FASCICOLO ISTRUZIONI STOCK OPTION QUADRI RM / RT / RW

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FASCICOLO ISTRUZIONI STOCK OPTION QUADRI RM / RT / RW
FASCICOLO ISTRUZIONI STOCK OPTION
QUADRI RM / RT / RW
(aggiornato al 05 giugno 2015)
Ad uso degli Uffici Caaf50&Più ® e strutture convenzionate
“Fascicolo Istruzioni RM/RT/RW Stock Option” agg. 05.06.2015
Ad uso degli Uffici Caaf50&Più ® e strutture convenzionate
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RT, RW ED RM SULLA BASE DELLE
INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE (AD USO DEGLI UFFICI)
Le Presenti istruzioni sono composte da due Sezioni.
Nella 1° Sezione (da pag. 1 a pag. 5) è riportato il “Questionario Informativo Stock Option”
compilato dal dichiarante integrato con le immagini relative ai diversi quadri da compilare del
Modello Unico (figure da 1 a 13). In ogni quadro sono indicati i numeri di riferimento presenti nelle
risposte al Questionario in modo da guidare l’operatore nella compilazione della dichiarazione dei
redditi.
Nella 2° Sezione (da pag. 6 a pag. 9) sono riportati alcuni approfondimenti della normativa fiscale
di riferimento.
N.B. In caso di valori espressi in altre valute diverse dall’euro gli importi dovranno previamente essere
convertiti in euro. A tal fine si precisa che per il quadro RW per gli importi in valuta estera si deve indicare il
controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia emanato ai
fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.
In termini pratici si dovrà utilizzare il cambio medio del mese di dicembre dell'anno precedente per il valore
iniziale e il cambio medio del mese di dicembre dell'anno stesso per l'indicazione del valore finale dei titoli
ancora detenuti a fine periodo d'imposta.
Per
quanto
riguarda
i
quadri
RT
ed
RM
il
cambio
è
quello
risultante
dal
sito
http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm
SEZIONE N. 1
QUADRO RT
Nel corso dell’anno 2014 hai ceduto delle azioni della tua azienda ?
□ Sì, il ricavo complessivo percepito ammonta a ……………………….. (1)
□ No
ATTENZIONE
Se la plusvalenza è stata realizzata (data di perfezionamento della cessione a prescindere dalla data in cui
viene liquidato il corrispettivo) dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014 è dovuta l’imposta sostitutiva nella
misura del 20 per cento e deve pertanto essere compilata la Sezione I del Quadro RT. In questa sezione
vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del
31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei
righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.
Se la plusvalenza è stata realizzata (data di perfezionamento della cessione a prescindere dalla data in cui
viene liquidato il corrispettivo) a decorrere dal 1° luglio 2014 è dovuta l’imposta sostitutiva del 26 per cento e
deve pertanto essere compilata la Sezione II del Quadro RT.
Sulla predetta cessione è stata applicata la ritenuta alla fonte o l’imposta sostituiva ?
□ Sì (PASSA DIRETTAMENTE AL QUADRO RW)
□ No
Le azioni cedute ti erano state assegnate dalla tua azienda ?
□
Sì
□ No (salta la domanda successiva)
Hai corrisposto un prezzo a fronte di tale assegnazione ?
□ Sì: euro ……………………… (prezzo complessivo pagato dal dipendente) (2)
□ No, l’assegnazione è stata completamente gratuita e non soggetta a tassazione in busta paga
□ No, l’assegnazione è stata gratuita, ma è stato assoggettato a tassazione in busta paga l’importo di
euro ……………………… (3)
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oppure
Fig. 1
Le azioni cedute erano state precedentemente acquisite mediante esercizio del diritto d’opzione (Stock
Option) ?
□ Sì, l’esercizio è avvenuto a decorrere a decorrere dal 25.06.2008
 data di assegnazione ……/……/……………
 costo di assegnazione:
 prezzo unitario ………………… prezzo complessivo …………………………………………… (4)
 valore di mercato alla data di assegnazione:
 prezzo unitario ………………… prezzo complessivo …………………………………………… (5)
 la differenza fra l’ammontare corrisposto ed il valore di mercato al momento di assegnazione
(5 – 4) pari a ……………………………………. (6) è stata assoggettata a tassazione come reddito
di lavoro dipendente ?
□ Sì (a)
□ No (b)
□ La differenza è negativa (c)
(a)
oppure
Fig. 2
(b)
oppure
Fig. 3
ATTENZIONE
Nel caso b) il valore (6) deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente (dalla
compilazione del modulo, invece, risulta che ciò non è avvenuto da parte del datore di lavoro). In tal caso:
se l’assegnazione è del 2014, contattare il sostituto d’imposta per integrare la CU;
per le assegnazioni degli anni passati occorre presentare il Mod. UNICO integrativo per dichiarare la differenza
fra l’ammontare corrisposto ed il valore di mercato al momento di assegnazione (6) come reddito di lavoro
dipendente (v. OF 1/2015). Nei casi cui l’integrazione non è possibile compilare il Quadro RT come segue
oppure
Fig. 4
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(c)
Fig. 5
Oppure
Fig. 6
□
Sì, l’esercizio è avvenuto entro il 24.06.2008
 data di assegnazione ……/……/……………
 costo di assegnazione:
 prezzo unitario ………………… prezzo complessivo …………………………………… (7)
 valore di mercato alla data di offerta dell’opzione:
 prezzo unitario ………………… prezzo complessivo …………………………………… (8)
 valore di mercato alla data di assegnazione:
 prezzo unitario ………………… prezzo complessivo …………………………………… (9)
 il valore di mercato alla data dell’offerta dell’opzione (8) è superiore al prezzo corrisposto (7)?
□ Sì
□ la differenza fra l’ammontare corrisposto ed il valore di mercato al momento della
assegnazione (9–7) pari a ……………………………………. (10), è stata assoggettata a
tassazione come reddito di lavoro dipendente ?
□ Sì (a)
□ No (b)
□ La differenza è negativa (c)
(a)
Fig. 7
oppure
Fig. 8
(b)
Se la differenza non è stata assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente compilare come
segue il mod. RT. La compilazione è identica nel caso (c)
Fig. 9
oppure
Fig. 10
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Ai fini del riporto e/o utilizzo di eventuali minusvalenze pregresse oppure alla rideterminazione del costo delle
partecipazioni fornisce il Mod. UNICO 2014 ovvero altra eventuale documentazione anche rilasciata da intermediari
finanziari ?
□ Sì, specificare il tipo di documento …………………………………………………………………………………….
□ No
V. Istruzioni Mod. UNICO 2015 PF, fascicolo 2, pag. 20 -25 e/o la GUIDA MOD. UNICO 2015 PF - QUADRI DA
COMPILARE IN AGGIUNTA AL MOD. 730/2015 in fase di elaborazione.
QUADRO RW
Nel corso dell’anno 2014 sei stato titolare di diritti d’opzione detenuti all’Estero ?
□ Sì, nel seguente Stato Estero ………………………………….. N° diritti …………. Giorni di possesso ……..
□ No
E’ già trascorso il “vesting period” ?
□ No e i diritti non sono cedibili (a)
□ No, ma i diritti sono cedibili (b)
 il prezzo di esercizio è di ………………… per azione (11)
 il valore corrente al 31.12.2014 delle azioni esercitabili è di ………………… per azione (12)
□ Sì e i diritti sono esercitabili e cedibili (c)
 il prezzo di esercizio è di ………………… per azione (11)
 il valore corrente al 31.12.2014 delle azioni esercitabili è di ………………… per azione (12)
(a) Non compilare quadro RW;
(b) Se il valore corrente delle azioni (12) è maggiore del prezzo di esercizio (11), compilare il quadro RW
come segue
Fig. 11
(c) Se il valore corrente delle azioni (12) è maggiore del prezzo di esercizio (11), compilare il quadro RW
come segue
Fig. 12
Nel corso dell’anno 2014 sei stato possessore anche per interposta persona, detentore o comunque disponevi
all’Estero di altri investimenti di natura finanziaria o patrimoniale ?
□ Sì, nel seguente Stato Estero …………………………………..

specificare
il
tipo
di
investimento
posseduto
……………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Allega la seguente documentazione relativa all’investimento:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
□ No
V. Istruzioni Mod. UNICO 2015 PF, fascicolo 2, pag. 33 -37 e/o la GUIDA MOD. UNICO 2015 PF - QUADRI DA
COMPILARE IN AGGIUNTA AL MOD. 730/2015 in fase di elaborazione.
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QUADRO RM
Nel corso dell’anno 2014 hai percepito dividendi dalle azioni estere della tua Azienda ?
□ Sì
□ No (il questionario è concluso)
I dividendi sono stati assoggettati a tassazione dall’intermediario residente ?
□ Sì (il questionario è concluso)
□ No.
Ammontare complessivo e altre informazioni relative ai dividendi percepiti nel corso dell’anno:
□ Stato Estero ……………………………… in cui il reddito è stato prodotto
□ Data di percezione ……………………….
□ Dividendi euro ……………… (al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è
stato prodotto) (13)
□ In caso di importi in altre valute specificare:
□ Valuta Estera …………………………….
□ Dividendi in valuta estera ……………… (al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il
reddito è stato prodotto) (13)
Fig. 13
Anche in questo caso è prevista l’applicazione dell’aliquota del 26% per i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014,
mentre per i dividendi percepiti antecedentemente l’aliquota è del 20%. Pertanto, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli
utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.
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SEZIONE N. 2
NORMATIVA FISCALE: AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI E STOCK OPTION: QUADRI RT ED RW
(con sfondo giallo sono evidenziate le novità fiscali intervenute nel 2014)
Alcune volte la compilazione dei quadri in esame può risultare difficile per la mancanza
dei dati necessari o per il fatto che la documentazione (spesso in inglese) risulta poco
chiara o incompleta.
In questi casi sarà il contribuente a dover fornire le informazioni necessarie al CAAF
compilando o facendosi compilare dal proprio datore di lavoro l’apposito modello, le cui
Istruzioni sono alle pagine precedenti, che dovrà anche essere da lui sottoscritto (e
conservato agli atti dall’Ufficio).
Nelle pagine successive è presente una breve illustrazione della vigente normativa in
materia.
Si fa presente che il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” (di seguito decreto), è intervenuto sul livello di imposizione dei redditi di natura
finanziaria.
In particolare, con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, l’articolo 3, comma 6,
del decreto prevede l’aumento dell’aliquota al 26 per cento (in luogo della precedente
aliquota del 20 per cento).
La predetta aliquota deve essere applicata alle plusvalenze realizzate a partire dal 1°
luglio 2014.
Si ricorda che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo
oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il
corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un
momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in
acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.
Il decreto ha, inoltre, abrogato la disposizione contenuta nella disciplina del monitoraggio
fiscale (articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 1672) che aveva
introdotto una ritenuta alla fonte del 20 per cento sui redditi degli investimenti esteri e
delle attività estere di natura finanziaria riscossi per il tramite di intermediari italiani.
Pertanto, occorre rilevare che, per effetto delle modifiche normative in esame, i sostituti
d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie
estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive dietro specifico incarico
a cura del contribuente, sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto
tenuto ad operarle.
L’abrogazione esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro
RW. Si ricorda, infatti, che ai fini dell’esenzione dagli obblighi di monitoraggio (v. art. 4,
comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990) non è sufficiente il mero intervento di un
intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l’applicazione delle imposte
da parte dello stesso.
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Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione
o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e
contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. (v.
circ. 19/E del 27.06.2014)
Infine si precisa che la nuova misura dell’aliquota si applica ai dividendi relativi a
partecipazioni non qualificate e ai proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare
riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non
assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.
Quadro RT:
In generale si ricorda che al fine di determinare le plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni occorre calcolare la differenza fra il corrispettivo percepito e il costo o il
«valore di acquisto assoggettato a tassazione», aumentato di ogni onere inerente.
Titoli assegnati al dipendente
Ai fini della determinazione del costo fiscale del titolo occorre verificare se l’assegnazione
ha goduto del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g), a norma del
quale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente “il valore delle
azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute
prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione”.
Si precisa che la predetta disposizione si applica esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle
emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
Se l’assegnazione ha goduto dell’agevolazione e la vendita avviene dopo tre anni dalla
percezione il valore di acquisto, ai fini del calcolo della eventuale plusvalenza, è pari
all’ammontare corrisposto (in caso di assegnazione gratuita il costo è pari a zero),
altrimenti il valore di acquisto è pari al valore di acquisto maggiorato dell’importo che è
stato assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente (si precisa che
nell’ipotesi in cui il valore complessivo dei titoli assegnati nel corso dell’anno superi il tetto
dei 2.065,83 euro, soltanto l’eccedenza rispetto ad esso, e non l’intero valore,
rappresenterà reddito di lavoro dipendente per il lavoratore assegnatario e concorrerà,
pertanto, alla formazione della relativa base imponibile di lavoro dipendente).
Esempio:
assegnazione di azioni - agevolata ex art. 51, comma 2, lett. g), TUIR - per euro 10.065,83
con pagamento da parte del dipendente di euro 1.000,00.
Il valore di acquisto, ai fini del calcolo della plusvalenza derivante dalla successiva
cessione dei titoli (dopo tre anni dall’assegnazione), è pari a euro 8.000,00 (ossia 10.065,83
– 2.065,83).
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Infatti, euro 7.000,00 sono tassati in busta paga quale fringe benefit, mentre euro 1.000,00
corrispondono al prezzo versato dal dipendente.
Stock Option
Ai fini della determinazione del valore di acquisto del titolo occorre distinguere.
Per le azioni assegnate a decorrere dal 25.06.2008 la differenza fra il valore delle azioni al
momento dell’esercizio del diritto di opzione [VES] e l’ammontare corrisposto [VCOR] dal
dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
VALORE DELLE
REDDITO
AZIONI AL
IMPONIBILE DI
MOMENTO
DELLA
ASSEGNAZIONE
(ESERCIZIO
DELLA OPZIONE)
VES
LAVORO
«VALORE DI
ACQUISTO»
DIPENDENTE
(FRINGE
BENEFIT)
+
AMMONTARE
CORRISPOSTO
VCOR
Pertanto, se il VES è maggiore del VCOR il valore di acquisto è rappresentato dal VES,
altrimenti in caso contrario [VCOR>VES] il “costo fiscale” è dato dal VCOR.
Per le azioni già assegnate alla predetta data (entro il 24.06.2008), invece, occorre
verificare se l’assegnazione ha goduto del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51,
comma 2, lett. g) bis. Tale disposizione prevedeva che la differenza tra il valore delle
azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non
concorresse alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che il
predetto ammontare fosse almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta. Era anche richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio
dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di
investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato
a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia.
In questo caso, se l’assegnazione ha goduto dell’agevolazione (e sono rispettate le
condizioni sopra indicate alle lettere a), b) e c) il valore di acquisto è pari all’ammontare
corrisposto, altrimenti il valore di acquisto è pari all’ammontare corrisposto maggiorato
della differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare
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corrisposto dal dipendente (poiché tale differenza è stata assoggettata a tassazione
come reddito di lavoro dipendente).
Modulo RW
Nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario
non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd.
vesting period), le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non
sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di
condizione sospensiva.
I predetti diritti di opzione devono, invece, essere indicati in ogni caso nel modulo RW e,
quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili, a condizione che,
al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del
sottostante in quanto fino a quel momento il lavoratore non dispone di alcun "valore"
all'estero.
In concreto devono essere indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal
piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di
imposta.
Esempio
Il sig. Carlo Verdi è titolare di n. 1000 stock option della Società multinazionale per cui lavora (con
sede in USA). Il c.d. “vesting period” è scaduto e le opzioni sono cedibili.
Il prezzo di esercizio previsto dal piano è di euro 10,50 per azione, mentre il valore di mercato al
termine del periodo d’imposta è di 12,50.
DIZIONARIO
Strike price: ammontare corrisposto dal dipendente al momento dell’esercizio dell’opzione.
Grant date: valore di mercato delle azioni al momento dell’offerta dell’opzione.
Exercise date: momento in cui è esercitata l’opzione;
Cashless exercise: rivendita delle azioni contestuale all’esercizio dell’opzione;
Valore delle azioni al momento dell’assegnazione: è il «valore normale» ai sensi dell’art. 9, comma 4, TUIR, determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti
diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o
enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.
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