ALLEGATO E REGOLAMENTO DELL`AUTORIMESSA DI VIA GERA

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ALLEGATO E REGOLAMENTO DELL`AUTORIMESSA DI VIA GERA
ALLEGATO E
REGOLAMENTO DELL’AUTORIMESSA DI VIA GERA
CONEGLIANO
CAPITOLO I
ART. 1 – COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO
Il presente Regolamento si applica all’autorimessa interrata sita in Conegliano, Via Gera.
ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEL CONDOMINIO “AUTORIMESSA
DI VIA GERA”.
L’autorimessa è così censita al Catasto Fabbricati:
Comune di Conegliano
Sezione E - Foglio 4
Mappali n. 767 – sub: 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 –
90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 –
104 – 105 – 106 – 107 – 108- 109 – 110 – 111 - 112.
Si tratta di un immobile completamente interrato, in cemento armato, accessibile mediante rampa.
ART. 3 - OBBLIGATORIETA’ DEL REGOLAMENTO.
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i condomini dell’immobile.
Ciascun proprietario, tanto in proprio che per i suoi eredi, aventi causa ed
inquilini, è tenuto all’osservanza di esso.
ART. 4 - VALORI PROPORZIONALI DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE UNITÀ DEL CONDOMINIO.
A tutti gli effetti i valori proporzionali della proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare e della proprietà sulle parti comuni a tutte le unità
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immobiliari del Condominio, ragguagliati a quello dell’intero edificio, ritenuto questo uguale a mille, sono indicati nella tabella allegata, corredata di
relativa relazione.
ART. 5 - PARTI, COSE ED IMPIANTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNE INDIVISIBILE A TUTTO IL CONDOMINIO.
Sono di proprietà comune a tutte le unità immobiliari nelle proporzioni indicate nella tabella allegata:
a) I muri maestri, perimetrali e di tamponamento dell’edificio, le fondazioni, le strutture in c.a., i solai, i pozzetti di scarico delle acque piovane e
relativi collettori di scarico.
b) Rampe di accesso, scale e corsie di scorrimento o manovra.
c) Prese d’ aria per ventilazione naturale.
d) Scale di sicurezza.
e) Locale sala macchine pompe di sollevamento.
f) Quant’altro previsto dalle leggi in materia, dal C.C. e qui non specificato, fatta eccezione per quanto indicato nell’art. 6.
ART. 6 - MODIFICHE AL VALORE DELLE QUOTE.
Le modifiche al valore delle quote di proprietà esclusiva e potranno farsi
soltanto nei casi previsti dall’art. 69 delle disposizioni di attuazione del
C.C. con il consenso dell’assemblea o con sentenza dell’Autorità giudiziaria.
ART. 7 - INDIVISIBILITA’ DELLE PARTI E DEI SERVIZI COMUNI.
Le parti e i servigi comuni sono indivisibili. L’assemblea potrà deliberare
eventuali divisioni soltanto con il consenso di tutti i condomini.
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CAPITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI
ART. 8 - INNO VAZIONI O MODIFICHE ALLE COSE COMUNI.
Qualora un condomino intendesse eseguire sia nell’interesse proprio che
del condominio opere che comportassero innovazioni, esse dovranno ottenere la preventiva approvazione dell’assemblea con la maggioranza qualificata prevista dagli art. 1120 - 1121 del c.c.
E’ tassativamente vietato la trasformazione da posto macchina a box chiuso. E’ tuttavia consentito, previo accordo tra proprietari di posti auto contermini, recintare il posto auto con un grigliato in modo da garantire un
maggior presidio dei mezzi di sosta senza violare eventuali norme degli
organi competenti in materia, con particolare riguardo alle normative antincendio.
Qualora un condomino intendesse eseguire solo delle modifiche per il miglior godimento della cosa, dovrà in ogni caso comunicarlo all’assemblea
la quale non potrà negare il proprio consenso trattandosi di modifiche previste dall’art. 1120 del C.C. Per tali modifiche l’assemblea delibererà con
la maggioranza semplice.
L’assemblea, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo, potrà
richiedere il parere di un tecnico prima di deliberare sul richiesto consenso
di modificazione, ed in ogni caso, le decisioni dovranno essere comunicate
all’interessato non oltre un mese dalla richiesta, richiesta che egli dovrà
presentare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono comunque vietate le innovazioni che potessero recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato e che ne alterino il decoro architettonico. Qua-
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lora l’innovazione abbia carattere voluttuario e consistente in opere od impianti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendessero trarne vantaggio, sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, avendo tuttavia il diritto di partecipazione al vantaggio delle innovazioni in
qualunque tempo, contribuendo per la loro quota alle spese di esecuzione e
di mantenimento.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e non per le spese straordinarie di conservazione delle parti comuni, per le quali non è ammesso alla minoranza di sottrarsi al contributo.
ART. 9 - SPESE FATTE DAL CONDOMINIO SULLE COSE COMUNI
Per le spese che verranno fatte dal condomino senza preventiva autorizzazione si fa riferimento a quanto stabilito dall’ art. 1134 C.C.
Qualora le spese riguardassero opere e lavori non autorizzati e non urgenti,
al condomino potrà farsi obbligo del ripristino della cosa comune.
ART. 10 - USO DELLE PARTI COMUNI.
a) Sarà vietato occupare in qualunque modo, anche temporaneamente spazi, locali di uso comune, in caso contrario si provvederà alla rimozione
con carro attrezzi addebitando la spesa al moroso.
b) le biciclette e simili non possono essere lasciate nell’ingresso delle scale, né sulla rampa d’accesso, né sull’area scoperta.
c) è vietato lasciare immondizie o qualsiasi altro oggetto nelle parti comuni
dell’edificio.
d) è vietato il deposito e il trasporto di materiali pericolosi o maleodoranti
all’interno dell’autorimessa.
e) è vietato il deposito di sostanze infiammabili o combustibili.
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f) è vietato il ricovero di cose o materiale nello spazio adibito a parcheggio
macchine.
g) è vietato l’uso di fiamme libere.
h) sono vietate l’esecuzione di riparazioni, prove motori e lavaggio automezzi.
i) è vietata la sosta di autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
j) è vietata la sosta di automezzi alimentati con GPL.
ART. 11 – OBBLIGHI DI CIASCUN CONDOMINO
Ogni condomino ha l’obbligo di dare all’Amministratore le seguenti indicazioni:
a) le generalità del nuovo proprietario nel caso che egli abbia alienato in
tutta o in parte la sua proprietà.
b) le generalità degli inquilini qualora dovesse dare in locazione l’unità
immobiliare.
c) il condomino che avesse locato o comunque dato in consegna ad altri la
propria unità immobiliare dovrà rispondere in proprio e direttamente
verso l’amministratore per gli impegni assunti col presente Regolamento e di tutti gli altri eventualmente deliberati dall’assemblea,
d) E’ fatto obbligo di tenere gli accessi all’autorimessa sempre chiusi.
CAPITOLO III
RIPARTIZIONE DELLE SPESE.
ART. 12 - SPESE INERENTI A PARTI COMUNI.
a) Le spese di manutenzione ordinaria (comprese pulizia e illuminazione,
acqua ecc.) e straordinaria saranno sostenute dai condomini a norma
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dell’art. 1123 del C.C. nelle proporzioni indicate nella tabella allegata.
b) Le spese di amministrazione e di assicurazione del fabbricato saranno
sostenute dai condomini nelle proporzioni indicate nella tabella allegata.
ART. 13 - NORME PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ENTI COMUNI
A TUTTO IL CONDOMINIO.
La spesa per la ricostruzione degli enti verrà sostenuta dai condomini proprietari nelle proporzioni stabilite dalle tabelle di proprietà di cui alla tabella allegata.
CAPITOLO IV
ASSICURAZIONE, PERIMENTO, DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE
DELL’EDIFICIO
ART. 14 - ASSICURAZIONE.
Il premio delle polizze dl assicurazione sarà ripartito nelle proporzioni stabilite dalla tabella di proprietà. L’autorimessa è già stata assicurata a cura
del Comune di Conegliano e la polizza consegnata all’amministratore.
L’indennità liquidata in caso di sinistro deve essere impiegata per la ricostruzione delle parti comuni ex art. 1128 C.C., salvo il caso di perimento
totale o di una parte che rappresenti i 3/4 del valore dell’ edificio.
Eventuali integrazioni all’indennità saranno sostenute in rapporto a quanto
stabilito dalla tabella di proprietà. Un unico perito stabilirà l’entità del danno subito dalle parti comuni e dalle singole proprietà.
CAPITOLO V
AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO
ART. 15 – ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONDOMINIO.
L’amministrazione del condominio sarà affidata ai seguenti organi:
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a) all’Assemblea dei condomini;
b) all’ Amministratore.
ART 16 - NOMINA DELL’AMMINISTRATORE.
Per il primo anno la nomina dell’Amministratore spetterà esclusivamente
al Comune di Conegliano; dal secondo anno in poi l’assemblea riconfermerà o meno l’Amministratore con le maggioranze stabilite dall’art 1136 del
c.c. (secondo comma). Le funzioni dell’Amministratore sono regolate dagli
artt, 1129, 1130, 1131 del c.c. L’amministratore revocato o dimissionario
avrà l’obbligo di rendere conto della sua gestione e dovrà in ogni caso consegnare al suo successore tutti i documenti di spesa e atti relativi alla sua
gestione entro 120 giorni dalla revoca o dalle sue dimissioni, indipendentemente da ogni eventuale contestazione in corso con i condomini.
