Singapore: verso un graduale allentamento del segreto

Transcript

Singapore: verso un graduale allentamento del segreto
Diritto tributario internazionale e dell’UE
Singapore: verso un graduale allentamento
del segreto bancario
Marco Calcagno
Consulente fiscale
T&F Tax and Finance SA, Lugano
[email protected]
Fra banking secrecy e standard OCSE di scambio di informazioni
1.
Nota introduttiva
I più avranno notato che su Singapore molto si sente ma poco
si legge, nonostante sia diventata una primaria piazza finanziaria, in cui il private banking rappresenta un’importantissima
business industry. Fra gli addetti ai lavori Singapore è sembrata
poter costituire il nuovo forziere dei capitali, la nuova Svizzera per la clientela wealthy in cerca di discrezione. Tuttavia, la
Città-Stato non sta rimanendo indietro nella corsa verso un
sistema informato alla trasparenza fiscale e, al pari della Svizzera, sta sempre più intensamente abbracciando un nuovo
approccio al private banking. La recente intesa con la Germania[1] ha fornito lo spunto per analizzare, seppur per sommi
capi, il quadro di riferimento del sistema bancario di Singapore
in tema di riservatezza.
2.
Cenni sulla riservatezza bancaria a Singapore
La normativa interna di Singapore conserva un forte concetto
di riservatezza bancaria, tant’è che il capitolo 19, section 47 del
Banking Act recita: “Customer information shall not, in any way, be
disclosed by a bank in Singapore or any of its officers to any other
person except as expressly provided in this Act” [2].
Tuttavia, è la stessa legislazione interna a prevedere una serie
di eccezioni al segreto bancario. Infatti, “A bank in Singapore or
any of its officers may, for such purpose as may be specified in the
first column of the Third Schedule, disclose customer information to
such persons or class of persons as may be specified in the second
column of that Schedule, and in compliance with such conditions as
may be specified in the third column of that Schedule”. Il citato Third
Schedule stabilisce una serie di fattispecie (bankruptcy, winding
up, money laundering, eccetera) in presenza delle quali il velo
del segreto deve necessariamente cadere a seguito però di un
provvedimento giudiziario autorizzativo (Court Order).
Se ci si limitasse a questi riferimenti la riservatezza bancaria
parrebbe comunque quasi granitica, dipingendo Singapore
come il nuovo Bengodi del private banking dove i “peccati fiscali”
sembrerebbero coperti dal velo bancario.
Tuttavia Singapore, al pari di altri competitors in verità, ha non
solo formalmente abbracciato l’articolo 26 del Modello OCSE
di Convenzione fiscale in tema di scambio di informazioni[3] ,
ma ha tradotto in termini concreti l’impegno preso con la Comunità internazionale. Tant’è vero che Singapore ha sia sottoscritto numerose convenzioni informate allo standard OCSE
di scambio di informazioni di natura fiscale[4] , entrando ben
presto nella cosiddetta White List dell’OCSE, sia implementato
nella normativa[5] e nella prassi interna[6] lo scambio di informazioni su base convenzionale.
La conferma dei risultati conseguiti da Singapore arriva dalla stessa OCSE che nel Global Forum (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), svoltosi a
cavallo tra maggio e giugno del 2011, ha riconosciuto a Singapore di aver superato la Fase 1 della peer review, vale a dire
di aver adeguato il quadro legale e regolamentare all’attuale
standard OCSE di scambio di informazioni[7]. Dal punto di vista
procedurale[8] , vale la pena ricordare come nonostante l’Income Tax Act attribuisca notevoli poteri alle autorità fiscali (The
Comptroller) in fase di accertamento[9] , questi poteri non sono
però così estesi da imporre ad un istituto bancario di svelare
informazioni coperte dal regime di banking secrecy. L’eccezione
al segreto bancario richiede pertanto un intervento di un’autorità giudiziaria (High Court) che attraverso un provvedimento
(Court Order) autorizzi la banca a rivelare informazioni altrimenti inaccessibili al Comptroller.
25
26
Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
È bene ricordare che la richiesta di scambio di informazioni
di natura fiscale presentata dall’autorità fiscale dello Stato richiedente (requesting treaty partner) non può avere la natura di
una fishing expedition, ma deve riguardare casi specifici e concreti. La normativa interna di implementazione delle novellate
convenzioni ha tradotto questo principio – riconosciuto anche
a livello OCSE – subordinando il soddisfacimento della richiesta ad una serie di requisiti minimi che quest’ultima deve contenere[10]. Di talché, se la richiesta dovesse presentarsi pretestuosa e generica, l’IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore)
non dovrebbe essere tenuta a dare seguito. Sebbene le fishing
expeditions siano quindi di principio non ammissibili, Singapore
pare aver lasciato – non è dato sapere se intenzionalmente
o meno – un piccolo spiraglio a richieste non propriamente
minuziose giacché ritiene non indispensabile l’indicazione della persona in possesso dell’informazione oggetto di richiesta.
In termini pratici, ciò significa che non pare necessario che il
requesting treaty partner sia a conoscenza del nome della banca
custode del patrimonio del contribuente affinché la richiesta
di scambio di informazioni venga accolta e soddisfatta.
3.
La prassi bancaria
Oltre al quadro normativo delineato, una seppur breve disamina sul banking secrecy di Singapore non può non accennare alla
realtà bancaria locale. Infatti, l’apertura verso una maggiore trasparenza fiscale è stata accolta non solo dalle autorità
governative e fiscali, bensì anche dal mondo bancario stesso.
Tant’è che il Monetary Authority of Singapore (di seguito MAS)
ha portato notevoli pressioni sul mondo bancario affinché si
informi ad un modello di trasparenza fiscale ed aderisca alla
cosiddetta White Money Strategy[11]. Fra i documenti degni di
particolare nota pubblicati dal MAS spicca senza dubbio il Consultation Paper on Designation of Tax Crimes as Money Laundering
Predicate Offences in Singapore[12] , laddove si prevederebbe l’introduzione dei crimini fiscali fra i cosiddetti reati presupposto
del riciclaggio di denaro. È facilmente intuibile la portata dirompente di questa proposta legislativa nei confronti dei capitali frutto di evasione fiscale custoditi in Singapore.
Stando a quanto riferito dagli addetti ai lavori, la White Money
Strategy pare raccogliere unanime adesione del private banking
della Città-Stato, scorando coloro che immaginavano Singapore come nuova roccaforte dei cosiddetti capitali off-shore.
Dal quadro di riferimento brevemente tratteggiato si comprende dunque come, ad oggi, lo scambio di informazioni di
natura fiscale avvenga esclusivamente su base convenzionale
e quindi dietro richiesta da parte di uno Stato che abbia concluso con Singapore un accordo che preveda una clausola informata all’articolo 26 del Modello OCSE.
Con riferimento ai Paesi che più da vicino toccano la piazza
finanziaria ticinese, si ricorda come Singapore abbia già provveduto ad uniformare la Convenzione con la Svizzera al Modello OCSE di scambio di informazioni. In particolare, il relativo
articolo 26, al paragrafo 5, prevede che “In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because the information is held
by a bank, other financial institution, nominee or person acting in
an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership
interests in a person”. La nuova versione della Convenzione è già
stata ratificata dai rispettivi Parlamenti ed è entrata in vigore
il 1. gennaio 2013.
In modo del tutto simile il nuovo accordo tra Singapore e Italia
prevede, in tema di trasparenza fiscale, uno scambio di informazioni su richiesta, escludendo anche in questo caso l’ammissibilità delle fishing expeditions. Il protocollo che emenda la
precedente Convenzione è entrato in vigore il 19 ottobre 2012.
4.
Riflessioni di chiusura
La geografia dei capitali non dichiarati va restringendosi e
questo percorso sembra non poter tornare indietro. Singapore, forse più alacremente di altre piazze finanziare, ha in effetti
adeguato il quadro normativo di riferimento del private banking
a principi di trasparenza fiscale, cercando tuttavia nel contempo di proteggere un certo grado di confidenzialità a tutela della clientela dei propri istituti bancari. Allo stato attuale
non è invero dato sapere se questo sforzo legislativo e regolamentare si sia tradotto nella pratica in un’effettiva apertura
allo scambio di informazioni. I tecnici dell’OCSE e gli addetti
ai lavori riusciranno a darci lumi, chiarendoci se la norma si è
declinata in fatti o se è rimasta sulla carta.
Novità fiscali / n.2 / febbraio 2013
Per maggiori informazioni:
OCSE, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes, in: http://www.oecd.org/tax/transparency/#d.en.206920
[22.02.2013]
OCSE, Update to article 26 of the OECD Model of tax Convention and its Commentary, in: http://www.oecd.org/ctp/exchangeofinformation/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf [22.02.2013]
Elenco delle fonti fotografiche:
http://i.haymarket.net.au/News/20110620081330_singapore%20skyline%20(afp).jpg [22.02.2013]
http://www.entersingaporebusiness.info/Images/ist2_5093866-taxreturn.jpg [22.02.2013]
http://www.gatewaysingapore.com/wp-content/uploads/2012/01/Money-1-resized-650x250.jpg [22.02.2013]
[1] Al momento in cui le presenti considerazioni
sono state scritte Germania e Singapore avevano trovato un’intesa sulla modifica della relativa
Convenzione contro la doppia imposizione che
introducesse un articolo 26 conforme al Modello
OCSE di Convenzione fiscale. Si vedano a tal proposito le notizie riportate verso la fine di ottobre
2012 indicanti la raggiunta intesa fiscale tra i due
Paesi e disponibili ai seguenti link: http://www.
cdt.ch/mondo/economia/71445/fisco-accordogermania-singapore.html [22.02.2013] e http://
w w w.treat ypro.com/news/Germany_Singapore_To_Exchange_Tax_Info____57791.html
[22.02.2013].
[2] Similmente recita il Trust Companies Act, section
49, con riferimento alle informazioni in possesso
di un trustee.
[3] Si veda la dichiarazione del Ministero delle
Finanze del 6 marzo 2009 reperibile al seguente
link: http://app.mof.gov.sg/newsroom_details.
aspx?type=press&cmpar_year=2009&news_
sid=20090930871781105839 [22.02.2013]. Da
notare che fino a questa dichiarazione le convenzioni sottoscritte da Singapore subordinavano lo scambio di informazioni al cosiddetto
“domestic tax interest requirement”.
[4] Per una panoramica sui trattati sottoscritti da
Singapore si rinvia a: http://iras.gov.sg/irasHome/
page.aspx?id=812 [22.02.2013].
[5] Cfr. Income Tax Act, articolo 105A – 105H, in:
http://statutes.agc.gov.sg [22.02.2013].
[6] Si veda in particolare come il sito dell’amministrazione fiscale di Singapore preveda, con immediato accesso, una sezione interamente dedicata
allo scambio di informazioni per fini fiscali dalla
quale il fisco dello Stato richiedente (requesting treaty partner) può agevolmente scaricare il modulo
per presentare richiesta di scambio di informazioni. Il formulario è disponibile al seguente link:
http://iras.gov.sg/irasHome/page.aspx?id=10016
[22.02.2013].
[7] Global Forum on Transparency and Exchange
of Information for Tax Purposes. Tax Transparency
2011: Report on Progress, in: http://www.oecd.
org/dataoecd/52/35/48981620.pdf [22.02.2013].
Nella seconda parte del 2012 Singapore è oggetto
della Fase 2 della peer review, che ci dirà se questa piazza ha effettivamente implementato nella
pratica lo scambio di informazioni.
[8] Si fa inoltre notare che l’articolo 105E prevede, ma non in modo imperativo, che il Comptroller
notifica – by ordinary post (!) - la ricezione di una
richiesta di informazioni al contribuente coinvolto. Nella prassi ci si domanda l’effettività di
questa notifica, specie nel caso di contribuenti
ad esempio residenti in Stati geograficamente
lontani da Singapore e il cui loro recapito non
sia noto all’IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).
[9] Si veda l’articolo 65B dell’Income Tax Act, rubricato “Power of Comptroller to obtain information”.
[10] Pare utile riportare il testo dell’Income Tax Act,
Schedule 8, rubricato “Information to be included in a
request for information under part XXA”: 1) The purpose of the request; 2) The identity of the competent
authority; 3) The identity of the person in relation to
whom the information is requested; 4) A statement of
the information requested for including its nature, the
relevance of the information to the purpose of the request, and the form in which the competent authority
wishes to receive the information from the Comptroller;
5) The grounds for believing that the information requested for is held by the Comptroller, the Comptroller
of Goods and Services Tax, the Comptroller of Property
Tax, the Chief Assessor or the Commissioner of Stamp
Duties, or is in the possession or control of a person
in Singapore; 6) The name and address of any person
believed to have possession or control of the information requested for; 7) A statement that the request is in
conformity with the law and administrative practices
of the country of the competent authority, and that the
competent authority is authorised to obtain the information under the laws of that country or in the normal
course of administrative practice; 8) A statement that
the country has pursued all means available in its own
territory to obtain the information including getting
the information directly from the person in relation to
whom the information is requested; 9) The details of
the period within which that country wishes the request to be met; 10) Any other information required to
be included with the request under the prescribed arrangement; 11) Any other information that may assist
in giving effect to the request.
[11] Si veda, a titolo esemplificativo: http://www.
mas.gov.sg/News-and-Publications/Letters-toEditor/2012/Response-to-Singapore-replacesSwitzerland-as-tax-haven.aspx [22.02.2013].
[12] Il testo è reperibile al seguente link: http://
www.mas.gov.sg/en/News-and-Publications/
Consultation-Paper/2012/Consultation-Paperon-Designation-of-Tax-Crimes-as-Money-Laundering-Predicate-Offences-in-Singapore.aspx
[22.02.2013].
27