Convenzione - Ministero dell`Economia e delle Finanze
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Convenzione - Ministero dell`Economia e delle Finanze
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA PER L’EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DI BENI MOBILI DELL’ AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA TRA Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro E Consip S.p.A. Convenzione per lo svolgimento delle attività relative al Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili dell’ Amministrazione della Difesa (di seguito anche “Programma”) tra Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito anche “Dipartimento”, in persona del Dott. Bruno Mangiatordi, nato a Roma il 2 febbraio 1955, C.F. MNGBRN55B02H501H, domiciliato per la carica presso Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97; e Consip S.p.A., di seguito “Consip”, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d - 19/e, P.IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Domenico Casalino, nato a Torino in data 11 gennaio 1962, c.f. CSL DNC 62A11 L219F, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società con delibera del 28 gennaio 2015, come risulta dalla dichiarazione allegata alla presente (Allegato “A”); VISTO a) l’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” il quale prevede che: “Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici”; b) l’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che “Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione”; 2 c) In attuazione del citato articolo 1, commi 19 e 20, del decreto legge n. 95/2012, è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2014 recante “Modalità di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa”. d) Il citato decreto stabilisce in capo al Dipartimento del Tesoro la titolarità del Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili (di seguito anche “Programma”), assegnando allo stesso la funzione di indirizzo strategico, orientamento, supervisione e monitoraggio; e) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” il quale all’articolo 4, individua tra le competenze del Dipartimento del Tesoro anche quella in tema di “valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; f) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”, che, all’articolo 2 prevede, nell’ambito delle competenze della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro la “Predisposizione, valutazione e realizzazione delle operazioni di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici ivi compresi quelli territoriali, ad esclusione delle partecipazioni azionarie”; g) l’articolo 4 comma 3 ter del decreto-legge n. 95/2012, che prevede che Consip svolge, tra le altre, le attività ad essa affidate con provvedimenti normativi; h) lo Statuto di Consip S.p.A. che all’art. 4.1 lettera a) punto 3, prevede che la società ha per oggetto esclusivo, tra l’altro, l’esercizio sulla base della normativa vigente, a favore delle pubbliche amministrazioni, delle attività di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto legge 95/2012; i) Il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2014 di attuazione dell’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 95/2012, che all’articolo 6 prevede la stipula di una Convenzione tra il Dipartimento del Tesoro e Consip per la disciplina dei relativi rapporti ai fini dell’avvio della realizzazione del suddetto Programma; j) la delibera del 28 gennaio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Consip ha approvato la sottoscrizione della presente Convenzione; 3 k) la nota prot. n. 2271 del 28 gennaio 2015, con cui Consip ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell’art. 11.4, del proprio Statuto sociale, lo schema della presente Convenzione, rispettivamente al Dipartimento del Tesoro ai fini dell’informativa preventiva e all’azionista unico ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario; l) la nota del 18 febbraio 2015, prot. n. 13543, e la nota del 23 febbraio 2015, prot. n. 14631, con le quali rispettivamente il Dipartimento del Tesoro e l’azionista unico hanno rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Consip della presente Convenzione. CONSIDERATO CHE a. al fine di avviare le attività dirette alla realizzazione del programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione è necessario definire previamente i rapporti tra Consip e il Dipartimento del Tesoro; b. il Dipartimento del Tesoro ha competenze istituzionali in tema di valorizzazione dell’attivo pubblico e gestione del patrimonio, nonché ai sensi del citato Decreto ministeriale 22 dicembre 2014 , funzioni di indirizzo strategico, orientamento, supervisione e monitoraggio del Programma di dismissione; c. che le attività del Programma rientrano tra le competenze di Consip ai sensi dello Statuto sociale; d. sulla base del decreto ministeriale del 22 dicembre 2014, di attuazione dell’articolo 1, commi 19 e 20 del d.l. 95/2012, verrà stipulato apposito accordo di servizio con l’Amministrazione della Difesa (di seguito anche “Amministrazione”), nelle sue articolazioni competenti; e. che si rende necessario definire, ai sensi del citato Decreto 22 dicembre 2014, di attuazione dell’articolo 1, commi 19 e 20, del d.l. 95/2012, le modalità attuative attraverso cui procedere alla realizzazione del Programma; LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati) 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 4 Articolo 2 (Oggetto) 1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra il Dipartimento e Consip - nel contesto dei rispettivi ruoli - per lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione del Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione dei beni mobili dell’Amministrazione della difesa, nelle sue articolazioni competenti, ivi comprese le attività connesse e strumentali, sulla base di quanto verrà disciplinato nell’ Accordo di Servizio, stipulato dall’Amministrazione della Difesa, dal Dipartimento e da Consip. Articolo 3 (Durata della Convenzione) 1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula ed è rinnovabile su accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all’azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, così come previsto dall’art. 11. 4, dello Statuto sociale. 2. Al fine di garantire continuità alle attività del Programma avviate, la presente Convenzione è prorogata per il tempo necessario alla definizione del rinnovo della stessa, fermo restando l’impegno reciproco delle Parti ad avviare il procedimento volto al rinnovo entro sei mesi prima dalla data di scadenza della stessa. Articolo 4 (Compiti e attività di Consip) 1. In relazione all’oggetto di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, Consip svolge le seguenti tipologie di attività: a) analisi della richiesta inviata dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale 22 dicembre 2014 contenente l’indicazione delle categorie merceologiche, dei volumi e dei valori stimati dei beni che la stessa intende dismettere nel biennio successivo, al fine della valutazione della fattibilità dell’adesione al programma da parte dell’Amministrazione richiedente; b) a seguito dell’esito positivo della detta analisi, stipula con l’Amministrazione, nelle sue articolazioni competenti, e con il Dipartimento del Tesoro un accordo di servizio; 5 c) elaborazione, in seguito al ricevimento da parte dell’Amministrazione dell’elenco dei beni e delle indicazioni da essa fornite nelle sue articolazioni competenti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2014, della stima del valore dei beni, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso dei beni stessi e valutazione della fattibilità delle singole procedure di dismissione relative ai beni indicati dall’Amministrazione. d) nei casi di esito positivo delle valutazioni di cui alla precedente lettera: - elaborazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee di Indirizzo predisposte dal Dipartimento ai sensi del successivo articolo 5, di una o più proposte di Piano Annuale di dismissioni dei beni mobili, da sottoporre successivamente all’approvazione da parte del Dipartimento del documento di sintesi di cui al successivo alinea, all’approvazione dell’Amministrazione, nelle sue articolazioni competenti. La proposta o le proposte comprendono la pianificazione trimestrale delle relative procedure di dismissione; - predisposizione di un documento di sintesi contenente la previsione dei costi complessivi della proposta o delle proposte di Piano redatte secondo il punto precedente, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento, secondo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 2, lettera b); e) svolgimento, per conto dell’Amministrazione che ha aderito al Programma, delle procedure di dismissione, ai sensi della normativa vigente, secondo la pianificazione indicata nel Piano o nei Piani Annuali approvati dall’Amministrazione stessa nelle sue articolazioni competenti. 2. Consip, nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, provvede a: a) supportare il Dipartimento nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a); b) presentare al Dipartimento e all’Amministrazione, per le attività svolte sulla base della presente Convenzione, gli atti di consuntivazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 7; c) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dal Dipartimento; d) assicurare l’adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dell’esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate. 6 Articolo 5 (Ruolo e attività del Dipartimento) 1. In relazione all’oggetto di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, il Dipartimento, in qualità di titolare del Programma con funzioni di indirizzo strategico, orientamento, supervisione e monitoraggio, definisce e comunica a Consip entro 30 giorni dalla stipula, le Linee di Indirizzo del Programma contenenti le finalità, i criteri e gli indirizzi da attuare nel periodo di realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, tra cui le caratteristiche dei beni oggetto delle procedure di dismissione, il mercato di riferimento, la significatività degli interventi in relazione alla eventuale definizione di ulteriori modalità di realizzazione del Programma. 