[doc. web n. 1781032] Ordinanza di ingiunzione nei confronti di

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[doc. web n. 1781032]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cassine di Pietra s.r.l., - 22 aprile 2010
Registro delle deliberazioni
Del. n. 27-bis del 22 aprile 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione
amministrativa redatto in data 28 dicembre 2009 nei confronti di Cassine di Pietra s.r.l., con sede in
Chiampo (Vi), via Dante Alighieri n. 15 (già con sede in San Pietro Mussolino, via la Fabbrica n. 1, fino
al 12 gennaio 2010 e in liquidazione dalla medesima data), in persona del legale rappresentante protempore, per violazione degli artt. 13 e 23, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di
seguito denominato Codice);
RILEVATO che, a seguito della segnalazione inviata dal sig. Angelo Gallippi che lamentava la ricezione
di una chiamata promozionale indesiderata, l'Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla
predetta società, che ha fornito un riscontro con la nota del 29 ottobre 2009 dalla quale risulta che Cassine
di Pietra s.r.l., quale titolare del trattamento, effettua chiamate promozionali utilizzando sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, omettendo di fornire tempestivamente e in
modo lecito l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e senza raccogliere il prescritto consenso ai sensi
degli artt. 23 e 130, comma 1 del Codice;
VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 3 dicembre 2009 con il quale è stato disposto il divieto
del trattamento illecito di dati personali correlato all'effettuazione di telefonate commerciali preregistrate
senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;
VISTO il verbale n. 28106/63010 del 28 dicembre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società
le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt.
13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
della legge n. 689/1981;
RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e inerente a tutte le
contestazioni in esso elencate, nel quale la società, lamentando una situazione di sofferenza sia sul piano
dell'operatività aziendale che su quello della disponibilità di risorse finanziarie (poste a base, tra l'altro, di
una richiesta di rateizzazione), ha rilevato di non ritenere di rientrare nel campo di applicazione dell'art.
130, comma 1 del Codice e di trattare dati qualificabili come anonimi. Ha osservato, inoltre, che la
contestazione notificata, unitamente alle altre di pari data ed elencate nello scritto difensivo, è
riconducibile ad un'unica condotta che ha avuto inizio dalla data della prima segnalazione del 10 agosto
2007;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità sia in
ordine alla violazione amministrativa per omessa informativa sia relativamente a quella per omessa
acquisizione del consenso in quanto la società ritiene erroneamente di non utilizzare sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore di cui all'art. 130, comma 1 del Codice. Infatti, come, tra
l'altro, già accertato dal Garante nel provvedimento del 3 dicembre 2009, la società ha dichiarato di
effettuare le chiamate telefoniche promozionali "(…) avvalendosi di un messaggio preregistrato solo per
la fase introduttiva della conversazione al fine di rendere più agevole al consumatore la scelta se
continuare o interrompere la conversazione". Il numero telefonico dell'interessato casualmente composto
e chiamato automaticamente per fini promozionali, così come già chiarito dal Garante nel citato
provvedimento del 3 dicembre 2009, deve essere qualificato come dato personale ai sensi dell'art. 4,
comma 1 lett. n) del Codice. Quanto sopra determina l'inapplicabilità della disciplina dell'errore sul fatto
di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981. Si osserva poi che la società fa discendere l'unicità della condotta
dal fatto di ritenere unitario il trattamento "(…) in quanto esso è un'attività unitaria e non isolabile in atti
individuali, stante l'unicità della finalità del trattamento stesso e l'identità dei sistemi adottati per la
gestione dell'attività di contatto". Contrariamente a quanto dichiarato dalla società, a fronte di ogni
chiamata promozionale effettuata corrisponde una omissione in ordine all'obbligo di raccogliere il
preventivo consenso di cui all'art. 130 del Codice ed una correlativa omessa informativa di cui all'art. 13
del Codice. Quanto detto, evidentemente produce i suoi effetti anche in ordine alla norma sanzionatoria
da applicare che, proprio in virtù del richiamato art. 1 della legge n. 689/1981, viene individuata in quella
vigente alla data della commessa violazione che, nel caso di specie è successiva all'entrata in vigore del
d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009;
RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) del
sig. Angelo Gallippi omettendo di rendere tempestivamente l'informativa all'interessato ai sensi dell'art.
13 del Codice e senza acquisire il prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 1 del Codice;
VISTO l'art. 161 del Codice che, nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30
dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a
trentaseimila euro;
VISTO l'art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la
legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del
Codice, tra le quali quella di cui all'art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;
RILEVATO, altresì, che le predette violazioni risultano, allo stato e sulla base degli atti del procedimento,
commesse con riferimento all'effettuazione di una chiamata indesiderata nei confronti di un unico
interessato e che, pertanto, tale circostanza è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto
dall'art. 164-bis, comma 1, del Codice;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, comunque, di dover determinare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai
parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità
della violazione, all'opera svolta dall'agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura
del minimo, diminuita a due quinti, per ciascuna sanzione pari alla somma complessiva di
diecimilaquattrocento euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
ORDINA
a Cassine di Pietra s.r.l., con sede in Chiampo (Vi), via Dante Alighieri n. 15 (in liquidazione
dal 12 gennaio 2010), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma
di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le
violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis ridotte a 2/5 ai sensi dell'art. 164-bis,
comma 1 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in venti rate mensili dell'importo
di euro 520,00 (cinquecentoventi) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15
del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento), secondo
le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente
provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge
24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal
versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza
dell'avvenuto versamento;
DÀ ATTO CHE
avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta
opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Roma, 22 aprile 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

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