i programmi per elaboratore
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i programmi per elaboratore
Aspetti legali del software. Il contratto Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto Diritto – Internet – Nuove Tecnologie Corso Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone www.studiolegalevicenzotto.it Tel.: 0434 29046 Fax: 0434 522525 [email protected] Twitter: @notizieCAD [email protected] T'ho fatto er software… pagame! Non funziona, nun te pago! L'informatica è un business complesso oggi… Stasera parlo di COMMISSIONE SOFTWARE [email protected] • L’attività del programmatore è ARTE NON TECNICA [email protected] • CIOE’ • NON è una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico • MA opera dell’ingegno di carattere creativo [email protected] R.D. 633/1941 così come modificato dal D.lgs 518/92 • Art. 1 • Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. • Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. [email protected] • Art. 2 • In particolare sono comprese nella protezione: … • 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso". [email protected] • Sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10 Corte di Giustizia Europea • Il SAS Institute, realizzatore di programmi per elaboratore ed in particolare del linguaggio SAS per l'analisi di dati, contesta alla World Programming di aver copiato il codice del sistema SAS creando il WPL, un programma alternativo in grado di eseguire applicazioni SAS, in tal modo violando i diritti d'autore su tali applicativi. • La High Court of Justice dell'Inghilterra precisa che non risulta dimostrato che per realizzare la WPL l'azienda abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, per cui decide di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la questione se le funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della direttiva europea 91/250. [email protected] • • • «In sintesi la tutela si applica alla forma di espressione di un programma per elaboratore, cioè il suo codice, ma non alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, compreso quelli alla base dell'interfaccia, e di conseguenza non sono tutelate le funzionalità del programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file utilizzato. In particolare, come asserito anche dall'avvocato generale, il linguaggio di programmazione è equivalente alle parole usate da un romanziere, e come tale non è tutelabile, a differenza dell'opera composta con quel linguaggio (il codice appunto, oppure il romanzo). Il legittimo acquirente del software può, quindi, senza chiedere l'autorizzazione al titolare, eseguire, studiare, osservare e sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee su cui è basato, potendo in tal modo replicare le funzionalità del programma senza per questo violare i diritti del titolare, e il titolare non può limitare questi diritti a mezzo di una licenza troppo restrittiva. Una violazione del diritto d'autore si avrebbe solo se la replica delle funzioni del programma avviene copiando il suo codice. Tale impostazione consente, infatti, da un lato di tutelare l'autore del programma, dall'altro offre uno spazio sufficiente a consentire ad altri programmatori di creare programma con funzionalità simili o addirittura identiche. In caso contrario si aprirebbe la strada al monopolio delle idee a scapito del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale» [email protected] Chi è l’autore? • Il codice civile all'art. 2576 e la legge sul diritto d'autore all'art. 6 stabiliscono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. • NON richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell'opera o il deposito o la registrazione (NEPPURE IL DEPOSITO DEL SW ALLA SIAE – registro olaf vedi poi) • L'art. 8 della legge stabilisce una presunzione legale di paternità, destinata a valere in generale per le opere pubblicate: è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Spetterà a chi contesta tale qualità e assume che l'opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore, dare la prova del proprio assunto. • [email protected] Il lavoro dei miei programmatori? Art. 12-bis. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169. Se nulla si dice è del titolare [email protected] • Attenzione però al «subappalto» • In UE ed EXTRA UE Sempre contratto Sempre indicata la proprietà intellettuale Sempre disciplinata la proprietà framework/programmazione ad hoc [email protected] Registro SW della SIAE • Il Registro pubblico per il software è in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518. [email protected] • La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di registrazione. • La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo l’esemplare del programma non è oggetto di visura. • La richiesta di trascrizione deve essere compilata sull’apposito modulo (mod. 346) fornito dalla SIAE. [email protected] COSA GARANTISCE SIAE? • Le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore. • Si rendono pubblici, in effetti, l’esistenza e il titolo del software, il nome dell’autore, la data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software (se diverso dall’autore). • La pubblicazione del programma ha luogo se l’autore riproduce direttamente il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. • La registrazione è prevista solo per i software pubblicati e deve essere accompagnata dal deposito di un disco ottico (CD-ROM) contenente il programma per elaboratore. • La registrazione del software non è obbligatoria. Per i programmi importati, la registrazione può essere richiesta dal titolare dei diritti di utilizzazione economica per l’Italia. • Dato che la registrazione è facoltativa e viene utilizzata solo da chi vi abbia interesse, il Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge. [email protected] MA QUALI DIRITTI HA L’AUTORE? Diritti morali • INALIENABILI Diritti patrimoniali • ALIENABILI [email protected] Diritti patrimoniali Diritti di utilizzazione economica • L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d'autore, e in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa (art. 12 comma 2 l.d.a.). [email protected] Disposizioni specifiche sul SW • Art. 64-bis. • 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: • a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; [email protected] • b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; • c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. [email protected] Corte giustizia UE - 03/07/2012 Numero: 128 - Parti: UsedSoft GmbH C. Oracle International Corporation Ai sensi della direttiva n. 2009/24 in tema di protezione del software, è legittima la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, qualora la licenza originariamente concessa dal titolare dei diritti al primo acquirente sia stata rilasciata senza limitazione di durata e a fronte del pagamento di un prezzo volto a ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera. In tal caso, ogni acquirente successivo della licenza deve essere considerato un “legittimo acquirente” al quale viene riconosciuta la possibilità di avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'art. 4, par. 2, direttiva n. 2009/24, che costituisce una lex specialis nell'ambito delle norme comunitarie dedicate alla proprietà intellettuale. Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore deve intendersi esaurito quando il titolare del diritto d'autore abbia autorizzato il download della copia su un supporto informatico via Internet, a prescindere dall'onerosità o meno dell'autorizzazione stessa. [email protected] Licenze (di cui oggi non parliamo) [email protected] • PER FARE UN QUALSIASI CONTRATTO CHE ABBIA AD OGGETTO SOFTWARE… • Bisogna partire dalle norme viste qui sopra!!! [email protected] La fornitura di software aspetti contrattuali [email protected] abbiamo diversi casi S. H. • Distribuzione c/s • Via web • SAAS [email protected] S. H. C [email protected] S. H. C • Distribuzione c/s • Via web • SAAS [email protected] Modifiche e personalizzazioni S. H. C • Distribuzione c/s • Via web • SAAS [email protected] • A seconda dei modelli di business*, si rende necessario disciplinare almeno 3 – 4 (oltre a casi particolari come es. associazione in partecipazione ecc) tipologie di rapporti molto delicate: • Fornitura • Assistenza / manutenzione • Aggiornamento • licenze [email protected] Contratto di fornitura software • Il più importante, perché • è la base ed è la «pietra» su cui poggia tutto il progetto di business • è la base su cui appoggiare assistenza /manutenzione/ aggiornamento • è quello che genera più discussioni/cause ed è quello più COMPLESSO [email protected] • Andiamo sul giuridico: • Fornitura, realizzazione, compilazione, creazione di software, in diritto è prevalentemente • CONTRATTO D’APPALTO / CONTRATTO D’OPERA * Con alcuni aspetti MOLTO particolari: [email protected] • La qualificazione giuridica dipende dalla natura del soggetto che viene incaricato dello sviluppo del programma, potendo a