vendita diretta porto disciplinare 26 maggio

Transcript

vendita diretta porto disciplinare 26 maggio
COMUNE DI SENIGALLIA
Area Turismo Promozione Sviluppo Economico
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE
DISCIPLINARE
per la gestione dei banchi per la vendita diretta del pescato e dei prodotti
dell’agroalimentare in area portuale (banchina M.F.Rosi ex N. Bixio)
(Allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 119 del 26/05/2015)
Art. 1. – Generalità
1- Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione di n. 18 banchi per la vendita
diretta del pescato e dei prodotti dell’agroalimentare in area portuale (banchina
M.F.Rosi ex N. Bixio) realizzati con le risorse del Fondo Europeo per la Pesca di
cui al bando del G.A.C. “Marche Nord” del 30.12.2013.
2- Conformemente a quanto previsto nell’apposito bando pubblico approvato con
delibera di Giunta municipale n. 8 del 20.01.2015 i banchi di cui al precedente
comma 1 sono assegnati in concessione esclusivamente a cooperative, associazioni di produttori e di categoria di:
- pescatori;
- produttori di prodotti di acquacoltura;
- agricoltori.
3- Le cooperative e le associazioni di produttori e di categoria assegnatarie in concessione dei banchi di vendita potranno permettere l’utilizzo degli stessi esclusivamente a imprese socie o imprese loro associate, regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio, indicate nella domanda di ammissione al bando. Eventuali variazioni
dei nominativi delle aziende dovranno essere preventivamente comunicate al Comune che provvederà alle necessarie verifiche dei requisiti e, successivamente, a comunicare la possibilità o meno di procedere all’occupazione del banco.
4- Ad esclusione di quanto previsto nel precedente comma 3, è fatto assoluto divieto
di sublocare in tutto o in parte il bene oggetto di concessione o di mutarne la destinazione, pena la revoca della concessione stessa.
Art. 2. – Modalità di utilizzo dei banchi
1- Le attrezzature oggetto del presente disciplinare dovranno essere utilizzate esclusivamente per la vendita diretta del pescato (comprese cozze e vongole) e dei prodotti dell’agroalimentare.
2- Il concessionario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle attrezzature ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il
preventivo consenso scritto dell’Amministrazione comunale.
3- Sarà a carico del concessionario l’onere di vigilare sul corretto utilizzo della struttura e di garantire la manutenzione ordinaria dei banchi di vendita e dei relativi accessori.
4- Il concessionario, in caso di negligenza, è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni
conseguenti ai danni provocati al bene concessionato e ai relativi accessori ivi esistenti dandone comunque comunicazione all’Amministrazione comunale
5 - Saranno altresì a carico del concessionario le riparazioni ordinarie e la pulizia
quotidiana dei banchi e delle aree immediatamente adiacenti le attrezzature oggetto
di concessione.
Art. 3 – Durata della concessione in uso dei banchi
1- La concessione in uso dei banchi ha una durata massima di anni dieci non rinnovabile. Allo scadere della concessione il concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, salvo l’usuale deperimento d’uso.
2 - L’amministrazione entro i 90 giorni antecedenti la scadenza della concessione, procederà
all’emanazione di un nuovo bando.
Art. 4 – Canone per la concessione in uso dei banchi
1- Il canone annuo per la concessione in uso dei banchi è fissato pari a euro 500,00
per ognuno dei 18 banchi di vendita. Il canone verrà pagato entro la usuale scadenza
della COSAP.
Art. 5 – Garanzia fideiussoria
1 -A garanzia del corretto utilizzo e mantenimento delle attrezzature il concessionario è tenuto a sottoscrivere una apposita polizza fideiussoria decennale o ad effettuare un deposito cauzionale da versare presso la tesoreria del Comune di Senigallia,
per un importo pari a euro 500,00 per ogni banco oggetto di concessione.
2- La garanzia dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla data del rilascio della
concessione in uso della struttura a pena della decadenza della concessione stessa.
3- La restituzione della polizza fideiussoria o del deposito cauzionale verrà disposta
al termine della concessione, dopo aver verificato la mancanza di danni alle proprietà
comunali, e il regolare pagamento dei canoni dovuti.
Art. 6 – Altri oneri del concessionario
1- E’ a carico del concessionario in quanto soggetto di coordinamento e gestione la
stipula dei contratti per la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica. I contratti potranno essere stipulati dai concessionari in forma singola o associata.
Art. 6 bis– Rinuncia alla concessione
1- La rinuncia anticipata da parte della cooperativa/associazione assegnataria del
banco o dei banchi vendita concessi in uso dovrà essere comunicato entro e non oltre
sei mesi
antecedenti
alla scadenza del pagamento del canone annuo.
L’amministrazione provvederà contestualmente ad emanare un nuovo bando per assegnare il banco o i banchi per la vendita diretta dei prodotti oggetto della rinuncia.
Art. 7. – Orari di vendita
1- Le attività di vendita potranno essere effettuate tutti i giorni nella fascia oraria
06.00 – 14.00. Eventuali modifiche potranno essere apportate previa apposita ordinanza sindacale.
Art. 8. – Soggetti ammessi nel mercato
1- Possono esercitare la vendita diretta nel mercato in area portuale (banchina M.F.
Rosi, ex Nino Bixio) i soggetti che – tramite cooperative, associazioni di produttori e
di categoria – hanno aderito al bando e nello specifico :
• le imprese ittiche titolari di licenza di pesca (art. 4, D.Lgs. 26.05.2004, n. 153)
con base operativa nel porto di Senigallia, con le modalità e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 09.01.2012, n. 4;
• le imprese con la vendita diretta dei prodotti derivanti dall’acquacoltura
• le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con ubicazione
dell’azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci,
nell’ambito territoriale individuato dal bando di assegnazione;
2- I prodotti messi in vendita nel mercato in area portuale (banchina M.F. Rosi, ex
Nino Bixio) dovranno essere esclusivamente quelli derivanti dal proprio pescato o
allevato e i prodotti agroalimentari provenienti dal proprio fondo. Le imprese stesse
hanno l’onere di autocertificare la provenienza oltre che la tracciabilità del processo
produttivo, e garantire la trasparenza del prezzo.
Gli imprenditori ittici, su ogni cassetta di prodotto ittico esposto per la vendita, dovranno riportare in particolare le seguenti informazioni obbligatorie:
• Nome commerciale del prodotto + il nome scientifico (in lingua latina)
• Zona di cattura
• Metodo di produzione
• Categoria di attrezzo utilizzato per la pesca
• esporre apposito cartello con le seguenti informazioni: “ in caso di consumo
crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere congelato
per almeno 96 ore a – 18°C in congelatore domestico”
3- Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c) del bando pubblico approvato con delibera di Giunta municipale n. 8 del 20.01.2015, nelle giornate
di domenica i banchi destinati alla vendita di prodotti agroalimentari potranno essere
utilizzati a domeniche alterne rispettivamente per la vendita di prodotti agroalimentari provenienti da agricoltura biologica certificata e da agricoltura convenzionale. Ad
aprire la turnazione domenicale saranno gli operatori che vendono i prodotti agroalimentari provenienti da agricoltura biologica.
Art. 9– Attività di controllo sui singoli operatori
1- Gli operatori che hanno aderito al bando di concessione dei banchi sono tenuti ad
attenersi alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare oltre a quelle previste in
materia dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 10– Disposizioni igienico sanitarie
1- La responsabilità della sicurezza degli alimenti è in capo ad ogni singolo operatore
che dovrà essere in grado di dimostrare l’adeguamento alle norme in materia di autocontrollo e di esibire la Notifica Reg. CE 852/2004, nonché gli imprenditori ittici
dovranno garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sulla commercializzazione dei prodotti della pesca. A tal fine, l’operatore dovrà adottare le
procedure di autocontrollo e principi del sistema HACCP elaborato ai sensi del Re-
golamento (CE) n. 852/2004 e nel rispetto dell’O. M. 03/04/2002 “ Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.
Art. 11- Revoca della concessione
1- È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza delle cooperative, associazioni di produttori
e di categoria rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
• ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per
l’esercizio della vendita diretta dei prodotti del proprio pescato o dei propri prodotti agricoli;
• mancato esercizio dell’attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di
fuori dei banchi concessionati ;
• mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
• mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
• mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni,
ecc.);
• svolgimento dell’attività di vendita non conforme al bando di assegnazione.
Art. 12. – Responsabilità civile e penale
1- La responsabilità civile e penale in ordine all’utilizzo delle attrezzature, compresi
eventuali incidenti che potessero incorrere a persone e cose, è in capo al concessionario, il quale accettando in concessione il bene esonera espressamente
l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.
letto, confermato e sottoscritto:
o
o
o
o
o
Associazione Produttori Pesca Misa Soc. Coop
C.I.A - Confederazione Italiana Agricoltori
Coldiretti
Cooperativa Senagallica Soc. Coop. a.r.l.
Organizzazione Produttori Pesca di Fano, Marotta e Senigallia
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________