Legge regionale 25/2016

Transcript

Legge regionale 25/2016
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
1
Legg e region al e 18 marzo 2016, n. 25
Riord i n o dell e funz i o n i provi n c i a l i in mat e r i a di turi s m o in att u a z i o n e dell a l.r.
22/ 2 0 1 5 . Mod i fi c h e alla l.r. 42/ 2 0 0 0 e alla l.r. 22/ 2 0 1 5 .
(Bollettino Ufficiale n. 13, par t e prim a, del 23.03.2 0 1 6 )
PREAM B OLO
Il Consiglio region al e
Visto l’articolo 117, com mi terzo e qua r t o, della Costit uzion e;
Visto l’articolo 4, com m a 1, lett e r e l), m), n), o) e z), dello Stat u t o;
Visto il decr e t o legisla tivo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della nor m a t iva stat al e in tem a di
ordina m e n t o e merc a t o del turis m o, a nor m a dell'a r ti colo 14 della legge 28 nove m b r e 2005, n.
246, nonch é att u a zion e della diret tiva 2008/ 1 2 2/ C E, relativa ai cont r a t t i di multip ro p ri e t à ,
cont r a t t i relativi ai prodo t ti per le vaca nz e di lungo ter mi n e , cont r a t t i di riven dit a e di sca m bi o);
Vista la legge region al e 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Region ali in mat e ri a di
turism o);
Vista la legge region al e 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinci ali e attu a zio n e
della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città met r o p olit a n e , sulle provinc e, sulle
unioni e fusioni di comu ni. Modifiche alle leggi region ali 32/20 0 2, 67/200 3, 41/200 5, 68/201 1,
65/20 1 4”);
Visto il par e r e istituzion al e, favor evol e con condizioni, della Prim a Com mis sio n e consiliar e
espr e s s o nella sedu t a del 3 dice m b r e 2015;
Visto il par e r e , favorevole con racco m a n d a z io ni, del Consiglio delle autono m i e locali espr e s s o
nella sedu t a dell’11 genn ai o 2016;
Conside r a t o che:
1. Al fine di adeg u a r e la ripar tizion e delle funzioni am minis t r a t i ve in mat e ri a di turism o alla
sopr avv e n u t a nor m a t iva di riordi no delle funzioni delle provinc e, è modifica to l’asset t o delle
com p e t e n z e ammi ni st r a t iv e. Il nuovo asse t t o diverr à efficac e dalla dat a dell'effet tivo
trasfe ri m e n t o delle funzioni provinci ali secon d o qua n t o stabilito dalla l.r. 22/201 5.
In particol a r e sono att rib ui t e:
a) alla Regione la funzion e della form azion e e la qualificazion e professio n al e degli oper a t o ri del
set tor e del turis m o;
b) ai com u ni le funzioni in mat e ri a di ese r cizio delle strut t u r e ricet tive, ese rcizio delle attività
profe ssion ali, accoglie nz a e inform a zio n e relativa all’offert a turistic a del territ o rio com u n al e;
sono altre sì att rib ui t e ai comu ni le funzioni di accoglie nz a e inform azio n e turistic a a cara t t e r e
sovra comu n a l e, da eser ci t a r si in form a associ a t a ;
c) ai comu ni capol uo g hi di provincia, oltre alle funzioni prop ri e dei com u ni, le funzioni in
mat e ri a di age nzi e di viaggio e turis m o, classificazion e delle strut t u r e ricet tive, istituzion e e
tenut a dell’albo delle associ azioni pro- loco, raccolt a ed elabor a zion e dei dati statistici
rigu a r d a n t i il turis m o nonch é quelle di accoglie nz a e inform a zio n e turistica a cara t t e r e sovra
com u n a l e , fino a quan d o non vi provve d a n o i com u ni;
d) alla Città met r o p olit a n a di Firenz e le funzioni in mat e ri a di accoglie nz a e inform azio n e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
2
relativa all’offert a del terri to rio della stess a città met ro p olit a n a , age nzie di viaggi e turism o,
classificazion e delle stru t t u r e ricet tive, istituzion e e tenu t a dell’albo delle associazioni pro- loco,
raccolt a ed elabor a zio n e dei dati statistici rigu a r d a n t i il turis m o.
2. Al fine di gar a n t i r e il racco r d o tra le esige nz e di prom ozion e turistic a di livello locale e quelle
di inte r e s s e region al e, viene ridisciplina t a la cabin a di regi a del turis m o, com pos t a da
rapp r e s e n t a n t i degli enti pubblici e delle cat e g o ri e ;
3. Al fine di aggior n a r e le disposizioni in mat e ri a di avvio delle attività turistico- ricet tive e
dell’ese r cizio delle profes sio ni alla vigent e nor m a t iv a, viene sostit uit a la denu n ci a di inizio di
attività (DIA) con la segn al a zio n e certifica t a di inizio attivit à (SCIA) e si preve d e lo sport ello
unico per le attivit à prod u t tive (SUAP) quale unico punto di acce s so in relazion e a tutt e le
vicen d e am mi ni st r a t iv e rigua r d a n t i l'impr e s a turistic a;
4. Al fine di confor m a r si a qua nt o previsto dal d.lgs. 79/201 1, viene elimin a t o l’obbligo di
com u ni c a zio n e dei prezzi delle strut t u r e ricet tive previsto a carico delle impr e s e ;
5. Si ritien e oppor t u n o elimina r e il riferi m e n t o al piano region al e dello sviluppo econo mi c o
(PRSE) al fine di ade g u a r si al modello di progr a m m a z i o n e definito dalla legge region al e 7
gen n ai o 2015, n. 1 (Disposizioni in mat e ri a di prog r a m m a zi o n e econo mi c a e finanzia ri a
region al e e relative proc e d u r e cont a bili. Modifich e alla l.r. 20/20 0 8) e dal docu m e n t o di
econo mi a e finanz a region al e (DEFR) 2016, approv a t o con delibe r a zion e del Consiglio region al e
21 dice m b r e 2015, n. 89;
6. Si accoglie il pare r e istituzion al e della Prim a
cons e g u e n t e m e n t e il test o della pre s e n t e legge;
Com mis sio n e
consiliar e
e
si ade g u a
7. Al fine di cons e n ti r e una rapid a att u a zion e delle disposizioni di cui alla l.r. 22/20 1 5, è
nece s s a r i o dispor r e l’entr a t a in vigore della pres e n t e legge il giorno succ e s sivo alla data di
pubblic azion e sul Bollet tino ufficiale della Region e Tosca n a;
Approva la pres e n t e legg e
CAPO I
Mo d i f i c h e alla le g g e re g i o n a l e 23 m a r z o 20 0 0 , n. 42 (Te s t o uni c o del l e Le g g i
Re g i o n a l i in m a t e r i a di turi s m o )
Art. 1
Funzioni della Region e . Sostit u zio n e dell’ articolo 2 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 2 della legge region ale 23 marzo 2000, n 42 (Testo unico delle Leggi Region ali in mate ri a di
turis mo), è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 2 Funzioni della Region e
1. Nella mat eria del turis m o di cui al prese n t e testo unico sono riservat e alla Region e, fer m e restan d o le
gen erali potes tà nor ma ti ve, di progra m m a z i o n e , di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti
concer n e n t i:
a) la progra m m a z i o n e dello svilup po sost enibile e comp e ti tivo del turis m o e l'innova zio n e dell'offerta
turistica regionale;
b) l'omog e n e i tà dei servizi e delle attività collegat e all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promo zio n e turistica;
d) la diffusion e della conosce n z a sulle caratteristich e dell’offerta turistica del territorio regionale;
e) l’attuazion e di specifici proge t ti di intere s s e regionale definiti ai sensi della legislazion e vigent e;
f) la forma zion e e la qualificazion e profession ale degli operatori turistici. ”.
