Convenzione - Ministero dell`Economia e delle Finanze

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Convenzione - Ministero dell`Economia e delle Finanze
CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA PER
L’EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DI BENI
MOBILI DELL’ AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
TRA
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro
E
Consip S.p.A.
Convenzione per lo svolgimento delle attività relative al Programma per l’efficientamento
delle procedure di dismissione di beni mobili dell’ Amministrazione della Difesa (di seguito
anche “Programma”) tra
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito anche
“Dipartimento”, in persona del Dott. Bruno Mangiatordi, nato a Roma il 2 febbraio 1955, C.F.
MNGBRN55B02H501H, domiciliato per la carica presso Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Via XX Settembre 97;
e
Consip S.p.A., di seguito “Consip”, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d - 19/e,
P.IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Domenico Casalino, nato a
Torino in data 11 gennaio 1962, c.f. CSL DNC 62A11 L219F, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società con
delibera del 28 gennaio 2015, come risulta dalla dichiarazione allegata alla presente (Allegato “A”);
VISTO
a) l’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” il quale prevede che: “Al fine di migliorare
l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un
Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici”;
b) l’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che “Nell'ambito delle
risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento
del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad
almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione”;
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c) In attuazione del citato articolo 1, commi 19 e 20, del decreto legge n. 95/2012, è stato emanato
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2014 recante “Modalità di
realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della
Difesa”.
d) Il citato decreto stabilisce in capo al Dipartimento del Tesoro la titolarità del Programma per
l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili (di seguito anche
“Programma”), assegnando allo stesso la funzione di indirizzo strategico, orientamento,
supervisione e monitoraggio;
e) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli
articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” il quale all’articolo 4, individua tra le
competenze del Dipartimento del Tesoro anche quella in tema di “valorizzazione dell'attivo e
del patrimonio pubblico;
f) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante
“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”, che, all’articolo 2 prevede,
nell’ambito delle competenze della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro la
“Predisposizione, valutazione e realizzazione delle operazioni di gestione, valorizzazione e
cessione dell'attivo patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici ivi compresi quelli territoriali,
ad esclusione delle partecipazioni azionarie”;
g) l’articolo 4 comma 3 ter del decreto-legge n. 95/2012, che prevede che Consip svolge, tra le
altre, le attività ad essa affidate con provvedimenti normativi;
h) lo Statuto di Consip S.p.A. che all’art. 4.1 lettera a) punto 3, prevede che la società ha per
oggetto esclusivo, tra l’altro, l’esercizio sulla base della normativa vigente, a favore delle
pubbliche amministrazioni, delle attività di realizzazione del programma di dismissione dei
beni mobili di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto legge 95/2012;
i) Il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2014 di
attuazione dell’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 95/2012, che all’articolo 6
prevede la stipula di una Convenzione tra il Dipartimento del Tesoro e Consip per la
disciplina dei relativi rapporti ai fini dell’avvio della realizzazione del suddetto Programma;
j) la delibera del 28 gennaio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Consip ha
approvato la sottoscrizione della presente Convenzione;
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k) la nota prot. n. 2271 del 28 gennaio 2015, con cui Consip ha provveduto a trasmettere, ai
sensi dell’art. 11.4, del proprio Statuto sociale, lo schema della presente Convenzione,
rispettivamente al Dipartimento del Tesoro ai fini dell’informativa preventiva e all’azionista
unico ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;
l) la nota del 18 febbraio 2015, prot. n. 13543, e la nota del 23 febbraio 2015, prot. n. 14631,
con le quali rispettivamente il Dipartimento del Tesoro e l’azionista unico hanno
rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Consip della presente
Convenzione.
CONSIDERATO CHE
a. al fine di avviare le attività dirette alla realizzazione del programma per l’efficientamento
delle procedure di dismissione è necessario definire previamente i rapporti tra Consip e il
Dipartimento del Tesoro;
b. il Dipartimento del Tesoro ha competenze istituzionali in tema di valorizzazione dell’attivo
pubblico e gestione del patrimonio, nonché ai sensi del citato Decreto ministeriale 22
dicembre 2014 , funzioni di indirizzo strategico, orientamento, supervisione e monitoraggio
del Programma di dismissione;
c. che le attività del Programma rientrano tra le competenze di Consip ai sensi dello Statuto
sociale;
d.
sulla base del decreto ministeriale del 22 dicembre 2014, di attuazione dell’articolo 1,
commi 19 e 20 del d.l. 95/2012, verrà stipulato apposito accordo di servizio con
l’Amministrazione della Difesa (di seguito anche “Amministrazione”), nelle sue
articolazioni competenti;
e. che si rende necessario definire, ai sensi del citato Decreto 22 dicembre 2014, di attuazione
dell’articolo 1, commi 19 e 20, del d.l. 95/2012, le modalità attuative attraverso cui
procedere alla realizzazione del Programma;
LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte
del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione.
