i marchi europei di qualità

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i marchi europei di qualità
SCOPRI IL SIGNIFICATO E IMPARA A RICONOSCERLI
I MARCHI EUROPEI DI QUALITÀ
SOMMARIO
INTRODUZIONE
D.O.P.
I.G.P.
S.T.G.
PRODUZIONE BIOLOGICA
Presidente
Roberto Moncalvo
Direttore Generale
Toni De Amicis
Si ringrazia
l’Area Sicurezza Alimentare
e Produttiva di Coldiretti
Contatti
Via Nazionale 89/a
00184 Roma (Italy)
Tel. +39 064899317
[email protected]
www.campagnamica.it
Si ringrazia la Fondazione
Qualivita per la gentile concessione delle immagini
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Questa pubblicazione rientra nel progetto “La Campagna ti informa” cofinanziato dall’Unione Europea
- DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano
soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale
della Commissione Europea.
CAMPAGNA AMICA
E UNIONE EUROPEA INSIEME
PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Uno degli obiettivi di Campagna Amica è quello di rafforzare nei cittadini
la consapevolezza dell’importanza di un’agricoltura sostenibile. Questo
al fine di garantire una produzione alimentare sicura, una maggior tutela
dell’ambiente e del paesaggio oltre che per favorire lo sviluppo rurale.
Tutti temi su cui si è concentrata la Politica Agricola Comune (PAC) che,
accanto a questi, ha inserito la gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela della biodiversità, il mantenimento delle comunità rurali, il
benessere degli animali e il cambiamento climatico.
Una politica, quella dell’Unione Europea, che vuole sempre più essere
vicina agli agricoltori e di conseguenza ai cittadini, che sono i fruitori
finali di una filiera in continua espansione.
Campagna Amica si impegna a far comprendere ai cittadini lo sforzo
dell’Unione Europea che attraverso i pagamenti diretti agli agricoltori vuole:
Garantire ai cittadini alimenti sani e di qualità, rafforzando al contempo
la posizione degli agricoltori all’interno della filiera per consentirgli di
ottenere il miglior prezzo di mercato tutelandoli rispetto all’oscillazione
dei prezzi.
Promuovere un’agricoltura più verde ed efficiente che utilizzi metodi
produttivi sostenibili e salvaguardi la biodiversità del territorio europeo.
Dare vitalità ai territori rurali, promuovendo ambiti diversi dalla produzione alimentare, come la lavorazione degli alimenti, il turismo rurale,
il rapporto diretto tra produttore e consumatore, tutte operazioni che
contribuiscono a rafforzare l’economia di un territorio.
Campagna Amica ha così cominciato un viaggio nella terra attraverso
la Politica Agricola Comune (PAC). Saranno realizzati una serie di materiali come questo che serviranno a mettere in risalto gli obiettivi della
PAC. Biodiversità, sicurezza alimentare, qualità del prodotto, filiera corta e sviluppo rurale sono i temi che saranno approfonditi ai cittadini che
metteranno sulle proprie tavole cibi sicuri e di qualità. Un bene impagabile che può essere garantito dall’aiuto che la PAC può dare agli agricoltori
europei. Un bene da cui non si può prescindere. 3
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INTRODUZIONE
D
istricarsi tra i marchi di qualità europei può essere complicato,
ma è importante imparare a riconoscerli e soprattutto sapere il significato. I marchi di qualità europei sono certificazioni
di prodotto riconosciute agli alimenti dall’Unione Europea, e
vengono rilasciate da enti di certificazione individuati dal Ministero delle Politiche Agricole. Ma qual è l’importanza di questi
marchi? È grande, perchè garantiscono al consumatore la provenienza
originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga secondo modalità legate a una tipicità territoriale nel rispetto del disciplinare
che regola il marchio di qualità. L’Europa è conosciuta in tutto il mondo
per la varietà dei suoi prodotti agricoli e alimentari, che rappresentano
un patrimonio culturale e gastronomico “vivente”. Le caratteristiche e le
qualità eccezionali di alcuni prodotti sono il risultato dell’ambiente naturale e di tecniche agricole affinate nel corso di secoli, tecniche che nel
tempo hanno attirato la curiosità del consumatore. Per questo l’Unione
Europea, all’inizio degli anni ‘90, ha adottato alcune norme giuridiche
per rafforzare e garantire due pilastri della politica di qualità europea: il
primo sui prodotti tipici (indicazioni geografiche e lavorazioni tradizionali)
e il secondo sui prodotti biologici. Ma cosa significa quando leggiamo
“indicazione geografica”? Si intende una denominazione che designa un
prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione
possono essere attribuite all’area geografica da cui proviene. L’indicazione geografica comprende le “Denominazioni di Origine Protette” (D.O.P.)
e le “Indicazioni Geografiche Protette” (I.G.P.). La differenza sostanziale
tra le due sta nel fatto che nella D.O.P. tutte le fasi della produzione hanno luogo nell’area geografica designata (che determina le caratteristiche
del prodotto), mentre nella I.G.P. è sufficiente che almeno una fase della
produzione avvenga nell’area geografica designata (che ne determina
una particolare qualità, reputazione o altra caratteristica). L’appellativo
“Protetta” dell’indicazione geografica significa che la registrazione tutela
in tutta l’UE i diritti di proprietà intellettuale e conferisce a chi produce,
commercializza o vende il prodotto originale il diritto di utilizzare la denominazione registrata. Quest’ultima non può essere quindi utilizzata per
prodotti simili, anche se è accompagnata da espressioni quali “genere”,
“tipo”,“ alla maniera”, ecc., o se la denominazione è evocata o tradotta
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in un’altra lingua (esempio “Parmesan”, evocativo della denominazione
protetta “Parmigiano Reggiano D.O.P.”). Le denominazione di origine
e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio
dell’Unione, sono protette d’ufficio da ciascuno Stato membro dell’UE,
contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole (a differenza
dei marchi commerciali, che invece sono protetti solo su iniziativa della
parte interessata). In Italia, l’autorità incaricata di adottare le misure per
prevenire o far cessare l’uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate
nel nostro territorio è l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). A differenza di
D.O.P. e I.G.P., la “Specialità Tradizionale Garantita” (S.T.G.), è invece un
riconoscimento che identifica un prodotto agroalimentare che possiede
qualità specifiche che derivano solamente dalle materie prime impiegate, oppure dalle tecniche di produzione o di trasformazione, quindi senza
un necessario riferimento geografico. Infine, dal 1991 l’UE applica una
norma che disciplina la produzione biologica di prodotti agricoli, destinata ai produttori e ai trasformatori europei nonché agli esportatori dei
paesi terzi che intendono commercializzare prodotti biologici sul mercato dell’UE. Attualmente, D.O.P., I.G.P. e S.T.G. sono regolamentate (Regolamento Ue n. 1151/2012 sui sistemi di qualità), mentre la produzione
biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici sono disciplinati da un
altro regolamento (Regolamento Ce n. 834/2007). Tali norme fissano le
condizioni per il riconoscimento di un prodotto come D.O.P./I.G.P./S.T.G.
o biologico e prevedono controlli sulla conformità dei prodotti da parte
di organismi terzi nazionali, accreditati in base alle norme internazionali.
Per questi, è la stessa Unione europea che garantisce la conformità nei
confronti del consumatore, identificabile dal consumatore grazie ad un
marchio specifico (un logo europeo) apposto sull’etichetta di ogni singolo prodotto. Possono essere registrati come D.O.P. e I.G.P. una gran varietà di prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana: carni fresche,
prodotti a base di carne, formaggi, altri prodotti di origine animale (es.
miele, uova), ortofrutticoli e cereali (freschi e trasformati), pesci, spezie,
birre, prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, pasta, ma anche prodotti non destinati all’alimentazione
umana, come olii essenziali, fiori, lana, vimini, lino stigliato. L’Italia è al 1°
posto nell’UE per numero di Indicazioni Geografiche registrate: ben 277,
di cui 164 D.O.P., 111 I.G.P. e 2 S.T.G. (al 27/10/2015). Questi numeri non
ricomprendono le circa 520 attestazioni tradizionali protette del settore
del vino (D.O.C.G., D.O.C., I.G.T.), che a seguito della riforma del settore, sono entrate automaticamente nel registro comunitario, per cui oggi
è possibile trovare in etichetta sui vini sia l’indicazione D.O.C., D.O.C.G.
e/o D.O.P., sia quella I.G.T. e/o I.G.P.. Inoltre, l’Italia è al 1° posto nella
produzione biologica (ha un quarto della superficie bio dell’UE, circa 1,4
milioni di ettari, ed il 17% delle imprese bio europee). Un’ulteriore dimo6
strazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del
forte legame che unisce le eccellenze agroalimentari italiane al proprio
territorio di origine. L’elenco aggiornato dei prodotti italiani registrati è
disponibile sul sito del Ministero delle Politiche agricole (www.politicheagricole.it – sezione Prodotti D.O.P. e I.G.P.). L’elenco completo delle
registrazioni delle IG a livello internazionale è invece consultabile sul
sito della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/
door), che ha una sezione specifica per il settore del vino (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus). In Europa, ma anche nel
resto del mondo, molti consumatori alla ricerca di prodotti di qualità sono
disposti a pagare di più per acquistare prodotti autentici di una particolare zona geografica. Secondo un’indagine di ACCREDIA, l’Ente nazionale di accreditamento, gli italiani attribuiscono grande importanza ai marchi di certificazione di qualità agroalimentare. Sigle come D.O.P., I.G.P. e
BIOLOGICO sono note alla maggior parte dei consumatori, tanto che un
intervistato su tre ne sa addirittura elencare le caratteristiche, mentre la
maggior parte ricorda su quali prodotti li ha trovati e attribuisce loro una
garanzia di affidabilità. In generale, nella considerazione dei consumatori questi marchi vengono subito D.O.P. o prezzo, marca, tipicità, aspetto
nutrizionale, comodità d’uso e rispetto dell’ambiente.
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I MARCHI EUROPEI
DI QUALITÀ
D.O.P.
Denominazione d’Origine Protetta
È
uno dei marchi più conosciuti e si riferisce alla Denominazione di
Origine Protetta. È un marchio attribuito dall’Unione Europea a quei
prodotti agricoli o alimentari le cui caratteristiche qualitative dipendono strettamente dalla zona geografica in cui avviene tutto il processo
produttivo. Secondo le norme europee (regolamento 1151/2012) la
D.O.P. è il nome che identifica un prodotto a tre condizioni:
1. È originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, di un intero paese.
2. La cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi
i fattori naturali e umani.
3. Le cui fasi di produzione (per es. produzione, trasformazione,
stagionatura) si svolgono tutte nella zona geografica delimitata. In
tal senso, è il marchio che impone le norme più stringenti, garantendo al massimo il consumatore.
Infatti, la D.O.P. offre garanzie riguardo l’origine, la provenienza delle materie prime, la localizzazione e la tradizionalità del processo produttivo.
L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate
nel tempo, artigianalità, know-how) che, combinati insieme, consentono
di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona
produttiva. Il Ministero delle Politiche Agricole richiede per le D.O.P. e
le I.G.P., all’atto della domanda, una relazione storica corredata di riferimenti bibliografici, che accerta la produzione per almeno venticinque
anni e l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del
nome del quale si richiede la registrazione. Le autorità pubbliche od organismi di certificazione privati controllano che i produttori si siano conformati al disciplinare del prodotto. Inoltre, gli Stati membri procedono a
controlli amministrativi dell’uso delle denominazioni registrate sui prodotti in commercio. L’etichetta, pertanto, è uno strumento indispensabile
per il consumatore in quanto aiuta a distinguere il prodotto originale da
eventuali contraffazioni. In etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie
previste dalla legge ed applicabili a tutti i prodotti agroalimentari (ovve10
ro: elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza/termine minimo
di conservazione, responsabile del prodotto) e alle eventuali indicazioni
previste dal disciplinare di produzione, i prodotti D.O.P. devono riportare
la dicitura “certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF” e il logo comunitario della D.O.P.. Per distinguere a colpo d’occhio
i prodotti D.O.P. dagli I.G.P., nel 2008 sono stati differenziati i colori dei
relativi marchi: prima erano entrambi giallo-blu e cambiava solo la scritta
all’interno del logo, poi sono stati modificati e sono quindi giallo-rosso
per i D.O.P. e giallo-blu per le I.G.P., in conformità al Regolamento UE n.
664/2014. Il nome registrato del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo. L’indicazione per esteso «denominazione di origine protetta» o
la corrispondente abbreviazione «D.O.P.» possono figurare nell’etichettatura. Possono inoltre figurare nell’etichettatura riproduzioni della zona
di origine geografica e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato
membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. Queste indicazioni sono la garanzia di autenticità del prodotto acquistato. I prodotti in protezione nazionale transitoria (che ha efficacia solo a
livello nazionale) sono etichettati esclusivamente con la denominazione
oggetto di protezione, seguita dalla dicitura “in protezione nazionale transitoria”. Per questi prodotti è vietato l’utilizzo dei simboli comunitari e/o
delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica
protetta e delle relative abbreviazioni D.O.P./I.G.P.. Tra le D.O.P. italiane
più famose abbiamo: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto
di Parma, Prosciutto di San Daniele, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala
Campana, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Asiago, Pecorino
Romano, Pecorino Toscano, Culatello d Zibello, Provolone Val Padana,
Mela della Val di Non, Caciocavallo Silano, Taleggio, Basilico Genovese,
Pistacchio verde di Bronte, Cinta Senese, Olio Terre di Bari, ecc.
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I.G.P.
Indicazione Geografica Protetta
A
cronimo di Indicazione Geografica Protetta, è il marchio di origine attribuito dall’Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o
altre caratteristiche dipendono dall’origine geografica. Più precisamente, secondo il regolamento 1151 la I.G.P. è un nome
che identifica un prodotto a tre condizioni:
1. È originario di un determinato luogo, regione o paese.
2. Alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data
qualità; la reputazione o altre caratteristiche.
3. La cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi (ad
esempio produzione, trasformazione, stagionatura) nella zona geografica delimitata.
strato del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo. L’indicazione
per esteso “indicazione geografica protetta” o la corrispondente abbreviazione “I.G.P.”, possono figurare nell’etichettatura. Possono inoltre figurare nell’etichettatura riproduzioni della zona di origine geografica e
riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione
in cui è collocata tale zona di origine geografica. Queste indicazioni sono
la garanzia di autenticità del prodotto acquistato. Tra le I.G.P. italiane più
famose: Arancia rossa di Sicilia, Bresaola della Valtellina, Cipolla rossa
di Tropea, Speck dell’Alto Adige, Lardo di Colonnata, Aceto Balsamico di
Modena, Mortadella di Bologna, Prosciutto di Norcia, Cappero di Pantelleria, Castagna di Montella, Fungo di Borgotaro, Peperone di Senise,
Pera dell’Emilia Romagna, Radicchio Rosso di Treviso, Nocciola Piemonte, Scalogno di Romagna, Riso Vialone Nano Veronese, ecc.
La differenza tra D.O.P. e I.G.P. sta soprattutto in questo ultimo aspetto:
mentre per un prodotto D.O.P. anche la materia prima deve provenire
dalla zona di produzione specificata nel disciplinare di produzione (ad
esempio le cosce di suino con cui viene poi realizzato un prosciutto), nel
caso della I.G.P. la materia può provenire anche dal di fuori della zona di
produzione. Non è detto che provenga sempre, ma le successive lavorazioni devono avvenire nella zona geografica delimitata dal disciplinare di
produzione (nell’esempio precedente, la sola lavorazione/stagionatura
del prosciutto). La I.G.P., in pratica, conferisce maggiore importanza a
come un prodotto viene fatto, piuttosto che al luogo di provenienza. Questo marchio è quindi più flessibile e si adatta maggiormente all’evoluzione dell’industria alimentare che spesso delocalizza i vari cicli produttivi.
Un prodotto che ottiene il marchio I.G.P. non viene necessariamente
prodotto nella stessa zona geografica, ma mantiene comunque le caratteristiche di territorialità originarie. In etichetta, oltre alle informazioni
obbligatorie previste dalla legge e applicabili a tutti i prodotti agroalimentari (ovvero: elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza/termine
minimo di conservazione, responsabile del prodotto) e alle eventuali indicazioni previste dal disciplinare di produzione, i prodotti I.G.P. devono
riportare la dicitura “certificato da Organismo di controllo autorizzato dal
MiPAAF” e il logo comunitario giallo-blu della I.G.P.. Inoltre, il nome regi12
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S.T.G.
Specialità Tradizionale Garantita
A
cronimo di Specialità Tradizionale Garantita, indica le denominazioni di prodotti agricoli o alimentari ottenuti con materie prime tradizionali o secondo metodi di produzione tradizionali o
che hanno una composizione tradizionale. Il sistema si rivolge
a prodotti agricoli che abbiano una specificità, in termini di metodo di produzione, piuttosto che di composizione, legata alla
tradizione di una zona, ma che non vengono necessariamente prodotti
in tale zona e comprende prodotti agricoli destinati al consumo umano e
una varietà di prodotti alimentari tra cui birre, dolciumi, pasta, cibi precotti, minestre, gelati e sorbetti. Tale riconoscimento può essere concesso
solo laddove possa essere attestato un uso del prodotto o alimento, sul
mercato comunitario, da un periodo di tempo che denoti un passaggio
generazionale. Questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 30 anni.
Come le D.O.P. e I.G.P., anche le preparazioni S.T.G. devono essere
conformi a un preciso disciplinare di produzione. Il regolamento CE n.
1151/2012 ha introdotto una novità rispetto al sistema precedente, perché ha eliminato la possibilità di registrazione senza riserva del nome
(ossia altri possono utilizzare lo stesso termine e l’unica differenza è
data dall’appellativo S.T.G.), lasciando solo il riconoscimento con riserva
di nome (nessun altro può utilizzare lo stesso nome del prodotto). Attualmente, gli unici due prodotti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento
S.T.G. sono la mozzarella e la pizza napoletana (entrambi registrati senza riserva di nome).
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PRODUZIONE BIOLOGICA
L’
agricoltura biologica è un metodo di produzione a basso impatto ambientale e rispettoso del benessere animale disciplinato dal Regolamento CE 834/07 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. In sostanza,
l’agricoltura biologica ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze
di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Si tratta di un sistema globale di gestione sostenibile per l’agricoltura basato sull’interazione tra l’adozione delle migliori pratiche colturali in termini di impatto
ambientale; l’impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali
come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria, utilizzando invece
tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel
tempo; il mantenimento di un alto livello di biodiversità; l’applicazione
di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano
materiale organico e ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non
lo sfruttano in modo intensivo. Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere degli animali,
che si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici,
ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la
produzione di latte. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi
spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente.
Il regime di produzione e di controllo nel settore biologico è stato creato nel 1991 per un mercato di nicchia caratterizzato da un numero
limitato di consumatori e produttori. Da allora, la domanda di prodotti
biologici è stata in costante aumento: oggi, l’agricoltura e gli alimenti
biologici rispondono più di altri alle preoccupazioni della società civile
in materia di protezione dell’ambiente e qualità dei prodotti alimentari,
in particolare per quanto riguarda il non utilizzo di sostanze chimiche
sintetiche e di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’intera
catena di produzione. La credibilità della certificazione dei prodotti biologici è elemento fondamentale per garantire la fiducia dei consumatori verso questo settore; per questo, l’accreditamento è diventato lo
strumento fondamentale per dimostrare la competenza tecnica degli
organismi cui spetta valutare la conformità alla normativa, quali gli or16
ganismi di controllo nel settore biologico. Nell’Unione, l’accreditamento
è ora espletato da un unico organismo nazionale che agisce in qualità
di autorità pubblica. La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto
proveniente da agricoltura biologica è data dall’etichettatura e dalla
presenza del marchio europeo della produzione biologica sulle etichette degli alimenti. Il logo, che consiste in una fogliolina una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell’Unione europea bianche su fondo
verde, creato nel 2010, è obbligatorio dal 2012 sugli imballaggi di tutti i
prodotti alimentari biologici preconfezionati prodotti nell’UE. Le modalità di etichettatura dei prodotti biologici sono diverse a seconda dei casi:
1. Alimenti con materia prima interamente biologica o ingredienti
biologici in quantità maggiore al 95% in peso sul prodotto finito.
2. Alimenti con ingredienti biologici in quantità inferiore al 95% in
peso sul prodotto finito.
3. Alimenti ottenuti da sistemi agricoli in conversione.
1 Alimenti interamente biologici o con una quota di ingredienti biologici
superiore al 95%: in questo caso i termini “biologico”, o le abbreviazioni
“bio” ed “eco” possono comparire anche nella denominazione di vendita
(es. Pasta di grano duro biologica) o nel suo stesso campo visivo. Sull’etichetta devono essere presenti e nel seguente ordine:
• logo di produzione biologica
• “Organismo di controllo autorizzato Mipaaf” seguito dal numero di codice
• l’indicazione dell’origine: “Agricoltura UE” (per prodotti coltivati in uno
dei paesi comunitari), “Agricoltura NON UE” (per prodotti coltivati in paesi
terzi) oppure “Agricoltura UE-NON UE” (per prodotti contenenti prodotti
coltivati in parte in UE e in parte in paesi terzi)
• il codice dell’operatore.
Se un prodotto è costituito di ingredienti coltivati esclusivamente in
Italia, la dicitura “AGRICOLTURA UE” può essere sostituita dal nome
del paese es: “AGRICOLTURA ITALIA”. In questi prodotti è vietata la
presenza di OGM e/o di derivati da OGM; una soglia di tollerabilità
in misura inferiore allo 0,9% (contaminazione accidentale) è tollerata
purché riportata in etichetta.
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2 Alimenti che contengono ingredienti biologici in quantità inferiore al
95%: in questo caso si possono utilizzare i termini “biologico” (o le sue
abbreviazioni “bio” ed “eco”) esclusivamente in riferimento all’ingrediente
e nell’apposita lista degli ingredienti; deve inoltre essere indicata la quota
percentuale che l’ingrediente biologico ricopre sul totale degli ingredienti
di origine agricola. Il termine “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed
“eco”) deve essere riportato con colore, dimensione e tipo di caratteri
identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti. In questo caso
è vietato l’utilizzo del logo comunitario, dell’indicazione dell’origine nonché dei riferimenti all’Organismo di controllo responsabile delle verifiche
sulle materie agricole di origine biologica.
3 Alimenti ottenuti da un sistema agricolo in conversione: Questa fattispecie include gli alimenti ottenuti da aziende agricole che hanno avviato il passaggio dal regime produttivo convenzionale a quello biologico
sulla base di un piano di conversione, la cui durata viene concordata con
l’Organismo di controllo.
I prodotti agricoli ottenuti da aziende in conversione possono riportare in
etichetta “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” solo se:
• il periodo di conversione dura da almeno 12 mesi prima del raccolto
• il prodotto è composto da un solo ingrediente vegetale
• è presente in etichetta il codice identificativo rilasciato dall’Organismo
di controllo.
La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” deve essere
riportata in colore, formato e tipologia di carattere tali da non metterla in
evidenza rispetto alle altre e, soprattutto, rispetto alla denominazione di
vendita. In questo caso è vietato l’utilizzo del logo comunitario, dei termini “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) e dell’indicazione
dell’origine, fino a quando non sarà terminato il periodo di conversione e l’azienda avrà positivamente superato le verifiche dell’Organismo
di controllo. Ricapitolando: il logo europeo si DEVE apporre ai prodotti
chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%, mentre è FACOLTATIVO nei prodotti
con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi terzi. Il logo invece
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è PROIBITO nei prodotti con un percentuale bio inferiore al 95%. Con
l’incremento degli scambi commerciali, i paesi in via di sviluppo hanno
un interesse crescente ad esportare i propri prodotti biologici verso l’UE.
Alcuni dei regimi di equivalenza conclusi dall’UE con altri grandi mercati
biologici del mondo prevedono condizioni di reciprocità per i produttori
dell’UE, ma non hanno sempre lo stesso campo d’applicazione. Con
il sistema attuale si importano prodotti biologici che in realtà non sono
ottenuti in modo equivalente a quelli europei. In questi casi, l’informazione sull’origine, che è obbligatoria nelle forme sopra descritte, è molto
importante per le scelte informate del consumatore.
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