Circolare 181212 ASSUNZIONI AGEVOLATE

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Circolare 181212 ASSUNZIONI AGEVOLATE
STUDIO ASSOCIATO ZINNO
CIRCOLARE DI STUDIO
18/12/2012
Le assunzioni agevolate dal 01/01/2013
Circolare LAVORO
Sommario
Sommario ...........................................................................................................................2
NEWS ...............................................................................................................................3
1.0 – Premessa............................................................................................................................... 3
2.1 – Incentivo assunzioni over 50 .................................................................................................. 3
2.2 – Incentivo assunzioni donne .................................................................................................... 4
3.0 – Le nuove regole in materia di stato di disoccupazione ........................................................... 5
4.1 – Principi generali per gli incentivi alle assunzioni ..................................................................... 5
4.2 – Esemplificazione dei diritti di precedenza da rispettare per usufruire delle agevolazioni ........ 6
4.3 – il nuovo art.8 c.9 legge 407/90 post riforma............................................................................ 8
4.4 – gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità post riforma ................. 8
GUIDA PRATICA ............................................................................................................12
Dall’Inps le novità sugli sgravi contributivi per l’apprendistato. Istruzioni operative........................ 12
Informazioni di contatto ..................................................................................................20
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NEWS
1.0 – Premessa
in tema di incentivi alle assunzioni La legge 92/2012 (riforma del lavoro) ha effettuato le
seguenti modifiche:
• Introdotto a decorrere dal primo gennaio 2013 un nuovo incentivo per l’assunzione di
lavoratori over50 e donne (sostituendo in parte l’abrogato contratto di inserimento);
• modificato la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di
incentivi
• al fine di assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza degli
incentivi, ha introdotto alcuni principi generali applicabili a tutti gli incentivi, compresi
quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi) e dagli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (assunzione dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, agevolazione che la stessa riforma abroga dal
01/01/2017);
2.1 – Incentivo assunzioni over 50.
L’agevolazione parte nel 2013 e riguarda tutti i lavoratori, sia uomini che donne, che siano in
possesso dei requisiti richiesti. Si tratta di riduzioni contributive la cui entità dipende
dall’assunzione, se a tempo determinato o indeterminato. L’incentivo riguarda la quota a
carico del datore di lavoro, mentre non incide sulla quota di contributi a carico del lavoratore
trattenuta in busta paga. Il datore di lavoro è beneficiario delle agevolazioni
indipendentemente dallo status di imprenditore.
Due sono le condizioni di partenza per ogni sgravio contributivo da parte dell’Inps concesso al
datore di lavoro. Il lavoratore assunto deve:
•
•
avere un’età di almeno 50 anni;
avere uno stato di disoccupazione da più di 12 mesi.
Assunzione a tempo determinato premiata col 50% di riduzione per 12 mesi. E’ prevista
l’agevolazione consistente in una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di
lavoro dovuta all’Inps per le assunzioni con un contratto a tempo determinato. Il contratto a
termine stipulato tra le parti, per quanto riguarda l’orario di lavoro, può essere sia a tempo
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pieno che part-time. Analoga riduzione di contributi dovuti all’Inps anche se l’assunzione è con
il contratto di somministrazione di lavoro, sempre a termine.
18 mesi di riduzione dei contributi al 50% per le assunzioni a tempo indeterminato. In
caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, il beneficio
del versamento del 50% dei contributi dovuti spetta al datore di lavoro per 18 mesi. Qualora
l’assunzione avvenga direttamente a tempo indeterminato la riduzione del 50% dei contributi
dovuti spetta sempre per 18 mesi e a partire dalla data di assunzione.
I requisiti per il possesso dello stato di disoccupazione
Oltre ai 50 anni di età minima l’altro requisito per fruire dell’agevolazione per le assunzioni
degli over 50 è lo stato di disoccupazione da più di 12 mesi. Tale condizione è certificata dal
Centro per l’Impiego e i datori di lavoro all’atto dell’assunzione sono tenuti, anche per tutelarsi,
a richiedere l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore è in possesso del
requisito di anzianità di disoccupazione di 12 mesi utile per l’accesso all’incentivo.
Infine per poter usufruire dell’agevolazione è necessario rispettare i requisiti generali analizzati
al punto 4.1 della presente circolare
2.2 – Incentivo assunzioni per le donne di qualsiasi età.
La riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, sempre a partire dal
2013, è riconosciuta, oltre che per le donne over 50, anche in caso di assunzione delle
seguenti donne lavoratrici:
•
•
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali
dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale;
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24
mesi, ovunque residenti.
Quali sono le regioni ammissibili. Quindi se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24
mesi non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro. Nell’altro caso
è importante è l’individuazione delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi
strutturali dell’Unione Europa. Sono individuate annualmente con decreto del ministro del
Lavoro: per l’Italia le regioni sono la Campania, Puglia, Calabria, Sicilia a cui si aggiunge la
Basilicata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio.
Quanti mesi sono agevolati. Anche in questo caso l’entità dei mesi di riduzione contributiva
dipende dal contratto stipulato con il lavoratore oggetto di agevolazioni. L’agevolazione è
concessa per i seguenti mesi:
•
•
massimo 12 mesi in caso di assunzione a termine;
18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo
indeterminato, o nel caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato.
Quindi i mesi agevolati sono gli stessi dei casi di assunzione di lavoratori over 50 anni. Anche
in questo caso l’assunzione infatti può realizzarsi, come visto a tempo determinato o
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indeterminato, ma anche a tempo pieno o part-time. Così come è riconosciuto il beneficio
contributivo, di 12 mesi, anche nel caso di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a
tempo determinato. E il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro, quindi sia imprese che non
imprese.
Infine per poter usufruire dell’agevolazione è necessario rispettare i requisiti generali analizzati
al punto 4.1 della presente circolare
3.0 – Le nuove regole in materia di stato di disoccupazione
Come è noto, gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati da 24 mesi sono subordinati allo
stato e alla durata della disoccupazione, la cui disciplina è contenuta nel d.l.vo 181/2000.
La legge 92/2012 ha modificato il d.l.vo 181/2000.
La legge 92/2012 ha abrogato la lettera a) dell’articolo 4 del d.l.vo 181/2000, che prevedeva
la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa
tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione” (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012).
La legge 92/2012 ha inoltre modificato il regime della “sospensione” della disoccupazione,
previsto dall’articolo 4, co. 1, lettera d) del d.l.vo 181/2000 (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l.
92/2012), per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età,
il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
4.1 – Principi generali per gli incentivi alle assunzioni
La legge 92/2012 intende assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza
degli incentivi, introducendo alcuni principi generali, applicabili a tutti gli incentivi, si
definiscono i seguenti principi generali che modificano di non poco le regole di applicazione
degli incentivi alle assunzioni a partire dalla entrata in vigore della riforma (18/07/2012):
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o
dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto
di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume
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ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di
somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
con i punti a) e b) il legislatore pone l’attenzione sui diritti di precedenza legali e contrattuali di
assunzione di determinati lavoratori, stabilendo in sintesi che gli incentivi non spettano né
nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di
assunzione né nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti
sussisteva un obbligo di assunzione. Si rinvia a tal proposito all’elenco esemplificativo dei
diritti di precedenza da rispettare previsti dalla legge (v. punto 4.2 della presente circolare),
facendo presente che anche i contratti possono stabilirne altri.
Limiti e durata degli incentivi
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in
cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima
agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Tardive comunicazioni
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte
dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
4.2 – Esemplificazione dei diritti di precedenza da rispettare
per poter usufruire degli incentivi alle assunzioni
Esemplificazioni dei diritti di precedenza da rispettare:
• l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’exdipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
•
l’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, ci si riferisce alla
previsione secondo la quale “il lavoratore che nell’esecuzione di uno o ò più contratti
presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse determinazioni assunte con la
contrattazione nazionale o di secondo livello, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal lavoratore entro i dodici mesi successivi, ovviamente riferite alle mansioni
già espletate (e non a quelle equivalenti, secondo una terminologia usata in altri punti
del D.L.vo n. 368/2001) va esercitata entro i sei mesi successivi alla cessazione del
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rapporto e resta valida per dodici mesi dal giorno di scadenza del contratto a termine
(curiosamente, il termine è il doppio di quello ipotizzato per i lavoratori licenziati). Un
discorso del tutto analogo va fatto per i contratti a termine legati ad attività stagionali
che il Legislatore ha avuto cura di tenere rigorosamente separati dai precedenti,
affermando che il lavoratore ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a
termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. La
volontà va esternata, come nel caso precedente al datore di lavoro (preferibilmente per
iscritto) nei tre mesi successivi ed il diritto (salvo previsione migliorativa prevista dalla
pattuizione collettiva) si estingue in un anno.
•
art. 59 del D.L.vo n. 151/2001 che tutela la maternità. Si tratta della precedenza (o, più
propriamente, della preferenza) per le lavoratrici addette al settore industria o delle
lavorazioni stagionali, nel caso di assunzioni in occasione della ripresa dell’attività dopo
il periodo di tutela connesso alla nascita del bambino (o dell’adottato, o dell’affidato).
•
Altri diritti di precedenza presenti che vanno tenuti in considerazione attengono al
rapporto con gli affetti da malattie oncologiche o con i soggetti sottoposti a terapie
“salva vita”: costoro, che, per la loro malattia, hanno dovuto trasformare il proprio
contratto di lavoro in rapporto a tempo parziale, hanno diritto, migliorando le condizioni
di salute, a vederlo “ritrasformato” a tempo pieno (art. 12 –bis D.L.vo n. 61/2000).
•
Un altro caso (questa volta di precedenza più che di “diritto”) è quello che riguarda i
lavoratori che abbiano trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a parziale: questi
hanno una precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento
delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto part–time
(art. 12 – ter D.L.vo n. 61/2000).
•
Un ultimo diritto di precedenza riguarda coloro che, nel proprio contratto individuale
part-time, hanno convenuto una possibile trasformazione, a tempo pieno nelle unità
produttive comprese nell’ambito comunale (art. 5, comma 2, D.L.vo n. 61/2000).
•
l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza del quale
spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato)
in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al
quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’ accordo
collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo
ramo) in crisi, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
Per completezza di informazione va, poi, ricordato un altro diritto di precedenza,
decisamente particolare, che riguarda i lavoratori extra comunitari che hanno lavorato
come stagionali nel nostro Paese e che al termine del rapporto lo hanno regolarmente
lasciato: ebbene, costoro, in caso di assunzioni nell’anno successivo attraverso i c.d.
“flussi stagionali” hanno diritto di precedenza al rientro nel nostro Paese rispetto agli
altri stranieri;
•
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4.3 – Il nuovo articolo 8, comma 9, della legge 407/1990 post
riforma
Il legislatore è intervenuto direttamente sulla disciplina dell’incentivo, rendendo meno
stringente una condizione ostativa del beneficio nell’ipotesi in cui sia stato effettuato un
licenziamento; il beneficio non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma da
licenziamenti intimati per “giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale”.
Infine si deve ora riconoscere l’incentivo previsto dallo stesso articolo 8, comma 9, anche
nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché
il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto
fosse cessato invece di essere trasformato.
Si formula il seguente esempio: la società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Tizio,
disoccupato da 24 mesi, e trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Tizio, se
non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con
l’anzianità di 24 mesi, (in virtu’ delle nuovo regole sulla sospensione dello status di
disoccupato) va applicato alla trasformazione l’incentivo previsto dall’art. 8, co. 9. L’incentivo
comunque non spetta se la trasformazione è effettuata nei confronti di un lavoratore che ha
maturato un diritto di precedenza all’assunzione , ad esempio ai sensi dell’articolo 5, co. 4
quater, d.l.vo 368/2001, in quanto si devono sempre rispettare le condizioni generali previste
al punto 4.1 della presente circolare
4.4 – gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità -post riforma
La legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo
gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le
disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe
che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà
l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà
stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà
titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016.
Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre
2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo
dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro
assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste
di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non
potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di
licenziamento individuale (cosiddetta piccola mobilità) rimangono attualmente applicabili alle
assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi
dell’articolo 33, co. 23, legge 12 Novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012);
l’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31
dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata.
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Infine l’inps per effetto dei criteri generali sui limiti alle agevolazioni, riformula precedenti
orientamenti restrittivi dell’agevolazione in commento, prevedendo che, per un’assunzione a
tempo indeterminato che segua - con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a
termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì,
quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, co. 4, l. 223/1991, il contributo
mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributiva e il contributo
mensile non spettano però nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto
di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente
rapporto a termine.
Al riguardo si formulano i seguenti esempi.
Il datore di lavoro assume per cinque mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre
mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione
contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione contributiva per i
primi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminato; spetta il contributo mensile, secondo le
regole contenute nell’articolo 8, co. 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità.
Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi
dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione
contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la
riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il
lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4 quater, d.l.vo 368/2001.
ESEMPI di applicazione dei principi contenuti nella legge 92/2012 agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità
Prima
Assunzione a
tempo determinato
Assunzione a
tempo determinato
per periodo > 12
mesi
(ovvero più rapporti
a termine continui o
discontinui per
periodo complessivo
Rapporti di lavoro diretti
Benefici applicabili alla seconda
Dopo
fattispecie (colonna “Dopo”)
Assunzione successiva a
Si benefici, per 12 mesi.
tempo indeterminato
Tranne i casi in cui per la durata
(con discontinuità tra i due
del rapporto precedente il
rapporti)
lavoratore abbia maturato un
diritto di precedenza
nell’assunzione (di solito questo
avviene se il lavoratore,
nell’esecuzione di uno o più contratti
a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi)
Trasformazione entro 12
mesi
Trasformazione dopo 12
mesi
SI benefici
(a prescindere dalla configurabilità
di un diritto di precedenza in capo al
lavoratore trasformato)
NO benefici
Note
Per effetto del combinato
disposto degli articoli della
legge 223/1991 in
materia di incentivi e
dell’art. 4, co. 13, l.
92/2012, circa il cumulo
degli incentivi:
• Si benefici (è un caso
di cumulo)
• Solo 12 mesi invece di
18 (l’art 25 co 9 si
applica integralmente
solo se non c’è
precedente rapporto a
termine dalle liste di
mobilità)
Art. 8, co. 2, l. 223/1991
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> 12 mesi)
Somministrazione (1) - utilizzazione prima indiretta e poi diretta (paragrafo 3.3 della circolare)
Benefici
applicabili alla
seconda
fattispecie
(colonna
“Dopo”)
SI benefici per
12 mesi
Prima
Dopo
Agenzia assume a
tempo determinato
e somministra ad
ALFA
ALFA assume
a tempo
indeterminato
(con o senza
interruzione)
Agenzia assume a
tempo determinato
e somministra ad
ALFA per meno di
12 mesi
(con una o più
missioni)
Agenzia assume a
tempo determinato
e somministra a
ALFA per ≥ 12
mesi
(con una o più
missioni)
ALFA assume
a tempo
determinato
SI benefici per il
periodo residuo
ALFA assume
a tempo
determinato
NO benefici
Note
Le assunzioni a tempo indeterminato successive ad una
somministrazione vanno equiparate - rispetto ai benefici
della legge 223 – all’ipotesi della trasformazione; non si
pone il problema del rispetto del diritto di precedenza, se
viene assunto lo stesso lavoratore in precedenza utilizzato
in somministrazione, poiché l’utilizzazione di un lavoratore
somministrato non genera un diritto di precedenza.
Principio del cumulo riferito al singolo utilizzatore (articolo
4, co. 13, l. 92/2012)
Somministrazione (2) - utilizzazione prima diretta e poi indiretta
Prima
Dopo
ALFA licenzia Tizio
(licenziamento
collettivo o per
giustificato motivo
oggettivo inerente Alfa)
ALFA svolge con Tizio
un rapporto a termine
agevolato
Agenzia
somministra Tizio
ad ALFA entro sei
mesi dal
licenziamento
Agenzia
somministra Tizio
ad ALFA
ALFA licenzia Tizio
(licenziamento collettivo
o per giustificato
motivo oggettivo
inerente Alfa)
(o cessa rapporto
generando un diritto di
precedenza
Agenzia
somministra Caio
ad Alfa, senza
offrire prima la
riassunzione a Tizio
Benefici applicabili alla seconda fattispecie
(colonna “dopo”)
NO
SI benefici per periodo residuo.
Tranne i casi in cui per la durata del rapporto
precedente il lavoratore abbia maturato un
diritto di precedenza nell’assunzione (di solito
questo avviene se il lavoratore, nell’esecuzione di
uno o più contratti a termine presso la stessa
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi)(NB: qui rileva solo la
precedenza - residuale -per assunzione a tempo
determinato; cfr. art. 5, co. 4 quinquies, d.l.vo
368/2001, circa le attività stagionali)
NO
Note
Cfr. art. 4, co.
12, lett. a), l.
92/2012.
Principio del
cumulo, riferito
all’utilizzatore
(articolo 4, co.
13, l.
92/2012).
Cfr. art. 4, co.
12, lett. b),
secondo
periodo, l.
92/2012.
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all’assunzione a
termine)
Somministrazione (3) - assunzione a tempo indeterminato
Successione di rapporti
Benefici applicabili
Alfa assume dalle liste di mobilità un lavoratore – non titolare di
indennità di mobilità - per dodici mesi dal primo gennaio al 31 dicembre
2013
l’agenzia di somministrazione lo assume a tempo indeterminato dalle
liste di mobilità dal primo gennaio 2014 e:
• lo somministra a Beta per sei mesi dal primo gennaio al 30
giugno 2014
• lo somministra per 24 mesi dal primo luglio 2014 al 30 giugno
2016 ad Alfa
Successione di rapporti
poi , senza interruzione, per 12 mesi a Secundus
•
quindi, sempre senza interruzione, per 12 mesi a Tertius
spetta all’agenzia la riduzione contributiva per i primi
sei mesi di somministrazione a Beta
non spetta alcuna riduzione contributiva durante la
somministrazione ad Alfa, perché il lavoratore aveva un
diritto alla riassunzione presso Alfa
Benefici applicabili
L’agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un
lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di
40 mesi e somministra consecutivamente a Primus, Secundus e Tertius, tutti
operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978;
in particolare:
• somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus
•
Spetta ad Alfa la riduzione contributiva per tutto il
2013
Successione di rapporti
All’agenzia spetta il contributo mensile per 36 mesi
perché il lavoratore è stato sempre somministrato nelle
aree particolarmente agevolate; la riduzione
contributiva spetta per 18 mesi, se non ricorrono le
condizioni ostative relative ai vari utilizzatori.
Benefici applicabili
L’agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un
lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di
40 mesi e:
• somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus, operante nelle
aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978
• poi, senza interruzione, per 12 mesi per lo stesso periodo a
Secundus, operante nelle aree di cui al testo unico approvato
con D.P.R 218/1978
• quindi, sempre senza interruzione, per 12 mesi a Tertius, non
operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R
218/1978
All’agenzia spetta il contributo mensile per 24 mesi,
durante la somministrazione a Primus e Secundus; non
spetta il contributo durante la somministrazione a
Tertius, perché Tertius non opera nelle aree agevolate
e, alla data della somministrazione, era scaduto il
periodo non connesso a tali aree.
La riduzione contributiva spetta per 18 mesi, se non
ricorrono le condizioni ostative relative ai vari
utilizzatori.
Somministrazione (3) - assunzione a tempo indeterminato
Successione di rapporti
Benefici applicabili
L’agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e
pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di
mobilità residua di 40 mesi e:
All’agenzia spetta la riduzione contributiva per 18 mesi, se non
ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori.
All’agenzia spetta il contributo mensile per complessivi 30 mesi,
così composto:
spetta il contributo mensile nei primi 12 mesi di somministrazione
•
•
•
somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus,
operante nelle aree agevolate
poi per altri 12 mesi Secundus, non operante nelle
aree agevolate
poi lo mantiene in disponibilità per sei mesi,
continua a spettare il contributo mensile per ulteriori 12 mesi
non spetta il contributo mensile perché le mensilità del contributo
dalla ventiquattresima alla trentaseiesima presuppongono che il
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•
poi lo somministra per 12 mesi a Quartus, operante
nelle aree agevolate
Circolare LAVORO
lavoratore effettui la prestazione lavorativa nelle aree
agevolate; in questo periodo manca la prestazione lavorativa in
senso stretto
spetta il contributo mensile per i primi sei mesi di
somministrazione, corrispondenti agli ultimi sei mesi del triennio
astrattamente agevolato, decorrente dall’originaria assunzione
da parte dell’agenzia.
GUIDA PRATICA
Dall’Inps le novità sugli sgravi contributivi per l’apprendistato.
Istruzioni operative
Tra i contratti rivisti in funzione del nuovo concetto di flessibilità in entrata dalla Legge n.
92/2012 di riforma del mercato di lavoro, anche il contratto di assunzione di apprendistato, già
oggetto di riordino con decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011. I correttivi apportati al
Dlgs 167/2011 (Testo Unico) ad opera delle legge Fornero sono contemplati all’articolo 1, dal
comma 16 al comma 19, e incidono nello specifico sul regime della durata, sul numero
complessivo degli apprendisti in servizio e sul regime delle conferme dei lavoratori
apprendisti.
Di recente, anche l’Inps, con la Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, ha riassunto gli
aspetti principali dell’istituto contrattuale, soffermandosi in particolare su quelli di natura
contributiva.
Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti. Clausola di stabilizzazione
La Legge n. 92/2012 ha rivisto i limiti numerici per l’assunzione di nuovi apprendisti,
modificando il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati.
Fino al 31 dicembre 2012, in base alla previgente normativa, gli apprendisti in azienda non
devono superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Tale
parametro non muta per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a
dieci unità, anche dopo le modifiche addotte dalla riforma Fornero.
Dal 1° gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con
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Circolare LAVORO
contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio cambia così:
Per i datori di lavoro con più di 9 addetti, il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate
passa da 1:1 a 3:2
Per gli altri datori di lavoro NON artigiani, resta fissato al rapporto di 1:1
Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali
dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985
In assenza di lavoratori qualificati o specializzati o se sono presenti in un numero inferiore
a tre unità, la norma ammette l'assunzione di un massimo di 3 apprendisti
La stessa Legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto una “clausola legale di
stabilizzazione”, che trova applicazione nelle aziende in cui sono occupati almeno 10
lavoratori.
La “clausola” prevede che:
•
•
•
L’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50% per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore
di lavoro.
La percentuale del 50%, però, deve ritenersi operativa dal 18 luglio 2015, in quanto
per i primi 3 anni dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012, la detta percentuale
scende al 30%.
•
Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il
periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
•
Se il tetto del 30% non è rispettato, oppure in caso di totale mancata conferma degli
apprendisti pregressi, è sempre possibile l'assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli già confermati.
•
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono
considerati ab origine normali lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Istruzioni operative: flusso UniEmens
Relativamente alle modalità di compilazione delle denunce Uniemens, gli apprendisti sono
identificati nell’elemento <Qualifica1> con il codice “5” (“Apprendista”).
A partire dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012, sono stati variati i codici
da inserire nell’elemento <TipoContribuzione>, in base al regime contributivo applicato.
L'uso
dei
nuovi
codici
richiede
la
compilazione
di
un
nuovo
elemento
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Circolare LAVORO
<TipoApprendistato>, in cui inserire il codice corrispondente alla tipologia di contratto
stipulato, ossia:
•
•
•
APPA per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
APPB per l'Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
APPC per l'Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L'Inps riporterà i detti dati nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE”.
TUTELA PREVIDENZIALE
La tutela previdenziale per i lavoratori apprendisti va progressivamente ampliandosi, grazie
all’estensione anche a tali lavoratori delle garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta anche per gli apprendisti l’assicurazione per l’indennità
economica di malattia, mentre dal 1° gennaio 2013 entrerà a regime un nuovo
ammortizzatore sociale pensato proprio dalla Legge n. 92/2012: l’ASPI.
L’Assicurazione sociale per l’impiego andrà a sostituire, con effetto dal nuovo anno, le attuali
indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti
ridotti, di disoccupazione speciale edile.
Per il datore di lavoro, che ha alle proprie dipendenze tale categoria di lavoratori, cambierà
anche il carico contributivo aziendale: su quest’ultimo, infatti, graverà l’onere di versare il
contributo dell’1,61% relativo alla nuova forma assicurativa. Tale tutela è applicabile anche
agli apprendisti che già beneficiano delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria
esistenti.
