consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia

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consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA
Via A. da Recanate n. l - 20124 MILANO
consiglio .disciplina @pec .odg.mi.it consiglio .disciplina @odg.mi. it;
te lefono 0267713 7 L fa.x 0266716194
Milano , 5 maggio 2015
Giornalista pubblicista
Cesare Cadeo
c/o Avv. Luciano Daffarra
Piazza L. V . Bertarelli l - 20122 Milano
Procura generale della Repubblica
c/o Corte d'Appello
Via Freguglia l - 20122 Milano
e p.c.:
Giornalista professionista
……………
………………
Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate l- 20124 Milano
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Parigi 11 - 00185 Roma
Il Consiglio di Disciplina Territoriale composto dai Consiglieri:
Tino FIAMMETTA
Liviana NEMES
Anna MIGOTTO
Presidente-relatore
Consigliere
Consigliere
riunito nella seduta del 20 aprile 2015 ha emesso la seguente
DECISIONE
nel procedimento protocollato al n. 76/14, promosso nei confronti di:
Cesare Cadeo, rappresentato e difeso per mandato dall'avvocato Luciano Daffarra con
studio in piazza L.V. Bertarelli 1-20122 Milano
IN FATTO
Il 5 novembre 2014 è pervenuta al Consiglio di Disciplina Territoriale una segnalazione a
firma di …………….. nella quale lamenta che il giornalista pubblicista Cesare Cadeo è
protagonista di spot pubblicitari a favore di Unendoenergia e Ondaflex trasmessi in modo
ripetuto e continuativo in diverse reti televisive private e pubbliche. La stessa segnalazione è
pervenuta dall'Ordine dei giornalisti in data 20/1112014 .
Il 3 marzo 2015 Cesare Cadeo ha fatto pervenire al Consiglio di Disciplina "una memoria
difensiva" attraverso il suo legale Luciano Daffarra e firmata da quest'ultimo. Nella memoria,
illegale conferma che il giornalista pubblicista Cesare Cadeo è prevalentemente impegnato in
qualità di presentatore, di attore teatrale e di testimoniai e che dall'anno 1996 ha cessato di
operare per conto delle testate giornalistiche del gruppo Mediaset. Conferma inoltre che
Cesare Cadeo compie continuativamente il lavoro di conduttore televisivo e che non è
contestabile che lo stesso sia noto al pubblico unicamente quale conduttore televisivo e
testimoniai pubblicitario. Risulta inoltre che egli non ha tratto notorietà dalle sue lontane
iniziative da giornalista pubblicista.
IN DIRITTO
L'art. l della legge 6911963 recita: "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica
non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi ". In ogni caso
anche i pubblicisti sono soggetti alle medesime regole e doveri dei colleghi professionisti
iscritti al medesimo Ordine.
La Carta dei Doveri impone al giornalista di non prestare il nome , la voce o l'immagine per
iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Tutto ciò
premesso e considerato , questo Consiglio non può però fare a meno di prendere atto che il
caso del pubblicista Cesare Cadeo debba essere valutato come una circostanza del tutto
particolare. Infatti, Cesare Cadeo , non venendo percepito dalla stragrande maggioranza del
pubblico come giornalista , non garantisce al prodotto commerciale pubblicizzato una sorta di
valore aggiunto che gli deriva dalla propria immagine di professionista della notizia e non
viene di conseguenza violato lo spirito della norma.
Cesare Cadeo asserisce inoltre di non aver mai ingannato il pubblico, infatti, gli spot in
questione sono chiaramente pubblicitari e non si configurano come opinioni giornalistiche. In
questo senso, appare rispettato l'articolo della Carta dei Doveri che obbliga il giornalista a
"porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale ".
Nessun inganno e nessuna pubblicità occulta. Nessuna commistione.
Questo consiglio non ritiene che Cesare Cadeo abbia messo a repentaglio la sua "autonomia ))/·
professionale ", tuttavia intende far rispettare il dettato della Carta che vieta ai propri iscritti di
prestarsi ad essere testimonia! di spot pubblicitari.
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc . al n. 76/ 14
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P.Q.M.
Questo Consiglio percepisce che il giornalista pubblicista Cesare Cadeo non svolge attività
giornalistica continuativa e retribuita da molti anni e che è ormai da tempo conosciuto come
testimoniai e non come giornalista. Fermo restando queste condizioni di giornalista
pubblicista inattivo quale comunicatore di notizie, non riteniamo di comminare una sentenza
disciplinarmente rilevante quale la cancellazione dall'Albo, bensì consideriamo sanzione
adeguata la censura.
Si notifichi al giornalista Cesare Cadeo, domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Luciano Daffarra con studio in piazza L.V. Bertarelli l - 20122 Milano, nonché alla
Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano.
Il Presidente Tino Fiammetta
L'Estensore Liviana Nemes
Il Consigliere Anna Migotto
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc. al n. 76114
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