ART. 17 - COMPITI DELL’AMMINISTRATORE.
a) L’Amministratore provvederà alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni ed allo spese per il funzionamento degli
impianti comuni. All’uopo compilerà un preventivo delle spese occorrenti per il funzionamento durante l’esercizio ed un progetto di ripartizione delle stesse e ciascun condomino sarà tenuto a versare la sua quota con le modalità dettate dall‘Amministratore.
b) Per i compiti inerenti la conservazione delle cose comuni sarà messo a
disposizione dell’amministratore un fondo adeguato il cui importo sarà
stabilito dall’assemblea all’atto dell’approvazione del preventivo di cui
al presente comma.
c) L’Amministratore provvederà inoltre:
all’esecuzione delle delibere dell’assemblea ed a fare osservare il
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Regolamento;
alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle spese necessarie alle relative scadenze;
all’assunzione ed al licenziamento del personale addetto alle pulizie
delle scale o altro;
d) L’Amministratore non potrà ordinare riparazioni straordinarie salvo che
esse abbiano carattere di urgenza, fermo restando l’obbligo di informare
l’assemblea per la ratifica, alla sua prima convocazione;
e) I reclami riferentisi all’uso dello cose comuni dovranno essere diretti
all’Amministratore e notificati mediante lettera;
f) I condomini sono responsabili dei mancati versamenti delle quote condominiali
degli
inquilini
e
non
possono
utilizzare
l’opera
dell’amministratore per il recupero dei loro crediti.
g) L’Amministratore dovrà tenere:
il registro dei verbali;
il libro cassa entrate ed uscite;
l’elenco dei proprietari con le generalità e la indicazione del domicilio e della residenza.
ART. 18 - FONDO DI RISERVA E SUA AMMINISTRAZIONE.
L’assemblea costituirà un fondo di riserva per le spese di manutenzione
straordinaria e per le spese inerenti ad altre esigenze speciali ed imprevedibili. L’amministrazione di tale fondo deve essere tenuta distinta dal fondo
comune L’Amministratore avrà facoltà di prelevare dai fondo di riserva
quelle somme che per ritardato pagamento di contributi da parte dei condomini gli occorressero per la normale gestione salvo reintegro a riscossio-
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ne avvenuta.
ART. 19 - LIQUIDAZIONE.
L’esercizio finanziario si chiuderà ogni anno a una data da stabilirsi.
La somma risultante a debito dei singoli condomini dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dall’Amministratore.
Lo stesso termine sarà osservato anche per il prelevamento di tutte le altre
quote da versarsi all’inizio o durante l’esercizio finanziario.
Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di richiesta la quota non pagata
verrà gravata di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto. Trascorso il periodo di 4 mesi dalla data della richiesta senza che il condomino
abbia soddisfatto il dovuto deposito o pagamento, l’Amministratore dovrà
procedere per via legale.
ART. 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE.
L’Amministratore avrà la rappresentanza legale del condominio a norma
dell’art. 1131 del c.c.
Questo potere gli viene conferito limitatamente alla tutela dei diritti delle
cose comuni e degli interessi comuni, giacché per quanto riguarda le singole proprietà individuali e di diritti ad esse inerenti la rappresentanza legale
spetterà a ciascun condomino.
CAPITOLO VI
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
ART. 21 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea dei condomini si riunirà in via ordinaria non oltre 90 giorni
dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’esame e l’approvazione del
rendiconto e del bilancio preventivo ed annesso progetto di ripartizione.
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In via straordinaria si riunirà quando l’Amministratore lo ritenga necessario, o ne abbia avuto richiesta scritta o motivata da almeno tre condomini
che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio.
L’assemblea sarà convocata a cura dell’Amministratore mediante invito
individuale, da spedirsi con lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano, e pervenuto almeno cinque giorni prima della data fissata
al domicilio di ciascun condomino. L’avviso dovrà contenere l’indicazione
del luogo, ora dell’adunanza, l’ordine del giorno con gli argomenti da sottoporre alla deliberazione dell’assemblea e la data di adunanza in seconda
convocazione che dovrà essere fissata un giorno successivo alla prima e
non oltre dieci giorni dalla medesima.
ART. 22 - NOMINA PRESIDENTE E SEGRETARIO
I convenuti all’assemblea dei condomini, trascorsi 15 minuti dall’ora fissata, nomineranno di volta in volta un Presidente, che a sua volta nominerà
un Segretario, ed essi saranno entrambi scelti tra i partecipanti al Condominio, sempre escluso l’Amministratore.
ART. 23 - DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA.
Ogni condomino avrà diritto di farsi rappresentare nell’assemblea da altre
persone, compreso I‘Amministratore con delega anche in calce all’avviso
di convocazione.
Ciascun delegato potrà avere un massimo di tre deleghe su argomenti che
non comportino conflitto di interessi.
La delega è valida solo per la rappresentanza nell’Assemblea alla quale si
riferisce e per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 24 - VALIDITA’ PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
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L’assemblea è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione
quando sono state osserva tutte le norme richieste dall’ art. 1136 del c.c.
La validità della costituzione dell’assemblea si accerta all’inizio
dell’adunanza ed è efficace per tutta la durata.
ART. 25 - VOTAZIONI
Le votazioni devono sempre farsi per appello nominale e non in segreto.
Spetta al Presidente proclamare l’esito della votazione.
ART. 26 - VERBALE
Il verbale della seduta deve contenere un sunto delle discussioni e l’esito
delle singole votazioni.
Devono essere trascritte nel verbale tutte le dichiarazioni di cui si richiede
l’inserzione.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Amministratore è tenuto ad inviare un estratto del verbale stesso a tutti i
condomini, presenti e assenti.
ART. 27 - ASSEMBLEE PARZIALI PER COSE E SERVIZI IN PROPRIETA’ AD ALCUNI CONDOMINI.
Qualora una cosa, un servizio ed una parte comune siano in uso ad un
gruppo soltanto di condomini, tale gruppo interessato delibererà con i criteri del precedente art. 27 sui problemi limitati al suo esclusivo interesse.
Per tutte le altre cose di interesse comune a tutti i condomini, delibererà
l’assemblea composta da tutti i condomini proprietari.
ART. 28 - OBBLIGATORIETA’ DELLE DELIBERAZIONI.
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per le minoranze dissidenti e per gli assenti, salvo il diritto
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di opposizione davanti all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dall’art.
1137 c.c. secondo comma. Chi essendo presente si sia astenuto alle delibere, non potrà in nessun caso ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 29 - CONDOMINI MOROSI.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l’assemblea potrà sospendere al condomino stesso l’utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato, fermo restando
quanto già disposto dall’art. 20. In ogni caso il condomino moroso, decorso un mese dalla messa in mora dovrà corrispondere gli interessi moratori,
pari al tasso ufficiale di sconto.
ART. 30 - ASTENSIONE DAL VOTO.
I singoli condomini sono tenuti ad .astenersi dal partecipare a deliberazioni
aventi per oggetto cose e servizi comuni ai quali non hanno interesse.
Devono parimenti astenersi dal voto i singoli condomini per i quali esistono ragioni di incompatibilità con la deliberazione da prendere o che abbiano rapporti di forniture o lavori con il condominio.
ART. 31 - LIMITI DEI POTERI DELL’ASSEMBLEA.
La competenza dell’assemblea è limitata all’amministrazione, gestione,
conservazione, manutenzione, riparazione, ricostruzione delle cose comuni, parti e impianti degli edifici. L’assemblea non può deliberare in violazione alle leggi, non può deliberare innovazioni che siano lesive dei diritti
acquisiti anche da un solo condomino, non può deliberare su argomenti che
non siano iscritti all’ordine del giorno, non può dettare divieti dell‘uso della proprietà esclusiva che non siano previsti nel presente Regolamento.
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CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32 - IMPOSTE E TASSE.
Ogni condomino sopporterà in proprio le tasse, imposte comunali ecc.,
presenti e future che per qualsiasi causa gravassero nelle parti di immobile
di sua proprietà. Le tasse e imposte che gravassero invece globalmente
sull’immobile verranno ripartite in ragione delle quote di attribuzione di
proprietà.
ART. 33 - ATTRIBUZIONI ALL’AMMINISTRATORE.
All’Amministratore è concessa l’autorizzazione ad emanare norme per la
disciplina dell’uso delle cose comuni e la preservazione dei servizi
nell’interesse comune a termini dell’art. 1130, comma 2, C.C., ma in nessun caso potrà agire in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.
ART. 34 - ASSENZA.
Il condomino, o l’inquilino, che si assenti per più di dieci (10) giorni è tenuto a comunicare all’Amministratore il nome, l’indirizzo e possibilmente
il numero telefonico di una persona facilmente reperibile per eventuali comunicazioni di emergenza.
ART. 35 - DIVIETO DI MODIFICHE ALLE PARTI ESTERNE DEL
FABBRICATO.
Si dà atto e conviene che mai nessuna innovazione, modifica o addizione
potrà essere apportata alle parti esterne del fabbricato, costituente il complesso condominiale, ed in particolare alle prese di rampa e scale. Sono altresì vietate innovazioni o modifiche alle parti comuni interne del fabbrica-
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to, che abbiano ad alterarne il decoro architettonico.
ART. 36 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle
disposizioni di legge vigenti sul condominio.
Al presente Regolamento è allegata la tabella dei valori millesimali con relativa relazione.
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