competenza delle sezioni specializzate

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competenza delle sezioni specializzate
Milano, 16 aprile 2012
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE
DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO
LE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E IL LORO
IMPATTO SUL MONDO DELLA GIUSTIZIA:
IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Dalle Sezioni Specializzate
della p
proprietà
p
industriale e intellettuale
alle Sezioni Specializzate dell’Impresa.
Marina Tavassi
Presidente della Sezione Specializzata in materia di Proprietà
Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano
Dalle Sezioni Specializzate della proprietà industriale e
intellettuale alle Sezioni Specializzate dell’Impresa
dell Impresa.
Il D.L. n.1/12 e la Legge di conv. n. 27/12 hanno scelto in
modo univoco la soluzione di potenziare le già
esistenti Sez.Spec. in materia di Propr. Ind. e Int.
•
•
•
sostituendo in tutti i punti del D.Lgs. n. 168/2003 la
denominazione originaria con quella di “Sezione Specializzate in
materia
t i di Impresa”
I
”
lasciando la previsione delle 12 Sezioni già istituite (art. 1.1) ed
aggiungendo
gg
g
il comma 1bis p
per ampliarne
p
il numero a 20 su tutto
il territorio nazionale
lasciando invariata la previsione di cui all’art. 5, secondo la quale
nelle materie di cui all
all’art
art. 3 (tutte quelle rientrante nella
competenza delle Sez. Spec.) le competenze riservate dalla legge
al Presidente del tribunale o della corte d’appello spettano al
presidente
id t delle
d ll Sez.Spec.
S S
Legge 12 dicembre 2002 n. 273
Misure per favorire ll’iniziativa
iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
e D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168
Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e
intellettuale presso tribunali e corti d’appello
a norma dell’art. 16 della legge n. 273/02
• rapida
ed
efficace
definizione
dei
p
procedimenti
• individuazione di meccanismi possibili a
realizzarla
• creazione di sezioni specializzate
d’Appello
Appello
• presso 12 Tribunali e Corti d
• competenza per materia (art. 3 D.Lgs. 168/03)
• competenza per territorio (art.
( t 4 D.Lgs.
DL
168/03)
M.Tavassi
COMPETENZA DELLE
SEZIONI SPECIALIZZATE
art. 3 D. Lgs. n. 168/2003
Controversie aventi ad oggetto:
¾ marchi nazionali, internazionali e comunitari
¾ brevetti d’invenzione e per nuove varietà
vegetali
¾ modelli di utilità
¾ disegni, modelli e diritto d’autore
¾ fattispecie di concorrenza sleale interferenti
con la tutela della proprietà industriale e
intellettuale
M.Tavassi
COMPETENZA DELLE
SEZIONI SPECIALIZZATE
M.Tavassi
art. 134 C.P.I. (mod. L. 23.7.09 n. 99)
•
•
•
•
sono di competenza
t
delle
d ll Sezioni
S i i Specializzate
S
i li
t
i procedimenti in materia di proprietà industriale e
di concorrenza sleale,
sleale con esclusione delle sole fattispecie
che non interferiscono, neppure indirettamente, con
l’esercizio dei diritti di proprietà industriale,
illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà
industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
degli artt.
artt 81 e 82 del Tratt.
Tratt UE (ora art.
art 101-102
101 102 TFUE),
TFUE) la
cui cognizione sia del giudice ordinario
comprese le materie che presentano ragioni di
connessione anche impropria
indennità di espropriazione dei diritti di proprietà
industriale, di cui conosca il giudice ordinario (3°
( ° c.),
) ecc.
COMPETENZA DELLE
SEZIONI SPECIALIZZATE
art. 1 D. Lgs. n. 30/2005
Ai fini del presente codice l’espressione
l espressione Proprietà
Industriale comprende:
¾ marchi ed altri segni
g distintivi
¾ indicazioni geografiche
¾ denominazioni di origine
¾ disegni e modelli
¾ invenzioni
¾ modelli di utilità
¾ topografie dei prodotti a semiconduttori
¾ informazioni aziendali riservate
¾ nuove varietà vegetali
M.Tavassi
COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE (I)
art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato
ex art
art. 2 Legge n.
n 27/2012
Comma 1
a)) controversie
t
i di cuii all’art.
ll’ t 134 D.lgs.n.30/2005
Dl
30/2005
b) controversie in materia di diritto d’autore
c) controversie di cui all’art.33 c. 2 L. n. 287/90
d) controversie relative alla violazione della
normativa antitrust dell’Unione europea
Comma 2
2, per le cause e i procedimenti relativi alla
materia societaria: lett. a), b), c), d), e),
f) relativi a contratti pubblici d’appalto di lavori,
servizi o forniture di rilevanza comunitaria di cui sia
parte una delle società di cui al presente comma …
COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE (II)
art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato
ex art. 2 Legge n. 27/2012
Comma 3
Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i
procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle di cui ai
commi 1 e 2.
