INFORMATIVA TASI 2015 copia
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INFORMATIVA TASI 2015 copia
Fenegrò, 13/05/2015 COMUNE DI FENEGRO’ Informativa TASI 2015 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI La presente comunicazione è consultabile anche dal sito www.comune.fenegro.co.it , nella sezione TASI, dove potete trovare anche il calcolatore TASI e altre notizie riferite alla tassa . CODICE TRIBUTO 3958 3960 3961 3959 DESCRIZIONE TASI – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE TASI AREE FABBRICABILI TASI ALTRI FABBRICATI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (D 10) LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2015 Per l’anno 2015 le aliquote sono : • 1,6 PER MILLE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE COME DEFINITE AI FINI IMU. • 0,5 PER MILLE PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE E PER LE AREE EDIFICABILI. SCADENZE VERSAMENTI PER L’ANNO 2015 Il tributo deve essere versato in due rate: la prima corrispondente al 50% del tributo dovuto e la seconda, a saldo del tributo complessivamente dovuto. Scadenza prima rata: 16/06/2015 Scadenza seconda rata: 16/12/2015. Unica soluzione: 16/06/2015 SU QUALI IMMOBILI SI PAGA Sono soggetti alla TASI tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti (con la sola esclusione dei terreni agricoli): • • • • ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (comprese tutte le fattispecie esenti dall’IMU); FABBRICATI POSSEDUTI DA residenti all’estero; Abitazioni LOCATE e abitazioni SFITTE; Locali ad uso COMMERCIALE • Immobili adibiti ad attività ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, SANITARIE, DI RICERCA SCIENTIFICA, DIDATTICHE, RICETTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE diversi dalle fattispecie esenti; • Laboratori ARTIGIANALI, capannoni INDUSTRIALI, MAGAZZINI di deposito e UFFICI; • Fabbricati INAGIBILI (CON LA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE) previa presentazione di apposita dichiarazione; • Fabbricati di interesse STORICO O ARTISTICO (CON LA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE); • Fabbricati STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA; • Fabbricati COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA costruttrice alla vendita; • AREE edificabili . Valgono le stesse definizioni, di fabbricato inagibile e di area edificabile, dell’IMU. La TASI NON e’ dovuta per i terreni agricoli. CHI DEVE PAGARE (SOGGETTO PASSIVO) E’ soggetto passivo e deve pagare l’imposta: Il POSSESSORE a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie degli immobili. In caso di pluralità di possessori titolari di diritti reali sullo stesso immobile, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Il DETENTORE/OCCUPANTE, a qualsiasi titolo, dei medesimi suddetti immobili. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. CASI PARTICOLARI - l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull’immobile (es. immobili dati in affitto). Entrambi i soggetti sono tenuti al pagamento della TASI nella misura del: 20% a carico dell’occupante 80% a carico del titolare di diritto reale - locazione finanziaria: la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. - detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. - locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati: il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per quelli in uso esclusivo a singoli possessori o detentori, fermi restando in capo a quest’ultimi gli altri diritti o obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ad uso esclusivo . COME SI CALCOLA L’IMPOSTA Sul sito istituzionale www.comune.fenegro.co.it è disponibile un semplice programma di calcolo che consente anche di stampare il mod. F24. Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno e da ciascun soggetto passivo non è superiore a € 5,00. DICHIARAZIONI – OBBLIGHI DICHIARATIVI I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in sede di prima applicazione del tributo le dichiarazioni già presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, valgono anche per la TASI purchè contenenti tutti gli elementi necessari ai fini dell’individuazione del soggetto passivo e della quantificazione dell’esatto ammontare del tributo. Nel caso in cui vi sia diversità fra IL TITOLARE DI DIRITTO REALE ED IL DETENTORE/OCCUPANTE, ENTRAMBI SONO SEMPRE OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione di più soggetti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. IPOTESI Immobile occupato o a disposizione del possessore Una sola obbligazione tributaria POSSESSORE Soggetto passivo al 100% DETENTORE ================ Immobile occupato da un soggetto Soggetto passivo per l’80% diverso dal titolare dei diritti reali sullo stesso Duplice obbligazione tributaria Soggetto passivo per il 20% Detenzione inferiore a 6 mesi anno solare Una sola obbligazione tributaria Locazione finanziaria Una sola obbligazione tributaria Soggetto passivo al 100% Non è soggetto passivo Non è soggetto passivo Soggetto passivo al 100% Soggetti passivi tutti i titolari in via solidale (è ammesso il pagamento in base alla quota di possesso, fatta comunque salva la responsabilità solidale) ================ Immobile posseduto in quota da più titolari di diritti reali e non abitato o abitato da un solo soggetto titolare Duplice obbligazione tributaria