5) PATTO DI FAMIGLIA

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5) PATTO DI FAMIGLIA
STRUMENTI
CIVILISTICI SOCIETARI E FISCALI
A SUPPORTO DEL
PASSAGGIO GENERAZIONALE
A cura del Dott. Claudio LUDOVICO
Bari, 11 Maggio 2012
IMPRESE
Ricchezza
della nazione
viene spesso agevolata la loro
costituzione
…..non altrettanto può dirsi
per la loro conservazione
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Fase aziendale particolarmente delicata
Capacità di:
- Orientamento strategico
- Pianificazione di gestione
- Identificazione di obiettivi/risorse
SPESSO PREROGATIVE DEL FONDATORE
DELL’AZIENDA
GESTIONE VERTICISTICA
RISCHIO DI SCOMPARSA
DELL’AZIENDA
Nuovi supporti normativi
- europei ed italiani per facilitare il passaggio generazionale
RIFORMA SOCIETARIA (2003)
Modelli societari che combinano garanzie di:
1) separatezza patrimoniale dei soci
2) snellezza:
- meccanismi
- procedure organizzative
- procedure decisionali
OBIETTIVI
MANCATI
le Srl continuano ad
aumentare solo per
trasformazioni regressive!
PASSAGGIO GENERAZIONALE
DEFINIZIONE
Serie di operazioni idonee a garantire la
successione, inter vivos o mortis causa,
nell’esercizio, diretto o indiretto, dell’impresa
Fattispecie giuridiche
Circolazione
dell’azienda
Circolazione delle
partecipazioni
PASSAGGIO GENERAZIONALE:
GLI STRUMENTI DISPONIBILI
Civilistici
Societari
Fiscali
individuare la
formula di
trasferimento
aziendale
individuare la
struttura
societaria e di
governance
individuare
l’operatività per
migliorare l’impatto
fiscale
GLI STRUMENTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
DONAZIONE D’AZIENDA
CONFERIMENTO DI AZIENDA
DONAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
CONFERIMENTO IN SOCIETA’ E SUCCEVA
DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
PATTO DI FAMIGLIA
TRUST
FAMILY BUY OUT
PRIVATE EQUITY
SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
1) DONAZIONE DI AZIENDA
Forma tipica con cui
l’imprenditore attua IN VITA il
passaggio generazionale
1) DONAZIONE DI AZIENDA
Aspetti Fiscali - Imposte
dirette
Donante
Regime di neutralità fiscale
il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze
neutralità = rinvio dell’imposta; in caso di cessione il donatario
calcolerà la plusvalenza partendo dai costi storici
Donatario
in caso di donatario società commerciale
possibile concretizzazione di Sopravvenienza attiva
in caso di donatario persona fisica/ente non comm.le
Neutralità fiscale
1) DONAZIONE DI AZIENDA
Aspetti Fiscali
Imposte indirette
 Imposta sulle donazioni: non dovuta se:
1) oggetto = azienda o ramo di azienda
2) beneficiari = discendenti / coniuge
3) il donatario si impegna a svolgere l’attività
per almeno 5 anni
 imposte ipotecarie e catastali: non dovute
se l’azienda (o ramo di azienda), comprensiva di
immobili, viene donata al discendente o al coniuge
 IVA: non dovuta
2) CONFERIMENTO DI AZIENDA
Conferimento dell’azienda in una società
preesistente o in una NewCo ottenendo
in contropartita partecipazioni della
società conferitaria
possibilità
esercizio temporaneo di un
controllo indiretto
della gestione societaria
2) CONFERIMENTO DI AZIENDA
Aspetti Fiscali
Imposte dirette
Regime di neutralità fiscale
il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze
neutralità = rinvio dell’imposta; in caso di cessione il donatario
calcolerà la plusvalenza partendo dai costi storici
Imposte indirette
 IVA: non dovuta
 Imposta di registro: fissa
Imposte ipotecarie e catastali (con immobili): fisse
3) DONAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
Nel caso di impresa gestita
indirettamente
(tramite partecipazioni societarie)
possibile
attuare il passaggio generazionale
attraverso la
trasmissione della partecipazione
3) DONAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
Aspetti Fiscali - Imposte
dirette
Se la partecipazione
è iscritta nel bilancio
dell’imprenditore
possibile produzione di
componenti positivi di
reddito da sottoporre a
tassazione
Se la partecipazione
è posseduta da
persona fisica non
imprenditore
non si determina alcun
onere fiscale ai fini delle
imposte dirette
3) DONAZIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
Aspetti Fiscali - Imposte
indirette
Imposta sulle
successioni o donazioni:
esenzione
in caso di:
1) donazione di partecipazioni ai
discendenti/coniuge
2) detenzione delle partecipazioni per un
