Lettera alla CdG in merito alla concentrazione degli scioperi.

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Lettera alla CdG in merito alla concentrazione degli scioperi.
Air Traffic Management Professional Project
Consiglio Direttivo Nazionale
ATMPP/CDN/2006/776/PG
TRASMISSIONE VIA FAX
a cui non seguirà l’originale ai sensi art. 6,
comma 2, legge 412 del 30.12.1991
Al PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Prof. Antonio MARTONE
e, p.c.,
al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Pres. Giorgio NAPOLITANO
al PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Pres. Franco MARINI
al PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Pres. Fausto BERTINOTTI
al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Pres. Romano PRODI
al MINISTRO DEI TRASPORTI
Prof. Alessandro BIANCHI
all’AMMINISTRATORE DELEGATO ENAV SpA
Dott. Guido PUGLIESI
OGGETTO: CONCENTRAZIONE DEGLI SCIOPERI NEL TRASPORTO AEREO. SPECIFICA PER LA
ASSISTENZA AL VOLO.
Egregio Prof. Martone,
la scrivente Federazione ATM-PP - soggetto maggiormente rappresentativo di sindacati
operanti nell’assistenza al volo ed in nome e per conto delle OO.SS.NN. ANPCAT, LICTA, CILA/AV
e SACTA - ferma restando la convinzione della necessità di una profonda rivisitazione della
normativa che regola le norme di attuazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel trasporto
aereo - considerato che l’attuale disciplina, pur definendosi “provvisoria”, è ormai in auge ed in
essere dal lontano 19.07.2001 (Deliberazione 01/92 di codesta Commissione del 19 luglio 2001,
seppur con successive “leggere” integrazioni) - con la presente vuole denunciare la disparità di
trattamento nella possibilità dell’esercizio del legittimo e costituzionale diritto di sciopero tra i
diversi soggetti operanti nel settore del trasporto aereo.
Con l’interpretazione dell’art. 16 della Regolamentazione provvisoria in tema di
concentrazione delle azioni di sciopero che la spettabile Commissione presieduta dalla S.V. ha
deliberato nella seduta del 14 giugno 2006 (allorquando codesta Commissione deliberò a
maggioranza che “l’art. 16 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo non vieta la
concentrazione degli scioperi” ) e con la successiva integrazione deliberata a maggioranza nella
seduta del 5 luglio 2006 (allorquando codesta Commissione deliberò che “la stessa si riserva in
via di eccezione di non consentire la concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo –sempre e
solo in relazione all’art. 16 della Regolamentazione provvisoria, n.d.r.- in presenza di un
prevedibile grave pregiudizio degli utenti”), infatti, si è venuta a creare, a discapito dei primi, una
evidente disparità di trattamento tra i soggetti sindacali ed i lavoratori dell’assistenza al volo e
quelli di tutte le altre entità lavorative del trasporto aereo.
Per i primi, infatti, laddove l’intervallo minimo tra due azioni di sciopero nell’assistenza al volo
relative allo stesso bacino di utenza è regolato dall’art. 17 della Regolamentazione provvisoria ed
è fissato in 20 giorni liberi anche se le azioni risultano proclamate da diversi soggetti sindacali
(elemento che già costituisce di per se una “penalizzazione” rispetto alle altre realtà del trasporto
aereo, laddove tale intervallo minimo è di 10 giorni liberi, anche tenuto conto del concetto molto
estensivo di bacino di utenza “nazionale” che codesta Commissione ha voluto attribuire alle realtà
dell’assistenza al volo: a titolo di esempio, infatti, si vuole citare il caso di due diversi Centri di
Controllo d’Area, l’ACC di Brindisi e quello di Milano, neanche confinanti tra loro, per i quali
un’azione di sciopero è comunque a livello “nazionale” nella stessa misura in cui lo è un vero e
proprio sciopero nazionale di tutto il personale dell’assistenza al volo operante nel Paese), non
essendo intervenuta alcuna azione ne ulteriore atto di codesta Commissione, similari alle
disposizioni del 14 giugno 2006/5 luglio 2006, di fatto non si prevede mai la possibilità di
concentrazione delle azioni di sciopero, a differenza, appunto e relativamente a quanto suddetto,
di quanto codesta stessa Commissione ha voluto invece prevedere per tutte le altre realtà
operanti nel trasporto aereo in Italia. Tale orientamento, peraltro, ha visto la sua messa in
pratica, ad esempio, in data 15 dicembre u.s., allorquando in ALITALIA, sono stati consentiti
scioperi contemporanei, della durata di 24 ore, proclamati da diversi soggetti sindacali con
scioperi specifici, autonomi ed indipendenti (hanno potuto scioperare contemporaneamente,
infatti, OO.SS. di piloti, assistenti di volo, personale di terra, ecc.).
In base a quanto esposto in narrazione, anche tenuto conto della molteplicità delle OO.SS.
presenti nel settore dell’assistenza al volo, dei fini del contemperamento dell’esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona di cui agli artt. 1 e 12 della legge 146/90 e
successive modificazioni, della logica e corretta necessità di parità di trattamento di tutti i
soggetti in essere nella realtà del mondo del lavoro dei trasporti in Italia (OO.SS./singoli
lavoratori, volendo rammentare che lo sciopero è un diritto individuale esercitato
collettivamente) nell’esercizio del legittimo e costituzionale diritto di sciopero, delle difficoltà
oggettive esistenti attualmente per l’esercizio nel diritto di sciopero nell’assistenza al volo (si
vuole fare riferimento alla assurda corsa a chi schiaccia prima – questione di decimi di secondo- il
tasto “invio” del proprio fax per trovare per primi la linea libera presso il fax dell’Osservatorio del
Ministero dei Trasporti preposto alla ricezione degli atti di proclamazione di sciopero di cui all’art.
2 della legge 146/90 e successive modificazioni, alla mezzanotte della giornata in cui si apre la
“finestra” scioperi in relazione al termine di preavviso massimo di una dichiarazione di sciopero di
cui all’art. 5 della Regolamentazione provvisoria, che fa dell’invio di un atto di proclamazione di
sciopero una vera e propria lotteria) ed in attesa di una profonda rivisitazione della materia di cui
in trattazione, la scrivente Federazione ATM-PP fa richiesta alla spettabile Commissione
presieduta dalla S.V., di voler valutare l’estensione del concetto di concentrazione delle azioni di
sciopero anche al settore dell’assistenza al volo, ovvero alle azioni di sciopero la cui rarefazione
oggettiva è attualmente regolata dall’art. 17 della Regolamentazione provvisoria (delibera 01/92
del 19.07.2001) allorquando riguardino lo stesso bacino di utenza nell’accezione che codesta
stessa Commissione ha voluto sancire.
Con riserva di altro argomentare, dedurre e produrre ed in attesa di riscontro, la scrivente
Federazione coglie l’occasione per porgere i migliori auguri in occasione delle prossime festività
natalizie e di fine anno.
Con osservanza.
Roma, lì 20.12.2006
FEDERAZIONE ATM-PP
per ANPCAT-LICTA-CILA/AV-SACTA
IL VICE COORDINATORE NAZIONALE
Piergavino GAIAS
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Il presente fax si compone di n° 2 (due) pagine).
A.T.M.P.P. - Federazione Air Traffic Management Professional Project
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