novita` finanziaria 2006

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novita` finanziaria 2006
FINANZIARIA 2006
Le principali novità della finanziaria 2006 e del decreto collegato L. 248/2005.
Per quanto riguarda la riforma dell’IRPEF, non vi sono novità rispetto all’imposizione prevista dalla
finanziaria precedente, compreso la trasformazione delle detrazioni per famigliari a carico in
deduzioni, già applicate nel corso dell’anno 2005.
Più che novità, non avendo modificato l’imposizione fiscale, vi sono proroghe fino al 31 dicembre
2006 riguardanti il 36% delle ristrutturazioni, percentuale che passa al 41% dal 1 gennaio 2006 per
la elevazione dell’IVA dal 10% al 20% e salvaguardia dei boschi, che rimane al 36%; la clausola di
salvaguardia che il contribuente applica in base alle condizioni più favorevoli riferite al 31-12-2002
o al 31-12-2004; la franchigia di 8.000 euro per i frontalieri e la rivalutazione delle aree edificabili.
Le novità principali che riguardano alcune famiglie sono essenzialmente l’assegno per figli nati o
adottati negli anni 2005 e 2006 e la detrazione per le rette degli asili nido, soltanto per l’anno 2005;
altra novità è l’applicazione dell’IRPEF agevolata per le cessioni a titolo oneroso della compravendita di immobili con aliquota al 12,50%.
Più avanti, commenteremo queste e le varie novità che ancora vi sono nella finanziaria 2006.
Non essendo cambiate le norme sulla imposizione fiscale, si evidenzia di seguito le novità inserite
nella prossima dichiarazione dei redditi nel mod. 730/2006 e UNICO/2006, già applicate dai sostituti d’imposta, ai redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, nel corso dell’anno 2005 e valide
anche per il 2006.
NORME IN VIGORE – VALIDE ANCHE PER IL 2006
Dal 1 gennaio 2005 sono in vigore nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote IRPEF, che verranno
utilizzate nelle prossime dichiarazioni dei redditi. Per il 2006 non vi sono state modifiche.
GLI SCAGLIONI DI REDDITO E LE ALIQUOTE DEL 2005
Scaglioni di reddito
Scaglioni di reddito
annui
Aliquote
mensili
Correttivo
Correttivo
annuo
mensile
….
fino
a
26.000
fino
a
2.166,67
23%
----
da 26.000
a
33.500
da 2.166,67
a
2.791,67
33%
- 2.600
-
216,67
da 33.500
a 100.000
da 2.791,67
a
8.333,33
39%
- 4.610
-
384,17
oltre
a
8.333,33
43% *
- 8.610
-
717,50
oltre
100.000
* questa aliquota è comprensiva del 4% del CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ma è normata come aliquota IRPEF (circ.
2\E/2005), la durata era prevista solo per l’anno 2005, prorogata anche per il 2006.
La no tax area rimane invariata, la deduzione base di 3.000 più l’ulteriore deduzione così espresse
nelle varie tipologie di reddito sono: 3.000 + 4.500 (7.500) per i dipendenti, 3.000 + 4.000 (7.000)
per i pensionati, 3.000 + 1.500 (4.500) per gli autonomi e 3.000 per tutte le altre tipologie.
Le varie deduzioni sopra esposte, per tipologia di reddito, non sono cumulabili tra loro.
La deduzione di 3.000 spetta sempre per qualsiasi redito prodotto, indipendentemente dal periodo di
lavoro nell’anno, mentre l’ulteriore deduzione spettante per i redditi da lavoro dipendente e da pensione oltre i 3.000 € (lavoro dipendente 4.500, pensione 4.000), ), è rapportato al periodo dell’anno,
quella per redditi da lavoro autonomo e impresa minore (1.500), spetta per intero.
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1
FORMULA PER IL CALCOLO DELLA NO TAX AREA
26.000 + DT + OD – RC
CDS =
26.000
Deduzione spettante No Tax Area = CDRS X DT
CDS
DT
OD
RC
= Coefficiente della deduzione spettante
= deduzione teorica di 7.500 o di 7.000 o di 4.500 o di 3.000)
= oneri deducibili
= reddito complessivo
Se CDS è maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per intero; se CDS è uguale o inferiore a zero la deduzione non compete; se CDS è tra 0 e 1 spetta nella misura risultante, troncata alla 4a cifra
decimale.
