Strumenti di collaborazione tra imprese: “joint venture”, consorzi e ati
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Strumenti di collaborazione tra imprese: “joint venture”, consorzi e ati
SOLUZIONI OPERATIVE Strumenti di collaborazione tra imprese: “joint venture”, consorzi e ati Con la globalizzazione dei mercati il legale d’impresa è sempre più spesso chiamato ad occuparsi di accordi di collaborazione tra imprese, volti a favorire sinergie produttive e una migliore gestione dei costi. Luca Amati AVVOCATO, STUDIO LEGALE AMATI, BIAVASCHI E ASSOCIATI LA QUESTIONE In cosa consiste il fenomeno in crescente diffusione della collaborazione tra imprese? In che modalità può realizzarsi e quali sono i vantaggi? La trattazione L a sempre maggiore sensibilità verso la problematica della razionalizzazione dei costi aziendali, unita all’improrogabile esigenza di costituire alleanze strategiche di fronte alla globalizzazione del mercato (e quindi all’aumento della concorrenza, anche da parte di imprese estere) ha portato alla valorizzazione della collaborazione tra imprese. Ciò in quanto l’impresa, avuto particolare riguardo a situazioni congiunturali sfavorevoli, come quella attuale di crisi dei mercati finanziari che sta impattando sull’economia reale, non può rimanere figura statica, subendo supinamente i condizionamenti dell’ambiente ad essa esterno, a meno di non volere compromettere non solo la propria competitività ma la stessa sopravvivenza. L’idea stessa di impresa e, quindi, la struttura operativa/produttiva deve essere improntata al dinamismo e alla forte caratterizzazione esterna. Ecco quindi che fenomeno tipico e indispensabile del moderno concetto di imprenditorialità è quello della c.d. concentrazione, volta al raggiungimento dell’ottimizzazione delle economie di scala nei processi produttivi. Uno dei modi attraverso cui si realizza, in concreto, la concentrazione è quello che vede la costituzione di accordi tra aziende tra loro autonome al fine di regolare talune fasi delle rispettive imprese; tali accordi potranno poi variare notevolmente quanto a complessità, durata, strategia, ma si identificano per avere, quale denominatore comune, l’obiettivo di razionalizzazione dei cicli produttivi delle imprese alleate. Le principali figure che, nella pratica, realizzano gli obiettivi sopra delineati sono i consorzi, gli accordi di joint venture e le associazioni temporanee di imprese. N. 1 gennaio 2009 IL SOLE 24 ORE 77 SOLUZIONI OPERATIVE IN PRATICA Come scegliere il tipo di consorzio? Al fine di conseguire vantaggi interni, competitivi e strategici, a vantaggio dei soggetti consorziati 1) Costituzione di consorzio contrattuale mediante atto scritto 2) Costituzione di società consortile secondo gli schemi dei vari modelli di società di persone e di capitali (art. 2615-ter cod. civ.) con relativa applicazione (artt. 2602 e segg. cod. civ.) della rispettiva disciplina, fatto salvo il necessario adattamento della struttura societaria alla specifica finalità consortile perseguita Consorzio con attività interna Regolamentazione pattizia dei rapporti tra consorziati (controllo concorrenza tra società, controllo qualità prodotti, marchi di qualità) Consorzio con attività esterna Attività verso terzi e di filtro tra questi e i consorziati assumendo obbligazioni giuridiche vincolanti nei confronti dei terzi, con relativa assunzione di responsabilità, a seconda dei casi, sia del fondo consortile sia dei singoli consorziati Consorzi da contratto o attraverso società consortili Attraverso il consorzio due o più società (o imprenditori) costituiscono un’organizzazione comune al fine di disciplinare i rapporti commerciali tra loro intercorrenti o svolgere determinate fasi della loro attività, conseguendo particolari vantaggi patrimoniali consistenti in minori costi operativi o in maggiori ricavi (artt. 2602 e segg. cod. civ.). Il consorzio potrà quindi conseguire vantaggi interni (ripartizione di costi e rischi, ripartizione della produzione di impianti al fine di evitare dispendiosi doppioni delle strutture, condivisione dei canali di distribuzione), vantaggi competitivi (creazione di reti distributive adeguate, razionalizzazione di settori di sbocco di mercato ormai saturi, sviluppo pionieristico di nuovi settori, con relativa ripartizione del rischio connesso) o, infine, vantaggi strategici (creazione di sinergie operative, trasferimento di know how). Possiamo individuare, nella pratica, molti tipi di consorzi, siano essi volontari o coattivi: nel primo caso, la loro costituzione è lasciata alla libera volontà dei singoli imprenditori, nel secondo, essi sono imposti da precise normative di legge. Il consorzio può trarre origine da un accordo tra i consorziati (c.d. consorzio contrattuale) o attraverso la costituzione di un’apposita società consortile; in questo secondo caso, le norme di funzionamento dello stesso saranno ricalcate sul modello della società-tipo prescelta. 78 IL SOLE 24 ORE N. 1 gennaio 2009 SOLUZIONI OPERATIVE IN PRATICA Atto costitutivo di consorzio tra imprese Tra i sottoscritti: <.....>, con sede in <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....> e capitale sociale di euro <.....> (<.....>), iscritta nel Registro delle imprese di <.....> al n. <.....>, C.F. <.....>, P. Iva, rappresentata ai fini del presente atto da <.....>, quale <.....>, nato a <.....> (<.....>) il <.....>, residente a <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....>, C.F. <.....>, e <.....>, con sede in <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....> e capitale sociale di euro <.....> (<.....>), iscritta nel Registro delle imprese di >.....> al n. <.....>, C.F. <.....>, P. Iva <.....>, rappresentata ai fini del presente atto da <.....>, quale <.....>, nato a <.....> (<.....>) il <.....>, residente a <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....>, C.F. <.....>, e <.....>, con sede in <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....> e capitale sociale di euro <.....> (<.....>), iscritta nel Registro delle imprese di <.....> al n. <.....>, C.F. <.....>, P. Iva <.....>, rappresentata ai fini del presente atto da <.....>, quale <.....>, nato a <.....> (<.....>) il <.....>, residente a <.....> (<.....>), via <.....> n. <.....>, C.F. <.....>, si conviene e stipula quanto segue 1) Viene costituito tra <.....>, <…..> e <.....> nelle loro suddette qualifiche un Consorzio non perseguente fini di lucro sotto la denominazione “Consorzio <.....>”. 2) La sede legale del Consorzio viene posta in <.....>, via <.....>, n. <.....>, presso <.....>; la sede operativa per i rapporti coi terzi è in <.....>, via <.....>. 3) Il Consorzio ha per oggetto le attività precisate nell’art. <.....> dello statuto consortile che, composto da <.....> articoli esteso su <.....> fogli si allega alla lettera “A” onde ne faccia parte integrante e sostanziale. 4) Il numero dei soci è illimitato. 5) La durata del Consorzio è fissata in anni <.....> dalla sua costituzione. 6) Il Consorzio è regolato dall’allegato statuto consortile. 7) Le quote di partecipazione dei componenti il qui costituito Consorzio sono così determinate: <.....> % (<.....> per cento) <.....> % (<.....> per cento) <.....> % (<.....> per cento). 8) Sono organi del Consorzio: il presidente, l’assemblea, e il consiglio direttivo. Detti organi sono eletti e funzionano a norma di legge e dello statuto qui allegato. 9) Il primo consiglio direttivo con i poteri, le funzioni e la durata prevista in statuto è composto da <.....> e <.....> comparenti in questo atto. Il primo consiglio sarà quindi formato da due membri. Altresì, <.....> viene nominato presidente del consiglio direttivo. 10) Per quanto non previsto nel presente atto e nell’allegato statuto si fa espresso riferimento agli articoli 2602 e segg. cod. civ. 11) I promotori chiedono che l’atto costitutivo venga iscritto nel Registro delle imprese. 12) I consorziati hanno versato la quota di ammissione, in base alle singole quote di partecipazione, per un totale di <.....> euro. 13) Le condizione di ammissione di nuovi consorziati, l’esclusione ed il recesso dei consorziati sono disciplinate dallo statuto consortile; del pari lo statuto consortile disciplina le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. I dichiaranti confermano quanto iscritto all’allegato “A” avendone esatta conoscenza. Il presente atto di <.....> pagine viene sottoscritto e convalidato dai presenti, e resterà depositato in atti del notaio autenticante le firme. <.....> firma <.....> firma <.....