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[doc. web. n. 1067633]
Procedimento relativo ai ricorsi - Infondatezza del ricorso in caso di integrale riscontro all'istanza8 novembre 2002
Il ricorso al Garante è infondato ove il titolare del trattamento abbia fornito idoneo riscontro a tutte le
richieste dell'interessato già in sede di risposta all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n.
675/1996
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Giampiero Umile
nei confronti di
Clever Internet Company di Costamagna Gianluca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico e Marco
Cuniberti presso il cui studio ha eletto domicilio;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Clever Internet Company di
Costamagna Gianluca ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale
nel contestare l’invio non consensuale di un messaggio di posta elettronica, si era opposto al trattamento
dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere l’origine degli stessi e gli estremi identificativi del
"responsabile legale del trattamento".
Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito la
propria opposizione al trattamento, chiedendo la refusione delle spese sostenute.
All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n.
501/1998, il resistente, titolare del nome a dominio www.fuorissimo.it, ha risposto con note in data 24 e
31 ottobre e 6 novembre 2002, sostenendo che:
• il ricorso sarebbe manifestamente infondato dal momento che "già alla data del ricorso
(07.10.2002) l'indirizzo di posta elettronica relativo al ricorrente (unico suo dato personale) era
stato cancellato dalla newsletter di fuorissimo.it";
• al ricorrente era stata fornita prontamente esauriente risposta alle istanze avanzate ex art. 13 l. n.
675/1996 per il tramite di una comunicazione "nella quale - oltre a specificare le modalità con cui
l'indirizzo dell'Umile era stato iscritto alla Newsletter - si confermava la completa cancellazione
dei dati personali dell'Umile stesso, come da sua espressa richiesta" e che pertanto, "dalla data di
ricezione della richiesta, all'indirizzo del ricorrente non è mai più stata inviata alcuna e-mail";
• l'iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica (...) sarebbe "regolarmente avvenuta, in data
11.09.2002 (...) tramite il sito www.fuorissimo.it: nessuno degli indirizzi cui è destinata la
newsletter di tale sito, infatti, è mai stato reperito in altro modo";
• conformemente alla prassi, per evitare disagi in caso di possibili richieste di iscrizione a tale sito
formulate da terzi senza che il "proprietario" dell'indirizzo di posta elettronica ne sia a conoscenza,
antecedentemente al primo invio della newsletter sarebbe stata inviata all'indirizzo del ricorrente
"un'email completamente priva di pubblicità (…) e contenente soltanto l'avviso di iscrizione, oltre
a tutte le indicazioni per la propria cancellazione in caso di eventuale errore".
Con la nota del 24 ottobre, il titolare del trattamento ha chiesto che sia "condannato lo stesso ricorrente al
risarcimento delle spese legali effettivamente sostenute" per la difesa nel presente procedimento.
Il ricorrente, con note in data 28 ottobre e 5 novembre 2002 ha replicato sostenendo di non aver mai
richiesto l'invio di messaggi pubblicitari e di non essersi mai iscritto a "newsletters o liste di distribuzione
elettroniche" gestite da controparte.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità
promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.
Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che alle richieste del ricorrente era stato
già fornito riscontro a seguito dell'inoltro dell'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996.
In risposta a tale istanza, il titolare del trattamento ha fornito all’interessato indicazioni sul trattamento dei
dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulla già avvenuta cancellazione dei dati dai propri
archivi. All’interessato era stata anche indicata la modalità per ottenere eventuali, ulteriori chiarimenti.
Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione in data 11 ottobre 2002 di un ricorso ex art. 29 della
medesima legge non risulta giustificata. Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato solo
per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate
dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del
trattamento e da questi disattesa anche in parte.
Nel caso di specie l’istanza ex art. 13 (comprensiva di richieste non specificamente previste dalla norma
citata) aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio del ricorso l’interessato era già in possesso
di idonei elementi di risposta.
Il resistente, nei cui confronti è stato successivamente proposto il ricorso, ha peraltro rappresentato di
avere adottato alcune cautele attraverso l'invio di un'e-mail (spedita all'indirizzo di posta elettronica del
ricorrente) contenente informazioni sui contenuti e le caratteristiche dei servizi offerti, nonché sulle
modalità tecniche per ottenere la cancellazione dalla lista medesima (anche nell'ipotesi in cui l’iscrizione
avvenga per iniziativa amichevole di un terzo, per errore o per scherzo).
Alla luce delle considerazioni sopra riportate e attesa la particolarità del caso, sussistono giusti motivi per
compensare le spese fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara il ricorso infondato;
b) dichiara compensate le spese fra le parti.
Roma, 8 novembre 2002
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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