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 FOGLIO INFORMATIVO
ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
Foglio informativo analitico recante le condizioni
contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società Cooperativa (Regolamento approvato dall’Assemblea dei
soci del 17.10.1997).
Art.1 Tipologie di prestito Ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento sono stabiliti due tipi di prestito sul‐
la base delle caratteristiche di seguito specificate: A) “DEPOSITO ORDINARIO” Vincolo temporale Nessuno Importo Nessun limite minimo o massimo (purché non sia superato il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all’Art.2 del Regolamen‐
to) Remunerazione Tassi differenziati per scaglioni di deposito: 1° sull’importo fino a € 6.100,00 2° sull’importo oltre € 6.100,00 fino a € 20.600,00 3° sull’importo oltre € 20.600,00 fino a €63.552,00 I tassi per gli scaglioni, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e restano immutati sino a che il Consiglio medesimo non ne stabilisce la variazione. B) “APPORTO FINANZIARIO VINCOLATO” Vincolo temporale Massimo 20 anni secondo tempi modalità e importi fissati dal Consi‐
glio di Amministrazione della Coo‐
perativa stessa. Remunerazione Art.2 Infruttifero Tassi di interesse Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento i tassi di interesse nominali annui, anno di 365 giorni, al lordo di ritenuta fiscale, sono stabiliti come segue: A) “DEPOSITO ORDINARIO” Depositi: Interesse lordo: fino a € 6.100,00 3,20% da € 6.100,00 a € 20.600,00 3,70% da € 20.600,00 a € 4,10% Art.3 Art.4 Giorno valuta attribuito alle somme versate tramite assegni Ai sensi dell’Art. 12 del Regolamento è stabilito che il giorno valuta attri‐
buito ai versamenti effettuati a mezzo di assegni corrisponde al giorno stesso di effettuazione del versamento. Spese per la gestione del rapporto di prestito Ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento è stabilito che non è addebitata alcuna spesa per la gestione del rapporto di prestito. Art.5 Quantità o caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l’effettuazione dei versamenti Ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento sono stabilite, come di seguito spe‐
cificato, le quantità e le caratteristiche dei mezzi di pagamento accettati dalla Cooperativa per l’effettuazione dei versamenti: A) Contante Quantità : massimo €. 5.164,57 al giorno. B)Assegni Bancari Quantità: nessun limite particolare Caratteristiche: b.1 se di importo ciascuno non superiore a €. 12.500,00; ‐ tratti dal socio a favore della Cooperativa ‐ trasferibili o non tra‐
sferibili; ‐ tratti dal socio a proprio favore ‐ trasferibili, recanti la girata del socio; ‐ tratti da un soggetto diverso dal socio a favore del socio o di un terzo ‐ trasferibili, recanti al massimo 2 girate di cui l’ultima del socio; ‐ tratti da un soggetto diverso dal socio a proprio favore ‐ trasfe‐
ribili, recanti al massimo 3 girate di cui l’ultima del socio; b.2 se di importo ciascuno superiore a €. 12.500,00: ‐ tratti dal socio a favore della Cooperativa ‐ non trasferibili (ai sensi di Legge). C) Assegni Circolari Quantità: nessun limite particolare. Caratteristiche: c.1 se di importo ciascuno non superiore a €. 12.500,00 ‐ emessi a favore della Cooperativa ‐ trasferibili o non trasferibili ‐ emessi a favore di un soggetto diverso dalla Cooperativa ‐ tra‐
sferibili, recanti al massimo 3 girate di cui l’ultima del socio. c. 2 se di importo ciascuno superiore a €. 12.500,00. ‐ emessi a favore della Cooperativa ‐ non trasferibili (ai sensi di Legge). Si precisa che non è ammesso il versamento solo parziale di un assegno. Art.6 Quantità e caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l’effettuazione dei rimborsi Ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento sono stabilite, come di seguito spe‐
cificato, le quantità e le caratteristiche dei mezzi di pagamento utilizzati dalla Cooperativa per l’effettuazione dei rimborsi: A) Contante Normalmente non sono effettuati rimborsi a mezzo di contante. Qualo‐
ra sussistano le disponibilità di cassa, è possibile effettuare rimborsi a mezzo di contante comunque entro i limiti previsti dalle Leggi in mate‐
ria. Art.7 B)Assegno Bancario Quantità: un unico assegno Caratteristiche: b.1 se di importo non superiore a €. 12.500,00; ‐ tratto dalla Cooperativa, su Banca a propria scelta, esclusiva‐
mente a favore del socio ‐ trasferibile o non trasferibile a di‐
screzione della Cooperativa. b.2 se di importo superiore a €. 12.500,00: ‐ tratto dalla Cooperativa, su Banca a propria scelta, esclusiva‐
mente a favore del socio ‐ non trasferibile (ai sensi di Legge) .