2. In particolare, il Dipartimento, svolge le seguenti funzioni: a. Predispone con il supporto di Consip e pubblica sul sito www.mef.gov.it la documentazione atta a promuovere ed informare le amministrazioni della realizzazione delle attività del Programma, nonché i moduli attraverso cui le amministrazioni inviano la propria richiesta di adesione; b. approva entro 15 giorni dal ricevimento, il documento di sintesi dei costi complessivi trasmesso da Consip ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d); c. approva trimestralmente la consuntivazione dei costi elaborata da Consip ai fini del pagamento dei corrispettivi e rimborsi di cui all’articolo 8; d. fornisce a Consip le informazioni e le indicazioni utili e necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione; e. informa Consip in merito ad eventuali fatti riscontrati che possano avere ripercussioni sulle attività gestite dalla stessa. 3. Il Dipartimento corrisponde a Consip, per l’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, i corrispettivi e i rimborsi di cui al successivo articolo 8. A tal fine il Dipartimento comunica a Consip il codice identificativo dell’ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 3 aprile 2013, n. 55. Articolo 6 (Pianificazione ed organizzazione delle attività) 1. Sulla base delle Linee di indirizzo emanate dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 5 comma 1, Consip redige, secondo quanto indicato al precedente articolo 4, comma 1, lettera d), il Piano o 7 i Piani Annuali con l’indicazione delle attività da svolgere nell’anno. Consip redige e sottopone all’approvazione del Dipartimento, un documento di sintesi dei costi relativi alle proposte di Piano Annuale. Tale documento contiene l’impegno in giorni/risorsa previsto nei Piani Annuali, nonché i corrispettivi e i rimborsi che Consip prevede di sostenere per lo svolgimento delle attività. L’impegno massimo previsto, distribuito nel corso dell’intera durata della presente Convenzione, remunerato secondo quanto previsto nel successivo articolo 8, sarà complessivamente pari a 6.250 giorni/risorsa. 2. Il Dipartimento trasmette a Consip, entro 15 giorni dal suo ricevimento, l’approvazione del documento di sintesi contenente la stima dei costi necessari alla realizzazione delle attività di dismissione previste nei singoli Piani Annuali. 3. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti. 4. Il Dipartimento può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, a Consip verrà remunerata l’attività prestata fino al momento della revoca. 5. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico. Articolo 7 (Atti di consuntivazione delle attività) 1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi di cui all’articolo 8 delle attività di realizzazione del Programma, ivi compresi gli eventuali oneri sostenuti da Consip per lo svolgimento dell’attività, Consip provvede a inviare trimestralmente al Dipartimento i documenti di consuntivazione delle attività (SAL trimestrali) approvati dall’Amministrazione aderente, nonché, per l’approvazione cui il Dipartimento provvederà entro 15 giorni dalla ricezione, il documento con i consuntivi dei corrispettivi – determinati sulla base dell’importo giornaliero per profilo professionale risultante dal rapporto tra l’importo massimo complessivo dei corrispettivi e l’impegno massimo in giorni/risorsa previsti per l’intera durata della Convenzione - e dei rimborsi per la realizzazione delle attività suddette. 2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico. Articolo 8 (Corrispettivi e rimborsi) 1. A Consip viene riconosciuto, quale corrispettivo a copertura dell’impegno indicato in 8 giorni/risorsa al precedente articolo 6, un importo massimo complessivo pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) IVA esclusa, per l’intera durata della presente Convenzione. 2. In seguito all’approvazione da parte del Dipartimento degli atti di consuntivazione di cui al precedente articolo 7, Consip emette quattro fatture trimestrali, sulla base dei documenti di consuntivazione dei costi approvati dal Dipartimento, per il pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi relativi alle attività svolte nell’ambito della presente Convenzione per la realizzazione delle attività pianificate nei Piani Annuali. 