impianti arborei - distanze (1)
Transcript
impianti arborei - distanze (1)
Comune di Sant’Angelo Lomellina (PV) I riferimenti normativi in materia di distanza da mantenere dai confini o dalle strade, in caso di piantagioni o colture arboree sono: - - - Codice della strada. Art. 16 dispone che non si possono impiantare alberi, siepi e piantagioni .... nelle fasce di rispetto stradale. L’ art. 26 c. 6° del Reg. d’Esec. stabilisce che “ la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri 6 “. In concomitanza dell’entrata in vigore del nuovo C.d.S. (01/01/93) la Provincia di Pavia ha emanato proprie disposizioni in materia di distanza da mantenere dalle strade di competenza ne caso di impianti di pioppi, colture non ad alto fusto e piantagioni (vedi prospetto) Delibera C.C. anno 1975 (impianto di siepi, distanze da strade comunali o proprietà demaniali) Delibera C.C. n. 13 del 14/04/1976 (piantagioni ad alto fusto e capitozza); Delibera C.C. n. 14 del 1983 (distanze pioppi dai fabbricati) Disposizioni della Provincia di Pavia per le strade di competenza, per l’impianto di pioppi e altre colture ad alto fusto. DISTANZE MINIME DA MANTENERE PER GLI IMPIANTI ARBOREI, COLTIVAZIONI, PIANTAGIONI, ecc. dal confine di proprietà da fossi colatori dalle abitazioni mt. 25 solo per i pioppi mt. 3 (Delibera C.C. n. 13 del (Delibera C.C. n. 14 del 14/04/1976 e Cod.Civile). 1983) mt. 3 alberi ad alto fusto (Cod. Civile) dalle strade mt. 20 per i pioppi sulle strade Provinciali -------------mt. 6 altre colture, su tutte le altre strade (CdS) Colture e/o impianti ad alto fusto ovvero con sviluppo vegetativo superiore a mt. 3 ( pioppi, tigli, castagni ecc.) mt. 8 (Delibera C.C. n. 13 del 14/04/1976) Colture a capitozza comprese le coltivazioni con sviluppo superiore al metro (mais,vite ecc.) mt. 4 (Delibera C.C. n. 13 del 14/04/1976) mt. 3 (Delibera C.C. n. 13 del 14/04/1976 e Cod. Civile) mt. 3 (Cod. Civile) mt. 3 per piantagioni con altezza superiore al metro. mt. 1,5 (Cod. Civile) mt. 1,5 (Cod. Civile) mt. 1,5 (Cod. Civile) mt. 6 (CdS) mt. 0,50 (Delibera C.C. anno 1975) mt. 0,50 (Cod. Civile) mt. 0,50 (Cod. Civile) mt. 0,50 (Cod. Civile e Delibera C.C. anno 1975- H max mt.1,20) mt. 1 (CdS) se < 1 mt mt. 3 (CdS) se > 1 mt. Colture ad alto fusto, ma con sviluppo vegetativo inferiore a mt. 3 Siepi o impianti ornamentali e/o di recinzione