Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280

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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MOBILITA E VIABILITA
DIREZIONE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DEL TRASPORTO
Prot. n._______ del____/____/_____
DETERMINAZIONE N.
DEL
IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni Testa)
Premesso che
- ai sensi del comma 2 dell’art. 123 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Codice della Strada
- “le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province”;
-
ai sensi del comma 16, art.1 della legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015, la Città
metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i
rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- la società “Lysa s.a.s. di Coppola Rodolfo”, è esercente l’attività di autoscuola presso
le seguenti sedi :
1. nel Comune di Pozzuoli (NA) in via Mazzini, 13;
2. nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani, 3;
3. nel Comune di Quarto, (NA), alla via Masullo, 1;
- il sig. Coppola Emanuele, nato a Giugliano il 27.08.1969, è il responsabile didattico
preposto a gestire l’autoscuola Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello,
via Modigliani, 3;
- in altro procedimento amministrativo per il controllo della permanenza del requisito
di buona condotta, è stata acquisita copia della sentenza n.7136/2014 emessa in data
29.01.2014 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale n.6374/07RG,
con cui il
succitato sig. Coppola Emanuele è stato condannato per condotte illecite nel settore delle
autoscuole, e precisamente è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi “F” (artt.110,
479 in relazione al 476 c.p.) ed “U” ( artt.110, 479 in relazione al 476, 347) c.p.) del decreto
di citazione a giudizio.
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280 del 19/11/2015
Oggetto: Irrogazione del provvedimento sanzionatorio della revoca dell’attività di
autoscuola, ai sensi dell’art. 123, comma 9, D. Lgs. 285/92, nei confronti dell’autoscuola
Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani n. 3
-
la sentenza del Tribunale di Napoli
ricostruisce, attraverso intercettazioni
ambientali e telefoniche su determinate utenze, episodi di comportamenti illeciti posti in
essere da alcuni titolari di autoscuole o loro collaboratori in combutta con funzionari
pubblici, incaricati dalla direzione dei trasporti terrestri di Napoli allo svolgimento degli
esami di teoria o pratica per il conseguimento delle patenti di guida;
- in particolare, dalla disamina della sentenza si rileva il ricorso abituale da parte dei
l’esito favorevole degli esami, il tutto nella piena consapevolezza dei soggetti beneficiati;
- esaminata e valutata la succitata sentenza n.7136/2014, con nota prot. 177255 del
23.10.2015 - regolarmente notificata alla parte – la Città metropolitana di Napoli
comunicava al legale rappresentante della società esercente l’attività di autoscuola l’avvio
del procedimento per l’irrogazione del provvedimento sanzionatorio della revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA)
in località Monteruscello, via Modigliani 3, ai sensi dell’art. 123, comma 9, lett. A) del
Decreto legislativo 285/92, per il venir meno dei requisiti morali di buona condotta in capo al
responsabile didattico preposto alla gestione dell’autoscuola in argomento, informandolo al
contempo della facoltà di far pervenire, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione
della
suddetta
comunicazione,
memorie
scritte
e
documenti,
che
l’Amministrazione Provinciale di Napoli aveva l’obbligo di valutare ove pertinenti all’oggetto
del procedimento;
Atteso che
-
in riscontro alla suddetta comunicazione prot. 177270 del 23.10.2015, il legale
rappresentante della società “Lysa s.a.s. di Coppola Rodolfo”, per il tramite del proprio legale
di fiducia, ha presentato memorie difensive , evidenziando che:
-
1) allo stato il sig. Coppola Emanuele (assorto per il reato ex art. 416 c.p.) è stato
condannato in I grado, ma ha interposto appello;
-
2) quand’anche si giungesse alla conclusione che il sig. Coppola Emanuele abbia perso
i requisiti della buona condotta, tale circostanza comporterebbe esclusivamente
conseguenze nei suoi confronti (impedendogli di continuare a svolgere l’attività di
preposto responsabile didattico), senza alcun riverbero sulle autorizzazioni in capo
alla soc. Autoscuola Lysa s.a.s. di Rodolfo Coppola & C. , atteso che , ai sensi dell’art.
123, co.9 , lett.a) del D.lgs.285/92, si ha revoca quando siano venuti meno i requisiti
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gestori di alcune scuole guida ad accordi corruttivi con i funzionari delegati per assicurarsi
morali del titolare (nella specie , Rodolfo Coppola).
e concludendo con la richiesta di archiviazione del procedimento ;
Rilevato che
Le osservazioni prodotte dal legale rappresentante della società “Lysa s.a.s. di
Coppola Rodolfo”, per il tramite del proprio legale di fiducia, non sono accoglibili per le
1) - l’art.123 del Codice della Strada stabilisce che l’attività di autoscuola “può essere
presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in
possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza
biennale, maturata negli ultimi cinque anni”;
- il comma 4, secondo periodo, del succitato art.123 stabilisce che “nel caso di
apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che
deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso
di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria”;
- pertanto non è condivisibile la tesi sostenuta dalla parte per cui si ha revoca ai sensi
dell’art. 123, co.9 , lett.a) del D.lgs.85/92, solo quando siano venuti meno i requisiti morali
del titolare, e non anche del responsabile didattico dell’autoscuola, come nella fattispecie in
esame in quanto essa è contraria allo stesso dettato normativo, così come chiaramente
esplicitato dallo stesso Codice della Strada al comma 4, secondo periodo, del succitato
art.123 ;
2) - acquisite le informazioni richieste, la Città Metropolitana
di Napoli ha
prontamente attivato i propri poteri di vigilanza per la tutela del pubblico interesse e degli
utenti; al riguardo si fa presente che lo stretto legame tra il ruolo di titolare/responsabile
didattico di autoscuola (cui sono attribuiti compiti per l'educazione stradale, l'istruzione e la
formazione dei conducenti ai sensi dell’ art.123, comma 1 del Codice della Strada) ed i reati
oggetto di contestazione a carico del sig. Coppola Emanuele infatti, non può che comportare
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seguenti motivazioni:
un giudizio di disvalore nelle condotte del succitato soggetto preposto alla gestione di una
autoscuola;
- la tutela dell’interesse pubblico tutelato impone che la Pubblica Amministrazione
vigilante debba compiere una valutazione della condotta dell’interessato onde stabilire se
essa sia consona allo status professionale di titolare/ responsabile didattico di autoscuola,
addirittura prescindendo
dalla definizione del procedimento penale: come chiarito in
TAR Lombardia, 18 luglio 1994, n.512), non costituisce violazione della presunzione di
innocenza l’adozione di provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato emanati in
relazione ad indagini penali, posto che tali atti si fondano sull’esigenza di salvaguardare
immediatamente l’interesse pubblico;
- l’ambito dei reati contestati al legale rappresentante dell’autoscuola, sig. Emanuele
Coppola, è strettamente connesso all’attività di autoscuola;
- si appalesano gravi e rilevanti i fatti emersi nella sentenza in relazione ai quali è
stata disposta la relativa condanna nei confronti del soggetto sopra indicato, soprattutto in
relazione agli interessi pubblici sottesi all´esercizio dell´attività di autoscuola (tutela
dell´ordine e della sicurezza pubblica) che comprendono anche l´esigenza di garantire le
peculiari finalità didattico - educative dell´autoscuola (con particolare riguardo allo specifico
interesse alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada);
Ritenuto che
- l’attività addebitata al sig. Coppola Emanuele – preposto alla gestione dell’autoscuola
Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani 3 - abbia
comportato, per le modalità della condotta e per l’evidente collegamento tra la predetta
condotta delittuosa e la gestione dell’autoscuola, il sopravvenuto difetto dei requisiti morali
previsti dall’art. 123 del Codice della Strada per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto
nonché per il legittimo esercizio dell’attività assentita;
- le osservazioni prodotte dal legale rappresentante non sono quindi tali da incidere
sulla necessità da parte della Città metropolitana di Napoli - amministrazione vigilante sul
settore delle autoscuola operanti nel territorio della provincia napoletana- ad intervenire
con
l’adozione di provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, emanati in
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giurisprudenza (vedansi TAR Lombardia – Milano, sez. III, sentenza 26 luglio 2004, n.3182;
relazione alle risultanze di un processo penale, posto che tali atti si fondano sull’esigenza di
salvaguardare immediatamente l’interesse pubblico;
tutto ciò esposto,
DETERMINA
per le considerazioni suesposte che nel presente dispositivo si hanno per riportate e
trascritte, formandone parte integrante e sostanziale,
sensi dell’art. 123, comma 9, D.Lgs. 285/92 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
autoscuola Lysa III avente sede nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello alla via
Modigliani n.3 , per il venir meno del requisito di buona condotta in capo al responsabile
didattico ; l’attività della suddetta autoscuola sarà inibita a far data dall’avvenuta notifica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.21/Bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società;
- di trasmettere all’Ufficio Autoscuole dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli
copia della presente Determinazione per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere altresì copia della presente Determinazione al Comando di Polizia
Municipale di Pozzuoli ed al Comando locale dei Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza
alla chiusura.
Il Funzionario
Dott. Ferdinando Vicinanza
il Dirigente
Dott. Giovanni Testa
Avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notifica.
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