Nel caso che il reddito complessivo sia composto soltanto da redditi da pensione non superiori a
7.500 € e da redditi di terreni non superiori a 185,92 € e dal reddito della propria casa di abitazione
e sue pertinenze l’imposta non è dovuta.
Nel caso che i redditi da pensione fossero superiori a 7.500 € ma non a 7.800 €, non e' dovuta la
parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo (diminuito
degli eventuali redditi di terreni e di abitazione principale) e 7.500 euro.
Dal 1 gennaio 2005 non spettano più le detrazioni per la correzione della curva, per dipendenti, pensionati e autonomi.
Le vecchie detrazioni per familiari a carico sono sostituite dalle nuove deduzioni, i cui importi teorici variano al variare del reddito complessivo.
DEDUZIONI SPETTANTI PER TIPOLOGIA DI FAMIGLIARI A CARICO
3.200
2.900
3.450
3.200
3.700
1.820
per coniuge a carico
per ogni figlio a carico
per ogni figlio a carico con età fino a 3 anni
per ogni figlio a carico in presenza di un solo genitore
per ogni figlio portatore di handicap previste all’art. 13 del TUIR
per soggetti ai quali necessita l'assistenza personale per la non autosufficienza, di spese sostenute per il compimento degli atti della vita quotidiana alle persone non in grado di assumere
alimenti, di deambulare, di indossare gli indumenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere
all'igiene personale. (la deduzione spetta fino all’importo di spesa documentato, anche se sostenuta
per familiari non a carico; se a sostenerle sono più di un contribuente, l’importo fino a 1.820, va suddiviso tra le parti in base alle spese che ognuno ha sostenuto).
All’aumentare del reddito complessivo le deduzioni diminuiscono, secondo la formala sottostante.
FORMULA PER IL CALCOLO DELLA (NO TAX FAMILY)
78.000 + DF– RN
CDS =
78.000
Deduzione spettante No Tax Family = CDS x DF
CDS
DF
RN
= Coefficiente della Deduzione Spettante
= Deduzione Familiari a carico teorica
= Reddito al netto degli oneri deducibili art. 10 TUIR
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Quando CDS è uguale o maggiore di 1, la deduzione spetta per intero; se CDS è uguale o inferiore a
zero la deduzione non spetta; se CDS è tra 0 e 1 spetta nella misura risultante, troncata alla 4a cifra
decimale. Le deduzioni si azzerano, quando il reddito supera l’importo di 78.000 più il loro equivalente importo teorico.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Dal 1 gennaio 2005 la clausola di salvaguardia si sdoppia. Il contribuente, in alternativa può
applicare la norma a lui più favorevole, in vigore fino al 31 dicembre 2002, oppure la norma
in vigore al 31 dicembre 2004.
Vediamo di seguito le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002 e quelle in vigore fino al 31 dicembre 2004 per l’applicazione della clausola di salvaguardia.
IMPOSIZIONE FISCALE FINO AL 31 DICEMBRE 2002
Scaglioni di reddito
Scaglioni di reddito
annui
fino
Aliquote
mensili
a 10.329,14
Correttivo
Correttivo
annuo
mensile
….
fino
a
860,76
18%
----
da 10.329,14 a 15.493,71
da 860,76
a 1.291,14
24%
- 619,75
-
51,65
da 15.493,71 a 30.987,41
da 1.291,14
a 2.582,28
32%
- 1.859,25
-
154,94
da 30.987,41 a 69.721,68
da 2.582,28
a 5.810,14
39%
- 4.028,36
-
335,70
oltre
oltre
5.810,14
45%
- 8.211,66
-
684,31
69.721,68
DETRAZIONI PER DIPENDENTI E PENSIONATI IN VIGORE FINO AL 31
DICEMBRE 2002
SCAGLIONI
Fino
da 6.197,48
da 6.352,42
da 6.507,36
da 7.746,85
da 7.901,79
da 8.056,73
da 8.211,66
da 8.263,31
da 8.779,77
da 9.296,22
da 9.812,68
da 15.493,71
da 20.658,28
da 25.822,84
da 30.987,41
da 31.142,35
da 36.151,98
da 41.316,55
da 46.481,12
da 46.687,70
oltre
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
DETRAZIONI
6.197,00
6.352,00
6.507,00
7.747,00
7.902,00
8.057,00
8.212,00
8.263,00
8.780,00
9.296,00
9.813,00
15.494,00
20.658,00
25.823,00
30.987,00
31.142,00
36.152,00
41.317,00
46.481,00
46.688,00
51.646,00
51.646,00
1.146,53
1.084,56
1.032,91
981,27
903,80
826,33
748,86
686,89
650,74
614,58
578,43
542,28
490,63
438,99
387,34
335,70
284,05
232,41
180,76
129,11
77,47
51,65
Le detrazioni sono ragguagliate al periodo di pensione nell’anno
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LE DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO VALIDE ANCHE FINO AL
31-12-2004
Scaglioni di reddito
annui
Fino
a
da 15.494 a
da 30.987 a
oltre
15.494
30.987
51.646
51.646
Scaglioni di reddito
mensili
Fino
da 1.291,17
da 2.582,25
oltre
Detrazioni
annue
Detrazioni
mensili
546,18
496,60
459,42
422,23
45,52
41,38
38,29
35,19
a 1.291,17
a 2.582,25
a 4.303,83
4.303,83
DETRAZIONI PER FIGLI E FAMIGLIARI A CARICO VALIDE ANCHE
FINO AL 31-12-2004
FINO AL 31-12-2004
FAMILIARI A CARICO
1) A 285,08 per tutti i familiari a carico indicati all’art. 433 del C.C.
