470 - AUTOSCUOLE IN GENERALE
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470 - AUTOSCUOLE IN GENERALE - INSEGNAMENTO Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina - funzionaria amministrativa DTT Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente Sommario: 470.0 QUADRO GENERALE 470.1 COMPITI DELLE AUTOSCUOLE 470.2 ATTIVITÀ CONSENTITE 470.3 TARIFFE 470.4 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA SULLE AUTOSCUOLE 470.4.1 Requisiti dell'esercizio dell'attività di autoscuola 470.4.2 Requisiti personali del titolare e requisiti dell'autoscuola 470.4.3 Vigilanza e sanzioni 470.4.4 Competenze pubbliche sulle autoscuole 470.0 • • • QUADRO GENERALE I compiti che le autoscuole (1) sono chiamate a svolgere sono (2): educazione stradale, istruzione, formazione. 470.1 COMPITI DELLE AUTOSCUOLE L'elencazione dei compiti, contenuta nell'art. 123 CDS, non è puramente formale ma sottende a precise finalità. Con educazione stradale si intende l'attività formativa che le autoscuole sono chiamate a svolgere nei confronti di tutti i potenziali utenti della strada. Tale attività va inquadrata nel principio generale che prevede la partecipazione anche di soggetti privati, di comprovata esperienza, all'attività obbligatoria di educazione stradale da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti artistici e le scuole materne, relativamente alla conoscenza dei principi della sicurezza della circolazione stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti (3). Con il termine istruzione il legislatore ha inteso sottolineare le conoscenze che le autoscuole devono fornire ai propri allievi perché acquisiscano quella preparazione teorica e pratica necessaria a superare gli esami per il conseguimento della patente di guida. Con il termine formazione, infine, si intende quell'attività finalizzata: • nel presente a far acquisire ai neoconducenti la consapevolezza dell'importanza di norme, obblighi, prescrizioni, divieti, ecc., in tema di circolazione stradale ed in relazione ai suoi tre fattori fondamentali, uomo, veicolo e strada, per la tutela della sicurezza e quindi della vita umana quale bene irrinunciabile; • nel futuro ad aggiornare le conoscenze già acquisite dai conducenti sulla continua evoluzione della normativa e della tecnica in materia di guida di veicoli a motore (4). Alle autoscuole che erogano formazione dei conducenti per tutti i tipi di patenti di guida compete anche la formazione iniziale e periodica di insegnanti ed istruttori di autoscuole (26). 470.2 ATTIVITÀ CONSENTITE Previa presentazione della dichiarazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente in relazione al luogo ove ha sede, e comunque non prima che la provincia abbia espletato i controlli relativi alla verifica dei requisiti di legge (27) (35), l'autoscuola può svolgere l'attività: • specifica di autoscuola, che si caratterizza con educazione stradale, istruzione e formazione dei conducenti (4); • espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida (15); • scuola nautica, previa specifica autorizzazione (36). L'autoscuola che eroga formazione iniziale e periodica di insegnanti ed istruttori di autoscuole (26) non presenta dichiarazione di inizio di attività, in quanto la facoltà di esercitare tale attività formativa è riconosciuta per legge (32). 470.3 TARIFFE A seguito dell'abrogazione (16) della norma che prevedeva l'obbligo di tariffe minime, ciascun titolare di autoscuola può praticare per i servizi offerti le tariffe che ritiene più convenienti senza alcun controllo da parte della provincia. Garantito in tal modo il principio della libera concorrenza tra imprenditori (18), il legislatore ha voluto altresì garantire il principio della trasparenza delle attività, principio che si ritiene debba riguardare non solo i soggetti pubblici (17) ma anche gli operatori privati allorquando offrono servizi agli utenti, come nel caso delle autoscuole. A tal fine, infatti, nonché per assicurare il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per le prestazioni offerte, è previsto che sia affisso in ciascun esercizio una tabella, redatta secondo modello unificato, nella quale siano riportate le tariffe praticate, e che una copia della medesima tabella sia depositata presso l'amministrazione provinciale competente (23). 470.4 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA SULLE AUTOSCUOLE Nell'ambito del più ampio processo di liberalizzazione del mercato è stato previsto (18) che l'attività di autoscuola sia soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività (35) da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente (v. inPratica 471), fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa dell'autoscuola (6). La attività di autoscuola non può in ogni caso essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (19) (27) (35), che va ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni (27) 470.4.1 Requisiti dell'esercizio dell'attività di autoscuola Il titolare dell'autoscuola, sia esso persona fisica o persona giuridica, deve avere la proprietà e la gestione diretta personale, esclusiva (v. inPratica 470.2) e permanente dell'esercizio dell'autoscuola medesima nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola (36). Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna sede dovrà essere dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, fatta eccezione per la capacità finanziaria, che deve essere dimostrata solo per una di esse. Presso le ulteriori sedi deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare o, se trattasi di persone giuridiche, quale socio di società di persone o amministratore di società di capitali, in possesso dei requisiti richiesti al titolare di autoscuola, ad eccezione della capacità finanziaria (33). 