Strumenti di collaborazione tra imprese: “joint venture”, consorzi e ati

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Strumenti di collaborazione tra imprese: “joint venture”, consorzi e ati
SOLUZIONI OPERATIVE
Strumenti di collaborazione tra imprese:
“joint venture”, consorzi e ati
Con la globalizzazione dei mercati il legale d’impresa è sempre più spesso
chiamato ad occuparsi di accordi di collaborazione tra imprese,
volti a favorire sinergie produttive e una migliore gestione dei costi.
Luca Amati
AVVOCATO, STUDIO LEGALE AMATI, BIAVASCHI E ASSOCIATI
LA QUESTIONE
In cosa consiste il fenomeno in crescente diffusione della collaborazione tra imprese? In che
modalità può realizzarsi e quali sono i vantaggi?
La trattazione
L
a sempre maggiore sensibilità verso la problematica della razionalizzazione dei costi
aziendali, unita all’improrogabile esigenza di costituire alleanze strategiche di fronte alla
globalizzazione del mercato (e quindi all’aumento della concorrenza, anche da parte di
imprese estere) ha portato alla valorizzazione della collaborazione tra imprese.
Ciò in quanto l’impresa, avuto particolare riguardo a situazioni congiunturali sfavorevoli, come
quella attuale di crisi dei mercati finanziari che sta impattando sull’economia reale, non può
rimanere figura statica, subendo supinamente i condizionamenti dell’ambiente ad essa esterno, a
meno di non volere compromettere non solo la propria competitività ma la stessa sopravvivenza.
L’idea stessa di impresa e, quindi, la struttura operativa/produttiva deve essere improntata al
dinamismo e alla forte caratterizzazione esterna. Ecco quindi che fenomeno tipico e indispensabile del moderno concetto di imprenditorialità è quello della c.d. concentrazione, volta al
raggiungimento dell’ottimizzazione delle economie di scala nei processi produttivi.
Uno dei modi attraverso cui si realizza, in concreto, la concentrazione è quello che vede la
costituzione di accordi tra aziende tra loro autonome al fine di regolare talune fasi delle
rispettive imprese; tali accordi potranno poi variare notevolmente quanto a complessità, durata,
strategia, ma si identificano per avere, quale denominatore comune, l’obiettivo di razionalizzazione dei cicli produttivi delle imprese alleate.
Le principali figure che, nella pratica, realizzano gli obiettivi sopra delineati sono i consorzi, gli
accordi di joint venture e le associazioni temporanee di imprese.
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SOLUZIONI OPERATIVE
IN PRATICA
Come scegliere il tipo di consorzio?
Al fine di conseguire vantaggi interni, competitivi e strategici,
a vantaggio dei soggetti consorziati
1) Costituzione di consorzio contrattuale
mediante atto scritto
2) Costituzione di società consortile
secondo gli schemi dei vari modelli
di società di persone e di capitali
(art. 2615-ter cod. civ.)
con relativa applicazione
(artt. 2602 e segg. cod. civ.)
della rispettiva disciplina,
fatto salvo il necessario adattamento
della struttura societaria alla specifica
finalità consortile perseguita
Consorzio con attività interna
Regolamentazione pattizia
dei rapporti tra consorziati
(controllo concorrenza tra società,
controllo qualità prodotti,
marchi di qualità)
Consorzio con attività esterna
Attività verso terzi e di filtro
tra questi e i consorziati
assumendo obbligazioni giuridiche
vincolanti nei confronti dei terzi,
con relativa assunzione
di responsabilità, a seconda dei casi,
sia del fondo consortile
sia dei singoli consorziati
Consorzi da contratto o attraverso società consortili
Attraverso il consorzio due o più società (o imprenditori) costituiscono un’organizzazione
comune al fine di disciplinare i rapporti commerciali tra loro intercorrenti o svolgere determinate fasi della loro attività, conseguendo particolari vantaggi patrimoniali consistenti in minori
costi operativi o in maggiori ricavi (artt. 2602 e segg. cod. civ.).
Il consorzio potrà quindi conseguire vantaggi interni (ripartizione di costi e rischi, ripartizione
della produzione di impianti al fine di evitare dispendiosi doppioni delle strutture, condivisione
dei canali di distribuzione), vantaggi competitivi (creazione di reti distributive adeguate, razionalizzazione di settori di sbocco di mercato ormai saturi, sviluppo pionieristico di nuovi settori,
con relativa ripartizione del rischio connesso) o, infine, vantaggi strategici (creazione di sinergie
operative, trasferimento di know how).
Possiamo individuare, nella pratica, molti tipi di consorzi, siano essi volontari o coattivi: nel
primo caso, la loro costituzione è lasciata alla libera volontà dei singoli imprenditori, nel
secondo, essi sono imposti da precise normative di legge. Il consorzio può trarre origine da un
accordo tra i consorziati (c.d. consorzio contrattuale) o attraverso la costituzione di un’apposita
società consortile; in questo secondo caso, le norme di funzionamento dello stesso saranno
ricalcate sul modello della società-tipo prescelta.
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SOLUZIONI OPERATIVE
IN PRATICA
Atto costitutivo di consorzio tra imprese
Tra i sottoscritti:
­ <.....>, con sede in <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....> e capitale sociale di euro <.....> (<.....>), iscritta nel Registro
delle imprese di <.....> al n. <.....>, C.F. <.....>, P. Iva, rappresentata ai fini del presente atto da <.....>, quale <.....>,
nato a <.....> (<.....>) il <.....>, residente a <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....>, C.F. <.....>,
e
­ <.....>, con sede in <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....> e capitale sociale di euro <.....> (<.....>), iscritta nel Registro
delle imprese di >.....> al n. <.....>, C.F. <.....>, P. Iva <.....>, rappresentata ai fini del presente atto da <.....>, quale
<.....>, nato a <.....> (<.....>) il <.....>, residente a <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....>, C.F. <.....>,
e
­ <.....>, con sede in <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....> e capitale sociale di euro <.....> (<.....>), iscritta nel Registro
delle imprese di <.....> al n. <.....>, C.F. <.....>, P. Iva <.....>, rappresentata ai fini del presente atto da <.....>, quale
<.....>, nato a <.....> (<.....>) il <.....>, residente a <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....>, C.F. <.....>,
si conviene e stipula quanto segue
1) Viene costituito tra <.....>, <…..> e <.....> nelle loro suddette qualifiche un Consorzio non perseguente fini di lucro
sotto la denominazione “Consorzio <.....>”.
2) La sede legale del Consorzio viene posta in <.....>, via <.....>, n. <.....>, presso <.....>; la sede operativa per i rapporti
coi terzi è in <.....>, via <.....>.
3) Il Consorzio ha per oggetto le attività precisate nell’art. <.....> dello statuto consortile che, composto da <.....> articoli
esteso su <.....> fogli si allega alla lettera “A” onde ne faccia parte integrante e sostanziale.
4) Il numero dei soci è illimitato.
5) La durata del Consorzio è fissata in anni <.....> dalla sua costituzione.
6) Il Consorzio è regolato dall’allegato statuto consortile.
7) Le quote di partecipazione dei componenti il qui costituito Consorzio sono così determinate: <.....> % (<.....> per
cento) <.....> % (<.....> per cento) <.....> % (<.....> per cento).
8) Sono organi del Consorzio: il presidente, l’assemblea, e il consiglio direttivo. Detti organi sono eletti e funzionano a
norma di legge e dello statuto qui allegato.
9) Il primo consiglio direttivo con i poteri, le funzioni e la durata prevista in statuto è composto da <.....> e <.....>
comparenti in questo atto. Il primo consiglio sarà quindi formato da due membri. Altresì, <.....> viene nominato
presidente del consiglio direttivo.
10) Per quanto non previsto nel presente atto e nell’allegato statuto si fa espresso riferimento agli articoli 2602 e segg.
cod. civ.
11) I promotori chiedono che l’atto costitutivo venga iscritto nel Registro delle imprese.
12) I consorziati hanno versato la quota di ammissione, in base alle singole quote di partecipazione, per un totale di
<.....> euro.
