impianti arborei - distanze (1)

Transcript

impianti arborei - distanze (1)
Comune di Sant’Angelo Lomellina (PV)
I riferimenti normativi in materia di distanza da mantenere dai confini o dalle strade, in caso di piantagioni o colture arboree sono:
-
-
-
Codice della strada. Art. 16 dispone che non si possono impiantare alberi, siepi e piantagioni .... nelle fasce di rispetto stradale. L’ art. 26 c. 6° del Reg. d’Esec. stabilisce che
“ la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza
raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri 6 “. In concomitanza dell’entrata in vigore del nuovo C.d.S.
(01/01/93) la Provincia di Pavia ha emanato proprie disposizioni in materia di distanza da mantenere dalle strade di competenza ne caso di impianti di pioppi, colture non ad
alto fusto e piantagioni (vedi prospetto)
Delibera C.C. anno 1975 (impianto di siepi, distanze da strade comunali o proprietà demaniali)
Delibera C.C. n. 13 del 14/04/1976 (piantagioni ad alto fusto e capitozza);
Delibera C.C. n. 14 del 1983 (distanze pioppi dai fabbricati)
Disposizioni della Provincia di Pavia per le strade di competenza, per l’impianto di pioppi e altre colture ad alto fusto.
DISTANZE MINIME DA MANTENERE PER GLI IMPIANTI ARBOREI, COLTIVAZIONI, PIANTAGIONI, ecc.
dal confine di proprietà
da fossi colatori
dalle abitazioni
mt. 25 solo per i pioppi
mt. 3
(Delibera C.C. n. 13 del
(Delibera C.C. n. 14 del
14/04/1976 e Cod.Civile). 1983)
mt. 3 alberi ad alto fusto
(Cod. Civile)
dalle strade
mt. 20 per i pioppi sulle
strade Provinciali
-------------mt. 6 altre colture, su
tutte le altre strade
(CdS)
Colture e/o impianti ad alto fusto
ovvero con sviluppo vegetativo superiore
a mt. 3 ( pioppi, tigli, castagni ecc.)
mt. 8
(Delibera C.C. n. 13
del 14/04/1976)
Colture a capitozza comprese le
coltivazioni con sviluppo superiore al
metro (mais,vite ecc.)
mt. 4
(Delibera C.C. n. 13
del 14/04/1976)
mt. 3
(Delibera C.C. n. 13 del
14/04/1976 e Cod.
Civile)
mt. 3
(Cod. Civile)
mt. 3 per piantagioni
con altezza superiore al
metro.
mt. 1,5
(Cod. Civile)
mt. 1,5
(Cod. Civile)
mt. 1,5
(Cod. Civile)
mt. 6
(CdS)
mt. 0,50
(Delibera C.C. anno 1975)
mt. 0,50
(Cod. Civile)
mt. 0,50
(Cod. Civile)
mt. 0,50 (Cod. Civile e
Delibera C.C. anno
1975- H max mt.1,20)
mt. 1 (CdS) se < 1 mt
mt. 3 (CdS) se > 1 mt.
Colture ad alto fusto, ma con sviluppo
vegetativo inferiore a mt. 3
Siepi o impianti ornamentali
e/o di recinzione