M 23,76 che superano il reddito di
2)
3)
Per ogni familiare a carico con reddito
annuo uguale o inferiore a
A 2.840,51 €
M 236,71 €
( la detrazione è divisa a metà se entrambi
i coniugi possiedono redditi, ovvero può
essere suddivisa in percentuali diverse se
il reddito di uno dei due coniugi non ha
capienza per l’utilizzo pieno della detrazione spettante).
4)
A 51.646,00
M 4.303,83
A 303,68 per tutti i familiari a carico indicati all’art. 433 del C.C.
M 25,31 che non superano il reddito di A 51.646,00
M 4.303,83
A 336,73 solo per figli successivi al primo con reddito
M 28,06 complessivo fino
A 51.646,00
M 4.303,83
A 516,46 Il reddito complessivo è riferito ad ogni
M 43,04 contribuente con a carico i familiari e per
ogni figlio a carico così ripartite:
per 1 figlio
a carico
con reddito complessivo fino
A 36.152,00
M 3.012,67
per 2 figli
a carico
con reddito complessivo fino
A 41.317,00
M 3.443,01
per 3 figli
a carico
con reddito complessivo fino
A 46.481,00
M 3.873,43
oltre 3 figli
a carico
Legenda:
A = importo annuo
M = importo mensile
senza limite di reddito
5) per ogni figlio portatore di handicap la detrazione di cui ai punti precedenti sale A 774,69
M 64,56
6) Ulteriore detrazione
A 123,95
M 10,33
per ogni figlio con età uguale o inferiore a tre anni
(non sono aggiuntive nei casi di: detrazione del
coniuge al 1° figlio e nel caso del punto 4)
7) Detrazione del coniuge al primo figlio
in mancanza di un coniuge al primo figlio si applica la detrazione
del coniuge a carico;
se più conveniente, si applica quella del figlio quando quella del
coniuge è inferiore.
Il tetto per considerare un famigliare fiscalmente a carico, si ricorda, che non deve superare il
tetto di 2.840,51 (5.500.000 di lire), la somma dei redditi conseguiti nell’anno.
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ULTERIORI DETRAZIONI PER PENSIONATI
ULTERIORE DETRAZIONE fino a 75 anni
ULTERIORE DETRAZIONE oltre 75 anni
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi: da pensione, casa di
abitazione, pertinenze e reddito dei terreni fino
ad un importo di 360.000 (185,92 €)
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi: da pensione, casa di
abitazione, pertinenze e reddito dei terreni fino
ad un importo di 360.000 (185,92 €)
Scaglioni di reddito
Detrazioni
fino
a 4.855,00
da 4.855,00 a 9.296,00
98,13
61,97
Scaglioni di reddito
fino
a 4.855,00
da 4.855,00 a 9.296,00
da 9.296,00 a 9.554,00
da 9.554,00 a 9.813,00
222,08
185,92
92,96
46,48
Le detrazioni sono ragguagliate al periodo di pensione nell’anno.
Per lavoro dipendente a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno, spetta una ulteriore
detrazione
Scaglioni di reddito
Fino
da 4.700,00
da 4.803,00
a
a
a
4.700,00
4.803,00
4.958,00
Detrazioni
155,00
103,00
52,00
Per lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all’anno, o assegno periodico
per separazione legale o annullamento del matrimonio, spetta una ulteriore detrazione
Scaglioni di reddito
Fino
da 4.700,00
da 5.165,00
da 5.681,00
Detrazioni
a
a
a
a
4.700,00
5.165,00
5.681,00
6.197,00
207,00
155,00
103,00
52,00
DETRAZIONI PER PRODUZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO
Scaglioni di reddito
Fino
a
da 4.699,76
a
da 4.803,05
a
da 4.957,99
a
da 5.112,92
a
da 7.746,85
a
da 7.901,79
a
Da 8.263,31
a
da 8.779,77
a
da 9.296,22
a
da 9.812,68
a
da 15.493,71
a
oltre
4.699,76
4.803,05
4.957,99
5.112,92
7.746,85
7.901,79
8.263,31
8.779,77
9.296,22
9.812,68
15.493,71
30.987,41
30.987,41
Detrazioni
568,10
516,46
464,81
413,17
361,52
309,87
247,90
211,75
175,60
139,44
103,29
51,65
zero
Le detrazioni non sono cumulabili con quelle da lavoro dipendente
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IMPOSIZIONE FISCALE DAL 1 GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2004
Scaglioni di reddito
Scaglioni di reddito
annui
Aliquote
mensili
Correttivo
Correttivo
annuo
mensile
….
fino
a 15.000
fino
a 1.250,00
23%
da 15.000
a 29.000
da 1.250
a 2.416,67
29%
-
900
-
75,00
da 29.000
a 32.600
da 2.416,67 a 2.716,67
31%
- 1.480
-
123,33
da 32.600
a 70.000
da 2.716,67 a 5.833,33
39%
- 4.088
-
340,67
oltre
45%
- 8.288
-
690,67
oltre
70.000
5.833,33
----
DETRAZIONI PER LA PROGRESSIVITà DELL’IMPOSTA
Scaglioni di reddito annui
Superiore
Superiore
Superiore
Superiore
Superiore
a
a
a
a
a
27.000
29.500
36.500
41.500
46.700
e
e
e
e
e
fino
fino
fino
fino
fino
a
a
a
a
a
29.500
36.500
41.500
46.700
52.000
Scaglioni di reddito annui
Superiore a
Superiore a
Superiore a
Superiore a
Superiore a
Superiore a
Superiore a
24.500
27.000
29.000
31.000
36.500
41.500
46.700
e
e
e
e
e
e
e
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
a
a
a
a
a
a
a
27.000
29.000
31.000
36.500
41.500
46.700
52.000
da LAVORO DIPENDENTE
Detrazione
Scaglioni di reddito mensili
annua
Superiore a 2.250,00 e fino a 2.458,00
130
Superiore a 2.458,00 e fino a 3.041,67
235
Superiore a 3.041,67 e fino a 3.458,33
180
Superiore a 3.458,33 e fino a 3.891,67
130
Superiore a 3.891,67 e fino a 4.333,33
25
Detrazione
mensile
10,83
19,58
15,00
10,83
2,08
da PENSIONE
Detrazione
Scaglioni di reddito mensili
annua
Superiore a 2.041,67 e fino a 2.250,00
70
Superiore a 2.250,00 e fino a 2.416,66
170
Superiore a 2.416,66 e fino a 2.583,33
290
Superiore a 2.583,33 e fino a 3.041,67
230
Superiore a 3.041,67 e fino a 3.458,33
180
Superiore a 3.458,33 e fino a 3.891,67
130
Superiore a 3.891,67 e fino a 4.333,33
25
Detrazione
mensile
5,83
14,17
24,17
19,17
15,00
10,83
2,08
da LAVORO AUTONOMO DI ARTI E PROFESSIONI O IMPRESA MINORE
Detrazione
Scaglioni di reddito annui
Scaglioni di reddito mensili
annua
Superiore a 25.500 e fino a 29.400
Superiore a 2.125,00 e fino a 2.450,00
80
Superiore a 29.400 e fino a 31.000
Superiore a 2.450,00 e fino a 2.583,33
126
Superiore a 31.000 e fino a 32.000
Superiore a 2.583,33 e fino a 2.666,67
80
Detrazione
mensile
6,67
10,50
6,67
Le detrazioni delle tre Tabelle, sono applicabili soltanto per i periodi d’imposta 2004 – 2005; non sono
cumulabili tra loro; non sono rapportabili al periodo di lavoro o pensione nell’anno; sono percepite nella
misura del reddito complessivo ottenuto (al netto della casa di abitazione e pertinenze); in presenza di
più tipologie di reddito il contribuente può scegliere le detrazioni più favorevoli; sono finalizzate al
mantenimento della progressività dell’imposizione fiscale. Non sono più applicabili dal 1 gennaio
2005, salvo applicare la clausola di salvaguardia con le norme al 31-12-2004, se più favorevole,
soltanto in fase di dichiarazione dei redditi, mai da parte del sostituto d’imposta.
ATTENZIONE!!
Il datore di lavoro è tenuto a mensilizzare la deduzione fissa di 3.000 €. Se il periodo di lavoro è
inferiore all’anno e non si avranno altri rapporti di lavoro, alla cessazione del rapporto è opportuno chiedere, la liquidazione dell’intera deduzione di 3.000 €. Si evita la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Nel caso si abbiano più rapporti di lavoro e più redditi contemporaneamente nell’anno (es. reddito
da pensione e collaborazione a progetto), comunicare almeno ad un sostituto d’imposta, di non
applicare nessuna deduzione e se la somma di più redditi, è superiore al primo scaglione di reddito, è
opportuno farsi applicare la maggior imposta. In fase di dichiarazione dei redditi non vi sono conguagli esorbitanti d’imposta a debito.
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LE NOVITÀ 2006
ASILI NIDO
Nella prossima dichiarazione dei redditi, come già accennato sopra, sarà possibile detrarre le spese
sostenute per le rette dell’asilo nido pagate nell’anno 2005, a prescindere dall’anno scolastico a cui
si riferiscono, nella misura del 19% e per un massimo di 632 euro annui di spesa (sconto max
d’imposta 120 euro). Sono considerate spese detraibili per bambini in età fra i tre mesi e i tre anni,
sia che frequentino un asilo nido pubblico o privato. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base
dell’onere da ciascuno sostenuto. Qual’ora la quietanza, o la fattura, o altro documento comprovante la spesa sia intestato al figlio o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare tramite
annotazione sullo stesso documento, le percentuali imputabili a ciascuno degli aventi diritto (risposte date dall’Agenzia delle Entrate).
BONUS BEBE’
Per l’anno 2005 è stato predisposto l’erogazione di un contributo pari a 1000 euro per ogni figlio
nato o adottato, come già avvenuto, con criterio diverso, per l’anno 2004. Per l’anno 2006 è erogato
un eguale contributo per ogni figlio nato o adottato, se secondo o ulteriore per ordine di nascita. Il
bonus è concesso a chi ne esercita la patria potestà (commi 331, 332 e 333), purché residenti in Italia e siano cittadini italiani o comunitari, che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo non superi i 50.000 euro. Per i nati nel 2005, il reddito di riferimento è quello del
2004, mentre per quelli nati nel 2006 è quello del 2005. Al reddito complessivo del nucleo, concorrono tutti i redditi complessivi di ogni singolo componente. Per nucleo familiare s’intende quello di
cui all’art. 1 del ministero della sanità del 22 gennaio 1993 (ne fanno parte i coniugi purché non legalmente ed effettivamente separati e i familiari a carico). Per i nati nel 2005 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze farà pervenire agli interessati la comunicazione, recante anche la
formula per l’autocertificazione del reddito, sottoscritta dall’esercente la potestà, per la riscossione
dell’assegno e l’ufficio postale di zona dove può essere riscosso. Per il secondo o ulteriore figlio nato o adottato, la comunicazione viene fatta pervenire il mese successivo all’evento.
Non si hanno ulteriori notizie, o chiarimenti in merito ad eventuali restituzioni, nel caso di indebita acquisizione. Qualcuno ha posto il problema, se in caso di morte dopo la nascita o dopo
qualche giorno di vita, scatti l’obbligo di restituzione dell’assegno. Allo stato attuale, si direbbe di no, se si interpreta letteralmente la norma.
Uno specchietto utile, presentato da una guida del Sole 24 ore sulla spettanza del bonus.
Un figlio nato nel 2005
1.000 euro
Primo figlio nato nel 2005 e secondo figlio nato nel 2006
2.000 euro
Secondo figlio nato nel 2005
1.000 euro
Secondo figlio nato nel 2005 e terzo figlio nato nel 2006
2.000 euro
Primo e secondo figlio nati nel 2006
1.000 euro (per il secondo figlio)
Secondo e terzo figlio nati nel 2006
2.000 euro
Primo figlio nato nel 2005 e secondo figlio adottato nel 2006
2.000 euro
RISTRUTTURAZIONI
E’ stata nuovamente prorogata la detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per la salvaguardia dei
boschi al 31 dicembre 2006, con alienazione degli immobili al 30 giugno 2007 per gli interventi effettuati su interi fabbricati da imprese edili o cooperative edilizie.
La proroga comporta però, (salvo ulteriore intervento della comunità europea), l’applicazione
dell’IVA dal 10% al 20%; per le spese sostenute sulle ristrutturazioni degli immobili, la detrazione
passa dal 36% al 41%. Il tetto di spesa rimane però fermo a 48.000 euro per le ristrutturazioni e per
l’intera durata dell’intervento (diversamente 2 anni fa, per la stessa questione dell’IVA, poi rientrata, il tetto da 48.000 era stato previsto a 60.000 euro). Ciò comporta un ulteriore riduzione del beneficio inizialmente applicato.
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Sugli interventi per la salvaguardia dei boschi e la tutela ambientale, la detrazione sulle spese sostenute non passa al 41%, come per le ristrutturazioni, ma rimane al 36%, con il tetto a 100.000 euro.
(Risposta data dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco del 31 gennaio 2006)
PLUSVALENZE DI CESSIONI ONEROSE SULLA VENDITA DEGLI IMMOBILI
In caso di cessioni onerose di beni immobili, o di terreni edificabili, acquistati o costruiti da non più
di 5 anni, su richiesta della parte venditrice, dal 1 gennaio 2006, sulle plusvalenze si applica il
12,50% quale imposta sostitutiva. L’imposta sarà versata direttamente dal notaio. Sono escluse da
tale imposizione la casa di abitazione e le compravendite oltre i cinque anni.
TASSA DI REGISTRO SULLA CESSIONE DI IMMOBILI
La cessione di immobili ad uso abitativo e delle loro pertinenze, tra persone fisiche che non agiscono nell’attività commerciale, dal 1 gennaio 2006 a richiesta dell’acquirente resa al notaio, comporterà l’applicazione della tassa di registro sulla base del valore ricavato attraverso la rendita catastale
e non più sul valore stabilito tra le parti. Per tali atti gli onorari notarili sono ridotti del 20%.
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
E’ stato istituito un fondo per il finanziamento a sostegno del volontariato, delle Organizzazioni non
Lucrative di Utilità Sociale, della ricerca scientifica ed universitaria, della ricerca sanitaria e delle
attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. A tale fondo potrà confluire il 5 per
mille, a scelta del contribuente, delle imposte versate sul reddito delle persone fisiche.
Un Dpcm del 20 gennaio 2006 ne stabilisce i criteri e la modulistica per la richiesta di adesione al
fondo da parte dei soggetti indicati nell’art. 1 al comma 337 della finanziaria 2006 L. 266/2005.
RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI
E’ stata prorogata la rivalutazione delle aree edificabili dei beni d’impresa e delle partecipazioni al
30 giugno 2006, posseduti al 1 gennaio 2005. I versamenti sono effettuati in tre rate annuali la prima nel 2006, la seconda nel 2007 e la terza nel 2008, con aliquote diversificate secondo i beni rivalutati.
LIMITE MINIMO PER VERSAMENTI O RIMBORSI
Con le prossime dichiarazioni dei redditi, anche per il 730 vi sarà una franchigia, che di pari importo o inferiore allo stesso, non si versano imposte e non si percepiscono crediti. L’importo della franchigia che aveva operatività soltanto in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con
modello Unico, fino al 2005 era di 10 euro. Dal 1 gennaio 2006, quindi con la prossima presentazione delle dichiarazioni, scatterà anche per il modello 730, sia per l’IRPEF che per le addizionali,
il cui importo però, definito dal comma 137 della finanziaria 2006, è stato elevato a 12 euro. Inoltre
lo stesso comma ha anche previsto che se la dichiarazione con modello 730, viene comunque presentata, non è dovuto alcun compenso da parte dello stato, ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale.
Anche in questo caso è sicuramente meritorio un chiarimento, da parte del ministero
dell’Economia, per casi particolari che si possono verificare, in virtù, ad esempio di obbligo di
dichiarazione per cumulo di più redditi e in presenza di oneri che prevedono un recupero
d’imposta.
FRONTALIERI
Anche per il 2006 è stato previsto la franchigia di 8.000 euro, ai lavoratori dipendenti che prestano
in via continuativa, la loro attività nelle zone di frontiera, con obbligo di dichiarazione in Italia del
reddito che eccede detta franchigia e l’importo della quota di no tax area spettante.
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ADDIZIONALI IRPEF
Sono nuovamente bloccati fino al 31 dicembre 2006, gli aumenti delle addizionali regionali e comunali, nonché l’IRAP. Potranno ancora innalzare fino a 0,1% dette addizionali gli enti, che non
avevano in passato previsto nessuna quota.
CONTRIBUTI SANITARI
Per l’anno 2006 i contributi di assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dai lavoratori, a
fondi o casse aventi esclusivamente fini assistenziali, non concorreranno alla formazione del reddito
imponibile nella misura di 3.615,20, rispetto a 2.324,06 euro previsti per l’anno scorso.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Anche per i redditi conseguiti nell’anno 2006 è previsto l’applicazione della clausola di salvaguardia, se più conveniente, esclusivamente in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicando le norme in vigore al 31 dicembre 2002 o le norme in vigore al 1 dicembre 2004, termini
dopo i quali, è scattato il primo e il secondo modulo della riforma fiscale.
Con la prossima dichiarazione dei redditi, già si andrà ad applicare la clausola di salvaguardia, in
base alla convenienza, con le norme riferite agli anni sopra citati, ma già per l’anno 2005, un nuovo
sistema ha previsto la trasformazione delle detrazioni per familiari a carico in deduzioni, aggiungendo una deduzione fino a prima non prevista, di 1.820 euro per l’assistenza personale alla persona, che è nuova. La circolare n. 31 del 2005 ha poi portato un chiarimento sulla composizione della
base imponibile per le addizionali regionali e comunali, la quale precisa che, la stessa è formata
dal reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili, al lordo della no tax area, ma al netto delle
novellate deduzioni per familiari a carico e della deduzione per l’assistenza alla persona.
La scelta del contribuente, nell’applicare la clausola di salvaguardia, dovrà quindi tener conto non
solo dell’IRPEF più conveniente, tra quella in corso o quella degli anni precedenti, ma deve tener
conto anche se la norma in vigore è più conveniente anche ai fini delle addizionali regionale e comunale. Sull’argomento, sempre la circolare n. 31 solleva il problema esclusivamente ai fini della
deduzione delle 1.820 euro per l’assistenza alla persona e non anche ai famigliari a carico, che anche per le medesime, potrebbe verificarsi un vantaggio per l’IRPEF, ma non per le ADDIZIONALI,
e viceversa. Quindi il vantaggio fiscale per l’applicazione della clausola di salvaguardia, a nostro
avviso, potrebbe essere preso in considerazione, valutando entrambi le imposte.
ESENZIONE ICI SUGLI IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI
Gia dall’’art. 7 comma 2bis del Dl 203 del 30 sett. 2005, convertito in Legge 248 del 2 dicembre
2005 sono stati esentati dal pagamento dell’ICI, gli immobili di enti non commerciali e religiosi,
destinati allo svolgimento di attività assistenziali, religiose, previdenziali, sanitarie, didattiche e culturali, sportive. Con la finanziaria 2006 è stato stabilito che per i versamenti effettuati prima
dell’entrata in vigore della legge, praticamente con l’acconto o l’intera imposta versata a giugno
2005 o versata nei primi giorni di dicembre, non si da luogo a rimborsi.
Queste ed altre novità, sono oggetto della finanziaria 2006 e al collegato che l’accompagna,
legge 248/2005, legate al concordato fiscale triennale, a cui accedono imprese e professionisti
soggetti a studi di settore; abilitati all’assistenza fiscale anche, i professionisti, i consulenti del
lavoro, che però evitiamo di elencare.
Febbraio 2006
Unione Sindacale .Regionale
Viale Italia, 2 - 20099 Sesto San Giovanni ( MI)
A cura del SAF CISL della Lombardia
telefono 02.2410111 - fax 02.241011604
Codice Fiscale: 80118730151
e-mail: saf.lombardia @cisl.it
www.lombardia.cisl.it
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