13) Le condizione di ammissione di nuovi consorziati, l’esclusione ed il recesso dei consorziati sono disciplinate dallo
statuto consortile; del pari lo statuto consortile disciplina le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
I dichiaranti confermano quanto iscritto all’allegato “A” avendone esatta conoscenza.
Il presente atto di <.....> pagine viene sottoscritto e convalidato dai presenti, e resterà depositato in atti del notaio
autenticante le firme.
<.....> firma
<.....> firma
<.....> firma
Autenticazione notarile delle sottoscrizioni.
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SOLUZIONI OPERATIVE
Artt. 2602 e segg. cod. civ. (consorzi)
Legge 8 agosto 1977, n. 584 (procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Cee)
Altra fondamentale distinzione è quella che concerne la rilevanza del consorzio di fronte ai
soggetti terzi. In questo senso, avremo consorzio con attività interna quando lo stesso mira
essenzialmente ad una regolamentazione pattizia dei rapporti tra consorziati, all’accertamento dell’adempimento degli obblighi che i consorziati hanno assunto; il consorzio
interno, per sua natura, non esplica attività con soggetti terzi, non assumendo nei confronti
degli stessi obbligazioni giuridiche. Nella pratica, tali tipi di consorzi sono solitamente
costituiti per regolamentare la concorrenza tra società, per esercitare un controllo qualitativo dei prodotti dei consorziati o per la creazione e il rispetto di marchi di qualità.
Di converso, i consorzi con attività esterna esplicano la propria attività interagendo con
soggetti terzi; l’organizzazione consortile funge, per così dire, da filtro tra i consorziati e i terzi,
assumendo nei loro confronti delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.
È fondamentale sottolineare come il consorzio (sia contrattuale che costituito attraverso società consortili) non abbia
Tutti i consorzi, siano essi
fini di lucro, in ciò distinguendosi dalle società commerciali
e avvicinandosi alle cooperative. Il vantaggio che deriva ai
contrattuali o di società
consorziati si traduce in un miglior costo di gestione, e
consortili, con attività
quindi, in definitiva, in un risparmio di spesa. Il consorzio,
interna o esterna,
indipendentemente dalla rilevanza interna o esterna, viene
costituito attraverso la stipulazione di un contratto (atto
non hanno fini di lucro
costitutivo del consorzio oltre a statuto dello stesso) che
dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Il contratto, inoltre, dovrà per la sua validità, a mente dell’art. 2603
cod. civ., indicare alcuni elementi essenziali, quali, a titolo esemplificativo, l’oggetto dell’attività che il consorzio si propone di svolgere, la sede, gli obblighi assunti e i contributi dovuti
dai consorziati, l’indicazione degli organi consortili, i casi di recesso ed esclusione.
Elementi principali del consorzio: oggetto, obblighi dei consorziati e poteri degli organi consortili
Tra gli elementi più importanti del consorzio, si deve analiticamente indicare quale sarà
l’attività esercitata dal consorzio stesso, se la stessa avrà rilevanza interna o esterna, precisando, in questo caso, la posizione del consorzio nei confronti dei terzi. Infatti, è fondamentale
distinguere, in caso di rilevanza esterna, ai fini della responsabilità verso i terzi, tra le
obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza e le
obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli consorziati: nel primo caso, i terzi saranno sfavoriti, in
Nei consorzi trovano
quanto potranno fare valere i propri diritti patrimoniali solo sul
fondo consortile (solitamente non molto capiente e, soprattutspazio organi
to, non vincolato e regolamentato alla stregua del capitale
con funzioni deliberative,
sociale nominale delle s.p.a. e s.r.l.); nel secondo caso, rispongestorie ed esecutive
dono invece i consorziati per conto dei quali gli organi del
consorzio hanno agito, in via solidale con il fondo consortile.
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Per ciò che riguarda gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, potranno essere
previsti, oltre ai contributi d’ingresso di cui alla costituzione del c.d. fondo consortile, anche dei
contributi c.d. di gestione che potranno essere o fissati nel contratto consortile o (soluzione
preferibile) determinati successivamente dagli organi del consorzio, anche in base all’attività concreta del consorzio e alle esigenze maturate e maturande nel corso della vita del consorzio stesso.
Il codice civile non precisa quali siano gli organi del consorzio e neppure le loro attribuzioni:
nella pratica, dovrà esistere un organo con funzioni deliberative (l’assemblea dei consorziati) e
un organo con funzioni gestorie ed esecutive (il consiglio direttivo, all’interno del quale andrà
eletto il presidente). Per il funzionamento di detti organi si potrà analogicamente fare riferimento, con i dovuti e opportuni adeguamenti, a quanto disposto in tema di società di capitali.
Ammissione di nuovi consorziati, facoltà di recesso o esclusione
In merito alle condizioni di ammissione dei nuovi consorziati, il contratto di consorzio è tendenzialmente aperto ed è quindi possibile che, durante la vita del consorzio, aumenti il numero dei
consorziati; lo statuto dovrà necessariamente prevedere le condizioni per la partecipazione al consorzio e stabilire quale organo
debba decidere sulle domande di ammissione di nuovi consorziati.
Se lo statuto non dispone
Se in statuto non è diversamente disposto, per procedere all’amdiversamente,
missione di un nuovo consorziato sarà necessario il consenso
unanime dei consorziati. L’ammissione di un nuovo consorziato
per ammettere
non determinerà l’obbligo della stipulazione di un nuovo contratun nuovo consorziato
to consortile, ritenendosi condizione necessaria e sufficiente la
è necessario il consenso
sottoscrizione, da parte del neo consorziato, di un atto di adesione
al contratto originario.
unanime dei consorziati
Il contratto può prevedere e consentire, in determinate situazioni,
e a certe condizioni, il diritto di recesso in capo ai consorziati,
nonché il diritto, in capo agli organi direttivi del consorzio, di
procedere, in particolari casi che andranno elencati (per esempio, fallimento del consorziato),
all’esclusione del consorziato stesso.
Scioglimento del consorzio e assoggettabilità a fallimento
Quanto all’adempimento di obblighi statutari, nella pratica, si rinviene assai spesso l’uso, da
parte dei consorzi, di irrogare sanzioni sia patrimoniali che amministrative, nel caso in cui i
consorziati non adempiano agli obblighi che si sono assunti al momento dell’ingresso nella
compagine consortile.
Per quanto concerne la fase finale della vita del consorzio, l’art. 2611 cod. civ. elenca le cause di
scioglimento dello stesso, al verificarsi delle quali i consorziati devono attivare la procedura di
liquidazione. È importante sottolineare che, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza
maggioritaria, il consorzio con attività esterna sarebbe soggetto al fallimento. Il fallimento del
consorzio non si estende ai singoli consorziati e deve ritenersi - al contrario - escluso, qualora il
consorzio stesso concretamente non eserciti attività commerciale.
Gli accordi di “joint venture”
Il termine joint venture, mutuato dal diritto anglosassone, viene
utilizzato allorquando si tratta di definire un accordo di collaborazione fra due società che intendono sviluppare un progetto
comune. In effetti, l’ampio fenomeno riconducibile al concetto
di joint venture ricopre una vastissima gamma di realtà contrattuali, in un gran numero di Paesi, al fine di raggiungere un’ampia
varietà di obiettivi economici.
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Le “joint venture”
contrattuali sono adottate
spesso in orizzonti
temporali di breve periodo
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SOLUZIONI OPERATIVE
IN PRATICA
Accordi di “joint venture”
Conseguimento di vantaggi competitivi e strategici
sul mercato a vantaggio dei soggetti economici interessati dagli accordi





Aspetti comuni alle varie tipologie di “joint venture”:
obiettivo;
ruolo funzionale delle parti;
poteri decisionali delle parti in costanza dell’accordo;
ripartizione dei costi della joint venture e dei proventi che verranno realizzati;
limitazioni alla libertà contrattuale delle parti in costanza dell’accordo
“Joint venture” societaria:
alla base di rapporti di collaborazione
più complessi e a più ampio
orizzonte temporale,
creazione di una nuova entità giuridica
(joint venture corporation).
Joint venture agreement (o accordo-quadro)
e ancillary agreements
- assimilabili ai patti parasociali hanno lo scopo di regolamentare
la futura collaborazione
tra la joint venture corporation
e le singole parti
“Joint venture” contrattuale:
le parti regolamentano tutti i loro rapporti
unicamente tramite accordi contrattuali
specifici (bilaterali o plurilaterali)
senza dare vita
ad un nuovo soggetto giuridico
Appare evidente come l’impossibilità di ricondurre in modo agevole le joint venture ad un
concetto giuridico unico e rigoroso derivi, da un lato, dalla vastità della gamma di realtà
comprese in questa definizione, dall’altro, dall’impossibilità di far convergere dette realtà in una
delle forme contrattuali previste dal nostro ordinamento giuridico. Con l’espressione joint
venture non si andrà perciò a qualificare e identificare un singolo contratto, ma un più ampio
concetto di business, ovvero la collaborazione di più soggetti economici diretta al raggiungimento di uno scopo comune. Tale obiettivo, comune denominatore degli accordi di joint venture,
potrà essere raggiunto di volta in volta attraverso tipologie contrattuali che, pur avendo il
medesimo scopo, sono giuridicamente qualificabili in tipologie concrete ben diverse.
Ne consegue che, volendo cercare di analizzare a tutti i costi il contratto di joint venture,
occorrerà per forza di cose far capo a delle definizioni piuttosto vaghe, lasciando alle specificità
di ogni caso concreto gli aspetti di dettaglio.
“Joint venture” contrattuali
Premessi i profili identificativi dell’accordo di joint venture inteso in senso generale, è
necessario sottolineare che gli interpreti sono soliti operare una prima, grossa, distinzione
fra joint venture contrattuale e joint venture societaria: nel primo caso, la collaborazione fra le
parti è retta esclusivamente da uno o più accordi contrattuali, generalmente (ma non
necessariamente) collegati fra loro, che permettano di identificare i ruoli di ognuna delle
parti e regolamentare i diritti e obblighi reciproci. Nel secondo caso, le parti, al fine del
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raggiungimento dello scopo comune prefissato, ricorrono alla costituzione di una società.
Vi sono ovviamente alcuni aspetti comuni a tutte le categorie di joint venture, che derivano dalle
medesime esigenze che una collaborazione impone. Indipendentemente dalla forma giuridica
scelta dalle parti, gli accordi di joint venture affrontano (e tentano
di risolvere) sempre le problematiche seguenti:
l l’obiettivo: l’accordo di joint venture presuppone che le parti
A seconda dell’obiettivo
abbiano un obiettivo comune dal cui raggiungimento possaeconomico prefissato,
no trarre tutte beneficio, che non deve necessariamente
essere identico sia qualitativamente che quantitativamente
possono pattuirsi clausole
per tutti i soggetti sottoscrittori dell’accordo di joint venture;
di riservatezza,
l il ruolo funzionale delle parti: anche se in taluni casi il ruolo
di non concorrenza,
di una delle parti può limitarsi al semplice (ma indispensabile) supporto finanziario, la joint venture presuppone sempre
di non interferenza
una ripartizione dei compiti, con conseguente determinazione delle responsabilità;
l i poteri decisionali delle parti in costanza dell’accordo: nelle joint venture, avendo sempre le
stesse quale base un progetto realizzabile in archi temporali medio-lunghi, deve essere
regolamentato il modo nel quale, durante la validità dell’accordo, vengono adottate le
decisioni in merito al progetto in questione, stabilendo così il ruolo di ognuna delle parti
nella procedura decisionale, onde evitare pericolosi conflitti di competenza e attribuzione in
delicate fasi dello sviluppo del progetto stesso;
l la ripartizione dei costi della joint venture e dei proventi che verranno realizzati, che non
dovranno essere necessariamente proporzionali;
l le limitazioni alla libertà contrattuale di ognuna delle parti: a seconda dell’obiettivo economico alla base della joint venture, vengono frequentemente pattuite clausole di riservatezza, di
non concorrenza, di non interferenza, al fine di consentire alla joint venture di raggiungere il
proprio obiettivo senza subire un’eventuale, nociva interferenza delle parti, pur sfruttandone
le relative, differenti risorse.
La caratteristica principale delle joint venture contrattuali consiste nel fatto che le parti regolamentano tutti i loro rapporti unicamente tramite accordi contrattuali specifici (siano essi
bilaterali o con pluralità di parti), senza dar vita ad un nuovo soggetto giuridico che sviluppi il
progetto per conto delle parti. Le joint venture contrattuali vengono spesso adottate allorquando
le parti vogliano realizzare progetti non complessi raggiungibili
in un orizzonte temporale di breve periodo. Utilizzando lo
strumento contrattuale, si ottiene in effetti una struttura meno
La “joint venture”
onerosa e più versatile, la cui creazione, organizzazione e scioglimento si rivela senz’altro più semplice di quanto non sia nelle
contrattuale è più
joint venture societarie. Data la specificità e breve durata delle
semplice e versatile,
singole realtà che le joint venture contrattuali intendono regolanonché meno onerosa
mentare, diviene praticamente impossibile elencare le caratteristiche principali di tutte le forme contrattuali che le stesse
possono rivestire.
“Joint venture” societarie (“joint venture corporation”)
Le joint venture societarie sono generalmente alla base di collaborazioni più complesse e di più
ampio respiro rispetto a quelle abitualmente realizzate attraverso la creazione di una joint venture
contrattuale.
La creazione di una nuova entità giuridica comporta inevitabili conseguenze giuridiche e fiscali.
Da un lato, quindi, occorrerà considerare che lo scioglimento della joint venture non potrà più
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essere così agevole, dovendosi in effetti liquidare anche la joint venture corporation, dall’altro,
occorrerà verificare le conseguenze fiscali che la presenza della joint venture corporation avrà sulla
destinazione dei proventi della joint venture.
Ne consegue l’adozione di una struttura contrattuale molto complessa che, d’altro canto,
consente di garantire una maggiore stabilità alla joint venture
stessa, dotandola di organi di controllo e di gestione inquadrati
in una struttura giuridica a carattere stabile. Una joint venture
Le parti devono accordarsi
societaria viene usualmente concretizzata per il tramite dei
documenti seguenti:
non solo in vista
l un joint venture agreement, o accordo-quadro, che regolamenta,
del “joint venture
da un lato, tutti gli aspetti connessi con la costituzione della
joint venture corporation, dall’altro, i rapporti fra i soci in qualità
agreement” ma anche
di azionisti di detta società;
degli “ancillary
l i c.d. ancillary agreement che potremmo assimilare come concetto ai patti parasociali, i quali hanno lo scopo di regolaagreement” successivi
mentare la futura collaborazione fra la joint venture corporation
e le singole parti, in particolare, specificando i ruoli di ognuna di esse all’interno del nuovo soggetto giuridico.
La complessità della documentazione contrattuale necessaria rende abitualmente impossibile negoziare e predisporre contemporaneamente tutti i contratti necessari
per la creazione di una joint venture societaria. Frequentemente,
viene quindi predisposto, anzitutto, il joint venture agreement; in un
Nelle “joint venture”
secondo tempo, vengono concretizzati negli ancillary agreement i
societarie si raccomanda
principi previsti dal primo contratto, fermo restando che l’impleuna clausola
mentazione della joint venture avviene unicamente allorquando anche questi documenti sono stati predisposti.
compromissoria ben
Questo modo di procedere può dar adito a serie difficoltà, sopratstrutturata ed efficace
tutto qualora le parti non dovessero trovare un consenso sul
contenuto degli ancillary agreement e decidere così di non dar seguito
alla joint venture. Si consiglia, perciò, di operare in modo da regolamentare almeno tutti gli aspetti principali nel joint venture agreement, cercando nel contempo di
predisporre, quali allegati allo stesso, almeno una traccia degli ancillary agreement, cercando di
accelerare le trattative al fine di far sì che venga raggiunto un accordo definitivo su tutti i punti da
regolamentare.
Per quanto attiene alle problematiche che potrebbero insorgere tra i soci nel periodo di vita
della joint venture societaria, si suggerisce, vista la natura personale e fiduciaria dei rapporti tra le
parti, l’adozione di una clausola compromissoria ben strutturata ed efficace.
L’associazione temporanea di imprese (ati)
L’associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo ati) consiste in un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività complessa,
limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. È
evidente, quindi, che l’elemento identificativo dell’ati, che distingue la stessa dal consorzio, è l’occasionalità del collegamento tra
L’ati si distingue
le imprese associate.
Tale figura giuridica nasce, infatti, dalla convenienza per due o più
dal consorzio
imprese che partecipano a una gara d’appalto (o che stipulano
per l’occasionalità
contratti di grande valore con la P.A.) a collaborare tra loro, al
duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione
del collegamento
integrale e a regola d’arte dell’opera, dall’altro, di non essere cotra le imprese associate
strette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un
consorzio che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destina84
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IN PRATICA
Associazione temporanea di imprese
Consiste in un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese
per lo svolgimento di un’attività complessa,
limitatamente al periodo necessario per il suo compimento
Struttura giuridica: conferimento di mandato collettivo con rappresentanza
dalle imprese associate alla capogruppo, che di fatto assume l’obbligo
di curare i rapporti tra il raggruppamento e la committente
Tipologie di Ati
Ati orizzontali:
il rapporto di collaborazione
viene costituito tra imprese che esercitano
attività omogenee e che si riuniscono
al fine di suddividere i lavori e ottenere così,
grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti
necessari per partecipare alla gara
Ati verticali:
non esiste omogeneità
tra le attività delle associate;
l’impresa che svolge la categoria
di attività principale oggetto della gara
assume la posizione di capogruppo
e riunisce le altre imprese mandanti
to a scomparire immediatamente dal mondo giuridico, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili. In altre parole, si tratta di un’esplicazione pratica del concetto appena visto di joint venture
contrattuale, di cui poi costituisce l’ipotesi più rilevante nella pratica che si è diffusa maggiormente
nel settore dei lavori pubblici, soprattutto a partire dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, vale a dire, da
quando si è introdotta proprio la figura del «raggruppamento delle imprese per la partecipazione
agli appalti e per l’esecuzione delle opere pubbliche».
Ati con conferimento di mandato o interne, orizzontali o verticali
Con la costituzione dell’associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente
soggetti distinti, possono quindi formulare un’offerta congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste
di impresa capogruppo e si prende l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento e il
committente. Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo si
identifica con la figura del mandato collettivo con rappresentanza.
La costruzione
Prima della presentazione dell’offerta, infatti, le imprese associate
devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
prevalente è quella
una di esse, qualificata capogruppo, la quale formula l’offerta in
del mandato collettivo
nome e per conto proprio e delle mandanti.
con rappresentanza
A questa costruzione (assolutamente prevalente nella pratica) fa
eccezione la figura della c.d. “ati con rilevanza interna”: in
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questo caso, l’accordo stipulato riguarda esclusivamente i rapporti tra le società partecipanti; non vengono creati degli
Ogni impresa
organi comuni e non si stipula un contratto associativo. I
dell’ati conserva
singoli associati stipulano poi direttamente e individualmente
la propria autonomia
il contratto di appalto con la committente, obbligandosi solo
per quanto di propria competenza, senza assumere alcun obnella gestione
bligo o impegno nei confronti delle altre partecipanti.
di adempimenti fiscali
Le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in
orizzontali e verticali. Nel primo caso (associazioni orizzontaed oneri sociali
li), il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che
esercitano attività omogenee e si riuniscono al fine di suddividere i lavori, al fine di ottenere, così, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per
partecipare alla gara d’appalto.
Nel caso delle associazioni verticali, invece, tale omogeneità tra le attività delle associate non
esiste: un’impresa che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara assume la
posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti, le quali svolgano attività corrispondenti a parti dell’opera che il bando definisce come scorporabili.
Quanto agli aspetti giuridici, l’associazione costituisce un’entità di fatto, dotata di struttura
unitaria nei soli rapporti derivanti dall’appalto, in vista dell’aggiudicazione (e successiva realizzazione) dell’appalto per cui la stessa si è costituita. Come già anticipato, lo strumento tecnico
utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è, almeno nella stragrande maggioranza
dei casi - escluse le ati a rilevanza interna -, quello del mandato con rappresentanza, anche
processuale, ad una società capogruppo che rappresenta l’ati in tutti i rapporti necessari per lo
svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
L’ati operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e
artigiane, oppure da società commerciali e cooperative.
Per quanto riguarda il soggetto giuridico, l’aggregazione non costituisce autonomo centro di
imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicché ogni impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In altre parole, non vi è
un’organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
I concorrenti associati, con la presentazione dell’offerta, assumono la responsabilità solidale nei
confronti della P.A., nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori; peraltro,
gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili nei limiti dell’esecuzione dei lavori di loro
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
della capogruppo che detiene, oltre alla rappresentanza negoziaIl giurista d’impresa deve
le delle società mandanti nei confronti della stazione appaltante,
anche quella processuale, attiva e passiva, riguardante tutti i
fare una scelta oculata
rapporti facenti capo unitariamente alle società riunite.
in funzione della
complessità del progetto
Per concludere
e dell’orizzonte temporale
Il presente articolo ha inteso offrire al legale d’impresa un approccio sintetico all’odierno panorama delle principali figure giuridiche offerte dall’ordinamento, per realizzare, attraverso la collaborazione tra imprese, dei progetti di business difficilmente raggiungibili senza l’apporto di sinergie
qualificate. Spetterà poi all’operatore valutare, caso per caso, quale sia la costruzione giuridica più
idonea da suggerire all’impresa per attuare il singolo progetto concreto, tenendo soprattutto ben
presente, nell’effettuare la scelta, la complessità dello stesso e l’orizzonte temporale per la relativa
realizzazione.
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IL SOLE 24 ORE
N. 1 ­ gennaio 2009
SOLUZIONI OPERATIVE
?
R
F.A.Q. ­ le risposte alle domande più ricorrenti
Il consorzio (sia esso con attività esterna
o interna) può essere trasformato
in società di capitali (quindi non in società consortile, ma in vera e propria società di capitali,
avente quindi fine lucrativo)?
Sì, ai sensi dell’art. 2501­octies cod. civ., il con­
sorzio può essere passibile di trasformazione in
società di capitali, attraverso il procedimento re­
golato dal codice civile.
Il rapporto di mandato tra le società raggruppate in ati e la capogruppo determina
la nascita di una nuova organizzazione?
No, il rapporto di mandato non determina di per
sé un’associazione tra le imprese riunite, ognuna
delle quali conserva perciò la propria autonomia
ai fini della gestione interna e degli adempimenti
fiscali.
I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO
NUOVA
EDIZIONE
GUIDA ALLE SOCIETÀ E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
N. Forte
Le società e associazioni sportive sono entità numericamente rilevanti intorno alle
quali "ruota" tutto lo sport nazionale. I settori giovanili, amatoriali, agonistici
caratterizzano le diverse modalità di svolgimento delle attività sportive che, anche da
un punto di vista normativo, sono oggetto di costante attenzione da parte del
legislatore.
Il presente volume, con il taglio multidisciplinare proprio della collana "I Percorsi
operativi", si propone come guida nell'interpretazione dei diversi provvedimenti
normativi che hanno previsto per il settore rilevanti agevolazioni (tra le altre: la
possibilità di considerare le spese sostenute per la frequentazione di un impianto
sportivo; disposizioni per la regolamentazione delle sponsorizzazioni, dei regimi contabili,
dell'Iva e di ulteriori adempimenti quali l'iscrizione al registro telematico del CONI).
La Guida, cui attribuisce concretezza e praticità un'ampia ed aggiornata rassegna di
casi e questioni, è un'efficace "bussola" per l'orientamento tra i diversi obblighi della
materia e si rivolge ai dirigenti delle società sportive dilettantistiche, a coloro che,
appassionati di sport, intendono costituire una società sportiva, a commercialisti,
avvocati ed altri professionisti che affrontano questioni più complesse quali la
consulenza, il contenzioso e la redazione di pareri.
Pagg. 346 – € 37,00
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La cultura dei fatti.
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IL SOLE 24 ORE
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