i marchi europei di qualità
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i marchi europei di qualità
SCOPRI IL SIGNIFICATO E IMPARA A RICONOSCERLI I MARCHI EUROPEI DI QUALITÀ SOMMARIO INTRODUZIONE D.O.P. I.G.P. S.T.G. PRODUZIONE BIOLOGICA Presidente Roberto Moncalvo Direttore Generale Toni De Amicis Si ringrazia l’Area Sicurezza Alimentare e Produttiva di Coldiretti Contatti Via Nazionale 89/a 00184 Roma (Italy) Tel. +39 064899317 [email protected] www.campagnamica.it Si ringrazia la Fondazione Qualivita per la gentile concessione delle immagini 5 10 12 14 16 Questa pubblicazione rientra nel progetto “La Campagna ti informa” cofinanziato dall’Unione Europea - DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea. CAMPAGNA AMICA E UNIONE EUROPEA INSIEME PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE Uno degli obiettivi di Campagna Amica è quello di rafforzare nei cittadini la consapevolezza dell’importanza di un’agricoltura sostenibile. Questo al fine di garantire una produzione alimentare sicura, una maggior tutela dell’ambiente e del paesaggio oltre che per favorire lo sviluppo rurale. Tutti temi su cui si è concentrata la Politica Agricola Comune (PAC) che, accanto a questi, ha inserito la gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela della biodiversità, il mantenimento delle comunità rurali, il benessere degli animali e il cambiamento climatico. Una politica, quella dell’Unione Europea, che vuole sempre più essere vicina agli agricoltori e di conseguenza ai cittadini, che sono i fruitori finali di una filiera in continua espansione. Campagna Amica si impegna a far comprendere ai cittadini lo sforzo dell’Unione Europea che attraverso i pagamenti diretti agli agricoltori vuole: Garantire ai cittadini alimenti sani e di qualità, rafforzando al contempo la posizione degli agricoltori all’interno della filiera per consentirgli di ottenere il miglior prezzo di mercato tutelandoli rispetto all’oscillazione dei prezzi. Promuovere un’agricoltura più verde ed efficiente che utilizzi metodi produttivi sostenibili e salvaguardi la biodiversità del territorio europeo. Dare vitalità ai territori rurali, promuovendo ambiti diversi dalla produzione alimentare, come la lavorazione degli alimenti, il turismo rurale, il rapporto diretto tra produttore e consumatore, tutte operazioni che contribuiscono a rafforzare l’economia di un territorio. Campagna Amica ha così cominciato un viaggio nella terra attraverso la Politica Agricola Comune (PAC). Saranno realizzati una serie di materiali come questo che serviranno a mettere in risalto gli obiettivi della PAC. Biodiversità, sicurezza alimentare, qualità del prodotto, filiera corta e sviluppo rurale sono i temi che saranno approfonditi ai cittadini che metteranno sulle proprie tavole cibi sicuri e di qualità. Un bene impagabile che può essere garantito dall’aiuto che la PAC può dare agli agricoltori europei. Un bene da cui non si può prescindere. 3 3 INTRODUZIONE D istricarsi tra i marchi di qualità europei può essere complicato, ma è importante imparare a riconoscerli e soprattutto sapere il significato. I marchi di qualità europei sono certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti dall’Unione Europea, e vengono rilasciate da enti di certificazione individuati dal Ministero delle Politiche Agricole. Ma qual è l’importanza di questi marchi? È grande, perchè garantiscono al consumatore la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga secondo modalità legate a una tipicità territoriale nel rispetto del disciplinare che regola il marchio di qualità. L’Europa è conosciuta in tutto il mondo per la varietà dei suoi prodotti agricoli e alimentari, che rappresentano un patrimonio culturale e gastronomico “vivente”. Le caratteristiche e le qualità eccezionali di alcuni prodotti sono il risultato dell’ambiente naturale e di tecniche agricole affinate nel corso di secoli, tecniche che nel tempo hanno attirato la curiosità del consumatore. Per questo l’Unione Europea, all’inizio degli anni ‘90, ha adottato alcune norme giuridiche per rafforzare e garantire due pilastri della politica di qualità europea: il primo sui prodotti tipici (indicazioni geografiche e lavorazioni tradizionali) e il secondo sui prodotti biologici. Ma cosa significa quando leggiamo “indicazione geografica”? Si intende una denominazione che designa un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all’area geografica da cui proviene. L’indicazione geografica comprende le “Denominazioni di Origine Protette” (D.O.P.) e le “Indicazioni Geografiche Protette” (I.G.P.). La differenza sostanziale tra le due sta nel fatto che nella D.O.P. tutte le fasi della produzione hanno luogo nell’area geografica designata (che determina le caratteristiche del prodotto), mentre nella I.G.P. è sufficiente che almeno una fase della produzione avvenga nell’area geografica designata (che ne determina una particolare qualità, reputazione o altra caratteristica). L’appellativo “Protetta” dell’indicazione geografica significa che la registrazione tutela in tutta l’UE i diritti di proprietà intellettuale e conferisce a chi produce, commercializza o vende il prodotto originale il diritto di utilizzare la denominazione registrata. Quest’ultima non può essere quindi utilizzata per prodotti simili, anche se è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”,“ alla maniera”, ecc., o se la denominazione è evocata o tradotta 5 in un’altra lingua (esempio “Parmesan”, evocativo della denominazione protetta “Parmigiano Reggiano D.O.P.”). Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell’Unione, sono protette d’ufficio da ciascuno Stato membro dell’UE, contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole (a differenza dei marchi commerciali, che invece sono protetti solo su iniziativa della parte interessata). In Italia, l’autorità incaricata di adottare le misure per prevenire o far cessare l’uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate nel nostro territorio è l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). A differenza di D.O.P. e I.G.P., la “Specialità Tradizionale Garantita” (S.T.G.), è invece un riconoscimento che identifica un prodotto agroalimentare che possiede qualità specifiche che derivano solamente dalle materie prime impiegate, oppure dalle tecniche di produzione o di trasformazione, quindi senza un necessario riferimento geografico. Infine, dal 1991 l’UE applica una norma che disciplina la produzione biologica di prodotti agricoli, destinata ai produttori e ai trasformatori europei nonché agli esportatori dei paesi terzi che intendono commercializzare prodotti biologici sul mercato dell’UE. Attualmente, D.O.P., I.G.P. e S.T.G. sono regolamentate (Regolamento Ue n. 1151/2012 sui sistemi di qualità), mentre la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici sono disciplinati da un altro regolamento (Regolamento Ce n. 834/2007). Tali norme fissano le condizioni per il riconoscimento di un prodotto come D.O.P./I.G.P./S.T.G. o biologico e prevedono controlli sulla conformità dei prodotti da parte di organismi terzi nazionali, accreditati in base alle norme internazionali. Per questi, è la stessa Unione europea che garantisce la conformità nei confronti del consumatore, identificabile dal consumatore grazie ad un marchio specifico (un logo europeo) apposto sull’etichetta di ogni singolo prodotto. Possono essere registrati come D.O.P. e I.G.P. una gran varietà di prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana: carni fresche, prodotti a base di carne, formaggi, altri prodotti di origine animale (es. miele, uova), ortofrutticoli e cereali (freschi e trasformati), pesci, spezie, birre, prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, pasta, ma anche prodotti non destinati all’alimentazione umana, come olii essenziali, fiori, lana, vimini, lino stigliato. L’Italia è al 1° posto nell’UE per numero di Indicazioni Geografiche registrate: ben 277, di cui 164 D.O.P., 111 I.G.P. e 2 S.T.G. (al 27/10/2015). Questi numeri non ricomprendono le circa 520 attestazioni tradizionali protette del settore del vino (D.O.C.G., D.O.C., I.G.T.), che a seguito della riforma del settore, sono entrate automaticamente nel registro comunitario, per cui oggi è possibile trovare in etichetta sui vini sia l’indicazione D.O.C., D.O.C.G. e/o D.O.P., sia quella I.G.T. e/o I.G.P.. Inoltre, l’Italia è al 1° posto nella produzione biologica (ha un quarto della superficie bio dell’UE, circa 1,4 milioni di ettari, ed il 17% delle imprese bio europee). Un’ulteriore dimo6 strazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che unisce le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine. L’elenco aggiornato dei prodotti italiani registrati è disponibile sul sito del Ministero delle Politiche agricole (www.politicheagricole.it – sezione Prodotti D.O.P. e I.G.P.). L’elenco completo delle registrazioni delle IG a livello internazionale è invece consultabile sul sito della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/ door), che ha una sezione specifica per il settore del vino (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus). In Europa, ma anche nel resto del mondo, molti consumatori alla ricerca di prodotti di qualità sono disposti a pagare di più per acquistare prodotti autentici di una particolare zona geografica. Secondo un’indagine di ACCREDIA, l’Ente nazionale di accreditamento, gli italiani attribuiscono grande importanza ai marchi di certificazione di qualità agroalimentare. Sigle come D.O.P., I.G.P. e BIOLOGICO sono note alla maggior parte dei consumatori, tanto che un intervistato su tre ne sa addirittura elencare le caratteristiche, mentre la maggior parte ricorda su quali prodotti li ha trovati e attribuisce loro una garanzia di affidabilità. In generale, nella considerazione dei consumatori questi marchi vengono subito D.O.P. o prezzo, marca, tipicità, aspetto nutrizionale, comodità d’uso e rispetto dell’ambiente. 7 I MARCHI EUROPEI DI QUALITÀ D.O.P. Denominazione d’Origine Protetta È uno dei marchi più conosciuti e si riferisce alla Denominazione di Origine Protetta. È un marchio attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli o alimentari le cui caratteristiche qualitative dipendono strettamente dalla zona geografica in cui avviene tutto il processo produttivo. Secondo le norme europee (regolamento 1151/2012) la D.O.P. è il nome che identifica un prodotto a tre condizioni: 1. È originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, di un intero paese. 2. La cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani. 3. Le cui fasi di produzione (per es. produzione, trasformazione, stagionatura) si svolgono tutte nella zona geografica delimitata. In tal senso, è il marchio che impone le norme più stringenti, garantendo al massimo il consumatore. Infatti, la D.O.P. offre garanzie riguardo l’origine, la provenienza delle materie prime, la localizzazione e la tradizionalità del processo produttivo. L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, know-how) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Il Ministero delle Politiche Agricole richiede per le D.O.P. e le I.G.P., all’atto della domanda, una relazione storica corredata di riferimenti bibliografici, che accerta la produzione per almeno venticinque anni e l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione. Le autorità pubbliche od organismi di certificazione privati controllano che i produttori si siano conformati al disciplinare del prodotto. Inoltre, gli Stati membri procedono a controlli amministrativi dell’uso delle denominazioni registrate sui prodotti in commercio. L’etichetta, pertanto, è uno strumento indispensabile per il consumatore in quanto aiuta a distinguere il prodotto originale da eventuali contraffazioni. In etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla legge ed applicabili a tutti i prodotti agroalimentari (ovve10 ro: elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza/termine minimo di conservazione, responsabile del prodotto) e alle eventuali indicazioni previste dal disciplinare di produzione, i prodotti D.O.P. devono riportare la dicitura “certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF” e il logo comunitario della D.O.P.. Per distinguere a colpo d’occhio i prodotti D.O.P. dagli I.G.P., nel 2008 sono stati differenziati i colori dei relativi marchi: prima erano entrambi giallo-blu e cambiava solo la scritta all’interno del logo, poi sono stati modificati e sono quindi giallo-rosso per i D.O.P. e giallo-blu per le I.G.P., in conformità al Regolamento UE n. 664/2014. Il nome registrato del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo. L’indicazione per esteso «denominazione di origine protetta» o la corrispondente abbreviazione «D.O.P.» possono figurare nell’etichettatura. Possono inoltre figurare nell’etichettatura riproduzioni della zona di origine geografica e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. Queste indicazioni sono la garanzia di autenticità del prodotto acquistato. I prodotti in protezione nazionale transitoria (che ha efficacia solo a livello nazionale) sono etichettati esclusivamente con la denominazione oggetto di protezione, seguita dalla dicitura “in protezione nazionale transitoria”. Per questi prodotti è vietato l’utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta e delle relative abbreviazioni D.O.P./I.G.P.. Tra le D.O.P. italiane più famose abbiamo: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Asiago, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Culatello d Zibello, Provolone Val Padana, Mela della Val di Non, Caciocavallo Silano, Taleggio, Basilico Genovese, Pistacchio verde di Bronte, Cinta Senese, Olio Terre di Bari, ecc. 11 I.G.P. Indicazione Geografica Protetta A cronimo di Indicazione Geografica Protetta, è il marchio di origine attribuito dall’Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche dipendono dall’origine geografica. Più precisamente, secondo il regolamento 1151 la I.G.P. è un nome che identifica un prodotto a tre condizioni: 1. È originario di un determinato luogo, regione o paese. 2. Alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche. 3. La cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi (ad esempio produzione, trasformazione, stagionatura) nella zona geografica delimitata. strato del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo. L’indicazione per esteso “indicazione geografica protetta” o la corrispondente abbreviazione “I.G.P.”, possono figurare nell’etichettatura. Possono inoltre figurare nell’etichettatura riproduzioni della zona di origine geografica e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. Queste indicazioni sono la garanzia di autenticità del prodotto acquistato. Tra le I.G.P. italiane più famose: Arancia rossa di Sicilia, Bresaola della Valtellina, Cipolla rossa di Tropea, Speck dell’Alto Adige, Lardo di Colonnata, Aceto Balsamico di Modena, Mortadella di Bologna, Prosciutto di Norcia, Cappero di Pantelleria, Castagna di Montella, Fungo di Borgotaro, Peperone di Senise, Pera dell’Emilia Romagna, Radicchio Rosso di Treviso, Nocciola Piemonte, Scalogno di Romagna, Riso Vialone Nano Veronese, ecc. La differenza tra D.O.P. e I.G.P. sta soprattutto in questo ultimo aspetto: mentre per un prodotto D.O.P. anche la materia prima deve provenire dalla zona di produzione specificata nel disciplinare di produzione (ad esempio le cosce di suino con cui viene poi realizzato un prosciutto), nel caso della I.G.P. la materia può provenire anche dal di fuori della zona di produzione. Non è detto che provenga sempre, ma le successive lavorazioni devono avvenire nella zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione (nell’esempio precedente, la sola lavorazione/stagionatura del prosciutto). La I.G.P., in pratica, conferisce maggiore importanza a come un prodotto viene fatto, piuttosto che al luogo di provenienza. Questo marchio è quindi più flessibile e si adatta maggiormente all’evoluzione dell’industria alimentare che spesso delocalizza i vari cicli produttivi. Un prodotto che ottiene il marchio I.G.P. non viene necessariamente prodotto nella stessa zona geografica, ma mantiene comunque le caratteristiche di territorialità originarie. In etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla legge e applicabili a tutti i prodotti agroalimentari (ovvero: elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza/termine minimo di conservazione, responsabile del prodotto) e alle eventuali indicazioni previste dal disciplinare di produzione, i prodotti I.G.P. devono riportare la dicitura “certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF” e il logo comunitario giallo-blu della I.G.P.. Inoltre, il nome regi12 13 S.T.G. Specialità Tradizionale Garantita A cronimo di Specialità Tradizionale Garantita, indica le denominazioni di prodotti agricoli o alimentari ottenuti con materie prime tradizionali o secondo metodi di produzione tradizionali o che hanno una composizione tradizionale. Il sistema si rivolge a prodotti agricoli che abbiano una specificità, in termini di metodo di produzione, piuttosto che di composizione, legata alla tradizione di una zona, ma che non vengono necessariamente prodotti in tale zona e comprende prodotti agricoli destinati al consumo umano e una varietà di prodotti alimentari tra cui birre, dolciumi, pasta, cibi precotti, minestre, gelati e sorbetti. Tale riconoscimento può essere concesso solo laddove possa essere attestato un uso del prodotto o alimento, sul mercato comunitario, da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale. Questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 30 anni. Come le D.O.P. e I.G.P., anche le preparazioni S.T.G. devono essere conformi a un preciso disciplinare di produzione. Il regolamento CE n. 1151/2012 ha introdotto una novità rispetto al sistema precedente, perché ha eliminato la possibilità di registrazione senza riserva del nome (ossia altri possono utilizzare lo stesso termine e l’unica differenza è data dall’appellativo S.T.G.), lasciando solo il riconoscimento con riserva di nome (nessun altro può utilizzare lo stesso nome del prodotto). Attualmente, gli unici due prodotti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento S.T.G. sono la mozzarella e la pizza napoletana (entrambi registrati senza riserva di nome). 14 15 PRODUZIONE BIOLOGICA L’ agricoltura biologica è un metodo di produzione a basso impatto ambientale e rispettoso del benessere animale disciplinato dal Regolamento CE 834/07 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. In sostanza, l’agricoltura biologica ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Si tratta di un sistema globale di gestione sostenibile per l’agricoltura basato sull’interazione tra l’adozione delle migliori pratiche colturali in termini di impatto ambientale; l’impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo; il mantenimento di un alto livello di biodiversità; l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano materiale organico e ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo. Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente. Il regime di produzione e di controllo nel settore biologico è stato creato nel 1991 per un mercato di nicchia caratterizzato da un numero limitato di consumatori e produttori. Da allora, la domanda di prodotti biologici è stata in costante aumento: oggi, l’agricoltura e gli alimenti biologici rispondono più di altri alle preoccupazioni della società civile in materia di protezione dell’ambiente e qualità dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda il non utilizzo di sostanze chimiche sintetiche e di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’intera catena di produzione. La credibilità della certificazione dei prodotti biologici è elemento fondamentale per garantire la fiducia dei consumatori verso questo settore; per questo, l’accreditamento è diventato lo strumento fondamentale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi cui spetta valutare la conformità alla normativa, quali gli or16 ganismi di controllo nel settore biologico. Nell’Unione, l’accreditamento è ora espletato da un unico organismo nazionale che agisce in qualità di autorità pubblica. La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto proveniente da agricoltura biologica è data dall’etichettatura e dalla presenza del marchio europeo della produzione biologica sulle etichette degli alimenti. Il logo, che consiste in una fogliolina una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell’Unione europea bianche su fondo verde, creato nel 2010, è obbligatorio dal 2012 sugli imballaggi di tutti i prodotti alimentari biologici preconfezionati prodotti nell’UE. Le modalità di etichettatura dei prodotti biologici sono diverse a seconda dei casi: 1. Alimenti con materia prima interamente biologica o ingredienti biologici in quantità maggiore al 95% in peso sul prodotto finito. 2. Alimenti con ingredienti biologici in quantità inferiore al 95% in peso sul prodotto finito. 3. Alimenti ottenuti da sistemi agricoli in conversione. 1 Alimenti interamente biologici o con una quota di ingredienti biologici superiore al 95%: in questo caso i termini “biologico”, o le abbreviazioni “bio” ed “eco” possono comparire anche nella denominazione di vendita (es. Pasta di grano duro biologica) o nel suo stesso campo visivo. Sull’etichetta devono essere presenti e nel seguente ordine: • logo di produzione biologica • “Organismo di controllo autorizzato Mipaaf” seguito dal numero di codice • l’indicazione dell’origine: “Agricoltura UE” (per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari), “Agricoltura NON UE” (per prodotti coltivati in paesi terzi) oppure “Agricoltura UE-NON UE” (per prodotti contenenti prodotti coltivati in parte in UE e in parte in paesi terzi) • il codice dell’operatore. Se un prodotto è costituito di ingredienti coltivati esclusivamente in Italia, la dicitura “AGRICOLTURA UE” può essere sostituita dal nome del paese es: “AGRICOLTURA ITALIA”. In questi prodotti è vietata la presenza di OGM e/o di derivati da OGM; una soglia di tollerabilità in misura inferiore allo 0,9% (contaminazione accidentale) è tollerata purché riportata in etichetta. 17 2 Alimenti che contengono ingredienti biologici in quantità inferiore al 95%: in questo caso si possono utilizzare i termini “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) esclusivamente in riferimento all’ingrediente e nell’apposita lista degli ingredienti; deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l’ingrediente biologico ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola. Il termine “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) deve essere riportato con colore, dimensione e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti. In questo caso è vietato l’utilizzo del logo comunitario, dell’indicazione dell’origine nonché dei riferimenti all’Organismo di controllo responsabile delle verifiche sulle materie agricole di origine biologica. 3 Alimenti ottenuti da un sistema agricolo in conversione: Questa fattispecie include gli alimenti ottenuti da aziende agricole che hanno avviato il passaggio dal regime produttivo convenzionale a quello biologico sulla base di un piano di conversione, la cui durata viene concordata con l’Organismo di controllo. I prodotti agricoli ottenuti da aziende in conversione possono riportare in etichetta “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” solo se: • il periodo di conversione dura da almeno 12 mesi prima del raccolto • il prodotto è composto da un solo ingrediente vegetale • è presente in etichetta il codice identificativo rilasciato dall’Organismo di controllo. La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” deve essere riportata in colore, formato e tipologia di carattere tali da non metterla in evidenza rispetto alle altre e, soprattutto, rispetto alla denominazione di vendita. In questo caso è vietato l’utilizzo del logo comunitario, dei termini “biologico” (o le sue abbreviazioni “bio” ed “eco”) e dell’indicazione dell’origine, fino a quando non sarà terminato il periodo di conversione e l’azienda avrà positivamente superato le verifiche dell’Organismo di controllo. Ricapitolando: il logo europeo si DEVE apporre ai prodotti chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%, mentre è FACOLTATIVO nei prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi terzi. Il logo invece 18 è PROIBITO nei prodotti con un percentuale bio inferiore al 95%. Con l’incremento degli scambi commerciali, i paesi in via di sviluppo hanno un interesse crescente ad esportare i propri prodotti biologici verso l’UE. Alcuni dei regimi di equivalenza conclusi dall’UE con altri grandi mercati biologici del mondo prevedono condizioni di reciprocità per i produttori dell’UE, ma non hanno sempre lo stesso campo d’applicazione. Con il sistema attuale si importano prodotti biologici che in realtà non sono ottenuti in modo equivalente a quelli europei. In questi casi, l’informazione sull’origine, che è obbligatoria nelle forme sopra descritte, è molto importante per le scelte informate del consumatore. SCARICA LA NOSTRA APP FARMERS FOR YOU IOS ANDROID facebook.com/campagnamica twitter.com/campagnamica plus.google.com/+campagna-amica www.campagnamica.it