1 accordo di natura transattiva tra il comune di casorate

Transcript

1 accordo di natura transattiva tra il comune di casorate
ACCORDO DI NATURA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI CASORATE PRIMO
E IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI PER DEFINIZIONE SOSTENIMENTO
ONERI FINANZIARI PROSIEGUO AMMINISTRATIVO SIG . LOCATELLI ENRICO
da una parte:
Comune di Casorate Primo, c.f. …, qui rappresentato da …, nato a … (…) il …,
Dirigente Settore …, ai sensi del Decreto Sindacale n. … del … e legittimato a
sottoscrivere il presente contatto di transazione a seguito della deliberazione di
Giunta Comunale n. … del…, esecutiva, che si allega sotto la lettera …, di seguito
denominato “Casorate Primo”;
da una parte:
Comune di Motta Visconti, C.F. 8200790152, qui rappresentato dalla Dott.ssa Donà
Maddalena, nata ad Abbiategrasso (MI) il 19.09.1966, in qualità di Responsabile del
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, ai sensi del Decreto Sindacale n. … del
… e legittimato a sottoscrivere il presente contatto di transazione a seguito della
deliberazione di Giunta Comunale n. … del…, esecutiva, che si allega sotto la
lettera …, di seguito denominato “Motta Visconti ”;
PREMESSO
che il Comune di Motta Visconti ha sostenuto l’onere relativo al pagamento della
retta della Comunità di Accoglienza Madre Amabile di Vigevano presso cui
è
ospitato il Sig. Locatelli Enrico a far tempo dal marzo 2003, in quanto la famiglia
dello stesso, all’atto del collocamento in Comunità a seguito di Decreto del Tribunale
dei Minorenni di Milano, era residente a Motta Visconti;
che dallo scorso 13.12.2005 la famiglia Locatelli, e lo stesso Enrico, risiedono nel
Comune di Casorate Primo, cui lo stesso Enrico è stato affidato dal Tribunale per i
1
minorenni in data 04.04.06;
che in data 25.11.08 Enrico ha raggiunto la maggiore età;
che il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 23.09.2008 e
depositato in data 29/09/2008 ha disposto per il Sig.Locatelli Enrico (residente
nel Comune di Casorate Primo a far tempo dal 13.12.2005) l’affidamento al Servizio
Sociale del Comune di Casorate Primo per il completamento del progetto educativo
e trattamentale in corso, mantenendolo collocato in comunità presso la Fondazione
“Comunità di Accoglienza Madre Amabile” di Vigevano proseguendo il percorso di
psicoterapia e supportandolo nel suo percorso di crescita;
che il Comune di Motta Visconti, preso atto del sopra citato Decreto del Tribunale
per i Minorenni di Milano emesso in data 23.09.2008, con nota prot. n. 17355 del
05.12.2008 ha comunicato al Giudice competente del Tribunale dei Minorenni di
Milano l’intenzione di non farsi ulteriormente carico dell’onere relativo alla
permanenza di Enrico presso la Comunità di Vigevano, in considerazione del fatto
che lo stesso, divenuto nel frattempo maggiorenne, all’atto del provvedimento di
che trattasi era residente nel Comune di Casorate Primo, e ritenendo che l’onere
relativo alla realizzazione delle disposizioni del Tribunale per i minorenni di cui al
proc. Nr. 134/08 fosse pertanto di competenza del Comune di Casorate Primo a far
tempo dal mese di gennaio 2009;
che con successiva nota prot. n. 17920 del 19.12.2008 tali considerazioni sono
state comunicate al Comune di Casorate Primo;
che con ulteriore nota prot. n. 1720 del 05.02.09
il Comune di Motta Visconti
ribadiva al Comune di Casorate Primo la posizione di cui sopra;
che la posizione del Comune di Motta Visconti risulta supportata dal
parere
espresso dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione
2
Lombardia, che ritiene che ai maggiorenni in proseguio amministrativo non possa
applicarsi il criterio della residenza degli esercenti la potestà al momento dell’inizio
della prestazione assistenziale, valido per i “minori” in affido o inseriti in strutture
residenziali a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, con conseguenza
che la spesa, in attuazione del criterio generale indicato dall’art. 8 della L.R. n.
3/2008 debba essere sostenuta dal comune di residenza dell’assistito;
che i Servizi Sociali dei Comuni di Casorate Primo e Motta Visconti non sono
intervenuti nella fattispecie nella valutazione della situazione del Sig. Locatelli
Enrico in base alla quale la suddetta autorità giudiziaria ha emanato il proprio
pronunciamento ;
che il Comune di Casorate Primo ha, in diverse circostanze, evidenziato
l’esclusione della propria competenza al sostentamento degli oneri finanziari poiché
l’’art. 6 comma 4 della Legge 8/11/2000 n. 328 prescrive “Per i soggetti per i quali si
rende necessario il ricovero stabile presso le strutture residenziali, il comune nel
quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli
obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” ;
che il suddetto principio di continuità di accollo degli oneri finanziari a carico del
comune dove il soggetto ha la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio è
rafforzato, per quanto riguarda i minori, anche dall’art. 4, comma 3, della L.R.
14/12/2004 n. 34. La stessa norma, peraltro, comprende nell’art. 2, comma 1, lettera
d), l’ipotesi del “prosieguo amministrativo” decretato dall’autorità giudiziaria al fine di
assicurare la tutela e cura del minore in caso di inesistenza della famiglia o laddove
la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, di cui trattasi
la fattispecie del giovane Locatelli;
che nel caso in questione non è mai mutata in alcun modo la prestazione
3
assistenziale in favore del ragazzo come si evince chiaramente da quanto illustrato
in merito alla circolare Regione Lombardia n. 35 del 06 Novembre 2007 che,
addirittura, stabilisce che “non costituisce mutamento della prestazione assistenziale
nemmeno l’inserimento di un minore in altra struttura (omissis)” ;
che in tal senso si e’ espresso, in caso analogo, il Tribunale di Milano, sezione
staccata di Legnano con sentenza n. 66/06 – n. 170683/04 RG - n. 1666 cron., - n.
196 Rep in data 27/02/2006;
che tuttavia,
a seguito diversi contatti
epistolari,
nonché in occasione di un
incontro fra le due Amministrazioni Comunali le stesse hanno manifestato la propria
disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza ed a giungere ad
una soluzione amichevole secondo un accordo transattivo che possa definire una
comune soluzione condivisa della potenziale lite;
che l’ordinanza del Tribunale dei Minori di Milano in data 14/07/2009 ha stabilito nei
confronti del Sig. Locatelli Enrico la misura del riformatorio giudiziario da eseguirsi
nella forma del collocamento in comunità per la durata di anni due, con contestuale
svolgimento di trattamento specialistico presso il centro TIAMA di Milano;
che ai sensi dell’art. 22 del DPR 448/1988, il Ministero della Giustizia deve
assumersi a partire dal 15/06/2009 gli oneri della misura cautelare del collocamento
in comunità ( circolare n. 7 del 22/11/2007 della L.R. Direzione Generale Famiglia e
solidarietà sociale);
che , pertanto, dal 15/06/2009 a partire dall’applicazione della misura di sicurezza
di carattere penale qualsivoglia competenza di sostenimento degli oneri finalizzati al
collocamento in comunità del soggetto in questione cessa nei confronti sia del
Comune di Casorate Primo che di quello di Motta Visconti;
che , dopo uno scambio di corrispondenza con il Comune di Motta Visconti e con il
4
Legale della Fondazione “Comunità di Accoglienza Madre Amabile” (ONLUS ) di
Vigevano si è giunti alla condivisione dello schema del presente accordo di
transazione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, autorizzando i
Responsabili di Settore competenti alla sottoscrizione dello stesso che ha per
oggetto rapporti di natura patrimoniale, e non tratta diritti indisponibili.
Tutto ciò premesso, essendo intenzione delle parti concludere un contratto di
transazione , detti comparenti convengono quanto segue:
1) Le premesse debbono considerarsi parte integrante ed essenziale del presente
atto, anche per la parte non allegata;
2) ll Comune di Casorate Primo ed il Comune di Motta Visconti stabiliscono di
comune accordo di accollarsi ciascuno per il 50% (cinquantapercento) gli oneri
finanziari relativi alle rette per ospitabilità del Sig.Locatelli Enrico nato a Casorate
Primo il 25.11.1990 riguardanti il periodo dal 1 gennaio 2009 – 14 giugno 2009 per
l’ammontare complessivo di € 16.170,00= IVA esente, senza vincolo di solidarietà
passiva tra le parti debitrici.
3) La somma a carico del Comune di Casorate Primo è di Euro 8.085,00= IVA
esente e la somma a carico di Motta Visconti è di Euro 8.085,00= IVA esente.
4) Le Parti concordano che il pagamento delle rispettive quote verrà eseguito entro
60 giorni dal ricevimento delle relative fatture da parte della Fondazione “Comunità
di Accoglienza Madre Amabile” di Vigevano.
5) Le parti dichiarano che copia del presente accordo transattivo verrà trasmesso,
dopo la stipula, alla Fondazione “Comunità di Accoglienza Madre Amabile” di
Vigevano nonché al legale incaricato dalla Fondazione stessa Avv. Elena Sisaro di
Vigevano.
5
Le Parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto previsto al punto
precedente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1965 del c.c., si previene la
potenziale lite sopra specificata, e confermano che null’altro avranno
reciprocamente a pretendere per l’oggetto del presente contratto di transazione
ritenendosi pienamente soddisfatte dalle reciproche concessioni, con piena ed
espressa rinuncia a sollevare eccezioni in merito
Le Parti concordano che tutte le spese del presente contratto, comprese le spese di
registrazione sono divise in parti uguali.
Il presente accordo è oggetto di registrazione in caso d’uso.
Per il Comune di Casorate Primo
Per il Comune di Motta Visconti:
La Responsabile del settore
La Responsabile del settore
MariaGiuseppina Grazia Vai
Dott.ssa Maddalena Donà
6
: