i programmi per elaboratore

Transcript

i programmi per elaboratore
Aspetti legali del software.
Il contratto
Studio Legale
Avv. Paolo Vicenzotto
Diritto – Internet – Nuove Tecnologie
Corso Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone www.studiolegalevicenzotto.it
Tel.: 0434 29046 Fax: 0434 522525 [email protected]
Twitter: @notizieCAD
[email protected]
T'ho fatto er
software…
pagame!
Non funziona,
nun te pago!
L'informatica è un business complesso oggi…
Stasera parlo di
COMMISSIONE SOFTWARE
[email protected]
• L’attività del
programmatore è
ARTE
NON TECNICA
[email protected]
• CIOE’
• NON è una soluzione nuova ed originale ad un
certo problema tecnico
• MA opera dell’ingegno di carattere creativo
[email protected]
R.D. 633/1941
così come modificato dal D.lgs 518/92
• Art. 1
• Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
• Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20
giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
[email protected]
• Art. 2
• In particolare sono comprese nella protezione:
…
• 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso".
[email protected]
• Sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10 Corte di Giustizia Europea
• Il SAS Institute, realizzatore di programmi per elaboratore ed in particolare
del linguaggio SAS per l'analisi di dati, contesta alla World Programming di
aver copiato il codice del sistema SAS creando il WPL, un programma
alternativo in grado di eseguire applicazioni SAS, in tal modo violando i
diritti d'autore su tali applicativi.
• La High Court of Justice dell'Inghilterra precisa che non risulta dimostrato
che per realizzare la WPL l'azienda abbia avuto accesso al codice sorgente
dei moduli SAS, per cui decide di sospendere la pronuncia e di sottoporre
alla Corte di Giustizia europea la questione se le funzionalità di un
programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il
formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare
determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto
programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui
programmi per elaboratore ai sensi della direttiva europea 91/250.
[email protected]
•
•
•
«In sintesi la tutela si applica alla forma di espressione di un programma per elaboratore, cioè il suo
codice, ma non alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, compreso quelli alla base
dell'interfaccia, e di conseguenza non sono tutelate le funzionalità del programma né il linguaggio
di programmazione né il formato dei file utilizzato. In particolare, come asserito anche dall'avvocato
generale, il linguaggio di programmazione è equivalente alle parole usate da un romanziere, e come
tale non è tutelabile, a differenza dell'opera composta con quel linguaggio (il codice appunto,
oppure il romanzo).
Il legittimo acquirente del software può, quindi, senza chiedere l'autorizzazione al titolare, eseguire,
studiare, osservare e sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee su cui è basato, potendo in tal modo replicare le funzionalità del programma senza per questo
violare i diritti del titolare, e il titolare non può limitare questi diritti a mezzo di una licenza troppo
restrittiva. Una violazione del diritto d'autore si avrebbe solo se la replica delle funzioni del
programma avviene copiando il suo codice.
Tale impostazione consente, infatti, da un lato di tutelare l'autore del programma, dall'altro offre
uno spazio sufficiente a consentire ad altri programmatori di creare programma con funzionalità
simili o addirittura identiche. In caso contrario si aprirebbe la strada al monopolio delle idee a
scapito del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale»
[email protected]
Chi è l’autore?
•
Il codice civile all'art. 2576 e la legge sul diritto d'autore all'art. 6 stabiliscono che il
titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione
dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
•
NON richiesti ulteriori adempimenti o formalità, quali possono essere la
pubblicazione dell'opera o il deposito o la registrazione (NEPPURE IL DEPOSITO DEL
SW ALLA SIAE – registro olaf vedi poi)
•
L'art. 8 della legge stabilisce una presunzione legale di paternità, destinata a valere
in generale per le opere pubblicate: è reputato autore dell'opera, salvo prova
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso o è annunciato come
tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera
stessa.
Spetterà a chi contesta tale qualità e assume che l'opera non è stata creata da chi
si è qualificato come autore, dare la prova del proprio assunto.
•
[email protected]
Il lavoro dei miei programmatori?
Art. 12-bis.
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo
stesso datore di lavoro (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 maggio
1999, n. 169.
