domande frequenti - Unione Comuni Pianura Reggiana
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Servizio Sociale Integrato DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE (a cura delle avvocate volontarie dello spazio di orientamento legale di COME IN FAMIGLIA) (23.07.2015) D: Cosa si intende per divorzio breve? R: Il 26/05/2015 è entrato in vigore il c.d. divorzio breve, introdotto dalla Legge 06/05/2015 n. 55, che riduce in modo significativo i tempi per poter procedere al divorzio dalla separazione. In caso di separazione consensuale è sufficiente il decorso di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o innanzi all'Ufficiale di Stato Civile. Diversamente, in caso di separazione giudiziale è necessario il decorso di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.La Legge 55/2015 ha, inoltre, previsto che la comunione dei beni si sciolga alla data in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale. D: Che cos’è la negoziazione assistita nelle separazioni e nei divorzi? R: Il Decreto Legge n. 132 /2014, ha introdotto l’istituto della “negoziazione assistita” anche in tema di famiglia quale ipotesi facoltativa che i coniugi possono scegliere nel caso di separazione consensuale, di divorzio a domanda congiunta, in caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi e figli maggiorenni non autosufficienti. La negoziazione assistita è una procedura conciliativa alternativa a quella contenziosa che si apre con la sottoscrizione di un accordo, denominato convenzione di negoziazione, mediante il quale i coniugi convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l’assistenza di avvocati. E’ necessario infatti che ogni parte sia assistita da almeno un avvocato di fiducia. L’accordo raggiunto deve quindi essere trasmesso, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravviserà irregolarità, provvederà a comunicare agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti. In presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap o incapaci o economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo di negoziazione se ritiene che esso risponda all’interesse dei figli. In caso contrario lo trasmette 1 Servizio Sociale Integrato entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale che fisserà entro 30 giorni, la comparizione delle parti davanti a sé. Ottenuti i suddetti nullaosta e autorizzazioni, l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro 10 giorni, una copia autentica dell’accordo stesso all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto o nel comune di residenza dei coniugi o di iscrizione Aire qualora il matrimonio sia stato celebrato all’estero. L’accordo raggiunto con l’aiuto degli avvocati produce gli stessi effetti e ha lo stesso valore del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio come se fosse stato emesso da un giudice del Tribunale. D: E’ possibile regolamentare un rapporto di convivenza? R: La coppia di fatto, sia eterosessuale che con identità di genere, può regolamentare i propri rapporti patrimoniali con i patti di convivenza. Si tratta di veri e propri contratti che le parti possono scegliere per disciplinare la contribuzione alle spese, ovvero distribuire i costi, il regime degli acquisti e le conseguenze in caso di cessazione della convivenza, ivi inclusi gli squilibri patrimoniali causati dalla rottura del rapporto. Pur essendo ammesso il carattere attributivo o destinatorio, detti accordi non possono prevedere clausole sanzionatorie o premiali, né disciplinare diritti personali (esempio : obbligo di fedeltà, procreazione, residenza). Il patto di convivenza può essere redatto da un avvocato o da un notaio, a seconda della forma prevista dalla legge per la validità dell’atto. D: Che differenze ci sono tra l’affidamento condiviso e quello esclusivo? R: La Legge 54/2006 ha capovolto il sistema in materia di affidamento della prole prevedendo il regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori come regola prioritaria e, l’affidamento esclusivo a favore di uno solo di essi come evenienza residuale. L’affidamento condiviso attribuisce ai genitori il compito di condividere le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale dei figli minori e il dovere di assistere ed educare i minori, secondo un unico e concorde progetto educativo, concordando tra di loro le decisioni più importanti (es. cura, formazione, istruzione, educazione) nell’interesse esclusivo dei minori medesimi, collaborando perché possano crescere sereni, nell’ambiente socio-culturale abituale, godendo della presenza e dell’assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e della loro rispettiva famiglia di origine. Diversamente, il regime di affidamento esclusivo della prole a 2 Servizio Sociale Integrato favore di uno solo dei genitori, attribuisce solo al genitore affidatario il compito di assumere tutte le decisioni più importanti (v. ut sopra) che riguardano i minori in modo esclusivo, senza quindi doverle concordare con l’altro genitore. D: E’ possibile avere assistenza legale gratuita in caso di separazione, se ci sono condizioni economiche difficili? R: L’ordinamento giuridico Italiano garantisce a tutti i cittadini italiani, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio e agli apolidi, che non hanno i mezzi economici sufficienti per affrontare i costi di un processo di separazione o divorzio la possibilità di nominare un avvocato tra quelli iscritti nelle apposite liste messe a disposizione dai Tribunali Italiani, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato (o gratuito patrocinio). L’interessato deve presentare un apposita domanda all’Ordine degli Avvocati del Foro presso il quale deve introdurre l’azione giudiziale e/o costituirsi nella causa già pendente, dimostrando (con Dichiarazione dei redditi, CUD e/o dichiarazione equipollente) di avere un reddito annuo non superiore a 11.369,24 ( D.M. del Ministero della Giustizia del 01/04/2014). La domanda può essere scaricata da internet (o ritirata presso lo sportello del Consiglio dell’Ordine del Tribunale) e deve essere depositata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta di pungo dall’interessato e dall’avvocato che si è nominato. D: quali sono i diritti di un bambino nato da genitori sposati e quali quelli di un bambino nato da una “coppia di fatto”? R: L'art. 30 della Costituzione stabilisce che deve essere assicurata ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Tali categorie giuridiche sono, tuttavia, superate dal decreto legislativo 154/2013 che, integrando le modifiche già introdotte al primo libro del codice civile dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, ha adeguato il diritto alla nuova realtà sociale, sostituendo le parole "figlio legittimo" e "figlio naturale" con le parole "figlio nato nel matrimonio" e "figlio nato fuori del matrimonio" equiparando, anche dal punto di vista giuridico, la condizione dei figli. E' infatti stato cambiato l'art. 74 del Codice Civile stabilendo espressamente che, a seguito del riconoscimento, si produce un rapporto di parentela non solo nei confronti del genitore ma anche nei confronti di tutti i componenti la sua famiglia, e i figli nati fuori dal matrimonio hanno oggi gli stessi diritti 3 Servizio Sociale Integrato degli altri figli e la loro quota di eredità non potrà essere "commutata" in una somma di denaro a scelta dei figli nati nel matrimonio. Inoltre parteciperanno a pieno diritto alle eredità di nonni, zii, cugini senza più alcuna differenza. D: A quale Giudice si deve rivolgere una coppia non sposata per regolamentare il rapporto di filiazione? R: L’articolo 3 della legge 219/2012 ha modificato l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, stabilendo che sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. La competenza del Tribunale per i minorenni permane, quindi esclusivamente per l’autorizzazione a contrarre matrimonio del minore ultrasedicenne, in materia di nomina di un curatore speciale per la stipula delle convenzioni matrimoniali e per i procedimenti de potestate a meno che, in caso di procedimenti ex articolo 333 del codice civile, sia pendente giudizio di separazione o divorzio dinnanzi al Tribunale ordinario o un giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 316 codice civile di fronte al Tribunale ordinario. In questi casi, in virtù del principio di economia processuale e di concentrazione dei giudizi, la norma impone che sia il giudice ordinario ad occuparsi e a decidere in materia di giudizi de potestate. Per ciò che concerne i procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori saranno di competenza del tribunale ordinario , che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con provvedimenti immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente e si applicheranno, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. D: I nonni hanno dei diritti e dei doveri nei confronti dei nipoti? R: Il ruolo sociale dei nonni è sempre più riconosciuto ed apprezzato. Vi è una relazione di parentela, giuridicamente rilevante tra nonni e nipoti, siano essi nati da genitori coniugati, oppure no. In punto ai diritti riconosciuti ai nonni, preme sottolineare come, la recente normativa abbia riconosciuto in favore dei nonni un vero e proprio diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti ed di agire in giudizio nel caso in cui questo diritto non possa essere esercitato. I nonni potranno, quindi, rivolgersi al Giudice per chiedere che siano regolate le loro frequentazioni ed i rapporti di visita con i nipoti. E’ stata riconosciuta valenza autonoma ad un diritto di natura esistenziale, il diritto di vivere stabili e significative relazioni affettive tra nonni e nipoti. In capo ai nonni vi sono obblighi economici sussidiari. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, i nonni - in attuazione del noto il principio della c.d. “solidarietà familiare” - sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché i genitori stessi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 4 Servizio Sociale Integrato D: E' possibile modificare gli accordi convenuti in sede di separazione? Quando? R: Le condizioni contenute in una sentenza si separazione, in un verbale di separazione consensuale omologato o in un provvedimento modificativo, possono essere modificate in ogni momento. E', però, necessario il verificarsi di un motivo giustificativo quale a titolo esemplificativo un fatto nuovo sopravvenuto. I coniugi congiuntamente possono scegliere di avvalersi, per la modifica, della procedura di negoziazione assistita da avvocati o della procedura avanti l'ufficiale di stato civile. Qualora non vi sia l'accordo dei coniugi, il singolo coniuge può rivolgersi al Tribunale competente per l'ottenimento della modifica. D: Cosa prevede la legge sull’affidamento di un figlio in caso di separazione qualora i genitori non siano mai stati né sposati né conviventi? R: La disciplina che la legge dispone in materia di affidamento dei minori a seguito di separazioni, divorzi o ai casi di annullamento/ nullità del matrimonio, si applica estensivamente anche alle ipotesi di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio ( art. 337 bis introdotto dal D.Lgs.vo n. 154/2013). Tale disciplina è quella dell’affido condiviso dei minori a favore di entrambi i genitori. Questa è la regola generale a cui dare sempre la preferenza nell’interesse del minore ( art. 337 ter c. 2 c.c.).In tale ipotesi , entrambi i genitori possono e devono esercitare la rispettiva potestà genitoriale sul figlio minore, condividendo le scelte di maggiore rilevanza in punto alla sua crescita, cura, educazione ed istruzione. L’affido condiviso non significa necessariamente che il minore debba risiedere con entrambi i genitori ma che il medesimo abbia una cd. residenza preferenziale presso un genitore e l’altro genitore eserciti e conservi il proprio cd. diritto di visita. La residenza preferenziale fa sì che il minore, seppur conservando il proprio diritto alla bigenitorialità, abbia il riferimento di un luogo stabile ove crescere e mantenere la sua prevalente sede di interessi. Le modalità ed i tempi dell’affido condiviso possono essere concordati tra i genitori e, in caso di contrasti, sarà competente a decidere il Tribunale ordinario, attraverso un giudizio che potrà instaurarsi su iniziativa di quello che tra i genitori vi abbia interesse o da parte di entrambi, disgiuntamente. Quando l’affidamento condiviso non corrisponde all’interesse del minore ovvero uno dei due genitori si mostra incapace o inidoneo alla sua educazione, allora esso può divenire esclusivo in favore di un solo genitore. 5 Servizio Sociale Integrato D: E’ vero che posso separarmi senza andare in Tribunale? R: Con l’entrata in vigore del decreto legge 132 del 12 settembre 2014, è stata introdotta in Italia la “negoziazione assistita”, al fine di semplificare i procedimenti legati alle crisi coniugali, orientandoli verso una definizione privata, con l’aiuto di un avvocato o addirittura direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile, senza quindi alcun coinvolgimento del Tribunale. Nella prima ipotesi (convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio), i coniugi possono procedere alla separazione o al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, con l’ausilio di un avvocato. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, produce gli stessi effetti della decisione del giudice. Tale accordo deve poi essere trasmesso, a cura dell’avvocato, al Pubblico Ministero, al fine di effettuare una verifica sull’accordo. In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli economicamente non autosufficienti, l’avvocato deve inviare l’accordo al Pubblico Ministero entro dieci giorni. Il Pubblico Ministero autorizza l'accordo, se lo ritiene conforme agli interessi dei figli, altrimenti lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale, il quale deve fissare entro 30 giorni la comparizione dei coniugi dinanzi a sé. L’avvocato, poi, ottenuto il nulla osta del Pubblico Ministero, deve trasmettere copia autenticata dell’accordo, entro dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale il matrimonio era stato trascritto (nel caso di matrimonio religioso) o iscritto (nel caso di matrimonio civile). Nella seconda ipotesi (separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile), questa diversa via riguarda il caso in cui i coniugi concludano un “loro accordo”, che potrà avere ad oggetto la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. L’accordo potrà concludersi direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile, ad eccezione del caso in cui vi siano sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli economicamente non autosufficienti. Inoltre, per potersi avvalere della procedura semplificata, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi (ipotesi in cui vi siano beni mobili o immobili che un coniuge voglia trasferire all’altro coniuge). Anche seguendo questa strada, si produrranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali in materia, ai quali equivarranno in toto. A seguito di separazione dei coniugi, il termine di tre anni previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile. 6