Dunque:
per gli apprendisti
l'applicazione
delle
norme
sulla
previdenza
e
assistenza
sociale
obbligatoria si estende a:
•
•
•
•
•
•
IVS
Malattia
Maternità
Infortuni (Inail)
Trattamenti di famigli (Anf)
Congedo matrimoniale
Dal 1° gennaio 2013 assicurati anche
Restano esclusi dalla:
•
•
Cassa
integrazione
ordinaria
Cassa
integrazione
straordinaria
guadagni
guadagni
mentre
beneficiano del trattamento di CIG in
deroga
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Circolare LAVORO
per l’ASPI
REGIME CONTRIBUTIVO
Il Testo Unico sull’Apprendistato ha riconosciuto sostanziali agevolazioni contributive per i
datori di lavoro che assumono apprendisti.
Il regime contributivo per i lavoratori apprendisti è stato di recente modificato dalla Legge di
Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 12.11.2011, art. 22, comma 1 e comma 2), che ha reso
ancora più vantaggiosa l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato da parte
delle imprese con al massimo 9 lavoratori dipendenti.
Dettato normativo: sintesi
I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto
di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno di
uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni
di contratto.
Sempre dal 2012, inoltre, verranno stanziate annualmente dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato.
A rendere operativo lo sgravio contributivo totale per i periodi contributivi maturati nei primi tre
anni di contratto è intervenuto l’Inps, con la circolare n. 128/2012.
In sintesi, la circolare conferma le condizioni che rendono accessibile lo sgravio totale dei
contributi a carico dei datori di lavoro.
Condizioni
Il beneficio è limitato ai contributi maturati nei primi 3 anni del contratto; successivamente
è dovuta l'aliquota contributiva pari al 10%, fino alla scadenza contrattuale.
Per previsione di legge, lo sgravio contributo del 100% non si applica in caso di
assunzione, con contratto di apprendistato, di lavoratori in mobilità, destinatari di apposite
norme agevolative.
Per calcolare la base occupazionale che consente l'agevolazione (massimo 9 addetti), il
riferimento è diretto al momento in cui si costituisce il rapporto di apprendistato, senza
prestare attenzione al fatto che durante il suo svolgimento la forza occupazionale
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Circolare LAVORO
aumenti. Inoltre, il calcolo deve riguardare tutta la struttura aziendale e non la singola
unità operativa.
Nel numero non devono essere inclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento e di reinserimento, i somministrati (con riferimento all'utilizzatore).
N.B. -> Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il
primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di
durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già
prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di
15,84%.
La fruizione del suddetto incentivo trova però un limite nell’applicazione della disciplina
comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
Ai sensi di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una
stessa impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per il
settore del trasporto su strada, l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro,
sempre nell'arco di tre esercizi finanziari, mentre per il settore della produzione agricola
l'importo è pari a 7.500 euro. Per le imprese che forniscono servizi di interesse economico
generale, l’importo complessivo non deve superare i 500.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.
L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i suddetti limiti massimi su un periodo di
tre anni.
Adempimenti per l’impresa
I datori di lavoro che intendono avvalersi dello sgravio contributivo, sono tenuti a
presentare all’Inps apposita dichiarazione contenente:
- l'attestazione che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi
finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti
complessivi degli aiuti "de minimis"
- ovvero l'indicazione quantitativa degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio, alla data
della richiesta.
N.B. -> Per l'invio della dichiarazione è obbligatorio utilizzare la funzionalità contatti del
cassetto previdenziale, selezionando l'oggetto “Assunzioni agevolate e sgravi”,
quindi“Apprendistato” e aggiungendo la dicitura “sgravio apprendisti 2012 2016”.
Per la fruizione dello sgravio:
•
occorre determinare il triennio di riferimento avendo riguardo alla data di stipula del
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Circolare LAVORO
•
contratto di apprendistato;
occorre calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi
tipo, ottenuti nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione di cui si vuole beneficiare.
Per il caso della somministrazione, la dichiarazione va effettuata dall'utilizzatore ed è sempre
a costui che vanno riferiti i limiti sugli aiuti “de minimis”.
