti industriali” (7,7 miliardi di euro, +11,3%), dei “Prodotti agroalimentari e animali vivi” (5,2 miliardi di euro, +5,1%).
Le tabelle successive evidenziano i principali Paesi fornitori della Grecia relativamente ai 4
comparti più significativi dell’import ellenico, ad eccezione di quelli concernenti i combustibili e le
materie prime.
Nel comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” la Germania occupa
il primo posto nella graduatoria dei Paesi fornitori, con una quota di mercato del 18,9%, rispetto
all’11,3% dell’Italia, dell’8,2% della Cina, del 7,8% della Corea del Sud e del 5,1% degli Stati Uniti.
Importazioni greche di “MACCHINARI E ATTREZZATURE PER I TRASPORTI”
(Valori espressi in milioni di euro)
PAESE DI ORIGINE
TOTALE
2007
2008
Var. %
Valore
Quota
Valore
Quota
‘08/΄07
16.455
100%
16.453
100%
0,0%
di cui:
GERMANIA
3.147
19,1%
3.114
18,9%
-1,1%
ITALIA
1.694
10,3%
1.862
11,3%
9,9%
900
5,5%
1.356
8,2%
50,8%
1.711
10,4%
1.280
7,8%
-25,2%
536
3,3%
842
5,1%
56,9%
CINA
COREA DEL SUD
STATI UNITI
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
E’ importante sottolineare l’ottima performance della Cina e degli Stati Uniti che, nel periodo di
riferimento, hanno incrementato le loro vendite di oltre il 50%.
Importazioni greche di “PRODOTTI CHIMICI E AFFINI”
(Valori espressi in milioni di euro)
PAESE DI ORIGINE
TOTALE
2007
2008
Var. %
Valore
Quota
Valore
Quota
‘08/΄07
7.725
100%
8.308
100%
7,5%
di cui:
1.393
18,0%
1.441
17,3%
3,4%
ITALIA
981
12,7%
1.046
12,6%
6,6%
FRANCIA
780
10,1%
797
9,6%
2,2%
BELGIO
783
10,1%
781
9,4%
-0,2%
SVEZIA
504
6,5%
579
7,0%
14,9%
GERMANIA
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
La Grecia. Informazioni generali
Nel comparto dei “Prodotti chimici e affini” la situazione é rimasta pressoché invariata rispetto al
2007, con la Germania in testa alla graduatoria dei principali fornitori greci con vendite di 1,4 miliardi
di euro (+ 3,4%), il 17,3% del totale degli acquisti greci. Segue l’Italia (1 miliardo di euro, +6,6%),
Francia, Belgio e Svizzera.
Una situazione più favorevole all’Italia la riscontriamo nel comparto dei “Vari prodotti industriali”,
quelli cioè legati alla casa, alla moda, alla persona e al tempo libero.
Importazioni greche di “VARI PRODOTTI INDUSTRIALI”
(Valori espressi in milioni di euro)
PAESE DI ORIGINE
2007
2008
Var. %
Valore
Quota
Valore
Quota
‘08/΄07
6.926
100%
7.709
100%
11,3%
ITALIA
1.443
20,8%
1.530
19,8%
6,0%
CINA
1.046
15,1%
1.159
15,0%
10,8%
GERMANIA
749
10,8%
833
10,8%
11,2%
FRANCIA
406
5,9%
416
5,4%
2,4%
SPAGNA
381
5,5%
397
5,1%
4,2%
TOTALE
di cui:
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
Il nostro Paese, infatti, occupa la posizione di testa nella graduatoria dei principali fornitori
ellenici avendo esportato, nel periodo gennaio-dicembre 2008, oltre 1,5 miliardi di euro ossia il
19,8% del totale degli acquisti greci, con un incremento delle vendite del 6% rispetto all’anno
precedente. Segue nella graduatoria la Cina (1,16 miliadi di euro, +10,8%), la Germania (833 milioni
di euro, +11,2%), la Francia (416 milioni di euro, +2,4%) e la Spagna (397 milioni di euro, +4,2%).
Importazioni greche di “PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI”
(Valori espressi in milioni di euro)
PAESE DI ORIGINE
2007
2008
Var. %
Valore
Quota
Valore
Quota
‘08/΄07
4.985
100%
5.241
100%
5,1%
GERMANIA
771
15,5%
799
15,3%
3,7%
PAESI BASSI
687
13,8%
763
14,6%
11,0%
FRANCIA
679
13,6%
710
13,5%
4,5%
ITALIA
524
10,5%
597
11,4%
14,0%
SPAGNA
251
5,0%
254
4,8%
1,2%
TOTALE
di cui:
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
19
20
Fare Affari in Grecia
Per quanto concerne il comparto dei“Prodotti agro-alimentari e animali vivi”, sempre relativamente
al 2008, i principali fornitori greci sono risultati nell’ordine: la Germania (799 milioni di euro), i Paesi
Bassi (763 milioni di euro), la Francia (710 milioni di euro), l’Italia (597 milioni di euro) e la Spagna (254
milioni di euro).
Da sottolineare la performance dell’Italia che ha incrementato le proprie vendite del 14%,
equivalenti a circa l’11,4% del totale delle importazioni greche del settore in argomento.
Sul versante delle esportazioni greche verso il resto del mondo, sempre relativamente al 2008,
i principali clienti sono risultati nell’ordine l’Italia, la Germania, la Bulgaria e Cipro. E’ opportuno
evidenziare che l’Italia, incrementando le proprie importazioni nella misura dell’8,7%, rispetto all’anno
precedente, ha superato la Germania ed e’ attualmente il principale acquirente della Grecia. Piuttosto
significativi sono risultati gli incrementi degli acquisti di Bulgaria e Stati Uniti, rispettivamente
dell’11,4% e del 27,8% ed in misura minore la Turchia. Tutti gli altri paesi hanno diminuito, piu’ o meno
sensibilmente, le proprie importazioni.
Esportazioni della Grecia verso i principali partners commerciali
(Valori espressi in milioni di euro)
PAESE DI
ORIGINE
2006
2007
2008
Var. %
Valore
Quota
Valore
Quota
Valore
Quota
‘08/΄07
16.652
100%
17.148
100%
17.333
100%
1,1%
ITALIA
1.862
11,2%
1.841
10,7%
2.002
11,5%
8,7%
GERMANIA
1.878
11,3%
1.980
11,5%
1.821
10,5%
-8,0%
BULGARIA
TOTALE
di cui:
1.052
6,3%
1.110
6,5%
1.237
7,1%
11,4%
CIPRO
891
5,3%
1.112
6,5%
1.103
6,4%
-0,8%
STATI UNITI
726
4,4%
693
4,0%
885
5,1%
27,8%
REGNO UNITO
992
6,0%
932
5,4%
820
4,7%
-12,0%
ROMANIA
596
3,6%
775
4,5%
772
4,5%
-0,3%
FRANCIA
733
4,4%
716
4,2%
668
3,9%
-6,7%
TURCHIA
848
5,1%
620
3,6%
622
3,6%
0,2%
SPAGNA
667
4,0%
580
3,4%
505
2,9%
-13,0%
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
La struttura merceologica delle esportazioni greche verso il mondo ha interessato in prima
misura il comparto dei ”Prodotti industriali classificati per materia prima”le cui vendite, nel 2008, sono
ammontate ad oltre 3,9 miliardi di euro, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. La
voce quantitativamente più rappresentativa di tale comparto è risultata quella relativa ai metalli non
ferrosi (1,26 miliardi di euro).
Seguono il comparto dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” (2,7 miliardi di euro, +7,6%),
delle “Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” (2,4 miliardi di euro, +5%), dei “Prodotti
chimici e affini” (2,3 miliardi di euro, -2,4%), dei “Vari Prodotti Industriali” (1,9 milioni di euro, -1,4%),
dei “Minerali e combustibili” (1,9 miliardi di euro, -8,7%).
La Grecia. Informazioni generali
Struttura settoriale delle esportazioni greche verso il Mondo
(Valori espressi in milioni di euro)
2007
2008
Valore
Quota
Valore
Quota
Var. %
‘08/’07
TOTALE GENERALE
17.148
100%
17.333
100%
1,1%
6 PRODOTTI INDUSTRIALI
CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA
3.731
21,8%
3.927
22,7%
5,2%
ATTIVITA’ ECONOMICA
68 METALLI NON FERROSI
1.373
8,0%
1.256
7,2%
-8,5%
0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E
ANIMALI VIVI
2.518
14,7%
2.710
15,6%
7,6%
05 FRUTTA E VERDURA
1.304
7,6%
1.340
7,7%
2,8%
7 MACCHINE E ATTREZZATURE
INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO
2.315
13,5%
2.432
14,0%
5,0%
685
4,0%
631
3,6%
-7,8%
2.363
13,8%
2.307
13,3%
-2,4%
938
5,5%
865
5,0%
-7,8%
8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI
1.942
11,3%
1.915
11,1%
-1,4%
84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
1.150
6,7%
1.033
6,0%
-10,2%
3 MINERALI E COMBUSTIBILI
2.084
12,2%
1.903
11,0%
-8,7%
33 PETROLIO E DERIVATI
1.991
11,6%
1.824
10,5%
-8,4%
2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI,
ECCETTO COMBUSTIBILI
770
4,5%
775
4,5%
0,7%
26 FIBRE TESSILI E LORO SCARTI,
ECCETTO LANA
319
1,9%
243
1,4%
-23,8%
1 BEVANDE E TABACCO
501
2,9%
578
3,3%
15,5%
12 TABACCO LAVORATO E GREZZO
354
2,1%
415
2,4%
17,3%
9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI
PER CATEGORIE
574
3,3%
457
2,6%
-20,5%
4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI
351
2,0%
329
1,9%
-6,2%
42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E
RAFFINATI
331
1,9%
299
1,7%
-9,6%
77 MACCHINE ELETTRICHE E LORO
PARTI
5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI
54 PRODOTTI MEDICINALI E
FARMACEUTICI
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
21
22
Fare Affari in Grecia
INTERSCAMBIO CON L’ITALIA
di Antonello Canale, Direttore dell’ Ufficio di Atene
dell’ Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE)
Vassilis Sofias, 14 106 74 Atene – Grecia
Tel. +30 210 7294971 – 4 Fax +30 210 7294982
www.ice.gov.it/estero2/grecia E-mail: [email protected], [email protected]
L’interscambio tra Italia e Grecia è favorito da fattori strutturali di carattere economico, geografico,
storico e culturale. Se sul fronte storico e culturale le affinità sono ben note, su quello economico
va evidenziato il rapporto di complementarità tra i vari comparti dei rispettivi sistemi produttivi. La
vicinanza geografica ha tradizionalmente agevolato le relazioni commerciali tra i due paesi.
I dati forniti dall’Ente Ellenico di Statistica, relativi al periodo gennaio-dicembre 2008, evidenziano che
il commercio bilaterale tra l’Italia e la Grecia ha registrato un incremento del 5,6% rispetto all’anno
precedente, attestandosi su un valore di 8,9 miliardi di euro.
Scambi commerciali tra Grecia e Italia
(Valori espressi in milioni di euro)
2006
2007
Var, %
‘07/’06
2008
Var, %
‘08/’07
INTERSCAMBIO
7.762
8.447
8,8%
8.920
5,6%
IMPORTAZIONI DALL’ITALIA
5.900
6.467
9,6%
6.918
7,0%
ESPORTAZIONI VERSO
L’ITALIA
1.862
1.980
6,4%
2.002
1,1%
SALDO
-4.038
-4.487
11,1%
-4.917
9,6%
FLUSSI
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
Nel periodo in esame le esportazioni italiane sono ammontate a 6,9 miliardi di euro (+7% rispetto
ai 12 mesi precedenti) mentre le importazioni hanno raggiunto i 2 miliardi di euro (+1,1%). Il saldo,
tradizionalmente favorevole all’Italia, è cresciuto ancora e si è attestato ad oltre 4,9 miliardi di euro.
I risultati fatti registrare dalle nostre esportazioni derivano sia dall’attivita’ di un nutrito e crescente
numero di PMI italiane, sia dalla ormai tradizionale presenza dei grandi gruppi industriali nazionali.
La struttura merceologica delle importazioni greche dall’Italia, sempre nel medesimo periodo di
riferimento, ha interessato in prima misura il comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali,
mezzi di trasporto” che ha fatto registrare un sensibile incremento delle vendite del 9,9% rispetto
all’anno precedente.
Tale performance positiva è attribuibile essenzialmente all’incremento delle vendite italiane di Mezzi
di trasporto, soprattutto nei primi 8 mesi dell’anno, che nel periodo gennaio-dicembre 2008 ha
generato vendite per 377 milioni di euro.
La Grecia. Informazioni generali
Struttura settoriale delle importazioni greche dall’Italia
(Valori espressi in milioni di euro)
2007
2008
Valore
Quota
Valore
Quota
Var. %
‘08/’07
TOTALE GENERALE
6.467
100%
6.918
100%
7,0%
7 MACCHINE E ATTREZZATURE
INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO
1.694
26,2%
1.862
26,9%
9,9%
514
7,9%
515
7,4%
0,3%
ATTIVITA’ ECONOMICA
74 ATTREZZATURE INDUSTRIALI,
MACCHINE E LORO PARTI
74.78 Apparecchiature per uso idraulico
88
1,4%
85
1,2%
-3,9%
78 MEZZI DI TRASPORTO
362
5,6%
377
5,4%
4,2%
78.12 Veicoli a motore per il trasporto
di persone
143
2,2%
141
2,0%
-0,9%
8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI
1.443
22,3%
1.530
22,1%
6,0%
84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
505
7,8%
531
7,7%
5,0%
84.53 Maglieria
51
0,8%
58
0,8%
13,2%
89 MANUFATTI INDUSTRIALI
277
4,3%
282
4,1%
1,7%
89.73 Gioielleria in oro, argento e
platino
42
0,6%
51
0,7%
22,6%
1.533
23,7%
1.479
21,4%
-3,5%
67 ACCIAIO E FERRO
410
6,3%
373
5,4%
-9,1%
6 PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI
PER MATERIA PRIMA
69 MANUFATTI DI METALLO
268
4,1%
270
3,9%
0,8%
66 ARTICOLI MINERALI NON METALLICI
231
3,6%
248
3,6%
7,6%
5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI
981
15,2%
1.046
15,1%
6,6%
54 PRODOTTI MEDICINALI E
FARMACEUTICI
200
3,1%
231
3,3%
15,7%
57 SOSTANZE DI PLASTICA PRIMARIE
187
2,9%
2,8%
192
2,7%
0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E
ANIMALI VIVI
524
8,1%
597
8,6%
14,0%
05 FRUTTA E VERDURA
104
1,6%
119
1,7%
14,2%
91
1,4%
100
1,4%
9,8%
3 MINERALI E COMBUSTIBILI
158
2,4%
274
4,0%
73,1%
33 PETROLIO E DERIVATI
154
2,4%
172
2,5%
12,2%
2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI,
ECCETTO COMBUSTIBILI
59
0,9%
62
0,9%
3,8%
01 CARNE E PRODOTTI DELLA CARNE
23
24
Fare Affari in Grecia
Struttura settoriale delle importazioni greche dall’Italia
(Valori espressi in milioni di euro)
2007
2008
Valore
Quota
Valore
Quota
Var. %
‘08/’07
6.467
100%
6.918
100%
7,0%
29 ALTRE MATERIE PRIME VEGETALI O
ANIMALI
23
0,4%
27
0,4%
18,8%
1 BEVANDE E TABACCO
47
0,7%
45
0,6%
-5,1%
11 BEVANDE
41
0,6%
44
0,6%
7,8%
4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI
16
0,2%
22
0,3%
36,5%
42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E
RAFFINATI
15
0,2%
19
0,3%
31,3%
9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI
PER CATEGORIE
10
0,2%
1
0,0%
-87,0%
ATTIVITA’ ECONOMICA
TOTALE GENERALE
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
Il secondo comparto in ordine d’importanza è risultato, nel 2008, quello dei ”Vari prodotti
industriali” che ha fatto registrare un incremento delle vendite del 6% rispetto all’anno precedente.
In evidenza le vendite di Abbigliamento e accessori, la voce piu’ importante dell’export italiano
in Grecia, che sono ammontate a 531 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto al 2007.
Importanti sono state anche le vendite di manufatti industriali, in particolare di articoli di gioielleria
in oro, argento e platino (51 milioni di euro, +22,6%).
Il terzo comparto in ordine d’importanza è risultato, sempre nello stesso periodo di
riferimento, quello dei “Prodotti industriali classificati per materia prima”, rappresentando il 21,4%
del totale delle importazioni greche dall’Italia. Più della metà delle vendite italiane di tale comparto
sono rappresentate da Acciaio e ferro, Manufatti di metallo, Metalli non ferrosi, Filati, tessuti, altri
articoli.
Seguono poi i comparti dei “Prodotti chimici e affini”, dei “Prodotti agro-alimentari e animali
vivi” e dei “Minerali e combustibili” con valori rispettivamente di 1 miliardo di euro (6,6%), 597
milioni di euro (14%) e 274 milioni di euro (73,1%). Un ruolo marginale per quanto concerne
il volume degli acquisti ellenici dall’Italia è rappresentato dai comparti “Materie prime non
alimentari, eccetto combustibili”, “Bevande e tabacco” e “Olii e grassi animali e vegetali” che insieme
rappresentano appena il 2% del totale delle esportazioni italiane verso la Grecia.
La Grecia. Informazioni generali
Struttura settoriale delle esportazioni greche verso l’Italia
(Valori espressi in milioni di euro)
2007
2008
Valore
Quota
Valore
Quota
Var. %
‘08/’07
1.841
100%
2.002
100%
8,7%
6 PRODOTTI INDUSTRIALI
CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA
603
32,8%
596
29,8%
-1,2%
68 METALLI NON FERROSI
379
20,6%
385
19,2%
1,5%
0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E
ANIMALI VIVI
364
19,8%
383
19,1%
5,1%
03 PESCI (NON DI MARE), CROSTACEI,
MOLLUSCHI, ALTRI
190
10,3%
175
8,7%
-8,0%
3 MINERALI E COMBUSTIBILI
57
3,1%
231
11,6%
303,6%
33 PETROLIO E DERIVATI
52
2,8%
207
10,4%
301,2%
5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI
157
8,5%
198
9,9%
25,9%
57 MATERIE PLASTICHE GREZZE
53
2,9%
58
2,9%
10,4%
4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI
211
11,5%
169
8,5%
-19,8%
42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E
RAFFINATI
205
11,1%
161
8,1%
-21,4%
8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI
161
8,7%
152
7,6%
5,4%
84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
105
5,7%
87
4,3%
-17,3%
7 MACCHINE E ATTREZZATURE
INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO
116
6,3%
121
6,0%
4,2%
77 MACCHINE ELETTRICHE E LORO
PARTI
52
2,8%
43
2,2%
-17,0%
2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI,
ECCETTO COMBUSTIBILI
113
6,1%
111
5,5%
-1,6%
28 MINERALI E SCARTI METALLICI
39
2,1%
29
1,5%
-24,0%
9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI
PER CATEGORIE
52
2,8%
32
1,6%
-39,0%
1 BEVANDE E TABACCO
6
0,3%
8
0,4%
40,5%
11 BEVANDE
3
0,26%
7
0,3%
125,0%
ATTIVITA’ ECONOMICA
TOTALE GENERALE
Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche
25
26
Fare Affari in Grecia
Per quanto concerne la composizione merceologica delle esportazioni greche verso l’Italia,
relativamente al periodo gennaio-dicembre 2008, il 29,8% delle vendite è rappresentato dai
“Prodotti industriali classificati per materia prima”, in particolare dai Metalli non ferrosi.
Segue il comparto dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” (383 milioni di euro, quota
19,1%), in particolare Pesci, crostacei, molluschi, le cui esportazioni.
Consistenti le vendite di prodotti relativi ai comparti dei “Minerali e combustibili” (231 milioni
di euro, +303,6%), dei “Prodotti chimici e affini” (198 milioni di euro, +25,9%) e delle “Macchine e
attrezzature industriali, mezzi di trasporto” (121 milioni di euro, +4,2%).
Un sensibile calo ha interessato le vendite degli “Olii e grassi vegetali e animali”, in particolare
quelli vegetali, olio di oliva ed altri olii prodotti dalle olive, che si sono attestate a 161 milioni di
euro. Nel 2007, le vendite di questo comparto erano pari a 205 milioni di euro e rappresentavano la
seconda voce dell’export greco in Italia.
In calo anche il comparto dei “Vari Prodotti Industriali” (152 milioni di euro, -5,4%) e delle
“Materie prime non alimentari, eccetto combustibili” (111 milioni di euro, -1,6%).
In aumento le vendite delle “Bevande e tabacco” (8 milioni di euro, +40,5%).
La Grecia. Informazioni generali
MAPPATURA DELLA PRESENZA INDUSTRIALE
E DEGLI INVESTIMENTI ITALIANI IN GRECIA
A cura dell’ Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Atene
La maggior parte della presenza italiana è costituita da numerose piccole-medie
imprese italiane, che sfuggono a qualsiasi rilevamento statistico e curano (tramite rivenditori
ed agenti locali) una capillare diffusione dei beni di consumo e dei prodotti italiani
in genere (abbigliamento, mobili, articoli per la casa, prodotti alimentari, etc.).
Lo sviluppo dei flussi commerciali, favorito dalla vicinanza geografica, ha contribuito in passato
a mantenere ad un livello ridotto gli investimenti italiani in Grecia. Tuttavia, a partire dagli anni ‘90,
il mercato ellenico si e’ proposto come tramite verso le economie emergenti delle regioni limitrofe
(dai Balcani al Caucaso) ed ha attirato perciò l’attenzione di capitali stranieri. Per una quantificazione
dell’investimento diretto italiano in Grecia si possono utilizzare i dati forniti dalla Banca di Grecia,
che indica un ammontare di 542 milioni di Euro al 31 dicembre 2006, con una quota dell’1,7%.
Ciò colloca l’Italia fra i principali Paesi investitori in Grecia, dopo Lussemburgo, Francia, Olanda,
USA, Regno Unito e Germania.
La strada è stata aperta dai grandi gruppi (FIAT, FIAT CREDIT, ENI, PIRELLI CAVI e PIRELLI
PNEUMATICI, BARILLA, ALITALIA, LUXOTTICA, MONTEDISON, ENEL), che, all’inizio degli anni
’90, incominciarono ad avviare iniziative di cooperazione industriale volte al consolidamento
della loro presenza nel Paese. Nella seconda metà degli anni ’90, si sono affacciate sul
mercato anche le piccole e medie imprese che spesso hanno stipulato “joint-ventures”
con soci greci anche in funzione di una penetrazione commerciale in mercati limitrofi.
Le presenze imprenditoriali piu’ rilevanti sono da annoverare nei seguenti settori di attivita’.
Nel settore dell’Industria pesante e di trasformazione un consistente numero di PMI ha avviato
stabilimenti che dovrebbero fungere da “outlet” per i mercati dell’Europa sud-orientale. Per quanto
riguarda in dettaglio la siderurgia e materie plastiche: le Acciaierie RIVA hanno proceduto all’acquisizione
del 51,66% della proprietà della Hellenic Steel di Salonicco, una delle maggiori realtà siderurgiche del
Paese con fatturato di circa 150 milioni di Euro. ITALCEMENTI Group è operativa in Grecia attraverso le
seguenti tre società: 1) HALYPS BUILDING MATERIAL S.A. per il cemento; 2) HALYPS QUARRIES per le
cave; 3) ET BETON S.A. per la produzione del cemento pronto. Nel 2007, HALYPS BUILDING MATERIAL
S.A., ha raggiunto la capacità di un milione di tonnellate, 350 impiegati diretti con un fatturato di 83,8
milioni di Euro. Inoltre, sempre nel 2007, si è collocato al terzo posto nel mercato del cemento con
una quota di mercato del 7%. KERAKOLL ha un nuovo stabilimento a Schimatari (ad una sessantina
di chilometri da Atene) che occupa 45 persone, per un investimento totale di circa 11 milioni di euro.
Nel settore dell’Industria agro-alimentare la presenza italiana è cresciuta senza precedenti. Gli
imprenditori di questo settore tendono a concentrarsi nelle regioni della Grecia settentrionale dove
operano spesso attraverso investimenti diretti e joint-ventures di produzione. BARILLA possiede
il pastificio Misko (uno dei principali pastifici in Grecia). Nel periodo 2007-08 sono stati effettuati
investimenti per un ammontare di 3,5 milioni di euro indirizzati principalmente all’aggiornamento
dei macchinari e a lavori per la sicurezza e per l’ambiente. La quota di mercato in termini valutari è
del 48% per la pasta e del 54% per le salse. Per il 2008 la compagnia si aspetta un fatturato di circa 80
27
28
Fare Affari in Grecia
milioni di euro (+19%) e un utile al lordo delle imposte di 4,5 milioni di euro. COOPERLAT di Ancona
ha rilevato la quota azionaria del 20% del caseificio Torre di Kilkis. Sempre a Kilkis, EURICOM di
Vercelli ha costituito con la societa’ greca MAKVEL una societa’ mista - la EURIMAC-per la produzione
di paste alimentari destinate all’esportazione verso i mercati dell’Europa centrale, orientale e sudorientale. La stessa EURICOM ha costituito inoltre una propria sussidiaria per la lavorazione del
riso. CAMPARI ha acquistato la notissima società “Ouzo 12” (bevande alcoliche). FERRERO ha aperto
ad Atene un ufficio commerciale con un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro. Nel campo
dei macchinari agricoli, Pieralisi opera in Grecia da 30 anni con uno stabilimento a Kalamata e
attraverso una consociata MITEM-PIERALISI, con un fatturato di circa 12 milioni di Euro annui.
Nel settore dei Servizi la partecipazione italiana è significativa e in espansione,
con l’unica importante eccezione dei servizi bancari, in cui si è registrata una
tendenza di segno negativo. INTESA SAN PAOLO è l’unico istituto di credito
italiano con uno sportello operativo ad Atene, peraltro limitato ai servizi “corporate”.
Altre presenze sono ormai consolidate. Si ricordano in particolare quella dell’ ALITALIA, che dal
1999 ha esteso le sue operazioni all’aeroporto di Salonicco, e quella delle ASSICURAZIONI GENERALI.
Il Gruppo Generali, con più di 122 anni di attività nel settore finanziario vita e sviluppo, è attualmente
la più antica compagnia di assicurazioni del mercato greco. Generali è entrata nel mercato greco
nel 1886 con la costituzione di un’agenzia per servizi non “vita”, successivamente, nel 1980, questa
Agenzia è stata convertita in filiale di Assicurazioni Generali, e infine, nel 1991, in una società S.A.
conosciuta come “Generali Hellas”. Nel 1986 è stata costituita la società “Generali life S.A., per i settori
salute e vita. Le due compagnie, le quali comprendono le attività del Gruppo Generali in Grecia, sono
sussidiarie al 100% delle Assicurazioni Generali di Trieste. A giugno 2008 la quota di mercato è stata
del 3,6% per “Generali Hellas”, del 2,2% per “Generali Life” e del 3% per il “Generali Group Greece”.
Accanto a queste realtà aziendali, emergono i seguenti ambiti d’intervento nelle
telecomunicazioni: dopo la vendita di TIM nel febbraio 2007 ai due fondi APAX e TEXAS PACIFIC
la presenza italiana è ridotta alla sola WIND. WIND ha costituito nel 2001, con la Compagnia
elettrica greca DEI, una joint-venture per la gestione dei servizi di telefonia fissa multimediali
ed Internet, lanciata sul mercato nel febbraio 2003 con il marchio TELLAS S.p.A.. In seguito alla
vendita di WIND Italia al gruppo ORASCOM dell’imprenditore egiziano Sawiri e alla successiva
acquisizione della quota DEI di Tellas, la società si è fusa con Wind Hellas (ex Tim Hellas).
Nel campo energetico, EDISON opera da tempo con una propria filiale (Edison Hellas) ed è
particolarmente attiva in tre settori: trading, produzione di energia elettrica e forniture di gas
naturale. Nel campo del trading, il gruppo ha rotto il monopolio di DEI (società elettrica pubblica)
aggiudicandosi anche se per un ammontare piuttosto limitato (inizialmente 25 MW) il diritto di
importare in Grecia energia elettrica e ottenendo una licenza di fornitura decennale per una capacità
totale di 300MW annui. Nel maggio 2004 Edison ha concluso un ulteriore accordo con DEI per la
fornitura a quest’ultima di 150MW di capacità supplementare nei mesi luglio-settembre 2004, per fare
fronte alle maggiori richieste durante i Giochi Olimpici. Nel mercato del gas naturale si aprono per la
società italiana nuove prospettive con la firma dell’Accordo Intergovernativo per la realizzazione del
gasdotto d’interconnessione Grecia-Italia (Interconnector Italy-Greece) firmato il 4 novembre 2005
dal Ministro delle Attivita’ Produttive Scajola, e dal Ministro dello Sviluppo greco Sioufas. A settembre
2008 è stata costituita la Igi-Poseidon, joint-venture paritetica tra Edison e l’azienda statale ellenica
Depa, per la costruzione, lo sviluppo e l’esercizio del gasdotto d’interconnessione Grecia-Italia. Il
valore del progetto sarà di circa 500 milioni di Euro.
ENEL ha realizzato, attraverso la consociata “Terna”, l’elettrodotto che collega Italia e Grecia, inaugurato
nel 2002. Nel 2008 si è aggiudicata la prima gara per la liberalizzazione del mercato greco della
produzione elettrica: attraverso la controllata locale Enelco investirà circa 300 milioni di euro per la
costruzione della centrale a ciclo combinato di 443 MW a Livadia (Beozia), la prima centrale elettrica
La Grecia. Informazioni generali
29
privata in Grecia.
Va inoltre segnalato che la stessa società nel maggio 2007 ha concluso l’accordo per l’acquisto di
impianti eolici già operativi e di prossima costruzione per una potenza complessiva di 127 Megawatt,
divenendo cosi il terzo operatore nella produzione eolica in Grecia.
Inoltre, nel 2008 la società italiana ha firmato un accordo con Damco Energy (Gruppo Copeluzos)
e International Constructional (Gruppo Samaras) per l’acquisizione del 30%, con possibilità di ampliare
la quota all’80%, di vari progetti da realizzare nel settore dell’energia eolica in Grecia per circa 1.400MW.
ITALGAS ha acquisito nel 2000 il 49% della proprietà e la gestione (per un periodo di 35 anni) delle
societa’ di distribuzione del gas naturale nelle regioni di Tessaglia e (Larissa e Volos, Tricala e Cardizza)
e nella Prefettura di Salonicco, AERIO THESSALONIKI E AERIO TESSAGLIA.
La compagnia ENI è presente in Grecia attraverso E.P.A. Thessaloniki S.p.A. e E.P.A. Thessalia S.p.A.
che sono state costituite nel 2000 con il ruolo di leva motrice per la diffusione del know-how in materia
di utilizzo del Gas Naturale all’interno dei confini dell’area metropolitana di Salonicco e della Regione
della Tessaglia. Le due EPA appartengono per il 49% all’ENI e per il 51% alla EDA (Società di Distribuzione
Gas). L’EPA Thessaloniki e la EPA Thessalia detengono una licenza triennale del Ministero dello Sviluppo
ellenico per la gestione in esclusiva, per la promozione e per la distribuzione del gas ai clienti con un
consumo inferiore ai 100 GWh annuo nei comuni appartenenti alla Prefettura di Salonicco e nelle
municipi delle regioni della Tessaglia.
La previsione per le vendite di Gas Naturale sono di 359 milioni di mc per il 2009 e 505 milioni di
mc per il 2013 interessando tutti i possibili (potenziali) settori di consumo (domestico, terziario,
industria). Il piano quinquennale prevede un ulteriore sviluppo della rete per il servizio ai clienti situati
anche in altri comuni, unitamente ad una copertura capillare per quelli in cui la rete già esiste.
Circa altri rami di servizi, AUTOGRILL è attiva nella ristorazione lungo le grandi arterie autostradali
attraverso Autogrill Hellas ed anche nell’aeroporto di Atene. RINA (Registro Navale Italiano) è presente
nel campo dei servizi armatoriali.
Nel settore delle grandi opere ed infrastrutture, l’interesse e la partecipazione delle imprese
italiane di costruzione alla realizzazione di grandi impianti ed opere infrastrutturali si mantiene su
livelli elevati. IMPREGILO, in partecipazione con un gruppo di societa’ greche, ha collaborato alla
realizzazione del nuovo Auditorium Musicale di Atene. L’impresa si è, inoltre, aggiudicata importanti
commesse: la costruzione della nuova linea tranviaria che collega sobborghi costieri con il centro di
Atene, l’ampliamento di un tratto della metropolitana della capitale ellenica e la costruzione del tratto
di autostrada Atene-Salonicco all’altezza di Aghios Kostantinos e la deviazione del fiume Archeloos nel
Nord del Paese. Da ultimo, il consorzio formato da Impregilo, Ansaldo Breda, Ansaldo Trasporti Sistemi
Ferroviari, Seli e dalla societa’ greca di costruzioni Aegek, si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione
della metropolitana di Salonicco, che entrerà in servizio nel 2012, per un valore di 798 milioni di euro.
I lavori prevedono la costruzione di una linea centrale di 9,6 chilometri, 13 stazioni e la fornitura dei
vagoni ferroviari.
L’INSO, general contractor specializzato nella costruzione di ospedali chiavi in mano (dalla
progettazione alla realizzazione e gestione, inclusa la fornitura di strumentazione elettromedicale e
arredi), è presente in Grecia dal 1995 come branch della società. In Grecia l’INSO ha realizzato l’Ospedale
“Attikon” in Atene, alcune ristrutturazioni per gli Ospedali “Gennimatas” e “Sotiria” sempre in Atene, e la
fornitura di strumentazione medicale per gli Ospedali di Alessandropoli e Kalamata. Attualmente la
società sta completando la realizzazione del nuovo Ospedale di Kavala e sta avanzando quella del
nuovo Ospedale di Zacinto e del poliambulatorio di Kallikratia.
Nel campo della Cantieristica l’Italia ha acquisito in Grecia importanti commesse, i cui frutti
saranno distribuiti sull’arco di alcuni anni.
Nel settore degli autoveicoli la FIAT ha fondato nel 1989 una sussidiaria in Grecia “Fiat Group
Automobiles Hellas” che rappresenta le marche Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional.
30
Fare Affari in Grecia
Inoltre, è attiva nel prestito a lungo termine di autoveicoli per passeggeri e nel finanziamento di autoveicoli
nuovi ed usati per passeggeri e per uso commerciale attraverso la Fiat Credit e la Fidis Bank. Nel 2007 il
fatturato della compagnia ha oltrepassato i 206 milioni di euro e le vendite di autovetture e veicoli
commerciali leggeri hanno raggiunto le 17.000 unità. Alla fine del 2007, la quota di mercato della Fiat
Group Automobiles Hellas è stata del 5,3% per le autovetture e del 9% per i veicoli commerciali leggeri.
Per il 2008, da gennaio a settembre, la quota di mercato per le autovetture si è attestata sul 5,9%. In
particolare, la marca Fiat detiene il 5,1% (11.549 unità), l’Alfa Romeo lo 0,4% (966 unità), la Lancia lo 0,4%
(864 unità), la Fiat professional il 10,5% (1.924 veicoli). Le vendite di parti di ricambio hanno attualmente
un fatturato di 31,2 milioni di euro. Infine, la compagnia in Grecia si colloca fra le principali compagnie in
termini di vendite sia di autoveicoli per passeggeri sia di veicoli per uso commerciale.
Nel settore dei veicoli da trasporto urbano, IRISBUS (Joint-Venture paritetica tra IVECO e “Renault
Veicoli Industriali”) ha vinto una gara pubblica per la fornitura di 284 autobus per la città di Atene, 48 per
Salonicco e 6 per Komotini. Di recente la società si è assicurata la fornitura di ulteriori 200 autobus sempre
per la città di Atene.
Nel settore dell’Editoria, MONDADORI nell’ottobre 2004 ha deciso di aumentare la sua quota di
partecipazione nella società editrice ellenica Attikes dal 20% al 40%. La collaborazione è volta a sviluppare
un programma di investimenti nell’Europa Orientale dove la società è già attiva.
Il campo delle forniture militari rappresenta tradizionalmente un settore ricco di opportunità
d’inserimento per le imprese italiane, dove l’Italia incontra però un’agguerrita concorrenza da parte di
molti partner occidentali. Nel passato le nostre aziende hanno conseguito alcuni successi. FINCANTIERI ha
concluso con questa Marina Militare ed i cantieri di Eleusi un contratto per la costruzione di un “tanker”
rifornitore di squadra, sul modello della nave “Etna” già in dotazione alla Marina italiana. ALENIA
Aeronautica è presente in Grecia dal 1995 attraverso la filiale ALENIA HELLAS, azienda di servizi di
ingegneria nel settore aeronautico. Nel 2005 l’ALENIA si è aggiudicata la fornitura di 12 velivoli C-27J
Spartan acquistati dalla Forza Aerea Ellenica per un valore di circa 297 milioni di euro. Sempre nel 2005
ALENIA Aeronautica ha iniziato un programma di investimento in ALENIA HELLAS con l’assunzione di 10
ingegneri per i vari reparti (design, software, supporto ingegneristico). Il processo di investimento si è
concluso nel 2007. Al momento ALENIA HELLAS fornisce servizi ai membri dell’Alenia Aeronautica Group.
Il fatturato annuo nel 2007 è stato di 840mila euro.
Nel settore dell’abbigliamento e accessori che insieme a quello dei macchinari industriali rappresenta
la quota maggiore delle esportazioni italiane in Grecia, operano con successo LUXOTTICA e SAFILO, oltre
a tutte le grandi firme che hanno tuttavia scelto di stipulare contratti in franchising con imprenditori
greci.
La Grecia. Informazioni generali
LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ ESTERO
Partners per l’internazionalizzazione
di Marco Della Puppa,
Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco
K.Karamanli 47 - 54639 Salonicco (Grecia)
tel. 0030.2310.947744, 947844, 951272, fax 951542
www.italchamber.gr e-mail [email protected]
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e professionisti,
italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in base alla legge 518 del 1.7.1970 e dai Governi
locali dove hanno sede.
Esse sono radicate sui territori esteri e inserite integralmente nei contesti locali.
Le 74 Camere di Commercio Italiane all’Estero, presenti in 48 paesi con 139 uffici, contano oltre
23.000 imprese associate di cui la grande maggioranza (circa il 70% ) sono imprese locali che operano
o sono interessate ad operare con l’Italia.
Proprio per il loro essere costituite da imprenditori, le CCIE sono particolarmente sensibili ai
bisogni e alle priorita` dei soggetti che operano sul mercato internazionale realizzando cosi attivita`
volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane sui mercati esteri. Il carattere binazionale, la
profonda conoscenza dei territori in cui operano, le importanti azioni di scouting e di lobbying presso
i soggetti locali, sono solo gli aspetti di piu’ immediata percezione del valore aggiunto che sono in
grado di offrire per l’affermazione del sistema Italia all’estero.
In Grecia operano due CCIE, ad Atene e a Salonicco.
La CCIE di Salonicco: servizi e attivita`
La Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco si e’ costituita il 30 novembre 1996 come
associazione di imprenditori libera ed elettiva, senza scopo di lucro.
Essa e’ un organismo di diritto privato operante secondo la legislazione vigente in Grecia.
E` riconosciuta dal governo italiano ai sensi della legge 518/1o luglio 1970.
E’ titolare di certificazione ISO 9001- 2008 e dell’Attestato di Conformita’ dei Servizi rilasciato da
Assocamerestero.
Suo obiettivo principale e’ quello di favorire le relazioni e i contatti tra gli operatori economici
dei due paesi, promuovendo in particolare rapporti di business e operando per veicolare la richiesta
locale verso l’offerta italiana.
Per la realizzazione di questi obiettivi la Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco opera con
le seguenti azioni :
31
32
Fare Affari in Grecia
• Promozione per le iniziative imprenditoriali
• Comunicazione e informazione
• Attivita’ mirata alla conclusione di affari
Promozione per le iniziative imprenditoriali
L’attivita’ promozionale prevede :
• raccolta e diffusione di offerte e richieste di prodotti tramite gli organi informativi della Camera;
• segnalazioni di opportunita’ d’affari;
• informazioni commerciali su imprese;
• assistenza agli operatori in visita in Grecia (accompagnamento, interpretariato, traduzioni);
• preparazione di incontri d’affari;
• ricerca partner commerciali;
• identificazione delle migliori controparti imprenditoriali e istituzionali;
• mailing mirato;
• studi di mercato;
• consulenze per costituzione di joint ventures, costituzione di societa’ in Grecia, composizione
amichevole di vertenze, ecc.
Comunicazione e informazione
La comunicazione e l’informazione sono realizzate tramite:
• la pubblicazione quadrimestrale della rivista bilingue “Notizie Italo-Elleniche”;
• la pubblicazione annuale della “Guida alle fiere italiane e greche”;
• l’invio di newsletter con opportunita’ d’affari;
• l’invio di un “Bollettino Italo-ellenico” mensile contenente notizie ed attivita’ della Camera;
• la pubblicazione di studi e di ricerche di mercato;
• il sito camerale: www.italchamber.gr ;
• la creazione di « Infodesk » alle principali fiere settoriali di Salonicco.
Attivita’ mirata alla conclusione di affari
Per favorire la conclusione di affari la Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco organizza spazi
espositivi in alcune delle piu’ importanti fiere settoriali di interesse internazionale che hanno luogo
a Salonicco come :
FURNIDEC BUSINESS (Fiera del Mobile e dell’Arredamento)
AGROTICA (Fiera dell’Agricoltura)
DETROP (Fiera dei Prodotti Agroalimentari)
INFACOMA (Fiera dell’Edilizia)
FURNIDEC (Fiera del Mobile e dei Prodotti per la Casa)
FIERA INTERNAZIONALE DI SALONICCO (Fiera Campionaria)
KOSMIMA (Fiera del Gioiello, Pietre preziose, Orologi)
PHILOXENIA (Fiera del Turismo)
e partecipa con missioni di imprenditori greci a work shop, fiere e convegni in Italia.
La Grecia. Informazioni generali
INFORMAZIONI UTILI
Formalita’ doganali e documenti di viaggio per i visitatori:
per entrare in Grecia valgono le norme dell’Unione Europea (passaporto o carta di identita’).
Corrente elettrica: 220/380 V, 50 Hz.
Assistenza medica: i cittadini italiani possono avere assistenza medica gratuita se sono in possesso
del modulo E111 (I), rilasciato dalle autorita’ sanitarie della citta’ di residenza.
Telefono Pronto Soccorso: 166.
Mezzi di trasporto
Collegamenti aerei internazionali:
Atene e’ collegata con citta’ sia europee che extracontinentali.
Salonicco e’ collegata con diverse citta’ europee. Con l’Italia ci sono tre voli giornalieri su Roma.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di Atene e quello di Salonicco distano rispettivamente
17 km. e 15 km. dal centro citta’. I collegamenti sono garantiti in entrambi i casi da un servizio regolare
di autobus e taxi. L’aeroporto di Atene e` collegato anche con una linea di metropolitana.
Collegamenti fra le principali città interne: sono assicurati sia da voli aerei per le citta` con aeroporto
che da autobus di linea e da una rete ferroviaria il cui tronco principale e’ tra Atene e Salonicco.
Giorni lavorativi ed orari:
Uffici pubblici: lun-ven: 8,00 –13,00 (orario al pubblico),
Banche: lun-giov 8,00 –14.30; il venerdì dalle 8,00 alle 14,00 (orario al pubblico),
Attivita` commerciali: orario continuato (supermarket) e orario non continuato (negozi);
Ristoranti: orario libero.
Rete diplomatico-consolare italiana in Grecia:
Ambasciata d’Italia:
Odos Sekeri, 2 – 10674 Atene
tel: 0030-210-3617260, 3617273, 4, 5 - fax: 0030-210-3617330
Sito: www.ambatene.esteri.it E-mail: [email protected],
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Fare Affari in Grecia
Consolato d’Italia in Atene:
Leoforos Elefteriou Venizelou (Thiseos), 135-137 - 17672 Kallithea - Atene
tel: 0030-210-9538180, 9538190, 9531640, 9531641 fax: 0030-210-9531523.
E-mail: [email protected]
Consolato Onorario d’Italia in Salonicco:
Odos K.Karamanli, 47 – 54339 Thessaloniki
tel.& fax: 0030-231-914050, E-mail: [email protected]
Consolato Onorario d’Italia in Patrasso: Odos Germanou, 63 – 26225 Patrasso.
tel.: 0030-2610-620900, fax: 0030-2310-220990.
Consolato Onorario d’Italia in Corfu’: Odos Vraila, 17- 49100 Corfu’.
tel.: 0030-26610-37351, fax: 0030-26610-42433
Istituti Italiani di Cultura:
Atene: Odos Tenedou, 27 11361 Kipseli - tel: 0030-210-8665186, 7 fax: 0030-210-8665178,
Sito: www.iic.gr E-mail: [email protected]
Salonicco: Odos Fleming 1/a - tel: 0030-2310-886000 fax: 0030-2310-812057
Sito: www.iicsalonicco.gr E-mail: [email protected]
Uffici per l’internazionalizzazione delle imprese:
ICE – Ufficio di Atene: Leof. Vass. Sofias 14 - 10674 Atene
Tel. 0030-210-7294971, 2, 3 , 4 - fax 0030-210-7294982
Sito: www.ice.gov.it/estero2/grecia E-mail: [email protected]
Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco
Odos K. Karamanli, 47 – 54639 Salonicco
Tel. 0030.2310.947744, 947844, 951272 - fax 0030.2310.951542
Sito: www.italchamber.it E-mail: [email protected]
Camera di Commercio Italo-ellenica di Atene
Odos Ventiri, 5 – 11528 Atene
Tel. 0030.210.7213209 – fax 0030.210.7213212
Sito: www.italia.gr E-mail: [email protected]
Filiali di Banche Italiane in Grecia
San Paolo IMI
Tel.: 0030/210/3316833 – Fax: 0030/210/3255108
Alitalia
L.Vouliagmenis 577 – 16451 Argyroupoli – Atene
Tel.: 0030/210/9988930 – Fax: 0030/210/9959125
La Grecia. Informazioni generali
Link di organismi in Grecia
Organizzazioni industriali:
www.fgi.org.gr
Il sito dell’Associazione Industriali Greci (SEB)
www.sbbe.gr
Il profilo, i servizi, notizie, enti ed altre informazioni sul sito dell’Associazione Industriali Grecia del
Nord.
www.seve.gr
Il profilo, i servizi, i membri, dati statistici e links utili sul sito dell’Associazione Esportatori Grecia del
Nord (SEVE)
www.ebeth.gr
Le attivita’, opportunita’ d’affari, fiere ed altre informazioni sul sito della Camera di Commercio ed
Industria di Salonicco.
www.investingreece.gov.gr
Organismo statale che fornisce informazioni sugli incentivi per gli investimenti in Grecia.
www.eommex.gr
Programmi ed altre informazioni sul sito dell’Ente delle piccole e medie imprese (EOMMEX).
www.franchising.gr
Notizie, i membri ed altre informazioni sul franchising greco sul sito dell’Associazione Franchising
Ellenica.
www.bstdb.gr
Il Profilo, Rapporti Annuali, eventi ed altre informazioni sul sito della Banca per lo Sviluppo del Mar
Nero.
www.greekwine.gr
Le Regioni, i produttori, le varieta’ e tutto cio’ che riguarda il vino greco.
www.interex.gr
Informazioni sul commercio internazionale, regole di mercato,
tasse, trasporti, assicurazioni, etc.
www.obi.gr
L’Organismo per la Proprieta’ Industriale e’ il competente istituto in Grecia per la registrazione dei
brevetti.
Stampa
http://tovima.dolnet.gr
Il sito del quotidiano politico “To Vima”.
http://ta-nea.dolnet.gr
Il sito del quotidiano politico “Ta Nea”.
www.kathimerini.gr
Il sito del quotidiano politico “Kathimerini”.
www.enet.gr
Il sito del quotidiano politico “Eleftherotypia”.
www.naftemporiki.gr
Il sito del quotidiano economico “Naftemporiki”.
www.kerdos.gr
Il sito del quotidiano economico “Kerdos”
www.mpa.gr
Il sito dell’Agenzia di Stampa della Macedonia.
www.ana.gr
Il sito dell’Agenzia di Stampa di Atene.
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Fare Affari in Grecia
Turismo e viaggi
www.ente-turismoellenico.com
Tutte le informazioni turistiche sulla Grecia (in italiano) sul sito dell’Ente per il Turismo Ellenico
(Ufficio in Italia).
www.gnto.gr
Il sito ufficiale dell’Ente Ellenico per il Turismo con varie foto, guide turistiche ed altre
informazioni (Grecia).
www.ktel.org
Tutte le informazioni per viaggiare con l’autobus in Grecia.
www.all-hotels.gr
Elenco di alberghi greci.
www.travelinfo.gr
Informazioni turistiche, guide e directories per viaggiare in Grecia
Rete diplomatico-consolare greca in Italia:
Ambasciata di Grecia - Roma
Cancelleria e Ufficio stampa: Via G. Rossini 4 - tel: 06-8537551, fax: 06-8415927
Sezione consolare: Via A. Stoppani 10 - tel: 06-8082030, fax 06-8081114
Sezione Commerciale: Viale Parioli 10 - tel: 06-80690758, fax: 06-80692298
Consolati generali greci:
Milano - Via Turati 6 – 20121 - tel: 02-653775, fax 02-29000833
Napoli - Viale Gramsci 5, 80122 - tel: 081-7611075, fax 081-666835
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
IL QUADRO LEGALE PER L’ ESERCIZIO
DI IMPRESA IN GRECIA - Principali Caratteristiche
A Cura di Marios Andrikopoulos
Avvocato
LL.M EC Law College of Europe
LL.M Diritto Pubblico Università di Atene / Università Bordeaux IV
Master of International Economics & Management SDA Bocconi
Studio Legale Andrikopoulos
Kriezotou 6
106-71 Atene
++30 210 36.38.888
++30 6946 067 437
FAX : ++30 210 36.46.164
email : [email protected] / [email protected]
Premessa,
Il sistema economico in Grecia e’ retto dai principi del libero mercato e della legalità. La Grecia
come paese membro dell’UE. e membro dell’Eurozona, assicura alle imprese estere che decidono
di operare in Grecia, un ambiente economico e legislativo stabile. E in modo particolare, le società
provenienti dagli Stati membri dell’UE., godono pienamente le libertà del mercato interno in base al
principio del divieto di discriminazioni tra Stati membri dell’UE.
Negli ultimi anni, sono stati compiuti passi nella direzione della modernizzazione del diritto
societario in Grecia. Si riferisce alla nuova legislazione sulle SpA (Legge 3604/2007), la riforma del
Diritto fallimentare (Legge 3558/2007), il recepimento della Direttiva MIFID elemento che porta più
trasparenza nel settore delle società finanziarie e la riduzione costante delle aliquote per le imposte
su le società. Si nota anche la armonizzazione della legislazione sulle società quotate nella Borsa di
Atene con le esigenze communitarie.
Oggetto della presente breve presentazione e’ l’elencazione delle principali caratteristiche del
diritto societario greco, con particolare attenzione verso le principali forme societarie e la possibilità
di presenza per le imprese estere in Grecia.
Ι. Le forme societarie secondo il Diritto greco
Secondo il Diritto Greco, le società sono distinte in civili e commerciali.
Società Commerciali
Sono le società che hanno una personalità legale e hanno scopo di lucro.
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Fare Affari in Grecia
Le società commerciali sono a loro volta distinte società personali e di capitali.
Nelle prime la persona del socio recita un ruolo principale mentre nelle altre, l’elemento principale e’
il capitale conferito.
Le principali forme societarie che possono interessare l’investitore, sono
1. La Società per Azioni
2. La Società a Responsabilità Limitata
3. La Società in nome collettivo e
La Società in accomandita semplice
1. La Società per Azioni (Anonimos Eteria /ΑΕ )
Costituisce la società di capitali per eccellenza. Il legislatore ha di recente modernizzato il quadro
della costituzione delle AE, con recepimento della Direttiva 2006/68CE e 2003/58CE. La direzione del
legislatore è stata la diminuzione dell’intervento amministrativo, la semplificazione della costituzione
e la più ampia libertà nella definizione degli articoli dello statuto societario.
Le principali caratteristiche della AE, sono le seguenti.
• La Società per Azioni e’ regolata dalle disposizioni della L.2190/1920 modificata dalla legge 3604/
2007, ed ha scopo commerciale indipendentemente all’oggetto perseguito.
• Dispone della personalità legale
• Gli azionisti sono responsabili limitatamente, fino all’ammontare del loro contributo
• Ha come capitale minimo 60.000 €
• La qualifica societaria (le azioni) è trasferibile liberamente con accordo privato.
• Il Consiglio Direttivo e’ costituito da almeno 3 persone.
• Lo Stato attraverso la Prefettura - Ufficio del Commercio competente, vigila sulla costituzione e sul
funzionamento delle AE tramite la tenuta del Registro delle Società per Azioni (Μ.Α.Ε).
• La legge 3604/2007 ha eliminato il controllo amministrativo preliminare per le società con capitale
inferiore a 3.000.000€.
• Introduzione con la legislazione 3604/2007 della possibilità della costituzione di una AE con un solo
azionista iniziale, elemento che non era previsto con il quadro anteriore.
• Deve tenere obbligatoriamente la massima Categoria di Libri Contabili (Terza Categoria).
• Alla sua costituzione, ogni AE riceve il Numero di Registro delle Società per Azioni (ΑΡ.Μ.Α.Ε), il
quale, insieme alla denominazione, la sede e il Codice Fiscale della società, costituisce il suo segno
caratteristico. Tutte le informazione sulle AE sono pubblicate alla Gazzetta Ufficiale ellenica (Filo
Efimeridas Kiverniseos / FEK) nella bollettino speciale per le AE e EPE (Srl).
• Regole speciali sono in vigore per categorie societarie speciali, come sono le Società Assicurative o
Tecniche.
• Società attive nel settori regolati (energia, telecomunicazioni) saranno sottoposte alla vigilanza delle
Autorità settoriale regolatorie, le quale hanno lo statuto di Autorità Amministrative Indipendente.
• Regole speciali sono in vigore com’è ovvio anche per le Società quotate nella Borsa Valori di Atene
(Χ.Α.Α.), specialmente dopo l’approvazione nel 2002 della legge sull’Amministrazione Societaria
(Legge 3016/2002). Il quadro legislativo riguardo alle società quotate nella borsa di Atene, e
stato modernizzato nella direzione della conformità con le Direttive delle Comunità Europea. Più
specialmente, è stata adottata la legge 3371/2005 ha recepito la Direttiva 2001/34CE riguardante
l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e
l’informazione da pubblicare su detti valori. La Legge 3340/2005 ha recepito la Direttiva 2003/6CE sul
così detto Market Abuse e le Direttive 2003/124CE, 2003/125CE e 2004/72 CE. La Legge 3401/2005
ha armonizzato la legislazione interna alla Direttiva 2003/71CE relativa al prospetto da pubblicare
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE. La Legge 3556/2007 con la quale è stata recepita la Direttiva 2004/109CE
sulla armonizzazione degli obblighi di trasparenza (transparency directive) e finalmente la Legge
3461/2006 ha recepito la Direttiva 2004/25CE sulle Offerte Pubbliche di Acquisto. Si nota anche la
presenza della Autorità vigilante e regolatore per la Borsa di Atene denominata Epitropi Kefaleagoras,
- equivalente alla CONSOB italiana.
• La Grecia con la legislazione 3606/2007 ha recepito la direttiva MIFID (Markets in Financial
Instruments Directive - Direttiva 2004/39CE), armonizzando la legislazione nazionale con le esigenze
comunitarie nel settore finanziario
• All’interno della Legge sulle S.p.A. sono previste disposizioni speciali per la Fusione o l’Assorbimento
di Società.
• La AE e’ soggetta ad un’aliquota d’imposta di 25% sui profitti.
Cenni sulle procedure di costituzione
1. Indicazione da parte di un Avvocato dei principali punti della Legislazione sulle AE.
2. Controllo preventivo della denominazione societaria presso la locale Camera di Commercio.
Registrazione provvisoria per 2 mesi.
3. Redazione dello Statuto iniziale della Società innanzi a un Notaio.
4. Presentazione del documento giustificativo notarile e degli altri necessari alla Prefettura competente
– Ufficio del Commercio e iscrizione nel Registro delle Società per Azioni.
5. Versamento all’Ufficio delle Entrate competente dell’Imposta per la Raccolta di Capitale (1% sul
Capitale Societario).
6. Pubblicazione della Costituzione e della formazione del primo Consiglio Direttivo sulla Gazzetta
Ufficiale, Bollettino delle AE e delle EPE.
7. Attribuzione del Numero di Codice Fiscale dal competente Ufficio Imposte, dichiarazione di inizio
attività e convalida dei Libri e Dati Contabili.
2. La Società a Responsabilità Limitata (Eteria Periorismenis Efthinis /EPE)
La Società a Responsabilità Limitata ha molte caratteristiche comuni a quelle della Società per Azioni
e la principale di queste è la responsabilità limitata del Socio fino all’ammontare del loro contributo
societario. Una modificazione recente ha reso la costituzione delle EPE, molto più accessibile
modificando l’esigenza di capitale minimo da 18.000€ a 4.500€ (Legge 3661/2008)
Principali caratteristiche della società:
• Esistenza di Quote Sociali invece di azioni – L’intero capitale sociale e’ suddiviso in quote sociali
multiple di trenta Euro (30 – 60 – 90 - ecc.).
• Capitale Sociale Minimo 4.500€, con modifica legislativa recente, (Legge 3661/2008)
• Partecipazione di tutti i soci all’attività della Società
• Qualifica di Società Commerciale indipendentemente dall’oggetto
• Assenza di vigilanza statale tramite la Prefettura come per le AE
• Minori spese di costituzione e funzionamento della EPE
• Aliquota d’imposta pari al 25% sui profitti.
• Obbligo di tenere obbligatoriamente la Massima Categoria di Libri Contabili (Terza Categoria).
• Le decisioni vengono prese dall’Assemblea Generale in base alla maggioranza del capitale. Per
decisioni importanti, pero’, come la modifica dello statuto, lo scioglimento della società, ecc.,
sono previsti due quorum: ¾ del capitale sociale e ¾ degli azionisti. Peraltro, in alcuni casi, come
il cambiamento della nazionalità della società o l’accrescimento della responsabilità dei soci e’
necessaria assolutamente l’unanimità dei soci.
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Fare Affari in Grecia
• Possibilità di costituzione e funzionamento di Società a Responsabilità Limitata Unipersonale con le
stesse caratteristiche, con la sola differenza dell’esistenza di un unico Socio.
Cenni sulle procedure di costituzione
1. Indicazione da parte di un Avvocato dei punti principali della Legislazione sulle EPE.
2. Controllo preventivo della denominazione societaria presso la Camera di Commercio locale.
Iscrizione provvisoria per 2 mesi.
3. Redazione dello Statuto iniziale della Società innanzi a un Notaio.
4. Pubblicazione dello Statuto sui Libri del competente Tribunale di Prima Istanza.
5. Versamento al competente Ufficio Imposte dell’Imposta di Concentrazione del Capitale (1% del
Capitale Societario).
6. Pubblicazione della Costituzione sulla Gazzetta Ufficiale, Bollettino delle AE e delle EPE
7. Attribuzione del Numero di Codice Fiscale dal competente Ufficio Imposte, dichiarazione di inizio
lavori e convalida dei Libri e dei Dati Tributari.
8. Completamento dell’iscrizione alla locale Camera di Commercio ed Industria.
3. Società in nome collettivo – SNC (ΟΕ) e Società in accomandita semplice – SAS (ΕΕ)
Le principali caratteristiche di queste due forme societarie sono, da una parte, la facilità e la rapidità
di costituzione, dall’altra parte la responsabilità dei soci della società in nome collettivo (OE) in solido,
illimitatamente – al di la’ del loro conferimento societario e con tutto il loro patrimonio personale.
Nella Società in accomandita semplice (EE), esiste la possibilità di unico socio che sara’ responsabile
per i debiti societari, fino all’ammontare del conferimento.
Principali Caratteristiche
• Dispone della personalità giuridica.
• Nella ΟE i soci sono responsabili illimitatamente – in solido anche con il loro patrimonio personale.
• Nella EE tutti i soci sono responsabili illimitatamente – in solido anche con il loro patrimonio
personale, tranne l’Accomandante, il quale e’ responsabile limitatamente fino all’ammontare del suo
contributo personale.
• Lo statuto della società è stipulato con accordo privato tra i soci senza l’intervento di Notaio e
sorveglianza dello Stato.
• Coefficiente di tassazione 20% sui profitti.
• Possibilità di conferimento societario anche in natura o in lavoro personale.
Cenni sulle procedure di costituzione
1. Indicazione da parte di un Avvocato del quadro normativo sulle ΟΕ e sulle ΕΕ.
2. Controllo preliminare della denominazione societaria presso la Camera di Commercio locale.
Iscrizione provvisoria per 2 mesi.
3. Redazione dell’Accordo di Costituzione da parte di un Avvocato e sottoscrizione dell’Accordo da
parte di tutti i Soci.
4. Presentazione dello Statuto ai competenti Enti per il versamento dei contributi e in seguito
Pubblicazione di questo sui Libri del competente Tribunale di Prima Istanza (se esistono succursali
anche ai competenti, per sede, tribunali).
5. Versamento al competente Ufficio Imposte dell’Imposta di Concentrazione del Capitale (1% del
Capitale Societario).
6. Attribuzione di Numero di Codice Fiscale dal competente Ufficio Imposte, dichiarazione di inizio
lavori e convalida dei Libri e dei Dati Tributari.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
7. Completamento dell’iscrizione alla locale Camera di Commercio ed Industria.
ΙΙ. La presenza di Società estere in Grecia
I modi in base ai quali una società estera può operare in Grecia, sono principalmente tre. Tramite
la costituzione di una società greca, il controllo della quale rimarrà all’impresa estera, o tramite la
costituzione di succursale di società estera in Grecia (branch office), o tramite la costituzione di
Cooperativa per il raggiungimento dell’oggetto economico (Joint Venture).
Va tenuto presente che ogni documento straniero che sarà presentato alle Autorità elleniche,
dev’essere convalidato in base alla Convenzione dell’Aja (apostille), tradotto in lingua greca e
convalidato da un’Autorità consolare ellenica all’estero.
Riguardo alla Società Europea (SE) questo studio, non tratterà in dettaglio i modi di creazione
della S.E.; ricordiamo comunque che attraverso l’applicazione del Regolamento 2157/2001CEE e della
legge nazionale 3412/2005, è ormai possibile anche la presenza di società estere in Grecia anche
attraverso la trasformazione in SE insieme con società elleniche.
Inoltre senza essere un modo di presenza societaria, la legislazione greca prevede disposizioni
speciali per gli agenti commerciali attraverso il Decreto Presidenziale 219/1991 (recepimento della
direttiva 86/653CEE).
Modi di presenza societaria
1. Tramite la costituzione di Societa’ greca - filiale
In questo caso, una società estera costituisce in base al diritto Greco una società ellenica, della
quale però, con la maggioranza delle azioni, ne mantiene il controllo del capitale o delle quote sociali,
esercitandone l’amministrazione.
Avrà la sede in Grecia e sarà soggetta al regime fiscale greco a seconda della forma societaria.
La Grecia ha sottoscritto una serie di Convenzioni per Evitare la Doppia Imposizione Fiscale, che
sono applicate secondo il caso anche alle filiali (subsidiaries). Riguardo all’Italia, già dal 1967, con
modifica intervenuta nel 1991, la Grecia e l’Italia hanno firmato un accordo riguardo alla doppia
imposizione.
Si deve notare però che, nel caso in cui una società estera voglia acquistare il capitale di una
società greca – sopratutto quando e’ coinvolto un’ atto notarile – deve nominare una persona come
rappresentante legale e procuratore in Grecia con una dichiarazione indirizzata allo Stato Greco,
tramite l’Ufficio Imposte.
2. Tramite la costituzione di succursale (branch)
Il secondo modo di attivazione e’ la costituzione in Grecia di una succursale di società estera.
Questa costituirà una succursale della società estera, porterà la sua denominazione e la sua attività
sara’ riferita alla società madre.
Procedimento di Costituzione
1. Indicazione da parte di un avvocato dei punti principali della Legislazione ellenica.
2. Tanto all’Ufficio Imposte, quanto all’Autorità pubblica vigilante, dovranno essere presentati i
seguenti documenti:
• Attestazione dell’esistenza della società da parte del competente ufficio del Paese straniero;
• Presentazione della serie completa dei documenti legalizzati della società – convalidati in base
alla Convenzione dell’Aja (apostille), tradotti in lingua greca e convalidati da un’Autorità consolare
ellenica all’estero;
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Fare Affari in Grecia
• Delibera della società madre per la costituzione di succursale in Grecia
• Nomina di rappresentante legale e procuratore in Grecia, tramite un atto notarile, convalidato da
un’autorità consolare greca all’estero.
3. Notifica all’Ufficio Imposte della nomina di una persona come rappresentante legale e procuratore
della società che costituirà la succursale come anche degli altri documenti per l’attribuzione del
Numero di Codice Fiscale.
4. Notifica alla Prefettura dei predetti dati, attribuzione di ΑΡ.Μ.Α.Ε (Numero di Registro delle Società
per Azioni). Questo numero e’ attribuito anche nel caso in cui la società madre estera non sia costituita
nella forma di società per azioni.
5. Pubblicazione del provvedimento di costituzione di succursale in Grecia nella Gazzetta Ufficiale,
Bollettino delle AE e delle EPE.
Le succursali sono soggette al pagamento di un’imposta per la loro attività in Grecia. Sono soggette
all’obbligo di tenuta dei libri contabili e alle procedure di scioglimento e liquidazione secondo il diritto
fallimentare greco. Inoltre, usufruiscono pienamente dei diritti derivanti dalle Convenzioni bilaterali
per evitare la doppia imposizione fiscale sottoscritti dalla Grecia. Per la costituzione di succursali di
società con sede al di fuori dell’Unione Europea e’ possibile la richiesta di ulteriori documenti.
3. Tramite Consorzio – Joint Venture (Kinopraxia)
I Consorzi non sono società e non hanno una personalità legale distinta. Il diritto societario greco
non prevede la loro esistenza in modo diretto però, a causa della loro grande importanza economica,
tanto per la collaborazione tra le imprese greche, quanto anche per la collaborazione tra le società
greche ed estere, i Consorzi operano senza impedimenti e il diritto tributario greco ha colmato le
lacune legislative.
Per quanto riguarda le imprese estere che desiderano costituire un Consorzio con altri soggetti
greci, il procedimento di costituzione e’ suddiviso in due parti.
Α. La presenza di imprese estere – membri di un Consorzio in Grecia
• Analisi da parte di un Consulente legale greco dei punti principali della Legislazione ellenica sui
Consorzi
• Delibera degli organi amministrativi competenti della Società (Consiglio Direttivo per esempio) in
merito alla costituzione di Consorzio in Grecia
• Nomina di un rappresentante legale della società – membro del Consorzio in Grecia
• Presentazione della serie completa dei documenti legalizzati della societa’ – tradotti in lingua greca
e convalidati da un’Autorità consolare ellenica all’estero
• Nomina del rappresentante legale innanzi all’Ufficio Imposte per la registrazione della società e
l’attribuzione del Numero di Codice Fiscale.
Β. Costituzione di Consorzio
• Redazione da un parte di un Avvocato, dell’Accordo di Costituzione di Consorzio. Tale documento
ha valore di statuto della società ed e’ presentato all’Ufficio Imposte. Le parti contraenti hanno la
possibilità di procedere o ad un Accordo Privato di Costituzione di Consorzio o ad un atto pubblico
davanti ad un Notaio. Il documento regolerà le relazioni tra le Società Contraenti.
• Il Consorzio deve avere un preciso oggetto sociale, peraltro questo e’ anche l’obiettivo del Consorzio
– il raggiungimento di un fine economico tramite la collaborazione tra società.
• Il Consorzio deve avere una sede specifica (uffici) nel territorio Greco, dichiarata alle Autorità
competenti.
• Il Consorzio deve avere una specifica denominazione
• Secondo il diritto Greco e l’interpretazione dei tribunali ellenici, il Consorzio è considerato de facto
società, tiene libri e dati tributari ed è tassata per il 25% sui suoi profitti.
• I profitti tassati sono ripartiti secondo quanto è concordato tra le parti contraenti
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
• Il Consorzio può assumere personale proprio o utilizzare il personale delle società che la
compongono
• Il Consorzio si scioglie dopo il raggiungimento dell’oggetto per il quale e’ stato costituito.
ΙΙΙ. Trasferimento di immobili
Il trasferimento di beni immobili in Grecia, costituisce oggetto di contratti formali stipulati innanzi
a un Notaio, con l’assistenza di un Avvocato per entrambe le Parti.
E’ tenuta per zona di competenza una registrazione statale dei beni immobili tramite i locali Uffici delle
Ipoteche, mentre lo Stato greco sta procedendo anche alla compilazione di un Catasto Nazionale
(Ethniko Ktimatologio).
La procedura sintetica di trasferimento è la seguente:
1. Controllo da parte di un Avvocato nei locali Registri Ipotecari dei titoli di proprietà immobiliari per
la verifica dell’esistenza di eventuali garanzie sui beni.
2. Definizione del valore – pagamento dell’Imposta sul Trasferimento di Immobili
Da 2006 è prevista IVA (19%) sul transferimento di nuovi edifici
3. Stesura della bozza di contratto da parte di un Avvocato
4. Anticipo dell’Onorario dell’ Avvocato all’Ordine degli Avvocati
5. Sottoscrizione del Contratto innanzi ad un Notaio in presenza di un Avvocato
6. Trascrizione dei titoli al Registro delle Ipoteche e al Catasto Nazionale
Il procedimento descritto sopra e’ indicativo e non copre l’analisi dei costi riguardanti gli Onorari
degli Avvocati, Notai e Responsabili degli Uffici delle Ipoteche, coinvolti nel trasferimento.
Nelle zone di confine e in alcune isole, esistono ancora alcune limitazioni sulla compra-vendita di
immobili per motivi di Sicurezza nazionale.
IV. Aspetti generali della legislazione fiscale greca.
Il sistema fiscale ellenico si fonda su due principi fondamentali, che sono 1. il principio del
domicilio (“principle of residence”), e 2. il principio della fonte (“principle of source”).
Sarà quindi imponibile ogni persona fisica per il reddito ottenuto sia all’estero che in Grecia
(worldwide income), indipendentemente dalla cittadinanza, se il suo domicilio è in Grecia (art.1 della
Legge 2238/1994 Codice del reddito delle persone fisiche e morali), mentre sarà imponibile per i
redditi ottenuti sul territorio nazionale (principio della fonte) ogni persona fisica, indipendentemente
dalla cittadinanza, dal domicilio o dalla residenza.
Le persone morali (i.e. le società, fra gli altri; art. 99.1 della legge 2238/1994 Codice del reddito
delle persone fisiche e morale) fiscalmente residenti sono imponibili per i redditi conseguiti sia in
Grecia che all’estero (worldwide income). Per parte loro, le società estere in Grecia – che, come già
indicato, possono essere presenti attraverso : i) la partecipazione alla costituzione di società nazionali;
o ii) la creazione di una branch; ovvero iii) la partecipazione ad una joint venture, con la giunta della
procedure per la Società Europea/SE e la SCE/Società Cooperativa Europea – sono imponibili per la
quota di reddito direttamente prodotta in Grecia attraverso una branch o una joint venture, ovvero in
relazione ai dividendi, interessi e royalties rivenuti dalla partecipazione nelle altre strutture a carattere
societario in senso stretto (fatti salvi gli effetti delle Direttive Comunitarie e dei Trattati contro le
doppie imposizioni, se applicabili o esistenti).
In via più generale, ogni tipo di stabile organizzazione (differente dalla branch) di una società
estera è imponibile in Grecia, anch’essa in relazione ai redditi conseguiti sul territorio nazionale.
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Fare Affari in Grecia
GLI ASPETTI DI TERRITORIALITA’ NELLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI INTROCOMUNITARI
A PERSONE GIURIDICHE GRECHE
A cura del
dott. Georgios Konstantes
Commercialista
e del
dott. Adone Paratore
Consulente – Manager d’impresa
Via Gianopoulou 26 – 18547 Pireo
Tel.0030 210 9843863 – cell.0030 6946 121132
Fax. 0030 210 4825479
e mail: [email protected].
Via Kratitos,12 – Nea Smirni
Tel.+30.210.9312346 – cell.+30.697.3286719
Fax +30.9312646
e mail: [email protected]
A. Aspetti relativi all’ imposta sul valore aggiunto :
L’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (regolamentata, nel Diritto italiano, dal
DPR 26 Ottobre 1972. n. 633, (G.U. n. 292 dell’11 novembre 1972 – suppl.ord.n.1 come seguentemente
completata e modificata), e’ regolamentata, nel Diritto greco, dalla legge N. 2859/2000.
Nell’ articolo 14 della legge greca sopra citata , (corrispondente all’articolo 7 del sopracitato DPR
Italiano), sono contenute le disposizioni riguardanti la Territorialita’ dell’Imposta.
Sono disposizioni importantissime in quanto esse determinano, nei rapporti intracomunitari ed
internazionali, il luogo di imposizione ed il soggetto dell’imposta per la prestazione di servizi.
Le ditte italiane che operano, o hanno intenzione di operare in Grecia, devono prestare particolare
attenzione a queste disposizioni.
In genere, le ditte italiane sono informate sull’articolo 5 della Convenzione bilaterale tra i due
Paesi, dove sono contenute le disposizioni che regolano la « stabile organizzazione ».
Un soggetto comunitario, pero’ puo’ avere anche altri obblighi, per certi atti inerenti le prestazioni
di servizi, anche non avendo una stabile organizzazione. Questo fatto, il piu’ delle volte, lo si viene
a scoprire solo al momento del diniego di rimborso dell’IVA passiva, da parte dell’Autorita’ fiscale
dell’altro Paese comunitario ( nel caso in specie la Grecia).
Quando il servizio e’ imponibile in Grecia e soggetto alla tassa e’ la persona fisica o giuridica
italiana, non si rischia solo di perdere l’IVA passiva, eventualmente pagata. Si rischia altresi’ di vedersi
costretti a pagare allo Stato ellenico anche l’IVA attiva, tra l’alto non incassata dal cliente, perche’ non
addebitatagli !
La « stabile organizzazione » costituisce la prima faccia della medaglia. Bisogna in questa sede
sottolineare che esiste, purtuttavia, anche la seconda : quella della territorialita’ dell’Imposta sul
Valore Aggiunto.
Tentiamo, quindi, in questa sede, l’analisi delle disposizioni dell’articolo 14 della disposizione di
legge greca sul valore aggiunto. Il testo della stessa lo metteremo in corsivo, per distinguerlo dalle
nostre note interpretative, che saranno ivi poste al fine di dare al lettore le informazioni necessarie,
per capire il senso vero delle disposizioni.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
1. Servizi Imponibili nel Paese di chi presta il servizio
Soggetto alla tassa : Chi presta il Servizio
Il 1mo paragrafo dell’articolo 14 della legge 2859, sopra citata, stabilisce il criterio generale, per
cui, tutti gli atti di prestazione di servizi sono imponibili nel Paese di chi presta il servizio.
«Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi
1. La prestazione di servizi si considera effettuata in Grecia, quando, al tempo della creazione
dell’obbligazione fiscale, chi presta i servizi ha all’interno del Paese la sede della sua attivita’ economica
oppure la sua istallazione, da cui vengono prestati i servizi, oppure, se non esiste una sede o una stabile
organizzazione, ha la sua abitazione o la sua dimora abituale.»
Nei paragrafi seguenti, vengono introdotti casi di eccezione al principio generale.
Le seguenti prestazioni di servizi, rientranti nell’ articolo 2, sono considerate come effettuate in
Grecia, a prescindere dal luogo dove sono state effettivamente prestate. Quindi gli atti seguenti sono
imponibili in Grecia.
Soggetto alla legge e’ il soggetto giuridico comunitario (italiano).
2. Servizi Imponibili nel Paese del destinatario del servizio
Soggetto alla tassa: chi presta il servizio
«Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi……………………….
2. Eccezionalmente, il luogo di prestazione viene considerato come situato in Grecia, nei casi che si
rifersicono alle seguenti attivita’:
a) Servizi relativi ad immobili situati all’interno del Paese, nei quali sono compresi anche i servizi che
vengono prestati da intermediari immobiliari, ingegneri, specialisti, architetti ed uffici di sovrintendenza;
b) servizii di trasporto di merci, quando sono effettuti all’ interno del Paese ed in quanto si tratti di
trasporti, con luogo di partenza del trasporto l’ interno del Paese e luogo di arrivo uin territorio extra
comunitario oppure all’ inverso, per la parte di trasporto totale, realizzato all’interno del Paese;
Questa disposizione vale anche per trasporti intracomunitari di persone.
c) servizi di trasporto intracomunitario di beni come pure servizi di intermediazione per la realizzazione
dei servizi in oggetto realizzati da parte di persone
agenti in nome e per conto di terzi, sotto il presupposto che il luogo di partenza del trasporto si trovi
nel territorio del Paese comunitario ed il luogo di arrivo del trasporto si trovi in un altro Stato membro;
Ai fini dell’ applicazione della presente legge, si intende per:
aa) “trasporto intracomunitario di beni” qualsiasi trasporto di beni il cui luogo di partenza e quello di
arrivo si trovino sul territorio di due diversi stati membri.
Si equipara al trasporto intracomunitario di beni quel trasporto di beni il cui luogo di partenza e quello
di arrivo si trovino nel territorio del Paese con il presupposto che detto trasporto sia direttamente connesso
con il trasporto di beni il cui luogo di partenza e di arrivo si trovino nel territorio di Stati membri diversi;
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Fare Affari in Grecia
bb) “luogo di partenza” il luogo da cui inizia concretamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei
tragitti percorsi verso il luogo reale dove si trovano i beni stessi;
cc) “luogo di arrivo” il luogo dove si conclude concretamente il trasporto dei beni.
d) servizi di installazione o di montaggio di beni provenienti da un altro Stato, con il presuposto
che detti lavori siano eseguiti nel territorio del Paese da parte del fornitore dei beni che non abbia però
istallazione (organizzazione) nel territorio del Paese;
e) servizi di noleggio dei mezzi di trasporto, con il presupposto che il locatore abbia istallazione
(organizzazione) nel territorio del Paese ed il locatario usufruisca del bene nello stesso Paese o in un altro
Paese membro della Comunità oppure che il locatore abbia istallazione (organizzazione) in un Paese
extracomunitario ed il locatario usufruisca del bene nel territorio del Paese;
Con circolari esplicative del Ministero delle Finanze si stabiliscono i dettagli dell’ applicazione del
comma precedente di questo caso;
f) servizi prestati nel territorio del Paese aventi come oggetto:
(αα) attività culturali, artistiche, atletiche, scientifiche, istruttive, ricreative o simili, in cui sono compresi
anche i lavori degli organizzatori di tali attività come pure le prestazioni di servizi ad essi connesse,
(ββ) lavori connessi alle attività di trasporto, come il carico e lo scarico ed altri simili,
(cc) perizie in generale, come pure i lavori su beni mobili materiali con il presupposto che non siano
svolti per un destinatario in possesso di partita Iva in un altro Stato membro e che i beni in oggetto, dopo
la prestazione dei servizi, non siano inoltrati nè trasportati oltre il territorio del Paese.
Per le perizie ed i lavori vari svolti con mezzi di trasporto registrati in Grecia, si ritiene che in ogni caso
non si inoltrano nè si trasportano oltre il territorio del Paese.
g) Con la riserva del suindicato caso “c” per la prestazione di servizi da intermediari agenti in nome e
per conto di terzi per la realizzazione di attività che si compiono materialmente nel territorio del Paese.».
A norma della Legge 2859, articolo 36, paragrafo 4, comma “e”, per i casi di trasporto
intracomunitario di beni e prestazione di servizi di intermediazione, (previsti nel comma “c”, paragrafo
2 dell’articolo 14), non e’ richiesta la nomina di mandatario fiscale, quando chi presta questi servizi
non e’ installato in uno Stato – membro della Comunita’ ed il destinatario del servizio e’ soggetto
d’imposta installato in uno Stato – membro della Comunita’.
Per la realizzazione di tutti gli altri atti, previsti nell’articolo 2, e’ richiesta la partita IVA greca, in
quanto gli atti sono imponibili in Grecia e soggetto a tassazione e’ la persona giuridica comunitaria
(italiana).
Per questi atti, bisogna vedere, prima di tutto, se rientrano nell’articolo 5 della Convenzione tra i
due Paesi. Se gli atti rientrano nell’articolo 5, allora si deve costituire una stabile organizzazione.
Se invece gli atti non rientrano nell’articolo 5, allora, per avere la partita IVA, si potrebbe, invece
della Stabile Organizzazione, nominare un mandatario fiscale.
L’Istituto del mandatario fiscale e’ stato introdotto dalla direttiva 2000/65/UE, per adattare al
nuovo regime comunitario le disposizioni gia’ esistenti sul « rappresentante fiscale ».
La direttiva UE e’ stata adottata nel diritto interno greco con la legge 2992/20-3-2002 e le recenti
circolari interpretative A.Y.O. 1174/02 e 1010 del 23-1-2003.
Le disposizioni preesistenti, sul rappresentante fiscale (comma d’ ed e’, paragrafo 4, articolo 36
della legge 2859, e relative circolari interpretative di applicazione) continuano a valere, senza alcun
cambiamento, per i rappresentanti fiscali di persone extracomunitarie. Per le persone comunitarie
,tali disposizioni preesistenti continuano a valere solo dove non si crea conflitto con le nuove
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
disposizoni , continuando a regolare certi aspetti non ancora previsti dalle nuove disposizioni sul
mandatario fiscale.
Per poter ottenere la partita IVA greca a favore della persona comunitaria, il mandatario deve
presentare all’Ufficio Entrate i seguenti documenti:
1) Statuto, apostillato e tradotto ufficialmente
2) Certificato Camera Commercio con i dati della Societa’ e gli organi (Codice fiscale, indirizzo,
soci, amministratori) apostillato ed ufficalmente tradotto.
3) Un documento di autorizzazione, con cui la Societa’ (si riferiscono tutti i dati della Societa’,
cioe’ denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, la sua figura giuridica per l’SNC,
l’oggetto) nomina un rappresentante fiscale (Nome Cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA,
Ufficio imposte competente), dicendo espressamente che e’ l’unico rappresentante e che viene
nominato per la Grecia, per fare concrete azioni e procedure. Quindi si devono elencare le azioni e le
procedure che il rappresentante fara’.
Il mandatario e’ soggetto, per intero, insieme al mandante, alla legge greca, che regola i libri e le
fatture, le bolle di accompaganamento, l’IVA (le dichiarazioni, non il pagamento, per il quale unico
responsabile rimane il mandante), le ritenute etc.
Ne’ il mandante, ne’ il mandatario sono soggetti, invece alla tassa sul reddito, che viene dichiarata
e pagata dal mandante nel suo Paese di residenza.
In Italia, invece dell’Istituto del mandatario fiscale, la Direttiva comunitaria del17 ottobre 2000,
n. 2000/65/CE, viene oggi applicata con l’istituro della “identificazione diretta” per i soggetti non
residenti, al fine di operare in Italia, senza rappresentante fiscale.
Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdottonell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 19
giugno 2002, n. 191, che ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui
disciplina gli obblighi dei soggetti non residenti e ha introdotto nel medesimo decreto l’art. 35-ter
che disciplina nel dettaglio la presentazione della dichiarazione di identificazione diretta.
La richiesta del soggetto estero viene fatta con il Modello ANR/1
La risoluzione n. 289/E del 6 settembre 2002 fornisce chiarimenti con riguardo all’alternanza
dell’istituto, con quello della rappresentanza fiscale, fornendo
chiarimenti per la corretta compilazione della modulistica necessaria.
Invece, la risoluzione n. 301/E del 12 settembre 2002 si pronuncia relativamente alla
possibilità di detrarre l’Iva da parte di un soggetto non residente che non
abbia nominato il rappresentante fiscale o non si sia identificato
direttamente secondo la procedura riechiesta.
3. Servizi Imponibili nel Paese del destinatario del servizio
Soggetto a tassazione : Il destinatario del servizio
«Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi……………………….
3. Inoltre, per eccezione, il luogo di prestazione di servizi si ritiene che si trovi nel territorio del Paese nei
casi sottoelencati di servizi, con il presupposto che tali servizi siano prestati da persone con istallazione
(organizzazione) in un altro stato membro nei confronti di persone soggette a tassazione che detengono
nel territorio del Paese la sede della propria attività economica oppure una loro stabile organizazione
oppure vi risiedono oppure vi hanno la loro abituale dimora oppure, trattandosi di prestazioni da parte
di persone che si sono stabilite fuori della Comunità, a qualsiasi destinatario stabilitosi nel territorio del
Paese:
a) trasferimento o cessione dell’ uso di diritti d’ autore, di brevetti, di licenze di sfruttamento di marchi
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Fare Affari in Grecia
industriali e commerciali e di altri diritti simili;
b) pubblicità;
c) di consulenti in generale, ingegneri, legali, studi di progettazione, contabili ed altri servizi simili,
come pure elaborazione dati o di informazioni;
d) assunzione dell’ impegno di non esercitare, in toto o in parte, un’ attività professionale o un diritto
previsto in questo paragrafo;
e) bancari, di finanziamento, di assicurazione e riassicurazione, ad eccezione del noleggio di cassette
di sicurezza;
f) di collocamento personale;
g) noleggio di beni mobili materiali, ad eccezione dei mezzi di trasporto;
h )di persone agenti in nome e per conto di terzi, per la realizzazione dei servizi citati in questo
paragrafo;
i) telecomunicazioni;
l) servizi di radiotelevisione;
m) servizi elettronici, come creazione ed ospitalità di siti, manutenzione a distanza di programmi e di
attrezzatura, la prestazione di software ed il suo aggiornamento, immagini, testi, informazioni e messa a
disposizione di base dati, di musica, film e giochi, compresi giochi d’ azzardo di qualsiasi tipo, come pure
trasmissioni o manifestazioni a contenuto politico, culturale, artistico, scientifico o ricreativo, prestazione
di corsi d’ insegnamento a distanza.
La sola comunicazione tramite posta elettronica fra l’ offerente ed il destinatario di servizi non è
sufficiente affinchè questo servizio sia considerato servizio elettronico.
Per servizi di telecomunicazione si intendono quelli concernenti la diffusione, la trasmissione e la
ricezione di segnali scritti, immagini e suoni oppure informazioni di qualsiasi natura tramite cavo, onde
radio, sistemi ottici o altri sistemi elettromagnetici, compresi la cessione o la concessione di diritti di
usufrutto di mezzi per tale diffusione, trasmissione o ricezione.
n) prestazione di accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, come pure di
trasporto e di erogazione tramite questi sistemi e prestazione di altri servizi direttamente connessi.».
A norma del comma “e”, paragrafo 4 dell’articolo 36 della legge 2859, per i casi previsti dal
paragrafo 3 dell’ art.14, sopra riportato, non e’ richiesta la nomina di mandatario fiscale, ad eccezione
del caso, in cui chi presta i servizi non e’ soggetto residente di uno Stato membro dell’ UE ed i servizi
sono prestati a destinatario residente all’interno del Paese (Grecia), non avente diritto di detrazione
(cioe’ persone fisiche e soggetti esenti).
Questi atti sono imponibili in Grecia, pero’ soggetto alla tassazione e’ il destinatario del servizio.
Quindi il soggetto giuridico italiano che presta il servizio, deve segnalare nella fattura che si tratta di
servizio non imponibile in Italia ed il soggetto greco,nel contempo, deve portare l’importo a dare e
ad avere, nella sua dichiarazione IVA (autofatturazione).
4. Servizi Imponibili nel Paese del destinatario del servizio
Soggetto : Chi presta il servizio, se e’ residente in Paese membro (mandatario fiscale)
Il destinatario del servizio, se chi presta e’ extra – comunitario
(autofatturazione)
«Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi……………………….
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
4. Inoltre, per eccezione, si ritiene che il luogo di prestazione si trovi nel territorio del Paese nei seguenti
casi di servizi, con il presuposto che siano prestati ad un destinatario in possesso di partita IVA. nel
territorio del Paese :
a) trasporto intracomunitario di beni, il cui luogo di partenza non si trova nel territorio del Paese, come
pure prestazione di servizi a persone che fungono da intermediari agendo in nome e per conto di terzi, per
la realizzazione delle attività citate;
b) lavori successivi al trasporto intracomunitario di beni, eseguiti concretamente in un altro Stato
membro, come pure prestazione di servizi da parte di intermediari agenti in nome e per conto di terzi, per
la realizzazione delle attività citate;
c) prestazione di servizi da parte di persone agenti in nome e per conto di terzi che intervengono per
la realizzazione di attività non comprese nel comma precedente, neppure nel par. 3, che materialmente si
effettuano in un altro stato membro;
d) perizie in generale e lavori effettuati su beni mobili materiali, che si effettuano materialemnte in un
altro stato membro, allorquando i beni dopo la prestazione dei servizi si inoltrano o si trasportano oltre il
territorio dello stato membro.».
Sempre per la norma dell’ articolo 36, anche per i servizi previsti dal paragrafo 4 dell’articolo 14
non e’ richiesta la nomina di mandatario fiscale, quando questi servizi vengono prestati da persone
che non hanno una partita IVA comunitaria, a persone che hanno partita IVA comunitaria (Grecia).
Viene di seguito riportato il paragrafo 5, anche se non riveste interesse per gli imprenditori
italiani, in quanto considera i casi fin’ora previsti alla rovescia, cioe’ quando chi presta il servizio e’ una
persona giuridica greca, mentre il destinatario e’ una persona comunitaria, non greca.
5. Disposizioni dei casi inversi (servizi prestati da residenti Greci)
«Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi……………………….
5. Deviando dalle disposizioni del paragrafo 1, per luogo di prestazione di servizi si intende quello che
si trova oltre il territorio del Paese quando colui che ha installazione (organizzazione) nel territorio del
Paese presta :
a) servizi citati nel caso “a” del paragrafo 2, per un immobile situato oltre il territorio del Paese;
b) servizi citati nel caso “b” del par. 2 eseguiti oltre il territorio del Paese;
c) servizi citati nel caso “c” del paragrafo 2, trattandosi di trasporto avente come luogo di partenza
un altro Stato membro;
d) servizi citati nel caso “d” del paragrafo 2, concernenti beni esportati od inviati in un altro Stato
membro;
e) servizi citati nel caso “e” del paragrafo 2, quando il locatario usufruisce del bene in un Paese
extracomunitario;
f) servizi citati nel caso “f” del paragrado 2, prestati concretamento oltre il territorio del Paese;
g) servizi citati nel caso “g” del paragrafo 2, prestati concretamente oltre il territorio del Paese;
h) servizi previsti al paragrafo 3, prestati ad un contribunete installato in un altro Stato membro
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Fare Affari in Grecia
oppure a qualsiasi destinatario extracomunitario;
i) servizi citati nel caso “a” del paragrafo 4, con il presupposto che il luogo di partenza del trasporto si
trovi nel territorio del Paese ed il luogo di arrivo si trovi in un altro Stato membro, quando il destinatario si
è stabilito in un altro stato membro;
k) servizi citati nel caso “b” del paragrafo 4, con il presupposto che i lavori successivi al trasporto
intracomunitario di beni siano eseguiti nel territorio del Paese e siano prestati ad un destinatario stabilitosi
in un altro Stato membro;
l) lavori citati nel caso “c” del paragrafo 4, con il presupposto che siano prestati ad un destinatario
installato in un altro Stato membro;
m) lavori citati nel caso “d” del paragrafo 4 eseguiti materialmente nel territorio del Paese e prestati ad
un destinatario in possesso di partita IVA in un altro Stato membro, al presupposto che questi beni siano
in seguito inoltrati o trasportati oltre il territorio del Paese.
Per mezzi di trasporto registrati in Grecia, non si può ritenere che questi siano trasportati od inoltrati
oltre il territorio del Paese.».
B. Aspetti relativi alla tassa sul reddito :
Tutti i casi di servizi, fatturati, direttamente, da un soggetto non residente, non avente, all’interno del
Paese comunitario, un’ organizzazione stabile (filiale ecc.) o provvisoria (mandatario/ rappresentante
fiscale), sono soggetti in Grecia a ritenuta. Questa materia e’regolata dall’articolo 13 della legge greca
N. 2238/1994, regolante la tassazione sul reddito, cosi’ come e’ stata sucessivamente modificata ed
ampliata.
L’articolo 13 introduce, per la maggior parte dei casi di servizi, una ritenuta pari al
20 % che non e’ recuperabile dall’operatore straniero.
Queste disposizioni pero’ non hanno importanza per l’operatore italiano, in quanto, su queste
disposizioni interne, prevale la Convenzione bilaterale tra Italia e Grecia, per evitare la doppia
tassazione.
La Convenzione prevede, per alcuni casi una ritenuta 0 (zero), mentre, per altri, e’ prevista una
ritenuta non superiore al 5%, sul prezzo della fattura.
Gli Stati stanno ben attenti ad applicare in maniera univoca le disposizioni, per evitare possibili
contestazioni da parte degli Stati convenuti.
Per quanto riguarda la ritenuta sui servizi, prevista nella Convenzione tra Italia e Grecia, le rispettive
strutture amminstrative usano far rientrare questi servizi nell’articolo 12 della Convenzione.
Questo articolo si riferisce ai diritti (royalties), usando pero’ il termine « diritto » in maniera molto
ampia. Di fatti si trovano espressioni di tipo : « scientific work », « information concerning industrial,
commercial or scientific experience ».
Le due Amminisrazioni sono quindi propense a far rientrare tutti i servizi nel paragrafo 4
dell’articolo 5 ed in particolare nel paragrafo 4b, dove e’ prevista la posssibilita’ di applicare una
ritenuta del 5%, la quale comunque e’ recuperabile, in sede di dichiarazione dei redditi.
Terminando, si fa qui menzione che, per le Societa’ collegate, e’ attiva oggi in Grecia la norma
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
dell’articolo 31 della legge 2238, paragrafo 1, casi “ι” e “ιη”, come
e’ stata interpretata ed applicata dalle circolari 1090, 1113, 1125 ed 1126, con cui si introduce
l’obbligo della « approvazione preliminare » delle spese per servizi esteri, da parte della Commissione
Speciale, istituita presso il Ministero delle Finanze, a partire dall’esercizio 2005.
Per cui, queste spese sono riconosciute e si possono detrarre dai ricavi, solo se sono state
sottoposte alla Commisione del Ministero delle Finanze, per la loro approvazione preliminare e sono
state approvate da tale Commissione
Con la circolare 1120/3-10-2006 Il Ministero delle finanze, poiche’ la Commissione non aveva
ancora elaborato le istanze di apporvazione relative agli anni di esercizio 2005 e 2006, ha rimandato
la presentzione delle istanze di approvazione riguardanti i periodi che partono dal 1mo gennaio 2007
e posteriori, fino ad uletriore notifica, ancora non avuta.
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Fare Affari in Grecia
PANORAMA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE IN GRECIA:
il leasing finanziario
A cura del
dott. Giacomo Carelli
FGA Capital - FGA Bank
Quadro normativo di riferimento
Oggetto del leasing finanziario è la locazione di cespiti materiali, siano essi mobili o immobili,
acquistati o fatti costruire dalla locatrice, su indicazione della società conduttrice. Tramite il leasing
finanziario quest’ultima acquisisce l’uso esclusivo dei beni in locazione a fronte del pagamento di
un canone periodico, nonché la proprietà degli stessi contro versamento di un valore di riscatto
prestabilito.
La fattispecie del leasing finanziario è disciplinata dalla L.1665/1986 (e successive modificazioni)
che ne regola gli aspetti fondamentali, come la forma giuridica e lo scopo unico delle società locatrici,
l’oggetto del contratto e la logica dei principi contabili ai quali i contraenti dovranno conformarsi.
Rientrando la transazione tra le prestazioni di servizi, la società di locazione dovrà iscrivere i beni
nell’attivo dello stato patrimoniale, allineando la percentuale di ammortamento contabile e fiscale
alla durata effettiva del contratto, ipotizzando un valore residuo molto basso o nullo al termine di
esso.La società conduttrice addebiterà invece a conto economico i canoni di locazione di competenza
dell’esercizio e iscriverà il valore dei canoni futuri sui conti d’ordine. Al termine del contratto di
leasing, o anche prima della scadenza se diversamente stabilito dalle parti, la proprietà del bene verrà
trasferita alla società conduttrice contro pagamento del valore di riscatto pattuito.
Con l’entrata in vigore della L.2367/1995 viene allargata a tutti i cespiti materiali la normativa
riguardante il leasing finanziario. È estesa a 10 anni la durata minima di un contratto di locazione di
beni immobili, mentre resta invariata a 3 e 5 anni rispettivamente quella per i contratti su beni mobili
ed aeromobili.
Con le LL.2682/1999 e 3091/2002 viene introdotta la fattispecie del sale and lease back di beni
immobili strumentali. Contestualmente e limitatamente a questo tipo di operazioni, sono esentate
dal pagamento di tasse ed imposte di registro le società di leasing al momento dell’acquisto del
cespite per la sua futura locazione.
Infine, con la L. 3483/2006 viene abrogata l’unicità dello scopo delle società autorizzate a fornire
servizi di locazione finanziaria.
Società di Leasing Finanziario
L’unicità dello scopo delle società locatrici, prevista dalla L.1665/1986 (art.2, 1º comma),
contestualmente alla necessità di un’autorizzazione preventiva da parte della Banca di Grecia
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
per l’avvio delle operazioni, ha sostanzialmente precluso l’ingresso nel Paese di imprese che non
facessero riferimento ai grandi gruppi bancari locali. Si è, quindi, consolidato nel tempo un mercato
ologopolistico, con le naturali ripercussioni di un tale configurazione sul livello di prezzi e redditività
delle società appartenenti ad esso. La L.3483/2006 è tardivamente arrivata a sanare questa distorsione
della concorrenza, abrogando la L.1665/1986 per la parte relativa all’unicità dello scopo, integrandola
con disposizioni aggiuntive. Queste modifiche legislative hanno permesso anche alle succursali
elleniche, appartenenti a banche con sede legale in Paesi dell’Unione Europea, di fornire servizi di
locazione finanziaria in Grecia, rendendo il mercato maggiormente competitivo. La FGA Bank GmbH
di Atene, ad esempio, facente capo al Fiat Group, è oggi in grado di offrire una vasta gamma di
soluzioni per la locazione finanziaria di veicoli commerciali prodotti dal gruppo industriale italiano.
Beni in locazione
La L.1665/1986 (art.1 e successive modificazioni) elenca le categorie più rilevanti di beni oggetto
del leasing finanziario. È contemplata la locazione di beni mobili strumentali all’attività aziendale,
inclusi gli aeromobili, mentre sono escluse le navi mercantili e le imbarcazioni da diporto (salvo
speciale autorizzazione ministeriale), le prestazioni di servizi, i beni consumabili, gli interventi di
manutenzione e la manodopera. Per i beni immobili, è prevista la locazione di terreni agricoli e di
edifici strumentali all’attività aziendale, mentre è esclusa la locazione finanziaria di terreni urbani
o industriali. Per il leasing di beni immobili e di veicoli commerciali è necessario stipulare un atto
notarile, mentre per gli altri beni è sufficiente una scrittura privata. I contratti di locazione finanziaria,
indipendentemente dalla loro natura, sono depositati presso il Tribunale di Atene. La società
conduttrice è responsabile dell’assicurazione di beni in locazione contro il rischio di furto, distruzione
e danneggiamento.
Trattamento fiscale
Il canone di leasing finanziario per beni mobili strumentali è deducibile e l’IVA relativa ad esso
detraibile. Ai sensi della L.2238/94 (art.31 e successive modificazioni), la deducibilità dell canone
relativa alla locazione di autovetture, nel caso in cui la società conduttrice non sia un’azienda di
noleggio o una scuola guida, è tuttavia ridotta al 25% per le cilindrate superiori a 1,6 lt. e al 60%
per quelle inferiori. La detraibilità dell’IVA, in questo caso, è esclusa. Le disposizioni non riguardano,
invece, il leasing finanziario di veicoli commerciali, per i quali vale la piena deducibilità del canone,
nonché la totale detraibilità dell’IVA.
Per il leasing finanziario di beni immobili, il trattamento fiscale, al momento dell’acquisto del
cespite da parte della società locatrice, prevede il versamento dell’IVA per edifici nuovi trasferiti al
locatore da gennaio 2006, ovvero dell’imposta di registro (9% - 11%) per i beni immobili soggetti alla
normativa previgente. L’IVA e l’imposta non sono detraibili da parte del locatore, ma rappresentano
un costo fiscalmente deducibile.
I canoni di locazione relativi al bene immobile non sono soggetti ad IVA e sono deducibili dal
reddito imponibile del conduttore, fatta eccezione per la parte relativa al terreno sul quale è edificato
il bene oggetto del leasing.
Al termine del contratto di leasing, il valore di riscatto pagato dal conduttore è esente dall’imposta
di registro, ovvero soggetto ad IVA per i cespiti nuovi in locazione da gennaio 2006.
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Fare Affari in Grecia
PANORAMA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE IN GRECIA:
il noleggio a lungo termine di autovetture
A cura del
dott. Giacomo Carelli
FGA Capital - FGA Bank
Quadro normativo di riferimento
Il noleggio a lungo termine o leasing operativo di un’autovettura è un contratto che prevede
il pagamento di un canone periodico da parte dell’utilizzatore, a fronte dei servizi prestati dal
concedente o società di leasing, quali la concessione di utilizzo della vettura e la gestione operativa
del bene noleggiato (tasse di circolazione, manutenzione programmata, assicurazione kasko, vettura
sostitutiva, eccetera).
Gli elementi che caratterizzano il contratto di noleggio a lungo termine ed in parte lo distinguono
dal semplice contratto di leasing finanziario, disciplinato dalla L.1665/86 (e successive modificazioni)
ed in materia fiscale dalla L.3296/04 (ultima di una serie di normative a riguardo) sono:
• La sua inapplicabilità ai veicoli commerciali.
• La definizione contrattuale esplicita dei servizi prestati dalla società di noleggio, che in genere devono
prevedere la tempistica e la natura degli interventi sull’autovettura (manutenzione programmata,
sostituzione pneumatici, rabbocchi olio e liquidi, riparazione guasti).
• La descrizione della copertura assicurativa e dell’assistenza in caso di sinistro (polizza kasko e importo
della franchigia assicurativa, soccorso stradale, gestione denunce sinistri, vettura sostitutiva).
• Altri servizi amministrativi come il pagamento e la gestione delle contravvenzioni (sempre a carico
dell’utilizzatore), delle tasse di circolazione e dei rinnovi assicurativi.
• La definizione della durata del noleggio, da 12 a 60 mesi.
•Il chilometraggio massimo consentito, espresso in chilometri annui o totali.
• L’importo della penalità nel caso di superamento di tale limite, espresso in centesimi per
chilometro.
Al termine del noleggio, la vettura torna nella disponibilità del noleggiatore per essere rivenduta
a terzi. L’utilizzatore e la società di leasing, con un contratto a latere, stipulato contestualmente al
contratto di noleggio, possono concordare un valore di riacquisto della vettura al termine del periodo
di leasing.
A fronte del pagamento dell’importo pattuito alle scadenze prestabilite, l’utilizzatore acquisisce
la proprietà del bene.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,forme
giuridiche e contesti legislativi
Società di Noleggio
Le dimensioni delle aziende che offrono noleggio a lungo termine varia a seconda della
localizzazione geografica: nella regione dell’Attica hanno sede le affiliazioni delle più conosciute
multinazionali (p.e. Leaseplan, Ald, FGA Capital del Gruppo Fiat) e delle concessionarie locali di gruppi
internazionali (Autohellas Hertz, New Rentals Europcar), mentre in molte altre regioni elleniche sono
nate piccole aziende, spesso legate a rivenditori di autovetture, che si rivolgono ad una clientela più
specifica.
Nella scelta di un’azienda di noleggio, il futuro utilizzatore dovrà tener conto:
• Della situazione finanziaria del noleggiatore, nonché della qualità e capillarità della rete di
assistenza.
• Dei servizi inclusi nel canone, dettagliati nell’offerta di noleggio.
• Dell’importo della franchigia collegata alla polizza kasko.
• Dell’importo dell’anticipo richiesto, o dei canoni da versare come garanzia.
• Della durata del contratto, in genere da 24 a 36 mesi, da non estendere mai oltre i 60 mesi.
• Dell’importo del canone, naturalmente sempre valutato contestualmente ai servizi offerti e
all’affidabilità del noleggiatore.
Trattamento fiscale
Il trattamento fiscale del canone di noleggio è particolarmente favorevole alle aziende utilizzatrici:
ai sensi della L.3296/04 e della circolare 1005/2005 del Ministero dell’Economia, i parametri di
deducibilità fiscale applicabili al leasing finanziario (25% o 60% a seconda della cilindrata) non
valgono per il canone di leasing operativo, che risulta deducibile nella sua totalità, purché la vettura
sia strumentale all’attività dell’impresa. Non vi è inoltre riferimento alcuno ad un tetto massimo di
deducibilità in termini assoluti.
Indipendentemente dall’utilizzo della vettura e dall’attività dell’impresa, ad eccezione delle
aziende di noleggio, l’importo dell’IVA sul canone non è detraibile, nemmeno parzialmente, ma
rappresenta anch’esso una spesa deducibile nella sua totalità.
La L.3296/04 e la circolare del Ministero dell’Economia 1005/2005, in materia di deducibilità fiscale
del canone di noleggio, sono le ultime di una serie di normative indirizzate a favorire il noleggio a
lungo termine, rispetto ad altre forme di acquisizione e gestione di flotte aziendali, come l’acquisto
diretto ed il leasing finanziario.
Nelle intenzioni del legislatore si intravede la volontà di promuovere una gestione più professionale
e moderna delle flotte aziendali, nonché quella di favorire un settore in qualche modo legato al
turismo. Non si deve, infatti, dimenticare che il noleggio a lungo termine è assimilato alla fattispecie
del noleggio generico e, quindi, fa anch’esso parte del fiorente settore “rent a car”, rappresentato in
Grecia da un gran numero di imprese, soprattutto nelle zone insulari.
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Fare Affari in Grecia
IL CONTRATTO DI FACTORING O
CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA
di Antonio Bukalos
Consulente legale
Egnatia 17
54630 Thessaloniki
tel. 0030.2310. 548691
fax 0030.2310.548681
Il contratto di factoring in Grecia e’ disciplinato dalla L. 1905/1990 e dalle modifiche riportate
nella L. 2367/1995.
Con questo contratto l’impresa, che e` un fornitore di beni o di servizi, cede al “factor” che e` una
banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita` di acquisto
di crediti d’impresa, la totalita` o una parte dei propri crediti che sono sorti o sorgeranno da contratti
stipulati nell’esercizio d’impresa.
Il factor anticipa al cliente il controvalore dei crediti ceduti al netto delle commissioni.
Rispetto all’operazione di anticipo su fatture, il contratto di factoring determina l’instaurazione
di un rapporto duraturo tra il factor e l’impresa per la gestione del portafoglio commerciale di
quest’ultima. Il factor, dal momento della conclusione del contratto, oltre a concedere anticipi sul
valore dei crediti, si occupera` dell’intera gestione del portafoglio commerciale della societa` cliente.
Per quanto riguarda le modalita` di prestazione del servizio si distingue di solito un servizio di
factoring con accredito anticipato in cui il factor svolge una vera e propria attivita` di smobilizzo dei
crediti, e un servizio di factoring con accredito a scadenza.
Nel primo caso il factor anticipa la proprio cliente una quota dei crediti ceduti, di solito l’80%
mentre il rimanente 20% viene accreditato al netto delle commissioni e dello sconto dovuto per il
periodo di anticipazione della somma, al momento della scadenza del credito.
Nel secondo caso si ha una funzione di servizio in quanto il factor si limita a gestire il portafoglio
commerciale dell’impresa provvedendo alla riscossione dei crediti e all’accreditamento delle relative
somme, al netto di una commissione.
La cessione del credito puo` avvenire senza cessione del rischio (pro solvendo) o con cessione
del rischio (pro soluto), in quest’ultimo caso si applicano commissioni piu` elevate in relazione al
maggior rischio assunto dal factor.
Il ricorso a questo tipo di servizio prevede il sostenimento di alcuni costi:
• Interessi. Vengono calcolati in misura proporzionale al tempo nel caso di factoring con accredito
anticipato delle somme.
• Commissioni. Rappresentano i costi amministrativi relative alla gestione dei crediti ceduti
e alla garanzia circa il buon esito della riscossione. La cessione pro soluto comporta ovviamente
commissioni piω elevate.
• Spese di handling Sono le spese postali, di movimentazione dei documenti, di tenuta conto,
ecc.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Oggetto del contratto possono essere anche i crediti derivanti da esercizio di imprese con sede in
Grecia verso clienti esteri e crediti di imprese estere verso clienti in Grecia.
I contratti di factoring in Grecia, in base alla Legge, sono compilati solo con banche insediate
e operanti legalmente nel Paese, come anche da societa’ finanziarie il cui oggetto sociale preveda
l’esercizio dell’attivita` di acquisto di crediti d’impresa.. Contratti del genere possono compilare anche
societa’ estere di factoring ad alcune condizioni pero’ stabilite dalla Legge e dopo aver ricevuto la
relativa licenza dalla Banca di Grecia.
Oltre al contratto di factoring, esiste anche un’altra operazione finanziaria simile, il contratto
forfaiting.
Il ‘forfaiting’ è l’atto finale con cui un’istituzione finanziaria specializzata acquista crediti differiti,
nella forma tecnica di sconto ‘pro-soluto’ (vale a dire senza diritto di rivalsa sul cedente) assumendo
quindi tutti i rischi di insolvenza commerciale e valutaria, contro pagamento di un prezzo che
è funzione della lunghezza della dilazione, della divisa in cui è espresso il credito e del rischio
sottostante.
Di norma gli strumenti utilizzati e preferiti per operazioni di ‘forfaiting’ possono essere:
- effetti cambiari (nell’espressione inglese ‘promissory notes - bills of exchange’) avvallati o
comunque garantiti da banche;
- lettere di credito;
- altre forme di garanzie bancarie.
Per quanto di difficile realizzazione non è esclusa a priori la possibilità di effettuare operazioni‘pro
soluto’ anche in assenza di garanzie bancarie: può essere il caso di debiti assunti da società di grande
dimensione o di particolari opportunità di mercato.
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Fare Affari in Grecia
IL FRANCHISING IN GRECIA
Il testo completo del Codice Etico di Comportamento come altre informazioni possono essere
richieste a :
HELLENIC FRANCHISE ASSOCIATION
Skoufou 10, 10557 Athens
Tel. 0030.210.3234620
Fax 0030.210.3238865
Definizione
Il franchising (affiliazionecommerciale)e’ilcontrattofraduesoggettigiuridici,economicamente
e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede all’altra la disponibilita` di un
insieme di diritti di proprieta` industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilita`, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo il franchisee (affiliato) in un sistema costituito da una pluralita` di
affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il contratto di affiliazione commerciale puo` essere utilizzato in ogni settore di attivita`
economica.
Il quadro giuridico in Grecia
In Grecia non esiste una legge specifica che definisce gli obblighi e i diritti dei partecipanti al
contratto.
Per colmare il vuoto legislativo vengono applicate diverse leggi e in particolare la legge 703/
1977 su “il controllo sul monopolio e la protezione della libera concorrenza”, la legge 146/1914 su “la
concorrenza sleale”, il D.P.R. 219/1991 su “i rappresentanti di commercio” e la legge 2239/1994 su “i
marchi” dal momento che il franchising contiene tra l’altro anche la concessione dell’uso di marchi,
inoltre vengono applicati articoli del Codice Civile (174, 178-179, 197-198, 371-372, 914 e 919) per
argomenti riguardanti la formazione, le obbligazioni e le responsabilita’ contrattuali, le diverse fasi di
esecuzione e di scioglimento del contratto di franchising.
Il Codice Etico di Comportamento
Anche in Grecia come in molti altri Paesi Europei l’Associazione Ellenica di Franchising, per
far fronte al vuoto legislativo, applica per i suoi membri il Codice Etico di Comportamento della
Federazione Europea di Franchising che si basa sul Regolamento 2790/1999 dalla Commissione
Europea.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Principi guida del Codice
Il franchisor (affiliante) e` l’iniziatore di una rete di franchising, composto da se stesso e dai
franchisee.
Obblighi del franchisor:
Il franchisor deve:
• Avere operato in una attivita’ imprenditoriale con successo, per un periodo di tempo ragionevole ed
in almeno un’unità pilota prima di iniziare il network di franchising.
• Essere proprietario o avere i diritti legali per l’utilizzo di nome e marchio del proprio network di
franchising.
• Fornire ai franchisee la formazione iniziale e assistenza commerciale continuativa per l’intera vita
del contratto.
Obblighi del franchisee:
Il franchisee deve:
• Impegnarsi per la crescita del franchising e per il mantenimento dell’identità comune e della
reputazione del network.
• Fornire al franchisor dati operativi verificabili per facilitare la determinazione dell’andamento
imprenditoriale e i rendiconti finanziari necessari per un’efficace guida della gestione e permettere
al franchisor di avere accesso ai locali e alle informazioni del franchisee su richiesta del franchisor in
tempi ragionevoli.
• Non informare terzi riguardo il know how acquisito dal franchisor, né durante né dopo la conclusione
del contratto.
