Circolare 181212 ASSUNZIONI AGEVOLATE
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Circolare 181212 ASSUNZIONI AGEVOLATE
STUDIO ASSOCIATO ZINNO CIRCOLARE DI STUDIO 18/12/2012 Le assunzioni agevolate dal 01/01/2013 Circolare LAVORO Sommario Sommario ...........................................................................................................................2 NEWS ...............................................................................................................................3 1.0 – Premessa............................................................................................................................... 3 2.1 – Incentivo assunzioni over 50 .................................................................................................. 3 2.2 – Incentivo assunzioni donne .................................................................................................... 4 3.0 – Le nuove regole in materia di stato di disoccupazione ........................................................... 5 4.1 – Principi generali per gli incentivi alle assunzioni ..................................................................... 5 4.2 – Esemplificazione dei diritti di precedenza da rispettare per usufruire delle agevolazioni ........ 6 4.3 – il nuovo art.8 c.9 legge 407/90 post riforma............................................................................ 8 4.4 – gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità post riforma ................. 8 GUIDA PRATICA ............................................................................................................12 Dall’Inps le novità sugli sgravi contributivi per l’apprendistato. Istruzioni operative........................ 12 Informazioni di contatto ..................................................................................................20 Pagina 2 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO NEWS 1.0 – Premessa in tema di incentivi alle assunzioni La legge 92/2012 (riforma del lavoro) ha effettuato le seguenti modifiche: • Introdotto a decorrere dal primo gennaio 2013 un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori over50 e donne (sostituendo in parte l’abrogato contratto di inserimento); • modificato la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi • al fine di assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza degli incentivi, ha introdotto alcuni principi generali applicabili a tutti gli incentivi, compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi) e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, agevolazione che la stessa riforma abroga dal 01/01/2017); 2.1 – Incentivo assunzioni over 50. L’agevolazione parte nel 2013 e riguarda tutti i lavoratori, sia uomini che donne, che siano in possesso dei requisiti richiesti. Si tratta di riduzioni contributive la cui entità dipende dall’assunzione, se a tempo determinato o indeterminato. L’incentivo riguarda la quota a carico del datore di lavoro, mentre non incide sulla quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga. Il datore di lavoro è beneficiario delle agevolazioni indipendentemente dallo status di imprenditore. Due sono le condizioni di partenza per ogni sgravio contributivo da parte dell’Inps concesso al datore di lavoro. Il lavoratore assunto deve: • • avere un’età di almeno 50 anni; avere uno stato di disoccupazione da più di 12 mesi. Assunzione a tempo determinato premiata col 50% di riduzione per 12 mesi. E’ prevista l’agevolazione consistente in una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta all’Inps per le assunzioni con un contratto a tempo determinato. Il contratto a termine stipulato tra le parti, per quanto riguarda l’orario di lavoro, può essere sia a tempo Pagina 3 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO pieno che part-time. Analoga riduzione di contributi dovuti all’Inps anche se l’assunzione è con il contratto di somministrazione di lavoro, sempre a termine. 18 mesi di riduzione dei contributi al 50% per le assunzioni a tempo indeterminato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, il beneficio del versamento del 50% dei contributi dovuti spetta al datore di lavoro per 18 mesi. Qualora l’assunzione avvenga direttamente a tempo indeterminato la riduzione del 50% dei contributi dovuti spetta sempre per 18 mesi e a partire dalla data di assunzione. I requisiti per il possesso dello stato di disoccupazione Oltre ai 50 anni di età minima l’altro requisito per fruire dell’agevolazione per le assunzioni degli over 50 è lo stato di disoccupazione da più di 12 mesi. Tale condizione è certificata dal Centro per l’Impiego e i datori di lavoro all’atto dell’assunzione sono tenuti, anche per tutelarsi, a richiedere l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore è in possesso del requisito di anzianità di disoccupazione di 12 mesi utile per l’accesso all’incentivo. Infine per poter usufruire dell’agevolazione è necessario rispettare i requisiti generali analizzati al punto 4.1 della presente circolare 2.2 – Incentivo assunzioni per le donne di qualsiasi età. La riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, sempre a partire dal 2013, è riconosciuta, oltre che per le donne over 50, anche in caso di assunzione delle seguenti donne lavoratrici: • • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale; Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Quali sono le regioni ammissibili. Quindi se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24 mesi non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro. Nell’altro caso è importante è l’individuazione delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europa. Sono individuate annualmente con decreto del ministro del Lavoro: per l’Italia le regioni sono la Campania, Puglia, Calabria, Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio. Quanti mesi sono agevolati. Anche in questo caso l’entità dei mesi di riduzione contributiva dipende dal contratto stipulato con il lavoratore oggetto di agevolazioni. L’agevolazione è concessa per i seguenti mesi: • • massimo 12 mesi in caso di assunzione a termine; 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato, o nel caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato. Quindi i mesi agevolati sono gli stessi dei casi di assunzione di lavoratori over 50 anni. Anche in questo caso l’assunzione infatti può realizzarsi, come visto a tempo determinato o Pagina 4 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO indeterminato, ma anche a tempo pieno o part-time. Così come è riconosciuto il beneficio contributivo, di 12 mesi, anche nel caso di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato. E il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro, quindi sia imprese che non imprese. Infine per poter usufruire dell’agevolazione è necessario rispettare i requisiti generali analizzati al punto 4.1 della presente circolare 3.0 – Le nuove regole in materia di stato di disoccupazione Come è noto, gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati da 24 mesi sono subordinati allo stato e alla durata della disoccupazione, la cui disciplina è contenuta nel d.l.vo 181/2000. La legge 92/2012 ha modificato il d.l.vo 181/2000. La legge 92/2012 ha abrogato la lettera a) dell’articolo 4 del d.l.vo 181/2000, che prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012). La legge 92/2012 ha inoltre modificato il regime della “sospensione” della disoccupazione, previsto dall’articolo 4, co. 1, lettera d) del d.l.vo 181/2000 (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012), per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi. 4.1 – Principi generali per gli incentivi alle assunzioni La legge 92/2012 intende assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza degli incentivi, introducendo alcuni principi generali, applicabili a tutti gli incentivi, si definiscono i seguenti principi generali che modificano di non poco le regole di applicazione degli incentivi alle assunzioni a partire dalla entrata in vigore della riforma (18/07/2012): a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume Pagina 5 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. con i punti a) e b) il legislatore pone l’attenzione sui diritti di precedenza legali e contrattuali di assunzione di determinati lavoratori, stabilendo in sintesi che gli incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione. Si rinvia a tal proposito all’elenco esemplificativo dei diritti di precedenza da rispettare previsti dalla legge (v. punto 4.2 della presente circolare), facendo presente che anche i contratti possono stabilirne altri. Limiti e durata degli incentivi Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Tardive comunicazioni L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 4.2 – Esemplificazione dei diritti di precedenza da rispettare per poter usufruire degli incentivi alle assunzioni Esemplificazioni dei diritti di precedenza da rispettare: • l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’exdipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale; • l’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, ci si riferisce alla previsione secondo la quale “il lavoratore che nell’esecuzione di uno o ò più contratti presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse determinazioni assunte con la contrattazione nazionale o di secondo livello, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal lavoratore entro i dodici mesi successivi, ovviamente riferite alle mansioni già espletate (e non a quelle equivalenti, secondo una terminologia usata in altri punti del D.L.vo n. 368/2001) va esercitata entro i sei mesi successivi alla cessazione del Pagina 6 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO rapporto e resta valida per dodici mesi dal giorno di scadenza del contratto a termine (curiosamente, il termine è il doppio di quello ipotizzato per i lavoratori licenziati). Un discorso del tutto analogo va fatto per i contratti a termine legati ad attività stagionali che il Legislatore ha avuto cura di tenere rigorosamente separati dai precedenti, affermando che il lavoratore ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. La volontà va esternata, come nel caso precedente al datore di lavoro (preferibilmente per iscritto) nei tre mesi successivi ed il diritto (salvo previsione migliorativa prevista dalla pattuizione collettiva) si estingue in un anno. • art. 59 del D.L.vo n. 151/2001 che tutela la maternità. Si tratta della precedenza (o, più propriamente, della preferenza) per le lavoratrici addette al settore industria o delle lavorazioni stagionali, nel caso di assunzioni in occasione della ripresa dell’attività dopo il periodo di tutela connesso alla nascita del bambino (o dell’adottato, o dell’affidato). • Altri diritti di precedenza presenti che vanno tenuti in considerazione attengono al rapporto con gli affetti da malattie oncologiche o con i soggetti sottoposti a terapie “salva vita”: costoro, che, per la loro malattia, hanno dovuto trasformare il proprio contratto di lavoro in rapporto a tempo parziale, hanno diritto, migliorando le condizioni di salute, a vederlo “ritrasformato” a tempo pieno (art. 12 –bis D.L.vo n. 61/2000). • Un altro caso (questa volta di precedenza più che di “diritto”) è quello che riguarda i lavoratori che abbiano trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a parziale: questi hanno una precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto part–time (art. 12 – ter D.L.vo n. 61/2000). • Un ultimo diritto di precedenza riguarda coloro che, nel proprio contratto individuale part-time, hanno convenuto una possibile trasformazione, a tempo pieno nelle unità produttive comprese nell’ambito comunale (art. 5, comma 2, D.L.vo n. 61/2000). • l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’ accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Per completezza di informazione va, poi, ricordato un altro diritto di precedenza, decisamente particolare, che riguarda i lavoratori extra comunitari che hanno lavorato come stagionali nel nostro Paese e che al termine del rapporto lo hanno regolarmente lasciato: ebbene, costoro, in caso di assunzioni nell’anno successivo attraverso i c.d. “flussi stagionali” hanno diritto di precedenza al rientro nel nostro Paese rispetto agli altri stranieri; • Pagina 7 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO 4.3 – Il nuovo articolo 8, comma 9, della legge 407/1990 post riforma Il legislatore è intervenuto direttamente sulla disciplina dell’incentivo, rendendo meno stringente una condizione ostativa del beneficio nell’ipotesi in cui sia stato effettuato un licenziamento; il beneficio non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma da licenziamenti intimati per “giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale”. Infine si deve ora riconoscere l’incentivo previsto dallo stesso articolo 8, comma 9, anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. Si formula il seguente esempio: la società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Tizio, disoccupato da 24 mesi, e trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Tizio, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con l’anzianità di 24 mesi, (in virtu’ delle nuovo regole sulla sospensione dello status di disoccupato) va applicato alla trasformazione l’incentivo previsto dall’art. 8, co. 9. L’incentivo comunque non spetta se la trasformazione è effettuata nei confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione , ad esempio ai sensi dell’articolo 5, co. 4 quater, d.l.vo 368/2001, in quanto si devono sempre rispettare le condizioni generali previste al punto 4.1 della presente circolare 4.4 – gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità -post riforma La legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016. Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata. Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale (cosiddetta piccola mobilità) rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 33, co. 23, legge 12 Novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012); l’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata. Pagina 8 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO Infine l’inps per effetto dei criteri generali sui limiti alle agevolazioni, riformula precedenti orientamenti restrittivi dell’agevolazione in commento, prevedendo che, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua - con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, co. 4, l. 223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributiva e il contributo mensile non spettano però nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine. Al riguardo si formulano i seguenti esempi. Il datore di lavoro assume per cinque mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione contributiva per i primi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminato; spetta il contributo mensile, secondo le regole contenute nell’articolo 8, co. 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità. Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 quater, d.l.vo 368/2001. ESEMPI di applicazione dei principi contenuti nella legge 92/2012 agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità Prima Assunzione a tempo determinato Assunzione a tempo determinato per periodo > 12 mesi (ovvero più rapporti a termine continui o discontinui per periodo complessivo Rapporti di lavoro diretti Benefici applicabili alla seconda Dopo fattispecie (colonna “Dopo”) Assunzione successiva a Si benefici, per 12 mesi. tempo indeterminato Tranne i casi in cui per la durata (con discontinuità tra i due del rapporto precedente il rapporti) lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza nell’assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi) Trasformazione entro 12 mesi Trasformazione dopo 12 mesi SI benefici (a prescindere dalla configurabilità di un diritto di precedenza in capo al lavoratore trasformato) NO benefici Note Per effetto del combinato disposto degli articoli della legge 223/1991 in materia di incentivi e dell’art. 4, co. 13, l. 92/2012, circa il cumulo degli incentivi: • Si benefici (è un caso di cumulo) • Solo 12 mesi invece di 18 (l’art 25 co 9 si applica integralmente solo se non c’è precedente rapporto a termine dalle liste di mobilità) Art. 8, co. 2, l. 223/1991 Pagina 9 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO > 12 mesi) Somministrazione (1) - utilizzazione prima indiretta e poi diretta (paragrafo 3.3 della circolare) Benefici applicabili alla seconda fattispecie (colonna “Dopo”) SI benefici per 12 mesi Prima Dopo Agenzia assume a tempo determinato e somministra ad ALFA ALFA assume a tempo indeterminato (con o senza interruzione) Agenzia assume a tempo determinato e somministra ad ALFA per meno di 12 mesi (con una o più missioni) Agenzia assume a tempo determinato e somministra a ALFA per ≥ 12 mesi (con una o più missioni) ALFA assume a tempo determinato SI benefici per il periodo residuo ALFA assume a tempo determinato NO benefici Note Le assunzioni a tempo indeterminato successive ad una somministrazione vanno equiparate - rispetto ai benefici della legge 223 – all’ipotesi della trasformazione; non si pone il problema del rispetto del diritto di precedenza, se viene assunto lo stesso lavoratore in precedenza utilizzato in somministrazione, poiché l’utilizzazione di un lavoratore somministrato non genera un diritto di precedenza. Principio del cumulo riferito al singolo utilizzatore (articolo 4, co. 13, l. 92/2012) Somministrazione (2) - utilizzazione prima diretta e poi indiretta Prima Dopo ALFA licenzia Tizio (licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo inerente Alfa) ALFA svolge con Tizio un rapporto a termine agevolato Agenzia somministra Tizio ad ALFA entro sei mesi dal licenziamento Agenzia somministra Tizio ad ALFA ALFA licenzia Tizio (licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo inerente Alfa) (o cessa rapporto generando un diritto di precedenza Agenzia somministra Caio ad Alfa, senza offrire prima la riassunzione a Tizio Benefici applicabili alla seconda fattispecie (colonna “dopo”) NO SI benefici per periodo residuo. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto precedente il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza nell’assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi)(NB: qui rileva solo la precedenza - residuale -per assunzione a tempo determinato; cfr. art. 5, co. 4 quinquies, d.l.vo 368/2001, circa le attività stagionali) NO Note Cfr. art. 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012. Principio del cumulo, riferito all’utilizzatore (articolo 4, co. 13, l. 92/2012). Cfr. art. 4, co. 12, lett. b), secondo periodo, l. 92/2012. Pagina 10 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO all’assunzione a termine) Somministrazione (3) - assunzione a tempo indeterminato Successione di rapporti Benefici applicabili Alfa assume dalle liste di mobilità un lavoratore – non titolare di indennità di mobilità - per dodici mesi dal primo gennaio al 31 dicembre 2013 l’agenzia di somministrazione lo assume a tempo indeterminato dalle liste di mobilità dal primo gennaio 2014 e: • lo somministra a Beta per sei mesi dal primo gennaio al 30 giugno 2014 • lo somministra per 24 mesi dal primo luglio 2014 al 30 giugno 2016 ad Alfa Successione di rapporti poi , senza interruzione, per 12 mesi a Secundus • quindi, sempre senza interruzione, per 12 mesi a Tertius spetta all’agenzia la riduzione contributiva per i primi sei mesi di somministrazione a Beta non spetta alcuna riduzione contributiva durante la somministrazione ad Alfa, perché il lavoratore aveva un diritto alla riassunzione presso Alfa Benefici applicabili L’agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di 40 mesi e somministra consecutivamente a Primus, Secundus e Tertius, tutti operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978; in particolare: • somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus • Spetta ad Alfa la riduzione contributiva per tutto il 2013 Successione di rapporti All’agenzia spetta il contributo mensile per 36 mesi perché il lavoratore è stato sempre somministrato nelle aree particolarmente agevolate; la riduzione contributiva spetta per 18 mesi, se non ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori. Benefici applicabili L’agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di 40 mesi e: • somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus, operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978 • poi, senza interruzione, per 12 mesi per lo stesso periodo a Secundus, operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978 • quindi, sempre senza interruzione, per 12 mesi a Tertius, non operante nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R 