INFORMATIVA TASI 2015 copia

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INFORMATIVA TASI 2015 copia
Fenegrò, 13/05/2015
COMUNE DI FENEGRO’
Informativa TASI 2015
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
La presente comunicazione è consultabile anche dal sito www.comune.fenegro.co.it , nella
sezione TASI, dove potete trovare anche il calcolatore TASI e altre notizie riferite alla tassa .
CODICE TRIBUTO
3958
3960
3961
3959
DESCRIZIONE
TASI – ABITAZIONE PRINCIPALE E
PERTINENZE
TASI AREE FABBRICABILI
TASI ALTRI FABBRICATI
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
(D 10)
LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2015
Per l’anno 2015 le aliquote sono :
• 1,6 PER MILLE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
COME DEFINITE AI FINI IMU.
• 0,5 PER MILLE PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI
PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE E PER LE AREE EDIFICABILI.
SCADENZE VERSAMENTI PER L’ANNO 2015
Il tributo deve essere versato in due rate: la prima corrispondente al 50% del tributo dovuto e la
seconda, a saldo del tributo complessivamente dovuto.
Scadenza prima rata: 16/06/2015
Scadenza seconda rata: 16/12/2015.
Unica soluzione: 16/06/2015
SU QUALI IMMOBILI SI PAGA
Sono soggetti alla TASI tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti (con la sola esclusione dei
terreni agricoli):
•
•
•
•
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (comprese tutte le fattispecie esenti
dall’IMU);
FABBRICATI POSSEDUTI DA residenti all’estero;
Abitazioni LOCATE e abitazioni SFITTE;
Locali ad uso COMMERCIALE
•
Immobili adibiti ad attività ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, SANITARIE, DI
RICERCA SCIENTIFICA, DIDATTICHE, RICETTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E
SPORTIVE diversi dalle fattispecie esenti;
• Laboratori ARTIGIANALI, capannoni INDUSTRIALI, MAGAZZINI di deposito e
UFFICI;
• Fabbricati INAGIBILI (CON LA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE)
previa presentazione di apposita dichiarazione;
• Fabbricati di interesse STORICO O ARTISTICO (CON LA RIDUZIONE AL 50% DELLA
BASE IMPONIBILE);
• Fabbricati STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA;
• Fabbricati COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA costruttrice alla vendita;
• AREE edificabili .
Valgono le stesse definizioni, di fabbricato inagibile e di area edificabile, dell’IMU.
La TASI NON e’ dovuta per i terreni agricoli.
CHI DEVE PAGARE (SOGGETTO PASSIVO)
E’ soggetto passivo e deve pagare l’imposta:
Il POSSESSORE a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie degli immobili.
In caso di pluralità di possessori titolari di diritti reali sullo stesso immobile, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Il DETENTORE/OCCUPANTE, a qualsiasi titolo, dei medesimi suddetti immobili.
In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
CASI PARTICOLARI
- l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull’immobile (es.
immobili dati in affitto). Entrambi i soggetti sono tenuti al pagamento della TASI nella misura del:
20% a carico dell’occupante
80% a carico del titolare di diritto reale
- locazione finanziaria: la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per
tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il
periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna.
- detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: la
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati: il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per quelli in uso
esclusivo a singoli possessori o detentori, fermi restando in capo a quest’ultimi gli altri diritti o
obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ad uso esclusivo .
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
Sul sito istituzionale www.comune.fenegro.co.it è disponibile un semplice programma di calcolo
che consente anche di stampare il mod. F24.
Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno e da ciascun soggetto passivo non è superiore a € 5,00.
DICHIARAZIONI – OBBLIGHI DICHIARATIVI
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in sede di prima applicazione
del tributo le dichiarazioni già presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, valgono
anche per la TASI purchè contenenti tutti gli elementi necessari ai fini dell’individuazione del
soggetto passivo e della quantificazione dell’esatto ammontare del tributo.
Nel caso in cui vi sia diversità fra IL TITOLARE DI DIRITTO REALE ED IL
DETENTORE/OCCUPANTE,
ENTRAMBI
SONO
SEMPRE
OBBLIGATI
A
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione di più soggetti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
IPOTESI
Immobile occupato o a
disposizione del possessore
Una sola obbligazione tributaria
POSSESSORE
Soggetto passivo al 100%
DETENTORE
================
Immobile occupato da un soggetto Soggetto passivo per l’80%
diverso dal titolare dei diritti reali
sullo stesso
Duplice obbligazione tributaria
Soggetto passivo per il 20%
Detenzione inferiore a 6 mesi
anno solare
Una sola obbligazione tributaria
Locazione finanziaria
Una sola obbligazione tributaria
Soggetto passivo al 100%
Non è soggetto passivo
Non è soggetto passivo
Soggetto passivo al 100%
Soggetti passivi tutti i titolari in
via solidale (è ammesso il
pagamento in base alla quota di
possesso, fatta comunque salva
la responsabilità solidale)
================
Immobile posseduto in quota da
più titolari di diritti reali e non
abitato o abitato da un solo
soggetto titolare
Duplice obbligazione tributaria