Comune di Lazise

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Comune di Lazise
Comune di Lazise
Provincia di Verona
Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20
37017 – LAZISE – VR
Tel. 045/6445-111
Fax 045/7580722
Demanio Idrico Lacuale
REGOLAMENTO CON GLI INDIRIZZI OPERATIVI PER BOE, PONTILI ED AREE
DEMANIALI.
GESTIONE DEMANIO IDRICO LACUALE L.R.V. N°33 DEL 04/11/2002 ART. 61.
Articolo 1
BOE D'ORMEGGIO
1 - L'Amministrazione Comunale ha approvato il piano delle boe d'ormeggio, in
applicazione all'art. 61 della LRV 33/02. Il piano può essere aggiornato entro il 31
dicembre di ogni anno. Il piano costituisce l'indirizzo generale e l'ambito sulla base del
quale rilasciare o rinnovare le concessioni lacuali.
2 - La licenza di boa d'ormeggio, è di durata annuale, così come previsto dall'art. 27 del
R.D. 01/12/1895 n. 726, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. L'Amministrazione
concedente si riserva la facoltà del rinnovo. La licenza potrà essere revocata in ogni
momento o non rinnovata, quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia
ambientale, di pubblica incolumità o di interesse pubblico e nel caso non siano state
rispettate le indicazioni impartite, senza che per questo il titolare possa rivendicare diritti
od indennizzi di sorta.
3 - Entro il 30 settembre di ogni anno i titolari di licenze di boa d'ormeggio devono inoltrare
all'ufficio preposto la richiesta di rinnovo per l'anno successivo o la comunicazione di
rinuncia.
Oltre tale data ed entro i 45 giorni successivi, l'ufficio preposto, con raccomandata R/R,
trasmette una nota a tutti i titolari di licenza di boa, che non hanno osservato il termine di
cui sopra, con la quale potrà essere concesso un ulteriore tempo di 15 giorni per l'inoltro
della richiesta di rinnovo.
Trascorso tale termine il mancato riscontro da parte dell'interessato, costituisce rinuncia
formale al rinnovo della licenza di boa d'ormeggio e pertanto il Comune potrà concederla
per l'anno successivo ad un nuovo richiedente, con le modalità indicate dai successivi
articoli.
4 – Il Comune attuerà il piano boe approvato, anche a stralci secondo le disponibilità di
bilancio, provvedendo a proprie spese al solo posizionamento delle boe bianche luminose
per la segnalazione dei campi boa.
Ogni concessionario dovrà provvedere al posizionamento della propria boa nuova (con
catena e corpo morto) all’interno del campo boe assegnato dal comune.
Le nuove boe numerate, di colore bianco e grandezza standard, verranno consegnate dal
comune previo il pagamento dei diritti di istruttoria / segreteria pari ad € 100,00 e del
canone di concessione annuale come da tariffe regionali.
I concessionari delle vecchie boe presenti all’infuori dei campi boa e non più
concesse,dovranno rimuoverle secondo tempi e modi impartiti dal comune. Il corpo morto,
se idoneo, potrà essere riutilizzato per l’ancoraggio nel campo boe e nel punto assegnati
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dal Comune. Se non idoneo, dovrà essere rimosso assieme alla catena / filo di
ancoraggio. La concessione verrà rilasciata solo previa presentazione di documentazione
attestante l’avvenuto posizionamento della nuova boa e l’avvenuta rimozione di quella
vecchia da parte di ditta specializzata all’uopo iscritta presso la camera di commercio.
Il posizionamento preciso all’interno dei campi boe sarà stabilito dal Comune e le
dimensioni del corpo morto e della catena di ancoraggio della boa dovranno essere
proporzionate al fine di garantire l’ancoraggio sicuro del natante in qualsivoglia condizione
atmosferica possa verificarsi. Tali condizioni dovranno essere attestate nella sovra citata
dichiarazione di avvenuto nuovo posizionamento della boa.
L’interessato dovrà provvedere ad ultimare tutte le operazioni entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla consegna da parte del comune della boa e del relativo atto
indicante il posizionamento all’interno del campo boe assegnato. Solo in caso di
giustificato motivo tali termini di tempo potranno essere prorogati.
5 – Sarà consentito l’attracco nel campo boe a natanti con dimensioni non superiori a 9
metri di lunghezza e di peso non superiore ai 30 quintali. Non sarà comunque consentito
l’attracco a natanti che possano creare pregiudizio alla sicurezza e alla correttezza dei
comportamenti, come disposto nel presente Regolamento, da tenersi all’interno del campo
boe.
6 - Accertata la disponibilità dei posti d'ormeggio liberi nei campi boa, per la loro
occupazione si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande presentate durante
l’anno in corso. Non sono ammesse domande per nuovi posti riferite ad annualità future.
E’ comunque il comune a determinare la precisa assegnazione rispettivamente del campo
e del posto boa pur in presenza di un’istanza di occupazione riferita ad altro campo boa
nel caso di esaurita capienza o di motivi inerenti alla sicurezza. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di privilegiare nei posti sottocosta chi attesterà necessità per comprovata
disabilità. L’Amministrazione si riserva di sorteggiare, su decisione della Giunta
Municipale, quali posti assegnare all’interno del campo boe in caso di controversie
difficilmente risolvibili.
7 – Le domande di rinnovo della concessione e di rilascio di nuova concessione dovranno
essere formulate su apposito stampato che sarà in distribuzione presso l'Ufficio comunale
del Demanio Idrico Lacuale o reperibili in rete internet al sito www.lazisecomune.it .
8 - La domanda sarà ammessa a condizione che:
- sia sottoscritta dal proprietario della barca per le boe private o dal legale rappresentante
dell'attività per le boe commerciali;
- sia completa di tutta la documentazione richiesta;
9 - Criteri di assegnazione:
a) boe d'ormeggio private: una sola boa d'ormeggio per richiedente.
b) boe d'ormeggio commerciale
1 ° titolari di attività turistico ricettive svolte nel Comune (alberghi, campeggi, pescatori) da
assegnare ai propri clienti con un limite massimo di n° 20 boe per i campeggi e n° 5 boe
per ogni albergo;
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2° titolari di attività sportive nautiche ed associazioni sportive con un numero massimo di
n° 5 boe;
10 – Nel caso di nuove domande riferite a campi boa completi, qualora vi siano delle
rinunce durante il corso dell'anno, la nuova assegnazione dello spazio acqueo avverrà
secondo una graduatoria che si baserà sul protocollo cronologico e su quanto previsto al
punto 6.
Tutte le domande e le relative graduatorie hanno validità soltanto fino al 31 dicembre
dell’anno di presentazione.
11 - Alle boe concesse ad uso privato sarà ormeggiato esclusivamente il natante di
proprietà del concessionario con l’obbligo di cui alla lett. d) del punto 12 successivo;
Anche I natanti attraccati alle boe concesse ad uso commerciale dovranno riportare ben
visibili le targhette identificative rilasciate dal Comune agli ambienti commerciali che
provvederanno a consegnarle e ritirarle ai rispettivi utenti.
12 - Il concessionario dovrà impegnarsi e ritenersi obbligato:
a) al rispetto ed ottemperanza delle disposizioni generali e particolari da stabilirsi nel Piano
comunale di utilizzo delle aree demaniali nonché di tutti gli indirizzi e direttive regionali e
comunali in materia;
b) attraccare il natante alla boa che il comune assegnerà;
c) alla pulizia costante della boa ormeggio e al suo controllo periodico con sostituzione
immediata di eventuali parti danneggiate;
d) a posizionare la targhetta identificativa sul natante con i dati forniti dal Comune di Lazise
che dovrà rimanere sempre visibile agli organi di vigilanza;
e) per gli ormeggi ad uso privato, a non subconcedere a qualsiasi titolo la concessione;
f) alla rimozione dell'ormeggio alla scadenza della concessione;
g) a non utilizzare l'ormeggio concesso in caso di ordinanze comunali per interesse
pubblico o di pubblica sicurezza;
h) a presentare la richiesta di rinnovo o di disdetta entro il 30 settembre di ogni anno;
i) al versamento dei canoni, depositi e cauzioni ed eventuali relativi conguagli entro e non
oltre il termine fissato dal Comune;
j) a manovrare con motore a velocità minima all’interno del campo boe e nelle sue
immediate vicinanze seguendo scrupolosamente quanto stabilito dalle vigenti norme sulla
navigazione;
k) ad ottemperare comunque a tutte le disposizioni impartite in concessione non in
contrasto con il presente Regolamento.
13 - I campi boe e loro parti saranno segnalati con apposite boe luminose poste agli
angoli. Non dovranno assolutamente essere attraccati natanti alle boe luminose.
14 - Il Concessionario assume la piena ed assoluta responsabilità per qualsiasi fatto od
evento inerente e conseguente alla concessione, esonerando espressamente il Comune
da ogni responsabilità nessuna esclusa e conseguenti danni, diretti od indiretti.
NORMA TRANSITORIA
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Fino a quando il Comune non avrà provveduto alla formazione dei campi boa secondo il
piano di posizionamento approvato, l’iter di concessione delle licenze di boa d’ormeggio
seguirà solo per quanto possibile i criteri prescritti con il presente Regolamento.
Pertanto, il rilascio ed il rinnovo delle relative licenze in questa prima fase potrà essere
consentito solo nell’ambito degli specchi d’acqua precedentemente individuati a suo tempo
dal Comune.
Articolo 2
PONTILI PRIVATI D'ATTRACCO
1) Il pontile è un manufatto costruito perpendicolarmente alla riva che consente l'attracco
alle imbarcazioni ed ai natanti da diporto. Esso dovrà rispettare le norme di sicurezza
pubblica e di idoneità all'attracco, nonché realizzato con materiali adeguati alla
compatibilità ambientale;
2) Per i pontili lo sviluppo in lunghezza non può superare di regola i 25 metri ed avere una
larghezza non superiore ai 2 metri;
3) La distanza minima tra i pontili è fissata in metri 100;
4) La differenza tra il livello minimo medio del lago ed il fondo, nel punto più esterno del
pontile, non può essere inferiore a metri 1,50;
5) Non è ammesso l'utilizzo di materiali diversi dal legno. E' vietato in modo assoluto
qualsivoglia tipo di recinzione, che non sia un parapetto di identico materiale da
posizionarsi in corrispondenza dell'accesso;
6) Il fronte pontile non potrà mai avere una larghezza superiore ai 2 metri. Sul fronte
dovranno essere apposti non solo dei catarifrangenti per agevolare la navigazione
notturna, ma anche idonea illuminazione a bassa tensione, conforme al Codice della
Navigazione. Sul Iato opposto, un apposito cartello dovrà indicare gli estremi della
concessione demaniale e la data di scadenza;
7) Sono consentite per l'accesso al pontile, pedane mobili in legno o scalette sempre in
legno;
8) L’eventuale rinnovo della concessione demaniale è subordinato all'adeguamento dei
pontili esistenti alle norme e criteri indicati ai punti precedenti, salvo deroga da parte del
responsabile del servizio ecologia previo parere del responsabile del servizio urbanistica
comunale.
La concessione demaniale per nuovi pontili potrà comunque essere rilasciata solo e
soltanto a seguito della regolarizzazione edilizia / urbanistica delle strutture.
I pontili sono soggetti a concessione demaniale che potrà avere una durata massima di
anni sei; la concessione potrà essere revocata in ogni momento o non rinnovata, quando a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale, di pubblica incolumità o di interesse
pubblico e nel caso non siano state rispettate le indicazioni impartite, senza che per
questo il titolare possa rivendicare diritti od indennizzi di sorta. I pontili realizzati
dall’Amministrazione Comunale, potranno essere di libero accesso per il loro utilizzo dai
privati, secondo le norme specifiche che saranno emesse dal Comune per la loro fruibilità,
una volta realizzati.
Articolo 3
INDIVIDUAZIONE AREE PER NOLEGGIO
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Nell'ambito delle spiagge di competenza comunale, l'Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di individuare e concedere aree per la collocazione di pattini, al fine di favorire
l'attività turistica. Nel caso di individuazione di nuova area oltre quelle già concesse nel
2006, l’Amministrazione procederà con apposita delibera di Giunta Comunale.
I titolari di licenze già rilasciate precedentemente dalla Regione Veneto Magistrato alle
Acque nel richiedere il rinnovo hanno la prelazione solo sulla medesima superficie rispetto
alle nuove richieste, fatto salvo il disposto dell’ultimo comma del presente articolo.
La superficie occupata per lo stazionamento dei pattini non può mai superare i 60 mq ed
avere un Iato superiore a 6 metri. Il Iato maggiore dovrà essere sempre parallelo alla linea
di battigia.
AI fine di garantire la libera fruibilità delle acque del lago, la superficie, opportunamente
individuata dal concessionario, dovrà distare almeno 2.50 mt. dalla linea di battigia e non
occupare i percorsi pedonali della passeggiata e non essere in corrispondenza delle calate
a lago e dei pontili.
Il posizionamento dei pattini è soggetto a licenza demaniale della durata massima di un
anno. La licenza potrà essere revocata in ogni momento o non rinnovata, quando a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale, di pubblica incolumità o di interesse
pubblico e nel caso non siano state rispettate le indicazioni impartite, senza che per
questo il titolare possa rivendicare diritti od indennizzi di sorta.
La concessione demaniale potrà comunque essere rilasciata solo e soltanto a seguito
della regolarizzazione edilizia / urbanistica delle strutture.
Per le concessioni demaniali annuali (pedali, noleggi vari) non più di una concessione per
componenti stesso nucleo familiare (stato famiglia). A tale scopo sarà verificata la
partecipazione a società di ogni tipo.
Le domande di rilascio o rinnovo della concessione dovranno pervenire al protocollo del
Comune come termine ultimo entro il mese di febbraio dell’anno relativo al periodo
richiesto, dopodiché si procederà con le istruttorie.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente nei mesi di gennaio e febbraio
dell’anno relativo al periodo richiesto. Non sarà dato corso a domande pervenute prima e
dopo i due mesi indicati.
Chi non presenta domanda di rinnovo della concessione nei termini di tempo indicati
(gennaio e febbraio dell’anno da richiedersi) perde automaticamente il diritto al rinnovo
sulla medesima superficie.
Per le nuove concessioni si adotteranno i criteri previsti per le concessioni di licenza di boa
d'ormeggio di cui al punto 6 del presente Regolamento.
Articolo 4
TUTELA AREE PER BALNEAZIONE E SPIAGGE.
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Al fine di garantire la sicurezza nelle zone di balneazione, gli spazi idrici interessati, una
volta autorizzati o comunque individuati dal Comune, dovranno essere delimitati da idonei
sistemi di segnalazione, tali da renderli facilmente visibili.
Le zone individuate e destinate a spiagge in concessione demaniale, devono essere
gestite nel rispetto dell’area riservata al passaggio di pedoni avente una larghezza minima
di almeno m. 3,00 che dovrà essere libera da ombrelloni o da qualsiasi altra attrezzatura
onde garantire il libero accesso e passaggio delle persone. Lo spazio riservato agli
ombrelloni, dovrà essere utilizzato con omogeneità sia nella collocazione degli stessi, a
distanza regolare, avendo cura sia della scelta dei materiali che dei colori impiegati.
La concessione potrà essere revocata in ogni momento o non rinnovata, quando a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela degli
interessi idraulici, di salvaguardia ambientale, di pubblica incolumità o di interesse
pubblico e nel caso non siano state rispettate le indicazioni impartite, senza che per
questo il titolare possa rivendicare diritti od indennizzi di sorta.
Articolo 5
CONTROLLI.
Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e
nella normativa che regola il Demanio Lacuale, il responsabile dell’ufficio ecologia quale
responsabile del demanio idrico lacuale del Comune di Lazise, potrà provvedere a
controlli, qualora ritenuti necessari, mediante personale del Corpo di Polizia Locale, e degli
uffici tecnici comunali LL.PP. ed Urbanistica / Edilizia per quanto concerne specifiche
competenze tecniche, previa richiesta ai rispettivi responsabili.
Potrà provvedere inoltre all’acquisizione di specifici pareri ritenuti indispensabili per il
corretto iter delle procedure, previa richiesta ai rispettivi responsabili dei servizi comunali
ed eventualmente di altri Enti coinvolti.
Articolo 6
SANZIONI
Fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti amministrativi e penali previsti dalla vigente
normativa in materia d’ormeggio e navigazione si dispongono le seguenti sanzioni
determinate e differenziate secondo la gravità dell’infrazione commessa e comunque
comprese tra minimo / massimo di cui all’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000:
- ormeggio di una boa e / o corpo morto e/o catena – filo di ancoraggio
senza licenza (ormeggio abusivo)
- mancata rimozione boa non licenziata sita al di fuori del campo boe
e / o corpo morto e/o catena - filo di ancoraggio nei tempi e modi impartiti
- scorretto posizionamento boa e / o corpo morto e/o catena – filo di
€ 500,00
€ 500,00
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ancoraggio nel campo boe
€ 500,00
- abbandono nel campo boe di natante completamente sommerso
per più di 5 giorni dopo invito a rimozione
€ 500,00
- mancato riposizionamento boa e / o corpo morto e/o catena – filo di ancoraggio
non correttamente posizionati nel campo boe a seguito richiesta del Comune
nei tempi e modi impartiti
€ 500,00
- mancata rimozione boa e / o corpo morto e/o catena – filo di ancoraggio
a seguito richiesta del Comune nei tempi e modi impartiti in caso di mancato
rinnovo annuale della licenza
€ 500,00
- uso di area demaniale non concessa in toto
€ 500,00
- abbandono di natante in zona demaniale al di fuori dei campi boe
€ 500,00
- uso di area demaniale non concessa in parte (estensione abusiva dell’area
concessa)
€ 400,00
- sversamento oli, carburanti, liquami
€ 350,00
- uso improprio strutture diverse da boa per ancoraggio (ormeggio improprio) € 300,00
- sversamento rifiuti che abbiano almeno una dimensione (lunghezza,
larghezza, altezza) superiore ad un metro
€ 300,00
- uso di pontili o strutture non concesse o per cui vige divieto di accesso e/o
utilizzo
€ 300,00
- ormeggio a boa diversa da quella concessa
€ 300,00
- abbandono nel campo boe di natante parzialmente sommerso per più di
3 giorni dopo segnalazione
€ 250,00
- attracco anche temporaneo di natanti alle boe luminose
€ 200,00
- sversamento rifiuti di piccole dimensioni che abbiano comunque una
dimensione (lunghezza, larghezza, altezza) inferiore ad un metro
€ 150,00
- mancanza di targhetta identificativa comunale sul natante non segnalata
€ 150,00
- imbrattamento boa
€ 150,00
- targhetta non visibile
€ 50,00
Visto l’articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 che recita al punto 1: “ Salvo diversa disposizione
di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro” si fa presente quanto
segue:
a) Le violazioni più gravi sono state identificate e caratterizzate dal pagamento della
sanzione amministrativa di € 500,00 in quanto afferenti a violazioni che potrebbero
compromettere sia la sicurezza sia l’organizzazione generale degli spazi demaniali
organizzati ed attrezzati.
b) Le violazioni caratterizzate dal pagamento di sanzioni amministrative da € 200,00 a
400,00 riguardano violazioni che compromettono solo in parte il corretto utilizzo dei beni
demaniali nonché modi di comportamento scorretto sia per gli attracchi sia per il rispetto
dell’ambiente.
c) Le altre violazioni caratterizzate dal pagamento di sanzioni amministrative da € 50,00 a
150,00 riguardano violazioni comportamentali ritenute meno gravi sia sotto il profilo
ambientale che comportamentale.
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L’accertamento delle violazioni in materia di demanio idrico lacuale compete al personale
del Corpo Polizia Locale, ai Carabinieri e alle forze di Polizia.
I sanzionati o comunque chi crei pregiudizio alla regolare organizzazione del campo boe
sono passibili di immediata revoca della concessione e perdita degli eventuali diritti di
precedenza.
Nel caso di abbandono del natante, trascorsi giorni 15 dalla comunicazione all’utente e
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della data delle operazioni di recupero, questo sarà
trasportato e collocato con spese che saranno poi imputate al proprietario, in un
rimessaggio che darà disponibilità o presso i magazzini comunali (a tal proposito, in caso
di rinvenimento del proprietario il costo sarà pari a 30 euro al giorno).
La comunicazione di revoca della concessione verrà effettuata tramite raccomandata A/R.
Con la revoca della concessione l’utente sarà obbligato alla rimozione della boa e relativo
corpo morto entro 30 giorni.
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