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Articolo 2
(Oggetto)
1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra il Dipartimento e Consip - nel contesto dei
rispettivi ruoli - per lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione del Programma per
l’efficientamento delle procedure di dismissione dei beni mobili dell’Amministrazione della
difesa, nelle sue articolazioni competenti, ivi comprese le attività connesse e strumentali, sulla
base di quanto verrà disciplinato nell’ Accordo di Servizio, stipulato dall’Amministrazione della
Difesa, dal Dipartimento e da Consip.
Articolo 3
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula ed è rinnovabile su
accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all’azionista unico,
ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, così come previsto
dall’art. 11. 4, dello Statuto sociale.
2. Al fine di garantire continuità alle attività del Programma avviate, la presente Convenzione è
prorogata per il tempo necessario alla definizione del rinnovo della stessa, fermo restando
l’impegno reciproco delle Parti ad avviare il procedimento volto al rinnovo entro sei mesi prima
dalla data di scadenza della stessa.
Articolo 4
(Compiti e attività di Consip)
1. In relazione all’oggetto di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, Consip
svolge le seguenti tipologie di attività:
a) analisi della richiesta inviata dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del Decreto
ministeriale 22 dicembre 2014 contenente l’indicazione delle categorie merceologiche,
dei volumi e dei valori stimati dei beni che la stessa intende dismettere nel biennio
successivo, al fine della valutazione della fattibilità dell’adesione al programma da parte
dell’Amministrazione richiedente;
b) a seguito dell’esito positivo della detta analisi, stipula con l’Amministrazione, nelle sue
articolazioni competenti, e con il Dipartimento del Tesoro un accordo di servizio;
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c) elaborazione, in seguito al ricevimento da parte dell’Amministrazione dell’elenco dei
beni e delle indicazioni da essa fornite nelle sue articolazioni competenti, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Decreto ministeriale 22 dicembre 2014, della stima del valore
dei beni, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso dei beni stessi e
valutazione della fattibilità delle singole procedure di dismissione relative ai beni
indicati dall’Amministrazione.
d) nei casi di esito positivo delle valutazioni di cui alla precedente lettera:
-
elaborazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee di Indirizzo
predisposte dal Dipartimento ai sensi del successivo articolo 5, di una o più proposte
di Piano Annuale di dismissioni dei beni mobili, da sottoporre successivamente
all’approvazione da parte del Dipartimento del documento di sintesi di cui al
successivo alinea, all’approvazione dell’Amministrazione, nelle sue articolazioni
competenti. La proposta o le proposte comprendono la pianificazione trimestrale
delle relative procedure di dismissione;
-
predisposizione di un documento di sintesi contenente la previsione dei costi
complessivi della proposta o delle proposte di Piano redatte secondo il punto
precedente, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento, secondo quanto
previsto al successivo articolo 5, comma 2, lettera b);
e) svolgimento, per conto dell’Amministrazione che ha aderito al Programma, delle
procedure di dismissione, ai sensi della normativa vigente, secondo la pianificazione
indicata nel Piano o nei Piani Annuali approvati dall’Amministrazione stessa nelle sue
articolazioni competenti.
2. Consip, nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, provvede a:
a) supportare il Dipartimento nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera a);
b) presentare al Dipartimento e all’Amministrazione, per le attività svolte sulla base della
presente Convenzione, gli atti di consuntivazione, secondo quanto previsto al successivo
articolo 7;
c) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dal
Dipartimento;
d) assicurare l’adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti
dell’esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.
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Articolo 5
(Ruolo e attività del Dipartimento)
1.
In relazione all’oggetto di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, il Dipartimento, in
qualità di titolare del Programma con funzioni di indirizzo strategico, orientamento,
supervisione e monitoraggio, definisce e comunica a Consip entro 30 giorni dalla stipula, le
Linee di Indirizzo del Programma contenenti le finalità, i criteri e gli indirizzi da attuare nel
periodo di realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, tra cui le
caratteristiche dei beni oggetto delle procedure di dismissione, il mercato di riferimento, la
significatività degli interventi in relazione alla eventuale definizione di ulteriori modalità di
realizzazione del Programma.
2.
In particolare, il Dipartimento, svolge le seguenti funzioni:
a. Predispone con il supporto di Consip e pubblica sul sito www.mef.gov.it la
documentazione atta a promuovere ed informare le amministrazioni della
realizzazione delle attività del
Programma, nonché i moduli attraverso cui le
amministrazioni inviano la propria richiesta di adesione;
b. approva entro 15 giorni dal ricevimento, il documento di sintesi dei costi complessivi
trasmesso da Consip ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d);
c. approva trimestralmente la consuntivazione dei costi elaborata da Consip ai fini del
pagamento dei corrispettivi e rimborsi di cui all’articolo 8;
d. fornisce a Consip le informazioni e le indicazioni utili e necessarie ai fini dello
svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
e. informa Consip in merito ad eventuali fatti riscontrati che possano avere ripercussioni
sulle attività gestite dalla stessa.
3. Il Dipartimento corrisponde a Consip, per l’espletamento delle attività di cui alla presente
Convenzione, i corrispettivi e i rimborsi di cui al successivo articolo 8. A tal fine il
Dipartimento comunica a Consip il codice identificativo dell’ufficio deputato al ricevimento
delle fatture elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 3 aprile 2013, n.
55.
Articolo 6
(Pianificazione ed organizzazione delle attività)
1.
Sulla base delle Linee di indirizzo emanate dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 5 comma 1,
Consip redige, secondo quanto indicato al precedente articolo 4, comma 1, lettera d), il Piano o
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i Piani Annuali con l’indicazione delle attività da svolgere nell’anno. Consip redige e sottopone
all’approvazione del Dipartimento, un documento di sintesi dei costi relativi alle proposte di
Piano Annuale. Tale documento contiene l’impegno in giorni/risorsa previsto nei Piani
Annuali, nonché i corrispettivi e i rimborsi che Consip prevede di sostenere per lo svolgimento
delle attività. L’impegno massimo previsto, distribuito nel corso dell’intera durata della
presente Convenzione, remunerato secondo quanto previsto nel successivo articolo 8, sarà
complessivamente pari a 6.250 giorni/risorsa.
2.
Il Dipartimento trasmette a Consip, entro 15 giorni dal suo ricevimento, l’approvazione del
documento di sintesi contenente la stima dei costi necessari alla realizzazione delle attività di
dismissione previste nei singoli Piani Annuali.
3.
Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti
concordati tra le Parti.
4.
Il Dipartimento può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già
concesse; in tal caso, a Consip verrà remunerata l’attività prestata fino al momento della
revoca.
5.
Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e
scambiati in formato elettronico.
Articolo 7
(Atti di consuntivazione delle attività)
1.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi di cui all’articolo 8 delle attività di
realizzazione del Programma, ivi compresi gli eventuali oneri sostenuti da Consip per lo
svolgimento dell’attività, Consip provvede a inviare trimestralmente al Dipartimento i
documenti di consuntivazione delle attività (SAL trimestrali) approvati dall’Amministrazione
aderente, nonché, per l’approvazione cui il Dipartimento provvederà entro 15 giorni dalla
ricezione, il documento con i consuntivi dei corrispettivi – determinati sulla base dell’importo
giornaliero per profilo professionale risultante dal rapporto tra l’importo massimo complessivo
dei corrispettivi e l’impegno massimo in giorni/risorsa previsti per l’intera durata della
Convenzione - e dei rimborsi per la realizzazione delle attività suddette.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.
Articolo 8
(Corrispettivi e rimborsi)
1. A Consip viene riconosciuto, quale corrispettivo a copertura dell’impegno indicato in
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giorni/risorsa al precedente articolo 6, un importo massimo complessivo pari a euro 5.000.000
(cinquemilioni/00) IVA esclusa, per l’intera durata della presente Convenzione.
2. In seguito all’approvazione da parte del Dipartimento degli atti di consuntivazione di cui al
precedente articolo 7, Consip emette quattro fatture trimestrali, sulla base dei documenti di
consuntivazione dei costi approvati dal Dipartimento, per il pagamento dei corrispettivi e dei
rimborsi relativi alle attività svolte nell’ambito della presente Convenzione per la realizzazione
delle attività pianificate nei Piani Annuali.
3. I pagamenti effettuati dalla Consip in favore di fornitori esterni – relativi alle acquisizioni
effettuate sulla base della presente Convenzione e previste nel Piano annuale delle attività o
comunque autorizzate dalla Amministrazione aderente al Programma – sono, inoltre, rimborsati
a Consip dal Dipartimento, a corpo o a tempo e spesa e comunque secondo le metriche previste
nei contratti stipulati da Consip, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori, con
esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva. Consip, previa verifica, da parte del
Dipartimento, della regolarità dell’esecuzione, invia al Dipartimento, unitamente alla propria
fattura, una copia delle fatture emesse dai fornitori esterni di cui viene chiesto il rimborso. Il
Dipartimento riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese documentate, dovute in
conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Il Dipartimento riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese di rappresentanza e di
difesa – ivi comprese le spese e i costi di consulenza tecnica – nei giudizi in cui sia attrice o
convenuta, relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, mediante preventiva
comunicazione dell’evento che genera la necessità di ricorrere alle professionalità esterne, nella
misura risultante dalle fatture emesse dai professionisti esterni, con esclusione di ogni e
qualsiasi provvigione aggiuntiva e al netto degli incassi eventualmente ricevuti a titolo di
rimborso per spese giudiziarie per ricorsi vinti. Relativamente a tale rimborso, la Consip emette
fatture con cadenza trimestrale inserendo un riferimento specifico a ciascun procedimento
giurisdizionale.
5. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi corrisposti a Consip non potrà eccedere la quota del
20% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate ai sensi della presente
Convenzione.
Articolo 9
(Modalità di pagamento dei corrispettivi e rimborsi)
1. I pagamenti dei corrispettivi e dei rimborsi di cui al precedente articolo 8 sono effettuati entro
30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Consip e della relativa
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documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo
slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a
Consip di seguito indicati:
Banca
IBAN
Unicredit
IT 40 D 02008 05365 000004887937
Intesa Sanpaolo
IT 38 O 03069 03240 100000005558
Banca Nazionale del Lavoro
IT 54 Q 01005 03205 000000001696
3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al
Dipartimento le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma
precedente; in difetto di tali comunicazioni il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità
per i pagamenti eseguiti.
Articolo 10
(Altri obblighi di Consip)
1. Consip è altresì obbligata:
a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché
la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
c) ad adottare, nell’esecuzione dell’attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere
generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81;
e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento da eventuali danni causati a terzi dal proprio
personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività;
f) a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di
beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione.
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2. Consip si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a
conoscenza in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele
necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali
devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole
contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento
in qualità di titolare del trattamento.
3. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la
responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei collaboratori
dell’assicurato, e si impegna a mantenere un’analoga copertura assicurativa per tutta la durata
della presente Convenzione.
Articolo 11
(Esonero da responsabilità di Consip)
1. Consip – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non è ritenuta responsabile di eventuali
ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della
presente convenzione.
Articolo 12
(Spese della Convenzione)
1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico della Consip.
La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo
è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento
dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Consip. Consip
dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno
effettuate nell’esercizio di impresa, giusta l’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che
pertanto esse sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. succitato.
Articolo 13
(Controversie)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla
interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o
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indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto
all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare
congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione
della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque
giorni.
3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà
devoluta al Foro di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la
regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna
sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte, fermo restando che riguardo le
questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via
provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed
il buon andamento dell’attività amministrativa.
Articolo 14
(Obbligatorietà della Convenzione)
1. La Convenzione è efficace per la Società a far data dalla sottoscrizione e per il Dipartimento a
seguito dell’approvazione da parte dei competenti organi di controllo, secondo la normativa
vigente.
Articolo 15
(Clausola finale)
1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno
dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver
luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento
del Tesoro, e all’azionista per la verifica del mantenimento dell’equilibrio economicofinanziario, così come previsto dall’art. 11.4 dello Statuto sociale.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate
automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in
leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla
stipulazione della Convenzione stessa.
3. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente
Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo
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renda necessario l’introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.
Roma,
Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con forma digitale rilasciata da ente certificatore
autorizzato.
Per il Dipartimento del Tesoro
Per Consip S.p.A.
Il Dirigente Generale della Direzione VIII
L’Amministratore Delegato di Consip S.p.A.
Dott. Bruno Mangiatordi
Dott. Domenico Casalino
C.F.: MNGBRN55B02H501H
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata
Certificatore: Postecom CA3
N. SERIE: 32 57 AE
N. SERIE : 066631
Codice identificativo: AC 40 D4 40 DE A0
Codice identificativo: 3479520
EE 32 28 73 D1 68 7B 05 5F E8 7C B5 8C
Validità: dal 17 aprile 2014 al 17 aprile
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2017
Validità: dal 19 luglio 2013 al 19 luglio 2016
Allegati: Allegato A
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