218/1978 All’agenzia spetta il contributo mensile per 24 mesi, durante la somministrazione a Primus e Secundus; non spetta il contributo durante la somministrazione a Tertius, perché Tertius non opera nelle aree agevolate e, alla data della somministrazione, era scaduto il periodo non connesso a tali aree. La riduzione contributiva spetta per 18 mesi, se non ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori. Somministrazione (3) - assunzione a tempo indeterminato Successione di rapporti Benefici applicabili L’agenzia di somministrazione assume a tempo indeterminato e pieno un lavoratore ultra cinquantenne titolare di indennità di mobilità residua di 40 mesi e: All’agenzia spetta la riduzione contributiva per 18 mesi, se non ricorrono le condizioni ostative relative ai vari utilizzatori. All’agenzia spetta il contributo mensile per complessivi 30 mesi, così composto: spetta il contributo mensile nei primi 12 mesi di somministrazione • • • somministra per 12 mesi il lavoratore a Primus, operante nelle aree agevolate poi per altri 12 mesi Secundus, non operante nelle aree agevolate poi lo mantiene in disponibilità per sei mesi, continua a spettare il contributo mensile per ulteriori 12 mesi non spetta il contributo mensile perché le mensilità del contributo dalla ventiquattresima alla trentaseiesima presuppongono che il Pagina 11 Studio Associato Zinno. - 2012 • poi lo somministra per 12 mesi a Quartus, operante nelle aree agevolate Circolare LAVORO lavoratore effettui la prestazione lavorativa nelle aree agevolate; in questo periodo manca la prestazione lavorativa in senso stretto spetta il contributo mensile per i primi sei mesi di somministrazione, corrispondenti agli ultimi sei mesi del triennio astrattamente agevolato, decorrente dall’originaria assunzione da parte dell’agenzia. GUIDA PRATICA Dall’Inps le novità sugli sgravi contributivi per l’apprendistato. Istruzioni operative Tra i contratti rivisti in funzione del nuovo concetto di flessibilità in entrata dalla Legge n. 92/2012 di riforma del mercato di lavoro, anche il contratto di assunzione di apprendistato, già oggetto di riordino con decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011. I correttivi apportati al Dlgs 167/2011 (Testo Unico) ad opera delle legge Fornero sono contemplati all’articolo 1, dal comma 16 al comma 19, e incidono nello specifico sul regime della durata, sul numero complessivo degli apprendisti in servizio e sul regime delle conferme dei lavoratori apprendisti. Di recente, anche l’Inps, con la Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, ha riassunto gli aspetti principali dell’istituto contrattuale, soffermandosi in particolare su quelli di natura contributiva. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti. Clausola di stabilizzazione La Legge n. 92/2012 ha rivisto i limiti numerici per l’assunzione di nuovi apprendisti, modificando il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati. Fino al 31 dicembre 2012, in base alla previgente normativa, gli apprendisti in azienda non devono superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Tale parametro non muta per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, anche dopo le modifiche addotte dalla riforma Fornero. Dal 1° gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con Pagina 12 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio cambia così: Per i datori di lavoro con più di 9 addetti, il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate passa da 1:1 a 3:2 Per gli altri datori di lavoro NON artigiani, resta fissato al rapporto di 1:1 Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985 In assenza di lavoratori qualificati o specializzati o se sono presenti in un numero inferiore a tre unità, la norma ammette l'assunzione di un massimo di 3 apprendisti La stessa Legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto una “clausola legale di stabilizzazione”, che trova applicazione nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori. La “clausola” prevede che: • • • L’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. La percentuale del 50%, però, deve ritenersi operativa dal 18 luglio 2015, in quanto per i primi 3 anni dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012, la detta percentuale scende al 30%. • Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. • Se il tetto del 30% non è rispettato, oppure in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi, è sempre possibile l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati. • I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono considerati ab origine normali lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Istruzioni operative: flusso UniEmens Relativamente alle modalità di compilazione delle denunce Uniemens, gli apprendisti sono identificati nell’elemento <Qualifica1> con il codice “5” (“Apprendista”). A partire dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012, sono stati variati i codici da inserire nell’elemento <TipoContribuzione>, in base al regime contributivo applicato. L'uso dei nuovi codici richiede la compilazione di un nuovo elemento Pagina 13 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO <TipoApprendistato>, in