bollettino ufficiale della regione puglia

Transcript

bollettino ufficiale della regione puglia
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA
Anno XXXVIII
BARI, 28 SETTEMBRE 2007
N. 138
Sede Presidenza Giunta Regionale
Leggi e regolamenti regionali
Il Bollettino Ufficilale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti
e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97.
j) lo Statuto e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati.
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
Nella parte II sono pubblicati:
a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
h) deliberazioni della Giunta regioanle;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
h) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.
INSERZIONI
Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla
Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.
L’importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA
(importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).
Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali Codice 3119.
Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.
ABBONAMENTI
L’abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse,
Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.
I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno vlidità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.
Costo singola copia € 1,34.
Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:
Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;
Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 28-9-2007
17619
SOMMARIO
“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 2007, n. 24
“Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli
impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale”.
pag. 17620
17620
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 28-9-2007
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
REGOLAMENTO REGIONALE 27 SETTEMBRE 2007, N. 24
Regolamento per l’attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato
dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n.
311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di
climatizzazione del territorio regionale.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-Visto l’art. 44, comma 3°, della L.R. del
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Visto il D.Lgs. n. 192/2005.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1520
del 25/09/2007 di adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia e nel
rispetto dei principi fondamentali di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia),
modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche
conto delle condizioni climatiche locali, al
fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione
e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto
ambientale.
2. Ai fini del comma 1, di seguito all’emanazione dei decreti di attuazione e delle linee guida
nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, di cui agli artt. 4 e 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., con
successivo regolamento regionale si provvederà a disciplinare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti incaricati
della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi
necessari all’orientamento della politica
energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori
del settore.
3. Nel rispetto di quanto indicato all’art. 3 del
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e
s.m.i., la disciplina di cui al comma 2 si
applica, ai fini del contenimento dei consumi
energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in
essi installati, di nuovi impianti installati
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 28-9-2007
in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
c) alla certificazione energetica degli edifici.
Art. 2 (Normativa di riferimento)
La normativa nazionale e regionale in vigore a
cui si fa riferimento nel presente regolamento è
la seguente:
• Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la
sicurezza dell’impiego di gas combustibile”.
• Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme sulla
sicurezza degli impianti”.
• Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”.
• Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia”.
• DPR 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento
di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.
46, in materia di sicurezza degli impianti”.
• DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10”.
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali …..”.
• DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici”.
• Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002
“Rendimento energetico in edilizia”.
17621
• D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione
della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
• D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
“Disposizioni correttive ed integrative al
D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia.
• Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 19
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio
energetico, miniere e risorse geotermiche”.
Art. 3 (Requisiti della prestazione
energetica degli edifici)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, il calcolo
della prestazione energetica degli edifici
nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria
è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n.
10, come modificata dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dalle norme
attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato “I” del medesimo decreto;
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, l’attestato di
certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’art.8 comma 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005 n. 192 e s.m.i. o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal comune con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005;
3.Trascorsi dodici mesi dall’emanazione del
regolamento di cui all’art.1 comma 2 l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal comune perdono la loro efficacia
ai fini di cui al precedente comma 2.
Art. 4 (Esercizio, manutenzione e
ispezione degli impianti termici)
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2:
17622
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 28-9-2007
1. il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale,
le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi
degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e
9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. e
dalle disposizioni di cui all’allegato “L” del
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e
s.m.i.;
2. la Regione Puglia, per garantire le ispezioni
degli impianti termici, individua nei Comuni
con popolazione superiore a 40.000 abitanti e
nelle Province, per il restante territorio, le
Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto
dall’art. 283 lett. i) del decreto legislativo n.
152/2006;
3. le Autorità competenti, anche eventualmente
attraverso gli organismi esterni già impiegati
con la previgente normativa, purchè in possesso dei requisiti di cui all’allegato “I” del
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., realizzano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici,
nei termini e con le modalità previste all’allegato “L” del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192 e s.m.i.;
4. entro la data del 31 dicembre 2007 le Autorità
competenti inviano al Settore Industria ed
Industria Energetica una relazione sulle
caratteristiche e sullo stato di efficienza e
manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze delle ispezioni
effettuate nell’ultimo biennio;
5. nel caso in cui i Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti dichiarino al
Settore Industria e Industria Energetica della
Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi
provvedano entro il termine del 31.12.2007,
dette attività saranno svolte dalla Provincia
competente per territorio, cui sarà inoltrata
debita comunicazione da parte della Regione
Puglia;
6. in caso di inadempienza delle Province per le
attività di ispezione degli impianti termici la
Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e
dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 27settembre 2007
VENDOLA
BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA
Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: [email protected]
Direttore Responsabile
Dott. Antonio Dell’Era
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino