massimario penale - Ordine degli Avvocati di Milano

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massimario penale - Ordine degli Avvocati di Milano
La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 2/2011
MASSIMARIO PENALE
TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO DEL MASSIMARIO PENALE
Proseguendo l’excursus dedicato all’impegno del Tribunale di Milano nel settore della
criminalità organizzata, questo numero del Massimario penale è dedicato in via prevalente alle ultime pronunzie in tale materia. Inizia altresı̀ la pubblicazione di alcune
massime relative all’attività dell’XI sezione penale di nuova istituzione che ha tra i
suoi ambiti di competenza anche l’intero settore dell’esecuzione.
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00220, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp.: B. ed altri
652 AZIONE PENALE - 010 registro
AZIONE PENALE - NOTIZIA DI REATO - REGISTRO - Iscrizione - Ipotesi Obbligo del pubblico ministero - Nuovo reato a carico del medesimo indagato o a carico di altri soggetti - Decorrenza del termine per le indagini preliminari - Computo Criteri.
La nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, esclusa nei soli casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti, è d’obbligo per il pubblico ministero sia allorquando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando
raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone
diverse dall’originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini previsto
dall’art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento
dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona
originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione.
Riferimenti normativi: artt. 335 e 405 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 3067 del 2003 Rv. 226652; Cass. n. 19053 del 2003
Rv. 227380; Cass. n. 32776 del 2006 Rv. 234822; Cass. n. 22969 del 2006 Rv.
235244
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00221, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
663 INDAGINI PRELIMINARI - 095 DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI IN GENERE
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Tardiva iscrizione della no73
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tizia di reato e del nome della persona cui il fatto è attribuito nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. - Termine di durata massima delle indagini preliminari - Decorrenza
dalla data d’effettiva iscrizione e non da quella in cui essa sarebbe stata da effettuare Possibili responsabilità del pubblico ministero negligente - Sussistenza.
Ai fini del computo della durata massima delle indagini, occorre avere riguardo al
momento dell’iscrizione del nominativo del nominativo dell’indagato in relazione allo
specifico reato rientrante nella previsione dell’art. 407 comma secondo c.p.p., che
non pone alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione
nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di
specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione
discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d’ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente.
Riferimenti normativi: artt. 335 e 407 c.p.p.
Massime
221071;
223997;
224417;
229578;
240491;
precedenti: Cass. n. 3419 del 2000 Rv. 218368; Cass. 12521 del 2002
Cass. n. 34578 del 2002 Rv. 222168; Cass. n. 17016 del 2003
Cass. n. 21689 del 2003 Rv. 226297; Cass. n. 21977 del 2007
Cass. n. 41696 del 2003 Rv. 226879; Cass. n. 39511 del 2004
Cass. n. 40791 del 2007 Rv. 238039; Cass. n. 22340 del 2008
Cass. S.U. n. 16 del 2000 Rv. 216248
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00222, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Elementi costitutivi
- Clima di intimidazione - Fatti estorsivi - Reattività della vittima - Sussistenza dell’effetto di intimidazione ed assoggettamento.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, l’effetto di intimidazione
ed il conseguente assoggettamento che ne deriva non è escluso né dall’esistenza di
specifici atti diretti ad intimidire essendo al riguardo sufficiente l’esistenza di un clima
di diffusa intimidazione percepito dall’esterno e derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell’associazione stessa né dalla reattività dimostrata da alcuna delle
vittime dei fatti estorsivi commessi dai membri dell’associazione prestando fattiva collaborazione con la polizia e sottraendosi comunque al regime omertoso imposto.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
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Massime precedenti: Cass. n. 9439 del 1994 Rv. 199843; Cass. n. 7937 del 1995 Rv.
202579; Cass. n. 9604 del 2003 Rv. 228479; Cass. n. 38412 del 2003 Rv. 227361;
Cass. n. 45711 del 2003 Rv. 227994; Cass. n. 31461 del 2004 Rv. 230019; Cass. n.
34974 del 2007 Rv. 237619
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00223, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Appartenenza ad associazione mafiosa - Reato a
forma libera - Figura del mafioso moderno.
La forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e dunque la mancanza di tipizzazione della relativa condotta,
consentono al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia
nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell’appartenenza anche in nuove e più
evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 17380 del 2005 Rv. 231781; Cass. n. 4976 del 1997
Rv. 207845; Cass. n. 6203 del 1991 Rv. 188022; Cass. n. 2897 del 1994 Rv.
197921
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00224, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di stampo mafioso - Finalità indicate dalla norma
incriminatrice - Carattere alternativo - Sussistenza - Carattere cumulativo - Esclusione
- Necessità che le stesse siano raggiunte - Esclusione
Le finalità dell’associazione di stampo mafioso devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del delitto in
questione, non è necessario che le medesime siano effettivamente e concretamente
raggiunte.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
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Massime precedenti: Cass. n. 6203 del 1991 Rv. 188023; Cass. n. 6784 del 1992 Rv.
190539; Cass. n. 6784 del 1992 Rv. 190541; Cass. n. 7627 del 1996 Rv. 206599
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00225, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di stampo mafioso - Partecipazione - Condotta Indicazione.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascuno utilizzi la
forza intimidatrice né consegua direttamente, per sé e per altri, il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l’associazione, contrassegnato dal connotato dell’ingiustizia.
La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione e quindi alla realizzazione
dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o
il compito che il partecipe svolga nell’ambito dell’associazione.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6203 del 1991 Rv. 188021; Cass. n. 5386 del 1994 Rv.
198649; Cass. n. 7627 del 1996 Rv. 206598
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00226, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di stampo mafioso - Imprenditore
‘‘colluso’’ ed imprenditore ‘‘vittima’’ - Nozione.
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, imprenditore ‘‘colluso’’ è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l’associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel
territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità; imprenditore ‘‘vittima’’ è invece quello che, soggiogato dall’intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
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Massime precedenti: Cass. n. 46552 del 2005 Rv. 232963; Cass. n. 84 del 1999 Rv.
212579; Cass. n. 39042 del 2008 Rv. 242318
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00227, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
673 PROVE - 008 valutazione
PROVE - Valutazione - Partecipazione all’associazione a delinquere - Di stampo mafioso - Requisiti - Collusione - Esclusione.
La mera condotta collusiva non comprova di per sé la partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso occorrendo al riguardo ulteriormente dimostrare
l’inserimento organico nella stessa e la volontà dell’agente di destinare il proprio contributo al raggiungimento delle finalità proprie del sodalizio: è ipotizzabile infatti che
l’imprenditore persegua con la sua condotta esclusivamente suoi specifici risultati del
tutto estranei agli interessi del sodalizio criminale.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6929 del 2000 Rv. 219243
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00228, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
612 REO - 008 CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Concorrente
esterno in delitto di associazione mafiosa - Dolo - Connotazione.
Ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa,
non è richiesto per l’estraneo il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella
consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella volontà di far raggiungere allo
stesso gli obiettivi che si è prefisso), bensı̀ quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente.
Riferimenti normativi: artt. 43, 110, 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6929 del 2000 Rv. 219244
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00229, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
659 GIUDIZIO - 091 ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE - Attività inte77
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grativa di indagine dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio - Inserimento degli atti nel fascicolo del pubblico ministero - Presupposti - Individuazione.
In tema di attività integrativa di indagine consentita ex art. 430 c.p.p. al pubblico
ministero anche dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, i presupposti
di natura processuale per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla
vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del pubblico ministero al
giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione
ed estrarne copia. In tal caso le parti possono chiedere al giudice del dibattimento
l’assunzione delle fonti di prova cosı̀ acquisite, nel rispetto dell’art. 526 c.p.p., ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex art. 500 e 503 c.p.p.
Riferimenti normativi: artt. 430, 500, 503, 526 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6726 del 1995 Rv. 201772; Cass. n. 4685 del 1999 Rv.
213022; Cass. n. 12306 del 1995 Rv. 203125; Cass. n. 9958 del 1997 Rv. 208937;
Cass. n. 21379 del 2001 Rv. 219699
Sez. 7, Sentenza n. 6880 del 11/06/2010, rv. 00230, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
659 GIUDIZIO - 104 CONTESTAZIONI - IN GENERE
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Esame dei testimoni - Contestazioni - In genere - Dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria dopo l’apertura
del dibattimento - Utilizzabilità per le contestazioni - Condizioni.
Rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 430 c.p.p., che disciplina lo svolgimento di attività integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un teste successivamente all’apertura del dibattimento ed assunte dalla polizia giudiziaria, purché acquisite dal pubblico ministero; ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimamente
essere utilizzate per le contestazioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell’art. 430, comma secondo, c.p.p.
Riferimenti normativi: artt. 430, 433, 500 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6726 del 1995 Rv. 201772
Sez. 8, Sentenza n. 4119 del 30/03/2011, rv. 00231, Pres. Balzarotti M.L.
Est. Pellegrino A. Impp. G. ed altri
673 PROVE - 001 IN GENERE
PROVE - IN GENERE - Valutazione della prova - Intercettazioni telefoniche - Inter78
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pretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni - Uso di un linguaggio
criptico - Attribuzione di significato ad espressioni ritenute convenzionali - Valutazione di merito - Sindacato in sede di legittimità - Inammissibilità - Sindacato sulla congruità della chiave interpretativa utilizzata - Ammissibilità.
673 PROVE - 101 intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI
CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Valutazione del contenuto delle conversazioni - Interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni - Uso di un linguaggio criptico - Attribuzione di significato ad espressioni
ritenute convenzionali - Valutazione di merito - Sindacato in sede di legittimità Inammissibilità - Sindacato sulla congruità della chiave interpretativa utilizzata - Ammissibilità.
In tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche, il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell’accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano
gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco ed la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi.
Riferimenti normativi: artt. 192, 266 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 5301 del 1995 Rv. 205651; Cass. n. 3643 del 1997 Rv.
209620
Sez. 8, Sentenza n. 4119 del 30/03/2011, rv. 00232, Pres. Balzarotti M.L.
Est. Pellegrino A. Impp. G. ed altri
673 PROVE - 008 valutazione
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche - Natura di fonte diretta di prova - Condizioni.
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte
diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare
riscontro in altri elementi esterni, quali siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle
obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti,
cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.
Riferimenti normativi: art. 192 e 266c.p.p.
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Massime precedenti: Cass. n. 1035 del 1991 Rv. 189043; Cass. n. 22391 del 2003
Rv. 224962
Sez. 8, Sentenza n. 4119 del 30/03/2011, rv. 00233, Pres. Balzarotti M.L.
Est. Pellegrino A. Impp. G. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 199 TRUFFA - IN GENERE - 014
CONCORSO DI NORME Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In genere
- Art. 640 cod. pen. e art. 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e art. 640 cod. pen. Concorso apparente di norme o reato complesso - Configurabilità - Esclusione - Concorso formale o materiale di reati - Sussistenza - Ragione: diversità del bene giuridico
tutelato - Nozione: tutela dell’interesse pubblico nell’una, del patrimonio privato nell’altra figura delittuosa.
609 REATO - 063 CONCORSO DI REATI - IN GENERE
Reato - Concorso di reati - In genere - Art. 640 cod. pen. e art. 12 della legge 5
luglio 1991, n. 197 e art. 640 cod. pen. - Concorso apparente di norme o reato complesso - Configurabilità - Esclusione - Concorso formale o materiale di reati - Sussistenza - Ragione: diversità del bene giuridico tutelato - Nozione: tutela dell’interesse
pubblico nell’una, del patrimonio privato nell’altra figura delittuosa.
Le norme di cui all’art. 640 cod. pen. e 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non costituiscono
un’ipotesi di concorso apparente, né di reato complesso, bensı̀ di concorso formale o
materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta dell’agente. Ciò
perché diverso è il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La prima, infatti, tutela
il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via mediata siffatta tutela,
mentre suo scopo primario è la tutela dell’interesse pubblico, al fine di evitare che il
sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di salvaguardare ad un tempo
la fede pubblica.
Riferimenti normativi: art. 640 c.p.; art. 12 Legge 05/07/1991 n. 197
Massime precedenti: Cass. n. 610 del 1995 Rv. 201058
Sez. 8, Sentenza n. 4119 del 30/03/2011, rv. 00234, Pres. Balzarotti M.L.
Est. Pellegrino A. Impp. G. ed altri
609 REATO - 045 ATTENUANTI GENERICHE
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Diniego - Motivazione - Requisiti.
Nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non
è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi80
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mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati
tutti gli altri da tale valutazione.
Riferimenti normativi: artt. 62 bis, 133 c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 707 del 1998 Rv. 299443; Cass. n. 2285 del 2005 Rv.
230691; Cass. 31440 del 2008 Rv. 241898; Cass. n. 34364 del 2010 Rv. 248244
Sez. 8, Sentenza n. 4119 del 30/03/2011, rv. 00235, Pres. Balzarotti M.L.
Est. Pellegrino A. Impp. G. ed altri
609 REATO - 028 AGGRAVANTI IN GENERE
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4, L. n. 146 del 2006 - Associazione
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista, per il reato transnazionale,
dall’art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146, è compatibile con il reato di associazione
per delinquere ove il gruppo criminale organizzato ponga in essere attività illecite realizzate in più di uno Stato.
Riferimenti normativi: art. 4 Legge 16/03/2006 n. 146; art. 416 c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 10976 del 2010 Rv. 246336; Cass. n. 7470 del 2009
Rv. 243038; Cass. n. 35465 del 2010 Rv. 248481
Sez. 3, Sentenza n. 631 del 10/01/2011, rv. 00236, Pres. Gamacchio P. Est.
Gamacchio P. Impp. E. ed altro
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 072 ESTORSIONE - IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE
- Intermediario - Concorso nel delitto - Condizioni.
Colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se
per incarico di quest’ultimo, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti contribuendo la sua opera alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti
della vittima e quindi conferendo un suo apporto causativo all’evento.
Riferimenti normativi: artt. 110, 629 c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 5845 del 1995 Rv. 201334; Cass. n. 26837 del 2008
Rv. 240701
Sez. 3, Sentenza n. 631 del 10/01/2011, rv. 00237, Pres. Gamacchio P. Est.
Gamacchio P. Impp. E. ed altro
673 PROVE - 012 CHIAMATA DI CORREO
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PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Chiamata in correità - Requisiti - Riscontri
esterni individualizzanti - Necessità.
La chiamata in correità posta a fondamento di una affermazione di responsabilità richiede che il giudice affronti e risolva, anzitutto, il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità nonché alla genesi
e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, il giudice deve verificarne l’intrinseca consistenza e le caratteristiche,
alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione,
completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza; infine. egli deve verificare i
riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto
con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede.
Riferimenti normativi: art. 192 co. 3 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 13272 del 1998 Rv. 211876; Cass. n. 19867 del 2005
Rv. 232601; Cass. S.U. n. 45276 del 2003 Rv. 226090; Cass. n. 36267 del 2006
Rv. 234598; Cass. n. 13473 del 2008 Rv. 239744; Cass. n. 37327 del 2008 Rv.
241638; Cass. n. 29425 del 2009 Rv. 244472; Cass. n. 21599 del 2009 Rv.
244541; Cass. n. 3255 del 2009 Rv. 245867; Cass. n. 19517 del 2010 Rv. 247206;
Cass. n. 18097 del 2010 Rv. 247147
Sez. 3, Sentenza n. 631 del 10/01/2011, rv. 00238, Pres. Gamacchio P. Est.
Gamacchio P. Impp. E. ed altro
673 PROVE - 008 VALUTAZIONE
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Chiamata in correità Dichiarazioni su fatti attinenti all’attività dell’associazione - Dichiarazioni ‘‘de relato’’
- Conoscenza da parte di un soggetto inserito nel sodalizio mafioso in posizione apicale - Rilevanza.
In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni
‘‘de relato’’ quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri
della cosca mafiosa. Dette dichiarazioni assumono particolare rilevanza allorquando
provengano da chi all’interno del sodalizio rivesta una posizione apicale.
Riferimenti normativi: art. 192, 195, c.p.p.; art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 5121 del 1998 Rv. 211926; Cass. n. 24711 del 2002
Rv. 222616; Cass. n. 11097 del 2006 Rv. 233648; Cass. n. 19612 del 2006 Rv.
234097; Cass. n. 38321 del 2008 Rv. 241490; Cass. n. 15554 del 2009 Rv.
243986; Cass. n. 23242 del 2010 Rv. 247585
82
La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 2/2011
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00239, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Forza d’intimidazione promanante dal vincolo associativo - Diversità dalla coartazione individuale - Sussistenza.
In tema di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti, sono cosa ben diversa dalla ‘‘forza d’intimidazione’’ promanante dal ‘‘vincolo associativo’’ secondo la
previsione dell’articolo 416 bis cod. pen. capace di ridurre le persone investitene in
‘‘condizione di assoggettamento e di omertà’’, vale a dire in condizioni di menomata
libertà di determinazione cosı̀ incisive da renderli strumento indiretto o passivo o,
quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Ed invero, la ‘‘forza d’intimidazione’’ deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sé - per
l’efferatezza dei suoi delitti - e proietti anche all’esterno una qualche influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 4307 del 1998 Rv. 211071; Cass. n. 2402 del 1999 Rv.
214923
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00240, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Utilizzazione del metodo logico
induttivo per la definizione della consorteria - Legittimità - Indici rivelatori del carattere mafioso dell’associazione - Individuazione.
La prova degli elementi caratterizzanti l’ipotesi criminosa di cui all’art. 416 bis c.p.
ben può essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i
rapporti di comparaggio o di comparatico fra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo
gerarchico, l’accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di
omertà come conseguenza ed indice rivelatore dell’assoggettamento alla consorteria.
Peraltro, gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti dalla com83
Massimario penale
La Rivista del Consiglio
n. 2/2011
missione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando
questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell’associazione.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 293 del 1985 Rv. 168300; Cass. n. 1612 del 2000 Rv.
216635
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00241, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di stampo mafioso - Metodo mafioso
mutuato da modelli comportamentali in uso in aree geografiche diverse - Accertamento - Prova della effettiva capacità di intimidazione in loco.
Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p., è necessario che
l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente nella quale essa opera,
un’effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un’autonoma
consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in
uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata ‘‘in loco’’ con quelle peculiari connotazioni.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.; art. 192 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 4307 del 1998 Rv. 211071; Cass. n. 1612 del 2000 Rv.
216633; Cass. n. 19141 del 2006 Rv. 234403
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00242, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Caratteristica fondamentale: metodo mafioso - Necessità del raggiungimento di uno o più degli scopi alternativamente previsti dall’art. 416 bis c.p. - Esclusione - Forza intimidatrice - Sufficienza - Prova.
La tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis c.p. risiede nel metodo
mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione
di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in via
alternativa dal terzo del citato articolo, che l’associazione stessa persegue o voglia per84
La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 2/2011
seguire. In mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale dell’associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la
collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell’esercizio della coercizione fisica.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 3223 del 1992 Rv. 189665; Cass. n. 5386 del 1994 Rv.
198649; Cass. n. 7937 del 1995 Rv. 202579; Cass. n. 1612 del 2000 Rv. 216632;
Cass. n. 9694 del 2003 Rv. 228479
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00243, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Elementi costitutivi - Condizione di assoggettamento e di omertà in conseguenza della forza intimidatrice del vincolo
associativo - Necessità - Esclusione - Potenzialità di tale condizione per effetto della
palese capacità di intimidazione del gruppo - Sufficienza.
Per qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all’esterno, da valutare tenendo conto del
sodalizio, dell’ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata
e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l’espressione ‘‘si
avvalgono’’ contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al
sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire
scopi criminali.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.; art. 7 L. 12/07/1991 n. 203
Massime precedenti: Cass. n. 38412 del 2003 Rv. 227361; Cass. n. 2164 del 1994
Rv. 200903; Cass. n. 10371 del 1995 Rv. 202733; Cass. n. 45711 del 2003 Rv.
227994
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00244, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Imp.: B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
85
Massimario penale
La Rivista del Consiglio
n. 2/2011
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Elementi costitutivi - Effettiva
condizione di assoggettamento e di omertà in conseguenza della forza intimidatrice
del vincolo associativo - Necessità - Esclusione - Potenzialità di tale condizione per effetto della palese capacità di intimidazione del gruppo - Sufficienza.
Per l’integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, che il legislatore ha
configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato
sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione e come tale sia percepito all’esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di
atti intimidatori. L’assoggettamento e l’omertà sono da considerarsi ‘‘facce della stessa
medaglia’’ esprimendo il primo lo stato di sottomissione e soccombenza psicologia
che si manifesta nelle potenziali vittime dell’intimidazione e la seconda un rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia che si estrinseca - ad esempio - in favoreggiamenti, false testimonianze, reticenza nelle deposizioni processuali e condotte similari:
essi non assurgono a elementi caratterizzanti il metodo mafioso, ma piuttosto rappresentano la conseguenza naturale ed inevitabile dell’impiego e dell’effettivo sfruttamento della forza d’intimidazione da parte dell’associazione criminale.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6203 del 1991 Rv. 188023; Cass. n. 4307 del 1998 Rv.
211071; Cass. n. 4893 del 2000 Rv. 215965; Cass. n. 38412 del 2003 Rv. 227361
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00245, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Imp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Apporto all’associazione fornito
dall’avvocato attraverso l’aggiustamento del processo e concorso esterno - Risultato
conseguito a favore del singolo imputato - Configurabilità del reato di cui all’art. 319
ter c.p. aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1991 - Differenze rispetto all’attività prestata
nell’interesse dell’intero sodalizio.
In tema di apporto recato all’associazione a delinquere di cui all’art. 416 bis c.p. da
parte di soggetti esercenti le professioni intellettuali, nella specie gli avvocati, è da ritenersi che la partecipazione alla stessa si possa profilare quante volte, a causa delle modalità della prestazione, si sia indotti a ritenere che il professionista sia diventato punto di riferimento dell’organizzazione tale da garantire alla medesima il mantenimento
della sua forza se non a potenziarla. In tal caso il professionista risponderà del reato
di cui all’art. 319 ter c.p. aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1991 a condizione che tale
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La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 2/2011
opera sia svolta nell’interesse del singolo imputato. Viceversa, se l’attività di aggiustamento sia dispiegata a favore del sodalizio nel suo complesso, si avrebbe attività partecipativa punibile anche a fronte di una condotta episodica e isolata ma comunque
produttiva di un risultato positivo intermedio se volta a salvaguardare la sopravvivenza
dell’ente associativo.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 33748 del 2005 Rv. 231673
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00246, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Partecipazione di un uomo politico - Necessità di un accordo di sostegno all’organizzazione criminosa in cambio dell’appoggio elettorale.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel caso particolare di
una relazione tra un uomo politico e un gruppo mafioso, non è sufficiente per la sussistenza del reato una mera vicinanza al detto gruppo o ad i suoi esponenti, anche se
di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell’organizzazione
criminosa, ma è necessario un accordo in base al quale l’uomo politico, in cambio
dell’appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell’organizzazione in modo
idoneo a contribuire al suo rafforzamento. (In applicazione di tale principio la Corte
ha accolto il ricorso ritenendo che, nonostante il motivato apprezzamento delle risultanze in ordine al sostegno elettorale fornito dall’associazione criminale all’imputato,
non fosse adeguatamente motivata l’esistenza del patto a monte nei termini suddetti).
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 33913 del 2001 Rv. 220266
Sez. 7, Sentenza n. 3190 del 02/03/2011, rv. 00247, Pres. Barazzetta A. Est.
Barazzetta A. Impp. B. ed altri
602 REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - 013 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Mafia imprenditoriale - Finalità
indicate dalla norma incriminatrice - Carattere alternativo - Sussistenza - Carattere cumulativo - Esclusione - Raggiungimento - Esclusione.
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Massimario penale
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n. 2/2011
L’intento di conseguire il controllo delle attività economiche attuato con modalità
in sé non penalmente rilevanti è sopravanzato dall’illiceità del mezzo per conseguirlo,
vale a dire attraverso l’impiego della forza intimidatrice tramite la quale si attua una
sorta di identificazione dei mezzi con i fini che, oscurando lo scopo lecito, evidenzia
il collegamento teleologico come risolutivamente assorbente; conseguentemente, se la
peculiare e specifica finalità di controllo della attività economiche non assurge ad elemento costitutivo del fatto tipico ma piuttosto come una delle finalità che rilevano
nell’ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, ai fini dell’integrazione del reato
di cui all’art. 416 bis c.p. non è assolutamente necessario che tale controllo venga
realmente ed effettivamente assunto.
Riferimenti normativi: art. 416 bis c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 6203 del 1991 Rv. 188023; Cass. n. 6784 del 1992 Rv.
190539; Cass. n. 6784 del 1992 Rv. 190541; Cass. n. 7627 del 1996 Rv. 206599
Sez. 11, Ordinanza n. 1634 del 03/03/2011, rv. 00248, Giud. monocratico
Clerici S. Int. A.
657 ESECUZIONE - 005 concorso formale e reato continuato
ESECUZIONE - GIUDICE DELL’ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E
REATO CONTINUATO - Pluralità di sentenze applicative di pena su richiesta delle
parti - Applicabilità della continuazione in sede esecutiva - Condizioni.
Nel caso di più sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in procedimenti
distinti, la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.p., richiede a pena di inammissibilità che la pena sia determinata nei limiti indicati dall’art. 444 c.p.p. e che la parte investa il pubblico ministero della sua richiesta per accogliere il consenso o il dissenso.
