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Indice Voci Copyright 1 Diritto d'autore 8 Copyleft 14 Creative Commons 23 Diritto d'autore italiano 33 Proprietà intellettuale 63 Software libero 68 Richard Stallman 76 Free Software Foundation 85 GNU General Public License 89 Open source 100 Pubblico dominio 108 Software proprietario 117 Linux 119 Note Fonti e autori delle voci 132 Fonti, licenze e autori delle immagini 134 Licenze della voce Licenza 136 Copyright 1 Copyright Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è l'equivalente del diritto d'autore nei paesi di common law, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dal quale però differisce, sotto vari aspetti. È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Quando tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C).[1] Storia Le prime norme sul diritto di copia (copyright) furono emanate dalla monarchia inglese nel XVI secolo con la volontà di operare un controllo sulle opere pubblicate nel territorio. Col diffondersi delle prime macchine automatiche per la stampa, infatti, iniziò ad affermarsi una libera circolazione fra la popolazione di scritti e volumi di ogni argomento e genere. Il governo, poiché la censura era all'epoca una funzione amministrativa legittima come la gestione della sicurezza pubblica, avvertì il bisogno di controllare ed autorizzare la libera circolazione delle opinioni.[2] Ragion per cui fondò una corporazione privata di censori – la London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra) - i cui profitti sarebbero dipesi da quanto fosse stato efficace il loro lavoro di censura filo-governativa. Simbolo del copyright Il copyright sulla cultura, breve documentario di mezz'ora per spiegare il copyright al pubblico medio. Agli Stationers (ovvero gli editori) furono concessi i diritti di copia (copyright, appunto) su ogni stampa, con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente. La concessione prevedeva il diritto esclusivo di stampa, e quello di poter ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, finanche di bruciare quelli stampati illegalmente.[3] Ogni opera, per essere stampata, doveva essere registrata nel Registro della corporazione, registrazione che era effettuabile solamente dopo un attento vaglio ad opera del Censore della corona o dopo la censura degli stessi editori. La corporazione degli editori esercitava perciò a tutti gli effetti funzioni di polizia privata, dedita al profitto e controllata da parte del governo. Ogni nuova opera veniva annotata nel registro della corporazione sotto il nome di uno dei membri della corporazione il quale ne acquisiva il “copyright”, ovvero il diritto esclusivo sugli altri editori di pubblicarla; una corte risolveva le eventuali dispute fra membri.[4] Il diritto sulle copie (copyright), perciò, nasce come diritto specifico dell'editore, diritto sul quale il reale autore non può quindi recriminare alcunché né guadagnare di conseguenza. Nel successivo secolo e mezzo la corporazione dei censori inglesi generò benefici per il governo e per gli editori: per il governo, esercitando un potere di controllo sulla libera diffusione delle opinioni e delle informazioni; per gli editori, traendo profitto dal proprio monopolio di vendita. Sul finire del XVII secolo, però, l'imporsi di idee liberali nella società frenò le tradizionali politiche censorie e causò una graduale fine del monopolio delle caste editrici. Copyright Temendo una liberalizzazione della stampa e la concorrenza da parte di stampatori indipendenti ed autori, gli editori fecero valere la propria moral suasion sul Parlamento. Basandosi sull'assunto che gli autori non disponessero dei mezzi per distribuire e stampare le proprie opere (attività all'epoca assai costosa e quindi riservata a pochi), mantennero tutti i privilegi acquisiti in passato con un'astuzia: attribuire ai veri autori diritti di proprietà sulle opere prodotte, ma con la clausola che questa proprietà potesse essere trasferita ad altri tramite contratto. Di lì in poi gli editori non avrebbero più generato profitto dalla censura sulle opere, ma semplicemente dal trasferimento dei diritti firmato (più o meno volontariamente) dagli autori, trasferimento in ogni caso necessario per la altrimenti troppo costosa pubblicazione delle opere. Su queste basi, nel 1710 venne perciò emanata la prima norma moderna sul copyright: lo Statuto di Anna (Statute of Anna). A partire dalla Statuto di Anna, gli autori, che fino ad allora non avevano detenuto alcun diritto di proprietà, ottennero in sostanza il (tutto sommato vacuo) potere di bloccare la diffusione delle proprie opere, mentre la corporazione degli editori incrementò i profitti grazie alla cessione – sostanzialmente obbligatoria per ottenere stampa e distribuzione – da parte degli autori dei vari diritti sulle opere. Il rafforzamento successivo dei diritti d'autore su pressione delle corporazioni, generò gradualmente il declino di altre forme di sostentamento per gli autori (come il patronato, la sovvenzione, ecc.), legando e sottoponendo indissolubilmente il sostentamento dell'autore al profitto dell'editore.[5] Nel corso dei successivi due secoli anche la Francia, la Repubblica Cisalpina, il Regno d'Italia, il Regno delle Due Sicilie e il resto d'Europa emanarono legislazioni per l'istituzione del copyright (o del diritto d'autore). • nel 1836, il codice civile albertino per la Sardegna. • nel 1840, il 22 dicembre, il decreto di Maria Luigia, per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. • nel 1865, il 25 giugno, nel Regno d'Italia, con legge 2337. Talune con ispirazioni maggiormente illuministe e democratiche rispetto a quella anglosassone, pur tuttavia con la medesima radice. Nel 1886, il 9 settembre, fu costituita l'Unione internazionale di Berna, per coordinare i rapporti in questo campo, di tutti i paesi iscritti, ancora oggi operante. Lo sviluppo tecnologico e l'avvento di Internet Nel XX secolo, l'avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e delle Rete internet, ha sottratto uno dei cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso, e creato nuovi spazi per gli autori. Il primo episodio con eco internazionale, si è avuto a cavallo fra il XX e il XXI secolo con il cosiddetto caso Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali, oggetto di enorme successo a cavallo del millennio. La chiusura di Napster, avvenuta nel 2002 e generata dalle denunce dagli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto se non per breve tempo gli attriti. Nuovi programmi di file sharing gratuito sono sorti rimpiazzando l'originale Napster e vanificando gli scopi della chiusura. Secondo gli operatori del mercato dell'intrattenimento, una costante diminuzione delle vendite di cd musicali è scaturita dalla diffusione di questi sistemi e della progressiva obsolescenza della precedente tecnologia, obsolescenza dovuta principalmente all'eccessivo costo d'acquisto di materiale originale.[6] Ciò avrebbe danneggiato principalmente il sistema corporativo e ingessato dell'industria discografica; vi sono, tuttavia, autorevoli studi [7] che sostengono il contrario. Il file sharing (scambio e condivisione di file) di materiale protetto dal copyright, si è sviluppato e diffuso con l'imporsi delle tecnologie informatiche e del web, e in particolar modo grazie al sistema del peer-to-peer. La velocità di questa diffusione e sviluppo, ha reso difficile per il diritto industriale internazionale aggiornarsi con la medesima 2 Copyright 3 prontezza. Molti analisti internazionali accusano infatti la presenza di vuoti normativi non omogeneamente colmati. Copyleft Per approfondire, vedi copyleft. Nel 1984, Richard Stallman e la Free Software Foundation svilupparono un meccanismo originato dal copyright, specifico per la gestione dei diritti sulla proprietà dei software. Utilizzando un doppio senso della lingua inglese (nella quale "right" significa sia "diritto", sia "destra") denominarono questo meccanismo copyleft ("left" significa sia "lasciato", sia "sinistra", a sottolineare una filosofia opposta a quella del copyright); tale principio è stato ampiamente applicato nell'ambito del software libero. Legislazioni nazionali in materia di copyright Le legislazioni nazionali tendono al bilanciamento del diritto d'autore con gli altri diritti garantiti dalle Costituzioni: • libertà economica, che si esplica nel diritto all'iniziativa privata e alla proprietà privata: se la proprietà privata è protetta dal diritto d'autore, l'iniziativa privata è limitata dalla durata del copyright e dalla possibilità del detentore dei diritti di ridurre o annullare, anche dietro equo compenso, l'utilizzo di terzi. Il diritto antitrust trova uno scopo nell'impedire la formazione di monopoli legali non naturali, che ledono la libertà di impresa e sono stati storicamente un pericolo per le democrazie, non dovuti a risorse scarse, quali non sono e non possono essere per loro natura le informazioni, infinitamente replicabili. • diritti soggettivi indisponibili della persona: libertà di parola di pensiero e dell'arte, diritto alla salute e all'istruzione, e più in generale alla qualità della vita, felicità-realizzazione del sé; privacy intesa come inviolabilità della proprietà privata e del domicilio, e come segretezza delle comunicazioni personali ed elettroniche. Stati Uniti d'America Negli Stati Uniti la legislazione in materia di copyright è contenuta nel Titolo 17 dello United States Code. Le violazioni di copyright sono pertanto considerate reato federale e possono comportare, in sede civile, multe fino a 100.000$. Tuttavia la legge statunitense prevede il concetto di fair use, che lascia ampi spazi per la riproduzione di opere con scopi didattici o scientifici. In Italia la pretesa della Siae di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare del senatore Mauro Bulgarelli, che ha chiesto di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il fair use. Nei Paesi del Common Law (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Singapore) l'attenuazione alla rigidità del copyright è regolata dal fair dealing, che esenta le attività didattiche ed altre ipotesi dall'usuale normativa. Copyright 4 Le direttive europee La violazione di Copyrights è la quinta pena più punita in Italia. Secondo il dsgl. n 1133/64 del 12 gennaio 1994, con conseguite modifiche nel dgsl. n. 1132/6245, chiunque masterizza su supporti rimovibili (hard disk, dvd o compact disk) rischia da 1 a 3 giorni di carcere per ogni 15 minuti di registrazione. È possibile pagare per direttissima €150,00 per ogni 15 minuti di registrazione fino ad un massimo di 300000 minuti (ed un totale di €115000,00). La direttiva IPRED Per approfondire, vedi IPRED. Anche l'originaria direttiva conteneva, in fase di presentazione, norme penali, che erano state omesse per riuscire ad ottenere l'approvazione entro il 1º maggio 2004. Il Parlamento europeo ha votato, in seduta plenaria la relazione che accoglie la proposta della Commissione ma, nello stesso tempo propone una serie di emendamenti. Con uno, in particolare, sulla base del fair use prima esistente solo nel diritto americano, si stabilisce che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato». La direttiva IPRED2 Per approfondire, vedi IPRED2. Il Parlamento di Strasburgo nell'aprile del 2007 ha approvato il testo di una nuova direttiva, che mira a modificare la direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale. Poiché è la seconda direttiva sull'argomento ha preso il nome di IPRED2. La Direttiva IPRED2, detta "IP Enforcement" cioè "rafforzamento della proprietà intellettuale", è stata recepita in Italia nel maggio del 2007 e introduce diverse misure a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore. In particolare, obbliga gli Internet Service Provider a fornire i dati personali degli utenti in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti. Si tratta di rivelare i nominativi o i numeri telefonici corrispondenti agli indirizzi IP, rilevati da società specializzate nelle intercettazioni su reti P2P. L'obbligo in precedenza valeva solamente rispetto a interventi delle forze dell'ordine o di pubblica autorità. La Direttiva riconosce implicitamente un valore probatorio alla rilevazione degli indirizzi IP. La regola della prima scadenza In base alla Convenzione di Berna è stata introdotta la Regola della prima scadenza. Considerazioni generali Deroghe ai diritti per pubblica utilità La proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità, che prevalgono sull'interesse del privato. In un caso del genere, rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione di un farmaco che è troppo costoso acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della importazione forzata e registrazione parallela). La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale. Copyright Proprietà intellettuale e bene comune A sostegno di una disciplina giuridica dei brevetti sorgono una serie di considerazioni in particolare nel settore delle arti. Le arti (scultura, pittura, etc.) sono considerate un fattore di crescita della società e del cittadino, cui tutti hanno diritto di accesso in base ad un diritto all'istruzione e di un diritto, da questo indipendente, alla fruizione della bellezza, quale bisogno dell'uomo, poiché la legge non deve limitarsi a garantire il soddisfacimento delle necessità primarie della persona, ma la possibilità di una sua completa realizzazione. Altri sostengono che l'arte non è mai il prodotto di un singolo individuo, e che non è quantificabile il contributo e le influenze che qualunque artista ha avuto, anche in modo inconsapevole, da altri artisti e uomini comuni, passati e contemporanei, e il debito dell'autore nei loro confronti. In questo senso, l'opera è prodotto e proprietà di una società e di un'epoca, più che di un individuo e dei suoi eredi. Il principio di un diritto collettivo alla fruizione della bellezza e all'apprendimento dall'arte, nelle loro opere originali sono state idee che portarono nel Settecento alla nascita dei primi Musei che erano concepiti come il luogo in cui l'arte veniva valorizzata e doveva essere conservata, piuttosto che all'interno di collezioni private gelosamente custodite. Pure per la musica, per quanto sia un'arte non "tangibile", alcune considerazioni spingono per un diritto d'accesso collettivo che può esserci solo a titolo gratuito o comunque a basso costo: il fatto che la musica è cultura e i cittadini hanno diritto d'accesso ai livelli più alti dell'istruzione, il diritto allo studio nei conservatori che richiedono spese notevoli per lo strumento e il materiale didattico musicale, la bellezza come bene comune e valore apartitico. Durata ed ereditarietà del copyright La normativa prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile significativamente a seconda della categoria merceologica tutelata (medicinali, brani musicali, software, ecc.). Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. La durata, in linea di principio, è proporzionale ai costi da remunerare. Tuttavia non sempre la proporzione viene rispettata. Per esempio un brano musicale ha una durata di copyright di 70 anni, mentre per un medicinale, che ha costi di ricerca e sviluppo assai maggiori, il periodo di copertura è di 25 anni (venti anni la durata brevettuale, a cui si aggiunge un periodo massimo di 5 anni garantito dal certificato complementare di protezione - SPC-). Storicamente, la morte dell'autore causava l'estinzione del copyright. In seguito, il diritto d'autore è passato agli eredi del soggetto e quindi la durata prevista dalla legge è prescrittiva (30/70 anni in ogni caso). È stata modificata anche la distribuzione dei margini: all'editore tocca talvolta più dell'autore, talora più del 50% (a fronte di un equo margine che per un intermediario è generalmente intorno al 20%). Dibattito sulle pene per la violazione del copyright Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del copyright e il reato di furto. Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che una simile equiparazione comporta, ma anche sulla reale opportunità di accomunare le due tipologie di reato. L'equiparazione al furto comporta infatti un considerevole inasprimento delle pene. Analogo dibattito investe il rispetto del proporzionalismo fra le pene rispetto alla gravità del reato. Il plagio, infatti, prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). In sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del plagio, ovvero di chi apporta lievi modifiche e si appropria di una qualche paternità sull'opera, traendone profitto. 5 Copyright Caso eclatante di violazione Nel 2008 gli eredi di Chet Baker hanno fatto causa contro le mayor discografiche (Sony BMG, EMI Music, Universal Music e Warner Music) per violazione del copyright. A loro, dopo poco, si sono aggiunti altri artisti fino ad arrivare ad una class action. Le case discografiche sfruttavano commercialmente i brani senza pagare i diritti agli autori dichiarando semplicemente che non era possibile rintracciarli (anche artisti del calibro di Bruce Springsteen).[8][9] Note [1] Negli Stati Uniti la registrazione e l'apposizione del simbolo aveva una efficacia costitutiva fino alla riforma del 1976, carattere poi perso dopo tale riforma cfr. Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia p.96 [2] Karl Foegel, " Breve storia sul copyright (http:/ / eprints. rclis. org/ archive/ 00002760/ )", Red Bean, 2004 [3] Lyman Ray Patterson, " Copyright And `The Exclusive Right' Of Authors (http:/ / www. lawsch. uga. edu/ jipl/ old/ vol1/ patterson. html)", Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1, 1993 [4] Benjamin Kaplan, "An Unhurried View of Copyright", Columbia University Press, 1967, pp. 4-5. [5] S. H. Steinberg, "Five Hundred Years of Printing" pp. 218-230, Penguin Books, 1955 [6] Musica & Memoria, " Il mercato della musica nel 2006 (http:/ / www. musicaememoria. com/ mercato_musica_2006. htm)", 2006 [7] http:/ / www. ictlex. net/ ?p=13 [8] PI: Canada: le major violano il copyright (http:/ / punto-informatico. it/ 2769188/ PI/ News/ canada-major-violano-copyright. aspx) [9] Michael Geist - Canadian Recording Industry Faces $6 Billion Copyright Infringement Lawsuit (http:/ / www. michaelgeist. ca/ content/ view/ 4596/ 135/ ) Bibliografia • Simone Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore (http://www.aliprandi.org/ capire-copyright/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2007, ISBN 978-88-901724-7-2.. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/File:Capire_il_copyright.pdf) • Borghi e Montagnani, "Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management", EGEA, 2006. • Umberto Izzo, " Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico (http://www.lawtech.jus.unitn.it/images/Izzo/izzo_2010_cap1.pdf)", Roma: Carocci, 2010, ISBN 9788843053148 • Lessig, Il futuro delle idee, Feltrinelli, 2006. • Lessig, Cultura libera. " Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (http://www.copyleft-italia.it/pubblicazioni)", Apogeo, 2005. • Pascuzzi e Caso, "I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano", CEDAM, 2002. • Marco Ricolfi, "Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy", paper per 1st Communia Conference on the Digital Public Domain, Louvain-la-Neuve (Belgio); disponibile online qui (http:// www.communia-project.eu/communiafiles/ conf2008p_Copyright_Policy_for_digital_libraries_in_the_context_of_the_i2010_strategy.pdf). • Richard Stallman, "Free Software, Free Society: The Selected Essay of Richard M. Stallman", GNU Press, 2002. • Carlo Gubitosa, " Elogio della pirateria (http://www.stampalternativa.it/liberacultura/?p=135)", Altreconomia, 2005. 6 Copyright 7 Su Wikipedia • Aiuto:Copyright • Aiuto:Copyright immagini Voci correlate • • • • • • • • • • • Diritto d'autore Diritto d'autore italiano Diritto dello spettacolo Copyleft Copyzero Libertà digitali S.I.A.E. All Rights Reserved Open source Peer-to-peer Legge italiana sul peer-to-peer • • • • • • • • • Creative Commons Proprietà intellettuale Pubblico dominio GNU Free Documentation License GNU General Public License Free Software Foundation Sniffing Diritto e fotografia Partito Pirata Altri progetti • • Wikizionario contiene il lemma di dizionario «copyright» Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su copyright (http://commons.wikimedia.org/wiki/Copyright?uselang=it) Collegamenti esterni • • • • • (EN) UK Copyright Aid (http://www.copyrightaid.co.uk) - Info sul copyright in UK (EN) United States Copyright Office (http://www.copyright.gov/) (EN) Legislazione EUA: Copyright Law of the United States (http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf) (EN) China Law Blog (http://www.chinalawblog.com) Relazione ed emendamenti Nuova direttiva Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT) Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto Diritto d'autore 8 Diritto d'autore Questa voce fa parte della serie Diritto d'autore Storia del diritto d'autore Diritto d'autore italiano: I diritti dell'autore: • • Diritti morali Diritti patrimoniali (Equo compenso) I diritti connessi Libere utilizzazioni: Copia privata - Fair use - Diritto di citazione Fonti internazionali del diritto: • • • • Convenzione di Berna Convenzione universale sul diritto d'autore WIPO Copyright Treaty Accordo TRIPs Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all'autore originario dell'opera. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright. Diritto d'autore 9 Diritto morale d'autore Diritto morale d'autore è uno dei diritti d'autore riconosciuto in pratica in tutte le legislazioni anche quelle di common law. È il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore). Cessione del diritto morale d'autore In realtà anche tale diritto può essere ceduto, esiste infatti la figura professionale del cosiddetto ghost writer, ovverosia di coloro che scrivono per conto terzi, in genere personaggi famosi. Esistono però due principi applicati praticamente a livello mondiale. Che il diritto morale d'autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l'autore dichiarato o effettivo che sia, mentre è in vita. Alla sua morte diviene inalienabile. Legislazioni nazionali sul diritto d'autore Italia Per approfondire, vedi diritto d'autore italiano. Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 [1], in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." e dall'articolo 2575 e seguente del Codice Civile (Libro Quinto - Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali). Germania In base ad un disegno di legge proposto dal governo del Cancelliere Angela Merkel approvato dal Bundestag, in Germania la violazione del diritto d'autore viene equiparata al reato di furto. Le pene detentive per la violazione del diritto d'autore, per l'appunto eguali a quelle previste per il furto, sono di cinque anni di reclusione e sono le più severe in Europa. Per il reato possono essere inquisiti anche i minori di 18 anni. Francia In Francia il download illegale di opere da internet è punito con una multa di 30 euro, che aumenta di sei volte per chi mette in condivisione dette opere. Viene punito con la reclusione fino a tre anni chi inventa programmi per il P2P.Wikipedia:Uso delle fonti Dall'ottobre 2009, come prevede la Loi Création et Internet n. 311, la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI) può ordinare agli ISP (Internet Service Provider), in seguito ad un procedimento di accertamento e ad una serie di avvertimenti, di sospendere temporaneamente o definitivamente l'accesso ad internet a coloro che vengano colti a scaricare materiale illegalmente. Diritto d'autore Stati Uniti d'America La fonte principale del diritto d'autore è il Copyright Act. Particolare rilevanza ha inoltre il cosiddetto fair use (traducibile in italiano, uso o utilizzo leale, equo o corretto), una clausola legislativa presente nella citata legge. Accordi internazionali In materia di diritto d'autore le fonti del diritto comprendono, oltre a quelle normative interne dei singoli Stati, anche le convenzioni internazionali. Nel 1991, inoltre, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri.[2] Ubiquità delle opere e territorialità della protezione Le opere dell'ingegno possono essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato in cui sono state create ed hanno quindi carattere di ubiquità. A fronte di questa caratteristica la tutela del diritto d'autore mira a non limitare spazialmente e territorialmente la protezione delle opere, per giungere ad una regolamentazione universale. Secondo il principio di territorialità le leggi devono essere applicate su un determinato territorio e quindi ai cittadini ivi residenti; ciò implica che la protezione si applichi solo all'utilizzazione dell'opera che avviene nel territorio dello Stato. In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" il quale recita: "I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione." Per quanto riguarda le opere italiane all'estero, l'ordinamento italiano si appoggia alle regole dello Stato in cui l'opera viene di volta in volta utilizzata. Reciprocità e trattamento dello straniero Prendendo come esempio la legge italiana, essa non tutela tutte le opere che presentino caratteri di proteggibilità. Infatti la protezione viene riservata solo alle opere di autori italiani e stranieri che vengano create o pubblicate per la prima volta esclusivamente in Italia. Per le opere di autori stranieri, invece, lo Stato italiano applica la regola generale sul “Trattamento dello straniero” contenuta nell'art. 16 delle preleggi che stabilisce: "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve disposizioni contenute in leggi speciali" Ciò vale a dire che lo Stato italiano riserva tutela all'autore straniero solo se lo Stato di origine di quest'ultimo riserva ai cittadini italiani nel suo territorio gli stessi trattamenti che riserva ai suoi cittadini. Queste regole possono trovarsi in contrasto con il "Principio di non discriminazione" stabilito dall'art. 6 del Trattato CE secondo cui: "per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali." Tuttavia, hanno contribuito a convincere tutti gli Stati a concludere delle Convenzioni internazionali al fine di superare il principio di reciprocità e creare un regime internazionale per il diritto d'autore. 10 Diritto d'autore Principio di assimilazione Questo principio compare sia negli atti della Convenzione di Berna, sia nella convenzione universale sul diritto d'autore, e ha valenza sia per le opere edite, sia per quelle inedite. In base a tale principio: • ciascuno Stato è obbligato ad accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso accorda nei propri territori ai propri cittadini. • Il principio di assimilazione si applica naturalmente ai soli paesi che sono membri di convenzioni internazionali che lo prevedono. Il medesimo principio non si applica invece a paesi non membri delle convenzioni. Convenzione di Berna (CUB) La Convenzione di Berna (CUB) venne stipulata nel 1886 per arrecare protezione alle opere letterarie ed artistiche. Stabilì anche due regole molto importanti: la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni ed un livello di tutela minimo. Ha inoltre stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti. Inizialmente gli Stati Uniti rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesti grossi cambiamenti nella loro legislazione sul copyright. Vi aderirono poi nel 1989. Convenzione universale sul diritto d'autore La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia, dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America. Questi ultimi non avevano in precedenza aderito alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche. La suddetta convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ed i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24 luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra. World Intellectual Property Organization (WIPO) In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRPI (acronimo francese di Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) meglio conosciuta dal 1967 come WIPO ed in Italia come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest'organizzazione è nata con lo scopo di "promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità". Nel 1974 divenne un'agenzia specializzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e successivamente, nel 1996, firmò un patto di cooperazione con la World Trade Organization (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale. TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”. Quest'accordo è stato stipulato da tutti gli Stati membri, intenzionati a ridurre le incomprensioni e gli impedimenti in ambito di commercio internazionale, tenendo conto della necessità di favorire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale e operando in modo che le misure e le procedure da mettere in atto non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi. Come la WIPO anche il TRIPS contribuisce all'aumento dell'importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale, ed è proprio nell'art. 7 che viene messo in evidenza il collegamento tra protezione della proprietà intellettuale e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei cittadini consumatori e produttori. Secondo un primo principio lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero un trattamento equivalente a quello riservato ai propri cittadini in termini di diritto d'autore e secondo la clausola della “nazione favorita” l'accordo 11 Diritto d'autore 12 TRIPS impone a ogni Stato aderente di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al cittadino di un altro Stato ancora. La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell'autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di Berna nell'art. 7 (art. 12). Questo è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata, infatti alla sua conclusione sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, i lavori topografici, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali. Cronologia Per approfondire, vedi Storia del diritto d'autore. Antica Grecia riconosciuta paternità dell'opera: diritto morale d'autore 1455 nascita della Stampa a caratteri mobili (viene quindi concesso il potere di esclusiva di stampa) XV secolo Sistema dei Privilegi 1710 Statuto di Anna 1791 Legge Le Chapelier 1793 Legge Lakanal 1840 Convenzione Austro-Sarda 1886 Convenzione di Berna 1952 Convenzione universale sul diritto d'autore a Ginevra 1961 Convenzione di Roma 1994 Accordo TRIPs Diritto d'autore Note [1] http:/ / www. normattiva. it/ uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig= [2] Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 p. 392 seg. Voci correlate • • • • • • • • • • • • Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche Copyright Diritti connessi Diritto d'autore italiano Diritto dello spettacolo Diritto di seguito Fair use Libri fuori catalogo Licenza obbligatoria (diritto d'autore) Opera collettiva Opera derivata Opere orfane • Plagio (diritto d'autore) • Proprietà intellettuale • S.I.A.E. Altri progetti • • • Wikiquote contiene citazioni sul diritto d'autore Wikizionario contiene il lemma di dizionario «diritto d'autore» Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file sul diritto d'autore (http://commons.wikimedia.org/wiki/Copyright?uselang=it) Collegamenti esterni • Diritto d'autore (http://search.dmoz.org/cgi-bin/search?search=Diritto+d'autore&all=yes& cs=UTF-8&cat=World/Italiano) in Open Directory Project, Netscape Communications. ( Segnala (http://www. dmoz.org/public/suggest?cat=) su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Diritto d'autore") • Dossier di Governo.it sul DPR n. 275 del 29 dicembre 2007 (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ protezione_diritto_autore/index.html) • Breve storia del copyright, di Karl Fogel (http://www.ilsecolodellarete.it/fks/approfondimenti/storiacopyright. htm) - testo originale in inglese (http://questioncopyright.org/promise) • Domande e risposte sul diritto d'autore (http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=faq2) • Diritto d'autore (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=8541) in Tesauro del Nuovo Soggettario (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/), BNCF, marzo 2013. Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto 13 Copyleft 14 Copyleft L'espressione inglese copyleft (talvolta indicato in italiano con permesso d'autore[1]) è un gioco di parole sul termine copyright nel quale la parola "right", che significa "diritto" (in senso legale), viene invertita con "left", che vuol dire "ceduto"; giocando sul secondo significato delle parole, si può notare come "right" (ovvero "destra") viene scambiata con "left" ("sinistra"). In particolare Copyleft individua un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Nella versione pura e originaria del copyleft (cioè quella riferita all'ambito informatico) la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera, nel caso vogliano distribuire l'opera modificata, a farlo sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto l'insieme di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti[2]. L'espressione copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il movimento culturale che si è sviluppato sull'onda di questa nuova prassi in risposta all'irrigidirsi del modello tradizionale di copyright. La c rovesciata dentro un cerchio è il simbolo del copyleft. La c cerchiata è il simbolo del copyright. Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e la GNU LGPL, per altri ambiti le licenze Creative Commons (più propriamente con la clausola share alike) oppure la stessa licenza GNU FDL usata per Wikipedia fino al 2009 (data del passaggio alla licenza Creative Commons). Storia Il concetto di copyleft nacque mentre Richard Stallman stava lavorando ad un interprete Lisp. La ditta Symbolics chiese di poter utilizzare l'interprete Lisp e Stallman accettò di fornire loro una versione di pubblico dominio della sua opera. Symbolics estese e migliorò l'interprete Lisp, ma quando Stallman volle accedere ai miglioramenti che Symbolics aveva apportato al suo interprete, Symbolics rifiutò. Così Stallman, nel 1984, iniziò a lavorare per sradicare questo tipo di comportamento, che chiamò "accaparramento del software" (in inglese "software hoarding"). Dal momento che Stallman riteneva improbabile, a breve termine, eliminare le norme in materia di copyright e le ingiustizie che esse permettevano di compiere, decise di lavorare all'interno dell'ambito delle leggi vigenti e creò una sua propria licenza, la GNU General Public License (GNU GPL), la prima licenza di tipo copyleft. Per la prima volta il detentore del copyright poteva, se lo desiderava, assicurare che il massimo numero di diritti si trasferisse in maniera perpetua agli utenti del programma, a prescindere da quali modifiche sarebbero successivamente state apportate da chiunque al programma originale. Questo trasferimento di diritti non si applica a chiunque, ma solo a chi ha ottenuto il programma. L'etichetta di licenza di tipo copyleft venne adottata successivamente. Copyleft 15 Come si applica il copyleft Il copyleft altro non è che una modalità di esercizio del diritto d'autore che sfrutta i principi di base del diritto d'autore non per controllare la circolazione dell'opera bensì per stabilire un modello virtuoso di circolazione dell'opera, che si contrappone al modello detto proprietario. Il copyleft non potrebbe dunque esistere al di fuori del complesso delle norme sul diritto d'autore[3]. Una licenza basata sui principi del copyleft trasferisce a chiunque possegga una copia dell'opera alcuni dei diritti propri dell'autore. Inoltre consente la redistribuzione dell'opera stessa solo se tali diritti vengono trasferiti assieme ad essa. Fondamentalmente, questi diritti sono le quattro "libertà fondamentali"[4] indicate da Stallman: 1. Libertà 0 Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. 2. Libertà 1 Libertà di studiare il programma e modificarlo[5]. 3. Libertà 2 Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. 4. Libertà 3 Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Un programma è software libero se la licenza consente tutte queste libertà. La redistribuzione delle copie, con o senza modifiche, può avvenire gratis o a pagamento. Essere liberi di fare queste cose significa (tra l'altro) che non bisogna chiedere o pagare nessun permesso. Le licenze copyleft includono normalmente condizioni aggiuntive intese ad eliminare possibili impedimenti per l'uso libero, la distribuzione e la modifica delle copie, come: • assicurarsi che la licenza copyleft non possa essere revocata; • assicurarsi che il lavoro e le sue versioni derivate siano distribuite in una forma che ne faciliti le modifiche (per esempio nel caso del software questo equivale a richiedere la distribuzione del codice sorgente e che la compilazione di questi possa avvenire senza impedimenti di sorta, quindi chiedendo la distribuzione anche di tutti gli script ed i comandi utilizzati per tale operazione); • assicurarsi che il lavoro modificato sia accompagnato da una descrizione per identificare tutte le modifiche apportate all'opera originaria mediante manuali utente, descrizioni, ecc. Più comunemente, queste licenze copyleft, per avere qualche tipo di efficacia, hanno bisogno di usare in modo creativo le regole e le leggi che disciplinano le proprietà intellettuali, per esempio quando si tratta della legge sul copyright (che è il caso principale) tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al lavoro protetto dal copyleft devono divenire co-detentori del copyright di quel lavoro ed allo stesso tempo rinunciare ad alcuni dei diritti garantiti dal copyright, per esempio rinunciare al diritto di essere l'unico distributore delle copie di tale lavoro. Va inoltre evidenziato che, nel diritto d'autore italiano, l'assenza di una firma per accettazione da parte dell'utente può creare problemi di validità giuridica [6], analogamente a quanto accade per altri modelli di gestione "aperta" del diritto d'autore come Creative Commons e a quanto accade per le licenze proprietarie. La licenza non deve essere altro che un metodo per raggiungere gli scopi del copyleft; la licenza dipende dalle leggi che governano le proprietà intellettuali e poiché queste leggi possono essere differenti in diversi paesi, allora la licenza può essere differente a seconda del paese in cui è applicata in modo da adattarsi al meglio alle leggi locali. Per esempio in alcuni stati può essere accettabile la vendita di software senza garanzia (come indicato negli articoli 11 e 12 della licenza GNU GPL versione 2.0), mentre in altri, come in molti stati europei, non è possibile non fornire nessuna garanzia su un prodotto venduto, per queste ragioni l'estensione di queste garanzie sono descritte in molte licenze di copyleft europee (vedere la licenza CeCILL [7], una licenza che permette l'uso della GNU GPL – art. 5.3.4 della licenza CeCILL – in combinazione con una garanzia limitata – art. 9). Copyleft 16 Etimologia Il termine copyleft, secondo alcune fonti, è venuto da un messaggio contenuto nel Palo Alto Tiny BASIC, una versione libera del linguaggio BASIC scritta da Li-Chen Wang alla fine degli anni settanta e derivata dal Tiny BASIC. Il listato dei programmi conteneva le frasi "@COPYLEFT" e "ALL WRONGS RESERVED" (TUTTI I TORTI RISERVATI), giochi di parole su "copyright" e "all rights reserved" (tutti i diritti riservati), frase comunemente usata nelle dichiarazioni di copyright. Richard Stallman afferma che la parola viene da Don Hopkins, che definisce come una persona molto immaginifica, il quale gli mandò una lettera nel 1984 o 1985, nella quale era scritto: "Copyleft — all rights reversed." (Copyleft — tutti i diritti rovesciati.[8]) Le prime nove righe del codice sorgente di Tiny BASIC per il processore Intel 8080 scritto da Li-Chen Wang, professore all'università di Palo Alto (1976). Inoltre left è il participio passato del verbo to leave, che significa "lasciare", "abbandonare": in questo modo vi è un ulteriore gioco di parole sul rilasciare i diritti invece che riservar(seli), benché Stallman rigetti questa interpretazione. Alcuni leggono nella parola left un riferimento agli ambienti culturali che tradizionalmente si battono contro i diritti di autore - cioè a quelli di sinistra - in avversione a quelli che tradizionalmente ne sono i difensori - quelli di destra. A sostenere questa interpretazione ha contribuito l'attivismo politico di Stallman. All'inizio degli anni settanta è stato usato nei Principia Discordia il termine kopyleft con la notazione "All Rites Reversed", la cui pronuncia assomiglia a "All Rights Reserved"; il significato letterale è Tutti i riti rovesciati, ma ha un suono simile alla frase Tutti i diritti riservati (con l'eccezione di reversed, che pure è un anagramma di reserved. Può essere stata questa la fonte di ispirazione di Hopkins o di altri). Ci sono problemi nel dare una definizione al termine "copyleft" per la controversia che lo caratterizza. Il termine, creato come un'affascinante contro-parte del termine "copyright", originariamente un sostantivo, indica il tipo di licenza pubblicata sotto la GNU General Public License ideata da Richard Stallman come parte del lavoro della Free Software Foundation. Quindi "il tuo programma è coperto da copyleft" è quasi sempre considerato come un programma pubblicato sotto licenza GPL. Quando viene usato come verbo in inglese, ma intraducibile in italiano, come nella frase "he copylefted his most recent version", è più difficile trovare una definizione adatta in quanto può riferirsi ad una qualsiasi delle molte licenze simili, collegandosi così all'idea presente nell'immaginario collettivo del "diritto di copia". Si faccia riferimento alla prossima sezione per ulteriori dettagli in merito. Tipi di copyleft e relazioni con le altre licenze Software Open Source pubblicato sotto licenza copyleft e non Il copyleft è una delle caratteristiche chiave che distinguono vari tipi di licenze di software Open source. Alla fine il copyleft è divenuto l'argomento chiave nella battaglia ideologica tra il movimento Open source e il movimento per il software libero: il copyleft è l'abbreviazione di un meccanismo legale che assicura che i prodotti derivati da un lavoro coperto da licenza rimangano liberi (cosa che non è obbligatoria in un approccio "open source"). Se il concessionario di un lavoro coperto da copyleft distribuisce dei lavori derivati che non sono coperti dalla stessa (o in alcuni casi da una simile) licenza copyleft, allora dovrà affrontare delle conseguenze legali: per molti lavori in copyleft questo perlomeno implica che alcune condizioni della licenza cessino, lasciando il (precedente) concessionario senza il permesso di copiare e/o distribuire e/o mostrare pubblicamente e/o preparare prodotti derivati dal software, etc. Copyleft Molte licenze software open source, come quelle usate dai sistemi operativi BSD, l'X Window System e il web server Apache, non sono licenze copyleft in quanto non richiedono di distribuire le opere derivate con la stessa licenza. Esiste un dibattito in corso su quale classe di licenze fornisce un più ampio grado di libertà. Questo dibattito è incardinato su questioni complesse quali la definizione di libertà e su quali libertà siano più importanti. Viene talvolta sostenuto che le licenze copyleft tentano di massimizzare la libertà di tutti i potenziali riceventi futuri (libertà dalla creazione di software proprietario), mentre le licenze di software libero non-copyleft massimizzano la libertà del ricevente iniziale (libertà di creare software proprietario). Da un punto di vista simile, la libertà del ricevente (che è limitata dal copyleft) può essere distinta dalla libertà del software stesso (che è assicurata dal copyleft). Copyleft forte e debole Il copyleft su un programma è considerato più o meno forte a seconda del modo in cui si propaga nelle opere derivate. Con "copyleft debole" ci si riferisce alle licenze per cui non tutte le opere derivate ereditano la licenza copyleft, spesso a seconda del modo in cui sono derivate. Queste sono generalmente utilizzate per la creazioni di librerie software, per permettere ad altro software di linkarle e di essere redistribuito, senza la necessità di essere distribuito con la stessa licenza copyleft. Solo le modifiche al software sotto copyleft debole stesso devono essere necessariamente ridistribuite, non quelle del software che lo linka. Questo permette a programmi sotto qualunque licenza di essere compilati e linkati a librerie sotto copyleft come la glibc (una libreria standard usata da molti programmi) ed essere ridistribuiti senza bisogno di adottarne la licenza. Un esempio di licenze software libere che usano il copyleft forte sono la GNU General Public License e Arphic Public License. Alcune licenze libere che usano il copyleft debole sono la GNU Lesser General Public License (LGPL) [9] e la Mozilla Public License. Esempio di licenze libere non copyleft sono la licenza BSD, la licenza MIT e la licenza Apache. Copyleft completo e parziale Copyleft "completo" e "parziale" fanno riferimento ad un altro aspetto: il copyleft completo si ha quando tutte le parti di un lavoro (eccetto la licenza stessa) possono essere modificate da autori successivi. Il copyleft parziale implica che alcune parti della creazione siano esenti dalla modifica illimitata, o in altro modo non completamente soggette a tutti i principi del copylefting, ad es., nelle creazioni artistiche il copyleft completo talvolta non è possibile o desiderabile (si veda sotto). Share alike Molte licenze share alike (condividi allo stesso modo) sono licenze copyleft parziali (o non complete). La share alike, tuttavia, implica che qualsiasi libertà garantita in relazione al lavoro originale (o le sue copie) rimanga immutata in qualsiasi lavoro derivato: ciò implica ulteriormente che ciascuna licenza copyleft completa è automaticamente una licenza share alike (ma non il contrario!). Invece di usare il motto del copyright "tutti i diritti sono riservati", o quello del copyleft completo "tutti i diritti sono rovesciati", le licenze share alike utilizzano piuttosto l'affermazione "alcuni diritti sono riservati". Alcune permutazioni della licenza Creative Commons sono un esempio di una licenza share alike. 17 Copyleft 18 L'ideologia Per approfondire, vedi m:Free knowledge based on Creative Commons licenses/it. Per molte persone, il copyleft è una tecnica che usa il copyright come mezzo per sovvertire le restrizioni, tradizionalmente imposte con il copyright, allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza. Secondo questo approccio, il copyleft è in primo luogo uno strumento di un'operazione su vasta scala che ha come obiettivo quello di eliminare permanentemente tali restrizioni. Nonostante "copyleft" non sia un termine legale, è visto dai sostenitori come uno strumento giuridico all'interno del dibattito politico e ideologico sulle opere d'ingegno. Alcuni vedono il copyleft come un primo passo per liberarsi da ogni tipo di legge sul copyright. Il software nel pubblico dominio, senza una protezione come il copyleft, è vulnerabile. Gli sviluppatori non avrebbero restrizioni alla diffusione e vendita di forme binarie prive di documentazione e del codice sorgente. Se le leggi sul copyright fossero abolite in toto, non ci sarebbe modo di far valere una licenza copyleft, ma ne diminuirebbe anche la necessità (eccetto per quanto riguarda il software hoarding). Il copyleft è "virale"? Viene talvolta utilizzata per le licenze copyleft la locuzione licenze virali di copyright, spesso da coloro che sentono di riceverne un danno, poiché ogni lavoro derivato da uno copyleft deve utilizzare la stessa licenza. In particolare i lavori copyleft non possono essere incorporati legalmente in altri che non vengono distribuiti senza sorgente, come la maggior parte dei prodotti commerciali, senza il permesso specifico degli autori; di conseguenza il loro utilizzo nell’industria è pesantemente limitato al solo uso interno. Esiste però un paradosso evidenziato dai sostenitori del BSD secondo cui un lavoro o un codice concesso su licenza BSD non-copyleft viene assorbito in un lavoro o codice GPL copyleft senza però che il lavoro originale ne possa beneficiare mentre allo stesso tempo quest'ultima viene definita come la più libera delle licenze. Il termine virale implica una propagazione paragonabile a quella del virus biologico attraverso un intero organo di cellule simili o corpi di specie simili. Nel contesto di contratti o licenze con valore legale, virale si riferisce a qualsiasi cosa che si diffonda automaticamente "attaccandosi" a qualcos’altro, indipendentemente dal fatto che ciò costituisca valore aggiunto al prodotto o meno. I difensori del copyleft sostengono che estendere esageratamente l’analogia tra licenze copyleft e i virus per computer è inappropriato, poiché i virus informatici in genere infettano i computer senza che l’utente ne sia consapevole e cercano di infliggere danni, mentre gli autori di software derivato sono consapevoli della licenza copyleft del lavoro originale e gli utenti del lavoro derivato potrebbero beneficiarne. Molti evitano il termine virale a causa delle sue connotazioni negative. Quando Microsoft e altre società parlano della licenza GPL come licenza "virale", esse potrebbero riferirsi all’idea che ogni volta che un nuovo prodotto viene pubblicato sotto tale licenza esso riceve una risposta positiva dal pubblico; questo feedback spinge gli autori a pubblicare il proprio software sotto questa licenza, con il risultato di una crescita - per l’appunto - "virale". Uno dei vantaggi più frequentemente citati della licenza GPL è la possibilità di poter riutilizzare codice scritto da altri per risolvere un problema invece di essere costretti a "reinventare la ruota" e a doverne scrivere uno nuovo da zero (il che può anche portare ad algoritmi migliori, ma sicuramente è più dispendioso in termini di tempo). Alcuni oppositori del copyleft sostengono che anche una sola riga di codice in copyleft in un prodotto di milioni di righe è sufficiente a rendere l'intero prodotto copyleft. Questa affermazione è scorretta perché: • Una sola riga di codice in quanto tale difficilmente può essere considerato un lavoro protetto da copyright. (Se ogni singola parola di ogni singolo testo protetto da copyright fosse esso stesso protetto da copyright, cosa Copyleft sarebbe possibile scrivere senza violare milioni di copyright in una volta sola?) • Anche se il codice in copyleft costituisse una parte sostanziale del prodotto in copyright, questo non è sufficiente a cambiare in automatico la licenza del prodotto. Sostanzialmente, è illegale riprodurre un prodotto in copyright derivato da un prodotto in copyleft, a meno che chi possiede il copyright non decida di usare una licenza compatibile (non necessariamente copyleft). Alcune licenze copyleft diffusamente utilizzate come la GPL specificano che programmi in copyleft possono interagire con programmi non in copyleft finché la comunicazione rimane a livelli relativamente semplici, come ad esempio eseguire il programma in copyright con parametri. Quindi, anche se si mette un modulo copyleft in licenza GPL in un programma non copyleft, la comunicazione tra essi dovrebbe essere legale finché è sufficientemente limitata. Il copyleft applicato in un contesto diverso da quello delle licenze per il software Arte — documenti Il copyleft ha ispirato anche le arti (in particolar modo laddove le nozioni tradizionali di proprietà intellettuale hanno dimostrato di danneggiare la creatività e/o la collaborazione creativa e/o una distribuzione semplice di quanto realizzato) con movimenti come la Libre Society e l'emergere di case discografiche open-source. Per esempio, la Free Art license è una licenza copyleft che può essere applicata a qualsiasi lavoro artistico. Le licenze copyleft per materiale diverso dal software includono le licenze share alike Creative Commons e la GNU Free Documentation License (la licenza GNU per i contenuti liberi, abbreviata in GNU FDL, GFDL, o FDL). La GFDL può essere utilizzata per applicare il concetto di copyleft a lavori che non hanno un codice sorgente distinguibile, mentre il requisito della GPL di pubblicare il codice sorgente è senza senso quando il codice sorgente è indistinguibile dal codice compilato o dal codice oggetto o dal codice eseguibile o codice binario. La GFDL effettua una distinzione tra una "copia trasparente" e una "copia opaca", usando una definizione differente rispetto alla differenza della GPL tra "codice sorgente" e "codice oggetto". Si noti che la nozione di copyleft, per avere senso, richiede che sia possibile effettuare in qualche modo una copia gratuita e libera da particolari vincoli (ad esempio come avviene per i file di un computer o per le fotocopie), ossia — per metterla in un altro modo, — che chiunque possa dare senza "perdere" quello che sta ridistribuendo (allo stesso modo della conoscenza): per esempio è molto difficile mettere in pratica il concetto di copyleft per quelle arti che sono caratterizzate dalla produzione di oggetti unici, che non possono essere copiati così come sono — men che mai se ci sia paura di danneggiare l'originale nel procedimento. Questo e altri esempi possono indicare che il copyleft non è la pietra filosofale definitiva che potrebbe risolvere tutti i problemi relativi alla proprietà intellettuale una volta per tutte: specialmente in campo artistico, che ha anche una tradizione di creazione come processo solitario (insieme a, ma abbastanza separato da, una tradizione di cooperazione creativa), un processo di creazione "diretto dalla comunità" non è desiderato in tutto in casi. Le licenze copyleft per l'arte tengono conto di tali limitazioni, quindi differiscono dalle licenze copyleft per il software, ad esempio facendo una distinzione tra il lavoro iniziale e le copie (in questo caso gli obblighi di copyleft sono applicabili soltanto alle copie) e/o passando sopra alle nozioni che sono meno facili da mettere in pratica in modo oggettivo (diventando più simili a dichiarazioni d'intenti), ad esempio stipulando un copyleft che sia soggetto a rispetto — nel mondo dei programmatori la realizzazione del copyleft stesso è il massimo rispetto che si possa ottenere. In altre parole: in arte il copyleft deve tener conto di nozioni più ampie riguardanti i diritti degli autori, che sono spesso più complessi (e differiscono maggiormente tra diverse nazioni) che la mera legge sul copyright. Allo stesso modo delle licenze Creative Commons di tipo share alike, la GNU Free Documentation License permette agli autori di applicare delle limitazioni a certe sezioni del loro lavoro, sollevando da alcune parti della loro creazione gli obblighi connessi al meccanismo del copyleft. Nel caso della GFDL queste limitazioni includono l'uso 19 Copyleft di sezioni "invarianti", che non possono essere modificate da futuri editori. Questo tipo di licenze di copyleft parziale possono essere usate anche al di fuori del contesto artistico: per la GFDL questo era addirittura previsto nelle intenzioni iniziali, in quanto era stata creata come un dispositivo per supportare la documentazione del software (copyleft). Molti artisti pongono il loro lavoro sotto licenza copyleft nell'intenzione di venir riconosciuti come autori dell'opera originale. Ci sono però problemi di cui essere coscienti: ad esempio il loro lavoro potrebbe venire usato in un modo che va contro il loro volere, come un'opera derivata che rappresenta principi morali opposti ai loro. Chiaramente, in certi casi, essere associati a lavori controversi dal punto di vista ideologico (morale, politico, religioso o altro) potrebbe non essere quello che ci si prefigurava nel momento di pubblicare una creazione sotto licenza copyleft. Si consideri, dall'opposto punto di vista, che in linea di principio non esiste alcuna garanzia che ci sia il riconoscimento della paternità dell'opera originale in questi casi in cui sarebbe desiderabile per l'artista. Brevetti Idee simili al copyleft vengono sempre più spesso suggerite per i brevetti (passando quindi ad un corpus relativo alla legge sui brevetti invece che alla legge sul copyright), così come dei pool di brevetti aperti che consentano l'utilizzo dei brevetti del pool senza il pagamento di royalty sotto certe condizioni (come rinunciare al diritto di richiedere nuovi brevetti che non vadano a incrementare il pool). Esse non hanno preso piede, forse in parte perché i brevetti sono relativamente costosi da ottenere, mentre il copyright è gratuito. Poiché per la maggior parte delle creazioni copyleft tale caratteristica è assicurata soltanto dalla legge sul copyright, i meccanismi dei brevetti potrebbero minacciare le libertà garantite dalle licenze copyleft, specialmente in quei paesi nei quali la legge sui brevetti ha la precedenza sulla legge sul copyright (o che possa in ogni caso creare degli impedimenti al libero diffondersi delle creazioni copyleft), come potrebbe essere il caso per le nuove norme riguardanti i brevetti che si stanno sviluppando nell'Unione europea agli inizi del Duemila. Non sembra esserci una risposta semplice a tali minacce, mentre si riconosce che generalmente le comunità che sviluppano prodotti copyleft non hanno né le risorse né l'organizzazione per gestire le complesse procedure previste per ottenere i brevetti. Risposte organizzate, tuttavia, sembra che inizino ad emergere da luoghi di discussione quali Groklaw [10]. Inoltre IBM può essere considerata alleata della comunità open source quando si tratta di combinare le tradizionali protezioni del copyright per le creazioni copyleft con le invenzioni brevettate; si veda al riguardo un articolo su Infoworld che rende noto che IBM afferma che non farà valere i propri brevetti contro il kernel Linux [11]. Altri tipi di licenza copyleft La Design Science License è una licenza copyleft forte che può essere applicata a qualsiasi lavoro che non sia software, documentazione, o arte in senso lato. La Free Software Foundation [12] la indica tra le licenze disponibili [13] , anche se non la considera compatibile con la propria GPL e quindi non ne raccomanda l'utilizzo nell'ambito del software o della documentazione. Against DRM license [14] è una licenza copyleft per lavori artistici pubblicata dalla Free Creations [15]. Utilizzi commerciali delle creazioni copyleft L'utilizzo commerciale di lavori copyleft differisce da quello dei lavori coperti da diritti di proprietà intellettuale. Tale utilizzo può includere anche l'aggirare la licenza acquisendo conoscenza del lavoro, o del modello di servizio di un lavoro copyleft. Generalmente ci si attende che i profitti finanziari di un business "copyleft" siano inferiori di quelli generati da un business che utilizza lavori proprietari. Ditte con prodotti proprietari possono far soldi con vendite esclusive, dal possesso esclusivo o trasferito, e lucrare sulle cause per i diritti di una creazione. Nuovi modelli di business possono avvantaggiarsi delle particolarità dei lavori copyleft, ad esempio permettendo a programmatori volontari e a organizzazioni di sentirsi coinvolti e contribuire allo sviluppo; inoltre, il "far parte della 20 Copyleft comunità" aiuta a mantenere l'idea che ci si "possa fidare" di un'opera anche molto complessa, la cui creazione viene divisa e verificata dalla comunità nel suo complesso. A livello di investimenti economici, il software copyleft viene oggi considerato come il solo meccanismo che consenta di competere con grandi ditte monopoliste che fanno affidamento ai benefici economici delle leggi sui brevetti, sui trademark e i copyright. A livello artistico il concetto di "creare un servizio commerciale basato su una creazione copyleft" è se possibile ancora più difficile da mettere in pratica che nello sviluppo del software. Varie idee circolano in rete, anche ad opera della Electronic Frontier Foundation, in particolare per la distribuzione di opere d'ingegno facilmente distribuibili mediante reti P2P (come ad esempio file contenenti opere musicali). Note [1] Classificazione del Software Libero e non libero - Progetto GNU - Free Software Foundation (FSF) (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ categories. it. html#CopyleftedSoftware) [2] Sapete cos'è il copyleft? - guide.supereva.it (http:/ / guide. supereva. it/ bibliofilia/ interventi/ 2009/ 06/ sapete-cose-il-copyleft) [3] Il copyleft spiegato ai bambini - wumingfoundation.com (http:/ / www. wumingfoundation. com/ italiano/ outtakes/ copyleft_booklet. html) [4] Definizione di Software Libero (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ free-sw. it. html) [5] L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. [6] http:/ / www. ictlex. net/ ?p=556 [7] http:/ / www. inria. fr/ valorisation/ logiciels/ Licence. CeCILL-V1. US. pdf [8] About the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) (http:/ / www. gnu. org/ gnu/ thegnuproject. html) [9] http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ why-not-lgpl. html [10] http:/ / www. groklaw. net/ [11] http:/ / www. infoworld. com/ article/ 04/ 08/ 04/ HNdonofirokeynote_1. html [12] http:/ / www. fsf. org/ [13] http:/ / www. gnu. org/ licenses/ license-list. html [14] http:/ / www. freecreations. org/ Against_DRM2. html [15] http:/ / www. freecreations. org/ Bibliografia • Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/libri/ copyleft-opencontent/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005, ISBN 88-901724-0-1. • Simone Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft. Guida all'uso delle licenze opencontent (http://www. copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft.html), NdaPress, 2006, ISBN 88-89035-14-5.. • Simone Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura open (http://www.copyleft-italia.it/ libri/liberta-cultura-open), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2006, ISBN 88-901724-3-6.. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/ File:Compendio_di_liberta_informatica.pdf) • Giulio Concas, Giulio De Petra; Giovanni Battista Gallus; Giaime Ginesu; Michele Marchesi; Flavia Marzano, Contenuti aperti, beni comuni (http://www.flosslab.it/flossLab/resources/cms/documents/completo.pdf) (PDF), McGraw-Hill, 2009, p. 280, ISBN 978-88-386-6552-3. URL consultato il 18/12/2009. • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN 978-88-7226-754-7. • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004. ISBN 978-88-7226-786-8. 21 Copyleft Voci correlate • • • • • • • • • • • • • • • All Rites Reversed Brevetto software Copyright e Diritto d'autore Creative Commons Copyzero Edizioni OMP Etichetta open source Free Software Foundation GNU Free Documentation License GNU General Public License Licenza libera Licenza Arte Libera Proprietà intellettuale Pubblico dominio European Union Public Licence Collegamenti esterni Generici e informativi • Copyleft-Italia.it (http://www.copyleft-italia.it) • Libertà informatica e cultura open (http://www.copyleft-italia.it/compendio/aliprandi-compendio.pdf) — documento PDF • Libre Society (http://www.libresociety.org) • FreeCulture.org (http://www.freeculture.org) • FreeCreations.org (http://www.freecreations.org) • The Electronic Frontier Foundation (http://www.eff.org/) • Eye Magazine - Articolo su Copyleft e Copyright (http://www.eyemagazine.com/opinion.php?id=117& oid=290) Copyleft e software • www.gnu.org: What is copyleft? (http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html) (nota: anche se in seguito le licenze copyleft GNU (http://www.gnu.org) vennero applicate in altri ambiti, questo articolo è stato scritto fondamentalmente dal punto di vista dei programmi per computer) • Un sito web di Copyleft Software norvegese (http://www.copyleft.no/english.html) • Copyleft Mexico (http://www.copyleft.com.mx/) • a European report (2000) (http://eu.conecta.it/paper.pdf) — Rapporto che comprende parti su un possibile modello economico per il software libero e Open Source. • Why Free Software's Long Run TCO must be lower (http://members.optushome.com.au/brendanscott/papers/ freesoftwaretco150702.html) — Un'analisi economica del software copyleft e del mercato del software. • Linus Torvalds sul potenziale commerciale del software Linux (intervista dell'ottobre 2004) (http://seattletimes. nwsource.com/html/businesstechnology/2002059632_linus11.html) 22 Copyleft 23 Copyleft applicato alle creazioni artistiche • • • • • The Free Art license (http://artlibre.org/licence.php/lalgb.html) Sito web di Creative Commons (http://www.creativecommons.org) Wu Ming Foundation (http://www.wumingfoundation.com/) iQuindici - storico gruppo di lettori (http://www.iquindici.org/) Subcava Sonora - Prima etichetta italiana a lavorare esclusivamente con licenze Creative Commons (http://www. subcavasonora.com) Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto Creative Commons Creative Commons Tipo ONG Fondazione 2001 Fondatore Lawrence Lessig Sede centrale Mountain View Area di azione Mondo Presidente Motto Sito web Catherine Casserly (CEO) Some rights reserved [1] Creative Commons (CC) è un'organizzazione statunitense non profit con sede a Mountain View dedicata ad ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblici in maniera legale. Rende possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno altrui nel pieno rispetto delle leggi esistenti. L'organizzazione ha pubblicato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons (CC): queste licenze permettono ai creatori di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari. Le licenze forniscono un modo semplice e standardizzato per dare pubblicamente il permesso di condividere e utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabilite dai creatori. La missione di Creative Commons è ben rappresentata dal logo dell'organizzazione (CC), che rappresenta una via di mezzo tra il rigido modello del copyright (C) (Tutti i diritti riservati, All rights reserved) e quello invece di pubblico dominio (PD) (Nessun diritto riservato, No rights reserved), introducendo il nuovo concetto appunto di Alcuni diritti riservati (some rights reserved). Creative Commons Scopi Le licenze CC consentono di modificare facilmente i termini di copyright dal default di "tutti i diritti riservati" ad "alcuni diritti riservati"; non sono un'alternativa al copyright ma lavorano a fianco del copyright e consentono di modificare i termini di copyright per soddisfare al meglio le esigenze degli autori di opere creative. Le licenze di tipo Creative Commons permettono a quanti detengono dei diritti di copyright di trasmettere alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli altri, per mezzo di una varietà di schemi di licenze e di contratti che includono la destinazione di un bene Cartello sulla vetrina di un ristorante di Granada nel quale viene privato al pubblico dominio o ai termini di licenza di riprodotta solo musica disponibile con Licenze Creative Commons. contenuti aperti (open content). L'intenzione è quella di evitare i problemi che le attuali leggi sul copyright creano per la diffusione e la condivisione delle informazioni. Il progetto fornisce vari tipi di licenze libere, le licenze Creative Commons, che i detentori dei diritti di copyright possono utilizzare quando rilasciano le proprie opere sulla Rete. Il progetto fornisce anche dei metadata RDF/XML che descrivono la licenza ed il lavoro che rende più facile il trattamento automatico e la ricerca delle opere concesse con Licenza Creative Commons; viene anche fornito un Founder's Copyright, il quale è un contratto che vorrebbe ricreare lo spirito del concetto originale di copyright così come introdotto dai padri fondatori nella costituzione americana. La normativa per le Creative Commons fornisce un insieme di 4 opzioni che permettono facilmente di riconoscere i diritti vantati dall'autore e da terzi sull'oggetto della licenza. Diversamente dalla General Public License, la legge per le Creative Commons non contiene un testo di riferimento "pronto all'uso", che l'autore può adottare per la sua opera senza alcun adattamento di tipo tecnico o legale. La normativa non ha disciplinato il tema della revoca della licenza, per mutata volontà dell'autore o obbligazioni legittime derivanti da cause di forza maggiore, come un ordine giudiziale, e il tema collegato della retroattività di questa revoca verso le parti dell'opera già rilasciate sotto licenza open source e open content, e in particolare in avanzato stato di modifica da parte di altri soggetti. L'autore di un programma o opera in genere potrebbe ad esempio distribuire gratuitamente e sotto una licenza Creative Commons per un certo periodo di tempo, beneficiando di una pubblicità gratuita fra gli utenti e dei contributi apportati dalla comunità, dopodiché potrebbe legittimamente revocare la licenza e iniziare una distribuzione commerciale dell'opera. La licenza GNU-GPL dalla versione 2.0 ha regolato la materia, prevedendo che l'autore può revocare la licenza solamente per la sua copia, non per quelle già distribuite ad altri utenti, e che quindi la revoca non può essere retroattiva, riguardando soltanto parti di codice e modifica all'opera successive al cambio di licenza. Inoltre, se per obbligazioni dovute a cause di forza maggiore, l'autore non può applicare la licenza questa si intende revocata automaticamente per l'intera opera. Resta il caso di una revoca retroattiva per cause di forza maggiore, prevalenti sul testo della licenza stessa, che non è ancora regolato dalla legge. 24 Creative Commons Storia Le licenze Creative Commons sono state anticipate dalle licenze Open Publication License (OPL) e GNU Free Documentation License (GFDL). La GFDL è intesa principalmente come una licenza per la documentazione software, ma è anche in uso per progetti che non riguardano strettamente il software, come la stessa Wikipedia. La licenza OPL è ora defunta, e il suo stesso creatore suggerisce di non utilizzarla. Sia la OPL che la GFDL contenevano delle sezioni opzionali che, nell'opinione dei critici, le rendevano meno libere. La GFDL si differenzia dalle licenze Creative Commons nella sua richiesta che i lavori licenziati con essa vengano distribuiti in una forma "trasparente", ad esempio non usando formati proprietari e/o segreti. Creative Commons è nato ufficialmente nel 2001 per volere del professore Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Stanford (e in precedenza anche di Harvard) e Golden Nica Award per Creative Commons. riconosciuto come uno dei massimi esperti di diritto d'autore negli Stati Uniti. Lessig fondò l'organizzazione come metodo addizionale per raggiungere il suo scopo nel suo caso di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, Eldred v. Ashcroft. Il set iniziale delle licenze Creative Commons fu pubblicato il 16 dicembre 2002. Al progetto fu conferito il Golden Nica Award durante il Prix Ars Electronica nella categoria Net Vision nel 2004. A marzo 2009, è stata rilasciata la prima versione per la licenza Creative Commons 0. Con questa licenza, l'autore rinuncia a qualunque diritto sull'opera, che può essere utilizzata da tutti, in qualunque modo, per sempre e senza condizioni. Scompare pure l'obbligo di citare l'autore. La legislazione, al momento, non prevede che vi sia un ente preposto dove l'autore possa depositare l'opera prima di distribuirla. È più difficile per l'autore dimostrare la paternità dell'opera, nel caso in cui qualcuno applichi successivamente il diritto d'autore, e al limite accusi di averlo violato quanti fruiscono l'opera stessa. Rispetto alla licenza, prevale la legislazione, che nei Paesi di diritto latino prevede che resti l'obbligo di citare l'autore, e che i diritti morali sulle opere siano per questi irrinunciabili. In Italia Nella primavera del 2003, in seguito al crescente interesse per le licenze Creative Commons, l’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT organo del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche) contatta Creative Commons per offrirsi di trattare in modo più ampio e dettagliato il tema delle licenze CC in Italia. Scopo del progetto era quello di tradurre e adattare al modello legislativo italiano le licenze CC create in un sistema giuridico differente, quello americano, soggetto alla Common Law. Come punto di partenza di questo progetto, l'avvocato milanese Antonio Amelia ha proposto le prime traduzioni delle licenze contestualizzandole alle leggi italiane. Il 18 novembre 2003 il fondatore di Creative Commons Lawrence Lessig, già professore alla Stanford University ed uno dei massimi esperti mondiali in materia di diritto d'autore, annuncia ufficialmente l'inizio del lavoro di traduzione e adattamento delle licenze CC da parte del team italiano. Viene nominato a capo del progetto il professore Marco Ricolfi, docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università degli Studi di Torino. Al gruppo di lavoro giuridico, del quale fanno parte anche Marco Ciurcina, Massimo Travostino, Nicola Bottero e Samantha Zanni, si affianca l'attività di Juan Carlos De Martin e Alessandro Cogo, appartenenti all'IEIIT-CNR (oggi rispettivamente co-direttore e fellow del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di 25 Creative Commons 26 Torino), che fornisce consulenza e sviluppo in merito agli aspetti tecnologici, oltre che a quelli di traduzione. Inizia inoltre ad avviarsi un'interazione con la comunità, prevalentemente tramite la mailing list e un wiki. Nel 2004 sono state pubblicate le prime versioni delle licenze Creative Commons tradotte dapprima nella versione 1.0 e in seguito nella versione 2.0, entrambe disponibili su un wiki per poter essere discusse pubblicamente dalla comunità. Il 16 dicembre 2004 a Torino vengono presentate le Licenze Creative Commons italiane in occasione di un convegno che vede ospite d'onore Lawrence Lessig; in tale occasione sono stati anche resi pubblici quattro documenti riguardanti alcuni dei temi approfonditi nel corso dell'attività. A questo punto, l'attività di Creative Commons Italia è totalmente avviata, e nel 2005 è iniziata una nuova fase del progetto: il prof. Marco Ricolfi viene sostituito alla guida di Creative Commons Italia da Juan Carlos De Martin. Il prof. Ricolfi ha assunto il ruolo di coordinatore scientifico del gruppo giuridico. Sempre a Torino, nel novembre 2005, si è tenuto CCIT2005, il primo incontro nazionale di CC Italia, su temi riguardanti il multimedia, l'editoria e la musica. A tale incontro ne seguiranno altri: nel 2006, a seguito della presentazione pubblica della versione 2.5 delle licenze Creative Commons italiane. In questa occasione si è discusso di questioni relative ad archivi, User Generated Content e Open access. Nel 2009, a seguito della presentazione della bozza 3.0 delle licenze, si sono affrontati temi relativi alle Licenze libere e alla gestione collettiva dei diritti. Il 2010 ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulle licenze 3.0, analizzando le clausole difficili, la legge applicabile e le banche dati, approfondendo inoltre progetti editoriali ed educativi che fanno uso di licenze CC. La versione 3.0 delle licenze italiane viene presentata al pubblico nel giugno del 2011 e, nel corso dello stesso anno in occasione di CCIT2011, l'avvocato Massimo Travostino ha descritto i futuri sviluppi e i primi passi compiuti verso l'elaborazione della versione 4.0 delle licenze Creative Commons. Durante l'incontro sono stati inoltre presentate diverse iniziative di successo che hanno fatto uso di licenze CC. A partire dal 17 dicembre 2012, Federico Morando è subentrato a Juan Carlos De Martin in qualità di Lead di Creative Commons Italia[2]. Attualmente esiste un sito web (http:/ / www. creativecommons. it/ ), che nella prima fase del progetto è stato creato e gestito da membri della comunità. Tale attività è stata portata avanti in primo luogo dai promotori del sito, Danilo Moi e Lorenzo De Tomasi, coadiuvati dal nucleo di collaboratori. A partire dal 2005, con l'avvio della Fase II del progetto CC Italia, il dominio del sito web è passato dall'EIIT-CNR al Politecnico di Torino, diventando il sito ufficiale di Creative Commons Italia. Il sito continua a svilupparsi grazie al contributo del Centro Nexa su Internet e Società e dei commoners, che avviene sia attraverso i commenti al sito ufficiale, sia tramite le pagine dei commoners.[3] Le quattro clausole delle licenze Creative Commons Per approfondire, vedi Licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono nate negli USA appoggiandosi al sistema giuridico locale. Sono state quindi adattate al sistema giuridico italiano, dove il diritto d'autore è regolato dalla legge 633/41. L'autore diventa detentore dei diritti nel momento dell'estrinsecazione dell'opera creativa, secondo la L. 633/41, art. 6 « Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale » Inoltre tutti i diritti sono riservati all'autore (art.13 / 18bis). Le sei licenze Creative Commons (definite dalla combinazione di quattro attributi) stabiliscono in modo esplicito quali sono i diritti riservati, modificando quindi la regola di default in cui tutti i diritti sono riservati. Creative Commons 27 Attribuzione (BY) Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera (attributo obbligatorio) in modo che sia possibile attribuirne la paternità come definito dagli artt. 8 e 20 lda: Attribuzione (Attribution) « È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. » (art. 8) « [...] l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera [...] » (art. 20) Non commerciale (NC) Per approfondire, vedi Conoscenza libera basata sulle licenze Creative Commons: Conseguenze, rischi ed effetti collaterali del modulo di licenza "solo utilizzo non commerciale - NC". Non sono consentiti usi commerciali dell'opera creativa come definito dal secondo comma dell'art. 12: « l'autore ha altresì [...] il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera [...] » Con il secondo attributo si definisce come diritto esclusivo dell'autore il solo uso commerciale dell'opera creativa. I diritti di riproduzione (art. 13), di trascrizione (art. 14), Non Commerciale (Non di esecuzione (art. 15), di comunicazione al pubblico (art. 16), di distribuzione (art. 17) e di Commercial) noleggiare (art. 18bis) definiti dalla L633/41 non sono esplicitati nella licenza e pertanto non sono considerati diritti esclusivi dell'autore. Chiunque può riprodurre, trascrivere, eseguire e distribuire purché non a scopo di lucro, attribuendo sempre la paternità come definito nel primo attributo. Tuttavia le limitazioni sullo sfruttamento economico dell'opera sono limitate al settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore come specificato dall'art. 25 lda. Creative Commons 28 Non opere derivate (ND) Non sono consentite elaborazioni dell'opera creativa come definito dall'art 20 « [...] l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione » Caso particolare costituito dalle opere architettoniche, per le quali « [...] l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della No opere derivate (No Derivative Works) realizzazione [...] o ad opera già realizzata » Condividi allo stesso modo (SA) Si può modificare l'opera ma l'opera modificata deve essere rilasciata secondo le stesse condizioni scelte dall'autore originale. Condividi allo stesso modo (Share Alike) « Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. » (art 4) In particolare le sei licenze pubbliche Creative Commons sono: • • • • • • Attribuzione Attribuzione - Non opere derivate Attribuzione - Non commerciale Attribuzione - Condividi allo stesso modo Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo Creative Commons Progetti che adottano licenze Creative Commons Italia • • • • • • • • • • • • • Camera dei deputati, pubblica i dati [4] con licenza Creative Commons BY-SA[5]. Ministero dell'Interno, pubblica con licenza BY-NC-ND[6] Ministero della Salute, pubblica con licenza BY-NC-ND[7] Ministero dello Sviluppo Economico, pubblica con licenza BY-NC[8] Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pubblica con licenza BY-NC[9] Pubblica amministrazione, pubblica parte della documentazione [10] con licenza Creative Commons BY-NC[11]. Istituto nazionale di statistica, pubblica con licenza Creative Commons BY[12]. Sistema statistico nazionale, pubblica con licenza Creative Commons BY[13]. Blog di Beppe Grillo, pubblica con licenza BY-NC-ND[14] il Fatto Quotidiano, pubblica tutti gli articoli originali con licenza Creative Commons BY-NC-ND[15]. Internazionale, pubblica tutti gli articoli originali con una licenza Creative Commons BY-NC-SA[16]. Wired, pubblica con licenza Creative Commons BY-NC-ND[17]. La Stampa, pubblica l'archivio storico [18] e gli inserti culturali TuttoScienze [19] e TuttoLibri [20] con licenza Creative Commons BY-NC-ND[21]. • Stampa Alternativa, nella sezione Libera Cultura Libera Conoscenza vengono riproposti diversi titoli con licenza Creative Commons BY-NC-ND[22]. • Punto Informatico pubblica con licenza Creative Commons BY-NC-SA[23]. • Arcoiris televisione accessibile gratuitamente da Internet, pubblica video con licenze CC. • Radio Radicale pubblica tutti i file sul suo sito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 • La Tana dei Goblin, i contenuti del sito della fondazione che raggruppa associazioni ludiche sono pubblicati con una licenza Creative Commons BY-NC-SA. • Subcava Sonora, prima etichetta discografica ed agenzia italiana di management musicale in Creative Commons, ha pubblicato due produzioni discografiche ( Borderline, Nouer) ed una coproduzione (Sula Ventrebianco), tre video musicali ("Cosa?" dei Sula Ventrebianco (coproduzione), "Strofa e Ritornello" dei Borderline, e "Cinici e Passivi" dei Nouer), distribuiti con licenze in Creative Commons 2.5 BY-NC-ND e un corto di animazione dal titolo "Etor e il viaggio del cubo" (musica di K-conjog ed animazione di Totore Nilo), pubblicato con licenza Creative Commons 3.0 BY-NC-SA. Per la tutela dei brani dal plagio e dagli utilizzi indebiti, usufruisce della marcatura temporale attraverso il sito di marcatura temporale Patamu.com [24] • Lega Nerd, primo Social Blog italiano, creato completamente in crowdsourcing, pubblica tutti i suoi articoli con licenze in Creative Commons 2.5 BY-NC-ND. • il Sirente, prima casa editrice italiana di letteratura e saggistica ad aver pubblicato i suoi libri con licenze Creative Commons. Estero • Casa Bianca[25] • Al Jazeera Creative Commons Repository [26] • Arduino, piattaforma hardware open source per il physical computing: la scheda è offerta con licenza Attribution-ShareAlike 2.5[27]. • OpenStreetMap [28], le immagini delle mappe sono rilasciate sotto la licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 • Wikinotizie, utilizza la licenza CC BY • Linuxquestions.org wiki [29] • Opcopy • Wikitravel 29 Creative Commons • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reset Radio [30] World66 Wikivoyage Lega Nerd La fiction di Cory Doctorow Il libro del professor Lessig pubblicato nel 2004, Free Culture Tre dei libri di Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar (il primo ad essere pubblicato commercialmente sotto una licenza CC, edito da O'Reilly & Associates), The New Hacker's Dictionary, e The Art of Unix Programming (tutti e tre con una clausola condizionale aggiunta) Public Library of Science Star Wreck VI MoveOn.org's Bush In 30 Seconds contest (vedi [31]) Groklaw [32] CcMixter [33] A community music site featuring remixes licensed under Creative Commons MIT OpenCourseWare [34] Penínsulas [35] Progetto on line di Midesa, per la diffusione di testi accademici che analizzano la cultura spagnola e italiana, sotto licenza Creative Commons. Telltale Weekly The Oyez Project - Supreme Court MP3 Files [36] La maggior parte dei video realizzati dalle Telestreet italiane POIGPS [37], i punti di interesse da scaricare sul proprio navigatore GPS Deviantart [38], ha la possibilità di attribuire la licenza CC ai lavori caricati. RadioMauroDelleChiaie [39], web radio inserita nel libro il software libero in italia di andrea berardi edito da shake edizioni distribuito da feltrinelli trasmette solo musica su licenza creative commons. Note [1] https:/ / creativecommons. org/ [2] News CreativeCommons.it del 17/12/2012: "Federico Morando è il nuovo Lead di Creative Commons Italia" (http:/ / www. creativecommons. it/ morando-lead-cc-it) [3] Chi siamo | CreativeCommons.it (http:/ / www. creativecommons. it/ About) [4] http:/ / dati. camera. it [5] Il progetto (http:/ / dati. camera. it/ it/ progetto. html) [6] Note legali (http:/ / www. interno. gov. it/ mininterno/ export/ sites/ default/ tools/ note_legali/ ) [7] Note legali (https:/ / www. salute. gov. it/ servizio/ note. jsp) [8] Note legali (http:/ / www. sviluppoeconomico. gov. it/ index. php?option=com_content& view=article& viewType=1& idarea1=593& idarea2=0& idarea3=0& idarea4=0& andor=AND& sectionid=0& andorcat=AND& partebassaType=0& idareaCalendario1=0& MvediT=1& showMenu=1& showCat=1& showArchiveNewsBotton=0& idmenu=2263& id=2025995) [9] Note legali (http:/ / www. funzionepubblica. gov. it/ note-legali-. aspx) [10] http:/ / www. dati. gov. it/ [11] Note legali (http:/ / www. dati. gov. it/ content/ note-legali) [12] Note legali (http:/ / www. istat. it/ it/ note-legali) [13] Note legali (https:/ / www. sistan. it/ index. php?id=83) [14] Beppe Grillo (http:/ / www. beppegrillo. it/ ) [15] Termini e condizioni d'utilizzo (http:/ / www. ilfattoquotidiano. it/ termini-e-condizioni-dutilizzo/ ) [16] Chi siamo (http:/ / www. internazionale. it/ about/ ) [17] Il Web è morto e il copyright non si sente tanto bene (http:/ / mag. wired. it/ rivista/ storie/ se-il-web-e-morto-il-copyright-cos-e. html) [18] http:/ / www3. lastampa. it/ archivio-storico/ [19] http:/ / www3. lastampa. it/ tuttoscienze/ [20] http:/ / www3. lastampa. it/ tuttolibri/ [21] Normative (http:/ / www. lastampa. it/ archivio-storico/ ) [22] Libera Cultura Libera Conoscenza (http:/ / www. stampalternativa. it/ liberacultura/ ) [23] Informazioni su PI (http:/ / www. punto-informatico. it/ info. asp) 30 Creative Commons [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] http:/ / www. patamu. com Copyright Policy (http:/ / www. whitehouse. gov/ copyright) http:/ / cc. aljazeera. net Arduino: Hardware (http:/ / arduino. cc/ en/ Main/ Hardware), dal sito ufficiale http:/ / www. openstreetmap. org http:/ / wiki. linuxquestions. org http:/ / resetradio. net http:/ / www. moveon. org http:/ / www. groklaw. net http:/ / www. ccmixter. org http:/ / ocw. mit. edu/ index. html http:/ / www. midesa. it/ peninsula. html http:/ / www. oyez. org/ oyez/ resource/ nitf/ 273/ http:/ / www. poigps. com http:/ / www. deviantart. com http:/ / www. maurodellechiaie. altervista. org Bibliografia di approfondimento • Simone Aliprandi, Creative Commons: manuale operativo. Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC (http://www.aliprandi.org/manuale-cc/), Ledizioni/Copyleft-Italia.it, 2008, ISBN 978-88-6222-061-3. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo Biblioteca link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/ Guida_all'uso_delle_licenze_e_degli_altri_strumenti_CC) • Simone Aliprandi, Creative Commons: a user guide (http://www.aliprandi.org/cc-user-guide/), Ledizioni/Copyleft-Italia.it, 2011, ISBN 978-88-95994-55-0. • Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/libri/ copyleft-opencontent/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005, ISBN 88-901724-0-1. • Giulio Concas, Giulio De Petra; Giovanni Battista Gallus; Giaime Ginesu; Michele Marchesi; Flavia Marzano, Contenuti aperti, beni comuni (http://www.flosslab.it/flossLab/resources/cms/documents/completo.pdf) (PDF), McGraw-Hill, 2009, p. 280, ISBN 978-88-386-6552-3. URL consultato il 18/12/2009. • Lawrence Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (ed. Apogeo, 2005), disponibile anche qui (http://www.copyleft-italia.it/pubblicazioni). • Giovanni Ziccardi, Libertà del codice e della cultura (Giuffrè, 2006). Filmografia di approfondimento • Creative Commons Italia Diventa Creativo (http://creativecommons.it/DiventaCreativo). • Christian Biasco, Francesca Terri Diritti d'autori creativi (http://www.biasco.ch/videoblog/vbp5/index.html). • Video di presentazione (http://www.youtube.com/watch?v=L_qiH_ATvMc) di Creative Commons su YouTube. Voci correlate • • • • • • CC Plus Copyleft Copyright Copyzero Diritto d'autore italiano Intercultura • Lawrence Lessig • Licenze Creative Commons • Movimento cultura libera 31 Creative Commons • Proprietà intellettuale • Pubblico dominio Altri progetti • Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su Creative Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Creative_Commons?uselang=it) • Articolo su Wikinotizie: Lanciata la versione 3.0 delle licenze Creative Commons 27 febbraio 2007 Collegamenti esterni • Sito ufficiale (https://creativecommons.org/) • Sito ufficiale italiano (http://creativecommons.it/) Generici e informativi • Creative Commons e gestione discografica (http://musica.illimitarte.com/?p=47) Intervista realizzata per Musica da Mauro Boccuni ad Alfredo Esposito, general manager della prima label italiana in CC • (EN) A short Flash animation describing Creative Commons (http://mirrors.creativecommons.org/) • (EN) International Commons: Creative Commons initiatives outside the United States (http://www. creativecommons.org/projects/international) • (EN) BBC to Open Content Floodgates BBC's Creative Archive project (http://www.wired.com/news/culture/ 0,1284,63857,00.html?tw=wn_tophead_4) • Creative Commons e RAI (http://www.antidigitaldivide.org/modules.php?op=modload&name=News& file=article&sid=569) Strumenti per cercare materiale con licenze CC • • • • • iRATE radio (http://irate.sourceforge.net/) Gnomoradio (http://gnomoradio.org/) Motore di ricerca Yahoo! per lavori sotto licenze Creative Commons (http://search.yahoo.com/cc) Common Content (http://commoncontent.org/) (dead) Jamendo - Jamendo (http://www.jamendo.com/) - un archivio di interi album musicali sotto Licenza Creative Commons • The Assayer (http://theassayer.org) - un catalogo di libri free e copyleft • Flickr Creative Commons search (http://www.flickr.com/creativecommons/) - foto su Flickr. • MusiCC (http://musicc.corank.com) - Social Network su Musica CC e libera Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto 32 Diritto d'autore italiano 33 Diritto d'autore italiano Questa voce fa parte della serie Diritto d'autore Storia del diritto d'autore Diritto d'autore italiano: I diritti dell'autore: • • Diritti morali Diritti patrimoniali (Equo compenso) I diritti connessi Libere utilizzazioni: Copia privata - Fair use - Diritto di citazione Fonti internazionali del diritto: • • • • Convenzione di Berna Convenzione universale sul diritto d'autore WIPO Copyright Treaty Accordo TRIPs Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici. Fonti normative È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 [1], in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice civile italiano. Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB), tuttavia nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento anche di diverse direttive dell'Unione europea, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione della Repubblica Italiana; il suo impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato. Diritto d'autore italiano 34 Opere tutelate Gli artt. 1-5[1] della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti: • alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale; • alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé; • alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia; • all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico; • al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta); • alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro; • alla fotografia: le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; • ai software: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano espressi, purché siano il risultato di una creazione intellettuale originale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; vedi direttiva 91/250/CEE[2]; • ai database: le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto; vedi direttiva 96/9/CE[3]; • alle opere di disegno tecnico: le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua: la traduzione, quale elaborazione di un’opera dell'ingegno, ossia frutto di creazione intellettuale, è oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all’autore dell’opera; si parla dunque di Diritto d'autore del traduttore. Possiamo poi aggiungere le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. La legge sul diritto d'autore, come indicato nell'articolo 5 delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. [4] , non si applica ai testi degli atti ufficiali dello Stato e Bisogna ricordare che ad oggi non è necessario alcun tipo di registrazione dell'opera (o dell'autore) per godere della tutela del diritto d'autore (art.106[5]). Infatti non è più necessario indicare la C cerchiata (©) introdotta soprattutto per conformità con gli Stati Uniti d'America. Dal 1989 anche gli USA aderiscono alla CUB, rendendo inutile l'uso del sovracitato simbolo. Esiste comunque un registro presso il quale depositare, se si vuole, l'opera (artt.103 e seg.[6]). Questo registro pubblico generale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la SIAE si occupa di tenere un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. La registrazione fa fede fino a prova contraria dell'esistenza dell'opera e della sua pubblicazione. È possibile registrare programmi per elaboratore, ma è facoltativo e comporta degli oneri; mentre sono escluse dall'obbligo di registrazione le fotografie. Diritto d'autore italiano Opere complesse Nelle opere scritte da più persone talvolta è difficile capire chi è l’autore e come si regolano i rapporti tra i diversi coautori. Esistono diverse tipologie di opere complesse: • • • • Opere creative semplici Opere composte Opere collettive Casi particolari Opere creative semplici Sono le opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, ovvero dove non è possibile distinguere il lavoro di ogni singolo autore (ad esempio un libro scritto a quattro mani). In mancanza di un accordo scritto, l’art 10 sancisce che il diritto d’autore spetta in parti uguali a tutti gli autori dell’opera. La pubblicazione, la modificazione, o una nuova utilizzazione devono essere decise da tutti gli autori e sono diritti esclusivi degli autori, ma in caso di ingiustificato rifiuto, possono essere autorizzate dall’autorità giudiziaria. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, l'art 4 prevede che vengano protette anche le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni in una diversa forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte. L’opera modificata deve essere sufficientemente creativa da poter essere considerata essa stessa un'opera creativa. In base all'art. 7, l’autore della modifica è il titolare dei diritti riguardo l’opera modificata. La modificazione ovviamente deve essere essa stessa un'opera creativa. È necessario però prima della modifica fare un accordo che sancisca i rispettivi diritti, che saranno poi quelli che uno può esercitare. Opere composte Riguarda gli elaborati creati dall’unione di diverse categorie di opere (per esempio testi e musica). L'art. 33 afferma che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli (34, 35,36). Le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi. L’art 34 si occupa dei rapporti tra l’autore della parte musicale e quello del testo, nelle composizioni musicali con parole. Il diritto di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale eccetto i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto di utilizzazione economica viene ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nei comma successivi vengono presi in considerazione alcuni tipi di opere musicali: • Opere liriche: si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. • Operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali,: i contributi hanno lo stesso valore. I collaboratori hanno il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera (art 34 comma 5). L'autore della parte letteraria non può congiungere la propria opera ad altri testi musicali eccetto che in alcuni casi previsti dall’art 35: 35 Diritto d'autore italiano 36 1. Se dopo la consegna del testo definitivo della parte letteraria al compositore, questi non lo pone in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica; 2. Se dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel punto precedente. 3. Se dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o di altra composizione. Il compositore nei casi 2 e 3 è libero di utilizzare la musica. L'art. 36 regola alcuni casi previsti all'articolo precedente. Nel 1º caso l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità senza pregiudizio dell'eventuale azione dannosa a carico del compositore (primo comma). Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita senza il consenso di entrambi i collaboratori (secondo comma). Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria (art 37 comma1). Per le seguenti categorie di opere valgono comunque i due articoli precedenti[7]. Opere collettive Per approfondire, vedi Opera collettiva. Sono opere scritte mediante l'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. Le opere collettive quindi, a differenza di quelle composte hanno un coordinatore che sceglie, decide e coordina il lavoro delle diverse parti dell’opera (art 3). Sono esempi di opere collettive le enciclopedie, i giornali, le antologie e le riviste. Le diverse parti sono considerate come opere creative il cui diritto di singola utilizzazione spetta a ogni singolo autore, ciò permette quindi agli autori delle singole parti dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell'osservanza dei patti convenuti.(art. 38 comma 2). Inoltre l’art 40 sancisce che il collaboratore di opera collettiva (eccetto rivista o giornale) ha diritto che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. Gli articoli 4 e 7 trattati nelle opere creative semplici valgono per tutte le opere creative. Casi particolari Opere cinematografiche (artt. 44 a 50) Per approfondire, vedi Diritto sull'opera cinematografica. Sono considerate sia un'opera collettiva in quanto c’è un soggetto che coordina tutti, sia composta perché creata da parti e contributi molto diversi. In questo caso i diritti connessi al produttore cinematografico durano 50 anni dalla fissazione. Guardando nel complesso la durata dei diritti sull’opera cinematografica, questa è di 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. L'art. 44 della legge sul diritto d’autore considera autori delle opere cinematografiche: l'autore del soggetto, lo sceneggiatore, il compositore della musica presente nell’opera e il direttore artistico. I diritti delle singole parti creative sono invece assicurati fino a 70 anni dalla morte dell'autore stesso. Diritto d'autore italiano Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella pellicola. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. I diritti dell'autore Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica[8] in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia). L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono piuttosto una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive: • • • • • • • • • pubblicazione riproduzione trascrizione esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand) distribuzione traduzione e/o elaborazione vendita noleggio e prestito. Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti. Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali. Diritto morale Mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta comunicazione agli altri delle sue opere[9]. I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici). 37 Diritto d'autore italiano Nonostante l'inalienabilità del diritto morale, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L. 633/41). I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41). Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà: • A) Il diritto alla paternità dell'opera. (art. 20 L. 633/41) • L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione. • L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore (art. 21.1 L. 633/41). • L'autore ha anche il diritto di rivendicare l'opera nel caso terzi dicano di esserne gli autori (questo diritto porta ad affrontare il problema dei Ghostwriter). • Il diritto di paternità si estende anche al potere di pretendere che il nome dell'autore venga indicato sull'opera; tuttavia questa facoltà non ha carattere inderogabile ma dipende dall'opera e dagli accordi presi (per esempio nel caso di opere collettive, gli autori dei singoli contributi possono accordarsi sull'omissione del nome; in tal caso l'autore non può pretendere il contrario ma può solo dichiararsi autore del contributo e indicare il proprio nome in caso di utilizzazione separata del contributo). • L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto. • Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica. • Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nell'attribuzione della paternità intellettuale. • Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore. Precisamente: " Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri" (art. 24.1 L. 633/41). • B) Il diritto all'integrità dell'opera.(art. 20 L. 633/41) L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore. Nel valutare se la modificazione dell'opera sia di pregiudizio all'onore a alla reputazione dell'autore è necessario far conciliare e tener conto delle esigenze di carattere tecnico sorte nel corso della realizzazione dell'opera o delle esigenze pratiche del committente che l'opera non ha soddisfatto. In particolare: 38 Diritto d'autore italiano • "nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata" (art. 20.2); • nelle opere cinematografiche al produttore è attribuita " la facoltà di apportare alle opere cinematografiche le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47 L. 633/41); • negli articoli di giornale al direttore è attribuita la facoltà di " introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale" (art. 41 L. 633/41). Gli atti a danno dell'opera cui l'articolo 20 si riferisce ("..di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa..") sono modalità di utilizzazione e quindi di riproduzione o comunicazione dell'opera che senza modificare l'opera ne falsano la percezione. Alcuni esempi di danno all'opera sono i seguenti: • • • • la diffusione televisiva di opere cinematografiche con ripetute interruzioni pubblicitarie; l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di prodotti; presentazione dell'opera in un contesto che ne trasformi negativamente il significato; rappresentazione ed esecuzione dell'opera che ne falsi del tutto lo spirito. • C) Il diritto di pentimento. L'art. 142 L. 633/41 e l'art. 2582 del codice civile stabiliscono che l'autore può domandare il ritiro dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali. In tal caso l'autore ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa. Questo diritto è inalienabile e irrinunciabile ma a differenza degli altri diritti morali, dopo la morte dell'autore non può essere esercitato dai familiari; precisamente "è personale e non trasmissibile" (art 142.2). • D) Il diritto d'inedito. Controversa è la questione di far derivare dall'art.142 L. 633/41 il diritto dell'autore di impedire la prima pubblicazione dell'opera, recedendo dai contratti con cui egli abbia disposto dei diritti di utilizzazione. Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica. Diritti di utilizzazione economica I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono disciplinati della legge sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali è l'art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633: secondo questo articolo, l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in ogni forma e modo. Inoltre, la prima forma di pubblicazione viene considerata come prima forma di esercizio di un diritto di utilizzazione. Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41), così come stabilito nel 1996[10]. Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni, salvo che decisione dell'autorità giudiziaria. Dopo i 3 anni gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici (art 115 L. 633/41). Uno dei coeredi o una persona estranea alla successione dovrà prendersi il compito di gestire l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione. In caso ciò non fosse possibile il compito sarà affidato alla SIAE (art 116 L. 633/41). L'amministrazione si potrà solo occupare dei diritti di utilizzazione dell'opera. In caso di nuove edizioni o altre elaborazioni dovrà avere il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore di quote ereditarie (art 117 L. 633/41). 39 Diritto d'autore italiano I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in taluni casi, degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi. L'articolo 27 specifica che, in caso di opera anonima o pseudonima, essa gode della riserva dei diritti di utilizzazione economica fino al settantesimo anno dopo la data di prima pubblicazione; se entro tale termine l'autore si rivela, vale l'articolo 25. I diritti di utilizzazione economica, detti anche diritti patrimoniali, sono raggruppati in tre categorie: • Diritti di riproduzione e distribuzione. • Diritti di comunicazione al pubblico. • Diritti di traduzione ed elaborazione. Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro (art 19.1). Diritti di riproduzione e distribuzione L'autore può esercitare i seguenti diritti esclusivi per autorizzare, o no, azioni sulla sua opera. 1) Riproduzione (art. 13 L. 633/41). Si riferisce alla realizzazione di copie, temporanee o no, dell'opera, non solo su supporti materiali ma anche digitali. Le copie temporanee per la trasmissione su reti o per un utilizzo legittimo dell'opera, costituiscono un'eccezione alla regola (art. 68-bis L. 633/41). Il diritto di riproduzione comprende la riproduzione con i soli mezzi autorizzati dall'autore. Ogni mezzo di riproduzione è indipendente dagli altri, secondo il principio di indipendenza dei diritti espresso nell'articolo 19.1. La riproduzione non comprende la distribuzione: i due concetti non sono legati tra loro. Secondo l'art. 68.3 è consentita la riproduzione “mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo” purché si rispetti il limite del 15% del volume o fascicolo. 2) Trascrizione (art. 14 L. 633/41). Riguarda l'uso dei mezzi specifici per la trasformazione dell'opera in forma scritta o riprodotta. Tali mezzi sono indicati nell'articolo precedente. 3) Distribuzione (art. 17 L. 633/41). L'autore gode del diritto di messa in commercio o in circolazione della propria opera materiale. In Italia è esclusa la distribuzione su internet, che fa parte dei Diritti di comunicazione al pubblico, a differenza di altre nazioni, come gli Stati Uniti d'America, che lo integrano nel diritto di distribuzione (parliamo per esempio di download di files). Una volta che la specifica copia dell'opera è stata messa in commercio, sotto autorizzazione dell'autore, sono legittime le distribuzioni di copie successive. Il principio di esaurimento è valido solo all'interno dell'Unione Europea e prevede la libera circolazione (sempre all'interno dell'UE) dopo la prima messa in vendita o atto di trasferimento dell'opera e dunque dopo che l'autore ha concesso i diritti al distributore (per esempio nel caso di libri, all'editore). Non si applica per la messa a disposizione del pubblico dell'opera (art 17.3) e per la “distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.”(art. 17.4). Per le opere delle arti figurative esiste invece il “diritto di seguito” (“droit de suite”), ovvero il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Il diritto di seguito spetta all’autore o a tutti i co-autori e ai loro eredi fino alla sua estinzione, che avviene trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo dei co-autori. La percentuale del prezzo di vendita oggetto del compenso varia dal 4% allo 0,25% a seconda dell’entità del valore complessivo, tuttavia in ogni caso non può superare i 12.500 euro[11]. 40 Diritto d'autore italiano Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00. Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti. 4) Noleggio e prestito (art. 18-bis L. 633/41). Riguarda l'autorizzazione che può essere concessa per il prestito o il noleggio ad opera di terzi. È un diritto esclusivo che viene mantenuto dall'autore anche dopo la vendita (art. 18-bis.4). Per “noleggio” si intende la messa a disposizione per un determinato periodo e a fronte di un pagamento, mentre con “prestito” si indica la libera messa a disposizione fatta da istituzioni pubbliche. Anche in caso di cessione di questo diritto a "un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento" (art. 18-bis.5), l'autore dell'opera noleggiata ha diritto a un equo compenso. L'esercizio di tale diritto non riguarda il prestito privato e le biblioteche statali. Quest'ultimo caso è regolamentato dall'art. 69.1 L.633/41: non è necessaria l'autorizzazione dell'autore per il "prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale". Il 19 novembre 1992 viene emanata una Direttiva 92/100/CE del Consiglio [12], che concerne il diritto di noleggio, il diritto di prestito e alcuni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. L'articolo 6, Diritto di Fissazione, di tale direttiva prevende delle deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche: 1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. 2. Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione. 3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2. In Italia in seguito alla modifica dell'art.69 della Legge 22 aprile 1941, n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"(modificata dal decreto n.685 del 16 novembre 1994 di attuazione della direttiva 92/100) l'artcolo risultava essere: 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione. Nel 2002 la Commissione Europea applica un'indagine sull'applicazione della Direttiva negli Stati membri. Nella relazione relativa all'indagine si afferma che: non sono stati rispettati gli obblighi minimi stabiliti dall'art. 5 e segnatamente quello di corrispondere almeno agli autori un compenso per il prestito delle loro opere da parte di determinate istituzioni pubbliche. 41 Diritto d'autore italiano Nel 2003 la Commissione Europea richiede informazione riguardanti l'applicazione della direttiva. Nello stesso anno mette in atto una procedura di infrazione: denuncia la mancata applicazione del DPP e quindi la mancata remunerazione degli aventi diritto, chiede inoltre di poter indentificare “quali categorie di istituzioni pubbliche sono esentate e quali assoggettate al diritto di prestito” e ricorda il risultato della sentenza di condanna del Belgio (16 ottobre 2003): se l'orientamento prevalente di un determinato Stato non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l'obbligo di pagare la remunerazione. Nel maggio del 2005 la Commissione fa ricorso contro l'Italia alla Corte di Giustizia Europea: il paese dello stivale non ha rispettato gli obblighi della Direttiva 92/100/CE esentando “tutte le categorie d'istituzioni aperte al pubblico dal diritto di prestito”. Nell'ottobre del 2006 avviene la sentenza della Corte di giustizia del 26.10. 2006. Attualmente l'art.69 della Legge 22 aprile 1041, n.633, modificato da Legge 248/2000, decreto legislativo 68/2003, Legge 286/2006 è così formulato: 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto ed ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. Diritti di comunicazione al pubblico 1) Esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico (art.15 L.633/41). Questi diritti hanno per oggetto l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione in pubblico "dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale" (art. 15.1). È necessario distinguere alcune nozioni: • Esecuzione: si intende per opere musicali e drammatico-musicali con assenza di azione scenica; • Rappresentazione: riguarda le opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche nelle quali è presente l'azione scenica; • Recitazione: indica la dizione, senza un'azione scenica, di opere letterarie o drammatiche. Esistono poi delle forme atipiche: • Rappresentazione o esecuzione di un'opera fissata: ad esempio la riproduzione pubblica di un CD oppure di una pellicola; • Esposizione in pubblico di opere figurative. Sono escluse le forme di comunicazione considerate non pubbliche, cioè l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione che avvengano nella cerchia familiare (art. 15.2), nei centri sociali o istituti di assistenza e nelle associazioni di volontariato (art.15.3), purché non vengano effettuate per scopi di lucro. L'autore ha diritto ad un compenso in caso di "esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse". L'ammontare della remunerazione è stabilito periodicamente 42 Diritto d'autore italiano dall'accordo tra la SIAE e i rappresentanti dell'associazione sindacale competente.(art. 58 L. 633/41). 2) Comunicazione a pubblico distante (art. 16 e 16-bis L. 633/41). Secondo l'articolo 16 L. 633/41, è un diritto esclusivo dell'autore, la comunicazione dell'opera al pubblico, "su filo e senza filo", attraverso l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, radio, televisione e analoghi). Sono comprese la trasmissione via satellite e la ritrasmissione via cavo. Queste due modalità di diffusione vengono ben definite e descritte nell'articolo 16 bis, dove vengono specificate le nozioni di satellite, comunicazione al pubblico via satellite e ritrasmissione via cavo. La messa a disposizione dell'opera al pubblico rientra nell'articolo 16 e garantisce a ciascuno la possibilità di avere accesso all'opera, in ogni tempo e luogo. Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con nessun atto di comunicazione e messa a disposizione (art 16.2). Diritti di traduzione ed elaborazione L'articolo 18 LDA conferisce all'autore le seguenti facoltà esclusive: 1) Traduzione dell'opera • ”Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto” (art. 18.1 L. 633/41). 2) Elaborazione dell'opera • All'autore spetta il diritto di effettuare qualsiasi tipo di modifica (creativa e non) all'opera (art. 18.3 L. 633/41), inoltre può compiere “tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste dall'art.4” (art. 18.1 L. 633/41). L'articolo 4 LDA tutela le seguenti elaborazioni di carattere creativo dell'opera: • • • • • • • le traduzioni in altra lingua; le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica; le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria; gli adattamenti; le riduzioni; i compendi; le variazioni non costituenti opera originale. • L'autore può impedire che altri non autorizzati possano plagiare, contraffare o elaborare abusivamente la sua opera. Le elaborazioni creative frutto di un accordo tra l'autore dell'opera originale e l'elaboratore sono tutelate dall'articolo 4 LDA, “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria” (art. 4 L. 633/41). L'elaboratore è riconosciuto come autore dell'elaborazione, “nei limiti del suo lavoro” (art. 7 L. 633/41). • Il secondo comma dell'articolo 18 L.D.A. stabilisce all'autore il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. • Eccezioni:[13]. • Per quanto riguarda le opere architettoniche, "l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione" (art. 20.2 L. 633/41). • Per quanto riguarda gli articoli di giornale, "il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale" (art. 41.2 L. 633/41). • Per quanto riguarda le opere cinematografiche, "il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47.1 L. 633/41). 43 Diritto d'autore italiano • Per quanto riguarda i software, sono concesse la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, se necessarie "per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori" (art. 64-ter.1) o "indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente" (art. 64-quater.1 L. 633/41). • Per quanto riguarda le banche dati, sono concesse al legittimo utente tutte le modifiche necessarie per "l'accesso al contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego" (art. 64-sexies.2 L. 633/41). Durata I diritti di utilizzazione economica di un'opera sono soggetti a limiti di durata, differentemente dai diritti morali d'autore che non hanno alcuna limitazione temporale. L'art.25 dell'I.d.a afferma che il diritto d'autore[14] delle opere d'ingegno ha validità fino al settantesimo anno solare dopo la morte del soggetto detentore di tale diritto, secondo quanto disposto dalla direttiva CEE 93/98[15], recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 52 del 6 febbraio 1996. Esistono comunque alcuni casi particolari[16]: 1. In caso di opere realizzate con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, l'art.26 comma 1 dell'I.d.a afferma che la durata dei diritti spettanti a ciascun collaboratore si determina sulla vita del coautore che decede per ultimo. 2. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante a ciascun collaboratore è determinata sulla vita di ciascuno di essi. In qualsiasi caso i diritti cessano dopo il settantesimo anno dalla prima pubblicazione, fatta eccezione per le opere periodiche (riviste, giornali ecc) secondo quanto affermato all'art.30. 3. Per le opere collettive periodiche i diritti di utilizzazione economica hanno validità di settant'anni a partire dalla fine dell'anno di pubblicazione dei singoli fascicoli o dei singoli numeri, secondo quanto affermato all'art.30 comma 2. 4. Nelle opere anonime o pseudonime la durata dei diritti di utilizzazione economica è pari a settant'anni a partire dalla prima pubblicazione. Qualora l'autore si riveli o venga rivelato da persone da lui autorizzate o da soggetti stabiliti nell'art.23 prima della scadenza dei settant'anni, si applica la durata temporale stabilita all'art.25. La rivelazione deve essere fatta nelle forme previste dall'art. 28 l.d.a. mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della Cultura Popolare. 5. Per le amministrazioni dello Stato (province, enti pubblici culturali, accademie ecc) la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di venti anni dalla prima pubblicazione, secondo quanto affermato all'art 11. 6. Per le opere cinematografiche i diritti di utilizzazione economica durano fino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta tra le seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, l'autore del dialogo e l'autore della musica, secondo quanto affermato dall'art.32 I.d.a. Trasmissione dei diritti La semplice cessione di un esemplare dell'opera non implica la trasmissione dei diritti di utilizzazione (art. 109 L. 633/41). Per esempio, ricevendo dall'autore una copia del libro, non si riceve automaticamente il diritto di pubblicarlo. La trasmissione di tali diritti deve sempre essere provata per iscritto (art. 110 L. 633/41). Dall'articolo 107 in poi della LDA troviamo le norme che regolano la trasmissione dei diritti di utilizzazione. Trasmissione a causa di morte [www.dirittodautore.it: Legge 22 aprile 1941 n. 633]. URL consultato il 25 aprile 2012. Quando l'autore muore, in caso non abbia dato disposizioni diverse, il diritto di utilizzazione della sua opera rimane indiviso tra gli eredi per tre anni dalla morte. Sopra istanza di uno o più coeredi però, l'autorità giudiziaria può consentire, per gravi ragioni, di dividere il diritto di utilizzazione senza indugio. Dopo i tre anni, gli eredi possono 44 Diritto d'autore italiano stabilire di comune accordo che tale diritto rimanga in comunione (regolata dalle disposizioni del codice civile e dalla LDA) ancora per la durata fissata da essi, entro i limiti indicati nei codici (art. 115). In genere, l'amministrazione e la rappresentazione degli interessi della comunione è conferita ad uno dei coeredi o a persona estranea alla successione, ma se i coeredi trascurano la nomina e gli accordi su essa entro un anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla società italiana degli autori ed editori, ovvero la S. I.A.E.. Tale procedura è seguita anche quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore (art. 116). L'amministrazione, pur gestendo i diritti di utilizzazione dell'opera, non può autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed all'incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvo provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione (art. 117). In tale porzione della LDA sono inoltre definite due classi di contratti tipici: il contratto di edizione e il contratto di esecuzione e rappresentazione. Il contratto di edizione Il contratto di edizione è regolato dagli articoli 118 e seguenti (118/135). Tali articoli definiscono alcune norme imperative a tutela degli autori, che non sono derogabili dai contraenti: • Durata massima di 10 anni per i contratti che hanno come oggetto l'alienazione dei diritti esclusivi dell'autore per opere non ancora create (art. 120.3 L. 633/41) • Obbligo di pubblicazione entro 2 anni dalla data della consegna dell'esemplare completo (art. 127 L. 633/41) • Obbligo di interpellare l'autore prima di procedere alle nuove edizioni, per permettergli di apportare modifiche. (art. 129.2 L. 633/41) Salvo accordo contrario (e alcuni casi particolari), il compenso dell'autore è calcolato in base a una percentuale del prezzo di copertina (art.130 L. 633/41). L'autore, però, ha il diritto di opporsi al prezzo fissato se lo ritiene negativo per i suoi interessi o per la diffusione dell'opera (art. 131 L. 633/41). L'articolo 122 distingue due tipologie di contratto di edizione: • il contratto per edizione: conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro venti anni dalla consegna dell'opera, indicando preventivamente il numero delle edizioni e degli esemplari per ogni edizione (nel contratto possono essere previste più ipotesi). Nel caso questi ultimi dati non siano specificati, si intende che il contratto abbia per oggetto un'unica edizione di al massimo duemila copie. • il contratto a termine: conferisce all'editore il diritto di eseguire un qualsiasi numero di edizioni entro un termine stabilito, mai superiore a 20 anni. Il termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie, lavori di cartografia, opere drammatico-musicali e sinfoniche. 45 Diritto d'autore italiano Il contratto di esecuzione e rappresentazione Un altro esempio di contratto tipico presente nella legge sul diritto d'autore è il contratto di esecuzione e rappresentazione, previsto negli articoli da 136 a 141. Mediante questo contratto, l'autore può attribuire a terzi il diritto di rappresentazione o esecuzione. In particolare: • L'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione[17]. • Il concessionario non deve apporre aggiunte, tagli o variazioni all'opera senza il consenso dell'autore né sostituirne i principali interpreti e i direttori di orchestra e dei cori in caso questi siano stati accordati con l'autore (Art.138). Opere o parti di opere soggette al libero utilizzo Secondo il diritto d'autore italiano, talune opere possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate; questi alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt. 65-71 quinquies[18] della legge n. 633/41): • articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata (per esempio tramite la diffusa indicazione "tutti i diritti riservati") e vengano indicati • nome della rivista/giornale, • data e numero della rivista/giornale, • nome dell'autore (se l'articolo è firmato); • discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi • la fonte, • il nome dell'oratore, • la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso. Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare: • il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati: • • • • titolo dell'opera autore editore eventuale traduttore L'articolo 70 L'art. 70 della legge sul diritto d'autore prevede il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di una qualsiasi opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, «nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; inoltre se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica finalità illustrative e fini non commerciali». Tra i diritti di compiere citazione o riproduzione di parti di opere, bisogna precisare però il concetto di parodia, (letter.) il travestimento comico di una composizione o di un contenuto serio, o il pezzo musicale sul quale si inseriscono nuove parole[19]. Si ricorda inoltre che l'art.21 della Costituzione Italiana[20] dichiara la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.Wikipedia:Uso delle fonti La dottrina tradizionale e la giurisprudenza hanno però dato una lettura fortemente restrittiva alle utilizzazioni libere, considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di fair use che permette la riproduzione di opere per 46 Diritto d'autore italiano 47 scopi educativi o scientifici ed è, per contro, più volte rimarcata la necessità di non far concorrenza economica all'autore nell'uso delle opere. In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore anche per l'utilizzo di opere coperte in attività didattiche, si è aperto un dibattito sull'introduzione del fair use in Italia, sulla falsariga di quello statunitense e del fair dealing di Common law. D'altro canto, il Parlamento dell'Unione Europea in sede di approvazione della direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica (Ipred2), aveva già sottolineato la particolarità delle esigenze didattiche o scientifiche. Quest'introduzione trova resistenza negli interpreti e nella giurisprudenza italiani[21], sebbene agli inizi del 2008 il governo in risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Grillini, abbia affermato che il testo dell'art. 70 debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al fair use degli Stati Uniti[22][23]. Oltre alle libere utilizzazioni previste dall'art. 70, la normativa naturalmente non prevede restrizioni al possibile uso delle "licenze libere" internazionali. Il comma 1-bis Un criticato[24] passo verso le tutele alla didattica previste dal fair use si è ravvisato nella modifica legislativa approvata con la legge n. 2/08 (su proposta della commissione cultura presieduta da Pietro Folena), il cui art. 2 ha aggiunto all'art. 70 della legge n. 633/1941 il comma 1-bis, secondo cui è consentita «la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico». Le critiche, in particolare, vertevano sull'ambiguità e genericità del testo[25]. A seguito di tale aggiunta, il giurista Guido Scorza e il giornalista Luca Spinelli hanno promosso un'iniziativa nazionale per una sua migliore definizione e l'introduzione di alcune ingenti liberalizzazioni nel diritto d'autore italiano, redigendo l'apposito decreto attuativo[26]. L'iniziativa, sostenuta da personalità della ricerca e della politica italiana (Elio Veltri, Fiorello Cortiana, Mauro Bulgarelli, Salvatore Gaglio, Bruno Mellano ed altri), ha portato alla proposta del decreto ai ministri per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca. I decreti attuativi non sono stati ancora emanati. I programmi per elaboratore Per approfondire, vedi Software. La tutela dei programmi per elaboratore è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con il D. lgs. 518 emanato il 29 dicembre 1992[27] che novella la legge 633/41, in seguito al recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. La novella del 1992 aggiunge al Capo IV del Titolo I la sezione VI (Programmi per elaboratore), che si apre con l'articolo 64-bis; il software viene equiparato ad un'opera intellettuale ed introdotto, quindi, tra le opere protette dal diritto d'autore. L'art. 6 del D.Lgs. 518/92 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. La LDA protegge i programmi per elaboratore sia nella loro forma di codice sorgente, ovvero nel linguaggio in cui sono scritti, sia nella forma di codice oggetto, intesa come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina. Sono esclusi dalla tutela della LDA “le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce” (art. 2 punto 8 L. 633/41). In campo europeo, successive modifiche alla tutela del software vengono apportate dalle direttive 92/100/CEE[28] e 93/98/CEE. Diritto d'autore italiano La prima, all'articolo 3, precisa che per il noleggio di programmi per elaboratore o loro copie rimangono vigenti le preesistenti disposizioni (art. 4 lett. c) della direttiva 91/250/CEE, la seconda, sulla armonizzazione dei termini di durata del diritto economico d'autore, con l'articolo 11, abroga l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, che stabiliva una durata di 50 anni dei diritti economici per il software. Secondo i principi generali della LDA all'autore spettano i diritti morali e quelli patrimoniali, tuttavia, quando la creazione di un software rientra nelle mansioni del lavoratore dipendente, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro (art. 12-bis L. 633/41), mentre i diritti morali appartengono all'autore effettivo. L'articolo 64-bis definisce alcuni dei principali diritti di utilizzazione economica, in particolare l'autore ha il diritto di effettuare o autorizzare: • ”la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma” (art. 64-bis lett. A L. 633/41); • ”la traduzione, l'adattamento o la memorizzazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore” (art. 64-bis lett. B L. 633/41); • ”qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso” (art. 64-bis lett. C L. 633/41). Come per ogni altra opera tutelata dal diritto d'autore, il titolare dei diritti sul software ha le facoltà esclusive di: • esecuzione e rappresentazione in forma pubblica, secondo l'articolo 15 LDA; • comunicazione al pubblico dell'opera, secondo l'articolo 16 LDA; • pubblicazione in raccolta dell'opera, secondo l'articolo 18 LDA. Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività: • uso e correzione degli errori se sono necessari per il corretto funzionamento del software (art. 64-ter L. 633/41); • creazione di una copia di backup, “qualora tale copia sia necessaria per l'uso” (art. 64-ter.2 L. 633/41); • studio del funzionamento del programma, “allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso” (art. 64-ter.3 L. 633/41); • riproduzione, traduzione e modifica del codice del software, se sono “necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente” (art. 64-quater.1 lett. A L. 633/41). I diritti patrimoniali sui programmi per elaboratore, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41). Il titolare dei diritti trasferisce all'utente la possibilità di servirsi del software proprietario attraverso licenze d'uso, che stabiliscono i diritti e gli obblighi degli utilizzatori. Nel 2000 viene pubblicata la legge 248/2000[29] che novella la legge 633/41: • Il nuovo articolo 171 bis rende penalmente sanzionabile la duplicazione di software non solo quando viene duplicato ai fini della vendita, ma ogni volta che viene duplicato ricavandone profitto, pertanto anche il risparmio della spesa viene giudicato sanzionabile. • L'articolo 181 bis prevede l’apposizione da parte della SIAE di "un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro." Il contrassegno non sarà obbligatorio per supporti contenenti semplici software di utilità o per programmi open source o contrassegnati dal no copyright. Alla modalità di distribuzione del software proprietario si contrappone la concezione di software libero, promossa dalla Free Software Foundation fondata da Richard Stallman. 48 Diritto d'autore italiano 49 Le banche dati Per approfondire, vedi Database. Le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ai sensi dell'D. lgs. 6 maggio 1999, n.169[30] attuativo della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, e sono definite come “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2 n.9 L. 633/41). Le modifiche alla LDA introducono al Capo IV del Titolo I la sezione VII (Banche di dati), che si apre con l'articolo 64-quinquies; alla legge viene aggiunto anche il Titolo II-BIS Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati – Diritti ed obblighi dell'utente. I database sono tutelati sia come opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1.2 L. 633/41), sia come bene prodotto grazie a rilevanti investimenti di denaro, tempo o lavoro, "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti" (art. 102-bis.3 L. 633/41). Nel primo caso agisce il diritto d'autore, il creatore della raccolta è il titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale limitatamente all'opera, non al contenuto, poiché "la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" (art. 2 n.9 L. 633/41). Secondo l'articolo 64-quinquies LDA l'autore può effettuare o autorizzare: • "la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-quinquies lett. A L. 633/41); • la traduzione (se il contenuto è di pubblico dominio), l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica (art. 64-quinquies lett. B L. 633/41); • "qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati” (art. 64-quinquies lett. C L. 633/41); • "qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-quinquies lett. D L. 633/41); • l'utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) (art. 64-quinquies lett. E L. 633/41). Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività: • l'accesso e la consultazione (non la riproduzione) svolte per finalità didattiche o di ricerca scientifica (art. 64-sexies lett. A L. 633/41); • l'uso per fini di sicurezza pubblica o nell'ambito di una procedura amministrativa o giurisdizionale (art. 64-sexies lett. B L.633/41); • le operazioni indicate all'articolo 64-quinquies LDA se compiute da un utente legittimo e necessarie per l'accesso al contenuto della raccolta (art. 64-sexies lett. B,2 L. 633/41); I diritti patrimoniali sui database, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41). La tutela della banca dati come bene giuridicamente rilevante, anche non costituente opera creativa, è definita all'articolo 102-bis LDA. Secondo l'articolo in questione, il costitutore della banca di dati, ovvero colui che ha effettuato investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati, cittadino o residente nel territorio dell'Unione Europea (art. 102-bis.4 L. 633/41), è titolare di un diritto sui generis e può: • "vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa" (art. 102-bis.3 L. 633/41), ma non se eseguite dalle "biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale" (art. 69.1 L. 633/41); Diritto d'autore italiano • non consentire "l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati" (art. 102-bis.9 L. 633/41). La durata del diritto del costitutore è di 15 anni: • "dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data del completamento" (art. 102-bis.6 L. 633/41); • "dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico", nel caso questa sia avvenuta prima dello scadere dei 15 anni dal completamento (art. 102-bis.7 L. 633/41). La durata del diritto è rinnovabile in caso di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati (art. 102-bis.8 L. 633/41). Il legittimo utente è tenuto a non "arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca" (art. 102-ter.1 L. 633/41) e a non "eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati" (art. 102-ter.2 L. 633/41). Il legittimo utente può, invece, effettuare l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto "per qualsivoglia fine" (art. 102-ter.3 L. 633/41). Le "Edizioni nazionali" Una particolare disciplina speciale è prevista per le cosiddette edizioni nazionali: che si hanno quando lo Stato od enti culturali particolarmente qualificati intendono onorare una personalità del mondo dell'arte o della scienza pubblicando l'opera omnia o una sua sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi). In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una commissione per affrontare i problemi scientifici della fissazione di un testo critico ed altresì gli aspetti operativi. La particolare situazione delle Edizioni nazionali, che richiedono evidenti contemperamenti dell'ordinaria legislazione in tema di diritto d'autore con le esigenze culturali dell'intera nazione ha spinto il legislatore del 1942 a dedicare ad esse apposite norme: L'art. 11 della legge del diritto d'autore dispone: «Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni». Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione, sancendo che per 20 anni i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici o accademie che hanno promosso l'edizione nazionale. Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta invece alle accademie e agli altri enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie da essi pubblicate. Trascorso il regime speciale torna ad applicarsi la normativa ordinaria. 50 Diritto d'autore italiano Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore Sono una serie di diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell'opera, ma la cui esistenza è direttamente "connessa" appunto all’esercizio dei diritti d’autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale. Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (art. 72 e seguenti) relativi all’incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all’emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori. Diritti del produttore di fonogrammi Gli artt. 72-78[31] della legge n. 633/1941 individuano i diritti connessi al diritto d'autore spettanti al produttore di fonogrammi. I diritti connessi ai fonogrammi hanno una durata di 50 anni dalla prima fissazione del fonogramma. Nel caso in cui durante tale periodo il fonogramma venisse lecitamente pubblicato, la durata dei diritti è di 50 anni dalla prima pubblicazione. Secondo l'art. 12[32] della legge n. 633/1941: "È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.". Salvi i diritti che spettano all'autore, trattati nel Titolo 1[33] della legge n. 633/1941, il produttore conserva sui suoi fonogrammi alcuni diritti esclusivi, per la durata e alle condizioni stabilite dagli artt. 72-78[34] della legge n. 633/1941. Tali diritti esclusivi comprendono: • l'autorizzazione alla riproduzione dei suoi fonogrammi, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma e con qualsiasi processo di duplicazione • l'autorizzazione alla distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. • l'autorizzazione al noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. • l'autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tali diritti non si esauriscono con la vendita, con la distribuzione o con la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi. Il produttore conserva quindi i suoi diritti esclusivi sul fonogramma anche qualora esso venga venduto, noleggiato, dato in prestito o messo a disposizione di una terza persona. Quest'ultima non potrà quindi esercitare alcun diritto connesso al fonogramma senza l'autorizzazione del produttore. In particolare, il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea. Tuttavia, nel caso in cui la prima vendita del supporto contenente il fonogramma sia effettuata o consentita dal produttore, egli vedrà esaurirsi il suo diritto esclusivo di distribuzione. Qualora il fonogramma venga pubblicamente utilizzato dalla cinematografia, per la radiodiffusione o per la diffusione televisiva, in occasione di feste danzanti o in generale nel caso di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi, i soggetti che hanno diritto ad un equo compenso sono: • il produttore di fonogrammi • gli artisti interpreti • gli artisti esecutori L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori. Nel caso in cui l'utilizzo del fonogramma è finalizzato all'insegnamento o alla comunicazione istituzionale, quest'ultima effettuata dallo Stato o da un ente autorizzato, non è previsto alcun compenso. Il produttore può comunque opporsi al pubblico utilizzo di un suo fonogramma, qualora tale utilizzo arrechi grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'art. 62[35] della legge n. 633/1941 51 Diritto d'autore italiano 52 Diritti relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche I diritti connessi all'esercizio del diritto d’autore relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, sono normati dall'art 78-ter[36] della Legge 22 aprile 1941 n. 633 [37] Il produttore, cioè l'imprenditore che finanzia il progetto, che investe economicamente nella sua realizzazione, è titolare dei diritti connessi al diritto d'autore e può sfruttare tutti i diritti sul prodotto in questione, sia esso un'opera cinematografica, audiovisiva o una sequenza in movimento. Come disposto dall'art 78-ter della L.633/41 il produttore ha il diritto esclusivo di autorizzare: • la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; • la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; • il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; • la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. I diritti del produttore riguardano quindi, secondo l’art. 46 della Legge sul Diritto d’Autore, lo “sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta” realizzato attraverso la proiezione nelle sale cinematografiche. Al produttore in questo modo saranno ceduti i diritti elencati sopra. In caso il produttore volesse modificare in parte l’opera cinematografica in seguito a esigenze tecniche o di commercializzazione dell'opera, secondo l’art. 47 della Legge sul Diritto d’Autore egli potrà effettuare esclusivamente "le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico". Ciò vuol dire che per le modifiche riguardanti l'intera opera cinematografica bisogna avere il benestare del regista anche quando le modifiche si intendono realizzare in vista di una più efficiente utilizzazione commerciale. La durata dei diritti connessi al produttore cinematografico è di 50 anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di 50 anni dalla prima pubblicazione. Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva I diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva sono previsti dal Titolo II ("Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore") Capo II della Legge 22 aprile 1941 n. 633 [37] e disciplinati dall'articolo 79[38]. Quest'ultimo attribuisce ai soggetti che esercitano un'attività di emissione radiofonica e televisiva una serie di diritti esclusivi tra cui quello di: • autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate sul filo o via etere; • autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni; • autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni e la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante il pagamento di un diritto di ingresso (trattato anche dall'art. 180-bis[39]; • autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Questi diritti esclusivi possono essere esercitati senza però pregiudicare quelli previsti dalla stessa legge a favore di altri soggetti, quali l'autore, il produttore fonografico, il produttore cinematografico e gli artisti interpreti ed esecutori. In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 154 anni dalla prima diffusione di una emissione. [40] , la durata di questi diritti è stata estesa a 50 Diritto d'autore italiano L'espressione "radio-diffusione" riguarda sia l'emissione radiofonica che quella televisiva, mentre l'epressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellite. In seguito allo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, la diffusione via satellite, la ritrasmissione via cavo di programmi radiofonici e televisivi provenienti da altri Stati europei, avvennero una serie di problemi sia di armonizzazione di natura legislativa sia di negoziazione dei diritti di utilizzazione economica. Nel 1993 la Comunità Europea ha ripreso la questione lasciata in sospeso nelle precedenti Direttive con l'emanazione della Direttiva 93/83/CEE [41] per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Tale Direttiva ha fissato le regole per la diffusione di programmi effettuata oltre le frontiere dei singoli Stati membri all’interno però del territorio della Comunità Europea cercando un giusto equilibrio tra gli interessi degli organismi di radiodiffusione che effettuano trasmissioni via satellite o via cavo e i diritti degli autori delle opere inserite nei programmi, i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e quelli dei produttori di fonogrammi e degli organismi di emissione. La Direttiva 93/83/CEE è composta da 4 Capi di cui il I intitolato "Definizioni" definisce il concetto di "satellite", di "comunicazione al pubblico via satellite" con i vari aspetti che la comunicazione può assumere, di "ritrasmissione via cavo" e stabilisce quali società possono considerarsi "società di gestione collettiva" di diritti d'autore. Per quanto riguarda il concetto di "satellite", bisogna distinguere tra la definizione comune di satellite artificiale, espressione con la quale si indica un'apparecchiatura complessa messa in orbita intorno alla terra, e la definizione prevista dalla direttiva che considera satellite quello operante su bande di frequenza riservate, secondo la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, alla trasmissione di segnali ricevibili dal pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata. La normativa comunitaria ha inoltre specificato il concetto di "comunicazione al pubblico via satellite" che è l'atto di inserire, sotto il controllo dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. A questo proposito si applica la legislazione dello Stato nel quale ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite. Un'altra definizione importante data dalla direttiva in questione è quella di "ritrasmissione via cavo" che è la ritrasmissione simultanea, invariate ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un'emissione primaria proveniente da un altro Stato membro e riguardante programmi radiofonici e televisivi destinati ad essere captati dal pubblico. In pratica un organismo di distribuzione trasmette via cavo agli utenti, i quali possono usufruire di questi segnali solo mediante appositi apparecchi e dietro pagamento di un abbonamento periodico. La ritrasmissione via cavo, come quella via satellite, è da considerarsi un'emissione secondaria, la quale si distingue da quella primaria in quanto quest'ultima prevede solo la possibilità di trasmettere programmi originari destinati appunto ad una primaria utilizzazione attraverso forme di distribuzione diretta (es. la televisione via cavo interattiva cioè il video-on demand). Inoltre la direttiva dispone che gli Stati membri devono assicurare che questa trasmissione via cavo sia effettuata nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi sulla base dei contratti individuali o collettivi conclusi tra i soggetti interessati. I diritti di comunicazione al pubblico via satellite e di ritrasmissione via cavo sono dei diritti esclusivi per cui non sono valide forme di licenze legali o di diritto a compenso. Gli Stati membri devono affidare l'esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo a delle società di gestione collettiva (in Italia vi è la SIAE) per garantire l'effettivo esercizio di tale diritto e semplificare le procedure di autorizzazione rispetto alle opere e alle prestazioni protette. 53 Diritto d'autore italiano Diritti relativi ad artisti interpreti ed esecutori La legge sul diritto d'autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori diversi articoli in cui è contenuto il Diritto dell'artista interprete ed esecutore, da 80 a 85[42], e li identifica come "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico". L'art. 82[43] completa questa definizione, specificando che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti anche coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario, i direttori d'orchestra e del coro, e infine i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento. Perciò, i soggetti di questo diritto sono gli artisti interpreti ed esecutori solo se parte di notevole importanza artistica. Interprete è colui che non si limita a eseguire l'opera così come è stata scritta, ma, attraverso lo studio e un lavoro di ricostruzione, ne comprende il significato, appropriandosene, e sceglie i modi tecnici per la realizzazione della stessa; in questa maniera svolge una funzione di mediazione tra l'autore dell'opera e il pubblico che ne fruisce. Per esempio il tenore Pavarotti oppure Mina nella musica leggera italiana, sono artisti interpreti: infatti essi cantano composizioni scritte da altri, ma apportano in esse l'impronta della propria forte personalità, con il risultato che la loro interpretazione rimane unica e inimitabile. Tale attività, di chiaro contenuto intellettuale, non è certo paragonabile a quella creativa dell'autore, ma è tuttavia meritevole di tutela. La legge sul diritto d'autore prevedeva inizialmente una protezione sia dal punto di vista patrimoniale che morale. Nel primo caso fu riconosciuto un diritto al compenso, svincolato da quello dovuto contrattualmente per la prestazione artistica, ma derivato dal profitto ricavato dalla fissazione su supporto materiale e dalla diffusione della prestazione artistica (registrazione e/o radiodiffusione) e per le successive utilizzazioni. L'art. 80 n. 2[44] riconosce agli artisti, indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per le loro prestazioni artistiche dal vivo, i diritti esclusivi di: • la fissazione delle loro prestazioni artistiche (ossia le registrazioni); • la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche (per esempio la radiodiffusione del disco); • la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo (interattiva e non); • autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; • la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; • il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. Secondo l'art. 84 n. 1 si presume che gli artisti interpreti ed esecutori cedano i diritti di utilizzazione alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento. I successivi paragrafi n. 2 e n. 3 del medesimo articolo[45] non sono rinunciabilie prendono in considerazione: • il diritto al compenso per le comunicazioni al pubblico (art. 84.2) affermando che agli "artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione"; 54 Diritto d'autore italiano • qualsiasi altro uso al di fuori della diffusione (art. 84.3) sostenendo che per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, punto 5), agli artisti interpreti ed esecutori spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. L'esercizio del diritto all'equo compenso è riservato al produttore fonografico, il quale deve, tuttavia, ripartire i guadagni tra gli artisti interpreti o esecutori. Dal punto di vista morale invece l'artista viene tutelato dai seguenti: • a norma dell'art. 81[46], egli può opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della sua recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione. Tale norma è restrittiva, limitando la protezione solo per la lesione dell'onore o reputazione. A completamento della tutela morale dell'artista interprete ed esecutore, si suole utilizzare, in sede di giudizio, anche l'art. 10 del Codice Civile, che garantisce il diritto all'immagine. • l’art. 83 ricalca il diritto alla paternità dell’opera, riconoscendo la facoltà di pretendere che il nome dell’autore sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro prestazione artistica e sia apposto su supporti (quali videogrammi e fonogrammi, contenenti la fissazione della loro prestazione). Diritti connessi minori o affini Sono diritti connessi previsti dalla Legge 633/41 [37] riguardanti casi specifici di opere comunemente giudicate meno creative. Gli oggetti tutelati da questi diritti sono i seguenti. Opere audiovisive sportive In seguito alla Legge del 19 luglio 2007 n.106 [47], che disciplina la trasmissione degli eventi sportivi, fu introdotto, nella L.633/41, l’art. 78-quarter che stabilisce che a tali opere si applicano le disposizioni presenti in questa Legge. Prima del 2007 non esisteva un diritto di esclusiva sull’evento sportivo in quanto non era definibile il fruitore dei diritti d’autore. Opere pubblicate per la prima volta dopo la cessazione dei diritti patrimoniali d’autore L’art. 85-ter della L633/41 prevede il diritto di utilizzazione economica a chi, dopo la scadenza del diritto d’autore (ovvero dopo 70 anni la morte dell’autore), lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta l’opera mai pubblicata anteriormente. Dura 25 anni dalla prima pubblicazione e comprende gli stessi diritti esclusivi previsti dal diritto d’autore. Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio L’art. 85-quater della L633/41 sancisce che chiunque pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere pubbliche ha i diritti economici esclusivi dell'opera, senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, ed anche il diritto alla indicazione del nome. La durata dei diritti esclusivi è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo sia stata effettuata. 55 Diritto d'autore italiano Bozzetti di scene teatrali L’art. 86 della L633/41 stabilisce che quando bozzetti di scene teatrali vengono usati in altri teatri, oltre quello per il quale sono stati composti, all'autore dei bozzetti compete un diritto a compenso. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato. Fotografie e opere di documentazione Gli artt. dall’87 al 92 della L633/41 tutelano i diritti relativi alle fotografie. Sono considerate tali le immagini di persone o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Sono escluse invece le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Spetta al fotografo, come stabilito dall’art.88, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, fatte salve le disposizioni stabilite per ciò che riguarda il ritratto e le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa. Se però la fotografia è stata realizzata nell'adempimento di un contratto di lavoro il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Per quanto riguarda invece la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia, l’art. 89 specifica che la cessione comprende anche i diritti previsti all'articolo precedente. Gli esemplari della fotografia, perché la loro riproduzione sia considerata abusiva e siano dovuti i compensi, devono però portare le seguenti indicazioni: 1. il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2. la data dell'anno di produzione della fotografia; 3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata; come specificato nell’art.90, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. L’art. 91 infine stabilisce che la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve essere indicato il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se presenti nell’originale. La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque interesse pubblico, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia. Corrispondenze epistolari Gli artt. 93a 35 della L 633/41 tutelano i diritti relativi alla corrispondenza epistolare. Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti di tale natura, se hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, oppure dei parenti fino al quarto grado. In ogni caso però deve essere rispettata la volontà scritta del defunto. Ciò vale anche per le corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore, anche se cadute in dominio pubblico. Non vale invece per gli atti e corrispondenze ufficiali o che presentano interesse di stato. 56 Diritto d'autore italiano Ritratto Gli artt. dal 96 al 98 della L633/41 tutelano i diritti relativi al ritratto. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto (art. 96 L. 633/41) tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97 L. 633/41). Inoltre, sempre secondo l'art. 97, il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l'onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta. Infine l'articolo 98 si occupa del ritratto fotografico eseguito su commissione; salvo patto contrario, la persona che è ritratta può pubblicare e far riprodurre la fotografia senza il consenso del fotografo, che però dovrà ricevere un equo compenso nel caso di uso commerciale della sua opera. Il nome del fotografo dovrà essere indicato solo se presente sulla fotografia originale. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in suo possesso. Dopo la morte dell'autore o del destinatario si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93, riguardante le corrispondenze epistolari: occorre il consenso del coniuge e dei figli, oppure dei parenti fino al quarto grado. Se vi è dissenso fra i parenti, la decisione spetta all'autorità giudiziaria. In ogni caso però deve essere rispettata la volontà scritta del defunto. Progetti di lavori dell’ingegneria L’art. 99 della L633/41 stabilisce che all'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso da parte di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. L’autore deve però aver inserito sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguito il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto. Titoli, rubriche, aspetto esterno delle opere degli articoli e di notizie Gli artt. dal 100 al 102 della L633/41 tutelano titoli, rubriche, informazioni e notizie. Il titolo di un'opera, quando individua l’opera stessa, non può essere riprodotto su un’altra opera, senza il consenso dell’autore, salvo le opere risultino così diverse da escludere ogni possibilità di confusione. Il titolo di un giornale o rivista o altre pubblicazioni periodiche non può essere riutilizzato in altre opere della stessa specie se non sono passati due anni dalla cessata attività. È lecita, invece, la riproduzione di informazioni e notizie, purché se ne citi la fonte e non sia impiegata contrariamente agli usi onesti in materia giornalistica. Violazione del diritto d'autore Gli articoli 171 [48] e seguenti della L633 sanciscono le pene a cui va incontro colui che viola le norme concernenti il diritto d'autore. È punito con multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: • riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui; • rivela il contenuto dell'opera altrui prima che sia reso pubblico; • introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari di un'opera altrui prodotti all'estero contravvenendo alla legge italiana; • mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; 57 Diritto d'autore italiano • rappresenta, esegue, recita in pubblico o diffonde un'opera altrui. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; • riproduce un numero di esemplari o esegue un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva diritto di riprodurre o di rappresentare; • ritrasmette o registra con apparecchi le trasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Qualora i reati sopra citati siano commessi con usurpazione della paternità dell’opera cioè con modificazione dell’opera medesima, la pena è la reclusione fino ad un anno o una multa non inferiore a euro 516. Per la duplicazione abusiva di contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autore ed editori (S. I.A.E.) la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493. Nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravità la reclusione non è inferiore a due anni e la multa a euro 15.492. Qualora, invece, il fatto sia ritenuto di particolare tenuità la pena è ridotta (art 171-bis [49] – art 171-ter [50]). Con la stessa pena viene condannato chi: • duplica, riproduce, trasmette o diffonde al pubblico un’opera destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; • duplica, riproduce, trasmette o diffonde al pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, multimediali; • pur non avendo contribuito alla duplicazione o riproduzione dell’opera, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, proietta in pubblico; • pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo un’opera per la quale è prescritta l’apposizione di contrassegno da parte della S. I.A.E., priva di contrassegno medesimo o dotata di contrassegno contraffatto; • distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; • riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Se “i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro” (art 172 [51]). Quando si procede al sequestro del materiale, questo è, per entità, di difficile custodia, perciò l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Tutte le suddette sanzioni si devono ritenere applicabili se il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altri leggi. (art 173 [52]). Diritto d'autore e Creative Commons Le Creative Commons sono una tipologia di licenze che permette al detentore del diritto d'autore di regolamentare gli usi dell'opera secondo un modello più elastico, garantendone il libero utilizzo per particolari scopi e secondo determinate condizioni. Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni che nascono dalla combinazione di quattro clausole base (Attribuzione, Non opere derivate, Non commerciale, Condividi allo stesso modo). Sono uno strumento molto diffuso nel mondo di Internet che consente una più libera condivisione dei contenuti creativi e l'affermazione di un modello di gestione dei diritti d'autore ispirato al concetto di "alcuni diritti riservati" 58 Diritto d'autore italiano (in contrapposizione con il modello classico di "tutti i diritti riservati"). Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore L'art. 180 della legge del 22 aprile 1941 n. 633 istituisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) come unico ente con attività di intermediario per opere tutelate da diritto d'autore. La SIAE, tra le altre facoltà, può concedere le licenze per l'utilizzazione di opere protette da diritto d'autore, nell'interesse dell'autore stesso. I proventi che vengono riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni. Se in questo periodo l'autore non li reclama vengono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti. L'art. 180-bis riguarda invece la trasmissione via cavo, la quale deve essere autorizzata dai titolari dei diritti e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE. La Società italiana degli autori ed editori pone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci, video, che reca la fissazione di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non permettere il suo trasferimento su un altro supporto. Gli elementi contenuti nel contrassegno devono indicare il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta e della sua destinazione (vendita, noleggio o qualsiasi altra forma di distribuzione) (art.181-bis). La Società italiana degli autori ed editori è inoltre incaricata di vigilare sulle attività di distribuzione e riproduzione (su qualsiasi supporto e in qualsiasi luogo), diffusione radiotelevisiva, vendita e noleggio di opere tutelate dal diritto d'autore. Per lo svolgimento di tali compiti, gli ispettori SIAE coordinati con gli ispettori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica (art 182-bis). Proposte di riforma del diritto d'autore italiano Dopo più di mezzo secolo dalla sua promulgazione, si è sostenuta la necessità di una revisione della legge italiana sul diritto d'autore, per adeguarla ai mutamenti della società e al progredire della comunicazione digitale. Il consiglio dei ministri ha, pertanto, approvato nel 2007 un DdL-delega al governo per l'emanazione di un decreto di riforma della legislazione. Nel frattempo il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dall'articolo 190 della legge stessa, ha iniziato un coinvolgimento del mondo accademico e delle associazioni rappresentative degli interessi toccati da detta normativa. Il presidente Alberto Maria Gambino, dopo l'ascolto di esponenti dell'editoria, delle associazioni dei consumatori, delle biblioteche, dell'open content e dei creative commons, ha presentato le proposte il 18 dicembre 2007 al Ministro per i beni e le attività culturali[53]. Tuttavia, con l'insediamento del governo Berlusconi IV e con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale è rallentata la stagione di dialogo e di confronto multilaterale. Sia il comitato, sia il modus operandi legislativo del governo, infatti, sono stati oggetto di critiche da parte di associazioni di consumatori ed imprese[54] (Altroconsumo, Assoprovider, Audiconsum, Centro NEXA su Internet e Società) e di noti giornalisti di settore (Luca Spinelli[55], Federico Cella[56]), in particolare per il non coinvolgimento nel dialogo dei rappresentanti degli utenti, dell'impresa, della cultura. Il deputato della maggioranza Roberto Cassinelli ha presentato una proposta di legge riguardante il settore.Wikipedia:Uso delle fonti 59 Diritto d'autore italiano Note [1] artt. 1-5 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#1), legge n. 633/1941 [2] Direttiva 91/250/CEE (http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31991L0250:IT:HTML) [3] Direttiva 96/9CE (http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31996L0009:IT:HTML) [4] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#5 [5] art. 106 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#106), legge n. 633/1941 [6] artt. 103 e seg. (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#103), legge n. 633/1941 [7] Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 p. 54 [8] Codice civile, art. 2576, Libro Quinto, Titolo IX [9] Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 p.62 [10] Con la legge 6 febbraio 1996 n. 52. Si tratta di un testo "omnibus" concernente formalmente l'attuazione di una serie variegata di "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europea". Nella fattispecie della direttiva 93/83/CEE (concernenti diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e via cavo) e 93/98/CEE (concernenti l'armonizzazione, ossia l'aumento, della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi) [11] art.11 della L. 34/2008 [12] http:/ / www2. agcom. it/ L_com/ 92_100_CEE. htm [13] Per una disamina della normativa per le opere francesi, tedesche, statunitensi del passato vedi Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 pag,389 [14] Dirittodautore.it - Il primo portale italiano sul diritto d'autore (http:/ / www. dirittodautore. it/ page. asp?mode=Page& idpagina=1) [15] Dlgs 154/1997 - Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazi (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ testi/ 97154dl. htm) [16] legge sul diritto d'autore (http:/ / www. altalex. com/ index. php?idnot=34610) [17] art.136 L. 633/41 [18] artt. 65-71 quinquies (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#65), legge n. 633/1941 [19] Vocabolario Zingarelli, novembre 1973 [20] Costituzione Italiana, art.21 (http:/ / www. senato. it/ istituzione/ 29375/ 131289/ 131290/ 131299/ articolo. htm) [21] Luca Spinelli, Libertà di panorama: c’è ma non c’è (http:/ / lucaspinelli. com/ ?p=28), 14 febbraio 2008 [22] Franco Grillini, Interrograzione e allegati (http:/ / www. grillini. it/ show. php?4884), 1º ottobre 2007 [23] Sottosegretario Danielle Mazzonis, (http:/ / banchedati. camera. it/ sindacatoispettivo_15/ showXhtml. Asp?idAtto=16782& stile=6& highLight=1& paroleContenute='INTERROGAZIONE+ A+ RISPOSTA+ SCRITTA'), 19 febbraio 2008 [24] Manlio Cammarata, Una norma "degradata" nella forma e nella sostanza (http:/ / www. interlex. it/ copyright/ degradata. htm), Interlex, 7 gennaio 2008. [25] Luca Spinelli, Italia, al via le immagini degradate (http:/ / punto-informatico. it/ p. aspx?i=2183742), Punto Informatico, 8 febbraio 2008. [26] Diritto.it, Dare un senso al degrado (http:/ / www. diritto. it/ all. php?file=25583. pdf). [27] D. lgs. 518/92 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ dl518_92. htm) [28] Direttiva 92/100/CEE (http:/ / www2. agcom. it/ L_com/ 92_100_CEE. htm) [29] Legge 248/2000 (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ 00248l. htm) [30] D. lgs. 169/99 (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ 99169dl. htm) [31] artt. 72-78 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#72), legge n. 633/1941 [32] art. 12 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#12), legge n. 633/1941 [33] Titolo 1 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#1), legge n. 633/1941 [34] art. 72-78 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#72), legge n. 633/1941 [35] art. 62 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#62), legge n. 633/1941 [36] (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#78-bis), legge n. 633/1941 [37] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm [38] art. 79 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#79) [39] art. 180-bis (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#180-bis) [40] http:/ / www. parlamento. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ 97154dl. htm [41] http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31993L0083:it:HTML [42] art. 80 a 85 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#80) [43] art. 82 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#82) [44] art.80.2 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#80) [45] art.84 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#84) [46] art.81 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#81) [47] http:/ / www. parlamento. it/ parlam/ leggi/ 07106l. htm [48] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#171 [49] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#171-bis [50] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#171-ter 60 Diritto d'autore italiano [51] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#172 [52] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#173 [53] Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, Proposte di riforma del diritto d'autore (http:/ / www. interlex. it/ testi/ pdf/ lda_proposte. pdf), Interlex.it [54] L'antipirateria alla romana rimane sullo stomaco (http:/ / punto-informatico. it/ 2439526/ PI/ Lettere/ antipirateria-alla-romana-rimane-sullo-stomaco. aspx), Punto Informatico, 15 ottobre 2008 [55] Luca Spinelli, Il comitato italiano antipirateria (http:/ / punto-informatico. it/ 2464293/ PI/ Commenti/ comitato-italiano-antipirateria. aspx), Punto Informatico, 7 novembre 2008 [56] Federico Cella, Antipirateria (http:/ / vitadigitale. corriere. it/ 2008/ 11/ antipirateria. html), Vita Digitale, 7 novembre 2008 Bibliografia • Simone Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore (http://www.aliprandi.org/ capire-copyright/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2007, ISBN 978-88-901724-7-2.. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/File:Capire_il_copyright.pdf) • Valeria Bellani. Le leggi sul diritto di autore. Giuffrè Editore, 2007 ISSN 0012-3420 • Laura Chimienti. La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione. La disciplina europea e italiana. Giuffrè editore, 2007, ISBN 88-14-12546-5 • Laura Chimienti. Lineamenti del nuovo diritto d'autore. VII ed. Giuffrè Editore, 2007 ISBN 88-14-12546-5 • Giustino Fumagalli. La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore. Milano, Nyberg Edizioni, 2005, p. 4. ISBN 88-901114-9-6. • Auteri, Floridia. Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada. Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza. Giappichelli Editore, 2005. • G. Pascuzzi; R. Caso. I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano. CEDAM, 2002. • Maria Francesca Quattrone, Gustavo Ghidini, Il codice del Copyright, il diritto d'autore tra arte e industria, Giuffrè 2000 • David Terracina. La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi. Giappichelli Editore ISBN 88-348-6319-4 • Luigi Carlo Ubertazzi (a cura di). Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM, Padova, 2007. • Luigi Carlo Ubertazzi. I diritti d'autore e connessi. Giuffrè Editore, 2003. • Roberto Flor, Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale, Cedam, 2010 • Giorgio Jarach - Alberto Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia editore ISBN 9788842538172 Voci correlate • • • • • • • • • • Copyleft Copyright Copyzero Creative Commons Diritto Diritto d'autore Diritto e fotografia Diritto dello spettacolo Diritto demaniale Diritto di corta citazione • Edizione nazionale • Edizioni critiche e scientifiche (diritto d'autore) 61 Diritto d'autore italiano • • • • • • • • • • • • ENPALS Libri fuori catalogo Opera postuma Plagio (diritto d'autore) Software libero SIAE Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche Principio di esaurimento comunitario Legge italiana sul peer-to-peer Legge sul copyright dell'Unione Europea Open by default Altri progetti • Wikiversità contiene informazioni su Diritto d'autore italiano Collegamenti esterni • Legge 22 aprile 1941, n. 633 (http://www.normattiva.it/uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=), in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." • Droit de suite (http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/2/savini.htm) • Alla ricerca delle leggi perdute (http://punto-informatico.it/2774020/PI/Commenti/ alla-ricerca-delle-leggi-perdute.aspx) • Manuale per la qualità dei siti Web pubblici culturali (http://www.minervaeurope.org/publications/ qualitycriteria-i/indice0512/defrancescositiwebipr.html) • Dove sono finite le libere utilizzazioni? (http://eprints.rclis.org/archive/00000114/01/dda-Napoli.pdf) • Relazione ed emendamenti Nuova direttiva Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT) • Il documento di Berlino (http://www.fedoa.unina.it/1093/01/derobbio.pdf) • Diritti e permessi d'autore (http://www.frontieredigitali.net/index.php/Diritti_e_permessi_dâautore) e Il diritto d'autore, riassunto e spunti (http://www.frontieredigitali.net/index.php/ Il_diritto_dâautore,_riassunto_e_spunti) • Domande e risposte sul diritto d'autore (http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=faq2) • Associazione per la difesa del diritto d'autore (http://www.dirittodautore.it) • Legge 28 agosto 2000, n. 248 (http://www.normattiva.it/uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-28;248!vig=), in materia di "Nuove norme di tutela del diritto di autore." • Legge 16 novembre 1994, n. 685 (http://www.normattiva.it/uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-16;685!vig=), in materia di "Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale." Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto 62 Proprietà intellettuale 63 Proprietà intellettuale Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. La definizione tradizionale Diffusione del termine inglese "proprietà intellettuale" ("intellectual property") nei testi [1] archiviati in Google Libri : ha iniziato a diffondersi esponenzialmente a partire dagli anni '80. Tradizionalmente, la dicitura "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica: ci si riferisce cioè ai frutti dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi. “Proprietà intellettuale” o “Proprietà industriale”? Nella dottrina giuridica più recente, tuttavia, sono state avanzate alcune critiche al termine “proprietà intellettuale” poiché porterebbe a sovrapporre impropriamente concetti squisitamente contemporanei (come opera dell'ingegno, invenzione, marchio, brand, design, concorrenza) con concetti relativi alla proprietà in senso più classico (cioè quella relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano). Dunque si tende a parlare più opportunamente di “proprietà industriale”. Non a caso, il nuovo assetto normativo di riferimento (cioè il Decreto Legislativo n. 30 del 2005) è stato intitolato “Codice della proprietà industriale”: testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi. Resta fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d'autore, il cui riferimento è ancora la legge n. 633 del 1941, con le successive e numerose modifiche. Dal punto di vista processuale, tuttavia c'è una assimilazione data dal costituirsi di Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. L'unificazione processuale comporta una profonda assimilazione anche degli istituti di diritto sostanziale. Volendo poi aggiungere un ulteriore spunto, nel caso si voglia approfondire ulteriormente la dibattuta questione, si potrebbe notare che la distinzione fra "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale" è molto meno usata all'estero di quanto lo sia in Italia, soprattutto, ma non solo, nei paesi di lingua anglosassone nei quali si tende spesso a far rientrare anche brevetti, modelli, marchi ed altre analoghe privative nell'alveo, per così dire, della "proprietà intellettuale". Proprietà intellettuale Crisi del concetto di proprietà intellettuale Molti autori contemporanei si sono occupati di una rivisitazione dei principi che sono a fondamento del sistema di proprietà intellettuale, sull'onda dell'innovazione tecnologica e digitale degli ultimi decenni. Fino a pochi anni fa, infatti, non era concepibile un'opera dell'ingegno (ad esempio un romanzo) scollegata dal suo supporto fisico (cioè il libro cartaceo); con l'avvento della tecnologia digitale invece l'opera tende a de-materializzarsi e ad essere totalmente indipendente dal supporto fisico. Ciò ovviamente ha sconquassato equilibri economici e giuridici che si erano stabilizzati ormai da secoli. Ma se il mondo della scienza giuridica (della sociologia e della filosofia del diritto) ha studiato con grande fascino questa rivoluzione, il mondo del diritto applicato (le leggi e la prassi contrattuale) ha cercato in tutti i modi di contrastare questa tendenza e di riaffermare con fermezza il modello tradizionale, radicato sull'inscindibilità fra opera e supporto materiale. Tuttavia, l'osservazione dell'attuale panorama delle comunicazioni e della circolazione di informazioni e di contenuti creativi dimostra l'ormai inarrestabilità del fenomeno. Diritti di proprietà intellettuale Sono "pacchetti" di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere artistiche. La moderna proprietà intellettuale include tre principali aree: • brevetti (proteggono le nuove idee) • marchi depositati (proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende) • copyright (protegge le espressioni artistiche). Critiche Il termine Il fondatore della Free Software Foundation, Richard Stallman, sostiene che, sebbene il termine proprietà intellettuale sia molto utilizzato, dovrebbe essere complessivamente rifiutato, poiché "sistematicamente distorce e confonde queste questioni, ed il suo uso è stato promosso dalle aziende che, da questa confusione, traggono vantaggio". Egli asserisce che il termine "opera in modo onnicomprensivo per raggruppare assieme leggi assai disparate. [...] Questi ambiti legislativi sono nati separatamente, si sono evoluti in modo diverso, coprono attività differenti, hanno differenti regole e sollevano differenti questioni di pubblico interesse" e che esso crea una tendenziosità confondendo questi monopoli con la proprietà di cose fisiche limitate, paragonandoli a "diritti di proprietà". Stallman mette in guardia contro il mescolare insieme leggi tanto diverse come quelle su copyright, marchi e brevetti e il riassumerle in un termine collettivo ("Trattate ciascuna di queste leggi separatamente, e avrete la possibilità di considerarle nella prospettiva dovuta"). Lawrence Lessig, insieme a molti altri attivisti del copyleft e del software libero, ha criticato l'analogia implicita con la proprietà fisica (come quella di una terra o di un'automobile). Essi sostengono che una tale analogia non funzioni perché la proprietà fisica è generalmente conflittuale, mentre le opere intellettuali sono non-conflittuali (cioè, se si fa una copia di un'opera, l'utilizzo della copia non ostacola l'utilizzo dell'originale). 64 Proprietà intellettuale Limitazioni Alcuni critici della proprietà intellettuale, come quelli appartenenti al Movimento Cultura Libera, denunciano i privilegi del monopolio intellettuale come danneggiamento della salute, impedimento del progresso e difesa di interessi circoscritti a scapito delle masse,[2] e sostengono che il pubblico interesse sia minato dall'espansione dei monopoli nelle forme di estensione del copyright, dei brevetti software e dei brevetti sul metodo di fare affari. Ci sono anche critiche sul fatto che i diritti sulla proprietà intellettuale possono inibire il flusso di innovazioni per le nazioni povere. I paesi in via di sviluppo hanno tratto benefici dalla diffusione delle tecnologie dei paesi sviluppati come internet, i telefoni cellulari, i vaccini e coltivazioni ad alto rendimento. Molti diritti sulla proprietà intellettuale, come le leggi sui brevetti, forse si spingono troppo oltre per proteggere coloro che producono innovazioni a spese di quelli che le usano. L'Indice dell'Impegno per lo Sviluppo (CDI - Commitment to Development Index) misura le politiche di governo dei donatori e li classifica in base alla "benevolenza" dei loro diritti di proprietà intellettuale verso il mondo in via di sviluppo. Alcune critiche libertariane della proprietà intellettuale hanno dimostrato che permettere i diritti di proprietà sulle idee e sull'informazione crea scarsità artificiale e interferisce con il diritto di possedere beni materiali. Stephan Kinsella utilizza l'esempio seguente per dimostrare questa idea: [I]mmaginiamo l'epoca in cui gli uomini abitavano le caverne. Un tipo svelto - chiamiamolo Galt-Magnon - decide di costruire una capanna di legno in un campo vuoto, vicino alle sue coltivazioni. Questa è certamente una buona idea, ed altri se ne accorgono. Naturalmente imitano Galt-Magnon, e si mettono a costruire le proprie capanne. Ma il primo ad inventare una casa, secondo i proponenti di PI, avrebbe un diritto di impedire agli altri di costruire case sui propri terreni, con il proprio legno, oppure di fare pagare loro una commissione se vanno avanti con la costruzione delle case. In questi esempi è chiaro che l'innovatore diventa un titolare parziale della proprietà tangibile altrui (p.es., terreni e legno), non per l'appropriazione e l'utilizzo originari di tale proprietà (perché già posseduta), ma perché gli è venuta un'idea. Chiaramente questa regola va contro quella dell'appropriazione e dell'uso originari, calpestando, in modo arbitrario e ingiustificato, proprio la norma d'appropriazione che è alla base di tutti i diritti di proprietà.[3] Altre critiche riguardano la tendenza delle protezioni della proprietà intellettuale ad espandersi, sia nel tempo che nello spazio. La direzione è quella di un protezione del copyright sempre più lunga[4] (con la paura che un giorno potrebbe diventare addirittura eterna).[5][6] Inoltre gli sviluppatori e i controllori degli articoli della proprietà intellettuale hanno cercato di portare sempre più articoli sotto protezione. Sono stati assegnati brevetti per organismi viventi[7] (negli USA gli organismi viventi sono stati brevettabili per oltre un secolo)[8]) e sono stati marchiati i colori.[9] Poiché sono sistemi di monopoli assegnati dal governo, copyright, brevetti e marchi sono chiamati diritti di monopolio intellettuale (intellectual monopoly privilege - IMP), un argomento su cui hanno scritto diversi accademici, inclusi Birgitte Andersen[10] e Thomas Alured Faunce[11]. Nel 2005 l'RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce) ha redatto la Carta di Adelphi con lo scopo di creare una dichiarazione politica internazionale per inquadrare come i governi dovrebbero fare una legge sulla proprietà intellettuale equilibrata. Proposte alternative Studiosi e intellettuali di fama internazionale si sono da un lato fatti interpreti e portavoce di queste nuove istanze culturali e sociali, dall'altro lato hanno proposto modelli alternativi, che fungessero da spiraglio e paradigma innovativo. Il fenomeno più interessante in questo senso è quello che viene definito in senso ampio “copyleft”, ovvero un modello alternativo di gestione dei diritti d'autore grazie al quale il detentore dei diritti, attraverso l'applicazione di specifiche licenze, concede una serie di libertà agli utenti dell'opera. Questo modello alternativo è nato e si è sviluppato principalmente nell'ambito informatico (con i movimenti Software libero e Open Source), ma 65 Proprietà intellettuale negli ultimi anni si è esteso a tutto il mondo delle opere dell'ingegno (con i movimenti Creative Commons, OpenAccess, Opencontent etc.). L'OMPI / WIPO Un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (o WIPO in inglese, acronimo di 'World Intellectual Property Organization') si occupa della negoziazione di nuovi trattati sulla materia e è responsabile del registro internazionale dei brevetti. Note [1] Google Ngram Viewer (https:/ / books. google. com/ ngrams) [2] On patents [3] N. Stephan Kinsella, Contro la proprietà intellettuale (http:/ / www. stephankinsella. com/ wp-content/ uploads/ publications/ trans/ kinsella-against-ip-italian-2009. pdf) (2008), p. 44. [4] E.g., the U.S. Copyright Term Extension Act, Pub.L. 105-298. [5] Mark Helprin, Op-ed: A Great Idea Lives Forever. Shouldn't Its Copyright? (http:/ / www. nytimes. com/ 2007/ 05/ 20/ opinion/ 20helprin. html) The New York Times, May 20, 2007. [6] Eldred v. Ashcroft Eldred v. Ashcroft, 537 U. S. 186 (2003) (http:/ / www. law. cornell. edu/ supct/ html/ 01-618. ZS. html) [7] Council for Responsible Genetics, DNA Patents Create Monopolies on Living Organisms. (http:/ / www. actionbioscience. org/ genomic/ crg. html) Accessed 2008.12.18. [8] Plant Patents Patents Guidance, Tools & Manuals (http:/ / www. uspto. gov/ web/ offices/ pac/ plant/ ) [9] Per esempio, AstraZeneca possiede un marchio registrato per il colore fucsia usato per le capsule delle pillole. AstraZeneca, Nexium: Legal (http:/ / www. purplepill. com/ common/ legal. aspx/ ). Accessed 2008.12.18. [10] Birgitte Andersen. Intellectual Property Right' Or 'IntellectualMonopoly Privilege': Which One Should PatentAnalysts Focus On? CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE INOVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O TERCEIRO MILÊNIO • NOV. 2003 [11] Martin G, Sorenson C and Faunce TA. Balancing intellectual monopoly privileges and the need for essential medicines Globalization and Health 2007, 3:4doi:10.1186/1744-8603-3-4. http:/ / www. globalizationandhealth. com/ content/ 3/ 1/ 4 "Balancing the need to protect the intellectual property rights (IPRs) ("which the third author considers are more accurately described as intellectual monopoly privileges (IMPs)) of pharmaceutical companies, with the need to ensure access to essential medicines in developing countries is one of the most pressing challenges facing international policy makers today.") Bibliografia Sui concetti essenziali di “proprietà intellettuale”, “diritto d'autore/copyright”, “brevetti”, si veda: • Simone Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore (http://www.aliprandi.org/ capire-copyright/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2007, ISBN 978-88-901724-7-2.. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/File:Capire_il_copyright.pdf) • Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Giappichelli, 2005). • Armando Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Giappichelli, 2005 • Borghi e Montagnani, Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management (ed. EGEA, 2006). • Pascuzzi e Caso, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano (CEDAM, 2002). • Sirotti Gaudenzi, "Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale" (UTET, 2008). • Sirotti Gaudenzi, "La tutela dei diritti di privativa" (UTET, 2010). • Ubertazzi, I diritti d'autore e connessi (ed. Giuffrè, 2003). • Bruno Cinquantini - Maria Vittoria Primiceri, La proprietà intellettuale e i brevetti, Di Renzo Editore, 2009 Sugli approcci alternativi e critici al modello tradizionale, si veda: • Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/libri/ copyleft-opencontent/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005, ISBN 88-901724-0-1. 66 Proprietà intellettuale • Fisher, Promises to Keep (ed. Stanford University Press, 2004). • Gruppo Laser, Il sapere liberato (ed. Feltrinelli, 2005), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/pubblicazioni . • Lawrence Lessig, Il futuro delle idee (ed. Feltrinelli, 2006), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/pubblicazioni. • Lawrence Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (ed. Apogeo, 2005). • Boldrin e Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press, 2007 • Marco Ricolfi, Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy, paper per 1st Communia Conference on the Digital Public Domain, Louvain-la-Neuve (Belgio); disponibile online qui (http://www. communia-project.eu/communiafiles/ conf2008p_Copyright_Policy_for_digital_libraries_in_the_context_of_the_i2010_strategy.pdf). • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN 978-88-7226-754-7. • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004. ISBN 978-88-7226-786-8. Voci correlate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Accordo TRIPs Brevetto Codice della proprietà industriale Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore Diritto d'autore Diritto d'autore italiano Diritto dello spettacolo Information brokering Licenza obbligatoria Marchio Modelli di utilità Ordine dei consulenti in proprietà industriale Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale Plagio (diritto d'autore) Principio di esaurimento comunitario Royalty Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 67 Proprietà intellettuale 68 Altri progetti • Wikiversità contiene informazioni su proprietà intellettuale Collegamenti esterni • • • • UAMI - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (http://uami.eu.int/it/default.htm) UIBM - Ufficio italiano brevetti e marchi (http://www.uibm.gov.it/) Catch us if you can!!! - Blog sulla proprietà intellettuale e industriale (http://ice-ip.blogspot.com/) Proprietà intellettuale (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=25214) in Tesauro del Nuovo Soggettario (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/), BNCF, marzo 2013. • Diritto antitrust, proprietà intellettuale ed industriale (http://www.antitrustisti.net/component/ option,com_frontpage/Itemid,1/) • La lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011 (http://www.biessebrevetti.it/upload/media/ download/statistiche sulla contraffazione.pdf), luglio 2012 • Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (http://www.ordine-brevetti.it) Portale Diritto Portale Economia Software libero Il software libero è software pubblicato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo e che ne incoraggia lo studio, le modifiche e la redistribuzione. gNewSense, un sistema operativo composto esclusivamente da software liberi Storia Per approfondire, vedi Storia del software libero. L'idea di software libero nasce agli inizi degli anni ottanta, quando lo sviluppo del software cominciò a passare di mano dalle università alle aziende (software proprietario), ponendo un pesante freno alla collaborazione che caratterizzava il lavoro di gran parte dei programmatori e dei sistemisti dell'epoca, soprattutto con i patti di non divulgazione che le aziende facevano firmare ai programmatori che assumevano. In realtà il software "commerciale" esisteva da sempre, ma i costi elevati dell'hardware facevano sì che il business delle aziende non fosse concentrato sul software, che era considerato una parte naturale del prodotto, ed i cui sorgenti erano in genere pubblici. Con il passare del tempo il software diventò sempre più complesso e difficile da realizzare e le aziende iniziarono a non distribuire i sorgenti e obbligare i propri dipendenti a non rivelare nulla per non avvantaggiare la concorrenza; inoltre con il crollo dei costi dell'hardware, lo sviluppo commerciale del software divenne un business notevole, ed il codice sorgente era divenuto un investimento prezioso che poteva da un lato far Software libero 69 acquisire una fetta di tale mercato in rapida crescita e dall'altro legare i propri utenti al proprio software mantenendo il segreto sui metodi utilizzati per lo sviluppo di sistemi e applicazioni. In questo modo le aziende cominciavano ad utilizzare la legge sul diritto d'autore per impedire ai concorrenti di leggere e modificare i loro prodotti, assicurandosi il controllo dei propri clienti che, senza più poter vedere e modificare il codice sorgente del software, non potevano più adattarlo alle loro esigenze ma dovevano chiedere alle aziende di farlo per loro. Nel 1983 Stallman fondò il Progetto GNU con l'intenzione di creare un sistema operativo completamente libero. Grazie alla collaborazione di molti sviluppatori volontari, all'uso di Internet per la coordinazione del progetto e al kernel Linux di Linus Torvalds, nel 1991 nacque GNU/Linux, un clone di UNIX liberamente distribuibile e modificabile. In Italia si riscontra una sempre maggiore attenzione per il software libero, vi sono associazioni che giornalmente dedicano molte attenzioni ed energie nella tutela e nel rispetto delle norme che regolano (o dovrebbero regolare) l'utilizzo del software libero nelle varie strutture pubbliche, come anche la Pubblica Amministrazione. Una delle più importanti sentenze registrate negli ultimi giorni riguarda l'Associazione per il Software Libero: con una sentenza a lungo attesa il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio riconosce ad Assoli il diritto di perseguire i suoi scopi statutari agendo anche in giudizio ove fosse necessario. Caratteristiche La parola libero non implica la possibilità di utilizzare tale software in maniera indiscriminata: il software libero è comunque soggetto ad una licenza d'uso, a differenza ad esempio del software di pubblico dominio. Esso si contrappone quindi al software proprietario ed è differente dalla concezione open source, incentrandosi sulla libertà dell'utente e non solo sull'apertura del codice sorgente, che è comunque un pre-requisito del software libero.[2] Rispetto al software proprietario, la licenza d'uso del software libero permette di: Stallman durante il suo intervento a Wikimania [1] 2005 (Francoforte sul Meno) • eseguire il programma per qualsiasi scopo; • accedere alla struttura interna del programma (codice sorgente), studiarla ed eventualmente modificarla; • ridistribuirlo in un numero di copie illimitato. La licenza d'uso pone in genere i seguenti vincoli: • gli autori precedenti del software devono essere menzionati anche nelle versioni modificate, lasciando intatto il loro copyright; • in seguito ad una modifica, non è possibile applicare una licenza d'uso incompatibile con la licenza originaria o che vada contro le norme della licenza stessa. Per esempio chiunque può riemettere del software pubblicato sotto LGPL usando la licenza GPL (tale operazione è anche chiamata upgrade della licenza), mentre non è possibile fare il contrario (naturalmente se non si è il detentore unico del copyright); • normalmente, nella licenza, vi è una clausola che sancisce la non usabilità del software se non si rispetta la licenza d'uso o se una o più norme della stessa licenza non sono valide per termini di legge; • quando si distribuisce un codice binario occorre o distribuire insieme anche i sorgenti o garantire per iscritto la possibilità a tutti gli utenti di venirne in possesso dietro richiesta ed al solo costo del supporto Software libero 70 Le "quattro libertà" Secondo Richard Stallman e la Free Software Foundation da lui fondata, un software si può definire libero solo se garantisce quattro "libertà fondamentali"[3]: Logo della Free Software Foundation • Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. • Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo[4]. • Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. • Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Un programma è software libero se l'utente ha tutte queste libertà. In particolare, se è libero di ridistribuire copie, con o senza modifiche, gratis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque ed ovunque. Essere liberi di fare queste cose significa (tra l'altro) che non bisogna chiedere o pagare nessun permesso. Licenze d'uso libere Per approfondire, vedi Licenza (informatica) e Licenza libera. Buona parte del software libero viene distribuito con la licenza GNU GPL (GNU General Public License), scritta da Richard Stallman e Eben Moglen per garantire legalmente a tutti gli utenti le quattro libertà fondamentali. Dal punto di vista dello sviluppo software, la licenza GPL viene considerata una delle più restrittive, poiché impone che necessariamente ogni prodotto software derivato - ovvero, che modifica o usa codice sotto GPL - venga a sua volta distribuito con la stessa licenza. Anche MediaWiki, il software usato per Wikipedia, è distribuito con licenza GPL. Una licenza simile, ma meno restrittiva, è la GNU LGPL (GNU Lesser General Public License), che permette di utilizzare il codice anche in software proprietario e sotto altre licenze opensource, purché le parti coperte da LGPL anche se modificate - vengano comunque distribuite sotto la medesima licenza. In genere è utilizzata per librerie software. Non tutte le licenze ritenute libere sono compatibili tra di loro, cioè in alcuni casi non è possibile prendere due sorgenti con due licenze libere ed unirle per ottenere un prodotto unico. Questo avviene quando non esista e non sia possibile creare una licenza che possa soddisfare i requisiti delle licenze originali. Ad esempio la licenza BSD originale, pur essendo considerata licenza di software libero, è incompatibile con la GPL; per ovviare al problema è stato necessario creare una "licenza BSD modificata" compatibile con la GPL. Un'altra licenza degna di nota è l'Apache License, prodotta dalla Apache Software Foundation; la versione 2 di questa licenza è compatibile con la GPL versione 3 ma non con la GPL versione 2. L'Apache License considera un prodotto derivato alla stregua della LGPL, ma è più liberale nella concessione delle proprietà intellettuali. Le varie licenze libere possono contenere ulteriori limitazioni per alcune situazioni particolari; per esempio la GPL prevede che si possa esplicitamente vietare l'uso del software nelle nazioni dove tale licenza non è valida o dove dei brevetti software impediscono la distribuzione di tale software. Le licenze d'uso non vietano in genere di vendere software libero e di solito non stabiliscono minimamente il possibile prezzo di vendita. Software libero 71 Differenze rispetto all'open source Per approfondire, vedi Open source. Essendo la disponibilità del codice sorgente uno dei requisiti fondamentali che accomuna il software libero ed il software open source, spesso si è indotti a considerare i due concetti equivalenti, ma in realtà non lo sono. Un software è open source se i termini secondo i quali viene distribuito rispondono alla Open Source Definition dell'Open Source Initiative (OSI): in particolare, se una licenza rientra in tale definizione, allora tale licenza può essere dichiarata licenza open source. La definizione potrebbe cambiare nel tempo (nessuno garantisce che questo non possa accadere) e quindi è possibile che una licenza attualmente open source non lo sia nel futuro o viceversa. OSI è anche l'organizzazione che su richiesta certifica con il relativo marchio registrato il fatto che una licenza sia effettivamente aderente alla Open Source Definition. Recentemente l'OSI ha posto un freno al proliferare delle licenze dichiarando che cercherà di limitare il numero di licenze che nel futuro saranno ritenute licenze open source. Questo potrebbe, in linea teorica, far sì che una licenza ritenuta libera non venga ritenuta open source. Una licenza invece è libera (o meglio, una versione di una licenza è libera) solo se rispetta le quattro libertà fondamentali. Pertanto se una versione di una licenza è libera, allora lo sarà per sempre. Naturalmente è sempre complesso, almeno per un cittadino "normale" (non esperto di leggi), stabilire se una licenza è libera o meno perché entrano in gioco i termini legali utilizzati nella stessa. Il progetto GNU si occupa tra l'altro anche di indicare se una licenza è libera o meno e se è compatibile con le licenze GNU o meno. Il software libero inoltre non deve essere confuso con il software freeware, che è distribuibile gratuitamente, ma che non è né software libero né open source: il software libero infatti non è detto che sia gratuito ovvero può anche essere a pagamento e il termine free in inglese va inteso in italiano appunto come libero, nel senso dei principi suddetti, e non gratuito. In ogni caso, gli insiemi di applicativi designati da software libero e open source coincidono a meno di poche eccezioni. La differenza fondamentale è nel tipo di approccio: parlando di software libero si pone l'accento sugli aspetti sociologici ed etici, che sono volutamente rimossi nella visione open source. Aspetti filosofici e sociali Nel software libero il significato della parola libero ha un'accezione particolare. Si è già sottolineato che la libertà del software libero non è incondizionata, perché è soggetta ai precisi vincoli della licenza d'uso, come qualsiasi altra licenza d'uso, solo che in questo caso l'autore si "espropria" di alcuni diritti per cederli agli utenti. Questi vincoli sono studiati in maniera tale da favorire il tipo di libertà cosiddetta copyleft, ovvero che ha come obiettivo la condivisione del sapere. Pertanto il software libero parte da considerazione sociali e per molti aspetti è una forma di filosofia. Le implicazioni sociali del software libero sono notevoli. La condivisione del sapere non permette a un gruppo ristretto di persone di sfruttare la conoscenza (in questo caso tecnologica) per acquisire una posizione di potere. Inoltre, è promossa la cooperazione delle persone, che tendono naturalmente ad organizzarsi in comunità, cioè in gruppi animati da un interesse comune. Il modello del software libero si è naturalmente esteso ad altri campi del sapere. Chi crede nel modello copyleft pensa che questo possa essere applicato ad esempio alla musica o alla divulgazione. L'esempio più riuscito di applicazione di questo modello ad un campo differente dal software è oggi Wikipedia, che promuove la condivisione del sapere e la formazione di una comunità. Software libero Differenti correnti di pensiero Tra i sostenitori del software libero, e più in generale del copyleft, vi sono diverse correnti di pensiero, che spaziano da una visione radicale ad una più moderata. La visione più radicale tende ad un modello che si spinge molto oltre a quello del software libero, arrivando in alcuni casi ad auspicare una completa abolizione del software proprietario, considerato una limitazione inaccettabile della libertà e dei diritti dell'uomo. Questa ideologia è stata, erroneamente o almeno impropriamente, paragonata a correnti politiche quali il comunismo, sebbene solitamente i sostenitori del software libero non entrino in questioni politiche. Chi è su posizioni più moderate considera il software libero un ideale a cui tendere, non negando la possibilità di esistere al software proprietario e più in generale allo sfruttamento commerciale del diritto d'autore, sfruttamento che può essere fatto anche usando software libero, come dimostrano vari casi di successo (es: MySQL). La licenza LGPL è stata concepita per permettere una certa integrazione tra software libero e software non libero. C'è chi ritiene inopportuno un suo utilizzo perché permette l'integrazione, sotto determinate condizioni, di software libero da parte di software non libero; tuttavia ogni autore di software può decidere liberamente che licenza scegliere e quindi sotto quali condizioni permettere l'uso del proprio lavoro. Vantaggi del software libero A prescindere dalle implicazioni sociali, secondo i suoi sostenitori il software libero presenta numerosi vantaggi rispetto al software proprietario: • essendo possibile modificare liberamente il software, è possibile personalizzarlo ed adattarlo alla proprie esigenze • il codice sorgente è sottoposto ad una revisione da parte di moltissime persone, pertanto è più difficile che contenga bachi e malfunzionamenti. In ogni caso, è sempre possibile per chiunque tenere un indice pubblico dei problemi, in modo che gli utenti li conoscano • se viene scoperto un baco o una falla di sicurezza, la sua correzione di solito è molto rapida • essendo il sorgente liberamente consultabile, è molto difficile inserire intenzionalmente nel software backdoor, cavalli di Troia o spyware senza che questi vengano prontamente scoperti ed eliminati, come invece è accaduto per alcune applicazioni commerciali (ad esempio il caso del database Firebird della Borland che conteneva una backdoor scoperta quando di tale software sono stati pubblicati i sorgenti) • non esistendo standard proprietari, le cui specifiche sono normalmente segrete, è molto più facile costruire software interoperabile • permettere a chiunque di modificare i sorgenti garantisce che ogni nuova funzionalità o copertura di un baco possa essere proposta da chiunque e immediatamente applicata dagli sviluppatori. Questo permette di avere rapidamente a disposizione un software che rispetta le esigenze di chi ha richiesto le modifiche in caso di necessità • la complessità e le dimensioni di alcune applicazioni di software libero (ad esempio, dei sistemi operativi) è tale che è necessario il supporto commerciale di un'azienda; il software libero si presta a creare nuove opportunità di business nel campo della formazione e del supporto, oltre che della eventuale personalizzazione del software. • collaborando con sviluppatori volontari e utilizzando il lavoro della comunità, anche le piccole e medie imprese sono in grado di sviluppare e vendere prodotti di alta qualità, senza dover ampliare il loro organico. 72 Software libero Critiche al software libero Secondo alcuni il software libero avrebbe delle limitazioni e degli svantaggi rispetto al software proprietario: • essendo un lavoro volontario, lo sviluppo del software libero sarebbe più lento rispetto al software proprietario; tesi espressa da Bill Gates nella sua lettera aperta ai programmatori dilettanti. Bill Gates ha inoltre particolarmente criticato la GPL in quanto licenza virale e non economicamente sostenibile. • alcune tipologie di software, soprattutto di nicchia, non sarebbero disponibili come software libero; infatti il software di nicchia non avrebbe abbastanza utenti per la creazione di una comunità che supporti lo sviluppo del software. • lo sviluppo del software libero avrebbe una struttura anarchica, che porta a risultati incoerenti e ad una mancanza di uniformità e consistenza. • nonostante il codice sorgente sia liberamente disponibile, non tutti sono in grado di apportarvi modifiche Alcune di queste critiche sono talvolta frutto di un'errata comprensione del software libero. Molte persone tendono infatti a considerare il software libero come prodotto esclusivamente da volontari, mentre sono molti i casi in cui è semplicemente un modello di sviluppo adottato a livello aziendale. Applicazioni commerciali del software libero Il software libero non deve necessariamente essere sviluppato a titolo gratuito o a fondo perduto. Purché si rispettino i vincoli della licenza d'uso, è possibile vendere del software libero; all'interno dei documenti del progetto GNU, Stallman incoraggia la vendita di software libero. Stando alla GPL, però, il primo che compra un software libero ha il diritto di redistribuirlo gratis, è quello che succede ad esempio con REHL, CentOS, Suse, Canonical, ma semmai su servizi e assistenza. Il modello di business è quindi basato sul lavoro e non su licenze parassitarie. Vi sono inoltre alcune aziende che adottano il modello di sviluppo del software libero per i propri prodotti commerciali. Il ritorno economico in questo caso può derivare dalla fornitura di assistenza e di know-how. Un caso diverso è quello di alcuni esempi di software che vengono pubblicati con un sistema di "licenze multiple". In pratica lo stesso software viene licenziato sia come proprietario, sia come software libero. La versione libera talvolta dispone di meno funzionalità, o è limitata ad un numero ristretto di piattaforme. Esempi celebri di software a doppia licenza sono il database MySQL, di cui esiste una versione "Pro Certified Server" a pagamento e una versione "Community Edition" pubblicata con licenza GPL, e la libreria Qt. Vi sono poi aziende che sono strutturate integralmente per la vendita e l'assistenza di un determinato software libero: esempi classici sono alcune distribuzioni di GNU/Linux, come Red Hat o SUSE. Queste aziende utilizzano come base il software sviluppato dalla comunità, aggiungendo una serie di tool di configurazione o sviluppo, curando gli aspetti più tecnici e dando agli utenti finali un'assistenza mirata. Sfruttando le caratteristiche della licenza BSD, alcune aziende preferiscono invece partire da software libero per sviluppare un prodotto non libero. Per esempio il sistema operativo proprietario Microsoft Windows implementava, fino alla versione NT 4.0, lo stack di rete utilizzando codice sotto licenza BSD. 73 Software libero Note [1] [2] [3] [4] http:/ / wikimania2005. wikimedia. org/ wiki/ Main_Page Perché l'Open Source manca l'obiettivo del Software Libero, di Richard Stallman Definizione di Software Libero (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ free-sw. it. html) L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Bibliografia • Simone Aliprandi, Apriti standard! Interoperabilità e formati aperti per l'innovazione tecnologica (http://www. aliprandi.org/apriti-standard), Ledizioni/Copyleft-Italia.it, 2010. Disponibile anche su Wikimedia Commons a questo link (http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Apriti_Standard!_Interoperabilità _e_formati_aperti_per_l'innovazione_tecnologica.pdf) • AA.VV., Revolution OS. Voci dal codice libero. A cura di A.Mari, S. Romagnolo. Apogeo Editore, 2003. ISBN 88-503-2154-6 • Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent - L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/it/libri/ copyleft-opencontent.html), ed. PrimaOra, 2005 • Simone Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura open (http://www.copyleft-italia.it/ libri/liberta-cultura-open), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2006, ISBN 88-901724-3-6.. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/ File:Compendio_di_liberta_informatica.pdf) • (con Alessandro Gilioli), Arturo Di Corinto I nemici della rete , BUR-Biblioteca Universale Rizzoli, 2010 ISBN 978-88-17-04275-8 • Arturo Di Corinto, Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica. Apogeo, 2006, EAN: 9788850323272). • Lawrence Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (http://www.copyleft-italia.it/pubblicazioni/Lessig-CulturaLibera.pdf), Apogeo, 2005. ISBN 978-88-503-2250-3. • Lawrence Lessig, Il futuro delle idee. Feltrinelli, 2006. ISBN 978-88-07-17123-9. • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN 978-88-7226-754-7. • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004. ISBN 978-88-7226-786-8. • Giovanni Ziccardi, Libertà del codice e della cultura (Giuffrè, 2006). • Gruppo Ippolita, Open non è Free, Comunità digitali tra etica hacker e mercato globale (http://www.ippolita. net/files/open_non_e_free_ippolita.pdf), Elèuthera, 2005 • Gerardo Pastore, Democrazia Informazione. Una riflessione sui movimenti free software e open source, Erreci Edizioni, Anzi-Potenza 2009 • Nicola Asuni, Software Libero (http://www.slideshare.net/tecnickcom/software-libero) - Introduzione al Software Libero, LinuxDay CA, 2010 • Daniele Medri, Linux facile (http://linuxfacile.medri.org/download/linuxfacile_5.0-1.pdf) (copyleft) • Daniele Giacomini, Appunti di informatica libera (copyleft) 74 Software libero 75 Voci correlate • • • • • • • • • • • • • • • • Comparazione di licenze libere Copyright Copyleft Elenco di casi di adozione di software libero Free Software Song FreeBSD Free Software Foundation FOSS FLOSS GNU GNU/Linux Distribuzione GNU/Linux GNU GPL GNU LGPL GNU FDL Licenza (informatica) • • • • • • • • • Licenza artistica Licenza open source Licenza libera NetBSD OpenBSD Open source Richard Stallman Software proprietario Storia del software libero Altri progetti • Wikisource contiene opere originali sul software libero • • Wikiquote contiene citazioni di o su software libero Wikinotizie contiene notizie di attualità su software libero • Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su software libero (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Free_software?uselang=it) Collegamenti esterni • • • • • • • • GNU.org (http://www.gnu.org/home.it.html) (EN) Free Software Foundation (http://www.fsf.org/) Free Software Foundation Europe (http://fsfe.org/index.it.html/) AsSoLi - Associazione per il Software Libero (http://www.softwarelibero.it/) (FR) Storia del Software Libero (http://www.web-libre.org/) Guida al software libero per l'ufficio (http://www.ufficioopen.it/) Lezione sul Software Libero (http://www.bononia.it/~renzo/fortic/) di Renzo Davoli Elenco di software libero (http://linguistico.sourceforge.net/pages/elenco_di_software_libero.html) Portale Diritto Portale Informatica Portale Software libero Richard Stallman Richard Stallman Richard Matthew Stallman (New York, 16 marzo 1953) è un programmatore, informatico e attivista statunitense. È uno dei principali esponenti del movimento del software libero. Nel settembre del 1983 diede avvio al progetto GNU con l'intento di creare un sistema operativo simile a Unix ma composto interamente da software libero: da ciò prese vita il movimento del software libero. Nell'ottobre del 1985 fondò la Free Software Foundation (FSF). Fu il pioniere del concetto di copyleft ed è il principale autore di molte licenze copyleft compresa la GNU General Public License (GPL), la licenza per software libero attualmente più diffusa. Dalla metà degli anni novanta spese molto del suo tempo sostenendo il software libero e promuovendo campagne contro i software proprietari, Richard Matthew Stallman e ciò che a lui sembrava una eccessiva estensione delle leggi su copyright. Stallman ha anche sviluppato molti software ampiamente usati: Emacs, la GNU Compiler Collection e lo GNU Debugger. Primi anni Stallman nacque da Daniel Stallman e Alice Lippman nel 1953 a New York. La sua prima esperienza con i computer fu presso l'IBM New York Scientific Center: Stallman passò l'estate dopo il diploma di scuola superiore scrivendo il suo primo programma, un processore per il linguaggio di programmazione PL/I sull'IBM 360. Durante questo periodo, Stallman fu anche un assistente di laboratorio volontario presso il dipartimento di biologia alla Rockefeller University. Sebbene si stesse già indirizzando verso una carriera da matematico o fisico, il suo professore alla Rockefeller pensò che avrebbe avuto un Richard Stallman da giovane futuro come biologo. Nel giugno del 1971 al primo anno da studente all'università Harvard, Stallman diventò un programmatore al laboratorio IA (Intelligenza Artificiale) del MIT. Qui prese parte alla comunità degli hacker, dove era conosciuto con la sigla "rms" (nella prima edizione del dizionario dell'Hacker scrisse: Richard Stallman è solo il mio nome mondano; tu puoi chiamarmi "rms"). Stallman si laureò con lode (magna cum laude) alla Harvard in Fisica nel 1974. In seguito si iscrisse ad un corso post-laurea in fisica al MIT, ma abbandonò gli studi universitari, rimanendo un programmatore al laboratorio di intelligenza artificiale del MIT. Comunque Stallman è stato premiato con 6 dottorati onorari e 2 cattedre universitarie onorarie. Mentre era studente al MIT, Stallman pubblicò una relazione su “Truth Maintenance System” (revisione controllata) intitolata “dependency-directed backtracking” con Gerald Jay Sussman. Questa relazione fu un primo lavoro sul problema dell'”Intelligent backtracking” nel “constraint satisfaction problems” (soddisfazione dei vincoli). Dal 2003, la tecnica introdotta da Stallman e Sussman è ancora il metodo più generale e potente di “Intelligent backtraking”. In questa relazione fu anche introdotta la tecnica “constraint recording” (memorizzazione dei vincoli) in cui risultati parziali di una ricerca sono registrati per un loro reiterato riutilizzo. Come hacker al laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, Stallman lavorò su progetti di software come TECO, Emacs, e il sistema operativo per Lisp Machine. Fu fortemente critico sulla politica di limitazione dell'accesso ai computer dei laboratori impostata 76 Richard Stallman al MIT. Quando nel 1977 il laboratorio per le scienze del computer (LCS) del MIT installò un sistema di accesso limitato controllato da password Stallman trovò un modo per decrittare le password e inviò agli utenti un messaggio contenente la loro password decodificata, con il suggerimento di cambiarla con una stringa vuota (che significa non immettere password), per permettere nuovamente l'accesso anonimo al sistema. Circa il 20% degli utenti seguirono il suo consiglio, sebbene gli accessi con password alla fine prevalsero. Stallman si vantò del successo nella sua campagna per molti anni a seguire. La cultura hacker del MIT declina Nei tardi anni settanta e primi anni ottanta, la cultura hacker che Stallman portava avanti cominciò a frammentarsi. Per evitare che il software fosse usato sui computer dei concorrenti, la maggior parte dei produttori smise di distribuire il codice sorgente e cominciò a usare Copyright e licenze restrittive per il software, per limitarne o proibirne la copia e la redistribuzione. Tale proprietà dei software già esisteva prima, e divenne chiaro che sarebbe diventata la norma. Questo passaggio alle caratteristiche legali del software può essere considerato come una conseguenza di una legge (U.S.Copyright Act) del 1976, come dichiarato da Brewster Kahle, compagno di Stallman al MIT. Quando Brian Reid nel 1979 mise “time bombs” in Scribe per limitare l'accesso senza licenza al software, Stallman lo considerò “un crimine contro l'umanità”. Egli chiarì, anni dopo, che quello che lui considera un crimine non è far pagare i software, bensì ostacolare la libertà dell'utente. Nel 1980, a Stallman e ad alcuni altri hacker del laboratorio di intelligenza artificiale fu rifiutato il codice sorgente del software per la stampante laser Xerox 9700 (“Dover”), la prima del settore. Stallman aveva modificato il software su una vecchia stampante (la XGP, Xerographic Printer); con la sua modifica l'utente riceveva dalla stampante un messaggio elettronico che gli segnalava il completamento della stampa da lui richiesta. Tutti gli utenti in coda di stampa venivano anche avvertiti di condizioni di congestione di code di stampa, in modo che l'utente si potesse attendere un ritardo nella stampa, e la informazione necessaria per evitare altre congestioni. Vedere impedito questo servizio aggiuntivo, per l'indisponibilità del codice sorgente della stampante, non era un inconveniente trascurabile, dato che, come accadeva spesso, la stampante era unica per diversi utenti su diversi piani, e presso la stampante finivano per sostare diverse persone, a perdere tempo prezioso in attesa, o a districarsi fra le altrui stampe non ritirate. Questa esperienza convinse Stallman che le persone hanno bisogno di essere libere di modificare il software che usano. Nel 1980, Richard GreenBlatt, un compagno hacker del laboratorio AI, fondò Lisp Machines, Inc. (LMI) per commercializzare Lisp machines, che lui e Tom Knight avevano creato in laboratorio. Greenblatt rifiutò investimenti esterni, credendo che i profitti dalla costruzione e dalla vendita di un po' di macchine poteva essere reinvestito con profitto per la crescita della società. Al contrario, gli altri hacker ritenevano che fosse meglio l'avvicinamento di una venture capital finanziatrice. Poiché non fu possibile raggiungere alcun accordo, hacker dell'ultimo campo fondarono Symbolics, con l'aiuto di Russ Noftsker, un amministratore del laboratorio AI (AI Lab). Symbolics reclutò la maggior parte degli hacker rimasti incluso l'insigne hacker Bill Gosper, che poi lasciò il laboratorio AI. Symbolics costrinse Greenblatt anche a dimettersi citando le politiche del MIT. Mentre entrambe le compagnie rilasciavano software proprietario, Stallman credeva che LMI, a differenza di Symbolics, avesse provato ad evitare di danneggiare la comunità del laboratorio. Per due anni, dal 1982 alla fine del 1983, Stallman lavorò da solo per clonare la produzione dei programmatori di Symbolics, con lo scopo di evitare che essi ottenessero un monopolio sui computer del laboratorio. Comunque, fu l'ultimo della sua generazione di hacker nel laboratorio. Rifiutò un futuro dove avrebbe dovuto firmare accordi di non divulgazione per non condividere codici sorgente o informazioni tecniche con altri sviluppatori di software e compiere altre azioni che considerava tradimenti dei suoi principi. Scelse invece di condividere il suo lavoro con altri, in quello che considerava un classico spirito di collaborazione. Sebbene Stallman non partecipasse negli anni sessanta all'era della controcultura, fu ispirato dal suo 77 Richard Stallman 78 rifiuto della ricerca della ricchezza come primo obiettivo di vita. Stallman sostiene che gli utenti di software dovrebbero avere la libertà di “condividere con i loro vicini” e di essere in grado di studiare e fare modifiche al software che loro usano. Ha ripetutamente detto che i tentativi dei venditori di software proprietario di proibire questi atti sono “antisociali” e “non etici”. La frase “il software vuole essere libero” gli è spesso non correttamente attribuita, e Stallman sostiene che questa è una descrizione inesatta della sua filosofia. Egli sostiene che la libertà è vitale per il bene degli utenti e della società come un valore morale, e non puramente per ragioni pragmatiche come sviluppare in qualche modo un software tecnicamente superiore. Per evitare eventuali influenze da parte del MIT nel gennaio 1984, Stallman lasciò il suo lavoro per dedicarsi a tempo pieno al progetto GNU, che aveva annunciato nel settembre del 1983. Il Progetto GNU Per approfondire, vedi Progetto GNU e Controversia sul nome GNU/Linux. Stallman annunciò il progetto per il sistema operativo GNU nel settembre 1983 su molte mailing list ARPAnet e Usenet. Nel 1985, Stallman pubblicò il manifesto GNU, che descriveva le sue motivazioni per creare un sistema operativo libero chiamato GNU, che sarebbe stato compatibile con Unix. Il nome GNU è un acronimo ricorsivo per "GNU's Not Unix (GNU non è Unix)". Poco dopo, diede vita a una corporazione no profit chiamata Free Software Foundation per impiegare programmatori di software libero e fornire un'infrastruttura legale per il movimento del software libero. Il logo GNU. Stallman è il presidente non stipendiato della FSF, un'organizzazione no-profit 501(c)(3) fondata nel Massachusetts. Nel 1985, Stallman inventò e rese popolare il concetto di copyleft, un meccanismo legale per proteggere i diritti di modifica e redistribuzione per il software libero. Fu inizialmente implementato nella GNU Emacs General Public License, e nel 1989 il primo programma indipendente sotto licenza GPL fu rilasciato. Da allora, gran parte del sistema GNU è stato completato. Stallman fu responsabile di aver contribuito con molti strumenti necessari, inclusi un editor di testo, un compilatore, un debugger, un build automator (un metodo automatico di compilazione da codice sorgente a codice binario). Quello che ancora mancava era il kernel. Nel 1990, membri del progetto GNU cominciarono lo sviluppo di un kernel chiamato GNU Hurd, che deve ancora raggiungere il livello di maturità richiesto per l'uso diffuso. Nel 1991, Linus Torvalds, uno studente finlandese, usò gli strumenti di sviluppo GNU per produrre il kernel Linux. I programmi esistenti del progetto GNU furono prontamente adattati per funzionare con il kernel linux ed ora molti sorgenti usano il nome “Linux” per riferirsi al sistema operativo general purpose risultante. Nella comunità del software libero ne è risultata una controversia sul nome da utilizzare per il nuovo sistema operativo. Stallman sostiene che non usare “GNU” sminuisce ingiustamente il valore del progetto GNU e nuoce alla sostenibilità del movimento del software libero rompendo il collegamento tra il software e la filosofia del software libero del progetto GNU. Le influenze di Stallman sulla cultura hacker includono il nome POSIX e l'editor Emacs. Sui sistemi UNIX, la popolarità di GNU Emacs fece concorrenza all'altro editor vi, provocando una guerra fra editor. Stallman prese posizione su questo canonizzando scherzosamente se stesso come "St. IGNUcius" della Chiesa di Emacs e riconoscendo che "vi vi vi è l'editor del diavolo", mentre "usare una versione libera di vi non è un peccato; è una penitenza". Un numero di sviluppatori vide Stallman come un personaggio difficile con cui lavorare da un punto di vista politico, interpersonale o tecnico. Intorno al 1992, sviluppatori alla Lucid Inc. facendo il loro lavoro su Emacs si scontrarono con Stallman e alla fine fecero un fork sul software. Il loro fork più tardi diventò XEmacs. Un archivio email pubblicato da Jamie Zawinski documenta le loro critiche e le risposte di Stallman. Ulrich Drepper, che Stallman aveva nominato per lavorare sul Richard Stallman 79 GNU libc per il Progetto GNU, pubblicò lamentele contro Stallman nelle note per la release di glibc 2.2.4. Drepper accusa Stallman di aver tentato una "scalata ostile " del progetto, riferendosi a lui come un "maniaco del controllo e matto da legare." Eric S. Raymond, che a volte proclama di parlare a nome di una parte dei membri del movimento open source, ha scritto molti articoli in toni aspramente critici, nei quali spiega il disaccordo del movimento con Stallman e il movimento per il software libero. Attivismo Stallman ha scritto molti saggi sulla libertà del software e dai primi anni '90 è un attivista politico schietto a favore del movimento del software libero. I discorsi che ha regolarmente tenuto sono intitolati “Il progetto GNU e il movimento del software libero” (The GNU project and the Free Software movement), “I pericoli dei brevetti software” (The Dangers of Software Patents) e “Copyright e comunità nell'era delle reti di computer” (Copyright and Community in the age of computer networks). Nel 2006 e 2007, durante il diciottesimo mese della consultazione pubblica per la prima stesura della versione 3 della GNU General Public Licence, aggiunse un quarto tema per spiegare i cambiamenti proposti. La fedele difesa di Stallman per un software libero ispirò “Virtual Richard M. Stallman" (vrms), software che analizza i pacchetti correntemente installati su un sistema Debian GNU/Linux, e riporta quelli che derivano da un albero non libero. Stallman sarebbe stato in disaccordo con parti della definizione di software libero di Debian. Nel 1999, Stallman richiese lo sviluppo di un'enciclopedia libera on-line invitando il pubblico a contribuire con articoli. In Venezuela, Stallman ha pronunciato discorsi pubblici e ha promosso l'adozione di software libero nella compagnia petrolifera di stato (PDVSA), nel governo municipale, e nell'esercito della nazione. Sebbene di solito sostenitore di Hugo Chávez, Stallman ha criticato alcune politiche inerenti alla programmazione televisiva, i diritti per la libertà di parola e la privacy negli incontri con Chavez e nei discorsi pubblici in Venezuela. Stallman è nel Consiglio Consultivo di teleSUR, una stazione televisiva Latino-Americana. Nell'agosto del 2006 durante gli incontri con il governo dello stato indiano di Kerala, convinse i funzionari ad abbandonare il software proprietario, come quello di Microsoft, nelle scuole statali. Questo è sfociato in una significativa decisione di portare tutti i computer scolastici di 12.500 scuole superiori da Windows a un sistema operativo libero. Dopo incontri personali, Stallman ha ottenuto dichiarazioni positive sul movimento del software libero dall'allora presidente dell'India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, dal candidato alla presidenza francese nel 2007 Ségolène Royal, e dal presidente dell'Ecuador Rafael Correa. Stallman durante il suo intervento a Wikimania [1] 2005 (Francoforte sul Meno) Stallman durante il suo intervento a Wikimania [1] 2005 (Francoforte sul Meno) Stallman durante il suo intervento a Wikimania [1] 2009 (Polonia) Stallman ha partecipato a proteste sui brevetti del software, DMR, e software proprietario. Protestando contro il software proprietario nell'aprile 2006, Stallman tenne un cartellone con scritto “Non comprate da ATI, nemico della Richard Stallman 80 vostra libertà” durante un discorso di un rappresentante dell'ATI nell'edificio dove Stallman lavora, con il risultato che fu chiamata la polizia. ATI da allora si è fusa con AMD e ha fatto piccoli passi per rendere la documentazione per il loro hardware disponibile all'uso della comunità del software libero. Stallman ha anche aiutato e supportato il tentativo di riportare online il progetto di una biblioteca on-line di spartiti musicali internazionali (International Music Score Library Project), dopo che era stata tolta il 19 ottobre 2007 in seguito a una lettera (cease and desist letter) della Universal Edition. Con un commento[2] ospitato dal quotidiano britannico The Guardian nel dicembre 2010, Stallman ha preso spunto dagli eventi legati al caso della pubblicazione di cablogrammi diplomatici statunitensi da parte di Wikileaks per riaffermare alcuni suoi convincimenti circa la natura non libera della rete Internet (definito come un "luogo virtuale" sostanzialmente privo di diritti civili, altrimenti esistenti nel mondo reale) e l'importanza del software libero per sfuggire al controllo effettuato in rete sugli individui da parte di grandi aziende e Stati. Oltre a definire gli attacchi DDoS ispirati da Anonymous contro importanti aziende online come Amazon e Mastercard l'equivalente informatico di una protesta di massa, Stallman ha affermato: (EN) « I started the free software movement to replace user-controlling non-free software with freedom-respecting free software. With free software, we can at least control what software does in our own computers. » (IT) « Ho avviato il movimento del software libero per rimpiazzare con software libero rispettoso della libertà, il software non libero che controlla l'utente. Con il software libero, possiamo almeno avere il controllo su quel che il software fa nei nostri computer. » (Richard Stallman, The Anonymous WikiLeaks protests are a mass demo against control) Discussione sulla morte di Steve Jobs Il 6 ottobre 2011 Stallman pubblica nel suo sito una dichiarazione dopo la morte di Steve Jobs:[3] (EN) « Steve Jobs, the pioneer of the computer as a jail made cool, designed to sever fools from their freedom, has died. As Chicago Mayor Harold Washington said of the corrupt former Mayor Daley: "I'm not glad he's dead, but I'm glad he's gone." Nobody deserves to have to die - not Jobs, not Mr. Bill, not even people guilty of bigger evils than theirs. But we all deserve the end of Jobs' malign influence on people's computing. Unfortunately, that influence continues despite his absence. We can only hope his successors, as they attempt to carry on his legacy, will be less effective. » (IT) « Steve Jobs, il pioniere del computer inteso come prigione resa di tendenza, progettato per separare gli stupidi dalla loro libertà, è morto. Come il sindaco di Chicago Harold Washington disse del corrotto precedente sindaco Daley: "Non sono felice che sia morto, ma sono felice che se ne sia andato". Nessuno merita di dover morire - né Jobs, né il Sig. Bill, né persone colpevoli di mali peggiori dei loro. Ma tutti ci meritiamo la fine dell’influenza maligna di Jobs sul rapporto della gente coi computer. Purtroppo, quell’influenza continua nonostante la sua assenza. Possiamo solo sperare che i suoi successori, nel proseguirne l’eredità, siano meno efficaci. » (Richard Stallman) La dichiarazione è stata origine di molte discussioni tra utenti dei prodotti Apple e sostenitori del software libero. Terminologia Stallman dà molta importanza alle parole e le etichette che la gente usa per parlare del mondo, incluse le relazioni tra il software e la libertà. Instancabilmente chiede alle persone di dire “software libero”, “GNU/Linux”, e di evitare il termine “proprietà intellettuale” o “pirateria” (legato ai computer). Le sue richieste che le persone usino certi termini, e i suoi continui sforzi per convincere la gente dell'importanza della terminologia sono fonte di regolare incomprensione e contrasto con parti della comunità per un software libero e open source. Uno dei suoi criteri per concedere un'intervista ad un giornalista è che il giornalista accetti di usare la sua terminologia dall'inizio alla fine dell'articolo. Alcune volte ha anche richiesto ai giornalisti di leggere parti della Richard Stallman 81 filosofia GNU prima di un'intervista, per “motivi di efficienza”. È conosciuto per aver rifiutato interventi su alcune questioni di terminologia. Stallman rifiuta un comune termine alternativo “open-source software” perché non fa venire in mente ciò che Stallman considera come valore del software: la libertà. Di conseguenza non informerà le persone sulle questioni della libertà, e non porterà la gente a dare valore e difendere la propria libertà. Due alternative che Stallman accetta sono "libre software" e "unfettered software" (software senza restrizioni), comunque, "free software" è il termine che chiede alle persone di usare in inglese. Per ragioni simili, sostiene il termine “software proprietario” piuttosto che “closed source software"(sorgente chiuso), quando ci si riferisce ad un software che non è libero. Stallman chiede ripetutamente che il termine "GNU/Linux", che pronuncia "GNU Slash Linux", venga usato per riferirsi al sistema operativo creato dalla combinazione del sistema GNU e il kernel Linux. Stallman si riferisce a questo sistema operativo come “una variante di GNU, ed il progetto GNU è il suo principale sviluppatore”. Reclama che la connessione tra la filosofia del progetto GNU e il suo software viene rotta quando le persone si riferiscono alla combinazione semplicemente come “Linux”. A cominciare circa dal 2003, cominciò ad usare anche il termine “GNU+Linux” che pronuncia "GNU plus Linux". Stallman sostiene che il termine “Proprietà Intellettuale” è stato ideato per confondere le persone, e viene usato per evitare una discussione intelligente sulle specifiche di copyright, brevetti, e leggi sul marchio, rispettivamente, trattando senza distinzione aree di leggi che sono più dissimili che simili. Egli sostiene anche che riferendosi a queste leggi come leggi “di proprietà”, il termine influenza la discussione quando si pensa a come trattare queste questioni. « Queste leggi ebbero origine separatamente, si svilupparono differentemente, coprono attività differenti, hanno regole diverse, e sollevano diverse questioni politiche pubbliche. La legge sul copyright fu creata per promuovere l'attività dello scrittore e l'arte, e tratta esaurientemente i dettagli di un lavoro di scrittore o arte. La legge sul brevetto aveva l'intenzione di incoraggiare la pubblicazione di idee, al prezzo di limitati monopoli su queste idee, un prezzo che potrebbe valer la pena di pagare in alcuni campi e non in altri. La legge sul marchio non si proponeva di promuovere alcuna attività di business, [4] ma semplicemente di permettere agli acquirenti di conoscere cosa stavano comprando. » Un esempio di avvertimento per evitare altra terminologia offrendo anche suggerimenti per possibili alternative, è questo ciò che emerge da una email di Stallman a una mailing list pubblica: « Io penso che sia buona cosa per gli autori (per favore non chiamateli “creatori”, non sono dei) chiedere denaro per le copie dei loro lavori (per favore non svalutate questi lavori chiamandoli "contenuto") in modo da guadagnare (il termine [5] "compenso" falsamente implica un questione di risarcire alcuni tipi di danni). » Premi e riconoscimenti Stallman ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il lavoro svolto, tra cui: • 1986 – Affiliazione onoraria a vita nella Computer Society della Chalmers University of Technology • 1990 – MacArthur Fellowship ("genius grant")[6] • 1990 – Premio Grace Murray Hopper della Association for Computing Machinery "Per il lavoro pioneristico nello sviluppo dell'editor di testo estensibile Emacs" • 1996 – laurea honoris causa dal Istituto Reale di Tecnologia della Svezia[7] • 1998 – Premio "Pioneer award" della Electronic Frontier Foundation[8] • 1999 – Premio Yuri Rubinsky • 2001 – Premio "Takeda Techno-Entrepreneurship Award for Social/Economic Well-Being" della Fondazione Takeda (武 田 研 究 奨 励 賞)[9] • 2001 – laurea honoris causa dalla Università di Glasgow[10] • 2002 – Affiliazione alla United States National Academy of Engineering[11] • 2003 – laurea honoris causa dalla Vrije Universiteit Brussel[12] • 2004 – laurea honoris causa dalla Università Nazionale di Salta. • 2004 – Professore onorario della Università Nazionale di Ingegneria del Perú. Richard Stallman • • • • • • • 82 2007 – Professore onorario della Universidad Inca Garcilaso de la Vega [13]. 2007 – Primo Premio Internacional Extremadura al Conocimiento Libre[14] 2007 – laurea honoris causa dalla Universidad de Los Angeles de Chimbote [15]. 2007 – laurea honoris causa dalla Università di Pavia 2008 – laurea honoris causa dalla Università Nazionale di Trujillo, in Perù 2009 – laurea honoris causa dalla Lakehead University 2011 – laurea honoris causa dalla Università Nazionale di Córdoba. Nel 2007 è stato ascoltato, unitamente al prof. Arturo Di Corinto e a Bruce Perens[16] in una audizione ufficiale dalla commissione cultura della Camera dei deputati italiana. Vita personale Stallman ha dedicato la maggior parte delle energie della sua vita all'attivismo politico e nel campo del software. Manifestando di curarsi poco dei beni materiali, spiega che ha sempre vissuto grossolanamente... come uno studente, sostanzialmente. E mi piace questo, perché significa che il denaro non mi dice cosa fare. Per molti anni, Stallman non tenne una residenza permanente al di fuori del suo ufficio al laboratorio Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), definendosi uno squatter (occupante abusivo) nel campus. La sua posizione di research affiliate al MIT non è pagata. In una nota a piè di pagina di un articolo che scrisse nel 1999, dice Come ateo, io non seguo nessuna religione guida, ma qualche volta mi trovo ad ammirare qualcosa di quello che dicono. Stallman ha scelto di non festeggiare il Natale, celebra invece il 25 dicembre una festa di sua invenzione, Grav-mass (un gioco di parole riferito a Christ-mas, Natale in lingua inglese). Il nome e la data sono riferiti a Isaac Newton, che nacque in quel giorno. La copertina dell'edizione inglese del libro Free Quando gli vengono fatte domande sulle sue influenze, risponde che as in freedom. ammira Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Ralph Nader, e Dennis Kucinich, e commenta anche: Io ammiro Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill, anche se critico alcune delle cose che hanno fatto. Stallman è un sostenitore del Green Party. Stallman suggerisce di non possedere un telefono cellulare, poiché crede che le tracce dei telefoni cellulari creino situazioni dannose per la riservatezza dei dati personali (privacy issues). Stallman adora una grande varietà di stili musicali da Conlon Nancarrow al folk; la Canzone del Software Libero prende la forma di parole alternative per la danza folk bulgara Sadi Moma. Più recentemente scrisse un'imitazione della canzone folk cubana Guantanamera, riguardante un prigioniero alla base navale di Guantanamo Bay, e la registrò a Cuba con musicisti cubani. Stallman è un appassionato di fantascienza, inclusi i lavori dell'autore Greg Egan. Occasionalmente si reca a convegni sulla fantascienza (science fiction conventions) (ha scritto la Canzone del Software Libero mentre aspettava il suo turno per cantare ad un convegno). Ha scritto due storie di fantascienza, Il diritto di leggere (The Right to Read)[17] e Ingegneria genietica (Jinnetic Engineering).[18] Madrelingua inglese, Stallman è anche sufficientemente fluente in francese e spagnolo per tenere i suoi discorsi di due ore in queste lingue, e rivendica una padronanza frammentaria di indonesiano. Tra i suoi hobby lo studio delle danze popolari internazionali, volare, cucinare, suonare il flauto dolce, la fisica, il fandom fantascientifico e, naturalmente, la Richard Stallman programmazione informatica. Stallman programmatore I suoi software più conosciuti sono: • Emacs - Editor MACroS • GCC – GNU Compiler Collection • GDB – GNU Debugger Nel 2002 è stata pubblicata una sua biografia per opera di Sam Williams: Codice Libero. Richard Stallman e la crociata per il software libero (titolo originale: Free as in Freedom), rilasciata con licenza GNU Free Documentation License e disponibile anche in versione e-book. Note [1] http:/ / wikimania2009. wikimedia. org/ wiki/ Main_Page [2] The Guardian, The Anonymous WikiLeaks protests are a mass demo against control (http:/ / www. guardian. co. uk/ commentisfree/ 2010/ dec/ 17/ anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard) - The actions against MasterCard and Amazon are not 'hacking'. People are just finding a way to protest in a digital space, 17 dicembre 2010. [3] Commento sulla morte di Steve Jobs (https:/ / www. stallman. org/ archives/ 2011-jul-oct. html#06_October_2011_(Steve_Jobs)) [4] Hai detto "proprietà intellettuale"? È un miraggio seducente (https:/ / www. gnu. org/ philosophy/ not-ipr. it. html) [5] Email: "IP Justice Comment to IGF on Top Policy Issues for Athens" (http:/ / mail. fsfeurope. org/ pipermail/ wsis-pct/ 2006-April/ 001115. html) [6] MacArthur Fellows - August 1990 (http:/ / www. macfound. org/ site/ c. lkLXJ8MQKrH/ b. 1142703/ k. 787E/ Fellows_List__August_1990. htm) John D. and Catherine T. MacArthur Foundation [7] Hedersdoktorer 1944-2009 (http:/ / www. kth. se/ om/ fame/ hedersdoktorer/ hedersdoktorer-1944-2009-1. 3974) Royal Institute of Technology [8] Torvalds, Stallman, Simons Win 1998 Pioneer Awards (https:/ / w2. eff. org/ awards/ pioneer/ 1998. php) Electronic Frontier Foundation [9] The Takeda Foundation announces winners of the Takeda Award 2001 to honor achievements in engineering (http:/ / www. takeda-foundation. jp/ en/ aboutus/ topics/ p20010911. html) The Takeda Foundation [10] University announces honorary degrees to celebrate 550th anniversary (http:/ / www. gla. ac. uk/ news/ archive/ 2001/ february/ headline_29920_en. html) University of Glasgow [11] Members Directory - Dr. Richard M. Stallman (http:/ / www. nae. edu/ MembersSection/ Directory20412/ 30606. aspx) National Academy of Engineering [12] Honorary Doctorates (http:/ / www. vub. ac. be/ english/ home/ DHC/ overview. html) Vrije Universiteit Brussel [13] http:/ / www. uigv. edu. pe/ [14] 20 Minutos, El padre del software libre, Premio Internacional Extremadura (http:/ / www. 20minutos. es/ noticia/ 197555/ 0/ richard/ stallman/ linux/ ), 1º febbraio 2007. [15] http:/ / www. uladech. edu. pe/ [16] Rassegna stampa (http:/ / www. dicorinto. it/ wp-content/ uploads/ 2007/ 06/ rassegna-stampa-rep-sw. pdf) [17] http:/ / bfp. sp. unipi. it/ rete/ right2. html [18] Ingegneria genietica (http:/ / www. stallman. org/ articles/ jinnetic. it. html) Opere Pubblicazioni scientifiche • Stallman, Richard M; Sussman, Gerald J (November 1975). Heuristic Techniques in Computer-Aided Circuit Analysis (http://mit.dspace.org/bitstream/handle/1721.1/5803/AIM-328.pdf). CAS-22 (11). IEEE Transactions on Circuits and Systems. • Stallman, Richard M; Sussman, Gerald J (1977). Forward Reasoning and Dependency-Directed Backtracking In a System for Computer-Aided Circuit analysis. Artificial Intelligence 9. pp. 135–196. • Richard Stallman, Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail, Oregon Law Review 75(1) 1996. • Stallman, Richard M (2009). Viewpoint: Why "open source" misses the point of free software. Communications of the ACM 52(6). pp. 31–33. http://doi.acm.org/10.1145/1516046.1516058. 83 Richard Stallman • Stallman, Richard M (2010). Is digital inclusion a good thing? How can we make sure it is?. 48. Communications Magazine, IEEE. pp. 112-118. http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2010.5402673. Libri • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN 978-88-7226-754-7. • Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004. ISBN 978-88-7226-786-8. Interviste • Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica (http://www.apogeonline.com/libri/ 88-503-2327-1/scheda?id=AL6shd7I), A. Di Corinto, Apogeo Editore, EAN 9788850323272, rilasciato con licenza creative commons • Revolution OS, libro e film documentario su GNU/Linux e software libero (2001) • The Free Software Movement (http://tv.unimore.it/index.php?option=com_content&task=view&id=41& Itemid=6), Richard Stallman e Angelo Raffaele Meo all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (6 giugno 2003) • Perché L'Open-Source Non Difende Le Tue Libertà (http://www.masternewmedia.org/it/ proprieta_intellettuale/differenze-software-libero-e-open-source/ il-software-open-source-non-difende-liberta-Richard-Stallman-20071018.htm) • Che Cos'È Il Software Libero: Intervista A Richard Stallman (http://www.masternewmedia.org/it/2007/01/ 09/che_cose_il_software_libero.htm) Articoli • (EN) The Guardian, The Anonymous WikiLeaks protests are a mass demo against control (http://www.guardian. co.uk/commentisfree/2010/dec/17/anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard) - The actions against MasterCard and Amazon are not 'hacking'. People are just finding a way to protest in a digital space, 17 dicembre 2010. Voci correlate • • • • • • • • Software libero GNU Copyleft Hacker Etica hacker vrms Free Software Song Linus Torvalds 84 Richard Stallman 85 Altri progetti • Wikisource contiene opere originali di e su Richard Stallman • • Wikiquote contiene citazioni di o su Richard Stallman Wikinotizie contiene notizie di attualità su Richard Stallman • Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su Richard Stallman (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Richard_Stallman?uselang=it) Collegamenti esterni • • • • Sito ufficiale (https://www.stallman.org/) Progetto GNU (https://www.gnu.org/) Free Software Foundation (https://www.fsf.org/) Seminario di Richard Stallman all'Università di Bologna sul software libero: Parte 1 (http://blip.tv/file/ 3157533), Parte 2 (http://blip.tv/file/3157976), Parte 3 (http://blip.tv/file/3158368) • Progetto GNU (http://www.classicistranieri.com/ richard-stallman-il-progetto-gnu-audiobook-mp3-lettura-di-valerio-di-stefano.html) audiolettura dell'opera Controllo di autorità VIAF: 172877655 (http:/ / viaf. org/ viaf/ 172877655) LCCN: n86110448 (http:/ / id. loc. gov/ authorities/names/n86110448) Portale Biografie Portale Sicurezza informatica Portale Software libero Free Software Foundation Free Software Foundation Tipo Affiliazione internazionale Fondazione Sede centrale Altre sedi Sito web ONG Software Freedom Law Center 4 ottobre 1985 Boston Düsseldorf Thiruvananthapuram Rosario Area di azione Mondo Presidente Richard Stallman [1] Free Software Foundation 86 La Free Software Foundation (FSF), fondata da Richard Stallman il 4 ottobre 1985, si occupa di eliminare le restrizioni sulla copia, sulla redistribuzione, sulla comprensione e sulla modifica dei programmi per computer. La FSF opera promuovendo lo sviluppo e l'uso del software libero in tutte le aree dell'informatica, ma principalmente contribuendo allo sviluppo del sistema operativo GNU. Il fondatore della FSF, Richard Stallman Molte organizzazioni distribuiscono tutto il software libero al momento disponibile. Al contrario, la Free Software Foundation si concentra sullo sviluppo di nuovo software libero, inserendolo in un sistema coerente che possa eliminare il bisogno di utilizzare software proprietario. La FSF tramite la GNU General Public License (arrivata alla versione 3), garantisce e promuove l'importanza del software libero. 51 Franklin Street, indirizzo della sede a Boston Storia La Free Software Foundation è stata fondata il 4 ottobre 1985 da Richard Stallman, come organizzazione non-profit a sostegno dello sviluppo del software libero. La FSF si concentra sugli aspetti legali e politici dei software liberi a supporto del Progetto GNU, avviato dallo stesso Stallman nel 1983. La FSF è inoltre lo “steward” di diversi software liberi, ovvero si occupa della loro pubblicazione e ha la possibilità di farne delle revisioni, qualora fosse necessario. La FSF è intervenuta in difesa del software libero anche nella causa legale tra SCO e IBM, nella quale SCO Group accusava IBM di aver utilizzato per il sistema operativo Linux parti di codice di proprietà intellettuale di SCO. Con un comunicato del 25 giugno 2003, criticando duramente le dichiarazioni di SCO, la Free Software Foundation si è posta in difesa del software libero, invitando SCO a separare i disaccordi con IBM dalle proprie responsabilità nei confronti della comunità del software libero. Il 5 novembre 2003 è stata citata in giudizio anche la FSF che nei mesi seguenti si è impegnata, oltre che nella difesa alle accuse subite, anche per attutire eventuali impatti negativi sul software libero che la causa poteva avere. La causa, conclusasi nel marzo 2010 ha visto respinte tutte le richieste di SCO da parte della corte distrettuale dello stato dello Utah. Il 19 novembre 2007 la Free Software Foundation ha pubblicato l'ultima versione ad oggi disponibile della licenza GPL: la GPLv3 Free Software Foundation Licenze GNU La Free Software Foundation è l’autore della licenza GNU General Public License, comunemente indicata con l’acronimo GNU GPL o solamente GPL. La GPL è una licenza ampiamente usata per progetti di software libero e può essere distribuita e copiata liberamente, ma non modificata. La FSF detiene il diritto d'autore della GPL, ma non dei software coperti da tale licenza. La FSF ha però l’autorità di far rispettare i requisiti della licenza, quando si verifica una violazione del copyright sul software che essa copre. L’ultima versione della GNU General Public License è la GPLv3, rilasciata dalla FSF il 19 novembre 2007. La FSF ha pubblicato anche la GNU Lesser General Public License (LGPL), la GNU Free Documentation License (GFDL) e la GNU Affero General Public License (AGPL). Altre attività della FSF Il progetto GNU Lo scopo originale della FSF è la promozione degli ideali del software libero e lo sviluppo di un sistema operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU. GNU Press l'ufficio pubblicazioni della FSF, responsabile della "pubblicazione con licenze libere di libri di informatica a prezzi convenienti". La Free Software Directory È una lista di pacchetti software certificati, ovvero che sono stati verificati essere software libero. Ogni pacchetto contiene 47 informazioni (homepage del progetto, sviluppatori, linguaggio di programmazione, ecc.). Gli obiettivi sono quelli di fornire un motore di ricerca per il software libero, e fornire un riferimento incrociato a disposizione degli utenti per verificare se un pacchetto è stato verificato come software libero. Per questo progetto la FSF ha ricevuto una piccola quantità di finanziamenti dall'UNESCO. Il mantenimento della Free Software Definition FSF mantiene molti dei documenti che definiscono il movimento del software libero. Hosting di progetti FSF ospita progetti di sviluppo software sul proprio sito web Savannah. Campagne politiche FSF promuove una serie di campagne di sensibilizzazione contro quelli che considera come pericoli per la libertà del software. Le campagne della FSF tendono a mostrare le grandi opportunità che offrono l'adozione e lo sviluppo del software libero, e puntano ad aumentare la consapevolezza delle persone contro le minacce rivolte alle loro libertà, compresi i brevetti sul software, la gestione dei diritti digitali (che la FSF ha rinominato Digital Restrictions Management, per sottolineare che tali tecnologie hanno "lo scopo di togliere e limitare i tuoi diritti") e il copyright sulle interfaccia utente. Defective by Design è una campagna contro il DRM. FSF promuove anche una campagna per sostenere Ogg + Vorbis, un'alternativa libera a formati proprietari come MP3 e AAC. BadVista è una campagna per opporsi all'adozione di Windows Vista e promuovere le alternative offerte dal software libero. Windows 7 sins è una campagna per opporsi all'adozione di Windows 7 e promuovere le alternative offerte dal software libero. Premi annuali "Award for the Advancement of Free Software" (Premio per la promozione del Software Libero) e "Free Software Award for Projects of Social Benefit" "Premio software libero per progetti di utilità sociale". 87 Free Software Foundation Progetti ad alta priorità La FSF ha stilato una lista di "progetti ad alta priorità" sulla quale la Fondazione dichiara che "c'è bisogno vitale dell'attenzione della comunità del free software". La FSF ritiene che questi progetti siano "importanti perché gli utenti vengono continuamente sedotti all'uso di software proprietario, a causa della mancanza di adeguate alternative libere". La lista dei principali progetti da sviluppare comprende Gnash, il flash player libero, Coreboot, il BIOS libero, un programma libero di telefonia VOIP simile a Skype come ad esempio Ekiga o QuteCom, un programma libero simile a Google Earth, gNewSense, la distribuzione GNU/Linux derivata da Debian e Ubuntu ma contenente esclusivamente software libero, implementazioni libere di Java: GNU Classpath e GNU Compiler per Java, che assicurano la compatibilità per la componente Java di OpenOffice.org e del desktop environment GNOME. Critiche Il 2 maggio 2010, Ed Bott, autore di 25 libri su Microsoft Windows e Office, ha accusato la FSF di creare deliberatamente disinformazione nella loro campagna PlayOgg. In particolare Ed Bott faceva riferimento a ciò che la FSF aveva scritto sulla causa tra Microsoft e Alcatel-Lucent, riguardo al brevetto del formato MP3, ovvero che Microsoft era stata condannata a pagare 1,5 miliardi di dollari per aver violato il brevetto. Bott sosteneva che fosse una falsità in quanto il verdetto era stato annullato. In realtà il testo redatto dalla FSF in occasione della campagna PlayOgg era stato scritto prima dell’annullamento del verdetto. Linus Torvalds ha criticato la FSF per aver utilizzato la GPLv3 come arma nella lotta contro il DRM, sostenendo che le due questioni vadano trattate come questioni distinte. Il 16 giugno 2010, il giornalista di Linux Magazine, Joe Brokmeier ha criticato alcune campagne della FSF, come ad esempio Defective by Design, etichettandole come “negative” e “immature” e accusando la FSF di non essere in grado di fornire agli utenti “alternative credibili” ai software proprietari. Note [1] http:/ / www. fsf. org Voci correlate • • • • • • • • Free Software Foundation Europe Free Software Foundation Latin America Free Software Foundation of India Richard Stallman Free Software Directory Assoli (Software Libero) – Assoli Electronic Frontier Foundation gNewSense – distribuzione GNU/Linux sponsorizzata da FSF che include al proprio interno solamente software libero • Categoria:Progetti di software libero ad alta priorità secondo la FSF 88 Free Software Foundation 89 Altri progetti • • Wikisource contiene opere originali di o su Free Software Foundation Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su Free Software Foundation (http://commons.wikimedia.org/wiki/ Category:Free_Software_Foundation?uselang=it) Collegamenti esterni • Sito ufficiale (http://www.fsf.org/) Portale Diritto Portale Software libero GNU General Public License GNU General Public License GNU GPLv3 Logo Autore Richard Stallman Versione 3 Editore Free Software Foundation, Inc. Data di pubblicazione 29 giugno 2007 Compatibile con DFSG Sì Software libero Sì Approvata OSI Sì Copyleft Si Linking da codice sotto differente licenza No(ad eccezione del collegamento GNU AGPLv3 con GNU GPLv3) La GNU General Public License, comunemente indicata con l'acronimo GNU GPL o semplicemente GPL, è una licenza per software libero, originariamente stesa nel 1989 da Richard Stallman per distribuire i programmi creati nell'ambito del Progetto GNU della Free Software Foundation (FSF) per il progetto GNU. Essa garantisce agli utenti finali come organizzazioni, imprese o semplici individui, di utilizzare, condividere e persino modificare il software (quest’ultima operazione non era invece garantita dalle licenze per software proprietario). Il GPL è una licenza copyleft, il che significa che le opere derivate possono essere distribuite solo sotto gli stessi termini di licenza. GPL è stata la prima licenza copyleft per uso generale. A partire dall’agosto 2007, il GPL ha rappresentato quasi il 65% dei 43.442 progetti di software libero quotati in FreeCode, e nel gennaio 2006, circa il 68% dei progetti elencati su SourceForge.net. Allo stesso modo, nel 2001 un sondaggio di Red Hat Linux 7.1 ha trovato che il 50% del codice sorgente è stato pubblicato sotto GPL. I programmi di software libero di spicco sotto licenza GPL includono il kernel Linux e il GNU Compiler Collection (GCC). In altri programmi di software libero (MySQL è un esempio lampante) che hanno licenze multiple, spesso una delle licenze è di tipo GPL. GNU General Public License Si ritiene che il copyleft fornito dal GPL sia stato fondamentale per il successo dei sistemi basati su Linux, dando ai programmatori che hanno contribuito al kernel la certezza che il loro lavoro avrebbe giovato a tutto il mondo. Tali sistemi sono rimasti liberi, evitando successivamente di essere sfruttati da aziende di software che non avrebbero offerto nulla in cambio alla comunità. Per mantenere il titolo fino ad oggi la licenza GPL include una clausola facoltativa "ogni versione successiva", che consente agli utenti di scegliere fra i termini originali o le condizioni nelle nuove versioni come aggiornato dalla FSF. Storia La questione GNU Emacs Nei primi anni del Progetto GNU, i singoli software venivano pubblicati ciascuno con una licenza specifica, valevole unicamente per quel programma. Chi avesse voluto riutilizzare una licenza, avrebbe dovuto ricopiare il testo cambiando i parametri specifici (ad esempio il nome del software, l'autore, ecc.) Nel 1984, a Richard Stallman viene intimato da UniPress di cessare la distribuzione dell'editor testuale GNU Emacs, che riutilizzava del codice di Gosling Emacs. In realtà Gosling aveva inizialmente Stallman durante il suo intervento a Wikimania [1] 2005 (Francoforte sul Meno) distribuito il software senza restrizioni, vendendolo solo successivamente ad Unipress. Stallman è costretto a sostituire le parti sotto copyright con nuovo codice. Tuttavia l'esperienza negativa lo avvicina per la prima volta all'idea di una licenza che impedisca una simile appropriazione di software libero.[1] La versione 1 Nel 1989 Stallman, riprendendo i contenuti delle licenze dei software GNU (in particolare GNU Emacs), insieme a Eben Moglen, realizza la prima versione della GNU General Public License (GNU GPLv1), applicabile senza modifiche a chiunque lo dichiari nel programma stesso. Questa prima versione viene pubblicata precisamente il 25 febbraio dello stesso anno ed impedisce ai distributori di software di limitare le libertà che definiscono il software libero. Infatti i distributori potevano pubblicare solo i file binari, eseguibili ma non leggibili o modificabili dagli esseri umani. Per evitare questo, la GPLv1 sancisce che qualsiasi fornitore, al momento di distribuire file binari, deve anche rendere il codice sorgente leggibile e disponibile sotto gli stessi termini di licenza (punti 3a e 3b della licenza). Il Eben Moglen, coautore insieme a Stallman del secondo problema consisteva nel fatto che i distributori potevano primo testo della GNU GPL aggiungere ulteriori restrizioni, sia aggiungendo restrizioni della licenza, sia combinando il software con altri software che avevano altre restrizioni sulla sua distribuzione. In questo caso, poi l'unione delle due serie di restrizioni si applicavano al lavoro combinato, con la possibilità che venissero aggiunte delle restrizioni dunque inaccettabili. Per evitare questo, la GPLv1 sancisce che le versioni modificate, nel loro insieme, dovevano essere distribuite sotto i termini della GPLv1 (Sezioni 2b e 4 del titolo). Pertanto, il software distribuito sotto i termini della GPLv1 poteva essere combinato con software a condizioni più permissive, in quanto questo non avrebbe cambiato le condizioni alle quali l’intero 90 GNU General Public License pacchetto poteva essere distribuito. Al contrario, il software distribuito sotto GPLv1 non poteva essere combinato con software distribuito sotto una licenza più restrittiva, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con il requisito che l'intero oggetto fosse distribuibile ai sensi del GPLv1. La versione 2 Nel 1991 viene pubblicata la GNU GPLv2. Secondo Richard Stallman, la modifica più importante di questa versione è la clausola da lui denominata "Libertà o morte". Tale clausola impone che, qualora ci siano restrizioni di qualsiasi tipo sulla libera distribuzione del software nei termini indicati nella licenza, il software non può essere distribuito affatto. Ad esempio se una legge impedisce di distribuire il codice sorgente, l'intero software protetto da GNU GPLv2 non può essere distribuito. La speranza è quella di rendere meno allettante per le imprese il ricorso alle minacce di brevetto, ovvero esigere un corrispettivo da parte degli sviluppatori di software libero. Contemporaneamente a GPLv2, nel Giugno 1991 viene pubblicata una versione della licenza modificata per adattarsi alle librerie, la GNU Library General Public License, la quale si evolverà poi nella GNU Lesser General Public License (GNU LGPL) seguendo un percorso parallelo rispetto alla licenza principale. La diffusione La GNU GPLv2 riscuote subito un gran successo nel mondo del software libero, raggiungendo il primo posto fra le licenze più comuni nei progetti Open Source, tra i quali il famoso sistema operativo GNU/Linux. Nel 1997 appare fra le licenze conformi alle Debian Free Software Guidelines (DFSG), ovvero le linee guida del progetto Debian. Nel 1998, alla nascita della Open Source Initiative, appare nel primo elenco di licenze open source. La versione 3 Alla fine del 2005, la Free Software Foundation (FSF) annuncia di essere al lavoro sulla versione 3 della GPL (GPLv3). Il 16 gennaio 2006 viene pubblicata la prima "bozza di discussione" della GPLv3, a cui seguì poi la consultazione pubblica che inizialmente era prevista per nove o quindici mesi, ma che poi si estese a diciotto mesi con quattro progetti in corso di pubblicazione. Il processo di consultazione pubblica è stato coordinato dalla Free Software Foundation con l'assistenza del Software Freedom Law Center, del Free Software Foundation Europe, e di altri gruppi di software libero. I commenti sono stati raccolti dal pubblico tramite il portale web gplv3.fsf.org. Tale portale eseguiva software appositamente scritto chiamato stet. Durante il processo di consultazione pubblica, 962 osservazioni sono state presentate per la prima bozza. Alla fine, erano stati presentati un totale di 2636 commenti. Il terzo progetto è stato pubblicato il 28 marzo 2007. Questo progetto limita le clausole anti- tivoization ad una definizione giuridica di "utente" o "prodotto di consumo ". Ha inoltre esplicitamente rimosso la sezione "Limiti geografici", la cui rimozione probabile era stato annunciata in occasione dell’inizio della consultazione pubblica. La quarta e ultima bozza di discussione, è stata pubblicata il 31 maggio 2007. Ha introdotto la compatibilità Apache License, chiarito il ruolo di appaltatori esterni, e fatto un'eccezione per evitare i problemi percepiti in un accordo come quello Microsoft - Novell, affermando infatti nella sezione 11, paragrafo 6, che non è possibile distribuire un programma coperto se si è parte di un accordo con una terza parte che è nel business della distribuzione del software […]. Questo mirava a rendere in futuro tali offerte inefficaci. Alcuni sviluppatori di alto profilo del kernel Linux, commentarono pubblicamente circa le proprie obiezioni alle parti di bozze di discussione 1 e 2. Il 29 giugno 2007 la Free Software Foundation pubblica finalmente la versione 3 della licenza (GNU GPLv3), che introduce misure contro la tivoization, contro alcuni effetti del Digital rights management, oltre ad una protezione maggiore dai brevetti software e la definizione di “codice sorgente”. Altri cambiamenti riguardano 91 GNU General Public License l’internazionalizzazione, come vengono gestite le violazioni di licenza, e come autorizzazioni aggiuntive possano essere concesse dal detentore del copyright. Durante la gestazione della GPLv3 era stata discussa l'introduzione dell'obbligo di distribuire il codice per i programmi che girano su un computer remoto (come ad esempio un sito web). La decisione finale fu di non includere l'obbligo nella GPLv3, ma di creare una nuova licenza che lo prevedesse, la GNU Affero General Public License, compatibile con questa versione. Adozione Secondo la Black Duck Software, i dati del sito web dimostrano che la famiglia di licenze GPL viene utilizzata nel 54% dei software open-source, in particolare: 33% GPLv2, 12% GPLv3, 6% LGPL 2,1, 3% LGPL 3,0. Matthew Aslett, un’analista, ha sostenuto (in base alle statistiche di Black Duck Software) che le licenze "copyleft" sono andate in declino mentre le licenze permissive in aumento. Tuttavia, uno studio successivo ha mostrato che il software sotto licenza GPL è aumentato, ed anche i dati della Black Duck Software hanno mostrato un incremento complessivo di progetti software sotto licenza GPL. Daniel German, professore presso il Dipartimento di Computer Science presso l'Università di Victoria in Canada, ha presentato un discorso nel 2013 sulle sfide metodologiche per determinare quali sono i titoli FOSS più diffusi, e ha mostrato come non riusciva a replicare il risultato da Black Duck Software. Nel 2011, quattro anni dopo la pubblicazione della GPLv3, secondo i dati Anatra Software Nero, il 6,5% di tutti i progetti di licenza open-source sono GPLv3 mentre il 42,5 % sono GPLv2. Il direttore d’ufficio “programmi open-source” Google, Chris DiBona ha riferito che il numero di progetti open-source software su licenza che si erano trasferiti a GPLv3 da GPLv2 nel 2009 è stata del 50 %. Principali caratteristiche Come ogni licenza software, la GPL è un documento legale associato al programma rilasciato sotto tale licenza. Come ogni licenza di software libero, essa concede ai licenziatari il permesso di modificare il programma, di copiarlo e di ridistribuirlo con o senza modifiche, gratuitamente o a pagamento. Quest'ultimo punto distingue il GPL dalle licenze di software che vietano la distribuzione commerciale. La FSF sostiene che il software libero non deve porre restrizioni sull'uso commerciale, mentre la GPL afferma esplicitamente che le opere GPL possono essere vendute a qualsiasi prezzo. Chi distribuisce è tenuto a rendere disponibile il codice sorgente del software alle persone che ne hanno ricevuto una copia o, in alternativa, accompagnare il software con una offerta scritta di rendere disponibile il sorgente su richiesta a prezzo nominale. La GPL afferma inoltre che un distributore non può imporre "ulteriori restrizioni ai diritti concessi dalla GPL". Questo proibisce attività quali la distribuzione del software nell'ambito di un accordo di non divulgazione o di contratto. Risulta comunque chiaro che la FSF non detiene il copyright di un'opera rilasciata sotto GPL, a meno che un autore non assegni esplicitamente i diritti d'autore alla FSF (il che accade raramente, tranne per i programmi che fanno parte del progetto GNU). Solo i singoli titolari dei diritti hanno l'autorità di citare in giudizio in caso di violazione di licenza avviene. La GPL impone delle condizioni a chi ridistribuisce il software. La base giuridica di questo sta nella licenza specifica: qualora l'utente non accetti le condizioni specificate, essa diventa nulla e quindi non concede alcun permesso. In particolare, essendo il software protetto dalla legge sul diritto d'autore e dalle norme internazionali sul copyright, chi ottiene il software non ha alcun diritto di modifica, copia o ridistribuzione al di fuori di quelle concesse dalla licenza. Rispetto alle altre licenze di software libero, la GPL è classificabile come: 92 GNU General Public License • "persistente" perché impone un vincolo alla redistribuzione: se l'utente distribuisce copie del software, deve farlo secondo i termini della GPL stessa. In pratica, deve distribuire il testo della GPL assieme al software e corredarlo del codice sorgente o di istruzioni per poterlo ottenere ad un costo nominale. Questa è la caratteristica principe della GPL, il concetto ideato da Richard Stallman e da lui battezzato copyleft. L'effetto che realizza è mantenere libero un programma una volta che esso è stato posto sotto GPL, anche se viene migliorato correggendolo e ampliandolo. Si noti che, escludendo la possibilità che l'output sia un lavoro derivato del programma, il copyleft si applica solo al software e non alla sua uscita, a meno che questa a sua volta contenga codice distribuito sotto GPL.[2] 93 La c rovesciata dentro un cerchio è il simbolo del copyleft. • "propagativa" perché definisce nel testo una particolare interpretazione di "codice derivato", tale che in generale l'unione di un programma coperto da GPL con un altro programma coperto da altra licenza può essere distribuita sotto GPL, o in alternativa non essere distribuita affatto. Nel primo caso si dice che l'altra licenza è "compatibile con la GPL"; nel secondo caso che non lo è. Questa caratteristica è indicata come copyleft forte nella terminologia della FSF. Il suo scopo è evitare che la persistenza venga via via indebolita apportando modifiche coperte da un'altra licenza meno libera, inficiando così lo scopo di mantenere libero il software coperto dalla GPL. Come per le altre licenze libere normalmente in uso, le versioni modificate di un programma sotto GNU GPL sono soggette al vincolo di copyleft solo in caso di distribuzione, cioè quando il software viene ceduto da un'entità giuridica ad un'altra. In nessun caso esiste alcun obbligo di distribuzione. La GPL è incompatibile con i brevetti software, perché esplicitamente vieta qualunque restrizione alla distribuzione in aggiunta a quelle definite nella licenza stessa. A rigore, quindi, software GPL coperto da brevetti non può essere distribuito dove quei brevetti siano in vigore, a meno che i titolari di tali brevetti non ne consentano l'uso senza condizioni allo scopo di far girare quel software. Garanzia Come per le altre licenze libere, e in generale come le altre licenze software, il fornitore del software non fornisce alcun tipo di garanzia per il programma. Nel caso di malfunzionamenti o qualunque altro difetto, sarà lo stesso acquirente che dovrà provvedere a sue spese ad una eventuale riparazione. Il fornitore infatti afferma esplicitamente nella licenza di non essere responsabile di mancanze, malfunzionamenti o danni subiti dall'acquirente (dalla corruzione e perdita dei dati, all'impossibilità di utilizzare propriamente il programma), a meno che non sia richiesto dalle leggi locali o altro accordo separato preveda diversamente. Caratteristiche presenti a partire dalla GNU GPLv3 La GPL versione 3 chiarisce alcuni concetti utilizzati nel testo della licenza in modo da renderla più facilmente applicabile a legislazioni diverse da quella americana. Le innovazioni più significative della GPLv3 sono[3]: • la difesa contro un aggiramento della GPLv2 noto come tivoization. Esso consiste nel distribuire il codice sorgente assieme a un programma che gira su una piattaforma proprietaria e che impedisce via hardware di eseguire versioni modificate di un dato programma, rendendo di fatto nulla la libertà di modifica. • la neutralizzazione di alcuni effetti negativi sulla libertà del software da parte di leggi sul Digital rights management (DRM), come il Digital Millennium Copyright Act e la Direttiva Europea sul Copyright [4]. La GPLv3 non impedisce l'uso di tecnologie DRM da parte degli autori di software libero, ma impedisce che le eventuali restrizioni introdotte siano automaticamente imposte a tutti gli utenti, anche di versioni modificate, del software. In altre parole, il software sotto GPLv3 consente a qualsiasi sviluppatore successivo di inserire o eliminare le tecnologie DRM, rispettando la sua libertà. GNU General Public License • una protezione legale più forte per gli autori e gli utilizzatori di software libero coperto dalla nuova licenza, da possibili aggressioni di chi intentasse cause per pretese violazioni di brevetti software. In particolare, gli sviluppatori di software coperto da GPLv3 devono rilasciare insieme al software anche eventuali licenze di brevetto necessarie ad esercitare i diritti previsti dalla licenza. Questo eviterà che uno degli sviluppatori denunci utenti o sviluppatori successivi per aver infranto un diritto di brevetto. • l'esplicitazione di una compatibilità de facto, ossia risultano compatibili tutte quelle licenze che aggiungono restrizioni "facili da rispettare" (come il non utilizzo di un certo marchio registrato, non utilizzabile in ogni caso). • l'indicazione di nuove licenze compatibili e di nuovi metodi di distribuzione del codice sorgente, in particolare per la condivisione tramite BitTorrent. • l'eliminazione dell'obbligo di distribuire componenti di facile reperibilità, come le librerie di supporto comuni (es. libreria C, Python e Ruby). Termini e condizioni Modalità di utilizzo Software sotto la GPL può essere eseguito per tutti gli scopi, inclusi scopi commerciali e persino come strumento per la creazione di software proprietario, per esempio quando si utilizzano i compilatori con licenza GPL. Gli utenti o le aziende che distribuiscono opere con licenza GPL (per esempio software), potrebbero percepire una commissione per le copie o distribuirle gratuitamente. Questo distingue la GPL dalle licenze software shareware che consentono la copia per uso personale, ma vietano la distribuzione commerciale. Il GPL dichiara esplicitamente che le opere GPL possono essere vendute a qualsiasi prezzo. Nell'utilizzo puramente privato (o interno), senza che sia venduto o distribuito, il codice del software può essere modificato e riutilizzato senza richiedere il codice sorgente per essere rilasciato. Per la vendita o la distribuzione è necessario l'intero codice sorgente affinché il software venga messo a disposizione degli utenti, comprese eventuali modifiche del codice e integrazioni. Tuttavia il software in esecuzione come un programma applicativo in un sistema operativo con licenza GPL, come Linux, non è tenuto a essere rilasciato sotto licenza GPL; in questo caso la concessione delle licenze dipende solo dalle librerie utilizzate e dalle componenti software e non dalla piattaforma sottostante. Solo se vengono utilizzate parti GPL in un programma (e il programma è distribuito), tutti gli altri codici sorgente del programma devono essere resi disponibili alle stesse condizioni di licenza. La GNU Lesser General Public License (LGPL) è stata creata per ottenere un copyleft debole rispetto al GPL, in quanto non richiede un codice sorgente custom-developed (distinto dalle parti LGPLed) da rendere disponibile alle stesse condizioni di licenza. La maggior parte dei programmi con licenza GPLv2 utilizza il seguente testo approvato dalla FSF: «This program is free software; you can redistribuite it and/or modify it under the terms of the GNU/General Pubblic License as published the Free software Foundation; either version 2 of the License, or (at your opinion) any later version». Questo testo non significa che i programmi passeranno automaticamente alla versione successiva della licenza, ma solo che questi programmi ottengono automaticamente i permessi aggiuntivi della licenza successiva e non le eventuali clausole restrittive. Quindi, se lo sviluppatore vorrà far valere per intero la licenza successiva dovrà cambiare il testo in «[...] either version 3 of the License, or (at your opinion) any later version». Tuttavia, altri programmi specificano esplicitamente l'utilizzo della versione 2 della GPL (tra questi, il kernel Linux) o della sola versione 3 per mantenere il controllo esplicito sulla licenza utilizzata e per evitare di assecondare implicitamente l'evoluzione futura della licenza GNU GPL nelle versioni a venire. 94 GNU General Public License Copyleft I diritti di distribuzione concessi dalla GPL per le versioni modificate del lavoro non sono incondizionati. Quando qualcuno distribuisce un'opera GPL con le proprie modifiche, i requisiti per la distribuzione dell'intera opera non possono essere in nessun modo superiori ai requisiti che si trovano nella GPL. Questo requisito è noto come copyleft. Esso guadagna il proprio potere legale dall'uso di copyright sui programmi software. Dato che un progetto GPL è protetto da copyright, un concessionario non ha diritto di ridistribuirlo, neppure in forma modificata, tranne sotto i termini della licenza. Si è tenuti soltanto a rispettare i termini della GPL, se si vuole esercitare i diritti normalmente limitati da copyright, come la ridistribuzione. Al contrario, se si distribuisce copie del progetto senza rispettare i termini della licenza GPL (per esempio, mantenendo il codice segreto sorgente), si può essere citati dall'autore originale sotto copyright. Copyleft quindi utilizza copyright per realizzare l'opposto del suo solito scopo: invece di imporre restrizioni, concede i diritti di altre persone, in modo tale da garantire che tali diritti non possano essere successivamente annullati. Molti distributori di programmi GPL raggruppano il codice sorgente con gli eseguibili. Un metodo alternativo di soddisfare il copyleft è di fornire un'offerta scritta per fornire il codice sorgente su un supporto fisico (ad esempio un CD) su richiesta. In pratica, molti programmi GPL sono distribuiti su Internet, e il codice sorgente è reso disponibile tramite FTP o HTTP, il che è conforme con la licenza. Il Copyleft si applica solo quando una persona cerca di ridistribuire il programma. Si ha il permesso di modificare privatamente il software senza alcun obbligo di divulgare le modifiche fino a quando il software modificato non viene distribuito esternamente. Licenza e contratto Il GPL è stato progettato come una licenza, piuttosto che come un contratto. In alcuni ordinamenti di Common law, la distinzione giuridica tra una licenza e un contratto è importante: i contratti sono applicabili dal diritto contrattuale considerando che le licenze vengono applicate dalla legge sul copyright. Tuttavia, questa distinzione non è utile in molte giurisdizioni dove non ci sono differenze tra i contratti e le licenze, come i sistemi di diritto civile. Coloro che non accettano i termini e le condizioni della GPL non hanno il permesso, in base al diritto d'autore, di copiare o distribuire con licenza GPL il software o i lavori derivati. Tuttavia, se non ridistribuiscono il programma GPL, possono comunque utilizzare il software all'interno della loro organizzazione, e i lavori (compresi i programmi) costruiti con l'uso del programma non sono tenuti ad essere coperti da questa licenza. Derivazioni Il testo della GPL è a sua volta protetto da copyright, e il copyright è detenuto dalla Free Software Foundation. La FSF permette alle persone di creare nuove licenze basate sul GPL, a patto che i titoli derivati non utilizzino il preambolo GPL senza permesso. Questo è scoraggiato, tuttavia, poiché tale licenza potrebbe essere incompatibile con la GPL. Altri titoli creati dal progetto GNU includono la GNU Lesser General Public License e la GNU Free Documentation License. Il testo della GPL non è di per sé sotto GPL. Il diritto d'autore della licenza non consente la modifica della licenza di per sé. La copia e la distribuzione della licenza sono consentiti in quanto il GPL richiede ai destinatari di ottenere "una copia di questa Licenza insieme al Programma". Secondo le GPL FAQ, chiunque può fare una nuova licenza utilizzando una versione modificata del GPL a patto che utilizzi un nome diverso per la licenza e non menzioni " GNU”. 95 GNU General Public License Collegamenti e lavori derivati Secondo la FSF, "La GPL non richiede di rilasciare la versione modificata, né parte di essa. Siete liberi di apportare modifiche e usarle privatamente, senza mai rilasciarle". Tuttavia, se si rilascia al pubblico un progetto licenziato dalla GPL, c'è un problema che riguarda il collegamento: vale a dire, se un programma proprietario utilizza una libreria GPL, il programma proprietario viola la GPL? Il GPL è chiaro nel richiedere che tutti i progetti di codice sotto GPL debbano esse stesse essere sotto GPL. L'ambiguità si pone per quanto riguarda l’utilizzo di librerie GPL, e l’accorpamento software GPL in un pacchetto più ampio (magari mescolato in un binario tramite collegamento statico). Questo è in definitiva una questione non di GPL di per sé, ma di come il diritto d'autore definisce le opere derivate. Comunicazione e impacchettamento con i programmi non-GPL Il semplice atto di comunicare con altri programmi non richiede di per sé che tutto il software sia GPL. Tuttavia devono essere rispettate le condizioni minori, le quali assicurano che i diritti di software GPL non vengano violati. La seguente è una citazione dal gnu.org GPL FAQ, che descrive in che misura il software è autorizzato a comunicare con i programmi GPL: Testo originale What is the difference between an "aggregate" and other kinds of "modified versions"? An "aggregate" consists of a number of separate programs, distributed together on the same CD-ROM or other media. The GPL permits you to create and distribute an aggregate, even when the licenses of the other software are non-free or GPL-incompatible. The only condition is that you cannot release the aggregate under a license that prohibits users from exercising rights that each program's individual license would grant them. Where's the line between two separate programs, and one program with two parts? This is a legal question, which ultimately judges will decide. We believe that a proper criterion depends both on the mechanism of communication (exec, pipes, rpc, function calls within a shared address space, etc.) and the semantics of the communication (what kinds of information are interchanged). If the modules are included in the same executable file, they are definitely combined in one program. If modules are designed to run linked together in a shared address space, that almost surely means combining them into one program. By contrast, pipes, sockets and command-line arguments are communication mechanisms normally used between two separate programs. So when they are used for communication, the modules normally are separate programs. But if the semantics of the communication are intimate enough, exchanging complex internal data structures, that too could be a basis to consider the two parts as combined into a larger program. Traduzione in italiano Qual è la differenza tra un "aggregato" e altri tipi di "versioni modificate"? Un "aggregato" è costituito da un certo numero di programmi separati, distribuiti insieme sullo stesso CD-ROM o altri supporti. La GPL permette di creare e distribuire un aggregato, anche quando le licenze degli altri software sono non-libere o incompatibili con la GPL. L'unica condizione è che non è possibile rilasciare l'aggregato sotto una licenza che impedisce agli utenti di esercitare i diritti di licenza che ogni singolo programma avrebbe loro concesso. Dov'è il confine tra due programmi separati, e un programma in due parti? Si tratta di una questione giuridica, che spetterà ai giudici dirimere. Noi crediamo che un criterio adeguato dipenda sia dal meccanismo della comunicazione (exec, pipes, rpc, function calls within a shared address space, ecc.) e la semantica della comunicazione (quali tipi di informazioni sono scambiate). Se i moduli sono inclusi nello stesso file eseguibile, sono definitivamente combinati in un unico programma. Se i moduli sono progettati per funzionare collegati insieme in uno spazio di indirizzi condiviso, significa quasi sicuramente che essi sono uniti in un unico programma. Al contrario, pipes, sockets e gli argomenti della riga di comando sono meccanismi di comunicazione normalmente 96 GNU General Public License 97 utilizzati tra due programmi separati. Quindi quando sono utilizzati per la comunicazione, i moduli normalmente sono programmi separati. Ma se le semantiche della comunicazione sono abbastanza vicine, lo scambio di complesse strutture dati interne, anche questo potrebbe essere una base per considerare le due parti combinate in un programma più ampio. Compatibilità Un software licenziato sotto altre licenze può essere combinato con un programma sotto GPL senza conflitti, almeno finché tale combinazione non pone ulteriori limitazioni rispetto a quanto la GPL permette. In aggiunta ai normali termini della GPL, ci sono restrizioni e autorizzazioni aggiuntive che si possono applicare: 1) Se un utente vuole combinare codice concesso in licenza sotto diverse versioni di GPL, questo è consentito solo se il codice con la versione precedente GPL include una dichiarazione "ogni versione successiva". Ad esempio, la libreria GNU LibreDWG licenziata GPLv3 non può essere più utilizzata da LibreCAD e FreeCAD che sono solo licenziate GPLLv2. 2) Al codice sotto licenza LGPL è permesso essere collegato con qualsiasi altro codice al di la della licenza che il codice possiede, anche se Guida della compatibilità delle licenze con GPL la LGPL fa aggiungere ulteriori requisiti per il lavoro combinato. LGPLv3 e solo-GPLv2 non possono quindi essere collegate comunemente. Codice sotto licenza LGPLv2.x senza la dicitura "ogni versione successiva" può essere pubblicato solo se tutto il lavoro combinato è concesso in licenza GPLv2 o GPLv3. FSF possiede una lista di licenze di software libero compatibili con la GPL con molte delle licenze di software libero più comuni, come la licenza originale MIT/X, la licenza BSD (nella sua forma 3-clause corrente) e la Licenza Artistica 2.0. David A. Wheeler ha sostenuto che gli sviluppatori di software libero/open source utilizzano licenze compatibili solo GPL, perché fare diversamente rende difficile per gli altri partecipare e contribuire al codice. Un certo numero di aziende utilizzano la multi-licenza per distribuire una versione GPL e vendere una licenza proprietaria per le aziende che desiderano combinare il pacchetto con il codice proprietario, utilizzando o meno il collegamento dinamico. GNU General Public License Linus Torvalds, tivoization e la critica alla GPLv3 Linus Torvalds, autore della prima versione del kernel Linux, è stato ad esempio inizialmente contrario alla licenza GPLv3 per la rigida determinazione etica delle prime bozze della licenza, da lui ritenuta di "crociata" contro la tivoization. «Secondo me uno dei motivi per cui Linux ha avuto tanto successo è la qualità del progetto, non certo l'atteggiamento di crociata che molti gli vogliono attribuire» ha dichiarato Linus Torvalds. Infine ha ribaltato la posizione di Richard Stallman: «non è la GPL ad aver reso famoso GNU/Linux, ma è Linux ad aver reso "presentabile" la GPL, essendo dannatamente meno integralista di quello che la FSF vuole». Pur dopo il rilascio della nuova versione della licenza, Torvalds è rimasto scettico, dichiarando che Linux non verrà distribuito con licenza GPLv3[5]. Stallman nel settembre 2007 ha commentato riguardo alla posizione di Torvalds ritenendola una conseguenza della posizione filosofica che differenzia in modo decisivo la comunità che promuove il software libero da chi favorisce l'open source: «Il termine open source è stato promosso nel 1998 da gente che non voleva dire libero o libertà. Associavano quel Linus Torvalds nel 2002. termine ad una filosofia che riguarda solo valori di convenienza pratica [...] Non dico che sbaglino ma non colgono il punto. Se si negano i valori della libertà e della solidarietà, e si apprezza soltanto software potente ed affidabile, si compie un errore terribile. [...] Il fatto che Torvalds dica open source invece di software libero dimostra da dove viene. Ho scritto la GNU GPL per difendere la libertà di tutti gli utenti di tutte le versioni di un programma. Ho sviluppato la versione 3 per farlo meglio e per proteggerla contro nuove minacce [..] Torvalds dice che non persegue questo obiettivo; e questo è probabilmente il motivo per il quale non apprezza la GPL versione 3. Rispetto il suo diritto di esprimere le proprie idee, anche se penso che siano folli. Comunque, se non vogliamo perdere la nostra libertà, è meglio non seguirlo»[6]. Diritti sul testo della licenza La Free Software Foundation (FSF) detiene i diritti di copyright sul testo della GNU GPL, ma non detiene alcun diritto sul software da essa coperto. La GNU GPL non è liberamente modificabile: solo la copia e la distribuzione sono permesse. La FSF permette di creare nuove licenze basate sulla GNU GPL, a patto che tali licenze non usino lo stesso preambolo senza permesso. Dato che, solitamente, la nuova licenza non è compatibile con la GNU GPL, la FSF sconsiglia di creare versioni modificate. 98 GNU General Public License 99 Utilizzo per il testo e altri supporti È possibile usare la GPL per documenti di testo invece che per programmi per computer, o più in generale per tutti i tipi di mezzi di comunicazione, nel caso in cui sia chiaro cosa costituisce il codice sorgente. Per i manuali e libri di testo, però, la FSF raccomanda la GNU Free Documentation License (GFDL) invece, che è stata creata per questo scopo. Se il GPL viene utilizzato per i font, i documenti o le immagini realizzate con tali caratteri potrebbero dover essere distribuiti sotto i termini della licenza GPL. Note [1] RMS lecture at KTH (Sweden), 30 October 1986 (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ stallman-kth. html)(Conferenza di Richard Stallman al Royal Institute of Technology(Svezia), 30 ottobre 1986), URL visitato il 22 aprile 2012 [2] GNU Bison è un esempio di programma la cui uscita contiene software GPL. Per togliere la copertura GPL all'uscita di Bison, la sua licenza comprende un'apposita liberatoria. [3] Brett Smith, A Quick Guide to GPLv3 (http:/ / www. gnu. org/ licenses/ quick-guide-gplv3. html) (Una guida veloce alla GPLv3), GNU Operating System. [4] http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:32001L0029:IT:HTML [5] Linux non verrà distribuito con licenza GPLv3 (https:/ / lkml. org/ lkml/ 2006/ 1/ 25/ 273), Linux Kernel Mailing List. [6] Punto Informatico, 13 settembre 2007. Stallman: Torvalds? Non seguitelo. Se avete a cuore le libertà, spiega mr. GNU, il papà di Linux non fa per voi. Lui dice open source, noi diciamo software libero (http:/ / punto-informatico. it/ 2063232/ PI/ News/ stallman-torvalds-non-seguitelo. aspx) Voci correlate • • • • • • GNU Copyright Copyleft Software libero Software proprietario GNU Affero General Public License Altri progetti • • Wikisource contiene opere originali di o su GNU General Public License Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su GNU General Public License (http://commons.wikimedia.org/wiki/ GNU_General_Public_License?uselang=it) Collegamenti esterni • (EN) Testo originale dell'ultima versione della licenza (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) • (EN) Testi originali delle licenze GNU precedenti (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/old-licenses. html) • Testo in italiano della licenza v.2 (http://www.softwarelibero.it/gnudoc/gpl.it.txt) (non ufficiale) • Testo in italiano della licenza v.3 (http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html) (non ufficiale) • Le FAQ della GNU GPL in italiano (http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html) • Violazioni delle licenze GPL, LGPL e GFDL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.it.html) • (EN) Il Quiz sulla GNU GPL e GNU LGPL (http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi) Portale Diritto Portale Software libero Open source Open source Open source (termine inglese che significa codice sorgente aperto), in informatica, indica un software i cui autori (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Questo è realizzato mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso. Il fenomeno ha tratto grande beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori geograficamente distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto. Alla filosofia del movimento open source si ispira il movimento open content (contenuti aperti): in questo caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un software ma contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. Wikipedia è un chiaro esempio dei frutti di questo movimento. Attualmente l'open source tende ad assumere rilievo filosofico, consistendo di una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad ogni oscurantismo, che l'open source si propone di superare mediante la condivisione della conoscenza. Storia Negli anni quaranta il problema della condivisione del codice si poneva in termini molto diversi da quelli attuali. Esistevano pochi computer, costruiti spesso in un unico esemplare e con specifiche hardware molto diverse e non compatibili. Basti pensare che solo nel 1951 una ditta metterà a listino un modello di computer, il Ferranti Mark 1. Di conseguenza anche il software che veniva sviluppato caso per caso non poteva essere trasportato su altre macchine e aveva standard di riferimento a cui attenersi. D'altra parte, le conoscenze di programmazione venivano liberamente condivise in quanto erano considerate più simili alle conoscenze scientifiche che a quelle industriali. Verso la fine degli anni cinquanta, e soprattutto negli anni sessanta, è stato possibile riusare lo stesso codice e distribuirlo anche se in modo oggi ritenuto piuttosto artigianale, ovvero con nastri e schede perforate. Questo fenomeno diventò evidente soprattutto quando si affermò il vantaggio di usare una stessa porzione di codice, il che presupponeva di avere macchine uguali e problemi simili. Fino a tutti gli anni settanta, anche se in misura decrescente, la componente principale e più costosa di un computer era l'hardware, il quale era comunque inutile in assenza di software. Da ciò la scelta dei produttori di hardware di vendere il loro prodotto accompagnato da più software possibile e di facilitarne la diffusione, fenomeno che rendeva più utili le loro macchine e dunque più concorrenziali. Il software, tra l'altro, non poteva avvantaggiare la concorrenza in quanto funzionava solo su un preciso tipo di computer e non su altri, spesso neanche su quelli dello stesso produttore. Un altro fattore che favorì lo sviluppo di software condiviso fu la diffusione di linguaggi di programmazione. Specie in ambito scientifico un programma scritto in Fortran poteva essere scambiato tra diversi ricercatori. La disponibilità del codice sorgente era indispensabile per apportare le piccole modifiche rese necessarie dai "dialetti" adottati dalle varie ditte per il linguaggio di programmazione. Lo sviluppo[1] dei sistemi operativi rese i programmi sempre più portabili, in quanto lo stesso sistema operativo, con gli stessi compilatori veniva offerto dal produttore sui suoi diversi modelli di hardware. La presenza di sistemi operativi funzionanti per macchine di differenti produttori hardware ampliava ulteriormente le possibilità di usare lo stesso codice in modo relativamente indipendente dall'hardware usato. Uno di questi sistemi operativi era Unix, iniziato nel 1969 come progetto all'interno di un'impresa delle telecomunicazioni, la AT&T. Una famosa causa antitrust contro la AT&T le vietò di entrare nel settore dell'informatica. Questo fece sì che Unix venisse distribuito ad un prezzo simbolico a buona parte delle istituzioni universitarie, le quali si ritrovarono ad avere una piattaforma comune, ma senza alcun supporto da parte del produttore. Si creò spontaneamente una rete di collaborazioni attorno al codice di questo sistema operativo, coordinata dall'Università di Berkeley, da dove sarebbe poi uscita la versione BSD di Unix, che diventa da un lato un centro di sviluppo ed innovazione, dall'altro è la base di partenza per numerosi fork. 100 Open source La nascita del software proprietario Considerato che la condivisione del codice è nata insieme all'informatica, piuttosto che di origini dell'Open Source potrebbe essere più appropriato parlare, invece, di origine del software proprietario, ed esaminare il contesto storico in cui questa origine ha avuto luogo. L'utilità principale delle licenze restrittive consiste nella possibilità di rivendere un programma più volte, se necessario con alcune modifiche purché non rilevanti. Questo presuppone che esistano clienti diversi con esigenze simili, oltre che l'esistenza di più computer sul quale poter far eseguire il programma. Queste condizioni cominciano a determinarsi negli anni sessanta, grazie al fatto che esisteva un maggior numero di utilizzatori con esigenze standardizzabili come lo erano quelle delle organizzazioni economiche nell'area della contabilità, la logistica o delle statistiche. L'introduzione dei sistemi operativi rese inoltre possibile l'utilizzo dello stesso programma anche su hardware differente aumentando così le possibilità di riutilizzo dello stesso codice e dunque l'utilità nell'impedire la duplicazione non autorizzata dei programmi. La suddivisione della AT&T in 26 società, le cosiddette Baby Bell, permise alla AT&T di usare logiche prettamente commerciali nella distribuzione del suo sistema operativo Unix, innalzando notevolmente i costi delle licenze e impedendo la pratica delle patch. Il 1982 fu anche l'anno della divisione delle diverse versioni commerciali di Unix, portate avanti dai singoli produttori di hardware. Questi ultimi, effettuando delle piccole modifiche alla propria versione del sistema operativo, impedirono ai propri utenti l'utilizzo di altri sistemi, facendo in modo che i programmi scritti per la propria versione di Unix non funzionassero su versioni concorrenti. Gli anni ottanta: Stallman, la Free Software Foundation e l'innovazione dei PC Al MIT la sostituzione dei computer fece sì che i programmatori non potessero accedere al sorgente del nuovo driver di una stampante Xerox per implementarvi una funzionalità gradita in passato: la segnalazione automatica che vi erano problemi con la carta inceppata. Contemporaneamente, società private cominciarono ad assumere diversi programmatori del MIT, e si diffuse la pratica di non rendere disponibili i sorgenti dei programmi firmando accordi di non divulgazione (in inglese: NDA, ovvero Non-Disclosure Agreement). In questo contesto molti programmatori - fra i quali Richard Stallman che sarebbe diventato il portabandiera del software libero - si rifiutarono di lavorare per una società privata. Stallman fondò nel 1985 la Free Software Foundation (FSF), una organizzazione senza fini di lucro per lo sviluppo e la distribuzione di software libero. In particolare lo sviluppo di un sistema operativo completo, compatibile con UNIX, ma distribuito con una licenza permissiva, con tutti gli strumenti necessari altrettanto liberi. Si tratta del progetto nato l'anno precedente, ovvero GNU, acronimo ricorsivo per contemporaneamente collegarsi e distinguersi da UNIX, ovvero "GNU's Not UNIX". «L'obiettivo principale di GNU era essere software libero. Anche se GNU non avesse avuto alcun vantaggio tecnico su UNIX, avrebbe avuto sia un vantaggio sociale, permettendo agli utenti di cooperare, sia un vantaggio etico, rispettando la loro libertà.» Tale progetto, finanziato dalla FSF, venne pertanto prodotto da programmatori appositamente stipendiati. I principali contributi vennero da Stallman stesso: il compilatore gcc e l'editor di testo Emacs. Furono sviluppate anche altre componenti di sistema UNIX, alle quali si sono aggiunte applicazioni per veri e propri giochi. Questi programmi furono distribuiti per circa 150$ che oltre a coprire i costi di riproduzione garantivano un servizio di supporto al cliente. L'unica condizione era che tutte le modifiche eventualmente effettuate su tali programmi venissero notificate agli sviluppatori. Nacque così la GNU General Public License (GPL), il preambolo del cui manifesto comincia con: « 'Le licenze per la maggioranza dei programmi hanno lo scopo di togliere all'utente la libertà di condividerlo e di modificarlo. Al contrario, la GPL è intesa a garantire la libertà di condividere e modificare il free software, al fine di assicurare che i programmi siano "liberi" per tutti i loro utenti. » 101 Open source Gli anni ottanta sono caratterizzati da alcuni eventi importanti, tra i quali l'introduzione nel mercato di quello che verrà chiamato Personal Computer (PC), ovvero un elaboratore con un proprio processore concepito per essere utilizzato da un solo utente alla volta. Il prodotto di maggior successo, il PC della IBM, si differenziava dai progetti precedenti in quanto non utilizzava componenti IBM, ma sia per il software che per l'hardware si affidava alla produzione da parte di terzi. Ciò rese possibile da un lato ad altre imprese di clonare il PC IBM, abbattendone notevolmente i costi, dall'altro permise a parecchie società di produrre dei software applicativi standard, in concorrenza gli uni con gli altri, basandosi su un unico sistema operativo, anche se inizialmente i principali produttori di software erano identificabili con prodotti per specifiche applicazioni. Il notevole ampliamento del mercato rese possibili economie di scala e si instaurò una sorta di sinergia tra quelli che sarebbero diventati i principali attori del settore: il produttore dei processori Intel e il produttore del sistema operativo e di applicativi per ufficio Microsoft. La maggiore potenza dei processori rese possibile lo sviluppo di programmi più complessi, la maggiore complessità degli applicativi e del sistema operativo richiesero processori più potenti instaurando in un certo modo un circolo vizioso di aggiornamenti continui. Sia il sistema operativo che gli applicativi furono subito caratterizzati dall'essere destinati ad utenti con conoscenze informatiche relativamente scarse e dall'avere licenze d'uso strettamente commerciali, vietando da un lato agli utenti di farne delle copie, dall'altro agli sviluppatori di vedere o modificare il codice. Sempre negli anni ottanta vennero introdotte le workstation, ovvero un sistema basato su terminali (i client) e computer centrali (i server). Si tratta di sistemi derivati concettualmente dai mainframe e basati essenzialmente su sistemi operativi UNIX proprietari. L'hardware stesso varia sul lato server dai mainframe ai PC, mentre su lato client vengono impiegati soprattutto i PC. Ciò favorì lo sviluppo di software sia per i client, utilizzati spesso da persone con scarse conoscenze informatiche, che per i server, il cui funzionamento viene solitamente garantito da personale informatico particolarmente qualificato. Gli anni novanta: Internet, Linux e la Open Source Definition Benché Internet avesse visto la luce già negli anni settanta, è soltanto agli inizi degli anni novanta, con la diffusione del protocollo HTTP e la nascita dei primi browser, che Internet cominciò ad essere diffuso prima in ambito accademico e poi in modo sempre più capillare anche tra semplici privati. All'inizio degli anni novanta, il progetto GNU non aveva ancora raggiunto il suo obiettivo principale, mancando di completare il kernel del suo sistema operativo (HURD). Per sopperire a tale mancanza, William e Lynne Jolitz riuscirono ad effettuare il porting di UNIX BSD su piattaforma Intel 386 nel 1991. Purtroppo, negli anni successivi tale porting si trovò ad affrontare problemi di natura legale USL v. BSDi che ne ritardarono temporaneamente lo sviluppo. Nello stesso anno, Linus Torvalds, studente al secondo anno di informatica presso l'Università di Helsinki, decise di sviluppare un proprio sistema operativo imitando le funzionalità di Unix su un PC con un processore Intel 386. Tale processore venne scelto per il suo minor costo e per la sua maggiore diffusione rispetto alle piattaforme hardware per le quali erano disponibili i sistemi operativi Unix. Torvalds era spinto dall'insoddisfazione riguardante alcuni applicativi di Minix (un sistema Unix-like su piattaforma PC), dal desiderio di approfondire le proprie conoscenze del processore Intel 386, e dall'entusiasmo per le caratteristiche tecniche di Unix. Torvalds distribuì il proprio lavoro tramite Internet e ricevette immediatamente un ampio riscontro positivo da parte di altri programmatori, i quali apportarono nuove funzionalità e contribuirono a correggere errori riscontrati. Nacque così il kernel Linux, il quale fu subito distribuito con una licenza liberale. Internet dal canto suo, rende possibile la comunicazione tra persone molto distanti in tempi rapidi e a basso costo. Inoltre rende possibile la distribuzione di software direttamente dalla rete, riducendo ulteriormente i costi di duplicazione e le difficoltà a reperire il software stesso. La diffusione dei CD-ROM come supporto privilegiato di raccolte di software rese possibile il fenomeno delle cosiddette distribuzioni. 102 Open source Linux può essere considerato come il primo vero progetto "open source" cioè come il primo progetto che faceva affidamento essenzialmente sulla collaborazione via Internet per progredire; fino ad allora, infatti, anche i progetti di software libero come Emacs erano stati sviluppati in maniera centralizzata seguendo un progetto prestabilito da un ristretto numero di persone, in base cioè ai principi 'standard'di ingegneria del software. Si assumeva valida anche per i progetti open source la 'legge di Brooks', secondo cui "aggiungere sviluppatori a un progetto in corso di implementazione in realtà rallenta il suo sviluppo", legge che ovviamente non è applicabile a un progetto di sviluppo open source. Agli inizi degli anni novanta, l'idea delle licenze liberali era rappresentata soprattutto da Richard Stallman e la sua FSF, ovvero le licenze liberali per eccellenza erano la GPL e la LGPL che però venivano ritenute "contagiose", in quanto a partire da un codice licenziato con la GPL qualsiasi ulteriore modifica deve avere la stessa licenza. Le idee stesse di Stallman venivano viste con sospetto dall'ambiente commerciale statunitense, il che non facilitava la diffusione del software libero. Per favorire dunque l'idea delle licenze liberali nel mondo degli affari, Bruce Perens, Eric S. Raymond, Ockman e altri cominciarono nel 1997 a pensare di creare una sorta di lobby a favore di una ridefinizione ideologica del software libero, evidenziandone cioè i vantaggi pratici per le aziende e coniarono il termine "Open Source". Ciò anche al fine di evitare l'equivoco dovuto al doppio significato di free nella lingua inglese, visto che spesso veniva interpretato come "gratuito" invece che come "libero". L'iniziativa venne portata avanti soprattutto da parte di Raymond che, in occasione della liberalizzazione del codice sorgente di Netscape, voleva utilizzare un tipo di licenza meno restrittivo per le aziende di quanto fosse il GPL. La scelta a favore dell'Open Source da parte di alcune importanti imprese del settore come la Netscape, l'IBM, la Sun Microsystems e l'HP, facilitarono inoltre l'accettazione del movimento Open Source presso l'industria del software, facendo uscire l'idea della "condivisione del codice" dalla cerchia ristretta nella quale era rimasta relegata fino ad allora. Venne cioè accettata l'idea che l'open source fosse una metodologia di produzione software efficace, nonostante nel suo famoso saggio La cattedrale e il bazaar, Eric S. Raymond avesse esplicitamente criticato i tradizionali metodi di ingegneria del software, metodi che fino a quel momento avevano dato buoni frutti. Va notato come i primi programmi 'liberi', come il GCC, seguivano ancora il modello a cattedrale; solo successivamente progetti come EGCS adottarono il modello a bazaar. Commissioni e audizione alla Commissione Cultura della Camera italiana L'attività della “Commissione per il software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione”, detta anche “Commissione Meo”, ha prodotto, nel maggio 2003, la pubblicazione dell'"Indagine conoscitiva sul software open source" che, accanto ad un quadro generale, contiene interessanti proposte per la diffusione del software open source nella PA italiana. La più rilevante tra le proposte è che le PP.AA. non devono vietare né penalizzare l'utilizzo di pacchetti open source: il criterio che deve valere al momento della selezione di una qualsivoglia soluzione software è quello del “value for money” (rapporto qualità-prezzo). Queste conclusioni hanno fortemente orientato il legislatore italiano. La prima ricaduta legislativa, esito diretto dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a codice sorgente aperto, è la cosiddetta “Direttiva Stanca”: il 19 dicembre 2003 l'allora Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, On. Stanca, adottava la direttiva “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” il cui contenuto sostanziale veniva successivamente trasfuso nel D. Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) con l'intenzione di comportare vantaggi nella scelta dei programmi più efficienti e convenienti, ma anche risparmi derivanti dalla condivisione conseguente al riuso all'interno delle amministrazioni pubbliche. I principali contenuti della "Direttiva Stanca” sono i seguenti (in particolare derivanti dagli articoli 3, 4 e 7): • analisi comparativa delle soluzioni. La direttiva dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano programmi informatici sulla base di una valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato, tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze. 103 Open source • Criteri tecnici di comparazione. Le Pubbliche Amministrazioni nell'acquisto dei programmi informatici devono privilegiare le soluzioni che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e di segreto. • Rendere i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria. • Garantire la disponibilità del codice sorgente per l'ispezione e la tracciabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni. • Esportare dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto. Oltre alla Direttiva menzionata, altri sono gli interventi legislativi che considerano l'Open Source come meritevole di attenzione economica e tecnica come, ad esempio, il già citato Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 68, comma 1, lettera d) “Codice dell'amministrazione digitale” e le successive integrazioni e modificazioni (Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale”) e, recentemente, la Legge 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Quest'ultima istituiva un Fondo di 10 milioni di Euro (comma 892) al fine di sostenere la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, la cui destinazione prioritaria era rivolta a progetti che "utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto". Recentemente vi è stata la riproposizione della Commissione Open Source 2007, sempre presieduta dal Prof. Angelo Raffaele Meo, presso il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione è stata istituita la Commissione Nazionale per il software Open Source nella PA. Il decreto ministeriale istitutivo della Commissione (16 maggio 2007), a firma del Ministro Nicolais, ha definito tre obiettivi prioritari: • un'analisi dello scenario europeo ed italiano del settore; • la definizione di linee guida operative per supportare le Amministrazioni negli approvvigionamenti di software open source; • un'analisi dell'approccio open source per favorire cooperazione applicativa, interoperabilità e riuso. I lavori della Commissione, presieduta dal prof. Meo, si sono svolti essenzialmente in modalità on-line supportati dall'Osservatorio OSS del CNIPA. Si sono svolte anche attività di audizione, in particolare la Commissione ha supportato l'organizzazione del convegno Open Source Open Ideas for Public Administration [2] - OSPA 2008 promosso dall'Associazione Concreta-Mente [3]. Nell'aprile 2008 la Commissione ha prodotto una prima bozza di Relazione.[4] Nel 2007 il tema dell'open source è stato portato autorevolmente presso il Parlamento italiano. La commissione cultura della Camera ha ascoltato, nella forma di una audizione, il prof. Arturo Di Corinto, Richard Stallman e Bruce Perens[5] in un'audizione ufficiale dalla commissione cultura della Camera dei deputati. Anche il convegno Condividi la conoscenza (organizzato in più edizioni) ha tentato di allargare la base di adesione del mondo accademico sull'open source e sull'Open content con l'obiettivo di fare ascoltare la propria voce anche dal mondo politico. Modalità di guadagno Lo sviluppo opensource ha tra le sue caratteristiche quello di essere quasi sempre gratuito, tanto da creare confusione tra alcuni che credono che opensource e gratuito siano sinonimi. Ci si potrebbe chiedere perché delle persone si dedichino allo sviluppo di progetti talvolta semplici, talvolta impegnativi e complessi, senza una remunerazione. In realtà, ci possono essere delle forme di guadagno (non sempre) e si può ricorrere ad una o più strategie per questo scopo. Nella seguente lista, con "sviluppatore" si può intendere sia uno o più privati, sia un'azienda che crea ed eventualmente si occupa di migliorare il programma o prodotto software: 1. donazioni: lo sviluppatore dà la possibilità di fare delle donazioni non obbligatorie a chi usa il suo programma, come ringraziamento o come incoraggiamento per un ulteriore sviluppo 104 Open source 2. servizio di supporto a pagamento: il programma è gratuito ma si paga per avere il supporto dello sviluppatore; se il supporto prevede donazioni, si può ritenere simile al punto precedente 3. sponsorizzazione: il programma o il sito che lo ospita può contenere il nome o altro tipo di pubblicità ad un'azienda che supporta economicamente lo sviluppatore; può anche succedere che un'azienda si occupi dello sviluppo di un programma gratuito e conti sulla pubblicità che riscuoterà da esso per farsi conoscere 4. guadagni grazie alla didattica: se il prodotto creato è particolarmente complesso, spesso si tratta di un linguaggio di programmazione nuovo o una libreria (o framework ecc.) con scopi particolari per un linguaggio di programmazione, lo sviluppatore può guadagnare grazie all'organizzazione di corsi di apprendimento del prodotto, la vendita di libri eccetera. Questo tipo di guadagno può risentire della concorrenza di guide che sono o saranno pubblicate gratuitamente in rete da parte di utenti, e può dar vita ad una strategia di mercato piuttosto complessa. Nei casi di librerie (o framework) che vogliono fare concorrenza a prodotti esistenti, si deve convincere che essi siano efficaci e più facili degli altri prodotti disponibili. Può anche essere che il produttore metta in rete delle introduzioni all'apprendimento del proprio prodotto che però non coprono tutte le potenzialità dello stesso. Allo stesso tempo si cerca di creare una comunità di supporto e contemporaneamente un gergo che l'accomuni. Il gergo può far uso di termini nuovi che rimpiazzano quelli in uso, giustificati con motivazioni diverse (ad esempio, le funzioni in Java sono chiamate metodi nonostante compiano azioni o restituiscano un risultato dopo un'elaborazione che in matematica ed informatica sono chiamate funzioni). Talvolta può dar vita ad una serie di acronimi che rendono quasi criptico il linguaggio (vedasi il framework Spring). In tal modo si riesce a far diminuire il numero degli autodidatti che imparano in rete, spingendo chi vuole apprendere a comprare libri per l'apprendimento e le pratiche ottimali da seguire e/o seguire corsi ed allo stesso tempo si crea una comunità di sviluppatori fedele nel tempo, spesso unita anche da una "filosofia" di programmazione. Studi e Ricerche OSPA (Open Studies for Public Administration) è un gruppo di lavoro dell'Associazione Concreta-Mente [3] orientato a studiare il tema dell'innovazione organizzativa e tecnologica nella Pubblica Amministrazione. Integra competenze verticali di origine accademica e professionale con l'obiettivo di formulare proposte concrete e presentarle ai decisori istituzionali nel contesto di eventi pubblici. Il gruppo di lavoro OSPA organizza annualmente dal 2008 un convegno nel quale sono presentati e discussi con interlocutori di diverse estrazioni i risultati delle ricerche sull'innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Ad oggi ha coinvolto nelle sue attività: 6 Università e Centri di Ricerca Nazionali, più di 50 aziende del settore privato, oltre 250 Amministrazioni Pubbliche sia locali che centrali. OSPA 2008 [2] è stato il primo momento in Italia di incontro e confronto tra PA, imprese e università sul tema dell'open source nelle Pubbliche Amministrazioni. L'iniziativa dei convegni OSPA è poi proseguita negli anni successivi. A partire dagli spunti raccolti nel corso della prima edizione, il convegno OSPA 2009 è stato dedicato a verificare l'esistenza di interrelazioni tra cambiamento organizzativo e adozione di soluzioni open in 16 diverse amministrazioni, e ad approfondirne la natura. I casi di studio esaminati, i risultati della ricerca e le discussioni attivate sono stati raccolti nel volume Open Source nella Pubblica Amministrazione - OSPA '09 [6], che è anche possibile scaricare gratuitamente [7]. L'edizione OSPA 2010[7] è stata orientata all'approfondimento verticale su due temi di grande rilevanza per la promozione e valutazione dell'innovazione nella PA: il Riuso di soluzioni software tra amministrazioni diverse, e il Total Cost of Ownership, come strumento per supportare le decisioni di adozione. Anche in questo caso, i risultati delle ricerche presentati al convegno e le riflessioni degli esperti intervenuti sono stati raccolti in un volume, OSPA 10 - Strumenti per l'Innovazione nella PA [8], che si può anche scaricare gratuitamente [9]. 105 Open source Software open source maggiormente diffuso I software open source attualmente più diffusi sono Firefox, VLC, Gimp, 7-Zip, oltre ad un gran numero di progetti rivolti non all'utente finale ma ad altri programmatori.[10] Sono inoltre degne di nota le famiglie di sistemi operativi BSD, GNU, Android e il kernel Linux i cui autori e fautori hanno contribuito in modo fondamentale alla nascita del movimento. La comunità open source è molto attiva, comprende decine di migliaia di progetti,[11] numero tendenzialmente in crescita. Note [1] [2] [3] [4] [5] [6] I sistemi operativi nascono alla fine degli anni Cinquanta. tra i primi si può ricordare lo SHARE Operating System dell'IBM (1959) http:/ / www. concreta-mente. it/ images/ opensource/ concretamente_ospa08_callforideas_v07-cp. pdf http:/ / www. concreta-mente. it Archivio Notizie (http:/ / www. innovazionepa. gov. it/ ministro/ salastampa/ notizie/ 1022. htm) Rassegna stampa (http:/ / www. dicorinto. it/ wp-content/ uploads/ 2007/ 06/ rassegna-stampa-rep-sw. pdf) http:/ / www. lulu. com/ product/ a-copertina-morbida/ open-source-nella-pubblica-amministrazione---ospa-09/ 6270404?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 3 [7] http:/ / www. lulu. com/ product/ ebook/ open-source-nella-pubblica-amministrazione---ospa-09/ 17377833?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 4 [8] http:/ / www. lulu. com/ product/ a-copertina-morbida/ ospa-10---strumenti-per-linnovazione-nella-pa/ 18661303?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 1 [9] http:/ / www. lulu. com/ product/ ebook/ ospa-10---strumenti-per-linnovazione-nella-pa/ 18852634?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 2 [10] The Open Source Census (http:/ / www. osscensus. org/ packages-rank-public. php) [11] Freecode directory (cfr. numero di progetti con una licenza approvata da OSI) (http:/ / freecode. com/ ) Bibliografia • Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright, PrimaOra, 2005, disponibile on line su www.copyleft-italia.it/libro (http://www.copyleft-italia.it/libro) (CCpl) • Mariella Berra, Angelo Raffaele Meo, Informatica solidale. Storia e prospettive del software libero, 2001, Bollati Boringhieri, ISBN 88-339-1363-5 (copyright) • Mariella Berra, Angelo Raffaele Meo, Libertà di software, hardware e conoscenza. Informatica solidale 2, 2006, Bollati Boringhieri, ISBN 88-339-1646-4 (copyright) • Arturo Di Corinto, Tommaso Tozzi, "Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete", 2002, Manifestolibri, ISBN 88-7285-249-8 (copyleft) • Arturo Di Corinto, Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica, Apogeo Editore, 2005 ISBN 88-503-2327-1 (CCpl) • Giovanna Frigimelica, Andrea Marchitelli, Open source in biblioteca: how to? (http://bollettino.cilea.it/ viewarticle.php?id=786). "Bollettino del CILEA", 114. • Gruppo di ricerca Ippolita, Open non è free. Comunità digitali tra etica hacker e mercato globale, Eleuthera, 2005, ISBN 88-89490-04-7, (copyleft) (http://ippolita.net/onf) • Pekka Himanen, L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione, 2001, Feltrinelli, ISBN 88-07-17059-0 (copyright) • M.Marchesi, G.Concas, G.De Petra, F.Marzano, P.Zanarini (a cura di), "Finalmente libero!" (http:// finalmentelibero.ning.com/), McGraw-Hill, 2007. • Daniele Medri, Linux Facile, (copyleft) (http://linuxfacile.medri.org) • Carlo Piana, Simone Aliprandi, Italy (http://ifosslawbook.org/italy/) in Ywein Van den Brande, Shane Coughlan, Till Jaeger (a cura di), International Free and Open Source Software Law Review, Open Source Press GmbH, 2011. URL consultato il 15 settembre 2011. • Revolution OS: Voci dal codice libero, Apogeo Editore, 2003, ISBN 88-503-2154-6 (copyleft) 106 Open source 107 • Paolo Spagnoletti, Tommaso Federici (2011), Exploring the Interplay Between FLOSS Adoption and Organizational Innovation (http://aisel.aisnet.org/cais/vol29/iss1/15/), Communications of the Association for Information Systems (CAIS), Vol. 29, Art. 15, pp. 279–298 • Linus Torvalds - David Diamond, Rivoluzionario per caso. Come ho creato Linux (solo per divertirmi), 2001, Garzanti, ISBN 88-11-73896-2 (copyright) • Sam Williams, Free as in Freedom. Richard Stallman's crusade for free software, 2002, O'Reilly, ISBN 0-596-00287-4 (copyleft) • CNIPA (a cura di), Linee guida allo sviluppo di software riusabile multiuso nella Pubblica Amministrazione (i Quaderni n.38) (http://archivio.cnipa.gov.it/html/docs/cnipa_quad_38_int_a.pdf), Roma, CNIPA, gennaio 2009. URL consultato il 3 maggio 2011. Voci correlate • • • • • Differenza tra software libero e open source Hardware open source Licenza open source Metodologia agile Open content • Open Source Definition • Software libero Altri progetti • Wikisource contiene opere originali sull'open source • Wikiquote contiene citazioni sull'open source • Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su open source (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Open_Source?uselang=it) Collegamenti esterni • Open source (http://www.dmoz.org/World/Italiano/Computer/Programmazione/Open_Source) in Open Directory Project, Netscape Communications. ( Segnala (http://www.dmoz.org/public/suggest?cat=World/ Italiano/Computer/Programmazione/Open_Source) su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Open source") • Effetti del brevetto sull'Open Source (http://www.nosoftwarepatents.com/it/m/dangers/linux.html) • "Riflessioni sull'open source in Svizzera" - Articolo di swissinfo (http://www.swissinfo.ch/ita/ scienza_e_technologia/detail/La_Svizzera_riflette_sull_open_source.html?siteSect=511&sid=8645439& cKey=1200921748000&ty=st) • Tutorials in Italiano sui sistemi operativi Open source (http://www.oscene.net/) • Open Source Software (http://www.myopensource.org/it/) • (EN) Come gestire un progetto open source (http://www.tldp.org/HOWTO/Software-Proj-Mgmt-HOWTO/ index.html) • (EN) Open Source Software List (http://www.webi.org) • (EN) Open Source Web Design (http://www.oswd.org) Portale Diritto Portale Informatica Portale Software libero Pubblico dominio 108 Pubblico dominio L'espressione pubblico dominio indica in generale il complesso e la globalità dei beni - ed in particolare delle informazioni - insuscettibili di appropriazione esclusiva da parte di alcun soggetto pubblico o privato, e che sono invece disponibili al libero impossessamento ed uso da parte di chiunque. Intorno al 1860, il Dictionnaire de l'Académie française ne forniva la seguente definizione: Uno dei simboli che vengono utilizzati per denotare opere nel pubblico dominio. « Essere nel dominio pubblico, cadere nel dominio pubblico, si dice dell'opere letterarie e dell'altre produzioni dello spirito o dell'arte, le quali, dopo un certo tempo determinato dalle leggi, cessano d'esser la proprietà degli autori o de' loro eredi. » [1] (Dictionnaire de l'Académie française, traduzione letterale di Alessandro Manzoni ) Questa definizione esemplifica efficacemente una concezione giuridica di grande diffusione, per la quale il pubblico dominio sarebbe individuabile in una condizione antitetica ed antagonista a quella dell'ordinaria, costitutiva e "naturale" sottomissione di ciascun bene intellettuale alla proprietà, sebbene temporalmente limitata, di taluno (tipicamente il suo autore) e si comporrebbe di ciò che sia uscito dalla proprietà di singoli e di ciò che non possa mai entrarvi[2]. Il pubblico dominio non gode infatti di una definizione univoca e "autonoma", che prescinda cioè da quelle relative al diritto d'autore, ed è ricavabile principalmente per differenza da queste, tanto nei sistemi europei quanto negli Stati Uniti[3]. Per questa ragione anche i termini di ingresso delle opere nel pubblico dominio sono di fatto ricavati dalla decadenza delle protezioni assegnate agli eventuali diritti degli autori. Il concetto giuridico L'evoluzione del concetto si ebbe, in Europa, a partire dalla fine del XVIII secolo, quando sempre più Paesi iniziarono ad elaborare norme a tutela dei creatori delle opere d'arte e dell'ingegno; la questione del pubblico dominio è infatti di rilievo non solo in materia di proprietà letteraria e dunque di diritto d'autore propriamente detto, ma anche a proposito dei diritti sui disegni e sulle invenzioni (con lo sviluppo della normazione su marchi e brevetti). Se prima di questa fase la locuzione "pubblico dominio" indicava primariamente ciò che oggi è più facilmente riconoscibile nella nozione di demanio, cioè complesso dei beni e delle rendite di proprietà spettanti allo stato, con il progressivo articolarsi delle protezioni garantite dagli ordinamenti ad autori, inventori ed altri creatori di opere, all'originario significato della locuzione si affiancò perciò quello oggi prevalente. Alcuni dei passaggi di maggior rilievo in argomento si ebbero come accennato a partire dalla fine del Settecento; in quel tempo le normative in genere prevedevano tutela per gli autori solo per gli illeciti più gravi e palesi, come il plagio, e tutte le protezioni tenevano in buona considerazione, insieme a quelli degli autori, i diritti degli stampatori, antesignani della moderna figura dell'editore[4]. In Italia, tuttavia, già nel 1536 era stata scritta una delle opere giuridico-letterarie che maggiormente contribuirono in seguito allo sviluppo di norme di simile indirizzo[5], il saggio De rebus et dispositionibus dubiis[6] (Delle cose e delle disposizioni dubbie) di Alberto Bruno da Asti; questo giurista[7], con riferimento all'allora già "fiorente" attività di ristampa non autorizzata di opere altrui, suggeriva che Pubblico dominio non fosse consentito lucrare con altrui danno[8], sottolineando il rischio che pel timore di abusi e ristampe[9], gli Scrittori si svogliassero di pubblicare le opere loro ed invocando appositi provvedimenti da parte dell'imperatore o del papa affinché fosse garantita una giusta remunerazione per le fatiche dell'intelletto[10]. Si cominciava ad investigare sì sulla natura di quel ricettacolo in cui tutto il prodotto intellettuale non protetto sarebbe andato a defluire, anche se ancora non organicamente col nome di pubblico dominio. Ma della nascente idea di proprietà letteraria non si parlava ancora in termini giuridici di proprietà (quiritaria o bonitaria che fosse), o almeno non in termini di generale condivisione, anzi molte furono[11] le confutazioni alla pretesa di una simile identificabilità dei diritti spettanti all'autore (che come ricordato dal Bruno stesso[12] avevano precedenti in diritto romano solo nel caso del "premio" ricevuto da Appio per la pubblicazione delle sue opere). Proprio poiché il pubblico dominio era il luogo che accoglieva quanto non assorbito dai diritti di sfruttamento esclusivo dell'opera garantiti agli autori, le ipotesi di inquadramento di questi diritti alla stregua di forme di proprietà condizionava, come del resto ancora oggi, le riflessioni sulla natura giuridica del pubblico dominio. Mentre la dottrina elaborava, in Inghilterra nel 1557 si accordava alla Stationers' Company (Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers) un vero e proprio monopolio su tutte le opere, i cui diritti di pubblicazione potevano essere scambiati solo fra i soci della Compagnia; questa era congegnata in modo da assicurare l'esclusione degli autori dal novero dei soci, con la conseguenza che l'auto-pubblicazione risultava di fatto impossibile[13]. La compagnia aveva un potere di normazione settoriale e la sua norma forse più nota è quella dalla quale deriva lo stesso termine copyright: una volta che uno dei soci avesse dichiarato presso la Compagnia di avere acquisito i diritti su un testo (detto in quel contesto copy), gli altri soci si sarebbero astenuti dal pubblicarlo lasciando al titolare l'esclusivo "diritto di copia" (copyright); a tal fine la Compagnia aveva organizzato un registro, lo "entry book of copies" (o Stationers' Company Register) che faceva fede fra gli editori inglesi. La privativa fu limitata nel 1695, fu poi lo Statute of Anne[14] a modificare la situazione nel 1709. Nel Vecchio Continente una parte rilevante dei plagi e delle ristampe abusive si manifestavano nell'illecita riproduzione di opere di autori principalmente di altri stati[15] (non che mancasse peraltro l'uso di fare "vittime" fra i connazionali), con all'apice di questa criticità il clamoroso caso delle accuse rivolte a Leibniz di aver plagiato il lavoro di Newton sull'analisi infinitesimale, un caso che con i séguiti polemici che ebbe divenne un vero e proprio incidente diplomatico e fu causa di una grave frattura fra gli ambienti scientifici inglesi e continentali. Nelle more dell'attesa di decisive definizioni dottrinali circa la proprietà letteraria, da un lato i governi fecero intanto ricorso ad una discreta trattatistica internazionale, a complemento di interventi legislativi interni, per tutelare ciascuno i propri autori; dall'altro lato, autori illustri anche di scienze non direttamente giuridiche si dedicarono al tema apportandovi contributi in genere volti al riconoscimento di prerogative autorali. Kant, ad esempio, ne L'illegittimità della ristampa dei libri[16], del 1795 con sillogismo riaffermava la separazione fra la proprietà della singola copia di un'opera ed il diritto di effettuarne riproduzioni[17]. Sul piano legislativo, nell'imminenza ed al sorgere del XIX secolo, fiorirono norme e trattati internazionali[18] da Venezia alla Francia, dalla Prussia alla Gran Bretagna, mentre oltreoceano gli appena indipendenti Stati Uniti già nel 1787 avevano inserito nella loro costituzione la garanzia di tutela del diritto autorale[19]. Malgrado una così grande e partecipata elaborazione sulla tutela dei diritti, non altrettanto spessore ebbe l'indagine sulla "terra di nessuno" che al copyright residuava. Dal punto di vista del diritto internazionale, il pubblico dominio è oggi perciò, come in passato, solo quell'insieme di opere d'ingegno e altre conoscenze (opere d'arte, musica, scienze, invenzioni, ecc.) sulle quali nessuna persona o organizzazione ha un interesse proprietario (tipicamente un monopolio concesso governativamente come il diritto d'autore o il brevetto). Tali opere e invenzioni sono considerate parte dell'eredità culturale pubblica, e chiunque può utilizzarle o modificarle senza restrizioni (se non si considerano le leggi che riguardano sicurezza, esportazione, ecc.). Mentre il diritto d'autore venne adunque creato per difendere l'incentivo finanziario di coloro i quali svolgono un lavoro creativo, e come mezzo per incoraggiare ulteriore lavoro creativo, le opere di pubblico dominio esistono in quanto tali, e il pubblico ha il diritto di usare e riutilizzare il lavoro creativo di altri senza dover pagare un prezzo 109 Pubblico dominio economico o sociale. In assenza di qualche tipo di garanzia di diritto di monopolio, la cosiddetta "proprietà intellettuale", tutte le opere appartengono al pubblico dominio. Quando i diritti d'autore o altre protezioni, giungono a termine, l'opera diventa di pubblico dominio. La gestione del pubblico dominio è nazionale e ciascuno stato determina cosa vi rientri e cosa no. Vi sono tuttavia tentativi di armonizzazione internazionale delle norme sul diritto d'autore, e per conseguenza del pubblico dominio. Assenza di protezione legale Le opere d'ingegno rientrano nel pubblico dominio quando non esiste nessuna legge che stabilisce dei diritti di proprietà, o quando l'oggetto in questione è specificatamente escluso da tali diritti dalle leggi vigenti. Ad esempio, la maggior parte delle formule matematiche non è soggetta a diritti d'autore o brevetti nella larga parte dei casi (anche se la loro applicazione in forma di programmi per computer può essere brevettata). Analogamente, opere che furono create molto prima che tali leggi venissero promulgate, fanno parte del pubblico dominio, come i lavori di William Shakespeare e Ludwig van Beethoven, le invenzioni di Archimede o le opere di Alessandro Manzoni. Decadenza Molti dei diritti d'autore e dei brevetti hanno una scadenza determinata. Quando tale scadenza arriva, l'opera ricade nel pubblico dominio. Nella maggior parte delle nazioni, il brevetto scade 20 anni dopo che è stato depositato. Un marchio di fabbrica scade subito dopo essere divenuto un termine generico. I diritti d'autore sono molto più complessi; generalmente essi giungono a scadenza in tutte le nazioni quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: • l'opera è stata creata e pubblicata per la prima volta prima del 1º gennaio 1924, o come minimo 95 anni prima del 1º gennaio dell'anno corrente; vale la data più recente tra le due; • l'autore o l'ultimo degli autori, è morto almeno 70 anni prima del 1º gennaio dell'anno corrente; • nessuno dei firmatari della Convenzione di Berna ha passato un diritto d'autore perpetuo sull'opera; • né gli Stati Uniti e né l'Unione europea hanno accettato l'estensione dei termini sul diritto d'autore da quando queste condizioni sono state aggiornate (questa deve essere una condizione perché i numeri esatti nelle altre condizioni dipendono dallo stato della legge "in ogni dato momento"). Queste condizioni sono basate sull'intersezione tra le leggi sui diritti d'autore degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, che sono riconosciute dalla maggior parte degli altri firmatari della Convenzione di Berna. Si noti che i termini di estensione nella tradizione statunitense non ripristinano l'opera a pubblico dominio (da cui la data del 1924), mentre nella tradizione europea questo avviene perché la "direttiva sull'armonizzazione dei termini di protezione del diritto d'autore" si basa sui termini in vigore in Germania, che sono già stati estesi alla vita dell'autore più 70 anni. Esistono comunque delle eccezioni rilevanti, in particolare in Messico i diritti d'autore giungono a scadenza dopo 100 anni, in Colombia dopo 80 anni ed in Guatemala e Samoa dopo 75 anni. Questi ultimi due paesi, comunque, applicano la regola del termine minore, a differenza dei primi due. Esempi di invenzioni il cui brevetto è scaduto comprendono le invenzioni di Thomas Edison. Esempi di opere i cui diritti d'autore sono scaduti comprendono i lavori di Carlo Collodi e la maggior parte dei lavori di Mark Twain. 110 Pubblico dominio Diniego di interesse Un autore o inventore può esplicitamente declinare qualsiasi interesse proprietario sull'opera, assegnandola al pubblico dominio. Poiché il diritto d'autore si applica automaticamente a tutte le opere, l'autore deve fare una dichiarazione esplicita. In ambito industriale invece la cessione al pubblico dominio può essere anche implicita, e pubblicare i dettagli di un'invenzione prima di richiederne il brevetto può porre l'invenzione nel pubblico dominio. Ad esempio, una volta che un giornale pubblica una formula matematica, essa non può più essere usata come base per la pretesa di violazione di un brevetto software. Esiste un'eccezione a questo (negli Stati Uniti, non in Europa): un inventore può fare richiesta di brevetto di un'opera fino a un anno dopo alla pubblicazione (ma non, ovviamente, se qualcun altro l'ha pubblicata prima). Ineleggibilità Le leggi, pressoché in tutti i paesi, rendono alcuni tipi di opera, o invenzione, ineleggibili per il monopolio; tali opere entrano immediatamente nel pubblico dominio al momento della pubblicazione. Ad esempio, la legge statunitense sul diritto d'autore rilascia tutte le opere create dal governo nel dominio pubblico. Licenze Si noti che ci sono molti lavori che non sono parte del pubblico dominio, ma per i quali il proprietario ha deciso di non avvalersi pienamente dei diritti d'autore, o di garantire parte di questi diritti al pubblico. Nel caso del software, questo viene chiamato software libero o software open source, come ad esempio quello rilasciato dalla Free Software Foundation, che è pienamente coperto da copyright, ma rilasciato al pubblico, per la maggior parte degli utilizzi, sotto un tipo di licenza di tipo "copyleft", che vieta solo la ridistribuzione proprietaria. Si veda anche Wikipedia, che fa più o meno la stessa cosa con i suoi contenuti sotto la CC BY-SA (e, salvo eccezioni, anche GNU Free Documentation License). Similmente esistono licenze per altri tipi di contenuti, anche in questo caso denominati Contenuto libero o contenuto open. A volte tali opere vengono erroneamente indicate come di "pubblico dominio" nel linguaggio colloquiale. Il pubblico dominio nei singoli paesi Basi del diritto d'autore canadese A grandi linee, in Canada il diritto d'autore persiste per 50 anni dopo la morte del compositore o curatore (ove presente). La pubblicazione come tale non costituisce diritto d'autore, per cui ogni ristampa non riveduta di un'opera di pubblico dominio è a sua volta di pubblico dominio. Nel caso di revisioni significative anonime, la legge canadese sul diritto d'autore prevede la protezione per 50 anni dopo la pubblicazione, che però si prolunga a 50 anni oltre la morte del curatore delle revisioni qualora esso diventa pubblicamente noto.[20]. La data di pubblicazione può essere essenziale anche per determinare lo stato di pubblico dominio negli Stati Uniti (v. Copyright statunitense per opere pre-1923). Elenco non esaustivo per determinare se una revisione, in campo musicale, è significativa: • significative: trascrizioni/arrangiamenti, esecuzione di bassi numerati. • non significative: trasposizioni, correzioni di errori, traduzione di notazioni di dinamica comuni e nomi di strumenti. • ambigue: aggiunta di diteggiature, articolazioni o segni di dinamica. 111 Pubblico dominio 112 In molti paesi ci sono delle eccezioni per edizioni scientifiche, comprese le edizioni critiche (in particolare Bärenreiter) ed edizioni urtext. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione Eccezioni. Solo le opere che sono state inizialmente pubblicate in paesi membri dell'OMC (inglese WTO) o della Convenzione di Berna sono soggette al diritto d'autore in Canada. Comunque nella maggior parte dei casi questo si applica retroattivamente, tranne se l'opera era già nel pubblico dominio nel paese d'origine (cioè il paese in cui fu inizialmente pubblicata) quando la convenzione fu sottoscritta. Alcune opere sono di pubblico dominio negli Stati Uniti, ma non ancora in Canada o altri paesi. Questo è dovuto al fatto che negli Stati Uniti i termini si calcolano a partire dalla data di pubblicazione per tutte le opere pubblicate prima del 1978. Se un'opera fu pubblicata prima del 1923 (vedasi Pre-1923 copyright law), oppure pubblicata tra il 1923 e il 1963 senza successivo rinnovamento del copyright (vedasi 1923-1963 copyright law), è quasi certamente di pubblico dominio negli Stati Uniti. Tali file sono collocati sul server statunitense di IMSLP. La durata totale del diritto d'autore (cioè la durata prima che entri nel pubblico dominio) di un determinato spartito è uguale alla durata più lunga dei termini dati alle tre parti interessate, ovvero compositore, editore, e curatore ove presente. Per esempio, l'edizione Urtext delle sonate di Beethoven, della Henle del 1975, è coperta dal diritto d'autore (è stata curata da un curatore la cui opera non è ancora di pubblico dominio, e in più anche la tipografia iniziale di questa edizione è coperta dal diritto d'autore). Una pubblicazione della Dover del 1995 d'altro canto, essendo solamente una ristampa di un'edizione antica, è di pubblico dominio (ad esclusione della copertina e qualsiasi materiale aggiunto dalla Dover; la mera ristampa di edizioni di pubblico dominio non comporta diritto d'autore). Lo stato del diritto d'autore si trova solitamente in basso alla prima pagina di uno spartito. La data di pubblicazione è estremamente importante per determinare il diritto d'autore statunitense di opere pubblicate prima del 1978. Le seguenti tabelle danno una visione d'insieme della situazione del diritto d'autore. Sono indicate solo le condizioni perché un'opera sia di pubblico dominio in Canada e altri paesi in cui il termine scade 50 anni dopo la morte dell'autore, negli Stati Uniti, e nell'Unione Europea, Russia, e altri paesi dove il termine scade 70 anni dopo la morte dell'autore. Le tabelle riflettono la situazione nel 2013. I limiti 1943 e 1962 cambiano di anno in anno. Il termine "autore" si riferisce al compositore, orchestratore, arrangiatore, o curatore. Diritto d'autore per la composizione e la pubblicazione se l'autore è noto, pubblicata prima del 1923 Morte dell'autore <1943 Canada, paesi "vita+50" pubblico dominio (vita+50) 1943-1962 >1962 Stati Uniti UE, Russia, paesi "vita+70" pubblico dominio (vita+70) pubblico dominio † (nessuna eccezione per tutte le intenzioni e scopi ) protetto da copyright protetto da copyright † Certe opere straniere pubblicate dopo il 1909 potrebbero essere protette negli stati occidentali degli Stati Uniti sotto la giurisdizione del 9th US Circuit Court of Appeals. Diritto d'autore per la composizione e la pubblicazione se l'autore è noto, pubblicazione dopo il 1923 Pubblico dominio Morte dell'autore <1943 113 Canada, paesi "vita+50" pubblico dominio (vita+50) 1943-1962 >1962 protetto da copyright Stati Uniti UE, Russia, paesi "vita+70" pubblico dominio (vita+70) protetto da copyright ‡ tranne se viene fornita prova di non-renewal and NIE status protetto da copyright tranne se viene fornita prova di non-renewal and NIE status‡ protetto da copyright ‡ La prova di non-renewal and NIE status si applica solo ad opere pubblicate 1923-1963. Tutte le opere pubblicate dopo il 1963 hanno il copyright rinnovato automaticamente e sono protette per 95 anni dopo la prima pubblicazione. Diritto d'autore aziendale per la pubblicazione, nessun autore identificato Anno di pubblicazione < 1923 1923-1962 > 1962 Canada, paesi "vita+50" Stati Uniti UE, Russia, paesi "vita+70" pubblico dominio (pubblicazione+50) pubblico dominio ? coperto da copyright (pub.+95), tranne se di pubblico dominio nel paese della prima pubblicazione ? coperto da copyright ? Eccezioni Regola del periodo più breve (Berne Rule of the Shorter Term) Questa regola appare come art. 9(2) del Canadian Copyright Act. Questa regola sostanzialmente dice che se un'opera è di pubblico dominio nel paese d'origine, è anche di pubblico dominio in Canada. Questa regola è stata adottata anche da molti altri paesi, in particolare l'UE. Germania Come dall'articolo 170[21] dell'Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore) tedesco, le edizioni scientifiche, ovvero edizioni prodotte come risultato di un'analisi scientifica (cioè edizioni scientifiche o critiche e urtext), hanno una durata del diritto d'autore di soli 25 anni dopo la pubblicazione, per cui tutte le edizioni scientifiche pubblicate più di 25 anni fa sono di pubblico dominio in Germania, e quindi anche in Canada per la regola del periodo più breve. Questo riguarderebbe parecchie (se non tutte) pubblicazioni della Bärenreiter pubblicate più di 25 anni fa. Comunque, arrangiamenti, trascrizioni ed orchestrazioni paiono godere del periodo intero di protezione di vita + 70 anni. Pubblico dominio 114 Russia Versioni tipografiche del periodo dell'URSS sembrano non essere protette dal diritto d'autore russo. In particolare, le pubblicazioni Muzika paiono essere nel pubblico dominio, dato che vengono ristampate da molte case di ristampa occidentali. Il che pare sensato, in quanto Muzika era di proprietà del governo, e quindi se non altro non esiste più un detentore dei diritti d'autore. Italia In Italia le edizioni critiche, cioè quelle che con rigore filologico ed in genere ampio apparato critico delle varianti, ricostruiscono il testo originario, di opere in Pubblico Dominio hanno un riconoscimento della durata di 20 anni. Il semplice testo critico, cioè la versione del testo ricostruita dall'editore escluse note o apparati, di opere in pubblico dominio è però subito disponibile in pubblico dominio. Copyright statunitense per opere pre-1923 Attualmente,[22] ogni opera pubblicata prima del 1923 è di pubblico dominio negli Stati Uniti, indipendentemente dal paese in cui è stata pubblicata inizialmente.[23][24] Copyright statunitense per opere pubblicate 1923-1963 Negli Stati Uniti, opere di autori e possessori statunitensi pubblicate 1923-1963 sono nel pubblico dominio "se il copyright non è stato rinnovato" o "se l'opera è stata pubblicata senza un adeguato avviso di copyright". Attualmente, l'unico modo di accertare lo stato di rinnovamento è una ricerca formale tra le voci del US Copyright Office. Opere straniere che erano precedentemente di pubblico dominio sono state rimesse sotto copyright con le clausole degli emendamenti GATT/TRIPS (in vigore dal 1º gennaio 1996) a condizione che l'opera non fosse già di pubblico dominio nel paese d'origine.[25] Giorno del pubblico dominio Per approfondire, vedi Giorno del pubblico dominio. Di solito il primo di ogni anno alcune opere diventano di dominio pubblico (quindi l'autore perde tutti i diritti sulla sua opera). Questo giorno, non è una celebrazione ufficialmente riconosciuta, ed in alcune nazioni, a causa delle restrittive condizioni del copyright e delle leggi locali, non è ancora presente, ad esempio negli Stati Uniti si inizierà ad assistere all'ingresso nel pubblico dominio di alcune opere a partire dal 2019[26][27], in Australia addirittura nel 2026[28]. Tuttavia dal 2004 circa si iniziò a tener conto di questo evento, promosso anche da Creative Commons. Il 1º gennaio 2012 comunque si sono tenute celebrazioni in molte parti del mondo, in Italia (Torino, Roma e Grosseto), Polonia (Varsavia), Svizzera (Zurigo), Israele (Haifa) e Macedonia.[29] Note [1] Alessandro Manzoni, Memorie intorno a una questione di così detta proprietà letteraria, in (a cura di Carlo Cattaneo) Il Politecnico repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale, fascicolo n. 67, Editori del Politecnico, Milano, 1862 Si tratta di una lettera scritta da Manzoni al senatore Girolamo Boccardo, che aveva a sua volta in precedenza scritto in favore dello scrittore milanese a proposito della causa che aveva intentato contro l'editore francese Felice Le Monnier. Il "signor Le Monnier", trasferitosi nel Granducato di Toscana, aveva infatti pubblicato nel 1845 e senza consenso del Manzoni una versione de I promessi sposi del 1832, antecedente quindi al trattato del 1840 che proteggeva la proprietà letteraria. Manzoni vinse la causa (dettagli). Resta interessate notare che anche la traduzione di un'opera o parte di essa è generalmente compresa fra i diritti tutelati dalle norme sul diritto d'autore e che nella pubblicazione di questa lettera aperta, malgrado contenga una originale difesa del diritto di citazione, non sono menzionate autorizzazioni da parte del titolare dei diritti originari (l UNIQ-nowiki-0-a14077ec025e8f55-QINU Académie). [2] Si veda ad esempio David Bollier, Why the Public Domain Matters - The Endangered Wellspring of Creativity, Commerce and Democracy (http:/ / www. newamerica. net/ files/ archive/ Pub_File_867_1. pdf), New America Foundation & Public Knowledge, 2002: Pubblico dominio «Tradizionalmente, il pubblico dominio è stato visto come una raccolta piuttosto statica di opere i cui copyright e brevetti sono scaduti o a cui non erano applicabili sin dall’inizio, come gli atti ufficiali e le teorie scientifiche. Si compone, inoltre, degli aspetti della nostra cultura comune che non possono essere protetti legalmente, come trame, titoli, argomenti e fatti» (traduzione a cura di Chiara Turolla). [3] Jessica Litman, (Jessica Litman, The Public Domain, Emory Law Journal, 1990), riferendosi al 1976, quando in USA fu approvato il Copyright Act, nel 1990 scriveva: «questo miscuglio di materia non tutelabile non trovava una definizione omnicomprensiva allora e continua a non averla a tutt'oggi.» [4] La stampa a caratteri mobili, l'invenzione che rese imperitura la memoria di Johann Gutenberg era del 1456. [5] Sul ruolo di questo saggio a tali effetti, diverse fonti; ad esempio Giuseppe Panattoni, Lorenzo Panattoni, Memoria sulla riproduzione dei Promessi sposi del c. Alessandro Manzoni fatta in Firenze nel 1845 dal sig. F. Le Monnier: Repliche giuridiche e Rettificazione alla difesa del Tipografo ricorrente avanti la C. di Cassazione della Toscana, Tipografia Barbèra, Firenze, 1861 [6] Alberto Bruno da Asti, De rebus et dispositionibus dubiis, Tipografia Francesco Baroni, 20 agosto 1536, Asti [7] Alberto Bruno da Asti (nato in realtà a Castellinaldo nel 1477), signore di Ferrere, fu discepolo di Jacopino di San Giorgio e nel 1541 divenne Avvocato Fiscale Generale di Savoia, del cui Ducato fu anche senatore a Milano. Prolifico saggista in materia di diritto costituzionale, si occupò anche di studi riguardanti la monetazione ed il signoraggio. Morì nel 1551. [8] Taluni autori successivi, come Lodovico Bosellini (Lodovico Bosellini, Della proprietà letteraria e di uno scritto del signor Laboulaye intorno alla medesima, in La Temi - Giornale di legislazione e di giurisprudenza, Volume VI, Tipografia Barbèra, Firenze, 1857), hanno riferito questo richiamo al principio romanistico riassunto nel broccardo "nemo locupletari debet cum aliena iactura" [9] Il termine "ristampa", sino all'Ottocento, è stato frequentemente utilizzato a sé, ma con sottinteso riferimento al significato di "ristampa non autorizzata o comunque abusiva". [10] Fonte di diverso segno, ma coincidente con quella di Panattoni sul punto dell'influenza avuta da quest'opera, la lettura datane da Bosellini (op. cit.) [11] Sebbene principalmente nei secoli successivi. [12] Alberto Bruno, op.cit. [13] John Feather, The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710, Publishing History, 1980 [14] Copyright Act 1709 8 Anne c.19 - "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned [15] Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la Francia culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso Manzoni-Le Monnier. [16] Immanuel Kant, L'illegittimità della ristampa dei libri (Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks), 1795 [17] Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una cosa (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto personale, non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale. [18] Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità [19] Constitution of the United States of America (http:/ / en. wikisource. org/ wiki/ Constitution_of_the_United_States_of_America), Articolo 1, sezione 8, comma 8: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries [20] A causa di questa incertezza, l'uso di questa clausola viene sconsigliato dagli esperti [21] articolo 70 (http:/ / www. iuscomp. org/ gla/ statutes/ UrhG. htm#70) [22] Viene segnalata, tuttavia una sentenza difforme del US 9th Circuit Court of Appeals che riguarda solo gli stati occidentali, [23] Fonte: Cornell University's copyright center (http:/ / www. copyright. cornell. edu/ training/ Hirtle_Public_Domain. htm) (ingl.), ma ne esistono anche altre. [24] Per la transazione tra Google e le società degli autori e quelle degli editori statunitensi confronta Testo transazione (http:/ / www. googlebooksettlement. com/ r/ view_settlement_agreement) Allegato E [25] Le voci dal 1978 si trovano nel sito del US copyright office (http:/ / www. copyright. gov/ records/ ). Quelle del 1950-1977 sono indicizzate dal Project Gutenberg (http:/ / www. gutenberg. org/ etext/ 11800). [26] Non c'è il giorno del Pubblico Dominio negli USA nel 2010 (http:/ / arstechnica. com/ tech-policy/ news/ 2010/ 01/ nothing-to-celebrate-on-public-domain-day-2010-in-the-us. ars) [27] Niente entrerà nel pubblico dominio negli USA fino al 2019 (http:/ / www. law. duke. edu/ cspd/ publicdomainday) [28] Non ci sarà un giorno del pubblico dominio in Australia fino al 2026 (http:/ / gutenberg. net. au/ newsletters/ 200902-newsletter. html) [29] Il giorno del pubblico dominio (traduzione italiana) (http:/ / www. publicdomainday. org/ 2012-it) 115 Pubblico dominio Voci correlate • • • • • • • • • • • • • • • Anticopyright Contenuto libero Copyleft Copyright Diritto d'autore Edizioni critiche e scientifiche (diritto d'autore) Freeware Open Source Opere orfane Plagio (diritto d'autore) Proprietà intellettuale Public Domain Enhancement Act Rinuncia ai diritti d'autore Software libero Software proprietario Collegamenti esterni • • • • • • • • • • Manifesto del Pubblico Dominio (http://www.publicdomainmanifesto.org/) Giornata del Pubblico Dominio (http://www.publicdomainday.org/) Public Domain Review (http://www.publicdomainreview.org/) Donazione al Pubblico Dominio (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it) di Creative Commons Marchio di Pubblico Dominio (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.it) di Creative Commons Statuto per il Pubblico Dominio di Europeana (http://pro.europeana.eu/c/document_library/ get_file?uuid=4601e493-29c7-47d2-973b-4db0b77418d7&groupId=10602) Center for the Study of the Public Domain (https://web.law.duke.edu/cspd/) della Duke University Public Domain Calculator (http://www.outofcopyright.eu/) Stephan Kinsella, Against Intellectual Property (http://mises.org/books/against.pdf) Michele Boldrin, David Levine, Against Intellectual Monopoly (http://www.dklevine.com/general/ intellectual/againstfinal.htm) Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto 116 Software proprietario Software proprietario Il software proprietario, chiamato anche privato, non libero, o closed source, è un software la cui licenza consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni ed impedendone altre come la modifica, la condivisione, lo studio, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa. Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè l'autore o – in caso di cessione dei diritti patrimoniali – il cessionario dei diritti in questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza al regime di circolazione dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti. Le modalità di limitazione sono spesso anche di natura tecnica, quando, ad esempio il software è pubblicato soltanto in codice binario tenendone segreto il codice sorgente. Questa semplice pratica rende infatti lo studio e la modifica tecnicamente infattibile: utilizzando disassemblatori sono necessarie elevate capacità informatiche e notevoli sforzi per ottenere informazioni o effettuare modifiche anche solo di minima entità. Terminologia Il termine "proprietario" è un barbarismo ormai comunemente utilizzato per tradurre con un calco semantico la voce inglese "proprietary software", che significa "software di proprietà esclusiva"[1]. Il software infatti non è il "proprietario", ma piuttosto l'oggetto che è esclusivamente posseduto. Il termine inglese viene utilizzato dalla Free Software Foundation (FSF) per descrivere il software che non è libero o che lo è Logo della Free Software Foundation parzialmente, anche se tecnicamente il termine si riferisce a qualunque software che sia controllato da un proprietario, e quindi esso potrebbe essere applicato ad ogni software che non sia di pubblico dominio. La FSF, però, usa il termine per evidenziare il contrasto presente, secondo i sostenitori del software libero, tra le finalità delle due tipologie di software: il software proprietario è sviluppato per il proprietario, il software libero è sviluppato per la libertà degli utenti. La Open Source Initiative (OSI) preferisce invece usare l'espressione "software a sorgente chiuso", tradotto da "closed source software", per contrasto a open source. In tal modo il termine mette l'accento sulla sola questione di accessibilità del codice sorgente, che per la OSI è primaria. Rapporti con il software non proprietario Alcuni pacchetti software liberi sono disponibili anche con termini di software proprietario, come per esempio MySQL e SSH. I possessori del copyright originale di un determinato software libero, anche se rilasciato con copyleft, possono utilizzare una doppia licenza per far sì che sia loro sia gli altri possano ridistribuirne versioni proprietarie. Il software libero senza copyleft, o software libero "con licenza permissiva", permette a chiunque di creare delle versioni proprietarie da ridistribuire. Sia il software proprietario che il software libero si avvalgono delle regole poste a tutela del diritto d'autore anche se gli obiettivi sono radicalmente diversi. Infatti il software proprietario si avvale delle suddette regole al fine di sfruttare economicamente i programmi per elaboratore e per definirlo come proprietario; Il Software libero invece persegue finalità diverse, infatti il ricorso al diritto d'autore viene effettuato allo scopo di rendere effettivamente libero il programma, in alcuni casi anche al fine di evitare che terze parti possano deprivare gli utenti delle libertà concesse dall'autore originario del software. In entrambe le categorie definite, la distribuzione e la circolazione del software avviene per mezzo delle licenze d'uso. 117 Software proprietario 118 Il codice sorgente Il codice sorgente di un software proprietario solitamente non viene diffuso e viene ritenuto un segreto commerciale. Alcuni software proprietari, invece, vengono rilasciati con il codice sorgente o danno la possibilità di osservarlo secondo determinate condizioni. In questi casi gli utenti sono liberi di usare ed anche studiare e modificare il software, ma sono vincolati da licenze o accordi di non divulgazione (NDA: Non-Disclosure Agreement) per la ridistribuzione delle modifiche o anche per la semplice condivisione del software. Alcuni esempi sono le versioni proprietarie di SSH, PINE e l'iniziativa "shared source" della Microsoft, che consente a pagamento (ma gratuitamente per le pubbliche amministrazioni) di avere accesso ai sorgenti. Altre definizioni Il software proprietario disponibile gratuitamente viene chiamato "freeware". Il software shareware è invece disponibile gratuitamente ma solo per un periodo di prova. Il software proprietario con un copyright che non viene più esercitato e che viene usato illegalmente dagli utenti viene chiamato "abandonware" e può includere o meno il codice sorgente. In altri casi il software abandonware è stato messo nel pubblico dominio dallo stesso autore o possessore del copyright ed in questi casi, se il software include il codice sorgente, è software libero, non software proprietario. Esempi di software proprietario Alcuni esempi di software proprietario sono: iTunes, Microsoft Office, RealPlayer, Winzip, Adobe Photoshop, e alcuni diffusi sistemi operativi: Microsoft Windows, Mac OS X. Note [1] WordReference.com (http:/ / www. wordreference. com/ enit/ proprietary) Voci correlate • • • • Software libero Copyright Licenza (informatica) Brevetto software Portale Diritto Portale Informatica Linux 119 Linux Linux (/ˈlinuks/, pronuncia inglese [ˈlɪnʊks][1]) è una famiglia di sistemi operativi di tipo Unix-like, rilasciati sotto varie possibili distribuzioni, aventi la caratteristica comune di utilizzare come nucleo il kernel Linux. L' ultima versione stabile del kernel Linux è la 3.15.1 rilasciata il 16 Giugno 2014; il suo sviluppo è sostenuto dalla Linux Foundation, un'associazione senza fini di lucro nata nel 2007 dalla fusione di Free Standards Group e Open Source Development Labs. Grazie alla portabilità del kernel Linux sono stati sviluppati sistemi operativi Linux per un'ampia gamma di dispositivi: • personal computer • cellulari • tablet computer e console • mainframe • supercomputer Tux, la mascotte del kernel Linux, nata mediante uno scambio di e-mail in una mailing list pubblica. ed esistono sistemi Linux installabili anche come server, router e sistemi embedded.[2] Oggi molte società importanti nel campo dell'informatica come IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Red Hat, Canonical e Novell hanno infatti sviluppato e pubblicato, e continuano a farlo, sistemi Linux. Storia La nascita Il kernel Linux vede la luce nell'agosto 1991 grazie al giovane studente finlandese Linus Torvalds che, appassionato di programmazione, era insoddisfatto del sistema operativo Minix (sistema operativo unix-like destinato alla didattica, scritto da Andrew Tanenbaum, professore ordinario di Sistemi di rete all'università di Amsterdam), poiché supportava male la nuova architettura i386 a 32 bit, all'epoca tanto economica e popolare. Così Torvalds decise di creare un kernel unix con lo scopo di divertirsi e studiare il funzionamento del suo nuovo computer, che era appunto uno 80386. Inizialmente, Linux (il sistema operativo basato sul kernel programmato da Torvalds) per girare utilizzava, oltre al kernel di Torvalds, l'userspace di Minix. Successivamente, Linus decise di rendere il sistema indipendente da Minix, anche perché non ne gradiva la licenza che lo rendeva liberamente utilizzabile solo a fini didattici e decise, quindi, di sostituire quella parte del sistema operativo col software del progetto GNU. Per fare ciò, Torvalds doveva cambiare licenza e adottare la GPL, che tra l'altro considerava buona per il suo sistema operativo a prescindere dal software GNU stesso. E così la licenza cambiò in GPL. Linus Torvalds Linux 120 Linux, all'inizio, era un semplice emulatore di terminale scritto in C e assembly, e non aveva bisogno di appoggiarsi a un sistema operativo. L'emulatore di terminale avviava e gestiva due thread: uno per mandare segnali alla porta seriale, uno per riceverli; quando poi Linus ebbe bisogno di leggere e scrivere file su disco, questo emulatore fu esteso in modo che potesse gestire un file system. Lentamente, questo programma si trasformò in un intero kernel in grado di gestire un sistema operativo e Linus iniziò a documentarsi sulle specifiche POSIX, chiedendo assistenza sul newsgroup. La prima versione del kernel Linux, la 0.01, fu pubblicata su Internet il 17 settembre 1991 e la seconda nell'ottobre dello stesso anno. Torvalds preferiva chiamare Freax il kernel a cui stava lavorando ma Ari Lemmke, assistente alla Helsinki University of Technology che gli aveva offerto lo spazio FTP per il progetto (ftp.funet.fi), preferì assegnare alla subdirectory dedicata il nome alternativo di lavorazione Linux. Sin dalla versione 0.01 si poteva compilare e far partire la shell GNU Bash. Fino alla versione 0.10 era richiesto un computer con Minix per configurare, compilare e installare Linux perché quest'ultimo usava il filesystem del sistema sul quale si appoggiava; dalla versione 0.11 poteva essere compilato da Linux stesso. Presto i sistemi Linux superarono Minix in termini di funzionalità: Torvalds ed altri sviluppatori della prima ora di Linux adattarono il loro kernel perché funzionasse con i componenti GNU ed i programmi in user-space per creare un sistema operativo completo, pienamente funzionante e libero. Il rapporto con la rete Nella primavera del 1992 l'hacker Orest Zborowski riuscì a rendere eseguibile il server X sulla versione 0.12 di Linux. Per far ciò, Orest dovette implementare tutta la struttura degli Unix Domain Socket indispensabili a X Window e quindi un primo livello socket sul quale venne poi costruita tutta l'infrastruttura di rete di Linux. In realtà, il tutto era imbastito in maniera un po' caotica e non era ben integrato all'interno del kernel, ma Linus accettò comunque la patch perché con essa era possibile sia utilizzare X, sia utilizzare tale infrastruttura per dotare Linux di uno stack di rete. Richard Stallman Entusiasta della novità, Linus rilasciò, dopo la versione 0.13, la versione 0.95, senza pensare a tutti i problemi di sicurezza che la rete avrebbe comportato. Per rimediare alla leggerezza, nei due anni che trascorsero dalla 0.95 alla 1.0, Linus dovette utilizzare sia un ulteriore numero per indicare il livello di patch sia le lettere dell'alfabeto (sino alla versione 0.99.15Z, 0.99 15º livello di patch, revisione Z). Linux 121 La versione 1.0 Il 12 marzo 1994 il 16º livello di patch del kernel 0.99 divenne Linux 1.0. Fu lo stesso Linus Torvalds a presentare la prima versione stabile all'Università di Helsinki. Anni 2000 Nel 1996 fu scelto come logo ufficiale di Linux un pinguino disegnato da Larry Ewing, chiamato Tux come abbreviazione di Torvalds Unix. Ancora oggi Torvalds dirige lo sviluppo del kernel Linux. Il compito di fornire un sistema integrato, che combini tutte le componenti di base con le interfacce grafiche (come per esempio GNOME o KDE, basate a loro volta sulla presenza dell'X Window System) e con il software applicativo, è svolto dalle distribuzioni. Desktop KDE SC 4.10 Per quanto riguarda il kernel vero e proprio, Torvalds già nel settembre 2009 dichiarò che esso è diventato "gonfio e grosso", non così veloce e scattante come quando l'aveva progettato. Riconosce, però, che questo "ingrassamento" non va visto solo come una cosa negativa, perché significa che Linux ha molta più compatibilità rispetto al passato. Nel luglio del 2011, per festeggiare il 20º anniversario della nascita di Linux, Torvalds decise di rilasciare il kernel Linux, passando ad un sistema di numerazione a 2 cifre, pubblicando la versione 3.0 del kernel. L'ultima release della serie 2.6 è stata la 2.6.39. Attualmente Linux è molto usato, soprattutto come sistema operativo su server, in ambienti di produzione o in dispositivi embedded (PVR, telefoni ecc.), e ha una discreta diffusione in ambiente desktop (circa il 3% dei PC). Anche l'iniziale ampia diffusione sui netbook ha lasciato il passo a Windows, pur mantenendo una quota di penetrazione significativamente superiore a quella dei pc desktop/notebook. La controversia sulla definizione GNU/Linux Per approfondire, vedi Controversia sul nome GNU/Linux. Linux è il nome del kernel, sviluppato da Linus Torvalds a partire dal 1991, che è stato utilizzato come base per la realizzazione di vari sistemi operativi. In particolare molti progetti open source hanno scelto di sviluppare sistemi operativi con kernel Linux e software sviluppato dal progetto GNU. Tutti questi sistemi sono però comunemente chiamati col nome del loro kernel (Linux), senza specificare di che tipo è il resto del software utilizzato. L'utilizzo della parola Linux è da attribuire a Ari Lemmke, GNOME 2.20 desktop. l'amministratore che rese per primo disponibile Linux su Internet via FTP il 17 settembre 1991. In particolare, Linux era il nome della directory, la pub/OS/Linux, in cui risiedevano i file del nuovo sistema operativo. Il nome scelto da Torvalds e che durò per sei mesi era Freax, ovvero Freaks con la x d'ordinanza. Secondo Richard Stallman, fondatore del progetto GNU, e secondo la Free Software Foundation, la dicitura "Linux" (senza prefisso "GNU/") per i sistemi operativi che utilizzano software GNU sarebbe erronea, in quanto il nome Linux è attribuibile al solo kernel e il sistema, strutturato a partire dai componenti dell'originale progetto GNU, dovrebbe più propriamente chiamarsi GNU/Linux. Secondo l'uso della maggior parte degli utenti, degli sviluppatori e delle società coinvolti nello sviluppo del sistema operativo e del software ad esso collegato, il nome Linux è ormai Linux 122 divenuto sinonimo di sistema "Linux based", cioè di sistema basato sul kernel Linux. Sebbene non sia insostituibile per questo scopo, Linux è anche il sistema operativo più comunemente usato per eseguire Apache, MySQL e PHP, i software alla base della maggior parte dei server web di tutto il mondo. Le iniziali di questi tre progetti, insieme all'iniziale della parola Linux, hanno dato origine all'acronimo LAMP. Con l'evoluzione di ambienti desktop come KDE e GNOME, sono state sviluppate distribuzioni che offrono interfacce grafiche simili a quelle di Microsoft Windows o di Mac OS X, più vicine alle esigenze degli utenti meno esperti, rendendo il passaggio da un sistema all'altro meno traumatico. La controversia SCO-Linux Con il termine controversia SCO-Linux si fa riferimento ad una serie di cause legali e pubbliche tra la società produttrice di software e sistemi operativi SCO Group ed alcuni utenti Linux. SCO sostenne che gli accordi di licenza con IBM, che donano alcuni codici sorgente per essere incorporati in Linux, violino i diritti contrattuali. Molti membri della comunità Linux non furono d'accordo con SCO e IBM, Novell e Red Hat vinsero il processo contro SCO Group. Caratteristiche Il kernel Per approfondire, vedi Kernel e Linux (kernel). Il kernel Linux, uno dei più riusciti esempi di software open source. costituisce il nucleo dei sistemi operativi della famiglia di Linux.. Il kernel Linux è stato rilasciato sotto la licenza di software libero GNU GPL,(insieme ad alcuni firmware con varie licenze) ed è sviluppato da collaboratori di tutto il mondo. Ogni giorno lo sviluppo avviene sfruttando la mailing list di Linux. Il kernel Linux fu inizialmente creato nel 1991 da alcuni studenti di informatica finlandesi tra cui Linus Torvalds, il capogruppo. Linux aumentò in modo repentino i suoi sviluppatori ed utilizzatori che aderivano al progetto del software libero e contribuivano allo sviluppo del nuovo sistema operativo. Caricamento del kernel Linux 2.6.24.4 su Knoppix 5.3.1 File system Il file system utilizzato dai sistemi Linux fa riferimento al Filesystem Hierarchy Standard, uno standard per file system per sistemi Unix e Unix-like di tipo ad albero gerarchizzato. Installazione Un sistema Linux può essere installato stand-alone su disco rigido oppure su partizione primaria e logica per un hard-disk precedentemente partizionato. Alternativamente può essere installato su chiavetta USB o CD ed avviato opportunamente in fase di boot del computer. Tipicamente distribuzioni Live CD e Live USB una volta avviate dal loro supporto di memorizzazione forniscono supporto all'utente per l'installazione permanente su disco fisso nelle modalità di cui sopra. Opzionalmente, i sistemi Linux utilizzano anche di una partizione di swap per la memoria Linux 123 virtuale, tipicamente di dimensioni pari al doppio della RAM, quando quest'ultima non è sufficiente. Altra modalità tipica di installazione comune anche agli altri sistemi operativi è il ricorso alla virtualizzazione. Utilizzo ed applicazioni pratiche Il kernel Linux gira su svariate architetture[3]: dai cellulari ai PC, ai supercomputer. Speciali distribuzioni esistono per piccole architetture per mainstream. Il fork del kernel ELKS può girare su un Intel 8086 o su un Intel 80286 con microprocessore a 16-bit, mentre il fork del kernel µClinux può girare su sistemi senza MMU. Il kernel gira anche su architetture che erano state progettate per utilizzare il proprio sistema operativo, come i computer Macintosh della Apple (con architetture PowerPC e Intel), PDA, console, lettori MP3 e telefoni cellulari. Vantaggi e svantaggi Numerose distribuzioni sono completamente gratuite, per l'utente privato e per le aziende. Esistono società (Red Hat, Canonical, e altre) che, dietro compenso, forniscono supporto tecnico per le proprie distribuzioni. A questo si aggiunge la possibilità di modificare il sistema migliorando in proprio il codice sorgente, fornito con la licenza GPL, e di distribuirlo gratuitamente e legalmente, sotto forma di nuove versioni. Il dibattito sui vantaggi e svantaggi di Linux è spesso ricompreso all'interno della comparazione tra Microsoft Windows e Linux, molto nota agli addetti ai lavori. Le distribuzioni Per approfondire, vedi Distribuzione GNU/Linux. Non esiste un'unica versione di Linux ma esistono diverse distribuzioni (chiamate anche distro), solitamente create da comunità di sviluppatori o società, che scelgono, preparano e compilano i pacchetti da includere. Tutte le distribuzioni condividono il kernel Linux (sia pur in versioni diverse e spesso personalizzate), mentre si differenziano tra loro per il cosiddetto "parco software", cioè i pacchetti preparati e selezionati dagli sviluppatori per la distribuzione stessa, per il sistema di gestione del software e per i servizi di assistenza e manutenzione offerti. Esistono distribuzioni eseguibili direttamente da CD o pennetta USB: sono chiamate distribuzioni live o desktop CD. Una distribuzione live su CD o USB consente di provare la distribuzione ed eventualmente procedere all'installazione del sistema sul proprio computer. Linux 124 Distribuzioni più diffuse In ordine alfabetico, segue la lista delle distribuzioni più diffuse e conosciute: • Android - È una distribuzione per dispositivi mobili (principalmente touch screen) inizialmente sviluppata dalla Startup Android Inc. e poi nel 2005 acquistata dalla Google Inc. che la supporta tuttora. • Arch Linux - È leggera, veloce, estremamente scalabile e adattabile alle proprie esigenze. Ottimizzata per i686 e X86-64. • Backtrack - Offre tools per fare test di penetrazione. Fino alla versione 3.0 derivava dalla distro WHAX, dalla versione 4.0 è invece basata su Ubuntu. Dopo l'ultima versione, rilasciata nell'agosto 2012, il progetto viene fermato a causa della sua architettura ormai datata e il progetto continua nella nuova distribuzione Kali Linux, più performante, più intuitiva e inoltre basata su Debian. • CentOS - È una distribuzione basata sui sorgenti di Red Hat Enterprise Linux, quindi uguale ad essa in tutto e per tutto se non per i loghi e il nome che vengono cambiati in quanto marchi registrati. È usata per lo più in ambito server. • Debian - Offre un ottimo sistema di gestione dei pacchetti software (in formato deb), compilati per 11 architetture differenti: Alpha, AMD64, ARM, HP PA-RISC, Intel x86, Intel IA-64, MIPS (big endian), MIPS (little endian), PowerPC, IBM S/390, SPARC. Viene definita per questo "il sistema operativo universale". Ha un'installazione disponibile sia in modalità testuale che grafica. I repository di Debian generalmente contengono solo software libero, ma è possibile attivare repository per installare software proprietario. • Fedora - Distribuzione non commerciale sponsorizzata da Red Hat. Piuttosto curata nell'aspetto, viene aggiornata frequentemente con le ultime novità. Il sistema di pacchettizzazione è basato su RPM Package Manager e l'installazione è disponibile sia in modalità testuale che grafica. Linea temporale che mostra lo sviluppo delle varie distribuzioni Linux. • Gentoo Linux - Distribuzione non commerciale basata sui sorgenti che permette di ottimizzare e rendere estremamente flessibile il sistema. Implementa un sistema di porting derivato da *BSD. L'installazione avviene manualmente, seguendo l'apposito manuale. Ulteriori punti di forza della distribuzione sono l'ottima documentazione e la comunità molto disponibile. • Knoppix - La distribuzione live CD più famosa. Nata per uso forense, deriva da Debian. Molto indicata per i principianti, permette di avere un sistema completo avviabile direttamente da CD-ROM o DVD che permette, tra i vari usi, l'utilizzo dimostrativo, come tool di diagnostica, come test di compatibilità hardware, ecc. Presenta alcune varianti come Eduknoppix. • Linspire - Era una distribuzione commerciale derivata da Debian che puntava alla facilità d'installazione e d'utilizzo anche da parte di principianti. • Mandriva - Conosciuta come Mandrake fino al 2005, anno in cui la Mandrakesoft ha acquisito Conectiva. È una tra le distribuzioni più diffuse e maggiormente orientate all'utente desktop. È distribuita sia in forma gratuita che come prodotto commerciale (in questo caso include alcuni pacchetti proprietari), con nuove release a cadenza approssimativamente annuale. Ha un sistema di pacchettizzazione basato su RPM. • Mint - Derivata da Ubuntu, comprende alcuni software personalizzati per installazione e gestione, un menù principale che richiama quello di Windows Vista, e comprende codec multimediali preinstallati per DVD, MP3 ecc. • OpenSUSE - È una distribuzione non commerciale nata dall'apertura allo sviluppo comunitario di SUSE. • Puppy - Distribuzione molto leggera, è disponibile in versione Live CD. Occupa poche risorse e spazio su disco ed è adatta a PC poco potenti o datati. Se la quantità di RAM è sufficiente (256 MB o più), può girare integralmente in memoria. Linux • Red Hat Linux Enterprise - È la distribuzione commerciale più diffusa. Leggera, non viene aggiornata alle ultime novità ma predilige versioni di kernel e componenti stabili e collaudate. Gli sviluppatori di Red Hat hanno realizzato il diffuso sistema di pacchetti RPM. • Sabayon - Sabayon è una distro basata su Gentoo che si caratterizza per la compresenza di due package manager (binario e sorgente). È disponibile in diverse versioni con KDE, GNOME, XFCE, LXDE, Enlightenment, Fluxbox. • Slackware - Creata nel 1993, viene spesso considerata la distribuzione più vicina a Unix e agli standard Linux. È molto stabile, versatile e mira alla semplicità: gli interventi sul codice sono minimi, nel rispetto delle intenzioni degli autori originali. Il sistema di gestione dei pacchetti affida all'utente la risoluzione delle dipendenze, mentre il software non incluso va compilato dai sorgenti. • SLAX - Deriva direttamente da Slackware e ne conserva le caratteristiche di velocità, stabilità, leggerezza e ampia configurabilità in base alle varie esigenze del singolo utente. Adotta un approccio modulare avanzato. • SUSE - Celebre distribuzione europea, molto usata a livello aziendale ma rivolta anche all'utente Desktop. Anch'essa basata su RPM, è un prodotto commerciale. È basata sul lavoro del progetto OpenSUSE. • Ubuntu - Distribuzione derivata da Debian, è salita alla ribalta per la facilità d'installazione e d'utilizzo e per la disponibilità di frequenti aggiornamenti della versione stabile. Utilizza il gestore pacchetti APT, come Debian, e i desktop Unity e GNOME. Ne esistono numerose varianti, tra cui Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu ed Edubuntu. Distribuzioni completamente libere La maggioranza delle distribuzioni Linux non contiene esclusivamente software libero ma anche, in misura ridotta, software proprietario (ad esempio driver, codec, tool e applicazioni), spesso per mancanza di software libero ugualmente funzionale. Tuttavia alcune distribuzioni hanno scelto di non includere software proprietario e di utilizzare Linux-libre, una versione del kernel Linux completamente libera. Infatti Linux contiene parti di codice oscurate e sotto licenze non libere. La Free Software Foundation (FSF), sulla base delle Guidelines for Free System Distributions, ha stilato una lista di distribuzioni Linux che contengono esclusivamente software libero. Lista in ordine alfabetico: • • • • • • • gNewSense - Distribuzione basata su Debian e Ubuntu e supportata dalla FSF. BLAG (le Brixton Linux Action Group) - Distribuzione Linux basata su Fedora. Dragora - Distribuzione indipendente basata sul concetto di semplicità. Dynebolic - Distribuzione specializzata nell'editing di audio e video. Kongoni - Distribuzione africana. Musix - Distribuzione basata su Knoppix, rivolta alla produzione audio. Parabola GNU/Linux - Distribuzione basata su Arch che cura particolarmente la semplicità della gestione dei pacchetti e del sistema. • Trisquel - Distribuzione orientata alle piccole imprese, agli usi domestici e ai centri educativi. Basata sui rilasci LTS di Ubuntu, è facile da usare, installare e configurare. • Ututo - Distribuzione basata su Gentoo, è stato il primo sistema Linux completamente libero riconosciuto dal Progetto GNU. • Venenux - Distribuzione rivolta principalmente ad utenti latinoamericani. 125 Linux 126 Distribuzioni per bambini Si tratta di distribuzioni che forniscono raccolte preinstallate di giochi educativi in ambienti adatti a bambini a partire dall'età prescolare (in alcuni casi a partire dai 2 anni) fino agli inizi dell'adolescenza. Tutte le distribuzioni di questo tipo adattano l'ambiente da un punto di vista grafico, ed alcune semplificano anche in maniera consistente le modalità di utilizzo dell'ambiente. Normalmente vengono fornite anche delle raccolte di giochi di esclusivo divertimento, ma a volte vengono preinstallati anche dei programmi per sviluppare la creatività. La scrivania della versione 4.00 della distribuzione Trisquel, completamente libera. Non di rado vengono integrati dei filtri famiglia per proteggere i bambini dall'ottenimento di pagine inappropriate durante la navigazione in Internet. I giochi educativi inclusi non differiscono molto tra una distribuzione e l'altra, e comprendono giochi per l'apprendimento dell'uso del mouse e della tastiera, dell'alfabeto e delle sillabe, dei numeri e delle operazioni, di abilità di memorizzazione e ragionamento, fino ad attività più complesse come lo studio della geografia e delle scienze. Ecco alcune delle distribuzioni per bambini attualmente esistenti: • DoudouLinux - Distribuzione basata su Debian e multilingue, fa della semplicità d'uso e della adattabilità all'età del bambino i suoi punti di forza. Le attività più semplici sono utilizzabili a partire dai due anni, mentre i bambini più grandi troveranno tra le altre cose semplici programmi per lo sviluppo della creatività e navigheranno in internet protetti da un filtro famiglia. In arrivo anche uno strumento per la limitazione da parte dei genitori del tempo di uso del PC. Non richiede l'installazione, potendo essere usata da CD o da chiave USB. • Edubuntu - Distribuzione basata su Ubuntu e supportata da Canonical. • Edupup - Distribuzione basata su Puppy Linux. • Foresight kids - Distribuzione basata su Foresight Linux. • Linux KidX - Distribuzione basata su Slackware, disponibile in portoghese ed inglese. • PaiX - Distribuzione basata su Mandriva, è in fase sperimentale. • Qiko Junior - Distribuzione basata su QiLinux (trasformatasi in Tuga). La casa madre che la rilasciava (non scaricabile gratuitamente e provvista anche di un manuale d'uso cartaceo) è fallita. • Qimo 4 kids - Distribuzione basata su Ubuntu e multilingue, è una distribuzione completa ed in avanzato stadio di sviluppo, che può essere anche installata come desktop environment aggiuntivo su una distribuzione Ubuntu preesistente. Non avendo sviluppato consistenti semplificazioni dell'interfaccia e delle modalità d'uso potrebbe però risultare un po' ostica per i bambini più piccoli. • Trisquel EDU [4] - Versione di Trisquel GNU/Linux progettata per essere usata in qualsiasi scuola. • Trisquel TOAST - TOAST, o "Trisquel On A Sugar Toast", è un' edizione del sistema operativo completamente libero Trisquel GNU/Linux che usa l'ambiente didattico Sugar. Sugar è l'interfaccia utente sviluppata da SugarLabs per i laptop di "One Laptop per Child XO" e progettata sui concetti di apprendimento interattivo attraverso l'esplorazione. È stata impiegata con successo in molti paesi e contiene al suo interno un vasto catalogo di attività didattiche. • UKnowforkids - Distribuzione basata su Arch Linux, disponibile solo in inglese ma con requisiti minimi hardware bassi. Anche pensate per i bambini sono le distribuzioni appositamente concepite per le scuole, ma esse non sono espressamente concepite per l'uso sul singolo calcolatore domestico, ma piuttosto su reti scolastiche di calcolatori ed inoltre si rivolgono a bambini in età scolare. A tal proposito si veda la pagina Edutainment, dove si troverà anche una lista delle distribuzioni ad uso scolastico. Linux 127 Gestori di pacchetti Le distribuzioni Linux sono normalmente composte da pacchetti (packages), ed ognuno di essi contiene una specifica applicazione o componente: ad esempio, ci possono essere pacchetti contenenti una libreria per la gestione di un formato di immagini, oppure una serie di font, oppure un browser web così come un qualsiasi altro programma. Un pacchetto è fornito normalmente come codice compilato, e la sua installazione o rimozione è gestita in maniera più sofisticata rispetto ad un semplice programma di archiviazione come tar. La finestra del sistema di gestione dei pacchetti di Ubuntu e Trisquel Il programma preposto a queste funzioni è detto il sistema di gestione dei pacchetti (package management system o PMS) della distribuzione. Ogni pacchetto dedicato ad un PMS contiene delle meta-informazioni come descrizione, versione, dipendenze, ecc. Il sistema di gestione dei pacchetti tiene in considerazione queste meta-informazioni per permettere ricerche, aggiornamenti automatici a versioni più aggiornate, per controllare che tutte le dipendenze di un pacchetto siano soddisfatte e/o soddisfarle automaticamente. Distribuzioni diverse hanno gestori di pacchetti diversi, ed i principali sono: • RPM, adesso RPM Package Manager ma in origine Red Hat Package Manager, originariamente introdotto da Red Hat ma adesso usato in molte distribuzioni. • deb, Debian package, originariamente introdotto da Debian, usato anche dalle sue distribuzioni derivate. • .txz (sostituisce il precedente .tgz o tar.gz), standard tar + xz, a volte con ulteriori file di controllo, usato da Slackware ed altri, o a volte per la distribuzione di pacchetti molto semplici "fatti in casa". • ebuild, file contenente informazioni su come ottenere, compilare ed installare un pacchetto nel sistema Portage di Gentoo Linux attraverso il comando emerge. Tipicamente queste sono installazioni basate sulla compilazione di sorgenti, nonostante anche alcuni pacchetti binari possano essere installati in questo modo. • recipe, file contenente informazioni su come ottenere, decomprimere, compilare ed installare un pacchetto nella distribuzione Gobo Linux. Questo sistema è simile a quello di Gentoo. • Autopackage, un gestore per creare un sistema di installazione indipendente ed uguale per tutte le distribuzioni Linux. È presente inoltre la possibilità di compilare in proprio le applicazioni direttamente dai sorgenti disponibili, qualora non siano disponibili i binari precompilati. Sebbene la compilazione possa comportare alcune difficoltà, l'applicazione sarà sicuramente ottimizzata per il sistema sulla quale viene eseguita. Seguendo questa logica alcune distribuzioni (es. Gentoo) offrono la possibilità di compilare l'intero sistema operativo. Linux 128 Versioni embedded La possibilità di intervenire sul kernel Linux e la comparsa di molti appassionati ne hanno suggerito l'utilizzo nell'elettronica dei dispositivi integrati. Infatti a partire dal 2009, è possibile reperire apparecchiature commerciali (quali router, smartphone o tablet) dotate di sistemi Linux fortemente ridotti. Esistono anche distribuzioni Linux pensate per essere utilizzate su tali sistemi embedded, ad esempio OpenWRT, Android (sviluppato da Google), MeeGo o Ångström. Sviluppo e promozione La classica schermata iniziale di un sistema operativo Android La Linux Foundation e il Linux Standard Base Per approfondire, vedi Linux Foundation e Linux Standard Base. La Linux Foundation è un'organizzazione formata dai maggiori produttori di software ed hardware il cui obiettivo è di migliorare l'interoperabilità tra le diverse distribuzioni. Allo scopo, essa ha proposto una standard aperto e gratuito, chiamato Linux Standard Base (ufficializzato con lo standard ISO/IEC 23360) che definisce una comune ABI (Interfaccia Binaria per le Applicazioni), un unico sistema di pacchettizzazione ed una struttura per il file system che preveda le stesse convenzioni sui nomi e le stesse directory basilari in ogni sistema Linux. Esso al momento costituisce lo standard con maggiore appeal, al quale tutte le maggiori distribuzioni si stanno adeguando. Le distribuzioni possono essere specializzate per differenti utilizzi: supporto a particolari architetture, sistemi embedded, stabilità, sicurezza, localizzazione per una particolare regione o lingua o il supporto per le applicazioni in real-time. In più, alcune distribuzioni includono solamente software libero. Attualmente, oltre trecento distribuzioni sono sviluppate attivamente, con circa una dozzina di esse che sono più famose per l'utilizzo giornaliero. Linux 129 I LUG Per approfondire, vedi Linux User Group. Un Linux User Group (LUG), o anche "Linux Users Group" e "Linux Users' Group" è un gruppo formato da sostenitori e promotori del sistema operativo Linux. I LUG sono spesso organizzati come associazioni senza scopo di lucro e la loro principale missione è contribuire alla diffusione del software libero e in particolare dei sistemi operativi basati sul kernel Linux. Il Linux Day Logo ufficiale del Linux Day. Per approfondire, vedi Linux Day. I LUG italiani ogni anno promuovono ed organizzano il Linux Day, una manifestazione che ha lo scopo di promuovere il sistema operativo Linux e il software libero, ed avvicinare ed aiutare i nuovi utenti, con un insieme di eventi contemporanei organizzati in diverse città d'Italia. La Italian Linux Society (ILS) stabilisce la data del Linux Day e, a volte, fornisce proprio materiale pubblicitario. La responsabilità dei singoli eventi locali è lasciata ai rispettivi gruppi organizzatori, che hanno libertà di scelta per quanto riguarda i dettagli delle iniziative locali, nel rispetto delle linee guida generali definite da ILS. La manifestazione è nata nel 2001 per iniziativa di Davide Cerri di ILS, con lo scopo di valorizzare la rete dei LUG italiani organizzando una manifestazione di portata nazionale ma allo stesso tempo delocalizzata sul territorio. Il ruolo di ILS, tuttavia, è stato sempre secondario rispetto allo sforzo profuso dai LUG, veri artefici della manifestazione. La prima edizione del Linux Day si è tenuta il 1º dicembre 2001 in circa quaranta città sparse su tutto il territorio nazionale. Il Linux Day è divenuto il principale evento italiano no profit dedicato a Linux ed al software libero. Linux 130 Riviste dedicate a Linux • Linux & C. in italiano • Linux Magazine in italiano • Linux Magazine in inglese Note [1] Linus Torvalds usò in inglese. Torvalds si registrò pronunciando tale nome negli anni novanta. ) e in svedese (: [2] OpenWrt (https:/ / openwrt. org/ ) [3] The linux-kernel mailing list FAQ (http:/ / www. tux. org/ lkml/ #s6-9) [4] Trisquel EDU sul sito di Trisquel GNU/Linux (https:/ / trisquel. info/ it/ wiki/ trisquel-edu) Bibliografia • Daniele Medri. Linux facile (http://linuxfacile.medri.org/download/linuxfacile_5.0-1.pdf) (copyleft) • Daniele Masini. Informatica e GNU/Linux (http://vandali.org/DanieleMasini/InfoLinux/InfoLinux.pdf) (copyleft) • Daniele Giacomini. Appunti di informatica libera (copyleft) • Linus Torvalds e David Diamond, Rivoluzionario per caso. Come ho creato Linux (solo per divertirmi), Garzanti, 2001. ISBN 88-11-73896-2. • Machtelt Garrels. Introduzione a Linux (trad. Andrea Montagner) (http://codex.altervista.org/introlinux.html) (copyleft) Voci correlate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Android Controversia sul nome GNU/Linux Comparazione tra Microsoft Windows e Linux Distribuzione GNU/Linux Free Software Foundation GNU Halloween Documents Linus Torvalds Linux (kernel) Linux Foundation Linux Standard Base Linux User Group Linux Professional Institute Lista di videogiochi per Linux MINIX Novell Produzione paritaria Red Hat Revolution OS Richard Stallman • Sistema operativo • Single UNIX Specification Linux 131 • The Linux Documentation Project • Tux (mascotte) • Unix-like Altri progetti • • • Wikibooks contiene testi o manuali su Linux Wikinotizie contiene notizie di attualità su Linux Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri file su Linux (http://commons.wikimedia.org/wiki/Linux?uselang=it) Collegamenti esterni • (EN) Sito ufficiale della Linux Foundation (http://www.linux-foundation.org/) • Linux (http://www.dmoz.org/World/Italiano/Computer/Software/Sistemi_Operativi/Linux/) in Open Directory Project, Netscape Communications. ( Segnala (http://www.dmoz.org/public/suggest?cat=World/ Italiano/Computer/Software/Sistemi_Operativi/Linux/) su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Linux") • Linux.it (http://www.linux.it) sito della Italian Linux Society. Contiene un elenco dei Linux user group italiani, molta documentazione in italiano e altre informazioni su Linux. • (EN) kernel.org (http://www.kernel.org) Il sito ufficiale del kernel di Linux • (EN) Il post di Tanenbaum Linux is obsolete (http://www.educ.umu.se/~bjorn/mhonarc-files/obsolete/) • (EN) Il progetto GNU (http://www.gnu.org/) • (EN) Distrowatch (http://distrowatch.com) - Una lista esaustiva di distribuzioni aggiornata continuamente. • (EN) The Linux Documentation Project (http://www.tldp.org/) Portale Informatica Portale Software libero Fonti e autori delle voci Fonti e autori delle voci Copyright Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=67190857 Autori: .anaconda, .mau., .snoopy., Acolleoni, Agnellino, Airon90, Alec, Alfio, Amgauna, AndreA, Andrea Sivieri, Andreabont, Andreamonti, AnyFile, Ask21, Assianir, Avemundi, Axel260408, Azrael555, B. River, BPsoftware, Biopresto, Bizarria, Buggia, Carlo58s, Cell, Ciovo, Conky77, Copyright, Dave82, Davi393, Dedda71, Dirittoinformatico, Dome, Dr Zimbu, Elenwe, Elwood, Espagna, Euparkeria, F l a n k e r, Fidio, Fradeve11, Frazzone, Frieda, Frigotoni, Ftonello, Gac, Giacomo Seics, Giancy, Gianfranco, Gliu, Green Boss, Guam, Guidomac, Hellis, Homunculus, Ignisdelavega, Ilgiurista, Jalo, K'n-yan, KS, Lcvasi, Lilja, Limonadis, Loki 66, Luisa, MM, Manu Catta, MapiVanPelt, MartinoK, Massimiliano Panu, Matgio, Mau db, Mauro Tozzi, Melos, Miguel pedro maria, Mizardellorsa, Nemo bis, Neviskio, No2, Nubifer, PaneBiancoLiscio, Pap3rinik, Paroledipolvere, Paulatz, Phantomas, Pipoz, Plasm, Plink, Plinsky, Popop, Ppong.it, Princepao, Quatar, R. Nadal, Red devil 666, Rivista Sportiva, RobertoITA, Roger469, Rollopack, Romero, Senpai, Senza nome.txt, Shivanarayana, SimoneMLK, Sirabder87, Snow Blizzard, Suisui, Supernino, SuxNino, Tank00, Tartarox, Taueres, Tettix, Ticket 2010081310004741, Tommaso Ferrara, Toobaz, Trixt, Twice25, Uizzo, Umberto s, Valepert, Vegetable, Vituzzu, Wikiravenclaw, Yerul, Yoruno, 187 Modifiche anonime Diritto d'autore Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=67063545 Autori: .anaconda, ARMTRA, AndreVezz, Argento, Azrael555, Buggia, Discanto, Eumolpo, Filippof, Gacio, Giacomo Seics, GioeleBarabucci, Gliu, Honey986, Ignisdelavega, Ilgiurista, Jaqen, Laurentius, Lele giannoni, Licnep, Limonadis, Manuela Manussakis, Marco 27, Mizardellorsa, Mrpink-89, Nemo bis, Niculinux, No2, Paroledipolvere, Phantomas, Pierpao, Plink, Popop, Rago, Rojelio, Ruthven, Senpai, Sentruper, Simply70, Snow Blizzard, SoundOfSoul, Squale.lis, Stefano D'Antonio, Taueres, Ticket 2010081310004741, Trixt, Truman Burbank, Una giornata uggiosa '94, Valepert, 55 Modifiche anonime Copyleft Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65604314 Autori: Airon90, AltraStoria, Andreamonti, Aubrey, Badpazzword, Blackcat, Caceo, Carpoch, Ciovo, Darionapoli, Davide, Dome, Elbloggers, Eumolpo, Francescabobba, Frieda, Gac, Gianpietro72, Gsdefender2, H5N1, Hashar, Horcrux92, Icara, John Amoroso, Johnlong, Kronos, Larry Yuma, Laurentius, Leo72, Leonardo.Tonini, Lilja, Llorenzi, Lotte, Lp, Lwangaman, M&A, M7, Marijuana, Marius, Matjack, Mauro Tozzi, Miao, Mizardellorsa, Molecoladimollica, Motumboe, Ncrfgs, Nemo bis, Nick1915, No2, Paroledipolvere, Pequod76, Pil56, Plinsky, Popop, Pot, Ppalli, Qmc, Rdelre, RobertoITA, Rojelio, Senpai, Snowdog, Squale.lis, Suisui, Template namespace initialisation script, Trixt, Tvlocali, Twice25, Urli mancati, V.rota, Vaccaricarlo, Valepert, Valhalla, Vituzzu, Wikipedius, Yerul, Yoggysot, ZioNicco, 114 Modifiche anonime Creative Commons Fonte: 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