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato
successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito
dell’agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve
essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la
conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Istruzioni operative: flusso UniEmens
Nella compilazione del flusso Uniemens, il datore di lavoro indica nell’elemento <Qualifica1>
il codice “5” (“Apprendista”).
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno
invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, secondo la
seguente tabella:
J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro
(art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio
J7 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro
(art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio
J8 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro
(art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio
APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITA’
Il Testo Unico sull’Apprendistato riconosce la possibilità di assumere con contratto di
apprendistato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. A tal proposito, la circolare n. 128/2012
Inps fornisce alcune precisazioni.
Per questa particolare fattispecie contrattuale valgono delle regole che derogano alla ordinaria
disciplina generale dell’apprendistato:
•
•
impossibilità per le parti di recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
insussistenza del requisito anagrafico del lavoratore.
Nel caso di tale tipologia di contratto, il datore di lavoro è chiamato a seguire il regime
contributivo dettato dalla legge n. 223/1991 - articolo 25, comma 9 e articolo 8, comma 4:
•
contributi pari al 10% per 18 mesi dall'assunzione → in totale 15,84% (10 + 5,84 a
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Circolare LAVORO
•
carico dell'apprendista)
diritto a riconoscere al lavoratore, per ogni mese di retribuzione, il 50%
dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Terminati i 18 mesi → il datore di lavoro deve versare il contributo pieno mentre rimane fisso
a 5,84% l'apporto del lavoratore.
L’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle
agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo
agevolato devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore.
Adempimenti per l’impresa
In caso di assunzione di lavoratore in mobilità con contratto di apprendistato, sia il datore di
lavoro che l'agenzia di somministrazione, devono inviare all'Inps una dichiarazione di
responsabilità che attesti la sussistenza delle condizioni che consentono di beneficiare
dell'incentivo.
N.B. -> A tale dichiarazione va allegata copia della dichiarazione del lavoratore (mod.
Autocert_223_91 COD SC66), sostitutiva del certificato attestante l’iscrizione nella lista di
mobilità, con la specificazione che il lavoratore è stato iscritto:
• su domanda del lavoratore a seguito di licenziamento individuale da datore di lavoro
imprenditore
• a seguito di licenziamento collettivo da datore di lavoro imprenditore.
In presenza di somministrazione, va aggiunta alla dichiarazione la firma dell’utilizzatore o del
suo rappresentante.
La dichiarazione di responsabilità, l’autocertificazione del lavoratore, copie dei documenti di
riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, devono
essere scansionate e allegate in formato digitale ad una comunicazione da inviare all’Istituto
mediante la funzionalità “Contatti”.
L'Inps, fatte le dovute verifiche, assegna alla posizione contributiva interessata il Codice
autorizzazione 5Q, informandone il richiedente.
Se sussiste il diritto al contributo mensile previsto dall’art. 8, co. 4, della legge 223/1991, viene
attribuito alla posizione contributiva interessata anche il Codice autorizzazione 5T, allegando
un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Istruzioni operative: flusso UniEmens
Riguardo alla compilazione del flusso mensile Uniemens, il datore di lavoro dovrà
riportare il contributo mensile, valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale>
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Circolare LAVORO
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
•
•
•
•
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “MOAP” avente il
significato di “contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a tempo
indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente (tale importo non può essere superiore alla
retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio
spettante per periodi pregressi.
Tali dati devono essere poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE”.
L’importo dell’incentivo può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al
lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.
BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELL’APPRENDISTA
Se l'impresa conferma in servizio il lavoratore che ha seguito il percorso di formazione previsto
per l'apprendista ha diritto al mantenimento dei benefici contributivi (10% aliquota
contributiva), previdenziali e assistenziali per un intero anno successivo al termine del
periodo di apprendistato.
Tale incentivo non si applica agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità. In questo caso il
beneficio contributivo è valido solo per il periodo di formazione.
Norme e prassi
• Legge n. 92 del 28 giugno 2012
• Circolare Inps 137 del 12/12/2012
• Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012
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Circolare LAVORO
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Nome
Dott. Marcello Zinno
Tel. 089759960
Fax 0896306266
[[email protected]]
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