3. I pagamenti effettuati dalla Consip in favore di fornitori esterni – relativi alle acquisizioni effettuate sulla base della presente Convenzione e previste nel Piano annuale delle attività o comunque autorizzate dalla Amministrazione aderente al Programma – sono, inoltre, rimborsati a Consip dal Dipartimento, a corpo o a tempo e spesa e comunque secondo le metriche previste nei contratti stipulati da Consip, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva. Consip, previa verifica, da parte del Dipartimento, della regolarità dell’esecuzione, invia al Dipartimento, unitamente alla propria fattura, una copia delle fatture emesse dai fornitori esterni di cui viene chiesto il rimborso. Il Dipartimento riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese documentate, dovute in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. 4. Il Dipartimento riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese di rappresentanza e di difesa – ivi comprese le spese e i costi di consulenza tecnica – nei giudizi in cui sia attrice o convenuta, relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, mediante preventiva comunicazione dell’evento che genera la necessità di ricorrere alle professionalità esterne, nella misura risultante dalle fatture emesse dai professionisti esterni, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva e al netto degli incassi eventualmente ricevuti a titolo di rimborso per spese giudiziarie per ricorsi vinti. Relativamente a tale rimborso, la Consip emette fatture con cadenza trimestrale inserendo un riferimento specifico a ciascun procedimento giurisdizionale. 5. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi corrisposti a Consip non potrà eccedere la quota del 20% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate ai sensi della presente Convenzione. Articolo 9 (Modalità di pagamento dei corrispettivi e rimborsi) 1. I pagamenti dei corrispettivi e dei rimborsi di cui al precedente articolo 8 sono effettuati entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Consip e della relativa 9 documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine. 2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a Consip di seguito indicati: Banca IBAN Unicredit IT 40 D 02008 05365 000004887937 Intesa Sanpaolo IT 38 O 03069 03240 100000005558 Banca Nazionale del Lavoro IT 54 Q 01005 03205 000000001696 3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al Dipartimento le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Articolo 10 (Altri obblighi di Consip) 1. Consip è altresì obbligata: a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie; b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili; c) ad adottare, nell’esecuzione dell’attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività; f) a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione. 10 2. Consip si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento in qualità di titolare del trattamento. 3. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei collaboratori dell’assicurato, e si impegna a mantenere un’analoga copertura assicurativa per tutta la durata della presente Convenzione. Articolo 11 (Esonero da responsabilità di Consip) 1. Consip – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non è ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Articolo 12 (Spese della Convenzione) 1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico della Consip. La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Consip. Consip dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell’esercizio di impresa, giusta l’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che pertanto esse sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. succitato. Articolo 13 (Controversie) 1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o 11 indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione. 2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni. 3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma. 4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa. Articolo 14 (Obbligatorietà della Convenzione) 1. La Convenzione è efficace per la Società a far data dalla sottoscrizione e per il Dipartimento a seguito dell’approvazione da parte dei competenti organi di controllo, secondo la normativa vigente. Articolo 15 (Clausola finale) 1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro, e all’azionista per la verifica del mantenimento dell’equilibrio economicofinanziario, così come previsto dall’art. 11.4 dello Statuto sociale. 2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa. 3. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo 12 renda necessario l’introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative. Roma, Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con forma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Per il Dipartimento del Tesoro Per Consip S.p.A. Il Dirigente Generale della Direzione VIII L’Amministratore Delegato di Consip S.p.A. Dott. Bruno Mangiatordi Dott. Domenico Casalino C.F.: MNGBRN55B02H501H C.F.: CSLDNC62A11L219F Certificatore: InfoCert Firma Qualificata Certificatore: Postecom CA3 N. SERIE: 32 57 AE N. SERIE : 066631 Codice identificativo: AC 40 D4 40 DE A0 Codice identificativo: 3479520 EE 32 28 73 D1 68 7B 05 5F E8 7C B5 8C Validità: dal 17 aprile 2014 al 17 aprile 8E 2017 Validità: dal 19 luglio 2013 al 19 luglio 2016 Allegati: Allegato A 13