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COSIGLIO
DELL'UIOE EUROPEA
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(OR. fr)
COMUICATO STAMPA
2895ª sessione del Consiglio
Trasporti, telecomunicazioni e energia
Lussemburgo, 9 e 10 ottobre 2008
Presidente
Dominique BUSSEREAU
Sottosegretario di Stato ai trasporti della Francia
Jean-Louis Borloo
Ministro dell'ecologia, dell'energia, dello sviluppo sostenibile
e dell'assetto territoriale della Francia
STAMPA
Rue de la Loi, 175
B – 1048 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 281 5389 / 6319
Fa x: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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Principali risultati del Consiglio
Trasporti
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle due proposte legislative che rientrano nel terzo
pacchetto sulla sicurezza marittima - obblighi dello Stato di bandiera e responsabilità degli
armatori riguardo ai crediti marittimi.
Il Consiglio ha adottato una decisione relativa a un mandato di negoziato per la Commissione in
vista della conclusione di un accordo euromediterraneo con il Libano nel settore del trasporto
aereo.
Il Consiglio ha inoltre adottato:
•
•
una risoluzione sull'avvio della fase di sviluppo del programma SESAR,
conclusioni sull' inclusione del settore del trasporto aereo nel sistema di scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra.
Energia
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico riguardo al pacchetto normativo sul mercato interno
dell'energia.
Ha inoltre adottato conclusioni sull'efficienza energetica.
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SOMMARIO1
PARTECIPATI .......................................................................................................................... 4
PUTI DISCUSSI
TRASPORTI .................................................................................................................................. 6
Rendere i trasporti più ecologici - Conclusioni del Consiglio........................................................... 6
Sanzioni transfrontaliere ................................................................................................................. 6
Inclusione del settore del trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra - partecipazione dei paesi terzi - Conclusioni del Consiglio ........... 7
Accordo con il Libano nel settore del trasporto aereo ...................................................................... 9
Gestione del traffico aereo - programma SESAR........................................................................... 10
Trasporti marittimi ........................................................................................................................ 15
ENERGIA..................................................................................................................................... 17
Mercato interno dell'energia .......................................................................................................... 17
Pacchetto legislativo sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili ........................................ 19
Efficienza energetica - Conclusioni del Consiglio ......................................................................... 20
Sicurezza energetica...................................................................................................................... 25
VARIE.......................................................................................................................................... 26
ALTRI PUTI APPROVATI
RELAZIO#I ESTER#E
–
UE-Canada - Cooperazione nell'ambito di inchieste in materia di concorrenza..................................................27
AGRICOLTURA
–
1
Criteri di ammissibilità per taluni pagamenti diretti* ........................................................................................27
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu.
Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.
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PARTECIPATI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig. Didier SEEUWS
Sig. Paul MAGNETTE
Rappresentante permanente aggiunto
Ministro del clima e dell'energia
Per la Bulgaria:
Sig. Petar Vassilev MUTAFCHIEV
Sig.ra Galina TOSHEVA
Ministro dei trasporti
Vice Ministro dell'economia e dell'energia
Per la Repubblica ceca:
Sig. Aleš ŘEBÍČEK
Sig. Martin ŘÍMAN
Ministro dei trasporti
Ministro dell'industria e del commercio
Per la Danimarca:
Sig. Lars BARFOED
Sig.ra Connie HEDEGAARD
Ministro dei trasporti
Ministro del clima e dell'energia
Per la Germania:
Sig. Matthias VON RANDOW
Sig. Peter HINTZE
Per l'Estonia:
Sig. Juhan PARTS
Per l'Irlanda:
Sig. Eamon RYAN
Sig. Noel AHERN
Per la Grecia:
Sig. Christos FOLIAS
Sig. John TZOANOS
Per la Spagna:
Sig.ra Magdalena ÁLVAREZ ARZA
Sig. Pedro Luis MARÍN URIBE
Per la Francia:
Sig. Jean-Louis BORLOO
Sottosegretario di Stato, Ministero federale dei trasporti,
dell'edilizia e dell'urbanismo
Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministro
federale dell'economia e della tecnologia
Ministro dell'economia e delle comunicazioni
Ministro delle comunicazioni, dell'energia e delle risorse
naturali
Ministro aggiunto presso il Ministero dei trasporti
(incaricato della sicurezza stradale)
Ministro dello sviluppo
Segretario generale, Ministero della marina mercantile, del
mar Egeo e della politica insulare
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Segretario generale, Ministero dell'industria, del turismo e
del commercio
Sig. Dominique BUSSEREAU
Ministro di Stato, Ministro dell'ecologia, dell'energia,
dello sviluppo sostenibile e dell'assetto territoriale
Sottosegretario di Stato ai trasporti
Per l'Italia:
Sig. Altero MATTEOLI
Sig. Claudio SCAJOLA
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ministro dello sviluppo economico
Per Cipro:
Sig. Nicos NICOLAIDES
Sig. Antonis PASCHALIDES
Ministro delle comunicazioni e dei lavori pubblici
Ministro del commercio, dell'industria e del turismo
Per la Lettonia:
Sig. Nïls FREIVALDS
Mr Artūrs BERGHOLCS
Per la Lituania:
Sig. Vytas NAVICKAS
Sig. Alminas MAČIULIS
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Sottosegretario di Stato, Ministero dei trasporti e delle
comunicazioni
Sottosegretario di Stato, parlamentare presso il Ministero
dell'economia
Ministro dell'economia
Sottosegretario di Stato, Ministero dei trasporti e delle
comunicazioni
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Per il Lussemburgo:
Sig. Lucien LUX
Sig. Jeannot KRECKÉ
Per l'Ungheria:
Sig. Lajos CSEPI
Sig.ra Ágnes VARGHA
Per Malta:
Sig. Austin GATT
Sig. George PULLICINO
Per i Paesi Bassi:
Sig. Camiel EURLINGS
Sig.ra Maria VAN DER HOEVEN
Per l'Austria:
Sig. Martin BARTENSTEIN
Sig.ra Christa KRANZL
Per la Polonia:
Sig. Waldemar PAWLAK
Ministro dell'ambiente, Ministro dei trasporti
Ministro dell'economia e del commercio con l'estero,
Ministro dello sport
Sottosegretario di Stato ai trasporti
Rappresentante permanente aggiunto
Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e delle
comunicazioni
Ministro delle risorse e degli affari rurali
Ministro dei trasporti, dei lavori pubblici e della gestione
delle risorse idriche
Ministro dell'economia
Ministro federale dell'economia e del lavoro
Sottosegretario di Stato presso il Ministero federale dei
trasporti, dell'innovazione e della tecnologia
Sig. Cezary GRABARCZYK
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
dell'economia
Ministro delle infrastrutture
Per il Portogallo:
Sig. Manuel PINHO
Ministro dell'economia e dell'innovazione
Per la Romania:
Sig. Barna TANCZOS
Sig. Tudor CONSTANTINESCU
Per la Slovenia:
Sig.ra Mary Veronica TOVSAK PLETERSKI
Per la Slovacchia:
Sig. Milan MOJŠ
Sottosegretario di Stato, Ministero dei trasporti
Presidente dell'Agenzia rumena per la conservazione
dell'energia
Rappresentante permanente aggiunto
Sig. Peter ŽIGA
Sottosegretario di Stato al Ministero dei trasporti, delle
poste e delle telecomunicazioni
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia
Per la Finlandia:
Sig.ra Anu VEHVILÄINEN
Sig. Mauri PEKKARINEN
Ministro dei trasporti
Ministro dell'economia
Per la Svezia:
Sig. Leif ZETTERBERG
Sig. Ola ALTERÅ
Per il Regno Unito:
Sig. Geoff HOON
Sig. Ed MILIBAND
Per la Commissione:
Sig. Antonio TAJANI
Sig. Andris PIEBALGS
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Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle
infrastrutture
Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle imprese e
dell'energia
Sottosegretario di Stato al tesoro e "Chief Whip"
Ministro di Gabinetto e Cancelliere del Ducato di
Lancaster
Vicepresidente
Membro
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PUTI DISCUSSI
TRASPORTI
Rendere i trasporti più ecologici - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proseguire l'esame del progetto
di conclusioni in vista della sua adozione nella sessione di dicembre.
Sanzioni transfrontaliere
Il Consiglio ha proceduto ad un dibattito pubblico di orientamento riguardo a una proposta di
direttiva per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza
stradale.
I Ministri si sono dichiarati d'accordo sull'obiettivo della proposta della Commissione e hanno
sottolineato l'esigenza di disporre di uno strumento europeo duraturo ed efficace. Il Consiglio ha
invitato il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proseguire i lavori tenendo conto delle
osservazioni delle delegazioni. Questo punto sarà nuovamente discusso nella sessione di dicembre.
Taluni Stati membri hanno espresso perplessità sulla fondatezza della base giuridica scelta dalla
Commissione nella proposta. Queste delegazioni si sono chieste se esista di fatto una competenza
comunitaria sulla base della quale possa essere adottata la proposta di direttiva.
La proposta dovrebbe contribuire alla politica di sicurezza stradale dell'UE, che dal 2001 mira a
dimezzare il numero di vittime della strada per il 2010. L'obiettivo della proposta della
Commissione è di migliorare la sicurezza stradale nell'Unione europea. Essa prevede a tal fine di
agevolare l'applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un'infrazione in uno Stato
membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo. Le infrazioni alla sicurezza stradale
oggetto della direttiva sono quattro: eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso
della cintura di sicurezza e transito con semaforo rosso. Queste sono le infrazioni al codice della
strada che causano il maggior numero di incidenti e di vittime.
La proposta intende istituire una rete europea per lo scambio elettronico di dati per identificare il
titolare di un veicolo in modo che le autorità di uno Stato membro in cui è stata commessa
un'infrazione possano trasmettere una notifica al titolare del veicolo responsabile dell'infrazione.
La Commissione ha presentato la proposta nel marzo 2008 (doc. 7984/08). Il Parlamento europeo
dovrebbe adottare un parere in prima lettura nel novembre 2008.
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Inclusione del settore del trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra - partecipazione dei paesi terzi - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"Il Consiglio dell'Unione europea,
1.
RICORDA che l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di ridurre unilateralmente del 20%
le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e di ridurle del 30% nel quadro di un
accordo mondiale ambizioso su un regime di lotta al cambiamento climatico al di là del
2012.
2.
RITIENE che anche il settore del trasporto aereo internazionale, che non rientra
nell'ambito degli impegni quantificati degli Stati a titolo del protocollo di Kyoto, dovrebbe
contribuire, dato il suo impatto sull'ambiente, al raggiungimento dell'obiettivo della
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
3.
CONFERMA la sua volontà di giungere a una riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra nel settore del trasporto aereo mediante un approccio globale che include non solo
misure basate sul mercato ma anche, in particolare, l'attuazione della normativa sul cielo
unico europeo, l'ammodernamento della gestione del traffico aereo (SESAR) e
un'intensificazione degli sforzi della ricerca aeronautica, in particolare attraverso il
programma CLEAN SKY.
SOTTOLINEA la necessità di rispettare i calendari e gli obiettivi di questi programmi, allo
scopo di ottenere prestazioni ambientali sensibilmente più efficaci del settore del trasporto
aereo.
CHIEDE alla Commissione di monitorare con attenzione tale questione.
4.
RITIENE che l'elevato costo del carburante abbia fatto gravare sugli operatori del trasporto
aereo un onere economico che dovrebbe costituire per loro un incentivo ad accelerare il
proprio programma di ammodernamento della flotta e a sfruttare al massimo le altre misure
di efficienza a breve termine per migliorare il proprio rendimento energetico.
5.
RITIENE che, malgrado la congiuntura economica sfavorevole conseguente all'aumento
del costo del carburante, la crescita del settore del trasporto aereo risulti probabilmente
superiore al tasso di riduzione delle emissioni a causa dell'incremento delle prestazioni
tecnologiche e che anche l'adozione di misure economiche contribuisca a limitare le
emissioni in questo settore e sia quindi giustificata.
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6.
RILEVA che da questo punto di vista l'inclusione del settore dei trasporti aerei nel sistema
di scambio di quote di emissioni è stata riconosciuta a livello internazionale come la
soluzione più efficiente in termini di costi in un'ottica ambientale rispetto ad altre misure
basate sul mercato, quali la tassazione.
7.
PRENDE ATTO al riguardo del voto espresso dal Parlamento europeo in seconda lettura,
l'8 luglio 2008, sulla direttiva che include le attività di trasporto aereo nell'EU ETS, che
conferma l'accordo raggiunto a fine giugno 2008 tra il Parlamento, il Consiglio e la
Commissione e rende possibile integrare i trasporti aerei nell'UE ETS a decorrere dal 2012.
7bis.
SOTTOLINEA che tale direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti
gli esercenti di aeromobili di tutti gli Stati, che forniscono servizi a destinazione, in
provenienza e all'interno dell'UE.
8.
SOTTOLINEA che l'accordo raggiunto a fine giugno 2008 consegue un adeguato
equilibrio tra l'integrità ambientale del sistema ETS per i trasporti aerei, da un lato, ed il
quadro internazionale di competitività in cui opera il settore dei trasporti aerei, dall'altro e
RICONOSCE, al riguardo, che per gli operatori aerei è necessario che i parametri
fondamentali di questa direttiva, segnatamente il limite di emissioni e la percentuale di
quote da mettere all'asta, siano prevedibili.
9.
SOTTOLINEA che questa direttiva costituisce soltanto un primo passo verso l'obiettivo
finale che consiste nel cercare un accordo su misure globali per ridurre le emissioni di gas
a effetto serra dovute ai trasporti aerei e che all'occorrenza sarà modificata per essere
adattata a tale quadro globale.
10.
AUSPICA al riguardo che dai lavori del Gruppo dell'ICAO "Trasporti aerei e cambiamento
climatico", incaricato di sviluppare un programma d'azione e una strategia comune per i
trasporti aerei internazionali, scaturiscano proposte di ampia portata che verrebbero
confermate in una riunione ad alto livello nel 2009, al fine di contribuire alle decisioni
della conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici a 15, che si terrà nel dicembre 2009.
11.
RAMMENTA che al fine di raggiungere l'obiettivo di instaurare un sistema di portata
mondiale, la direttiva europea permetterà il riconoscimento delle misure equivalenti
adottate da paesi terzi e CHIEDE pertanto alla Commissione di continuare a impegnarsi
con i paesi terzi in merito al sistema europeo di scambio di quote di emissioni per esplorare
le possibilità che tali Stati introducano misure equivalenti a quelle previste nella pertinente
sezione della direttiva.
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CHIEDE alla Commissione di favorire l'applicazione di queste disposizioni, in particolare
nel quadro di accordi con paesi terzi nel settore dei trasporti aerei.
12.
SOTTOLINEA che la direttiva prevede che gli esercenti di aeromobili possano usufruire
dei meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto, inizialmente a concorrenza del 15%
del numero di quote che sono tenuti a restituire, e che ciò avvantaggerà i paesi in via di
sviluppo in cui sono attuati i progetti corrispondenti.
13.
RICORDA che spetta agli Stati membri, in conformità delle rispettive norme costituzionali
e di bilancio, determinare il modo in cui saranno determinate le entrate derivanti dalla
messa all'asta delle quote di emissioni del settore dei trasporti aerei, e che essi
s'impegnano, in tale contesto, a lottare contro il cambiamento climatico."
Accordo con il Libano nel settore del trasporto aereo
Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il
Libano per la conclusione di un accordo euromediterraneo relativo ai servizi aerei.
La Commissione aveva chiesto il mandato nel 2004. La sua richiesta, sottoposta al Consiglio
insieme a quelle per il Marocco e la Giordania, è basata sul parere della Commissione che sia
necessario stabilire una politica generale in materia di trasporto aereo nei confronti dei paesi
limitrofi dell'Unione europea.
L'accordo punterà a promuovere il ravvicinamento delle disposizioni legislative e ad instaurare la
cooperazione in materia di sicurezza, protezione e norme ambientali. Avrà inoltre lo scopo di
assicurare una graduale apertura dei mercati tra l'Unione europea e il Libano.
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Gestione del traffico aereo - programma SESAR
Modifica del regolamento relativo alla costituzione di un’impresa comune
Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento che modifica il regolamento
(CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune1 per la realizzazione del sistema
europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR).
La modifica del regolamento è intesa a precisare lo status giuridico dell'impresa comune SESAR e
ad allinearlo a quello di altre imprese comuni di recente creazione nell'ambito delle iniziative
tecnologiche congiunte come Clean Sky o Artemis. Sono state a tal fine incluse nel regolamento le
seguenti disposizioni: riconoscimento dell'impresa comune SESAR come organismo comunitario,
applicazione dello status di agenti temporanei della Comunità europea al suo personale,
applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'impresa
comune, al suo personale e al suo direttore esecutivo, ecc.
La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di modifica nel luglio 2008 (doc. 12204/08).
Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul progetto di regolamento in attesa che il
Parlamento europeo esprima il suo parere secondo la procedura di consultazione.
Il programma SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) mira a
modernizzare la gestione del traffico aereo in Europa e persegue l'obiettivo di dotare la Comunità,
entro il 2020, di un'infrastruttura di controllo del traffico aereo efficiente e capace di assicurare lo
sviluppo del trasporto aereo su basi sicure e nel rispetto dell'ambiente. SESAR è la componente
tecnologica e industriale del cielo unico europeo. Comprende tre fasi: la fase di definizione
(2005-2008), che ha consentito di elaborare il piano di modernizzazione SESAR per l’introduzione
del futuro sistema di gestione del traffico; la fase di sviluppo (2008-2013), a cui sovrintenderà
l'impresa comune, e la fase di realizzazione (2014-2020).
Risoluzione del Consiglio sull'avvio della fase di sviluppo del programma SESAR
1
L'impresa comune è uno strumento previsto dal trattato che istituisce la CE, che permette alla Comunità di
creare le strutture, in particolare i partenariati pubblico-privato, necessarie alla buona esecuzione dei
programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
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Il Consiglio ha adottato la seguente risoluzione:
"Il Consiglio dell'Unione europea,
Rammentando:
i)
la dichiarazione del Consiglio, del 9 giugno 2006, sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema
europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR),
ii)
il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla
costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR),
iii)
la risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 2007, sulla costituzione formale dell'impresa
comune,
visto quanto segue:
i)
la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, sul cielo unico europeo II:
verso un trasporto aereo più sostenibile ed efficiente;
ii)
le informazioni fornite dai servizi della Commissione sulla relazione del consorzio SESAR
e il piano di modernizzazione SESAR;
1.
RIBADISCE che, ai fini della realizzazione di sistemi di nuova generazione per la gestione
del traffico aereo (ATM) in Europa, è necessario razionalizzare le iniziative del settore
pubblico e privato e combinarle in un unico programma europeo (SESAR);
2.
SOTTOLINEA che il programma SESAR mira a mantenere un livello elevato di sicurezza,
a migliorare la capacità e a sviluppare un sistema europeo di trasporto aereo efficiente,
sostenibile ed ecologico;
3.
RILEVA con soddisfazione i risultati della fase di definizione presentati dal consorzio
SESAR e SI COMPIACE del consenso di tutte le parti del consorzio;
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4.
RITIENE che il piano di modernizzazione SESAR scaturito dalla fase di definizione
costituisca la base per l'elaborazione del programma di lavoro dell'impresa comune, la
conclusione di accordi di partecipazione e l'avvio della fase di sviluppo;
5.
CHIEDE alla Commissione di presentargli una proposta di approvazione del piano di
modernizzazione ATM in base ad una valutazione del piano di modernizzazione SESAR e
PLAUDE all'impegno della Commissione a rispondere a tale richiesta, se possibile, entro il
marzo 2009;
6.
SOTTOLINEA che il piano di modernizzazione ATM dovrebbe essere considerato un
documento in evoluzione, che dovrà essere aggiornato periodicamente ed essere coerente
con i regolamenti relativi al cielo unico europeo;
7.
INVITA l'impresa comune a tenere aggiornato il futuro piano di modernizzazione ATM, in
stretta cooperazione con tutti gli Stati membri e tutte le parti, in particolare i militari, gli
enti rappresentativi del personale e l'aviazione generale e di affari, al fine di rispettare gli
obiettivi del cielo unico europeo;
8.
SOTTOLINEA che l'efficienza ambientale dell'ATM costituisce uno degli obiettivi
fondamentali del programma SESAR e che, unitamente ai programmi europei di ricerca e
sviluppo e alla prevista inclusione del trasporto aereo nel sistema di scambio di quote di
emissioni (ETS), essa apporta un contributo tangibile nell'ambito della politica europea
finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo, in particolare alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento acustico;
9.
INVITA la Commissione a:
– dedicare particolare attenzione all'efficienza ambientale nell'evoluzione del piano di
modernizzazione ATM;
– seguire attentamente l'evoluzione del programma SESAR, controllarne la conformità con il piano
di modernizzazione ATM e riferire periodicamente al Comitato per il cielo unico;
– assicurare che l'impresa comune instauri una procedura di gestione dei rischi;
– riferire al Comitato per il cielo unico sulle misure di riduzione dei rischi;
– sottoporre al Comitato per il cielo unico le proposte di modifiche rilevanti del piano di
modernizzazione ATM, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 219/2007 del
27 febbraio 2007;
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10.
SI COMPIACE della costituzione formale e dell'inizio delle attività dell'impresa comune;
11.
PRENDE ATTO degli impegni finanziari assunti dai membri fondatori dell'impresa
comune e in particolare del fatto che la Comunità sia tenuta a fornire un contributo di circa
700 milioni di EUR nel periodo 2007-2013 e che il Consiglio provvisorio di Eurocontrol
abbia confermato che effettuerà un finanziamento della stessa entità;
12.
SI COMPIACE delle manifestazioni di interesse dei 15 attuali candidati a partecipare
all'impresa comune e dei loro impegni vincolanti riguardo ad un contributo alla fase di
sviluppo di SESAR di entità almeno pari a quello della Comunità, in conformità
dell'articolo 12 dello statuto dell'impresa comune, e sottolinea l'importanza di concludere
positivamente i negoziati degli accordi di partenariato entro il 2008 come presupposto
dell'avvio delle attività di sviluppo;
13.
PRENDE ATTO delle informazioni fornite dai servizi della Commissione per quanto
riguarda:
– le procedure elaborate dall'impresa comune per la valutazione finanziaria dei conferimenti in
natura dei suoi membri,
– la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale elaborata dall'impresa comune, che
consente soluzioni innovative da parte dell'industria tutelando nel contempo gli interessi
pubblici,
– l'elaborazione di una politica e di raccomandazioni per la cooperazione con i paesi terzi;
14.
RAMMENTA che, a norma dell'articolo 18 dello statuto, l'impresa comune SESAR è
proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali da essa creati o ad essa trasferiti per la
fase di sviluppo del progetto SESAR in conformità agli accordi da essa conclusi, e che essa
può concedere i diritti di accesso alle conoscenze risultanti dal progetto, in particolare ai
suoi membri e agli Stati membri dell'Unione europea e/o a Eurocontrol per loro propri e
non commerciali scopi, e SOTTOLINEA che SESAR dovrebbe, tra l'altro, promuovere la
concorrenza sul mercato dei prodotti ATM; RITIENE al riguardo opportuno adottare
misure adeguate per evitare violazioni dei diritti di proprietà intellettuale vigenti;
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15.
CONVIENE che l'impresa comune concluda accordi di partecipazione con imprese o enti
pubblici o privati (i) di paesi terzi che hanno firmato un accordo aereo con la Comunità,
(ii) la cui adesione apporta un valore aggiunto alla società europea, anche in termini di
tecnologia, occupazione e sbocchi di mercato, (iii) che, laddove esista un programma
equivalente, applicano regole di reciprocità per la partecipazione dell'industria comunitaria
a questo programma;
16.
INVITA gli Stati membri a adottare posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali
quali l'ICAO o Eurocontrol per assicurare la conformità del SESAR alle norme
internazionali e promuovere le proposte di norme SESAR per l'attuazione delle tecnologie
SESAR a livello mondiale;
17.
INCORAGGIA l'impresa comune a individuare in uno stadio precoce le soluzioni tecniche
esistenti e convalidate che possano servire di base a una realizzazione rapida che consenta
benefici in tempi brevi;
18.
RICORDA che in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 219/2007, del
27 febbraio 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune, la Commissione riferisce
sui progressi compiuti nell'ambito del programma entro il 2010, in modo da consentire al
Consiglio di mantenere una visione globale del piano di modernizzazione ATM;
19.
INVITA la Commissione a inserire in tale relazione proposte specifiche per la
preparazione e la transizione alla fase di realizzazione sottolineandone la governance e i
meccanismi di finanziamento adeguati e innovativi, se opportuno, per alcune parti, nonché
misure di riduzione dei rischi;
20.
INVITA la Commissione a chiedere, prima della presentazione della relazione, il parere
del Comitato per il cielo unico sulle sue proposte relative alla governance e ai meccanismi
di finanziamento della fase di realizzazione;
21.
RIAFFERMA che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 219/2007,
del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune, il Consiglio
riesamina, se del caso, l'ambito d'applicazione, la governance, il finanziamento e la durata
dell'impresa comune."
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Trasporti marittimi
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico all'unanimità sulle ultime due proposte legislative che
fanno parte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, ossia la proposta di direttiva relativa al
rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (doc. 14246/08) e la proposta di direttiva relativa alla
responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori (doc. 14203/08).
Inoltre, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, hanno adottato una dichiarazione (doc. 13596/08) sulla sicurezza marittima che
costituisce un chiaro impegno politico da parte degli Stati membri a fare tutto il possibile per
assicurare una rapida applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima e delle
norme dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in materia di Stato di bandiera e audit.
La maggior parte degli Stati membri non si era pronunciata a favore delle due proposte di direttiva
né al Consiglio del 7 aprile 2008 (cfr. comunicato stampa 7805/08, pag. 15), né al Consiglio
informale tenutosi a La Rochelle l'1 e 2 settembre. I lavori sulle due proposte sono non di meno
ripresi sotto la presidenza francese sulla base di testi ampiamente modificati rispetto alle proposte
originarie della Commissione. I due testi legislativi, nella versione su cui esiste un accordo politico,
tengono conto delle principali preoccupazioni espresse dalle delegazioni, che riguardavano
segnatamente un eventuale trasferimento di competenze dagli Stati membri alla Comunità e un
onere amministrativo eccessivo per le amministrazioni nazionali.
Nel febbraio 2006 la Commissione ha trasmesso al Consiglio le sue proposte (docc. 6843/08,
5907/06) che fanno parte del terzo pacchetto marittimo 2 di sette proposte legislative volte a
rafforzare la sicurezza del trasporto marittimo in Europa mediante una migliore prevenzione degli
incidenti e relative migliori indagini, nonché maggiori controlli sulla qualità delle navi. Il Consiglio
ha già adottato sei posizioni comuni basate su cinque delle suddette proposte della Commissione.
2
-
-
-
Le altre cinque proposte del pacchetto sono le seguenti:
la proposta di direttiva relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione)
(doc. 5912/06);
la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (doc. 5171/06);
la proposta di direttiva che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore
del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE (doc. 6436/06);
la proposta di direttiva relativa al controllo dello Stato di approdo (doc. 5632/06);
la proposta di regolamento relativa alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e vie
navigabili interne in caso di incidente (doc. 6827/06).
13649/08 (Presse 276)
15
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9.X.2008
Rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
Il progetto di direttiva approvato dai Ministri verte sostanzialmente sugli obblighi delle
amministrazioni nazionali in materia di audit e di certificazione della qualità. Il testo prevede che le
amministrazioni degli Stati membri siano sottoposte ogni sette anni a un audit condotto
conformemente alle norme IMO, fatta salva una risposta positiva dell'IMO a una richiesta trasmessa
entro i termini dallo Stato membro interessato. L'obbligo a livello di UE è collegato agli sviluppi
internazionali: quando l'audit dell'IMO diventerà un obbligo per tutti gli Stati parte
dell'organizzazione, la disposizione comunitaria sarà soppressa per evitare l'esistenza di un sistema
parallelo.
Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 29 marzo 2007 (doc. 7805/07,
pag. 5).
Responsabilità degli armatori riguardo ai crediti marittimi
Il testo della direttiva approvato dai Ministri non riguardo più ormai la responsabilità civile degli
armatori ma soltanto l'obbligo per questi ultimi di essere assicurati contro eventuali crediti
marittimi. Gli oneri amministrativi per gli Stati membri sono stati ridotti ed è stato introdotto un
sistema di sanzioni riveduto.
Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 29 marzo 2007
(doc. 7805/07, pag. 23).
L'accordo politico del Consiglio sui due progetti di direttiva costituisce un elemento essenziale di
cui tener conto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio sugli altri sei testi riguardanti il
pacchetto marittimo per i quali sono già state trasmesse al Parlamento europeo le relative posizioni
comuni.
13649/08 (Presse 276)
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IT
9.X.2008
EERGIA
Mercato interno dell'energia
Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico riguardo al pacchetto normativo sul
mercato interno dell'energia.
I testi di tali proposte legislative (quali risultano dal Consiglio figurano nei documenti seguenti: la
direttiva "energia elettrica" doc. 14140/08, il regolamento "energia elettrica" doc. 14143 e il
regolamento "Agenzia" doc. 14142/08, la direttiva "gas" doc. 14141/08 e il regolamento "gas"
doc. 14145/08.
Sulla base di tale accordo politico saranno predisposte le posizioni comuni del Consiglio da
trasmettere, prima della fine dell'anno, al Parlamento europeo per la seconda lettura nel quadro della
procedura di codecisione.
Il terzo pacchetto normativo sul mercato interno dell'energia3, presentato dalla Commissione
il 19 settembre 2007 in risposta all'appello rivolto in occasione del Consiglio europeo di primavera
del 20074, mira a completare le regole esistenti per garantire il funzionamento del mercato interno
per tutti i consumatori e aiutare l'UE a dotarsi di un approvvigionamento energetico più sicuro,
competitivo e sostenibile.
I lavori del Consiglio sono proseguiti sotto la presidenza francese, sulla base dell'accordo raggiunto
all'ultimo Consiglio "Energia" del 6 giugno (doc. 10513/08), per mettere a punto i testi giuridici e
risolvere le due questioni ancora in sospeso: la clausola riguardante i paesi terzi e la parità di
condizioni.
3
-
4
Il pacchetto proposto dalla Commissione contiene le seguenti proposte:
una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (doc. 13043/07);
una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comune per il mercato interno
del gas naturale (doc. 13045/07);
una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(doc. 13046/07);
una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1228/03 relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (doc. 13048/07);
una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1775/05 relativo alle condizioni di accesso
alle reti di trasporto del gas naturale (doc. 13049/07).
Piano d'azione 2007-2009 "Politica energetica per l'Europa" (doc. 7224/1/07).
13649/08 (Presse 276)
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9.X.2008
La clausola riguardante i paesi terzi affronta la questione del controllo delle reti da parte di società
di paesi terzi in modo non protezionistico così da garantire che tali imprese rispettino le stesse
norme applicabili a quelle dell'UE. La clausola precisa i criteri in base ai quali saranno valutati gli
investimenti di società di paesi terzi, in particolare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE. Il
testo approvato dai Ministri prevede un procedimento di certificazione per gli investitori di paesi
terzi che volessero acquisire il controllo di un sistema di trasmissione dell'energia o del suo gestore
e specifica dettagliatamente chi ne sia responsabile nonché il ruolo rispettivo del regolatore
nazionale e della Commissione.
Le disposizioni relative alla parità di condizioni approvate dai Ministri rispettano la coesistenza sul
mercato interno dell'energia di tre diversi modelli di separazione delle attività di produzione e di
fornitura, da un lato, e di trasporto dell'energia, dall'altro. Il testo prevede in particolare che le
imprese attive nella generazione e nella fornitura di gas o di energia elettrica non possano esercitare
il controllo su un gestore di sistemi di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa
separazione proprietaria.
La proposta iniziale della Commissione prevede due opzioni per l'effettiva separazione delle attività
di approvvigionamento e produzione dalla gestione delle reti: la separazione proprietaria, la quale
implicherebbe che una stessa impresa non potrebbe essere proprietaria di una rete di trasmissione e
produrre o fornire energia, e la designazione di gestori di sistema indipendenti (GSI).
Il Consiglio ha approvato una terza soluzione (GTI) seconda la quale, in vista dell'effettiva
separazione, sarebbero istituiti i gestori di trasmissione indipendenti. Questa opzione consentirebbe
alle imprese di conservare la proprietà dei sistemi di trasmissione a condizione che siano gestiti da
un gestore del sistema di trasmissione indipendente e che siano rispettate delle garanzie
supplementari. Essa dovrebbe essere applicabile a entrambi i settori (energia elettrica e gas) per gli
Stati membri in cui il sistema di trasmissione appartiene a un'impresa verticalmente integrata alla
data di entrata in vigore della direttiva.
Il 17 giugno il Parlamento europeo ha adottato i pareri in prima lettura sulla direttiva "energia
elettrica" (doc. 10766/08), sul regolamento "energia elettrica" (doc. 10767/08) e sul regolamento
"Agenzia" (doc. 10768/08) e l'8 luglio quelli sulla direttiva "gas" (doc. 10762/08) e sul regolamento
"gas" (doc. 11412/08) del pacchetto normativo.
13649/08 (Presse 276)
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9.X.2008
Pacchetto legislativo sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni della presidenza sull'andamento dei lavori relativi al
pacchetto legislativo clima-energia. La presidenza si prefigge, conformemente al mandato del
Consiglio europeo del marzo 2008, di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo prima
della fine dell'anno, in vista di un accordo in prima lettura prima del termine dell'attuale legislatura.
Le proposte devono essere adottate secondo la procedura di codecisione Parlamento-Consiglio.
Il pacchetto legislativo clima-energia5, presentato dalla Commissione il 23 gennaio 2008, integra le
misure esistenti volte a raggiungere l'obiettivo globale - approvato dal Consiglio europeo nel marzo
2007 (doc. 7224/1/07) - di una riduzione del 20% dei gas a effetto serra entro il 2020 e di una
percentuale del 20% di energie rinnovabili nel consumo totale di energia dell'UE entro il 2020,
compreso un obiettivo del 10% per i biocarburanti. Le proposte legislative costituiscono una base
solida per una politica europea ambiziosa in termini di lotta contro i cambiamenti climatici.
Il pacchetto si basa su alcuni principi essenziali: obiettivi forti, effettivi e credibili; correttezza ed
equità nella ripartizione degli sforzi; rapporto costi-efficacia positivo; sviluppo e diffusione delle
tecnologie per ottenere, nel più lungo periodo, le necessarie forti riduzioni delle emissioni di gas a
effetto serra e introduzione degli incentivi necessari per giungere ad un accordo internazionale in
materia climatica.
5
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Il pacchetto contiene le seguenti proposte:
una direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di
scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra ("riesame del sistema di scambio di quote di
emissione") (doc. 5862/08);
una decisione concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine
di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il
2020 ("sforzi di condivisione diversi dal sistema di scambio di quote di emissione") (doc. 5849/08);
una direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ("direttiva rinnovabili") (doc. 5421/08);
una direttiva relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio ("direttiva relativo alla cattura e allo
stoccaggio del CO2") (doc. 5835/08).
13649/08 (Presse 276)
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9.X.2008
Efficienza energetica - Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni sull'attuazione delle direttive quadro relative
all'etichettatura energetica e alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia:
"Il Consiglio dell'Unione europea
Rammenta
che la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del
consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e
informazioni uniformi relative ai prodotti, ha consentito di adottare direttive che si applicano a
numerosi prodotti: frigoriferi e congelatori, asciugatrici, lavatrici, lavasciuga biancheria,
lavastoviglie, lampade, forni elettrici, condizionatori;
che parallelamente alcune direttive del Consiglio e del Parlamento europeo hanno imposto soglie di
rendimento per taluni tipi di apparecchi (direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con
combustibili liquidi o gassosi; direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni di uso domestico; direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade
fluorescenti);
che l'insieme di queste due normative, eliminando gli apparecchi inefficienti e instaurando per gli
altri una concorrenza in materia di efficienza, ha consentito una reale evoluzione del mercato di tali
apparecchi e una crescita di gamma verso il miglioramento dell'efficienza energetica;
che la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia, prevede misure di applicazione che tengono conto di tutti gli
impatti ambientali significativi dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita;
13649/08 (Presse 276)
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9.X.2008
che tale direttiva ha consentito di avviare sin dal 2005 alcuni studi su un elenco di prodotti prioritari
identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico come prodotti che presentano un
potenziale elevato di riduzione economicamente praticabile delle emissioni di gas ad effetto serra e
del consumo di energia, migliorando quindi la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché di
instaurare una procedura efficace per la consultazione delle parti e quindi l'adozione delle misure di
applicazione in base alla procedura di comitato.
Considerando quanto segue:
Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 2006 con le quali il Consiglio ha adottato il piano
d'azione comunitaria per l'efficienza energetica, mirante a intensificare il processo di realizzazione
del potenziale di risparmi energetici, valutato al 20% del consumo annuo di energia primaria
nell'UE, entro il 2020, soprattutto mediante l'attuazione della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e la revisione della direttiva concernente
l'indicazione del consumo di energia degli apparecchi domestici.
Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno lanciato un appello per
l'adozione di una politica integrata in materia di clima e d'energia basata su tre obiettivi
fondamentali: la lotta contro i cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento e il
mantenimento della competitività delle economie europee mediante un'energia a prezzi accessibili.
Più specificamente la lotta contro i cambiamenti climatici è stata corredata di tre obiettivi numerici:
riduzione del 20% del consumo energetico dell'UE rispetto alle previsioni per il 2020, aumento
della quota delle energie rinnovabili sino al 20% del consumo energetico finale totale dell'UE
nel 2020 e diminuzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra.
Le conclusioni del Consiglio europeo del marzo e del giugno 2008, che confermano gli impegni
fermi e ambiziosi assunti nell'ambito della politica in materia di clima e di energia. L'UE tiene a
mantenere un ruolo di leader a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici e di
energia. A questo titolo, è fermamente decisa a conservare lo slancio dei negoziati sulla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sul relativo protocollo di
Kyoto. L'Europa vi contribuirà notevolmente rispettando i suoi impegni per quanto riguarda tutti gli
obiettivi fissati dal Consiglio della primavera 2007; in relazione all'evoluzione dei prezzi del
petrolio, il Consiglio europeo di giugno ha altresì esortato gli Stati membri e la Commissione ad
accelerare l'attuazione del piano d'azione 2006 per l'efficienza energetica e a prenderne in
considerazione l'eventuale revisione.
13649/08 (Presse 276)
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Il miglioramento dell'efficienza energetica costituisce la chiave di volta per il conseguimento degli
altri obiettivi. Esso svolgerà inoltre un ruolo determinante nella modernizzazione delle nostre
economie e delle nostre industrie per adattarle più rapidamente all'aumento inevitabile del prezzo
del petrolio e contribuire a far sì che a livello mondiale si tenga conto delle sfide ambientali.
ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE le misure che il comitato istituito nell'ambito della direttiva
sulla progettazione ecocompatibile votate nel luglio 2008 secondo la procedura di regolamentazione
con controllo per quanto riguarda il consumo massimo delle apparecchiature elettriche in standby e
in posizione di arresto, e in settembre per quanto riguarda l'illuminazione viaria e terziaria pubblica
e i "top box", nonché le proposte che saranno presentate al comitato in ottobre per quanto riguarda
le alimentazioni elettriche esterne ed in novembre per quanto riguarda l'illuminazione domestica;
INVITA la Commissione e gli Stati membri a proseguire a un ritmo sostenuto e con un grado
elevato di ambizione l'esame dei prodotti che figurano nel suo programma di lavoro attuale, al fine
di consentire l'adozione di misure ambiziose nell'ambito del mandato della direttiva sulla
progettazione ecocompatibile;
INVITA la Commissione a far sì che le misure di applicazione adottate lascino al mercato la scelta
delle tecnologie che consentono di raggiungere i livelli di rendimento richiesto;
INVITA la Commissione a prendere in considerazione le possibilità per le piccole e medie imprese
di organizzare valutazioni pertinenti dei processi di progettazione e produzione;
AUSPICA che la valutazione dei rendimenti energetici dei prodotti si basi non solo sulla
valutazione dei singoli rendimenti degli impianti, ma anche sulla loro integrazione in profili di
consumo che rispecchino gli utilizzi che ne vengono fatti;
AUSPICA in particolare che i prodotti per l'illuminazione domestica meno efficienti siano vietati
alla vendita sin dal 2010, quando esistano formule di sostituzione, evitando nel contempo rischi di
interruzione dell'approvvigionamento del mercato interno o perdite di funzionalità dal punto di vista
dell'utilizzatore e rispettando tutti i parametri di revisione della progettazione ecocompatibile,
inclusa l'efficacia sotto il profilo dei costi. In sintonia con tali requisiti e a tal fine, si invita la
Commissione a presentare nel 2008 un progetto di regolamento che consentirà di avviare il processo
di soppressione graduale sino al divieto delle lampade a incandescenza, nonché di tutte le lampade
meno efficienti;
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9.X.2008
INVITA la Commissione ad integrare le iniziative in corso avviando prontamente tutti i lavori
collegati al suo programma di lavoro per i prossimi tre anni, riguardo ai gruppi di prodotti prioritari
identificati e, a tempo debito, operando in stretta collaborazione con il Comitato europeo di
normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettronica, sui mandati di
normalizzazione per l'attuazione di misure concrete;
PRENDE ATTO del piano d'azione della Commissione per il consumo e la produzione sostenibili e
la politica industriale sostenibile che mira a rafforzare le sinergie tra gli strumenti strategici
pertinenti, quali il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, la
direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sull'etichettatura energetica;
SOTTOLINEA la necessità di salvaguardare il carattere operativo e pratico della direttiva sulla
progettazione ecocompatibile affinché questa rimanga un elemento essenziale della legislazione UE
in grado di rendere possibili risparmi energetici sul piano pratico in fasi successive e diminuzioni
concrete delle emissioni di CO2 nei tempi stabiliti da qui al 2020;
RAMMENTA che è auspicabile per taluni prodotti che le misure d'applicazione comprendano,
previa valutazione dell'efficacia sotto il profilo dei costi, criteri ambientali oltre all'efficienza
energetica quali l'acqua, il ciclo di vita o i rifiuti. A tal fine INVITA la Commissione a proporre
misure d'applicazione in base alle disposizioni relative ai requisiti sia generici sia specifici della
direttiva, sulla scorta dei risultati degli studi preparatori promossi dalla Commissione sui gruppi di
prodotti prioritari identificati ;
AUSPICA che i seguenti programmi europei: "Energia intelligente - Europa" e il programma
quadro di ricerca e sviluppo nella sua sezione "energia", continuino a finanziare azioni di sostegno
alle politiche in materia di efficienza energetica, soprattutto studi, campagne d'informazione e
progetti sia tecnologici sia di diffusione delle migliori pratiche;
AUSPICA che, nella revisione della direttiva quadro relativa alla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia proposta dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
nell'estate 2008 e nella futura revisione della direttiva sull'etichettatura energetica, i campi
d'applicazione siano omogenei per quanto riguarda i prodotti interessati e la sinergia tra le due
normative sia ulteriormente ampliata, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei criteri di
valutazione dell'efficienza energetica dei prodotti ai fini di una maggiore efficienza energetica;
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9.X.2008
SOTTOLINEA l'importanza che la revisione della direttiva quadro sulla progettazione
ecocompatibile apporti maggiore chiarezza riguardo alla gamma dei prodotti interessati, eviti le
sovrapposizioni o eventuali ostacoli allo sviluppo della legislazione UE vigente relativa alla stessa
gamma di prodotti e che i requisiti tecnici e le procedure amministrative derivanti dalla revisione
della direttiva siano in armonia con gli atti giuridici vigenti e si coordinino con altri lavori in corso,
al fine di assicurare un quadro giuridico coerente riguardo tra l'altro all'etichettatura CE. È inoltre
importante mantenere una buona combinazione di misure obbligatorie e volontarie, quali il marchio
UE di qualità ecologica, al fine di sfruttare al meglio le dinamiche del mercato;
AUSPICA che l'Unione europea si doti di un approccio di rimodulazione dinamica dei rendimenti
previsti dei prodotti, mediante un riferimento ai prodotti più efficienti del mercato e tenendo conto
della competitività dell'industria europea a livello mondiale, con l'ambizione che il modello europeo
in materia di risparmio energetico sia il più efficiente a livello mondiale entro il 2020;
INCORAGGIA la Commissione ad adottare le misure necessarie nell'ambito dell'attuale riesame
della direttiva sull'etichettatura energetica per assicurare che l'etichetta resti facilmente riconoscibile
per i consumatori, semplice, concisa ed efficace, così da garantire il mantenimento del successo
dell'etichetta esistente."
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9.X.2008
Sicurezza energetica
Il Consiglio ha proceduto, durante la colazione, ad uno scambio di opinioni sulla sicurezza
energetica in Europa.
Gli interventi dei Ministri serviranno alla presidenza per alimentare le sue riflessioni in vista del
Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 15 e 16 ottobre prossimi, nonché quella della
Commissione in vista della messa a punto definitiva della sua comunicazione sulla seconda analisi
strategica della politica energetica.
I Ministri sono stati invitati ad esprimersi sul relativo progetto di relazione della presidenza al
Consiglio europeo (doc. 13827/1/08). In una duplice prospettiva di solidarietà e di responsabilità, la
relazione tratta dei sei pilastri della sicurezza energetica: efficienza energetica, diversità delle fonti
energetiche, visibilità riguardo all'offerta e alla domanda di energia, strumenti di solidarietà,
infrastrutture e aspetto esterno, e propone in particolare delle azioni da intraprendere a
relativamente breve termine ad opera della Commissione, del Consiglio o degli Stati membri.
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9.X.2008
VARIE
Reti transeuropee di trasporto
Il Consiglio ha preso debitamente atto della proposta della delegazione italiana di istituire un
controllo strutturato dello stato di avanzamento dei progetti riguardanti le reti transeuropee di
trasporto adottati nel 2004 (doc. 13833/08).
Elenchi dei passeggeri delle compagnie aeree in caso di incidente
Il Consiglio ha preso atto delle proposte della delegazione spagnola in merito alla pubblicazione
degli elenchi dei passeggeri delle compagnie aeree in caso di incidente (doc. 13660/1/08).
Accordo aereo UE-Canada
La Commissione ha informato il Consiglio circa l'andamento dei negoziati con il Canada su un
accordo aereo.
Progressi relativi ai fascicoli riguardanti i trasporti all'esame del Consiglio "Ambiente"
Su richiesta della delegazione tedesca, la presidenza ha informato le delegazioni sui progressi
relativi ai fascicoli riguardanti i trasporti all'esame del Consiglio "Ambiente" (doc. 13674/1/08).
Conferenza degli investitori per il piano solare mediterraneo
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza riguardo alla conferenza degli
investitori per il piano solare mediterraneo, un'iniziativa nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo
(doc. 13940/08).
Offerta della Romania di accogliere il forum sull'energia sostenibile
Il Consiglio ha preso debitamente atto delle informazioni fornite dalla delegazione rumena riguardo
all'offerta della Romania di accogliere il forum sull'energia sostenibile (doc. 13402/08).
Impatto del pacchetto clima-energia sulla sicurezza energetica
Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione polacca sull'impatto del
pacchetto clima-energia sulla sicurezza energetica (doc. 13540/08).
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9.X.2008
ALTRI PUTI APPROVATI
RELAZIO%I ESTER%E
UE-Canada - Cooperazione nell'ambito di inchieste in materia di concorrenza
Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati relativi ad
un accordo con il Canada riguardante la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito di
inchieste in materia di concorrenza.
AGRICOLTURA
Criteri di ammissibilità per taluni pagamenti diretti*
Il Consiglio ha adottato un regolamento che precisa le condizioni di ammissibilità per il pagamento
del premio speciale per bovini (docc. 13355/08 e 13323/08 ADD 1). Detto regolamento modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori.
Conformemente all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per poter beneficiare dei
pagamenti diretti, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000.
Tali disposizioni prevedono l'obbligo per il detentore di animali di comunicare all'autorità
competente tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i
decessi di animali avvenuti nell'azienda, entro un termine massimo di sette giorni.
Il regolamento precisa che tale informazione potrà essere notificata il primo giorno del periodo di
detenzione dell'animale in questione.
Il regolamento si applicherà a partire dal 1°gennaio 2008.
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