sua scelta l’utente rivolgersi ad un imprenditore, ed in tal caso si realizzerà un contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.) ovvero ad un professionista ed in tal caso verrà concluso un contratto d’opera (art. 2222 c.c.). [email protected] • Tribunale di Novara • n. 323/04 • Il contratto per la realizzazione di un “software”, commissionato ad una “software house”, sostanzia ad ogni effetto un appalto di servizi, e necessita di essere sottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa regolamentazione [email protected] Tribunale Bari sez. II Data: • Testo • 21/02/2011 Numero: 624 Si verte in materia di appalto (o di contratto d'opera) e non di compravendita, in presenza di un'opera realizzata esclusivamente per un determinato impiego e non suscettibile di essere utilizzata altrove, quando non si tratti dell'adattamento di un prodotto realizzato in serie, bensì della costruzione di beni utilizzabili esclusivamente da chi li aveva ordinati e non suscettibili di essere ceduti a terzi, il che determina quella assoluta diversità del prodotto rispetto all'ordinaria produzione che, come nel caso della fornitura del software relativo al funzionamento di una banca dati giuridica impone la qualificazione del contratto concluso come contratto d'appalto. [email protected] • Cassazione civile sez. II del 09/08/2013 – Numero: 19131 • APPALTO O VENDITA? • A prescindere dalla qualificazione del contratto come vendita o appalto, l'obbligo di fornire e mettere in funzione un sistema computerizzato di "software" applicativo (nella specie, per la realizzazione e la gestione di una banca dati) è un'obbligazione di risultato, sicché, qualora il medesimo risultato contrattuale sia mancato, l'utente può chiedere la risoluzione del contratto. [email protected] OBBLIGAZIONE DI MEZZI / RISULUTATO [email protected] Ma se l'aereo non vola… [email protected] Chi fa software dalla prima stretta di mano con il Cliente deve precostituire un "processo" che porta ad un AEREO CHE VOLA [email protected] "Processo" Fase "precontrattuale" 1. Studio di fattibilità 2. Analisi Funzionale Analisi Tecnica Fase "contrattuale" In contesto di sviluppo "AGILE" 3. PREVENTIVO di SPESA 4. CONTRATTO Fase "esecutiva" 5. Debugging & testing [email protected] Tale è non se segue il manifesto, ma se è contrattualizzato Studio di fattibilità • Analisi non di natura "tecnica" ma colloquiale • In forma scritta o "riunione" con il cliente • Gratis o a pagamento? Sul mercato ci sono prodotti analoghi? (buy or make) COSTI / BENEFICI [email protected] N° Latino Italiano 5W 1. QUIS «Chi» “Who” 2. QUID «Che cosa» “What” 3. QUANDO «Quando» “When” 4. UBI «Dove» “Where” 5. CUR «Perché» “Why” 6. QUANTUM «Quanto» 7. QUOMODO «In che modo» 8. QUIBUS AUXILIIS «Con quali mezzi [email protected] Spesso viene condotto o redatto dal CLIENTE Ma è utile averlo fra i nostri documenti [email protected] Analisi funzionale • Analisi requisiti • Analisi funzionale (vera e propria) 1) Chi la fa e come 2) Chi la sottoscrive 3) Da allegare al CONTRATTO* [email protected] Analisi dei requisiti Nasce da Studio di Fattibilità Indica ciò che il CLIENTE finale si aspetta dalle elaborazioni e dagli output del software (es. SW aziendale: inserimento degli ordini, pianificazione della produzione, calcolo date consegna cliente, calcolo dei margini, calcolo dei materiali da ordinare…) [email protected] Analisi funzionale. DOCUMENTO con il dettaglio delle funzioni/casi d'uso che il software deve contenere. dettagli dei processi di input, degli algoritmi di calcolo e dei processi di output (report, grafici, testo, statistiche ecc.) Specificare le INTERAZIONI richieste con altri sw esistenti [email protected] • DOCUMENTO IMPORTANTISSIMO PER IL CONTRATTO: [email protected] SEMPRE allegato forma scritta 1) dice al Giudice (che poco capisce di informatica, soprattutto quando non c'è competenza della "sezione specializzata", cioè quando si verte di diritti cosa chiedere al CTU 2) Permette al TUO avvocato di valutare se transare o continuare la causa d'autore*) [email protected] • 3) FACILITA la fase di testing Perlomeno il testing funzionale ci dice cosa è "VIZIO OCCULTO" [email protected] • 4) Ci dice e ci permette di CONTRATTUALIZZARE bene cosa è miglioramento/nuova funzionalità/nuova release E ci dice cosa è "manutenzione" [email protected] • Da avvocato vi dico: Paradossalmente è importante l'indicazione delle "NON funzionalità" ovvero dei "NON requisiti" (dire cosa NON farà il sw) [email protected] • Nella mia piccola "esperienza" … non ti pago perché il software fa così e così ma non fa così… Esperienza comunque viziata da errate analisi funzionali…. [email protected] Analisi tecnica • Il documento riporta, a fronte di ogni singola funzionalità/caso d'uso presente nell'analisi funzionale, la le specifiche tecniche di implementazione. [email protected] • Elemento che non è essenziale allegare al CONTRATTO Per il Giudice l'importante è che l'aero voli, non la modalità tecnica con cui lo tenete in aria Anche se……… [email protected] • A volte ERRORI di programmazione (VIZI) • Problemi di preventivo/budget (MAGGIORI ONERI) • SFORAMENTO DEI TEMPI DI CONSEGNA… Dipendono da soluzioni tecniche incompatibili con IL SISTEMA INFORMATIVO del CLIENTE! Cioè errori in fase precontrattuale (AT) [email protected] • Figlia dell'Analisti Tecnica Collegato all'analisi tecnica/preventivo (questa parte invece oggetto di allegato al contratto) [email protected] "…Dalle c.t.u. espletate emergeva che le carenze del software erano da ricollegare alla mancanza di un preventivo studio di fattibilità sull'intero progetto informatico che consentisse alla I.S.C. di acquisire in maniera approfondita le reali esigente della committente, carenze di analisi che erano da riferire a responsabilità della medesima I.S.C…." [email protected] FASE "CONTRATTUALE" • PREVENTIVO (scritto/sottoscritto; anche scambiato via mail/PEC) • CONTRATTO (scritto/sottoscritto; anche FE ma "dubbi" su scansione) [email protected] • Alcune problematiche tipiche del contratto [email protected] Licenza o sorgenti? Software proprietario il committente (magari inesperto) ha come obiettivo il pacchetto applicativo finale, ovviamente in codice oggetto, senza curarsi dei sorgenti di tale prodotto e della loro proprietà. [email protected] • Giurisprudenza anche recente dice che • se si qualifica il rapporto, anche solo nella descrizione della fattura, come «realizzazione software» o «sviluppo per conto di» già questo comporta un’implicita ammissione che il prodotto software è di proprietà del Cliente, che a richiesta avrebbe diritto di ottenere i sorgenti… [email protected] PERCIO’ centrale è il tema dei codici sorgente Nelle 2 diverse esigenze: • Quella dell’azienda che sviluppa il software e che potrebbe guardare con sfavore ad una cessione dei sorgenti al committente; • quella dell’azienda committente o semplicemente utilizzatrice del software, che potrebbe avere necessità dei sorgenti per manutenzione o implementazioni dall’altro e potrebbe trovarsi di fonte ad un rifiuto del detentore dei sorgenti. [email protected] tale situazione, non regolata pattiziamente dalle parti, potrebbe generare un contenzioso nel momento in cui vi fosse la necessità da parte del committente di ottenere i sorgenti del software per una qualsiasi propria necessità. • La soluzione per evitare tale possibile contenzioso è, ovviamente, quella di predisporre nel contratto • una clausola che regoli la proprietà dei sorgenti in uno dei modi seguenti: [email protected] €€€ a) la proprietà dei sorgenti viene ceduta dalla software house o dal programmatore al committente o all’acquirente del software. In tale ipotesi al momento della consegna del software con la relativa documentazione vengono consegnati al committente / acquirente anche i sorgenti del software, mentre la software house / programmatore perde ogni diritto al loro utilizzo b) La proprietà dei sorgenti non viene ceduta al committente / acquirente, il quale avrà solo diritto ad ottenere il software in linguaggio macchina, per il suo utilizzo, con facoltà ovviamente di usarlo, riprodurlo ecc. senza alcun limite. In caso di necessità degli stessi sorgenti la software house non avrà alcun obbligo nei confronti del committente. c) Le parti si accorderanno per una "comproprietà" dei sorgenti. Entrambe potranno, quindi, farne l’utilizzo che vogliono, senza alcuna limitazione * [email protected] • Il deposito dei sorgenti Contratto di Software Escrow: A software escrow is a contract that requires an escrow agent to keep physical possession of source code for a software product and release it to a licensed user, reseller or investor under specific circumstances specified in the escrow agreement www.ewitness.eu notaio dott. Genghini [email protected] Elementi utili del CONTRATTO • Art. 1 • Oggetto • Con questo accordo (Contratto), il Fornitore si impegna a sviluppare per il Cliente i programmi software di cui all’allegato A (preventivo) con le specifiche funzionali descritte nell’allegato B (Specifiche Funzionali/requisiti/tecnici) e a fornire gli altri servizi descritti di seguito ai termini e alle condizioni concordate (Servizi). • I Servizi includono: • sviluppo dei Programmi; installazione dei Programmi nelle macchine designate dal Cliente (Macchine); consegna dei Programmi pronti all’uso per la data convenuta (Data di Consegna); consegna dei manuali operativi per l’utilizzo e la formazione necessaria al Cliente. • Gli allegati fanno parte integrante del Contratto. [email protected] • Art. 2 • Dichiarazione del Fornitore • Il Fornitore prende atto del fatto che il Cliente si propone di utilizzare i Programmi con le Macchine, il sistema operativo xx (versione y) e il database management system xx (versione y) . • Il Fornitore dichiara di aver ricevuto informazioni sufficienti riguardo alle Macchine, al sistema operativo e al database management system, tali da consentirgli di realizzare i Programmi in modo che possano funzionare nell’ambiente informatico indicato dal Cliente e secondo le Specifiche Funzionali. [email protected] • Art. 3 • Struttura del Contratto • Il Contratto è composto da questo documento e dagli allegati Allegato “A” (preventivo), Allegato “B” (Specifiche funzionali/requisiti/tecnici), Allegato “C” (Piano di esecuzione), Allegato “D” (Contratto di deposito del codice sorgente) SEPARATO o in Allegato “F” (Accordo di aggiornamento / manutenzione), che ne fanno parte integrante. • Le Parti potranno modificare e integrare il Contratto solo tramite un documento sottoscritto da entrambe e con espresso riferimento al Contratto. • In caso di conflitto tra questo documento e un allegato, l’allegato avrà la prevalenza. [email protected] SUBAPPALTO • Art. 4 Esecuzione del Contratto da parte di terzi Attenzione: appalto non autorizzato è inadempimento grave a) Il Fornitore non affiderà / può affidare a terzi l’esecuzione di alcuna parte del Contratto senza il preventivo consenso del Cliente. b) Il Fornitore non sarà sollevato da alcuna delle obbligazioni nei confronti del Cliente per l’esecuzione del Contratto per il fatto di averle affidate a terzi. [email protected] corrispettivi MODELLO AGILE – SAL - ECC Versione A: Prezzo fisso • Il prezzo convenuto tra le Parti a fronte delle attività del Fornitore di cui all’art. 1 è di xx. • Il prezzo sarà pagato come segue: • xx alla firma dell’accordo a titolo di anticipo; • xx al completamento di ciascuna fase, come descritto nel Piano di Esecuzione (allegato C); • xx alla data di accettazione (VEDI) [email protected] • Versione B: Time and Material • a) Il Cliente pagherà il Fornitore per il tempo speso per l’esecuzione del Contratto (che non includerà il tempo di viaggio) e per il materiale (e costo di utilizzo del computer) utilizzato dal Fornitore fino al costo massimo di xxx. • b) La tariffa oraria sulla quale calcolare il tempo speso dal Fornitore sarà di xxx . • Il Fornitore dovrà assicurarsi che il personale incaricato della fornitura del servizio abbia un adeguato livello di preparazione e specializzazione. • c) I costi del materiale e del tempo di utilizzo del computer saranno calcolati sulla base delle tabelle di cui all’ Allegato D. • d) Il Fornitore manterrà aggiornata documentazione del tempo e dei materiali utilizzati, che terrà a disposizione del Cliente su richiesta. • e) Al completamento di ciascuna fase (o con scadenza, ad esempio, trimestrale, quando non è prevista un’esecuzione per fasi), il Fornitore presenterà al Cliente fattura indicando il tempo speso da ciascuno dei collaboratori e il costo dettagliato dei materiali e del tempo di utilizzo del computer attribuibile a quella fase. • (f) Il Cliente tratterrà il 10% di ciascuna fattura fino ad un massimo del 10% del costo massimo. L’ammontare trattenuto sarà pagato al Fornitore all’ accettazione. [email protected] • Altre clausole del pagamento: • Tutti i pagamenti dovranno avvenire a xx giorni data fattura. • In caso di ritardato pagamento, il Fornitore dovrà corrispondere gli interessi moratori, nella misura di x % per ogni settimana di ritardo. • Se il ritardo nel pagamento è superiore a xx settimane, il contratto si intenderà risolto di diritto, previa notifica del Fornitore al Cliente. • Spese???? [email protected] RITARDI NELL’ADEMPIMENTO • Concetto di «data di consegna» (valutare se data di Consegna è da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del codice civile) • Tema centrale: il TESTING DEVE essere analiticamente disciplinato [email protected] • • Art. 6 Ritardi nell’esecuzione del Contratto - Versione A: prezzo fisso • Ritardi attribuibili al Fornitore • (a) Il Fornitore deve fornire i Programmi pronti per essere utilizzati entro la Data di Consegna. • (b) Se il Fornitore non consegna i Programmi entro tale data, pagherà al Cliente la somma di xx per settimana fino ad un massimo totale di xx. • Tali pagamenti saranno a fronte di tutti i danni sofferti dal Cliente nel periodo di ritardo, fatto salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo (c). • (c) Se il Fornitore non fornirà i Programmi pronti per l’uso entro 10 settimane dalla Data di Consegna, il Cliente potrà risolvere il Contratto e avrà diritto al risarcimento di tutti i danni provocati dal ritardo. Le somme già trattenute ai sensi del paragrafo (a) che precede verranno sottratte nel calcolo dei risarcimento dei danni complessivi. [email protected] • • Art. 6 Ritardi nell’esecuzione del Contratto - Versione A: prezzo fisso Ritardi attribuibili al Cliente • Se il Cliente impedisce o ritarda l’esecuzione del Contratto con il suo comportamento: • (a) pagherà quanto eventualmente dovuto alla data prevista per il completamento di ogni fase che non si sia potuta completare per sua colpa; • (b) pagherà al Fornitore una somma ragionevole a fronte di tempo e materiali eventualmente impiegati da questi per rettificare eventuali errori causati da informazioni incorrette o imprecise e rimborserà eventuali danni; • (c) la Data di Consegna sarà variata in funzione del ritardo causato dal Cliente. [email protected] • • Art. 6 Ritardi nell’esecuzione del Contratto Versione B: Time and materials • Ritardi attribuibili al Fornitore • • (a) Il Fornitore deve fornire i Programmi pronti per l’uso entro la Data di Consegna. • (b) Se il Fornitore non consegna i Programmi entro tale data, pagherà al Cliente la somma di xx per settimana fino ad un massimo totale di xx. Tali pagamenti saranno a fronte di tutti i danni sofferti dal Cliente nel periodo di ritardo, fatto salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo. • (c) Se il Fornitore non fornirà i Programmi pronti per l’uso entro 10 settimane dalla Data di Consegna, il Cliente potrà risolvere il Contratto e avrà diritto al risarcimento di tutti i danni provocati dal ritardo. Le somme già trattenute ai sensi del paragrafo (b) che precede verranno sottratte nel calcolo dei risarcimento dei danni complessivi. [email protected] • Art. 6 • Ritardi nell’esecuzione del Contratto Versione B: Time and materials • Ritardi attribuibili al Cliente • Se il Cliente impedisce o ritarda l’esecuzione del Contratto con il suo comportamento: • (a) pagherà il Fornitore, alle tariffe previste nell’allegato C, per il tempo e materiali impiegati da Fornitore per rettificare il suoi errori o causati da informazioni incorrette o imprecise e rimborserà i danni subiti dal Fornitore. • la Data di Consegna sarà variata in funzione del ritardo causato dal Cliente. [email protected] • TEMA DELLE MODIFICHE (ahi ahi ahi) Definire PRIMA analiticamente cosa è MODIFICA e cosa no… ANALISI FUNZIONALE FONDAMENTALE è L' [email protected] • CLAUSOLA • Se il Cliente vorrà apportare delle modifiche prima della completa realizzazione dei Programmi, comunicherà al Fornitore i dettagli delle modifiche e le informazioni utili al Fornitore per le sue valutazioni. • Il Fornitore, se deciderà di considerare la proposta di modifica, trasmetterà nei tempi ragionevolmente richiesti una quotazione indicando le variazioni di prezzo, della Data di Consegna e del Piano di Esecuzione nonché le modifiche alle Specifiche Funzionali, ai manuali operativi e al piano di formazione. • Il Cliente potrà accettare la quotazione o rifiutarla, nel qual caso il contratto resterà invariato. [email protected] DIRITTI E SORGENTI • Versione A (i diritti restano in capo al Fornitore) Alla data convenuta, il Fornitore dovrà consegnare al Cliente: a) una copia del codice oggetto dei Programmi; b) i manuali operativi c) copie dei test e dei risultati dei test fatti dal Fornitore su tutte le parti dei Programmi prima della consegna. Il Fornitore dovrà installare i Programmi nelle Macchine del Cliente alla data indicata nel piano di esecuzione. [email protected] • Versione B (i diritti sono in capo al Cliente) • Alla data di Accettazione, il Fornitore consegnerà al Cliente: • (a) il codice sorgente, (a parte contratto di deposito sorgenti o clausola*); • (b) i manuali operativi; • (c) tutte le informazioni necessarie per consentire ad un programmatore ragionevolmente esperto di correggere, modificare e migliorare i Programmi senza ricorrere ad altre persone o documenti. • Il Fornitore dovrà installare i Programmi nelle Macchine del Cliente alla data indicata nel piano di esecuzione. [email protected] Testing e Accettazione Distinguere TEST SH // TEST CLIENTE (o disciplinare un modello misto) Clausola per il test cliente Il Cliente metterà a disposizione quanto necessario per la corretta esecuzione del test. Se il test darà i risultati attesi, il Cliente accetterà i Programmi. Se i Programmi non processeranno correttamente i dati il Fornitore procederà alle correzioni necessarie e il test verrà ripetuto entro 15 giorni. Se il test ripetuto fallisce, il Cliente può, con notifica scritta al Fornitore: • a) fissare una nuova data per un test ulteriore. Nel caso anche questo non avesse successo, si procederà come nei punti b) e c) successivi; • b) accettare i Programmi con una riduzione del prezzo. Se le Parti non raggiungono un accordo sul nuovo prezzo entro 15 giorni, il Cliente può rifiutare i Programmi come stabilito nel punto c) successivo; • c) rifiutare i Programmi. In questo caso il Contratto sarà automaticamente risolto e il Fornitore dovrà restituire quanto già pagato dal Cliente, senza pregiudizio di ulteriori danni. [email protected] Garanzia (BUGS e MALFUNZIONAMENTI) • Definire bene il concetto (no nuova release!!!!!) • Il Fornitore garantisce, per un periodo di 12 mesi, che i Programmi avranno capacità e funzioni corrispondenti alle Specifiche Funzionali quando usati con i prodotti e nell’ambiente informatico identificato dal Cliente, e che i manuali e il piano di formazione offriranno istruzioni adeguate per permettere al Cliente l’uso dei Programmi senza ricorso a terzi. • Eventuali errori o difetti dovranno essere comunicati dal Cliente al Fornitore entro 6 mesi dall’accettazione. • Il Fornitore dovrà rimediare all’errore in un tempo ragionevole senza addebito al Cliente . • Questa garanzia è valida se non sono intervenute variazioni sui Programmi da parte di terzi. [email protected] Manutenzione • Le Parti si impegnano a stipulare un accordo di manutenzione alla data di accettazione. Distinzione fra GARANZIA E MANUTENZIONE!!! [email protected] • PATTO di non concorrenza • NON DISCLOSER AGREEMENT • SIMUL STABANT SIMUL CADUNT [email protected] • Risoluzione • In caso di mancato adempimento di una obbligazione contrattuale rilevante, la Parte non inadempiente potrà intimare all’ altra per iscritto di adempiere nel termine di 30 giorni, con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz’altro risolto. • Il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile dal Fornitore nell’ipotesi di ritardati pagamenti da parte del Cliente, come stabilito dall’art. 6, ultimo paragrafo, del Contratto. • La risoluzione ai sensi dei commi precedenti di questo articolo solleverà le Parti da ogni ulteriore obbligazione contrattuale di esecuzione del Contratto. • In caso di risoluzione richiesta dal Fornitore, questi potrà recuperare le Macchine e i materiali di sua proprietà che si trovano presso il Cliente e avrà diritto ad una somma ragionevole per il lavoro svolto prima del termine del Contratto. • In caso di risoluzione per iniziativa del Cliente, il Cliente avrà diritto ad essere indennizzato di tutte le somme preventivamente pagate e avrà diritto ad essere risarcito dal Fornitore per ogni danno o spesa direttamente sostenute come conseguenza dell’interruzione del Contratto. • Ai fini dell’efficacia della risoluzione del contratto, la relativa comunicazione dovrà venir effettuata per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione stessa (es. lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, etc.). [email protected] • Art. 21 Assicurazione • Il Fornitore conferma di aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura contro i rischi della responsabilità civile e professionale per l’attività da lui svolta. • Tale copertura assicurativa prevede un massimale pari al corrispettivo complessivo del Contratto, rapportato all’anno, e comunque non inferiore a xxx per anno e a xxx per sinistro assicurato. • I massimali non potranno essere ridotti senza il consenso scritto del Cliente. [email protected] GRAZIE!!! • @notizieCAD Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto Diritto Internet e nuove tecnologie Corso Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone www.studiolegalevicenzotto.it Tel.: 0434 29046 Fax: 0434 522525 [email protected] Skype: paolo.vicenzotto Twitter: @notizieCAD [email protected]