Art. 2
Funzioni delle Provinc e. Abrogazion e dell’ articolo 3 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 3 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 3
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
3
Funzioni della Città met ro polita na di Firenz e Inseri m e n t o dell’ articolo 3 bis nella l.r. 42/200 0
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 42/200 0 è inserito il segu e n t e :
“ Art. 3 bis Funzioni della Città metro politan a di Firenz e
1. Sono attribuit e alla Città metrop olita na di Firenz e le funzioni am mi nistra tiv e in mat eria di:
a) accoglien z a e infor ma zio n e relativa all’offerta turistica del territorio della città metrop olita na;
b) agen zie di viaggio e turis m o;
c) classificazion e delle strutt ur e ricettiv e;
d) istituzion e e tenut a dell’albo delle associazioni pro- loco;
e) raccolta ed elaborazion e dei dati statistici riguar da n ti il turis m o.
2. Le funzioni di cui al com m a 1 sono esercitat e su tutto il territorio della Città metrop olita na di Firenz e.
3. Le funzioni di cui al com m a 1, lettera a), sono esercitat e nel rispett o di quanto previsto dall’articolo 4
bis .”.
Art. 4
Funzioni dei Com u ni. Sostit u zio n e dell’ articolo 4 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 4 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 4 Funzioni dei comu ni
1. Sono attribuit e ai com u ni le funzioni am mi nistra tiv e in materia di:
a) esercizio delle strut t ur e ricettive;
b) esercizio delle attività profes sio nali;
c) accoglien za e infor m a zio n e relativa all’offerta turistica del territorio com u n al e.
2. Le funzioni di accoglien z a e infor m a zio n e turistica a caratt er e sovra com u n ale sono attribuit e ai
com u ni, che le esercita no in forma associata. L’esercizio in forma associata è svolto fra i com u ni di uno o
più ambiti territoriali conter m i ni di cui all’allegato A alla legge regionale 27 dice m b r e 2011, n. 68 (Nor m e
sul siste m a delle autono mi e locali) e comp ort a l’ade m pi m e n t o di quanto previsto dall’articolo 4 bis.
3. Fino a quan do non sia attivato l’esercizio associato negli ambiti e nelle form e di cui al com m a 2, le
funzioni di accoglien z a e infor m a zio n e turistica a caratter e sovra com u n al e sono esercitat e dai com u ni
capoluog hi di provincia, con le modalità di cui all' articolo 4, com m a 6, della legge regionale 3 marzo 2015,
n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazio n e della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle
città metro politan e, sulle provinc e, sulle unioni e fusioni di com u ni”. Modifich e alle leggi regionali
32/200 2, 67/200 3, 41/200 5, 68/201 1, 65/201 4).
4. In pres e n z a di esercizio associato delle funzioni di accoglien z a e infor m a zio n e turistica di cui al com m a
2, il comu n e capoluo go, previo accordo con l’ente respon s a bile della gestion e, può asseg n a r e a detto
com u n e , a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell’ articolo 13 della l.r. 22/201 5 . A tal fine, il
tratta m e n t o econo m i co, ivi comp r e s o quello accessorio, spetta n t e al personal e coma n d a t o è deter mi n a t o
ed erogato dal com u n e capoluo go; il tratta m e n t o econo mi co acces sorio contin ua a gravare sui fondi per le
politiche di sviluppo delle risorse uma n e e della produt tività di cui al contratt o collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dice m b r e 1999, costituito presso il com u n e capoluogo. In tal caso,
l’accordo può prev e d e r e l’utilizzo a titolo gratuito di risorse stru m e n t ali e di beni mobili e im mo bili di cui
il com u n e capoluog o abbia la disponi bilità ai sensi dell’ articolo 13, com m a 9, della l.r. 22/20 1 5 . In caso di
cessazio n e dell’esercizio associato, il coma n d o e l’utilizzazion e delle risorse e dei beni, disposti in favore
del comu n e respon s a bile della gestion e, cessa no di diritto. Resta ferm a la volontarietà del coma n d o da
parte del dipen d e n t e intere s s a t o.
5. Le disposizioni di cui ai com mi 2 e 3 non comp ort a n o il trasferi m e n t o di risorse regionali; resta fer mo il
trasferi m e n t o di risorse regionali che la l.r. 22/20 1 5 prev e d e in favore del comu n e capoluogo a seguito del
trasferi m e n t o di personale. ”.
Art. 5
Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglie n z a e infor m a zi o n e turistica. Inseri m e n t o dell’
articolo 4 bis nella l.r. 42/200 0
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 42/200 0 è inserito il segu e n t e :
“ Art. 4 bis Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglien z a e infor m a zio n e turistica
1. L’esercizio delle funzioni di accoglien z a e infor m a zio n e turistica di cui all’articolo 3 bis, com m a 1,
lettera a), articolo 4, com m a 2, e articolo 4 ter, com m a 3, com po rt a:
a) la stipulazion e di una conve n zio n e con l’Agen zia regionale di prom o zio n e turistica, di cui alla legge
regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del siste m a regionale della prom o zio n e econo m ic a e turistica.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
4
Rifor ma dell'Age n zia di pro mo zio n e econo mi c a della Toscana “APET”. Modifich e alla l.r. 53/200 8 in tema
di artigianato artistico e tradizionale);
b) la realizza zion e del collega m e n t o con la piattafor m a infor ma tica regionale;
c) la progra m m a z i o n e e il monitora g gio delle strate gie e delle attività turistich e
destinazio n e me dian t e l’ osservat orio turistico di destina zio n e (OTD). ”.
dei territori di
Art. 6
Funzioni dei com u ni capoluog hi. Inseri m e n t o dell’ articolo 4 ter nella l.r. 42/20 0 0
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 42/20 0 0 è inserito il segu e n t e :
“ Art. 4 ter Funzioni dei com u ni capoluo g hi
1. Sono attribuit e ai com u ni capoluo g hi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 4, com m a 1, le
funzioni am mi nistra tiv e, che sono esercitat e su tutto il territorio della provincia, in materia di:
a) agenzi e di viaggio e turis m o;
b) classificazion e delle strut t ur e ricettive;
c) istituzion e e tenu ta dell’albo delle associazioni pro- loco;
d) raccolta ed elaborazion e dei dati statistici riguarda n ti il turis m o.
2. Le funzioni di cui al com m a 1, letter e a), b) e c), sono esercitat e dai com u ni capoluo g hi di provincia con
le modalità dell’ articolo 4, com m a 6, della l.r. 22/20 1 5 . Le disposizioni dell' articolo 14, com m a 1, della l.r.
22/20 1 5 si applicano unica m e n t e alle me d e si m e funzioni.
3. Le funzioni di accoglien z a e infor m a zio n e turistica a caratter e sovra com u n al e sono esercitat e dai
com u ni capoluog hi di provincia fino a quando non vi provve d a n o i comu ni ai sensi dell’articolo 4, com m a
2, e dell’articolo 4 bis.
4. Per lo svolgi m e n t o delle funzioni di cui al com m a 3, i com u ni capoluo g hi di provincia ade m pio n o
quanto previsto dall’articolo 4 bis. ”.
Art. 7
Elenc hi regionali delle attività disciplinat e dal testo unico. Modifich e all’ articolo 5 della l.r.
42/200 0
1. Il com m a 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 2. A tal fine, i comu ni tras m e t t o n o alla Giunta regionale le relative infor ma zio ni .”.
Art. 8
Finalità. Modifich e all’ articolo 6 della l.r. 42/20 0 0
1. Alla lette r a a) del com m a 1 dell’articolo 6 della l.r. 42/200 0 le parole: “ delle province e dei comu ni ”
sono sostituit e dalle segu e n t i: “ dei com u ni e della città metro politan a ”.
Art. 9
Servizi di infor m a zi o n e e di accoglie n z a turistica. Modifich e all’ articolo 7 della l.r. 42/200 0
1. Il comm a 4 dell’articolo 7 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 4. I servizi di infor ma zio n e e di accoglie n za turistica a caratter e locale sono svolti, per i territori di
rispet tiva com p e t e n z a , dai com u ni, anche in forma associata. ”.
Art. 10
Attività di prom o zio n e turistica. Modific h e all’ articolo 8 della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 2 dell’articolo 8 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 2. La Region e esercita le attività di pro mo zio n e turistica attrav er s o l’Agen zia regionale di pro mo zio n e
turistica, di cui alla l.r. 22/20 1 6 ” .
2. Il comm a 3 dell’articolo 8 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
3. Il comm a 4 dell’articolo 8 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 4. Nella fase di attuazion e degli interv e n ti definiti negli atti di progra m m a z i o n e della pro mo zio n e
turistica, il raccordo fra le esige n z e di caratt er e locale e le attività di comp e t e n z a regionale è assicurato
dalla cabina di regia di cui all’articolo 8 bis. ”.
Art. 11
Cabina di regia del turis m o. Inseri m e n t o dell’ articolo 8 bis nella l.r. 42/20 0 0
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 42/20 0 0 è inserito il segu e n t e :
“ Art. 8 bis Cabina di regia del turis m o
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
5
1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turis m o, di seguito deno m i n a t a cabina, al
fine di garantire il neces s ario raccordo fra le esige n z e di pro mo zio n e turistica a livello locale e quelle di
interes s e regionale.
2. La cabina è com po s t a da:
a) l’asses sor e regionale al turis m o, o un suo delegato, con funzion e di presid e n t e;
b) cinqu e me m b ri in rappre s e n t a n z a dei comu ni desig nati dal Consiglio delle autono m i e locali (CAL);
c) un me m b r o designa to dalla Città metro politana di Firenz e;
d) un me m b r o designa to dalle cam er e di com m e r cio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
e) tre me m b ri desig nati dalle associazioni di categoria delle impre s e del turis m o;
f) tre me m b ri desig nati dalle organiz za zio ni sindacali dei lavoratori.
3. La cabina:
a) espri m e parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approva zio n e delle attività di pro mo zio n e
turistica previst e dal piano annuale regionale di pro mo zio n e;
b) espri m e parere consultivo sul regola m e n t o di attua zion e della prese n t e legge di cui all’articolo 158;
c) propo n e lo svolgi m e n t o di analisi, ricerc h e e valutazio ni in materia di turis m o.
4. La cabina è regolar m e n t e costituita e può operare quan do sono effet t u a t e
garantisca n o la prese n z a di almen o nove me m b ri.
le designa zio ni che
5. La parte ci pazion e alle sedut e della cabina è a titolo gratuito.
6. Con atto della Giunta regionale sono definite l’organiz za zio n e e il funziona m e n t o della cabina. ”.
Art. 12
Personal e. Abroga zio n e dell’ articolo 18 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 18 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 13
Poteri sostit uti vi. Abrogazion e dell’ articolo 21 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 21 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 14
Riconosci m e n t o delle Associazioni Pro Loco. Modifich e all’ articolo 22 della l.r. 42/200 0
1. Il com m a 2 dell’articolo 22 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 2. I com u ni capoluo g hi di provincia e la città metro politana istituisco n o gli albi delle associazioni proloco. ”.
2. Il secon do periodo del comm a 3 dell’articolo 22 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 15
Nor m e transitorie. Abrogazion e dell’ articolo 23 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 23 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 16
Ripartizion e delle com p e t e n z e e infor m a zi o ni. Abrogazion e dell’ articolo 25 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 25 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 17
Denu n cia di inizio attività. Sostit u zio n e dell’ articolo 34 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 34 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 34 Esercizio dell’attività
1. L'esercizio delle strutt u r e ricettiv e di cui al pres e n t e capo è sogge t t o a segnalazion e certificata di inizio
attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legg e 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove nor m e in mat eria di
proce di m e n t o am mi nis trativo e di acces so agli atti), da pres e n t a r e , esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo
sport ello unico per le attività produt tiv e (SUAP) com p e t e n t e per territorio.
2. La SCIA attesta l'esiste n z a dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis e dal regola m e n t o di attuazio n e di
cui all’articolo 158 e il rispett o della disciplina vigen t e in mat eria di sicure z z a, igien e e sanità, urbanistica
e edilizia.
3. La SCIA può riguardar e anch e la som mi nis tra zio n e di alime n ti e bevan d e agli alloggiati, ai loro ospiti e
a coloro che sono ospitati nella strut t ur a ricettiva in occasion e di manifes t a zio ni e conve g ni organizz ati,
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
6
nonch é la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, mat eriale per uso fotografico e di registra zion e
audiovisiva, cartoline e franco bolli.
4. La SCIA può esser e prese n t a t a da perso n e fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il
segnalant e non sia perso na fisica è obbligatoria la designa zio n e di un gestore. Il titolare e il gestor e
posso no nominar e loro rappre s e n t a n t i purch é in poss es s o dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, com mi 1 e
2.
5. Lo SUAP com p e t e n t e per territorio, entro cinqu e giorni dal ricevi m e n t o, tras m e t t e
capoluo go e alla Città metrop olita na di Firenz e copia della SCIA e relative variazioni. ”.
al comu n e
Art. 18
Requisiti. Modific h e all’ articolo 34 bis della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 2 dell’articolo 34 bis della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 2. In caso di società o di organis m o collettivo i requisiti di cui al com m a 1 sono posse d u ti da tutti i
sogg et ti per i quali è previst o l’accerta m e n t o antim afia ai sensi dell’ articolo 85 del decret o legislativo 6
sett e m b r e 2011 n. 159 (Codice delle leggi antim afia e delle misure di preve n zio n e, nonch é nuove
disposizioni in mat eria di docu m e n t a z io n e anti mafia, a norm a degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 ). ”.
Art. 19
Classificazion e . Sostit u zi o n e dell’ articolo 35 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 35 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 35 Classificazion e
1. Il regola m e n t o di attuazio n e di cui all’articolo 158 stabilisce, in confor mi tà a quanto previsto
dall’ articolo 10, com m a 5 del decre to- legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urge n ti per la tutela del
patri mo nio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turis m o), convertito, con modificazio ni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 , i requisiti obbligatori per il livello mini m o di classificazion e delle strutt u r e
ricettive.
2. In relazion e alle caratt eristich e delle strutt ur e e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberg hi e le loro dipen d e n z e , con un nu m e r o di stelle variabile da uno a cinqu e;
b) i cam p e g gi e i parchi di vacan za, con un nu m e r o di stelle variabile da uno a quattro;
c) le reside n z e turistico- alberg hier e, le loro dipen d e n z e e i villaggi turistici, con un nu m e r o di stelle
variabile da due a quattro.
3. La classificazion e della strut t ur a e le relative variazioni sono deter mi n a t e in base ad autocertificazion e
dell’int er e s s a t o all’atto della prese n t a z io n e della SCIA di cui all’articolo 34. ”.
Art. 20
Rettifica della classificazion e. Sostit u zio n e dell’ articolo 36 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 36 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 36 Rettifica della classificazion e
1. I com u ni capoluog hi di provincia e la Città metrop olita na di Firenz e in ogni mo m e n t o verificano
d’ufficio la sussist e n z a dei requisiti della strutt u ra ricettiva corrispo n d e n t i alla classificazion e attribuita e,
qualora accertino che la strut t ur a ricettiva possied a i requisiti di una classificazion e inferiore a quella in
essere, con provve di m e n t o motivato, da notificare all’intere s s a t o, proced o n o alla rettifica della
classificazion e . ”.
Art. 21
Autorizza zio n e per cam p e g g i te m p ora n e i. Modific h e all’ articolo 38 della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 2 bis dell’articolo 38 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 22
Cam p e g g i e villaggi turistici a gestion e non lucrativa. Modific h e all’ articolo 39 della l.r.
42/200 0
1. Il comm a 3 dell’articolo 39 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. Nella SCIA pres e n t a t a per l’esercizio delle strutt ur e di cui al com m a 1, sono indicat e le categorie di
sogg et ti abilitati all’utilizzazio n e delle med e si m e . ”.
Art. 23
Com piti di vigilanza e di controllo. Abroga zio n e dell’ articolo 40 della l.r. 42/20 0 0
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
7
1. L’articolo 40 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 24
Sanzio ni am mi ni st ra ti v e. Modifich e all’ articolo 42 della l.r. 42/200 0
1. Il comm a 1 dell’articolo 42 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 1. Chi gestisc e una delle strut t ur e ricettive disciplinat e dal pres e n t e capo, senza aver prese n t a t o la
SCIA o in manca n z a dell’autoriz za zio n e di cui all’articolo 38, è sogg et t o alla sanzion e am mi nistra tiva
pecu niaria da 600,00 euro a 3.600, 0 0 euro. ”
2. Il punto 2 della lette r a a) del comm a 2 dell’articolo 42 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 2) articolo 30, com m a 2 ”;
3. Alla letter a b) del comm a 3 dell’articolo 42 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “in occasion e
com u nica zio n e annuale dei prez zi ai sensi del titolo II, capo IV ” sono soppr e s s e .
della
4. Alla letter a c) del com m a 3 dell’articolo 42 della l.r. 42/20 0 0 le parole “ denu n cia di inizio attività ”
sono sostituit e con la parola “ SCIA ”.
Art. 25
Nor m a transit oria per i cam p e g gi stanziali. Abroga zio n e dell’ articolo 44 della l.r. 42/20 0 0 .
1. L’articolo 44 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 26
Ripartizion e delle com p e t e n z e e infor m a zi o ni. Abrogazion e dell’ articolo 46 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 46 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 27
Case per ferie e rifugi escursio nistici. Modifich e all’ articolo 47 della l.r. 42/20 0 0
1. Il secon do periodo del comm a 1 dell’articolo 47 della l.r. 42/200 0 è sopp r e s s o.
Art. 28
Sogg e t t i legitti m a ti alla gestion e. Modific h e all’ articolo 51 della l.r. 42/200 0
1. Il terzo periodo del comm a 2 dell'ar ticolo 51 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e: “ In caso di
società o di organis m o collettivo i requisiti perso nali debbo n o esser e posse d u ti da tutti i sogg e t ti per i
quali è previsto l’accerta m e n t o antim afia ai sensi dell' articolo 85 del d.lgs. 159/2 0 1 1 .”.
Art. 29
Proce d ur a per lo svolgi m e n t o delle attività previst e nella sezion e II. Sostit u zio n e dell’articolo
52 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 52 della legge region al e 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 52 Esercizio dell’attività
1. L'esercizio delle strutt u r e ricettive di cui alla pres e n t e sezion e, salvo il bivacco fisso, è sogge t t o a SCIA
da pres e n t ar e, esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP com p e t e n t e per territorio.
2. La SCIA attesta l'esiste n z a dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, com mi 1 e 2 e dal regola m e n t o di
attuazio n e di cui all’articolo 158 e il rispet to della disciplina vigen t e in mat eria di sicurez z a, di igiene e
sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può riguardar e anch e la som mi nis tra zio n e di alime n ti e bevan d e agli alloggiati e ai loro ospiti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, com mi 4 e 5.
5. È conse n tita la siste m a zi o n e tem p or a n e a di un letto supple m e n t a r e per l'alloggio di bam bi ni di età non
superiore a dodici anni. ”.
Art. 30
Nor m e particolari per la denu n cia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacc hi.
Sostit u zio n e dell’ articolo 53 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 53 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 53 Nor m e particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi
1. Le case per ferie ospitano esclusiva m e n t e le categorie di perso n e indicat e nella SCIA.
2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA è indicato il nomina tivo del custo d e che, qualora non coincida
con il gestor e, sottoscrive la SCIA per accetta zio n e .
3. Chiunq u e inten d a attivare un bivacco fisso ne dà com u nica zio n e allo SUAP com p e t e n t e per territorio
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
8
specifican d o n e l'ubicazion e. ”.
Art. 31
Resid e n z e d’epoca. Modifich e all’ articolo 58 della l.r. 42/20 0 0
1. Al com m a 4 dell’articolo 58 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ Disciplina delle attività agrituristich e in
Toscana ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ Disciplina delle attività agrituristich e e delle fattorie didattic h e
in Toscana ”.
Art. 32
Obblighi am m i ni s tra tivi per lo svolgi m e n t o delle attività previst e nella sezion e terza.
Sostit u zi o n e dell’ articolo 60 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 60 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 60 Esercizio dell'attività
1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla pres e n t e sezion e è sogg e t t o a SCIA da prese n t ar e,
esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP com p e t e n t e per territorio.
2. La SCIA attes ta l'esiste n z a dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, com m i 1 e 2, dall’articolo 54 e dal
regola m e n t o di attuazion e di cui all’articolo 158, nonc h é il rispett o della disciplina vigent e in materia di
sicurez z a, igien e e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisc e una delle strutt u r e ricettive di cui alla prese n t e sezion e, com u nica allo SUAP com p e t e n t e
per territorio ogni variazion e del num e r o e delle caratteristich e delle case e degli apparta m e n t i di cui
dispon e per la gestion e.
4. Si applica la disposizion e di cui all’articolo 34, com m a 5. ”.
Art. 33
Esercizio non profes sion al e dell’attività di affittaca m e r e . Sostit u zio n e dell’ articolo 61 della l.r.
42/200 0
1. L’articolo 61 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 61 Affittaca m e r e in forma non impren di t oriale
1. L’attività di affittaca m e r e svolta in forma non impre n dit oriale può essere esercitata esclusiva m e n t e
nella casa dove la perso na fisica ha la reside n z a e il domicilio.
2. L’esercizio dell’attività è sogge t t o a SCIA da pres e n t ar e, esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP
com p e t e n t e per territorio.
3. Si applica la disposizion e di cui all’articolo 34, com m a 5. ”.
Art. 34
Classificazion e e revisione della classificazion e . Modific h e all’ articolo 63 della l.r. 42/200 0
1. Il comm a 3 dell’articolo 63 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. I com u ni capoluo g hi di provincia e la Città metro politan a di Firenz e verificano d'ufficio la sussist e n z a
dei requisiti della strutt u ra ricettiva corrispo n d e n t i alla classificazion e posse d u t a e, qualora accertino che
la strutt ur a ricettiva possied e i requisiti di una classificazion e inferiore a quella in esser e, con
provv e di m e n t o motivato da notificare all'inter e s s a t o, proced o n o alla rettifica della classificazion e. ”.
Art. 35
Proce d ur a per lo svolgi m e n t o dell’attività. Sostit u zi o n e dell’ articolo 64 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 64 della legge region al e 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 64 Esercizio dell’attività
1. L'esercizio delle strut t ur e ricettive di cui alla pres e n t e sezion e, è sogge t t o a SCIA da pres e n t a r e ,
esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP com p e t e n t e per territorio.
2. La SCIA attes ta l'esiste n z a dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, com m i 1 e 2, dall’articolo 62 e dal
regola m e n t o di attuazion e di cui all’articolo 158 e il rispett o della disciplina vigen t e in mat eria di
sicurez z a, igien e e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, com m i 3, 4 e 5.
4. È conse n ti ta la siste m a z io n e tem p o ra n e a di un letto supple m e n t a r e per l’alloggio di bam bi ni di età non
superiore a dodici anni. ”.
Art. 36
Uso occasional e di im m o bili a fini ricetti vi. Modific h e all’ articolo 65 della l.r. 42/20 0 0
1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 65 della l.r. 42/200 0 le parole “ di cui all' articolo 61 della L.R. 9/1995 ” sono
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
9
soppr e s s e .
Art. 37
Compi ti di vigilanza e controllo. Abroga zio n e dell’ articolo 66 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 66 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 38
Sanzio ni am mi ni st ra ti v e. Modifich e all’ articolo 68 della l.r. 42/200 0
1. Al com m a 1 dell’articolo 68 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ provv e d u t o alla denu n cia di inizio attività ”
sono sostituit e dalle segu e n ti: “ prese n t a t o la SCIA ”.
2. Alla lette r a a) del comm a 3 dell’articolo 68 della l.r. 42/200 0 le parole: “ nella denu n cia di inizio attività
” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ nella SCIA ”.
Art. 39
Obblighi am mi ni st rati vi. Sostit u zio n e dell’ articolo 70 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 70 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 70 Esercizio dell’attività
1. L'apert u ra di stabilim e n ti balneari è sogg e t t a a SCIA da pres e n t a r e , esclusiva m e n t e in via tele m a tica,
allo SUAP com p e t e n t e per territorio.
2. La SCIA attesta l'esiste n z a dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, com mi 1 e 2, dall’articolo 69,
com m i 1 e 2 e dal regola m e n t o di attua zion e di cui all’articolo 158, nonc h é il rispett o della disciplina
vigen t e in materia di sicure z z a, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Lo SUAP comp e t e n t e per territorio, entro cinqu e giorni dal ricevi m e n t o , tras m e t t e
capoluog o e alla Città metro politana di Firenz e copia della SCIA e relative variazioni. ”.
al com u n e
Art. 40
Compi ti di vigilanza e controllo. Abroga zio n e dell’ articolo 71 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 71 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 41
Sanzio ni am mi ni st ra ti v e. Modifich e all’ articolo 72 della l.r. 42/200 0
1. Al com m a 1 dell’articolo 72 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ provv e d u t o alla denu n cia di inizio attività ”
sono sostituit e dalle segu e n ti: “ prese n t a t o la SCIA ”.
Art. 42
Ogge t t o. Sostit u zio n e dell’ articolo 73 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 73 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 73 Oggett o
1. Il pres e n t e capo disciplina la com u nica zio n e delle caratt eris tic h e delle strut t ur e ricettiv e e la
pubblicità dei prez zi dei servizi e delle caratt eristich e delle strutt ur e ai fini della traspar e n z a delle
prest azioni nonch é della loro verificabilità da parte degli uten ti. ”.
Art. 43
Attribu zio n e di funzioni. Modifich e all’ articolo 74 della l.r. 42/200 0
1. Al comm a 1 dell’articolo 74 della l.r. 42/200 0 le parole: “ dalle Provinc e ” sono sostituit e dalle segu e n ti:
“ dai com u ni capoluo g hi di provincia e dalla Città metro politan a di Firenz e. ”.
Art. 44
Modalità e cont e n u t i della com u ni ca zio n e . Sostit u zio n e dell’ articolo 75 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 75 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 75 Modalità e conte n u ti della com u nica zio n e
1. I titolari o i gestori com u nica n o ai com u ni capoluog hi di provincia e alla Città metro politana di Firenz e
le infor m a zio ni relative alle caratt eristich e delle strutt u r e ricettive.
2. La com u ni ca zio n e è redatta in confor mit à del mod ello approvat o dal dirigen t e della comp e t e n t e
strutt ur a della Giunta regionale, contien e la descrizion e delle caratt eris tic h e della strutt u ra ricettiva,
l’elenca zio n e delle attre z z a t u r e e dei servizi ed è prese n t a t a entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Non vi è obbligo di com u nica zio n e qualora non ci siano state variazioni rispet to alla prece d e n t e
com u nica zio n e . ”.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
10
Art. 45
Termi n e di pres e n t a zi o n e della com u ni ca zio n e . Abrogazion e dell’ articolo 76 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 76 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 46
Infor m a zio ni. Sostit u zio n e dell’ articolo 77 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 77 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ Art. 77 Infor m a zio ni
1. I com u ni capoluog hi di provincia e la Città metrop olita na di Firenz e tras m e t t o n o alla Region e, entro il
31 dice m b r e di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le com u nica zioni delle
caratt eristich e delle strutt u r e ricettiv e. ”.
Art. 47
Pubblicità dei prezzi e infor m a zi o ni all’intern o dell’esercizio. Modifich e all’ articolo 78 della
l.r.42/2 0 0 0
1. Al comm a 1 dell’articolo 78 della l.r. 42/200 0 le parole: “ , confor mi all’ultima com u ni ca zio n e ” sono
sopp r e s s e .
2. Il comm a 3 dell’articolo 78 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o
3. Al comm a 4 dell’articolo 78 della l.r. 42/200 0 la parola: “ com u nica ti ” è sostituit a dalla segu e n t e : “
espos ti ”.
Art. 48
Vigilanza e controllo. Abrogazion e dell’ articolo 79 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 79 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 49
Sanzioni am mi ni st ra ti v e . Modific h e all’ articolo 80 della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 1 dell’articolo 80 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
2. Il comm a 2 dell’articolo 80 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 2. Chi non espon e la tabella di cui all'articolo 78, com m a 1, o la espon e in modo non visibile, è sogge t t o
alla sanzion e am mi nis trativa consist e n t e nel paga m e n t o di una som m a da 200,00 euro a 1.200, 0 0 euro. La
sanzion e è ridotta della metà nel caso della manca ta esposizion e o dell’espo sizion e non visibile o della
com pilazion e inco m pl e t a del cartellino di cui all'articolo 78, com m a 2 .”.
3. Il comm a 3 dell’articolo 80 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. Chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, com m a 4, è sogge t t o alla sanzion e am mi nistra tiva
consist e n t e nel paga m e n t o di una som m a da 300,00 euro a 1.800, 0 0 euro .”.
4. Il comm a 4 dell’articolo 80 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 50
Osserva t orio regional e del turis m o. Abrogazion e dell’ articolo 81 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 81 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 51
Definizion e e attività delle agen zi e di viaggio e turis m o. Modifich e all’ articolo 82 della l.r.
42/200 0
1. Il comm a 2 dell’articolo 82 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 2. Nell’esercizio delle attività tipiche di produ zio n e, organizza zio n e , vendita e inter m e d i a zio n e di viaggi
e soggior ni, le agenzi e di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al client e il
pacch e t t o turistico, ai sensi degli articoli 32 e segu e n ti del decre to legislativo 23 maggio 2011, n. 79
(Codice della nor ma tiva statale in tem a di ordina m e n t o e merca to del turis m o, a norm a dell' articolo 14
della legge 28 nove m b r e 2005, n. 246 , nonch é attuazion e della direttiva 2008/1 2 2/ CE, relativa ai contratti
di multipro priet à, contrat ti relativi ai prodot ti per le vacanz e di lungo ter min e, contratti di riven dita e di
sca m bio). ”.
Art. 52
Denun cia di inizio di attività. Sostit u zio n e dell’ articolo 84 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 84 della legge region ale 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ Art. 84 Esercizio dell’attività
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
11
1. L'apert u ra di un’age n zia di viaggio è sogg e t t a a SCIA da pres e n t ar e, esclusiva m e n t e in via tele ma tica,
allo SUAP com p e t e n t e per territorio.
2. La SCIA attesta il posse s s o dei requisiti e l’assolvi m e n t o degli obblighi di cui all'articolo 83.
3. Nelle agen zie di viaggio sono espos t e in modo ben visibile copia della SCIA e delle com u nica zio ni di cui
ai com m i 4 e 5.
4. Ogni variazion e relativa alla deno m i n a zi o n e dell’age n zia di viaggio, al titolare, alla perso na prepos ta
alla direzion e tecnica, alla deno m i n a zio n e o ragione sociale della società, alla sede, è comu nica ta allo
SUAP entro trenta giorni.
5. Ogni variazion e relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 82, com m a 1, è sogge t t a a
SCIA.
6. L’apert ura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzi e già legitti m a t e ad operare è sogge t t a a
com u nica zio n e allo SUAP com p e t e n t e per territorio.
7. Le agenzi e che svolgono attività stagionale conclu do n o esclusiva m e n t e contrat ti relativi a viaggi da
esse organiz za ti che si svolgono integral m e n t e durant e i periodi di apert ura delle agen zie me d e si m e .
8. Lo SUAP comp e t e n t e per territorio, entro cinqu e giorni dal ricevi m e n t o , tras m e t t e al com u n e
capoluog o e alla Città metro politana di Firenz e copia della SCIA di inizio attività e relative variazioni. ”.
Art. 53
Garanzia assicurativa. Modifich e all’ articolo 86 della l.r. 42/200 0
1. Il comm a 1 dell’articolo 86 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 1. Le agen zie di viaggio sono tenut e a stipulare polizz e assicurativ e di respo n sa bilità civile a copert ur a
dei rischi derivan ti alle perso n e dalla partecipa zio n e ai progra m m i di viaggio e soggiorno, nonch é a
garan zia dell’esatto ade m pi m e n t o degli obblighi verso l’utent e dei servizi turistici ai sensi degli articoli 19
e 50 del d.lgs. 79/201 1 . ”.
Art. 54
Chiusura te m p or a n e a dell’age n zia. Modifich e all’ articolo 87 della l.r. 42/200 0
1. Il com m a 2 dell’articolo 87 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 2. La chius ura te m p o ra n e a dell’age n zia di viaggio per un periodo di alme no quindici giorni consec u ti vi è
com u nica ta allo SUAP comp e t e n t e per territorio. ”.
Art. 55
Requisi ti profes sion ali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio. Modifich e all’articolo
88 della l.r. 42/20 0 0
1. Il com m a 3 dell’articolo 88 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 3. Il posse s s o dei requisiti profes sio nali è richiest o al mo m e n t o della pres e n t a zio n e della SCIA per
l’apert ura di una nuova agenzia o della com u nica zio n e della variazion e della persona che ha la direzion e
tecnica della med e si m a . ”.
2. Il com m a 7 dell’articolo 88 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 7. Qualora l’attività della perso na prepo st a alla direzion e tecnica di una agenzia di viaggio sia sospe sa
per un periodo superiore a sessa n ta giorni contin uativi in un anno o venga definitiva m e n t e a cessar e, il
titolare è tenut o a darne imm e dia ta com u nica zio n e allo SUAP comp e t e n t e per territorio entro trenta
giorni, provve d e n d o , entro il med e si m o ter mi n e , alla designa zio n e di altra perso na in posse s s o dei
requisiti profession ali di cui al com m a 1. ”.
Art. 56
Esa m e di idoneit à. Modific h e all’ articolo 89 della l.r. 42/20 0 0
1. Al com m a 4 dell’articolo 89 della l.r. 42/20 0 0 la parola: “ Provincia ” è sostituit a dalla segu e n t e : “
Region e ”.
2 . Il com m a 5 dell’articolo 89 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
3. Al com m a 6 dell’articolo 89 della l.r. 42/20 0 0 la parola: “ Provincia ” è sostituit a dalla segu e n t e : “
Region e ”.
Art. 57
Esercizio dell’attività di organizz a zio n e di viaggio. Modific h e all’ articolo 91 della l.r. 42/200 0
1. Al com m a 1 dell’articolo 91 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ alla Provincia nel cui territorio è situata la
sede dell’organis m o regionale o dell’articolazion e territoriale ” sono sostituit e dalle segu e n ti “ al com u n e
capoluog o di provincia comp e t e n t e per territorio o alla Città metro politan a di Firenz e” .
