La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina

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La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina
La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina
(traduzione dall’inglese a cura di Esterino Adami e Donatella Sasso)
Allegato 4 degli Accordi di Pace avviati a Dayton, Ohio, il 21 novembre 1995 e firmati a Parigi
il 14 dicembre 1995. Gli accordi sono conosciuti come Accordi di Pace di Dayton.
Il seguente testo è stato redatto dall'Ufficio del Portavoce il 1° dicembre 1995.
PREAMBOLO
Fondata sul rispetto della dignità, libertà e uguaglianza umani,
Attenta alla pace, giustizia, tolleranza e riconciliazione,
Nella convinzione che le istituzioni governative democratiche e buone pratiche producono migliori
relazioni di pace all’interno di una società pluralista,
Auspicando di promuovere un generale benessere e una crescita economica attraverso la protezione
della proprietà privata e la promozione dell’economia di mercato,
Guidata dai principi della Carta delle Nazioni Unite,
Assicurate la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica della Bosnia e Erzegovina in
accordo con la legge internazionale,
Stabilito di assicurare il pieno rispetto della legge umanitaria internazionale,
Ispirati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dagli accordi internazionali sui diritti
civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Dichiarazione dei diritti delle persone
appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, come agli altri strumenti di
tutela dei diritti umani,
Richiamandosi ai principi fondamentali stabiliti a Ginevra l’8 settembre 1995 e a New York il 26
settembre 1995,
Bosgnacchi, Croati e Serbi, in qualità di popoli costituenti (insieme ad altri) e cittadini della Bosnia
ed Erzegovina con la presente stabiliscono che la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina è quella
che segue:
Articolo I: Bosnia ed Erzegovina
1. Continuità. La Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, il nome ufficiale del quale sarà d’ora in poi
“Bosnia ed Erzegovina”, conserverà la sua esistenza legale sotto la legge internazionale in quanto
stato con le sue strutture interne modificate come quanto previsto d’ora in poi e con i suoi confini
riconosciuti a livello internazionale. Rimarrà membro delle Nazioni Unite e, in quanto Bosnia ed
Erzegovina manterrà la sua presenza o farà domanda di ammissione alle organizzazioni delle
Nazioni Unite o di altri organismi internazionali.
2. Principi democratici. La Bosnia ed Erzegovina sarà uno stato democratico, che opererà secondo
le regole della legge e con libere e democratiche elezioni.
3. Composizione. La Bosnia ed Erzegovina sarà suddivisa in due Entità, la Federazione di Bosnia
ed Erzegovina e la Republika Srpska (d’ora in poi chiamate “Entità”).
4. Movimenti di beni. Servizi, capitali e persone. Ci sarà libertà di movimento attraverso la Bosnia
ed Erzegovina. La Bosnia ed Erzegovina e le Entità non potranno impedire la piena libertà di
1
movimento di persone, beni, servizi e capitali attraverso la Bosnia ed Erzegovina. Nessuna delle
Entità potrà stabilire controlli al confine fra le Entità stesse.
5. Capitale. La capitale della Bosnia ed Erzegovina sarà Sarajevo.
6. Simboli. La Bosnia ed Erzegovina avrà i simboli che saranno decisi dall’Assemblea
parlamentare e approvata dalla Presidenza.
7. Cittadinanza. Esisteranno una cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina, che sarà regolamentata
dall’Assemblea parlamentare, e una cittadinanza di ciascuna entità, che sarà regolamentata da
ciascuna Entità, entrambe prevederanno che:
a) Tutti i cittadini di entrambe le Entità sono cittadini della Bosnia ed Erzegovina.
b) Nessuna persona sarà privata arbitrariamente della cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina o
delle Entità né sarà ridotta alla condizione di apolide. Nessuna persona sarà privata della
cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina o delle Entità per nessun motivo quale il sesso, la
razza, il colore, la lingua, la religioni, le opinioni politiche o di altro genere, origini nazionali o
sociali, il legame con minoranze nazionali, proprietà, nascita altro status.
c) Tutte le persone che sono cittadini della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina immediatamente
prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono cittadini della Bosnia ed
Erzegovina. La cittadinanza di persone che sono state naturalizzate dopo il 6 aprile 1992 e
prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sarà regolata dall’Assemblea
Parlamentare.
d) I cittadini della Bosnia ed Erzegovina potranno ottenere la cittadinanza di un altro stato,
ammesso che vi sia un accordo bilaterale, approvato dall’Assemblea Parlamentare in accordo
con l’articolo IV(4)(d), fra la Bosnia ed Erzegovina e lo stato gestirà questa materia. Le
persone con doppia cittadinanza potranno votare in Bosnia ed Erzegovina e nelle Entità solo
nel caso in cui la Bosnia ed Erzegovina sia il loro paese di residenza.
e) Un cittadino della Bosnia ed Erzegovina all’estero potrà godere della protezione della Bosnia
ed Erzegovina. Ciascuna entità può rilasciare passaporti della Bosnia ed Erzegovina ai propri
cittadini come regolamentato dall’Assemblea Parlamentare. La Bosnia ed Erzegovina può
rilasciare il passaporto a cittadini che non lo abbiano ottenuto da una delle Entità. sarà istituito
un registro centrale di tutti i passaporti rilasciati dalle Entità e dalla Bosnia ed Erzegovina.
Articolo II: Diritti umani e libertà fondamentali
1. Diritti umani. La Bosnia ed Erzegovina ed entrambe le Entità assicureranno il più alto livello di
riconoscimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A questo scopo sarà istituita una
Commissione per i Diritti Umani della Bosnia ed Erzegovina come previsto nell’Allegato 6
dell’Accordo generale.
2. Standard internazionali. L’insieme dei diritti e delle libertà contenuto nella Convenzione
europea per la protezione dei Diritti umani e della libertà fondamentali e in suoi Protocolli sarà
applicato interamente in Bosnia ed Erzegovina. Avrà priorità sopra ogni altra legge.
3. Elenco dei diritti. Tutte le persone nel territorio della Bosnia ed Erzegovina godranno dei diritti
umani e delle libertà fondamentali riportare nel precedente paragrafo 2; questi includono:
a)
b)
c)
d)
Il diritto alla vita.
Il diritto a non subire tortura o trattamenti inumani o degradanti o maltrattamenti.
Il diritto a non essere tenuto in schiavitù o servitù o a non essere costretto a un lavoro forzato.
Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona.
2
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Il diritto ad un processo equo nelle cause civili e penali e altri diritti relativi ai processi penali.
Il diritto ad avere una vita privata e familiare, una casa e una corrispondenza privata.
Libertà di pensiero, coscienza e religione.
Libertà di espressione.
libertà di assemblea pacifica e libertà
di associazione con altri.
Il diritto di sposarsi e creare una famiglia.
Il diritto all’educazione.
Il diritto alla libertà di movimento e di residenza.
4. Non discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà previste in questo articolo o negli
accordi internazionali contenuti nell’Allegato I di questa Costituzione sarà assicurato a tutte le
persone in Bosnia ed Erzegovina senza discriminazioni riguardo il sesso, la razza, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altro status.
5. Rifugiati e profughi. Tutti i rifugiati e i profughi hanno il diritto di ritornare liberamente alle
loro case di origine. Hanno il diritto, in accordo con l’Allegato 7 dell’Accordo Generale, ad avere
restituite le proprietà di cui sono stati privati nel corso delle ostilità dal 1991 ed essere ricompensati
per le proprietà che non possano essere loro restituite. Tutti i contratti o le dichiarazioni relativi a
tali proprietà stipulati sotto costrizione sono nulli e illegali.
6. Adempimento (esecuzione, applicazione). La Bosnia ed Erzegovina, e tutti i tribunali, le
agenzie, gli organi governativi, e gli organismi gestiti da o insieme alle Entità, opereranno in
conformità con i diritti umani e le libertà fondamentali riportate nel precedente paragrafo 2.
7. Accordi internazionali. La Bosnia ed Erzegovina rimarrà o diverrà parte degli accordi
internazionali elencati nell’Allegato I di questa Costituzione.
8. Cooperazione. Tutte le autorità competenti in Bosnia ed Erzegovina favoriranno l'accesso a: tutti
i meccanismi di monitoraggio stabiliti per la Bosnia ed Erzegovina, i corpi di supervisione stabiliti
da ciascuno degli accordi internazionali contenuti nell'Allegato I di questa Costituzione; il
Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia (e in particolare osserverà le disposizioni emesse in
conformità con l'articolo 29 dello Statuto del Tribunale); e ogni altra organizzazione autorizzata dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con un mandato concernente i diritti umani o la legge
umanitaria.
Articolo III: responsabilità e relazioni fra le istituzioni della Bosnia ed Erzegovina.
1. Responsabilità delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina.
Le seguenti sono responsabilità delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Politica estera.
Politica del commercio estero.
Politica doganale.
Politica monetaria come previsto nell’articolo VII.
Finanze delle istituzioni e delle obbligazioni internazionali della Bosnia ed Erzegovina.
Regolamentazione di: immigrazione, rifugiati e asilo politico.
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g) Applicazione del diritto penale internazionale e fra le due Entità, comprese le relazioni con
l’INTERPOL.
h) Creazione ed entrata in funzione of mezzi di comunicazione pubblici e internazionali.
i) Regolamentazione del traffico attraverso le due Entità.
j) Controllo del traffico aereo.
a) Responsabilità delle Entità
a) Le Entità avranno il diritto di stabilire speciali collegamenti di reciprocità con gli stati vicini in
accordo con la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina.
b) Ciascuna Entità fornirà l’assistenza necessaria al governo della Bosnia ed Erzegovina al fine
di consentire di onorare le obbligazioni internazionali della Bosnia ed Erzegovina, purché le
obbligazioni finanziarie contratte da una delle Entità senza il consenso dell’altra
precedentemente all’elezione dell’Assemblea Parlamentare e della Presidenza della Bosnia ed
Erzegovina saranno responsabilità di quella Entità, a eccezione nel caso in cui le obbligazioni
siano necessarie alla permanenza della partecipazione della Bosnia ed Erzegovina in una
organizzazione internazionale.
c) Le Entità forniranno un ambiente sicuro per tutti i cittadini nelle loro rispettive giurisdizioni,
attraverso forze dell’ordine civili che operino in accordo con standard riconosciuti a livello
internazionale e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti a livello
internazionale riportati nell’Articolo II, e prendendo altre misure a seconda dei casi.
d) Ciascuna Entità potrà anche partecipare ad accordi con stati e organizzazioni internazionali
con il consenso dell’Assemblea Parlamentare. L’Assemblea Parlamentare potrà prevedere che
certi tipi di accordi non richiedano un tale consenso.
3. Regole e responsabilità delle Entità e delle Istituzioni
a) Tutte le funzioni di governo e i poteri non espressamente assegnati in questa Costituzione
alle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina saranno quelle delle Entità.
b) Le Entità e ciascuna loro sottodivisione aderiranno completamente alla Costituzione, che
sostituisce le disposizioni di legge in contrasto con la legislazione della Bosnia ed
Erzegovina e le costituzioni e le leggi delle Entità, a con le decisioni delle istituzioni della
Bosnia ed Erzegovina. I principi generali della legislazione internazionale saranno parte
integrante della legislazione della Bosnia ed Erzegovina e delle Entità.
4. Coordinamento. La Presidenza potrà decidere di agevolare il coordinamento fra le Entità su
questioni che non siano fra le responsabilità della Bosnia ed Erzegovina come previsto in questa
Costituzione, ad eccezione di casi relativi alla Entità in casi particolari.
5. Ulteriori responsabilità
a) La Bosnia ed Erzegovina assumerà responsabilità per tutte le questioni come concordato
dalle Entità; sono stabiliti negli Allegato da 5 a 8 degli Accordi generali; o sono necessari
per preservare la sovranità, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica e la personalità
internazionale della Bosnia ed Erzegovina, in accordo con la divisione della responsabilità
fra le istituzioni della Bosnia ed Erzegovina. Ulteriori istituzioni potranno essere stabilite se
necessario ad attuare tali responsabilità.
b) Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa Costituzione, le Entità avvieranno
negoziazioni con l’obiettivo di includere fra le responsabilità delle istituzioni della Bosnia
ed Erzegovina altre materie, comprese l’utilizzo delle risorse energetiche e i progetti di
cooperazione economica.
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Articolo IV: l’Assemblea parlamentare
L’Assemblea parlamentare avrà due camere: la Camera dei Popoli e la Camera dei Rappresentanti.
1. Camera dei Popoli. La Camera dei Popoli comprende 15 Delegati, due terzi dalla Federazione
(inclusi cinque croati e cinque bosniaci) e un terzo dalla Republika Srpska (cinque serbi).
a) I delegati designati croati e bosniaci della Federazione saranno selezionati, rispettivamente,
da delegati croati e bosniaci della Camera dei Popoli della Federazione. I delegati della
Republika Srpska saranno selezionati dall’Assemblea Nazionale della Republika Srpska.
b) Nove deputati della Camera dei Popoli rappresenteranno un quorum, garantiranno che
almeno tre delegati bosniaci, tre croati e tre serbi siano presenti
2. Camera dei Rappresentanti. La Camera dei Rappresentanti comprenderà 42 deputati, trentadue
eletti dal territorio della Federazione, un terzo dal territorio della Republika Srpska.
a) I deputati della Camera dei Rappresentanti saranno eletti direttamente dalle loro Entità in
conformità con una legge elettorale che sarà adottata dall’Assemblea Parlamentare. In ogni
caso, la prima elezione avrà luogo in conformità all’Allegato 3 degli Accordi Generali.
b) La maggioranza dei deputati eletti della Camera dei Rappresentanti costituirà un quorum.
3. Procedure
a) Ciascuna Camera sarà convocata a Sarajevo non oltre 30 giorni dopo la sua selezione o
elezione.
b) Ciascuna Camera con voto a maggioranza adotterà al suo interno regole selezionerà fra i
propri deputati un serbo, un bosniaco e un croato con le cariche di Presidente e
Vicepresidenti, la posizione di Presidente ruoterà fra le tre persone selezionate.
c) L’intera legislazione richiederà l’approvazione di entrambe le Camere.
d) Tutte le decisioni in entrambe le Camera avverrà con voto a maggioranza fra i presenti e
aventi diritto al voto. I delegati e i deputati si impegneranno a garantire che la maggioranza
includa almeno un terzo dei voti dei delegati o deputati provenienti dal territorio di ciascuna
Entità. Se la votazione a maggioranza non dovesse includere un terzo dei voti dei Delegati o
deputati provenienti dal territorio di ciascuna Entità, il Presidente e i Vicepresidenti
dovranno riunire una commissione e tentare di ottenere l’approvazione entro tre giorni di
votazioni. Se questi tentativi falliranno, le decisioni saranno prese a maggioranza dei
presenti e aventi diritto al voto, purché i voti contrari non includano i due terzi o più dei
delegati o deputati eletti da ciascuna Entità.
e) Una proposta di deliberazione dell’Assemblea Parlamentare potrà essere dichiarata dalla
maggioranza dannosa per un interesse vitale dei bosniaci, dei croati o dei serbi o, a seconda
dei casi, o dai delegata bosniaci, croati o serbi in conformità con il primo paragrafo del
presente articolo. Così una proposta di deliberazione richiederà per l’approvazione alla
Camera dei Popoli la maggioranza dei delegati bosniaci, croati e serbi, presenti e aventi
diritto al voto.
f) Quando una maggioranza di delegati bosniaci, croati o serbi si oppone all’invocazione del
paragrafo (e), il Presidente della Camera dei Popoli convoca immediatamente una
Commissione congiunta comprendete tre delegati per risolvere la questione. Se la
Commissione non lo fa entro cinque giorni, il problema viene riportato alla Corte
costituzionale, che lo revisionerà con procedura d’urgenza circa la regolarità procedurale.
g) La Camera dei Popoli può essere sciolta dalla Presidenza o dalla Camera stessa, accertato
che la decisione di scioglimento della Camera sia approvata dalla maggioranza dei delegati
costituita almeno da due bosniaci, croati e serbi. La Camera dei Popoli eletta alla prima
elezione in seguito all'entrata in vigore di questa Costituzione non può essere in alcun modo
sciolta.
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h) Le decisioni dell'Assemblea Parlamentare non avranno effetto prima della loro
pubblicazione.
i) Entrambe le Camere pubblicheranno un registro delle loro deliberazioni e, salvo circostanze
eccezionali in conformità ai loro regolamenti, dovranno deliberare pubblicamente.
j) I delegati e i deputati non saranno ritenuti penalmente o civilmente responsabili per gli atti
compiuti nell'ambito delle loro funzioni all'interno dell'Assemblea Parlamentare.
4.
Poteri. L’Assemblea Parlamentare avrà responsabilità per:
a) Adottare norme restrittive per attuare le decisioni della Presidenza per rendere effettive le
responsabilità dell'Assemblea in conformità a questa Costituzione.
b) Decidere sulle fonti e sugli importi dei ricavi delle operazioni delle istituzioni della Bosnia
ed Erzegovina e sulle obbligazioni internazionali della Bosnia ed Erzegovina.
c) Approvare il budget delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina.
d) Decidere se consentire la ratificazione dei trattati.
e) Altre questioni sono necessarie per svolgere le sue funzioni così come sono assegnati dal
reciproco accordo tra le Entità.
Articolo V: la Presidenza
La Presidenza della Bosnia ed Erzegovina è costituita da tre membri: un bosniaco e un croato,
ciascuno eletto direttamente dal territorio della Federazione, e un serbo eletto direttamente dal
territorio della Republika Srpska.
1. Elezione e durata
a) I Deputati della Presidenza saranno eletti direttamente in ciascuna Entità in conformità con
la legge elettorale adottata dall’Assemblea Parlamentare. La prima elezione, in ogni caso,
avrà luogo in conformità con l’Allegato 3 degli Accordi Generali. Un’assenza nella
Presidenza sarà sostituita in conformità con una legge che dovrà essere adottata
dall’Assemblea Parlamentare.
b) La durata dei deputati della Presidenza eletti nella prima elezione sarà di due anni; la durata
dei deputati eletti successivamente sarà di quattro anni. I deputati saranno eleggibili una
seconda volta e successivamente non potranno essere eleggibili per quattro anni.
2. Procedure
a)
La Presidenza determinerà le proprie norme di procedura, che prevedono adeguata
comunicazione di tutte le riunioni della Presidenza.
b) I deputati della Presidenza nomineranno fra i loro deputati un Presidente. Per il primo periodo
della Presidenza, il Presidente sarà il membro che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
Successivamente, il metodo di selezione del Presidente, a rotazione o secondo altre modalità,
sarà determinato dall’Assemblea parlamentare, secondo l’Articolo IV (3).
c) La Presidenza si impegna ad adottare tutte le decisioni dietro consenso della Presidenza (p. es.
quelle relative alle questioni concernenti l’Articolo V (3) (a)-(e)). Tali decisioni possono, fatto
salvo il paragrafo (4) qui di seguito, essere tuttavia adottate da due deputati, quando tutti gli
sforzi per raggiungere il consenso siano falliti.
d) Un membro dissenziente della Presidenza può dichiarare che una decisione della Presidenza
sia contraria ad un interesse vitale dell’Entità del territorio in cui è stato eletto, a condizione
che lo faccia entro tre giorni dalla sua adozione. Tale decisione sarà riferita immediatamente
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all’Assemblea Nazionale della Republika Srpska, se la dichiarazione è stata assunta dai
membri di quel territorio; ai delegati bosniaci, se la dichiarazione è stata assunta dai Membri
bosniaci e o ai delegati croati di quell’ufficio, se la dichiarazione è stata assunta dai Membri
croati. Se la dichiarazione è confermata da due terzi dei voti di queste persone entro dieci
giorni dal deferimento, la decisione contesta della Presidenza non avrà effetto.
3. Poteri
La Presidenza avrà responsabilità su:
a) Direzione della politica estera della Bosnia ed Erzegovina;
b) Nomina degli ambasciatori e degli alti rappresentanti internazionali della Bosnia ed
Erzegovina, non più dei due terzi dei quali può essere selezionato dal territorio della
Federazione;
c) Rappresentare la Bosnia ed Erzegovina in organizzazioni e istituzioni internazionali ed
europee e richiesta di adesione in tali organizzazioni e istituzioni di cui la Bosnia ed
Erzegovina non sia membro.
d) Negoziare, notificare e, con il consenso dell’Assemblea Parlamentare, ratificare trattati della
Bosnia ed Erzegovina.
e) Dar seguito alle decisioni dell’Assemblea Parlamentare.
f) Relazionare all’Assemblea Parlamentare. secondo le richieste, ma non meno di una volta
all’anno, sulle spesse della Presidenza.
g) Coordinamento, qualora necessario, con le organizzazioni internazionali e non governative
in Bosnia ed Erzegovina.
h) Attivare altre funzioni che possano essere necessarie per lo svolgimento dei propri mandati,
sia che vengano attribuite dall’Assemblea Parlamentare, sia che vengano accordate dalle
Entità.
5. Consiglio dei ministri. La Presidenza nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, che
entrerà in carica con l’approvazione della Camera dei Rappresentanti. Il Presidente nomina un
Ministro degli Esteri, un Ministro per il Commercio estero e altri ministri, come ritiene opportuno,
che entreranno in carica con l’approvazione della Camera dei Rappresentanti.
a) Il Presidente e i Ministri costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri, con la
responsabilità di attuare le politiche e le decisioni della Bosnia ed Erzegovina nei settori di
cui all’articolo III(1), (4), e (5) e riferire all’Assemblea Parlamentare (fra cui, almeno una
volta all’anno, sulle spese sostenute dalla Bosnia ed Erzegovina).
b) Non più di due terzi di tutti i ministri possono essere nominati dal territorio della
Federazione. Il Presidente deve nominare i Vice Ministri (che non devono essere dello
stesso popolo costituente dei loro Ministri), che entreranno in carica con l’entrata in vigore
della Camera dei Rappresentanti.
c) Il Consiglio dei Ministri rassegna le dimissioni, se in qualsiasi momento c’è un voto di
sfiducia da parte dell’Assemblea parlamentare.
6. Comitato permanente
a) Ogni membro della Presidenza, in virtù del proprio mandato, ha l’autorità del comando
civile delle forze armate. Nessuna delle Entità può minacciare o usare la forza contro l’altra
Entità, e in nessun caso le forze armate di una delle Entità possono entrare o soggiornare nel
territorio dell’altra Entità senza il consenso del governo di quest’ultima e della Presidenza
della Bosnia ed Erzegovina. Tutte le forze armate della Bosnia-Erzegovina operano in
coerenza con la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina.
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b) b. I membri della Presidenza nomineranno un comitato permanente per l’esercito al fine di
coordinare le attività delle forze armate in Bosnia e Erzegovina. I membri della Presidenza
saranno membri del comitato permanente.
Articolo VI: la Corte Costituzionale
1. Composizione: la corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina ha nove membri.
a) Quattro membri sono scelti dalla Camera dei rappresentanti della Federazione e due membri
dall’Assemblea della Republika Srpska. I rimanenti tre membri sono scelti dal Presidente
della Corte Europea dei Diritti Umani, dopo una consultazione con la Presidenza.
b) I giudici sono scelti fra giuristi di comprovato prestigio etico. Qualsiasi votante eleggibile,
con tale fama, può essere giudice della Corte Costituzionale. I giudici scelti dal Presidente
della Corte Europea dei Diritti Umani non sono cittadini della Bosnia ed Erzegovina o di
stati confinanti.
c) Il mandato dei giudici inizialmente nominati è di 5 anni, a meno che non decidano di
rassegnare le dimissioni o vengano rimossi dietro scelta degli altri giudici. I giudici
inizialmente nominati non potranno candidarsi per il rinnovo. I giudici nominati
successivamente potranno operare sino all’età di 70 anni, a meno che non decidano di
rassegnare le dimissioni o vengano rimossi dietro scelta degli altri giudici.
d) Per le nomine fatte più di 5 anni dopo la prima nomina dei giudici, l’Assemblea
Parlamentare può emettere una legge per la procedura di selezione diversa per i tre giudici
scelti dal Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani.
2. Procedure
a) La maggioranza di tutti i membri della Corte costituisce il quorum.
b) La Corte adotta i propri regolamenti attraverso la maggioranza dei suoi membri. Tiene
procedure pubbliche e motiva le proprie decisioni, che vengono rese pubbliche.
3. Giurisdizione. La Corte opera nel rispetto della Costituzione.
a) La Corte Costituzionale avrà giurisdizione esclusiva per decidere su qualsiasi controversia
fra i diversi enti sovrani o fra la Bosnia ed Erzegovina e uno o più ente, o fra le istituzioni della
Bosnia e della Erzegovina, come ad esempio i seguenti casi:
- se la decisione di un ente sovrano di stabilire rapporti speciali e paralleli con uno
stato confinante, come ad esempio i provvedimenti sulla sovranità e l’integrità
territoriale della Bosnia ed Erzegovina, sia conforme alla Costituzione.
- Se un provvedimento costituzionale o una legge di un ente sia conforme alla
Costituzione.
Le controversie possono essere deferite solo da un membro della Presidenza, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dal Presidente o Vice-Presidente di un ramo dell’Assemblea Parlamentare,
da un quarto dei membri di un ramo dell’Assemblea Parlamentare, o da un quarto di una camera
della legislatura di un ente.
b) La Corte Costituzione avrà inoltre giurisdizione d’appello all’interno di quanto indicato dalla
Costituzione su casi di giudizio di altre corti in Bosnia ed Erzegovina.
b. La Corte Costituzionale avrà giurisdizione su casi discussi in qualsiasi altra corte in Bosnia
ed Erzegovina, in particolare per verificare se una legge, la cui validità dipende da questo
verdetto, è compatibile con la Costituzione, con la Convenzione Europea per i Diritti Umani
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e le Libertà Fondamentali e i suoi Protocolli, o con le leggi della Bosnia ed Erzegovina, o
sull’esistenza o estensione di un principio di una legge internazionale relativa alla decisione
della corte.
4. Le decisioni. Le decisioni della Corte Costituzionale sono definitive e vincolanti.
Articolo VII. La Banca Centrale
È prevista la creazione della Banca Centrale della Bosnia ed Erzegovina, la quale sarà l’unica
autorizzata all’emissione della valuta e al coordinamento della politica monetaria in tutta la Bosnia
ed Erzegovina.
1. Le responsabilità della Banca Centrale saranno indicate dall’Assemblea Parlamentare. Per i primi
sei anni in cui entra in vigore questa Costituzione, tuttavia, può decidere di non ampliare il credito
attraverso l’emissione, funzionando in tal modo come organo di valuta; in seguito, l’Assemblea
Parlamentare può attribuire tale funzione.
2. L’amministrazione della Banca Centrale sarà affidata al Governatore, nominato dal Fondo
Monetario Internazionale, dopo consultazione con la Presidenza, e tre membri nominati dalla
Presidenza, due dalla Federazione (un bosniaco e un croato, i quali avranno a disposizione un voto
condiviso) e uno dalla Republika Srpska. Questi incarichi hanno una durata di 6 anni. Il
Governatore, il quale non è un cittadino della Bosnia ed Erzegovina o di uno stato confinante, ha
voto risolutivo sul consiglio di amministrazione.
3. In seguito, il consiglio di amministrazione della Banca Centrale di Bosnia ed Erzegovina avrà
cinque membri nominati dalla Presidenza per un periodo di sei anni. Il consiglio nominerà poi un
Governatore per un mandato di sei anni, scelto fra i suoi membri.
Articolo VIII. La finanza
1. Ogni anno, l’Assemblea Parlamentare su proposta della Presidenza indica il bilancio
per coprire le spese necessarie per le attività delle istituzioni della Bosnia ed
Erzegovina e gli obblighi internazionali della Bosnia Erzegovina.
2. Se il bilancio non viene indicato nei tempi utili, viene usato il bilancio dell’anno
precedente come base per la determinazione.
3. La Federazione fornirà due terzi, e la Republika Srpska un terzo dei fondi necessari,
ad eccezione di casi specifici indicati dall’Assemblea Parlamentare.
Articolo IX. Provvedimenti generali
1. Chiunque sia stato condannato dal Tribunale Internazionale per la Ex Yugoslavia, e
chiunque sia sotto processo presso il Tribunale e non sia presentato per le
convocazioni ufficiali, non può presentarsi come candidato o detenere cariche
elettive o pubbliche nel territorio della Bosnia ed Erzegovina.
2. L’indennizzo per coloro che detengono cariche pubbliche nelle istituzioni della
Bosnia ed Erzegovina non può essere ridotto durante il mandato.
3. Gli ufficiali nominati per le cariche nelle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina
saranno rappresentativi in maniera generale dei popoli della Bosnia ed Erzegovina.
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Articolo X: Emendamenti
1. Procedure di emendamento. Questa carta costituzione può essere emendata attraverso la
decisione dell’Assemblea Parlamentare, con una maggioranza di due terzi dei presenti e
votanti nella Camera dei Rappresentanti.
2. I diritti umani e le libertà fondamentali. Nessun emendamento a questa costituzione può
eliminare o diminuire i diritti e le libertà cui si fa riferimento nell’Articolo II di questa
Costituzione, o alterare questo paragrafo.
Articolo XI. Le disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie sulle cariche pubbliche, la legge e altre materie sono indicate
nell’allegato II (Allegato II) a questa Costituzione.
Articolo XII. Entrata in vigore
1. Questa Costituzione entra in vigore con la firma al quadro generale di accordo come legge
costituzione che emenda e sostituisce la Costituzione della Repubblica di Bosnia ed
Erzegovina.
2. Entro tre mesi a partire dell’entrata in vigore della Costituzione, i diversi enti emenderanno
le rispettive costituzioni al fine di assicurare conformità con questa Costituzione secondo
l’Articolo III (3) (b).
Allegato I: Ulteriori accordi sui diritti umani da applicare in Bosnia ed Erzegovina
1. Convenzione del 1984 sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio.
2. Convenzione di Ginevra I-IV del 1949 sulla protezione delle vittime di guerra, e relativi
Protocolli di Ginevra del 1977 I-II
3. Convenzione del 1959 sullo stato dei rifugiati e relativo Protocollo del 1966
4. Convenzione del 1957 sulla Nazionalità delle donne sposate
5. Convenzione del 1961 sul restringimento di apolidia
6. Convenzione internazionale del 1965 sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale
7. Accordo internazionale del 1966 sui diritti civili e politici e relativi Protocolli opzionali del
1966 e del 1989
8. Accordo del 1979 sui diritti economici, politici e culturali
9. Convenzione del 1979 sulla eliminazione della discriminazione contro le donne
10. Convenzione del 1984 contro la tortura e altre forme di trattamento crudele e inumano o
degradante, o punitivo
11. Convenzione europea del 1987 sulla prevenzione della tortura e del trattamento inumano o
degradante, o punitivo
12. Convenzione del 1989 sui diritti del bambino
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13. Convenzione internazionale del 1990 sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie
14. Carta europea del 1992 per le lingue regionali e minoritarie
15. Convenzione quadro del 1994 per la protezione delle minoranze nazionali
Allegato II: disposizioni transitorie
1. Commissione congiunta ad interim
a) Tutte le Parti con il presente testo costituiscono una commissione congiunta ad interim con
mandato di discutere le questioni pratiche relative all’implementazione della Costituzione
della Bosnia ed Erzegovina e il quadro generale di accordo con i suoi allegati, e di
pronunciarsi con raccomandazioni e proposte.
b) La commissione congiunta ad interim sarà composta di quattro persone della Federazione,
tre persone della Republika Srpska, e un rappresentante della Bosnia ed Erzegovina.
c) Le riunioni della commissione saranno presiedute dall’alto rappresentate o un suo delegato.
2. Prolungamento della validità della legge
Tutte le leggi, i regolamenti, le procedure legali in vigore all’interno della Bosnia ed Erzegovina
quando la Costituzione entra in vigore rimarranno valide in tutti i casi in cui non contrastano
con la Costituzione.
3. Procedure giudiziali e amministrative
Tutte le procedure adottate dai tribunali o dagli uffici amministrativi che operano all’interno del
territorio della Bosnia ed Erzegovina al momento dell’entrata in vigore della Costituzione
continueranno o verranno trasferite presso altri tribunali o uffici nella Bosnia Erzegovina in
accordo con la legislazione in materia di competenza di questi tribunali e uffici.
4. Gli uffici
Fino al momento in cui saranno sostituiti attraverso una legge o accordo applicabile, gli uffici
governativi, le istituzioni e gli altri enti pubblici della Bosnia ed Erzegovina continueranno a
operare secondo la legge vigente.
5. I trattati
Qualsiasi trattato ratificato dalla Repubblica di Bosnia ed Erzegovina fra il I° gennaio 1992 e il
momento di entrata in vigore di questa Costituzione sarà reso noto ai Membri della Presidenza
entro 15 giorni dell’inizio di presa di servizio; qualsiasi trattato che non verrà reso noto sarà
contestato. Entro sei mesi dopo la convocazione dell’Assemblea Parlamentare, dietro richiesta
di qualsiasi membro della Presidenza, l’Assemblea Parlamentare deciderà se contestare o meno
questi trattati.
Dichiarazione in nome della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
La Repubblica di Bosnia Erzegovina approva la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina
nell’allegato 4 al quadro generale di accordo.
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Per la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Dichiarazione in nome della Federazione di Bosnia ed Erzegovina
La Federazione di Bosnia ed Erzegovina, in nome dei suoi popoli e suoi cittadini, approva la
Costituzione della Bosnia ed Erzegovina nell’allegato 4 al quadro generale di accordo.
Per la Federazione di Bosnia ed Erzegovina
Dichiarazione in nome della Republika Srpska
La Republika Srpska approva la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina nell’allegato 4 al
quadro generale di accordo.
Per la Republika Srpska.
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