conditio sine qua non

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conditio sine qua non
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E’ la garanzia della segretezza che «consente alle
persone di poter esplorare a tutto campo con uno
psicologo le complesse connessioni tra fatti,
comportamenti, pensieri anche molto intimi.
Quindi il vincolo del segreto è conditio sine qua non
della possibilità di avviare e sostenere nel tempo un
lavoro psicologico» (Kaneklin, 2007, p. 58).
Salvatore Nuzzo
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Lo spazio psicologico del segreto potrebbe essere
considerato come «un territorio privilegiato del soggetto, ove sono conservati quegli elementi più personali
che hanno assicurato la sua identificazione primaria.
Del resto fare spazio dentro di noi al paziente
costituisce la base per ogni buona relazione terapeutica, uno spazio in cui il paziente si potrà sentire protetto
e aiutato a sviluppare i propri contenuti evolutivi e
comunicativi» (Colombi, 1998).
Salvatore Nuzzo
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«Nel caso di collaborazione con altri soggetti
parimenti tenuti al segreto professionale,
lo psicologo può condividere soltanto le
informazioni strettamente necessarie in relazione
al tipo di collaborazione.»
Salvatore Nuzzo
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«Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,
fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le
modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici
della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa
esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità
nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la
prevedibile durata».
Salvatore Nuzzo
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Oltre all’informazione, la motivazione del paziente
ad affrontare la psicoterapia assume particolare
rilievo ai fini del consenso,
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perché essa prelude all’implicito impegno personale
e, aprendosi alla prospettiva dell’ampliamento progressivo e diacronico del consenso iniziale, favorisce lo
sviluppo di nuove consapevolezze durante lo
svolgimento della stessa.
Salvatore Nuzzo
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Ogni decisione in merito alla terapia deve essere
concordata sempre e solo con il paziente (in
associazione” ovvero in partnership”, secondo
Guttentag (in Greco, Catanesi, 1990):
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il terapeuta non può sostituirsi al paziente nelle
decisioni.
Salvatore Nuzzo
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Gli elementi costitutivi del consenso validi anche in psicoterapia sono:
 la capacità ad esprimerlo (che riassume la comprensione e la
capacità di intendere e di volere): il soggetto deve essere ed apparire in grado di comprendere la materia su cui presta il consenso;
 l’informazione completa e corretta: le informazioni fornite devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile evitando
una terminologia specialistica; devono risultare pertinenti, rilevanvanti e complete, tenendo conto delle capacità di comprensione
del soggetto;
 l’autodeterminazione: il consenso dev’essere libero, cioè non
ottenuto attraverso violenza o minaccia di terzi.
Salvatore Nuzzo
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Il consenso alla psicoterapia è stato correttamente definito
«un processo in divenire in cui consentire vuol dire
essere-d’accordo-con, un sentire-con,
sia su un piano intellettivo che affettivo»
(Vella, Siracusano, 1996, p. 91)
Salvatore Nuzzo
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Il consenso è il presupposto indispensabile per la
liceità dell’atto terapeutico.
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E’, perciò, parte di un processo continuo nell’ambito
della diade paziente-terapeuta,
al fine di evitare che il terapeuta possa assumere
atteggiamenti manipolatori oppure scegliere condotte
difensive
(Guttentag, 1992)
Salvatore Nuzzo
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In psicoterapia il consenso viene considerato in progress,
nel senso che si procede verso una forma di consenso più
consa-pevole, sempre parzialmente consapevole,
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in cui il paziente si rende conto che la terapia funziona non
tanto e non solo perchè cambia qualcosa, ovviamente in
meglio, quanto per il fatto che
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il paziente, e correlativamente anche il terapeuta, è coinvolto e agganciato al processo terapeutico in un continuo
scambio e integrazione di significati, ancorati alla storia
del paziente e della relazione terapeutica.
Salvatore Nuzzo
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