Obblighi comuni ad entrambe le parti:
I rapporti reciproci tra le parti devono essere corretti. Il franchisor deve fornire comunicazione
scritta ai franchisee di ogni inadempienza contrattuale e, se appropriato, garantire il tempo necessario
per rimediare. Le parti dovrebbero risolvere reclami e dispute in buona fede attraverso comunicazione
e negoziazione equa e ragionevole.
Assunzione, pubblicità e notifica
Ogni pubblicità per l’assunzione dei franchisee deve essere priva di ambiguità e dichiarazioni
fuorvianti.
Ogni inserzione disponibile pubblicamente, pubblicità e materiale contenente riferimenti
diretti e indiretti a possibili risultati o attesi profitti futuri deve essere oggettiva e non fuorviante.
Al fine di permettere ai potenziali franchisee di entrare in un accordo vincolante con piena
conoscenza, deve essere loro fornita copia del Codice Etico di Comportamento, così come tutto il
materiale informativo sul rapporto di franchising in forma scritta, con un ragionevole anticipo rispetto
all’esecuzione di tali accordi.
Se un franchisor impone un accordo pre-contrattuale ad un potenziale franchisee, dovrebbero
essere rispettati i seguenti principi :
• Prima della firma di ogni accordo pre-contrattuale, il potenziale franchisee dovrebbe essere
informato, in forma scritta, sullo scopo di tale accordo
• L’accordo pre-contrattuale deve definire i propri termini e includere una clausola di termine.
• Il franchisor può imporre clausole di non-concorrenza e/o di segretezza per tutelare il proprio know
how e la propria identità.
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Fare Affari in Grecia
Selezione dei franchisee
Un franchisor dovrebbe selezionare ed accettare come franchisee soltanto coloro i quali
appaiano in possesso delle competenze di base, formazione, qualità personali e risorse finanziarie
sufficienti per condurre l’attività di franchising.
Il contratto di franchising
Il contratto di franchising dovrebbe attenersi alla legislazione nazionale, della Comunità
Europea e al Codice Etico di Comportamento.
L’accordo dovrebbe riflettere gli interessi dei membri del network nella tutela dei diritti sulla
proprietà industriale e intellettuale nonchè nel mantenimento dell’identità e della reputazione
comune del network.
Tutti i contratti e tutti gli accordi contrattuali connessi alla relazione di franchising devono
essere scritti e/o tradotti nella lingua del paese in cui ogni singolo franchisee è basato. Gli accordi
firmati, inoltre, devono essere comunicati immediatamente al franchisee.
Il contratto di franchising deve stabilire preventivamente senza ambiguità gli obblighi e le
responsabilità reciproche delle parti e tutti i termini della relazione.
I basilari termini del contratto devono essere i seguenti:
• I diritti concessi al franchisor
• I diritti concessi al singolo franchisee
• I beni e/o servizi da fornire ai franchisee
• Gli obblighi del franchisor
• Gli obblighi dei franchisee
• I termini di pagamento da parte dei franchisee
• La durata del contratto, che dovrebbe essere ampia abbastanza da permettere ai franchisee di
ammortizzare gli investimenti iniziali specifici al franchising stesso
• Le basi per un successivo rinnovo del contratto
• I termini tramite i quali il franchisee possa vendere o trasferire l’attività e i possibili diritti di prelazione
collegati.
• La fornitura rilevante per il franchisee nei termini dei segni distintivi del franchisee, nome
commerciale, marchio, insegna, logo ed altri segni distintivi.
• Il diritto del franchisor di adattare il sistema di franchising a sistemi nuovi o mutati.
• Informazioni sul termine del contratto
• Informazioni sul riscatto al termine del contratto di ogni proprietà tangibile e intangibile
appartenente al franchisor.
Il Codice Etico di Comportamento costituisce parte del contratto di associazione tra
l’Associazione Ellenica di Franchising le aziende socie. Non è parte dell’accordo contrattuale tra
franchisor e franchisee se non espressamente dichiarato dal franchisor nel contratto di franchising.
I franchisor possono imporre clausole di non-concorrenza e di segretezza per proteggere
informazioni e sistemi laddove essi possano essere ragionevolmente considerati materiale funzionale
al franchising.
Le basi per il rinnovo del contratto dovrebbero prendere in considerazione la durata del
contratto originale, la portata con cui il contratto dà autorità al franchisor di richiedere investimenti da
parte dei franchisee per il rinnovo, e la portata con cui il franchisor può variare i termini del contratto
al momento del rinnovo. L’obiettivo essenziale è di assicurare che il franchisee abbia l’opportunità di
recuperare il suo investimento iniziale (e quelli successivi) relativo al franchising, e di sfruttare l’attività
fino a quando il contratto è in vigore.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
IL QUADRO LEGISLATIVO SUL LAVORO
NEL DIRITTO ELLENICO
A cura dello Studio Legale Margaropoulos & Associati, dell’Avv. Nikolaos Margaropoulos LL.M.
Nikis Av. 61 – 54622 Salonicco (Grecia)
Tel. 0030.2310.553602, fax 0030.2310553602, cell. 0030.6944.345322
[email protected]
Introduzione
Le disposizioni protettive della legislazione sul lavoro nel diritto ellenico non riguardano tutti i
contratti di lavoro ma soltanto i contratti di lavoro dipendente.
Contratto di lavoro dipendente esiste quando lo stipendiato presta il proprio lavoro con stipendio,
indipendentemente dal modo che questo sia fissato e corrisposto (per unita’ di tempo o di lavoro
prestato o anche in percentuali delle entrate dell’azienda), e si trovi in dipendenza legale di fronte
al suo datore di lavoro, che si manifesta con il diritto del datore di lavoro di esercitare sorveglianza
e controllo sulla prestazione del lavoro, senza che sia necessaria l’abituale esistente dipendenza
economica.
Il contratto di lavoro dei lavoratori, che prestano lavoro senza essere provvisti del libretto sanitario
previsto dalla legislazione o di speciale permesso di lavoro, e’ nullo. Il rapporto legale creato in questo
caso tra il datore di lavoro e il dipendente e’ un semplice rapporto di lavoro, e ne consegue che le
pretese dello stipendiato per il suo lavoro prestato in modo non valido si basano sulle disposizioni
previste per arricchimento indebito.
a) Tipi di contratti di lavoro dipendente
Il contratto di lavoro dipendente puo’ essere a tempo indeterminato o determinato. Contratto a
tempo indeterminato esiste quando la sua durata di tempo non viene determinata ne’ risulta dalla
suo tipo e scopo e scade soltanto con denuncia, mentre il lavoro a tempo determinato esiste quando
e’ stato concordato espressamente o tacitamente una determinata durata di tempo, o fine al termine
di un definito evento, o ne risulta dal tipo e dalla natura di lavoro (p.e. lavoro stagionale). Si identifica
con il contratto a tempo determinato il contratto per un’opera specifica. Cessa di diritto quando
scade il tempo o finisce l’esecuzione dell’opera per cui e’ stato concordato.
b) I termini “Stipendiato” e “Datore di Lavoro”
I prestanti lavoro dipendente sono definiti stipendiati e sono distinti in impiegati e lavoratori
tecnici. Criterio della distinzione costituisce esclusivamente il tipo di lavoro, soprattutto tra intellettuale
e manuale, e non la modalita’ di retribuzione tramite stipendio mensile o giornata lavorativa o la
qualifica dello stipendiato indicata sul contratto di lavoro. Come impiegati vengono definiti, con
disposizioni di Leggi, Contratti Collettivi di Lavoro, ecc., anche alcuni stipendiati, indipendentemente
dal fatto che il loro lavoro sia soprattutto intellettuale.
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Fare Affari in Grecia
Ogni lavoratore deve soprattutto: eseguire con diligenza il proprio lavoro, rispettare le regole
disciplinarie dell’azienda, non lasciarsi corrompere da terzi con i quali ha rapporti a causa del suo
lavoro, non offrire contemporaneamente il suo lavoro ad altri se il suo datore di lavoro lo ignora, non
comunicare segreti aziendali, non concorrere illecitamente con il suo datore di lavoro, ecc.
Il datore di lavoro e’ ogni persona fisica o legale di diritto pubblico o privato (anche lo Stato), la
quale utilizza dietro retribuzione il lavoro di altre persone fisiche, stipendiati, con rapporto di lavoro
di diritto privato.
I principali obblighi del datore di lavoro sono: impiegare realmente lo stipendiato nel lavoro
per il quale e’ stato assunto, corrispondere lo stipendio concordato, e se non e’ stato concordato, lo
stipendio previsto dal relativo Contratto di Lavoro Collettivo, informare i lavoratori delle clausole del
loro contratto e delle eventuali loro modifiche, rispettare la personalita’ dei lavoratori, osservare il
principio del trattamento equo dei lavoratori, corrispondere puntualmente i contributi assicurativi
dovuti, ecc.
Dalla Legge risulta la natura personale del contratto di lavoro tanto da parte dello stipendiato,
quanto anche da parte del datore di lavoro. Questo significa che il lavoratore deve prestare il proprio
lavoro al suo datore di lavoro personalmente senza poter utilizzare sostituto al suo posto, mentre il
datore di lavoro non puo’ imporre al lavoratore di prestare il suo lavoro a un altro datore di lavoro.
c) Stesura del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro, che com’e’ stato riportato puo` essere a tempo determinato o indeterminato,
e’ stipulato liberamente tra le parti contraenti, anche in modo atipico, con la sola concomitanza della
volonta’ delle parti. E’ cioe’ possibile che sia stipulato espressamente o tacitamente, verbalmente o
per iscritto. Eccezioni possono essere autorizzate soltanto con Legge. Nell’ultimo caso la necessaria
forma scritta costituisce elemento costitutivo, la mancaza del quale rende il contratto nullo.
Tutte le imprese del settore privato, come anche lo Stato se si tratta di personale collegato a
rapporto di lavoro di diritto privato, devono assumere il loro personale, di qualsiasi genere sia, tramite
gli Uffici di Collocamento, e notificare l’avvenuta assunzione al competente Ufficio di Collocamento
entro il termine di 8 giorni.
d) Scioglimento del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro e’ sciolto nei seguenti casi :
1. Decesso dello stipendiato,
2. Decesso del datore di lavoro: il decesso del datore di lavoro comporta lo scioglimento del contratto
quando le parti contraenti riguardano esclusivamente alla persona del datore di lavoro,
3. Scadenza del contratto, completamento dell’opera nel caso di contratto di lavoro o di opera a
tempo determinato,
4. Denuncia del contratto da parte del datore di lavoro (vedi in seguito),
5. Denuncia del contratto da parte dello stipendiato.
e) La procedura per il licenziamento degli stipendiati nei contratti di lavoro a tempo
indeterminato
L’interpretazione della legge da parte dei tribunali accetta che le disposizioni riguardanti la
denuncia del contratto di lavoro per gli impiegati privati e per i lavoratori tecnici, vengono applicate
a tutti gli stipendiati (impiegati, lavoratori tecnici, personale di servizio), che sono collegati con il
loro datore di lavoro con contratto di lavoro dipendente, nel caso che tale contratto sia di tempo
indeterminato e di diritto privato.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Non rientrano nelle predette disposizioni gli stipendiati impiegati presso Persone Legali di
Diritto Privato o anche imprese private, se per loro sono previste particolari disposizioni di legge o
di Regolamenti di Lavoro, approvate dallo Stato, che offrono almeno pari salvaguardia. Inoltre, per
il personale impiegato con rapporto di lavoro di diritto privato presso lo Stato, le Persone Legali di
Diritto Pubblico e gli Organismi di Amministrazione Autonoma Locale valgono disposizioni speciali.
Quando si tratta di rapporto di lavoro proveniente da un contratto di lavoro nullo, se il datore di
lavoro desidera che il suo stipendiato cessi di prestare i suoi servizi, deve denunciare per iscritto il
contratto e corrispondere l’indennita’ prevista dalla Legge. La non osservanza di tali presupposti pero’
non causa, in deroga, la nullita’ dell’avvenuto scioglimento del rapporto di lavoro.
Per essere valido il licenziamento di stipendiati collegati con il loro datore di lavoro con
contratto di lavoro a tempo indeterminato oltre i due mesi, devono essere osservate le seguenti
formalita’:
1) denuncia scritta del contratto di lavoro. Quando la durata del contratto e’ inferiore ai due mesi, il
datore di lavoro puo’ denunciare il contratto in modo atipico e non deve pagare indennita’.
2) pagamento della dovuta indennita’, e, peraltro, in modo contemporaneo con la consegna
del documento di denuncia del contratto di lavoro. Se il datore di lavoro ritarda il pagamento
dell’indennita’, non e` valido il licenziamento dal suo pagamento, ma viene considerato nullo dal
momento che e’ stato effettuato e occorre una nuova denuncia per abolire la morosita` del datore di
lavoro. Nullo e’ anche il licenziamento quando non viene pagata l’intera indennita’. Il comportamento
anticontrattuale del lavoratore, come anche l’espletamento scadente dei suoi impegni di lavoro, non
libera il datore di lavoro dall’obbligo del pagamento dell’indennita’ ai sensi della Legge. Da notare
che non e` valida la rinuncia dello stipendiato dalla sua pretesa di ricevere la dovuta indennita’ di
licenziamento.
3) sia stato registrato l’impiego del licenziato sui libri paga tenuti per l’Ente di Previdenza Sociale
(ΙΚΑ) o sia stato assicurato il licenziato.
La denuncia del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal datore di lavoro viene effettuata
liberamente, e’ soggetta pero’ a controllo per abuso di diritto, mentre la non osservanza sia pure di
una delle predette formalita’ provoca la nullita’ dell’avvenuto licenziamento, e il contratto di lavoro
continua a produrre le sue conseguenze legali. Di conseguenza, se il datore di lavoro non accetta i
servizi dello stipendiato, diventa moroso ed e’ obbligato al pagamento del suo stipendio.
Oltre ai predetti presupposti e’necessario anche la comunicazione dell’avvenuto licenziamento
presso l’organismo per l’Occupazione della Forza Lavoro (ΟΑΕD), ma la sua omissione non comporta
la nullita’ del licenziamento.
La procedura di licenziamento, l’importo dell’indennita’ dovuta e il modo del suo pagamento
variano a seconda delle funzioni dello stipendiato licenziato come impiegato o lavoratore tecnico.
Se si tratti di lavoratore tecnico e’ ammessa soltanto l’immediata denuncia del contratto senza
preavviso.
Il licenziamento degli impiegati privati puo’ essere effettuata con i seguenti due modi, la
scelta dei quali dipende dalla volonta’ del datore di lavoro. Cosi’ il datore di lavoro puo’ procedere
al licenziamento dei suoi impiegati con denuncia immediata del contratto di lavoro, cioe’ senza
preavviso, con l’obbligo di pagare tutto l’importo dell’indennita’ dovuta.
Se il datore di lavoro licencia i suoi impiegati con preavviso, cioe’ dopo il passare di un periodo
di tempo proporzionale agli anni di servizio del licenziato, il datore di lavoro deve notificare con
documento al dipendente che il contratto di lavoro sara’ sciolto dopo il passare del tempo di preavviso.
In questo caso, il datore di lavoro deve pagare al dipendente, nel giorno fissato come scioglimento
del contratto, la meta’ dell’indennita’ prevista dalla Legge.
Il calcolo dell’indennita’ viene effettuato in base allo stipendio fisso dello stipendiato,
indipendentemente se si tratta di impiegato o lavoratore tecnico, durante l’ultimo mese prima del
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Fare Affari in Grecia
suo licenziamento a regime di piena occupazione, mentre vengono calcolate anche le Gratifiche per
le Festivita’ e la Gratifica Ferie.
f) Scioglimento del contratto di lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato termina di diritto quando scade la durata di tempo
concordata o quando termina la stagione o viene completata l’opera per la quale e’ stata effettuata
l’assunzione. E’ previsto comunque anche il caso della giusta causa che giustifica lo scioglimento
del contratto, dopodiche’ il rapporto di lavoro viene denunciato senza indennita’ e prima della sua
scadenza. Nella Legge non viene specificato il senso della giusta causa, quindi dipende dal giudizio
del tribunale.
La denuncia del contratto a tempo determinato effettuata prima della sua scadenza senza
invocazione di giusta causa, come anche se i fatti che si presume costituiscono giusta causa non sono
reali, e’ nulla. Il datore di lavoro cioe’ diventa moroso e deve pagare al dipendente il suo stipendio per
il periodo di tempo restante fino alla data di scadenza concordata del contratto.
Il datore di lavoro non deve pagare nessun tipo di indennita’ o stipendio al dipendente licenziato
tranne in via eccezionale.
Nei contratti a tempo determinato non vengono applicate, come predetto, le disposizioni
protettive della Legge 3198/1955 (in combinazione con le disposizioni della Legge 2112/1920 e
D.R. 16/18.7.1920), a meno che la definizione di questi come contratti a tempo determinato non
e’ giustificata ne` dal tipo e ne` dalla natura del lavoro, ma e’ stata effetuata intenzionalmente per
eludere le disposizioni delle predette Leggi.
g) Tutela della maternita’ e del parto
Secondo la legislazione ellenica le donne impiegate con rapporto di lavoro di diritto privato hanno
diritto, indipendentemente dal loro periodo di lavoro e indipendentemente dalla loro qualifica, a
ottenere ferie per il parto. La durata totale delle ferie e’ di 119 giorni di calendario. Di questi 56
(ferie di gravidanza) devono essere concessi obbligatamente prima del probabile giorno di parto, e i
restanti 63 (ferie di puerperio) dopo il parto.
Dalla Legge e’ proibito ed e’ assolutamente nullo il licenziamento di impiegata dal suo datore
di lavoro durante la sua gravidanza, come anche per un periodo di un anno dopo il parto, o durante
la sua assenza per un periodo di tempo maggiore a causa di malattia dovuta alla gravidanza o al parto.
Di conseguenza, il datore di lavoro che procede al licenziamento di pregnante e in seguito rifiuta
di accettare il suo lavoro, diventa moroso e deve pagare stipendi morosi, perche’ un licenziamento
simile e’ nullo ed abusivo.
In base all’interpretazione della legge da parte dei tribunali, le disposizioni riguardanti la tutela
della gravidante sono considerate di ordine pubblico, e di conseguenza non puo’ essere esclusa la
loro applicazione con volonta’ privata.
h) Ferie dei dipendenti – Gratifica Ferie
Le disposizioni riguardanti la concessione di ferie, con paga intera ai dipendenti, vengono applicate
a tutti i dipendenti occupati con rapporti di lavoro di diritto privato presso qualsiasi datore di lavoro.
Se dal Contratto Collettivo di Lavoro o dal Regolamento di Lavoro vengono previste condizioni piu’
favorevoli per la concessione di ferie, valgono queste condizioni. E` da notare che la validita’ o la
nullita’ del loro contratto di lavoro non costituisce impedimento per la concessione di ferie.
Diritto a ferie hanno tutti i dipendenti dal momento che hanno completato, presso lo stesso
datore di lavoro, un impiego continuo per almeno 10 mesi. Durante le ferie il dipendente deve
ricevere i suoi stipendi abituali dal datore di lavoro, come anche la gratifica ferie, con la limitazione
che non possa superare lo stipendio di quindici giorni, per quanti vengono remunerati con stipendio
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
mensile, e le 13 giornate lavorative per quanti vengono remunerati a giornata o per unita’ di lavoro
o con percentuali. Peraltro, nel caso di scioglimento di un contratto di lavoro prima o anche dopo il
completamento dei dieci mesi prima di ottenere il dipendente (nel secondo caso) le ferie a lui dovute,
ha diritto a indennita’ di ferie e gratifica ferie.
i) Termini di tempo del lavoro
Come orario legale di lavoro sono le otto ore per aziende che occupano il loro personale per sei
giorni la settimana e le nove ore per aziende che applicano i cinque giorni. Dal Contratto Collettivo o
individuale o dal Regolamento di Lavoro puo’ essere concordato un orario inferiore ma non superiore
dal orario legale.
L’occupazione oltre le 40 ore settimanali, presso aziende che hanno un orario di lavoro settimanale
contrattuale di 40 ore, costituisce particolare lavoro straordinario, se non supera le 43 ore. Per
l’occupazione durante queste 3 ore e’ dovuto il salario dell’ora incrementato del 50%. L’occupazione
oltre le 43 ore costituisce lavoro straordinario, legittimo se contemplato dalla Legge, abusivo se non
esistono tali condizioni. Per ogni ora di lavoro straordinario e’ dovuto il salario dell’ora incrementato
del 50% fino alle 120 ore, e del 75% oltre le 120 ore. Per ogni ora di lavoro straordinario abusivo e’
dovuto il salario dell’ora incrementato del 150%.
L’occupazione durante la Domenica e durante le festivita’ dell’anno e’ proibita di solito.
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Fare Affari in Grecia
LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE
di Mario Chatzivassiliou
Consulente legale - Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale
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Il Prestito di un lavoratore stipendiato puo’ succedere nell’ambito del cosidetto “diritto direzionale”,
cioe’ della generica liberta’ del datore di lavoro di prendere ogni provvedimento, riguardante la
prestazione di lavoro, che ritiene appropriato per la buona organizzazione dell’azienda. Si tratta
quindi, delle decisioni che prende il datore di lavoro in relazione alle questioni di lavoro, cominciando
dall’assunzione dello stipendiato fino al suo licenziamento.
Il diritto direzionale consiste nella possibilita’ del datore di lavoro di stabilire unilateralmente le
condizioni di lavoro nella misura in cui queste non vengono stabilite da un’altra fonte (p.e. Contratto
Collettivo di Lavoro). La materializzazione dei questo diritto viene effettuata con ordini, istruzioni e
altre azioni unilaterali.
A causa della frequenza che presentava il prestito dei lavoratori, in particolare nei Gruppi di
aziende, e per non esercitare abusivamente questo diritto del datore di lavoro, gia’ dal 1996 l’Unione
Europea ha emesso la Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
1996 in materia di distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi. Questa Direttiva
e’ stata recepita dalla Legislazione Greca con la L. 2956/2001. La suddetta Direttiva riguarda la
protezione di diritti fondamentali dei lavoratori distaccati dagli Stati-membri, quali, i salari minimi, le
condizioni di igiene e sicurezza, disposizioni per evitare discriminazioni sfavorevoli, ecc. (Articolo 3).
Di coneguenza, notiamo che l’istituto del «prestito di lavoratori» per il Diritto del Lavoro greco ha
due forme. Si tratta del prestito autentico e quello per professione regolato dalla L. 2956/2001.
Autentico prestito esiste quando il lavoratore, mentre offre il suo lavoro regolarmente al datore di
lavoro iniziale, viene rilasciato per un periodo di tempo (comunemente breve) ad una terza impresa,
cosa che accade soprattutto tra imprese collegate (p.e. gruppi). La durata del prestito e’ concordata
tra le tre parti coinvolte o tra il datore di lavoro iniziale e il terzo e il laovratore acconsente a questo
accordo.
Le piu’ importanti regolazioni della L. 2956/2001 sono le seguenti:
• All’articolo 20, comma 2, viene stabilito che il lavoro dev’essere fornito al «datore di lavoro
indiretto» per un periodo di tempo limitato. La societa’ che usa il prestito per professione dev’essere
istituita con la forma della societa’ per azioni e per la sua fondazione e’ necessaria un’autorizzazione
speciale preventiva.
• L’articolo 22, stabilisce che e’ necessario un contratto scritto a tempo determinato o
indeterminato tra la societa’ e il lavoratore e deve riportare i termini di prestazione di lavoro ai datori
di lavoro indiretti e la sua durata, le condizioni della retribuzione e dell’assicurazione del lavoratore,
nonche’ ogni altro dato che lo stipendiato dovra’ conoscere riguardante la prestazione di lavoro. Per
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
quanto riguarda l’ammontare della retribuzione, l’articolo 22, comma 2 della L. 2956/2001 prevede
che quella del lavoratore in prestito durante il periodo in cui non presta lavoro al datore di lavoro
indiretto non potra’ essere inferiore a quella prevista ogni volta dal Contratto Generale Collettivo
Nazionale di Lavoro .
• Per quanto riguarda la durata di occupazione del lavoratore in prestito, l’articolo 22, comma
4, stabilisce che l’occupazione dello stipendiato dal datore di lavoro indiretto non deve superare
gli 8 mesi. Tuttavia, e’ consentito il rinnovo scritto del contratto di lavoro per altri 8 mesi in totale
per il datore di lavoro indiretto, senza la conversione del contratto di lavoro in contratto a tempo
indeterminato. Se pero’ l’occupazione del lavoratore in prestito dal datore di lavoro indiretto
superasse i suddetti termini di tempo (8+8 mesi) di 2 mesi, allora il contratto di lavoro e’ convertito
di diritto in contratto di lavoro a tempo indeterminato tra lo stipendiato e il datore di lavoro
indiretto (Articolo 22, comma 5).
• In seguito, secondo l’articolo 22, comma 8 tra la Societa’ e il datore di lavoro indiretto viene
stipulato un contratto scritto, che stabilisce i modi di retribuzione e assicurazione del lavoratore
durante il periodo in cui lo stipendiato offre il suo lavoro al datore di lavoro indiretto.
• Allo stesso tempo, sia il datore di lavoro indiretto che quello diretto sono responsabili interamente
per la soddisfazione, per il versamento dei diritti salariali e il versamento dei contributi sociali allo
stipendiato. L’ammontare delle retribuzioni degli occupati con prestito e’ vietato essere minore di
quello che stabilisce il Contratto Collettivo del Lavoro per il personale del datore di lavoro indiretto.
• Inoltre, e’ vietato il prestito quando, con questo, vengono sostituiti lavoratori che hanno
esercitato il diritto di sciopero, nonche’ quando il datore di lavoro indiretto ha effettuato durante
l’anno precedente licenziamenti massicci di lavoratori.
Dall’altro lato, un prestito non autentico esiste quando il contratto di lavoro tra il lavoratore e il
datore di lavoro iniziale prevede che il lavoratore non offrira’il suo lavoro allo stesso, ma a qualsiasi gli
indichera’ il datore di lavoro iniziale. Il prestito non autentico e’ simile alla mediazione per la stipula di
un contratto di lavoro e anche questo viene regolato dale disposizioni della L. 2956/2001.
Le conclusioni delle sentenze di tribunali per cause che hanno impegnato la giustizia ellenica
dalla pubblicazione della L. 2956/2001 fino ad oggi sono riassunte nei seguenti:
E’ ammesso l’accordo tra datore di lavoro e stipendiato in base a cui il datore di lavoro concedera’,
sotto la forma di prestito di lavoratore (concessione di servizi) lo stipendiato a un terzo al quale
questo prestera’ il suo lavoro. Dalla giurisprudenza formata sulla suddetta questione ne risultano i
seguenti: 1) il lavoratore dev’essere stato assunto per un tempo determinato o indeterminato nel
servizio del datore di lavoro iniziale, 2) la concessione (prestito) dovra’ avere carattere provvisorio
e non definitivo, 3) la ditta del nuovo datore di lavoro dev’essere diversa da quella dell’iniziale,
perche’ diversamente, se e’ la stessa ditta abbiamo cambiamento di datore di lavoro, 4) il lavoratore
deve acconsentire alla concessione dei suoi servizi, che potra’ essere fatto sia espressamente che
tacitamente (se accettera’ il prestito e non opporra’ resistenza a questo), 5) con questa concessione
viene cessata temporaneamente e per tutto il periodo che dura il legame obbligativo tra il datore di
lavoro iniziale e il lavoratore, che presta lo stesso lavoro a un terzo, semplicemente con l’uno e unitario
lavoro vengono serviti due datori di lavoro, per diversa causa ognuno, 6) il secondo datore di lavoro
esercita durante il periodo di concessione il suo diritto direzionale, cioe’ il tipo di lavoro, il controllo
e la supervisione al lavoratore e ogni variazione delle condizioni di lavoro costituisce variazione
dannosa, 7) responsabile per il versamento dello stipendio rimane il primo datore di lavoro, pero’ si
potra’ concordare di versare lo stipendio o parte di questo dal secondo datore di lavoro, sotto la forma
di assunzione cumulativa o privativa di dovere, con il consenso del lavoratore (espresso - tacito) o
sotto la forma di semplice mandatario del datore di lavoro iniziale, 8) il secondo datore di lavoro viene
gravato per eventuali ulteriori rivendicazioni dello stipendiato per la sua occupazione straordinaria
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Fare Affari in Grecia
abusiva o per altra causa che non riguarda il primo datore di lavoro e, infine, 9) l’obbligo di previdenza
che grava sull’iniziale viene esteso anche al secondo datore di lavoro. Pero’, oltre a questa estensione,
il secondo datore di lavoro ha un obbligo autonomo, nel senso che e’ responsabile autonomamente
per le sue trasgessioni dovute alla violazione delle misure di sicurezza e igiene volte alla protezione
dello stipendiato lavoratore.
(Per un ulteriore approfondimento sul tema sono riportate le seguenti sentenze della Corte di
Cassazione dalle riviste legali Rassegna di Diritto di Lavoro, Tribuna Legale e Giustizia Ellenica: ΑP
1245/2002 R.D.L. 63.294, ΑP 1426/2004 G.E. 46.774, ΑP 246/1994 R.D.L. 54.186, ΑP 202/1986, R.D.L.
46.1743, ΑP 209/1980 T.L. 28.1527, ΑP 367/1980 R.D.L. 39.533, Dasios, Dir. di Lav. IV Vol. Ι, pagg. 75-77,
Leventis, articolo sulla R.D.L. 6.1119, Vlastos, R.D.L. 62.146).
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
IL REGIME DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI
NEI RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA-GRECIA
A cura di:
AVV. SALVATORE VIGLIA
CONSULENTE LEGALE PER LA CAMERA DI COMMERCIO
ITALO-ELLENICA DI SALONICCO A ROMA
Via Vittorio Veneto, 108
00187 Roma
Tel/ni 06 5022036 fax 06 64824018 Cell. 338/3693744
e-mail: [email protected]
Pagare le tasse è sicuramente una cosa antipatica. Ciò vale per tutti i cittadini del mondo.
Infatti, ci sembra che una parte del nostro lavoro, dei nostri sacrifici, dei nostri guadagni, ci venga
ingiustamente sottratta. Non ho mai sentito (parlo ovviamente a titolo personale) nessuno affermare:
«Come è bello pagare le tasse!». Figurarsi poi rischiare di pagare due volte le imposte per una stessa
operazione commerciale.
Di sovente ciò si verifica in campo internazionale quando due o più Stati assoggettano a
tassazione, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni, la medesima fattispecie. Tale fenomeno è
detto della doppia imposizione. In senso giuridico consiste nell’applicazione di imposte similari da
parte di due o più Stati, alla medesima fattispecie, nei confronti del medesimo soggetto, e doppia
imposizione in senso economico che consiste nell’applicazione di imposte similari e concorrenti da
parte di due o più Stati alla medesima fattispecie, ma nei confronti di soggetti diversi.
Le cause della doppia imposizione internazionale possono essere così raggruppate: 1) contrasto
tra due ordinamenti che adottano un diverso criterio di collegamento, per esempio, un ordinamento
adotta un criterio di collegamento personale, basato sulla residenza, sulla sede, sulla cittadinanza,
mentre l’altro ordinamento adotta un criterio di collegamento oggettivo, basato cioè sul luogo di
produzione del reddito; 2) contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento
personale (es. residenza) e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi lo
stesso soggetto come rientrante nelle propria giurisdizione fiscale; 3) contrasto tra due collegamenti
che adottano un criterio di collegamento oggettivo (es. luogo di produzione del reddito), e che, in
base alla propria legislazione interna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto come
prodotto nel proprio territorio.
Ogni Stato conserva la sua sovranità in materia tributaria e non esistono autorità o entità superiori
che possano limitare il suo potere impositivo, fatta eccezione, ovviamente, per quei limiti che gli Stati
si autoimpongono, in maniera volontaria, attraverso i trattati multilaterali e bilaterali e, in particolare,
attraverso Convenzioni per eliminare la doppia imposizione.
Per evitare questa spiacevole evenienza, gli Stati si sono organizzati per disciplinare in maniera
corretta la fiscalità internazionale con accordi bilaterali in costanza del sovrapporsi delle diverse
imposte e delle diverse leggi nazionali che assoggettano più volte a tassazione la stessa ricchezza
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Fare Affari in Grecia
delimitando il potere impositivo dei singoli Stati. Il Trattato o la Convenzione è fonte di diritto
internazionale paragonabile al rapporto contrattuale. La dottrina ha definito la loro natura come:
«…the only way States can consciously create international law». I dettati previsti dalle Convenzioni si
aggiungono a quelli delle norme interne di ciascuno Stato e gli effetti dei primi modificano l’efficacia
dei secondi, o nel senso che al verificarsi della fattispecie convenzionale, viene esclusa in uno degli
Stati contraenti, l’obbligazione d’imposta nascente dal verificarsi della fattispecie di diritto interno;
ovvero, nel senso che gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a compensare le obbligazioni
di diritto interno a seguito del verificarsi della fattispecie convenzionale. Gli accordi bilaterali tra
Stati indipendenti sono il mezzo attraverso il quale si cerca di: eliminare, o perlomeno, limitare il
fenomeno della doppia imposizione causato dalla circostanza che, di norma, ciascuno Stato applica
la tassazione su base mondiale ai propri residenti e il criterio di territorialità ai non residenti basato
sul criterio della localizzazione dei redditi nonché porre i presupposti perché siano impedite le frodi
fiscali internazionali anche attraverso forme di collaborazione fra le amministrazioni fiscali degli Stati
contraenti. E’ evidente che le condizioni condivise da due o più Stati debbano essere rette da regimi
di reciprocità. Gli Stati, decidono di limitare il proprio potere impositivo rinunciando ad una quota
di prelievo fiscale in modo che il contribuente non sia, nel complesso, gravato da un’imposizione
maggiore di quella che subirebbe se non operasse in situazione internazionale. I Trattati, di solito,
possono essere fondati sulla ripartizione dei redditi e sulla ripartizione delle imposte. Il Trattato che ci
riguarda è quello fondato sulla ripartizione delle imposte nel senso che un reddito è tassato sia nello
Stato della fonte sia in quello di residenza del beneficiario, ma lo Stato della fonte limita la propria
imposizione riducendo l’aliquota d’imposta entro limiti fissati dalla Convenzione e lo Stato di residenza
concede un credito d’imposta consistente nel diritto del contribuente di scomputare a certe condizioni,
dalle proprie imposte, le imposte pagate all’estero. Gli Stati, quindi, che stipulano Convenzioni
bilaterali in tal senso, si adattano o attraverso un procedimento “speciale” oppure attraverso uno di
carattere “ordinario”. Nel primo caso si attribuisce al Trattato internazionale efficacia facendo rinvio
semplicemente al testo restando efficace fin tanto che è efficace sul piano internazionale, viceversa,
venendo meno la sua efficacia sul piano internazionale, viene meno anche quella interna. Nel secondo
caso (procedimento speciale), invece, viene riprodotto integralmente il testo del trattato nell’atto
normativo in maniera tale che, essendo il testo dell’accordo internazionale trasposto integralmente
in un atto normativo interno, questo continuerà ad essere efficace fino alla sua abrogazione espressa
o tacita. I Trattati, quindi, si pongono come fondamentale obiettivo, l’eliminazione delle doppie
imposizioni, in più mirano a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Nei vari Paesi, infatti, l’elusione
fiscale internazionale si attua mediante il tready shopping e viene combattuta di solito con misure
adottate unilateralmente o indirettamente con norme che prevengano l’uso improprio dei Trattati.
Accenniamo in questa sede alle principali clausole anti-abuso solo per completezza di informazione:
1) beneficial ownerschip clause che consente di ridurre la ritenuta prelevata alla fonte su dividendi,
interessi e royalties, a condizione che il soggetto percettore sia l’effettivo beneficiario di tali redditi;
2) l’exclusio approach, che stabilisce l’esclusione dai benefici convenzionali di determinate categorie
che usufruiscono di particolari regimi fiscali; 3) il subject to tax approach, mediante il quale, una
determinata disposizione convenzionale può essere applicata qualora i redditi cui si riferisce siano
assoggettati ad imposizione in capo al soggetto percettore; 4) il channel approach, che prevede il
disconoscimento del regime convenzionale a soggetti che percepiscono determinati redditi e che ne
ritrasferiscono consistente parte (sotto forma di dividendi, interessi, ecc.) a residenti in Stati terzi; 5)
in bona fide approach, mediante il quale si intende garantire, in via esclusiva, i benefici di un Trattato
alle società costituite in buona fade.
La Convenzione stipulata in questa materia dall’Italia e dalla Grecia è sostanzialmente conforme
al modello OCSE 1963 aggiornato nel 1977. Si tratta di un modello di Convenzione che ha subito
diverse revisioni nel 1963, nel 1977 e nel 1992. Esso costituisce un punto di riferimento, una
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
“raccomandazione” per gli Stati ma non è vincolante, piuttosto rappresenta una linea da seguire per
non uscire dalla liceità degli accordi.
In virtù dell’art. 1 della Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 ed entrata in vigore il 30
settembre 1961, dunque, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha lo
scopo di promuovere le politiche che mirano a: a) realizzare la massima espansione dell’economia e
dell’occupazione ed un progressivo miglioramento del livello di vita nei Paesi membri, salvaguardando
però la stabilità finanziaria e contribuire, in tal modo, allo sviluppo dell’economia mondiale; b) aiutare
la corretta espansione dei paesi membri e di quelli non-membri in via di sviluppo economico; c)
contribuire all’espansione del commercio mondiale su base multilaterale e non discriminatoria
secondo gli impegni internazionali.
I metodi più diffusi per evitare le doppie imposizioni sono: il metodo dell’esenzione dei redditi
prodotti all’estero (exemption method); il metodo della detrazione dell’imposta assolta sui redditi
prodotti all’estero (foreign tax credit) ed il metodo della deduzione dalla base imponibile delle
imposte pagate all’estero (deduction method).
Con il sistema del primo metodo (exemption method), lo Stato della residenza non considera
tassabili i redditi prodotti all’estero e, nello stesso tempo, attribuisce allo Stato della fonte l’esercizio
esclusivo della potestà impositiva. Qui, il reddito prodotto all’estero è considerato reddito esente da
imposizione. In questo modo, però, gli effetti derivanti dall’utilizzo del metodo dell’esenzione, poiché
riduce le pretese dello Stato della residenza, ha di fatto, scoraggiato il ricorso a tale metodo favorendo
il sistema del credito d’imposta (foreign tax credit), in questo modo lo Stato della residenza mantiene
la potestà impositiva primaria pur concedendo lo sgravio.
Il credito d’imposta è il metodo più diffuso sia a livello di norme convenzionali sia a livello di
norme interne. Si consente, in pratica, al contribuente di detrarre dall’imposta sul reddito, le imposte
assolte all’estero sui redditi che l’ hanno prodotto.
L’applicazione piena, però, del credito d’imposta raramente trova applicazione nei sistemi
tributari nazionali. Se così non fosse, ai fini dell’ottenimento della neutralità fiscale interna, lo Stato
consentirebbe di portare a credito le imposte assolte all’estero qualunque sia la loro aliquota, con la
conseguenza automatica che, nei casi in cui l’aliquota estera risultasse superiore a quella applicata
nello Stato di residenza, lo Stato stesso della residenza si troverebbe a dover rimborsare, ai soggetti
che hanno prodotto redditi esteri, la differenza tra l’ammontare del tributo nazionale e quello assolto
all’estero. Tale rimborso in realtà si tradurrebbe in una agevolazione fiscale, a cagione della quale lo
Stato della residenza finirebbe per addossarsi la perdita economica finale. Ecco del perché esistono
delle limitazioni all’uso del credito d’imposta: a) la misura della detrazione in relazione al rapporto
tra redditi globalmente prodotti e redditi prodotti all’estero ( cosiddetta “limitazione ordinaria”);
b) la ripartizione del credito in relazione ai redditi prodotti in diversi Paesi esteri (cosiddetta “per
country method”); c) il riporto degli ammontari dei crediti inutilizzati determinati in base all’operare
dei rapporti di cui sopra; d) la qualificazione come “tributo” della prestazione patrimoniale assolta
all’estero; e) la definitività del tributo assolto all’estero; f ) i requisiti formali e procedurali per
l’ammissione del godimento del beneficio.
Il metodo della deduzione (deduction method), considera i tributi assolti all’estero come una
spesa inerente alla produzione del reddito, al pari degli elementi negativi per la determinazione del
reddito d’impresa o degli oneri deducibili dalla base imponibile ai fini IRPEF. Con questo metodo, lo
Stato della residenza, consente la deducibilità dei tributi assolti all’estero ai fini della determinazione
della base imponibile a cui applicare l’aliquota per determinare il tributo dovuto. Mentre il metodo
dell’esenzione e quello del credito presuppongono un insieme completo di disposizioni in materia
di localizzazione del credito all’estero, il metodo della deduzione presuppone, ai fini del proprio
funzionamento, soltanto il pagamento del tributo allo Stato della fonte.
Le Convenzioni Internazionali tra Stati sono strutturate in sette capitoli. Nel primo si stabilisce
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Fare Affari in Grecia
il campo di applicazione del Trattato, nel secondo sono fornite alcune definizioni, nel terzo sono
individuati i presupposti territoriali d’imposizione per ciascuna categoria di reddito, nel quarto
i presupposti territoriali per la tassazione dei patrimoni, nel quinto i metodi per evitare le doppie
imposizioni, nel sesto alcune specifiche disposizioni per lo più riguardanti l’applicazione del principio
di non discriminazione, la procedura amichevole di composizione dei conflitti sulla potestà impositiva
degli Stati, lo scambio d’informazioni fra amministrazioni fiscali, nel settimo le disposizioni inerenti
l’entrata in vigore e la denuncia del Trattato.
La Convenzione si applica nei confronti dei soggetti residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.
Si dovrà, di conseguenza, prendere in considerazione la Convenzione vigente fra lo Stato in cui il
reddito è prodotto e quello di residenza del beneficiario del reddito. La Convenzione non potrà
essere applicata a favore di un soggetto che non sia residente in uno degli Stati contraenti. Tutte le
Convenzioni vigenti riguardano (per l’Italia) sia l’IRPEF che l’IRPEG (a partire dal 1° gennaio 2004 si
parlerà di IRE e di IRES che sostituiranno l’IRPEF e l’IRPEG introducendo importanti novità in materia
di tassazione di dividendi ed in materia di capital gain) anche se prelevate in forma di ritenute alla
fonte. E’ doveroso ricordare che dal 1998 tutti i Trattati sono applicati anche nei confronti dell’IRAP.
Nelle Convenzioni conformi al modello OCSE, viene di norma stabilito che i redditi derivanti
da fonti situate in uno Stato contraente sono imponibili o possono essere tassati in questo Stato.
Nella maggioranza dei trattati, gli articoli relativi a dividendi, interessi e canoni, prevedono che la
tassazione nello Stato della fonte non possa eccedere certi limiti. Tuttavia le condizioni possono
variare da Trattato a Trattato.
Il modello di convenzione OCSE, a cui i trattati bilaterali si sono ispirati in tutto e per tutto, risolve
il fenomeno della doppia imposizione nei seguenti casi: a) una persona è assoggettata ad imposta
sul reddito o sul patrimonio da parte di entrambi gli Stati contraenti, in quanto considerata residente
fiscalmente in entrambi i Paesi; tale contrasto (doppia residenza) dovrà essere risolto sulla base dell’art.
4 del modello OCSE che definisce la nozione di residenza; b) una persona è residente in uno Stato
contraente, ma ricava reddito e/o possiede un patrimonio nell’altro Stato estero ed è assoggettato
a tassazione in entrambi gli Stati sullo stesso reddito e/o patrimonio. Nei casi in cui il contrasto non
possa essere risolto dai precedenti articoli della Convenzione, mediante un’attribuzione esclusiva ad
uno dei due Stati del diritto di imposizione, esso potrà essere evitato attraverso le disposizioni di cui
all’art. 23 del modello OCSE, che prevedono i seguenti metodi alternativi per l’eliminazione della
doppia imposizione nello Stato di residenza del contribuente: 1) principio dell’esenzione (art. 23 A): lo
Stato non tassa il reddito e/o il patrimonio che può essere assoggettato a tassazione nello Stato della
fonte; 2) metodo del credito d’imposta (art. 23 B): lo Stato di residenza calcola l’imposta sulla base
del reddito complessivo del contribuente, comprensivo anche del reddito che può essere tassato
nell’altro Stato e poi concede una detrazione per le imposte pagate nell’altro Stato.
Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 15 del D.P.R. n. 917/86 prevede l’applicazione del credito
d’imposta per i redditi prodotti all’estero ed ivi assoggettati a tassazione a titolo definitivo, che
concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF o IRPEG. Le imposte pagate all’estero a titolo
definitivo, in relazione ai redditi ivi prodotti, sono ammesse in detrazione dell’imposta netta dovuta,
fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti
all’estero ed il reddito complessivo (metodo del «credito ordinario»).
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
IL MERCATO IMMOBILIARE IN GRECIA
A cura di:
Konstantina Tr. Panitsa, Avvocato,
SCORDIS, PAPAPETROU & Co LLC
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La procedura sicura e affidabile per l’acquisto di un immobile in Grecia, richiede innanzitutto
l’assistenza di un avvocato. Questa, consiste nel controllo dettagliato dei titoli del venditore o dei
venditori, per constatare la successione e la legittimita’ del modo di acquisizione dell’immobile in
cessione. Il controllo di titoli deve riguardare l’ultimo ventennio, almeno, siccome questo e’ il tempo
massimo di prescrizione di qualsiasi pretesa ma anche il tempo necessario per l’acquisizione di
proprieta’ con usucapione straordinaria, come questo viene regolato dall’articolo 1045 C.C.
Per il compimento della suddetta procedura nel caso di cessioni in tempi brevi, e’ necessario
che siano controllate le partite catastali non solo dei proprietari diretti, ma anche dei proprietari
remoti, e che siano studiati i contratti e i documenti trascritti, gli eventuali aggravi esistenti, reclami,
cause iscritte, condizioni che devono essere revocate o condizioni risolutive che necessitano atto di
estinzione per la loro abolizione e la sua trascrizione (articoli 201, 202 e 206 C.C.).
Contemporaneamente, puo’ essere presentata anche la domanda all’Ufficio Ipoteche per il
rilascio dei certificati:
1. Di Trascrizione, 2. Di Proprieta’ 3. Di Oneri, 4. Di non reclamo dalla partita catastale del/i
venditore/venditori e del/i suo/i proprietario/i.
Nel caso in cui c’e’ variazione di competenza nell’Ufficio di Ipoteche, e’ necessario un controllo in
tutti gli Uffici di Ipoteche in cui l’immobile apparteneva di tempo in tempo.
L’acquisto di un immobile, come reale atto legale, dev’essere redatto con atto notarile e trascritto,
ai sensi degli articoli 1033 e 369 CC, diversamente e’ nullo.
Inoltre, e’ obbligatoria la presenza di un avvocato dinanzi a un notaio se l’oggetto del contratto
e’ di almeno 29.347,0286 euro per le circoscrizioni degli Ordini degli Avvocati di Atene e il Pireo e di
11.738,8114 euro per le circoscrizioni degli altri Ordini degli Avvocati del Paese (n. 42, comma 1 L.
3026/1954- Codice degli Avvocati).
Secondo l’art. 161 della stessa Legge, il minimo limite dell’onorario dell’avvocato viene stabilito
in base al valore dell’oggetto del contratto, che in modo indicativo per l’importo da 44.020,5429 e
fino a 1.467.351,4336 euro e’ pari allo 0,5%.
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74
Fare Affari in Grecia
Prima della firma del contratto definitivo, viene redatto lo schema del contratto dagli avvocati
delle parti contraenti, che viene convalidato legalmente dall’Ordine degli Avvocati competente e
annesso al contratto definitivo. Allo stesso tempo, vengono versati i suoi diritti alla cassa dell’Ordine
e le ricevute della loro riscossione sono annesse anch’esse al contratto definitivo.
In piu’, e’ preceduta la presentazione della relativa dichiarazione d’imposta per cessione di
immobile alla competente Agenzia delle Imposte (D.O.Y.), da cui risulta o il versamento dell’imposta
dalla ricevuta di riscossione che viene annessa al contratto (in base alla L. 1587/1950-Φ.Μ.Α., L. 3427/
2005-Φ.Α.Υ.,Τ.Σ.Α., L. 2859/2000-Φ.Π.Α.), o l’esenzione dall’imposta (per l’acquisto di prima abitazione,
L. 1078/1980), dopodiche’ la sua copia legalmente convalidata viene inviata all’Ufficio delle Ipoteche
per trascrizione.
Durante la stipulazione del contratto e’ necessaria la presentazione e l’annessione dei
seguenti:
1. Fotocopie, delle parti contraenti, del C.F. e dell’Agenzia delle Imposte competente del loro
reddito.
Da notare che, quando le parti sono presenti e rappresentate con procure redatte all’estero, in
Paesi che non hanno convalidato la convenzione dell’Aia, la convalida e’ effettuata dai rappresentanti
consolari o diplomatici della Grecia nei Paesi di provenienza o dal Ministero degli Affari Esteri della
Grecia, mentre per i Paesi che l’hanno convalidata, e’ necessaria l’apposizione dell’apostille dallo Stato
di redazione della procura.
2. Copia del titolo di proprieta’ del/i venditore/i.
3. Certificato di adempimento agli obblighi fiscali del venditore dall’Agenzia delle Imposte (D.O.Y.)
competente per il suo reddito ai sensi dell’art. 26 della L. 1882/1990.
4. Attestato di non essere debitore della Tassa sul Patrimonio Immobiliare, per l’immobile venduto,
dal Comune in cui si trova l’immobile ai sensi dell’art. 24, comma 18 della L. 2130/1993.
5. Attestato (se e’ necessario) di adempimento agli obblighi previdenziali del venditore dall’Ufficio
competente dell’Ente Previdenziale (IKA) (ΑΥΕργΚοινΑσφ Φ.21/116/2000-risoluzione del Ministro del
Lavoro) o dichiarazione di responsabilita’ della L. 1599/1986 in caso negativo.
6. Dichiarazione di responsabilita’ del venditore per i canoni dichiarati in tempo utile secondo
l’art. 81, comm. 1, 2, 4 della L. 2238/1994, com’e’ stato modificato con l’art. 26 della L. 3220/2004 o
certificato dello stesso articolo, se e’ fuori termine.
7. Dichiarazione di responsabilita’ della L. 1599/1986 che l’immobile ceduto non si trova nel letto
di torrente, spiaggia, zona litorale, biotopo, terreno pubblico, area archeologica, ai sensi dell’art. 3,
comm. 15 della L. 2242/1994.
8. Schema topografico da parte di ingegnere ai sensi degli articoli 5 della L. 651/1977 e 3 della L.
1078/1980.
9. Se rientra nella L. 1337/1983: attestato del Comune ove si trova l’immobile di non essere
debitore in terra e denaro ai sensi dell’art. 5, comm. 4 della L. 2052/1992 e certificato del Comune che
sono state presentate le dichiarazioni di proprieta’ ai sensi dell’art. 6, comm. 4 della L. 2242/1994.
10. Se viene ceduto un edificio eretto prima del 14-03-1983: dichiarazione di responsabilita’ della
L. 1599/1986 che l’immobile e’ stato eretto prima di quella data.
11.Se viene ceduto un edificio costruito dopo il 14-03-1983: viene annessa copia convalidata
della licenza edilizia.
12. Se viene ceduto un edificio eretto dopo l’01-01-1986: occorre anche la dichiarazione di
responsabilita’ della L. 1599/1986 ai sensi dell’art. 5, comm. 3 della L. 1577/1985 che non e’ stato
modificato l’uso riportato sulla licenza edilizia e le dimensioni degli spazi di uso comune.
13. Se il contratto viene redatto dopo che sia iniziata la registrazione catastale della zona, viene
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
annesso l’attestato per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 2, comm. 8 della L. 2308/
1995.
14. Se il contratto viene redatto dopo la registrazione catastale, viene annesso estratto catastale
dell’Ente Catastale o certificato di presentazione della dichiarazione di registrazione catastale dopo il
19-03-2003 ai sensi della L. 3127/2003.
15. Se il contratto viene redatto in una zona dove la registrazione catastale e’ stata completata e
sono state fatte le prime iscrizioni: viene annesso estratto convalidato dello schema catastale ai sensi
dell’art. 14, comm. 5 della L. 2664/1998.
Per quanto riguarda il tempo di trascizione del contratto, non e’ prevista dalla Legge una
determinata scadenza. Pero’, in base al principio della priorita’ temporale, la trascrizione dev’essere
fatta il piu’ presto possible, per evitare il rischio di cessione dell’immobile o anche del suo aggravio
con onere, da parte di un terzo. E questo perche’ fino alla trascrizione, titolare rimane il precedente
proprietario, nonostante la firma del contratto di compravendita.
Se l’immobile si trova nell’area di due Uffici Ipoteche, la trascrizione dev’essere fatta in ambedue
gli Uffici Ipoteche. Se dalla firma del contratto e fino alla sua trascrizione, e’ cambiata la competenza
dell’Ufficio delle Ipoteche, questo viene trascritto nell’Ufficio Ipoteche competente durante la
trascrizione del contratto.
Nel caso in cui vengono contestati i confini dell’Ufficio Ipoteche, la trascrizione del contratto
e’ effettuata in ambedue gli Uffici, con il versamento della meta’ dei diritti al Direttore dell’Ufficio
Ipoteche e la contemporanea presentazione della relativa domanda anche verso l’altro Direttore
dell’Ufficio Ipoteche (L. 4201/1961, art. 11).
In ogni caso, la trascrizione del contratto dev’essere fatta al competente Ufficio Ipoteche,
diversamente non e’ valida e non produce risultati legittimi, come questo e’ previsto dagli articoli
1198 e 1192 CC.
Per tale scopo vengono presentati al Direttore dell’Ufficio Ipoteche:
1. Domanda di trascrizione dal Notaio locale competente, 2. Copia convalidata del contratto, 3.
Estratto del contratto, 4. Foglio di cessione di immobile (Φ.Μ.Α.), convalidato legalmente dall’Ufficio
Imposte (D.O.Y.) competente. Se e’ trascorso un anno dalla firma del contratto, e’ necessaria una
rivalutazione del valore dell’immobile e successivamente, rilascio di nuovo foglio di cessione di
immobile.
5. Domanda per il rilascio di certificato di trascrizione del contratto.
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Fare Affari in Grecia
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
LA PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
A cura di:
Konstantina Tr. Panitsa, Avvocato,
SCORDIS, PAPAPETROU & Co LLC
Advocates & Legal Consultants
197 Alexandras Avenue
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Uno dei mezzi di protezione forniti dalla Legge, affinche` il portatore di titoli di credito o in generale
il beneficiario di credito pecuniario, possa soddisfare la sua pretesa, e` l’emissione di ingiunzione di
pagamento. Si tratta di un procedimento molto semplice, rapido e poco costoso rispetto alle restanti
procedure previste.
L’ingiunzione di pagamento non costituisce sentenza giudiziaria, ma titolo esecutivo, il quale
puo’ costituire titolo per iscrizione di accensione di ipoteca durante il procedimento delle misure
cautelari (CPC 724, comma 1) come anche titolo per iscrizione di ipoteca (Legge Introduttiva CPC 29,
comma 1).
Viene regolata dagli articoli 623-634 del CPC, nella sezione delle procedure speciali.
• Domanda di concessione di ingiunzione di pagamento viene presentata quando sussiste:
a. pretesa pecuniaria o pretesa per l’emissione di titoli di credito
b. prova di somma pecuniaria con documento pubblico o privato
c. la pretesa non dipende da opzione, scadenza, clausola, controprestazione.
d. la somma dovuta di denaro o di effetti cambiari e’ definita.
e. le persone a cui sara’ effettuata la notifica sono domiciliate
in Grecia e il loro domicilio e’ noto.
• Viene presentata dal beneficiario della pretesa presso la cancelleria del Tribunale competente
(di norma) e redatta, sotto di questa, una relazione.
(Viene presentata anche verbalmente presso i Tribunali di Pace, presso la cui sede non esistono
avvocati designati.)
Competenza Materiale:
a. Tribunale di Pace quando la somma e’ fino a 12.000 euro.
b. Tribunale di Prima Istanza a un solo Membro quando essa superi i 12.000 euro.
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Fare Affari in Grecia
Competenza Locale:
a. Il domicilio del debitore - citato o di almeno uno dei debitori – citati o
b. Il luogo di costituzione dell’atto giuridico o il luogo di adempimento della prestazione.
• Contenuto della domanda:
a. il Tribunale o il Giudice,
b. il tipo di atto giuridico,
c. il nome, il cognome, il nome del padre e il domicilio di tutti i contendenti e dei loro rappresentanti
legali e se si tratti di persone legali la loro denominazione e sede,
d. l’oggetto dell’atto giuridico in modo chiaro e determinato,
e. le data e firma del contendente o del suo rappresentante legale o del suo procuratore giudiziario
e la firma dell’avvocato,
f. definizione precisa dell’indirizzo del contendente che esegue l’atto, del suo rappresentante
legale o del suo procuratore giudiziario,
g. domanda per la concessione di ingiunzione,
h. la pretesa e la somma precisa di denaro o dei titoli di credito con gli eventuali interessi dovuti,
i. si allegano tutti i documenti da cui risulta il credito e il suo importo.
Il Giudice emana la sentenza senza dover chiamare il debitore, ha pero’ il diritto di chiamare il
richiedente per ulteriori chiarimenti, e segnalargli integrazioni o correzioni o se il richiedente invoca
documenti privati di chiedergli autenticazione della firma da parte di notaio o testimoni interrogati
innanzi a lui.
Il Giudice accetta la domanda e ordina il debitore a pagare l’importo dovuto e lo condanna alla
spesa giudiziaria.
L’ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo (in base e solo al quale viene effettuata
l’esecuzione forzata, art. 904 CPC), viene preparata per iscritto e deve includere:
a. il nome e cognome del Giudice che emette l’ingiunzione di pagamento,
b. il nome e cognome, il domicilio e l’indirizzo di colui che ha chiesto l’ingiunzione di pagamento
e di colui contro il quale e’ rivolta la richiesta,
c. il motivo del pagamento,
d. la somma di denaro o dei titoli di credito che deve essere corrisposta,
e. l’ingiunzione di pagamento,
f. il rammentare a colui contro il quale e’ rivolta l’ingiunzione che ha il diritto di richiedere
sospensione entro 15 giorni dalla consegna dell’ingiunzione di pagamento,
g. firma del Giudice.
La notifica dell’ingiunzione di pagamento dev’essere effettuata entro un termine di 2 mesi dalla
sua emissione, altrimenti l’ingiunzione decade. Entro lo stesso termine devono essere presentate
anche le relazioni di notifica al citato o ai citati. La notifica dell’ingiunzione di pagamento interrompe
la prescrizione e la scadenza di estinzione.
Il debitore ha il diritto di richiedere la sospensione entro il termine di 15 giorni feriali dalla notifica
dell’ingiunzione di pagamento e della sua consegna entro lo stesso termine. Si rivolge al Tribunale
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
competente in materia (Tribunale di Pace o Tribunale di Prima Istanza ad un solo Membro).
Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto la sospensione contro l’ingiunzione di pagamento
emessa dal Tribunale di Pace, le proposte vengono presentate sul banco del magistrato, i testimoni
interrogati all’udienza, e l’aggiunta opposizione viene presentata entro 3 giorni feriali dopo il
dibattito davanti al Cancelliere, del corrispondente procedimento dov’e’ stata discussa la sospensione.
L’esercizio del diritto di sospensione non revoca l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento. Pero’, il
Tribunale puo’ concedere sospensione con garanzia o senza fino all’emissione di sentenza definitiva
per la sospensione. La notifica della sospensione e della domanda sospensiva viene presentata o
all’avvocato che ha firmato la domanda per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento o all’indirizzo
di colui contro cui sono rivolti. Se e’ stata esercitata e giudicata la sospensione, cio` produce sentenza
passata in giudicato.
Se non viene esercitata sospensione in tempo utile (entro 15 giorni feriali), colui a favore del quale e’
stata emessa l’ingiunzione di pagamento puo’ notificare di nuovo l’ingiunzione al debitore, il quale ha
il diritto di esercitare sospensione entro il termine di 10 giorni feriali dalla seconda notifica. In questo
caso non viene concessa sospensiva di esecuzione.
Se passa senza nulla di fatto anche il predetto termine, l’ingiunzione di pagamento diventa sentenza
passata in giudicato e puo’ essere impugnata soltanto con revisione.
Contro la sentenza che accetta o respinge la sospensione puo` essere presentato ricorso prima di
qualsiasi notifica o entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.
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Fare Affari in Grecia
RIMBORSO IVA IN GRECIA
AI SOGGETTI NON RESIDENTI
Il diritto al rimborso dell’IVA versata in Grecia hanno i soggetti passivi di imposta non residenti,
che hanno sede in un altro Paese-Membro dell’U.E. Il rimborso puo` essere richiesto, dietro condizioni,
al Ministero Greco delle Finanze.
Precisamente, in base alla circolare 1390/31.12.01 l’imposta sul valore aggiunto corrisposta in
Grecia per l’acquisto di beni e di servizi, per l’importazione di beni, ecc, e’ rimborsato agli operatori
economici interessati se esso riguarda l’attivita’ economica che esercitano nel loro Paese. Nella
circolare sono stabiliti tanto i beneficiari e le condizioni di rimborso, quanto anche il tipo dei
documenti giustificativi che gli operatori economici dovranno presentare per ricevere il rimborso.
In particolare l’intera circolare e` la seguente:
Articolo 1
Beneficiari del rimborso
E’ rimborsata al soggetto passivo di imposta insediato in un altro Paese-Membro dell’Unione
Europea (U.E.), l’Imposta sul Valore Aggiunto che esso ha corrisposto in Grecia per l’acquisizione di
beni mobili reali o di servizi o per importazioni di beni che esso ha effettuato in Grecia in base alle
clausole e alle condizioni riportate in seguito.
Articolo 2
Condizioni per il rimborso
Il rimborso dell’imposta del precedente paragrafo e’ effettuato se le spese realizzate in Grecia dal
beneficiario del rimborso, riguardino l’attivita’economica che esso esercita nel suo Paese e sono state
utilizzate:
a) Per azioni soggette a IVA per le quali non e’ possibile applicare il diritto di detrazione nel proprio
Paese, dato che l’imposta addebitata e’ stata corrisposta in Grecia.
b) Per le seguenti azioni esenti da IVA, ma con il diritto di detrazione e di rimborso di imposta.
•
Trasporti internazionali aerei e marittimi di persone.
•
Trasporti di beni destinati all’esportazione.
•
Trasporti di beni posti in regime speciale di esenzione temporanea.
•
Trasporti di beni importati fino alla prima destinazione all’interno del Paese, se il valore di
questi servizi e’ incluso nella base fiscale imponibile dell’importazione.
c) Per servizi per i quali, obbligato per il versamento dell’imposta, e’ il fruitore dei servizi e cioe`:
•
Trasferimento o concessione dell’uso di diritti di autore, di brevetto, di licenze di sfruttamento
di marchi industriali e commerciali e di altri diritti inerenti.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
• Pubblicita`.
• Consulenti in genere, uffici d’ingegneria per progetti, studi legali, contabili o altri servizi inerenti,
come anche l’elaborazione dati o la fornitura di informazioni.
• Assunzione di obbligo per la non esercitazione, per intero o in parte, di attivita’ o di diritto
professionale previsto in questo paragrafo.
• Lavori bancari, finanziari, assicurativi e riassicurativi, ad eccezione del noleggio di cassette di
sicurezza.
• Disponibilita’ di personale.
• Noleggio di beni reali mobili, ad eccezione dei mezzi di trasporto.
• Persone che agiscono in nome e per conto di altre persone per l’effettuazione dei servizi riportati
in questa paragrafo.
• Telecomunicazioni.
Articolo 3
Condizioni per il rimborso
Il rimborso di imposta dell’articolo 1 e’ effettuato se il soggetto passivo di imposta che lo
richiede:
a) Non ha in Grecia installazione (come il significato della parola “installazione” e’ definito nelle
disposizioni del codice fiscale) dalla quale e’ esercitata la sua attivita’ economica.
b) Non ha effettuato in Grecia nessuna vendita di beni e nessuna prestazione di servizi, ad
eccezione dei servizi di trasporto e i lavori ausiliari connessi a cio`, esenti da imposta con diritto
di detrazione, come anche dei servizi elencati nel caso c) dell’articolo 2 della presente, per i quali
obbligato al versamento dell’imposta e’ il fruitore dei servizi.
Articolo 4
Limitazioni di rimborso
L’imposta da rimborsare e’ stabilita in base al diritto di detrazione, come questo e’ applicato nel
Paese che effettua il rimborso.
Non e’ concesso il diritto di rimborso di imposta in Grecia, ai soggetti dell’articolo 1 che hanno
acquisito:
• Beni e servizi destinati a scopi estranei alla loro attivita’ economica.
• Beni e servizi che riguardano immobili in Grecia.
• Prodotti di industrie di tabacco (acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria).
• Spese per ricevimenti, svago e ospitalita’ in genere.
• Spese di alloggio, di vitto, di bevande, per spostamenti e svago per il personale o per i
rappresentanti dell’impresa.
• Bevande alcooliche (acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria), se queste non
sono destinate all’attivita’ propria dell’impresa..
• Acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria di autovetture per uso privato fino a nove
(9) posti, di motociclette e motocicli, di imbarcazioni e di aerei per uso privato destinati alla svago e
allo sport, come anche le spese di combustibili, riparazione, manutenzione, noleggio e circolazione di
questi in genere, con l’eccezione del caso che i suddetti mezzi di trasporto sono destinati alla vendita
o adibiti ad uso pubblico.
• Acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria di materiali per l’imballaggio dei quali la
consegna e’ coperta da garanzia e dei quali l’ulteriore distribuzione e’ effettuata senza imposta.
Inoltre, non e’ concesso il diritto di rimborso di imposta ai soggetti dell’articolo 1, i quali:
a) Effettuano esclusivamente e solo attivita’esenti da imposta per le quali non e’concesso il diritto
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Fare Affari in Grecia
di detrazione (medici, avvocati, ecc.).
b) Appartengono alla categoria delle piccole imprese esenti da imposte.
c) Appartengono al regime speciale degli agricoltori, per i quali e’ concesso il rimborso di imposta
a forfait.
d) Appartengono al regime speciale delle agenzie di viaggi o degli organizzatori di escursioni
turistiche.
e) Effettuano consegne di beni, che rientrano nelle esenzioni come consegne intracomunitarie.
Articolo 5
Documenti giustificativi da presentare
a) ISTANZA DI RIMBORSO
L’istanza di rimborso dev’essere presentata su modulo speciale, o su qualsiasi corrispondente
modulo rilasciato da un altro Paese-Membro, in base alla 8.a Direttiva sull’IVA.
L’istanza di rimborso dev’essere presentata entro il 30 giugno, dell’anno solare successivo al
periodo a cui il rimborso si riferisce.
L’istanza di rimborso puo’ coprire un periodo di tempo non inferiore a tre mesi continui e l’importo
dell’imposta di cui e’ richiesto il rimborso non puo’ essere inferiore a 200 euro, o un periodo di tempo
non superiore a un anno solare e l’importo dell’imposta di cui e’ richiesto il rimborso non puo’ essere
inferiore a 25 euro. L’istanza e’ presentata dal beneficiario al rimborso o da una persona delegata.
Il rimborso di imposta puo’ essere effettuato ad un soggetto delegato, che agisce mediante
procura (notarile o consolare) presentata insieme all’istanza di rimborso e tradotta ufficialmente in
lingua greca.
b) CERTIFICATO
L’istanza di rimborso dev’essere accompagnata da un attestato rilasciato dall’autorita’ tributaria
competente dello Stato membro nel quale risiede il richiedente, dal quale risulti la qualita’ di soggetto
passivo d’imposta sul valore aggiunto nel proprio Paese. Questo attestato ha validita’ di un anno dalla
sua data di rilascio.
c) DOCUMENTAZIONI ORIGINALI
L’istanza di rimborso dev’essere accompagnata dalle fatture originali o da altra documentazione
che sostituisce le fatture, come questa e’ stabilita dal Codice Fiscale greco (ΚΒΣ).
Sulle documentazioni originali devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati: numero
progressivo e data di emissione, nome cognome e indirizzi dei contraenti, numero del codice fiscale
dell’emittente e del ricevente, azione fatturata e valore di essa, coefficiente e importo dell’Imposta sul
Valore Aggiunto, il numero di targa della vettura, se si tratti di societa` di trasporto.
Le documentazioni originali sono restituite al richiedente entro un mese dalla loro ricezione,
convalidate dall’ufficio competente che effettua il rimborso, per escludere il loro riutilizzo per nuova
richiesta di rimborso.
d) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Questa dichiarazione e’ inclusa nel testo del documento di istanza di rimborso. Con tale
dichiarazione il soggetto passivo di imposta attesta che non ha effettuato nessuna consegna di beni
o prestazione di servizi nel Paese di rimborso durante il periodo di tempo coperto dalla richiesta (3
mesi o anno) e che assume l’obbligo di restituire ogni somma indebitamente rimborsata.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 6
Ufficio competente
L’istanza di rimborso accompagnata dai documenti giustificativi e’ presentata all’ufficio
competente che e’ la 14a Direzione IVA del Ministero Greco delle Finanze, la quale:
• Registra l’istanza per data di ricevimento sul “Libro di Registro e Delibere” ed assegna un numero
di fascicolo.
• Controlla l’esattezza dell’istanza e dei documenti giustificativi presentati insieme a questa.
• Puo’ chiedere qualsiasi informazione o elemento che riterra’ necessario dal soggetto passivo di
imposta come anche dall’emittente della documentazione originale per valutare la fondatezza del
rimborso di imposta.
• Emette delibera che determina l’importo rimborsabile, la quale viene registrata sul “Libro di
Registro e Delibere” e viene notificata al soggetto passivo di imposta o al suo procuratore entro il
termine di sei (6) mesi dalla data di ricezione della richiesta.
• Emette il foglio individuale di rimborso (ΑΦΕΚ) e ordina al Direttore della 1.a Agenzia delle Entrate
di Atene di procedere immediatamente al rimborso imposta e di notificarlo alla 14a Direzione IVA. Il
titolo di pagamento viene accreditato obbligatoriamente su conto del beneficiario o del delegato in
essere presso una banca nazionale o estera e in questo caso, la somma e’ trasferita tramite la Banca di
Grecia. I beneficiari al rimborso assumono tutte le spese che saranno necessarie per il trasferimento
delle somme che li riguardano all’estero.
• Puo’, con giustificata delibera , respingere il rimborso per intero o in parte. Contro questa delibera
puo’ essere inoltrato un ricorso innanzi al Tribunale di Prima Istanza di Primo Grado di Atene. Il ricorso
deve essere presentato alla 14a Direzione IVA entro 90 giorni che decorrono dal giorno successivo
alla consegna della delibera al Ministro degli Affari Esteri.
• Puo’ annullare o modificare l’emessa delibera, se sara’provato che questa si e’basata su un errore
contabile, su dati imprecisi o falsi, o in generale sulla mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti
per il rimborso di imposta. La constatazione di dolo da parte del richiedente, comporta la revoca,
provvisoria o definitiva, di ogni futuro diritto di rimborso, come anche l’applicazione di sanzione
pecuniaria.
Articolo 7
Il rimborso di imposta, com’e’ previsto dai precedenti articoli, e’ applicato in modo analogo anche
per operatori economici soggetti a IVA insediati in Paesi Terzi, alla condizione che con il Paese di
appartenenza dell’operatore economico sussista una condizione di reciprocita` per il rimborso
dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In questo caso c’e’ la possibilita` di esclusione di rimborso per
alcune spese o di richiesta di requisiti complementari per il rimborso. Comunque, in nessun caso
potranno essere istituite disposizioni piu’ vantaggiose di quelle che valgono per soggetti passivi di
imposte insediati nell’U.E.
Articolo 8
Dalla data di entrata in vigore della presente, la delibera P. 4472/3230/POL. 213/03-07-1987 non
e’ piu’ valida..
Articolo 9
Questa delibera entra in vigore dal 1° gennaio 2002, dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
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Fare Affari in Grecia
LEGGE 3299/2004
“INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI PRIVATI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LA CONVERGENZA DELLE AREE PERIFERICHE”
Articolo 1
Scopo e tipi di finanziamenti concessi
Allo scopo di ottenere uno sviluppo equilibrato, un aumento dell’occupazione, un miglioramento
della competitivita’, un rafforzamento del tessuto produttivo, una promozione della ricerca scientifica
e dell’innovazione, una protezione dell’ambiente, un risparmio energetico e uno sviluppo delle aree
periferiche sono concessi a progetti d’investimento i seguenti tipi di sovvenzioni:
1.
Ai progetti d’investimento subordinati alle disposizioni della presente Legge sono concessi
i seguenti tipi di sovvenzioni:
(a) Erogazione che consiste nella concessione gratuita da parte dello Stato di una somma di
denaro per la copertura di una parte della spesa sostenuta per il progetto d’investimento.
(b) Finanziamento della locazione finanziaria (leasing) che consiste nella copertura da parte
dello Stato di una parte delle rate corrisposte per l’acquisto di nuove attrezzature meccaniche
e di altre attrezzature.
(c) Esenzione fiscale per una quota o per il totale del valore della spesa del progetto
d’investimento o anche del valore del leasing per nuove attrezzature meccaniche di cui ne viene
acquisito l’uso. Questo aiuto consiste nell’esenzione del pagamento di imposta sul reddito da
utili non distribuiti delle attivita’ d’impresa durante il primo decennio dalla realizzazione del
progetto d’investimento, con la formazione di un deposito dello stesso importo non tassabile.
(d) Finanziamento del costo dell’occupazione creata dal progetto d’investimento. Consiste, per
un biennio, in un sussidio statale di parte del costo salariale dei posti di lavoro creati. Il sussidio
viene concesso entro il primo triennio dal completamento del progetto d’investimento.
2.
Tutti i suddetti tipi di sovvenzioni, sono concessi alternativamente come segue:
(a) Erogazione o/e finanziamento per il leasing
(b) Esenzione d’imposta
(c) Finanziamento del costo dell’occupazione creata
3.
Nei particolari regimi previsti nell’articolo 9 puo` avvenire una combinazione di piu` sovvenzioni.
Come progetti d’investimento nell’ambito della presente Legge sono considerati gli
investimenti, i progetti imprenditoriali e i programmi di locazione finanziaria (leasing).
Articolo 2
Divisione del territorio nazionale - Zone di applicazione delle sovvenzioni
1.
Per l’applicazione delle disposizioni della presente Legge, il territorio nazionale e’ diviso in
quattro (4) zone, come segue:
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
ZONA D: Comprende le Provincie di Xanthi, Rodopi ed Evros, le Zone Industriali Imprenditoriali
(V.E.PE.), come sono definite nell’articolo 1 della legge2545/1997 (G.U. 254A/1997), della Regione
dell’Epiro, le isole del territorio nazionale con popolazione fino a 3.100 abitanti, in base al censimento
del 1991, le isole della Regione Egeo del Nord, l’isola Thassos, la Provincia del Dodecaneso, ad
eccezione della zona definita dalla delibera ministeriale del piano urbanistico della citta’ di Rodi, e
la zona di terraferma del territorio nazionale a una distanza di 20 chilometri dal confine, in cui sono
inclusi anche i Comuni i cui confini amministrativi sono toccati da questa zona.
La Zona D e’ suddivisa nelle sottozone D1, D2 e D3, come segue:
D1: Comprende la zona di terraferma del territorio delle regioni Macedonia Centrale e
Occidentale a una distanza di 20 chilometri dal confine, in cui sono inclusi anche i Comuni i cui
confini amministrativi sono toccati da questa zona, la Provincia del Dodecaneso, ad eccezione
della zona definita dalla delibera ministeriale del piano urbanistico della citta’ di Rodi, le isole
delle Regioni Macedonia Centrale, Tessaglia, Isole Ionie, Sterea Ellada, Attica, Egeo del Sud e
Creta con popolazione fino a 3.100 abitanti, in base al censimento del 1991.
D2: Comprende la zona di terraferma del territorio delle regioni Macedonia Orientale e Epiro
a una distanza di 20 chilometri dal confine, in cui sono inclusi anche i Comuni i cui confini
amministrativi sono toccati da questa zona, le Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.) della
regione Epiro, le isole della Regione Egeo del Nord, l’isola Thasos e le isole della Macedonia
Orientale, Epiro, Grecia Occidentale e Peloponneso con popolazione fino a 3.100 abitanti, in
base al censimento del 1991.
D3: Comprende le Provincie di Xanthi, Rodopi ed Evros.
ZONA C: Comprende l’area di Lavreotiki della Provincia dell’Attica, come questa e’ stata definita
con la delibera congiunta dei Ministri dell’Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici, diell’Economia e
Finanze e degli Interni, n. 37349/5.11.1991 (G.U. 950 B) come anche le Regioni, le Provincie o le parti
di Provincie del territorio nazionale non inserite nelle zone D, B e A.
ZONA B: Comprende le Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.), la circoscrizione di Lagadas e la
parte occidentale del fiume Axios della Provincia di Salonicco e la circoscrizione di Troizinia della
Provincia dell’Attica.
ZONA A: Comprende le Province dell’Attica e di Salonicco, ad eccezione delle loro parti inserite nelle
altre zone.
2.
Con delibera del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la validita` della quale e` di 2 (due)
anni dalla sua emanazione, sono definiti i paesi stranieri e le zone specifiche di questi, per i
quali e’ applicata la disposizione del par. 3 dell’articolo 3, con la quale e’ previsto il sostegno
della sovvenzione per alcuni progetti d’investimento che saranno realizzati in questi paesi. Con
simili delibere e’ possibile definire, eccezionalmente altre disposizioni della presente:
(a) Il tempo di presentazione delle richieste di ammissione.
(b) I criteri di valutazione.
(c) I procedimenti e gli organi di controllo dei progetti d’investimento.
(d) Le modalita’ di versamento degli aiuti.
(e) Il termine per il completamento.
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Fare Affari in Grecia
Articolo 3
Ammissione di progetti d’investimento
1. Al regime delle sovvenzioni di questa Legge sono ammessi i seguenti progetti d’investimento, cosi
come definiti per ogni settore di attivita’ economica, divisi in cinque (5) categorie al fine di stabilire le
sovvenzioni concesse.
(a) Progetti d’investimento sul settore primario:
(i) Progetti d’investimento di estrazione e lavorazione di minerali industriali e materiali inerti
- CATEGORIA 1.
(ii) Progetti d’investimento in mezzi meccanici per la semina, la coltivazione e la raccolta di
prodotti agricoli che sono realizzati da cooperative agricole e agroindustriali, come anche da
gruppi di produttori o associazioni di produttori, costituiti secondo la Legislazione Comunitaria,
come stabiliti con la comune delibera ministeriale del par. 2 (a) del presente articolo CATEGORIA 1.
(iii) Progetti d’investimento per lavorazione, confezionamento o conservazione di prodotti
agricoli o di allevamento o di pesca e pescicoltura non provenienti da un’attivita’ di
trasformazione, come stabiliti con la comune delibera ministeriale del par. 2 (a) del presente
articolo - CATEGORIA 1.
(iv) Progetti d’investimento di imprese agricole con produzioni in serre o biologiche, di imprese
di allevamento in stalla o semibrado e imprese ittiche (acquacoltura) di moderna tecnologia,
come stabiliti con la comune delibera ministeriale del par. 2 (a) del presente articolo CATEGORIA 1.
(b) Progetti d’investimento sul settore secondario:
(i) Progetti d’investimento di estrazione, lavorazione e in generale di valorizzazione di minerali
industriali. Progetti d’investimento per cave e per valorizzazione di marmi a condizione che
comprendono attrezzature per taglio e lavorazione - CATEGORIA 1.
(ii) Progetti d’investimento minerari - CATEGORIA 1.
(iii) Progetti d’investimento nel settore della trasformazione, come definito nella Classificazione
Statistica dei Settori di Attivita` Economica (STAKOD - CATEGORIA 1.
(iv) Progetti d’investimento di produzione energetica nelle forme di acqua calda o vapore CATEGORIA 1.
(v) Progetti d’investimento di produzione di biocombustibili o di combustibili solidi da
biomassa, progetti d’investimento di produzione di biomassa da piante, se usati come materia
prima per la produzione di energia - CATEGORIA 1.
(vi) Progetti d’investimento di produzione di elettricita’ da fonti energetiche alternative e
precisamente eolica, solare, idroelettrica, geotermica e da biomassa, progetti d’investimento
di cogenerazione elettrica e di calore indipendentemente dalla potenza d’impianto CATEGORIA 4.
(vii) Progetti d’investimento per la dissalazione dell’acqua di mare o salmastra al fine della
produzione di acqua potabile - CATEGORIA 1.
(viii) Progetti d’investimento per il trasferimento di concerie dalle Province dell’Attica, di
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Salonicco e di Chania nelle Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.), dove sussistono le
adeguate strutture ed e’ prevista la loro ubicazione - CATEGORIA 4.
(ix) Progetti d’investimento per la produzione o/e la lavorazione di prodotti indicazione
geografica tipica (I.G.T.) o/e prodotti di origine protetta (P.O.P.) se sono realizzati da imprese
ubicate in edifici tradizionali o edifici in pietra vincolati architettonicamente o anche in impianti
di carattere industriale - CATEGORIA 1.
(c) Progetti d’investimento nel settore turistico:
(i) Costruzione o ampliamento di unita’ alberghiere di categoria almeno di tre stelle (3*), ex
Seconda categoria - CATEGORIA 2.
(ii) Ammodernamento di unita’ alberghiere di categoria due stelle (2*), ex Terza categoria o
di unita’ alberghiere che hanno interrotto provvisoriamente il loro funzionamento per un
massimo cinque anni, senza che nel frattempo sia stata effettuata modifica all’uso dell’edificio
e alla condizione che durante il periodo di interruzione provvisoria del loro funzionamento
fossero almeno di categoria due stelle (2*), ex Terza categoria - CATEGORIA 4.
(iii) Ammodernamento di unita’ alberghiere di categoria inferiore a due stelle (2*), ex Terza
categoria, in edifici vincolati architettonicamente o qualificati tradizionali, se in seguito
dell’ammodernamento assumono come categoria minima due stelle (2*), ex Terza categoria.
Ancora, ammodernamento in forma completa di unita’ alberghiere che hanno interrotto
provvisoriamente il loro funzionamento per un massimo cinque anni, senza che nel frattempo
sia stata effettuata modifica all’uso dell’edificio e alla condizione che durante il periodo di
interruzione provvisoria del loro funzionamento fossero almeno di categoria due stelle (2*), ex
Terza categoria - CATEGORIA 4.
(iv) Ammodernamento di unita’ alberghiere con realizzazione di impianti complementari e
l’aggiunta di nuovi spazi ad uso comune, di nuovi usi su spazi comuni, di piscine e impianti
sportivi in unita’ alberghiere di categoria di almeno due stelle (2*), ex Terza categoria, al fine di
fornire servizi aggiuntivi - CATEGORIA 4.
(v) Trasformazione di edifici tradizionali o di edifici vincolati architettonicamente in unita’
alberghiere di categoria minima due stelle (2*), ex Terza categoria - CATEGORIA 4.
(vi) Ammodernamento completo di campeggi turistici operanti (campings) di almeno terza
categoria - CATEGORIA 4.
(vii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di strutture congressuali - CATEGORIA 4.
(viii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri sciistici - CATEGORIA 4.
(ix) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di strutture termali - CATEGORIA 4.
(x) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di porti turistici per imbarcazioni da diporto
(marine), per progetti d’investimento effettuati su iniziativa di persone fisiche o giuridiche
secondo le disposizioni dell’articolo 31 della L. 2160/1993 (G.U. 118 A) - CATEGORIA 4.
(xi) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di campi da golf - CATEGORIA 4.
(xii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri di talassoterapia - CATEGORIA 4.
(xiii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri di turismo sanitario CATEGORIA 4.
(xiv) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri di allenamento e di turismo
sportivo – CATEGORIA 4.
(xv) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di parchi tematici che costituiscono forme
organizzate di turismo, che diversificano o ampliano il prodotto turistico e che offrono strutture
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Fare Affari in Grecia
complete e servizi che comprendono almeno di servizi di alloggio, di ristorazione, ricreativi e di
assistenza sociale - CATEGORIA 1.
(xvi) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di autostrade necessarie per lo sviluppo
turistico del Paese - CATEGORIA 1.
(d) Progetti d’investimento nel settore terziario:
(i) Progetti d’investimento in collaborazione tra imprese commerciali e di trasporto, come
unico soggetto, per la costruzione di stazioni merci e di interporti, come stabilito con Delibera
Ministeriale congiunta prevista dal par. 2 (b) del presente articolo - CATEGORIA 4.
(ii) Progetti d’investimento di imprese di trasporto o/e di imprese commerciali, come unico
soggetto, per la creazione di infrastrutture di immagazzinaggio, imballaggio e lavorazione,
come anche di spazi chiusi per il parcheggio di camion, come stabiliti dalla Delibera Ministeriale
congiunta prevista dal par. 2 (b) del presente articolo - CATEGORIA 4.
(iii) Progetti d’investimento per prestazione di servizi da parte di gruppi d’acquisto CATEGORIA 4.
(iv) Progetti d’investimento per la creazione di reti infrastrutturali di ampia portata e relativo
equipaggiamento, che permettono l’accesso di cittadini o imprese, a livello di Enti Amministrativi
Locali, Regioni, ecc. o di altro territorio geografico di interesse imprenditoriale - CATEGORIA 4.
(v) Progetti d’investimento per prestazione di servizi di innovazione elettronica, di
telecomunicazione su larga scala che si basano su infrastrutture di livello europeo CATEGORIA 4.
(vi) Progetti d’investimento di sviluppo di software - CATEGORIA 4.
(vii) Progetti d’investimento per la creazione di laboratori di ricerca applicata industriale,
energetica, mineraria, agricola, zootecnica, forestale e ittiocoltura. Inoltre, progetti
d’investimento sullo sviluppo di tecnologie e di progetti industriali – CATEGORIA 4.
(viii) Progetti d’investimento per la prestazione di servizi di tecnologia altamente innovativa
- CATEGORIA 4.
(ix) Progetti d’investimento per la creazione di laboratori per la prestazione di servizi di qualita’
o/e di alta tecnologia, di certificazioni, di prove di controllo e verifiche - CATEGORIA 4.
(x) Progetti d’investimento per la costruzione e la gestione di centri artigianali e di edifici nelle
speciali zone artigianali e industriali stabilite nell’ambito della progettazione urbanistica e di
assetto del territorio, come anche di spazi per attivita’ sociali e culturali, di mercati centrali e
macelli realizzati da aziende di Enti Amministrativi Locali di primo o di secondo grado o da
cooperative. Inoltre, progetti d’investimento dei suddetti soggetti per la ristrutturazione e la
trasformazione di vecchie fabbriche e altri impianti in spazi adibiti ad attivita’ sociali e culturali,
centri fieristici, mercati centrali e macelli - CATEGORIA 1.
(xi) Progetti d’investimento di imprese che producono combustibili e gas liquidi, per la creazione
di impianti di stoccaggio o per la fornitura di attrezzature per il trasporto di combustibili e gas
liquidi verso le isole - CATEGORIA 1.
(xii) Progetti d’investimento di imprese che gestiscono i mezzi di trasporto di persone e di
merci verso zone terrestri, isolane e lacustri isolate, di difficile accesso e decentrate. Queste
zone vengono definite con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e
della Marina Mercantile - CATEGORIA 4.
(xiii) Progetti d’investimento per la creazione di centri di cura e di riabilitazione, cosi’ come
stabiliti all’articolo 10 della L. 2072/1992 e progetti d’investimento per la concessione di
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
alloggio a persone portatrici di handicap, secondo le modalita’ previste dall’articolo 30 della
stessa Legge - CATEGORIA 1.
(xiv) Progetti d’investimento per la realizzazione di parcheggi chiusi ad uso pubblico per
autovetture private, di capacita’ non inferiore a quaranta (40) posti oltre a quelli previsti dal
Regolamento Generale Edile (G.O.K.) per la copertura dei bisogni che risultano dall’uso
attribuito all’edificio. Ancora, progetti d’investimento per la costituzione di parcheggi ad uso
pubblico, coperti o/e semicoperti per camion, autobus e altre vetture pesanti in genere che
abbiano almeno 30 posti – CATEGORIA 3.
(xv) Progetti d’investimento realizzati dalla Chiesa come anche dalla Comunita’ Santa di Monte
Athos per la costruzione e l’ammodernamento di foresterie o per la trasformazione dei loro
edifici in foresterie, cosi come per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento o la
trasformazione dei loro edifici in spazi adibiti ad attivita’ sociali e culturali, laboratori artigianali
- CATEGORIA 1.
(e) Progetti d’investimento speciali delle imprese che esercitano le attivita’ previste dal paragrafo (a)
fino al (c) del presente:
(i) Progetti d’investimento relativi alla protezione dell’ambiente, alla limitazione
dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’atmosfera, di riconversione
ambientale, di riciclaggio dell’acqua e di dissalazione dell’acqua del mare o salmastra CATEGORIA 4.
(ii) Progetti d’investimento per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, di sostituzione
di combustibili liquidi o di energia elettrica con combustibili gassosi, di materiali riciclabili
provenienti da industrie locali, da fonti energetiche rinnovabili e da cogenerazion di energia
elettrica e di calore - CATEGORIA 4.
(iii) Progetti d’investimento per favorire il risparmio energetico, alla condizione che il progetto
d’investimento non riguardi attrezzature produttive, ma solo attrezzature e macchinari che
consentono il funzionamento dell’unita’ produttiva, e che consentono un risparmio di energia
pari ad almeno il 10% - CATEGORIA 4.
(iv) Progetti d’investimento di produzione di nuovi prodotti o/e di servizi o di prodotti ad
avanzata tecnologia - CATEGORIA 4.
(v) Progetti d’investimento per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di laboratori
di ricerca applicata industriale o mineraria o energetica - CATEGORIA 4.
(vi) Progetti d’investimento di introduzione e di adattamento di tecnologie che rispettano
l’ambiente nel processo produttivo - CATEGORIA 4.
(vii) Progetti d’investimento nella produzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico o
di servizi che favoriscano l’innovazione del processo produttivo e la commercializzazione di
prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico - CATEGORIA 4.
(viii) Progetti d’investimento che mirano al miglioramento della qualita’ dei manufatti o dei
servizi - CATEGORIA 4.
(ix) Progetti d’investimento per l’acquisto e l’installazione di moderni sistemi di automatizzazione
di processi e di organizzazione informatica di centri di raccolta merce compresi i relativi software
per la creazione, l’ampliamento o/e lo sviluppo all’interno della fabbrica per l’ammodernamento
della rete di approvigionamento - CATEGORIA 4.
(x) Progetti d’investimento di costruzione o ampliamento di unita’ industriali o artiginali per la
gestione alternativa degli imballaggi e di altri prodotti consumati in Grecia, per la produzione
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Fare Affari in Grecia
di materie prime e di altri materiali da queste ricavate – CATEGORIA 4.
(xi) Progetti d’investimento per la realizzazione di completo progetto imprenditoriale pluriennale
(2-5 anni) da parte di imprese manifatturiere e minerarie (costituitesi da almeno cinque anni)
di un costo minimo di tre milioni di euro (3.000.000), e di imprese che operano nel settore
dello sviluppo di software di un costo totale minimo di un milione e cinquecentomila euro
(1.500.000). Il progetto finanziato comprende l’ammodernamento e lo sviluppo tecnologico,
amministrativo, organizzativo e imprenditoriale della struttura, cosi’ come programmi di
formazione del personale, per uno o piu’ dei seguenti obiettivi:
- Rafforzamento della loro posizione concorrenziale sul mercato.
- Produzione e promozione di prodotti di marca e/o di servizi.
- Verticalizzazione della produzione, sviluppo di sistemi integrati di prodotti, servizi o di prodotti
e servizi complementari.
- Produzione di prodotti o/e servizi importanti o pienamente diversificati dai prodotti o dai
servizi esistenti dell’impresa.
- Trasferimento delle attivita’ produttive – di ricerca dall’Estero verso la Grecia.
- Produzione di prodotti o/e servizi in collaborazione fra piu’ imprese operanti in diversi settori
produttivi, con l’obiettivo di diversificare la produzione (gia’ in corso) di beni o/e servizi CATEGORIA 5.
Con delibere congiunte del Ministro dell’Economia e delle Finanze o/e del Ministro competente, sono
stabiliti standards, condizioni e requisiti che nell’ambito dei casi indicati specifichino ulteriormente i
progetti d’investimento dei paragrafi da (a) a (e).
2.
Con delibera comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo
Agricolo e degli Alimenti sono stabiliti i progetti d’investimento che riguardano la produzione,
lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione
dell’Appendice I del Trattato dell’Unione Europea.
Con simile delibera possono essere stabilite le caratteristiche, le condizioni aggiuntive, le
limitazioni e i requisiti per l’applicazione delle sovvenzioni ai progetti d’investimento del
suddetto caso, prendendo in considerazione la Legislazione Comunitaria per le sovvenzioni
statali nel settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
(b) Con delibera comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e, secondo i casi, di altro
Ministro sono stabiliti i progetti d’investimento per la creazione di reti infrastrutturali di
ampia portata e di servizi innovativi di comunicazione elettronica a largo raggio e progetti
d’investimento di imprese di trasporto che gestiscono il trasporto di persone e di merci secondo
la Legislazione Comunitaria.
3.
Al sostegno della sovvenzione di questa Legge sono subordinate attivita’ imprenditoriali,
esercitate all’estero, da persone legali che rientrano nella categoria di piccole e medie imprese,
come queste sono definite dal Regolamento numero 70/2001 della Commissione Europea del
12.1.2001 (EL 2001 L 10/33), come essa e` stata modificata ed e` in vigore alla condizione che i
loro libri contabili rientrino nelle categorie B e C del Codice dei Libri e dei Dati Contabili in
vigore in Grecia, per i seguenti progetti d’investimento:
(a) Progetti d’investimento in tutti i settori manifatturieri, soltanto per la costituzione di unita’
produttive. Con delibere del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere esclusi
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
dalla sovvenzione alcuni settori o sottosettori della manifattura.
(b) Progetti d’investimento di aziende agricole nel settore delle serre, di imprese di allevamento
in stalla o semibrado e aziende ittiche (acquacolture) con tecnologia moderna.
4. Non sono subordinati alle disposizioni della presente Legge:
(a) Progetti d’investimento nei settori:
(i) Acciaieria, come viene definito nell’Appendice B del quadro plurisettoriale per le sovvenzioni
periferiche verso grandi progetti d’investimento (Comunicazione C (2000) 315, EL 2002 C 70/
04).
(ii) Fibre Sintetiche come viene definito all’Appendice D del quadro plurisettoriale per le
sovvenzioni periferiche verso grandi progetti d’investimento.
(iii) Costruzioni e Riparazioni Navali come viene definito nel quadro degli aiuti statali all’industria
navale (2003/C317/06).
(b) Progetti d’investimento di enti e organismi statali. Il divieto non riguarda le loro societa’ affiliate,
come anche gli Enti Amministrativi Locali di primo o di secondo grado.
(c) Imprese che operano nella forma di societa’, di societa’ di diritto civile o di cooperativa.
(d) Imprese che non hanno Libri Contabili di Categorie B e C del Codice dei Libri e dei Dati Contabili.
5. Spese Sovvenziate
(a) I progetti d’investimento rientranti nelle disposizioni della presente Legge sono sovvenzionati per
le seguenti spese.
(i) La costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di edifici, speciali e ausiliari, come anche
per le spese di sistemazione dell’ambiente circostante.
(ii) L’acquisto di edifici industriali o artigianali non completati e non utilizzati per almeno
due (2) anni prima della presentazione della richiesta di ammissione alle disposizioni della
presente Legge e con i presupposti che non appartengono ad imprese problematiche come
viene definito nelle linee guida comunitarie per quanto riguarda gli aiuti per la salvezza e la
ristrutturazione delle imprese problematiche (Comunic. 1999/C288/02) e non hanno ricevuto
precedentemente sussidi statali.
(iii) L’acquisto di spazi artigianali in edifici delle Zone Industriali Imprenditoriali (Zone
Industriali (VI.PE.), Zone Artigianali (VI.PA.) e Parchi Industriali (VIO.PA.) e delle tecnopoli o
parchi tecnologici, con i presupposti che non appartengono ad imprese problematiche come
viene definito nelle linee guida comunitarie per quanto riguarda gli aiuti per la salvezza e la
ristrutturazione delle imprese problematiche (Comunic. 1999/C288/02) e non hanno ricevuto
precedentemente sussidi statali.
(iv) L’acquisto e l’installazione di nuovi moderni macchinari e altre attrezzature. Le rate della
locazione finanziaria di nuovi moderni macchinari e altre attrezzature dei quali si e` acquisito
l’uso.
(v) L’acquisto e l’installazione di nuovi moderni sistemi di automatizzazione di processi e
informatizzazione, comprese le spese per l’acquisto del necessario software.
(vi) Le spese per studi che mirano all’introduzione, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologia
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Fare Affari in Grecia
moderna, di know-how, di metodi moderni e di disegni industriali per la produzione dei
prodotti.
(vii) Le spese per lo smontaggio, trasferimento e rimontaggio delle attrezzature esistenti, per
imprese che si trasferiscono, per motivi ambientali, in Zone Industriali (VI.PE.) della Banca
E.T.V.A, in altre Zone Industriali Imprenditoriali (Zone Industriali (VE.PE.), in Zone Artigianali (VI.
PA.) e in Parchi Industriali (VIO.PA.).
(viii) L’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto di materiali e di prodotti all’interno dello
stabilimento. L’aquisto di nuovi mezzi di trasporto di personale. L’acquisto e l’installazione
di nuove moderne attrezzature e la costruzione di impianti per il trasporto di materiali e
prodotti.
(ix) L’acquisto di nuovi automezzi-frigo solo se costituiscono parte integrante dell’unita’
ammessa alla sovvenzione.
(x) La costruzione di nuove abitazioni popolari, di asili nido, di edifici o impianti, come anche
l’acquisto e l’installazione di attrezzature, destinate all’alloggio, la ricreazione o la mensa dei
lavoratori dell’impresa, come anche le aule per la formazione del personale, se queste saranno
realizzate nell’area dove l’impresa e’ insediata.
(xi) Le spese di costruzione della rete di trasporto dell’acqua calda o del vapore fino al
consumatore, solo per quanto riguarda gli investimenti per la produzione di energia in forma
di acqua calda o di vapore.
(xii) Le spese di collegamento con la rete della DEI (Ente Nazionale per l’Elettricita’) per quanto
riguarda gli investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
o di cogenerazione.
(xiii) Le spese dei principali lavori preparatori di sfruttamento riguardanti strade, gallerie, canali
e pendenze di accesso e tracciati, per quanto riguarda investimenti minerari e investimenti di
estrazione, lavorazione e sfruttamento di minerali industriali.
(xiv) Le spese di acquisto e installazione di attrezzature e di mezzi di trasporto di combustibili
e gas liquidi nelle isole.
(xv) L’acquisto e l’installazione di attrezzature di mezzi di trasporto tranne le attrezzature
destinate alla loro struttura e movimento, se non sono necessari per il servizio di trasporto di
persone e merci in zone isolate, di difficile accesso e decentrate.
(xvi) Le spese di progetti, acquisti di nuove moderne attrezzature, di installazione e
funzionamento delle infrastrutture e dei processi necessari, come anche delle spese per la
certificazione di prodotti e dei procedimenti di assicurazione di qualita’, secondo i corrispondenti
modelli europei, da enti riconosciuti dal competente ufficio nazionale.
(xvii) Le spese di introduzione e adattamento di tecnologia che rispetta l’ambiente nel processo
produttivo.
(xviii) Le spese riguardanti le tasse corrisposte per la registrazione internazionale del brevetto
da persone fisiche o legali, le tasse per il rinnovo annuale della registrazione internazionale del
brevetto per la duata di un quinquennio, se e’ iniziato l’investimento per il suo sfruttamento
industriale, di un ammontare di almeno dieci volte quello delle tasse.
(xix) Le spese per la costruzione o l’ampliamento di unita’ industriali o artigianali per la gestione
alternativa di imballaggi e di altri prodotti consumati in Grecia producendo materie prime e
altri materiali da questi.
(xx) Spese collegate al trasferimento di tecnologia, licenze di sfruttamento o conoscenze
tecniche.
(xxi) Le spese di studi e le spese di consulenti per la realizzazione del progetto d’investimento,
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
secondo le limitazioni dell’U.E. In particolare, l’elaborazione di studi di ogni forma che
riguardano la realizzazione del progetto d’investimento e riguardanti l’ambiente interno
ed esterno dell’impresa. Selezionabili sono studi come organizzazione amministrativa,
riorganizzazione delle singole attivita’ dell’impresa, riprogettazione dei processi imprenditoriali,
standardizzazione dei processi, ricerche di mercato, elaborazione di studi per la promozione
di prodotti o servizi, come anche di studi comparativi di rendimento. I suddetti servizi sono
subordinati alle limitazioni del successivo paragrafo (c).
(xxii) L’acquisto di calcolatori elettronici, l’acquisto del software necessario e le spese per il suo
ulteriore sviluppo, di costo fino al 60% del costo totale del progetto d’investimento.
(xxiii) Spese di costruzione delle infrastrutture di rete di accesso, come anche impianti ausiliari
ed equipaggiamento di comunicazione elettronica che hanno come scopo il funzionamento
delle rete e il sostegno alla connessione con le esistenti reti.
(b) Con delibere comuni del Ministro dell’Economia e delle Finanze e secondo i casi con il Ministro
dello Sviluppo sono stabilite le spese sovvenzionate per categoria d’investimento, in base alla
legislazione comunitaria. Con simile delibera possono essere stabilite categorie aggiuntive, condizioni
o limitazioni delle spese per tipo di progetto d’investimento.
(c) Le spese devono riguardare dati del bilancio consolidati. Inoltre, possono essere sovvenzionate
spese per investimenti immateriali e compensi per studi di consulenza nella percentuale non
superiore all’otto percento del costo del progetto d’investimento. Spese di funzionamento non sono
sovvenzionate.
Gli investimenti immateriali devono essere costituiti da dati del bilancio che possono essere
ammortizzati e che saranno utilizzati esclusivamente e solo per il sostegno all’investimento e sono
acquisiti da terzi alle condizioni di mercato.
Le sovvenzioni per compensi a studi di consulenza sono concesse solo alle piccole e medie imprese
e non riguardano le usuali spese di funzionamento di queste.
6. Non sono subordinati alle sovvenzioni della presente Legge:
(a) L’acquisto di autovetture per uso privato fino a sei (6) posti.
(b) L’acquisto di mobili e di arredi per l’ufficio.
(c) L’acquisto di terreni, campi e terreni agricoli. Inoltre, nel caso di acquisto di edifici non puo’ essere
sovvenzionata la parte della spesa che riguarda il valore del terreno su cui questi sono edificati.
(d) La costruzione o l’ampliamento di edifici su terreno che non appartiene al soggetto
dell’investimento.
In via eccezionale possono essere sovvenzionati:
(i) La costruzione di edifici su terreno che non appartiene al soggetto dell’investimento, se e’
concesso a questo il suo uso per un periodo di tempo di almeno quindici (15) anni da parte
dello Stato, dall’Ente Ellenico per il Turismo, dall’ente Immobili Turistici Ellenici S.p.A., dalle Zone
Industriali della banca ETBA, comprese quelle che hanno il regime di zona libera, da altre Zone
Imprenditoriali (Zone Industriali (VI.PE.), Zone Artigianali (VI.PA.) e Parchi Industriali (VIO.PA.),
dal Comitato Olimpico Ellenico, dall’ente Immobili Olimpici S.p.A., dagli Enti di Amministrazione
Locale di primo e di secondo grado, da associazioni o istituti, come anche da parchi tecnologici
per la costruzione o l’ampliamento di edifici all’interno dei parchi tecnologici.
Inoltre, la costruzione di edifici su terreno che non appartiene al soggetto dell’investimento ma
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Fare Affari in Grecia
e’ stato affittato dallo Stato, da persone fisiche o legali per una durata di quindici (15) anni, la
locazione e’ stata trascritta e il locatore ha rinunciato al diritto di uso proprio.
La durata della concessione o della locazione ha decorenza dalla data di emanazione della
delibera di ammissione all’investimento prevista al paragrafo 11 dell’articolo 7.
(ii) La realizzazione di investimenti per serre, su terreno di cui l’uso e’ concesso o locato per
questo motivo al soggetto dell’investimento per un periodo di tempo di almeno dieci (10)
anni.
(iii) La realizzazione di investimenti per centri sciistici, per produzione di elettricita’ da fonti
energetiche rinnovabili e per campi golf, su terreno di cui l’uso e’ concesso o locato per questo
motivo al soggetto dell’investimento per un periodo di tempo di almeno venti (20) anni.
(iv) La realizzazione di investimenti in acquacoltura sulla riva.
Le locazioni previste in questa disposizione sono compilate anche con scrittura privata.
L’autentica della firma del documento e’ attestata dall’Agenzia delle Entrate presso la quale
sara`anche depositato. Dopo la sua deposizione il documento di locazione e’ trascritto presso
l’Ufficio Trascrizioni della Regione in cui si trova l’immobile. La locazione inizia dalla sua
trascrizione, come stabilito all’articolo 618 del Codice Civile.
(e) L’ammodernamento completo di unita’ alberghiere di categoria di almeno due stelle (2*),
ex Terza categoria, prima che passi un quinquennio dall’inizio della sua attivita’ o dalla data di
emanazione della delibera di completamento dell’investimento di suo ammodernamento che
era subordinato alle disposizioni della presente o delle Leggi 2601/1998, 1892/1990 e 1262/
1982. Nel quinquennio dall’inizio della sua attivita’, di questo paragrafo, e’ compreso anche il
periodo durante il quale l’unita’ funzionava come impresa di affitto di camere o di appartamenti,
per unita’ alberghiere sorte da trasformazione obbligatoria da unita’ dedite all’affitto di camere
o di appartamenti. In via eccezionale il suddetto ammodernamento e’ sovvenzionato per parti
dell’unita’ alberghiera che non erano incluse nella precedente sovvenzione.
(f) L’ammodernamento completo di campeggi turistici (campings) organizzati di almeno
Terza categoria, prima che passi un quinquennio dall’inizio della sua attivita’ o dalla data di
emanazione della delibera di completamento dell’investimento di suo ammodernamento
che era subordinato alle disposizioni della presente o delle Leggi 2601/1998, 1892/1990 e
1262/1982. In via eccezionale per i campeggi turistici (campings) organizzati per i quali era
stato ammesso un investimento di loro ammodernamento in base alle disposizioni delle Leggi
1262/1982 e 1892/1990, per i quali e’ presentata richiesta di ammissione alle disposizioni
della presente legge, per il loro ammodernamento in forma completa prima che passi un
quinquennio dal completamento dell’ammodernamento gia’ approvato, l’ammodernamento
richiesto puo’ essere sovvenzionato se riguarda diverse parti del campeggio o anche le parti
ammodernate, se l’utilita’ di realizzazione di ulteriori opere di ammodernamento valutate in
modo giustificato dal parere del Comitato Consultivo competente.
(g) La costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di alloggi autoserviti, di camere
affittate e di appartamenti immobiliati affittati, indipendentemente dalla categoria.
(h) Il contributo al capitale societario del soggetto dell’investimento del valore dei macchinari
e delle altre immobilizzazioni.
(j) Investimenti che mirano alla semplice sostituzione delle attrezzature meccaniche esistenti,
senza comportare l’ampliamento, la modifica del prodotto o del metodo produttivo di una
installazione esistente.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 4
Finanziamenti Concessi
1.
Per i progetti d’investimento delle categorie di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sono concesse
le seguenti sovvenzioni per le zone definite in precedenza:
(a) Sovvenzione o/e finanziamento di leasing per le quote previste dalla tabella:
Categoria
investimento
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D1
Zona D2
Zona D3
0%
18%
30%
35%
40%
40%
Categoria 2
0%
13%
25%
35%
35%
35%
Categoria 3
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Categoria 4
30%
30%
35%
35%
40%
40%
Categoria 5
35%
35%
35%
35%
35%
35%
Categoria 1
Alle suddette quote, ad eccezione degli investimenti nelle zone dove si supera il limite previsto dal
Programma di Finanziamenti Periferici e ad eccezione degli investimenti di cui alla categoria 5, si
somma un ulteriore contributo nella misura del 5%, nei seguenti casi:
- Installazione delle imprese entro l Zona Imprenditoriale Industriale (V.E.PE.).
- Costituzione di unita’ alberghiere di categoria di 4 o 5 stelle (di classe A o AA).
- Trasformazione di edificio tradizionale o vincolato architettonicamente in unita’ alberghiera.
- Ristrutturazione di albergo con sua rivalutazione a categoria di 4 o 5 stelle.
- Ristrutturazione di albergo qualificato come tradizionale o vincolato architettonicamente.
- Sistemazione di aziende turistiche in Zone di Sviluppo Turistico Integrato (P.O.T.A.).
- Si ritiene neocostituita l’impresa che al momento di presentazione della richiesta di ammissione
a finanziamento e’ stata costituita o ha iniziato la propria attivita’ da meno di un anno. Non sono
considerate neocostituite le imprese che nascono per trasformazione, per fusione o per incorporazione
di settori di altre imprese come anche per imprese assorbite da altra impresa.
Oppure, in alternativa
(b) esenzione fiscale stabilita dalle quote della tabella.
Categoria
investimento
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D1
Zona D2
Zona D3
Categoria 1
0%
50%
100%
100%
100%
100%
Categoria 2
0%
50%
100%
100%
100%
100%
Categoria 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Categoria 4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Categoria 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95
96
Fare Affari in Grecia
Oppure, in alternativa
(c) finanziamento del costo dell’occupazione creata, cosi’ come previsto dalla tabella
Categoria
investimento
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D1
Zona D2
Zona D3
0,0%
18,4%
35,1%
40,0%
45,0%
48,1%
Categoria 2
0,0%
18,4%
33,2%
40,0%
45,0%
45,5%
Categoria 3
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
Categoria 4
35,0%
35,0%
40,0%
40,0%
45,0%
48,1%
Categoria 5
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
Categoria 1
2.
In ogni caso, i finanziamenti che riguardano il costo del progetto d’investimento riportati al
netto dell’investimento, non possono superare le quote del Programma di Finanziamenti
Periferici approvato dall’U.E.
3.
Alle imprese di piccola e media dimensione come definite dalla legislazione comunitaria, e’
concessa una ulteriore quota di finanziamento pari al 15%, tranne le imprese del settore
trasporti. Tale quota per ogni provincia, e’ stabilita con delibera congiunta dei Ministri delle
Finanze e dell’Economia e per lo Sviluppo, sulla base del Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite
calcolato in base alla legge della Parita’ del Potere di Acquisto, secondo gli ultimi dati disponibili
(2001) calcolati dall’Istituto di Statistica Ellenico come segue:
- Per le provincie di confine Drama, Dodecanneso, Evro, Thesprotia, Ioannina, Kastoria, Kilkis,
Lesvos, Xanthi, Pella, Rodopis, Samos, Serres, Florina, Chios, come anche per le provincie con PIL
pro capite al di sotto o pari al sessantacinque per cento (65%) della media dell’Unione Europea,
nel 2001, e’ concessa un’ulteriore sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento
del costo dell’occupazione creata, pari al quindici per cento (15%) del costo dell’investimento
sovvenzionato.
- Per le provincie con PIL pro capite al di sopra del sessantacinque per cento (65%) della media
dell’Unione Europea, nel 2001, e’ concessa un’ulteriore sovvenzione o/e finanziamento di
leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata, pari al cinque per cento (5%) del
costo dell’investimento sovvenzionato.
4.
In ogni caso, le quote concesse di sovvenzione e di finanziamento di leasing, come anche il
finanziamento del costo dell’occupazione creata dal progetto d’investimento, non possono
superare il 55%. Le quote concesse di sovvenzione per compensi di studi di consulenza non
possono superare come massimo il 50% di queste.
5.
Per progetti d’investimento che superano i cinquanta milioni (50.000.000) di euro, l’importo
massimo e’ fissato come segue:
(a) per gli importi fino a cinquanta milioni (50.000.000) di euro, e’ concesso il 100% del tetto
massimo di sostegno regionale.
(b) per gli importi da cinquanta milioni (50.000.000) di euro fino a cento milioni (100.000.000)
di euro, e’ concesso il 50% del tetto massimo regionale.
(c) per gli importi superiori a cento milioni (100.000.000) di euro, e’ concesso il 34% del tetto
massimo regionale.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Se per il finanziamento degli investimenti di cui alle presenti disposizioni e’ necessaria una previa
autorizzazione da parte della Commissione dell’Unione Europea, la procedura per l’emanazione della
risoluzione di ammissione inizia dopo la notifica del provvedimento comunitario.
6.
Nel settore automobilistico come definito all’appendice C del quadro plurisettoriale per grandi
progetti d’investimento, l’importo massimo di sostegno, per investimenti con un costo
superiore ai 50.000.000 – o per investimenti in cui il finanziamento lordo supera i 5.000.000,
sara’ pari al 30% del tetto massimo regionale cosi’ previsto dal Programma di Sostegno
Regionale approvato dall’U.E.
Articolo 5
Requisiti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti
1.
(a) Ai finanziamenti della presente Legge accedono i progetti d’investimento che superano i
seguenti importi minimi:
Per imprese di grandi dimensioni, 500.000 euro.
Per imprese di medie dimensioni, 250.000 euro.
Per imprese di piccole dimensioni, 150.000 euro.
Per imprese di piccolissime dimensioni, 100.000 euro.
La dimensione delle imprese viene stabilita in base al Regolamento (UE) numero 70/2001 della
Commissione Europea del 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33), cosi come e`stato modificato ed e`in
vigore.
Con delibera del Ministro dell’Economia e delle Finanze, puo’ essere modificato il limite minimo
previsto al presente paragrafo, cosi’ come la facolta’ di fissare un diverso ammontare minimo
degli investimenti sostenuti per alcuni settori di attivita’ economiche o per zone che presentano
seri problemi di sviluppo e di disoccupazione.
(b) In particolare nella sovvenzione all’esenzione fiscale sono ammessi progetti d’investimento
di ammodernamento di unita` artigianali realizzate da piccole imprese i quali superano il tetto
minimo di trenta mila (30.000,00) euro.
(c) I finanziamenti concessi ad ogni soggetto non possono superare cumulativamente nel
quinquennio il limite di venti milioni (20.000.000) di euro se riguardano investimenti relativi al
medesimo processo produttivo.
2. Forma legale delle imprese subordinate.
Le imprese ammesse al regime della presente Legge i cui progetti d’investimento superano
l’ammontare di duecentomila (200.000,00) euro, sono obbligate, al piu` tardi fino al prelievo della
prima rata a funzionare in forma di impresa commerciale o cooperativa.
Per la Chiesa e la Comunita’ Santa del Monte Athos non occorre la costituzione in forma societaria per
la realizzazione degli investimenti.
3. Partecipazione propria dell’investitore.
97
98
Fare Affari in Grecia
A.
B.
(a) La quota di propria partecipazione dell’investitore agli investimenti che rientrano nel
regime di finanziamento o/e di finanziamento leasing, non puo’ essere inferiore del 25% delle
spese sovvenzionate.
(b) La quota di propria partecipazione all’investimento approvato con la decisione di
finanziamento, non puo’ essere ridotto una volta emessa la decisione.
(c) La partecipazione propria dell’investitore agli investimenti che rientrano nel regime di
sostegno del finanziamento o/e di finanziamento leasing costituisce proprio capitale per
le imprese individuali e per le Chiese e capitale societario per le altre. Per le cooperative
neocostituite e’ considerato partecipazione propria il capitale versato, mentre per quelle
esistenti l’importo pari all’aumento del capitale o la formazione di una riserva speciale ai fini
dell’investimento. Per gli altri casi come partecipazione propria e’ considerato il loro capitale
versato, per societa’ neocostituite, e per quelle gia’ esistenti l’aumento del capitale societario
che risulta da nuovi contributi dei soci in contanti o dai depositi tassati, come previsti dalla
legislazione vigente, ad eccezione del deposito ordinario, senza che esso richieda un aumento
del capitale azionario o societario e alla condizione che i depositi non siano distribuiti prima
di cinque anni dal completamento e dall’avvio dell’investimento. Questi depositi risultano
in un conto speciale sui libri contabili dell’impresa. Nel caso di loro distribuzione prima che
passi un quinquennio sono imposte le sanzioni previste all’articolo 10. I depositi dell’impresa
(straordinari) imponibili a tasse, costituiscono partecipazione propria all’investimento, se
durante la fase di valutazione dell’investimento viene controllata e constatata la sufficiente
liquidita’ dell’impresa una volta detratte le disponibilita’ che costituiscono la partecipazione
propria.
In particolare, per investimenti di cui al punto (xi) previsto alla lettera (e) del paragrafo 1
dell’articolo 3 per il calcolo della partecipazione propria e’ presa in considerazione solo la parte
dell’investimento che riguarda gli investimenti per beni consolidati.
(d) L’aumento del capitale societario o cooperativo di imprese o cooperative esistenti deve
essere effettuato dopo la presentazione della richiesta di finanziamento sulla base delle
disposizioni della presente legge.
L’aumento di capitale per le S.p.A. e le S.r.l. puo’ essere effettuato anche prima della
presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, a condizione che sia stato
effettuato entro gli ultimi dodici (12) mesi prima della presentazione della domanda, in base
a delibera dell’assemblea generale degli azionisti o dei soci che preveda l’utilizzo del nuovo
capitale come partecipazione propria, per lo specifico investimento e che fino al momento
della presentazione della domanda di finanziamento, questo capitale sia esistente in forma di
deposito della societa` e non sia stato consumato.
Per gli investimenti che rientrano nel regime di esenzione di imposta o di finanziamento del
costo dell’occupazione creata, almeno il 25% del costo deve essere coperto da contributo
finanziario del soggetto dell’investimento, che consiste di capitali propri o prestito, alla
condizione che questa parte non abbia ricevuto alcun sostegno statale.
4. Riqualifica del costo di finanziamento dell’investimento
Con la certificazione del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo e’ possibile,
su richiesta dell’investitore, riqualificare il costo di finanziamento dell’investimento, il quale in casi
di aumento non e` possibile che superi il quindici percento (15%) di quello gia’ approvato. Per la
determinazione dell’importo di riqualifica del costo dell’investimento sono presi in considerazioni
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
i rincari e le variazioni che casualmente abbiano accresciuto i costi dell’investimento durante la sua
realizzazione.
5. Termine per il completamento – Possibilita’ di deroga della termine per il completamento
dell’investimento.
Il previsto termine di completamento dell’investimento, prevista nella delibera di ammissione
al finanziamento, puo’ essere prorogata per due (2) anni al massimo, alla condizione che: (a) la
presentazione della richiesta venga presentata al piu’ tardi entro la data tassativa di sei (6) mesi dal
termine della scadenza per il completamento stabilito inizialmente nella delibera di ammissione e (b)
sia stato gia` realizzato il cinquanta per cento (50%) dell’opera approvata.
Nei casi di interruzione o ritardo dei lavori per motivi di forza maggiore, la scadenza per il
completamento dell’investimento potra’ essere prorogata per un periodo di tempo ulteriore pari a
quello dell’interruzione o del ritardo. Nei casi in cui la causa di forza maggiore emerga al momento
della scadenza per il completamento, stabilita nella delibera di finanziamento, la relativa richiesta
deve essere presentata solo entro la scadenza per il completamento senza che sia necessaria la
realizzazione del 50% dell’opera approvata.
Se, senza che ci siano motivi di forza maggiore, l’investimento e’ completato entro sei mesi dal
termine della scadenza iniziale o della proroga, il completamento e l’avvio della produzione, se
sara’ presentata una relativa richiesta per accertamento in base alle disposizioni del caso b, par. 1
dell’articolo 8, saranno sovvenzionate solo le spese realizzate entro la scadenza.
6. Inizio della realizzazione del progetto d’investimento.
(a) L’avvio dei progetti d’investimento ai sensi della presente legge puo’ effettuarsi dopo la
presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge e dei necessari
documenti giustificativi all’ufficio competente.
(b) Spese d’investimento precedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento
non sono conteggiate nel costo della sovvenzione ne’ nella partecipazione propria
dell’investitore.
(c) L’avvio dell’investimento prima della pubblicazione del finanziamento sulla Gazzetta
Ufficiale, e’ effettuato sotto la responsabilita’ esclusiva dell’investitore e non vincola il giudizio
del Comitato Consultivo, ne’ la delibera dell’Amministrazione riguardante il finanziamento di
questo ai sensi delle disposizioni della presente legge.
(d) In via eccezionale, nel caso di presentazione di richiesta di finanziamento da parte di
soggetti le cui attivita’ sono colpite da incendi, allagamenti o altri fenomeni naturali, gli
investimenti riguardanti la riparazione delle unita’ colpite, le opere d’investimento, i contratti
leasing e altri lavori, realizzati nel periodo di tempo fra l’incendio o l’altro fenomeno naturale
e la data di presentazione della richiesta di finanziamento, sono presi in considerazione ai fini
dell’ottenimento delle sovvenzioni, alla condizione che siano realizzati entro un periodo di
dodici (12) mesi prima della presentazione della richiesta e che la richiesta sia presentata entro
un anno dall’evento.
7. Presupposti, limitazioni e condizioni per il mutuo ai fini dell’investimento.
Se nei casi in cui il progetto d’investimento implichi un mutuo, questo deve:
99
100
Fare Affari in Grecia
(i) Essere di una durata almeno quadriennale.
(ii) Avere la forma di prestito bancario o obbligazionario, rilasciato da istituto di credito pubblico
o privato o da altri enti finanziari, ma non puo’ assumere forma di deposito in conto corrente.
(iii) Essere finalizzato alla realizzazione del progetto d’investimento, come questo risultera’
espressamente dal relativo contratto di mutuo e
(iv) Essere approvato dalla banca o dall’ente finanziatore, al momento della richiesta di
finanziamento ai sensi della presente legge. Il documento relativo deve riportare le condizioni
per l’erogazione del prestito e precisamente il suo ammontare, la sua durata, il tasso d’interesse,
il periodo di esenzione e le garanzie per la sua concessione e deve essere incluso nel fascicolo
presentato insieme alla richiesta.
Il mutuo puo’ essere costituito anche da valuta estera.
8. Presupposti, limitazioni e condizioni per il finanziamento di leasing per attrezzature.
(a) Il finanziamento di leasing per l’acquisto di nuove e moderne attrezzature e altre
strumentazioni, e’ concesso alla condizione che dopo la scadenza del leasing le attrezzature
diventino di proprieta’ dell’impresa. Questa condizione deve essere espressamente prevista nel
relativo contratto di leasing.
(c) La durata del leasing non puo’ superare i cinque (5) anni.
9. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione di finanziamenti in base all’occupazione
creata.
(a) Il finanziamento riguarda i posti di lavoro creati con la realizzazione dell’investimento.
Posti di lavoro collegati con l’investimento sono considerati i nuovi posti di lavoro creati entro
il primo triennio dal completamento e l’avvio della produzione, cosi’ come i posti di lavoro
creati durante lo stesso periodo di tempo in virtu’ dell’incremento della produttivita’ dovuto
all’investimento.
L’occupazione creata significa aumento netto dei posti di lavoro a tempo pieno o part time
rispetto al numero esistente al momento iniziale dell’investimento.
(b) Il finanziamento viene calcolato sul costo degli stipendi per tutti i posti di lavoro collegati
all’investimento e concesso per i primi due anni dalla creazione di ogni posto di lavoro. Il costo
degli stipendi comprende lo stipendio al lordo delle imposte e dei contributi per la previdenza
sociale.
10. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamenti a investimenti
riguardanti la produzione di prodotti di eccezionale innovazione tecnologica, come anche a
investimenti o programmi di imprese relativi a prestazione di servizi ad alto contenuto tecnologico di
cui ai punti (viii) del caso (d) e (iv) del caso (e) di cui al par. 1 dell’articolo 3.
(a) Per la caratterizzazione dei prodotti o dei servizi come di eccezionale innovazione
tecnologica e` competente a giudicare, in base al proposto progetto d’investimento, la Speciale
Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo,
entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento o del programma.
Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono stabiliti
i criteri e le procedure per la caratterizzazione dei prodotti o dei servizi come di eccezionale
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
innovazione tecnologica.
(b) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono
stabilite le caratteristiche che devono soddisfare gli investimenti per la prestazione di servizi di
eccezionale innovazione tecnologica.
Con il parere del precedente caso (a), la Speciale Commissione Consultiva giudica anche in merito alla
presenza dei suddetti requisiti per le imprese che prestano servizi ad alto contenuto tecnologico al
fine di verificare se esistano i presupposti per la concessione dei finanziamenti ai sensi della presente
Legge.
11. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamentiaprogettid’investimento
riguardanti la produzione di nuovi prodotti o servizi, di cui al punto (iv) del caso (e) previsto al par. 1
dell’articolo 3.
(a) Come nuovi prodotti sono considerati quelli che, al momento della presentazione della
richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge, non sono realizzati da altre unita’
produttive del Paese nella stessa forma o in forma simile.
(b) Per la caratterizzazione dei prodotti come nuovi e’competente a giudicare, in base al proposto
progetto d’investimento, la Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello
Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo
dell’investimento all’ufficio competente.
Con la delibera congiunta di cui alla lettera (b) del paragrafo 10 sono stabiliti i criteri
e i procedimenti di controllo dalla Segreteria Generale dello Sviluppo (G.G.A.) per la
caratterizzazione dei prodotti come nuovi.
12. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione delle sovvenzioni a progetti d’investimento
relativi a sviluppo di software di cui al punto (vi) caso (d) e (xi) caso (e) previsti al par. 1 dell’articolo
3.
(a) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono stabilite
le caratteristiche che devono soddisfare queste imprese, come anche le necessarie informazioni che
devono accompagnare il fascicolo presentato per la richiesta di finanziamento ai sensi della presente
legge.
(b) La loro caratterizzazione come investimenti relativi a sviluppo di software, viene effettuata
dalla Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello
Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio
competente.
13. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione delle sovvenzioni a:
(i) investimenti per la creazione di laboratori di ricerca applicata industriale, energetica,
mineraria, agricola, su metodi di allevamento e pescicoltura e
(ii) investimenti per lo sviluppo di tecnologie e progetti industriali di cui al punto (vii) caso (d)
previsto al par. 1 dell’articolo 3.
Per la loro caratterizzazione viene emesso giudizio della Speciale Commissione Consultiva
della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla
101
102
Fare Affari in Grecia
data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio competente.
14. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamenti a investimenti nei
settori ambientale ed energetico di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del caso (e) previsti al par. 1 dell’articolo
3.
(a) Nei casi di investimenti che riguardano salvaguardia dell’ambiente, limitazione
dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’atmosfera, riconversione
ambientale e riciclaggio dell’acqua, la loro caratterizzazione spetta al Ministero dell’Ambiente,
dell’Assetto Territoriale e delle Opere Pubbliche entro un (1) mese dalla data di trasmissione del
fascicolo all’ufficio competente
(b) Per gli investimenti riguardanti il risparmio energetico, l’assegnazione dei finanziamenti
viene effettuata alla condizione che l’investimento o il programma di leasing non riguardi
le attrezzature produttive, ma solo le attrezzature e le installazioni per la messa in opera –
funzionamento dell’unita’ e che dall’investimento o dal progetto risulti una riduzione di almeno
il 10% del consumo di energia.
(c) Per gli investimenti o i programmi di cui ai punti (ii) e (iii) del caso (e) previsti al par. 1
dell’articolo 3, la loro valutazione spetta alla Segreteria Generale per l’Energia del Ministero
dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo all’ufficio competente
della Segreteria Generale per l’Energia.
15. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti agli investimenti
riguardanti la produzione di prodotti innovativi, e la commercializzazione di prodotti originali come
anche l’introduzione di innovazioni nel processo produttivo di cui al punto (vii) caso (e) previsto al
par. 1 dell’articolo 3.
(a) Ai fini della presente legge, viene definito come innovazione l’uso applicato della conoscenza
per la creazione di nuovi e migliorati prodotti e di procedimenti e servizi ai quali e` riconosciuto
un consenso produttivo e commerciale immediato. Campi di innovazione sono quelli che
riguardano prodotti, servizi, processo produttivo e sviluppo di tecnologia.
(b) Nel caso dei progetti industriali innovativi viene valutata l’innovazione, la focalizzazione e la
chiarezza del campo di applicazione o della precisa applicazione dell’idea innovativa, il grado
di miglioramento delle entita` tecniche ed economiche del prodotto e del processo produttivo
o del servizio, l’esistenza e l’uso o l’ottenimento dell’uso di brevetti e certificazioni singole o
combinate, l’esistenza e la valorizzazione di risultati di ricerca e sviluppo attendibili, l’originalita’
delle combinazioni di know-how anche di aree e settori distinti, e il grado di garanzia di vendita
dei prodotti e servizi o il grado di garanzia dell’uso dei processi. L’esistenza di certificato rilasciato
da O.B.I. (Ente per la Proprieta’ Industriale) per l’originalita’ e per il brevetto costituiscono
un fattore positivo ma non determinante o necessario per la valutazione e la decisione del
finanziamento dell’investimento.
(c) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono
definiti e integrati i criteri e i procedimenti di esame della Speciale Commissione Consultiva
della Segreteria Generale dello Sviluppo per la caratterizzazione di prodotti, di processi
produttivi e di servizi come innovativi.
La caratterizzazione di questi investimenti e’ fatta attraverso il relativo giudizio della Speciale
Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo,
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio competente
del Ministero dello Sviluppo.
Con la delibera congiunta di cui al caso (b) del paragrafo 10 sono stabiliti i criteri e i procedimenti
di controllo dalla Segreteria Generale dello Sviluppo per la caratterizzazione dei prodotti come
innovativi e degli investimenti come innovativi all’interno del processo produttivo.
16. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’inclusione di investimenti per la costruzione o
l’ampliamento di unita’ alberghiere, di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3.
(a) Investimenti per costruzione o ampliamento di unita’ alberghiere possono essere finanziati
soltanto nella misura in cui siano realizzati:
(i) Nelle Zone di Sviluppo Turistico Integrato (P.O.T.A.) come vengono definite dalla L 2545/1997
(G.U. 254 A).
(ii) In parti delle aree sovvenzionate del territorio nazionale che non sono incluse nella delibera
congiunta di cui al capo (b). Per poter sovvenzionare la costruzione o l’ampliamento di unita’
alberghiere in queste parti del territorio nazionale sono necessari i seguenti presupposti:
(a) l’investimento deve essere realizzato in una zona di turismo – divertimento qualificata
cosi secondo i criteri della politica di assetto territoriale – urbanistica e (b) deve comprendere
l’infrastruttura appropriata che garantisca il funzionamento regolare ed efficiente dell’unita’
alberghiera.
La valutazione di tali presupposti e’ constatato per ogni singolo caso con un giudizio speciale di
E.O.T. (Ente Ellenico per il Turismo), rilasciato da questo Ente e presentato al competente Ufficio
degli Investimenti Privati al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.
(b) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Turistico e
dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali, emanata ogni due (2) anni e che non potra’
essere modificata entro tale questo periodo, possono essere stabilite parti del territorio nazionale
che presentano eccessiva concentrazione di attivita’ turistiche, in cui quindi non valgono i tipi di
finanziamento previsti dalla presente legge per la costruzione o l’ampliamento di unita’ alberghiere.
17. Presupposti, limitazioni e condizioni per il sostegno di investimenti che mirano alla
ristrutturazione, al ripristino e alla trasformazione di edifici tradizionali o architettonicamente
vincolati in unita’ alberghiere di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3.
Per poter godere del finanziamento i summenzionati edifici devono essere ubicati in un quartiere
definito tradizionale o architettonicamente vincolato oppure no e devono essere qualificati come
architettonicamente vincolati dal Ministero di Cultura o dal Ministero dell’Ambiente e delle Opere
Statali o come tradizionali dal Ministero dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali o
dall’E.O.T. (Ente Ellenico per il Turismo).
18. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione del finanziamento per investimenti che
mirano all’ammodernamento di unita’ alberghiere o di campeggi turistici di cui al capo (c) del par. 1
dell’articolo 3.
Con delibere congiunte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Turistico sono
stabilite la natura e la dimensione delle opere che dovranno essere incluse nell’ammodernamento
dell’unita’ alberghiera o dei campeggi turistici (campings), al fine di definirne la forma completa e ai
fini della concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge.
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Fare Affari in Grecia
19. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti in
centri congressuali, centri sciistici, centri di talassoterapia, centri di turismo curativo, centri di turismo
sportivo-allenamento, centri termali e parchi tematici, di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3.
Con delibere congiunte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Turistico e
dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali sono stabiliti i requisiti che dovranno
essere soddisfatti dalle suddette unita’. Le richieste di finanziamento per investimenti o/e programmi
di leasing di attrezzature per le suddette unita’ devono ottenere obbligatoriamente un’approvazione
dell’Ente Ellenico per il Turismo che valutera’ caso per caso l’esistenza dei requisiti.
20. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti relativi
alla costruzione di porti per imbarcazioni da diporto e campi da golf, di cui al caso (c) del par. 1
dell’articolo 3.
Le richieste ai sensi della presente legge per investimenti relativi alla costruzione di porti per
imbarcazioni da diporto e campi da golf, devono essere accompagnate obbligatoriamente dalla
approvazione della Direzione Generale di Sostegno dei Porti da Diporto del Ministero dello Sviluppo
Turistico sia che si tratti di costruzione, ampliamento o ammodernamento, secondo la legislazione
vigente.
21. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamenti per investimenti relativi
a centri di cura e riabilitazione, come anche in unita’ di alloggio per handicappati, di cui al punto (xiii)
del caso (d) previsto al par. 1 dell’articolo 3.
Le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge, per tali investimenti sono accompagnate
obbligatoriamente dall’approvazione del Ministero della Sanita’ e della Previdenza, secondo quanto
stabilito negli articoli 10 e 30 della L. 2072/1992 (G.U. 125 A), accordata caso per caso.
22. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti in
parcheggi auto per uso pubblico di cui al punto (xiv) del caso (d) previsto dal par. 1 dell’articolo 3.
(a) Gli investimenti di tali imprese devono riguardare la creazione di parcheggi auto coperti per uso
pubblico.
(b) Dev’essere assicurata l’idoneita’ dello specifico spazio e della zona adiacente al parcheggio in
relazione alle esigenze di sosta.
(c) La creazione e il funzionamento del parcheggio auto nello specifico spazio deve conciliarsi con le
altre attivita’ esistenti o programmate della zona adiacente.
(d) Il progetto d’investimento per la costruzione di parcheggi auto per uso pubblico deve operare
indipendentemente e autonomamente e non essere al servizio di impresa vicina che per il tipo
di attivita` concentra un grosso numero di persone, e la quale appartiene allo stesso soggetto
dell’investimento o in parte.
(e) Il concorso dei presupposti nei casi (b) e (c) di cui sopra, viene certificato con la relativa
approvazione degli Enti di Atene o Salonicco per le zone di loro competenza o degli Uffici Regionali
del Ministero dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali (ex P.Y.D.E.), per le restanti
zone del territorio nazionale. Tale approvazione, come anche la relativa licenza fornita dal Ministero
dei Trasporti e delle Comunicazioni e delle Direzioni Motorizzazione delle Prefetture locali a seconda
dei casi, e’ richiesta obbligatoriamente per le domande di finanziamento, ai sensi della presente
legge, dei progetti d’investimento relativi alla costruzione di tali parcheggi.
23. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti ai sensi della presente
legge per investimenti relativi a produzione elettrica derivante da forme energetiche eco-compatibili,
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
o di imprese di coproduzione di energia elettrica e calore, di cui al punto (vi) del caso (b) previsto al
par. 1 dell’articolo 3.
Le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge, di investimenti o/e programmi che
prevedono il leasing di attrezzature per la produzione di energia elettrica o la coproduzione di
energia elettrica e calore necessitano obbligatoriamente dalla concessione della licenza da parte del
Ministero dello Sviluppo, secondo la legislazione vigente.
24. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti nel
settore minerario e investimenti nell’industria di estrazione, o in materiali inerti di cui al punto (i) del
caso (a) previsto dal par. 1 dell’articolo 3.
Per gli investimenti e’ competente a valutare la validita’ della licenza di sfruttamento, della licenza
di installazione e funzionamento degli impianti, entro un mese dalla trasmissione del fascicolo
dell’investimento o/e del progetto, la Direzione dell’Ente locale territoriale (Prefettura).
25. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti
nel settore relativo all’estrazione, lavorazione e sfruttamento in genere di minerali industriali e in
investimenti minerari, di cui al punto (i) caso (a) e (i) e (ii) del caso (b) previsti al par. 1 dell’articolo 3.
Per tali investimenti la Segreteria Generale dell’Energia del Ministero dello Sviluppo verifica la validita’
dei diritti di proprieta’ di miniere, della licenza di sfruttamento e della licenza di funzionamento degli
impianti, entro un (1) mese dalla trasmissione del fascicolo dell’investimento o/e del progetto.
26. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dell’esenzione fiscale.
(a) Il deposito non imponibile dell’esenzione e’ calcolato sulla base degli utili netti, dichiarati nella
dichiarazione dei redditi, risultanti dai libri contabili e nel bilancio e provenienti da tutte le attivita’
del soggetto, sia che essi siano compresi nelle attivita’ ammesse alla presente Legge, sia non e
indipendentemente dalla zona in cui le attivita` sono esercitate, dopo la detrazione degli utili che
sono esenti dall’imposizione sul reddito, dalle trattenute per la formazione del deposito ordinario
e dagli utili di gestione distribuiti realmente o assunti dai soci o dall’imprenditore. Per le S.p.A. e le
S.r.l. per il calcolo del deposito ordinario e delle somme distribuite, secondo quanto riportato, viene
effettuata una riduzione di questi importi con l’aggiunta dell’imposta spettante. Per le imprese che
detengono libri contabili della Seconda Categoria del Codice dei Libri e dei Dati Contabili (K.B.S.),
l’esenzione fiscale e’ effettuata sugli utili netti dichiarati con la dichiarazione iniziale, dopo la
sottrazione dei prelievi.
(b) E’ costituito dagli utili dell’esercizio finanziario nel quale e’ stato effettuato l’investimento. Se non
saranno realizzati utili durante tale esercizio finanziario o se quelli realizzati non siano sufficienti, il
deposito non imponibile viene formato dagli utili dei successivi esercizi finanziari fino a coprire la
quota del valore dell’investimento sovvenzionato o delle attrezzature acquistate con leasing, fatto
salvo che esse non potranno comunque superare i dieci esercizi finanziari.
(c) Per quanto riguarda gli investimenti, la cui realizzazione dura piu’ di un esercizio finanziario, viene
concessa la possibilita’ di formazione di deposito nonimponibile dagli utili di ogni esercizio finanziario,
per le spese degli investimenti effettuati o anche per i noleggi delle attrezzature acquistate con
leasing, alla condizione che l’investimento o il progetto sia completato entro un quinquennio dal
momento del suo avvio e dopo la scadenza del contratto le attrezzature vengano acquisite come
proprieta’ dell’impresa.
(d) Il deposito non imponibile dell’esenzione e’ riportato su specifici conti dei libri contabili
dell’impresa.
(e) I soggetti che ottengono l’esenzione fiscale devono tenere dei libri aggiuntivi, stabiliti con DPR
186/1982 (G.U. 84).
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Fare Affari in Grecia
27. Al regime dei finanziamenti ai sensi della presente legge per la realizzazione di investimenti di cui
all’articolo 3, par. 3 fuori del territorio Nazionale, possono accedere soltanto le imprese di dimensione
media e piccola, come definite dal Regolamento della Commissione Europea n. 70/2001 (CE) del
12.1.2001.
Non rientrano nel regime della presente legge le imprese o le attivita’ produttive di imprese che
incidono negativamente sulle corrispondenti attivita` che sono svolte in Grecia con conseguente
riduzione dell’occupazione e riduzione delle esportazioni, come anche di imprese che hanno cessato
o ridotto la loro attivita’ imprenditoriale in Grecia secondo quanto definito nel successivo paragrafo,
nell’ultimo triennio prima della presentazione della richiesta di ammissione.
I soggetti dell’investimento all’estero, i quali sono ammessi al regime delle sovvenzioni della
presente legge, non possono interrompere o diminuire in qualunque modo l’eventuale altra attivita`
imprenditoriale esercitata in Grecia dagli stessi o da imprese collegate.
a) Come riduzione dell’attivita’ imprenditoriale va intesa anche la riduzione dei posti di lavoro.
b) Come impresa collegata va considerata ogni impresa che puo’ esercitare influenza dominante
su un’altra impresa, a causa di proprieta’, partecipazione finanziaria o condizioni che regolano
il suo funzionamento. L’influenza dominante e’ provata quando un’impresa direttamente o
indirettamente:
(i) Possiede la maggioranza del capitale depositato dell’impresa o
(ii) Possiede la maggioranza dei voti collegati alle quote rilasciate dall’impresa o
(iii) Puo’ nominare piu’ della meta’ dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sindaci
dell’impresa.
L’elenco di imprese collegate, che eventualmente esistono, deve essere allegato alla richiesta di
finanziamento.
Dal momento dell’ammissione al finanziamento e per un quinquennio dal rilascio della delibera
di certificazione del completamento e dell’avvio della produzione, se sara’ constatata violazione
dei suddetti obblighi od occultamento di tali violazioni, sara’ revocata la delibera di ammissione
al finanziamento e dovra’ essere restituito per intero o parte dell’eventuale finanziamento versato,
previo giudizio della competente Commissione Consultiva.
28. Con decreto presidenziale sono fissati i presupposti, le limitazioni o deroghe dalle disposizioni
della presente Legge per l’ammissione ai finanziamenti, definite ogni volta dall’Unione Europea per
la concessione dei finanziamenti nazionali in specifici settori o categorie d’investimenti.
Con simile decreto presidenziale possono essere stabiliti modifiche o deroghe ai procedimenti
e nuovi requisiti per i documenti giustificativi degli investimenti e in genere per l’ammissione ai
finanziamenti ai sensi della presente legge o anche per escludere dal finanziamento particolari
settori o categorie di attivita’ o investimenti o/e programmi che implichino il leasing di attrezzature
o progetti imprenditoriali, a causa dell’istituzione di analoghe condizioni o di proibizioni dall’Unione
Europea.
Articolo 6
Criteri per l’ammissione al regime delle sovvenzioni
1. L’ammissione al regime delle sovvenzioni e’ effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) Criteri di valutazione del soggetto d’investimento
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
(i) Le caratteristiche del soggetto e in particolare la sua esperienza, il valore e i risultati delle sue
attivita’ in passato, la solvibilita’ e la sua posizione finanziaria. Inoltre, sono esaminati il dinamismo e il
buon esito delle attivita’ precedenti e di quelle in corso dei soci che ne controllano la maggioranza. Nel
caso di soggetto neocostituito, sono esaminati il dinamismo e il buon esito nelle attivita’ precedenti
e in corso dei soci che ne controllano la maggioranza.
(ii) La possibilita’ di disporre di capitali propri per la copertura dei bisogni finanziari dell’impresa e
precisamente la copertura della partecipazione propria nell’investimento e nel capitale disponibile
necessario.
(b) Criteri di valutazione tecnico-finanziaria delle proposte d’investimento e della fattibilita’
dell’investimento.
(i) La completezza della programmazione imprenditoriale e il carattere completo dell’investimento e
l’organizzazione dell’impresa che lo realizza.
(ii) La prospettiva di sviluppo dinamico del settore nel quale e’ realizzato l’investimento.
(iii) Le prospettive di profitto per l’impresa costituita o gia’ esistente, alla luce dell’investimento
proposto.
(c) Criteri del contributo dell’investimento agli obiettivi della Legge sugli investimenti.
(i) L’incremento dell’occupazione e sopratutto la creazione di nuovi posti di lavoro subordinato per
un lungo periodo di tempo.
(ii) L’area di ubicazione dell’investimento e in particolare le caratteristiche della Provincia.
(iii) Il contributo dell’investimento alla salvaguardia dell’ambiente e al risparmio energetico, dove
sono esaminati piu’ in particolare:
- Il contributo alla limitazione dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’atmosfera,
alla riconversione ambientale e riciclaggio dell’acqua.
- L’introduzione di tecnologie eco-compatibili.
- Lo sfruttamento di forme energetiche eco-compatibili, la sostituzione di combustibili liquidi o
dell’energia elettrica con combustibili gassosi o materiali riciclati.
- Il risparmio energetico.
(iv) La concorrenzialita’ dei prodotti e servizi a livello internazionale e in particolare la propensione
all’esportazione dell’impresa o la sostituzione attraverso la produzione nazionale di beni e servizi di
importazione.
(v) La qualita’ dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati.
(vi) Il contributo dell’investimento allo sviluppo sociale ed economico del Paese.
(d) Criteri speciali per settore di attivita’:
(i) Criteri speciali di valutazione di investimenti nel settore primario:
- La classificazione dell’attivita’ primaria come di priorita’ alta, media o bassa in base alla politica
agricola del Paese.
- Il trasferimento di unita’ operative se questo e’ imposto per motivi ambientali.
(ii) Criteri speciali di valutazione di investimenti nel settore secondario:
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Fare Affari in Grecia
- La qualificazione di prodotti come nuovi o come prodotti tecnologicamente avanzati.
- L’introduzione di innovazioni nel processo produttivo o la qualificazione di prodotti come
innovativi.
- Il trasferimento di unita’ operative dalla Zona A. Inoltre, il trasferimento da altre zone se e’ effettuato
per motivi ambientali.
- La misura di partecipazione delle materie prime e dei materiali ausiliari nei costi per unita’ di
prodotto.
(iii) Criteri speciali di valutazione per investimenti nel settore turistico:
- Creazione di forme speciali di turismo.
- Trasformazione di edifici o case restaurate in unita’ alberghiere.
- La possibilita’ di apertura dell’unita’ oltre il periodo turistico dell’area circostante.
- Rivalutazione a una categoria superiore di stelle (*) per investimenti di ammodernamento di unita’
alberghiere, come anche a una classe superiore per i campeggi turistici operanti (campings).
(iv) Criteri speciali di valutazione di investimenti nel settore di prestazione di servizi.
- La qualificazione dei servizi come tecnologicamente avanzati.
- Sviluppo di software, sviluppo di tecnologie, progetti industriali e laboratori di ricerca applicata.
- L’introduzione di innovazioni nel processo produttivo o la qualificazione di prodotti come
innovativi.
- Centri di cura e riabilitazione e alloggi a persone portatrici di handicap,
(e) Con risoluzioni del Ministro di Economia e Finanze sono stabiliti gli elementi di valutazione, il
funzionamento, la votazione, il numero e le modalita’ di applicazione dei criteri previsti in tale paragrafo
per ogni settore di attivita’, come anche ogni dettaglio per la sua applicazione. Con pari risoluzione
e’ stabilita anche la quota minima, comune per tutte le quattro suddette categorie previste dai punti
(a) - (d) (compresi), della valutazione attribuita ai criteri comuni e speciali validi per ogni settore, oltre
il quale l’investimento o il progetto viene approvato immediatamente al momento del suo esame e
della sua valutazione, se il fondo disponibile per sovvenzioni e finanziamenti leasing e’ sufficiente, se
invece e’ inferiore il progetto d’investimento viene respinto.
2. Con risoluzioni congiunte del Ministro di Economia e Finanze e dello Sviluppo, possono essere
stabiliti ulteriori criteri per i progetti imprenditoriali di cui al punto (xi) (e) e per gli investimenti speciali
di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) (e), cosi’ come al punto (ix) (d) previsto al par. 1 dell’articolo 3,
esaminati dal Ministero dello Sviluppo.
Con la stessa risoluzione sono stabiliti gli elementi di valutazione, il funzionamento, la votazione,
le modalita’ di applicazione dei criteri, come anche ogni altro requisito per gli investimenti di cui
sopra.
3. Per la concessione del finanziamento di progetti d’investimento realizzati all’estero, ai sensi del par.
3 dell’articolo 3, sono presi in considerazione soltanto i criteri di cui alle lettere (a) e (b) del par. 1 e
inoltre, se l’investimento contribuisce, nella misura massima all’ampliamento delle attivita’ produttive
di zone di confine del Paese in cui e’ realizzato l’investimento e al contenimento di popolazioni di
queste zone nel luogo della loro residenza.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 7
Competenze e procedimenti per l’applicazione delle sovvenzioni
1. Presentazione di richieste di finanziamento ai sensi della presente Legge.
(a) Richieste di investimenti ad eccezione di quelle riguardanti la richiesta di esenzione fiscale per
le quali non e’ necessaria la presentazione di domanda, o di progetti imprenditoriali di salvezza e
ristrutturazione dell’impresa, sono presentate in qualsiasi periodo dell’anno come segue:
(i) Alla Direzione Generale competente per gli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle
Finanze sono presentate le richieste di finanziamento degli investimenti di ammontare superiore a
quattro milioni (4.000.000) di euro, realizzati entro i confini della Regione Macedonia Centrale, come
anche degli investimenti di ammontare maggiore di due milioni (2.000.000) di euro realizzati nel
resto del territorio nazionale. Possono essere presentati inoltre, indipendentemente dall’ammontare,
investimenti che rientrano fra le categorie previste ai punti (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv),
(xv), (xvi), (xvii) del capo (c) del paragrafo 1 dell’articolo 3, dei punti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) del capo
(b) dello stesso paragrafo, dei punti (ii) e (iii) del capo (e) dello stesso paragrafo, come anche quelli
realizzati entro i confini di piu’ di una delle Regioni in cui e’ suddiviso il territorio nazionale.
Alla Direzione Generale per gli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sono presentati inoltre, gli investimenti all’estero previsti dal paragrafo 4 dell’articolo 3, cosi’ come
i progetti d’investimento di salvezza e di ristrutturazione dell’impresa di cui al par. 2 dell’articolo ,9
indipendentemente dall’ammontare.
Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere stabilite anche categorie
di progetti d’investimento aggiuntive, le cui richieste di finanziamento sono presentate alla Direzione
Generale di Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, indipendentemente
dall’ammontare.
(ii) Alle Direzioni di Programmazione e Sviluppo delle Regioni sono presentate richieste finanziamento
per investimenti di ammontare fino a due milioni (2.000.000) di euro, realizzati entro i confini di ogni
Regione o per la Regione della Macedonia Centrale di ammontare fino a quattro milioni (4.000.000)
di euro. In particolare, le richieste di finanziamento di investimenti di ammontare fino a due milioni
(2.000.000) di euro, realizzati nella Provincia del Dodecanneso, sono presentate all’Ufficio per lo
Sviluppo Regionale del Dodecanneso della Regione Egeo del Sud.
(iii) Al Centro Ellenico di Investimenti S.p.A. (EL.K.E.), sono presentate le richieste di finanziamento di
investimenti di ammontare superiore ai quindici milioni (15.000.000) di euro, e degli investimenti o
progetti imprenditoriali superiori a tre milioni (3.000.000) di euro, se almeno il 50% della partecipazione
proviene da capitali esteri.
(iv) Alla Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo sono presentate le richieste
di finanziamento degli investimenti di cui al punto (xi) del capo (e) previsto al paragrafo 1 dell’articolo
3, per un ammontare fino a tre milioni (3.000.000) di euro, o per un ammontare maggiore di tre milioni
(3.000.000) di euro, se la partecipazione non proviene da capitali esteri o proviene da capitali esteri
per una quota inferiore al 50%.
Inoltre, alla Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo sono presentate le
richieste di finanziamento degli investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) del capo (e), e (ix)
del capo (d) previsti dal paragrafo 1 dell’articolo 3, per un ammontare di tre milioni (3.000.000) di
euro, o per un ammontare maggiore piu’ di tre milioni (3.000.000) di euro, se la partecipazione non
proviene da capitali esteri o proviene da capitali esteri per una quota inferiore al 50%.
(b) I limiti previsti ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) possono essere modificati con risoluzione del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
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Fare Affari in Grecia
2.
(a) Non e’ possibile la presentazione, da parte dello stesso soggetto, di una richiesta di finanziamento
a piu’ di un ufficio o ente per investimenti uguali nella sostanza, anche se essi si differenziano sul
costo, o sulle singole opere d’investimento proposte o sull’unita’ produttiva.
Nel caso di piu’ richieste di finanziamento come anche nel caso di presentazione di una richiesta
di finanziamento, che sia stata nel suo complesso o in parte, gia’ presentata ai senso della presente
legga o della L. 2601/98 o della L. 1892/1990, essa non e’ esaminata e non e’ restituita la somma di
denaro prevista nel capo (b) del par. 3.
(b) La Societa’ il cui progetto d’investimento e’ finanziato ai sensi delle disposizioni della presente
Legge o della L. 2601/98 o della L. 1892/1990, non puo’ durante la sua realizzazione, presentare a
qualsivoglia ufficio o ente richiesta di finanziamento per un investimento riguardante l’oggetto del
progetto d’investimento in corso. Nel caso di presentazione di tale richiesta, essa non e’ esaminata e
la somma di denaro prevista nel capo (b) del par. 3 non e’ restituita.
3. La richiesta di finanziamento del par. 1 deve essere accompagnata obbligatoriamente dai seguenti
documenti giustificativi:
(a) Studio tecnico-economico. Nel caso in cui uno studio tecnico-economico accompagni una
richiesta di finanziamento ai sensi delle disposizioni della presente legge, per un costo totale di piu’
di duecento cinquanta mila (250.000) euro, esso deve essere firmato da un esperto della Camera
Economica Ellenica (OEE) o del corrispondente Ente di uno Stato-Membro dell’Unione Europea e da
un ingegnere, specializzato sull’oggetto principale dell’investimento, membro della Camera Tecnica
Ellenica. Richieste di finanziamento che non soddisfano tale presupposto non sono esaminate e sono
archiviate.
(b) Ricevuta di pagamento di somma di denaro, il cui ammontare e’ fissato con risoluzione congiunta
dei Ministri di Economia e Finanze e dello Sviluppo. Per la determinazione di tale somma e’ preso
in considerazione il costo dell’investimento presentato per l’approvazione. La suddetta somma di
denaro e’ pagata all’Ufficio delle Entrate (D.O.Y.).
4.
(a) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ad eccezione dei casi (b) e (c), stabilisce con risoluzione
eventuali ulteriori documenti giustificativi e stabilisce i dati tecnico-economici che devono
accompagnare la richiesta di finanziamento.
(b) Con risoluzione congiunta dei Ministri di Economia e Finanze e dello Sviluppo sono stabiliti i dati
e i documenti tecnico-economici giustificativi che accompagnano la richiesta di finanziamento dei
progetti di cui al punto (xi) del capo (e) previsto dal par. 1 dell’articolo 3.
(c) Con risoluzione del Ministro dello Sviluppo sono stabiliti i criteri e i documenti tecnico-economici
giustificativi che devono accompagnare la richiesta di finanziamento degli investimenti di cui ai punti
(vi), (vii), (viii), (ix) e (x) del capo (e), e del punto (ix) del capo (d) previsto dal par. 1 dell’articolo 3.
5. Le Richieste che non siano accompagnate da tutti i necessari documenti giustificativi e dati richiesti
non costituiscono richiesta di finanziamento ai sensi delle disposizioni della presente, non sono
esaminate e sono archiviate dall’ufficio competente, senza la restituzione della somma pagata ai
sensi del par. 3 del presente articolo. Lo stesso vale anche nel caso in cui, pur in presenza dei necessari
documenti giustificativiedatidicuisopra,duranteilcontrollodelfascicololacompetentecommissione
consultiva valuti lo studio tecnico-economico insufficiente ai fini della valutazione dell’investimento
presentato. Dopo la presentazione della richiesta di finanziamento, gli uffici o gli enti competenti
possono, se questo e’ ritenuto necessario, inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
soggetto dell’investimento o al suo procuratore, un documento con cui si richiede la presentazione di
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
eventuali dati e informazioni aggiuntive, o chiarimenti, al fine di valutare compiutamente la richiesta
di finanziamento. Con lo stesso documento puo’essere stabilito un termine fino a quindici (15) giorni,
dalla ricevuta di consegna, entro cui il soggetto deve rispondere.
6. Le richieste di finanziamento sono esaminate dagli uffici e gli enti competenti ai quali sono
presentate o, se presentate all’EL.K.E., dall’ufficio competente del Ministero dell’Economia e delle
Finanze o della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo. Se le richieste sono
presentate all’EL.K.E., l’ente compila un rapporto di fattibilita’motivato, inviato o alla Direzione Generale
degli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, o all’ufficio competente della
Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo.
7.
(a) La procedura di esame di ogni richiesta di finanziamento e’ completata, dall’ufficio competente
e dalla commissione consultiva competente, entro un periodo massimo di due (2) mesi dalla data
di presentazione della richiesta, mentre la decisione sul finanziamento e’ emessa il piu’ tardi entro
un mese dal giudizio della commissione, il cui estratto e’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per la
presentazione delle richieste di finanziamento alla competente commissione consultiva deve essere
osservato ordine con il quale le richieste sono state presentate.
(b) Le procedure di esame e finanziamento di ogni progetto d’investimento di salvezza e di
ristrutturazione d’impresa sono completate il piu’ tardi entro tre (3) mesi dalla data di presentazione
della richiesta dall’ufficio competente e dalla commissione consultiva competente, mentre la decisione
sul finanziamento e’ emessa al piu’ tardi entro un (1) mese dalla valutazione della commissione, il cui
estratto e’ in Gazzetta Ufficiale. Per la presentazione delle richieste di finanziamento alla competente
commissione consultiva e’ osservato ordine con il quale queste sono state presentate.
8. La valutazione degli investimenti sara’ effettuata dagli uffici competenti a seconda dei casi. Compiti
di valutare gli investimenti possono essere attribuiti anche a persone fisiche o legali e in particolare
a dirigenti di altri uffici dello Stato, o/e valutatori esterni, o/e periti speciali. I suddetti valutatori
esterni, presentano la relazione della loro valutazione all’ufficio competente il quale, dopo l’esame e
il controllo della relazione e del fascicolo, compila una nota di valutazione introduttiva da presentare
alla commissione consultiva competente.
Sotto la responsabilita’ dell’ufficio competente, e’ controllata la completezza della relazione di
valutazione redatta dai valutatori esterni all’ufficio competente ed effettuata la ricezione, cosa che
costituisce anche la certificazione per il pagamento del relativo compenso.
Con risoluzioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per lo Sviluppo sono stabilite
la procedura di compilazione di elenco di valutatori, le procedure e le condizioni, il numero di progetti
d’investimento attribuiti ogni anno ad ogni valutatore, le scadenze per il completamento della
valutazione, il procedimento e le modalita’ di valutazione a seconda della categoria di investimento
e di ogni altro requisito necessario.
La valutazione dei progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa dell’articolo 9 e’
attribuita ad un valutatore esterno specializzato in liquidazioni, acquisizioni e fusioni di imprese, il
quale presenta uno studio di valutazione completo all’ufficio competente del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, da proporre alla Commissione Consultiva competente prevista al par. 15. Ai fini della
compilazione della proposta, l’Ufficio potra’richiedere dall’Istituto di credito che finanzia il progetto o
alla banca finanziatrice principale o ad altra banca un giudizio sulla fattibilita’del progetto di salvezza
e ristrutturazione d’impresa. Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze,
per lo Sviluppo e dell’Occupazione e della Protezione Sociale, sono stabiliti il procedimento di scelta,
il numero massimo di progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa, che possono
essere attribuiti ogni anno a ciascun valutatore, i diritti e gli obblighi dei valutatori esterni, e di ogni
altro requisito necessario.
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Fare Affari in Grecia
9.
(a) Ogni investimento se soddisfa i presupposti di cui alla presenta legga, viene esaminato sulla base
dei criteri definiti ai capi (a), (b), (c) e (d) di cui al par. 1 dell’articolo 6.
La richiesta di finanziamento dell’investimento e’ respinta nei casi in non venga soddisfatta la
partecipazione propria (punto (ii) del capo (a)), o il limite minimo di votazione per i criteri di cui ai
punti (i) del capo (a) nel caso di cui al punto e (iii) del capo (b) previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 6.
Se l’investimento rispettera’ i requisiti minimi, ad esso sara’assegnato un voto sul totale dei criteri
di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) previsti dal par. 1 dell’articolo 6 e se ottiene la votazione stabilita alla
risoluzione di cui al par. 2 dell’articolo 6 e la somma disposta e’ sufficiente, esso viene sottoposto al
finanziamento ai sensi della presente legge.
(b) Gli investimenti che alla luce di quanto previsto dal punto (iv) del capo (a) del paragrafo 1 del
presente articolo, sono presentati alla Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo,
sono esaminati sulla base dei criteri di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) previsti dal par. 1 dell’articolo 6 e
per gli eventuali criteri aggiuntivi di cui al par. 2(a) dello stesso articolo. La richiesta di finanziamento
dell’investimento viene respinta e non viene ulteriormente valutata, se non e’ soddisfatto il requisito
della partecipazione propria o il limite minimo di cui ai punti (i) del capo (a) e (iii) del capo (b) previsto
dal paragrafo 1 dell’art. 6.
Se l’investimento sara’ giudicato conforme ai requisiti minimi, sara’ assegnato un voto per la
soddisfazione dei criteri di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) previsti al par. 1 dell’articolo 6. Se il progetto
raccoglie la valutazione minima ai sensi della risoluzione prevista dal par. 2 dell’articolo 6 e la somma
disposta e’ sufficiente, viene finanziato ai sensi della presente legge.
(c) Ogni progetto imprenditoriale di salvezza e ristrutturazione d’impresa del par. 2 dell’articolo 9, e’
esaminato sulla base dei criteri stabiliti al par. 3 del presente articolo. Esso e’ finanziato sulla base delle
disposizioni della presente legge se e’ sufficiente la sovvenzione o ogni altro tipo di finanziamento
dei progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa, disposta per lo specifico anno.
(d) Nel caso in cui durante il procedimento di esame e finanziamento degli investimenti la sovvenzione
disposta per lo specifico anno sia esaurita, eventuali richieste di finanziamento, per le quali non sono
completate le procedure di esame e finanziamento da parte dei competenti uffici e commissioni
consultive, sono esaminati per il loro finanziamento ai sensi della presente legge l’anno seguente in
base alle somme stabilite per tale anno, prima dell’esame delle richieste di finanziamento presentate
dopo il 1° gennaio dell’anno in corso.
10. Ogni investimento effettuato all’estero sulla base del par. 3 dell’articolo 3, viene esaminato ai
sensi dei criteri previsti dai punti (a) e (b) del par. 1, articolo 6. Il finanziamento dell’investimento e’
concesso ai sensi della presente legge se esso soddisfa i requisiti sopraccitati e se contribuisca nella
misura massima possibile all’ampliamento delle attivita’ produttive di zone di confine in cui esso e’
realizzato e alla permanenza di popolazioni residenti in tali zone, se la somma annuale disposta per i
finanziamenti e’ sufficiente.
Inoltre, durante il procedimento di valutazione delle proposte d’investimento di aziende private, sono
presi in considerazione gli obiettivi e le priorita’ del corrispondente Programma di Collaborazione
Economica Bilaterale.
Nel caso in cui, durante il procedimento di esame e finanziamento degli investimenti, la somma
disposta per lo specifico anno sia esaurita, le eventuali richieste di finanziamento, per le quali non
siano state completate le procedure di esame e finanziamento da parte del competente ufficio e
commissione consultiva, sono esaminati per il loro finanziamento ai sensi della presente legge l’anno
seguente in base alle somme stabilite per la relativa categoria di investimenti per tale anno, prima
dell’esame delle richieste di finanziamento presentate dopo il 1° gennaio dell’anno in corso.
11. Le decisioni di finanziamento dei progetti d’investimento nel quadro della presente legge, sono
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
emanate:
(a) Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, per i progetti d’investimento presentati alla Direzione
Generale di Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo il punto (i) del
caso (a) previsto dal par. 1 del presente articolo, cosi’ come per gli investimenti presentati tramite l’EL.
K.E. ed esaminati dalla Direzione Generale di Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
(b) Dal Ministro per lo Sviluppo per i progetti d’investimento dei punti (ii), (iii), (vi), (viii), (ix), (x) e (xi)
del caso (e), cosi’ come del punto (ix) del capo (d) previsto dal par. 1 dell’articolo 3.
(c) Dai Segretari Generali delle Regioni, per i progetti d’investimento realizzati nei confini di ogni
Regione e presentati al corrispondente Ufficio di Investimenti Privati della Regione secondo il punto
(ii) del caso (a) del suddetto par. 1.
Gli stessi soggetti sono competenti ad emanare anche le risoluzioni di modifica, completamento e
certificazione di avvio di funzionamento produttivo, di revoca di finanziamento e di restituzione di
sovvenzioni corrisposte, come anche di trasferimento di imprese, azioni o quote sociali.
12. Le decisioni di finanziamento, come anche le altre risoluzioni stabilite nel par. 11, sono emanate
dopo il giudizio della competente commissione consultiva.
Un riassunto della decisione di finanziamento, che comprende i dati del soggetto dell’investimento,
l’oggetto, il costo dell’investimento, la quota e l’importo del finanziamento, cosi’ come il numero dei
posti di occupazione creati, e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non e’ necessaria la pubblicazione
di riassunto di risoluzioni riguardanti la proroga del tempo di completamento o modifiche di
risoluzioni che non modificano la somma e la quota delle sovvenzioni e il numero dei nuovi posti
di lavoro. Una modifica delle condizioni della decisione, puo’ essere presa su richiesta del soggetto
dell’investimento.
13. Programmazione annuale dell’ammontare delle sovvenzioni e dei finanziamenti leasing e del
finanziamento del costo di occupazione accordati in base alla presente legge.
(a) Con risoluzione del Ministro dell’Economia, emessa ogni gennaio e con la riserva disposta
al punto (b) dei paragrafi 1 e 3 previsti dall’articolo 9, e’ fissato il totale del finanziamento e del
leasing, sulla base delle risorse nazionali e comunitari, approvata annualmente. Inoltre, con la stessa
risoluzione e’ effettuata l’allocazione della suddetta somma tra i competenti soggetti di cui al par. 11
sopracitato. Ancora, con la stessa risoluzione e’ fissata anche la somma totale dei sostegni dei progetti
imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa di cui all’articolo 9. Il Ministro dell’Economia e
delle Finanze puo’ con analoga risoluzione disporre durante l’anno la suddetta somma.
Con analoghe risoluzioni e’ fissato anche il totale dei finanziamenti approvato annualmente per ogni
Stato ai fini dell’approvazione degli investimenti all’estero previsti dal par. 3 dell’articolo 3.
(b) Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo, emanata nel gennaio di
ogni anno, e’ fissata la somma totale di sovvenzioni approvate annualmente per gli investimenti di cui
ai punti (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi) del capo (e), cosi’ come del punto (ix) del capo (d) previsto al par. 1
dell’articolo 3. Con risoluzioni analoghe la suddetta somma puo’ essere modificata durante l’anno.
14. Richieste di finanziamento di investimenti ai sensi della presente legge, cosi’come anche richieste
per la modifica delle condizioni delle richieste di finanziamento respinte, non sono prese in ulteriore
esame.
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Fare Affari in Grecia
15. Commissioni Consultive
(a) Commissione Consultiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e’ istituita al Ministero dell’Economia la
Commissione Consultiva Centrale, la quale giudica le richieste di finanziamento ai sensi della presente
legge di investimenti che secondo tale articolo sono presentate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze o all’EL.K.E. ed esaminate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Membri della Commissione Consultiva Centrale sono il Segretario Generale per gli Investimenti e
lo sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze come Presidente, il capo della Direzione
Generale competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i capi degli uffici competenti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, cosi’ come anche rappresentanti dei Ministeri competenti
e di altri enti specializzati nel settore degli investimenti. Alle riunioni della Commissione e’ presente
in qualita’ di membro senza diritto di voto anche un consulente legale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze o un sostituto dello stesso Ministero nominato dal Capo dell’Ufficio Legale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quando la Commissione Consultiva Centrale esamina le
proposte d’investimento per il finanziamento all’ESOA., ad essa partecipa il Segretario Generale per
le Relazioni Economiche Internazionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, due dirigenti del
Ministero degli Affari Esteri nei due massimi gradi della gerarchia, cosi’ come di un rappresentante
dell’Associazione Industrie della Grecia del Nord.
(b) Commissioni Consultive della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo:
(i) Con risoluzione comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e’ istituita
presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo una Commissione
Consultiva Speciale, che giudica le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge di progetti
d’investimento di cui al punto(xi) della lettera (e) del par. 1 previsto all’articolo 3, presentate alla
Segreteria Generale per l’Industria o all’EL.K.E. ed esaminate dalla Segeteria Generale per l’Industria.
Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria che ne e’ il Presidente, il
Segretario Generale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
capo della competente Direzione Generale o Direzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
capo della competente Direzione Generale o Direzione della Segeteria Generale, un rappresentante
del Ministero per l’Agricoltura, due (2) esperti di fama sul tema degli investimenti industriali, un
(1) rappresentante della SEV (Associazione Industrie Elleniche), un (1) rappresentante della GSEE
(Confederazione Generale dei Lavoratori Greci) e un (1) rappresentante dell’Unione delle Banche
Elleniche.
(ii) Con risoluzione del Ministro per lo Sviluppo, e’ istituita presso la Segreteria Generale per l’Industria
del Ministero per lo Sviluppo una Commissione Consultiva per gli Investimenti, che giudica le richieste
di finanziamento ai sensi della presente legge di investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (xi) e (x),
previsti alla lettera (e), come anche del punto (ix) previsto alla lettera (d) del par. 1 dell’articolo 3,
presentate alla Segeteria Generale per l’Industria o all’EL.K.E. ed esaminate dalla Segreteria Generale
per l’Industria.
Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria che ne e’ il Presidente, due (2)
capi di Direzioni Generali o delle Direzioni competenti della Segreteria Generale per l’Industria , un
rappresentante del Ministero per l’Agricoltura, due (2) esperti di fama sul tema degli investimenti
industriali, un (1) rappresentante della SEV (Associazione Industrie Elleniche) e un (1) rappresentante
della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci).
In particolare, per gli investimenti di cui al punto (vii), lettera (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3, fanno
parte della Commissione anche il Segretario Generale per la Ricerca e la Tecnologia e un (1) capo
della Direzione Generale o della competente Direzione della Segreteria Generale per la Ricerca e la
Tecnologia del Ministero per lo Sviluppo.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
(c) Commissioni Consultive Regionali: Con decisione del Segretario Generale di ogni Regione e’
istituita presso ogni Regione, come anche presso il capoluogo della Provincia del Dodecanneso,
una Commissione Consultiva Regionale di Investimenti, che giudica le richieste di finanziamento
di investimenti o/e leasing di attrezzature, che sono presentate a ogni Regione o alla Provincia del
Dodecanneso sulla base del presente articolo ed esaminate dagli uffici competenti per l’applicazione
della presente Legge.
Membri di ogni Commissione sono il Segretario Generale della Regione che ne e’ il Presidente, i capi
degli uffici competenti per gli investimenti privati della Regione, un rappresentante del Ministero per
l’Agricoltura, rappresentanti di banche e di altri soggetti specializzati sul tema degli investimenti.
(d) Le Commissioni sopra citate giudicano anche le richieste di modifica di decisioni di finanziamento,
di completamento e certificazione di avvio di funzionamento produttivo, di trasferimento di imprese
o azioni o quote sociali, cosi’ come per la revoca di decisioni di finanziamento e la restituzione di
sovvenzioni corrisposte per investimenti o programmi o piani imprenditoriali su cui si erano gia’
espresse.
Inoltre, giudicano anche in merito ai seguenti temi:
(i) Per investimenti o/e leasing di attrezzature o di piani imprenditoriali subordinati alla L. 2601/98, se
questi sono di competenza dei corrispondenti uffici o soggetti cui si applicano gli incentivi previsti
dalla presente Legge e
(ii) per investimenti finanziati sulla base di precedenti Leggi sugli Investimenti, se i relativi fascicoli
sono di competenza dei corrispondenti uffici o soggetti cui si applica la presente legge.
(e) Commissione Consultiva Speciale di Periti Esperti della G.G.A. (Segreteria Generale per lo Sviluppo)
del Ministero per lo Sviluppo.
Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e’ istituita
alla Segreteria Generale per lo Sviluppo (G.G.A.) del Ministero per lo Sviluppo una Commissione
Consultiva Speciale di Periti Esperti che giudica per la qualificazione: (1) di servizi come di tecnologia
estremamente avanzata o come nuovi, (2) di prodotti come di tecnologia estremamente avanzata
o come nuovi, (3) di investimenti come investimenti di sviluppo di software, (4) di investimenti
come laboratori di ricerca applicata industriale, energetica, mineraria, agricola, di allevamento
e di pescicoltura o dei laboratori di questi , (5) di investimenti come investimenti per lo sviluppo
di tecnologie, (6) di investimenti come investimenti di produzione di prodotti innovativi o/e di
introduzione di innovazioni nel processo produttivo.
Membri della Commissione Speciale di Periti Esperti sono il Segretario Generale per lo Sviluppo
che ne e’ il Presidente, il Segretario Generale per la Ricerca e la Tecnologia, il Segretario Generale
per l’Industria, un (1) dirigente specializzato in temi di tecnologia della G.G.E.T. Segeteria Generale
per la Ricerca e la Tecnologia, un rappresentante della Segeteria Generale per l’Industria (G.G.V.) del
Ministero per lo Sviluppo specializzato in temi di tecnologia, un (1) esperto esterno proveniente da
istituti universitari o di ricerca o laboratori e un (1) esperto esterno nominato dalla SEV (Associazione
Industrie Elleniche).
La composizione della Commissione Speciale di Esperti e’ stabilita con risoluzione del Ministro per
lo Sviluppo.
(f ) La formazione delle suddette Commissioni Consultive e’ disposta con decisione degli organi
competenti e non occorre la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con tale decisione sono nominati
anche il segretario, il segretario aggiunto supplente della Commissione e il relatore.
(g) Non possono partecipare come membri nelle suddette Commissioni Consultive, consulenti
o persone fisiche che partecipano al capitale sociale o azionario o all’amministrazione di imprese
o che hanno elaborato o partecipato alla elaborazione di progetti di investimento o che hanno
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Fare Affari in Grecia
valutato richieste di finanziamento di investimenti ai sensi della L. 2601/1998 o della presente Legge
o che hanno presentato richiesta per il finanziamento ai sensi della presente legge, durante l’ultimo
quinquennio, se di fronte alla Commissione sono esaminate questioni riguardanti tali imprese o altre
imprese ma con oggetto analogo.
(h) Ai membri e ai relatori delle Commissioni Consultive previsti nel presente, sono applicate le
disposizioni dell’articolo 24 della L. 2429/1996 sulla presentazione di dichiarazione della loro
situazione patrimoniale, come modificata dalla L. 3213/2003.
16. Monitoraggio e Controllo
Il monitoraggio degli investimenti approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Segreteria
Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo e le Regioni, e’ effettuato dagli uffici competenti.
Il controllo e’ effettuato da organi di controllo istituiti con risoluzione dell’ufficio competente a
seconda dei casi.
17. Organi di Controllo
(a) Organi di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
(i) Con decisioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono istituiti gli organi e definite le
procedure di controllo del progresso delle opere d’investimento, indipendentemente se si trovano
nella fase di realizzazione o sono completate. Il controllo e’ effettuato in base alle disposizioni della
presente Legge e alle condizioni previste dalla decisione di finanziamento.
(ii) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono istituirsi degli organi di
controllo speciali con competenza sul controllo degli investimenti finanziati ai sensi delle disposizioni
della presente o della L. 2601/1998 o di precedenti Leggi sugli investimenti e promossi da qualsiasi
ufficio o istituzione.
(ii) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono istituiti gli organi e definite le
procedure di controllo degli investimenti realizzati per la concessione dell’esenzione fiscale, secondo
quanto stabilito nel terzo comma del punto (a) del par. 20 del presente articolo.
(b) Organi di Controllo del Ministero per lo Sviluppo.
Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, sono stabilite
le procedure di controllo e sono istituiti presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero
per lo Sviluppo Organi di Controllo Speciali con competenza sul monitoraggio del progresso di
realizzazione degli investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (xi) e (x) previsti alla lettera (e), del punto
(ix) previsto alla lettera (d) e del punto (xi) previsto alla lettera (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3,
indipendentemente se si trovino nella fase di realizzazione o siano stati completati.
Il controllo e’ effettuato sulla base delle condizioni e dei requisiti della presente legge e di quelli
stabiliti delle decisioni di finanziamento.
(c) Organi di Controllo Regionali.
Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure di controllo e
istituiti gli Organi di Controllo Regionali (P.O.E.) che valutano il progresso delle opere d’investimento e
degli investimenti, indipendentemente se si trovino nella fase di realizzazione o siano stati completati.
Il controllo e’ effettuato sulla base delle condizioni e dei requisiti della presente legge e di quelli
stabiliti delle decisioni di finanziamento.
La competenza degli Organi di Controllo Regionali (P.O.E.) riguarda gli investimenti realizzati
entro i confini della Regione e subordinati al regime di sovvenzione, finanziamento del leasing o
finanziamento del costo dell’occupazione creata con risoluzione del Segretario Generale della locale
Regione o del Prefetto sulla base della presente legge o di precedenti Leggi sugli Investimenti.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
(d) Le formazioni degli Organi di Controllo sono effettuate secondo le risoluzioni stabilite sopra
o per gli Organi di Controllo Regionali (P.O.E.) con risoluzione del Segretario Generale di Regione
competente a seconda del caso, non pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Essi comprendono persone
fisiche o giuridiche e da funzionari disposti deputati dal competente ufficio del Ministero o di altri
uffici o anche da revisori di conti esterni o valutatori o/e consulenti esperti sul tema del controllo
degli investimenti o/e rappresentanti dell’Amministrazione Locale e della Prefettura. E’ formato ogni
volta un numero di organi di controllo necessario per la completa e rapida copertura delle esigenze
di controllo.
(e) Ai membri degli organi di controllo previsti nel presente articolo, come agli organi responsabili
per il prelievo delle sovvenzioni, sono applicate le disposizioni dell’articolo 24 della L. 2429/1996,
cosi’ come modificata dalla L. 3213/2003, che regola la presentazione di dichiarazione riguardanti la
situazione patrimoniale.
18. Una parte che puo’ ammontare fino all’otto per mille (8‰) dei fondi previsti per il pagamento dei
finanziamenti ai sensi del par. 8, articolo 9 della presente legge e iscritti nel bilancio preventivo degli
Investimenti Pubblici puo’ essere destinata alla copertura di spese dei procedimenti di valutazione,
sorveglianza, controllo e certificazione e dei compensi degli organi di valutazione e controllo,
comprese anche le indennita’ di relatori, segretari e segretari coadiuvanti supplenti, previsti dalla
presente Legge.
A tale scopo viene inserito sul Programma degli Investimenti Pubblici un capitolo specifico con
accredito che corrisponde all’otto per mille (8‰) dei fondi previsti ogni anno dal bilancio preventivo
degli Investimenti Pubblici, per la copertura dei finanziamenti di investimenti ai sensi della presente
Legge.
Le indennita’ di Presidenti, membri, relatori, segretari e segretari coadiuvanti supplenti delle
Commissioni Consultive e degli organi di controllo sono definite con risoluzioni del Ministro
dell’Economia e delle Finanze. Con le stesse risoluzioni possono disposte modifiche di tali somme.
Le suddette indennita’ sono concesse oltre all’indennita’ giornaliera e alle spese di viaggio, secondo
le disposizioni in vigore nei singoli casi.
Tali indennita’, non sono soggette alle limitazioni della L. 1256/1982, ne’ a quelle dell’articolo 15 della
L. 2703/1999 e dell’articolo 17 della L. 3205/2003.
Con risoluzioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalita’ per il calcolo
dell’indennita’ dei membri degli organi di controllo, che non siano impiegati pubblici.
19. Controllo dei prezzi
Per il controllo dei prezzi, gli uffici e le Commissioni Consultive competenti possono durante il
procedimento di valutazione ma anche in nel corso della realizzazione o dopo il completamento
dell’investimento, controllare i dati relativi al valore dei macchinari e delle attrezzature. Gli uffici e
le Commissioni Consultive competenti possono chiedere all’investitore, la casa fornitrice o anche
a terzi dati e informazioni per la verifica del valore. Per il controllo del costo degli altri costi fissi
dell’investimento possono essere utilizzati dagli uffici e dalle Commissioni Consultive competenti,
elementi di prova di ogni tipo, quali i metodi di determinazione del costo di lavori edili da parte
della Camera Tecnica Ellenica che prenderanno in considerazione la natura e il tipo delle specifiche
costruzioni. Nel caso che in cui sia constatata a qualsiasi titolo una fatturazione in eccesso del
costo dell’investimento da parte dell’investitore, la sua richiesta per il finanziamento ai sensi della
presente Legge sara’ respinta, l’approvazione se concessa sara’ revocata e sara’ restituito l’eventuale
finanziamento gia’ pagato.
20. Controllo per la riserva non imponibile.
(a) L’impresa dopo il completamento dell’investimento deve presentare all’Agenzia delle Entrate
(D.O.Y.) competente, una richiesta con cui richiede il controllo dell’investimento produttivo realizzato.
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118
Fare Affari in Grecia
Con la richiesta e’ presentato anche un elenco in cui sono iscritte in dettaglio tutte le spese riguardanti
l’investimento produttivo realizzato e i dati dei corrispondenti dati fiscali emessi.
La richiesta unitamente ai documenti giustificativi di cui sopra e’ presentata entro le scadenze di
presentazione delle dichiarazioni per l’imposta sul reddito, fissate dalle disposizioni degli articoli 62,
64 e 107 del Codice per l’imposta sul Reddito, a seconda dei caso.
Dopo la presentazione dei suddetti documenti giustificativi e al piu’ tardi al termine dell’anno fiscale,
l’ufficio competente per il controllo fiscale deve istituire un organo di controllo che procedera’ alla
verifica degli investimenti realizzati e dell’osservanza delle condizioni e dei presupposti ai sensi della
presente legge.
Dopo il controllo degli investimenti realizzati deve essere compilata una cartella contenente i dati
tecnici ed economici dell’impresa che ha ricevuto il finanziamento copia di cui e’inviata alla Direzione
Generale per gli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Ispettori delle
Agenzie delle Entrate competenti devono controllare la correttezza e il rispetto dei tempi dei controlli
effettuati. Le disposizioni di questo punto sono applicate parimenti anche nel caso di investimenti
produttivi tramite leasing.
(b) Per la concessione dell’esenzione fiscale per l’acquisto di attrezzature in leasing, si applica
analogamente quanto stabilito al par. 26 dell’articolo 5 della presente.
(c) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti i documenti giustificativi
che dovranno essere presentati dall’investitore, i dati necessari per il controllo dell’investimento e
ogni altro particolare necessario per la concessione dell’esenzione fiscale ai sensi della presente
Legge.
(d) L’avvio di spese per l’ammissione alla sovvenzione dell’esesenzione fiscale vale due (2) mesi dopo
la pubblicazione della presente.
21. Sistema di valutazione e sorveglianza.
Per il sostegno dei procedimenti di valutazione, sorveglianza, controllo degli investimenti e’ prevista
la creazione di un sistema informatico di sorveglianza degli investimenti presso gli uffici ed enti
competenti locali, i quali devono registrare le necessarie informazioni riguardanti il rispetto delle
disposizioni della presente Legge.
Articolo 8
Pagamento dei finanziamenti
1. Pagamento della sovvenzione del costo dell’investimento.
(a) Il pagamento dell’importo del finanziamento e’ effettuato in rate definite di seguito:
(i) Il 50% dell’importo e’ pagato dopo la realizzazione del 50% dell’investimento e dopo la
certificazione che tale parte dell’opera e’ stata realizzata e che l’investitore ha rispettato le condizioni
e ai presupposti della risoluzione di subordinazione, da parte dell’organo di controllo competente
previsto dall’articolo 7.
(ii) Il restante 50% dell’importo del finanziamento e’pagato dopo la certificazione del completamento
e dell’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento dall’organismo di controllo competente
previsto dall’articolo 7.
(iii) E’ concessa la possibilita’ di un anticipo sul finanziamento che non superi il 30% della sovvenzione
prevista dalla relativa decisione di finanziamento dietro presentazione di una lettera di garanzia di
importo equivalente incrementato del 10% da una banca insediata e operante legalmente in Grecia.
Il suddetto anticipo costituisce una parte del finanziamento totale pagato.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
(b) La certificazione del completamento dell’investimento e dell’avvio del suo funzionamento
produttivo e’effettuatasurichiestadell’investitore,presentatainsiemeallanecessariadocumentazione
giustificativa all’ufficio competente al piu’ tardi entro sei (6) mesi dal termine della scadenza di
completamento dell’investimento.
La necessaria documentazione giustificativa che accompagna la richiesta dell’investitore per il
controllo, la certificazione del completamento dell’investimento e l’avvio del suo funzionamento
produttivo, sono stabilite con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Dopo il termine della suddetta scadenza semestrale, senza che sia stata effettuata la presentazione
di richiesta o senza che la richiesta presentata sia accompagnata dalla necessaria documentazione
giustificativa, l’investimento e’ ritenuto senza possibilita’ di revoca della decisione non completato ed
e’ emessa una risoluzione di annullamento della decisione di finanziamento e ordinata la restituzione
della somma pagata incrementata, aumentata degli interessi legali.
Entro un (1) mese dalla presentazione della suddetta richiesta si costituisce il competente organo di
controllo, come stabilito all’articolo 7, il quale completa il controllo e presenta una relazione entro il
termine di due (2) mesi dalla sua costituzione. La risoluzione di certificazione o non del completamento
dell’investimento e dell’avvio del suo funzionamento produttivo e’ emessa entro un (1) mese dalla
presentazione della relazione da parte dell’organo competente. Estratto della decisione e’ pubblicato
in Gazzetta Ufficiale entro trenta (30) giorni feriali dalla sua emissione.
(c) Per l’avvio del funzionamento produttivo e’ necessaria la creazione di almeno la meta’ dei nuovi
posti di occupazione previsti nella risoluzione di finanziamento e l’effettuazione di acquisti di materie
prime e di vendite di prodotti o servizi.
(d) Il completamento e l’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento e’ certificato dopo un
controllo in loco da parte degli organi di controllo previsti dall’articolo 7, se sono effettuati acquisti di
materie prime e vendite di prodotti o servizi in una misura tale da costituire prova del funzionamento
dell’unita’. Fanno eccezione gli investimenti di costituzione o ampliamento di aziende di pesca
(acquacolture) e di unita’ di allevamento avanzato di bestiame per la produzione di carne per i quali
non e’ necessaria la previa vendita di prodotti.
2. Pagamento di leasing.
Il leasing e’ pagato se tutte le attrezzature noleggiate in base al contratto di leasing sono installate
nell’unita’, previa certificazione del competente organo di controllo.
Una somma pari al 50% della spesa sostenuta per il leasing puo’ essere pagata fino al termine del
periodo previsto nella decisione di finanziamento per il completamento dell’investimento. Trascorso
tale periodo e’ pagata la restante parte, se sara’ certificato il completamento dell’investimento e
l’avvio del funzionamento produttivo.
Il finanziamento e’ pagato ogni volta dopo il pagamento delle rate del canone dall’impresa, ciascuna
delle quali e’ calcolata sulla parte del valore d’acquisto delle attrezzature, compresa nella rata del
canone pagata ogni volta. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda un pagamento delle rate del
canone a scadenze inferiori al trimestre, anche il finanziamento e’ effettuato ogni trimestre.
3. Pagamento del finanziamento del costo di occupazione.
Il pagamento del costo di occupazione viene effettuato ogni semestre su richiesta dell’investitore.
La prima richiesta per il pagamento e’ presentata insieme alla necessaria documentazione
giustificativa all’ufficio competente al piu’ tardi entro un (1) anno dal termine della scadenza per il
completamento dell’investimento per l’avvio del funzionamento produttivo stabilito sulla decisione
sul finanziamento.
Per il pagamento della prima parte del finanziamento e’ necessaria la certificazione e il controllo del
completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento che dovra’ effettuarsi
119
120
Fare Affari in Grecia
secondo le disposizioni di cui alla lettera b del par. 1 del presente articolo.
La necessaria documentazione giustificativa che accompagna la richiesta dell’investitore per il
controllo, per la certificazione del completamento dell’investimento e l’avvio del suo funzionamento
produttivo, e’ stabilita con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La sovvenzione e’ pagata solo per i posti di lavoro collegati all’investimento.
4. Documenti giustificativi per il pagamento del finanziamento.
a) I documenti giustificativi necessari per il pagamento della sovvenzione e del finanziamento del
leasing e del finanziamento del costo di occupazione sono stabiliti con risoluzioni del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
b) I documenti giustificativi necessari per il pagamento del finanziamento per i progetti imprenditoriali
di cui al punto (xi) lettera (e) previsto al par. 1 dell’articolo 3, come anche per gli investimenti di cui
ai punti (vi), (viii), (ix) e (x) lettera (e) e del punto (ix), lettera (d) previsti al par. 1 dell’articolo 3, sono
definiti con risoluzioni del Ministro per lo Sviluppo.
5. Divieto di cessione. Eccezioni.
La sovvenzione e’ pagata direttamente all’investitore e non e’ permessa la sua cessione a terzi. In
via eccezionale, e’ possibile la cessione del finanziamento a banche al fine di ottenere un mutuo a
breve termine per una somma equivalente alla sovvenzione concessa, salvo che esso venga utilizzato
per la realizzazione dell’investimento. In questi casi il pagamento della sovvenzione e’ effettuato
direttamente alla banca con cui e’ firmato il contratto di cessione, in modo che ogni volta sia prelevata,
una somma almeno equivalente alla sovvenzione pagata.
6. Iscrizione contabile dei finanziamenti sui registri delle imprese.
Le somme ottenute ai sensi delle disposizioni della presente legge vengono iscritte in un conto
di deposito non tassato, che non potra’ essere distribuito prima che passino cinque anni dal
completamento e l’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento. Queste riserve appaiono
in un conto speciale sui libri contabili dell’impresa. Nel caso di distribuzione prima che passino cinque
anni, sono imposte le sanzioni previste dall’articolo 10.
Tale riserva non e’ soggetta a tassazione alla condizione che rimanga inalterata e non sia distribuita o
capitalizzata prima che passino dieci anni dal momento della sua costituzione. Se sara’ capitalizzata o
distribuita dopo il passare del suddetto periodo di tempo, essa sara’ soggetta a imposizione per una
percentuale pari ad un terzo della percentuale sul reddito in vigore al momento della capitalizzazione
o distribuzione, per le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 dell’articolo 101 e al paragrafo 4
dell’articolo 2 del Codice per l’Imposizione sul Reddito, L. 2238/1994 (G.U. 151A). L’imposta sul reddito
dovuta ai sensi del presente articolo, e’ pagata entro il mese susseguente a quello in cui e’ stata presa la
decisione della capitalizzazione o della distribuzione. Con il pagamento di questa imposta e’ esaurito
l’obbligo fiscale della persona giuridica e degli azionisti. Sull’imposta sono applicate le disposizioni
degli articoli 65 al 72, 74, 75, 79 all’81, 83 all’85 e 113 del Codice per l’Imposizione sul Reddito, L.
2523/1997 (G.U. 179A’) e del Codice di Procedura Amministrativa, L. 2717/1999 (G.U. 97A’).
Se la capitalizzazione o la distribuzione e’ effettuata prima dei dieci anni dal momento della
costituzione del deposito, sono applicate le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 106 del Codice
per l’Imposizione sul Reddito, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa.
7. Iscrizione al bilancio preventivo – Esenzioni.
La spesa prevista per ogni anno economico a carico dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni
sulla base della presente legge viene iscritta nel bilancio di previsione alla voce Investimenti
Pubblici.
Le sovvenzioni degli investimenti, i finanziamenti di leasing e dell’occupazione pagati sulla base
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
delle disposizioni della presente legge sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, imposta di
bollo o diritto, come anche da ogni altro onere a favore dello Stato o di terzi. Le somme non sono
detratte dal valore delle spese d’investimento e dal costo degli stipendi per la determinazione degli
utili imponibili.
Articolo 9
Regimi Speciali
1. Regimi speciali di sostegno
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze
e per lo Sviluppo, e del Ministro competente a seconda dei casi, tendo conto dell’obiettivo di
perseguire uno sviluppo periferico equilibrato, e’ possibile l’istituzione di regimi speciali di sostegno
a favore di Regioni del territorio nazionale o di parti di queste o di alcune categorie di imprese o
di investimenti previsti dall’articolo 3 come di importanza particolare per lo sviluppo economico
del Paese. L’emanazione del decreto presidenziale deve essere preceduta da uno studio speciale di
fattibilita’ che fornisca giustificazione del suddetto carattere.
Con tali decreti presidenziali e’ stabilita la durata di ogni regime speciale di sostegno, gli uffici o gli
enti competenti per le richieste di finanziamento, i termini di presentazione delle richieste, l’importo
dei finanziamenti nell’ambito dello specifico regime speciale di sostegno previsti per tutta la sua
durata, come anche la ripartizione della somma per ufficio o ente e il termine di presentazione delle
richieste. Inoltre, e’ stabilita la quota della partecipazione propria, il tipo e la quota di finanziamento
e ogni altro elemento necessario. Con tali decreti presidenziali possono essere stabiliti anche criteri
speciali aggiuntivi per il finanziamento. Ancora, sono stabiliti la valutazione, il funzionamento e il
modo di applicazione dei criteri comuni e a seconda dei casi aggiuntivi dell’articolo 6, come anche
degli eventuali criteri speciali aggiuntivi stabiliti con questi.
I suddetti criteri di finanziamento sono applicati indipendentemente per gli investimenti inclusi nel
particolare regime speciale di sostegno istituito con ogni decreto presidenziale.
Un estratto del contenuto del decreto presidenziale viene pubblicato su due quotidiani politici e due
quotidiani economici diffusi in tutta la Grecia. Inoltre, l’estratto e’ inviato all’U.E. per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle C.E. Per gli investimenti inclusi nei regimi speciali di sostegno di cui al
presente paragrafo, si applicano in via complementare le altre disposizioni previste dalla presente
Legge.
2. Progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione.
Imprese manifatturiere o minerarie che occupano almeno 100 persone e si trovano in una situazione
particolarmente difficile, possono presentare un progetto imprenditoriale completo pluriennale (2-3
anni) di salvataggio e ristrutturazione, che comprendera’ il loro ammodernamento, risanamento e
sviluppo tecnologico, amministrativo, organizzativo e operativo ed eventualmente le necessarie azioni
di formazione dei lavoratori. Con risoluzione comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, per
lo Sviluppo e dell’Occupazione e della Protezione Sociale, sono stabiliti i presupposti e le condizioni
che l’impresa dovra’ soddisfare affinche’ essa possa essere considerata, a giudizio dell’ufficio della
commissione consultiva competente, in una situazione di particolare difficolta’ ai fini dell’esame e
dell’ottenimento dei finanziamenti di cui al presente paragrafo del progetto imprenditoriale di
salvataggio.
Con la stessa risoluzione sono stabilite le tipologie e le quote dei finanziamenti, come le tipologie
aggiuntive di finanziamento e la loro misura, concesse ai progetti imprenditoriali di salvataggio
e ristrutturazione, i documenti giustificativi e dati aggiuntivi che accompagnano la richiesta di
finanziamento, cosi’ come di ogni altro elemento necessario.
121
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Fare Affari in Grecia
I criteri di finanziamento, i dati di valutazione, il funzionamento e le modalita’ di applicazione dei tali
criteri richiesti per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di salvataggio e ristrutturazione sono
stabiliti con la risoluzione congiunta di cui al par. 2 dell’articolo 6. In via complementare, per i progetti
imprenditoriali di salvataggio e ristrutturazione previsti dal presente paragrafo vengono applicate le
altre disposizioni della presente Legge.
3. Con risoluzioni congiunte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e dei Ministri
competenti a seconda dei casi, sono subordinati alle disposizioni della presente legge investimenti,
per un ammontare di cinquanta (50) milioni di euro, che abbiano effetti significativi sulla competitivita’
internazionale del Paese e sull’occupazione con la creazione di almeno cento venticinque (125) posti
di lavoro a tempo indeterminato, parte dei quali possa essere creato in imprese satellite come risultato
diretto dell’investimento. Con le stesse risoluzioni sono stabilite, le necessarie deroghe alle disposizioni
della presente legge per gli investimenti di questo paragrafo in merito alla partecipazione propria,
al procedimento per la concessione delle sovvenzioni, alle quote e all’ammontare della sovvenzione,
all’ammontare del prestito, alle quote del leasing, al finanziamento del costo dell’occupazione creata
e all’esenzione fiscale, ai presupposti per il trasferimento delle azioni dell’impresa, cosi’ come alla
possibilita’ di partecipazione all’investimento da parte di aziende statali.
Con le stesse risoluzioni possono essere concessi alle imprese che realizzino investimenti di cui
al presente paragrafo, le facilitazioni e i privilegi previsti dalle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 3 e dal par. 6 dell’articolo 4 della Legge abrogata 4171/1961 (G.U. 93 A’) “sulle misure
generali per il sostegno del Paese”.
Inoltre, con le stesse risoluzioni potra’ essere decisa la costituzione con fondi pubblici di opere
infrastrutturali speciali per facilitare il funzionamento generale dell’unita’.
Le suddette risoluzioni ministeriali congiunte di cui alle disposizioni del presente paragrafo, sono
subordinate alla condizione di una precedente ratifica con Legge.
Articolo 10
Obblighi delle imprese sostenute –
Conseguenze di non osservanza – Sanzioni
1.
A. Imprese i cui investimenti sono oggetto delle disposizioni della presente Legge, dopo la decisione e
per cinque anni dalla pubblicazione della decisione di avvio del funzionamento produttivo, devono:
(a) Osservare le condizioni della decisione.
(b) Acquisire la proprieta’ delle attrezzature noleggiate alla scadenza del contratto di leasing.
(c) Non interrompere l’attivita’ produttiva, a meno che non ricorrano motivi di forza maggiore
provocati da fenomeni naturali.
(d) Non cessare il funzionamento dell’impresa, a meno che non ricorrano motivi di forza maggiore
provocati da fenomeni naturali.
(e) Non trasferire per qualsiasi motivo elementi patrimoniali fissi sovvenzionati, a meno che questi
non vengano sostituiti entro un semestre da altri di proprieta’ del soggetto che rispondano alle
esigenze di funzionamento produttivo dell’impresa e di valore analogo, con l’obbligo di notificare
all’ufficio competente la sostituzione entro tre (3) mesi.
Richieste di sostituzione di elementi patrimoniali fissi per ogni investimento sovvenzionato, non
possono essere approvate piu’ di due volte.
B. Le imprese di cui alla lettera A’ non possono nello stesso periodo di tempo senza l’approvazione
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
dell’organo competente per l’emanazione della risoluzione di finanziamento:
(a) Modificare in qualsiasi modo la loro composizione societaria per quanto riguarda le persone o le
loro quote di partecipazione. Sono escluse le societa’ quotate o in fase di quotazione presso la Borsa
Valori di Atene e i trasferimenti a causa di successione ereditaria.
(b) Locazione di parte o dell’intero investimento sovvenzionato. L’approvazione e’ concessa alla
condizione della continuazione dell’impresa con la stessa natura. La responsabilita’ per l’osservanza
delle condizioni di cui alla decisione di finanziamento rimane al locatore.
C. Imprese di cui e’ stata finanziata l’occupazione creata devono mentenere il numero dei nuovi posti
per i quali sono sovvenzionate per almeno cinque (5) anni dopo la loro creazione.
2.
A. Se l’impresa sovvenzionata viola gli obblighi di finanziamento prima del completamento e
dell’avvio del funzionamento produttivo:
(a) La risoluzione di subordinazione e’ revocata ed e’ restituita la sovvenzione nel caso di cui al
paragrafo 1 A.
(b) Possa essere revocata la risoluzione di finanziamento e restituita la sovvenzione o una parte di
essa, nei casi di cui alle lettere a’, c’ del paragrafo 1A e a’, b’ del paragrafo 1 B.
B. Se l’impresa sovvenzionata viola gli obblighi di finanziamentodopolapubblicazionedellarisoluzione
di completamento e avvio del funzionamento produttivo dell’investimento ed entro la limitazione di
tempo stabilita dal par. 1A, e’ ordinata la restituzione di una parte o l’intera sovvenzione.
C. Se l’impresa sovvenzionata viola gli obblighi stabiliti nel caso 1Ab, e’ restituita la sovvenzione
pagata per l’intero valore delle attrezzature specifiche. Lo stesso vale anche nel caso di risoluzione a
qualsiasi titolo del contratto e di restituzione delle attrezzature alla societa’ di leasing.
D. Se sara’ constatata una riduzione del numero dei posti di occupazione creati, che avevano
determinato il finanziamento del costo dell’occupazione creata, e’restituita la parte della sovvenzione,
che corrisponde al valore dei posti di lavoro eliminati.
E. La risoluzione di finanziamento stabilisce anche le condizioni e i presupposti di copertura della
partecipazione propria, cosi’ come le condizioni ritenute necessarie per la garanzia della realizzazione
dell’investimento e dell’interesse pubblico. Nel caso di accertata presentazione di dati falsi o
ingannevoli o nel caso siano stati omessi alcuni dati, la cui conoscenza porterebbe alla revoca del
finanziamento dell’investimento o del programma o del progetto imprenditoriale ai sensi della
presente legge o porterebbe al finanziamento a condizioni diverse o alla non certificazione del
completamento, la decisione di finanziamento:
a) se l’investimento non sia stato completato ed e’ stata gia’ data una parte della sovvenzione
prevista al caso (iii) del paragrafo 1a dell’articolo 8, viene revocata e la lettera di garanzia e’ dichiarata
decaduta;
b) se l’investimento e’ completato, e’ restituita l’intera sovvenzione concessa.
Le suddette conseguenze ricorrono se la verifica e’ effettuata entro un decennio dalla data di
pubblicazione dell’estratto della risoluzione di completamento e di avvio del funzionamento
produttivo, da parte di organismi competenti per il controllo dei dati secondo la Legge.
3. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti il procedimento, la
123
124
Fare Affari in Grecia
procedura da seguire in caso di mancata osservanza e ogni altro elemento necessario. Per l’imposizione
di restituzione totale o parziale che potra; essere tra il 0,5% al 30% della sovvenzione approvata, sono
valutate le condizioni specifiche di ogni caso e presi in considerazione a seconda il caso, i criteri, come
il momento della non osservanza, l’ammontare della quota di partecipazione nella composizione
societaria della societa’, la misura dell’investimento sovvenzionato localizzato, l’ammontare del
valore degli elementi patrimoniali fissi sovvenzionati e trasferiti, come anche il grado di disdetta della
realizzazione e funzionamento dell’investimento in base alle condizioni di ammissione.
4. La restituzione dei finanziamenti concessi in base alla presente Legge e’ effettuata con la
procedura di riscossione delle entrate pubbliche, mentre le somme restituite sono incrementate
dei tassi d’interesse legale dal momento di ogni versamento. Le relative ricevute di pagamento dei
finanziamenti da parte dello Stato costituiscono titolo per il riconoscimento del debito nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate (D.O.Y.) competente.
5. Perdita dell’esenzione fiscale e pagamento delle imposte dovute.
A. Il deposito non tassato dell’esenzione costituito secondo le disposizioni della presente legge e’
aggiunto agli utili dell’impresa e viene tassata nel seguente modo quando:
(a) Sono venduti o e’ cessato l’utilizzo degli elementi patrimoniali fissi entro i cinque (5) anni
dall’acquisto o dalla cessazione dell’utilizzo i macchinari, acquisiti in uso attraverso leasing e annullato
il contratto, per la somma che il deposito non imponibile corrisponde al valore di questi elementi
consolidati. Tale disposizione non e’ applicata, se l’impresa sostituisce gli elementi fissi, entro sei (6)
mesi dalla scadenza del periodo di gestione in cui e’ stata effettuata la vendita o l’interruzione del loro
leasing, con nuovi elementi fissi di valore almeno equivalente, e che abbiano i requisiti della spesa di
investimento finanziata o del leasing ai sensi della presente legge.
(b) E’ effettuata la distribuzione o il prelievo della corrispondente somma della riserva non imponibile
per una cifra pari alla somma distribuita o prelevata.
(c) E’ sciolta l’impresa individuale o la societa’ per causa di morte dell’imprenditore e di un membro
della societa’.
B. Inoltre, il deposito non imponibile e’sottoposto a imposta:
(a) Nel caso di ritiro di un socio, a suo nome, al momento del suo ritiro e per una cifra corrispondente
alla sua quota di partecipazione nella societa’.
(b) Nel caso di trasferimento di quota sociale, a nome del trasferente, al momento del trasferimento e
per una cifra corrispondente alla sua quota di partecipazione nella societa’.
(c) Nel caso di prelievo dal deposito da parte di un socio o dei suoi eredi, a nome del rilevante, al
momento del prelievo e per la somma prelevata da questo.
(d) Nel caso di morte di un socio e se la societa’ continua ad esercitare la propria attivita’ con gli altri
soci, a nome dell’erede e per la somma che corrisponde alla quota societaria del defunto.
(e) Nel caso in cui l’impresa dopo la scadenza del leasing non acquisisce la proprieta’ delle
attrezzature.
C. Nel caso di non completamento dell’investimento o/e non acquisizione dell’uso delle attrezzature
con leasing entro il termine quinquennale fissato dal par. 27 dell’articolo 6, l’impresa deve presentare
una dichiarazione di imposizione sul reddito complementare per ogni anno economico e per la parte
degli utili esentata dall’imposizione a causa della formazione di una riserva non imponibile.
Le suddette dichiarazioni sono considerate fuori termine e i contribuenti che le presentano o non le
presentano o presentano incomplete sono soggetti alle sanzioni di cui alla L. 2523/1997 (G.U. 179 A’).
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
L’importo totale dell’imposta sul reddito e dell’imposta aggiuntiva, dovute in base alla dichiarazione
prevista dal presente paragrafo, e’ pagato in cinque (5) rate mensili equivalenti, la prima al momento
della presentazione della dichiarazione, le restanti quattro entro l’ultimo giorno feriale al termine dei
quattro mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Articolo 11
Commissione per la semplificazione delle procedure per gli Investimenti Privati
1. E’ istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze una Commissione Speciale competente
per la verifica dei procedimenti, delle competenze, degli uffici ed enti, in merito a proposte
d’investimento e per lo sviluppo di ogni forma del settore Privato, allo scopo di semplificare le
procedure e sottoporne la gestione e il controllo e ad un unico organismo.
2. La Commissione deve terminare il suo operato entro la scadenza fissata dalla risoluzione di
costituzione per la sua formazione, che non potra’ essere prorogata oltre l’anno 2005.
Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Investimenti o programmi o progetti imprenditoriali che al momento della pubblicazione della
presente Legge sono soggetti alle disposizioni della L. 2601/1998 o per i quali siano state completate
le procedure di esame e vi sia stata una decisione sul finanziamento da parte dei competenti uffici
e delle commissioni consultive, anche se queste non siano state pubblicate in estratto in Gazzetta
Ufficiale, sono regolati dalle disposizioni della presente Legge.
2. Permanenza in vigore di risoluzioni regolamentari.
a) Resta in vigore la risoluzione regolamentare emanate in applicazione del par. 2 dell’articolo 4 della
L. 2601/1998 fino al compimento di due anni dall’entrata in vigore delle presente legge. Alla scadenza
dei due anni essa va considerata non piu’ in vigore e potranno essere emanate le risoluzioni previste
al par. 2 dell’articolo 2 della presente Legge.
b) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal punto (xii) della lettera (d),
par. 1 dell’articolo 3, resta in vigore ai fini della presente legge la risoluzione regolamentare emessa
in applicazione della lettera (k), par. 1 dell’articolo 1 della Legge 1892/1990 vigente alla luce della
disposizione transitoria della lettera (b), par. 3 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. Essa e’ applicata ai
fini della presente legge soltanto per quanto riguarda la determinazione delle zone.
c) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali congiunte previste dalle lettere (b) dei paragrafi
10 e 11 dell’articolo 5 per la determinazione dei criteri e dei procedimenti di qualificazione dalla
Segreteria Generale dello Sviluppo (G.G.A.) del Ministero per lo Sviluppo, dei prodotti o servizi come
di tecnologia estremamente avanzata o dei prodotti come nuovi, si mantiene in vigore ed e’ applicata
ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione del sesto capoverso
della lettera (d), par. 1 dell’articolo 9 della Legge 1892/1990 vigente secondo la disposizione transitoria
della lettera (d), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
d) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (a) del paragrafo
12 dell’articolo 5 per la determinazione requisiti delle imprese che operano nel settore dello sviluppo
di software e dei dati che accompagnano lo studio tecnico-economico, resta in vigore ed e’ applicata
ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione della lettera (kb), par.
1 dell’articolo 2 della Legge 1892/1990 e mantenuta in vigore sulla base della disposizione transitoria
della lettera (a),paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
e) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal secondo capoverso del
125
126
Fare Affari in Grecia
paragrafo 15 dell’articolo 5 per la determinazione dei criteri e dei procedimenti di qualificazione dalla
Segreteria Generale dello Sviluppo (G.G.A.) dei prodotti come innovativi, come anche dell’introduzione
di innovazioni nel processo produttivo, resta in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la
risoluzione regolamentare emanata in applicazione del par. 17 dell’articolo 6 della L. 2601/1998.
f ) Resta in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata
in applicazione della lettera (b), par. 16 dell’articolo 6 della L. 2601/1998 fino al compimento di due
anni dalla sua entrata in vigore e puo` essere emessa la risoluzione prevista dalla lettera (b) del par.
17 dell’articolo 6 della presente Legge.
g) Fino all’emissione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal primo capoverso del
paragrafo 18 dell’articolo 5 per la determinazione della natura e della dimensione delle opere
di ammodernamento in forma completa di unita’ alberghiere, resta in vigore ed e’ applicata ai fini
della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione della lettera (lb) del par. 1
dell’articolo 2 della Legge 1892/1990 in vigore in virtu’ della disposizione transitoria di cui alla lettera
(e), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
h) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali congiunte previste dal paragrafo 19 dell’articolo
5 per la determinazione degli standards dei centri congressuali, dei centri di talassoterapia, dei centri
sciistici e degli impianti per lo sfruttamento di fonti termali, sono mantenute in vigore e sono applicate
per la presente Legge le risoluzioni regolamentari emesse in applicazione delle lettere (i) e (ist) del
par. 1 dell’articolo 1 della Legge codificata 1892/1990 e mantenute in vigore secondo la disposizione
transitoria della lettera (f ) del paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998, com’era in vigore, come
anche la risoluzione del Ministero per lo Sviluppo per gli standards dei centri sciistici.
i) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal par. 2 dell’articolo 6 per
la determinazione di criteri speciali aggiuntivi per gli investimenti di cui al punto (ix) della lettera (e)
e dei punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), e (ix), lettera (d) del par. 1 dell’articolo 3, esaminati dal Ministero
per lo Sviluppo, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione
regolamentare emessa in applicazione del par. 3 dell’articolo 7 della L. 2601/1998.
j) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (b) del par. 3
dell’articolo 7, si mantiene in vigore ed e’ applicata a seconda dei casi ai fini della presente Legge la
risoluzione regolamentare emanata in applicazione del par. 4 dell’articolo 8 della L. 2601/1998.
k) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (a), par. 15 dell’articolo 7 per
l’istituzione della Commissione Consultiva Centrale, e fino all’emanazione della risoluzione secondo la
lettera (f ) dello stesso paragrafo di cui sopra, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente
Legge la risoluzione regolamentari emanata in applicazione del punto (i), lettera (a) e lettera (z) del
par. 19 della L. 2601/1998.
l) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste dai punti (i) e (ii), lettera (b) del paragrafo
15 dell’articolo 7 per l’istituzione di Commissione Consultiva Speciale per Progetti Imprenditoriali e
della Commissione Consultiva per gli Investimenti presso la Segreteria Generale per l’Industria del
Ministero per lo Sviluppo, e fino all’emanazione delle risoluzioni previste dalla lettera (f ) dello stesso
paragrafo di cui sopra, sono mantenute in vigore e sono applicate ai fini della presente Legge le
risoluzioni regolamentari emanate in applicazione dei punti (i) e (ii), lettera (b) e lettera (z) del par. 19
della L. 2601/1998.
m) Fino all’emanazione delle risoluzioni dei Segretari Generali delle Regioni previste dalla lettera (c)
del paragrafo 15 dell’articolo 8 per l’istituzione di Commissioni Consultive Regionali, come anche fino
all’emissione delle risoluzioni della loro formazione secondo la lettera (f ) dello stesso paragrafo di
sopra, sono mantenute in vigore e sono applicate per la presente Legge le risoluzioni regolamentari
emesse in applicazione della lettera (d) del par. 19 dell’articolo 7 della L. 2601/1998, com’era in
vigore.
n) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale comune prevista dalla lettera (e) del paragrafo
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
15 dell’articolo 8 per l’istituzione della Commissione Consultiva Speciale di Periti Esperti, come anche
fino all’emissione della risoluzione della sua formazione secondo la lettera (f ) dello stesso paragrafo
di sopra, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare
emanata in applicazione della lettera (f ), par. 19 dell’articolo 8 della L. 2601/1998.
o) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste dai punti (i) e (ii), lettera (a) del paragrafo
17 dell’articolo 7 per l’istituzione degli Organi di Controllo Centrali e degli Organi di Controllo Speciali,
si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata
in applicazione dei punti (1) e (2), lettera (a) del paragrafo 21 dell’articolo 8 della L. 2601/1998.
p) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (b), paragrafo
17 dell’articolo 7 per l’istituzione di Organi di Controllo Speciali presso la Segreteria Generale per
l’Industria del Ministero per lo Sviluppo, sono mantenute in vigore e sono applicate per la presente
Legge le risoluzioni regolamentari emanate in applicazione della lettera (b), punto 2 del paragrafo 21
dell’articolo 8 della L. 2601/1998.
q) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (c), paragrafo 17 dell’articolo
7 per l’istituzione di Organi di Controllo Regionali, sono mantenute in vigore e sono applicate ai fini
della presente Legge le risoluzioni regolamentari emanate in applicazione della lettera (c), punto 2
del paragrafo 21 dell’articolo 8 della L. 2601/1998.
r) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste dal terzo capoverso del paragrafo 18
dell’articolo 7 per le indennita’ di Presidenti, membri, relatori, segretari e segretari coadiuvanti
supplenti delle Commissioni Consultive, come anche dei membri degli organi di controllo, sono
mantenute in vigore e sono applicate per la presente Legge le risoluzioni regolamentari emanata in
applicazione della lettera (b), paragrafo 22 dell’articolo 8 della L. 2601/1998.
s) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (c), paragrafo 22 dell’articolo
7 per la presentazione dei necessari documenti giustificativi per il controllo dei progetti d’investimento
che utilizzano il sostegno dell’esenzione fiscale, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della
presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione del paragrafo 4 dell’articolo
13 della Legge 1892/1990 mantenuta in vigore secondo la disposizione transitoria della lettera (o),
paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
t) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dal secondo capoverso della lettera (b) del
paragrafo 1 dell’articolo 8 per i necessari documenti giustificativi del pagamento della sovvenzione,
si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare della
L. 1892/1990, emanata in applicazione del par. 3, articolo 6 e mantenuta in vigore secondo la
disposizione transitoria della lettera (h), paragrafo 3 dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
u) Sono mantenute in vigore e applicate la risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera
(b), par. 4 dell’articolo 8 per le condizioni del pagamento rateale della sovvenzione ai progetti
imprenditoriali, di competenza del Ministero per lo Sviluppo, come anche la risoluzione ministeriale
prevista dallo stesso paragrafo di cui sopra per i necessari documenti giustificativi, emanate in
applicazione del paragrafo 8 dell’articolo 23a della Legge codificata 1892/1990 e mantenuta in vigore
secondo la disposizione transitoria della lettera (p), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
v) Fino all’emissione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (b), paragrafo 4 dell’articolo
8 per i necessari documenti giustificativi per il pagamento della sovvenzione a investimenti speciali
di competenza della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo, si mantiene in
vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione
del paragrafo 7 dell’articolo 9 della L. 2601/1998.
3. Con l’entrata in vigore della presente Legge sono abrogati gli articoli 1 all’11 compreso e l’articolo
14 della L. 2601/1998, come modificati e completati successivamente ad eccezione delle disposizioni
di cui al par. 35 dell’articolo 6 e della disposizione del par. 4 dell’articolo 14 che mantiene in vigore il
127
128
Fare Affari in Grecia
par. 13 dell’articolo 23 della L. 1892/1990 incorporato nell’articolo 23 c del D.P.R. 456/1995.
4. In particolare per gli investimenti di cui alla L. 2601/1998 di cui e’ avviata ma non completata la
realizzazione al momento dell’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell’articolo 5 della L. 2601/1998 per gli riduzioni non imponibili e le disposizioni
dell’articolo 6, par. 27, dell’articolo 8, par. 24 della L. 2601/1998, e dell’articolo 21, par. 5 della L. 3259/
2004 per l’applicazione delle riduzioni non imponibili fino al completamento degli investimenti entro
il quinquennio previsto.
5. Il par. 3 dell’articolo 11 della L. 2601/1998, come modificato con l’articolo 6 della L. 3219/2004
e sostituito con l’articolo 21 della L. 3259/2004, e’ modificato con la disposizione del paragrafo 3
dell’articolo 10 della presente, da quando e’ in vigore.
6.
a) La sorveglianza, il controllo e il pagamento dei sostegni agli investimenti o anche dei programmi
di leasing di attrezzature ai sensi delle Leggi 1262/1982, 1892/1990 e 2601/1998 dall’EOMMEX
(Ente Ellenico per le Imprese di piccola e media dimensione e per l’Artigianato), continua ad essere
effettuato dagli uffici e gli organi di questo ente secondo quanto stabilito alla lettera (d) del paragrafo
20 e alla lettera (d) del paragrafo 21 dell’articolo 8, come anche al paragrafo 4 dell’articolo 9 della L.
2601/1998. In questo ambito continua a operare all’EOMMEX la Commissione Consultiva prevista
dalla lettera (c) del par. 19 dell’articolo 8 della L. 2601/1998, la quale e’ competente a giudicare le
richieste di modifica di decisioni di finanziamento, di completamento e certificazione di avvio del
funzionamento produttivo, di trasferimento di imprese o di azioni o di quote sociali, come anche per
la revoca di risoluzioni di finanziamento e la restituzione di sostegni pagati con le Leggi 1262/1982,
1892/1990 e 2601/1998.
b) Le disposizioni previste al terzo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 18 dell’articolo 7 della
presente Legge si applicano anche per alla Commissione Consultiva prevista dalla L. 2601/1998
dell’EOMMEX.
7.
a) La sorveglianza, e il controllo degli investimenti o anche di programmi approvati con le disposizioni
della L. 1892/1990 o della L. 1262/1982 dall’A.T.E. (Banca Agricola Ellenica), continua ad essere effettuata
dagli uffici e gli organi di questo ente secondo quanto stabilito al sesto capoverso dell’articolo 8,
paragrafo 2 della L. 1892/1990, com’e’ mantenuto in vigore con la disposizione transitoria prevista dal
paragrafo 11a dell’articolo 14 della L. 2601/1998.
In questo ambito continua a operare all’ATE la Commissione Consultiva prevista dalla lettera (c)
del par. 1 dell’articolo 8 della L. 2601/1998, la quale giudica per richieste di modifica di decisioni
di finanziamento, di completamento e certificazione di avvio del funzionamento produttivo, di
trasferimento di imprese o di azioni o di quote sociali, come anche per la revoca di risoluzioni di
finanziamento e la restituzione di sostegni pagati con le Leggi 1892/1990 e 1262/1982.
b) Le disposizioni previste al terzo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 18 dell’articolo 7 della
presente Legge valgono anche per la Commissione Consultiva prevista dalla L. 1892/1990 dell’ATE.
8. Richieste di finanziamento ai sensi delle disposizioni della presente legge di progetti d’investimento
riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano
nel campo di applicazione dell’Appendice I della Convenzione dell’Unione Europea, come anche
richieste per il finanziamento di progetti d’investimento di imprese commerciali e di trasporti, in un
unico soggetto, per la creazione di stazioni merci e interporti, come anche i progetti d’investimento
delle imprese di trasporti per la creazione di infrastrutture per l’immagazzinaggio, imballaggio e
standardizzazione come anche di spazi chiusi per il parcheggio di autoveicoli da trasporto, secondo
la legislazione comunitaria, sono presentate dopo l’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
al par. 2 dell’articolo 3.
9. Richieste per finanziamento sulla base delle disposizioni della presente legge di progetti
imprenditoriali di restauro e ristrutturazione sono presentate dopo l’emissione della risoluzione
Ministeriale congiunta prevista al par. 2 dell’articolo 9.
10. Per le procedure e gli organi di controllo degli investimenti in cui all’articolo 6 della L. 2996/2002
(Progetto Ellenico per la Ricostruzione Economica dei Balcani (E.S.O.A.V.), esse vanno intese come se
si riferisse alla presente Legge.
11. Laddove al Capitolo B’ della L. 2367/1995 (G.U. 261/TA/29.12.1995) “Societa’ di Capitale di
Partecipazioni Imprenditoriali” viene menzionata la L. 1892/1990 essa va intesa come si riferisse alla
presente Legge.
Articolo 13
Entrata in vigore
L’entrata in vigore della presente Legge inizia dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno
che non e’ stabilito diversamente sulle sue singole disposizioni.
Ordiniamo la pubblicazione della presente sulla Gazzetta Ufficiale e la sua esecuzione come Legge
dello Stato.
129
130
Fare Affari in Grecia
LEGGE 3522/2006
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE LEGGE 3299/2004 SU
“INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI”
1. All’ articolo 1 della L. 3299/2004 (G.U. 261 A’) si aggiungono i paragrafi 4 e 5 come segue:
“4. Il regime di aiuti regionali della presente legge e’ conforme al Regolamento (CE) n. 1628/2006
della Commissione del 24 ottobre 2006 per l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattatto agli aiuti
nazionali per investimenti di carattere regionale.
5. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze sottopone ad approvazione alla Commissione Europea la
Carta degli Aiuti Regionali.
Con delibera dello stesso Ministro si qualificano come regime nazionale la suddetta Carta approvata,
nonche’ le Linee guida e i Regolamenti riguardanti gli Aiuti Statali di Carattere regionale della
Commissione Europea.”
2. Il paragrafo 1 dell’articolo 2 si sostituisce come segue:
“Suddivisione del Territorio Nazionale
1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente legge, il Territorio Nazionale viene suddiviso in
tre zone come segue:
ZONA A: Comprende le Provincie dell’Attica e di Salonicco, ad eccezione delle Zone Industriali
Imprenditoriali (V.E.PE.) e delle isole di queste Provincie che sono inserite nella Zona B’.
ZONA B: Comprende le Provincie della Regione Tessaglia (Karditsa, Larisa, Magnisia, Trikala), le
Provincie della Regione Egeo Meridionale (Cicladi, Dodecaneso), le Provincie della Regione Isole
Ionie (Corfu’, Lefkada, Cafalonia, Zante), le Provincie della Regione Creta (Iraclio, Lasithi, Rethymno,
Chania’), le Provincie della Regione Macedonia Centrale (Calcidica, Serres, Kilkis, Pella, Imathia, Pieria),
le Provincie della Regione Macedonia Occidentale (Grevena’, Kozani, Glorina, Kastoria’), e le Provincie
della Regione Grecia Centrale (Fthiotida, Fokida, Eubea, Viotia, Evrytania).
ZONA C: Comprende le Provincie della Regione Macedonia Orientale e Tracia (Kavala, Drama, Xanthi,
Rodopi, Evros), le Provincie della Regione dell’Epiro (Arta, Preveza, Ioannina, Thesprotia), le Provincie
della Regione Egeo Settentrionale (Lesbo, Chios, Samos), le Provincie della Regione Peloponneso
(Laconia, Messinia, Corinthia, Argolida, Arcadia) e le Provincie della Regione Grecia Occidentale
(Achaia, Etoloacarnania, Ilia).”
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
3. a. Il punto (xi) del caso (e) del par. 1 dell’articolo 3 viene sostituito come segue:
“(xi) Progetti d’investimento per la realizzazione di progetto completo imprenditoriale pluriennale (25 anni) da parte di grandi e medie imprese manifatturiere e minerarie (costituitesi da almeno cinque
anni) di un costo minimo di 3.000.000 di euro, e di imprese che operano nel settore dello sviluppo di
software di un costo totale minimo di 1.500.000 di euro e progetti d’investimento per la realizzazione
di progetto completo imprenditoriale pluriennale (2-5 anni) da parte di piccole e piccolissime imprese
manifatturiere e minerarie (costituitesi da almeno tre anni) di un costo minimo di 1.500.000 di euro
che comprendono l’ammodernamento e lo sviluppo tecnologico, amministrativo, organizzativo e
imprenditoriale della struttura, cosi’ come programmi di formazione del personale, per uno o piu’ dei
seguenti obiettivi:
- Rafforzamento della loro posizione concorrenziale sul mercato internazionale.
- Produzione e promozione di prodotti di marca e/o di servizi.
- Verticalizzazione della produzione, sviluppo di sistemi integrati di prodotti, servizi o di prodotti e
servizi complementari.
- Produzione di prodotti o/e servizi importanti o pienamente diversificati dai prodotti o dai servizi
esistenti dell’impresa.
Trasferimento delle attivita’ produttive – di ricerca dall’estero verso la Grecia.
- Produzione di prodotti o/e servizi in collaborazione fra piu’ imprese operanti in diversi settori
produttivi (preferibilmente di diversi settori) con obiettivo la produzione, di prodotti o servizi,
sensibilmente o completamente diversificati rispetto alla produzione in corso di queste imprese CATEGORIA 5.
b. L’ultimo comma del caso (e) del par. 1 dell’articolo 3 viene numerato come caso (f ) e viene sostituito
come segue:
“(f ) Con delibera congiunta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro competente,
sono stabiliti standards, condizioni e requisiti per la specializzazione di progetti d’investimento dei
casi (a) fino a (e)”.
c. Al paragrafo 4 dell’articolo 3 vengono aggiunte i casi (e) e (f ) come segue:
“(e) aiuti per progetti d’investimento realizzati con iniziativa e per conto dello Stato da un privato in
base a un relativo contratto d’opera, di concessione o di prestazione di servizi.
(f ) aiuti a imprese con progetti d’investimento per le quali pende un ordine di revoca di aiuti in
seguito a una precedente delibera della Commissione con cui gli aiuti sono dichiarati irregolari e non
conformi al Mercato Comune”.
d. Il punto (ii) del caso (a) del par. 5 dell’articolo 3 viene sostituito come segue:
“(ii) l’acquisto di beni stabili collegati direttamente con un’unita’ produttiva e alla condizione che:
- questa unita’ ha cessato la sua produzione,
- viene acquistata da un investitore indipendente,
- il relativo scambio viene realizzato alle condizioni predominanti del mercato,
- vengono tolti aiuti gia’ concessi prima dell’acquisto.”
e. Al caso (a) del par. 5 dell’articolo 3 viene aggiunto il punto (xxiv):
“(xxiv) acquisto di terreni, fino al 10% della spesa d’investimento sovvenzionata, esclusivamente per
piccole imprese”.
f. Al caso (c) del paragrafo 5 dell’articolo 3, come e’ stato sostituito con l’articolo 25 della L. 3470/2006
(G.U. 132 A’), viene sostituita la frase “nella percentuale non superiore all’otto percento (8%) del costo
131
132
Fare Affari in Grecia
del progetto d’investimento” con la frase “nella percentuale non superiore al dieci percento (10%) del
costo del progetto d’investimento”.
g. Il caso (j) del paragrafo 6 dell’articolo 3 viene abrogato.
h. All’articolo 3 viene aggiunto il paragrafo 7 con il seguente contenuto:
“7. Contenuto dei Progetti d’Investimento
I progetti d’investimento inclusi in questo articolo, ad eccezione di quelli che sono regolati da un altro
del Regolamento della Commissione Europea n. 1628/2006, devono riguardare:
- la creazione di nuova unita’,
- l’ampliamento di unita’ esistente,
- la differenziazione della produzione di un’unita’ verso prodotti nuovi, aggiuntivi,
- il cambiamento fondamentale sull’intero processo produttivo di un’unita’ esistente.
Progetti d’investimento non sono sovvenzionati se non soddisfano almeno uno dei suddetti
requisiti.”
L’articolo 4 viene sostituito come segue:
Articolo 4
Aiuti Concessi
1.a. Per i progetti d’investimento del paragrafo 1 dell’articolo 3 sono concessi per zona e per categoria
i seguenti aiuti:
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nella categoria 1 sono incluse le categorie
3, 4 e 5 della classificazione dei progetti d’investimento dell’articolo 3, paragrafo 1 e nella categoria 2
sono incluse le rispettive categorie 1 e 2.
Sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata:
Zona A
-
Categoria 1 – 20%
Categoria 2 – 15%
Zona B
-
Categoria 1 – 30%
Categoria 2 – 25%
Zona C
-
Categoria 1 – 40%
Categoria 2 – 35%
Oppure, in alternativa
Esenzione fiscale
Zona A
-
Categoria 1 – 60%
Categoria 2 – 50%
Zona B
-
Categoria 1 – 100%
Categoria 2 – 100%
Zona C
-
Categoria 1 – 100%
Categoria 2 –100%
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
b. gli aiuti concessi del caso (a), riportati al netto Equivalente di Sovvenzione, non possono superare
le quote della Carta degli Aiuti Regionali approvata dalla Commissione Europea.
c. Alle imprese di media dimensione e’ concessa una ulteriore quota di finanziamento fino al dieci per
cento (10%).
d. Alle imprese di piccolissima e piccola dimensione e’ concessa una ulteriore quota di finanziamento
fino al venti per cento (20%).
2.a. Con delibera congiunta dei Ministri delle Finanze e dell’Economia e per lo Sviluppo, sono stabilite le
ulteriori quote di aiuto dei casi (c) e (d) del paragrafo precedente per le imprese di piccolissima, piccola
e media dimensione, in Regioni, Provincie e frazioni di queste, per tipo di progetto d’investimento, in
base ai criteri del Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite, del tasso di disoccupazione e della posizione
geografica delle rispettive aree.
b. Con delibera del Ministro delle Finanze e dell’Economia possono cambiare categoria i progetti
d’investimento del paragrafo 1 dell’articolo 3.
3. Aiuti per grandi progetti d’investimento
a. Per l’applicazione delle disposizioni della presente legge “Grande progetto d’investimento” si
intende investimento del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente, con spese sovvenzionate che
superano i cinquanta milioni (50.000.000) di euro, calcolate con i prezzi e le parita’ cambiarie in vigore
al momento di concessione della sovvenzione.
b. Per il calcolo dell’importo totale delle spese sovvenzionate sara’ presa in considerazione la
realizzazione per un periodo di tre (3) anni, in un insediamento, da parte di una o piu’ imprese, di beni
patrimoniali fissi combinati in modo indivisibile dal punto di vista economico.
c. Ai progetti d’investimento del presente paragrafo non vengono concesse le maggiorazioni delle
quote di aiuto offerte alle imprese di piccola e media dimensione.
d. Per progetti d’investimento che superano i cinquanta milioni (50.000.000) di euro, l’importo
massimo e’ fissato come segue:
i. per la parte fino a cinquanta milioni (50.000.000) di euro e’ concesso il 100% del tetto massimo di
sostegno regionale, secondo il caso.
ii. per la parte che supera i cinquanta milioni (50.000.000) di euro fino a cento milioni (100.000.000) di
euro, e’ concesso il 50% del tetto massimo di sostegno regionale, secondo il caso.
iii. per la parte che supera i cento milioni (100.000.000) di euro, e’ concesso il 34% del tetto massimo
di sostegno regionale, secondo il caso.
4. I suddetti aiuti non sono cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato nel senso dell’articolo 87,
paragrafo 1 del Trattato o con qualsiasi altro finanziamento comunitario o nazionale, in relazione
alle stesse spese selezionabili, se tale cumulazione avrebbe come risultato che l’intensita’ dell’aiuto
superasse il tetto dell’aiuto previsto dal regolamento.
5. Per i progetti d’investimento di cui al punto (ix) del caso (d) e dei punti (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi) del
caso (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3 e’ concesso l’aiuto di sovvenzione o di esenzione fiscale.
133
134
Fare Affari in Grecia
6. Per i progetti d’investimento di cui ai punti (a) e (b) del paragrafo 3 dell’articolo 3, realizzati all’estero,
e’ concesso solo l’aiuto di sovvenzione, la cui quota e’ fissata con delibera del Ministro delle Finanze e
dell’Economia secondo la Legislazione Comunitaria.”
5.a. Il primo comma del paragrafo 4 dell’articolo 5 e’ sostituito come segue:
“Con la delibera di certificazione del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo e’
possibile, su richiesta dell’investitore, riqualificare il costo di finanziamento dell’investimento, il quale
in casi di aumento non e’ possibile che superi il cinque percento (5%) di quello gia’ approvato.”
b. Il paragrafo 6 dell’articolo 5 e’ sostituito come segue:
“6.a. L’avvio della realizzazione di progetti d’investimento si effettua dopo la pubblicazione della
delibera di subordinazione alle disposizioni della presente legge. Come avvio si considera o l’avvio
dei lavori di costruzione o la prima certa assunzione di impegno per acquisto di attrezzature, ad
eccezione dei studi preliminari di fattibilita’.
b. Avvio di realizzazione di progetto d’investimento prima della pubblicazione della delibera di
subordinazione puo’ effettuarsi, a responsabilita’ esclusiva dell’investitore, solo se gli sara’ concessa
conferma di selezionabilita’ ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 7 della presente
legge.
c. L’applicazione del progetto d’investimento senza il compimento dei requisiti di cui ai casi (a) e (b)
del presente paragrafo causa rigetto dell’intero progetto d’investimento.”
c. Nell’ultimo comma del paragrafo 23 dell’articolo 5 viene sostituita la parola “di insediamento” con
la parola “di produzione”.
d. Il titolo del paragrafo 24 dell’articolo 5 e’ sostituito come segue:
“24. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione degli aiuti in investimenti di estrazione
e frantumazione di materiali inerti e di minerali industriali di cui al punto (i) del caso (a) previsto dal
par. 1 dell’articolo 3”.
e. Al paragrafo 26 dell’articolo 5 viene aggiunto il caso (f ) come segue:
“f. I soggetti di investimenti che scelgono l’aiuto dell’esenzione fiscale devono, quanto e’ necessario,
fornirsi, su iniziativa propria, delle necessarie perizie, caratterizzazioni o approvazioni dei loro
progetti d’investimento, dalle Commissioni Speciali o altri uffici competenti dello Stato, ai sensi delle
disposizioni della presente legge. Inoltre, devono sottoporre la Dichiarazione per l’Esenzione Fiscale
(D.F.A.).”
6.a. Al paragrafo 1 dell’articolo 7 viene aggiunto il caso (c) come segue:
“c. Le suddette richieste possono essere presentate anche per via elettronica.”
b. Dopo il secondo comma del paragrafo 5 dell’articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:
“ Con la presentazione della richiesta di finanziamento e dei necessari documenti giustificativi agli
uffici o enti competenti per il suo esame, il soggetto dell’investimento puo’ chiedere il rilascio di
conferma di selezionabilita’ per procedere all’avvio di realizzazione dell’investimento. Entro il termine
di cinque (5) giorni feriali tale sua richiesta viene esaminata dall’Ufficio, il quale procede al controllo
formale del dossier presentato e se questo contiene i documenti giustificativi di cui ai par. 3 e 4
del presente articolo e’ rilasciata una conferma scritta al richiedente che il progetto d’investimento
presentato soddisfa in principio le condizioni di selezionabilita’ poste dalla legge. Con la conferma di
cui sopra non ne consegue anche l’approvazione finale progetto d’investimento, che sara’ giudicato
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
dopo la valutazione di questo, ai sensi delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
Dopo il rilascio della conferma di selezionabilita’ puo’ iniziare la realizzazione di spese d’investimento
a responsabilita’ esclusiva dell’investitore, visto che questa non vincola il giudizio della Commissione
Consultiva ne’ la delibera dell’Amministrazione riguardante la subordinazione o non dell’investimento
alle disposizioni della legge.”
Il settimo comma dello stesso paragrafo che segue la suddetta aggiunta viene sostituito come
segue:
“Durante l’esame della richiesta di finanziamento, gli uffici o gli enti competenti possono, se questo e’
ritenuto necessario, inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto dell’investimento
o al suo procuratore, un documento con cui si richiede la presentazione di eventuali dati e informazioni
aggiuntive, nonche’ la presentazione di ulteriori chiarimenti, per favorire il lavoro della valutazione
della richiesta di finanziamento.”
c. Il caso (a) di cui al paragrafo 13 dell’articolo 7 viene sostituito come segue:
“a. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessa ogni gennaio e con la
riserva disposta al seguente caso e dei paragrafi 1 e 3 previsti dall’articolo 9, e’ fissato il totale dei
finanziamenti, sussidi, leasing e del costo dell’occupazione creata, da risorse nazionali e comunitarie,
approvato annualmente e ripartito tra i competenti soggetti di finanziamento di cui al precedente
paragrafo 11.
Con la stessa risoluzione e’ fissata anche la somma totale dei sostegni dei progetti imprenditoriali di
salvezza e ristrutturazione d’impresa di cui all’articolo 9.
Inoltre, con la stessa risoluzione si puo’ ripartire la suddetta somma, per settore di attivita’ e in base
alla dimensione delle imprese.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze puo’ con analoghe risoluzioni modificare durante l’anno
la suddetta somma. Con risoluzione analoga e’ fissato anche il totale dei finanziamenti approvati
annualmente per ogni Stato ai fini dell’approvazione degli investimenti previsti dal par. 3 dell’articolo
3.
d. Il secondo comma di cui al punto (i) del caso (b) del par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come
segue:
“ Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria come Presidente, il Segretario
Generale per gli Investimenti e lo sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il capo della
Direzione Generale o Direzione competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il capo
della Direzione Generale o Direzione competente della Segreteria Generale per l’Industria, un
rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Alimentare, due esperti di fama sul tema
degli investimenti industriali, un rappresentante della SEV (Associazione Ellenica degli Industriali),
un rappresentante della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci) e un rappresentante
dell’Unione delle Banche Elleniche. Alle riunioni della commissione e’ presente senza diritto di voto
anche un Consulente Legale del Ministero per lo Sviluppo o un sostituto dello stesso Ministero.
Quando la Commissione Consultiva Speciale esamina proposte d’investimento presentate dall’EL.K.E.,
in essa e’ presente anche un rappresentante di questo ente, come membro senza diritto di voto”.
e. Il secondo comma di cui al punto (ii) del caso (b) del par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come
segue:
“ Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria come Presidente, due
capi di Direzioni Generali o di Direzioni competenti della Segreteria Generale per l’Industria, un
rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Alimentare, due esperti di fama sul tema
degli investimenti industriali, un rappresentante della SEV (Associazione Ellenica degli Industriali)
e un rappresentante della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci). Alle riunioni della
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136
Fare Affari in Grecia
commissione e’ presente senza diritto di voto anche un Consulente Legale del Ministero per lo
Sviluppo o un Sostituto dello stesso Ministero. Quando la Commissione Consultiva Speciale esamina
proposte d’investimento presentate dall’EL.K.E., in essa e’ presente anche un rappresentante di questo
ente, come membro senza diritto di voto”.
f. Il caso (d) di cui al par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come segue:
“ Le commissioni consultive stabilite sopra giudicano anche le richieste di completamento e
certificazione di avvio di funzionamento produttivo di investimenti, le richieste per la proroga del
termine per il completamento a causa di forza maggiore, cosi’ come per la revoca di decisioni di
finanziamento e la restituzione di aiuti corrisposti per progetti d’investimento, per il finanziamento
dei quali erano gia’ espresse a seconda il caso, nonche’ per investimenti finanziati sulla base di
precedenti Leggi sugli Investimenti, se i relativi fascicoli sono di competenza dei corrispondenti uffici
o soggetti e vengono conservati in questi”.
g. Il caso (g) di cui al par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come segue:
“g. Non possono partecipare come membri nelle suddette Commissioni Consultive, consulenti o
persone fisiche che partecipano al capitale sociale o azionario o all’amministrazione di imprese o che
hanno elaborato o partecipato alla elaborazione di progetti di investimento o che hanno valutato
o controllato richieste di finanziamento di investimenti ai sensi delle L. 3299/2004 e L. 2601/1998
o che hanno presentato richiesta per il finanziamento ai sensi della presente legge, se di fronte alla
Commissione sono esaminate questioni riguardanti tali imprese o altre imprese ma con oggetto
analogo”.
h. Il par. 21 dell’articolo 7 viene sostituito come segue:
“21. Sistema di presentazione, valutazione e sorveglianza
Per il sostegno dei procedimenti di presentazione elettronica delle richieste degli investitori
che riguardano gli aiuti di sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento del costo
dell’occupazione creata e delle dichiarazioni che riguardano l’aiuto dell’esenzione fiscale, cosi’ come
dei procedimenti per la valutazione, sorveglianza, controllo degli investimenti, e’ prevista la creazione
di un sistema informatico di sorveglianza presso gli uffici ed enti competenti locali.
Gli investitori e i soggetti e gli uffici competenti devono registrare nel Sistema Informatico le
necessarie informazioni riguardanti il rispetto delle disposizioni della presente Legge. Con risoluzione
del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono regolati temi riguardanti l’organizzazione, gestione
e funzionamento del Sistema Informatico e stabiliti i dati registrati, il loro tempo di presentazione, i
doveri dei soggetti e ogni altro relativo dettaglio.”
7.a. Il punto (iii) di cui al caso (a) del par. 1 dell’articolo 8 viene sostituito come segue:
“iii. E’ concessa la possibilita’ di un anticipo sul finanziamento che non superi il 50% della sovvenzione
prevista dalla relativa decisione di finanziamento dietro presentazione di una lettera di garanzia di
importo equivalente incrementato del 10% da una banca insediata e operante legalmente in Grecia.
Il suddetto anticipo costituisce una parte del finanziamento totale pagato. Nel caso di concessione di
tutto l’anticipo si applica il punto (i) di cui sopra”.
b. I due primi commi di cui al par. 7 dell’articolo 8 vengono sostituiti come segue:
“Le sovvenzioni degli investimenti, i finanziamenti di leasing, le sovvenzioni del costo salariale sono
pagati sulla base delle disposizioni della presente legge e sono coperti dal bilancio preventivo degli
Investimenti Pubblici sul quale viene iscritta la relativa spesa per ogni anno economico o/e dai fondi
comunitari. Nel caso di cofinanziamento di investimento o di finanziamento di questo esclusivamente
da fondi comunitari si notifica questo al soggetto dell’investimento, il quale deve rispettare i requisiti
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
procedurali stabiliti dalla Legislazione Comunitaria di versamento della sovvenzione.
I suddetti aiuti pagati sulla base delle disposizioni della presente legge sono esentate da ogni imposta,
tassa di bollo o diritto, nonche’ da ogni onere a favore dello Stato o di un terzo.”
8.a. Il comma (b) di cui al par. 4 dell’articolo 9 e’ cancellato.
b. Allo stesso articolo viene aggiunto il par. 4 con il seguente contenuto:
“4. Costituzione di piccole imprese
Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, previa
approvazione dalla Commissione Europea, viene aiutata la creazione di imprese di piccolissima e
piccola dimensione, nonche’ la sovvenzione di spese di queste imprese costituite durante l’ultimo
quinquennio.
Gli aiuti concessi di cui al presente paragrafo non superano la somma di due milioni (2.000.000) di
euro per ogni impresa di piccolissima o di piccola dimensione insediata nelle Regioni di cui al punto
(i) del caso (b) del presente paragrafo e di un milione (1.000.000) di euro nelle Regioni di cui al punto
(ii) dello stesso caso.
Con la stessa risoluzione sono stabilite:
a. Spese che potranno riguardare o
i. servizi legali, di assistenza amministrativa e di prestazione di consulenze che hanno una relazione
diretta con la costituzione dell’impresa o anche
ii. spese realizzate durante i primi cinque anni dopo la costituzione dell’impresa riguardanti:
- interessi di finanziamento esterno e dividendi dei capitali propri utilizzati, con tasso d’interesse che
non superi il tasso d’interesse di riferimento,
- spese di leasing di installazioni/attrezzature produttive,
- spese per energia, erogazione di acqua, riscaldamento, le imposte (ad eccezione dell’I.V.A. e delle
imposte societarie) e gli oneri amministrativi,
- ammortamenti, spese di leasing di installazioni/attrezzature produttive, nonche’ spese per stipendi,
compresi i contributi previdenziali obbligatori, alla condizione che per gli investimenti inerenti o
provvedimenti per la creazione di posti di lavoro e di assunzione non siano concessi aiuti di altro
tipo.
b. Le percentuali di aiuti che non possono superare:
i. nelle Regioni di cui all’articolo 87, par. 3, elemento (a) del Trattato U.E. il 35% delle spese
sovvenzionate realizzate durante i tre primi anni dopo la costituzione dell’impresa e il 25% durante i
due anni successivi,
ii. nelle Regioni di cui all’articolo 87, par. 3, elemento (c) del Trattato U.E. il 25% delle spese
sovvenzionate realizzate durante i tre primi anni dopo la costituzione dell’impresa e il 15% durante i
due anni successivi,
Le percentuali concesse di cui al punto (i) possono essere maggiorate di 5%
- nelle Regioni dove il P.I.L. pro capite e’ inferiore del 60% della media dei 25 Stati Membri dell’Unione
Europea
- nelle piccole isole con popolazione inferiore ai cinque mila (5.000) abitanti.
Con la stessa risoluzione si puo’ stabilire le aree del territorio in cui saranno concessi gli aiuti del
presente paragrafo, settori in cui saranno attivate le imprese sovvenzionate, la durata del regime, il
tipo e le percentuali degli aiuti concessi, tutte o una parte delle spese stabilite nel caso (a), le necessarie
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138
Fare Affari in Grecia
deroghe dalle regolazioni delle altre disposizioni della presente legge che riguardano la forma legale
delle imprese, il costo minimo del progetto d’investimento sovvenzionato, la partecipazione propria,
le modalita’ e il criterio di valutazione, la procedura per la concessione degli aiuti, nonche’ ogni
altro dettaglio che contribuira’ all’applicazione di questo tipo di concessione di incentivi a imprese
private.”
9.a. Il punto (a) di cui al caso (B) del par. 1 dell’articolo 10 viene abrogato.
Al caso (D) di cui al par. 2 viene aggiunto il comma:
“Ogni variazione della composizione societaria del soggetto dell’investimento deve essere notificata
all’ufficio competente.
Se sara’ constatata durante il completamento dell’investimento che a causa di variazione della
composizione societaria il soggetto del progetto d’investimento ha cessato di essere impresa di
media o piccola dimensione, viene detratta la rispettiva percentuale che stabiliva la delibera di
finanziamento a causa di questa proprieta’.
10. a. Il caso (g) di cui al par. 2 dell’articolo 12 e’ sostituito come segue:
“ f. Fino all’emissione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal paragrafo 18 dell’articolo
5 per la determinazione della natura e della dimensione delle opere di ammodernamento in forma
completa di: a) unita’ alberghiera o: b) di campeggi turistici completi (campings) restano in vigore
e sono applicati ai fini della presente Legge aa) la risoluzione regolamentare n. 43965/30.11.1994
emessa in applicazione della lettera (lb) del par. 1 dell’articolo 2 della Legge 1892/1990 in vigore in
virtu’ della disposizione transitoria di cui alla lettera (e), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998,
com’era in vigore e bb) la risoluzione regolamentare n. 58692/5.8.1998 emessa in virtu’ del comma (b)
del paragrafo 20 dell’articolo 6 della L. 2601/1998, rispettivamente.
La risoluzione di cui sopra del punto (bb) di questo caso si applica anche per progetti d’investimento
per campeggi turistici completi (campings) presentati fino alla data di scadenza di presentazione di
richieste alle disposizioni della L. 3299/2004.”
b. i. Nel caso (f ) di cui al par. 2 dell’articolo 12 invece al riferimento al paragrafo 16 dell’articolo 6 della
L. 2601/1998 si intende riferimento al paragrafo 18 del suddetto articolo.
ii. Nei casi (ic) e (id) di cui al par. 2 dell’articolo 12 con riferimento all’articolo 8 della presente Legge si
intende riferimento all’articolo 7 della stessa Legge.
iii. Nel caso (k) di cui al par. 2 dell’articolo 12 viene sostituita la frase
“caso (b) di cui al par. 1” con la frase “caso (a) di cui al par. 4”.
11. L’entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo inizia il 1° gennaio 2007.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
LEGGE 3389/2005
PARTENARIATI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
CAPITOLO PRIMO
CONCETTO – CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Concetto di partenariato del settore pubblico e privato
1. Concetto di Partenariati
Αi fini della presente Legge “Enti Pubblici” si intendono:
(a) lo Stato,
(b) gli Enti di Amministrazione Locale Autonoma,
(c) le Persone Legali di Diritto Pubblico,
(d) le Societa’ per Azioni di cui l’intero capitale azionario appartiene ai predetti soggetti di cui alla
lettera (a) fino alla (c) o ad altra o altre Societa’ per Azioni che rientrano nel presente caso.
2. I predetti Enti Pubblici possono per necessita`, nei campi di loro competenza, stipulare contratti
di collaborazione scritti (“Contratti di Partenariato”) con persone legali del settore privato (“Soggetti
Privati”) per l’esecuzione di opere o anche la prestazione di servizi (“Partenariato del Settore Pubblico
e Privato” o “Partenariati”).
3. Accordi Conseguenti
Contratti stipulati da Enti Pubblici con terzi o anche Soggetti Privati con terzi che siano accordi
conseguenti dei Contratti di Partenariato o si allegano per l’esecuzione di Contratti di Partenariato
(“Accordi Conseguenti”), rientrano nelle disposizioni della presente Legge, se sono soddisfatti i
presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 2 o al comma 2 dello stesso articolo per questi Contratti
di Partenariato.
4. Societa’ a Scopo Speciale
Nei Contratti di Partenariato o negli Accordi Conseguenti di cui ai commi 2 e 3, i Soggetti Privati
stipulano contratti tramite societa’ per azioni a scopo speciale costituite da questi esclusivamente
e solo per gli scopi del Partenariato (“Societa’ a Scopo Speciale”) con sede in Grecia e operanti ai
sensi delle disposizioni della L. 2190/1920. Azionisti di Societa’ a Scopo Speciale possono essere solo
i Soggetti Privati nel senso della presente Legge, come anche terzi che possono acquistare azioni
secondo le previsioni speciali della stessa Legge, lo statuto della Societa’ ed eventuali previsioni
speciali del Contratto di Partenariato, esclusi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
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Fare Affari in Grecia
Articolo 2
Campo di applicazione
1. I Partenariati possono rientrare nelle disposizioni della presente Legge, secondo quanto previsto al
comma 3 dell’articolo 4, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
(a) hanno come oggetto l’esecuzione di lavori o anche la prestazione di servizi appartenenti alla
competenza degli Enti Pubblici in base a disposizione di Legge o contratto o il loro statuto.
(b) prevedono che i Soggetti Privati, contro compenso pagato a forfait o a rate dagli Enti Pubblici o
dagli utenti finali di queste opere o servizi, assumano una parte essenziale dei rischi collegati con il
finanziamento, la costruzione, la disponibilita’ o la domanda dell’oggetto del Partenariato e dei rischi
inerenti come, in modo indicativo, il rischio di gestione e tecnico.
(c) prevedono che il finanziamento, intero o parzialmente, della costruzione delle opere o della
prestazione dei servizi sia effettuato con capitali e risorse assicurati dai Soggetti Privati e
(d) il costo totale contrattuale preventivato per la realizzazione dell’oggetto del Partenariato non
superi l’importo di duecento milioni di euro senza l’inclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto
spettante.
2. Con risoluzione unanime della Commissione Interministeriale dei Partenariati del Settore Pubblico
e Privato di cui all’articolo 3 e’ possibile, in casi eccezionali, la subordinazione di Partenariati alle
disposizioni della presente Legge senza la soddisfazione di una o piu’ delle condizioni di cui al comma
1 dalla lettera (b) alla lettera (d) compresa.
3. Non possono costituire oggetto di Partenariato le attivita’che secondo la Costituzione appartengono
direttamente ed esclusivamente allo Stato e soprattutto la Difesa Nazionale, la Sicurezza Pubblica, la
Giustizia e l’esecuzione delle pene inflitte dai tribunali competenti.
CAPITOLO SECONDO
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E SEGRETERIA SPECIALE
PER I PARTENARIATI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
Articolo 3
Commissione Interministeriale
E’ istituita la Commissione Interministeriale per i Partenariati del Settore Pubblico e Privato (“D.
E.S.D.I.T.”). La D.E.S.D.I.T. e’ composta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro per lo
Sviluppo e dal Ministro per l’Ambiente, l’Assetto Territoriale e le Opere Pubbliche, come membri
ordinari e dal Ministro o dai Ministri che sovrintendono ciascuno degli Enti Pubblici, che si prevede
parteciperanno al Partenariato o anche che stipuleranno il Contratto di Partenariato o anche gli
Accordi Conseguenti, come membri straordinari. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze presiede
la D.E.S.D.I.T., sorveglia il suo operato e ha la responsabilita’ di presentazione delle relative proposte
a questa. La D.E.S.D.I.T. delibera su proposte della Segreteria Speciale per i Partenariati del Settore
Pubblico e Privato, secondo quanto e’ previsto a proposito sull’articolo 4, comma 2, lettere (aa) fino
a (ff ).
Il funzionamento della D.E.S.D.I.T. e’ retto dalle disposizioni della L. 1558/1985 (G.U. 137 A’). La
D.E.S.D.I.T. specifica la politica governativa per l’esecuzione di opere e la prestazione di servizi con la
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
partecipazione di capitali privati.
Con proprie delibere la D.E.S.D.I.T.:
(a) approva la subordinazione di Partenariati alle disposizioni della presente Legge o revoca tali
approvazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
(b) decide l’inclusione nel Programma degli Investimenti Pubblici del compenso contrattuale pagato
ai Soggetti Privati,
(c) decide sulla partecipazione o non dello Stato al finanziamento per la costruzione delle opere o per
la prestazione dei servizi che costituiscono oggetto del Partenariato,
(d) prende ogni altra decisione inerente.
Articolo 4
Segreteria Speciale
1. Costituzione e competenze
Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ costituita la Segreteria Speciale per i Partenariati
del Settore Pubblico e Privato (“E.G.S.D.I.T.”) avente scopo l’assistenza della D.E.S.D.I.T. e degli Enti
Pubblici. Opera dell’E.G.S.D.I.T. e’:
(a) l’individuazione delle opere o dei servizi che potranno essere eseguiti o prestati tramite Partenariati
e rientrare nelle disposizioni della presente Legge ai sensi del comma 2,
(b) la promozione in genere dell’esecuzione di lavori o della prestazione di servizi tramite l’istituzione
dei Partenariati,
(c) la facilitazione e il supporto degli Enti Pubblici nell’ambito delle Procedure di Assegnazione,
come queste sono stabilite all’articolo 8 della presente Legge, per la scelta dei Soggetti Privati che
assumeranno l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi nell’ambito di Partenariati,
(d) la sorveglianza della realizzazione dei Contratti di Partenariato e degli Accordi Conseguenti,
l’aggiornamento frequente della D.E.S.D.I.T. e l’elaborazione e presentazione di proposte per
l’affrontamento di eventuali problemi e
(e) la stesura di una relazione annuale e la sua presentazione alla Commissione competente del
Parlamento.
2. Competenze Generali dell’E.G.S.D.I.T.
Per la realizzazione dei propri fini, l’E.G.S.D.I.T. puo’:
(a) richiedere e ricevere dati riguardanti le opere o i servizi, l’esecuzione o la prestazione dei quali
promuovono o progettano Enti Pubblici,
(b) richiedere e ricevere da qualsiasi Soggetto Pubblico o Privato ogni informazione o dato necessario
per individuare se l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio possa essere realizzato
tramite il Partenariato di Soggetti Pubblici e Privati ai sensi delle disposizioni della presente Legge,
(c) elaborare i dati ricevuti dai soggetti professionali e imprenditoriali come, in modo indicativo,
dall’Unione delle Banche Elleniche, la Camera Tecnica Ellenica, la Camera Economica Ellenica e
l’Associazione delle Societa’ Appaltatrici,
(d) studiare proposte complete elaborate da Soggetti Pubblici o Privati per l’esecuzione di opere o
la prestazione di servizi o invitare Soggetti Pubblici o Privati a elaborare proposte simili e fornire a
questi ogni contributo ragionevole,
(e) in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ma anche
con gli uffici competenti degli Enti Pubblici coinvolti, seguire tutti i debiti finanziari assunti dagli Enti
Pubblici, particolarmente l’aggravio futuro che sorge o che potra’ sorgere per il Programma degli
Investimenti Pubblici dai pagamenti effettuati per Partenariati che sono rientrati nelle disposizioni
della presente Legge.
(f ) redigere e distribuire materiale di stampa con informazioni e istruzioni riguardanti i Partenariati
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Fare Affari in Grecia
e gli scopi serviti da essi, i metodi della loro applicazione diffusi internazionalmente e le disposizioni
della presente Legge.
(g) standardizzare documenti che possono essere utilizzati per le necessita’ delle Procedure di
Assegnazione, come esse vengono stabilite nell’articolo 8,
(h) standardizzare ogni tipo di Contratti di Partenariato o degli Accordi Conseguenti al fine
la facilitazione dei Soggetti Pubblici e Privati per la formazione delle clausole dei Contratti di
Partenariato,
(i) presentare alla D.E.S.D.I.T. proposte per il miglioramento del quadro legislativo dei Partenariati,
(j) coordinare l’elaborazione di progetti e in genere la prestazione di servizi di assistenza della sua
opera a persone assunte ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
In base alle predette competenze dalla lettera (a) alla lettera (j) ad essa concesse raccoglie le
informazioni che sono necessarie per giudicare quali opere o servizi possono essere realizzati tramite
Partenariati e valuta i parametri finanziari e tecnici, come anche i problemi legali o altri collegati con
essi. In seguito, l’E.G.S.D.I.T. compila un catalogo non vincolante delle opere e dei servizi (“Catalogo dei
Partenariati Proposti”) che possono essere realizzati tramite Partenariati e rientrare nelle disposizioni
della presente Legge. Per ogni opera o servizio incluso in questo Catalogo di Partenariati Proposti, l’E.
G.S.D.I.T. redige una relazione sintetica giustificativa in cui presenta:
aa) i motivi economico-finanziari, tecnici, socio-economici e legali per cui l’esecuzione di queste opere
o la prestazione di questi servizi si giudica opportuno che siano realizzate tramite Partenariato,
bb) i criteri presi in considerazione per la scelta delle specifiche opere o servizi inclusi nel Catalogo di
Partenariati Proposti,
cc) le azioni che ha eventualmente fatto l’Ente Pubblico coinvolto ogni volta, per le necessita’
della preparazione dell’assegnazione dei relativi Contratti come, indicativamente, assunzione di
consulenti economico-finanziari, tecnici e legali, effettuazione di studi preliminari e stesura di bozze
di contratti,
dd) la forma della Procedura di Assegnazione proposta, come essa viene stabilita nell’articolo 8, che e’
opportuno sia applicata, come anche gli Enti Pubblici che agiscono come autorita’ assegnatrice,
ee) cronodiagramma indicativo della Procedura di Assegnazione,
ff ) menzione del bilancio preventivo indicativo dell’oggetto del Contratto di Partenariato ed,
eventualmente, degli Accordi Conseguenti.
3. Richiesta di Subordinazione e Delibera di Subordinazione
L’E.G.S.D.I.T. notifica, agli Enti Pubblici competenti a seconda del caso, l’inserimento di opere o servizi
di loro competenza sul Catalogo di Parteneriati Proposti e li invita entro il termine esclusivo di due
mesi dalla ricezione del relativo avviso, a presentare richiesta alla D.E.S.D.I.T. per la subordinazione di
questo Partenariato alle disposizioni della presente Legge (“Richiesta di Subordinazione”).
Se sul Contratto di Partenariato incluso nel Catalogo di Partenariati Proposti partecipano o
contribuiscono piu’ di un Ente Pubblico, la Richiesta di Subordinazione dev’essere sottoscritta da
rappresentanti delegati di tutti gli Enti Pubblici coinvolti. La D.E.S.D.I.T. entro due mesi dalla notifica
ad essa delle Richieste di Subordinazione, emette una delibera (“Delibera di Subordinazione”) con cui
approva o respinge, per intero o parzialmente, le Richieste di Subordinazione.
4. Costituzione del Catalogo di Partenariati Proposti
L’E.G.S.D.I.T. completa e aggiorna il Catalogo di Partenariati Proposti ogni semestre senza escludere
la sua variazione straordinaria con nuove proposte di Partenariati ritenuti maturi o presentati al suo
giudizio dopo l’emissione di quello ordinario.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 5
Conseguenze della Delibera di Subordinazione
1. Dopo la delibera di Subordinazione approvata, l’E.G.S.D.I.T. assume la coordinazione delle Procedure
di Assegnazione, come esse vengono stabilite nell’articolo 8, per la scelta del Soggetto Privato che
partecipera’ nel Partenariato.
2. Doveri degli Enti Pubblici
Gli Enti Pubblici subordinati alle disposizioni della presente Legge, devono:
(a) seguire i suggerimenti dell’E.G.S.D.I.T. per quanto riguarda la Procedura di Assegnazione che sara’
seguita per la scelta del Soggetto Privato che partecipera’ nel Partenariato.
(b) elaborare ogni testo riguardante la Procedura di Assegnazione, compresi anche i fascicoli della
gara d’appalto, come il bando, la stesura speciale e tecnica degli obblighi, l’invito per la presentazione
delle Offerte e la Bozza di Contratto, secondo le istruzioni, le modifiche e cambiamenti proposte
dall’E.G.S.D.I.T., alla quale vengono notificati prima della distibuzione o della pubblicazione, tutti i
testi e la corrispondenza che riguardano la Procedura di Assegnazione.
(c) adoperarsi per la partecipazione di un rappresentante dell’E.G.S.D.I.T. nelle commissioni di
valutazione o anche in altri organi costituiti nell’ambito della Procedura di Assegnazione per la scelta
del Soggetto Privato che partecipera’ nel Partenariato.
3. Revoca della Delibera di Subordinazione
Nel caso che gli Enti Pubblici coinvolti non si adeguino alle disposizioni del comma 2 del presente
articolo, la D.E.S.D.I.T., sia prima o durante la Procedura di Assegnazione, puo’ revocare la Delibera di
Assegnazione.
Articolo 6
Disposizioni per l’E.G.S.D.I.T.
1. Composizione
(a) Con risoluzione comune del Primo Ministro e del Ministro dell’Economia e delle Finanze viene
nominato il Segreterio Speciale dei Partenariati del Settore Pubblico e Privato.
(b) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze dopo invito a manifestare interesse,
viene assunto il Direttore dell’E.G.S.D.I.T., con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato
a piena ed esclusiva occupazione .
(c) Il personale restante dell’E.G.S.D.I.T. viene composto o tramite la stipulazione di contratti di
prestazione di servizi od opere indipendenti a seguito di una risoluzione relativa del Ministro
dell’Economia e delle Finanze oppure, viene distaccato all’E.G.S.D.I.T. secondo quanto previsto al
comma 5.
2. Requisiti ed esperienza dei membri dell’E.G.S.D.I.T.
I membri dell’E.G.S.D.I.T. devono soddisfare un ampio campo di oggetti conoscitivi e possedere
prestigio e vasta esperienza sui campi della loro particolare specializzazione, soprattutto avere
esperienza:
(a) su temi delle tecniche di finanziamento,
(b) sulla preparazione, elaborazione, analisi e valutazione di moduli economico-finanziari,
(c) su temi legali come la stesura dei bandi di gara d’appalto, assistenza legale durante l’effettuazione
di gare pubbliche, stesura e trattativa di contratti, compresi anche i contratti di cessione, contratti
economico-finanziari, di prestiti e altri che sono necessari per l’assicurazione del finanziamento
necessario.
(d) su questioni tecniche, assicurative, fiscali e contabili e
(e) su temi di studio, costruzione, funzionamento e manutenzione di opere come anche di formazione
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Fare Affari in Grecia
delle caratteristiche tecniche.
3. Incompatibilita’
I membri dell’E.G.S.D.I.T. sono a piena ed esclusiva occupazione e non e’ permesso durante il periodo
di tempo di prestazione dei loro servizi all’E.G.S.D.I.T.:
(a) di esercitare un’altra attivita’ professionale dietro compenso o
(b) di partecipare nella costituzione o sul capitale azionario o in un organo amministrativo di un
Soggetto Privato che partecipa nel Partenariato o in una relativa Procedura di Assegnazione di cui
all’articolo 8 o
(c) di partecipare nella costituzione o sul capitale azionario o in un organo amministrativo di una
societa’ collegata, nel senso dell’articolo 42e della L. 2190/1920, con i Soggetti di cui alla lettera
precedente.
Se sono violati i predetti divieti e indipendentemente dalle altre sanzioni, l’organo che ha nominato
il soggetto che ha commesso la violazione, puo’ revocare la sua nomina.
Specificamente per i casi di cui alle lettere (b) e (c) il divieto e’ valido per un periodo di tempo di sei
mesi dopo il termine della prestazione dei loro servizi all’E.G.S.D.I.T..
4. Assunzione di consulenti e di soggetti con qualifiche speciali
Con delibera della D.E.S.D.I.T. presa su proposta motivata dell’E.G.S.D.I.T. possono essere stipulati
contratti di prestazione di servizi o opere indipendenti con consulenti economico-finanziari, tecnici,
fiscali, legali, assicurativi o altri, come anche con collaboratori scientifici e periti speciali, che potranno
essere persone fisiche o legali di prestigio riconosciuto e di esperienza specializzata in opere
corrispondenti a quelle per le quali sono invitati a prestare i loro servizi.
Con risoluzione uguale vengono stabiliti i servizi che i predetti consulenti e persone di qualifiche
speciali prestano, come anche il loro compenso.
5. Distacchi
Con risoluzione comune dei Ministri dell’Interno, dell’Amministrazione Pubblica e Decentramento
e dell’Economia e Finanze, come anche del Ministro competente a seconda del caso, possono
essere distaccati all’E.G.S.D.I.T., in deroga alle disposizioni riguardanti i distaccamenti, impiegati di
Ministeri e di Enti da loro vigilati. Le spese dello stipendio di questi impiegati, per il periodo del loro
distaccamento, aggrava il bilancio preventivo del Ministero dell’Economia e Finanze.
6. Ulteriore specializzazione di temi dell’E.G.S.D.I.T.
Con risoluzione comune dei Ministri dell’Interno, dell’Amministrazione Pubblica e Decentramento
e dell’Economia e Finanze possono essere regolati argomenti piu’ specializzati dell’E.G.S.D.I.T.,
specificate ulteriormente le competenze dell’E.G.S.D.I.T., il modo e la procedura per la loro esecuzione,
la sua organizzazione e funzionamento, la sua assistenza segretariale, come anche ogni altro relativo
argomento.
TERZO CAPITOLO
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
Articolo 7
Disposizioni applicate per le Procedure di Assegnazione
Per le Procedure di Assegnazione per la scelta del Soggetto Privato che assumera’ l’esecuzione
dell’opera o della prestazione del servizio con Contratto di Partenariato, subordinato alle disposizioni
della presente Legge, vengono applicate le disposizioni dall’articolo 9 al 16.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 8
Definizioni
Durante l’applicazione degli articoli 9 fino al 16 della presente Legge, i sottoriportati termini hanno
il seguente significato:
“Autorita’ Assegnante” e’ inteso l’Ente Pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, che bandisce una gara
d’appalto per la scelta di un Soggetto Privato con il quale stipulera’ un Contratto di Partenariato per
l’esecuzione di opere o di prestazione di servizi.
“Procedure di Assegnazione” si intendono le procedure seguite dalle Autorita’ Assegnanti per la
scelta del Soggetto Privato che assumera’ l’esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi
con Contratto di Partenariato di Opera o di Servizi. Le Procedure di Assegnazione comprendono la
Procedura di Tipo Aperto, di Tipo Chiuso, di Tipo a Dialogo Competitivo e a Trattativa.
“Procedure di Tipo Aperto” si intendono le procedure nell’ambito di cui ogni Soggetto Privato
interessato puo’ presentare un’Offerta se soddisfa i requisiti e le capacita’ previsti dal Bando.
“Procedure di Tipo Chiuso” si intendono le procedure in cui ogni Soggetto Privato puo’ richiedere di
partecipare e di presentare offerta solo se invitati dall’Autorita’ Assegnante.
“Procedure di Tipo a Dialogo Competitivo ” si intendono le procedure nell’ambito delle quali:
- ogni Soggetto Privato puo’ richiedere di partecipare,
- l’Autorita’ Assegnante conduce un dialogo con i candidati scelti per individuare la soluzione o
soluzioni piu’ conveniente o convenienti per la soddisfazione dei suoi bisogni, e
- i candidati sono invitati a presentare un’offerta in base alle soluzioni ritenute piu’ convenienti.
“Procedure a Trattativa” si intendono le procedure durante le quali le Autorita’ Assegnanti discutono
con i Soggetti Privati di loro scelta e negoziano direttamente le condizioni dei Contratti che saranno
stipulati con uno o piu’ di questi.
“Opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di lavori di ingegneria civile destinato
proprio a soddisfare un funzionamento economico o tecnico.
“Contratto Particolarmente Complesso” si intende ogni contratto di cui le principali caratteristiche
(tecniche, economico-finanziarie, operative, legali ed altre) non possono oggettivamente essere
stabilite sin dall’inizio dall’Autorita’ Assegnante.
“Contratto Misto” si intende ogni contratto di cui l’oggetto non riguarda esclusivamente l’esecuzione
di opere o di prestazione di servizi ma comprende elementi di tutte e due le predette attivita’.
“Bando” o “Bando di Gara” si intende il documento con cui l’Autorita’ Assegnante:
- stabilisce la forma e le singole fasi della Procedura di Assegnazione,
- descrive l’oggetto del contratto che intende assegnare ed, eventualmente, specifiche condizioni
essenziali di esso
- descrive il compenso contrattuale stimato o il valore stimato per la prestazione di servizi, se e’
oggettivamente possibile la loro determinazione,
- riporta i diritti e i doveri dell’Autorita’ Assegnante e le eventuali discipline speciali e diritti di cui puo’
fare uso, come il diritto di limitazione dei Candidati, il diritto di richiedere chiarimenti e integrazioni,
- riporta le disposizioni legislative applicabili durante la Procedura di Assegnazione,
- stabilisce i requisiti e le capacita’ che dovranno avere i Candidati e
- determina le altre condizioni restanti che saranno valide durante la Procedura di Assegnazione,
come anche le appendici di essa.
Per “Offerente”si intende ogni Soggetto Privato che ha presentato Offerta nell’ambito della Procedura
di Assegnazione. Offerente puo’ essere ogni appaltatore o prestatore di servizi per professione e ogni
persona fisica o legale con oggetto di attivita’ che comprende l’oggetto concernente l’opera o il
servizio da eseguire, se esegue le corrispondenti opere o presta i servizi richiesti sul mercato libero.
Per “Offerta” si intende l’insieme delle proposte economiche, tecniche, finanziarie e altre presentate
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Fare Affari in Grecia
dai Candidati per l’esecuzione di opere o di prestazione di servizi nell’ambito della Procedura di
Assegnazione, su invito dell’Autorita’ Assegnante e secondo le richieste poste da essa con il Bando e
le sue appendici e gli eventuali altri documenti della Procedura di Assegnazione.
Per “Contratti” si intendono i Contratti Misti, i Contratti d’Opere e i Contratti di Servizi.
Per “Contratti d’Opera” si intendono i contratti che hanno come oggetto o l’esecuzione, o
contemporaneamente lo studio e l’esecuzione, di lavori riguardanti l’esecuzione, con qualsiasi mezzo,
di un’opera che soddisfi le necessita’ stabilite dall’Autorita’ Assegnante.
Per “Contratti di Servizi” si intendono i contratti, escludendo i Contratti d’Opere, che hanno come
oggetto la prestazione di servizi di qualsiasi natura.
Per “Candidato” si intende ogni Soggetto Privato (o le unioni o cooperative di Soggetti Privati) che
partecipa ad una Procedura di Assegnazione.
Articolo 9
Principi Generali
1. Principi Generali
(a) Nell’ambito delle Procedure di Assegnazione e per le relazioni dell’Ente Pubblico che agisce come
Autorita’ Assegnante con i Candidati od Offerenti, come anche con ogni persona terza coinvolta,
valgono i principi di trattamento equo, della trasparenza, della proporzionalita’, del riconoscimento
reciproco, della salvaguardia dell’interesse pubblico, della protezione dei diritti dei privati, della
liberta’ della concorrenza e della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo durevole e sostenibile,
come essi vengono definiti al comma 2.
(b) le disposizioni del comma 2 sono applicate per tutte le Procedure di Assegnazione
indipendentemente dalla natura del Contratto che si intende stipulare.
2. Specificazione dei principi generali
Nella presente Legge, i principi generali di cui al comma 1 del presente articolo hanno il seguente
significato:
(a) Trattamento equo significa l’evitare qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita’ o qualsiasi
altro criterio che non viene giustificato da motivi oggettivi. Nel contenuto di questo principio rientra
non solo la determinazione delle condizioni di accesso a un’attivita’ economica senza discriminazioni,
ma anche il prendere, da parte delle autorita’ pubbliche, tutte le misure che sono in grado di assicurare
l’esercitazione di questa attivita’.
(b) Trasparenza e’ il rendere noto al pubblico l’intenzione dell’Autorita’ Assegnante di procedere alla
stipulazione di un Contratto di Opera o di Servizi o di Contratto Misto, per assicurare la creazione
delle condizioni di concorrenza senza deformazioni.
(c) Proporzionalita’ significa che ogni provvedimento scelto dall’Autorita’ Assegnante dev’essere
necessario e utile per il raggiungimento dell’obiettivo, a cui mira, e provocare meno problemi
possibili sull’esercitazione dell’attivita’ economica. Particolamente nell’ambito delle Procedure
di Assegnazione non e’ permesso che si concedino capacita’ tecniche, professionali o economicofinanziarie sproporzionate ed eccessive in rapporto all’oggetto del relativo Contratto di Opera o di
Servizi o di Contratto Misto.
(d) Riconoscimento reciproco significa che l’Autorita’ Assegnante deve accettare le caratteristiche
tecniche, i controlli, come anche i titoli, i certificati e i requisiti che sono necessari in un altro Stato
membro dell’Unione Europea, nella misura che sono riconosciuti equivalenti con quelli richiesti in
Grecia.
(e) Salvaguardia dell’interesse pubblico significa che durante la presa di decisione per l’assegnazione
di un Contratto di Opera o di Servizi o di Contratto Misto, sono presi in considerazione:
- le relative necessita’ di finanziamento e la riduzione al minimo possibile dell’aggravio economico o
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
del contributo dell’Autorita’ Assegnante,
- i bisogni degli utenti per servizi migliorati e
- la necessita’ di uso di know-how specializzato.
(f ) Protezione dei diritti dei privati significa che le delibere, positive, negative o respinte devono essere
giustificate e poter costituire oggetto di protezione giudiziaria dei Soggetti Privati e dei privati in
genere. Nel senso della protezione giudiziaria e’ inclusa anche la protezione giudiziaria provvisoria.
(g) Principio della libera concorrenza significa che:
- viene assicurata la piu’ alta possibile partecipazione di Candidati idonei ad eseguire opere o a
prestare servizi che l’Autorita’ Assegnante richiede,
- la gara viene effettuata a condizioni e criteri oggettivi equi ed
- e’ impedita la creazione di situazioni di monopolio od oligopolio o di deformazioni.
(h) Principio della salvagurardia dell’ambiente e dello sviluppo durevole e sostenibile significa che
durante la programmazione e l’esecuzione dei Contratti d’Opera o di Servizi o dei Contratti Misti,
viene preso in considerazione che l’ambiente naturale e umano costituisce un bene salvaguardato
indipendentemente, per assicurare l’equilibrio ecologico e per tutelare le risorse naturali a favore
delle prossime generazioni.
Articolo 10
Assegnazione
1. Criteri per l’Assegnazione
L’assegnazione dei Contratti dall’Ente Pubblico che agisce come Autorita’ Assegnante viene effettuata
o con il criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico o con il criterio del piu’
basso prezzo.
2. L’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico
Quando l’assegnazione viene effettuata in base al criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto
di vista economico, l’Autorita’ Assegnante esamina e valuta insieme, oltre ai parametri economici
anche diversi altri parametri dell’oggetto del Contratto, come la qualita’, il prezzo, l’integrita’ tecnica,
le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo operativo, l’efficienza e il
contributo tecnico, la data di consegna e il termine di consegna o esecuzione, ecc.. Tali criteri devono
essere stabiliti chiaramente dall’Autorita’ Assegnante nell’ambito della Procedura di Assegnazione. La
relativa valutazione che l’Autorita’ Assegnante attribuisce a ciascuno di tali criteri per la determinazione
dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico deve essere anch’essa notificata ai
Candidati. Tale valutazione puo’ essere espressa anche con la determinazione di un limite (ampiezza)
superiore e inferiore. Nel caso che la valutazione non fosse possibile, l’Autorita’ Assegnante stabilisce
la priorita’ dei criteri cha ha scelto con la preparazione di una tabella, dove tali criteri sono presentati
in ordine d’importanza decrescente.
3. Quando l’assegnazione viene effettuata con il criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di
vista economico, l’Autorita’ Assegnante puo’ permettere la presentazione di offerte alternative. Tale
possibilita’ deve essere riportata espressamente sul Bando di Gara, altrimenti le offerte alternative
vengono respinte dall’Autorita’ Assegnante. Nella misura ammessa, i requisti minimi che le offerte
alternative debbono soddisfare, come anche la modalita’ della loro presentazione sono inclusi nel
Bando o nelle appendici di esso. L’Autorita’ Assegnante prende in considerazione esclusivamente solo
le offerte alternative che soddisfano i requisti minimi stabiliti da essa.
4. Offerte insolitamente basse e sovvenzioni statali
Quando le Offerte presentate dagli Offerenti all’Autorita’ Assegnante si presentino insolitamente
basse in relazione al costo stimato dell’oggetto del Contratto, l’Autorita’ Assegnante, prima di
respingere le Offerte, deve richiedere per iscritto chiarificazioni dagli Offerenti. Tali chiarificazioni
possono riguardare soprattutto il metodo di esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi,
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Fare Affari in Grecia
le soluzioni tecniche proposte, le particolari favorevoli condizioni che eventualmente concorrono
per l’esecuzione delle opere o la prestazione dei servizi e l’eventuale concessione di sovvenzione
statale all’Offerente. Nel caso in cui si fosse constatato che un’offerta e’ insolitamente bassa a causa
di sovvenzione statale che sara’ concessa all’Offerente, l’Offerta potra’ essere respinta esclusivamente
per tale motivo solo dopo discussione con l’Offerente, e se lui non fosse in grado di provare, entro un
termine ragionevole fissato dall’Autorita’ Assegnante, che la sovvenzione in questione sara’ concessa
nei limiti della Legge.
Articolo 11
Procedure di Assegnazione
1. Procedure aperte e chiuse
Per l’assegnazione e la stipulazione di Contratti Misti, Contratti d’Opera e Contratti di Servizi, le
Autorita’ Assegnanti applicano o le Procedure di Tipo Aperto o le Procedure di Tipo Chiuso.
2. Condizioni della Procedura di Tipo a Dialogo Competitivo
Alle condizioni previste all’articolo 13, le Autorita’ Assegnanti possono stipulare Contratti Misti,
Contratti d’Opera e Contratti di Servizi seguendo Procedure a Dialogo Competitivo.
3. Condizioni della Procedura a Trattativa
Alle condizioni previste all’articolo 14 le Autorita’ Assegnanti possono stipulare Contratti Misti,
Contratti d’Opera e Contratti di Servizi seguendo Procedure a Trattativa.
Articolo 12
Disposizioni generali per l’effettuazione
delle Procedure di Assegnazione
1. Requisiti e capacita’ minimi
Con la riserva dell’osservazione dei principi generali descritti all’articolo 9, l’Autorita’ Assegnante
puo’ stabilire i requisiti e le capacita’ minimi che devono avere i Candidati. Questi requisiti e capacita’
minimi vengono riportati sul Bando della Gara.
2. Limitazione di Candidati
Nelle Procedure di Tipo Chiuso, nelle Procedure a Trattativa (se vengono effettuate con pubblicazione
di Bando di Gara) e nelle Procedure a Dialogo Competitivo, l’Autorita’ Assegnante puo’ restringere
il numero dei Candidati che saranno invitati a presentare un’Offerta, a trattare o a partecipare al
dialogo, a condizione che ci sara’ un numero adeguato di Candidati. Con il Bando di Gara, l’Autorita’
Assegnante determina i criteri che intende utilizzare per la scelta dei Candidati che invitera’, il numero
minimo di Candidati che prevede che invitera’ ed, eventualmente, il numero massimo. Tali criteri
devono essere oggettivi e non devono introdurre discriminazioni tra i Candidati. Nelle Procedure
di Tipo Chiuso, il numero minimo di Candidati e’ di cinque. Nella Procedura a Trattativa (se viene
effettuata con pubblicazione di Bando) e nella Procedura a Dialogo Competitivo, il numero minimo
di Candidati e’ di tre. In ogni caso, il numero dei Candidati invitati dev’essere sufficiente per assicurare
la concorrenza reale. Le Autorita’ Assegnanti invitano un numero di Candidati almeno pari rispetto al
numero minimo di Candidati fissato precedentemente. Se il numero dei Candidati, che soddisfano
i criteri di scelta e i requisiti e le capacita’ minimi stabiliti con il Bando, e’ inferiore al limite minimo,
l’Autorita’ Assegnante puo’ continuare la Procedura di Assegnazione invitando il Candidato o i
Candidati che soddisfano i requisti e le capacita’ minimi. L’Autorita’ Assegnante non puo’ includere
nella Procedura di Assegnazione persone che non hanno presentato richiesta di partecipazione o
Candidati che non hanno i requisiti e le capacita’ minimi determinati.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 13
Dialogo Competitivo
1. Contratti particolarmente complessi
Nei Contratti Particolarmente Complessi, l’Autorita’ Assegnante, se riterra’ che l’osservanza di
Procedura di Tipo Aperto o Chiuso non permetta l’assegnazione di un Contratto specifico, puo’
ricorrere alla Procedura a Dialogo Competitivo ai sensi del presente articolo.
2. Criterio di assegnazione di Procedura a Dialogo Competitivo
Nella Procedura a Dialogo Competitivo, l’assegnazione del Contratto di Partenariato e’ realizzata
esclusivamente e soltanto in base al criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista
economico.
3. Determinazione delle necessita’ e delle richieste dell’Autorita’ Assegnante
L’Autorita’ Assegnante pubblica un Bando di Gara comprendente una descrizione delle sue necessita’
e richieste che possono essere incluse, se questo e’ necessario, anche in appendici del Bando.
4. Effettuazione di dialogo e determinazione delle soluzioni piu’ convenienti
L’Autorita’ Assegnante procede con i Candidati scelti secondo la disposizione dell’articolo 15 a dialogo,
scopo del quale e’ l’esame e la determinazione dei mezzi che possono soddisfare nel miglior modo le
proprie necessita’. Durante questo dialogo, l’Autorita’ Assegnante assicura il trattamento equo di tutti
i Candidati provvedendo, tra l’altro, a fornire esattamente gli stessi dati informativi a tutti i Candidati.
Le soluzioni, le proposte e in genere le informazioni riservate venute a conoscenza dell’Autorita’
Assegnante da un Candidato sono confidenziali e non vengono notificate agli altri Candidati senza
il suo consenso.
5. Dialogo in fasi successive
L’Autorita’ Assegnante puo’ provedere che la Procedura a Dialogo Competitivo possa essere effettuata
anche in fasi successive, in modo che si riduca il numero delle soluzioni in esame durante la fase del
dialogo con l’applicazione dei criteri di assegnazione riportati sul Bando di Gara. Citazione di questa
possibilita’ e’ inclusa sul Bando di Gara o anche su un documento distinto che viene notificato a tutti
i Candidati.
6. Termine del Dialogo e presentazione delle Offerte
L’Autorita’ Assegnante, dopo aver scelto la soluzione o le soluzioni che corrispondono meglio alle sue
necessita’, proclama il termine del dialogo e informa al riguardo i Candidati, i quali invita a presentare
la loro Offerta finale, in base alla soluzione o alle soluzioni scelte durante il dialogo.
7. Completezza delle Offerte
Le Offerte devono comprendere tutti i dati necessari per la realizzazione della soluzione scelta
durante la procedura di dialogo.
8. Fornitura di chiarificazioni, integrazioni e presupposti di essi.
L’Autorita’ Assegnante puo’, se lo riterra’ opportuno, richiedere agli Offerenti di fornire chiarificazioni
riguardanti le loro Offerte o di integrarle, se tali chiarificazioni o integrazioni:
- non provocano deformazioni della concorrenza e
- non introducono discriminazioni contro qualsiasi Offerente.
9. Valutazione delle Offerte. Scelta dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico.
L’Autorita’ Assegnante valuta le Offerte in base ai criteri di assegnazione stabiliti con il Bando e sceglie
l’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico, ai sensi dell’articolo 10, comma 2. L’Autorita’
Assegnante puo’ richiedere all’Offerente che ha presentato l’offerta piu’ conveniente dal punto
di vista economico, sia di fornire chiarificazioni riguardanti la sua Offerta, sia di integrarla, se tale
chiarificazione o integrazione:
- non apporta modifica dei dati principali dell’Offerta dell’Offerente,
- non provocano deformazione della concorrenza e
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Fare Affari in Grecia
- non introducono discriminazioni contro qualsiasi altro Offerente.
10. Assegnazione di premi
L’Autorita’ Assegnante, se ritiene che il costo per la partecipazione nella Procedura a Dialogo
Competitivo sia alto, puo’ assegnare dei premi o corrispondere una parte del relativo costo agli
Offerenti. Una citazione a riguardo dev’essere effettuata sul Bando.
Articolo 14
Procedure a Trattativa
1. Casi di applicazione dopo un Bando di Gara
L’Autorita’ Assegnante puo’ assegnare e stipulare Contratti d’Opera, di Servizi o Contratti Misti
applicando la Procedura a Trattativa, previa la Pubblicazione del Bando di Gara, nei seguenti casi:
(a) Dopo una Procedura di Tipo Aperto o Chiuso o a Dialogo Competitivo se:
aa) le Offerte presentate o erano inammissibili in base a una disposizione di Legge, o non
corrsipondevano alle condizioni e presupposti della presente Legge e in particolare dell’articolo 15
o del Bando.
bb) le condizioni del Contratto proposto non vengono modificate in sostanza in relazione alle
condizioni che erano proposte durante la procedura di Tipo Aperto o Chiuso o a Dialogo Competitivo
preceduta.
(b) In casi eccezionali., quando si tratti di opere o servizi di cui la natura o vari fattori imponderabili
non permettano la predeterminazione totale dei prezzi.
(c) Quando si tratti di Contratto di Servizi e in particolare di servizi di lavoro intellettuale, se la natura
di questi servizi o lavori sia tale che non si possa determinare con sufficiente precisione e per questo
motivo non si possa assegnare il Contratto con la scelta dell’Offerta migliore, secondo le norme che
regolano le Procedure di Tipo Aperto o Chiuso.
(d) Nei Contratti d’Opere, per le opere eseguite esclusivamente per scopi di ricerca, prova o
perfezionamento e non per assicurare la redditivita’ o la copertura delle spese di ricerca e sviluppo.
2. Trattativa delle Offerte
Nei casi di cui al comma 1, l’Autorita’ Assegnante tratta con gli Offerenti le Offerte che loro presentano,
per adattarle alle caratteristiche del Bando al fine ultimo di ottenere l’Offerta migliore.
3. Criterio di assegnazione
Durante la Procedura a Trattativa, l’assegnazione del Contratto viene effettuata esclusivamente e
soltanto in base al criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico.
4. Trattamento equo
Durante la Procedura a Trattativa, l’Autorita’ Assegnante assicura il trattamento equo di tutti gli
Offerenti provvedendo, tra l’altro, a fornire esattamente gli stessi dati informativi a tutti. In particolare,
non fornisce, in modo che crea discriminazioni, informazioni che possano favorire alcuni Offerenti in
relazione ad altri.
5. Procedura a Trattativa in fasi successive
L’Autorita’ Assegnante puo’ provvedere che la Procedura a Trattativa possa essere effettuata anche in
fasi successive, in modo che si riduca il numero delle Offerte esaminate con l’applicazione dei criteri
di assegnazione riportati sul Bando di Gara. Citazione di questa possibilita’ e’ inclusa sul Bando di Gara
o anche su un documento distinto che viene notificato a tutti i Candidati.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 15
Motivi per l’esclusione di Candidati.
Adeguatezza Economico-finanziaria. Valutazione. Requisiti e capacita’ del Candidato
1. Motivi di eliminazione
Nell’ambito delle Procedure di Assegnazione e prima dell’assegnazione del Contratto, l’Autorita’
Assegnante controlla se non ci sia motivo di eliminazione di Candidati o di Offerenti. In particolare:
(a) l’Autorita’ Assegnante esclude la partecipazione alle Procedure di Assegnazione di qualsiasi
Candidato che sia il medesimo o siano le persone fisiche che hanno potere di sua rappresentanza
o possano controllarlo, sono condannati con sentenza irrevocabile da parte di tribunale penale per
reato punito con pena di reclusione di tre mesi in su o per incarcerazione. Per l’applicazione del
presente comma, l’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere ai Candidati di presentare i relativi documenti.
Quando il Candidato non e’ insediato in Grecia, ma proviene da un altro Stato-Membro dell’Unione
Europea, l’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere la collaborazione delle autorita’ competenti dello
Stato-Membro del Candidato.
(b) L’Autorita’ Assegnante puo’ escludere qualsiasi Candidato od Offerente dalla partecipazione o
dall’ulteriore partecipazione nelle Procedure di Assegnazione, se:
aa) si trova in stato fallimentare, liquidazione o liquidazione speciale o amministrazione controllata
o concordato fallimentare o in qualsiasi altra procedura simile prevista sia dalle disposizioni della
legislazione ellenica, sia dalle disposizioni della legislazone del Paese di sua provenienza,
bb) e’ stata intentata contro di lui una procedura di dichiarazione di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato fallimentare o qualsiasi altra procedura simile prevista sia
dalle disposizioni della legislazione ellenica, sia dalle disposizioni della legislazone del Paese di sua
provenienza,
cc) e’ stato condannato per reato riguardante il suo comportamento professionale, con sentenza
passata in giudicato, sia secondo le disposizioni della legislazione ellenica, sia le disposizioni del
Paese di sua provenienza,
dd) ha commesso un grave reato professionale che l’Autorita’ Assegnante ha constatato con qualsiasi
mezzo comprovante,
ee) non ha adempiuto i suoi inpegni per quanto riguarda il pagamento di imposte assicurative e
previdenziali, sia secondo le disposizioni della legislazione ellenica, sia le disposizioni del Paese di sua
provenienza o costituzione,
ff ) non ha adempiuto i suoi inpegni per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse, sia
secondo le disposizioni della legislazione ellenica, sia le disposizioni del Paese di sua provenienza o
costituzione,
gg) ha proceduto, in modo dimostrabile, in gravi dichiarazioni false durante il rilascio delle informazioni
necessarie per l’applicazione del presente comma o quando non ha fornito informazioni necessarie.
2. Adeguatezza Economico-finanziaria
Dopo l’effettuazione del controllo di cui al comma 1, l’Autorita’ Assegnante controlla l’adeguatezza
economica ed economico-finanziaria dei Candidati o degli Offerenti, compresi anche i dati riportati
dalla lettera (a) alla lettera (c) dell’articolo 18, comma 1, ma anche i dati riguardanti la loro capacita’ di
credito. Per questo controllo, l’Autorita’ Assegnante puo’, tra l’altro, richiedere ai Candidati o Offerenti
a presentare dati dai quali risulta:
a) l’esistenza di un finanziamento o copertura bancaria secondo i presupposti stabiliti sul Bando di
Gara,
b) la loro situazione finanziaria (tramite bilanci o estratti di bilanci),
c) l’ammontare totale del loro fatturato o il loro fatturato nel campo delle attivita’ che costituisce
oggetto del contratto non oltre i loro tre ultimi esercizi economici,
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Fare Affari in Grecia
d) l’impegno di terzi di sostenere il Candidato o l’Offerente durante l’esecuzione dell’oggetto del
contratto o di partecipare al suo finanziamento (tramite dichiarazione del terzo), se viene effettuata
richiesta di un impegno del genere,
e) se il Candidato o l’Offerente e’ consorzio, la natura e l’estensione dell’impegno per partecipazione
economica delle persone che la compongono o di terzi (tramite dichiarazione o attestazione fornita
dai membri della consorzio),
f ) la loro capacita’ di credito (tramite attestazione di un ente internazionale di valutazione da cui ne
risultera’ la relativa graduazione).
Nel caso che il Candidato o l’Offerente, per motivo fondato, non fosse in grado di presentare i documenti
giustificativi richiesti dall’Autorita’ Assegnante, puo’ provare la sua adeguatezza economica ed
economico-finanziaria con qualsiasi altro documento che l’Autorita’ Assegnante ritiene necessario.
3. Valutazione delle Capacita’ Tecniche e Professionali
Oltre ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Autorita’Assegnante valuta le capacita’tecniche e professionali
dei Candidati o degli Offerenti.
(a) Le capacita’ tecniche dei Candidati o degli Offerenti possono essere provate con uno o piu’ dei
seguenti modi, a seconda della natura, la quantita’ o l’importanza e l’uso dell’oggetto del Contratto.
In particolare, per le necessita’ della predetta valutazione, l’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere:
aa) presentazione del catalogo dei lavori eseguiti durante il precedente quinquennio, con i certificati
e dati da cui ne risulta la loro esecuzione corretta, il relativo importo, il luogo e il tempo della loro
realizzazione e il loro completamento nel tempo e nel modo previsto,
bb) presentazione del catalogo delle principali consegne o dei principali servizi realizzati o prestati
durante il precedente triennio, con citazione del rispettivo importo, della data e del destinatario,
cc) citazione del personale tecnico o dei servizi tecnici, che appartengono oppure no direttamente
al Candidato o all’Offerente,
dd) descrizione delle attrezzature tecniche e dei provvedimenti presi dal Candidato o dall’Offerente
per l’assicurazione della qualita’ e descrizione delle attrezzature di studio e di ricerca della sua
impresa,
ee) menzione delle qualifiche professionali del Candidato o dell’Offerente o menzione dei titoli di
studi dei suoi dirigenti e soprattutto dei responsabili per la prestazione dei servizi o per l’effettuazione
dei lavori,
ff ) citazione dei provvedimenti di gestione ambientale che puo’ applicare il Candidato o l’Offerente
durante l’esecuzione del Contratto, quando e’ necessario,
gg) dichiarazione riguardante la media annuale degli operai e impiegati del Candidato o dell’Offerente
e il numero dei dirigenti della sua impresa durante l’ultimo triennio,
hh) dichiarazione riguardante i macchinari, gli impianti e le attrezzature tecniche di cui dispone il
Candidato o l’Offerente per l’esecuzione del Contratto,
ii) citazione della parte dell’oggetto del Contratto che il Candidato o l’Offerente intende assegnare a
terzi sotto forma di subappalto, come anche descrizione delle principali condizioni di subappalto.
jj) se viene menzionato il sostegno economico di terzo per le necessita’ dell’esecuzione del Contratto,
dalle sue attestazioni deve risultare il suo impegno di assumere l’intero o parte del relativo costo,
kk) nel caso di consorzio, attestazione da cui risulti la natura e l’estensione dell’impegno per
partecipazione economica delle persone che lo compongono o di terzi.
(b) l’Autorita’ Assegnante chiede ai Candidati o agli Offerenti di provare la loro iscrizione all’albo
professionale o commerciale o di presentare una simile conferma giurata o certificato. Nei Contratti
di Servizi, se i Candidati o gli Offerenti devono avere un’approvazione speciale o essere membri
di uno specifico organismo per poter prestare il relativo servizio nel Paese di loro provenienza o
costituzione, l’Autorita’ Assegnante puo’ chiedere a loro di provare che hanno tale approvazione o
che sono membri di questo organismo.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
(c) Quando l’Autorita’ Assegnante richiede ai Candidati o agli Offerenti di presentare certificati rilasciati
da organismi indipendenti che attestano l’osservanza da parte dei Candidati o degli Offerenti di
alcune procedure di qualita’, deve rimandare a sistemi di qualita’ basati sulle relative norme europee
e certificati da organismi che applicano le norme europee per la certificazione. L’Autorita’ Assegnante
deve riconoscere i certificati equivalenti rilasciati da organismi con sede in altri Stati-Membri
dell’Unione Europea.
(d) Quando l’Autorita’ Assegnante richiede ai Candidati o agli Offerenti di presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti che attestano l’osservanza da parte dei Candidati o degli Offerenti
di alcune norme di gestione ambientale, deve rimandare o al Sistema Europeo di Ecogestione e Audit
(EMAS), o a norme di gestione ecologica basate su corrispondenti norme europee o internazionali.
(e) L’Autorita’ Assegnante puo’ chiedere ai Candidati o agli Offerenti di completare o di chiarire i
documenti presentati nell’ambito delle Procedure di Assegnazione.
(f ) Il modo e il tempo della loro presentazione e’ stabilito dall’Autorita’ Assegnante con il Bando.
Articolo 16
Applicazione in deroga alle disposizioni della L. 3049/2002
In casi eccezionali e in deroga alle procedure di assegnazione di cui agli articoli 9 fino al 15, la D.E.S.D.I.T.
specificatamente con una sua giustificata delibera e osservando i principi generali dell’articolo 9,
puo’ agire come Autorita’ Assegnante con analoga applicazione delle disposizioni degli articoli 5,
6 e 7 della L. 3049/2002. In questo caso, ogni riferimento alla Commissione Interministeriale per le
Denazionalizzazioni (D.E.A.) e’ inteso come riferimento alla D.E.S.D.I.T. e ogni riferimento alla Segreteria
Speciale per le Denazionalizzazioni (E.G.A.) e’ inteso come riferimento all’E.G.S.D.I.T.
QUARTO CAPITOLO
QUADRO CONTRATTUALE
Articolo 17
Contratto di Partenariato
1. Quadro Contrattuale – Legislazione Applicabile
I Contratti di Partenariato, come anche gli Accordi Conseguenti comprendono le condizioni e le
regolazioni stabilite dall’Ente Pubblico con il relativo Bando durante la Procedura di Assegnazione e
costituiscono l’unico quadro contrattuale che vincola i Soggetti Pubblici e Privati coinvolti.
Nei Partenariati che rientrano nel regime della presente Legge, si applicano le condizioni del Contratto
di Partenariato e in modo complementare il Codice Civile.
2. Contenuto dei Contratti di Partenariato
I Contratti di Partenariato e gli Accordi Conseguenti includono una chiara e analitica descrizione delle
facolta’ e degli obblighi delle parti in rapporto all’oggetto del Contratto. In particolare, con i predetti
Contratti si prevede soprattutto quanto segue:
(a) L’oggetto del Contratto, inclundendo anche le caratteristiche tecniche dell’opera o del servizio, il
compenso contrattuale da pagare al Soggetto Privato e le disposizioni in base a cui saranno ripartiti
tra i contraenti i compensi che eventualmente saranno pagati dagli utenti finali per l’uso dell’opera o
della prestazione del servizio.
153
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Fare Affari in Grecia
(b) La modalita’ dell’esercizio dell’ispezione dell’esecuzione e del funzionamento dell’opera o della
prestazione del servizio o tramite societa’ indipendenti che il Soggetto Pubblico e quello Privato
assumono in comune per tale fine, o tramite gli Uffici Pubblici competenti.
(c) I metodi di assicurazione della qualita’ durante l’esecuzione e il funzionamento dell’opera o la
prestazione del servizio.
(d) Il cronodiagramma di esecuzione dell’oggetto del Partenariato, i presupposti per la sua modifica,
le clausole penali e i compensi nel caso di superamento o di accorciamento rispettivamente di questo
cronodiagramma, la durata di validita’ del Contratto di Partenariato, come anche le condizioni per la
proroga o l’accorciamento di questa durata.
(e) La modalita’ con cui sara’ concesso al Soggetto Privato l’uso o lo sfruttamento delle immobilizzazioni
che sono necessarie per l’esecuzione e il funzionamento dell’opera o per la prestazione del servizio e
gli eventuali compensi previsti.
(f ) Il modo di finanziamento per la realizzazione dell’oggetto del Partenariato.
(g) L’eventuale approvazione dei contratti di finanziamento del Soggetto Privato richiesta dall’Ente
Pubblico, come anche del procedimento della loro modifica.
(h) La ripartizione dei rischi tra le parti e le conseguenze dell’intervento di eventi che costituiscono
forza maggiore.
(i) Le coperture assicurative dell’oggetto del Contratto o del Soggetto Privato.
(j) La salvaguardia dell’ambiente e delle antichita’.
(k) La salvaguardia dei diritti di proprieta’ letteraria e industriale.
(l) Il modo di funzionamento, manutenzione e sfruttamento dell’oggetto del Partenariato.
(m) L’ammontare dei compensi pagati per l’uso dell’opera o del servizio dagli utenti, il modo della
loro riscossione, come anche i motivi e le modalita’ per il loro adeguamento.
(n) La modalita’ di ripartizione, tra il Soggetto Pubblico e quello Privato, dei benefici che ne risulteranno,
o dall’eventuale rifinanziamento dei prestiti del Soggetto Privato, o dopo il raggiungimento di una
specifica percentuale di rendimento dei suoi capitali propri.
(o) L’entita’ delle garanzie concesse dal Soggetto Privato per l’approvazione e la dovuta esecuzione,
funzionamento e manutenzione dell’opera o la dovuta prestazione del servizio.
(p) La sostituzione del Soggetto Privato o dei creditori con delibera dell’Autorita’ Assegnante e i casi
in cui cio` e’ ammesso, come anche ogni argomento al riguardo.
(q) Il pagamento d’indennita’ e il ripristino in genere del danno provocato nei casi in cui qualsiasi delle
parti contraenti non rispetti i suoi doveri contrattuali.
(r) I motivi di denuncia di ogni contratto e le sue conseguenze.
(s) Il diritto applicabile.
(t) Il procedimento per la risoluzione di controversie.
(u) L’ordine di priorita’ degli eventuali annessi o appendici di ogni contratto.
(v) La specificazione delle richieste minime per il funzionamento e la manutenzione inclusa sui
fascicoli di bando.
(w) La definizione delle procedure di consegna dell’opera allo Stato dopo la scadenza del periodo di
sfruttamento, gli eventuali obblighi d’istruzione e di trasferimento di know-how dal Soggetto Privato
al Soggetto Pubblico, le caratteristiche dell’oggetto al momento della consegna e delle garanzie come
anche il tempo di esse dopo l’assunzione dell’opera o del servizio da parte del Soggetto Pubblico.
(x) Le esigenze d’igiene e sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell’opera o del servizio.
(y) L’eventuale procedimento di risoluzione di controversie da parte di una Commissione di Periti
Esperti nominata in comune dalle parti contraenti.
Articolo 18
Argomenti di finanziamento
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
1. Adeguatezza economico-finanziaria e sua dimostrazione
Le Societa’ a Scopo Speciale di cui all’articolo 1, comma 4, che assumono l’esecuzione di opere o la
prestazione di servizi nell’ambito di Partenariati, hanno la responsabilita’ e il rischio del finanziamento
che e’ necessario per il dovuto adempimento dei loro obblighi dai relativi Contratti di Partenariato
o anche dagli Accordi Conseguenti, e devono presentare agli Enti Pubblici dati giustificativi da cui
risultera’ la disponibilita’ di finanziamento che e’ sufficiente per l’adempimento di tutti gli obblighi
assunti da esse secondo il relativo Bando. Il finanziamento comprende soprattutto:
(a) i capitali propri della Societa’ a Scopo Speciale,
(b) i capitali procurati dalla Societa’ a Scopo Speciale con qualsiasi forma di prestito o accredito e
soprattutto con prestiti, obbligazioni ed emissione di titoli di crediti futuri o esistenti,
(c) le necessarie garanzie o assicurazioni richieste per la concessione dei capitali o crediti di cui alle
predette lettere (a) e (b).
(d) le risorse dallo sfruttamento dell’oggetto del Partenariato durante il periodo di costruzione.
2. Partecipazione di Enti Pubblici e sue forme – Altri compensi
(a) Nel finanziamento dell’esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi rientranti nella
presente Legge, possono partecipare anche gli Enti Pubblici. Tale partecipazione puo’ essere
in denaro o in natura. Nell’ultimo caso, puo’ avere la forma di scambi, in modo indicativo e’ la
concessione d’immobili per uso (per intero o parzialmente), la concessione di diritti reali su immobili
e la concessione di diritti di sfruttamento di opere. Nei casi del precedente comma, i diritti concessi
alla Societa’ a Scopo Speciale non potranno estendersi anche nel periodo di tempo che segue dopo
la scadenza del Contratto di Partenariato.
(b) Gli Enti Pubblici possono partecipare anche allo sfruttamento dell’oggetto del Partenariato.
(c) In ogni caso, la partecipazione dell’Ente Pubblico e la forma o le forme che potra’ prendere, devono
essere stabilite con chiarezza nel relativo Bando.
3. Contratti diretti con i creditori
Per le necessita’ della regolazione di temi speciali e la facilitazione in genere del finanziamento
dell’esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi, gli Enti Pubblici possono stipulare contratti
anche con i creditori della Societa’ a Scopo Speciale.
QUINTO CAPITOLO
REGOLAMENTI SPECIALI
Articolo 19
Compenso da pagare dagli utenti delle opere o dei servizi
1. Determinazione del procedimento per la riscossione del compenso contrattuale
Quando il compenso contrattuale della Societa’ a Scopo Speciale e’ riscosso, per intero o parzialmente,
direttamente dagli utenti finali dell’opera o del servizio, il procedimento per la riscossione e ogni altro
particolare al riguardo sono regolati con delibera della D.E.S.D.I.T.
2. Contributo dell’Ente Pubblico
L’Ente Pubblico coinvolto ogni volta, come anche ogni altra autorita’ pubblica competente fornisce
ogni contributo ritenuto necessario, affinche’ la Societa’ a Scopo Speciale possa riscuotere senza
problemi le somme di cui al precedente comma che costituiscono il suo compenso contrattuale.
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Fare Affari in Grecia
Articolo 20
Rilascio di autorizzazioni
Il rilascio di tutte le autorizzazioni che sono necessarie per la progettazione, la costruzione, il
finanziamento, il funzionamento, lo sfruttamento e la manutenzione delle opere o anche la
prestazione dei servizi rientranti nel campo di applicazione viene effettuato a nome e per conto della
Societa’ a Scopo Speciale. Queste autorizzazioni sono considerate rilasciate, se le autorita’ competenti
e di comune competenza per il loro rilascio non abbiano proceduto ad un rifiuto di rilascio giustificato
per iscritto entro la scadenza esclusiva di sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta
dalla Societa’ a Scopo Speciale. Richiesta per il rilascio di autorizzazione e’ considerata che e’ stata
presentata legalmente soltanto: (a) se viene accompagnata dai documenti giustificativi necessari ai
sensi della Legge per il rilascio di questa autorizzazione e (b) ha avuto precontrollo di completezza
del fascicolo alla condizione che tale precontrollo sia previsto dalla legislazione vigente.
Articolo 21
Reperti Archeologici
Nel caso di ritrovamento di antichita’ durante la costruzione l’Ente Pubblico, previo avviso dalla
Societa’ a Scopo Speciale, notifica questo all’Ufficio Archeologico competente, il quale deve entro
la scadenza esclusiva di sessanta giorni, indicare modi per la continuazione dei lavori e procedere
alle azioni necessarie per l’assicurazione della salvaguardia delle antichita’. Se la predetta scadenza
passasse senza nulla di fatto, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere e l’Ente Pubblico deve
concedere una proroga della durata delle scadenze contrattuali previste pari al ritardo provocato dalla
non osservanza del competente Ufficio Archeologico e al ritardo che puo’ risultare per l’esecuzione
dei lavori eventualmente richiesti per la salvaguardia dei reperti. In questo caso, la Societa’ a Scopo
Speciale puo’ chiedere la rettifica del danno che eventualmente ha subito dal ritardo.
Articolo 22
Salvaguardia dell’ambiente
1. Studi delle ripercussioni ambientali
Gli studi o prestudi delle ripercussioni ambientali richiesti a seconda il caso sono elaborati e approvati
e le condizioni ambientali imposte vengono stabilite prima dell’assegnazione del Contratto di
Partenariato. Se l’Ente Pubblico coinvolto, per motivi che non potrebbe prevedere dall’inizio anche
usando una diligenza particolare, impone condizioni aggintive, allora deve risarcire la Societa’ a
Scopo Speciale per ogni suo costo o spesa aggiuntivi.
2. Misure di tutela incrementata
Nel Contratto di Partenariato possono essere previste misure di tutela incrementata dell’ambiente
naturale e culturale, se tali misure erano incluse nel relativo Bando.
Articolo 23
Espropriazioni
1. Urgenza - Costo - Risoluzione
L’espropriazione di proprieta’ che sono necessarie per l’esecuzione delle opere o per la prestazione
dei servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente Legge o la costituzione di diritti
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
reali su queste, quando cio` e’ ammesso, servono a scopi di evidente pubblica utilita’ e sono ritenute
urgentissime e di massima importanza alla condizione che il servizio a scopi di utilita’ pubblica venga
provato sul relativo atto approvativo di espropriazione. L’espropriazione di queste proprieta’ o la
costituzione di diritti reali su queste viene effettuata a favore dell’Ente Pubblico coinvolto ogni volta.
L’espropriazione viene proclamata con risoluzione comune del Ministro dell’Economia e delle Finanze
e del Ministro competente a seconda il caso. Se passasse senza nulla di fatto la scadenza fissata per il
completamento dell’espropriazione o la costituzione di diritti reali, la Societa’ a Scopo Speciale puo’
chiedere e l’Ente Pubblico deve concedere una proroga delle scadenze contrattuali previste pari al
ritardo provocato. In questo caso, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere la rettifica del danno che
eventualmente ha subito dal ritardo.
2. Qualificazione
Se l’espropriazione o la costituzione di diritto reale sulle predette proprieta’ viene effettuata con spese
della Societa’ a Scopo Speciale, queste spese costituiscono compenso per l’uso di queste proprieta’
o dei diritti reali su di esse.
Articolo 24
Uffici Pubblici e Lavori di Organismi di Pubblica Utilita’
Gli Uffici Pubblici, le Aziende e gli Organismi di Pubblica Utilita’ procedono immediatamente e in
priorita’ all’esecuzione di lavori e delle azioni di loro competenza, che sono necessari o utili per
l’esecuzione regolare e senza ostacoli delle opere o della prestazione dei servizi della presente Legge.
Se gli Uffici Pubblici, le Aziende e gli Organismi di Pubblica Utilita’ non si adeguano con i loro predetti
obblighi, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere e l’Ente Pubblico deve concedere una proroga
delle scadenze contrattuali previste pari al ritardo provocato dal non adeguamento. In questo caso,
la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere la rettifica del danno che eventualmente ha subito dal
ritardo.
SESTO CAPITOLO
QUESTIONI LEGALI
Articolo 25
Cessione di crediti
Le Societa’ a Scopo Speciale che stipulano Contratti di Partenariato possono cedere una parte
o tutti i loro crediti contrattuali, esistenti e futuri, se questi sono determinati o e’ possibile che
siano determinati in qualsiasi modo, a istituti di credito o finanziari o a qualsiasi altro istituto di
credito-finanziario sottoposti alla vigilanza della banca centrale o di un’altra competente autorita’
indipendente, che partecipano nel finanziamento della realizzazione dell’oggetto del Contratto di
Partenariato o stipulano contratti con istituti di credito o finanziari simili o con qualsiasi altro istituto
di credito-finanziario sottoposti alla vigilanza sotto qualsiasi qualita’, come avente causa, successore o
controparte per assicurare i loro crediti da questo finanziamento. E’ammessa inoltre, la cessione come
sopra a societa’ a scopo speciale estere o nazionali avente scopo l’emissione di titoli, in applicazione
dell’articolo 10 della Legge 3156/2003.
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Fare Affari in Grecia
Articolo 26
Validita’ delle assicurazioni reali
1. Successivo fallimento
La validita’ delle assicurazioni reali fornite in qualsiasi momento dalla Societa’ a Scopo Speciale o da
qualsiasi terzo a favore di qualunque istituto di credito o finanziario o di qualunque altro istituto di
credito-finanziario che sono sottoposti alla vigilanza della banca centrale o di un’altra competente
autorita’ indipendente o di Ente Pubblico o di terzo per l’assicurazione dei loro crediti contro la
Societa’ a Scopo Speciale dal finanziamento o qualsiasi altro relativo o conseguente contratto o
atto per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi che rientrano nel campo di applicazione
della presente Legge, non e’ influenzata dall’imposizione di qualsiasi provvedimento collettivo per la
soddisfazione dei creditori, che ne comporta il divieto o la restrizione del potere di distribuzione dei
dati patrimoniali della Societa’ a Scopo Speciale o del terzo che ha costituito l’assicurazione, ne’ dalla
presentazione della relativa richiesta contro di essi. Lo stesso vale anche quando si tratti di crediti
futuri, l’origine dei quali avviene dopo l’imposizione del provvedimento collettivo o la presentazione
della relativa richiesta.
2. Elencazione indicativa
La non impugnabilita’ delle assicurazioni reali ai sensi del precedente comma vale soprattutto:
(a) in ipoteche o sequestri conservativi iscritti a qualsiasi titolo, dopo la loro iscrizione,
(b) in pegni con o senza consegna ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legge
177/13.8.1923 e delle disposizioni della Legge 2844/2000 con oggetto beni mobili o gruppo di beni,
dopo la loro formale costituzione legale,
(c) in pegni o cessioni assicurative con oggetto crediti presenti o futuri o anche gruppi di crediti
stabiliti in totale ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della Legge 2844/2000 (G.U. 220 A’), dopo la
formale costituzione legale del pegno o l’annuncio della cessione e
(d) nei casi di concessione di assicurazione fluttuante ai sensi degli articoli 15 fino al 18 della Legge
2844/2000, dopo la formale costituzione legale del pegno o l’annuncio della cessione.
3. Creditori per intero
Le assicurazioni reali di ogni tipo, come ipoteche, sequestri conservativi, pegni, cessioni assicurative,
concesse per assicurare crediti da prestiti o altri crediti e rilasciate da cooperativa di istituti di credito
o finanziari o di altri istituti di credito-finanziari sottoposti alla vigilanza della banca centrale o di
un’altra competente autorita’ indipendente, per l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi che
rientrano nel campo di applicazione della presente Legge possono, se i creditori sono creditori in tutto
per il totale o per parte del prestito o del credito ai sensi dell’articolo 489 del Codice Civile, iscriversi,
costituirsi o stipularsi per il loro totale (o la corrispondente parte loro) a favore di un rappresentante
dei creditori, nominato sul relativo contratto di credito e che esercita tutti i diritti derivanti da queste
assicurazioni come creditore ipotecario o pignorante o come avente causa. Se il finanziamento e’
realizzato con emissione di prestito obbligazionario, le relative assicurazioni reali o altre sono ricevute
dal rappresentante degli obbligazionisti ai sensi delle disposizioni della Legge 3156/2003.
Articolo 27
Banca Europea per gli Investimenti
L’applicazione delle disposizioni della legislazione concernenti crediti bancari e le loro assicurazioni,
sono sottoposti ai corrispondenti regolamenti della Banca Europea per gli Investimenti, se si tratta
di contratti di prestiti e atti giuridici inerenti, stipulati in rapporto all’esecuzione delle opere o la
prestazione di servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente Legge.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Articolo 28
Trasferimento di azioni e quotazione in Borsa
1. Trasferimenti di azioni, aumenti del capitale azionario e trasformazioni societarie
E’ necessario il consenso scritto dell’Ente Pubblico per intraprendere validamente:
(a) trasferimento, fuori Borsa, di azioni della Societa’ a Scopo Speciale o altra azione con la quale sono
trasferiti i diritti di voto su sue azioni, sempre che cio` succeda prima dell’avvio del funzionamento
dell’opera o l’inizio della prestazione dei servizi.
(b) aumento del capitale azionario o modifiche dello statuto della Societa’ a Scopo Speciale ad
eccezione di quelle che sono necessarie dal Contratto di Partenariato, gli Accordi Conseguenti o la
Legge,
(c) emissione di prestito obbligazionario,
(d) fusione, scissione, assorbimento o altra trasformazione della Societa’ a Scopo Speciale di qualsiasi
natura.
Le condizioni e i presupposti piu’ specifici per la concessione di tale consenso sono determinati dal
Contratto di Partenariato.
2. Quotazione in Borsa
La quotazione delle azioni della Societa’ a Scopo Speciale in un mercato organizzato di titoli ellenico
o estero e il rilascio di un prestito obbligazionario permutabile o di un prestito obbligazionario
convertibile in azioni, sono ammessi soltanto con la preventiva risoluzione approvante del Ministro
dell’Economia e delle Finanze e dei Ministri che sono, in comune, competenti a seconda il caso.
Articolo 29
Altri Regolamenti
1. Esenzione dall’imposta sul reddito sugli interessi maturati
Le Societa’ a Scopo Speciale a cui viene assegnata l’esecuzione di Contratti di Partenariato sono
esentate dall’imposta sul reddito sugli interessi maturati che acquisiscono fino al momento d’inizio
dello sfruttamento.
2. Trattamento fiscale del contributo di finanziamento dell’Ente Pubblico
Se sara’ pagato un contributo di finaziamento dall’Ente Pubblico ai sensi delle disposizioni dell’articolo
9, comma 3, lettera e della Legge 2052/1992, questo e’ considerato come finanziamento di capitale,
non e `gravato di I.V.A., non e’ sottoposto a imposta sul reddito o altra imposta e viene pagato libero
di ogni altra ritenuta a favore di terzi.
3. Rimborso del saldo creditizio dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)
Il saldo creditizio dell’I.V.A. viene rimborsato a terzi che stipulano contratti con la Societa’ a Scopo
Speciale per l’esecuzione di opere o anche la prestazione di servizi entro novanta giorni dalla
presentazione della loro relativa richiesta. Nel caso di superamento di questa scadenza sara’ dovuto a
loro interesse di mora sugli importi da rimborsare.
4. Trasferimento e compensazione di perdite accumulate della Societa’ a Scopo Speciale
Le eventuali perdite accumulate della Societa’ a Scopo Speciale possono essere trasferite per
compensazione con gli utili imponibili de
delle dieci gestioni annuali successive.
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Fare Affari in Grecia
Articolo 30
Ammortamenti
Il costo totale della realizzazione del Partenariato che includera’ il costo di costruzione, come esso
ne risulta dal relativo Contratto di Partenariato o il relativo Accordo Conseguente, compreso anche
il costo iniziale totale delle attrezzature necessarie e ogni costo e spesa di qualsiasi natura, inclusi
anche gli interessi del Periodo di Costruzione, sara’ ammortizzato, a scelta della Societa’ a Scopo
Speciale, o con il metodo costante, durante tutto il periodo di funzionamento dell’opera, o con il
metodo previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 50 della Legge 1914/1990 (G.U. 178 A’), con il quale e’
stato aggiunto un quinto paragrafo all’articolo 97 della Legge 1892/1990 (G.U. 101 A’) e secondo la
procedura prevista in questo paragrafo.
Articolo 31
Risoluzione di controversie – Diritto Applicabile
1. Arbitrato
Ogni controversia sorta riguardo l’applicazione, l’interpretazione o la validita’ dei Contratti di
Partenariato o degli Accordi Conseguenti, viene risolta con arbitrato.
2. Norme di Arbitrato
In deroga alle disposizioni in vigore per gli arbitrati dello Stato, con il Contratto di Partenariato o gli
Accordi Conseguenti sono stabilite norme che regolano la nomina degli arbitri, le norme di arbitrato
applcabili, la sede del tribunale (od Organo) arbitrale, gli onorari degli arbitri (se non sono fissati
dalle norme applicabili di arbitrato) e la lingua in cui sara’ effettuato l’arbitrato. La delibera arbitrale e’
definitiva e irrevocabile e non e’ sottoposta a nessun mezzo legale ordinario o straordianrio, mentre
costituisce titolo esecutivo senza che questo sia necessario essere proclamato dai tribunali ordinari, e
le controparti si impegnano ad adeguarsi immediatamente alle sue condizioni.
3. Diritto Applicabile
Per la risoluzione di controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione o la validita’ del
Contratto di Partenariato e’ applicato il Diritto Ellenico.
Articolo 32
Decorrenza
La presente Legge entra in vigore dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
NORMATIVA PER L’ ESERCIZIO D’IMPRESA
NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
I permessi richiesti per l’esercizio d’impresa nel settore della ristorazione in Grecia sono regolati
dall’art. 80 della legge 3463/2006.
Articolo 80 - Locali di Interesse Sanitario
1. Locali di interesse sanitario sono quelli, in cui viene effettuata preparazione o/e vendita a clienti
(seduti, a piedi, di passaggio) o distribuzione di cibi o dolci o di qualsiasi altro preparato di alimenti o
di bevande o immagazzinamento o conservazione o commercializzazione di ogni tipo di alimenti o
bevande, nonche’ i locali di prestazione di servizi, a causa dei quali si puo’ provocare danno all’igiene
pubblica, come in modo dettagliato vengono riportati nelle disposizioni igieniche vigenti.
2. Per l’ apertura e l’esercizio di attivita’ dei suddetti locali e’ necessaria un’autorizzazione concessa
dal Sindaco del Comune. Prima dell’autorizzazione per l’ apertura e l’esercizio di attivita’ viene
concessa la preautorizzazione per l’ apertura, rilasciata su delibera della commissione comunale,
dopo un precontrollo della relativa domanda dell’interessato. Per il precontrollo vengono prese
in considerazione questioni riguardanti gli usi della terra, la salvaguardia dell’ambiente naturale,
culturale e architettonico, la tutela della costa e della spiaggia, delle aree forestali, dei luoghi
archeologici e storici, nonche’ l’estetica, l’aspetto e in genere gli usi della citta’, come essi vengono
stabiliti dalla legislazione vigente e dalle piu’ specifiche condizioni e requisiti, posti sulle disposizioni
regolamentari locali delle autorita’ comunali locali.
3. La preautorizzazione per l’ apertura che consiste nella possibilita’ di apertura da parte dell’interessato
di uno specifico locale, viene concessa entro la scadenza esclusiva di un (1) mese dalla presentazione
della domanda e costituisce requisito indispensabile per la concessione dell’autorizzazione per l’avvio
di esercizio di attivita’ dalla competente Agenzia delle Entrate. Per la suddetta preautorizzazione,
l’interessato presenta una domanda al competente Comune, in cui dichiara il tipo del locale e i servizi
offerti, il luogo e l’edificio in cui esso operera’, allegando il diagramma topografico e diagramma per la
copertura della zona, nonche’ la tassa di registro prevista. Dopo la concessione della preautorizzazione
per l’ apertura, l’interessato deve presentare al competente Comune tutta la documentazione
prevista dalle disposizioni locali per il locale che intende aprire, che gli indichera’ l’ufficio competente,
per concedere l’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’. L’ufficio competente del
Comune deve, appena la pratica sara’ completata, procedere a tutte le azioni necessarie presso
tutti gli uffici competenti in comune, per il controllo igienico, il controllo antincendio, ecc., i quali
devono entro cinquanta (50) giorni aver proceduto a tutte le azioni necessarie. L’autorizzazione per
la costituzione e l’esercizio di attivita’, e’ rilasciata entro quindici (15) giorni dal termine della suddetta
procedura e dal momento che vengono soddisfati tutti i requisiti legali. In caso contrario, viene
revocata l’autorizzazione per l’ apertura. Il locale opera legalmente dal momento della concessione
dell’autorizzazione definitiva per la costituzione e l’esercizio di attivita’.
4. Se l’interessato, che domanda l’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’, desidera
anche un’autorizzazione per l’uso di musica o anche un’autorizzazione per l’utilizzo di area pubblica,
puo’presentare la documentazione necessaria insieme alla documentazione che deve presentare dopo
la concessione della preautorizzazione per l’ apertura del locale, affinche’ insieme all’autorizzazione
per la costituzione e l’esercizio di attivita’ siano rilasciate anche le suddette relative autorizzazioni.
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Fare Affari in Grecia
L’autorizzazione per l’uso di musica nei suddetti locali viene concessa dalla Commissione Comunale.
5. Non e’ necessaria una nuova autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ nel caso
di cessione del locale a una nuova persona, sempre che non sia stata effettuata dislocazione,
ampliamento, cambiamento o modifica sostanziale delle condizioni igieniche dell’esercizio
dell’attivita’ di esso. In questo caso l’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ viene
sostiuita obbligatoriamente con una nuova, che viene rilasciata al nome della persona, alla quale il
locale e’ ceduto, senza seguire la procedura, prevista per la concessione dell’autorizzazione iniziale.
Per la sua sostituzione, l’interessato, a cui e’ stato ceduto il locale, presenta al Comune locale, oltre alla
documentazione riferita al suo nome, anche una dichiarazione di responsabilita’sulla non dislocazione,
ampliamento o cambiamento dell’uso del locale. Il nuovo proprietario del locale e’ responsabile in
comune con il vecchio per l’osservanza delle disposizioni in vigore per il suo esercizio dell’attivita’ dal
momento in cui viene effettuata la cessione fino alla sostituzione dell’autorizzazione.
6. Per la revoca o la rimozione definitiva dell’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’
di cui al comma 1, competente e’ la Commissione Comunale, la quale deve prendere entro venti
(20) giorni dal concorso dei requisiti la relativa decisione. Per eccezione per la rimozione provvisoria
dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ di un locale, come e’ prevista dalla legislazione vigente,
nonche’ per la concessione dell’ordine per la sigillatura di essi, competente e’ il Sindaco del Comune, il
quale deve prendere entro quindici (15) giorni dal concorso dei requisiti la relativa decisione. Lo stesso
organo, entro tale limite, concede l’ordine per la sigillatura dei locali che esercitano l’attivita’ senza
autorizzazione. Violazione delle disposizioni del presente comma costituisce reato e trasgressione
d’ufficio e viene punita ai sensi delle disposizioni degli articoli 142 e 143 della presente Legge e ai
sensi dell’articolo 259 del Codice Penale. Competente organo per la sigillatura e l’esecuzione degli atti
amministrativi, per tutti i locali e le aziende di competenza del Comune locale, e’ la polizia municipale
o l’organo, costituito per questo scopo dal Consiglio Comunale locale e che e’ composto da impiegati o
anche da elettivi nel caso in cui non fosse costituita polizia municipale. L’organo competente, durante
l’esecuzione delle suddette azioni, puo, quando lo riterra’ necessario, chiedere il contributo della Polizia
Ellenica, la quale e’ obbligata a fornirlo, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 159 e 161 del D.P.R.
141/1991 (G.U. 58 A’). Per eccezione, per i locali di interesse igienico che esercitano la loro attivita’
all’interno di alberghi, l’organo competente per la concessione dell’autorizzazione per la costituzione
e l’esercizio di attivita’ e’ l’Ente Ellenico per il Turismo (E.O.T.). La concessione viene effettuata ai sensi
delle disposizioni igieniche ed altre vigenti, che regolano le rispettive autorizzazioni. Laddove nelle
disposizioni del presente articolo viene indicato “Comune”, “Sindaco”, “Consiglio Comunale” si intende
l’Ente Ellenico per il Turismo (E.O.T.) e i suoi organi. L’autorizzazione per l’uso di musica dei suddetti
locali viene concessa dalla commissione comunale del Comune locale.
9. Con risoluzione comune dei Ministri degli Interni, della Pubblica Amministrazione e il Decentramento,
dell’Ambiente, Assetto Territoriale e Opere Pubbliche e della Sanita’ e Solidarieta’ Sociale possono
essere definite questioni procedurali per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, per la cessione e
modifica dell’autorizzazione, per il modo di sigillatura dei locali, per i termini igienici generali che li
regolano, nonche’ ogni altro dettaglio necessario.
10. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta dei Ministri degli Interni, della
Pubblica Amministrazione e il Decentramento e dell’Ordine Pubblico, vengono definite le condizioni
e i requisiti e ogni altro dettaglio necessario per l’esecizio dell’attivita’ dei locali da intrattenimento,
dei bar e degli altri locali che vendono bevande alcoliche.
11. Per il rilascio delle autorizzazioni del presente articolo, nonche’ dell’articolo seguente, viene
versata una tassa di registro a favore del Comune locale, fissata con risoluzione comune dei Ministri
degli Interni, della Pubblica Amministrazione e il Decentramento e dell’Economia e delle Finanze,
su parere della K.E.D.K.E. (Unione Centrale dei Comuni Ellenici), e la quale viene pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
PROGETTAZIONE ENERGETICA –
PROCEDURE AUTORIZZATIVE
A cura di:
Anastasios Christoforidis, Presidente della Societa’ Alteren S.A.
ALTEREN S.A.
Kalliroi 2, Eleones
55535 Pilea – Salonicco (Grecia)
Tel. +30.2310.282528, Fax +30.2310.283725
www.alteren.gr, email: [email protected]
Introduzione
Vorrei esprimere i miei ringraziamenti alla Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco
per l’invito e la possibilita’ che ci offre di presentare l’esperienza acquisita dalla nostra societa’
sull’assistenza tecnica durante la realizzazione d’investimenti energetici nel nostro Paese.
Metodologia per l’analisi e la progettazione d’investimenti energetici
Il quadro principale per la progettazione energetica e le procedure autorizzative comprende i
passi che vengono presentati schematicamente in seguito:
PASSO 1Ο
DETERMINAZIONE DEL POTENZIALE SFRUTTABILE o ISPEZIONE
ENERGETICA:
Inizialmente, l’investitore che intende procedere ad un investimento
energetico nei settori delle Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) o di altri
sistemi energetici alternativi (Cogenerazione) dovra’ esaminare i requisiti di
fattibilita’ procedendo ad una serie di operazioni, come:
• Determinazione del potenziale sfruttabile (eolico, idrico, geotermico,
potenziale di biomassa prelevabile, ecc.)
• Ispezione energetica o valutazione della grandezza dell’unita’
produttiva nei casi d’investimenti energetici sul campo della Cogenerazione
(S.I.TH.) in edifici, attivita’ o aziende esistenti o nuovi.
PASSO 2Ο
STUDIO TECNICO-FINANZIARIO DI FATTIBILITA’ E AUTORIZZAZIONE
PRODUZIONE ELETTRICA:
Successivamente si dovra’ elaborare lo studio tecnico-finanziario di fattibilita’
che sara’ presentato all’Autorita’ Regolatrice per l’Energia (R.Α.Ε.) e al Ministero
per lo Sviluppo (ΥP.ΑΝ.) per il rilascio dell’autorizzazione per la produzione
elettrica.
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Fare Affari in Grecia
PASSO 3Ο
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI:
La procedura per il rilascio delle condizioni ambientali comprende tutti gli studi
che esaminano le ripercussioni ambientali che eventualmente sorgeranno
dal funzionamento dell’investimento, mentre contemporaneamente
propongono provvedimenti per la loro limitazione.
PASSO 4Ο
PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE:
Avendo completato le precedenti fasi l’investitore passa alle procedure
necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’installazione, che e’
necessaria per l’installazione legale e l’avvio dei lavori dell’azienda.
PASSO 5Ο
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL
FUNZIONAMENTO:
Con l’ultimazione dei lavori e dell’installazione delle attrezzature, l’azienda
procede alla presentazione dei documenti giustificativi necessari per il rilascio
dell’autorizzazione per il funzionamento, per poter procedere all’avvio dei
suoi lavori.
Determinazione del potenziale sfruttabile
La determinazione del potenziale sfruttabile (eolico, idrico, geotermico, potenziale di biomassa
prelevabile, ecc.) e’ fatta con l’effettuazione di misurazioni, p.e.
• nei casi di eolici: con misurazioni delle grandezze anemologiche di durata da 4 mesi a 1 anno (al
minimo), secondo le caratteristiche tecniche IEC 61400-12
• nei casi di piccole opere idroelettriche (ΜΥΕ): sviluppo della curva di durata dell’erogazione da
erogazioni quotidiane medie di almeno 5 anni, o da almeno 50 misurazioni idriche di un soggetto
affidabile o l’esistenza di misurazioni idriche sul posto d’interesse di almeno 12 mesi
Ispezione Energetica o Valutazione
Nei casi d’investimenti energetici sul campo della Cogenerazione (S.I.TH.) il metodo sicuro per la
corretta valutazione dimensionale e l’efficacia finanziaria di un’unita’ di Cogenerazione (S.I.TH.) si
dovra’ basare:
• Nei casi di edifici o aziende esistenti (p.e. industrie, ospedali, alberghi, ecc.) su ispezione energetica
esauriente secondo la Risoluzione Ministeriale Comune n. D6/Β/econ. 11038/1999 e comprendere
necessariamente misurazioni dei consumi soprattutto termici ed elettrici per la determinazione
delle curve della durata del carico termico ed elettrico al fine la valutazione sicura della grandezza
dell’unita’ di Cogenerazione (S.I.TH.).
• Nei casi di nuovi edifici su previsione sicura dei carichi termici ed elettrici attesi con metodologie e
strumenti di simulazione del comportamento termico o di valutazione di tali carichi.
In ogni caso, l’investitore aspirante deve conoscere che l’assicurazione della disponibilita’ dell’energia
termica utile e’ condizione necessaria per la fattibilita’ finanziaria di un tale investimento, specialmente
nel nostro Paese dove i prezzi dell’energia elettrica e del metano possono sostenere marginalmente
tali investimenti, fatto che viene confermato indirettamente dalla grande esitazione degli investitori
privati di procedere a tali investimenti.
L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,
forme giuridiche e contesti legislativi
Procedure Autorizzative
Oggi tutte le questioni riguardanti l’autorizzazione degli investimenti energetici nei campi delle Fonti
Energetiche Rinnovabili (APE) e dei Sistemi Energetici Alternativi include procedure complesse ma
anche una serie di studi che dovranno essere presentati e approvati dalle Autorita’ competenti.
Il periodo di tempo totale (in giorni feriali) necessario per l’autorizzazione di opere da Fonti Energetiche
Rinnovabili (APE) delle categorie Α2 o Β4 appare sulla tabella che segue:
SITUAZIONE ESISTENTE
PERIODO DI TEMPO NECESSARIO PER L’AUTORIZZAZIONE DI OPERE DELLE FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI (APE) DI CATEGORIA Α2 o Β4
1
Periodo di
tempo reale
necessario
per le
procedure
2
Periodo
di tempo
minimo per
le procedure
secondo la
Legge
3
Periodo di
tempo dell’
investitore
4
Periodo di
tempo totale
reale per
l’autorizzazione
5
Periodo di
tempo totale per
l’autorizzazione se
sara’ osservata la
Legge
Grande impianto
(2a sottocategoria
della Prima (A)
categoria)
425
275
805
1050
1050
Piccolo impianto
(4a sottocategoria
della Seconda (Β)
categoria)
365
215
135
480
330
Se sara’ richiesta approvazione per interventi in zone forestali il periodo di tempo sara’ aggravato di 150 giorni
o 40 secondo la Legge
La colonna 4 non costituisce somma delle colonne 1 e 3 perche’ alcune operazioni si sovrappongono.
La colonna 5 non costituisce somma delle colonne 2 e 3 perche’ alcune operazioni si sovrappongono.
La procedura che richiede piu’ tempo per l’autorizzazione di opere da Fonti Energetiche Rinnovabili
(APE) rimane fino ad oggi, visto che parliamo di sfruttamento del potenziale delle fonti rinnovabili,
l’autorizzazione ambientale.
Per ammissione generale, il sistema di autorizzazione in vigore oggi richiede molto tempo, e’ costoso
e in alcuni casi non e’ trasparente, costituito da procedure burocratiche complicate. E’ ormai necessita’
incontestabile la semplificazione e l’oggettivazione della procedura autorizzativa con specifiche per
ogni fase, che seguirano gli investitori e gli uffici per combattere il lungo percorso delle autorizzazioni.
Obiettivi principali dovranno essere:
• L’esame prioritario delle domande di autorizzazione per opere di Fonti Energetiche Rinnovabili
(APE) dagli Uffici Speciali Centrali.
• L’esistenza di un Progetto Speciale di Pianificazione Territoriale per le Fonti Energetiche Rinnovabili
(APE), che risolve il problema della pianificazione territoriale e che limitera’ la necessita’ di numerosi
consulti con i conseguenti ritardi dagli Uffici e gli Organismi competenti.
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Fare Affari in Grecia
Misure per lo sviluppo degli investimenti energetici
Lo sviluppo degli investimenti in energia nel nostro Paese e in particolare nel campo delle Fonti
Energetiche Rinnovabili (APE) e dei Sistemi Energetici Alternativi (Cogenerazione, Refrigerazione con
metano) e’ connesso direttamente e viene influenzato da fattori fondamentali come:
• Strategia energetica, quadro legislativo e regolatore
o Progettazione energetica e pianificazione territoriale
o Quadro istituzionale autorizzativo
o Finanziamenti per il sostegno d’investimenti energetici
• Politica energetica tariffaria
o Prezzi di acquisto di energia elettrica e metano
o Prezzi di vendita di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (APE)
• Esistenza delle infrastrutture e delle reti adatte
• Funzionamento degli Enti Pubblici e degli Uffici Autorizzativi
• Prestazione di servizi per la realizzazione degli investimenti energetici
o Sufficienza tecnica, tecnologica, esperienza e attrezzature
Elementi regolatori per la promozione delle iniziative e delle azioni imposte per simplificare i predetti
fattori con obiettivo la facilitazione degli investimenti nel settore energetico e soprattutto dalle
Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) sono: lo Stato, gli Organismi competenti per l’energia come il
RAE, il DESMIE, i principali regolatori nel campo di produzione, commercializzazione e distribuzione,
come l’Ente Pubblico per l’Elettricita’ (DEI), le Aziende dell Gas, le Autorita’ Autorizzative, le Societa’ di
prestazione di servizi per la realizzazione d’investimenti energetici e gli aspiranti investitori.
Le condizioni e i presupposti per la configurazione di un ambiente imprenditoriale stabile e fruttifero,
che crei importanti opportunita’ d’investimento necessita il funzionamento efficiente di tutti quanti i
predetti soggetti - Uffici nell’ambito di un ambiente concorrenziale sano.
Visto che i fulcri fondamentali del Ministero per lo Sviluppo attualmente sono:
• L’istituzione del Consiglio per la Strategia Energetica Nazionale
• L’elaborazione del Quadro Speciale di Pianificazione Territoriale per le Fonti Energetiche Rinnovabili
(APE)
• La promozione del nuovo quadro legislativo per le Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) con la
semplificazione delle procedure autorizzative
• Il finanziamento per il sostegno d’investimenti energetici tramite il Progamma Operativo
“Concorrenzialita’” e la nuova Legge sugli Investimenti.
• La promozione dell’istituzione di Finanziamento da Terzi (Χ.Α.Τ.) d’Investimenti Energetici con la
supervisione e la costituzione di registri dei Soggetti Χ.Α.Τ. e di Societa’ a Scopo Energetico
e con l’appello che per sollecitare e attivare le predette iniziative riteniamo con certezza che il nostro
Paese nei prossimi anni si attivera’ in modo dinamico nel settore energetico creando importanti
opportunita’ d’investimento, incrementando sensibilmente la penetrazione da Fonti Energetiche
Rinnovabili (APE) nel suo bilancio energetico.
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Fare Affari in Grecia
Edizione 2009
Elaborazione testi a traduzioni: Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco
Studio Impaginazione: Art Noise Communication www.artnoise.gr
Stampa: Maggio 2009
Fare Affari in Grecia
Ambasciata d’Italia in Atene