> firma Autenticazione notarile delle sottoscrizioni. N. 1 gennaio 2009 IL SOLE 24 ORE 79 SOLUZIONI OPERATIVE Artt. 2602 e segg. cod. civ. (consorzi) Legge 8 agosto 1977, n. 584 (procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Cee) Altra fondamentale distinzione è quella che concerne la rilevanza del consorzio di fronte ai soggetti terzi. In questo senso, avremo consorzio con attività interna quando lo stesso mira essenzialmente ad una regolamentazione pattizia dei rapporti tra consorziati, all’accertamento dell’adempimento degli obblighi che i consorziati hanno assunto; il consorzio interno, per sua natura, non esplica attività con soggetti terzi, non assumendo nei confronti degli stessi obbligazioni giuridiche. Nella pratica, tali tipi di consorzi sono solitamente costituiti per regolamentare la concorrenza tra società, per esercitare un controllo qualitativo dei prodotti dei consorziati o per la creazione e il rispetto di marchi di qualità. Di converso, i consorzi con attività esterna esplicano la propria attività interagendo con soggetti terzi; l’organizzazione consortile funge, per così dire, da filtro tra i consorziati e i terzi, assumendo nei loro confronti delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. È fondamentale sottolineare come il consorzio (sia contrattuale che costituito attraverso società consortili) non abbia Tutti i consorzi, siano essi fini di lucro, in ciò distinguendosi dalle società commerciali e avvicinandosi alle cooperative. Il vantaggio che deriva ai contrattuali o di società consorziati si traduce in un miglior costo di gestione, e consortili, con attività quindi, in definitiva, in un risparmio di spesa. Il consorzio, interna o esterna, indipendentemente dalla rilevanza interna o esterna, viene costituito attraverso la stipulazione di un contratto (atto non hanno fini di lucro costitutivo del consorzio oltre a statuto dello stesso) che dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Il contratto, inoltre, dovrà per la sua validità, a mente dell’art. 2603 cod. civ., indicare alcuni elementi essenziali, quali, a titolo esemplificativo, l’oggetto dell’attività che il consorzio si propone di svolgere, la sede, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, l’indicazione degli organi consortili, i casi di recesso ed esclusione. Elementi principali del consorzio: oggetto, obblighi dei consorziati e poteri degli organi consortili Tra gli elementi più importanti del consorzio, si deve analiticamente indicare quale sarà l’attività esercitata dal consorzio stesso, se la stessa avrà rilevanza interna o esterna, precisando, in questo caso, la posizione del consorzio nei confronti dei terzi. Infatti, è fondamentale distinguere, in caso di rilevanza esterna, ai fini della responsabilità verso i terzi, tra le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza e le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati: nel primo caso, i terzi saranno sfavoriti, in Nei consorzi trovano quanto potranno fare valere i propri diritti patrimoniali solo sul fondo consortile (solitamente non molto capiente e, soprattutspazio organi to, non vincolato e regolamentato alla stregua del capitale con funzioni deliberative, sociale nominale delle s.p.a. e s.r.l.); nel secondo caso, rispongestorie ed esecutive dono invece i consorziati per conto dei quali gli organi del consorzio hanno agito, in via solidale con il fondo consortile. 80 IL SOLE 24 ORE N. 1 gennaio 2009 SOLUZIONI OPERATIVE Per ciò che riguarda gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, potranno essere previsti, oltre ai contributi d’ingresso di cui alla costituzione del c.d. fondo consortile, anche dei contributi c.d. di gestione che potranno essere o fissati nel contratto consortile o (soluzione preferibile) determinati successivamente dagli organi del consorzio, anche in base all’attività concreta del consorzio e alle esigenze maturate e maturande nel corso della vita del consorzio stesso. Il codice civile non precisa quali siano gli organi del consorzio e neppure le loro attribuzioni: nella pratica, dovrà esistere un organo con funzioni deliberative (l’assemblea dei consorziati) e un organo con funzioni gestorie ed esecutive (il consiglio direttivo, all’interno del quale andrà eletto il presidente). Per il funzionamento di detti organi si potrà analogicamente fare riferimento, con i dovuti e opportuni adeguamenti, a quanto disposto in tema di società di capitali. Ammissione di nuovi consorziati, facoltà di recesso o esclusione In merito alle condizioni di ammissione dei nuovi consorziati, il contratto di consorzio è tendenzialmente aperto ed è quindi possibile che, durante la vita del consorzio, aumenti il numero dei consorziati; lo statuto dovrà necessariamente prevedere le condizioni per la partecipazione al consorzio e stabilire quale organo debba decidere sulle domande di ammissione di nuovi consorziati. Se lo statuto non dispone Se in statuto non è diversamente disposto, per procedere all’amdiversamente, missione di un nuovo consorziato sarà necessario il consenso unanime dei consorziati. L’ammissione di un nuovo consorziato per ammettere non determinerà l’obbligo della stipulazione di un nuovo contratun nuovo consorziato to consortile, ritenendosi condizione necessaria e sufficiente la è necessario il consenso sottoscrizione, da parte del neo consorziato, di un atto di adesione al contratto originario. unanime dei consorziati Il contratto può prevedere e consentire, in determinate situazioni, e a certe condizioni, il diritto di recesso in capo ai consorziati, nonché il diritto, in capo agli organi direttivi del consorzio, di procedere, in particolari casi che andranno elencati (per esempio, fallimento del consorziato), all’esclusione del consorziato stesso. Scioglimento del consorzio e assoggettabilità a fallimento Quanto all’adempimento di obblighi statutari, nella pratica, si rinviene assai spesso l’uso, da parte dei consorzi, di irrogare sanzioni sia patrimoniali che amministrative, nel caso in cui i consorziati non adempiano agli obblighi che si sono assunti al momento dell’ingresso nella compagine consortile. Per quanto concerne la fase finale della vita del consorzio, l’art. 2611 cod. civ. elenca le cause di scioglimento dello stesso, al verificarsi delle quali i consorziati devono attivare la procedura di liquidazione. È importante sottolineare che, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il consorzio con attività esterna sarebbe soggetto al fallimento. Il fallimento del consorzio non si estende ai singoli consorziati e deve ritenersi - al contrario - escluso, qualora il consorzio stesso concretamente non eserciti attività commerciale. Gli accordi di “joint venture” Il termine joint venture, mutuato dal diritto anglosassone, viene utilizzato allorquando si tratta di definire un accordo di collaborazione fra due società che intendono sviluppare un progetto comune. In effetti, l’ampio fenomeno riconducibile al concetto di joint venture ricopre una vastissima gamma di realtà contrattuali, in un gran numero di Paesi, al fine di raggiungere un’ampia varietà di obiettivi economici. N. 1 gennaio 2009 IL SOLE 24 ORE Le “joint venture” contrattuali sono adottate spesso in orizzonti temporali di breve periodo 81 SOLUZIONI OPERATIVE IN PRATICA Accordi di “joint venture” Conseguimento di vantaggi competitivi e strategici sul mercato a vantaggio dei soggetti economici interessati dagli accordi Aspetti comuni alle varie tipologie di “joint venture”: obiettivo; ruolo funzionale delle parti; poteri decisionali delle parti in costanza dell’accordo; ripartizione dei costi della joint venture e dei proventi che verranno realizzati; limitazioni alla libertà contrattuale delle parti in costanza dell’accordo “Joint venture” societaria: alla base di rapporti di collaborazione più complessi e a più ampio orizzonte temporale, creazione di una nuova entità giuridica (joint venture corporation). Joint venture agreement (o accordo-quadro) e ancillary agreements - assimilabili ai patti parasociali hanno lo scopo di regolamentare la futura collaborazione tra la joint venture corporation e le singole parti “Joint venture” contrattuale: le parti regolamentano tutti i loro rapporti unicamente tramite accordi contrattuali specifici (bilaterali o plurilaterali) senza dare vita ad un nuovo soggetto giuridico Appare evidente come l’impossibilità di ricondurre in modo agevole le joint venture ad un concetto giuridico unico e rigoroso derivi, da un lato, dalla vastità della gamma