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
12
2. Il secon d o periodo del com m a 2 dell’articolo 91 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e: “ Il com u n e
capoluo go di provincia e la Città metro politana di Firenz e accerta no d’ufficio l’iscrizion e all’albo di cui
all’articolo 90, com m a 1, nonch é il posses s o dei requisiti profession ali della persona che assu m e la
respo n sa bilità organizz ativa delle attività, secon d o le modalità stabilite all’articolo 88 .”.
3. Il comm a 3 dell’articolo 91 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. Ogni variazion e relativa al conte n u t o della com u nica zio n e di cui al com m a 1 è com u nicat a al comu n e
capoluo go di provincia com p e t e n t e per territorio o alla Città metrop olita na di Firenz e. ”.
4. Il comm a 5 dell’articolo 91 della l.r. 42/200 0 è sostitut o dal segu e n t e :
“ 5. Nell’esercizio delle attività di cui al prese n t e articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano
contrat ti ai sensi del capo I del titolo I del d.lgs. 79/201 1 . ”.
Art. 58
Organiz za zio n e occasional e di viaggi. Modifich e all’ articolo 92 della l.r. 42/200 0
1. Al comm a 3 dell’articolo 92 della l.r. 42/200 0 le parole: “ alla Provincia ” sono sostituit e dalle segu e n ti:
“ al com u n e capoluog o di provincia com p e t e n t e per territorio o alla Città metro politana di Firenz e ”.
2. Al comm a 4 dell’articolo 92 della l.r. 42/200 0 le parole: “ la Provincia esercita ” sono sostituit e dalle
segu e n ti: “ il com u n e capoluog o di provincia e la Città metro politan a di Firenz e esercita no ”.
Art. 59
Vigilanza e controllo. Abrogazion e dell’ articolo 94 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 94 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 60
Sosp e n si o n e e cessazion e dell’attività. Modific h e all’ articolo 95 della l.r. 42/200 0
1. Al com m a 1 dell’articolo 95 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ la Provincia dispon e ” sono sostituit e dalle
segu e n ti: “ il com u n e capoluog o di provincia e la Città metro politan a di Firenz e dispon g o n o ”.
2. Al com m a 2 dell’articolo 95 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ la Provincia dispon e ” sono sostituit e dalle
segu e n ti: “ il com u n e capoluog o di provincia e la Città metro politan a di Firenz e dispon g o n o ”.
3. Il comm a 3 dell’articolo 95 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. Il com u n e capoluo go di provincia e la Città metro p olita na di Firenz e sosp e n d o n o lo svolgi m e n t o delle
attività di organiz za zio n e di viaggi da parte delle associazioni di cui all’articolo 90 per un periodo massi m o
di sei mesi qualora, accertato il venir men o della copert u ra assicurativa di cui all’articolo 91, com m a 2,
l’associazion e non provve d a a ricostituirla entro il ter mi n e stabilito. ”.
4. Al com m a 4 dell’articolo 95 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ la Provincia dispon e ” sono sostituit e dalle
segu e n ti: “ il com u n e capoluog o di provincia e la Città metro politan a di Firenz e dispon g o n o ”.
Art. 61
Sanzioni am mi ni st ra ti v e . Modific h e all’ articolo 96 della l.r. 42/20 0 0
1. La letter a a) del com m a 1 dell’articolo 96 della l.r. 42/20 0 0 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ a) chiunq u e esercita l'attività di agen zia di viaggio senza aver prese n t a t o la SCIA di cui all'articolo 84; ”.
2. Alla letter a c) del comm a 2 dell’articolo 96 della l.r. 42/200 0
sopp r e s s e .
le parole: “ alla provincia, ” sono
Art. 62
Requisi ti per l’esercizio della profe ssio n e . Modific h e all’ articolo 99 della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 2 dell’articolo 99 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 2. L'esercizio della profes sio n e di guida turistica è sogge t t o a SCIA da pres e n t a r si, esclusiva m e n t e in via
tele m a tica, allo SUAP comp e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e iniziare l'attività. ”.
2. Il comm a 3 dell’articolo 99 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
3. Il comm a 5 dell’articolo 99 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
4. Il comm a 6 dell’articolo 99 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 6. La cessazion e dell'attività di guida turistica è sogge t t a a comu nica zio n e da pres e n t ar e allo SUAP a
cui è stata pres e n t a t a la SCIA .”.
Art. 63
Corsi di qualificazion e e specializza zio n e . Modifich e all’ articolo 101 della l.r. 42/200 0
1. Al comm a 1 dell’articolo 101 della l.r. 42/200 0 la parola: “ Provincia ” è sostit uit a dalla segu e n t e : “
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
13
Region e ”.
2. Il com m a 5 dell’articolo 101 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 5. I corsi di cui al com m a 4 hanno ad ogget t o materie che intere s s a n o il territorio regionale. ”.
Art. 64
Integra zi oni dell’abilitazion e profe ssio nal e. Modific h e all’ articolo 103 della l.r. 42/20 0 0
1. Al comm a 3 dell’articolo 103 della l.r. 42/200 0 la parola “ Provincia ” è sostituit a dalla segu e n t e : “
Region e ”.
2. Il com m a 3 bis dell’articolo 103 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 65
Vigilanza e controllo. Abrogazion e dell’ articolo 106 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 106 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 66
Sanzioni am mi ni st ra ti v e . Modific h e all’ articolo 107 della l.r. 42/20 0 0
1. La lette r a a) del comm a 1 dell’articolo 107 della l.r. 42/200 0 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ a) chiun q u e esercita l'attività profes sio nale di guida turistica senza aver pres e n t a t o la SCIA ;”.
Art. 67
Nor m e transitori e. Abroga zio n e dell’ articolo 109 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 109 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 68
Requisi ti per l’esercizio della profe ssio n e . Modific h e all’ articolo 111 della l.r. 42/20 0 0
1. Il com m a 2 dell’articolo 111 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 2. L'esercizio della profession e di acco m p a g n a t or e turistico è sogg e t t o a SCIA da prese n t ar si,
esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP comp e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e iniziare
l'attività. ”.
2. Il com m a 4 dell’articolo 111 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
3. Il com m a 6 dell’articolo 111 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
“ 6. La cessa zio n e dell'attività di acco m p a g n a t o r e turistico è sogg e t t a a com u ni ca zion e da prese n t a r e allo
SUAP a cui è stata prese n t a t a la SCIA. ”.
Art. 69
Vigilanza e controllo. Abrogazion e dell’ articolo 114 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 114 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 70
Sanzioni am mi ni st ra ti v e . Modific h e all’ articolo 115 della l.r. 42/20 0 0
1. La lette r a a) del comm a 1 dell’articolo 115 della l.r. 42/200 0 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ a) chiun q u e esercita l'attività profes sio nale di acco m p a g n a t o r e turistico senza aver pres e n t a t o la SCIA
”.
Art. 71
Nor m a transit oria. Abrogazion e dell’ articolo 117 della l.r. 42/200 0
1. L’articolo 117 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
Art. 72
Requisi ti e obblighi per l’eserci zio dell’attività. Modific h e all’ articolo 119 della l.r. 42/200 0
1. Il com m a 3 dell’articolo 119 della l.r. 42/20 0 0 è sostituito dal segu e n t e :
(1)
“ 3. L'esercizio della profession e di guida ambie n t al e nella specialità presc elta è sogge t t o a SCIA da
pres e n t ar si, esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP com p e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e
iniziare l'attività. ”.
2. Il comm a 4 dell’articolo 119 della l.r. 42/200 0 è abro g a t o.
3. Il com m a 7 dell’articolo 119 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 73
Corsi di qualificazion e e specializzazio n e . Modific h e all’ articolo 121 della l.r. 42/20 0 0
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turis mo
l.r. 25/201 6
14
1. Al com m a 1 dell’articolo 121 della l.r. 42/20 0 0 la parola: “ provincia ” è sostit uit a dalla segu e n t e : “
Region e ”.
2. Al comm a 3 dell’articolo 121 della l.r. 42/200 0 l la parola: “ provincia ” è sostituit a dalla segu e n t e : “
Region e ”.
Art. 74
Vigilanza e controllo. Abroga zio n e dell’ articolo 125 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 125 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 75
Sanzio ni am mi ni st ra ti v e. Modifich e all’ articolo 126 della l.r. 42/200 0
1. La letter a a) del com m a 1 dell’articolo 126 della l.r.42/20 0 0 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ a) chiunq u e esercita l’attività profes sio nale di guida ambie n t al e senza aver prese n t a t o la SCIA; ”.
Art. 76
Corsi di qualificazion e, aggiorna m e n t o e specializza zion e . Modifich e all’articolo 132 della l.r.
42/200 0
1. Al com m a 1 dell’articolo 132 della l.r. 42/20 0 0 la parola: “ provincia ” è sostit uit a dalla segu e n t e : “
Region e ”.
Art. 77
Modalità e conte n u t i dei corsi. Modific h e all’ articolo 133 della l.r. 42/200 0
1. Al comm a 1 dell’articolo 133 della l.r. 42/200 0 le parole: “ sentite le Province, ” sono sostituit e dalla
segu e n t e : “ sentiti ”.
Art. 78
Scuol e di sci. Modifich e all’ articolo 136 della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 3 dell’articolo 136 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. Il legale rappre s e n t a n t e di una associazion e o società di mae s tri di sci che inten d a istituire una scuola
di sci tras m e t t e la SCIA, esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP in cui inten d e ubicare la sede della
scuola, attes ta n t e il posse s s o dei requisiti e l’assolvi m e n t o degli obblighi di cui al pres e n t e articolo,
nonch é l’impe g n o a prestar e opera in interv e n ti straordinari di soccorso sulla neve. ”.
2. Al com m a 4 dell’articolo 136 della l.r. 42/20 0 0 le parole: “ denu n cia di inizio attività deve esser e” sono
sostituit e dalle segu e n ti: “SCIA è. ”.
Art. 79
Vigilanza e controllo. Abroga zio n e dell’ articolo 138 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 138 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Art. 80
Modalità e conte n u t i dei corsi. Modific h e all’ articolo 147 della l.r. 42/200 0
1. Al comm a 1 dell’articolo 147 della l.r. 42/200 0 le parole: “ sentite le Province, ” sono sostituit e dalla
segu e n t e : “ sentiti ”.
Art. 81
Scuol e di alpinis m o e di scialpinis m o . Modifich e all’articolo 150 della l.r. 42/20 0 0
1. Il comm a 3 dell’articolo 150 della l.r. 42/200 0 è sostituito dal segu e n t e:
“ 3. L'istituzion e di una scuola di alpinis m o e di sci- alpinis m o è sogge t t a a SCIA da prese n t ar e,
esclusiva m e n t e in via tele m a tica, allo SUAP com p e t e n t e per il territorio in cui s'inte n d e ubicare la scuola.
”.
2. Dopo il com m a 3 dell’articolo 150 della l.r. 42/20 0 0 è inserito il segu e n t e :
“ 3 bis. La SCIA è pres e n t a t a dal legale rappres e n t a n t e di un'associazio n e o società di guide alpine e
attesta l'imp e g n o a prestar e opera in interv e n ti straordinari di soccorso in monta g n a. ”.
3. Al comm a 4 dell’articolo 150 le parole “ denu n cia di inizio attività deve esser e ” sono sostituit e con le
parole “ SCIA è. ”.
Art. 82
Vigilanza e controllo. Abroga zio n e dell’ articolo 152 della l.r. 42/20 0 0
1. L’articolo 152 della l.r. 42/20 0 0 è abrog a t o.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Tes t o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6
2h Turism o
l.r. 25/20 1 6
15
Art. 83
Vigilanza e controllo. Inseri m e n t o del titolo III bis nella l.r. 42/200 0
1. Dopo l' articolo 155 della l.r. 42/200 0 è inserito il segu e n t e titolo: “ Titolo III bis - Vigilanza e controllo
”.
Art. 84
Vigilanza e controllo. Inseri m e n t o dell’ articolo 155 bis nella l.r. 42/20 0 0
1. Dopo l’articolo 155 della l.r. 42/20 0 0 , nel titolo III bis, è inserito il segu e n t e :
“ Art. 155 bis Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispet to delle disposizioni di cui alla pres e n t e legge, com pr e s a
l’applicazion e delle sanzioni am mi nis trativ e, sono di com p e t e n z a degli enti cui è attribuita la funzion e di
am mi nis tra zion e attiva. ”.
CAPO II
Mo d i f i c h e alla le g g e re g i o n a l e 3 m a r z o 20 1 5 , n. 22 (Ri o r d i n o de ll e fun z i o n i
pro v i n c i a l i e at t u a z i o n e del l a le g g e 7 apri l e 20 1 4 , n. 56 “Di s p o s i z i o n i sull e cit t à
m e t r o p o l i t a n e , sull e pro v i n c e , sull e uni o n i e fusi o n i di co m u n i ” . Mo d i f i c h e all e le g g i
re g i o n a l i 32/ 2 0 0 2 , 67/ 2 0 0 3 , 41/ 2 0 0 5 , 68/ 2 0 1 1 , 65/ 2 0 1 4 )
Art. 85
Disposi zioni gen erali. Modifich e all’ articolo 13 della l.r. 22/20 1 5
1. Il com m a 8 dell’articolo 13 della l.r. 22/20 1 5 è abrog a t o.”
Art. 86
Modifich e all’allegat o B della l.r. 22/20 1 5 in mat eria di turis m o
1. La lette r a A) dell’alleg a t o B della l.r. 22/20 1 5 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ A) TURIS M O:
Articoli 3 bis, 4 e 4 ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in
mat eria di turis m o);
Articolo 4, com m a 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursio nis tica della Toscana e
disciplina delle attività escursio nistich e) relativo alla tenut a del Catasto della RET; ”
CAPO III
Nor m e fin ali
Art. 87
Entrat a in vigore
1. La pres e n t e legge entr a in vigore il giorno succe s sivo alla data di pubblicazion e sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscan a.
Not e
1. Vedi Avviso di rettifica pubblicat o sul B.U. del 8 aprile 2016, n. 14.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Test o ag g i o r n a t o al 18/ 0 3 / 2 0 1 6