Se nulla si dice è
del titolare
[email protected]
• Attenzione però al «subappalto»
• In UE ed EXTRA UE
Sempre contratto
Sempre indicata la proprietà intellettuale
Sempre disciplinata la proprietà framework/programmazione ad hoc
[email protected]
Registro SW della SIAE
• Il Registro pubblico per il software è in
funzione presso la Sezione OLAF della
Direzione Generale della SIAE ed è stato
istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto
Legislativo 29/12/1992, n. 518.
[email protected]
• La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi
informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con
un numero progressivo e la data di registrazione, gli
esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al
richiedente un attestato di registrazione.
• La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia
estratti e copie autentiche degli atti (dichiarazioni,
descrizioni e atti depositati); solo l’esemplare del
programma non è oggetto di visura.
• La richiesta di trascrizione deve essere compilata
sull’apposito modulo (mod. 346) fornito dalla SIAE.
[email protected]
COSA GARANTISCE SIAE?
•
Le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova contraria,
dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore.
•
Si rendono pubblici, in effetti, l’esistenza e il titolo del software, il nome dell’autore, la
data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare dei diritti di utilizzazione
economica sul software (se diverso dall’autore).
•
La pubblicazione del programma ha luogo se l’autore riproduce direttamente il software
per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il
programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.
•
La registrazione è prevista solo per i software pubblicati e deve essere accompagnata
dal deposito di un disco ottico (CD-ROM) contenente il programma per elaboratore.
•
La registrazione del software non è obbligatoria. Per i programmi importati, la
registrazione può essere richiesta dal titolare dei diritti di utilizzazione economica per
l’Italia.
•
Dato che la registrazione è facoltativa e viene utilizzata solo da chi vi abbia interesse, il
Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono,
quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che
potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge.
[email protected]
MA QUALI DIRITTI HA L’AUTORE?
Diritti morali
• INALIENABILI
Diritti patrimoniali
• ALIENABILI
[email protected]
Diritti patrimoniali
Diritti di utilizzazione economica
• L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e
modo, originale o derivato, nei limiti
determinati dalla legge sul diritto d'autore, e
in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli da 13 a 18 della legge
stessa (art. 12 comma 2 l.d.a.).
[email protected]
Disposizioni specifiche sul SW
• Art. 64-bis.
• 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e
64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
• a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi
mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni
quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per
elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti;
[email protected]
• b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione
e ogni altra modificazione del programma per
elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera
che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
• c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,
compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso.
[email protected]
Corte giustizia UE - 03/07/2012
Numero: 128 - Parti: UsedSoft GmbH
C. Oracle International Corporation
Ai sensi della direttiva n. 2009/24 in tema di protezione del software, è legittima la
rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del
titolare del diritto d'autore, qualora la licenza originariamente concessa dal titolare dei
diritti al primo acquirente sia stata rilasciata senza limitazione di durata e a fronte del
pagamento di un prezzo volto a ottenere una remunerazione corrispondente al valore
economico della copia dell'opera. In tal caso, ogni acquirente successivo della licenza
deve essere considerato un “legittimo acquirente” al quale viene riconosciuta la
possibilità di avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'art. 4,
par. 2, direttiva n. 2009/24, che costituisce una lex specialis nell'ambito delle norme
comunitarie dedicate alla proprietà intellettuale. Il diritto di distribuzione della copia
di un programma per elaboratore deve intendersi esaurito quando il titolare del diritto
d'autore abbia autorizzato il download della copia su un supporto informatico via
Internet, a prescindere dall'onerosità o meno dell'autorizzazione stessa.
[email protected]
Licenze (di cui oggi non parliamo)
[email protected]
• PER FARE UN QUALSIASI CONTRATTO CHE
ABBIA AD OGGETTO SOFTWARE…
• Bisogna partire dalle norme viste qui sopra!!!