Saldo del prestito al di sotto del quale è possibile l’estinzione d’ufficio del rapporto Ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento è confermato in €. 154,94 (centocinquantaquattro/94) il saldo del rapporto di prestito al di sotto del quale il Consiglio di Amministrazione può disporre, fatti salvi gli a‐
dempimenti e le altre condizioni previste al medesimo Art. 10, l’estinzione d’ufficio del rapporto stesso. Art.8 Limite massimo di raccolta presso ciascun socio Ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento è stabilito il limite massimo di rac‐
colta presso ciascun socio di €. 63.552,00. Art.9 Limite massimo di raccolta complessiva Ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento è stabilito il limite massimo di rac‐
colta complessiva operata dalla Cooperativa pari al triplo del patrimonio della Cooperativa stessa (inteso come Capitale Sociale Versato più riser‐
ve indivisibili meno eventuali Perdite) risultante dall’ultimo bilancio ap‐
provato. Disponibilità delle somme versate a mezzo di assegni bancari Ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento è confermato in giorni 15 (quindici) il termine che deve trascorrere dalla data di versamento alla data in cui è possibile effettuare il prelevamento delle somme versate a mezzo di assegni bancari. In caso di mancato incasso degli assegni stessi il relativo importo è riad‐
debitato d’ufficio con la stessa valuta del versamento. L’operazione è comunicata al socio che deve recarsi, al più presto, presso l’ufficio della Cooperativa per l’annotazione del riaddebito sul Libretto. Polizza cumulativa infortuni L’assicurazione viene prestata in caso di decesso o di invalidità perma‐
nente di grado pari o superiore al 50% causati da infortunio, sempreché il decesso o l’invalidità permanente siano una diretta conseguenza dell’infortunio e sopravvengano non oltre due anni dal momento in cui si è verificato l’infortunio stesso. Art.10 Art.11 Art.9 Mezzi di pagamento I versamenti possono essere effettuati a mezzo di contanti e/o assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni bancari sono accettati salvo buon fine degli stessi. Le relative somme sono considerate disponibili, quindi prelevabili dal socio, solo ad avvenuto incasso degli assegni e co‐
munque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data del ver‐
samento. Il Consiglio di Amministrazione puo' ridurre il termine di cui sopra. La Cooperativa effettua i rimborsi al socio prestatore a mezzo di contan‐
ti e/o assegni bancari e circolari a propria discrezione . Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito di quanto previsto dalla Leg‐
ge, può limitare la quantità e/o fissare le caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l’effettuazione dei versamenti e/o rimborsi. L’utilizzo dei mezzi di pagamento per l’effettuazione dei versamenti e dei rimborsi deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia, ferma restando la non trasferi‐
bilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito. Art.10 Estinzione del rapporto di prestito Il rapporto di prestito si estingue a seguito del rimborso totale delle somme prestate. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il rapporto di prestito presenti un saldo inferiore a €. 154,94 (centocinquantaquattro/94) e non sia sta‐
to movimentato dal socio prestatore negli ultimi dodici mesi, trascorsi sessanta giorni dall’invio al socio interessato di apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l’ultimo domicilio reso noto, può disporre l’estinzione d’ufficio del rapporto medesimo. Dalla data dell’estinzione d’ufficio del rapporto le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio. Il Consiglio di Amministrazione può modificare il limite di importo di cui sopra. Art.11 Recesso, decadenza, esclusione o morte del socio In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio prestatore, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso. Da tale data le somme prestate cessano di pro‐
durre interessi e sono mese a disposizione del socio receduto, decaduto e escluso ovvero degli eredi del socio defunto Gli eredi devono comunicare al più presto alla Cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore, per la liquidazione del credito risultante a loro favore si applicano le disposizioni civili e fiscali in materia di succes‐
sione. Nel momento stesso dell’interruzione del rapporto sociale o della morte del socio prestatore cessa la validità delle deleghe, di cui all’art. 8 del presente regolamento, conformemente al disposto dell’art. 1396 Codice Civile. Interessi e loro liquidazione Gli interessi sui prestiti sono conteggiati con valuta del giorno del versa‐
mento, sempre ed in ogni caso per le somme versate in contanti. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire valute diverse, posteriori a quella del giorno del versamento, per le somme versate tramite assegni. Tutte le somme versate producono interessi fino al giorno del preleva‐
mento. Art.12 Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e so‐
no liquidati annualmente il giorno 1 Gennaio e capitalizzati il giorno stesso al netto della ritenuta fiscale da applicarsi per Legge. Se capitalizzando gli interessi, venisse ad essere superato il limite massi‐
mo di raccolta presso ciascun socio di cui all’art. 2 del presente regola‐
mento, gli interessi stessi sono capitalizzati fino a concorrenza di tale limite. L’importo eccedente è considerato infruttifero ed è messo a di‐
sposizione del socio, mediante comunicazione scritta. Nel caso di estinzione del rapporto di prestito in corso d’anno, gli inte‐
ressi sono liquidati il giorno stesso dell’estinzione, non oltre 20 giorni dalla richiesta di estinzione. Art.13 Tassi di interesse Il Consiglio di Amministrazione, entro il limite di remunerazione stabilito dall’art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 e successive modifica‐
zioni per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali, fissa i tassi di interesse, espressi quali tassi annui nominali, divisore 365 giorni, da ap‐
plicarsi per ciascuna tipologia di prestito.
Art.14 Spese gestione rapporto Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l’addebitamento di spese al socio prestatore in relazione alla gestione del rapporto di prestito; a mero titolo esemplificativo può stabilire l’addebito di spese per la regi‐
strazione delle operazione e/o l’invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento. Art.15 Variazione delle condizioni del prestito Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, può modificare le condizioni contrattuali applicate ai rapporti di prestito, come ad esem‐
pio i tassi di interesse, che è delegato a stabilire ai sensi del presente regolamento. In caso di variazioni dei tassi di interesse o di altre condizioni contrat‐
tuali in senso sfavorevole al socio prestatore, le variazioni medesime devono essere comunicate al socio stesso con apposita comunicazione pubblicata sul “Bollettino dei Soci”. Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il socio ha diritto, in ogni caso, di recedere dal contratto di prestito e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni pre‐
cedentemente praticate. Art.16 Comunicazioni periodiche ai soci La Cooperativa provvede, annualmente, in occasione della liquidazione degli interessi, e comunque alla estinzione del rapporto di prestito, a fornire al socio prestatore un documento scritto che riporti, in modo chiaro e completo le operazioni effettuale, i saldi per valuta, i tassi e le spese applicati, nonché ogni altro elemento necessario per la compren‐
sione del rapporto medesimo così come si è svolto nel periodo intercor‐
so dall’ultima fornitura di analogo documento (estratto conto). Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento di cui sopra senza che sia pervenuta alla Cooperativa opposizione scritta da parte del socio, il contenuto del documento si intende approvato a tutti gli effetti dal socio medesimo. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal pre‐
cedente art. 15. Art.17 Art.18 Art.19 Art.20 Informazione ai soci sulle condizioni economiche del prestito La Cooperativa produce fogli informativi analitici recanti dettagliate in‐
formazioni sulle condizioni economiche, in particolare tassi di interesse e spese, di volta in volta applicate ai rapporti di prestito. I fogli informativi analitici di cui sopra, nonché il testo del presente rego‐
lamento, sono messi a disposizione di tutti i soci della Cooperativa nei locali in cui si effettua la raccolta. Aggiornamento del presente regolamento Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte le modificazioni che fossero richieste dall’entrata in vigore di nuove norme di Legge e/o nuove disposizione attuative ema‐
nate dall’autorità competente. Rimando alla Legge Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di Legge vigenti, in particolare le norme di cui all’art. 11 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni attuative contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e nella Circolare della Banca d’Italia del 2 Dicembre 1994. Entrata in vigore e disciplina transitoria Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/98 e si applica a tutti i rapporti di prestito aperti da tale data. Anche ai sensi di quanto previsto alla sezione V della circolare della Ban‐
ca d’Italia del 2 dicembre 1994, emanata in conformità alla Deliberazio‐
ne del C.I.C.R del 3 Marzo 1994, il completo adeguamento ai dettati del presente regolamento di tutti i rapporti di prestito in essere alla data della sua entrata in vigore deve avvenire entro il 31 Dicembre 1997. A tale data la Cooperativa deve provvedere ad estinguere qualsiasi rap‐
porto di prestito che non risulti adeguato al presente regolamento. Da tale data le relative somme prestate cessano di produrre interessi e so‐
no messe a disposizione del socio. Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci il 17 Ottobre 1997 e sostituisce il precedente regola‐
mento approvato in data 22/03/1985.