cui inserire il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, ossia: • • • APPA per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale APPB per l'Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere APPC per l'Apprendistato di alta formazione e di ricerca. L'Inps riporterà i detti dati nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE”. TUTELA PREVIDENZIALE La tutela previdenziale per i lavoratori apprendisti va progressivamente ampliandosi, grazie all’estensione anche a tali lavoratori delle garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta anche per gli apprendisti l’assicurazione per l’indennità economica di malattia, mentre dal 1° gennaio 2013 entrerà a regime un nuovo ammortizzatore sociale pensato proprio dalla Legge n. 92/2012: l’ASPI. L’Assicurazione sociale per l’impiego andrà a sostituire, con effetto dal nuovo anno, le attuali indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti, di disoccupazione speciale edile. Per il datore di lavoro, che ha alle proprie dipendenze tale categoria di lavoratori, cambierà anche il carico contributivo aziendale: su quest’ultimo, infatti, graverà l’onere di versare il contributo dell’1,61% relativo alla nuova forma assicurativa. Tale tutela è applicabile anche agli apprendisti che già beneficiano delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria esistenti. Dunque: per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende a: • • • • • • IVS Malattia Maternità Infortuni (Inail) Trattamenti di famigli (Anf) Congedo matrimoniale Dal 1° gennaio 2013 assicurati anche Restano esclusi dalla: • • Cassa integrazione ordinaria Cassa integrazione straordinaria guadagni guadagni mentre beneficiano del trattamento di CIG in deroga Pagina 14 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO per l’ASPI REGIME CONTRIBUTIVO Il Testo Unico sull’Apprendistato ha riconosciuto sostanziali agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti. Il regime contributivo per i lavoratori apprendisti è stato di recente modificato dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 12.11.2011, art. 22, comma 1 e comma 2), che ha reso ancora più vantaggiosa l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato da parte delle imprese con al massimo 9 lavoratori dipendenti. Dettato normativo: sintesi I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno di uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Sempre dal 2012, inoltre, verranno stanziate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. A rendere operativo lo sgravio contributivo totale per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto è intervenuto l’Inps, con la circolare n. 128/2012. In sintesi, la circolare conferma le condizioni che rendono accessibile lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro. Condizioni Il beneficio è limitato ai contributi maturati nei primi 3 anni del contratto; successivamente è dovuta l'aliquota contributiva pari al 10%, fino alla scadenza contrattuale. Per previsione di legge, lo sgravio contributo del 100% non si applica in caso di assunzione, con contratto di apprendistato, di lavoratori in mobilità, destinatari di apposite norme agevolative. Per calcolare la base occupazionale che consente l'agevolazione (massimo 9 addetti), il riferimento è diretto al momento in cui si costituisce il rapporto di apprendistato, senza prestare attenzione al fatto che durante il suo svolgimento la forza occupazionale Pagina 15 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO aumenti. Inoltre, il calcolo deve riguardare tutta la struttura aziendale e non la singola unità operativa. Nel numero non devono essere inclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e di reinserimento, i somministrati (con riferimento all'utilizzatore). N.B. -> Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84%. La fruizione del suddetto incentivo trova però un limite nell’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. Ai sensi di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una stessa impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per il settore del trasporto su strada, l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari, mentre per il settore della produzione agricola l'importo è pari a 7.500 euro. Per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, l’importo complessivo non deve superare i 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i suddetti limiti massimi su un periodo di tre anni. Adempimenti per l’impresa I datori di lavoro che intendono avvalersi dello sgravio contributivo, sono tenuti a presentare all’Inps apposita dichiarazione contenente: - l'attestazione che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis" - ovvero l'indicazione quantitativa degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio, alla data della richiesta. N.B. -> Per l'invio della dichiarazione è obbligatorio utilizzare la funzionalità contatti del cassetto previdenziale, selezionando l'oggetto “Assunzioni agevolate e sgravi”, quindi“Apprendistato” e aggiungendo la dicitura “sgravio apprendisti 2012 2016”. Per la fruizione dello sgravio: • occorre determinare il triennio di riferimento avendo riguardo alla data di stipula del Pagina 16 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO • contratto di apprendistato; occorre calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipo, ottenuti nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione di cui si vuole beneficiare. Per il caso della somministrazione, la dichiarazione va effettuata dall'utilizzatore ed è sempre a costui che vanno riferiti i limiti sugli aiuti “de minimis”. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell’agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”. Istruzioni operative: flusso UniEmens Nella compilazione del flusso Uniemens, il datore di lavoro indica nell’elemento <Qualifica1> il codice “5” (“Apprendista”). Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, secondo la seguente tabella: J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio J7 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio J8 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITA’ Il Testo Unico sull’Apprendistato riconosce la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. A tal proposito, la circolare n. 128/2012 Inps fornisce alcune precisazioni. Per questa particolare fattispecie contrattuale valgono delle regole che derogano alla ordinaria disciplina generale dell’apprendistato: • • impossibilità per le parti di recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione; insussistenza del requisito anagrafico del lavoratore. Nel caso di tale tipologia di contratto, il datore di lavoro è chiamato a seguire il regime contributivo dettato dalla legge n. 223/1991 - articolo 25, comma 9 e articolo 8, comma 4: • contributi pari al 10% per 18 mesi dall'assunzione → in totale 15,84% (10 + 5,84 a Pagina 17 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO • carico dell'apprendista) diritto a riconoscere al lavoratore, per ogni mese di retribuzione, il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Terminati i 18 mesi → il datore di lavoro deve versare il contributo pieno mentre rimane fisso a 5,84% l'apporto del lavoratore. L’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore. Adempimenti per l’impresa In caso di assunzione di lavoratore in mobilità con contratto di apprendistato, sia il datore di lavoro che l'agenzia di somministrazione, devono inviare all'Inps una dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza delle condizioni che consentono di beneficiare dell'incentivo. N.B. -> A tale dichiarazione va allegata copia della dichiarazione del lavoratore (mod. Autocert_223_91 COD SC66), sostitutiva del certificato attestante l’iscrizione nella lista di mobilità, con la specificazione che il lavoratore è stato iscritto: • su domanda del lavoratore a seguito di licenziamento individuale da datore di lavoro imprenditore • a seguito di licenziamento collettivo da datore di lavoro imprenditore. In presenza di somministrazione, va aggiunta alla dichiarazione la firma dell’utilizzatore o del suo rappresentante. La dichiarazione di responsabilità, l’autocertificazione del lavoratore, copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, devono essere scansionate e allegate in formato digitale ad una comunicazione da inviare all’Istituto mediante la funzionalità “Contatti”. L'Inps, fatte le dovute verifiche, assegna alla posizione contributiva interessata il Codice autorizzazione 5Q, informandone il richiedente. Se sussiste il diritto al contributo mensile previsto dall’art. 8, co. 4, della legge 223/1991, viene attribuito alla posizione contributiva interessata anche il Codice autorizzazione 5T, allegando un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo. Istruzioni operative: flusso UniEmens Riguardo alla compilazione del flusso mensile Uniemens, il datore di lavoro dovrà riportare il contributo mensile, valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale> Pagina 18 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: • • • • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “MOAP” avente il significato di “contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo non può essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore); nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Tali dati devono essere poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE”. L’importo dell’incentivo può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno. BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELL’APPRENDISTA Se l'impresa conferma in servizio il lavoratore che ha seguito il percorso di formazione previsto per l'apprendista ha diritto al mantenimento dei benefici contributivi (10% aliquota contributiva), previdenziali e assistenziali per un intero anno successivo al termine del periodo di apprendistato. Tale incentivo non si applica agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità. In questo caso il beneficio contributivo è valido solo per il periodo di formazione. Norme e prassi • Legge n. 92 del 28 giugno 2012 • Circolare Inps 137 del 12/12/2012 • Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012 Pagina 19 Studio Associato Zinno. - 2012 Circolare LAVORO INFORMAZIONI DI CONTATTO Nome Dott. Marcello Zinno Tel. 089759960 Fax 0896306266 [[email protected]] Pagina 20 Studio Associato Zinno. - 2012