di realtà comprese in questa definizione, dall’altro, dall’impossibilità di far convergere dette realtà in una delle forme contrattuali previste dal nostro ordinamento giuridico. Con l’espressione joint venture non si andrà perciò a qualificare e identificare un singolo contratto, ma un più ampio concetto di business, ovvero la collaborazione di più soggetti economici diretta al raggiungimento di uno scopo comune. Tale obiettivo, comune denominatore degli accordi di joint venture, potrà essere raggiunto di volta in volta attraverso tipologie contrattuali che, pur avendo il medesimo scopo, sono giuridicamente qualificabili in tipologie concrete ben diverse. Ne consegue che, volendo cercare di analizzare a tutti i costi il contratto di joint venture, occorrerà per forza di cose far capo a delle definizioni piuttosto vaghe, lasciando alle specificità di ogni caso concreto gli aspetti di dettaglio. “Joint venture” contrattuali Premessi i profili identificativi dell’accordo di joint venture inteso in senso generale, è necessario sottolineare che gli interpreti sono soliti operare una prima, grossa, distinzione fra joint venture contrattuale e joint venture societaria: nel primo caso, la collaborazione fra le parti è retta esclusivamente da uno o più accordi contrattuali, generalmente (ma non necessariamente) collegati fra loro, che permettano di identificare i ruoli di ognuna delle parti e regolamentare i diritti e obblighi reciproci. Nel secondo caso, le parti, al fine del 82 IL SOLE 24 ORE N. 1 gennaio 2009 SOLUZIONI OPERATIVE raggiungimento dello scopo comune prefissato, ricorrono alla costituzione di una società. Vi sono ovviamente alcuni aspetti comuni a tutte le categorie di joint venture, che derivano dalle medesime esigenze che una collaborazione impone. Indipendentemente dalla forma giuridica scelta dalle parti, gli accordi di joint venture affrontano (e tentano di risolvere) sempre le problematiche seguenti: l l’obiettivo: l’accordo di joint venture presuppone che le parti A seconda dell’obiettivo abbiano un obiettivo comune dal cui raggiungimento possaeconomico prefissato, no trarre tutte beneficio, che non deve necessariamente essere identico sia qualitativamente che quantitativamente possono pattuirsi clausole per tutti i soggetti sottoscrittori dell’accordo di joint venture; di riservatezza, l il ruolo funzionale delle parti: anche se in taluni casi il ruolo di non concorrenza, di una delle parti può limitarsi al semplice (ma indispensabile) supporto finanziario, la joint venture presuppone sempre di non interferenza una ripartizione dei compiti, con conseguente determinazione delle responsabilità; l i poteri decisionali delle parti in costanza dell’accordo: nelle joint venture, avendo sempre le stesse quale base un progetto realizzabile in archi temporali medio-lunghi, deve essere regolamentato il modo nel quale, durante la validità dell’accordo, vengono adottate le decisioni in merito al progetto in questione, stabilendo così il ruolo di ognuna delle parti nella procedura decisionale, onde evitare pericolosi conflitti di competenza e attribuzione in delicate fasi dello sviluppo del progetto stesso; l la ripartizione dei costi della joint venture e dei proventi che verranno realizzati, che non dovranno essere necessariamente proporzionali; l le limitazioni alla libertà contrattuale di ognuna delle parti: a seconda dell’obiettivo economico alla base della joint venture, vengono frequentemente pattuite clausole di riservatezza, di non concorrenza, di non interferenza, al fine di consentire alla joint venture di raggiungere il proprio obiettivo senza subire un’eventuale, nociva interferenza delle parti, pur sfruttandone le relative, differenti risorse. La caratteristica principale delle joint venture contrattuali consiste nel fatto che le parti regolamentano tutti i loro rapporti unicamente tramite accordi contrattuali specifici (siano essi bilaterali o con pluralità di parti), senza dar vita ad un nuovo soggetto giuridico che sviluppi il progetto per conto delle parti. Le joint venture contrattuali vengono spesso adottate allorquando le parti vogliano realizzare progetti non complessi raggiungibili in un orizzonte temporale di breve periodo. Utilizzando lo strumento contrattuale, si ottiene in effetti una struttura meno La “joint venture” onerosa e più versatile, la cui creazione, organizzazione e scioglimento si rivela senz’altro più semplice di quanto non sia nelle contrattuale è più joint venture societarie. Data la specificità e breve durata delle semplice e versatile, singole realtà che le joint venture contrattuali intendono regolanonché meno onerosa mentare, diviene praticamente impossibile elencare le caratteristiche principali di tutte le forme contrattuali che le stesse possono rivestire. “Joint venture” societarie (“joint venture corporation”) Le joint venture societarie sono generalmente alla base di collaborazioni più complesse e di più ampio respiro rispetto a quelle abitualmente realizzate attraverso la creazione di una joint venture contrattuale. La creazione di una nuova entità giuridica comporta inevitabili conseguenze giuridiche e fiscali. Da un lato, quindi, occorrerà considerare che lo scioglimento della joint venture non potrà più N. 1 gennaio 2009 IL SOLE 24 ORE 83 SOLUZIONI OPERATIVE essere così agevole, dovendosi in effetti liquidare anche la joint venture corporation, dall’altro, occorrerà verificare le conseguenze fiscali che la presenza della joint venture corporation avrà sulla destinazione dei proventi della joint venture. Ne consegue l’adozione di una struttura contrattuale molto complessa che, d’altro canto, consente di garantire una maggiore stabilità alla joint venture stessa, dotandola di organi di controllo e di gestione inquadrati in una struttura giuridica a carattere stabile. Una joint venture Le parti devono accordarsi societaria viene usualmente concretizzata per il tramite dei documenti seguenti: non solo in vista l un joint venture agreement, o accordo-quadro, che regolamenta, del “joint venture da un lato, tutti gli aspetti connessi con la costituzione della joint venture corporation, dall’altro, i rapporti fra i soci in qualità agreement” ma anche di azionisti di detta società; degli “ancillary l i c.d. ancillary agreement che potremmo assimilare come concetto ai patti parasociali, i quali hanno lo scopo di regolaagreement” successivi mentare la futura collaborazione fra la joint venture corporation e le singole parti, in particolare, specificando i ruoli di ognuna di esse all’interno del nuovo soggetto giuridico. La complessità della documentazione contrattuale necessaria rende abitualmente impossibile negoziare e predisporre contemporaneamente tutti i contratti necessari per la creazione di una joint venture societaria. Frequentemente, viene quindi predisposto, anzitutto, il joint venture agreement; in un Nelle “joint venture” secondo tempo, vengono concretizzati negli ancillary agreement i societarie si raccomanda principi previsti dal primo contratto, fermo restando che l’impleuna clausola mentazione della joint venture avviene unicamente allorquando anche questi documenti sono stati predisposti. compromissoria ben Questo modo di procedere può dar adito a serie difficoltà, sopratstrutturata ed efficace tutto qualora le parti non dovessero trovare un consenso sul contenuto degli ancillary agreement e decidere così di non dar seguito alla joint venture. Si consiglia, perciò, di operare in modo da regolamentare almeno tutti gli aspetti principali nel joint venture agreement, cercando nel contempo di predisporre, quali allegati allo stesso, almeno una traccia degli ancillary agreement, cercando di accelerare le trattative al fine di far sì che venga raggiunto un accordo definitivo su tutti i punti da regolamentare. Per quanto attiene alle problematiche che potrebbero insorgere tra i soci nel periodo di vita della joint venture societaria, si suggerisce, vista la natura personale e fiduciaria dei rapporti tra le parti, l’adozione di una clausola compromissoria ben strutturata ed efficace. L’associazione temporanea di imprese (ati) L’associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo ati) consiste in un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività complessa, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. È evidente, quindi, che l’elemento identificativo dell’ati, che distingue la stessa dal consorzio, è l’occasionalità del collegamento tra L’ati si distingue le imprese associate. Tale figura giuridica nasce, infatti, dalla convenienza per due o più dal consorzio imprese che partecipano a una gara d’appalto (o che stipulano per l’occasionalità contratti di grande valore con la P.A.) a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione del collegamento integrale e a regola d’arte dell’opera, dall’altro, di non essere cotra le imprese associate strette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destina84 IL SOLE 24 ORE N. 1 gennaio 2009 SOLUZIONI OPERATIVE IN PRATICA Associazione temporanea di imprese Consiste in un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività complessa, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento Struttura giuridica: conferimento di mandato collettivo con rappresentanza dalle imprese associate alla capogruppo, che di fatto assume l’obbligo di curare i rapporti tra il raggruppamento e la committente Tipologie di Ati Ati orizzontali: il rapporto di collaborazione viene costituito tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori e ottenere così, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara Ati verticali: non esiste omogeneità tra le attività delle associate; l’impresa che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara assume la posizione di capogruppo e riunisce le altre imprese mandanti to a scomparire immediatamente dal mondo giuridico, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili. In altre parole, si tratta di un’esplicazione pratica del concetto appena visto di joint venture contrattuale, di cui poi costituisce l’ipotesi più rilevante nella pratica che si è diffusa maggiormente nel settore dei lavori pubblici, soprattutto a partire dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, vale a dire, da quando si è introdotta proprio la figura del «raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l’esecuzione delle opere pubbliche». Ati con conferimento di mandato o interne, orizzontali o verticali Con la costituzione dell’associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare un’offerta congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si prende l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento e il committente. Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la figura del mandato collettivo con rappresentanza. La costruzione Prima della presentazione dell’offerta, infatti, le imprese associate devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad prevalente è quella una di esse, qualificata capogruppo, la quale formula l’offerta in del mandato collettivo nome e per conto proprio e delle mandanti. con rappresentanza A questa costruzione (assolutamente prevalente nella pratica) fa eccezione la figura della c.d. “ati con rilevanza interna”: in N. 1 gennaio 2009 IL SOLE 24 ORE 85 SOLUZIONI OPERATIVE questo caso, l’accordo stipulato riguarda esclusivamente i rapporti tra le società partecipanti; non vengono creati degli Ogni impresa organi comuni e non si stipula un contratto associativo. I dell’ati conserva singoli associati stipulano poi direttamente e individualmente la propria autonomia il contratto di appalto con la committente, obbligandosi solo per quanto di propria competenza, senza assumere alcun obnella gestione bligo o impegno nei confronti delle altre partecipanti. di adempimenti fiscali Le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in orizzontali e verticali. Nel primo caso (associazioni orizzontaed oneri sociali li), il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano attività omogenee e si riuniscono al fine di suddividere i lavori, al fine di ottenere, così, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto. Nel caso delle associazioni verticali, invece, tale omogeneità tra le attività delle associate non esiste: un’impresa che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti, le quali svolgano attività corrispondenti a parti dell’opera che il bando definisce come scorporabili. Quanto agli aspetti giuridici, l’associazione costituisce un’entità di fatto, dotata di struttura unitaria nei soli rapporti derivanti dall’appalto, in vista dell’aggiudicazione (e successiva realizzazione) dell’appalto per cui la stessa si è costituita. Come già anticipato, lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è, almeno nella stragrande maggioranza dei casi - escluse le ati a rilevanza interna -, quello del mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo che rappresenta l’ati in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’ati operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e cooperative. Per quanto riguarda il soggetto giuridico, l’aggregazione non costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicché ogni impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In altre parole, non vi è un’organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. I concorrenti associati, con la presentazione dell’offerta, assumono la responsabilità solidale nei confronti della P.A., nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori; peraltro, gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili nei limiti dell’esecuzione dei lavori di loro rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della capogruppo che detiene, oltre alla rappresentanza negoziaIl giurista d’impresa deve le delle società mandanti nei confronti della stazione appaltante, anche quella processuale, attiva e passiva, riguardante tutti i fare una scelta oculata rapporti facenti capo unitariamente alle società riunite. in funzione della complessità del progetto Per concludere e dell’orizzonte temporale Il presente articolo ha inteso offrire al legale d’impresa un approccio sintetico all’odierno panorama delle principali figure giuridiche offerte dall’ordinamento, per realizzare, attraverso la collaborazione tra imprese, dei progetti di business difficilmente raggiungibili senza l’apporto di sinergie qualificate. Spetterà poi all’operatore valutare, caso per caso, quale sia la costruzione giuridica più idonea da suggerire all’impresa per attuare il singolo progetto concreto, tenendo soprattutto ben presente, nell’effettuare la scelta, la complessità dello stesso e l’orizzonte temporale per la relativa realizzazione. 86 IL SOLE 24 ORE N. 1 gennaio 2009 SOLUZIONI OPERATIVE ? R F.A.Q. le risposte alle domande più ricorrenti Il consorzio (sia esso con attività esterna o interna) può essere trasformato in società di capitali (quindi non in società consortile, ma in vera e propria società di capitali, avente quindi fine lucrativo)? Sì, ai sensi dell’art. 2501octies cod. civ., il con sorzio può essere passibile di trasformazione in società di capitali, attraverso il procedimento re golato dal codice civile. Il rapporto di mandato tra le società raggruppate in ati e la capogruppo determina la nascita di una nuova organizzazione? No, il rapporto di mandato non determina di per sé un’associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva perciò la propria autonomia ai fini della gestione interna e degli adempimenti fiscali. I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO NUOVA EDIZIONE GUIDA ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE N. Forte Le società e associazioni sportive sono entità numericamente rilevanti intorno alle quali "ruota" tutto lo sport nazionale. I settori giovanili, amatoriali, agonistici caratterizzano le diverse modalità di svolgimento delle attività sportive che, anche da un punto di vista normativo, sono oggetto di costante attenzione da parte del legislatore. Il presente volume, con il taglio multidisciplinare proprio della collana "I Percorsi operativi", si propone come guida nell'interpretazione dei diversi provvedimenti normativi che hanno previsto per il settore rilevanti agevolazioni (tra le altre: la possibilità di considerare le spese sostenute per la frequentazione di un impianto sportivo; disposizioni per la regolamentazione delle sponsorizzazioni, dei regimi contabili, dell'Iva e di ulteriori adempimenti quali l'iscrizione al registro telematico del CONI). La Guida, cui attribuisce concretezza e praticità un'ampia ed aggiornata rassegna di casi e questioni, è un'efficace "bussola" per l'orientamento tra i diversi obblighi della materia e si rivolge ai dirigenti delle società sportive dilettantistiche, a coloro che, appassionati di sport, intendono costituire una società sportiva, a commercialisti, avvocati ed altri professionisti che affrontano questioni più complesse quali la consulenza, il contenzioso e la redazione di pareri. 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