Connessione:
cause accessorie (art. 31 c.p.c.)
cause di garanzia (art.
(art 32 c.p.c.)
cpc)
cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.)
eccezione di compensazione (art. 35 c.p.c.)
cause riconvenzionali (art.
(art 36 c.p.c.)
cpc)
pluralità di domande contro la stessa parte (art. 104 c.p.c.)
Accertamenti incidentali (art. 34 c.p.c.):
decisione con efficacia di giudicato
rimessione al giudice superiore,
che
c
es
sia
a co
competente
pete te pe
per materia
ate a o per
pe valore
ao e
COMPETENZA TERRITORIALE
art. 1 bis e art. 4 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato
ex art
art. 2 Legge n.
n 27/2012
Art.1-bis. Istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa
presso i tribunali e le corti d
d'appello
appello aventi sede nel capoluogo
di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1.
Per la Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate
presso il tribunale e la corte d'appello di Torino.
Torino
E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa
presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.
Art. 4 Competenza territoriale - Le controversie di cui all'articolo 3
che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari
compresi nel territorio della regione sono assegnate alla
sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione
individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate
istituite presso i tribunali e le corti l'appello non aventi sede nei
capoluoghi
l
hi di regione
i
sono assegnate
t le
l
controversie
t
i che
h
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello.
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
( t 120 C
(art.
C.P.I.)
PI)
Le azioni i cui titoli sono concessi o in corso di
concessione
si
propongono
davanti
all’autorità giudiziaria della Stato,
Stato qualunque
sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza
delle parti.
parti
¾ Se l’azione di nullità è proposta quando il
tit l
titolo
non è stato
t t
ancora concesso, la
l
sentenza può essere pronunciata solo dopo
che
h l’U.I.B.M.
l’U I B M ha
h provveduto
d t sulla
ll domanda
d
d
(da esaminare in precedenza rispetto a
d
domande
d presentate
t t in
i data
d t anteriore)
t i
)
M.Tavassi
COMPETENZA
M.Tavassi
(art 120
(art.
120, 2°
2 ,3
3° e 4°
4 c.,
c C
C.P.I.)
PI)
• Le azioni previste al comma I si propongono davanti
all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha
la residenza o il domicilio e, se questi sono
sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora
( l l’elezione
(salva
l’ l i
di domicilio
d i ili all’atto
ll’ tt della
d ll domanda
d
d di
registrazione = domicilio in via esclusiva)
• Se il convenuto non ha residenza,, domicilio o dimora
nello Stato soccorre il luogo in cui l’attore ha la
residenza o il domicilio
• Qualora né convenuto né attore abbiano residenza,
residenza
domicilio o dimora nel territorio dello Stato è
competente l’Autorità giudiziaria di Roma
• La competenza in materia di diritti di proprietà
industriale appartiene ai tribunali espressamente
indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168
M.Tavassi
COMPETENZE SPECIALI
(art. 120
(art
120, 5°
5 e 6°
6 c.,
c C
C.P.I.)
PI)
• 5° c. Per Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli
comunitari ai sensi dell
dell’art
art. 91 del Reg.
Reg CE n.
n 40/94 (ora
art. 95 Reg. n. 207/2009) e dell’art. 80 del Reg. CE n.
6/2002 si intendono i tribunali di cui al comma 4 (le
sezioni specializzate).
¾ L’aumento a 20 sezioni potrebbe comportare per l’Italia
una procedura di infrazione, posto che gli impegni
comunitari impongono l’indicazione di un numero
ristretto di Tribunali
• 6° c.
c Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi
del diritto dell’attore possono essere proposte anche
dinanzi all
all’autorità
autorità giudiziaria dotata di sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati
commessi.
CLASS ACTION
(art. 140 bis Cod. Consumo: Azione collettiva risarcitoria,
dopo la L. 99/2009)
• Legittimazione
eg tt a o e de
dei co
consumatori
su ato
e deg
degli
utenti, anche mediante associazioni cui
danno mandato o comitati cui partecipano.
partecipano
• Espressa adesione dei singoli entro il termine
assegnato (prima della riforma, anche in appello).
• Azione p
per l’accertamento della responsabilità
p
e
per la condanna al risarcimento dei danni;
¾ Diritti identici, ora diritti omogenei
Marina Tavassi
Art. 140 – bis Cod. Cons.
“Azione di classe”
(modif. art. 6 L. n. 27/2012)
L’azione tutela:
• a) i diritti contrattuali nei confronti di una stessa impresa
per coloro che versano in situazione (identica) omogenea,
• b) i diritti (identici) omogenei spettanti a consumatori e
utenti finali di un determinato prodotto nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto
rapporto contrattuale,
contrattuale
• c) i diritti (identici) omogenei al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali
co
e ca
scorrette
sco
ette
o
da
comportamenti
co
po ta e t
anticoncorrenziali
Marina Tavassi
Modalità di esercizio dell’azione (I)
¾ Sistema opt
p – in
• L’adesione comporta rinuncia ad ogni
azione
restitutoria
o
risarcitoria
individuale;
• rinunce e transazioni individuali, non
pregiudicano
p
g
i diritti degli
g aderenti che
non vi hanno consentito;
• i diritti dei non aderenti sono fatti salvi
anche nei casi di estinzione del giudizio o
di chiusura anticipata del processo.
Marina Tavassi
Modalità di esercizio dell’azione (II)
• Si può agire anche senza ministero del
difensore
f
• Competenti sono i Tribunali aventi sede nel
capoluogo della Regione in cui ha sede
ll’impresa
impresa (con alcuni accorpamenti)
• Composizione collegiale
• Atto di citazione notificato anche al PM, che
può intervenire limitatamente al giudizio di
ammissibilità
Marina Tavassi
Art. 140 – bis Cod. Cons.
“Azione
Azione di classe
classe”
competenza
Il 4° comma (rimasto nel testo originario, essendo
stata eliminata in sede di conversione la previsione di
cuii all D.L.
D L n.1/2012)
1/2012) assegna la
l competenza
t
per le
l
"azioni di classe“ al “tribunale ordinario avente sede
nel capoluogo della regione in cui ha sede ll'impresa
impresa,
ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di
Torino,, p
per il Trentino-Alto Adige
g e il Friuli-Venezia
Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il
t ib
tribunale
l di Roma,
R
e per la
l Basilicata
B ili t e la
l Calabria
C l bi è
competente il tribunale di Napoli".
Ulteriore previsione: “Il tribunale tratta la causa in
composizione collegiale”.
La tutela delle “microimprese” (I)
La Legge n. 27/2012 ha inserito al comma I dell’art. 18
d l Codice
del
C di del
d l Consumo,
C
d
dopo
l lett.
la
l tt d) dedicata
d di t alla
ll
definizione
delle
“pratiche
commerciali
fra
professionisti e consumatori
consumatori”, un
un’ulteriore
ulteriore previsione
sub d-bis), che qualifica le “microimprese” quali
“entità, società o associazioni che, a prescindere dalla
forma giuridica, esercitano un’attività economica,
anche a titolo individuale o familiare, occupando meno
di dieci
di i persone e realizzando
li
d un fatturato
f tt
t annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due
milioni di euro,
euro ai sensi dell
dell’art
art. 2,
2 par.
par 3,
3 dell
dell’allegato
allegato
alla
raccomandazione
n.
2003/361/CE
della
Commissione del 6 maggio 2003”.
La tutela delle “microimprese” (II)
Nell’art. 19 c. I Cod. Cons., alla previsione delle
pratiche commerciali scorrette riguardanti un
prodotto,
d tt
è stata
t t aggiunto:
i t
“
“nonché
hé alle
ll pratiche
ti h
commerciali
scorrette
tra
professionisti
e
microimprese Per le microimprese la tutela in materia
microimprese.
di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa
illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 145”.
Il nuovo testo ha esteso alle microimprese gli
strumenti di tutela nei confronti delle pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente
previste a favore dei soli consumatori persone fisiche,
fisiche
precisando tuttavia che per le stesse microimprese la
tutela avverso la p
pubblicità ingannevole
g
e comparativa
p
è da individuarsi “in via esclusiva” nell’ambito del
D.lgs. n. 145/07.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !