regolamento comunale per l`esercizio dell`attività di estetista

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regolamento comunale per l`esercizio dell`attività di estetista
COMUNE DI CADREZZATE
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21020
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Approvato con delibera di C.C. N° 9 del 18/05/2006
REG_Attività _Estetista.pdf
Pagine: 11
COMUNE DI CADREZZATE
PROVINCIA DI VARESE
C.A.P. 21020
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
ESTETISTA
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ESTETISTA
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Pagina
Art. 1 - Oggetto del Regolamento … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
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Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all’esercizio … … … … … … … … … … .
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Art. 3 - Contenuti dell’autorizzazione … … … … … … … … … … … … … … … …
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Art. 4 – Requisiti … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
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Art. 5 – Attivitàsvolte presso il domicilio dell’esercente … … … … … … … … ..
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CAPO II – NORME PER IL RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE E
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 6 – Domanda di autorizzazione … … … … … … … … … … … … … … … … …
Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione … … … … … … … … … … … … … … … … .
Art. 8 – Ricorsi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Art. 9 – Inizio attività… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Art. 10 – Modifiche … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Art. 11 – Cessazione dell’attivitào modificazione della titolaritàdell’impresa .
Art. 12 – Sospensione dell’attivitàa richiesta di parte … … … … … … … … … …
Art. 13 – Trasferimento della sede … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Art. 14 – Partecipazione al procedimento amministrativo … … … … … … … … ..
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CAPO III – NORME EDILIZIE – URBANISTICHE E IGIENICO - SANITARIE
Art. 15 – Idoneitàedilizio – urbanistica dei locali … … … … … … … … … … … ..
Art. 16 – Requisiti igienico - sanitari … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Art. 17 – Caratteristiche delle attrezzature … … … … … … … … … … … … … … ..
Art. 18 – Caratteristiche dei prodotti utilizzati … … … … … … … … … … … … …
Art. 19 – Attivitàdi tatuaggio e di piercing … … … … … … … … … … … … … … .
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CAPO IV – ORARI E TARIFFE
Art. 20 – Orari … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Art. 21 – Tariffe … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
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CAPO V - DISTANZE
Art. 22 – Distanze tra esercizi
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CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI
Art. 23 – Controlli … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Art. 24 – Sanzioni … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … .
Art. 25 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione … … … … … … … … … … …
Art. 26 - Abusivismo … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
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CAPO VII – NORME FINALI
Art. 27 – Abrogazione norme precedenti … … … … … … … … … … … … … … … .
Art. 28 – Domande precedenti … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Art. 29 – Entrate in vigore del presente regolamento … … … … … … … … … … .
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina nell’ambito del territorio comunale l’attivitàdi estetista
in conformitàa quanto stabilito dalla Legge 04.01.1990 n. 1, dalla Legge Regionale
15.09.1989, n. 48 e delle disposizioni regionali.
2. L’attivitàdi estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso
l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, secondo canoni e criteri condivisi
dalla persona che si sottopone ai trattamenti estetici.
3. Tale attivitàpuò essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali e con l’utilizzazione dei
prodotti definiti in base alle direttive U.E. ed alla Legge 11.10.1986 n. 713 e delle
apparecchiature regolamentate dalla specifica normativa.
4. L’uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e
all’assistenza continua da parte di personale qualificato.
5. Come previsto e nel rispetto del Decreto D.G. Regione Lombardia del 13.03.2003, n. 4259 e
delle vigenti disposizioni in materia, gli interventi possono essere effettuati sulla cute e
annessi, a condizione che non abbiano finalitàcurative e che, quindi, non coinvolgano aree
cutanee o di annessi affetti da manifestazioni patologiche. Le attivitàdi piercing che
vengono effettuate esclusivamente sul lobo dell’orecchio e quelle di tatuatore possono
essere svolte nelle strutture ove viene esercitata l’attivitàdi estetista o con caratteristiche
igienico-sanitarie similari, purchè da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di
qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l’abilità
tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalitàper evitarli. Il piercing su mucose,
cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti
chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l’attivitàdi estetista o con
caratteristiche igienico- sanitarie similari, purchè da personale medico, in attesa che vengano
istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.
6. Per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, per tatuaggi e piercing deve essere
acquisito il consenso informato al trattamento. Non possono essere effettuati procedimenti di
tatuaggio o piercing su soggetti di etàinferiore ad anni 18 senza il consenso di chi ne abbia
la potestà.
7. L’esercizio delle suddette attivitàdi tatuaggio e piercing dovrà, altresì, essere effettuato con
le modalitàpreviste nel Decreto D.G. della Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932
“ Linee giuda per l’esercizio delle attivitàdi tatuaggio e/o piercing” .
8. La pubblicizzazione delle attivitàè consentita nelle forme previste per le attivitàartigiane,
ma non può prevedere, in alcun modo, l’attribuzione di proprietàterapeutiche, né di effetti
non documentati, ai trattamenti proposti.
9. Non rientrano tra le attivitàdi estetista la correzione chirurgica di inestetismi o
malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le
attivitàsanitarie e/o di medicina estetica.
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ART. 2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO
1. L’attivitàdi estetista è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente sia che venga
svolta in esercizi aperti al pubblico sia che venga svolta in circoli privati, case di cura,
ospedali, ricoveri per anziani, caserme, istituiti di detenzione e rieducazione o qualsiasi altro
luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.
2. Nell’ambito del territorio comunale non è consentito lo svolgimento della suddetta attivitàin
forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività
inerenti la moda e lo spettacolo o in favore di persone ammalate o portatrici di handicap.
ART. 3 – CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione è valida per l’intestatario della medesima e per i locali dell’esercizio in
essa indicati.
2. In applicazione al D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 in materia di commercio, gli esercizi autorizzati
di estetista possono vendere beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale con
etichettatura ed avvertenze in lingua italiana, mentre è fatto divieto di vendita dei prodotti
cosmetici destinati ai soli usi professionali.
3. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature,
vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della
superficie autorizzata per l’attività.
ART. 4 – REQUISITI
1. L’attivitàdi estetista svolta dalle imprese può essere esercitata in forma individuale o di
societànei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443, se
trattasi di impresa artigiana.
2. I titolari di impresa artigiana e almeno uno dei soci, in caso di esercizio della stessa in forma
societaria, nonché i direttori incaricati devono essere in possesso della qualifica
professionale attestata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. In ogni unitàlocale
della medesima azienda deve essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica
professionale.
3.
Come previsto dall’art. 9, comma 1. della Legge 04.01.1990 n. 1, l’attivitàdi estetista può
essere svolta anche unitamente all’attivitàdi parrucchiere, nella stessa sede, ma in locali
separati e/o attigui, purchè per ogni specifica attivitàdi titolare sia in possesso delle
rispettive qualifiche professionali o, nel caso di impresa artigiana, sia rispettato il disposto
dell’art. 3 della Legge 08.08.1985 n. 443.
4. I titolari di impresa, i soci, i direttori incaricati, devono essere in possesso dei requisiti
morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.
5. Nel caso di societànon artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione
dell’azienda. Il direttore dovràessere in possesso della “ qualificazione professionale”
relativa all’autorizzazione richiesta.
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ART. 5 – ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL’ESERCENTE
1. Le attivitàdi cui all’art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente a
condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a
civile abitazione, abbiano un’idonea sala d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate
tutte le disposizioni vigenti.
CAPO II – NORME PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attivitàdeve essere presentata su carta
legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente o
del legale rappresentante della ditta e/o società;
b) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell’impresa che intende esercitare
l’attività;
c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l’attività;
d) indicazione del requisito professionale, previsto dalla Legge 04.01.1990 n. 1 e dalla
Legge Regionale 15.09.1989 n. 48, posseduto da:
- titolare di impresa artigiana ( Legge 08.08.1985 n. 443);
- soci di impresa artigiana svolta in forma societaria ( Legge 08.08.1985 n.
443);
- direttore d’azienda, quando trattasi di impresa non artigiana;
2. Alla domanda devono essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
- documentazione attestante la disponibilitàdei locali;
- parere di idoneitàigienico- sanitaria rilasciato dall’ASL competente;
- planimetria in scala 1:100 dei locali nei quali si intende esercitare l’attività;
- certificazione della qualifica professionale del richiedente o della
maggioranza dei soci o del direttore in caso di societànon artigiana;
- permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari.
ART. 7 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Le autorizzazioni per l’esercizio dell’attivitàsono rilasciate con provvedimento del
competente Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
2. L’autorizzazione dovràessere esposta nel locale destinato all’attivitàed esibita su richiesta
dei Funzionari od Agenti della Polizia Locale o di qualsiasi altro Organo di Polizia e di
quelli preposti al controllo sanitario.
3. Coloro che esercitano l’attività, ai sensi dell’art. 2, presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero,
eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l’autorizzazione ed
esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
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ART. 8 – RICORSI
1. Il provvedimento di diniego, a firma del competente Responsabile del Servizio, di rilascio di
autorizzazione deve essere motivato e notificato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
presentazione della domanda nel rispetto delle disposizioni previste in merito dall’art. 10 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che nega l’autorizzazione, ovvero che
dispone la sospensione, la revoca o la decadenza dell’autorizzazione giàconcessa, è ammesso
ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti.
ART. 9 – INZIO ATTIVITA’
a) L’attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all’interessato del rilascio
dell’autorizzazione, a pena di revoca della stessa. Nello stesso termine chi ha ottenuto
l’autorizzazione dovràprodurre:
a) il certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
b) se impresa non artigiana, il certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio.
2. In caso di mancata presentazione dei suddetti documenti, il competente ufficio dàavvio al
procedimento di revoca dell’autorizzazione, notiziando l’interessato ai sensi e per gli effetti della
Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni .
3. Il Responsabile del Servizio competente può consentire la proroga del termine di cui al
comma 1 per comprovati motivi, in particolare :
a) ritardo nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie
necessarie per l’avvio delle opere di sistemazione dei locali;
b) incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali
iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.
ART. 10 – MODIFICHE
1. Ogni ampliamento e/o modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato
inizialmente, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio
competente, secondo il disposto degli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
ART. 11 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA’
DELL’IMPRESA
1. Entro un anno dalla cessazione dell’attività, il titolare deve restituire al competente ufficio
comunale l’autorizzazione che, comunque, dopo tale termine si intende decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietàdi un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte è
soggetto a comunicazione al Comune e determina la reintestazione dell’autorizzazione nei
confronti del subentrante, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione,
l’effettivo trasferimento dell’attivitàe che il subentrante sia in possesso della corrispondente
qualificazione professionale.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi occorreràpresentare:
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atto di cessione d’azienda debitamente registrato ovvero dichiarazione del
notaio rogante;
in caso di subingresso per causa di morte occorreràpresentare:
- documentazione attestante la successione.
4. In caso di morte o di invaliditàpermanente del titolare dell’autorizzazione, il coniuge e i
figli potranno trasferire ugualmente l’autorizzazione come previsto dal precedente comma.
In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati all’art. 5, comma 3, della Legge
08.08.1985 n. 443, verranno considerati alla stregua di titolari dell’autorizzazione per il
periodo previsto in detto articolo, senza l’accertamento della qualificazione professionale,
purchè l’attivitàvenga svolta da personale qualificato.
5. Decorso il periodo di un anno, l’autorizzazione potràessere revocata, salvo che uno dei
legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della corrispondente qualifica
professionale.
6. Dell’avvio del procedimento di revoca il competente ufficio daràcomunicazione agli
interessati ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni.
ART. 12 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ A RICHIESTA DI PARTE
1. Il titolare di autorizzazione che intenda sospendere temporaneamente l’attivitàper un
periodo superiore a 60 giorni, deve fare pervenire all’ufficio comunale apposita
comunicazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della sospensione stessa.
2. Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l’esercizio dandone tempestiva notizia al
Comune. La sospensione può avere una durata massima di un anno.
3. Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a
180 giorni, per gravi motivi di salute, debitamente certificati ed in caso di comprovata
necessità. Qualora il titolare non riattivi entro i termini l’autorizzazione, essa saràdichiarata
deceduta e ne verràdata comunicazione all’interessato.
ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE
1. Coloro che intendono trasferire la sede dell’attivitàin un’altra localitàdel territorio
comunale, dovranno presentare la domanda al competente ufficio comunale, osservando le
norme del presente Regolamento.
2. L’Autorizzazione è concessa nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle distanze di
cui al successivo art. 22.
ART. 14 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all’interessato,
anche alle Organizzazioni di Categoria e Sindacali, secondo le modalitàpreviste dalla Legge
07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
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CAPO III – NORME EDILIZIE – URBANISTICHE E IGIENICO - SANITARIE
ART 15 – IDONEITA’ EDILIZIO – URBANISTICA DEI LOCALI
1. Le strutture edilizie destinate allo svolgimento dell’attivitàdi acconciatore debbono avere
idonea destinazione d’uso in base alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici comunali.
2. E’ comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilitàrelativa alle specifiche
caratteristiche dell’attivitàda svolgere.
3. Trattandosi di attivitàsoggette ad autorizzazione, la destinazione d’uso e l’agibilitàdebbono
sussistere dal momento in cui viene materialmente aperta al pubblico l’attività.
4.
La regolaritàsotto il profilo edilizio implica anche la dimostrazione dell’avvenuto
adeguamento degli impianti alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento
della presentazione dell’istanza.
ART. 16 – REQUISITI IGIENICO - SANITARI
1. I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo
svolgimento delle attivitàper le quali viene richiesta l’autorizzazione, sono disciplinati dalle
vigenti disposizioni in materia.
2. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. competente territorialmente l’accertamento
dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell’arredamento e dei requisiti sanitari
relativi ai procedimenti tecnici usati nell’esercizio e del personale addetto.
3. I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentati e adeguatamente ventilati e illuminati,
devono essere separati da altre attivitàcon pareti ( anche a tutta altezza) o con artifici tecnici
tali da non permettere la visibilità. Il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie
complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad
almeno 1,5 m.
4. Inoltre devono possedere i seguenti requisiti:
a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente
lavabile fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento, il pavimento dovràavere una
bocca di scarico con sifone;
b) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
c) arredamento di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione;
d) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti e recipienti
chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
e) l’attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi
mediante immersione in alcool iodato al 2% o altro procedimento ritenuto idoneo
dalla competente A.S.L.;
f) il servizio igienico, disimpegnato, in uso esclusivo all’attivitàin presenza di almeno
5 posti lavoro o tre addetti, o comunque, direttamente raggiungibile dall’area lavoro
e dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di
asciugamani monouso.
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ART. 17 – CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE
c) Per l’esercizio delle attivitàdi estetista devono essere utilizzate le attrezzature di cui alla
Legge 04.01.1990 n.1 e alla normativa regionale. Dette attrezzature devono essere
conformi alle vigenti norme in tema di sicurezza ed essere mantenute in perfetta
efficienza.
d) Tutte le attrezzature che prevedono contatto con cute e mucose devono essere o
monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o
naturalmente o con salviettine monouso. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate
per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo
ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalitàsiano
certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata. I cicli di somministrazione di
raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati
nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 c.d. “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e possono essere acquisiti
dai soli organi di vigilanza.
ART. 18 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI
1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici – sterili.
2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell’attuale legislazione in materia e
devono essere rigorosamente impiegati per gli usi prescritti, nonché secondo le indicazioni
riportate sulle confezioni; in particolare, è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici, che
devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.
ART. 19 – ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E DI PIERCING
1. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli di questo Capo del presente Regolamento,
riguardo all’accertamento degli standard igienici dei locali, entro cui vengono effettuati
trattamenti di tatuaggio e piercing, all’adeguatezza della relativa strumentazione, nonché
all’idonietàdegli operatori esercenti tale attivitàdevono essere rispettate le modalitàprescritte
dalle linee – guida emesse dalla Regione Lombardia, attualmente aggiornate con Decreto
Direzione Generale Sanitàn. 6932 del 27 aprile 2004.
CAPO IV – ORARI E TARIFFE
ART. 20 – ORARI
1. Gli orari giornalieri delle attivitàe delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con
provvedimento del competente Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni
Sindacali di Categoria.
2. E’ fatto obbligo al titolare d’esercizio di esporre l’orario, preventivamente comunicato al
Comune, in maniera ben visibile dall’esterno del negozio.
3. E’ concessa la prosecuzione dell’attivitàa porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in
corso oltre i limiti d’orario.
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4. Nel mese di dicembre è consentita l’apertura facoltativa dell’attivitànelle domeniche e nei
giorni festivi ( con l’esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile
a quello settimanale, l’orario deve essere comunque reso noto al pubblico.
ART. 21 – TARIFFE
1. Il titolare dell’esercizio deve esporre la tabella delle tariffe, praticate, in maniera ben visibile
all’attenzione della clientela, possibilmente in prossimitàdella cassa dell’esercizio.
CAPO V – DISTANZE
ART. 22 – DISTANZE TRA ESERCIZI
1. Le autorizzazioni allo svolgimento dell’attivitàdi estetista, possono essere concesse da parte
del competente ufficio comunale sulla base dei seguenti criteri:
a)
nel territorio comunale è ammesso un esercizio di estetista ogni trecentosessanta abitanti,
secondo le risultanze anagrafiche;
b)
la distanza tra gli esercizi non può essere inferiore a metri lineari 100 .
2. La misurazione delle distanze fra esercizi dovràeffettuarsi dalle mezzerie delle facciate
degli esercizi, seguendo il percorso pedonale più breve. L’attraversamento delle strade verrà
effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. Nel
caso di esercizi ubicati all’interno di aree condominiali e/o di pertinenza ed ai piani rialzati o
interrati, la distanza verràcalcolata sino all’ingresso principale dell’edificio.
3. Per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio di attivitàdi “ estetista” svolta
congiuntamente all’attivitàdi parrucchiere, si dovràcomunque tenere conto delle distanze
da altri esercizi similari preesistenti.
4. Le distanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi di nuove aperture
di esercizi e trasferimento di sede di esercizi esistenti.
5. I parametri di cui sopra non si applicano per gli esercizi situati all’interno di centri
commerciali, riconosciuti tali dalla vigente normativa sul commercio, nonché dei centri
sportivi di cura e benessere.
CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI
ART. 23 – CONTROLLI
1. Gli Agenti delle Forze di Polizia ed il personale dell’A.S.L., incaricati della vigilanza delle
attivitàpreviste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni
controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività
suddette.
ART. 24 – SANZIONI
1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme statali e regionali, le infrazioni alle disposizioni
recate dal presente Regolamento o da ordinanze dello stesso attuative sono punite, ai sensi
dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa di importo compreso tra €. 25,00 ed €. 500,00.
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2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
ART. 25 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Responsabile del Servizio competente, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti
o l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, sospende l’efficacia
dell’autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a sanare le irregolaritàentro il
termine massimo di centottanta giorni. Se l’interessato non ottempera entro il termine
prescritto, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell’autorizzazione.
2. Dell’avvio dei procedimenti di sospensione e revoca dell’autorizzazione il competente
ufficio comunale dànotizia agli interessati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni.
ART. 26 – ABUSIVISMO
1. Il Responsabile del Servizio competente ordina in via immediata la cessazione delle attività
quando queste siano esercitate da soggetti privi dei requisiti professionali previsti dall’ art. 3
della Legge 04.01.1990, n. 1, ovvero qualora vengano svolte senza la prescritta
autorizzazione, ovvero qualora l’autorizzazione stessa sia stata sospesa, revocata o sia
decaduta.
2. Decorsi 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il
Responsabile del servizio competente dispone l’esecuzione forzata a spese dell’interessato
ed adotta ogni ulteriore provvedimento necessario e conseguente.
CAPO VII – NORME FINALI
ART. 27 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e in modo particolare,
il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.10.1972.
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ART. 28 – DOMANDE PRECEDENTI
1. Per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del regolamento si applicano
le norme più favorevoli al richiedente.
ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il deposito presso la Segreteria Comunale per
la durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutivitàdella deliberazione di
approvazione.
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