Riferimenti normativi: art. 81 c.p.; art. 444 c.p.p., art 188 disp. att. e trans. c.p.p.; L.
22/09/1988 n. 447; art. 671 c.p.p.; L. 28/07/1989 n. 271
Massime precedenti: Cass. n. 1749 del 1993 Rv. 194423; Cass. n. 474 del 1997 Rv.
207021; Cass. n. 29678 del 2003 Rv. 225541
Sez. 11, Ordinanza n. 1121 del 23/02/2011, rv. 00249, Pres. Bernante E.
Est. Bernante E. Int.: B.
577 PENA - 032 PRESCRIZIONE
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Revoca della sospensione
condizionale - Estinzione della pena per decorso del tempo - ‘‘Dies a quo’’ - Individuazione.
Il periodo di estinzione della pena condizionalmente sospesa, sospensione revocata
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La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 2/2011
per commissione di un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha accertato la causa della revoca.
Riferimenti normativi: artt. 168, 172 c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 3428 del 1997 Rv. 207973; Cass. n. 2998 del 1999 Rv.
213589; Cass. 395 del 2000 Rv. 215384; Cass. n. 1441 del 2000 Rv. 216007; Cass.
n. 3797 del 2001 Rv. 218058; Cass. n. 13072 del 2002 Rv. 221224; Cass. n. 38048
del 2006 Rv. 235168; Cass. n- 9854 del 2007 Rv. 236289; Cass. n. 14939 del 2008
Rv. 240145; Cass. n. 8640 del 2009 Rv. 242886; Cass. n. 5145 del 1995 Rv.
202898; Cass. n. 34332 del 2005 Rv. 232249; Cass. n. 17346 del 2006 Rv.
233882; Cass. n. 41574 del 2006 Rv. 236015; Cass. n. 40678 del 2008 Rv.
241562; Cass. n. 12466 del 2009 Rv. 243498
Sez. 11, Ordinanza n. 1121 del 23/02/2011, rv. 00250, Pres. Bernante E.
Est. Bernante E. Int B.
577 PENA - 032 PRESCRIZIONE
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Decorrenza del termine
- pronuncia della decisione - Ragioni.
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell’art. 172 comma quinto c.p. sia dalla
ratio della disciplina della prescrizione che, essendo ispirata all’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: art. 172 comma 5 c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 5145 del 1995 Rv. 202898; Cass. n. 3428 del 1997 Rv.
207973; Cass. 1441 del 2000 Rv. 216007; Cass. n. 46929 del 2004 Rv. 230168
Sez. 11, Ordinanza n. 476 del 22/11/2010, rv. 00251, Pres. Bernante E.
Est. Corbetta S. Int. B.
665 NOTIFICAZIONI - 017 domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE
NOTIFICAZIONI - ALL’IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio presso il difensore - Successiva rinuncia al
mandato difensivo - Effetti sull’elezione di domicilio - Esclusione.
La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir me89
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n. 2/2011
no l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se
essa non viene espressamente revocata.
Riferimenti normativi: artt. 107, 161, 162 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 22760 del 2007 Rv. 236789; Cass. n. 8116 del 2010
Rv. 246387
Sez. 11, Ordinanza n. 476 del 22/11/2010, rv. 00252, Pres. Bernante E.
Est. Corbetta S. Int. B.
678 TERMINI PROCESSUALI - 011 caso fortuito o forza maggiore
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - Caso fortuito o
forza Maggiore - Onere di prova dell’istante - Sussistenza - Addotta ignoranza incolpevole del provvedimento dovuta ad assenza dell’imputato da territorio dello nazionale per espulsione - Esclusione.
In tema di restituzione in termine, la emissione del decreto di respingimento dello
straniero alla frontiera e, a maggior ragione, l’avvenuta espulsione del medesimo non
costituiscono ostacolo assoluto all’esercizio dei poteri cognitivi e difensivi indicati nel
comma primo dell’art. 175 c.p.p., posto che sia l’art. 7 comma primo quinquies D.L.
30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella l. 28 febbraio 1990 n. 39, che l’art. 17
D.Lvo 25.7.1998 n. 286, come modificati dall’art. 16 l. n. 189 del 2002, prevedono
la possibilità, per l’imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: art. 175 c.p.p.; art. 17 D.Lvo 25/07/1998 n. 286; art. 16 l.
30/07/2002 n. 189
Massime precedenti: Cass. n. 34930 del 2002 Rv. 222909; Cass. n. 19947 del 2005
Rv. 231718
Sez. 11, Ordinanza n. 1337 del 19/11/2010, rv. 00253, Giud. monocratico
Bernante E. Int. J.
609 REATO - 122 REATO CONTINUATO - 133 REATO PERMANENTE
REATO - Reato continuato e reato permanente - Interruzione della permanenza determinata da periodi di detenzione o da condanne - Continuazione tra condotte precedenti e successive alla condanna o alla detenzione - Inottemperanza all’ordine del
questore di lasciare il territorio italiano nel termine di cinque giorni - Possibilità.
Il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi
di detenzione o da condanne. Se in genere è vero che eventi imprevedibili come la
detenzione o la condanna determinano una frattura che impedisce il mantenimento
90
La Rivista del Consiglio
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n. 2/2011
dell’identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione, questo può non
essere vero in contesti delinquenziali quali sono quelli che ‘‘governano’’ il mercato
dell’immigrazione clandestina avuto riguardo alla condizione soggettiva del reo e alla
struttura del reato omissivo proprio consistente nell’inottemperanza dell’ordine ingiunto dal Questore di lasciare il territorio italiano nel termine di cinque giorni.
Riferimenti normativi: art. 81 c.p.
Massime precedenti: Cass. n. 8851 del 1997 Rv. 209118
Sez. 11, Ordinanza n. 602 del 22/12/2010, rv. 00254, Pres. Bernante E.
Est. Bernante E. Int. M.
665 NOTIFICAZIONI - 017 domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE
NOTIFICAZIONI - ALL’IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Dichiarazione insufficiente o inidonea - Necessità di ulteriori ricerche - Esclusione - Notifica in mani del difensore - Correttezza.
Le notificazioni all’imputato, nel caso in cui la dichiarazione di domicilio sia insufficiente o inidonea, sono eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art.
161, comma quarto, c.p.p. In questi casi nessuna disposizione di legge attribuisce all’ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti
prima di effettuare la notifica a mani del difensore.
Riferimenti normativi: art. 161 comma 4 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 10964 del 1996 Rv. 207063; Cass. n. 8825 del 1997
Rv. 208612; Cass. n. 1068 del 1996 Rv. 205425; Cass. n. 3691 del 1998 Rv.
210295
Sez. 11, Ordinanza n. 602 del 22/12/2010, rv. 00255, Pres. Bernante E.
Est. Bernante E. Int. M.
665 NOTIFICAZIONI - 017 domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE
NOTIFICAZIONI - ALL’IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Mancanza di numero civico o della indicazione del domiciliatario - Insufficienza o inidoneità - Sussistenza - Conseguenze.
Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella
che non rechi la indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.
Riferimenti normativi: art. 161 comma 4, 171 c.p.p.; art. 157 c.p.
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Massimario penale
La Rivista del Consiglio
n. 2/2011
Massime precedenti: Cass. n. 8825 del 1997 Rv. 208612; Cass. n. 3691 del 1998 Rv.
210295; Cass. n. 2493 del 1999 Rv. 212727; Cass. n. 31962 del 2001 Rv. 220232
Sez. 11, Ordinanza n. 226 del 02/03/2011, rv. 00256, Giud. monocratico:
Clerici S. Int. R.
655 COSA GIUDICATA - 003 DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO - Procedimento
non ancora definito con sentenza irrevocabile - Apertura di nuovo procedimento per
lo stesso fatto e contro la stessa persona - Procedimenti avviati dallo stesso P.M. e
pendenti presso la stessa sede giudiziaria - Esercizio dell’azione penale nel secondo
procedimento - Preclusione - Conseguenze.
Non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una
persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel
procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se
l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza
relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni
sui conflitti postivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.
Riferimenti normativi: artt. 28, 129, 529, 649, 669 c.p.p.
Massime precedenti: Cass. n. 641 del 1985 Rv. 202653; Cass. n. 107 del 1996 Rv.
207105; Cass. n. 5399 del 1997 Rv. 209882; Cass. n. 512 del 1999 Rv. 212864;
Cass. n. 24017 del 2003 Rv. 225004; Cass. n. 31512 del 2003 Rv. 222736; Cass. n.
1892 del 2004 Rv. 230760; Cass. n. 34655 del 2005 Rv. 231800
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