[email protected]
La fornitura di software
aspetti contrattuali
[email protected]
abbiamo diversi casi
S. H.
• Distribuzione c/s
• Via web
• SAAS
[email protected]
S. H.
C
[email protected]
S. H.
C
• Distribuzione c/s
• Via web
• SAAS
[email protected]
Modifiche e personalizzazioni
S. H.
C
• Distribuzione c/s
• Via web
• SAAS
[email protected]
• A seconda dei modelli di business*, si rende
necessario disciplinare almeno 3 – 4 (oltre a casi
particolari come es. associazione in partecipazione ecc) tipologie di
rapporti molto delicate:
• Fornitura
• Assistenza / manutenzione
• Aggiornamento
• licenze
[email protected]
Contratto di fornitura software
• Il più importante, perché
• è la base ed è la «pietra» su cui poggia tutto il
progetto di business
• è la base su cui appoggiare assistenza
/manutenzione/ aggiornamento
• è quello che genera più discussioni/cause ed è
quello più COMPLESSO
[email protected]
• Andiamo sul giuridico:
• Fornitura, realizzazione, compilazione,
creazione di software, in diritto è
prevalentemente
• CONTRATTO D’APPALTO / CONTRATTO
D’OPERA
* Con alcuni aspetti MOLTO particolari:
[email protected]
• La qualificazione giuridica dipende dalla
natura del soggetto che viene incaricato dello
sviluppo del programma, potendo a sua scelta
l’utente rivolgersi ad un imprenditore, ed in
tal caso si realizzerà un contratto di appalto di
servizi (art. 1655 c.c.) ovvero ad un
professionista ed in tal caso verrà concluso un
contratto d’opera (art. 2222 c.c.).
[email protected]
• Tribunale di Novara
• n. 323/04
• Il contratto per la realizzazione di un
“software”, commissionato ad una “software
house”, sostanzia ad ogni effetto un appalto di
servizi, e necessita di essere sottoposto, ai fini
di una disciplina positiva, alla relativa
regolamentazione
[email protected]
Tribunale Bari sez. II Data:
•
Testo
•
21/02/2011 Numero:
624
Si verte in materia di appalto (o di contratto d'opera) e non di
compravendita, in presenza di un'opera realizzata esclusivamente per un
determinato impiego e non suscettibile di essere utilizzata altrove, quando
non si tratti dell'adattamento di un prodotto realizzato in serie, bensì della
costruzione di beni utilizzabili esclusivamente da chi li aveva ordinati e non
suscettibili di essere ceduti a terzi, il che determina quella assoluta
diversità del prodotto rispetto all'ordinaria produzione che, come nel caso
della fornitura del software relativo al funzionamento di una banca dati
giuridica impone la qualificazione del contratto concluso come contratto
d'appalto.
[email protected]
• Cassazione civile sez. II del 09/08/2013 – Numero: 19131
• APPALTO O VENDITA?
• A prescindere dalla qualificazione del contratto come vendita
o appalto, l'obbligo di fornire e mettere in funzione un
sistema computerizzato di "software" applicativo (nella
specie, per la realizzazione e la gestione di una banca dati) è
un'obbligazione di risultato, sicché, qualora il
medesimo risultato contrattuale sia mancato, l'utente può
chiedere la risoluzione del contratto.
[email protected]
OBBLIGAZIONE DI MEZZI / RISULUTATO
[email protected]
Ma se l'aereo non vola…
[email protected]
Chi fa software dalla prima stretta di mano con il
Cliente deve precostituire un "processo" che
porta ad un
AEREO CHE VOLA
[email protected]
"Processo"
Fase "precontrattuale"
1. Studio di fattibilità
2. Analisi Funzionale
Analisi Tecnica
Fase "contrattuale"
In contesto di
sviluppo "AGILE"
3. PREVENTIVO di SPESA
4. CONTRATTO
Fase "esecutiva"
5. Debugging & testing
[email protected]
Tale è non se segue
il manifesto, ma se è
contrattualizzato
Studio di fattibilità
• Analisi non di natura "tecnica" ma colloquiale
• In forma scritta o "riunione" con il cliente
• Gratis o a pagamento?
Sul mercato ci sono prodotti
analoghi? (buy or make)
COSTI / BENEFICI
[email protected]
N°
Latino
Italiano
5W
1.
QUIS
«Chi»
“Who”
2.
QUID
«Che cosa»
“What”
3.
QUANDO
«Quando»
“When”
4.
UBI
«Dove»
“Where”
5.
CUR
«Perché»
“Why”
6.
QUANTUM
«Quanto»
7.
QUOMODO
«In che
modo»
8.
QUIBUS
AUXILIIS
«Con quali
mezzi
[email protected]
Spesso viene condotto o redatto dal CLIENTE
Ma è utile averlo fra i nostri documenti
[email protected]
Analisi funzionale
• Analisi requisiti
• Analisi funzionale (vera e propria)
1) Chi la fa e come
2) Chi la sottoscrive
3) Da allegare al CONTRATTO*
[email protected]
Analisi dei requisiti
Nasce da Studio di Fattibilità
Indica ciò che il CLIENTE finale si aspetta dalle elaborazioni e
dagli output del software (es. SW aziendale: inserimento degli
ordini, pianificazione della produzione, calcolo date consegna
cliente, calcolo dei margini, calcolo dei materiali da ordinare…)
[email protected]
Analisi funzionale.
DOCUMENTO con il dettaglio delle funzioni/casi d'uso che il
software deve contenere.
dettagli dei processi di input, degli algoritmi di calcolo e dei
processi di output (report, grafici, testo, statistiche ecc.)
Specificare le INTERAZIONI richieste con
altri sw esistenti
[email protected]
• DOCUMENTO IMPORTANTISSIMO PER IL
CONTRATTO:
[email protected]
SEMPRE allegato forma scritta
1) dice al Giudice (che poco capisce di informatica, soprattutto quando
non c'è competenza della "sezione specializzata", cioè quando si verte di diritti
cosa chiedere al CTU
2) Permette al TUO avvocato di valutare se
transare o continuare la causa
d'autore*)
[email protected]
• 3) FACILITA la fase di testing
Perlomeno il testing funzionale
ci dice cosa è "VIZIO OCCULTO"
[email protected]
• 4) Ci dice e ci permette di
CONTRATTUALIZZARE bene cosa è
miglioramento/nuova funzionalità/nuova
release
E ci dice cosa è
"manutenzione"
[email protected]
• Da avvocato vi dico:
Paradossalmente è importante l'indicazione
delle "NON funzionalità" ovvero dei "NON
requisiti" (dire cosa NON farà il sw)
[email protected]
• Nella mia piccola "esperienza"
… non ti pago perché il software fa così e così
ma non fa così…
Esperienza comunque
viziata da errate analisi
funzionali….
[email protected]
Analisi tecnica
• Il documento riporta, a fronte di ogni singola
funzionalità/caso d'uso presente nell'analisi
funzionale, la le specifiche tecniche di
implementazione.
[email protected]
• Elemento che non è essenziale allegare al
CONTRATTO
Per il Giudice l'importante è che
l'aero voli, non la modalità
tecnica con cui lo tenete in aria
Anche se………
[email protected]
• A volte ERRORI di programmazione (VIZI)
• Problemi di preventivo/budget (MAGGIORI
ONERI)
• SFORAMENTO DEI TEMPI DI CONSEGNA…
Dipendono da soluzioni tecniche incompatibili
con IL SISTEMA INFORMATIVO del CLIENTE!
Cioè errori in fase precontrattuale (AT)
[email protected]
• Figlia dell'Analisti Tecnica
Collegato all'analisi tecnica/preventivo (questa
parte invece oggetto di allegato al contratto)
[email protected]
"…Dalle c.t.u. espletate emergeva che le carenze del
software erano da ricollegare alla mancanza di un
preventivo studio di fattibilità sull'intero progetto
informatico che consentisse alla I.S.C. di acquisire in
maniera approfondita le reali esigente della
committente, carenze di analisi che erano da riferire a
responsabilità della medesima I.S.C…."
[email protected]
FASE "CONTRATTUALE"
• PREVENTIVO (scritto/sottoscritto; anche scambiato via mail/PEC)
• CONTRATTO (scritto/sottoscritto; anche FE ma "dubbi" su scansione)
[email protected]
• Alcune problematiche tipiche del contratto
[email protected]
Licenza o sorgenti?
Software proprietario
il committente (magari inesperto) ha come obiettivo il
pacchetto applicativo finale, ovviamente in codice
oggetto, senza curarsi dei sorgenti di tale prodotto e
della loro proprietà.
[email protected]
• Giurisprudenza anche recente dice che
• se si qualifica il rapporto, anche solo nella
descrizione della fattura, come «realizzazione
software» o «sviluppo per conto di» già
questo comporta un’implicita ammissione che
il prodotto software è di proprietà del Cliente,
che a richiesta avrebbe diritto di ottenere i
sorgenti…
[email protected]
PERCIO’ centrale è il tema dei codici sorgente
Nelle 2 diverse esigenze:
• Quella dell’azienda che sviluppa il software e che
potrebbe guardare con sfavore ad una cessione
dei sorgenti al committente;
• quella dell’azienda committente o semplicemente
utilizzatrice del software, che potrebbe avere
necessità dei sorgenti per manutenzione o
implementazioni dall’altro e potrebbe trovarsi di
fonte ad un rifiuto del detentore dei sorgenti.
[email protected]
tale situazione, non regolata pattiziamente dalle
parti, potrebbe generare un contenzioso nel
momento in cui vi fosse la necessità da parte del
committente di ottenere i sorgenti del software per
una qualsiasi propria necessità.
• La soluzione per evitare tale possibile
contenzioso è, ovviamente, quella di predisporre
nel contratto
• una clausola che regoli la proprietà dei sorgenti
in uno dei modi seguenti:
[email protected]
€€€
a) la proprietà dei sorgenti viene ceduta dalla software house o dal
programmatore al committente o all’acquirente del software. In tale
ipotesi al momento della consegna del software con la relativa
documentazione vengono consegnati al committente / acquirente
anche i sorgenti del software, mentre la software house /
programmatore perde ogni diritto al loro utilizzo
b) La proprietà dei sorgenti non viene ceduta al committente /
acquirente, il quale avrà solo diritto ad ottenere il software in
linguaggio macchina, per il suo utilizzo, con facoltà ovviamente di
usarlo, riprodurlo ecc. senza alcun limite. In caso di necessità degli
stessi sorgenti la software house non avrà alcun obbligo nei confronti
del committente.
c) Le parti si accorderanno per una "comproprietà" dei sorgenti.
Entrambe potranno, quindi, farne l’utilizzo che vogliono, senza alcuna
limitazione *
[email protected]
• Il deposito dei sorgenti
Contratto di Software Escrow:
A software escrow is a contract that requires an escrow agent to
keep physical possession of source code for a software product
and release it to a licensed user, reseller or investor under
specific circumstances specified in the escrow agreement
www.ewitness.eu
notaio dott. Genghini
[email protected]
Elementi utili del CONTRATTO
•
Art. 1
•
Oggetto
•
Con questo accordo (Contratto), il Fornitore si impegna a sviluppare per il Cliente i
programmi software di cui all’allegato A (preventivo) con le specifiche funzionali
descritte nell’allegato B (Specifiche Funzionali/requisiti/tecnici) e a fornire gli altri
servizi descritti di seguito ai termini e alle condizioni concordate (Servizi).
•
I Servizi includono:
•
sviluppo dei Programmi; installazione dei Programmi nelle macchine designate dal
Cliente (Macchine); consegna dei Programmi pronti all’uso per la data convenuta
(Data di Consegna); consegna dei manuali operativi per l’utilizzo e la formazione
necessaria al Cliente.
•
Gli allegati fanno parte integrante del Contratto.
[email protected]
• Art. 2
• Dichiarazione del Fornitore
• Il Fornitore prende atto del fatto che il Cliente si propone di
utilizzare i Programmi con le Macchine, il sistema
operativo xx (versione y) e il database management system
xx (versione y) .
• Il Fornitore dichiara di aver ricevuto informazioni sufficienti
riguardo alle Macchine, al sistema operativo e al database
management system, tali da consentirgli di realizzare i
Programmi in modo che possano funzionare nell’ambiente
informatico indicato dal Cliente e secondo le Specifiche
Funzionali.
[email protected]
•
Art. 3
•
Struttura del Contratto
•
Il Contratto è composto da questo documento e dagli allegati Allegato “A”
(preventivo), Allegato “B” (Specifiche funzionali/requisiti/tecnici), Allegato “C”
(Piano di esecuzione), Allegato “D” (Contratto di deposito del codice sorgente)
SEPARATO o in Allegato “F” (Accordo di aggiornamento / manutenzione), che ne fanno
parte integrante.
•
Le Parti potranno modificare e integrare il Contratto solo tramite un documento
sottoscritto da entrambe e con espresso riferimento al Contratto.
•
In caso di conflitto tra questo documento e un allegato, l’allegato avrà la
prevalenza.
[email protected]
SUBAPPALTO
• Art. 4 Esecuzione del Contratto da parte di terzi
Attenzione: appalto non autorizzato è
inadempimento grave
a) Il Fornitore non affiderà / può affidare a terzi l’esecuzione di
alcuna parte del Contratto senza il preventivo consenso del
Cliente.
b) Il Fornitore non sarà sollevato da alcuna delle obbligazioni
nei confronti del Cliente per l’esecuzione del Contratto per il
fatto di averle affidate a terzi.
[email protected]
corrispettivi
MODELLO AGILE – SAL - ECC
Versione A: Prezzo fisso
•
Il prezzo convenuto tra le Parti a fronte delle attività del Fornitore di cui all’art. 1 è di xx.
•
Il prezzo sarà pagato come segue:
•
xx alla firma dell’accordo a titolo di anticipo;
•
xx al completamento di ciascuna fase, come descritto nel Piano di Esecuzione (allegato C);
•
xx alla data di accettazione (VEDI)
[email protected]
•
Versione B: Time and Material
•
a) Il Cliente pagherà il Fornitore per il tempo speso per l’esecuzione del Contratto (che non includerà il tempo di
viaggio) e per il materiale (e costo di utilizzo del computer) utilizzato dal Fornitore fino al costo massimo di xxx.
•
b) La tariffa oraria sulla quale calcolare il tempo speso dal Fornitore sarà di xxx .
•
Il Fornitore dovrà assicurarsi che il personale incaricato della fornitura del servizio abbia un adeguato livello di
preparazione e specializzazione.
•
c) I costi del materiale e del tempo di utilizzo del computer saranno calcolati sulla base delle tabelle di cui all’
Allegato D.
•
d) Il Fornitore manterrà aggiornata documentazione del tempo e dei materiali utilizzati, che terrà a disposizione
del Cliente su richiesta.
•
e) Al completamento di ciascuna fase (o con scadenza, ad esempio, trimestrale, quando non è prevista
un’esecuzione per fasi), il Fornitore presenterà al Cliente fattura indicando il tempo speso da ciascuno dei
collaboratori e il costo dettagliato dei materiali e del tempo di utilizzo del computer attribuibile a quella fase.
•
(f) Il Cliente tratterrà il 10% di ciascuna fattura fino ad un massimo del 10% del costo massimo. L’ammontare
trattenuto sarà pagato al Fornitore all’ accettazione.
[email protected]
• Altre clausole del pagamento:
• Tutti i pagamenti dovranno avvenire a xx giorni data fattura.
• In caso di ritardato pagamento, il Fornitore dovrà
corrispondere gli interessi moratori, nella misura di x % per
ogni settimana di ritardo.
• Se il ritardo nel pagamento è superiore a xx settimane, il
contratto si intenderà risolto di diritto, previa notifica del
Fornitore al Cliente.
• Spese????
[email protected]
RITARDI NELL’ADEMPIMENTO
• Concetto di «data di consegna» (valutare se data di
Consegna è da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del codice
civile)
• Tema centrale: il TESTING
DEVE essere analiticamente disciplinato
[email protected]
•
•
Art. 6
Ritardi nell’esecuzione del Contratto - Versione A: prezzo fisso
•
Ritardi attribuibili al Fornitore
•
(a) Il Fornitore deve fornire i Programmi pronti per essere utilizzati entro la Data di Consegna.
•
(b) Se il Fornitore non consegna i Programmi entro tale data, pagherà al Cliente la somma di xx
per settimana fino ad un massimo totale di xx.
•
Tali pagamenti saranno a fronte di tutti i danni sofferti dal Cliente nel periodo di ritardo, fatto salvo
quanto stabilito nel successivo paragrafo (c).
•
(c) Se il Fornitore non fornirà i Programmi pronti per l’uso entro 10 settimane dalla Data di
Consegna, il Cliente potrà risolvere il Contratto e avrà diritto al risarcimento di tutti i danni
provocati dal ritardo. Le somme già trattenute ai sensi del paragrafo (a) che precede verranno
sottratte nel calcolo dei risarcimento dei danni complessivi.
[email protected]
•
•
Art. 6 Ritardi nell’esecuzione del Contratto - Versione A: prezzo fisso
Ritardi attribuibili al Cliente
•
Se il Cliente impedisce o ritarda l’esecuzione del Contratto con il suo
comportamento:
•
(a) pagherà quanto eventualmente dovuto alla data prevista per il
completamento di ogni fase che non si sia potuta completare per sua colpa;
•
(b) pagherà al Fornitore una somma ragionevole a fronte di tempo e materiali
eventualmente impiegati da questi per rettificare eventuali errori causati da
informazioni incorrette o imprecise e rimborserà eventuali danni;
•
(c) la Data di Consegna sarà variata in funzione del ritardo causato dal Cliente.
[email protected]
•
•
Art. 6
Ritardi nell’esecuzione del Contratto Versione B: Time and materials
•
Ritardi attribuibili al Fornitore
•
•
(a) Il Fornitore deve fornire i Programmi pronti per l’uso entro la Data di Consegna.
•
(b) Se il Fornitore non consegna i Programmi entro tale data, pagherà al Cliente la somma di xx
per settimana fino ad un massimo totale di xx. Tali pagamenti saranno a fronte di tutti i danni
sofferti dal Cliente nel periodo di ritardo, fatto salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo.
•
(c) Se il Fornitore non fornirà i Programmi pronti per l’uso entro 10 settimane dalla Data di
Consegna, il Cliente potrà risolvere il Contratto e avrà diritto al risarcimento di tutti i danni
provocati dal ritardo. Le somme già trattenute ai sensi del paragrafo (b) che precede verranno
sottratte nel calcolo dei risarcimento dei danni complessivi.
[email protected]
• Art. 6
• Ritardi nell’esecuzione del Contratto Versione B: Time and materials
• Ritardi attribuibili al Cliente
• Se il Cliente impedisce o ritarda l’esecuzione del Contratto con il suo
comportamento:
• (a) pagherà il Fornitore, alle tariffe previste nell’allegato C, per il tempo e
materiali impiegati da Fornitore per rettificare il suoi errori o causati da
informazioni incorrette o imprecise e rimborserà i danni subiti dal
Fornitore.
• la Data di Consegna sarà variata in funzione del ritardo causato dal Cliente.
[email protected]
• TEMA DELLE MODIFICHE (ahi ahi ahi)
Definire PRIMA analiticamente cosa è MODIFICA e cosa no…
ANALISI
FUNZIONALE
FONDAMENTALE è L'
[email protected]
• CLAUSOLA
• Se il Cliente vorrà apportare delle modifiche prima della completa
realizzazione dei Programmi, comunicherà al Fornitore i dettagli delle
modifiche e le informazioni utili al Fornitore per le sue valutazioni.
• Il Fornitore, se deciderà di considerare la proposta di modifica,
trasmetterà nei tempi ragionevolmente richiesti una quotazione indicando
le variazioni di prezzo, della Data di Consegna e del Piano di Esecuzione
nonché le modifiche alle Specifiche Funzionali, ai manuali operativi e al
piano di formazione.
• Il Cliente potrà accettare la quotazione o rifiutarla, nel qual caso il
contratto resterà invariato.
[email protected]
DIRITTI E SORGENTI
• Versione A (i diritti restano in capo al Fornitore)
Alla data convenuta, il Fornitore dovrà consegnare al
Cliente:
a) una copia del codice oggetto dei Programmi;
b) i manuali operativi
c)
copie dei test e dei risultati dei test fatti dal
Fornitore su tutte le parti dei Programmi prima della
consegna.
Il Fornitore dovrà installare i Programmi nelle Macchine
del Cliente alla data indicata nel piano di esecuzione.
[email protected]
• Versione B (i diritti sono in capo al Cliente)
• Alla data di Accettazione, il Fornitore consegnerà al Cliente:
• (a) il codice sorgente, (a parte contratto di deposito sorgenti o
clausola*);
• (b) i manuali operativi;
• (c) tutte le informazioni necessarie per consentire ad un programmatore
ragionevolmente esperto di correggere, modificare e migliorare i
Programmi senza ricorrere ad altre persone o documenti.
• Il Fornitore dovrà installare i Programmi nelle Macchine del Cliente alla
data indicata nel piano di esecuzione.
[email protected]
Testing e Accettazione
Distinguere TEST SH // TEST CLIENTE (o disciplinare un modello misto)
Clausola per il test cliente
Il Cliente metterà a disposizione quanto necessario per la corretta esecuzione del test.
Se il test darà i risultati attesi, il Cliente accetterà i Programmi.
Se i Programmi non processeranno correttamente i dati il Fornitore procederà alle correzioni necessarie e il test verrà
ripetuto entro 15 giorni.
Se il test ripetuto fallisce, il Cliente può, con notifica scritta al Fornitore:
•
a) fissare una nuova data per un test ulteriore. Nel caso anche questo non avesse successo, si procederà come
nei punti b) e c) successivi;
•
b) accettare i Programmi con una riduzione del prezzo. Se le Parti non raggiungono un accordo sul nuovo prezzo
entro 15 giorni, il Cliente può rifiutare i Programmi come stabilito nel punto c) successivo;
•
c)
rifiutare i Programmi. In questo caso il Contratto sarà automaticamente risolto e il Fornitore dovrà restituire
quanto già pagato dal Cliente, senza pregiudizio di ulteriori danni.
[email protected]
Garanzia (BUGS e MALFUNZIONAMENTI)
•
Definire bene il concetto (no nuova release!!!!!)
•
Il Fornitore garantisce, per un periodo di 12 mesi, che i Programmi avranno capacità e funzioni
corrispondenti alle Specifiche Funzionali quando usati con i prodotti e nell’ambiente informatico
identificato dal Cliente, e che i manuali e il piano di formazione offriranno istruzioni adeguate per
permettere al Cliente l’uso dei Programmi senza ricorso a terzi.
•
Eventuali errori o difetti dovranno essere comunicati dal Cliente al Fornitore entro 6 mesi
dall’accettazione.
•
Il Fornitore dovrà rimediare all’errore in un tempo ragionevole senza addebito al Cliente .
•
Questa garanzia è valida se non sono intervenute variazioni sui Programmi da parte di terzi.
[email protected]
Manutenzione
• Le Parti si impegnano a stipulare un accordo di
manutenzione alla data di accettazione.
Distinzione fra GARANZIA E
MANUTENZIONE!!!
[email protected]
• PATTO di non concorrenza
• NON DISCLOSER AGREEMENT
• SIMUL STABANT SIMUL CADUNT
[email protected]
•
Risoluzione
•
In caso di mancato adempimento di una obbligazione contrattuale rilevante, la Parte non inadempiente potrà
intimare all’ altra per iscritto di adempiere nel termine di 30 giorni, con la dichiarazione che, decorso inutilmente
detto termine, il Contratto si intenderà senz’altro risolto.
•
Il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile dal Fornitore nell’ipotesi di ritardati
pagamenti da parte del Cliente, come stabilito dall’art. 6, ultimo paragrafo, del Contratto.
•
La risoluzione ai sensi dei commi precedenti di questo articolo solleverà le Parti da ogni ulteriore obbligazione
contrattuale di esecuzione del Contratto.
•
In caso di risoluzione richiesta dal Fornitore, questi potrà recuperare le Macchine e i materiali di sua proprietà che
si trovano presso il Cliente e avrà diritto ad una somma ragionevole per il lavoro svolto prima del termine del
Contratto.
•
In caso di risoluzione per iniziativa del Cliente, il Cliente avrà diritto ad essere indennizzato di tutte le somme
preventivamente pagate e avrà diritto ad essere risarcito dal Fornitore per ogni danno o spesa direttamente
sostenute come conseguenza dell’interruzione del Contratto.
•
Ai fini dell’efficacia della risoluzione del contratto, la relativa comunicazione dovrà venir effettuata per iscritto con
un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione stessa (es. lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, etc.).
[email protected]
• Art. 21 Assicurazione
• Il Fornitore conferma di aver stipulato una polizza assicurativa per la
copertura contro i rischi della responsabilità civile e professionale
per l’attività da lui svolta.
• Tale copertura assicurativa prevede un massimale pari al
corrispettivo complessivo del Contratto, rapportato all’anno, e
comunque non inferiore a xxx per anno e a xxx per sinistro
assicurato.
• I massimali non potranno essere ridotti senza il consenso scritto del
Cliente.
[email protected]
GRAZIE!!!
• @notizieCAD
Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto
Diritto Internet e nuove tecnologie
Corso Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone
www.studiolegalevicenzotto.it Tel.: 0434 29046 Fax: 0434 522525
[email protected] Skype: paolo.vicenzotto Twitter:
@notizieCAD
[email protected]