470.4.2 Requisiti personali del titolare e requisiti dell'autoscuola I requisiti richiesti (7) in capo al titolare, persona fisica o, in caso di persona giuridica, legale rappresentante, per l'avviamento dell'attività di autoscuola sono (v. inPratica 471): • anni 21, • buona condotta, • diploma di istruzione di secondo grado, • abilitazione alle funzioni di insegnante e istruttore di guida con un'esperienza almeno biennale (25), maturata negli ultimi cinque anni (30); • adeguata capacità finanziaria che (a differenza di ogni altro requisito), se trattasi di titolare persona giuridica, deve essere posseduta da questa e non dal legale rappresentante. Non possono svolgere tale attività i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3.8.1988 n. 327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575, nonché le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9.10.1990 n. 309, fatti salvi gli effetti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, c. 1 lettera a) e 75 bis, c. 1 lettera f) del medesimo Testo unico per tutta la durata dei predetti divieti (28) (14). L'autoscuola deve possedere (7): • attrezzatura tecnica (veicoli) (v. inPratica 478), • attrezzatura didattica (materiale di insegnamento) (v. inPratica 477), e • personale abilitato alle funzioni di insegnante ed istruttore a seguito di apposito esame (v. inPratica 474), cui consegue il rilascio da parte della provincia dell'attestato di qualifica professionale (8). 470.4.3 Vigilanza e sanzioni La provincia ha la vigilanza non solo amministrativa ma anche tecnica sulle autoscuole (34), allineando le disposizioni del Codice della strada quanto già disposto dall'art. 105, c. 3, DLG 31.3.1998 n. 112 (v. inPratica 472). Esplicita forma di tale vigilanza è l'obbligo di verificare prima dell'inizio dell'attività di autoscuola (35) la sussistenza dei requisiti prescritti per legge, nonché di ripetere, con cadenza non superiore a tre anni, verifiche intese a sincerarne la permanenza o meno (27). L'attività dell'autoscuola viene sospesa (9) nei casi in cui (v. inPratica 482): a l'attività non si svolga regolarmente; b il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente UMC (29); c il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'UMC ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola (29). La durata della sospensione varia da uno a tre mesi: trascorso tale periodo l'attività dell'autoscuola può essere di nuovo esercitata dal titolare. La più grave sanzione della revoca (10) dell'esercizio dell'autoscuola è disposta quando (11): a siano venuti meno capacità finanziaria e requisiti morali del titolare; b sia insufficiente l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. Nuova previsione è quella che, in caso di revoca per carenza dei requisiti morali, è revocata al titolare anche l'idoneità tecnica che potrà essere riacquisita solo dopo cinque anni dalla revoca ovvero a seguito di intervenuta riabilitazione (20). A differenza della sospensione, la revoca comporta che il titolare dell'autoscuola destinatario di tale provvedimento, eventualmente rientrato in possesso dei requisiti di legge, debba comunque presentare una nuova dichiarazione di inizio attività per l'avvio di una nuova autoscuola. L'aspetto sanzionatorio è completato dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le ipotesi di: • esercizio di un'autoscuola senza aver presentato una dichiarazione di inizio attività (12): in tale ipotesi potrebbe ricomprendersi anche quella di inizio dell'attività prima che siano stati effettivamente espletati i controlli si quali il comma 7 bis subordina l'avvio effettivo dell'attività di che trattasi; • esercizio dell'attività senza i prescritti requisiti (12): in tale ipotesi sembrerebbe doversi ricomprendere tanto il caso di avvio dell'attività nonostante il provvedimento motivato di diniego reso all'esito dei controlli, quanto, probabilmente, quella di prosieguo dell'attività qualora l'esito delle attività di verifica almeno triennali (27) abbiano riscontrato carenza dei prescritti requisiti. In entrambe le ipotesi di esercizio di attività di autoscuola non legittimamente avviata è inoltre prevista l'irrogazione da parte della provincia della sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività (12); • esercizio abusivo dell'attività di autoscuola, che ricorre ogniqualvolta l'istruzione o la formazione sia impartita in forma professionale o, comunque a fine di lucro, al di fuori delle forme e dei modi previsti dall'art. 123 CDS (13). Ne deriva per il responsabile la perdita dell'idoneità tecnica che potrà essere riacquisita solo dopo cinque anni dalla revoca ovvero a seguito di intervenuta riabilitazione (20); • esercizio dell'attività di insegnante e istruttore nelle autoscuole senza essere a ciò abilitato e autorizzato (13). 470.4.4 Competenze pubbliche sulle autoscuole Alle competenze dell'ente provincia in merito all'approvazione dell'avvio dell'attività di autoscuola e alla vigilanza amministrativa si è aggiunta anche la vigilanza tecnica (v. inPratica 482) (5). Resta tuttavia in materia di autoscuole una competenza primaria dello Stato, che può: • attraverso proprie direttive, dettare disposizioni in ordine ai compiti che l'ente provincia è chiamata a svolgere in materia di dichiarazione di inizio attività e vigilanza amministrativa, al fine di un'uniforme applicazione delle norme (21); • attraverso propri decreti, disporre in materia di (31): - requisiti minimi della capacità finanziaria (22); - requisiti di idoneità degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida, i corsi di formazione iniziale e periodica con relativi programmi (24); - prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli - esami, nonché durata dei corsi (22); programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori, cui si accede dopo la suddetta formazione (24); modalità di svolgimento delle verifiche di iniziali e periodiche circa la sussistenza dei requisiti prescritti per legge ai fini dell'apertura ed esercizio dell'attività di autoscuola (31); criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano degli enti formatori che intendono erogare formazione iniziale e periodica per insegnanti ed istruttori di autoscuole; programmi d'esame per il conseguimento della patente di guida. Relativamente alle associazioni delle autoscuole si rimanda ad altra parte (v. inPratica 036.1). __________ (1) L'attività delle autoscuole è regolata dall'art. 123 CDS, che, nell'iniziale versione del 1992 ricalcava, sostanzialmente, l'impostazione dell'art. 84 del Codice del 1959, così come sostituito dall'art. 7 legge n. 111/88, che aveva recepito la I direttiva comunitaria n. 80/1263/CEE in materia di patente di guida comunitaria. L'iniziale versione dell'art. 123, licenziata in sede di stesura del CDS del 1992, è stato ampiamente manipolata, in particolare dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7 contenente la disciplina della cosiddetta liberalizzazione delle attività commerciali e produttive e, da ultimo, dall'art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120. Una questione molto dibattuta e che ha dato luogo a diverse pronunce dei giudici amministrativi e civili è quella relativa all'inquadramento dell'attività di autoscuola. In alcuni casi tale attività è stata qualificata come commerciale, in altri come artigianale. La questione non è meramente formale, anzi è molto più complessa di quella che potrebbe sembrare, dati i rivolti fiscali, assistenziali e previdenziali connessi all'uno ovvero all'altro inquadramento. Effettuando un'analisi storica di tali pronunce emerge che nella giurisprudenza civile vi è stata un'inversione di tendenza. Infatti, in un primo momento, l'autoscuola è stata considerata come un'attività commerciale. La Cassazione civile, sez. III, 12.11.1981 n. 5983, precisava: "l'attività didattica impartita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del cosiddetto foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell'autorizzazione finale) che di per sé integrano un'attività aziendale. Consegue, pertanto, che l'autoscuola costituisce un'azienda commerciale agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5 legge 27.1.1963 n. 19, concernente la possibilità di cessione del contratto di locazione dell'immobile ove essa avvenga in connessione con la cessione dell'azienda". Pertanto, ribadiva la Suprema Corte, "l'autoscuola è un'azienda commerciale, e il suo trasferimento comporta la cedibilità del contratto di locazione relativo all'immobile in cui essa è situata, senza il consenso del locatario" Successivamente, tale originario orientamento è mutato verso una collocazione artigianale e non più commerciale dell'attività di scuola guida. La pronuncia della pretura di Foggia 15.1.1985, fissava il principio che "il conduttore titolare di autoscuola ubicata nell'immobile locato ha diritto a percepire l'indennità di avviamento, non potendosi qualificare professionale l'esercizio di tale attività". Fanno seguito varie pronunce della Suprema Corte in cui si è sottolineata la natura artigianale dell'attività di autoscuola. Tali sentenze della Cassazione civile, pur trattando la materia degli obblighi assicurativi che sono a carico dei titolari di autoscuola, tuttavia colgono l'occasione per precisare che l'attività di autoscuola è da considerare attività artigianale. Infatti secondo la Cassazione civile, sez. lav., 9.4.1987 n. 3527 "il titolare di un'autoscuola, che esercita l'attività di istruttore alla guida, è soggetto all'obbligo assicurativo antinfortunistico, alla stregua del combinato disposto dell'art. 4 n. 3 del DPR 30.6.1965 n. 1124 (che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese) e dell'art. 1, lettera a), della legge 25.7.1956 n. 860 (che include tra i requisiti fondamentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione di servizi di natura usuale)". Ed ancora la Cassazione civile, sez. lav., 3.11.1989 n. 4587, ha evidenziato che "il titolare di un'autoscuola, che svolga contemporaneamente attività di istruttore di guida di veicoli a motore, è soggetto all'obbligo assicurativo contro il rischio d'infortunio sul lavoro, attesa la natura artigianale di tale azienda ed essendo irrilevante che l'attività manuale dell'istruttore abbia carattere accessorio o strumentale (rispetto a quella d'istruzione) o sia addirittura marginale". Sempre la Cassazione civile, sez. lav., 2.2.1990 n. 689, ha puntualizzato che "gli sgravi contributivi per le imprese industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori meridionali, previsti dall'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 - che, come norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica, né di un'interpretazione estensiva con riferimento a situazioni che, sebbene similari a quelle contemplate espressamente, esorbitano dall'ambito di operatività della norma stessa, individuato alla stregua della ratio legis - si applicano nei confronti delle cooperative di lavoro solo allorché l'attività dei soci implichi il vincolo della subordinazione che caratterizza tipicamente il rapporto ex art. 2094 CC. - non rilevando in contrario che, ad altri fini, il legislatore abbia sovente assimilato i soci stessi ai prestatori d'opera subordinati, pur in difetto di detto requisito - e sempre che l'attività della cooperativa sia classificabile fra quelle industriali o artigiane, protette dalla citata legge, e non abbia natura commerciale, come quella svolta da un'autoscuola". Dice ancora la Cassazione civile, sez. lav., 23.2.1990 n. 1358: "nell'organizzazione di un'impresa avente ad oggetto l'istruzione per la guida dei veicoli a motore (cosiddetta autoscuola) occorre distinguere, ai fini dell'obbligo assicurativo contro il rischio di infortunio sul lavoro tra il personale addetto alla semplice direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda (che ne è esonerato), ed il personale che invece partecipa all'istruzione pratica degli allievi, per il quale invece sorge l'obbligo assicurativo sussistendo il rapporto diretto tra occasione di lavoro e rischio specifico. Consegue che se l'impresa è individuale, l'obbligo assicurativo sussiste nel caso in cui il titolare dell'azienda (che in tal caso ha natura artigianale, e non già commerciale) partecipi abitualmente (e non soltanto occasionalmente) all'istruzione pratica degli allievi, atteso anche che nel regime successivo alla legge n. 443 del 1985 non è più necessario - al fine del riscontro del carattere artigiano dell'impresa - che la prestazione di servizi e di beni abbia carattere usuale, né che implichi perizia professionale, a nulla rilevando né la mancanza dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 5 della legge n. 443 cit. (iscrizione che vale al fine del conseguimento di agevolazioni), né che la suddetta attività di autoscuola sia qualificata come commerciale dall'art. 29 della legge 25.11.1971 n. 1088 al diverso fine dell'assicurazione di malattia". Sempre la Cassazione civile, sez. lav., 15.3.1990 n. 2122 ha stabilito che "il titolare di un'autoscuola che esercita con carattere di abitualità l'attività di istruttore alla guida è soggetto all'obbligo assicurativo antinfortunistico ai sensi del combinato disposto degli art. 1, comma 1 e 4 n. 3 del DPR 30.6.1965 n. 1124 (che comprende fra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese), atteso il carattere artigiano della relativa impresa alla stregua dell'art. 1, lettera a), della legge 25.7.1956 n. 860 (includente fra i requisiti fondamentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione di servizi di natura usuale) nonché della nuova disciplina dell'impresa artigiana dettata dalla legge 8.8.1985 n. 443, mentre non rileva in contrario né la disposizione dell'art. 29 della legge n. 1088 del 1971 (che, ai fini dell'estensione del rischio generico di malattia ai titolari di autoscuole, definisce commerciale l'attività svolta dalle medesime) né il difetto d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, dato che questa iscrizione, priva di valore costitutivo ai sensi della legge del 1956, ha tale valore, ai sensi della legge del 1985, solo ai fini del conseguimento delle agevolazioni in favore delle imprese artigiane". Secondo la Cassazione civile sez. lav., 28.4.1990 n. 3585 "il titolare di un'autoscuola, che eserciti l'attività di istruttore di guida di veicoli a motore, è soggetto all'obbligo assicurativo antinfortunistico, stante la natura artigianale di tale azienda". (Foro it. 1991, I, 220). La sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 11.3.1993 n. 2919 ha ulteriormente confermato tale impostazione precisando che "l'attività del titolare di un'autoscuola consistente nell'istruzione pratica impartita personalmente agli allievi, deve essere qualificata come artigianale in relazione alla disciplina per l'artigianato di cui alla legge n. 443 del 1985, non rilevando il fatto che la stessa attività di autoscuola possa essere esercitata anche nella forma dell'attività commerciale". Tuttavia, verso la fine degli anni ottanta vengono emesse varie pronunce che segnano di nuovo un ritorno al precedente inquadramento volto a ricomprendere l'attività di autoscuola come attività aziendale, anche al fine di consentire il riconoscimento della perdita di avviamento nel caso di disdetta del contratto di locazione prevista dalla legge sull'equo canone n. 392/78. Emblematica è la sentenza del Consiglio Stato sez. III, 27.5.1986 n. 793: "i titolari di scuola guida per conducenti di veicoli a motore debbono essere assimilati ai commercianti, ai fini del regime assicurativo e previdenziale, ai sensi dell'art. 1 legge 22.7.1966 n. 613 che si richiama all'art. 1 legge 27.11.1960 n. 1399 nel testo modificato dalla legge 25.11.1971 n. 1088 e sostituito dall'art. 29 legge 3.6.1975 n. 160 e che comprende fra i lavoratori autonomi, iscritti negli elenchi degli aventi titolo all'assicurazione malattie, gli esercenti commerciali, ivi compresi i titolari di scuole guida; e ciò anche se, a fini diversi, in base agli orientamenti della giurisprudenza, l'esercizio delle scuole guida dà luogo ad un'attività inquadrabile fra quelle artigianali come definite dall'art. 1 legge 25.7.1956 n. 860" (Cons. Stato 1988, I, 1761). Ed ancora quella del tribunale di Cagliari, 16.9.1993: "ai sensi dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, l'attività dell'impresa artigiana, concretantesi nello svolgimento di attività prettamente manuali o artistiche, è caratterizzata dalla preminenza dell'apporto attivo e manuale dell'imprenditore prevalente sul profilo organizzativo, sul capitale e quantitativamente anche sul lavoro altrui. Di conseguenza, è strutturalmente incompatibile con l'attività artigiana quella caratterizzata da un lavoro prevalentemente intellettuale, quale è appunto l'attività didattica esercitata dalle autoscuole, che, al pari degli istituti di istruzione, vanno configurate come imprese commerciali" (Informazione previd. 1993, 1444). Ed infine la sentenza della Cassazione civile sez. III, 27.4.1994 n. 3974 ribadisce: "l'attività didattica impartita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del cosiddetto foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell'autorizzazione finale) che di per sé integrano un'attività aziendale. Consegue, pertanto, che l'autoscuola costituisce un'azienda commerciale agli effetti della applicabilità dell'art. 34 della legge 27.7.1978 n. 392 per l'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, nel caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile ove essa avvenga". (2) V. art. 123, c. 1, CDS. (3) V. art. 230 CDS. (4) V., in proposito, la specifica disposizione contenuta nell'art. 335, c. 15, regolamento CDS, che prescrive alle autoscuole di effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti. (5) La nuova formulazione dell'art. 123 CDS, introdotta dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7, ha quindi espressamente conferito a tale ente pubblico non solo la competenza amministrativa, che già le era propria (prevista originariamente dall'art. 96 DPR 24.7.1977 n. 616 solo per le province site nelle regioni a statuto ordinario, e poi estesa anche a quelle ricomprese nelle regioni a statuto speciale dall'art. 7 legge n. 111/88), ma anche quella tecnica che era riservata agli UMC. Invero l'art. 105, c. 3, DLG 31.3.1998 n. 112, relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, aveva, tra l'altro, attribuito alle province le funzioni relative alla vigilanza tecnica: la nuova disposizione dell'art. 123 allinea quindi il Codice della strada a quanto previsto da tale decreto legislativo. Il precedente sistema di competenze a "doppio binario" operato dal legislatore del Codice della strada, che attribuiva l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa alle province e la vigilanza tecnica agli UMC, era finalizzato ad ovviare ai problemi della scarsità del personale, peraltro privo di una solida e sedimentata conoscenza delle norme emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in tale complessa materia. La scelta di un sistema a "doppio binario" consentiva perciò di contemperare, da un lato, la competenza delle province, nel rispetto dell'autonomia istituzionale sancita dall'art. 5 della Costituzione e, dall'altro, la specificità della competenza tecnica del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici su attrezzature, mezzi e personale utilizzati dalle autoscuole, quali elementi di raccordo tra il momento della preparazione dei candidati e la verifica delle conoscenze acquisite in sede di esame di patente. (6) Nella disciplina ante DL 31.1.2007 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2.4.2007 n. 40, era previsto che il contingentamento dovesse tener conto dei seguenti elementi oggettivi: • popolazione, • indice della motorizzazione, • estensione del territorio. L'autorizzazione poteva essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche (società o enti). Il titolare doveva avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali rispondendo all'ente del regolare funzionamento. Nell'ipotesi di società o enti di notevole rilevanza l'autorizzazione poteva essere rilasciata a favore del delegato del rappresentante legale, considerato che in mancanza del titolare non si sarebbe potuta avere la gestione diretta e personale dell'autoscuola. Per il significato di gestione "diretta e personale" si richiama un'importante sentenza del TAR Lombardia sez. Brescia, 13.10.1992 n. 1060, in cui veniva precisato che "la gestione "personale e diretta" di un'autoscuola da parte del suo titolare o, in caso di società o ente, del legale rappresentante, prevista dall'art. 7 legge 18.3.1988 n. 111, presuppone che il titolare di più autorizzazioni eserciti autoscuole fra loro finitime in modo da assicurare l'effettiva e continua sua presenza nei diversi locali, risolvendosi altrimenti la gestione diretta e personale in una mera formalistica e astratta titolarità della scuola in capo a soggetti forniti di requisiti professionali e culturali richiesti dal nuovo testo dell'art. 84 CDS, e in un'effettiva gestione della stessa da parte di soggetti sforniti di detti requisiti; inoltre l'esistenza della condizione prevista dall'art. 7 legge 18.3.1988 n. 111, che impone per il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di un'autoscuola la gestione diretta e personale da parte del titolare, deve essere accertata, in via preventiva, nella fase istruttoria che deve precedere il rilascio del titolo autorizzatorio" (TAR 1992, I, 4807). (7) V. art. 123, c. 7, CDS. La norma non quantifica in termini puntuali la consistenza di tale strutture organizzativa, limitandosi solo a definirla "adeguata" ovvero proporzionata al numero degli allievi. Viene di nuovo riconosciuta alle autoscuole la possibilità di ottenere una sensibile riduzione delle dotazioni complessive circa il numero di insegnanti e di istruttori e delle attrezzature, soprattutto veicoli, qualora le autoscuole si consorzino e costituiscano un "centro di istruzione automobilistica" riconosciuto con apposito provvedimento ora emesso dalla provincia. Anzi, atteso che dal 13.8.2010, data di entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 123 CDS in commento dalla legge n. 120/2010, tutte le nuove autoscuole dovranno svolgere formazione completa, è espressamente previsto che la formazione per tutti i tipi di patente esclusa la B e per i documenti di abilitazione e qualificazione professionale possono essere demandati, parzialmente o integralmente, al centro di istruzione automobilistica riducendo così le complessive dotazioni delle autoscuole consorziate. Tale principio è stato attualizzato, in considerazione delle nuove categorie di patenti, dal decreto legislativo n. 59/2011. Peraltro ai sensi dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013, non sono tenuti, fino alla data del 30 giugno 2013, ad ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 123, comma 7, CdS, di formare i conducenti per le categorie di patenti AM, A1, A2, A, B1, C1, C1E, D1 e D1E, in ragione del mancato adeguamento dell'articolo 6 del DM 317/95 alle dotazioni veicolari necessarie per la formazione dei conducenti candidati al conseguimento di tali categorie di patenti. (8) Funzione trasferita alle province dall'art. 105, c. 3, DLG 31.3.1998 n. 112. (9) V. art. 123, c. 8, CDS. Mentre le ipotesi previste alle lettere b e c sono estremamente chiare, quella di cui alla lettera a è troppo generica dato che nel concetto di "attività non svolta regolarmente" possono rientrare molteplici irregolarità anche di lieve entità. In merito alla formulazione della disposizione normativa di cui al comma 8 art. 123 CDS introdotto dal DL 31.1.2007 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2.4.2007 n. 40, si osserva che la stessa sembra carente di coordinamento con il nuovo assetto di competenze in materia di vigilanza amministrativa e tecnica. Si legge di ipotesi di sospensione dell'attività di autoscuola conseguenti a valutazioni in materia di idoneità del personale, ovvero a disposizioni in merito al regolare funzionamento dell'autoscuola, rese "dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri", e non piuttosto dai competenti uffici della provincia. Deve ritenersi infatti che nessun altro potere residui in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non quello di emanare le direttive di cui al comma 3 dell'articolo 123 e i provvedimenti applicativi di cui al comma 10 dello stesso articolo. Per converso deve ritenersi che la disciplina dettata dall'articolo 336 regolamento di esecuzione al Codice della strada (Vigilanza tecnica sulle autoscuole), in conseguenza dell'immediata entrata in vigore delle disposizioni relative alle nuove competenze in materia - ed in attesa delle opportune modifiche normative - debbano essere interpretate con riferimento agli uffici della provincia territorialmente competente. (10) V. art. 123, c. 9, CDS (11) Nell'ipotesi in cui sia stata avviata un'autoscuola senza una DIA ovvero in carenza dei requisiti prescritti dalla legge non ricorre tecnicamente il caso di revoca, ai sensi del comma 9 dell'art. 123 CDS, ma piuttosto quello di chiusura immediata dell'autoscuola e della relativa attività, oltre che della comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del comma 11. (12) V. art. 123, c. 11, CDS. (13) V. art. 123, c. 11 bis, CDS. (14) Il riferimento ai medesimi requisiti morali richiesti per il titolare di autoscuola deriva dalla considerazione che - seppure possa concettualmente distinguersi tra insegnanti e/o istruttori "meramente" abilitati, ed insegnanti e istruttori titolari di autoscuola - un'eventuale diversa disciplina dei requisiti morali richiesti per i primi avrebbe prodotto inevitabilmente i suoi effetti sulla disciplina dei requisiti morali richiesti per i secondi. In altri termini, poiché i requisiti morali per i titolari di autoscuola sono già posti dall'articolo 123, c. 6, CDS, prevedere per insegnanti e/o istruttori requisiti morali diversi e più "stringenti" rispetto a quelli dei predetti titolari sarebbe significato di fatto significato modificare nella sostanza la disciplina del CDS con norma di rango inferiore (regolamentare): il che giuridicamente non è possibile. (15) Tale facoltà, peraltro già consentita dall'art. 2, c. 1, del precedente regolamento emanato con DM 3.8.1990 n. 301, ai sensi della legge n. 111/88, aveva creato problemi applicativi all'indomani dell'entrata in vigore della legge 8.8.1991 n. 264. In base a detta legge le autoscuole, per potere svolgere le varie pratiche attinenti alle patenti di guida (duplicato per furto o smarrimento di patenti e CAP, conversione di patenti militari ed estere e di CAP esteri) avrebbero dovuto munirsi dell'autorizzazione per l'attività di studi di consulenza automobilistica (ex agenzia di pratiche auto). Né era possibile una diversa interpretazione in quanto il regolamento approvato con il DM n. 301/1990, nella parte relativa alle altre attività svolte dalle autoscuole, veniva abrogato dalla legge 8.8.1991 n. 264, norma successiva e di grado superiore. A tale inconveniente ha posto rimedio l'art. 1, c. 1, regolamento approvato con DM n. 317/1995, emanato in attuazione del Codice della strada, che consente alle autoscuole di svolgere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, comprese le relative certificazioni (duplicati patente, conversioni patenti estere e militari, ecc.), richiamando le regolamentazioni degli artt. 6, 7 e 8 legge 8.8.1991 n. 264 per quanto riguarda gli adempimenti della normativa sugli studi di consulenza, attinenti al registro-giornale, alle ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida ed alle tariffe. In altri termini, le autoscuole, nello svolgere tutte le pratiche relative alle patenti di guida, sono di fatto equiparate alle ex agenzie di pratiche auto e sottoposte alla relativa disciplina normativa sugli studi di consulenza automobilistica, senza però essere obbligate a conseguire anche l'ulteriore autorizzazione per l'attività di studio e consulenza automobilistica, in quanto il richiamo alla legge n. 264/1991 è limitato ai soli adempimenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8. (16) Alle province era inizialmente attribuito il potere di accertare la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. L'art. 1, c. 2, DM n. 317/1995 infatti così recitava: "Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole". La giurisprudenza amministrativa aveva peraltro riconosciuto la legittimità di introdurre norme in materia di regolamentazione di tariffe (v. TAR Lazio sez. III, 3.12.1991 n. 2158). Successivamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento 21.3.1996 n. 3721 ha ritenuto tale potestà in contrasto con i principi della libera concorrenza tra gli imprenditori, nonché con il principio costituzionalmente garantito della libertà dell'iniziativa economica. Ne è conseguita l'abrogazione della norma in questione, ad opera del DM 17.9.1997 n. 391, con efficacia dal 12.5.1998, in considerazione sia della sua pretesa illegittimità costituzionale sia dell'efficacia delle pronunce emesse dalla predetta Autorità garante della concorrenza e del mercato le cui pronunce sono sanzionabili. (17) V. legge 7.8.1990 n. 241. (18) V. DL 31.1.2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2.4.2007 n. 40. (19) Con tale esplicita disposizione il legislatore ha risolto i dubbi interpretativi relativi al comma 13 dello stesso art. 123 CDS. Infatti questo, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 40/2007, di conversione del DL n. 7/2007, così recita: "Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. … (omissis)…". Ne