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[doc. web n. 5460794]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Luziotti Auto s.r.l. - 27 aprile 2016
Registro dei provvedimenti
n. 196 del 27 aprile 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa
Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che la Compagnia di Urbino della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in
materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18317/84282 del 16 luglio 2013),
ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 16 settembre 2013 nei confronti di Luziotti Auto s.r.l. P.Iva:
01318910419, con sede in Pergola (Pg), via del Lavoro n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali, a fronte delle riserve
formulate e sciolte con la nota datata 30 settembre 2013, è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome, cognome,
numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.luziottiauto.it, richiedevano informazioni,
utilizzando un form di raccolta denominato "contatti/richiedi informazioni", senza che venisse loro resa l'informativa di cui all'art. 13 del
Codice;
VISTO il verbale n. 307 datato 8 ottobre 2013 con il quale è stata contestata a Luziotti Auto s.r.l., la violazione amministrativa, prevista
dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e tenuto conto delle dichiarazioni, rese in tale sede, in base alle quali la società ha asserito come "Il sito
web in questione è stato di recente costituzione (…): In effetti in tutto il tempo della sua esistenza sono pervenuti solamente nr. 2/3 contatti
(…). E' agevole riscontrare che la Luziotti Auto s.r.l. utilizza il web tramite Autoscout24 ed Automobile.it ossia un sistema di ricerca
autovetture in compravendita gestito da terzi (…)";
RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione,
che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 10 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società,
ribadendo e circostanziando quanto dichiarato nel verbale di contestazione in argomento, ha precisato che "(…) si è affidata, per la
realizzazione e gestione del sito, ad una ditta individuale specializzata (…) la quale (…) consentiva esclusivamente di integrare o modificare
i soli dati relativi alle autovetture, senza poter avere (…) la disponibilità dei dati inseriti nel form di raccolta, oggetto di contestazione",
evidenziando, altresì, come "(…) in realtà alla società perveniva, in virtù del flusso di dati organizzato dalla suddetta ditta specializzata, solo
il nome e l'indirizzo email dell'utente (…)";
RITENUTO che le argomentazioni addotte da Luziotti Auto s.r.l. risultano inidonee ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto
contestato. Risulta inconferente quanto argomentato con riferimento al fatto che "Il sito web in questione è stato di recente costituzione (…)"
e riguardo al fatto che "(…) in tutto il tempo della sua esistenza sono pervenuti solamente nr. 2/3 contatti (…)", atteso che, per stessa
ammissione della società, tramite il form di raccolta del sito Internet www.luziottiauto.it sono stati raccolti e quindi, ai sensi dell'art. 4,
comma 1 lett. a) del Codice, trattati i dati di coloro che hanno effettuato quantomeno i "(…) nr. 2/3 contatti (…)", ove, peraltro, sul punto
giova ribadire come anche il solo indirizzo di posta elettronica dell'interessato/utente rientri nell'ambito della definizione di dato personale di
cui all'art. 4, comma 1 lett. b) del Codice. Inoltre, quanto asserito relativamente alla circostanza per la quale "(…) Luziotti Auto s.r.l. utilizza
(…) un sistema di ricerca autovetture in compravendita gestito da terzi (…)" nonché il fatto che la medesima società "(…) si è affidata, per la
realizzazione e gestione del sito, ad una ditta individuale specializzata (…), non consente di qualificare gli elementi costitutivi della
disciplina sull'errore scusabile di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come
buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un
elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, elemento che non è
riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);
RILEVATO che Luziotti Auto s.r.l. ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza
rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web
www.luziottiauto.it;
VISTO l'art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;
RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna
delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in
misura pari a due quinti;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della
legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della
violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, l'ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione
dell'art. 161 del Codice in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
ORDINA
a Luziotti Auto s.r.l. P.Iva: 01318910419, con sede in Pergola (Pg), via del Lavoro n. 7, in persona del legale rappresentante protempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione,
prevista dall'art. 161 del Codice, indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento
dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 27 aprile 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia