Regolamentazione provvisoria - Commissione di Garanzia e Sciopero

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Regolamentazione provvisoria - Commissione di Garanzia e Sciopero
Commissione di Garanzia
dell’Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre
misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge
n. 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale dell’ azienda TRAMBUS
Spa: (Pos. 22426) adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/119
dell’8 marzo 2007 e pubblicata in G.U. n. 83 del 10 aprile 2007
LA COMMISSIONE
su proposta del Commissario Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,
PREMESSO
che, in data 2 marzo 2005, la TRAMBUS S.p.A. di Roma e la Segreteria
territoriale del SULT di Roma e Lazio hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente
dall'azienda;
che, in data 15 settembre 2005, la Commissione di Garanzia ha auspicato il
raggiungimento di un’intesa condivisa da tutte le OO.SS. presenti in azienda;
che, lungi dal pervenire ad un’unica intesa largamente condivisa, in data 13
ottobre 2005 la TRAMBUS S.p.A. ha sottoscritto con le Segreterie territoriali di
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e UGL di Roma e Lazio un
nuovo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero del personale dipendente dall'azienda;
che nei distinti accordi raggiunti da TRAMBUS in date differenti con le
organizzazioni sindacali rappresentative dei propri dipendenti, le prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono regolate in maniera non
uniforme;
che, segnatamente, mentre l’articolazione delle fasce di garanzia di cui all’art.
11 lettera b), della Regolamentazione provvisoria risulta identica in entrambi gli
accordi, differente risulta la disciplina volta ad assicurare “la completa funzionalità
del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine
dello sciopero”, giusta la previsione della lettera c) della norma predetta;
che, inoltre, nell’accordo del 13 ottobre 2005 si conviene l’esclusione dallo
sciopero dei servizi di trasporto specializzati per gli studenti delle scuole materne ed
elementari e per i disabili, previsione assente dall’accordo 2 marzo 2005;
che, avendo la TRAMBUS S.p.A. sottoscritto con le OO.SS. due diversi e in
parte contrastanti accordi sulla disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire
in occasione di sciopero, la Commissione, con delibera n. 06/350 del 28.06.2006 ha
ritenuto di non poter procedere alla valutazione di idoneità degli stessi ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.146/1990 e ss. mod.;
che, conseguentemente, la Commissione è tornata a sollecitare il
raggiungimento di un accordo tra le parti nel corso dell’audizione tenutasi in data 24
ottobre 2006;
che in detta sede le parti hanno confermato il proprio dissenso circa i tempi di
presenza in servizio del personale necessari ad assicurare la pronta riattivazione del
servizio a termine dello sciopero, e dunque l’erogazione del servizio completo nelle
fasce di garanzia;
che, con successiva nota del 27 novembre 2006, la TRAMBUS ha comunicato
alla Commissione di non essere riuscita a raggiungere un unico accordo con tutte le
OO.SS. presenti in azienda;
che nulla hanno comunicato le OO.SS. presenti all’audizione del 24 ottobre
2006;
che, in mancanza di accordo fra le parti, la Commissione deve deliberare, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e ss. mod., una
provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili volta, nel caso di
specie, a contemperare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilità dei cittadini
utenti;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990
e ss. mod., nella seduta del 18 gennaio 2007 la Commissione di Garanzia ha
formulato una proposta di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente
dall’azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma;
PREMESSO ALTRESI’
che la Commissione di Garanzia ha chiesto alle parti di pronunciarsi sul
contenuto della predetta proposta entro 15 gg. dalla notifica della stessa;
che, con nota del 29 gennaio 2007, le OO.SS. FILT, FIT, UILT e UGL
Autoferrotranvieri di Roma e Lazio hanno ribadito la validità dell’accordo da esse
sottoscritto con la società TRAMBUS in data 13 ottobre 2005;
che, con nota del 2 febbraio 2007, l’O.S. FAISA-CISAL, pur ribadendo
l’idoneità dell’accordo da essa sottoscritto in data 13 ottobre 2005 ad assicurare il
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, si è dichiarata disponibile a pervenire a
un nuovo accordo con l’azienda sulla base della proposta formulata dalla
Commissione di Garanzia;
che, con nota del 9 febbraio 2007, l’O.S. SdL ha comunicato la propria
“disponibilità a confrontarsi nel merito della proposta” della Commissione di
Garanzia;
che, con nota del 9 febbraio 2007, l’azienda TRAMBUS ha comunicato di non
aver osservazioni da formulare sul contenuto della proposta di provvisoria
regolamentazione;
PREMESSO ANCORA
che, con nota del 23 gennaio 2007, la Commissione di Garanzia ha chiesto alle
associazioni degli utenti di cui al D.Lg.vo 6 settembre 2005, n. 206, di pronunciarsi
sul contenuto della proposta di Regolamentazione provvisoria, assegnando loro un
termine di gg.15 dalla ricezione della stessa;
che, nel rispetto del predetto termine, è pervenuto il parere favorevole
dell’ADOC;
che successivamente la Commissione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui
all’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e ss. mod., ha convocato le
parti in apposita audizione, anche al fine di verificare la possibilità di un nuovo
accordo unitario, sulla base della proposta formulata;
che l’audizione si è svolta in data 21 febbraio 2007;
che nel corso della stessa la Commissione ha constatato ancora una volta
l’indisponibilità di alcune delle organizzazioni sindacali al raggiungimento di un
nuovo accordo con l’azienda, sostitutivo degli accordi precedentemente sottoscritti;
CONSIDERATO
1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 146/90, i trasporti
pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico
essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla
libertà di circolazione;
2. che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato
ed integrato la predetta legge n. 146/90, si è resa necessaria la revisione delle
previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire
in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
3. che, in data 31 gennaio 2002, è stata adottata la Regolamentazione
provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. n.
02/13 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n. 70), che demanda ad
accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle
fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera B) nonché le altre modalità di
garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);
4. che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione può deliberare una
provvisoria regolamentazione ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera a), della legge n.
146/1990 e ss. mod.;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE
5. che nei distinti accordi sottoscritti fra l’azienda e le OO.SS. in data 2 marzo
2005 e 13 ottobre 2005, risultavano differentemente disciplinati i tempi di ripresa del
servizio al termine dello sciopero, con conseguente confusione, tra l’altro, circa le
modalità di erogazione del servizio completo nelle fasce orarie di garanzia;
6. che la Commissione ha ritenuto che, ai fini del più efficace contemperamento
tra i diritti dei lavoratori e quelli dei cittadini-utenti, fossero da evitare situazioni di
incertezza e confusione circa le modalità di erogazione del servizio al termine dello
sciopero e nelle fasce di garanzia;
7. che la mancata dichiarazione di idoneità di entrambi gli accordi del 2 marzo
2005 e del 13 ottobre 2005 ha determinato una situazione di vuoto normativo che,
nella constatata impossibilità di raggiungimento di un nuovo accordo, rende
necessaria la definizione da parte della Commissione di Garanzia, nelle forme di
legge, delle prestazioni indispensabili da assicurarsi in occasione di sciopero presso
l’azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma;
DELIBERA
ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000, l’approvazione della seguente Regolamentazione provvisoria
delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del
personale dipendente dalla azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma:
Art. 1
Fasce di garanzia
Deve essere garantito il servizio completo entro le seguenti fasce orarie:
prima fascia: dall’inizio del servizio sino alle ore 8:30;
seconda fascia: dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Art. 2
Presenza in servizio
I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il
regolare svolgimento del servizio normalmente programmato all'interno delle fasce
garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.
A tale scopo, il personale di guida dovrà prendere servizio 25 (venticinque)
minuti prima dell’inizio delle fasce.
Le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a
termine.
Art. 3
Servizi sensibili
Devono essere comunque assicurati i servizi di trasporto specializzati per gli
alunni della scuola materna ed elementare, nonché per i disabili.
Art. 4
Scioperi di 24 ore
In caso di sciopero di 24 ore, il turno di lavoro a cavaliere delle ore 0:00 del
giorno di inizio dello sciopero dovrà comunque essere terminato; il turno di lavoro a
cavaliere delle ore 24:00 del giorno dello sciopero sarà considerato all’interno del
periodo di astensione lavorativa.
Art. 5
Informazione all’utenza
L’azienda deve provvedere a fornire idonea e tempestiva informazione
all’utenza, anche mediante pubblicazione sul proprio sito Internet, circa la
proclamazione di uno sciopero, nonché circa le fasce di garanzia previste e i servizi
comunque assicurati in occasione di sciopero.
Art. 6
Regolamento di servizio
Per ciò che concerne le modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili di
cui all’art. 16 della Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 (delibera
CGS n. 02/13) non disciplinate dalla presente proposta di Regolamentazione
provvisoria aziendale, resta fermo l’obbligo per le parti di concordare apposito
“regolamento di servizio”.
In caso di mancato accordo, e comunque sino al raggiungimento dello stesso,
l’azienda è comunque tenuta a emanare il regolamento di servizio predetto.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera all’azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma
e alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Roma,
alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di
cui al D.Lg.vo 6 settembre 2005, n. 206, nonché l’inserimento sul sito Internet della
Commissione;
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.