residuava margine agli interpreti per poter sostenere o meno la possibilità di una disciplina della DIA, diversa da quella già posta dalla legge n. 241/1990, in ragione della peculiarità dell'attività di autoscuola, che ha stretti profili di attinenza con la sicurezza stradale. Con le modifiche arrecate dal predetto art. 20, c. 5, legge n. 120/2010, si è a tal punto affermata la rilevanza dell'attività di autoscuola sotto tale profilo, che la DIA ne resta in qualche modo superata: si predilige, infatti, il momento di verifica effettiva da parte della provincia competente circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, che si pone come fase procedurale essenziale per poter effettivamente iniziare un'attività di impresa di autoscuola. (20) V. art. 123, c. 9 bis, CDS. (21) V. art. 123, c. 3, CDS (22) a tal fine si rende necessario modificare il DM 17 maggio 1995, n. 317; (23) Il comma 5 decies DL 31.1.2007 n. 7, come convertito con modificazioni nella legge 2.4.2007 n. 40, prevede che, al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ma il termine è evidentemente ordinatorio), sia stabilito un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, e siano stabilite altresì le modalità di esposizione e informazione per l'utenza. (24) V. DM 26 gennaio 2011, n. 17; (25) Il comma 5 quater art. 10 legge 2.4.2007 n. 40, che ha convertito con modifiche il DL 31.1.2007 n. 7, modificando il comma 5, primo periodo dell'art. 123 CDS, in fine così espressamente recita: "Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Conseguentemente, mentre prima della data di entrata in vigore della legge 2.4.2007 n. 40, era sufficiente il requisito della abilitazione quale insegnante di teoria o quale istruttore di guida senza alcun tempo minimo di anzianità, dopo tale data le due abilitazioni devono essere possedute congiuntamente dal titolare e da almeno due anni. (26) V. #Y470_014765#art. 123, c. 10 bis, introdotto dall'art. 20, c. 5 lettera g), legge n. 120/2010. (27) V. art. 123, c. 7 bis, CDS introdotto dall'art. 20, c. 5, legge n. 120/2010. (28) V. art. 120 CDS come modificato dalla legge n. 94/2009 e, da ultimo, dalla legge n. 120/2010. (29) Sebbene così reciti il comma 8 dell'art. 123 CDS in commento, non si può non evidenziare che il comma 2 dello stesso articolo ha demandato la vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole alle province. (30) L'articolo 20, comma 5, legge n. 120/2010 ha precisato "negli ultimi cinque anni" il lasso di tempo utile a maturare l'esperienza biennale di istruttore di guida ed insegnante di teoria ai fini dell'avviamento di un'attività di autoscuola. (31) V. art. 123, c. 10, CDS come modificato dalla legge n. 120/2010. (32) Tuttavia sono tenuti a comunicare preventivamente l'avvio dei corsi in parola alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale l'autoscuola (o il centro di istruzione automobilistica) intende erogarli: tanto al fine di favorire l'attività di controllo che, in tale ambito, è di competenza dei predetti enti. (33) Le modifiche apportate dall'art. 20, c. 5, legge n. 120/2010, hanno chiarito che al responsabile didattico preposto presso un'ulteriore sede è richiesta non solo l'idoneità tecnica del titolare (come in precedenza recitava il comma 4 dell'art. 123 CDS in commento) ma tutti gli ulteriori requisiti anagrafici e morali richiesti al titolare di autoscuola. (34) V. art. 123, c. 2, CDS come modificato dal DL n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, di recente ulteriormente modificato dall'art. 20, c. 5, legge n. 120/2010. (35) Il comma 7-bis dell'articolo 123 CDS, come modificato dall'articolo 20, co. 5, lett. e), della legge n. 120 del 2010, recita: "In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. … (omissis)…". L'interpretazione di tale disposizione non è stata semplice. Ed infatti, mentre formalmente nel comma 4 dell'articolo 123 CDS si continua a parlare di DIA (dichiarazione di inizio attività), di fatto il dettato del comma 7-bis snatura tale istituto, prevedendo che l'apertura di un'impresa esercente l'attività di autoscuola sia sempre e comunque subordinata all'effettivo e preliminare controllo da parte della provincia (cui compete la vigilanza amministrativa e tecnica, ai sensi dello stesso articolo 123). Ma non basta. La disposizione di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 123 CDS è entrata in vigore il 13 agosto 2010, quindici giorni dopo la pubblicazione della legge n. 120 del 2010 nella G.U. del 29 luglio 2010, S.O. 175. Tuttavia, il giorno 31 luglio 2010, è entrato in vigore il nuovo testo dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 (come modificato dall'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010) che recita: "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale." Si è posto quindi il problema di capire quale disposizione prevalesse sull'altra (DIA e comunque controlli della provincia o SCIA?) e, in definitiva, con quali modalità fosse possibile l'apertura di una nuova impresa esercente attività di autoscuola. Sebbene da una prima lettura poteva sembrare che, anche nell'articolo 123 CDS in commento, l'espressione "dichiarazione di inizio attività" doveva essere sostituita da "segnalazione certificata di inizio attività", tuttavia - applicando il principio lex posterioris derogat lex anterioris ed il principio lex specialis derogat lex generalis - sembrava doversi giungere a conclusioni opposte. Ed infatti le modifiche apportate all'articolo 123 CDS dalla legge n.120 del 2010, incidendo sul Codice della strada, avrebbero avuto natura di disposizioni di legge speciale, peraltro entrata in vigore successivamente a quelle di cui alla più volte citata legge n.122/2010. Della questione il MIT ha investito il Consiglio di Stato che, nell'adunanza delle sezioni riunite Prima e Normativa del 16 dicembre 2011, ha reso il parere n. 3458/2011, nel senso che la sostituzione del previgente regime della DIA con quello della SCIA resta irrilevante in relazione a quanto previsto dall'articolo 123, comma 7-bis, CDS, "che sottopone l'avvio dell'attività di autoscuola ad un regime peculiare, che contempla la necessità di verifiche ex ante rispetto al concreto inizio dell'attività.": ciò sia per il principio per cui lex posterioris derogat lex anterioris (la legge n. 120/2010 è entrata in vigore dopo la legge n. 122/2010), sia per quello per cui lex specialis derogat lex generalis. ("la novella dell'art. 19 della legge n. 241/1990 appare materia generale rispetto alla disciplina speciale recata dal più volte citato comma 7-bis"). (36) Anche in merito ad una prima interpretazione del requisito della gestione diretta, personale esclusiva e permanente dell'esercizio dell'attività di autoscuola, il MIT ha richiesto puntuale parere al Consiglio di Stato, formulando i seguenti quesiti: • se la locuzione di cui al comma 4, dello stesso articolo 123 CDS, "il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" debba essere intesa nel senso che l'"esclusività dell'esercizio" dell'attività di impresa di autoscuola precluda l'espletamento di ogni altra attività lavorativa, a qualunque titolo svolta, ovvero - come lo stesso MIT dichiarava di ritenere più coerente anche ai principi costituzionali - debba essere risolto nella possibilità di essere titolare di una sola autoscuola, ancorché con più sedi: dal che sarebbe derivata la non incompatibilità con riferimento a qualsivoglia ulteriore e diversa attività lavorativa, a meno che quest'ultima non lo escluda; • se, sempre in ragione del requisito dell'esclusività, doveva ritenersi sussistere incompatibilità – derivante rispettivamente dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 264/1991 e dall'articolo 42 del DM 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto") - per il titolare di autoscuola che svolga altresì attività di studio di consulenza automobilistica ovvero attività di scuola nautica. Nell'adunanza delle sezioni riunite Prima e Normativa del 16 dicembre 2011, il Consiglio di Stato, con parere n. 3458/2011, ha dichiarato di condividere "l'impostazione ermeneutica fornita dall'Amministrazione (coerente anche con i principi costituzionali in materia di libertà dell'iniziativa economica) quanto all'aspetto della esclusività dell'attività da parte del titolare dell'autoscuola, che non può che declinarsi, nella possibilità, per il singolo soggetto, di essere titolare di una sola autoscuola, anche con più sedi, ma in quest'ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico.". Ha dichiarato poi che, preliminarmente precisato che "il requisito della esclusività … (omissis)… non può che avere una portata meramente soggettiva e non anche oggettiva". In altre parole, ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare (ossia dedicata all'esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili" - ne deriva che il titolare di autoscuola che sia anche in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di consulenza automobilistica, ben può svolgere entrambe le attività in quanto non si pone - per le ragioni su preliminarmente evidenziate - un profilo di incompatibilità. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di formazione ed istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche nelle autoscuole. Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate: • circolare 12.8.2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". - Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010"; • segnalzione 6.8.2010, n. AS741 (Autorità garante della concorrenza e del mercato) "Nuovo Codice della strada - Regolamentazione dell'attività delle autoscuole"; • legge 29.7.2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"; • legge 2.4.2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"; • DL coord. legge conv. 31.1.2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"; • circolare 22.1.2007, n. 6255/08.03 (DTT) "Autoscuole aventi sede in Comuni distanti dal capoluogo di provincia"; • DM 9.2.2004 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Accreditamento delle associazioni di categoria, operanti nei settori autoscuole e consulenza automobilistica, maggiormente rappresentative a livello nazionale"; • DM 19.5.2003 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore autoscuole e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; • circolare 24.4.1997, n. H4858/60C6 (MCTC) "Accesso alla procedura "prenotamotorizzazione". Limiti di utilizzazione da parte delle autoscuole"; • circolare 17.3.1997, n. H3139/60C6 (MCTC) "Accesso alla procedura "prenotamotorizzazione". Limiti di utilizzazione da parte delle autoscuole"; • circolare 6.2.1996, n. 17/96 (MCTC) "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole. Chiarimenti"; • DM 17.5.1995, n. 317 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole."; • sentenza 27.4.1994, n. 3974 (Corte di Cassazione) "Autoscuole: definizione attività"; • sentenza 16.9.1993 (Tribunale) "Autoscuole: definizione attività"; • sentenza 11.3.1993, n. 2919 (Corte di Cassazione) "Autoscuole: definizione attività"; • sentenza 16.12.1992, n. 913 (Consiglio di Stato) "Autoscuole: definizione attività"; • DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada": - art. 123 "Autoscuole"; • sentenza 4.11.1982, n. 504 (Tribunale) "Autoscuole: definizione attività"; • sentenza 12.11.1981, n. 5983 (Corte di Cassazione) "Autoscuole: definizione attività"; • Bandini dott. Claudio e Goffredo dott. Felice "La patente di guida (4 volumi aggiornabili)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989; • Infantino comm. p.i. Francesco "La scuola di guida (edizione aggiornabile)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1984; • Foresta dott. 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Stefano "Scuola guida", ESSEBI Italia srl - Milano.