periodo di almeno 5 anni
3) controllo sociale in caso di società di
capitali
4) CONFERIMENTO IN SOCIETA’ E SUCCESSIVA
DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Per ovviare ai possibili oneri fiscali
diretti in caso di donazione di
azienda
conferimento di azienda in una
società, con successiva donazione
agli altri soci (figli) della
partecipazione ottenuta
4) CONFERIMENTO IN SOCIETA’ E SUCCESSIVA
DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
ASPETTI FISCALI
 Imposte DIRETTE:
- Conferimento: regime di neutralità fiscale
- Donazione delle partecipazioni: non emersione di imponibile
 Imposte INDIRETTE:
- Conferimento: sconta l’imposta “registro” e “ipotecaria e
catastale” (in presenza di immobili) fissa
- Donazione delle partecipazioni: esenzione totale (nel caso
di acquisizione del controllo sociale e detenzione per più di 5
anni) oppure tassazione con aliquote ridotte e franchigie alte
5) PATTO DI FAMIGLIA
Strumento innovativo utilizzabile dal 2006
ANTE 2006
POST 2006
Considerati nulli i patti mediante i
quali il de cuius disponeva in vita
dei propri beni
L’imprenditore può disporre
ancora in vita dei propri beni nel
rispetto della legittima per
pianificare il passaggio
generazionale
La volontà testamentaria può
essere modificata fino agli ultimi
istanti di vita
I beni presi in considerazione sono
solo l’azienda o le partecipazioni
societarie
5) PATTO DI FAMIGLIA
Contratto con il quale vengono
trasferite aziende o partecipazioni
societarie ad uno o più discendenti
NECESSARIO
il consenso del coniuge e di tutti
quelli che sarebbero legittimari se la
successione si aprisse in quel
momento
NON E’ UN MODO PER “DISEREDARE” QUALCHE EREDE
5) PATTO DI FAMIGLIA
FORMA
EFFICACIA
atto pubblico
immediata
a differenza del testamento che ha
efficacia alla morte del disponente
trasferimento a titolo definitivo
TIPOLOGIA
VALUTAZIONE
DELL’AZIENDA
- inammissibile azione di riduzione
(impugnabilità dell’atto)
- non prevista collazione
(esclusione dalla successione ereditaria)
determinato di comune accordo
consigliabile redazione di stima
peritale
5) PATTO DI FAMIGLIA
Liquidazione dei legittimari
Interpretazione letterale:
PROBLEMA
OBBLIGO DELL’ASSEGNATARIO DI
LIQUIDARE GLI ALTRI LEGITTIMARI
ATTENUAZIONE DEL PROBLEMA
POSSIBILE RINUNCIA ALLA
LIQUIDAZIONE DA PARTE DEI LEGITTIMARI
Dottrina
POSSIBILITA’ DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL
DISPONENTE
5) PATTO DI FAMIGLIA
SUGGERIMENTI UTILI PER LA RINUNCIA DELLA
LIQUIDAZIONE DA PARTE DEI LEGITTIMARI
UTILIZZO
EFFETTUAZIONE
donazioni di altri beni già
effettuate in fase di
preparazione del
passaggio generazionale
donazioni di altri beni
dopo la stipula del
patto di famiglia
IN CASO DI ULTERIORI
NECESSITA’ FINANZIARIE
CREDITO BANCARIO
5) PATTO DI FAMIGLIA
Con il PATTO DI FAMIGLIA il
legislatore vuole indurci a ragionare
a compartimenti stagni tenendo
distinta l’azienda o le partecipazioni
dagli altri beni facenti parte
dell’eredità
Nella REALTA’ il patrimonio da
trasferire viene sempre
considerato unitariamente
VOLONTA’ LEGISLATIVA
NELLA REALTA’
IN VITA
PATTO DI FAMIGLIA
ALLA MORTE
TESTAMENTO
AZIENDA
ALTRI BENI
ASSEGNATARIO
LEGITTIMATARI
AZIENDA
E ALTRI BENI
ASSEGNATARIO
LEGITTIMATARI
5) PATTO DI FAMIGLIA - Aspetti Fiscali
Nonostante la tassazione incida spesso sull’operato di un soggetto, nella legge
istitutiva del Patto di Famiglia gli aspetti fiscali erano del tutto ignorati.
Solo con la Finanziaria 2007 è stato stabilito che:
IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE E
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
SONO DA CONSIDERARSI ESENTI
se relative a trasferimenti di azienda, rami di azienda, quote sociali e
azioni a favore dei figli e degli altri discendenti, purché:
i beneficiari si impegnino a gestire l’azienda per almeno 5 anni
il trasferimento di azioni o quote di SRL abbia per oggetto una
partecipazione che consenta di acquisire il controllo sociale
SUGGERIMENTO IN CASO DI PRESENZA DI PIU’ EREDI: trasferire
l’intero pacchetto intestato ai figli in modo indiviso nominando un
rappresentante comune. La divisione potrà avvenire dopo 5 anni.
5) PATTO DI FAMIGLIA
Legittimari Sopravvenuti
 FIGLI: nati/riconosciuti/accertati giudizialmente
dopo la stipula del Patto
 CONIUGE: matrimonio contratto dopo la stipula
del Patto
possono

chiedere ai beneficiari solo il pagamento della
somma che sarebbe loro spettata quale
liquidazione della quota di legittima
 impugnare il Patto di famiglia solo se i
beneficiari non dovessero pagare il corrispettivo
della legittima
6) TRUST
Istituto creato dai TRIBUNALI dei Paesi della
COMMON LAW (legge anglosassone)
La mancanza nel nostro diritto civile di una serie di
norme equitative non è di ostacolo all’utilizzo
del Trust
A SEGUITO
dell’adesione dell’Italia alla CONVENZIONE
DELL’AIA del 01/07/1985 entrata in vigore dal
01/01/1992
6) TRUST
Istituto giuridico utile a trasferire beni da un soggetto
(Settlor) ad un altro (Trustee) che li amministra a favore
di Beneficiari a cui dovrà trasferirli dopo un dato
periodo di tempo ovvero al raggiungimento di un
determinato scopo
COME UTILIZZARLO NEL
PASSAGGIO GENERAZIONALE?
Può essere utile per segregare l’azienda o le
partecipazioni del disponente, garantendo
continuità nell’esercizio dell’impresa o nella
detenzione delle partecipazioni grazie all’opera
del TRUSTEE, in attesa di individuare i
beneficiari finali e completare il passaggio
generazionale programmato
6) TRUST
Il TRUST nel passaggio generazionale
Padre
(Settlor)
Protector
(guardiano)
TRUST
TRUSTEE
BENEFICIARI
(figlio)
6) TRUST Vantaggi Vs Patto di famiglia
TRUST
PATTO DI
FAMIGLIA
OGGETTO
ANCHE L'INTERO
PATRIMONIO
SOLO AZIENDA O
PARTECIPAZIONI
GESTORE
DELL'IMPRESA
QUALSIASI SOGGETTO
PREVEDENDO CHE I
BENEFICIARI SIANO I
DISCENDENTI, IL
CONIUGE O ALTRI
FAMILIARI
SOLO EREDI
DESIGNATI
GESTIONE DI
IMPRESA
POSSIBILE STABILIRE
REGOLE
AUTONOMIA
GESTIONALE
DELL'EREDE
DESIGNATO
TUTELA BENI DA
ATTACCHI DEI
CREDITORI
PREVISTA
NON PREVISTA
6) TRUST
Il Patto di famiglia presenta il vantaggio di determinare la
non applicabilità delle norme
sulla “collazione”
e sulle “riduzioni” da parte di eredi che si
ritenessero danneggiati
soluzione
PATTO DI FAMIGLIA COMBINATO A TRUST
assegnazione di partecipazioni ad un discendente che viene anche
nominato TRUSTEE di un TRUST istituito dallo stesso
imprenditore
NB: Il Trust non è un mezzo per evitare la
“successione necessaria”
le attribuzioni fatte ai beneficiari di un Trust liberale concorrono al
calcolo della legittima
6) TRUST - Casi utili
1) Dissidi interni
alla famiglia
dell’imprenditore
- matrimoni tra figli e persone non gradite
- abitudini dei figli non tollerate
(ozio, dissolutezza, sperpero,uso di alcool o droghe)
- scarse capacità imprenditoriali dei figli
2) Imprenditore con più matrimoni alle spalle e con
figli di età molto diversa tra loro
L’ingresso del TRUSTEE consentirebbe il bilanciamento degli
interessi in campo, la gestione nell’interesse dei beneficiari, la
preservazione del valore aziendale e la ripartizione meritocratica
(nel rispetto della legittima)
6) TRUST
Aspetti fiscali - Imposte
dirette

Soggetto passivo IRES

Redditi tassati in capo al TRUST con l’aliquota
del 27,50%

In caso di beneficiari individuati e titolari di
diritto certo alla percezione del reddito,
quest’ultimo è imputato direttamente al
beneficiario e tassato come “redditi di
capitale”
6) TRUST - Imposte indirette

Imposta su Successioni e Donazioni:
-
fattispecie impositiva = atto di costituzione
possibile esenzione per aziende segregate in TRUST non
discrezionale e irrevocabile per almeno 5 anni e con beneficiari finali
coniuge/discendenti

Imposta di registro: fissa per Trust non dotati di contenuto
patrimoniale

Imposizione ipotecaria e catastale:
a giudizio dell’Agenzia delle Entrate è dovuta all’atto
- della costituzione del TRUST
- dei trasferimenti dei beni effettuati durante la vita del TRUST
- del trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo

Attribuzioni successive ai beneficiari o altri incrementi
del patrimonio del Trust: irrilevanti sotto l’aspetto fiscale
Banche
7) FAMILY BUY OUT
1) Finanziamento
5) Fusione
NEWCO
Società
Operativa
Soci - Eredi
Imprenditore
2) acquisto quote
3) liquidazione
Eredi
4) Investimento in NEWCO
Erede
Designat
o
Legittimari
5) Fusione tra NewCo e società operativa
la produttività della società operativa permette di estinguere
l’esposizione debitoria della NewCo
8) PRIVATE EQUITY
POSSIBILE OPERATIVITA’

cessione ad un “FONDO DI PRIVATE EQUITY”
della società operativa attraverso un veicolo

liquidazione degli eredi dell’imprenditore

partecipazione dell’erede designato al capitale del
veicolo e cogestione aziendale con il fondo

dopo 3/5 anni il fondo liquida il proprio investimento
VANTAGGI



miglioramento dell’immagine aziendale
supporto gestionale
responsabilizzazione dell’erede
9) SEPARAZIONE DELLA COMPONENTE IMMOBILIARE
Il pagamento della legittima potrebbe essere effettuato
con scissione aziendale:
Patrimonio immobiliare
-
Patrimonio destinato
all’esercizio dell’impresa
Contratto di locazione:
con canoni fissi o agganciati ai risultati
economici della società operativa
con diritto di prelazione in caso di
cessione dell’immobile
L’imprenditore può trasferire in qualsiasi momento le partecipazioni:
della società immobiliare
legittimari
della società operativa
erede designato
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Occorre sollecitare le forze interessate affinché:
da FENOMENO OGGETTO DI OSSERVAZIONE
diventi un PROCESSO CHE SI GESTISCE
da PROBLEMA SERIO PER LA SOPRAVVIVENZA
DELL’AZIENDA
Diventi una OPPORTUNITA’ STRATEGICA DI
SVILUPPO DELL’AZIENDA
STRUMENTI
CIVILISTICI SOCIETARI E FISCALI
A SUPPORTO DEL
PASSAGGIO GENERAZIONALE
FINE