competenza delle sezioni specializzate
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competenza delle sezioni specializzate
Milano, 16 aprile 2012 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO LE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E IL LORO IMPATTO SUL MONDO DELLA GIUSTIZIA: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE Dalle Sezioni Specializzate della p proprietà p industriale e intellettuale alle Sezioni Specializzate dell’Impresa. Marina Tavassi Presidente della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano Dalle Sezioni Specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle Sezioni Specializzate dell’Impresa dell Impresa. Il D.L. n.1/12 e la Legge di conv. n. 27/12 hanno scelto in modo univoco la soluzione di potenziare le già esistenti Sez.Spec. in materia di Propr. Ind. e Int. • • • sostituendo in tutti i punti del D.Lgs. n. 168/2003 la denominazione originaria con quella di “Sezione Specializzate in materia t i di Impresa” I ” lasciando la previsione delle 12 Sezioni già istituite (art. 1.1) ed aggiungendo gg g il comma 1bis p per ampliarne p il numero a 20 su tutto il territorio nazionale lasciando invariata la previsione di cui all’art. 5, secondo la quale nelle materie di cui all all’art art. 3 (tutte quelle rientrante nella competenza delle Sez. Spec.) le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale o della corte d’appello spettano al presidente id t delle d ll Sez.Spec. S S Legge 12 dicembre 2002 n. 273 Misure per favorire ll’iniziativa iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d’appello a norma dell’art. 16 della legge n. 273/02 • rapida ed efficace definizione dei p procedimenti • individuazione di meccanismi possibili a realizzarla • creazione di sezioni specializzate d’Appello Appello • presso 12 Tribunali e Corti d • competenza per materia (art. 3 D.Lgs. 168/03) • competenza per territorio (art. ( t 4 D.Lgs. DL 168/03) M.Tavassi COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 Controversie aventi ad oggetto: ¾ marchi nazionali, internazionali e comunitari ¾ brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali ¾ modelli di utilità ¾ disegni, modelli e diritto d’autore ¾ fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale M.Tavassi COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE M.Tavassi art. 134 C.P.I. (mod. L. 23.7.09 n. 99) • • • • sono di competenza t delle d ll Sezioni S i i Specializzate S i li t i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, sleale con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e degli artt. artt 81 e 82 del Tratt. Tratt UE (ora art. art 101-102 101 102 TFUE), TFUE) la cui cognizione sia del giudice ordinario comprese le materie che presentano ragioni di connessione anche impropria indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosca il giudice ordinario (3° ( ° c.), ) ecc. COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE art. 1 D. Lgs. n. 30/2005 Ai fini del presente codice l’espressione l espressione Proprietà Industriale comprende: ¾ marchi ed altri segni g distintivi ¾ indicazioni geografiche ¾ denominazioni di origine ¾ disegni e modelli ¾ invenzioni ¾ modelli di utilità ¾ topografie dei prodotti a semiconduttori ¾ informazioni aziendali riservate ¾ nuove varietà vegetali M.Tavassi COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE (I) art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato ex art art. 2 Legge n. n 27/2012 Comma 1 a)) controversie t i di cuii all’art. ll’ t 134 D.lgs.n.30/2005 Dl 30/2005 b) controversie in materia di diritto d’autore c) controversie di cui all’art.33 c. 2 L. n. 287/90 d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea Comma 2 2, per le cause e i procedimenti relativi alla materia societaria: lett. a), b), c), d), e), f) relativi a contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria di cui sia parte una delle società di cui al presente comma … COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE (II) art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato ex art. 2 Legge n. 27/2012 Comma 3 Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle di cui ai commi 1 e 2. Connessione: cause accessorie (art. 31 c.p.c.) cause di garanzia (art. (art 32 c.p.c.) cpc) cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) eccezione di compensazione (art. 35 c.p.c.) cause riconvenzionali (art. (art 36 c.p.c.) cpc) pluralità di domande contro la stessa parte (art. 104 c.p.c.) Accertamenti incidentali (art. 34 c.p.c.): decisione con efficacia di giudicato rimessione al giudice superiore, che c es sia a co competente pete te pe per materia ate a o per pe valore ao e COMPETENZA TERRITORIALE art. 1 bis e art. 4 D. Lgs. n. 168/2003 come modificato ex art art. 2 Legge n. n 27/2012 Art.1-bis. Istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d d'appello appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per la Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. Torino E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. Art. 4 Competenza territoriale - Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti l'appello non aventi sede nei capoluoghi l hi di regione i sono assegnate t le l controversie t i che h dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello. GIURISDIZIONE E COMPETENZA ( t 120 C (art. C.P.I.) PI) Le azioni i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono davanti all’autorità giudiziaria della Stato, Stato qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. parti ¾ Se l’azione di nullità è proposta quando il tit l titolo non è stato t t ancora concesso, la l sentenza può essere pronunciata solo dopo che h l’U.I.B.M. l’U I B M ha h provveduto d t sulla ll domanda d d (da esaminare in precedenza rispetto a d domande d presentate t t in i data d t anteriore) t i ) M.Tavassi COMPETENZA M.Tavassi (art 120 (art. 120, 2° 2 ,3 3° e 4° 4 c., c C C.P.I.) PI) • Le azioni previste al comma I si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora ( l l’elezione (salva l’ l i di domicilio d i ili all’atto ll’ tt della d ll domanda d d di registrazione = domicilio in via esclusiva) • Se il convenuto non ha residenza,, domicilio o dimora nello Stato soccorre il luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio • Qualora né convenuto né attore abbiano residenza, residenza domicilio o dimora nel territorio dello Stato è competente l’Autorità giudiziaria di Roma • La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 M.Tavassi COMPETENZE SPECIALI (art. 120 (art 120, 5° 5 e 6° 6 c., c C C.P.I.) PI) • 5° c. Per Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell dell’art art. 91 del Reg. Reg CE n. n 40/94 (ora art. 95 Reg. n. 207/2009) e dell’art. 80 del Reg. CE n. 6/2002 si intendono i tribunali di cui al comma 4 (le sezioni specializzate). ¾ L’aumento a 20 sezioni potrebbe comportare per l’Italia una procedura di infrazione, posto che gli impegni comunitari impongono l’indicazione di un numero ristretto di Tribunali • 6° c. c Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all all’autorità autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. CLASS ACTION (art. 140 bis Cod. Consumo: Azione collettiva risarcitoria, dopo la L. 99/2009) • Legittimazione eg tt a o e de dei co consumatori su ato e deg degli utenti, anche mediante associazioni cui danno mandato o comitati cui partecipano. partecipano • Espressa adesione dei singoli entro il termine assegnato (prima della riforma, anche in appello). • Azione p per l’accertamento della responsabilità p e per la condanna al risarcimento dei danni; ¾ Diritti identici, ora diritti omogenei Marina Tavassi Art. 140 – bis Cod. Cons. “Azione di classe” (modif. art. 6 L. n. 27/2012) L’azione tutela: • a) i diritti contrattuali nei confronti di una stessa impresa per coloro che versano in situazione (identica) omogenea, • b) i diritti (identici) omogenei spettanti a consumatori e utenti finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, contrattuale • c) i diritti (identici) omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali co e ca scorrette sco ette o da comportamenti co po ta e t anticoncorrenziali Marina Tavassi Modalità di esercizio dell’azione (I) ¾ Sistema opt p – in • L’adesione comporta rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale; • rinunce e transazioni individuali, non pregiudicano p g i diritti degli g aderenti che non vi hanno consentito; • i diritti dei non aderenti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo. Marina Tavassi Modalità di esercizio dell’azione (II) • Si può agire anche senza ministero del difensore f • Competenti sono i Tribunali aventi sede nel capoluogo della Regione in cui ha sede ll’impresa impresa (con alcuni accorpamenti) • Composizione collegiale • Atto di citazione notificato anche al PM, che può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità Marina Tavassi Art. 140 – bis Cod. Cons. “Azione Azione di classe classe” competenza Il 4° comma (rimasto nel testo originario, essendo stata eliminata in sede di conversione la previsione di cuii all D.L. D L n.1/2012) 1/2012) assegna la l competenza t per le l "azioni di classe“ al “tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede ll'impresa impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino,, p per il Trentino-Alto Adige g e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il t ib tribunale l di Roma, R e per la l Basilicata B ili t e la l Calabria C l bi è competente il tribunale di Napoli". Ulteriore previsione: “Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale”. La tutela delle “microimprese” (I) La Legge n. 27/2012 ha inserito al comma I dell’art. 18 d l Codice del C di del d l Consumo, C d dopo l lett. la l tt d) dedicata d di t alla ll definizione delle “pratiche commerciali fra professionisti e consumatori consumatori”, un un’ulteriore ulteriore previsione sub d-bis), che qualifica le “microimprese” quali “entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci di i persone e realizzando li d un fatturato f tt t annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, euro ai sensi dell dell’art art. 2, 2 par. par 3, 3 dell dell’allegato allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003”. La tutela delle “microimprese” (II) Nell’art. 19 c. I Cod. Cons., alla previsione delle pratiche commerciali scorrette riguardanti un prodotto, d tt è stata t t aggiunto: i t “ “nonché hé alle ll pratiche ti h commerciali scorrette tra professionisti e microimprese Per le microimprese la tutela in materia microimprese. di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 145”. Il nuovo testo ha esteso alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche, fisiche precisando tuttavia che per le stesse microimprese la tutela avverso la p pubblicità ingannevole g e comparativa p è da individuarsi “in via esclusiva” nell’ambito del D.lgs. n. 145/07. GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !