Assicurazione infortuni

Transcript

Assicurazione infortuni
2° pilastro, LAINF
Assicurazione
infortuni
Nell’ambito del secondo pilastro,
l’assicurazione infortuni professionale
serve a mantenere il tenore di vita
abituale.
1. Contesto
In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità si articola su tre pilastri.
Il primo pilastro punta a garantire il minimo esistenziale
durante la vecchiaia e in caso di decesso e invalidità.
Il secondo pilastro, unitamente al primo, consente agli
assicurati di mantenere pressapoco inalterato il tenore di
vita abituale.
Il terzo pilastro completa i primi due e mira a coprire
esigenze individuali più ampie.
Previdenza in Svizzera
Previdenza
statale
Previdenza
professionale
Previdenza
privata
AVS
LPP
vincolata
AI
LAINF
libera
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Vecchiaia, decesso e invalidità
2. Persone assicurate
Assicurazione obbligatoria
La legge prevede l’obbligo assicurativo per tutti i
lavoratori compresi i lavoratori a domicilio, i tirocinanti,
gli apprendisti e i volontari, nonché i familiari dei titolari
d’azienda che ricevono un compenso in denaro e/o
versano i contributi AVS.
Chi svolge un’attività lavorativa a titolo secondario
è soggetto all’assicurazione obbligatoria se versa i
contributi AVS.
2
Nelle aziende agricole, sono equiparate agli agricoltori autonomi e quindi esonerate dall’obbligo assicurativo
le seguenti persone: la moglie del dirigente d’azienda, gli
ascendenti e i discendenti di quest’ultimo e
relative mogli, nonché i generi e le nuore che verosimilmente rileveranno l’azienda.
Assicurazione facoltativa
I lavoratori autonomi e i loro familiari possono assicurarsi a titolo facoltativo.
Un’utile panoramica sull’assicurazione
infortuni professionale.
3. Inizio e fine dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
Inizio
La copertura assicurativa ha inizio il giorno in cui, come
da contratto, il lavoratore comincia o avrebbe dovuto
cominciare a lavorare e, in ogni caso, dal momento in
cui si avvia verso il posto di lavoro.
Fine
La copertura assicurativa termina allo scadere del 30°
giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno
la metà del salario.
Sulla base di un accordo speciale, l’assicurazione per
infortuni non professionali può essere protratta per al
massimo 180 giorni civili (assicurazione per accordo).
Tale accordo deve essere stipulato prima del termine
della copertura assicurativa.
4. Eventi assicurati
La LAINF assicura i seguenti eventi per tutti gli assicurati:
• infortuni professionali
• infortuni non professionali
• malattie professionali
5. Salario assicurato
Il guadagno assicurato è quello considerato ai fini AVS,
entro i tetti massimi per anno o giorno previsti dalla
legge.
Si considera guadagno assicurato la retribuzione AVS
percepita prima dell’infortunio (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge).
6. Finanziamento
Il datore di lavoro si assume il pagamento dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali. I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico
del lavoratore, fatti salvi eventuali accordi derogatori
a favore di quest’ultimo.
I premi sono fissati in per mille del guadagno assicurato
e dipendono dal tipo di azienda (classi e gradi di rischio).
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della totalità dei
premi. Egli deduce dal salario la quota dovuta dal lavoratore. Il calcolo dei premi avviene sulla base del salario
assicurato.
Gli infortuni e le malattie professionali vengono assicurati per tutti i lavoratori, mentre gli infortuni non professionali vengono assicurati soltanto per i lavoratori che
svolgano presso il datore di lavoro un’attività di almeno
otto ore settimanali.
Per le persone che lavorano per meno di 8 ore settimanali, l’assicurazione copre eventuali infortuni che si
verifichino sul tragitto verso il lavoro.
3
7. Adeguamento delle prestazioni all’evoluzione dei prezzi
Di norma, ogni due anni le rendite vengono adeguate al carovita in base all’indice nazionale dei prezzi
al consumo. Nell’ambito dell’assicurazione facoltativa l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi avviene in
misura limitata.
8. Prestazioni assicurate
Prestazioni sanitarie:
Cure ambulatoriali
Rimborso delle spese sostenute per medico, dentista,
chiropratico, terapie, cure, medicinali, ecc. (l’assicurato
può scegliere liberamente il medico).
Ospedale
Rimborso delle spese per il trattamento, il vitto e il
ricovero in camera comune.
Le spese derivanti da cure sanitarie eseguite per necessità all’estero sono rimborsate fino a un importo massimo
pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il
trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.
4
Rimborso spese:
Cure a domicilio
Rimborso delle spese sostenute per cure a domicilio necessarie, a condizione che queste siano prestate da personale autorizzato (infermieri, personale qualificato con
opportuna formazione, ecc.).
Mezzi ausiliari
Fornitura di mezzi ausiliari quali protesi, busti, scarpe
speciali, carrozzelle, ecc.
Danni a cose
Vengono risarciti i danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua
funzione (ad esempio danni a protesi). Il diritto al risarcimento di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie
sussiste soltanto se la lesione corporale richiede cure.
Spese di viaggio, trasporto, salvataggio e trasporto
della salma
Rimborso delle spese necessarie di viaggio, trasporto,
salvataggio e trasporto della salma. Il rimborso all’estero
non può superare il 20% della retribuzione massima
LAINF.
Spese funerarie
Rimborso delle spese funerarie fino a max sette volte
l’importo di indennità giornaliera massima assicurata.
Prestazioni in denaro
Prestazioni per incapacità di guadagno:
Indennità giornaliera
Le persone in condizioni di totale o parziale inabilità al
lavoro hanno diritto a un‘indennità giornaliera commisurata al grado di incapacità.
• L’indennità giornaliera massima è pari all’80% del guadagno assicurato
• Termine d’attesa: 2 giorni
Rendita d’invalidità
Le persone la cui capacità di guadagno è prevedibilmente limitata in modo permanente o per un periodo prolungato hanno diritto a una rendita d’invalidità commisurata al grado di incapacità di guadagno.
• La rendita d’invalidità massima è pari all’80% del guadagno assicurato (insieme alle prestazioni AI o AVS non può superare il 90% del guadagno
assicurato).
• Rendita vitalizia
Assegno per grandi invalidi
L’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi
se, a causa dell’invalidità, necessita in via permanente
dell’aiuto di terzi o di assistenza individuale per compiere
le normali attività quotidiane.
Prestazioni per i superstiti:
Rendita per vedove
Le donne con uno o più figli o che abbiano compiuto i
45 anni di età percepiscono una rendita vedovile.
• 40% del guadagno assicurato
• Rendita vitalizia
• Le donne divorziate percepiscono una rendita
vedovile se il coniuge era tenuto a versare
i contributi di mantenimento.
Indennità unica per vedove
Se non vengono soddisfatte le condizioni per la corresponsione della rendita, le vedove hanno diritto a
un’indennità unica.
Rendita per vedovi
Gli uomini con uno o più figli aventi diritto alla rendita
percepiscono una rendita per vedovi.
• 40% del guadagno assicurato
• Rendita vitalizia
• Gli uomini divorziati percepiscono una rendita per vedovi se la moglie era tenuta a versare i contributi di mantenimento.
Rendita per orfani di padre o di madre
Alla morte di uno dei genitori, i figli fino ai 18 anni d’età
(massimo 25 se ancora in fase di formazione) maturano
il diritto a una rendita per orfani semplice.
• 15% del guadagno assicurato
• Versamento al coniuge superstite
Rendita per orfani di entrambi i genitori
In caso di morte di entrambi i genitori, i figli fino ai
18 anni d’età (massimo 25 se ancora in fase di formazione) maturano il diritto a una rendita per orfani doppia.
• 25% del guadagno assicurato
• Versamento al rappresentante legale
In caso di più superstiti la rendita massima ammonta complessivamente al 70% del guadagno assicurato. Qualora si superi tale soglia, le singole rendite vengono proporzionalmente ridotte. Se i superstiti hanno diritto a prestazioni AVS o AI, la rendita complessiva massima
ammonta al 90% del guadagno assicurato.
Prestazioni complementari:
Indennità per menomazione dell’integrità
L’assicurato ha diritto a un’unica prestazione in soluzione
unica se in seguito a un infortunio accusa una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica o mentale. Il Consiglio federale ha redatto un elenco che
specifica gli importi di tali indennità (ad es. perdita di un
piede 30%, sordità totale 85% del guadagno assicurato
massimo). L’indennità massima non può superare il
salario assicurato (nel rispetto dei limiti previsti dalla
legge).
5
9. Riduzione e rifiuto di prestazioni
La LAINF può ridurre o negare prestazioni qualora le
persone assicurate abbiano subito un infortunio per
propria colpa, a seguito di pericoli straordinari o di atti
temerari. Le prestazioni possono inoltre essere ridotte se
il danno alla salute è solo in parte conseguenza di un
infortunio (concorso di diverse cause di sinistri).
10.Assicuratori
L’applicazione della LAINF viene gestita da diversi istituti
di assicurazione. I principali assicuratori sono la Suva
(Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni) e
gli assicuratori privati contro gli infortuni.
Anche casse pubbliche contro gli infortuni e casse malattia riconosciute sono autorizzate a offrire assicurazioni
LAINF. La legge stabilisce quali aziende hanno l’obbligo
di assicurarsi presso la Suva e quali possono optare per la
libera scelta di un altro assi­curatore.
Nota: per informazioni dettagliate in
merito ai limiti previsti dalla legge consultare l’opuscolo «Sicurezza sociale in
Svizzera», aggiornato annualmente.
6
A titolo di esempio, sono assicurati presso la Suva i
lavoratori delle seguenti aziende:
• aziende industriali
• aziende forestali
• aziende di comunicazione e trasporto
• aziende per la produzione di bevande
• aziende di distribuzione d’elettricità, gas e acqua, nonché quelle di smaltimento dei rifiuti e di
depurazione delle acque
• aziende di lavoro interinale, ecc.
A titolo di esempio, sono assicurati presso assicuratori
privati i lavoratori delle seguenti aziende:
• società del terziario come banche e assicurazioni
• farmacie, boutique, drogherie
• rivendite di biciclette
• centri fitness
• pensioni
• hotel
• piscine coperte, piscine all’aperto, ecc.
6
Allianz Suisse
Tel. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42
[email protected]
www.allianz-suisse.ch
Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
YDPPR224I – 0811
Allianz Suisse: garanzia di sicurezza nei
momenti decisivi.
Richiedete subito una consulenza.