apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE 1° CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
nella procedura cautelare n. 3604/2014 R.G.
PROMOSSA DA:
CAR IN LINE SRL, difesa dall’avv. Francesca Galdini per procura a margine del
ricorso
RICORRENTE
CONTRO
CAR ONLINE SRL, difesa dall’avv. Silvia Pes per delega a margine della comparsa di
costituzione
RESISTENTE
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia
la seguente
ORDINANZA
- Rilevato che con ricorso ex artt. 669 bis, 700 e ss. c.p.c. del 5/2/2014 la Car On Line
srl ha riferito:
.di essere società concessionaria specializzata nella vendita di autoveicoli e
motoveicoli nuovi e usati e di ricambi e accessori e nell’esercizio di officina per
autoriparazioni e carrozzeria;
.di esercitare la propria attività a Carmagnola, via Poirino 71 e di essere diventata
service partner Audi;
.che verso la fine del 2012 due clienti si erano recati presso il suo punto vendita,
affermando di essere interessati all’acquisto di un veicolo usato visto sul sito di annunci
gratuiti “subito.it”;
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.di avere, allora, scoperto che la società denominata Car Online srl pubblicizzava e
vendeva tramite internet veicoli usati, fissando appuntamenti con i clienti presso un
garage sito in Torino, via Mercadante 50;
.che l’identità merceologica del prodotto trattato, l’ubiquità geografica delle due
aziende e l’assonanza fonetica delle ditte ingeneravano confusione tra le attività delle
due aziende e che essa aveva allora diffidato la resistente dal continuare ad usare il
segno distintivo “Car Online”, senza però avere l’esito sperato;
.che dunque la resistente commetteva concorrenza sleale per uso di marchio e di
denominazione sociale confondibili con i rispettivi disegni distintivi della ricorrente,
che li usava sin dalla costituzione (2/3/2000), mentre la resistente era stata costituita
solo il 23/11/2012;
.che da tutto ciò derivava danno alla ricorrente, considerato anche che la resistente
praticava prezzi notevolmente più bassi dei suoi;
- Rilevato che la ricorrente ha concluso chiedendo che sia inibito alla resistente
l’utilizzo della denominazione Car Online srl e del relativo marchio;
- Rilevato che la resistente Car Online srl, costituitasi con comparsa del 25/3/2014, ha
contestato il ricorso avversario, eccependo:
.che la ricorrente non ha subito danni e che la resistente possiede regolare licenza per
vendere autovetture su internet;
.che non vi è periculum in mora, considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra il
verificarsi dei due episodi narrati dalla ricorrente (fine 2012) e la data del deposito del
ricorso cautelare;
.che non vi è neppure fumus boni iuris, perché la denominazione “car online” è
generica, descrittiva dell’attività posta in essere dalle parti, e che queste esercitano
comunque la loro attività in zone diverse;
- Rilevato che all’udienza cautelare la ricorrente ha prodotto attestato di registrazione
nel 2010 del marchio “Car On Line” ed una serie di fatture;
- Rilevato che il ricorso cautelare va respinto;
- Rilevato, infatti, che non appare sussistere il fumus boni iuris, non apparendo, la
denominazione sociale e il marchio della ricorrente, avere capacità distintiva ed essere,
pertanto, tutelabili;
- Rilevato, in particolare, che la denominazione e il marchio della ricorrente “car on
line” descrivono, tramite termini inglesi ormai del tutto comuni nella lingua italiana,
esattamente il tipo di attività svolta dalla ricorrente (cioè la vendita di autoveicoli con
collegamento con la linea internet, riferendo la ricorrente stessa, all’udienza cautelare,
che essa pubblicizza la propria attività anche tramite internet);
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- Rilevato che la produzione all’udienza, da parte della ricorrente, di fatture inerenti
all’attività svolta e alla promozione pubblicitaria della stessa nel corso degli ultimi anni
non appare sufficiente a dimostrare che, attraverso l’uso della denominazione in esame,
questa abbia acquisito capacità distintiva (secondary meaning);
- Rilevato, infatti, che tale documentazione attesta una diffusione e promozione della
ricorrente unicamente a livello locale (la documentazione prodotta appare riferirsi solo a
mezzi di comunicazione, scritta e televisiva, relativi alla zona di Carmagnola o al più
alla provincia di Torino) e che la promozione pubblicitaria dell’attività svolta dalla
ricorrente non appare comunque sufficiente a dimostrare l’acquisizione di valore
distintivo e originale da parte di una denominazione totalmente descrittiva delle attività
svolte dalle parti in causa;
- Rilevato che, pertanto, non può essere inibito alla resistente l’uso della denominazione
“Car Online”, appunto perfettamente descrittiva dell’attività che essa svolge (vendita di
auto on line);
P.Q.M.
Il giudice designato,
- Respinge tutte le richieste cautelari della ricorrente Car On Line srl;
- Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio cautelare, che
liquida in €. 3.000 per competenze, oltre Iva e Cpa.
Torino, 1/4/2014.
Si comunichi.
Il G.I.
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